D.P.R.
20 ottobre 1998, n. 447 (1).
Regolamento
recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la
realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di
impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché
per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma
dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59 (2).
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto
l'articolo 87 della Costituzione;
Visto
l'articolo 20 della legge 17 marzo 1997, n. 59, allegato 1, numeri 26, 42, 43,
e 50;
Vista
la legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive modificazioni;
Vista
la legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive
modificazioni;
Vista
la legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
Vista
la legge 12 agosto 1977, n. 675;
Visto
il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1985, n. 431;
Vista
la legge 8 luglio 1986, n. 349;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;
Vista
la legge 9 gennaio 1991, n. 10;
Visto
il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 237;
Visto
il decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1994, n. 489;
Visto
il decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 1994, n. 481;
Vista
la legge 26 ottobre 1995, n. 447;
Vista
la legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto
il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista
la legge 24 aprile 1998, n. 128;
Visto
l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 luglio 1998;
Sentita
la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto
legislativo 28 agosto
1997,
n. 281;
Acquisito
il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della
Repubblica;
Udito
il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli
atti normativi
nell'adunanza
del 14 settembre 1998;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16
ottobre 1998;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la
funzione pubblica e gli
affari
regionali, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dell'ambiente, dei lavori pubblici, per i beni culturali e ambientali e della
sanità;
Emana
il seguente regolamento:
Capo
I - Princìpi organizzativi e procedimentali
1.
Àmbito di applicazione.
1.
Il presente regolamento ha per oggetto la localizzazione degli impianti
produttivi di beni e servizi, la loro realizzazione, ristrutturazione,
ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione dell'attività produttiva,
nonché l'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa.
Resta salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (3).
1-bis.
Rientrano tra gli impianti di cui al comma 1 quelli relativi a tutte le
attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole,
commerciali e artigiane, le attività turistiche ed alberghiere, i servizi resi
dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni
(3/a).
2.
Le regioni, ai sensi dell'articolo 23, commi 2 e 3 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112 (4), stabiliscono forme di coordinamento e raccordo per la
diffusione delle informazioni da parte dello sportello unico degli enti locali.
3.
È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 (4),
secondo
la previsione di cui all'articolo 4, in ordine al procedimento di valutazione
di impatto ambientale. Le competenze e le procedure relative al controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e
alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento sono disciplinate ai sensi degli
articoli 18 e 21 della legge 24 aprile 1998, n. 128 (5), e, nelle more della
loro attuazione, dalla normativa vigente.
2.
Individuazione delle aree da destinare agli insediamenti produttivi.
1.
La individuazione delle aree da destinare all'insediamento di impianti
produttivi, in conformità alle tipologie generali e ai criteri determinati
dalle regioni, anche ai sensi dell'articolo 26, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 (4), è effettuata dai comuni, salvaguardando le eventuali
prescrizioni dei piani territoriali sovracomunali. Qualora tale individuazione
sia in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali
vigenti, la variante è approvata, in base alle procedure individuate con legge
regionale, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera a), della legge 28
febbraio 1985, n. 47 (6). Il provvedimento, che il comune è tenuto a
trasmettere immediatamente alla regione e alla provincia, ai fini della
adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, è subordinato alla
preventiva intesa con le altre amministrazioni eventualmente competenti. Tale
intesa va assunta in sede di conferenza di servizi, convocata dal sindaco del
comune interessato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241 (7), come modificata dall'articolo 17 della legge 15 maggio
1997, n. 127 (7).
2.
In sede di individuazione delle aree da destinare all'insediamento di impianti
produttivi di cui al comma 1, il consiglio comunale può subordinare
l'effettuazione degli interventi alla redazione di un
piano
per gli insediamenti produttivi ai sensi dell'articolo 27 della legge 22
ottobre 1971, n. 865 (8).
3.
Resta ferma, ove non sia richiesto il piano di cui al comma 2, la necessità
dell'esistenza delle opere di urbanizzazione o di apposita convenzione con le
amministrazioni competenti al fine di procedere alla realizzazione delle
medesime contemporaneamente alla realizzazione delle opere. In tal caso, la realizzazione
degli impianti è subordinata alla puntuale osservanza dei tempi e delle
modalità indicati nella convenzione.
