D.P.R.
24 luglio 1996, n. 503 (1).
Regolamento
recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici,
spazi e
servizi
pubblici.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto
l'art. 87 della Costituzione;
Vista
la legge 30 marzo 1971, n. 118, recante conversione in legge del decreto-legge
30 gennaio 1971, n. 5, ed in particolare l'art. 27 concernente le barriere
architettoniche e trasporti pubblici;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, recante
regolamento di
attuazione
dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118;
Vista
la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto
il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerata
la esigenza di aggiornare le disposizioni del predetto regolamento;
Visto
l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito
il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 luglio
1994;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12
luglio 1996;
Sulla
proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri
dell'interno, per la solidarietà sociale, del tesoro, della pubblica
istruzione, dei trasporti e della navigazione, della sanità, del lavoro e della
previdenza sociale e delle poste e delle telecomunicazioni;
Emana
il seguente regolamento:
TITOLO
I
Scopi
e campo di applicazione
1.
Definizioni ed oggetto.
1.
Le norme del presente regolamento sono volte ad eliminare gli impedimenti
comunemente definiti «barriere architettoniche».
2.
Per barriere architettoniche si intendono:
a)
gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in
particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria
ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
b)
gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura
utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;
c)
la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in
particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
3.
Le presenti norme si applicano agli edifici e spazi pubblici di nuova
costruzione, ancorché di carattere temporaneo, o a quelli esistenti qualora
sottoposti a ristrutturazione. Si applicano altresì agli edifici e spazi
pubblici sottoposti a qualunque altro tipo di intervento edilizio suscettibile
di limitare l'accessibilità e la visibilità, almeno per la parte oggetto
dell'intervento stesso. Si applicano inoltre agli edifici e spazi pubblici in
tutto o in parte soggetti a cambiamento di destinazione se finalizzata all'uso pubblico,
nonché ai servizi speciali di pubblica utilità di cui al successivo titolo VI.
4.
Agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a recupero o
riorganizzazione funzionale, devono essere apportati tutti quegli accorgimenti
che possono migliorarne la fruibilità sulla base delle norme contenute nel
presente regolamento.
5.
In attesa del predetto adeguamento ogni edificio deve essere dotato, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a
cura dell'Amministrazione pubblica che utilizza l'edificio, di un sistema di
chiamata per attivare un servizio di assistenza tale da consentire alle persone
con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale la fruizione dei servizi
espletati.
6.
Agli edifici di edilizia residenziale pubblica ed agli edifici privati compresi
quelli aperti al pubblico si applica il decreto del Ministro dei lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
7.
Non possono essere erogati contributi o agevolazioni da parte dello Stato e di
altri enti pubblici per la realizzazione di opere o servizi pubblici non
conformi alle norme di cui al presente regolamento.
2.
Contrassegni.
1.
Gli edifici, i mezzi di trasporto e le strutture costruite, modificate o
adeguate tenendo conto delle
norme
per l'eliminazione delle barriere, devono recare in posizione agevolmente
visibile il simbolo di «accessibilità» secondo il modello di cui all'allegato
A.
2.
È fatta salva la specifica simbologia dell'Organizzazione internazionale della
aviazione civile ove prescritta.
3.
Il sistema di chiamata di cui all'art. 1 deve essere posto in luogo accessibile
e contrassegnato con il simbolo di «accessibilità condizionata» secondo il
modello di cui all'allegato B.
4.
Uffici, sale per riunioni, conferenze o spettacoli, posti telefonici pubblici
ovvero apparecchiature
quali
ascensori e telefoni che assicurano servizi di comunicazione per sordi, devono
recare in posizione agevolmente visibile il simbolo internazionale di accesso
alla comunicazione per le persone sorde di cui all'allegato C.
TITOLO
II
Aree
edificabili, opere di urbanizzazione e opere di arredo urbano
3.
Aree edificabili.
1.
Nell'elaborazione degli strumenti urbanistici le aree destinate a servizi pubblici
sono scelte preferendo quelle che assicurano la progettazione di edifici e
spazi privi di barriere architettoniche.
