NORME TECNICHE ATTUAZIONE

 

Art. 1........................................................................................................................................................................................................ 4

(disciplina urbanistica)........................................................................................................................................... 4

Art. 2........................................................................................................................................................................................................ 4

(zonizzazione)....................................................................................................................................................................... 4

Art. 3........................................................................................................................................................................................................ 4

(centri di valore storico ambientale - zona "A")..................................................................... 4

Art. 4........................................................................................................................................................................................................ 5

(zone di completamento "B").............................................................................................................................. 5

Art. 5........................................................................................................................................................................................................ 6

(zone di completamento "B1")........................................................................................................................... 6

Art. 6........................................................................................................................................................................................................ 6

(zone di completamento "B2")........................................................................................................................... 6

ART. 7........................................................................................................................................................................................................ 7

(zone di completamento "B3")........................................................................................................................... 7

ART.  8...................................................................................................................................................................................................... 7

(zone di espansione residenziale "C")...................................................................................................... 7

ART.  9...................................................................................................................................................................................................... 7

(zone di espansione residenziale "C2")................................................................................................... 7

ART.  10................................................................................................................................................................................................... 8

(zone di espansione residenziale "C3")................................................................................................... 8

ART.  11................................................................................................................................................................................................... 8

(zone di espansione residenziale "C4")................................................................................................... 8

ART.  12................................................................................................................................................................................................... 8

(zone di espansione residenziale "Ca").................................................................................................. 8

ART. 13..................................................................................................................................................................................................... 8

(zone per l'edilizia economica popolare - P.E.E.P.)................................................................ 8

ART. 14..................................................................................................................................................................................................... 9

(zone di ristrutturazione "Rn")...................................................................................................................... 9

ART.  15................................................................................................................................................................................................ 10

(zone di ristrutturazione "R1" (ex Deltafina)).......................................................................... 10

ART.  16................................................................................................................................................................................................ 10

(zone di ristrutturazione "R2" (Franchi))........................................................................................ 10

ART.  17................................................................................................................................................................................................ 10

(zone di ristrutturazione " R4" (Coletti))......................................................................................... 10

ART.  18................................................................................................................................................................................................ 10

(zone di ristrutturazione " R5" (Ziarelli))....................................................................................... 10

ART.  19................................................................................................................................................................................................ 10

(zona di ristrutturazione " R6" (Piazza del Mercato)).................................................... 10

ART.  20................................................................................................................................................................................................ 11

(zona di ristrutturazione " R7" (IFAG)).................................................................................................. 11

ART. 21.................................................................................................................................................................................................. 11

(zone caratterizzate da insediamenti sparsi di ricomposizione urbanistica-edilizia "C0")            11

ART.  22................................................................................................................................................................................................ 12

(zone per insediamenti produttivi)........................................................................................................ 12

ART.  23................................................................................................................................................................................................ 12

(zona "D1").................................................................................................................................................................................. 12

ART.  24................................................................................................................................................................................................ 13

(zona "D2").................................................................................................................................................................................. 13

ART.  25................................................................................................................................................................................................ 14

(zona "D3").................................................................................................................................................................................. 14

ART.  26................................................................................................................................................................................................ 15

(zone "C.A.I.")........................................................................................................................................................................... 15

ART. 27.................................................................................................................................................................................................. 15

(sistemazione delle aree scoperte e delle fasce di rispetto stradali) 15

ART. 28.................................................................................................................................................................................................. 15

(zone agricole)................................................................................................................................................................ 15

ART.  29................................................................................................................................................................................................ 17

(zone "E1" - zone agricole di pregio)...................................................................................................... 17

ART.  30................................................................................................................................................................................................ 18

(zone "E1-Cv” - zone agricole di pregio con possibilità di attività estrattive)        18

ART.  31................................................................................................................................................................................................ 21

(zone "E2" - zone agricole di rispetto urbano)......................................................................... 21

ART.  32................................................................................................................................................................................................ 22

(zone "Ec" - zone agricole compromesse)...................................................................................... 22

ART.  33................................................................................................................................................................................................ 22

(zone "E3" – parco agricolo)............................................................................................................................. 22

ART.  34................................................................................................................................................................................................ 23

(zone "E4" – zone agricole di rispetto fluviale)..................................................................... 23

ART. 35.................................................................................................................................................................................................. 23

(zone "F" - zone per attrezzature e servizi pubblici)....................................................... 23

ART. 36.................................................................................................................................................................................................. 24

(zone a parcheggio pubblico)...................................................................................................................... 24

ART. 37.................................................................................................................................................................................................. 24

(zone per attrezzature e servizi privati zone "Fp")........................................................... 24

ART. 38.................................................................................................................................................................................................. 26

(verde pubblico)............................................................................................................................................................. 26

ART. 39.................................................................................................................................................................................................. 26

(verde pubblico attrezzato)......................................................................................................................... 26

ART. 40.................................................................................................................................................................................................. 27

(zone verde privato)................................................................................................................................................. 27

ART. 41.................................................................................................................................................................................................. 28

(verde attrezzato privato).............................................................................................................................. 28

ART. 42.................................................................................................................................................................................................. 29

(zone di rispetto cimiteriale)........................................................................................................................ 29

ART. 43.................................................................................................................................................................................................. 29

(viabilita' e zone di rispetto stradale)............................................................................................. 29

ART. 44.................................................................................................................................................................................................. 30

(ferrovia)................................................................................................................................................................................. 30

ART. 45.................................................................................................................................................................................................. 30

(zona aeroportuale)................................................................................................................................................ 30

ART. 46.................................................................................................................................................................................................. 31

(interventi consentiti su emergenze storiche, architettoniche e ambientali)    31

ART. 47.................................................................................................................................................................................................. 32

(raccordo con la normativa per costruzioni in zone sismiche)................... 32

ART. 48.................................................................................................................................................................................................. 32

(vincoli di natura idraulica e idrogeologica)..................................................................... 32

ART. 49.................................................................................................................................................................................................. 33

(zone interferenti con il Torrente Tescio)................................................................................. 33

ART. 50.................................................................................................................................................................................................. 33

(zone interferenti con il Fiume Chiascio)..................................................................................... 33

ART. 51.................................................................................................................................................................................................. 35

(zone agricole)................................................................................................................................................................ 35

ART. 52.................................................................................................................................................................................................. 35

(viabilità)................................................................................................................................................................................. 35

ART. 53.................................................................................................................................................................................................. 35

(zone interferenti con il fosso della Cagnola)................................................................. 35

ART. 55.................................................................................................................................................................................................. 39

(norme tecniche della carta di sintesi)......................................................................................... 39

 

 

 

Art. 1

(disciplina urbanistica)

Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale è  disciplinata dalle leggi statali e regionali generali, dalle leggi statali e regionali di settore, dalle presenti norme di attuazione del piano regolatore generale (P.R.G.), e dal regolamento edilizio, nonché dalle prescrizioni di carattere geologico idraulico contenute nella carta di sintesi e relative norme tecniche di attuazione (allegato A) al testo delle presenti disposizioni.

A tale fine il territorio comunale è suddiviso in zone territoriali omogenee conformi al D.M. 2.4.1968. Nell'ambito di ogni singola zona vengono prescritte le destinazioni d'uso, gli indici di edificabilità ed altri parametri urbanistico-edilizi che definiscono le modalità edificatorie.

 

Art. 2

(zonizzazione)

Il territorio comunale, agli effetti del P.R.G., è suddiviso nelle seguenti zone omogenee riportate con specifica simbologia nella tavola n. 1 (simbologia delle zone territoriali omogenee) allegata al presente testo normativo.

 

Art. 3

(centri di valore storico ambientale - zona "A")

Tali zone sono costituite da quelle parti di territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico-artistico o di particolare valore ambientale o da porzioni di esse, contraddistinte in cartografia dal simbolo "A".

Destinazione edilizia:

- abitazioni e relative pertinenze (fondi, box per garage);

- negozi ed esercizi pubblici;

- uffici pubblici e privati, banche, studi professionali;

- botteghe artigianali o laboratori in genere, purché esercenti attività non moleste oppure nocive;

- magazzini e depositi, limitatamente ai piani terra o interrati per edifici pluripiano;

- autorimesse pubbliche e private;

- sale di spettacolo, ritrovi, locali per attività sociali, culturali e politiche;

- alberghi, pensioni, ristoranti, convitti, collegi, attrezzature per il turismo, cliniche, ambulatori.

Sono inoltre consentite destinazioni diverse purché compatibili con la residenza.

Resta fermo il potere dell'Amministrazione Comunale di precludere destinazioni o attività non compatibili o che possano pregiudicare un corretto assetto urbanistico e viario della zona od anche che possano turbare le caratteristiche funzionali, ambientali.

Tipi e modalità di interventi:

manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, così come definiti dall’art. 31 della L. 457/78. Tali interventi si realizzano previa approvazione, da parte degli organi competenti dei seguenti strumenti urbanistici attuativi:

-            piani particolareggiati di esecuzione di cui alla L. n° 1150/42;

-            piani per edilizia economica e popolare di cui alla L. n° 167/62;

-            piani di recupero di iniziativa pubblica o privata di cui alla L. n° 457/78;

In assenza di piani attuativi sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui al punto 2 dell’art. 16 della L.R. 31/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso di ristrutturazione edilizia che comporti la totale demolizione e ricostruzione dell’immobile, il rilascio della concessione edilizia è subordinata all’approvazione di PPE o di piano di recupero di iniziativa pubblica o privata.

Densità edilizia, altezze e distanze.

In assenza di strumenti attuativi, ai fini della determinazione dei limiti massimi della densità edilizia, delle altezze e delle distanze dei fabbricati si fa riferimento alla norme previste per le zone "A" del D.M. 2.4.1968.

Materiali e tecnologie

Negli interventi di cui al presente articolo debbono essere prevalentemente utilizzati materiali e tecnologie tradizionali. Nuovi materiali, particolari architettonici o tinteggiature devono essere preventivamente sottoposte all'esame della Commissione Edilizia.

 

 

Art. 4

(zone di completamento "B")

 

Sono le zone residenziali già parzialmente edificate contraddistinte in cartografia con il simbolo "B".

Destinazione: Valgono le stesse destinazioni delle zone "A".

Attuazione:

Mediante rilascio di singola concessione edilizia per la costruzione di nuovi edifici o la ricostruzione degli esistenti. Qualora l’intervento riguardi la demolizione e la ricostruzione di interi o parziali comparti edilizi, l’attuazione è subordinata all’approvazione di piano particolareggiato o di recupero  di iniziativa pubblica o privata ovvero di lottizzazione convenzionata.

Il rilascio della concessione edilizia per la costruzione di nuovi edifici o la ristrutturazione di quelli esistenti è subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 10 della Legge 17.8.1967 n. 765 o alla previsione dell'attuazione delle stesse da parte dei privati contemporaneamente all'intervento o prima della realizzazione dell'intervento stesso.

Nei casi in  cui l'intervento  si attui mediante  strumento  attuativo dovrà essere riservata  un'area per opere  di urbanizzazione  primaria nella misura di mq. 6,00 ogni  100 mc. di costruzione realizzabile  di cui mq. 2,50 per parcheggi  e mq. 3,50 per verde  pubblico. Tali  aree dovranno essere cedute gratuitamente al  Comune, debitamente  sistemate ed urbanizzate nei termini previsti dalla convenzione.