3.
Sportello unico.
1.
I comuni esercitano, anche in forma associata, ai sensi dell'articolo 24, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (9), le funzioni ad essi attribuite
dall'articolo 23, del medesimo decreto legislativo, assicurando che ad un'unica
struttura sia affidato l'intero procedimento. Per lo svolgimento dei compiti di
cui al presente articolo, la struttura si dota di uno sportello unico per le
attività produttive, al quale gli interessati si rivolgono per tutti gli
adempimenti previsti dai procedimenti di cui al presente regolamento. Qualora i
comuni aderiscano ad un patto territoriale ovvero abbiano sottoscritto un patto
d'area la struttura incaricata dell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite
può coincidere con il soggetto responsabile del patto territoriale o con il
responsabile unico del contratto d'area (9/a).
2.
Lo sportello unico assicura, previa predisposizione di un archivio informatico
contenente i necessari elementi informativi, a chiunque vi abbia interesse,
l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli
adempimenti necessari per le procedure previste dal presente regolamento, all'elenco
delle domande di autorizzazione presentate, allo stato del loro iter
procedurale, nonché a tutte le informazioni utili disponibili a livello
regionale comprese quelle concernenti le attività promozionali. Per la
istituzione e la gestione dello sportello unico i comuni possono stipulare le convenzioni
di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (9).
3.
La struttura, su richiesta degli interessati, si pronuncia sulla conformità,
allo stato degli atti, in possesso della struttura, dei progetti preliminari
dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti
strumenti
di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò
pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento
autorizzatorio. La struttura si pronuncia entro novanta giorni.
4.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i
comuni realizzano la struttura e nominano il responsabile del procedimento. Il
funzionario preposto alla struttura è
responsabile
dell'intero procedimento.
Capo
II - Procedimento semplificato
4.
Procedimento mediante conferenza di servizi.
1.
Per gli impianti e i depositi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, nonché nei casi di cui all'articolo 1, comma 3, ovvero
quando il richiedente non intenda avvalersi del procedimento mediante
autocertificazioni di cui all'articolo 6, il procedimento è unico e ha inizio
con la presentazione di un'unica domanda alla struttura, la quale adotta
direttamente, ovvero chiede alle amministrazioni di settore o a quelle di cui
intende avvalersi ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, gli atti istruttori ed i pareri tecnici, comunque
denominati dalle normative vigenti. Le amministrazioni sono tenute a far
pervenire tali atti e pareri entro un termine non superiore a novanta giorni
decorrenti dal ricevimento della documentazione. Il provvedimento conclusivo
del procedimento è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento
richiesto (9/b).
1-bis.
Nel caso di progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale
il termine è di
centoventi
giorni, fatta salva la facoltà di chiederne, ai sensi della normativa vigente,
una proroga,
comunque
non superiore a sessanta giorni (9/c).
1-ter.
Tuttavia, qualora l'amministrazione competente per la valutazione di impatto
ambientale rilevi
l'incompletezza
della documentazione trasmessa, può richiederne, per una sola volta,
l'integrazione alla struttura, entro trenta giorni. In tale caso il termine di
cui al comma 1-bis e al comma 7 riprende a decorrere dalla presentazione della
documentazione completa (9/d).
2.
Se, entro i termini di cui ai commi precedenti, una delle amministrazioni di
cui ai medesimi commi si pronuncia negativamente, la pronuncia è trasmessa
dalla struttura al richiedente entro tre giorni e il procedimento si intende
concluso. Tuttavia, il richiedente, entro venti giorni dalla comunicazione, può
chiedere alla struttura di convocare una conferenza di servizi al fine di
eventualmente concordare quali siano le condizioni per ottenere il superamento
della pronuncia negativa (9/e).
2-bis.
Ove sia già operante lo sportello unico le domande devono essere presentate
esclusivamente alla struttura. Le altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel
procedimento non possono rilasciare al richiedente atti autorizzatori,
nulla-osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque
denominati. Tali atti, qualora eventualmente rilasciati, operano esclusivamente
all'interno del procedimento unico. In ogni caso le amministrazioni hanno
l'obbligo di trasmettere, senza ritardo e comunque entro cinque giorni,
eventuali domande ad esse presentate relative a procedimenti disciplinati dal
presente regolamento, alla struttura responsabile del procedimento, allegando
gli atti istruttori eventualmente già compiuti e dandone comunicazione al
richiedente (9/f).