4.
Spazi pedonali.
1.
I progetti relativi agli spazi pubblici e alle opere di urbanizzazione a
prevalente fruizione pedonale devono prevedere almeno un percorso accessibile
in grado di consentire con l'utilizzo di impianti di sollevamento ove
necessario, l'uso dei servizi, le relazioni sociali e la fruizione ambientale
anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Si
applicano, per quanto riguarda le caratteristiche del suddetto percorso, le
norme contenute ai punti 4.2.1., 4.2.2. e 8.2.1., 8.2.2. del decreto del
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e, per quanto riguarda le
caratteristiche degli eventuali impianti di sollevamento, le norme contenute ai
punti 4.1.12., 4.1.13. e 8.1.12., 8.1.13. dello stesso decreto, con le
successive prescrizioni elaborate dall'ISPESL e dall'U.N.I. in conformità alla
normativa comunitaria.
5.
Marciapiedi.
1.
Per i percorsi pedonali in adiacenza a spazi carrabili le indicazioni normative
di cui ai punti 4.2.2. e 8.2.2. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14
giugno 1989, n. 236, valgono limitatamente alle caratteristiche delle
pavimentazioni ed ai raccordi tra marciapiedi e spazi carrabili.
2.
Il dislivello, tra il piano del marciapiede e zone carrabili ad esso adiacenti
non deve comunque superare i 15 cm.
3.
La larghezza dei marciapiedi realizzati in interventi di nuova urbanizzazione
deve essere tale da
consentire
la fruizione anche da parte di persone su sedia a ruote.
6.
Attraversamenti pedonali.
1.
Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali devono
essere illuminati nelle ore notturne o di scarsa visibilità.
2.
Il fondo stradale, in prossimità dell'attraversamento pedonale, potrà essere
differenziato mediante rugosità poste su manto stradale al fine di segnalare la
necessità di moderare la velocità.
3.
Le piattaforme salvagente devono essere accessibili alle persone su sedia a
ruote.
4.
Gli impianti semaforici, di nuova installazione o di sostituzione, devono
essere dotati di avvisatori acustici che segnalano il tempo di via libera anche
a non vedenti e, ove necessario, di comandi manuali accessibili per consentire
tempi sufficienti per l'attraversamento da parte di persone che si muovono lentamente.
5.
La regolamentazione relativa agli impianti semaforici è emanata con decreto del
Ministro dei lavori pubblici.
7.
Scale e rampe.
1.
Per le scale e le rampe valgono le norme contenute ai punti 4.1.10., 4.1.11. e
8.1.10., 8.1.11. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989,
n. 236. I percorsi che superano i 6 metri di larghezza devono essere, di norma,
attrezzati anche con corrimano centrale.
8.
Servizi igienici pubblici.
1.
Per i servizi igienici valgono le norme contenute ai punti 4.1.6. e 8.1.6. del
decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Deve essere
prevista l'accessibilità ad almeno un w.c. ed un lavabo per ogni nucleo di
servizi installato.
9.
Arredo urbano.
1.
Gli elementi di arredo nonché le strutture, anche commerciali, con funzione di
arredo urbano da ubicare su spazi pubblici devono essere accessibili, secondo i
criteri di cui all'art. 4 del decreto del
Ministro
dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2.
Le tabelle ed i dispositivi segnaletici devono essere installati in posizione
tale da essere agevolmente visibili e leggibili.
3.
Le tabelle ed i dispositivi segnaletici di cui al comma 2, nonché le strutture
di sostegno di linee elettriche, telefoniche, di impianti di illuminazione
pubblica e comunque di apparecchiature di qualsiasi tipo, sono installate in
modo da non essere fonte di infortunio e di intralcio, anche a persone su sedia
a ruote.
4.
I varchi di accesso con selezione del traffico pedonale devono essere sempre
dotati di almeno una unità accessibile.
10.
Parcheggi.
1.
Per i parcheggi valgono le norme di cui ai punti 4.2.3 e 8.2.3 del decreto del
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2.