La costruzione di nuovi  edifici, in assenza  di strumento  attuativo, comporta l'asservimento a parcheggio pubblico di almeno un posto  auto

per ogni unità abitativa. Nel caso di ristrutturazione di edifici singoli che comporti la totale demolizione  dell'immobile,  la  ricostruzione  dello  stesso  con  la medesima sagoma  di ingombro  dell'immobile  demolito  potrà  avvenire soltanto se l'immobile  da  ricostruire ricade  sulla stessa  area  di sedime di quello demolito.

I fabbricati già esistenti alla data del 21/12/1996, utilizzati come annessi o rimesse o comunque al servizio di fabbricati residenziali esistenti, possono essere oggetto di ristrutturazione urbanistica, solo se vengono ricomposti in un unico fabbricato. Il recupero del volume demolito potrà avvenire anche mediante ampliamento del fabbricato principale, previa approvazione di piano attuativo, purché l’ampliamento non alteri e non arrechi alcun danno alle caratteristiche architettoniche e strutturali del fabbricato stesso e agli aspetti paesaggistici della zona.

In ogni caso gli interventi ammessi dovranno tendere alla conservazione delle caratteristiche architettoniche e strutturali del fabbricato e dovranno eliminarsi gli eventuali elementi in contrasto.

Interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all’art. 31 legge 457/’78 potranno essere realizzati solo mediante piano attuativo. E’ possibile applicare, infine, la L. 122/89. Vengono fatti salvi solo gli effetti prodottisi in virtù dell’applicazione dell’art. 4 del DL 30 settembre 1994 n. 563.

Indice di fabbricabilità:

gli indici di fabbricabilità sono specificati per ogni singola zona B1 - B2 - B3. Per il calcolo del volume massimo realizzabile all’area del lotto è aggiunta quella delle strade e delle piazze confinanti, previste dal P.R.G., fino alla mezzeria, per una profondità non superiore a ml.10.

Distanze da confini e tra fabbricati:

la distanza minima dai confini è ml. 5. Sono consentite costruzioni in aderenza.

La distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti di cui una almeno finestrata non potrà essere inferiore a ml. 10,00.

Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piano attuativo, con previsioni planovolumetriche.

Le distanze fra fabbricati cui siano interposte strade sono quelle di cui all'art. 9 del D.M. 2.4.1968, salvo diversa previsione del Codice della Strada, del P.R.G. o del Regolamento Edilizio.

 

 

Art. 5

(zone di completamento "B1")

Indice di fabbricabilità fondiaria: 1 mc/mq. Nel computo dovranno essere inclusi anche eventuali volumi esistenti.

Altezza massima degli edifici: non potrà superare i ml. 6,50.

 

 

Art. 6

(zone di completamento "B2")

Indice di fabbricabilità fondiaria:

1.5 mc/mq. Nel computo dovranno essere inclusi anche eventuali volumi esistenti.

Attuazione:

Per le nuove costruzioni e per gli interventi di cui ai punti a), b), c) dell’art. 31 della L. 457/78, debbono essere usati prevalentemente materiali e tecnologie tradizionali.

Altezza massima degli edifici:

Non potrà superare ml. 9,50 e comunque non potrà superare quella degli edifici preesistenti circostanti, con l’eccezione di edifici che siano oggetto di piani attuativi con previsioni planovolumetriche.

 

 

ART. 7

(zone di completamento "B3")

Indice di fabbricabilità fondiaria: 2 mc/mq. Nel computo dovranno essere inclusi eventuali volumi esistenti.

Altezza massima degli edifici: non potrà superare ml. 12,50 e comunque non potrà superare quella degli edifici preesistenti circostanti,  con l’eccezione di edifici che siano oggetto di piani attuativi con previsioni planovolumetriche.

 

 

ART.  8

(zone di espansione residenziale "C")

Comprendono le parti di territorio destinate a nuovi insediamenti residenziali non ancora edificate o parzialmente edificate contraddistinte in cartografia con il simbolo "C".

Attuazione: L'edificabilità in tali zone è subordinata alla preventiva approvazione di piano particolareggiato esecutivo o di lottizzazione convenzionata.

Tali piani dovranno interessare l'intera superficie del comparto indicata nelle tavole di P.R.G. L'attuazione dei singoli piani attuativi potrà avvenire anche mediante stralci funzionali.

In sede di piano  attuativo dovranno essere  riservati spazi  pubblici nella misura di mq. 16 ogni 100 mc.  di costruzione, di cui mq.  12,50 per verde attrezzato e mq. 3,50  per parcheggi pubblici in aggiunta  a quelli espressamente previsti nelle tavole di P.R.G., oltre gli  spazi richiesti dall'art.  18 della  Legge  17.8.1967 n.  765  e successive modifiche.

Per gli spazi destinati a verde pubblico attrezzato almeno mq. 4,50 per ogni abitante dovranno essere localizzati nell'area oggetto dell'intervento e la quota restante  anche nelle aree contigue se destinate a tale scopo dal P.R.G.

 

 

 

ART.  9

(zone di espansione residenziale "C2")

Destinazione:

Abitazione. Al piano terra oltre a locali di pertinenza delle abitazioni (garage, box auto, magazzini ecc.) sono ammesse attività commerciali, direzionali e artigianali, purché compatibili con le residenze. Attività direzionali compatibili con la residenza potranno essere realizzate anche ai piani superiori.

La volumetria complessiva destinata ad attività diversa dall'abitazione non potrà superare il 30% del volume complessivo del comparto.

Indice di fabbricabilità territoriale: 1.5 mc/mq. includendo nel computo eventuali volumi esistenti.

Altezza massima: ml. 9,50.

Distanze: La  distanza  minima  dai  confini  dovrà  essere  uguale  o superiore alla metà dell'altezza  del fabbricato più  alto e  comunque non inferiore a ml. 5,00,  ad eccezione delle costruzioni in  aderenza sul confine.

La distanza minima tra pareti finestrate di edifici antistanti è ml. 10,00. La norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12,00.

Le distanze fra fabbricati cui siano interposte strade sono quelle di cui all'art.9 del D.M. 2.4.1968, salvo diversa previsione del Codice della Strada, del P.R.G. o del Regolamento Edilizio.

Per quanto  riguarda  le  distanze  da strada  si  fa  riferimento  al regolamento edilizio salvo diversa previsione di piano attuativo o del codice della strada.

 

 

 

ART.  10

(zone di espansione residenziale "C3")

Destinazione: Valgono le stesse destinazioni previste per le zone "C2".

Indice di fabbricabilità territoriale: 2 mc/mq. includendo nel computo eventuali volumi esistenti.

Altezza massima: ml. 12,50.

Distanze: Valgono le stesse disposizioni stabilite per le zone "C2".

 

 

ART.  11

(zone di espansione residenziale "C4")

Destinazione: Valgono le stesse destinazioni previste per le zone "C2".

Indice di fabbricabilità territoriale: 2.5 mc/mq. includendo nel computo eventuali volumi esistenti.

Altezza massima: ml. 15,50.

Distanze: Valgono le stesse disposizioni stabilite per le zone "C2".

 

 

ART.  12

(zone di espansione residenziale "Ca")

Sono le zone  oggetto di  provvedimenti attuativi conformi  al  P.R.G. vigente all'epoca dell'adozione e/o approvazione e/o convenzionamento, contraddistinte in cartografia con il simbolo "Ca".

Resta ferma la  perimetrazione  dei comparti  così come  indicata  nei singoli  provvedimenti  attuativi,  anche  se   non  coincidente   con l'individuazione cartografica della  presente variante  che assume  in ogni sua parte valore puramente indicativo. Per dette zone valgono norme, indici e prescrizioni contenute nei  relativi  atti  tecnici   e/o  convenzioni.   Potranno  essere   ammesse modifiche, mediante varianti, purché non venga aumentata la volumetria complessiva, le altezze massime e non vengano ridotte le aree pubbliche previste dallo strumento attuativo esistente, salvo adeguamento degli standard  in aumento  o in  riduzione,  commisurati alle destinazioni di nuova  previsione. E', inoltre, consentita la ridistribuzione della volumetria complessiva sull'intera zona interessata dalla modifica allo strumento attuativo esistente.

 

 

ART. 13

(zone per l'edilizia economica popolare - P.E.E.P.)

Nelle zone di espansione residenziale il Comune potrà individuare aree da destinare all'edilizia economica popolare con le modalità e procedure previste dalla Legge 18/4/1962 n. 167 e successive modifiche ed integrazioni. In tali zone dovranno essere realizzate abitazioni economiche e popolari nel rispetto degli indici e parametri urbanistici delle zone come classificate dal P.R.G..

Oltre la residenza e relative pertinenze sono ammesse al piano terra destinazioni per attività commerciali e servizi necessari alla popolazione residente.

 

 

ART. 14

(zone di ristrutturazione "Rn")

Sono zone attualmente edificate - in tutto o in parte – destinate a subire profonde mutazioni mediante la totale o parziale demolizione degli edifici esistenti e successiva ricostruzione, con destinazioni d'uso anche diverse da quelle attuali.

Tali zone sono state individuate in numero di 7 e contraddistinte in cartografia di P.R.G. con i simboli "R1", "R2", "R4", "R5", "R6", “R7”, per le quali valgono le seguenti norme di carattere generale salvo diversa specificazione.

Per ogni singola zona di ristrutturazione sono indicate le destinazioni d'uso ammesse e il massimo volume realizzabile.

In tali zone ogni intervento è subordinato a piano attuativo di iniziativa pubblica. E’ comunque facoltà dei privati, anche riuniti in consorzio, presentare e promuovere piani attuativi di loro iniziativa. In sede di piano attuativo vanno reperiti gli standard previsti dalla L. R. n. 31/’97.

I piani attuativi dovranno interessare l'intero comparto, mentre l’attuazione potrà avvenire anche mediante stralci funzionali.

Nel caso in cui l’estensione delle aree interessate dai piani attuativi fosse superiore a 10 ha., i piani medesimi dovranno essere sottoposti alle procedure della L.R. n° 11/’98 e successive modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto: “Norme in materia di Impatto Ambientale”.

Per quanto riguarda gli spazi pubblici da riservare in sede di piano attuativo, le altezze, distanze ed ogni altra particolare norma, si rinvia a quanto indicato per ogni singola zona richiamata salvo diversa specificazione appresso indicata.

Il rilascio di concessioni edilizie per nuove costruzioni dovrà essere preceduto dalla demolizione di pari o maggior volume previsto dalla concessione stessa.

I volumi esistenti oggetto di ristrutturazione dovranno essere computati ai fini del calcolo delle volumetrie massime previste nell'intero comparto.

Le aree destinate  alla viabilità,  a parcheggio  o a  verde  pubblico ricomprese nel comparto per la  parte eccedente rispetto  a quella  da cedere gratuitamente al Comune  (come indicato in  cartografia per  le varie zone)  dovranno essere  cedute  all'Amministrazione  comunale  e valutate a prezzo di esproprio.

Nelle more di approvazione del piano attuativo, nei fabbricati esistenti sono ammessi gli interventi di cui ai punti a) e b) dell'art.31 della Legge n. 457/78. In presenza di fabbricati da conservare per particolare valore o pregio architettonico, riconosciuti come tali dal Comune, sono ammessi anche interventi di consolidamento e restauro.

 

 

ART.  15

(zone di ristrutturazione "R1" (ex Deltafina))

La zona R1a prende la segnatura di R1.