3.
Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 1-bis, entro i successivi
cinque giorni, il responsabile del procedimento presso la struttura, convoca
una conferenza di servizi che si svolge ai sensi dell'articolo 14, e seguenti,
della legge 7 agosto 1990, n. 241 (7), come modificata dall'articolo 17 della
legge 15 maggio 1997, n. 127 (7) (9/g).
4.
La convocazione della conferenza è resa pubblica anche ai fini dell'articolo 6,
comma 13, ed alla stessa possono partecipare i soggetti indicati nel medesimo
comma, presentando osservazioni che la conferenza è tenuta a valutare.
5.
La conferenza dei servizi procede all'istruttoria del progetto ai fini della
formazione di un verbale
che
tiene luogo degli atti istruttori e dei pareri tecnici comunque denominati,
previsti dalle norme vigenti o ritenuti necessari. La conferenza, altresì,
fissa il termine entro cui pervenire alla decisione, in ogni caso compatibile
con il rispetto dei termini di cui al comma 7 (9/h).
6.
Il verbale recante le determinazioni assunte dalla conferenza di servizi, che
si pronuncia anche sulle osservazioni di cui al comma 4, tiene luogo del
provvedimento amministrativo conclusivo del
procedimento
e viene immediatamente comunicato, a cura dello sportello unico, al
richiedente. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 7, per le opere da
sottoporre a valutazione di impatto ambientale, e comunque nei casi
disciplinati dall'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (10),
come sostituito dall'articolo 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127
(10), immediatamente l'amministrazione procedente può chiedere che il Consiglio
dei Ministri si pronunci, nei successivi trenta giorni, ai sensi del medesimo
articolo 14, comma 4.
7.
Il procedimento si conclude nel termine di cinque mesi. Per le opere da
sottoporre a valutazione di impatto ambientale il procedimento si conclude nel
termine di nove mesi. Per i progetti di centrali
termoelettriche
e turbogas sottoposti alle procedure di inchiesta pubblica di cui all'allegato
IV del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 15 gennaio
1989, il procedimento si conclude nel termine di dodici mesi (10/a).
5.
Progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici.
1.
Qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico, o
comunque richieda una sua variazione, il responsabile del procedimento rigetta
l'istanza. Tuttavia, allorché il progetto sia conforme alle norme vigenti in
materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro ma lo strumento urbanistico
non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero
queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile
del procedimento può, motivatamente, convocare una conferenza di servizi,
disciplinata dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (10), come
modificato dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (10), per le
conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso. Alla conferenza
può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati,
individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in
associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione
del progetto dell'impianto industriale (10/b).
2.
Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello
strumento urbanistico, la
determinazione
costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni,
proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17
agosto 1942, n. 1150 (11), si pronuncia definitivamente entro sessanta giorni
il consiglio comunale. Non è richiesta l'approvazione della regione, le cui
attribuzioni sono fatte salve dall'articolo 14, comma 3-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241 (11/a).
Capo
III - Procedimento mediante autocertificazione
6.
Princìpi organizzativi.
1.
Il procedimento amministrativo di cui all'articolo 25 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112 (12), ha inizio presso la competente struttura con la
presentazione, da parte dell'impresa, di un'unica domanda, contenente, ove necessario,
anche la richiesta della concessione edilizia, corredata da autocertificazioni,
attestanti la conformità dei progetti alle singole prescrizioni previste dalle
norme vigenti in materia urbanistica, della sicurezza degli impianti, della
tutela sanitaria e della tutela ambientale, redatte da professionisti abilitati
o da società di professionisti e sottoscritte dai medesimi, unitamente al
legale rappresentante dell'impresa. L'autocertificazione non può riguardare le
materie di cui all'articolo 1, comma 3, nonché le ipotesi per le quali la
normativa comunitaria prevede la necessità di una apposita autorizzazione.
Copia della domanda, e della documentazione prodotta, viene trasmessa dalla
struttura, anche in via telematica, alla regione nel cui territorio è
localizzato l'impianto, agli altri comuni interessati nonché, per i profili di
competenza, ai soggetti competenti per le verifiche (12/a).