Per i posti riservati disposti parallelamente al senso di marcia, la lunghezza
deve essere tale da
consentire
il passaggio di una persona su sedia a ruote tra un veicolo e l'altro. Il
requisito si intende soddisfatto se la lunghezza del posto auto non è inferiore
a 6 m; in tal caso la larghezza del posto auto riservato non eccede quella di
un posto auto ordinario.
3.
I posti riservati possono essere delimitati da appositi dissuasori.
11.
Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili.
1.
Alle persone detentrici del contrassegno di cui all'art. 12 viene consentita,
dalle autorità competenti la circolazione e la sosta del veicolo al loro
specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel
caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza
pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero
quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o
temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta.
2.
Le facilitazioni possono essere subordinate alla osservanza di eventuali
motivate condizioni e
cautele.
3.
La circolazione e la sosta sono consentite nelle «zone a traffico limitato» e
«nelle aree pedonali urbane», così come definite dall'art. 3 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (2), qualora è autorizzato l'accesso anche
ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica
utilità.
4.
Per i percorsi preferenziali o le corsie preferenziali riservati oltre che ai
mezzi di trasporto pubblico collettivo anche ai taxi, la circolazione deve
intendersi consentita anche ai veicoli al servizio di persone invalide
detentrici dello speciale contrassegno di cui all'art. 12.
5.
Nell'ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti di
dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero con custodia dei
veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno
almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili.
6.
I suddetti posti sono contrassegnati con il segnale di cui alla figura 79/a
art. 120 del decreto del
Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (2) (2/cost).
12.
Contrassegno speciale.
1.
Alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta è rilasciato
dai comuni, a seguito di apposita documentata istanza, lo speciale contrassegno
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (2),
che deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo.
2.
Il contrassegno è valido per tutto il territorio nazionale.
3.
La normativa di cui al presente articolo si intende estesa anche alla categoria
dei non vedenti.
TITOLO
III
Struttura
edilizia in generale
13.
Norme generali per gli edifici.
1.
Le norme del presente regolamento sono riferite alle generalità dei tipi
edilizi.
2.
Negli edifici pubblici deve essere garantito un livello di accessibilità degli
spazi interni tale da consentire la fruizione dell'edificio sia al pubblico che
al personale in servizio, secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto
del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
3.
Per gli spazi esterni di pertinenza degli stessi edifici, il necessario
requisito di accessibilità si considera soddisfatto se esiste almeno un
percorso per l'accesso all'edificio fruibile anche da parte di persone con
ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
4.
Le normative specifiche riguardanti singoli tipi edilizi possono articolare o
limitare il criterio generale di accessibilità in relazione alla particolarità
del tipo.
5.
In sede di definizione e di applicazione di norme concernenti specifici
settori, quali sicurezza, contenimento consumi energetici, tutela ambientale,
ecc., devono essere studiate o adottate, nel rispetto di tale normative,
soluzioni conformi alle disposizioni del presente regolamento.
6.
Per gli alloggi di servizio valgono le disposizioni di cui all'art. 3.3 del
decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, relative agli
alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata.
7.
Negli interventi di recupero, gli eventuali volumi aggiuntivi relativi agli
impianti tecnici di sollevamento non sono computabili ai fini della volumetria
utile.
14.
Modalità di misura.
1.
Per le modalità di misura dei componenti edilizi e per le caratteristiche degli
spazi di manovra con la sedia a ruote valgono le norme stabilite al punto 8.0
del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.
15.
Unità ambientali e loro componenti.
1.
Per le unità ambientali e loro componenti come porte, pavimenti, infissi esterni,
arredi fissi, terminali degli impianti, servizi igienici, cucine, balconi e
terrazze, percorsi orizzontali, scale, rampe, ascensori, servoscala e
piattaforme elevatrici, autorimesse, valgono le norme stabilite ai punti 4.1 e
8.1 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.
16.
Spazi esterni di pertinenza dell'edificio e loro componenti.
1.
Per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio e loro componenti come
percorsi, pavimentazioni e parcheggi valgono le norme stabilite ai punti 4.2 e
8.2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
17.
Segnaletica.
1.