Le volumetrie previste per le nuove costruzioni, per le quali, si ribadisce, è obbligatoria la demolizione di almeno la stessa volumetria, sono le seguenti:

residenziale “C3”: 16.800 m3

servizi pubblici “F”: 32.000 m3

servizi privati “Fp”: 30.500 m3

Le aree libere sono da destinare a parcheggio pubblico, per 8.200 m2 e a verde pubblico per 13.100 m2.

 

 

ART.  16

(zone di ristrutturazione "R2" (Franchi))

Sono ammesse le destinazioni appresso riportate nel limite delle volumetrie indicate:

a)        residenziale per un volume edificabile di mc. 108.000. Si applicano le norme previste per le zone "C4";

b)      attrezzature e servizi privati per un volume edificabile di mc. 50.000. Si applicano le norme previste per zone “Fp”;

c)        attrezzature e servizi pubblici per un volume edificabile di mc. 33.000. Si applicano le norme previste per le zone “F”.

Va inoltre reperito almeno la superficie di 1150 m2 da adibire a parcheggio pubblico e 3300 m2 da adibire a verde pubblico.

 

 

ART.  17

(zone di ristrutturazione " R4" (Coletti))

Destinazione: attrezzature per servizi privati per la quale si applicano le norme per le zone "Fp".

 

 

 

ART.  18

(zone di ristrutturazione " R5" (Ziarelli))

Destinazione: residenziale per la quale si applicano le norme previste le zone "C3".

 

 

ART.  19

(zona di ristrutturazione " R6" (Piazza del Mercato))

Sono ammesse le destinazioni appresso riportate nel limite delle volumetrie indicate:

a)        residenziale per un volume edificabile di mc. 40.000. Si applicano le norme previste per le zone "C4";

b)       attrezzature e servizi pubblici per un volume edificabile di mc. 7.000. Si applicano e norme previste per zone “F”;

c)        parcheggio pubblico per almeno 9.760 m2

 

ART.  20

(zona di ristrutturazione " R7" (IFAG))

La zona R1b prende la segnatura di R7.

Le volumetrie regolarmente assentite al 21/12/1996 vengono riconosciute e destinate a Servizi privati “Fp”. In attesa di tale riqualificazione, sugli edifici esistenti è consentito intervenire fino alla ristrutturazione edilizia senza aumento di volumi o superfici.

 

 

ART. 21

(zone caratterizzate da insediamenti sparsi di ricomposizione urbanistica-edilizia "C0")

Il P.R.G. individua con il simbolo "C0", gli insediamenti sparsi nel territorio che, caratterizzati da una nascita spontanea, non hanno a tutt'oggi assunto la dignità di centri o di nuclei residenziali di vicinato.

In tali ambiti sono ammessi gli interventi di ristrutturazione urbanistica da attuarsi mediante la redazione di piani urbanistici attuativi, unitari per ciascun ambito, di iniziativa pubblica o privata, nei limiti stabiliti dal presente articolo e seguendo i criteri ed i parametri di seguito riportati nel successivo comma 7. I piani urbanistici attuativi dovranno essere redatti in scala non inferiore a 1:1.000, né superiori a 1:2.000, su supporto cartografico derivato da rilievi topografici dettagliati con indicate le principali quote di riferimento. Essi cureranno gli aspetti legati alla disciplina dei suoli dell'edificato, dei valori formali e morfologici dell'insediamento e del suo contesto, nonché gli aspetti relativi alla dotazione di adeguati standard di urbanizzazione (con particolare riferimento alle opere primarie), ed ai servizi della mobilità. Detti piani dovranno essere corredati da cartografia su base catastale

contenente le destinazioni, i vincoli, le servitù di tutte le aree da essi considerate.

In detti ambiti, nelle more di approvazione dei piani urbanistici attuativi, sono consentiti solo gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione degli edifici esistenti, così come definiti dalla L. 4.8.1978 n. 457.

Valgono altresì i seguenti criteri e parametri:

a) per gli insediamenti allineati su strade intercomunali, provinciali o statali e strade primarie di interesse comprensoriale è fatto obbligo ricercare la più idonea soluzione degli accessi carrabili dalla stessa viabilità, finalizzata alla riduzione degli accessi e

alla migliore sicurezza.

b) Il piano urbanistico attuativo curerà l'armonizzazione dell'insediamento in rapporto ai valori del paesaggio circostante e disporrà norme circa i materiali e le tecnologie da adottare nella realizzazione dei fabbricati e dei manufatti, con particolare attenzione all'immagine (colori, recinzioni, ...) alla funzionalità (parcheggi, zone di sosta, fermate di mezzi pubblici di trasporto, ecc...) ed alla igiene dei luoghi (scarichi, depositi, alberature, ecc ...).

Le aree libere all'intorno dei fabbricati, dovranno essere particolarmente curate ad orto o a giardino. Non debbono essere previsti, né annessi, né corpi separati dai corpi edilizi principali, e le pertinenze dovranno essere realizzate con murature stabili vietando il ricorso a soluzioni precarie. L'indice di densità territoriale sarà determinato, per ciascun ambito oggetto di piano urbanistico attuativo, incrementando fino ad un massimo di 0,15 mc/mq l'indice ottenuto dal rapporto tra il volume totale esistente alla data del 31.01.1990 e la superficie dell'ambito stesso. Lo strumento urbanistico attuativo fisserà per ciascun ambito l'indice di fabbricabilità fondiaria in un unico valore.

c) Per gli edifici esistenti alla data del 2 maggio 1988, destinati a civile abitazione, sarà comunque consentito un ampliamento pari a mc. 230 da non conteggiare nell'incremento massimo di 0,15 mc/mq di cui sopra.

d) L'altezza massima degli edifici sarà definita dal piano urbanistico attuativo con riferimento ai criteri di cui ai precedenti punti e dovrà essere evitato che siano previste altezze superiori a quella dell'edificio più alto esistente nell'ambito oggetto del piano urbanistico attuativo.

e) Per le distanze tra i fabbricati e tra questi e le strade si seguiranno le disposizioni di carattere generale delle zone "C"; la distanza dai confini è fissata pari alla metà dell'altezza prevista dallo strumento urbanistico; per i fabbricati a distanza inferiore a quella fissata non dovrà essere consentita la sopraelevazione.

f) In sede di strumento attuativo saranno individuati spazi pubblici attrezzati per lo sport, il gioco e a verde, per una superficie realmente utilizzabile pari a 5,0 mq. per abitante presente e/o previsto e comunque non inferiore a 500 mq. per ogni area C0.

 

 

 

CAPITOLO II

NORME GENERALI PER LE ZONE PRODUTTIVE

 

 

ART.  22

(zone per insediamenti produttivi)

Sono le zone del territorio destinato ad insediamenti di tipo produttivo contraddistinte in cartografia con i simboli "Dn" o "C.A.I." più avanti disciplinate.

Nell'ambito di dette zone l'Amministrazione comunale potrà individuare aree da espropriare ed urbanizzare mediante la formazione di piani per gli insediamenti produttivi ai sensi dell'art. 27 della legge 22.10.1971 n. 865.

 

 

ART.  23

(zona "D1")

Sono zone del territorio destinate alla nuova espansione delle attività produttive, produttive turistiche, commerciali, artigianali.

Destinazione:

insediamenti di carattere artigianale, industriale, commerciale.

E’ ammessa la realizzazione di un solo alloggio di custodia di superficie residenziale utile massima non superiore a mq. 180; l’edificazione dell’alloggio potrà avvenire solo contemporaneamente o successivamente alla realizzazione del complesso produttivo.

Attuazione:

I nuovi insediamenti sono attuati mediante piani attuativi subordinati al reperimento degli standard di cui alla legge regionale n. 31/97.

Attività commerciali e di pubblico intrattenimento (discoteca, bowling, sale giochi ecc.) sono consentite nel limite del 50% della superficie coperta ammessa del lotto e a condizione che siano reperiti gli standard di cui alla legge regionale n.31/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Le attività di intrattenimento come sopra descritte non possono eccedere il 20% della superficie coperta del lotto.

Ampliamenti e cambi d’uso sono subordinati al reperimento degli standard di cui alla legge regionale n. 31/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Tali strumenti attuativi dovranno interessare l'intera superficie di un comparto e l’attuazione potrà  avvenire per stralci funzionali.

In assenza di queste è richiesto un posto auto ogni 4 persone in relazione alla capacità ricettiva del locale.

Per la zona D1 a nord di Bastiola (area Nuovo Mulino) si prescrive un’altezza massima di 10.50 m.

Per la zona produttiva del capoluogo, posta a sud della strada statale 75 C.U. ed evidenziata in cartografia con perimetro a punti, valgono le disposizioni del P.I.P. approvato con DCC n. 44/’99 o del successivo piano attuativo in vigore.

La zona D1 a sud di Ospedalicchio, contraddistinta dalla sigla D1P, è destinata all’eventuale insediamento della attività agro-alimentare della Società Petrini SpA a seguito della dismissione della sede attuale, posta in prossimità del capoluogo. In attesa di tale delocalizzazione, l’area mantiene la qualifica di zona E1.

Rapporto di massima copertura fondiaria:

è quello riportato nei cartigli che contrassegnano le zone sulle tavole del P.R.G..

Altezza massima: è quella riportata nei cartigli che contrassegnano le zone sulle tavole del P.R.G..

Nel territorio compreso nel cono panoramico individuato ai sensi del D.Lgs. 490/99, l'altezza massima consentita non potrà comunque essere superiore a ml. 10,50.

E' consentito edificare con altezze maggiori di quelle massime indicate ai due precedenti periodi della presente lettera d) soltanto le opere ed impianti tecnologici (quali ad esempio camini, fumaioli, silos e simili) che siano strettamente necessari al processo produttivo e che abbiano altezza massima non superiore a ml 20.

Distanze: la distanza minima dai confini dovrà essere uguale alla metà dell'altezza massima consentita dal P.R.G. sulla zona, senza tener conto dell'eventuale maggiore altezza consentita (anche in deroga) per opere ed impianti tecnologici strettamente necessari al processo di lavorazione, e comunque non inferiore a ml. 5.

La distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti non potrà essere inferiore a ml. 10.

La distanza dei fabbricati dalle strade non potrà essere inferiore a ml. 7,50 per strade con larghezza non superiore a ml. 10, e a ml. 10 per strade con larghezza superiore a ml. 10, salvo maggiori distanze prescritte dal codice della strada.

Dimensioni dei lotti: i piani attuativi dovranno prevedere lotti minimi di mq 2.000.

 

 

ART.  24

(zona "D2")

Sono zone del territorio destinate al completamento di insediamenti produttivi, e/o alla trasformazione di quelli esistenti, al commercio.

Destinazione:

valgono le norme dettate per le zone "D1".

Attuazione:

L’attuazione avviene di norma tramite intervento diretto, fatto salvo il disposto di cui al 5° comma dell’art. 31 della legge n.1150/42 e successive modifiche ed integrazioni.

Ampliamenti e cambi d’uso sono subordinati al reperimento degli standard di cui alla legge regionale n. 31/97.

Gli interventi che necessitano di piano attuativo dovranno reperire gli standard di cui alla legge regionale n. 31/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Rapporto di massima copertura fondiaria:

specificato nei cartigli che contrassegnano le zone sulle tavole del P.R.G..