2.
La struttura, ricevuta la domanda, la immette immediatamente nell'archivio
informatico, dandone
notizia
tramite adeguate forme di pubblicità; contestualmente la struttura dà inizio al
procedimento per il rilascio della concessione edilizia.
3.
Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda la struttura
può richiedere, per una sola volta, l'integrazione degli atti o dei documenti
necessari ai fini istruttori. Decorso il predetto termine non possono essere
richiesti altri atti o documenti concernenti fatti risultanti dalla
documentazione
inviata. Il termine di cui al comma 8, resta sospeso fino alla presentazione
degli atti integrativi richiesti.
4.
Ove occorrano chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali o al
rispetto delle normative amministrative e tecniche di settore o qualora il
progetto si riveli di particolare complessità ovvero si rendano necessarie
modifiche al progetto o il comune intenda proporre una diversa localizzazione dell'impianto,
nell'ambito delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2, il responsabile
del procedimento può convocare il soggetto richiedente per una audizione in
contraddittorio di cui viene redatto apposito verbale.
5.
Qualora, al termine dell'audizione, sia raggiunto un accordo, ai sensi
dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (10), sulle caratteristiche
dell'impianto, il relativo verbale vincola le parti, a condizione che le
eventuali modifiche al progetto originario siano compatibili con le
disposizioni attinenti ai profili di cui al comma 1. Il termine di cui al comma
8, resta sospeso fino alla presentazione del progetto modificato conformemente
all'accordo (12/b).
6.
Ferma restando la necessità della acquisizione della autorizzazione nelle
materie per cui non è
consentita
l'autocertificazione, nel caso di impianti a struttura semplice, individuati
secondo i criteri
previamente
stabiliti dalla regione, la realizzazione del progetto si intende autorizzata
se la struttura, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda, non
comunica il proprio motivato dissenso ovvero non convoca l'impresa per
l'audizione. Nell'ipotesi in cui si rendono necessarie modifiche al progetto,
si adotta la procedura di cui ai commi 4 e 5. La realizzazione dell'opera è
comunque subordinata al rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai
sensi della normativa vigente (12/c).
7.
Quando, in sede di esame della domanda, la struttura, fatti salvi i casi di
errore od omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni,
ravvisa la falsità di alcuna delle autocertificazioni, il responsabile del
procedimento trasmette immediatamente gli atti alla competente procura della Repubblica,
dandone contestuale comunicazione all'interessato. Il procedimento è sospeso
fino alla decisione relativa ai fatti denunciati.
8.
Il procedimento, salvo quanto disposto dai commi 3, 4, 5 e 6, è concluso entro
il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda ovvero dalla
sua integrazione per iniziativa dell'impresa o su richiesta della struttura.
Ove sia necessaria la concessione edilizia, il procedimento si conclude nello stesso
termine con il rilascio o con il diniego della concessione edilizia (12/d).
9.
[Qualora debbano essere acquisiti al procedimento pareri di soggetti non
appartenenti all'amministrazione comunale o regionale si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(13), come modificata dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (13)]
(14).
10.
Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 8, la realizzazione del progetto
si intende autorizzata in conformità alle autocertificazioni prodotte, nonché
alle prescrizioni contenute nei titoli autorizzatori, ove necessari,
previamente acquisiti. L'impresa è tenuta a comunicare alla struttura l'inizio
dei lavori per la realizzazione dell'impianto. La realizzazione dell'opera è
comunque subordinata al rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai
sensi della normativa vigente.
11.
Qualora, successivamente all'inizio dei lavori per la realizzazione
dell'impianto, sia accertata la
falsità
di una delle autocertificazioni prodotte, fatti salvi i casi di errore od
omissione materiale
suscettibili
di correzioni o integrazioni, il responsabile della struttura individuato ai
sensi degli articoli 107, comma 3, e 109, comma 2, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, ordina la riduzione in pristino a spese dell'impresa e dispone la
contestuale trasmissione degli atti alla competente procura della Repubblica
dandone contemporanea comunicazione all'interessato (15).
12.