Per la segnaletica valgono le norme stabilite al punto 4.3 del decreto del
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
18.
Raccordi con la normativa antincendio.
1.
Per i raccordi con la normativa antincendio, ferme restando le disposizioni
vigenti in materia di sistemi di via d'uscita, valgono le norme stabilite al
punto 4.6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
TITOLO
IV
Procedure
19.
Deroghe e soluzioni alternative.
1.
Le prescrizioni del presente regolamento, sono derogabili solo per gli edifici
o loro parti che, nel
rispetto
di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza dar luogo
a barriere architettoniche, ovvero per singoli locali tecnici il cui accesso è
riservato ai soli addetti specializzati.
2.
Negli edifici esistenti sono ammesse deroghe alle norme del presente
regolamento in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi
strutturali o impiantistici.
3.
Per gli edifici soggetti al vincolo di cui all'art. 1 della legge 29 giugno
1939, n. 1497 (3), e all'art. 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (4), la deroga
è consentita nel caso in cui le opere di adeguamento costituiscono pregiudizio
per valori storici ed estetici del bene tutelato, in tal caso il
soddisfacimento del requisito di accessibilità è realizzato attraverso opere
provvisionali ovvero, in subordine, con attrezzature d'ausilio e
apparecchiature mobili non stabilmente ancorate alle strutture edilizie. La mancata
applicazione delle presenti norme deve essere motivata con la specificazione
della natura e della serietà del pregiudizio.
4.
La deroga è concessa dall'amministrazione cui è demandata l'approvazione del
progetto e della
stessa
si dà conto nell'ambito dell'atto autorizzativo. La stessa deroga viene inoltre
comunicata alla Commissione di cui all'art. 22.
5.
Sono ammesse eventuali soluzioni alternative, così come definite all'art. 7.2
del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, purché
rispondenti ai criteri di progettazione di cui all'art. 4 dello stesso decreto.
20.
Elaborati tecnici.
1.
Gli elaborati tecnici devono chiaramente evidenziare le soluzioni progettuali e
gli accorgimenti tecnici adottati per garantire il rispetto delle prescrizioni
di cui al presente regolamento.
2.
Al fine di consentire una più chiara valutazione di merito, gli elaborati
tecnici devono essere accompagnati da una relazione specifica contenente la
descrizione delle soluzioni progettuali e delle opere previste per la
eliminazione delle barriere architettoniche, degli accorgimenti
tecnico-strutturali ed impiantistici e dei materiali previsti a tale scopo.
3.
Quando vengono proposte soluzioni alternative la relazione di cui al comma 2
corredata dai grafici necessari, deve essere integrata con l'illustrazione
delle alternative e dell'equivalente o migliore qualità degli esiti ottenibili.
21.
Verifiche.
1.
In attuazione dell'art. 24, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (5), è
fatto obbligo di allegare ai progetti delle opere di cui al presente
regolamento, la dichiarazione del professionista che ha progettato l'opera
attestante la conformità degli elaborati alle disposizioni contenute nel
regolamento stesso e che illustra e giustifica eventuali deroghe o soluzioni
tecniche alternative.
2.
Spetta all'amministrazione cui è demandata l'approvazione del progetto,
l'accertamento e l'attestazione di conformità; l'eventuale attestazione di non
conformità del progetto o il mancato accoglimento di eventuali deroghe o
soluzioni tecniche alternative devono essere motivati.
22.
Aggiornamento e modifica delle prescrizioni.
1.
Sono attribuiti alla commissione permanente istituita ai sensi dell'art. 12 del
decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, la soluzione
dei problemi tecnici derivanti dall'applicazione della presente normativa,
l'esame o l'elaborazione delle proposte di aggiornamento e modifica, nonché il parere
per le proposte di aggiornamento delle normative specifiche di cui all'art. 13.
Gli enti locali, gli istituti universitari, i singoli professionisti possono
proporre soluzioni alternative alla commissione la quale, in caso di
riconosciuta idoneità, può utilizzarle per le proposte di aggiornamento del
presente regolamento.
TITOLO
V
Edilizia
scolastica
23.
Edifici scolastici.
1.