Altezza massima:

specificata nei cartigli che contrassegnano le zone sulle tavole del P.R.G.. Nel territorio compreso nel cono panoramico individuato ai sensi del D.Lgs. 490/’99, l'altezza massima consentita non potrà comunque essere superiore a ml 10,50.

E' consentito edificare con altezze maggiori di quelle massime indicate ai due precedenti periodi della presente lettera d) soltanto le opere ed impianti tecnologici (quali ad esempio camini, fumaioli, silos e simili) che siano strettamente necessari al processo

produttivo e che abbiano altezza massima non superiore a ml. 20.

Distanze:

valgono le norme dettate per le zone "D1".

Dimensioni dei lotti:

valgono le norme dettate per le zone "D1".

 

 

 

ART.  25

(zona "D3")

Sono zone del territorio destinate alla nuova espansione degli insediamenti produttivi e/o al completamento e/o alla trasformazione di quelli preesistenti.

Destinazione:

valgono le norme delle zone “D1”.

Attuazione:

valgono le norme delle zone D2

Rapporto di massima copertura fondiaria:

specificato nei cartigli che contrassegnano le zone sulle tavole del P.R.G..

Altezza massima:

specificata nei cartigli che contrassegnano le zone sulle tavole del P.R.G..

E' consentito edificare, con altezze maggiori di quelle massime sopra indicate, soltanto le opere ed impianti tecnologici (quali ad esempio camini, fumaioli, silos e simili) che siano strettamente necessari al processo produttivo e che abbiano altezza massima non superiore a ml 20.

Distanze:

valgono le norme dettate per le zone "D1".

Dimensioni dei lotti:

valgono le norme dettate per le zone "D1".

 

 

 

ART.  26

(zone "C.A.I.")

Sono zone del territorio destinate alla nuova espansione degli insediamenti produttivi e/o al completamento e/o alla trasformazione di quelli preesistenti.

Destinazione:

valgono le norme dettate per le zone "D1".

Attuazione:

valgono le norme dettate per le zone "D2".

Rapporto di massima copertura fondiaria:

specificato nei cartigli che contrassegnano le zone sulle tavole del P.R.G..

Altezza massima:

specificato nei cartigli che contrassegnano le zone sulle tavole del P.R.G..

E' consentito edificare con altezze maggiori di quelle sopra indicate ai due precedenti periodi della presente lettera d) soltanto le opere ed impianti tecnologici (quali ad esempio camini, fumaioli, silos e simili) che siano strettamente necessari al processo produttivo e che abbiano altezza massima non superiore a ml. 20.

Distanze:

valgono le norme dettate per le zone "D1".

Dimensioni dei lotti:

la superficie massima dei lotti è di mq 3.000, salva la possibilità di superare tale limite per motivate e giustificate esigenze di carattere tecnico-funzionale, stabilite dal Consiglio Comunale.

Tipologia edilizia:

conforme a quella specificata sulla cartografia del P.R.G.

 

 

ART. 27

(sistemazione delle aree scoperte e delle fasce di rispetto stradali)

Nelle zone per insediamenti produttivi qualsiasi intervento diverso da quello di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della legge n.457/78 è assentito solo se sia contestualmente prevista la sistemazione delle aree scoperte e delle eventuali fasce di rispetto stradali comprese nel lotto edificabile.

La sistemazione di cui sopra dovrà prevedere anche una adeguata disposizione di alberi lungo le strade allo scopo di inserire correttamente ed armonicamente gli insediamenti nel contesto urbano ed ambientale e di creare un sistema  di protezione attorno agli insediamenti stessi.

 

ART. 28

(zone agricole)

Sono le zone che per loro vocazione naturale sono destinate ad uso prevalentemente agricolo, di cui al D.M. 2.4.1968 e sono contraddistinte in cartografia con il simbolo "En".

Gli interventi comuni a tutte le zone sono:

a) - la realizzazione di strade poderali e consorziali, con arginature   e opere di difesa idraulica in generale, ed altri interventi similari, di miglioramento fondiario, impianti irrigui ivi compresi laghetti e vasche di accumulo;

b) - la realizzazione di manufatti per impianti tecnologici quali cabine elettriche, telefoniche, di decompressione del gas, per   acquedotti e simili, solo se non esistono soluzioni localizzative alternative valide.

  Pertanto tali scelte dovranno essere congruamente motivate e comunque realizzate con adeguate schermature arboree o arbustive autoctone;

c) - abbattimento di piante in funzione della conduzione del fondo o  del ciclo produttivo delle stesse, ad eccezione di quelle ad alto fusto che abbiano un particolare valore naturalistico-ambientale che, con la loro presenza, caratterizzano gli attuali aspetti

  della zona;

d) - la realizzazione di infrastrutture a rete, sia interrate che

  aeree, e di servizi puntuali (cimiteri, rete ferroviaria). Tali

  impianti a rete dovranno seguire per quanto è possibile i confini

  e le testate dei campi al fine di arrecare il minor danno possibile sia all'attività agricola che all'ambiente e al paesaggio.

e) - impianti tecnologici idonei ad evitare inquinamento atmosferico,

  idrico, ecc., possibilmente interrati in tutto o in parte;

f) - interventi di cui all’art. 31, lett. a). b)  c) della Legge 5/08/1978, n. 457.

Sono altresì consentiti gli interventi ai sensi dell’art.34 L.R. n.31/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Agli eventuali ampliamenti dovranno in ogni caso essere detratti gli eventuali ampliamenti già usufruiti ai sensi dell’art. 8, comma 2, della L.R. 2 settembre 1974 n° 53.

Sono consentiti gli ampliamenti suddetti anche per i fabbricati ricadenti nelle fasce di rispetto stradali, purché l'ampliamento avvenga come disciplinato dall’art. 65 della L.R. 27/2000.

I suddetti ampliamenti non dovranno comportare altezze superiori a quelle dei fabbricati esistenti, a quelle stabilite per le singole zone "En" e, in ogni caso, altezze superiori a ml. 6,50.

g) - attività turistiche ricettive extra-alberghiere, quali case-appartamenti per vacanze e/o affittacamere, country-house, così come definite dalla L.R. 14.3.1994 n. 8 e L.R. n. 33/94;

h) - Attività agrituristiche.

Le attività connesse con la ricettività agrituristica ed extra-alberghiera di cui alle Leggi regionali n. 38/87, 8/94, 33/94, 28/97, sono ammissibili, anche se ricadenti in zona di particolare interesse agricolo, purché commisurate e rivolte esclusivamente agli ospiti delle suddette attività e qualora riguardino attrezzature di tipo ludico-sportivo quali impianti di servizio, tennis, piscine, campi di bocce, piccoli annessi e simili purché non costituiscano nuove volumetrie. Sono, inoltre, possibili la realizzazione di aree attrezzate a campeggio per un massimo di n. 3 piazzole.

Le suddette attività non devono interferire con i caratteri storico-architettonici degli edifici e devono inserirsi armonicamente nell'ambiente e comunque devono essere realizzate esclusivamente nelle aree di pertinenza degli edifici principali.

Possono altresì essere adibiti a tale attività extralberghiera anche gli accessori chiusi o costituenti volumetria urbanistica purché ricadenti nelle aree di pertinenza di fabbricati residenziali e limitatamente ad una volumetria di mc. 600, esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 21/10/1997, n. 31.

Sono consentiti gli interventi di ristrutturazione urbanistica (art.31 lett. e), Legge 457/78) per gli annessi rurali al fine di migliorarne la qualità igienico-sanitaria, e favorire la riqualificazione e l'accorpamento.

Resta inteso che gli interventi che comportano la ristrutturazione urbanistica devono essere effettuati previa approvazione di un piano attuativo comportante, tra l’altro, il reperimento di tutti gli standard urbanistici previsti ai sensi dell’art. 43, della L.R. 21/10/1997, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.

i) – Pertinenze. Le pertinenze dovranno rispettare i seguenti criteri:

- parcheggi e autorimesse: prioritariamente vanno utilizzati i volumi esistenti o le aree libere circostanti gli edifici, escludendo l'uso di materiali che comportino impermeabilizzazione del suolo quali le pavimentazioni in conglomerati bituminosi o cementizi. Dovrà essere prevista idonea schermatura con l'uso esclusivo di specie vegetali autoctone arboree o arbustive in modo da attenuare l'impatto visivo delle auto in sosta nelle aree scoperte.

- recinzioni: devono essere limitate alle aree di pertinenza dell'edificio e dei relativi impianti, per una superficie non superiore a mq. 4.000, ed eseguite con elemento in legno, con siepi di vegetazione arbustiva, o rete metallica opportunamente inserita in una siepe vegetale, di altezza max di 2,00 metri senza muretti o cordoli emergenti dal piano di campagna, eccetto il lato strada, per il quale è consentita la realizzazione di muretto o cordolo emergente non oltre cm. 50 dal piano campagna.

- opere di contenimento del terreno: devono essere realizzate privilegiando la sagomatura del terreno con idonea scarpata inerbita e piantumata; ovvero mediante muretti in pietra locale a secco e, laddove necessario, legati con malta cementizia, di altezza non superiore a 1 ml.

-            serbatoi per deposito carburanti (ad uso domestico): sono installati totalmente al di sotto del livello del terreno adottando i necessari accorgimenti tecnici di sicurezza.

 

 

ART.  29

(zone "E1" - zone agricole di pregio)

Sono le zone di particolare interesse agricolo di cui all'art. 9 delle N.T.A. allegate alla L.R. 52/83 contraddistinte in cartografia con il simbolo "E1".

Destinazione:

nelle aree di particolare interesse agricolo i nuovi insediamenti di tipo abitativo o produttivo sono consentiti soltanto a favore di coltivatori diretti o comunque imprenditori agricoli singoli o associati, che esercitino a titolo principale attività agricola, ai sensi della legge 09/5/1975 n. 153 o degli Enti pubblici, con riferimento alle attività aziendali di carattere agricolo.

Gli interventi edificatori ai soli fini produttivi possono essere realizzati in base ad un piano di sviluppo aziendale che dimostri inequivocabilmente il valore dell'aumento del reddito o della produzione agricola con gli interventi edilizi ed il loro esito.

Gli interventi edificatori ai soli fini produttivi, sono consentiti anche a soggetti singoli o associati che non rivestano le qualifiche sopra indicate, previa approvazione da parte della Giunta Regionale o di enti all'uopo delegati, di un piano di sviluppo aziendale. In tal caso il piano deve prevedere interventi funzionalmente adeguati alla dimensione aziendale nel suo complesso ed idonei a consentire un incremento del reddito.

Indice di fabbricabilità fondiaria:

mc/mq 0,0005 per abitazione e mc/mq 0,03 per annessi vari (stalle, porcilaie, ricoveri per attrezzi e macchine agricole, ecc.) ed attività produttive legate esclusivamente all'attività propria del fondo agricolo. Gli annessi rustici possono essere realizzati soltanto se l'unità poderale abbia una superficie minima di ha. 2 e l'annesso abbia una superficie coperta e tamponata (minima) di mq. 200.

Gli interventi edilizi in ciascuna azienda agricola dovranno essere realizzati in maniera aggregata al fine di realizzare una concentrazione di volumi, fatte salve altre disposizioni di legge in materia igienico-sanitaria.

Il rilascio della concessione edilizia è soggetta ad un preventivo atto di sottomissione registrato e trascritto, con il quale il proprietario richiedente vincola il proprio terreno alla inedificabilità, in quanto la cubatura realizzabile su quei terreni è stata già usufruita.