A seguito della comunicazione di cui al comma 10, il comune e gli altri enti
competenti provvedono ad effettuare i controlli ritenuti necessari.
13.
I soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi
nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati,
cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto
dell'impianto produttivo, possono trasmettere alla struttura, entro venti
giorni dalla avvenuta pubblicità di cui al comma 2, memorie e osservazioni o
chiedere di essere uditi in contraddittorio ovvero che il responsabile del
procedimento convochi tempestivamente una riunione alla quale partecipano anche
i rappresentanti dell'impresa. Tutti i partecipanti alla riunione possono
essere assistiti da tecnici ed esperti di loro fiducia, competenti sui profili
controversi. Su quanto rappresentato dagli intervenuti si pronuncia,
motivatamente, la struttura.
14.
La convocazione della riunione sospende, per non più di venti giorni, il
termine di cui al comma 8.
15.
Sono fatte salve le vigenti norme che consentono l'inizio dell'attività previa
semplice comunicazione ovvero denuncia di inizio attività.
7.
Accertamento della conformità urbanistica, della sicurezza degli impianti,
della tutela sanitaria e
della
tutela ambientale.
1.
La struttura accerta la sussistenza e la regolarità formale delle
autocertificazioni prodotte, ai sensi dell'articolo 6, comma 1. Successivamente
la struttura e le altre amministrazioni di cui intenda avvalersi, verificano la
conformità delle medesime autocertificazioni agli strumenti urbanistici, il rispetto
dei piani paesistici e territoriali nonché la insussistenza di vincoli sismici,
idrogeologici, forestali ed ambientali, di tutela del patrimonio storico,
artistico e archeologico incompatibili con l'impianto (16).
2.
La verifica da parte degli enti di cui al comma 1, riguarda fra l'altro:
a)
la prevenzione degli incendi;
b)
la sicurezza degli impianti elettrici, e degli apparecchi di sollevamento di
persone o cose;
c)
l'installazione di apparecchi e impianti a pressione;
d)
l'installazione di recipienti a pressione contenenti GPL;
e)
il rispetto delle vigenti norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
f)
le emissioni inquinanti in atmosfera;
g)
le emissioni nei corpi idrici, o in falde sotterranee e ogni altro rischio di
immissione potenzialmente pregiudizievole per la salute e per l'ambiente;
h)
l'inquinamento acustico ed elettromagnetico all'interno ed all'esterno
dell'impianto produttivo;
i)
le industrie qualificate come insalubri;
l)
le misure di contenimento energetico.
3.
Il decorso del termine di cui all'articolo 6, comma 8, non fa venire meno le
funzioni di controllo, da parte del comune e degli altri enti interessati (17).
8.
Affidamento delle istruttorie tecniche a strutture pubbliche qualificate.
1.
Fermo quanto disposto dal presente regolamento, la struttura di cui
all'articolo 3, comma 1, può
affidare,
mediante convenzione, che fissi termini compatibili con quelli previsti dal
presente regolamento, per la conclusione dei procedimenti, specifiche fasi e
attività istruttorie alle agenzie regionali per l'ambiente, ad aziende
sanitarie locali o loro consorzi regionali, alle camere di commercio, industria
e artigianato nonché a università o altri centri e istituti pubblici di ricerca
che assicurino requisiti di indipendenza, di competenza e di adeguatezza
tecnica.
Capo
IV - Procedura di collaudo
9.
Modalità di esecuzione.
1.
Quando il collaudo sia previsto dalle norme vigenti, le strutture e gli
impianti sono collaudati da professionisti o da altri soggetti abilitati dalla
normativa vigente, diversi dal progettista dell'impianto e dal direttore dei
lavori e non collegati professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto,
all'impresa, che ne attestano la conformità al progetto approvato, l'agibilità
e l'immediata operatività.
2.
Al collaudo partecipano i tecnici della struttura di cui all'articolo 3, comma
1, la quale a tal fine può avvalersi del personale dipendente da altre
amministrazioni e fatto salvo il rispetto del termine finale del procedimento.
L'impresa chiede alla struttura di fissare la data del collaudo in un giorno
compreso tra il ventesimo e il sessantesimo successivo a quello della
richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il collaudo può avere luogo a cura
dell'impresa, che ne comunica le risultanze alla competente struttura. In caso
di esito positivo del collaudo l'impresa può iniziare l'attività produttiva
(18).