Gli edifici delle istituzioni prescolastiche, scolastiche, comprese le
università e delle altre istituzioni di interesse sociale nel settore della
scuola devono assicurare la loro utilizzazione anche da parte di studenti non
deambulanti o con difficoltà di deambulazione.
2.
Le strutture interne devono avere le caratteristiche di cui agli articoli 7,
15, e 17, le strutture esterne quelle di cui all'art. 10.
3.
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature necessarie per assicurare
lo svolgimento delle attività didattiche devono avere caratteristiche
particolari per ogni caso di invalidità (banchi, sedie, macchine da scrivere,
materiale Braille, spogliatoi, ecc.).
4.
Nel caso di edifici scolastici a più piani senza ascensore, la classe frequentata
da un alunno non deambulante deve essere situata in un'aula al pianterreno
raggiungibile mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe.
TITOLO
VI
Servizi
speciali di pubblica utilità
24.
Tranvie, filovie, linee automobilistiche, metropolitane.
1.
Sui mezzi di trasporto tranviario, filoviario, metropolitano, devono essere
riservati a persone con limitate capacità motorie deambulanti almeno tre posti
a sedere in prossimità della porta di uscita.
2.
Alle persone con ridotta capacità motoria è consentito l'accesso dalla porta di
uscita.
3.
All'interno di almeno un'autovettura del convoglio deve essere riservata una
piattaforma di spazio sufficientemente ampio per permettere lo stazionamento di
sedia a ruote, senza intralciare il passaggio.
4.
Tale spazio riservato deve essere dotato di opportuni ancoraggi, collocati in
modo idoneo per consentire il bloccaggio della sedia a ruote.
5.
Nelle stazioni metropolitane devono essere agevolati l'accesso e lo
stazionamento su sedia a ruote, anche con l'installazione di idonei ascensori e
rampe a seconda dei dislivelli, al fine di consentire alle persone non
deambulanti di accedere con la propria sedia a ruote al piano di transito della
vettura della metropolitana.
6.
I veicoli adibiti al trasporto in comune di persone su strada ad uso pubblico
devono rispondere alle caratteristiche costruttive di cui al decreto del
Ministro dei trasporti 18 luglio 1991.
25.
Treni, stazioni, ferrovie.
1.
Le principali stazioni ferroviarie devono essere dotate di passerelle, rampe
mobili o altri idonei mezzi di elevazione al fine di facilitare l'accesso alle
stesse ed ai treni alle persone con difficoltà di deambulazione. In relazione
alle specifiche esigenze tecniche degli impianti ferroviari è consentito il superamento,
mediante rampe inclinate, anche di dislivelli superiori a m. 3,20. In assenza
di rampe, ascensori, o altri impianti necessari per un trasferimento da un
marciapiede ad un altro, il disabile su sedia a ruote può utilizzare i passaggi
di servizio a raso purché accompagnato da personale di stazione appositamente
autorizzato, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (6).
2.
Il sistema di chiamata per l'espletamento del servizio di assistenza, previsto
dal comma 5 dell'art. 1, deve essere realizzato nelle principali stazioni
presenziate dal personale ferroviario, mediante l'attivazione di appositi
centri di assistenza opportunamente pubblicizzati.
3.
Per consentire la sistemazione del disabile su sedia a ruote all'interno delle
carrozze ferroviarie deve essere opportunamente attrezzato un adeguato numero
di carrozze da porre in composizione di alcuni treni in circolazione su linee
principali.
4.
L'ente che gestisce il servizio è tenuto ad evidenziare i treni ed i servizi
offerti alla clientela portatrice di handicap, sia nelle stazioni che nel
proprio «orario ufficiale».
5.
In ogni caso deve essere riservato un numero adeguato di posti a sedere per le
persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Il trasporto
gratuito dell'eventuale sedia a ruote è consentito in relazione alle
caratteristiche del materiale in composizione al treno.
6.
Il Ministero dei trasporti, sulla base delle indicazioni fornite dal
dipartimento per la famiglia e la solidarietà sociale definisce d'intesa con
quest'ultimo e tenute presenti le peculiarità dell'esercizio ferroviario, gli
interventi e la loro pianificazione, le relative modalità di finanziamento
nonché i criteri di copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione
delle norme di cui al presente articolo, entro i limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio.