Altezza massima:

per i fabbricati di abitazione l'altezza massima è ml. 6.50, mentre per gli annessi è ml. 5.50, esclusi gli impianti tecnologici strettamente necessari al tipo di manufatto. L'altezza di impianti tecnologici non potrà superare i ml. 10.

Distanze: La distanza minima dai confini è pari alla metà dell'altezza del fabbricato più alto e comunque non inferiore a ml. 5.00.

La distanza minima tra fabbricati è pari all'altezza del fabbricato più alto e comunque non inferiore a ml. 10.

Le distanze minime dalle strade sono quelle stabilite dal nuovo codice della strada e comunque non inferiore a ml 10.

 

 

ART.  30

(zone "E1-Cv” - zone agricole di pregio con possibilità di attività estrattive)

In tali zone è ammessa l'attività di cave, purché non abbiano le caratteristiche di cui al primo comma dell'art. 3 della legge regionale n.28/80 e successive modifiche ed integrazioni e quindi con esclusione di impianti fissi e/o carattere di continuità e permanenza. Pertanto, sono ammissibili cave di prestito che, anche in ragione di eventuali proroghe, non superino complessivamente la durata massima prevista dall’art. 8, comma 4, della L.R. 2/2000.

Tale possibilità non può costituire una destinazione d'uso del suolo definitiva, ma solo un'occupazione temporanea finalizzata all'estrazione da organizzare per superficie massima di 5.000 mq, anche attraverso comparti comunque contigui. In tale ultimo caso l'avvio delle attività su un successivo comparto non potrà essere autorizzato senza il previo accertamento dell'avvenuto recupero agronomico e paesaggistico del comparto, come previsto dal Regolamento Tecnico Attuativo di cui all’art. 3, commi 1 e 3, del Regolamento Attuativo n. 4/2000.

Prioritariamente, comunque, dovranno essere favoriti gli interventi di coltivazione in ambiti degradati dall'attività di cava, con l'obiettivo di giungere ad un completo recupero, anche di siti dismessi.

In ogni caso il progetto di coltivazione dovrà essere conforme a quanto stabilito dal Regolamento Tecnico Attuativo.

L'escavazione del materiale dovrà essere fatta in modo da non recare pregiudizio alle falde acquifere.

Il materiale sostitutivo per la ritombatura dovrà essere prevalentemente di tipo naturale a meno di disponibilità di materiali definiti assimilabili ai naturali dal decreto concernente l'esecuzione delle discariche di seconda categoria tipo A e dovrà garantire il non inquinamento della falda.

E' consentita la messa in opera, in precario, di box prefabbricati, per una superficie massima di mq 25 ed altezza max di ml 3.00, da destinare ad uffici, ricovero di chi esercita l'attività estrattiva e servizi igienici.

Tali box dovranno essere rimossi a cessazione dell'attività estrattiva.

L'autorizzazione all'esercizio di coltivazione di cava è subordinata alla stipula di una convenzione che tenga conto di quanto sopra indicato garantita da apposita fidejussione.

 

Norme particolari in materia di sicurezza

Per assicurare la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro nelle attività di cave si applicano le norme del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 624 e tutte le normative vigenti in materia.

               In particolare il titolare dell’autorizzazione ovvero il datore di lavoro, se soggetto diverso, trasmette alla Provincia quale autorità di vigilanza, il documento di sicurezza e salute di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 624/1996.

               Il documento di sicurezza e salute deve contenere la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori in relazione all’attività svolta e la conseguente individuazione delle misure e modalità operative, indicando in particolare le soluzioni adottate, o l’assenza di rischio, per ciascuno dei seguenti elementi:

a)        protezione contro gli incendi, le esplosioni e le atmosfere esplosive o nocive;

b)       mezzi di evacuazione e salvataggio;

c)        sistemi di comunicazione, di avvertimento e di allarme;

d)       sorveglianza sanitaria;

e)        programma per l’ispezione sistematica, la manutenzione e la prova di attrezzature, della strumentazione e degli impianti meccanici, elettrici ed elettromeccanici;

f)         manutenzione del materiale di sicurezza;

g)        utilizzazione e manutenzione dei recipienti a pressione;

h)       uso e manutenzione dei mezzi di trasporto;

i)          esercitazioni di sicurezza;

j)          aree di deposito;

k)        stabilità dei fronti;

l)          armature di sostegno;

m)     evacuazione del personale;

n)       organizzazione del servizio di salvataggio; eventuale programma di attività simultanee; criteri per l’addestramento in caso di emergenza; indicazione dei punti sicuri di raduno.

Il documento di sicurezza e salute deve altresì contenere indicazioni relative a:

attività di informazione e formazione dei lavoratori; consultazione del rappresentante per la sicurezza.

Inoltre il documento di sicurezza e salute deve dimostrare che sono stati presi tutti i provvedimenti pertinenti a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori in situazioni sia normali che critiche. Tale documento deve essere periodicamente aggiornato e disponibile sul luogo di lavoro.

I lavori devono essere eseguiti in conformità del documento di sicurezza e

salute.

Il titolare dell’autorizzazione ha l’obbligo di nominare, prima dell’inizio dei lavori, il Direttore dei lavori di cava quale unica figura responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 624/96. Spetta al Direttore dei lavori di cava l’obbligo di osservare e far osservare le disposizioni normative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e nella pianificazione dell’attività lavorativa deve attuare quanto previsto dal documento di sicurezza e salute.

Per quanto riguarda le modalità di escavazione si dovranno tenere conto le norme di cui all’art. 52 del D.Lgs. n. 624/96; in particolare:

 

a)        Prima dell’inizio dei lavori di coltivazione, il datore di lavoro predispone una relazione sulla stabilità dei fronti di scavo che prenda in considerazione i rischi di caduta dei massi e di franamento; in tale relazione, in conformità alle vigenti normative tecniche, devono essere definite, in funzione della natura e dello stato del terreno nonché dei macchinari impiegati, l’altezza e la pendenza dei fronti di scavo e dei terreni di copertura nonché il metodo di coltivazione impiegato; la relazione è aggiornata annualmente;

 

b)       Ferme restando le disposizioni del Capo II del Titolo IV del Decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, il direttore dei lavori di cava, nella pianificazione dell’attività lavorativa, si attiene ai seguenti criteri:

1)        i gradoni e le vie di carreggio devono avere larghezza adeguata a          consentire la circolazione del personale e l’operatività delle macchine ivi utilizzate, nonché stabilità sufficiente a sopportare il peso, la loro sistemazione e manutenzione devono permettere il movimento delle macchine in condizioni di assoluta sicurezza;

2)        in fase di scavo al piede delle fronti e/o dei cumuli devono essere evitate situazioni di instabilità.

 

 Recupero ambientale delle cave dismesse

               Il Comune ai sensi dell’art. 19 comma 3 della Legge Regionale 3 gennaio 2000 n. 2, predispone un elenco aggiornato delle cave dismesse evidenziando quelle che necessitano di recupero ambientale.

               Sulla base degli interventi necessari per il recupero ambientale delle cave dismesse, evidenziati nel censimento, il Comune assume ogni iniziativa volta a:

a)       Promuovere il recupero ambientale delle cave dismesse;

b)       Smaltire i rifiuti inerti per recuperi ambientali delle cave dismesse.

Il recupero ambientale dovrà avvenire per mezzo di interventi finalizzati al recupero geomorfologico, idrogeologico, idraulico e pedologico dei siti dismessi al fine del reinserimento paesaggistico e alla destinazione finale del terreno agli usi preesistenti.

La domanda di autorizzazione al recupero ambientale dovrà essere presentata al Comune corredata da un progetto esecutivo degli interventi necessari al recupero ambientale di cui al precedente comma.

               In ogni caso, il progetto di recupero ambientale dovrà anche comprendere:

a)       un rilevamento particolareggiato dell’area di cui la cava fa parte, per una estensione sufficientemente ampia ed a scala adeguata, bastante ad ottenere un sicuro quadro morfologico d’insieme;

b)       uno studio geologico, idrogeologico ed ambientale  finalizzato all' analisi delle caratteristiche geologiche, litologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche di tutta l' area di cava da recuperare e del suo contorno significativo. Dovrà essere valutata la stabilità finale e la circolazione idrica a progetto di riambientazione realizzato e dovrà essere valutata la compatibilità idrogeologica rispetto ai rifiuti inerti utilizzati per il recupero ambientale in modo che gli stessi non rechino pregiudizio alla falda idrica sotterranea.

 

I rifiuti inerti utilizzati nelle attività di recupero ambientale delle cave dismesse dovranno rispettare le norme tecniche previste dal Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998.

L’utilizzo dei rifiuti inerti è sottoposto alle procedure semplificate previste dall’art. 33, del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, a condizione che:

a)        i rifiuti non siano pericolosi;

b)       sia previsto e disciplinato da apposito progetto approvato dall’autorità competente;

c)        sia effettuato nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche previste dal Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 per singola tipologia di rifiuti impiegati, nonché nel rispetto del progetto di cui alla lettera b);

d)       sia compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell’area da recuperare.

 

Realizzazione di infrastrutture a rete e puntuali.

Le opere a rete o puntuali quali strade, ferrovie, infrastrutture a rete, reti tecnologiche, impianti di depurazione, cimiteri e opere similari, sono ammesse secondo quanto stabilito dalla Direttiva di cui alla D.G.R. 7931/92 con le seguenti integrazioni:

le zone di particolare interesse agricolo possono essere interessate dagli impianti tecnologici o di servizio puntuali solo se non esistono soluzioni localizzative alternative interessanti le aree agricole non di particolare interesse agricolo, congruamente motivate.

 

 

ART.  31

(zone "E2" - zone agricole di rispetto urbano)

Sono le zone che per la loro contiguità o immediata vicinanza ai centri abitati non partecipano né alla categoria "formale" e di funzionamento dell'edificato urbano né a quella dell'agricoltura intensiva e sono contraddistinte in cartografia con il simbolo "E2".

Destinazione:

si applicano le disposizioni previste per le zone "E1".

In tali zone sono ammessi solo interventi di recupero degli edifici esistenti.

E' consentita, altresì, la edificazione di annessi agricoli od altri manufatti al servizio dell'agricoltura, con esclusione di quelli destinati all’allevamento di animali, da parte di soggetti aventi le qualità di cui alla legge n. 153/’75.

L'altezza massima di tali annessi non potrà superare i ml. 4,50. L'altezza di impianti tecnologici non potrà superare i ml. 10.

 

 

 

ART.  32

(zone "Ec" - zone agricole compromesse)

Sono le zone che per la loro contiguità o immediata vicinanza ai centri abitati non partecipano né alla categoria "formale" e di funzionamento dell'edificato urbano né a quella dell'agricoltura intensiva e sono contraddistinte in cartografia con il simbolo "E2".

Destinazione:

si applicano le disposizioni previste per le zone "E1".

In tali zone sono ammessi solo interventi di recupero degli edifici esistenti.

E' consentita, altresì, la edificazione di annessi agricoli od altri manufatti al servizio dell'agricoltura, con esclusione di quelli destinati all’allevamento di animali, da parte di soggetti aventi le qualità di cui alla legge n. 153/’75.

L'altezza massima di tali annessi non potrà superare i ml. 4,50. L'altezza di impianti tecnologici non potrà superare i ml. 10.