3.
Il certificato di collaudo riguarda tutti gli adempimenti previsti dalla legge
e, in particolare, le strutture edilizie, gli impianti produttivi, le misure e
gli apparati volti a salvaguardare la sanità, la sicurezza e la tutela
ambientale, nonché la loro conformità alle norme sulla tutela del lavoratori
nei
luoghi
di lavoro ed alle prescrizioni indicate in sede di autorizzazione.
4.
Il certificato, di cui al comma 3, è rilasciato sotto la piena responsabilità
del collaudatore. Nel caso in cui la certificazione risulti non conforme
all'opera ovvero a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero
errore od omissione materiale, la struttura assume i provvedimenti necessari,
ivi compresa la riduzione in pristino, a spese dell'impresa, e trasmette gli
atti alla competente procura della Repubblica, dandone contestuale
comunicazione all'interessato.
5.
Il certificato positivo di collaudo, in conformità alle prescrizioni del
presente articolo, consente la
messa
in funzione degli impianti fino al rilascio definitivo del certificato di
agibilità, del nulla osta all'esercizio di nuova produzione e di ogni altro
atto amministrativo richiesto.
6.
La regione e gli altri enti competenti effettuano i controlli di competenza
sugli impianti produttivi, ne comunicano le risultanze agli interessati che
possono presentare memorie o chiedere la ripetizione in contraddittorio
dell'eventuale esperimento di prove e adottano i provvedimenti, anche in via
d'urgenza, previsti dalla legge. L'effettuazione e l'esito dei controlli sono
registrati anche presso l'archivio informatico della regione e della struttura
comunale.
7.
Il collaudo effettuato ai sensi del comma 2, non esonera le amministrazioni
competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e di controllo in materia, e
dalle connesse responsabilità previste dalla legge, da esercitare
successivamente al deposito del certificato di collaudo degli impianti.
10.
Spese.
1.
In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento il comune, o
i comuni associati, pongono a carico dell'interessato il pagamento delle spese
e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti,
nelle misure ivi stabilite.
2.
La struttura responsabile del procedimento provvede alla riscossione di tali
spese e diritti, riversandoli alle amministrazioni che hanno svolto attività
istruttorie nell'àmbito del procedimento.
Qualora,
peraltro, dette amministrazioni non abbiano rispettato i termini previsti, non
si dà luogo al
rimborso.
3.
Tali spese e diritti sono dovuti nella misura del cinquanta per cento anche nel
caso di procedimento mediante autocertificazione, in relazione alle attività di
verifica. La struttura responsabile del procedimento procede ai sensi del comma
2.
4.
Il comune, o i comuni associati, possono altresì prevedere, in relazione
all'attività propria della
struttura
responsabile del procedimento, la riscossione di diritti di istruttoria, nella
misura stabilita con delibera del consiglio comunale. La misura di tali
diritti, sommata agli oneri di cui ai precedenti commi e all'imposta di bollo,
non può eccedere quella complessivamente posta a carico dell'interessato precedentemente
all'entrata in vigore del presente regolamento (19).
11.
Entrata in vigore.
1.
Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a
quello della sua
pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(1)
Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1998, n. 301.
(2).
(3).
(3/a)
Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.
(4).
(5).
(6).
(7).
(8).
(9)
.
(9/a)
Periodo aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.
(9/b)
L'originario comma 1 è stato così sostituito, dagli attuali commi 1, 1-bis e
1-ter, dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.(9/c) L'originario comma 1 è
stato così sostituito, dagli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter, dall'art. 1, D.P.R.
7 dicembre 2000, n. 440.
(9/d)
L'originario comma 1 è stato così sostituito, dagli attuali commi 1, 1-bis e
1-ter, dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.
(9/e)
Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.
(9/f)
Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.
(9/g)
Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.
(9/h)
Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.
(10).
(10/a)
Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.
(10/b)
Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.
(11).
(11/a)
Periodo aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.
(12).
(12/a)
Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.
(12/b)
Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.
(12/c)
Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.
(12/d)
Comma così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.
(13).
(14)
Comma soppresso dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.
(15)
Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.
(16)
Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.
(17)
Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.
(18)
Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.
(19)
Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.