7.
Le norme del presente regolamento non sono vincolanti per gli edifici e per gli
impianti delle stazioni e delle fermate impresenziate, sprovviste cioè di
personale ferroviario sia in via temporanea che in via permanente.
26.
Servizi di navigazione marittima: navi nazionali.
1.
Le aperture dei portelloni di accesso a bordo impiegabili per persone con
impedita capacità motoria o sensoriale, trasportate con autovettura o sedia a
ruote, devono avere dimensioni adeguate all'agevole passaggio dell'autovettura
o sedia a ruote e non presentare pertanto soglie o scalini. Per il passaggio della
sedia a ruote è richiesta una larghezza non inferiore a m 1,50.
2.
Le rampe o passerelle di accesso da terra a bordo devono avere pendenza
modesta, e comunque non superiore all'8 per cento, salvo che non siano adottati
speciali accorgimenti per garantirne la sicura agibilità per l'incolumità delle
persone.
3.
La zona di ponte ove si accede a bordo deve permettere il passaggio fino
all'area degli alloggi destinati alle persone con impedita capacità motoria o
sensoriale con percorso sullo stesso ponte, ovvero fino all'ascensore od alla
rampa, nel caso che gli alloggi siano su altro ponte. In tal caso la zona antistante
l'ascensore o la rampa deve avere dimensioni tali da permettere lo sbarco della
persona con impedita capacità motoria o sensoriale dall'autovettura, e il
trasferimento su sedia a ruote, nonché la manovra di essa.
4.
Il percorso di cui al comma 3, raccordato da rampe deve essere privo di
ostacoli, con eventuali dislivelli non superiori di norma al 5 per cento e di
larghezza, nel caso di impiego di sedie a ruote non inferiore ad 1,50 m. La
zona di ponte corrispondente deve essere rivestita con materiale antisdrucciolevole.
Eventuali soglie e simili devono avere altezza non superiore a cm 2,5.
5.
Gli ascensori accessibili alle persone su sedie a ruote devono avere le
caratteristiche rispondenti alle norme dell'art. 15. Le rampe sostitutive degli
ascensori non essendo ammesse scale se non di emergenza, devono avere le caratteristiche
rispondenti alle norme dell'art. 7 del presente regolamento.
Ascensori
e rampe devono sfociare al chiuso entro l'area degli alloggi.
6.
L'area degli alloggi, preferibilmente ubicata su un solo ponte, deve essere
tale da consentire, in caso di emergenza, un agevole accesso ai mezzi di
sfuggita e di salvataggio e deve avere: corridoi, passaggi e relative porte di
larghezza non inferiori a m 1,50 e privi di ostacoli; porte, comprese quelle di
locali igienici, di larghezza non inferiore a m 0,90 e provviste di agevoli
dispositivi di manovra; pavimenti antisdrucciolevoli nelle zone di passaggio;
apparecchi di segnalazione per chiamata del personale di servizio addetto alle
persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale; locali igienici riservati
alle stesse persone, rispondenti alle norme dell'art. 15.
7.
Le presenti disposizioni non si applicano alle unità veloci o a sostentamento
dinamico quali aliscafi, catamarani, SES, le cui dimensioni sono tali da non
rendere ragionevole e praticabile l'applicazione delle disposizioni di cui
sopra.
27.
Servizi di navigazione interna.
1.
Le passerelle e gli accessi alle navi devono essere larghi almeno metri uno,
essere idonei al passaggio delle sedie a ruote ed avere pendenza modesta, e
comunque non superiore all'8 per cento, salvo che non siano adottati speciali
accorgimenti per garantirne la sicura agibilità per l'incolumità delle persone.
2.
Sulle navi nelle immediate vicinanze dell'accesso deve essere ricavata una
superficie di pavimento opportunamente attrezzata per dislocarvi sedie a ruote
salvo gravi difficoltà tecniche.
3.