 

 

 

ART.  33

(zone "E3" – parco agricolo)

E' la zona intermedia tra i bordi delle due realtà di S. Maria degli Angeli e Bastia contraddistinta in cartografia con il simbolo "E3".

Destinazione:

la destinazione delle aree comprese nell'ambito del "parco agricolo" sarà a parco pubblico o ad attività agricola.

Attuazione:

mediante piano attuativo che riguardi l'intera area individuata in cartografia. E’ ammesso il recupero dell'edilizia esistente e potranno essere previsti modesti interventi edilizi, così come disciplinati dal PPE (Parco Agricolo Sistema Centrale) approvato dal C.C. il 18/02/99, o successivo piano attuativo in vigore.

Altezza:

l'altezza massima per i nuovi fabbricati non potrà superare i ml 8,00 mentre per gli ampliamenti dei fabbricati esistenti non potrà superare l'altezza di quest'ultimi.

Distanze da confini e fabbricati:

la distanza minima dai confini dovrà essere uguale o superiore a ml 5,00 ad eccezione delle costruzioni in aderenza.

La distanza dal confine può essere determinato in misura ridotta, salvo i limiti di Legge, previo accordo tra i confinanti nella forma di atto pubblico trascritto nei registri immobiliari.

La distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti di cui una almeno finestrata non potrà essere inferiore a ml 10,00.

Le distanze minime da strade sono quelle stabilite dal nuovo codice della strada e comunque non inferiore a ml 10,00.

 

 

 

 

 

 

ART.  34

(zone "E4" – zone agricole di rispetto fluviale)

Le aree agricole di rispetto sono le zone per le quali la salvaguardia è necessaria al mantenimento di uncorretto rapporto tra i corsi d'acqua ed i terreni agricoli adiacenti.

La loro individuazione è stata dettata dalla volontà di avere ambiti

di possibile ricostruzione degli insiemi naturalistici.

Nelle aree di cui al comma precedente, al fine della salvaguardia

degli aspetti paesaggistici è vietata ogni forma di nuova

edificazione.

Sono comunque consentiti gli interventi di cui alla L. n. 457/78, art.31, lett. d) ed e), oltreché gli ampliamenti previsti dall’art.34 della L.R. n.31/97 degli edifici residenziali esistenti, a condizione che:

a)          non comportino l’avanzamento dell’edificio esistente sulla sponda del fiume;

b)         vengano effettuati studi idrogeologici e siano previste e realizzate opere locali di protezione allo scopo di evitare danni prodotti da eventuali esondazioni;

c)          sia rispettata l’inedificabilità assoluta dalle sponde dei fiumi Chiascio e Tescio ai sensi di quanto stabilito dall’art. 48 L.R. n. 27/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

In tali zone è comunque consentito il recupero di edifici e manufatti da destinare anche ad attività extra alberghiere, nonché la realizzazione di strutture e manufatti al servizio dell'attività agricola svolta sul fondo, adottando in ogni caso tutti gli accorgimenti necessari al fine di non alterare sostanzialmente le caratteristiche morfologiche e paesaggistiche della zona stessa.

 

 

ART. 35

(zone "F" - zone per attrezzature e servizi pubblici)

Sono le zone destinate per attrezzature e servizi pubblici e contraddistinte in cartografia con il simbolo "F".

In esse ogni intervento può essere realizzato direttamente da un Ente pubblico ovvero in regime di concessione.

Destinazioni:

Sono ammesse strutture ed impianti di interesse pubblico costituenti servizi per la collettività, quali ad esempio:

a)        attrezzature scolastiche in genere;

b)       uffici pubblici in genere, attrezzature comunali (mattatoio, autoparco, ecc.), centri sociali e similari, attrezzature culturali (teatro, biblioteche, ecc.) ambulatori e poliambulatori pubblici, ospedale, ecc.;

c)        chiese ed altre attrezzature religiose (case parrocchiali, opere parrocchiali, ecc.);

d)       attrezzature cimiteriali;

e)        piccoli impianti sportivi di quartiere;

f)         strutture per la difesa civile.

Attuazione:

Mediante concessione edilizia se l’area ove è localizzato l’edificio o l’impianto e le loro pertinenze non permetta ulteriori insediamenti. Qualora l’area interessi una pluralità di edifici o impianti, l’intervento potrà essere attuato previa approvazione di un piano attuativo.

Indice di fabbricabilità territoriale: 3 mc/mq. che verrà utilizzata, salvo il rispetto dei valori ambientali e paesaggistici circostanti.

Le aree libere e scoperte devono essere sistemate a verde, con alberature di alto fusto di essenze autoctone e destinate a spazi pedonali e/o per la realizzazione di parcheggi in misura adeguata alla destinazione d'uso degli edifici.

I fabbricati esistenti destinati all'edilizia scolastica possono usufruire di un ampliamento pari al 20% del volume esistente per adeguare i fabbricati medesimi a nuove disposizioni di legge in materia di sicurezza o di igiene.

Altezza massima: ml. 12.50.

Distanze:

Dai confini ml. 7.50. Tra fabbricati ml. 12.50.

Da strade ml. 10.00, salvo diversa indicazione riportata in cartografia di piano regolatore generale o codice della strada.

 

 

ART. 36

(zone a parcheggio pubblico)

Sono le aree destinate a parcheggio pubblico contraddistinte in cartografia con il simbolo "P".

Destinazione:

Parcheggi pubblici all'aperto; al coperto in fabbricati pluripiano o sotterranei.

Attuazione: Concessione edilizia

Indice di fabbricabilità fondiaria: 3 mc/mq

Per i parcheggi pubblici all'aperto, almeno ogni 5 posti auto deve essere piantumato un albero di alto fusto. Tale prescrizione è derogabile per ragioni tecniche o funzionali.

Altezza massima: ml 9,50.

Distanze: La distanza minima dai confini è ml 5,00.

La distanza minima tra pareti finestrate e pareti di confini antistanti di cui una almeno finestrata non potrà essere inferiore a ml 10,00.

Per quanto riguarda le distanze da strade si fa riferimento al regolamento edilizio salvo diversa previsione cartografica di P.R.G. o del codice della strada.

 

 

ART. 37

(zone per attrezzature e servizi privati zone "Fp")

Sono le zone destinate per attrezzature e servizi privati e contraddistinte in cartografia con il simbolo "FP".

Destinazione:

Sono ammessi impianti e strutture di interesse pubblico e/o collettivo la cui realizzazione è attuata da privati. Peraltro è facoltà dell'Amministrazione intervenire con iniziative di carattere pubblico. Gli interventi in tali zone dovranno rispettare le particolari norme di ciascuna costruzione che possono esemplificativamente riguardare:

a)        servizi religiosi;

b)       servizi sanitari (quali cliniche private) e assistenziali;

c)        centri commerciali e direzionali;

d)       collegi, pensionati, case di riposo;

e)        alberghi, pensioni e ristoranti;

f)         sale per spettacoli (quali cinema), centri culturali, luoghi di divertimento in genere, attività sportive;

g)        parcheggi, autorimesse ed autosilos;

h)       campeggi ed attrezzature similari;

i)          stazioni di servizio e relativi servizi accessori.

Attuazione:

I piani attuativi dovranno interessare l'intera superficie del comparto indicato nella tavola di P.R.G.. La realizzazione dei piani attuativi potrà avvenire anche mediante stralci funzionali.

In sede di piano attuativo, per i casi esplicitamente previsti dalla L.R. 31/97 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere reperiti gli standard prescritti da quest’ultima.

Per i casi non previsti, e in assenza di ulteriori specifiche disposizioni di legge, valgono le seguenti indicazioni:

Verde: 4.5 mq./ 100 mc. di costruzione

Parcheggi: per locali di spettacolo 1 posto auto ogni 3 spettatori;

per cliniche 20 mq. / posto letto;

per attività sportive il 25% della superficie territoriale;

in tutti gli altri casi mq. 2.5 / 100 mc. di costruzione.

Indice di fabbricabilità territoriale: non potrà superare i mc/mq 2,00.

Altezza massima: ml. 12,50.

Distanze: dai confini ml. 5,00.

Tra fabbricati ml. 10,00. Da strade nel rispetto del codice della strada e comunque non inferiore a ml. 10,00, salvo distanze maggiori indicate nella cartografia dello strumento attuativo.

 

"Fpa": servizi privati religiosi.

Indice di fabbricabilità fondiaria: 0.50 mc/mq

Altezza massima: ml 12,50 e ml 30 per campanili.

 

"Fpb": tutte le destinazioni ammissibili, con esclusione di quelle commerciali, di intrattenimento danzante e stazioni di servizio.

Indice di fabbricabilità territoriale: 1 mc/mq

Altezza massima: ml 9,50.

 

“Fpc”: Sono le zone già disciplinate da strumenti attuativi.

La perimetrazione dei comparti così come riportata nei singoli provvedimenti attuativi prevale sulla cartografica della presente variante che assume in ogni sua parte valore puramente indicativo.

Per dette zone valgono norme, indici e prescrizioni contenute nei relativi atti tecnici e/o convenzioni. Sono ammesse varianti agli strumenti attuativi nei limiti delle volumetrie, altezze, e superfici delle aree pubbliche già previste dai piani attuativi in vigore.

 

"Fpd": Per le stazioni di servizio per autoveicoli e per rifornimento carburanti di ogni tipo, individuate in cartografia con il simbolo "Fpd" - devono essere rispettati i seguenti parametri: superficie coperta (con esclusione delle pensiline) massimo 10% della superficie fondiaria con incremento fino al 20% relativamente alle stazioni di

servizio ricadenti nel perimetro urbano definito in attuazione del codice della strada; verde 10% della superficie fondiaria; parcheggio 40% della superficie fondiaria.

Per i bar ed i ristoranti da realizzare esclusivamente in corrispondenza delle suddette stazioni di servizio, devono essere rispettati i seguenti indici e parametri urbanistici: indice fondiario  = mc./mq. 0,25; altezza massima = m. 4,50; parcheggio = mq. 3 ogni 10 mc. di costruzione; verde = mq. 2 ogni 10 mc. di costruzione.

In cartografia sono specificate le seguenti zone per attrezzature e servizi privati, per le quali valgono le norme generali sopra indicate, salvo quanto diversamente previsto a fianco di ognuna di esse.

 

 

ART. 38

(verde pubblico)

Sono le zone destinate a verde pubblico e contraddistinte in cartografia con il simbolo "V".

La realizzazione delle opere previste per tali zone è a totale carico del Comune oppure dei privati previa convenzione.

Destinazione:

Parco pubblico, giardini pubblici, attrezzature similari dotate anche di giochi per bambini. E' consentita la costruzione di chioschi per ristoro, servizi igienici e piccole rimesse per attrezzi. Nei fabbricati esistenti ricadenti in tali zone sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento e restauro e di ristrutturazione edilizia previo atto pubblico di rinuncia al plusvalore. Qualora l’immobile rivesta valore tipologico, architettonico e monumentale non è ammessa la ristrutturazione edilizia.

Indice di fabbricabilità territoriale: 0.03 m3/m2

Altezza massima: ml. 3.00.

Distanze: da strada e confini non inferiore a ml. 10.

 

 

ART. 39

(verde pubblico attrezzato)

Sono le zone destinate a verde pubblico attrezzato per attività sportive e ricreative sia al coperto che all'aperto e contraddistinte in cartografia con il simbolo "VA".

Destinazioni:

Attrezzature sportive sia per attività al coperto che all'aperto quali ad esempio campi da gioco per il calcio, calcetto, campi da bocce, piscine, tennis, palazzetti per lo sport (quali basket, pugilato, ecc.).

E' altresì, consentita la realizzazione di locali per servizi, uffici, bar, ristoro, ecc..

Attuazione:

Per ogni 5 persone dovrà essere previsto un posto macchina, che potrà essere realizzato sia all’interno degli edifici che all’aperto in aree a ciò destinate. Tale previsione non si applica qualora nelle aree limitrofe esista parcheggio pubblico di analoghe caratteristiche dimensionali.

Nei fabbricati esistenti ricadenti in tali zone sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento e restauro. E' ammessa anche la ristrutturazione edilizia con aumento di cubatura, per ragioni igienico-sanitarie, nella misura ed alle condizioni stabilite dall'art. 8 della L.R. 53/74 e successive modifiche ed integrazioni, previo atto pubblico di rinuncia al plusvalore. Qualora l'immobile rivesta valore tipologico, architettonico e monumentale non è ammessa la ristrutturazione edilizia nonché l'aumento di cubatura.

Indice di fabbricabilità territoriale: 2.50 mc/mq

Altezza massima: ml. 12.00.

Distanze: dal confine ml. 6.00.

Tra fabbricati ml. 12.00.

Da strade nel rispetto del codice della strada e comunque non inferiore a ml. 15, salvo diversa previsione cartografica di P.R.G..

 

 

ART. 40

(zone verde privato)

Sono le zone “Vpr” in genere coperte da macchie arboree sparse nel territorio che conferiscono particolari caratteristiche al sito in relazione ai valori paesaggistici ed alla situazione orografica che sono generalmente circostanti a ville, castelli, torri, casolari tipici, ecc. contraddistinte in cartografia con corrispondente simbologia grafica.

A) Per i fabbricati esistenti e ricadenti in tali zone contraddistinti con il simbolo (*) valgono le seguenti norme:

Destinazioni: residenziale, sedi per istituzioni e centri culturali e amministrativi di società, uffici professionali, alberghi, pensioni, ristoranti, collegi, case di riposo.

Tali destinazioni sono ammesse purché non alterino le tipologie del fabbricato esistente.

E' altresì ammessa la realizzazione di attrezzature sportive all'aperto purché ciò non comporti modifiche alla morfologia ambientale e tali attrezzature siano al servizio dei fabbricati preesistenti.

Per quanto riguarda la flora è ammessa la sostituzione di piante, giunte al ciclo finale, nonché la messa a dimora di nuove piante della stessa essenza o similari di quelle caratterizzanti la zona.

E' infine ammessa la realizzazione di annessi necessari alla conservazione e potenziamento del verde.

Attuazione:

Qualora l'intervento comporti mutamento nella destinazione d'uso per oltre il 25% del volume di quelle preesistenti, la concessione è subordinata all'approvazione di un piano urbanistico attuativo.

Indice di fabbricabilità territoriale: mc/mq 0,003 solo per annessi.

Altezza massima: ml. 3.00.

Distanze: La distanza minima dai confini dovrà essere pari a 5 m.

La distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti di cui uno almeno finestrato non potrà essere inferiore a ml. 10.00.

Distanze da strade quelle di cui ai DD.MM. 1.4.1968 e 2.4.1968 salvo diversa prescrizione del codice della strada.

 

B) Per tutti gli altri fabbricati esistenti ricadenti in tali zone, valgono le seguenti norme.

Destinazione:

valgono le stesse destinazioni di cui al punto sub A).

Sono anche consentiti interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica di cui ai punti d) ed e) dell'art. 31 della legge 457/78 e successive modificazioni.

E' ammessa la realizzazione di attrezzature sportive all'aperto purché ciò non comporti modifiche alla morfologia ambientale e siano al servizio dei fabbricati preesistenti.

Per quanto riguarda la flora valgono le stesse norme di cui al punto sub A).

E' ammessa la realizzazione di annessi necessari alla conservazione e potenziamento del verde, nei limiti disposti al punto sub A).

Attuazione:

qualora l’intervento riguardi le categorie di cui al punto e) dell’art.31 della legge 457/78 e successive modificazioni, l’attuazione è subordinata all’approvazione del piano attuativo. Quando risultino interessati manufatti oggetto di condono edilizio ai sensi della L. 47/85 e successive modifiche ed integrazioni per i quali l’attuazione è subordinata al rilascio della singola concessione edilizia.

Indice di fabbricabilità territoriale: 0.003 mc/mq solo per annessi.

Sono consentiti nei fabbricati già esistenti e destinati ad abitazione al momento dell'adozione del primo strumento urbanistico interventi di ristrutturazione edilizia con incremento massimo (ammissibile una sola volta), di mc 180, per ragioni igienico sanitarie e/o abitative.

Altezza massima: per gli annessi l'altezza massima non potrà essere superiore a ml 3.00. Per quanto riguarda gli interventi di ristrutturazione edilizia l'altezza non potrà superare quella del fabbricato esistente.

Distanze: per quanto riguarda le distanze valgono le stesse norme previste per il punto sub A).

 

 

ART. 41

(verde attrezzato privato)

Sono le zone destinate a verde privato attrezzato per attività sportive e ricreative all'aperto contraddistinte in cartografia con il simbolo "VpA".

Destinazione: In tali zone sono ammesse attrezzature sportive e ricreative all'aperto quali ad esempio: 1) campi da tennis; 2) campi da gioco vari (pallone, calcetto, ecc.); 3) piscine; 4) galoppatoi; 5) campi da golf; 6) campi da bocce.

Sono, altresì, ammessi al servizio delle attività all'aperto locali per servizi igienici; spogliatoi, di ristoro, di rimessa attrezzi e macchine nonché scuderie per il ricovero degli animali.

Attuazione: Mediante piani attuativi. Tali piani dovranno interessare l'intera superficie del comparto indicata nella tavola di P.R.G.. La realizzazione dei singoli piani urbanistici attuativi potrà avvenire anche mediante stralci funzionali di detti piani.

Indice di fabbricabilità territoriale: 0.04 mc/mq Per gli edifici esistenti alla data di adozione del primo strumento urbanistico è consentito un aumento di volume pari al 5% dell'attuale volumetria.

Altezza massima: ml. 5,00.

Distanze: dai confini ml. 10.00.

Tra fabbricati ml. 10.00.

Da strada nel rispetto del codice della strada e comunque non inferiore a ml. 10.

 

 

ART. 42

(zone di rispetto cimiteriale)

Sono le zone delimitate in cartografia con corrispondente delimitazione.

In tali zone è vietata qualsiasi costruzione ai sensi dell'art. 338 del T.U. 27.7.1934 n. 1235 e della legge 17.10.1957 n. 983.

Nei fabbricati esistenti sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria o di consolidamento e restauro e ristrutturazione edilizia senza ampliamenti.

E', altresì, consentita la posa in opera di manufatti a carattere mobile adibiti a chioschi per la vendita di fiori previa stipula di convenzione con la quale il concessionario si impegna in un qualsiasi momento a rimuovere il chiosco su semplice richiesta della Amministrazione comunale senza peraltro poter richiedere indennizzo alcuno. Qualora il chiosco ricada su terreno di proprietà comunale nella convenzione deve essere indicato anche un equo canone per l'occupazione del suolo pubblico.

 

 

ART. 43

(viabilita' e zone di rispetto stradale)

Nella cartografia sono precisate le strade di interesse comunale e sovracomunale con indicazione delle fasce di rispetto di carattere tecnico e le aree di salvaguardia delle visuali.

Per la realizzazione delle strade di interesse sovracomunale (gruppi 1 e 3 - P.U.T.) si rinvia alla normativa del Piano Urbanistico Territoriale Regionale.

Le altre strade di interesse sovracomunale dovranno avere come caratteristiche minime quelle previste per il tipo V (in pianura), secondo la classificazione di cui alle Norme C.N.R. 28.7.1980 n. 78.

Le fasce di rispetto stradali sono inedificabili e ad esse si applicano le disposizioni del nuovo codice della strada. Fanno eccezione le stazioni di servizio e relativi servizi accessori per i quali vigono i parametri urbanistici edilizi previsti per gli stessi

nelle zone "Fpd".

Anche le fasce di salvaguardia visuale sono inedificabili; in esse oltre ad essere esclusa la costruzione di edifici, è anche vietata la realizzazione di linee di qualsiasi tipo con conduttori aerei, e la installazione di cartelli pubblicitari ed indicatori di qualsiasi tipo, con la sola esclusione di quelli stradali regolamentari posti dall'Ente proprietario. E' consentita, invece, la modifica degli edifici esistenti con il rispetto della normativa prevista per le zone agricole.

E' anche consentita la realizzazione di piccole costruzioni per attrezzature ed impianti (pozzi, piccoli depuratori, allacci elettrici, ecc.) purché contenute entro l'altezza massima di m. 2,50 ed alla distanza minima di m. 30,0 dall'asse stradale.

Tutti i progetti per gli interventi di cui al precedente comma nonché quelli per la realizzazione o modifica di recinzioni e quelli eventuali di impianti di illuminazione, dovranno essere accompagnati da una esauriente documentazione fotografica delle visuali verso Assisi e il Subasio e/o verso la cupola di S. Maria degli Angeli sia senza che con inserimento delle opere progettate.

Nella fascia di salvaguardia visuale è vietata la piantagione di essenze estranee alla flora storica locale di cui alla L.R. 18.11.1987 n. 49.

La piantagione delle essenze ammesse è subordinata alla redazione e approvazione di un progetto con le stesse procedure previste per gli interventi edilizi, purché, per consistenza e specie arboree, non contrasti con le finalità delle presenti norme.

In cartografia sono previste le intersezioni fra le strade oggetto del presente articolo. Il tipo di intersezione (totalmente o parzialmente svincolata o canalizzata) è precisata nella stessa cartografia. La fascia di rispetto, in corrispondenza, di tali intersezioni, è indicata in cartografia.

All'interno degli ambiti di pianificazione urbana si applicano le vigenti disposizioni dettate in materia, salvo le diverse indicazioni contenute in cartografia.

Per le strade ricadenti nell'ambito della zona di realizzazione dell'aeroporto le distanze di rispetto dalle strade e la disciplina degli interventi nelle aree laterali alle strade stesse sono definite con i piani attuativi previsti.

 

 

 

 

ART. 44

(ferrovia)

1. Nella cartografia è confermato il tracciato della linea Foligno-Terontola, e vengono indicate le relative fasce di rispetto.

2. Alle costruzioni esistenti nelle fasce comprese tra le distanze del D.P.R. 753/80 e le maggiori indicate in cartografia si applicano le disposizioni previste dalla L.R. 2.9.1974 n. 53 per le fasce di rispetto stradali. Per le costruzioni esistenti alla data di adozione del primo strumento urbanistico, ricadenti all'interno della fascia compresa tra la distanza del DPR 753/80 e quella indicata in cartografia l'aumento di cubatura previsto dall'art. 8 della L.R. 2.9.1974 n. 53, se non ostano altri particolari vincoli, è ammesso previo parere favorevole di cui al DPR 753/80, e purché ciò non comporti avanzamento del fabbricato sul lato prospiciente la ferrovia.