Le presenti disposizioni non si applicano alle unità veloci o a sostentamento
dinamico quali aliscafi, catamarani, SES, le cui dimensioni siano tali da non
rendere ragionevole e praticabile l'applicazione delle disposizioni di cui
sopra.
28.
Aerostazioni.
1.
Ogni aeroporto deve essere dotato di appositi sistemi per consentire un
percorso continuo e senza ostacoli dall'aerostazione all'interno dell'aereo o
viceversa. Qualora non siano presenti pontili di imbarco, l'accesso
all'aeromobile è assicurato da elevatore a cabina chiusa.
2.
Le strutture esterne connesse agli edifici debbono avere le caratteristiche di
cui agli articoli 4, 10 e 11; le strutture interne degli edifici aperti al
movimento dei passeggeri debbono avere le caratteristiche di cui agli articoli
7, 15 e 17.
3.
All'interno del mezzo aereo deve essere prevista la dotazione di sedie a ruota
per garantire, per quanto possibile, l'autonoma circolazione del passeggero
disabile.
29.
Servizi per viaggiatori.
1.
I servizi per i viaggiatori nelle stazioni devono essere accessibili.
30.
Modalità e criteri di attuazione.
1.
Il Ministero dei trasporti stabilisce con propri decreti le modalità e i
criteri di attuazione delle norme del presente regolamento relative al
trasporto pubblico di persona.
31.
Impianti telefonici pubblici.
1.
Al fine di consentire l'uso di impianti telefonici pubblici da parte anche di
persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali sono adottati i
seguenti criteri:
a)
nei posti telefonici pubblici ubicati nei capoluoghi di provincia, deve essere
installato in posizione accessibile almeno un apparecchio posto ad una altezza
massima di 0,90 m dal pavimento e convenientemente isolato sotto il profilo
acustico. Negli uffici anzidetti, con un numero di cabine non inferiori a 10,
una delle cabine deve essere strutturata e attrezzata come segue:
1)
il dislivello massimo tra il pavimento interno della speciale cabina telefonica
e il pavimento esterno non deve essere superiore a cm. 2,5; la porta di accesso
deve avere una luce netta minima di 0,85 m; l'apparecchio telefonico deve
essere situato ad un'altezza minima di 0,90 m dal pavimento; sulla parete ove è
applicato l'apparecchio deve prevedersi un sedile ribaltabile a scomparsa
avente piano di appoggio ad una altezza di 0,45 m; la mensola porta elenchi
deve essere posta ad una altezza di 0,80 m; eventuali altre caratteristiche
sono stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
b)
in ogni comune, secondo un programma da realizzarsi gradualmente in un
quinquennio, deve essere posto a disposizione dell'utenza, preferibilmente
nella sede del locale posto telefonico pubblico, almeno un apparecchio
telefonico con i requisiti di cui alla lettera a);
c)
il 5 per cento delle cabine di nuova installazione poste a disposizione del
pubblico deve essere rispondente ai requisiti di cui alla lettera a); il 5 per
cento degli apparecchi posti a disposizione del pubblico deve essere installato
ad un'altezza non superiore a 0,90 m. I predetti impianti sono dislocati secondo
le esigenze prioritarie segnalate da parte dei singoli comuni interessati.
32.
1. Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore del presente decreto le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della repubblica 27 aprile 1978,
n. 384 (7).
Allegato
A
Accessibilità
- Simbolo con figura e bordo bianco su fondo azzurro
Allegato
B
Accessibilità
condizionata - Simbolo con figura e bordo bianco su fondo azzurro
Allegato
C
Simbolo
con figura e bordo bianco su fondo azzurro
Appendice
Decreto
del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
Prescrizioni
tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la
visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle
barriere architettoniche (8).
(1)
Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 settembre 1996, n. 227, S.O.
(2).
(2/cost)
La Corte costituzionale, con ordinanza 11-21 luglio 2000, n. 328 (Gazz. Uff. 26
luglio 2000, n. 31, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, sollevata in riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
(3).
(4).
(5).
(6).
(7).
(8)
L'appendice contiene il testo del D.M. 14 giugno 1989, n. 236.