 

 

 

ART. 45

 (zona aeroportuale)

Per la zona aeroportuale contraddistinta in cartografia con corrispondente simbologia grafica la definizione pianificatoria dell'area aeroportuale e circostante è riservata alla Regione ai sensi della L.R. 27.12.1983 n. 52.

Nelle aree circostanti l'aeroporto si applicano comunque le vigenti disposizioni del codice di navigazione aerea.

 

 

 

CAPITOLO III

Raccordo con normative di settore.

 

ART. 46

 (interventi consentiti su emergenze storiche, architettoniche e ambientali)

Entro un anno dalla entrata in vigore della presente variante al P.R.G. il Comune con atto deliberativo del consiglio comunale provvederà al censimento di tutte le emergenze storiche, architettoniche diffuse nel territorio comunale che intenderà tutelare. Tale censimento avverrà in termini fondiari.

1) Per emergenze di cui sopra devono intendersi gli elementi "puntuali, lineari o diffusi" testimonianze insostituibili dell'opera storica dell'antropizzazione del territorio, che come tali, vanno tutelati per conservare o migliorare la possibilità di una lettura culturalmente esatta delle modificazioni diacroniche del sito.

2) Sono elementi "puntuali": castelli, torri, abbazie, casolari tipici, edicole, ruderi di importanza storica, i grandi alberi isolati, le rocce affioranti, ecc.

3) Sono elementi "lineari": strade di valore paesaggistico, tracciati di valore storico sia per la meta che per l'uso antico, sentieri di pianura anche minori appartenenti alla struttura centuriata, viali, filari di alberi, percorsi di acqua, sistemi vegetali lungo i fiumi, i fossi, le rive, ecc..

4) Sono elementi "diffusi": i piccoli insediamenti urbani, i boschi, i giardini, i parchi, gli appartamenti storici, le coltivazioni locali di tipo tradizionale, gli specchi d'acqua, le zone umide, ecc..

6) Fino al completamento del censimento di cui sopra, le stesse norme di cui al successivo punto B) si applicano a tutti i manufatti edilizi in muratura di tipo tradizionale esistenti ricadenti in zona agricola ad eccezione di quelli che, da documenti catastali o per altri atti pubblici risultino costruiti o ricostruiti o sostanzialmente modificati negli ultimi 50 anni.

7) Le singolarità geomorfologiche che saranno censite ai sensi del presente articolo non potranno essere oggetto di alcuna modifica dallo stato originale del terreno, se non per intervento di manutenzione, di consolidamento geometrico che non producano alterazioni apprezzabili all'aspetto esteriore.

In sede di tale censimento verranno individuati anche gli edifici di

valore tipologico architettonico e monumentale. L'individuazione delle anzidette tipologie è disposta sempre dal Comune sulla base dei seguenti criteri:

A) Edifici di valore tipologico: quelli che sebbene non siano di antica edificazione e senza elementi architettonici di rilievo costituiscano, sia per volumi che per composizione e materiali, manufatti edilizi caratteristici della tipologia rurale della zona;

B) Edifici di valore architettonico: quelli che oltre le caratteristiche di cui sopra, presentano elementi architettonici o motivi di particolare importanza. Per gli edifici aventi valore tipologico e/o architettonico, individuati in cartografia con il simbolo (*) sono ammessi gli interventi di cui ai punti a), b), c) dell'art. 31 della legge 457/78

e debbono essere utilizzati prevalentemente materiali e tecnologie tradizionali.

Interventi diversi sono ammessi previa approvazione di strumento

urbanistico attuativo.

C) Edifici di valore monumentale: quelli con particolare valore storico artistico.

Per gli edifici aventi caratteristiche di valore monumentale sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento e restauro filologico con destinazione d'uso ad essi compatibili.

Per gli edifici aventi valore tipologico e/o architettonico sono consentiti anche interventi di ristrutturazione edilizia nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, strutturali ed architettoniche essenziali.

 

 

 

ART. 47

(raccordo con la normativa per costruzioni in zone sismiche)

Ai sensi dell’art. 13 della L. 64/74, valgono le seguenti prescrizioni:

a)        nelle zone del territorio comunale sottoposte alle indagini di microzonazione sismica speditiva venga possibilmente assunto nella progettazione degli interventi edificatori il coefficiente di amplificazione sismica per effetti di sito risultante dalle indagini di microzonazione sismica;

b)       nelle zone di tipo E4 individuate nelle indagini di microzonazione sismica speditiva vengano effettuate in fase esecutiva indagini geologiche e geotecniche specifiche secondo le modalità di cui all’allegato B della D.G.R. n. 4363 del 31-07-1998 e la determinazione del coefficiente di amplificazione delle forze sismiche di progetto per effetti di sito sia possibilmente effettuata sulla base della corrispondente situazione litologica e morfologica locale della tabella 5A (Allegato C – D.G.R. n. 4363 del 31-07-1998);

c)        nelle zone del territorio comunale non sottoposte alle indagini di microzonazione sismica, in fase esecutiva gli interventi edificatori siano preceduti da un’indagine geologica, geotecnica ed idrogeologica specifica, mirata ad evidenziare la stratigrafia del sottosuolo e l’andamento della falda acquifera, con particolare riferimento alla presenza di terreni compressibili o a rischio di liquefazione, da effettuarsi possibilmente seguendo i criteri di cui al “Manuale per il rilevamento e l’identificazione delle zone suscettibili di amplificazione o instabilità dinamiche locali” approvato con DGR n. 1335 del 20-03-1998, ed agli allegati B e C alla DGR n. 4363 del 31-07-1998.

 

 

 

ART. 48

(vincoli di natura idraulica e idrogeologica)

Zone interferenti con il fosso della Maccara.

Per la zona Fpb situata in sinistra idrografica appena a valle della superstrada, valgono le seguenti prescrizioni per le eventuali future edificazioni:

a)        obbligo di individuazione di una fascia di rispetto inedificabile per l’estensione di 10 m. dal ciglio di sponda del Fosso della Maccara;

b)       divieto di realizzazione di piani seminterrati ed interrati;

c)        obbligo di sopraelevazione del primo piano calpestabile di almeno 80 cm. al di sopra del piano naturale di campagna.

 

 

Zone interferenti con il fosso della Cagnoletta.

Per la zona CAI a nord della superstrada e per le zone D3 e V a sud della stessa, valgono le seguenti prescrizioni per le eventuali future edificazioni:

a)        obbligo di individuazione di una fascia di rispetto inedificabile (ivi compresi chioschi, servizi igienici e piccole rimesse attrezzi), per l’estensione di 10 m. dal ciglio di sponda o dal confine demaniale per gli eventuali tratti intubati del Fosso della Cagnoletta;;

b)       divieto di realizzazione di piani seminterrati ed interrati;

c)       obbligo di sopraelevazione del primo piano calpestabile di almeno 50 cm. al di sopra del piano naturale di campagna.

Per le zone D3 e V a sud della superstrada e compresa tra i fossi della Cagnola e della Cagnoletta, valgono le seguenti prescrizioni per le eventuali future edificazioni:

a)        divieto di realizzazione di piani seminterrati ed interrati;

b)       obbligo di sopraelevazione del primo piano calpestabile di almeno 50 cm. al di sopra del piano naturale di campagna.

 

 

 

ART. 49

(zone interferenti con il Torrente Tescio)

Per le zone V ed F lungo il corso del Tescio ricadenti all’interno delle fasce di I e II categoria nella Tavola 5A, è da escludere qualunque intervento di edificazione anche minore ivi compresi chioschi, servizi igienici e piccole rimesse per attrezzi.

Per le porzioni delle zone Ca e B3 prossime alla confluenza del Tescio con il Fiume Chiascio, che ricadono all’interno delle aree a rischio di I e II categoria, valgono le prescrizioni di cui al Titolo I, artt. 5 e 6 delle Norme di attuazione del “Piano Straordinario Aree a Rischio Idrogeologico molto elevato” dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere (BUR n. 64/’99).

 

 

 

ART. 50

(zone interferenti con il Fiume Chiascio)

Il rispetto delle norme si cui  al Titolo I, artt. 5 e 6 delle Norme di attuazione del “Piano Straordinario Aree a Rischio Idrogeologico molto elevato” dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere (BUR n. 64/’99), è obbligatorio per le seguenti aree.

 

a)        Per le aree Fp e V in sinistra idrografica situate al confine nord lungo la strada vicinale del Molino delle Comunità;

b)       Per le zone B3 ed A comprese tra il Fiume Chiascio e la SS 75 e per la zona B2 adiacente alla strada e prossima al ponte per le porzioni di terreno ricadenti nelle aree a rischio di I e II categoria, individutae nella Tav. 5A;

c)        Per  le aree Ca, B2 e C3 in sinistra idrografica comprese tra la SS 75  e la ferrovia appena a nord della stazione;

d)       Per  le aree B3 ed F in destra idrografica poste a sud dell’ansa del fiume Chiascio e a nord della superstrada;

e)        Per le aree poste a sud dell’attraversamento della superstrada sul Fiume Chiascio, individuate come aree ad alto rischio idraulico dal Piano Straordinario;

f)         Per  le aree  C0 in destra idrografica appena a sud dell’area D2 in località Costano;

g)        Per  le zone Ca, C2, D2, VA, VpA, F poste nell’abitato di Costano, ricadenti all’interno della fascia a rischio di I e II categoria

 

 

 

 

Per l’area C0 in sinistra idrografica  valgono le seguenti prescrizioni:

a)        obbligo di una fascia di rispetto inedificabile per l’estensione di 30 m. dal ciglio di sponda del Fiume Chiascio;

b)       divieto di realizzazione di piani seminterrati ed interrati;

c)        obbligo di sopraelevazione del primo piano calpestabile di almeno alla quota del corrispondente tratto della strada vicinale.

 

Per l’area F in destra idrografica in Loc. Ceppaiolo, valgono le seguenti prescrizioni:

a)        obbligo di una fascia di rispetto inedificabile per l’estensione di 30 m. dal ciglio di sponda del Fiume Chiascio;

b)       divieto di realizzazione di piani seminterrati ed interrati;

c)        obbligo di sopraelevazione del primo piano calpestabile di almeno 50 cm. al di sopra del piano naturale di campagna;

d)       dovrà essere escluso qualsiasi intervento edificatorio, né potranno essere consentiti innalzamenti di quota che abbiano come conseguenza la riduzione della volumetria disponibile per la laminazione delle piene nella porzione di area ricadente nelle fasce a rischio di I e II categoria di cui alla Tavola 5A.

 

Per  l’area  VA in sinistra idrografica in prossimità delle Officine Franchi, valgono le seguenti prescrizioni:

dovrà essere escluso qualsiasi intervento edificatorio, né potranno essere consentiti innalzamenti di quota che abbiano come conseguenza la riduzione della volumetria disponibile per la laminazione delle piene.

 

Per  l’area  F in sinistra idrografica posta tra la suddetta area VA e l’ufficio postale, valgono le  seguenti prescrizioni:

dovrà essere escluso qualsiasi intervento edificatorio, né potranno essere consentiti innalzamenti di quota che abbiano come conseguenza la riduzione della volumetria disponibile per la laminazione delle piene.

 

Per  le aree Fp e C4 in sinistra idrografica nell’ambito della zona R2 Franchi, valgono le seguenti prescrizioni:

- divieto di realizzazione di piani seminterrati ed interrati.

 

Per  l’area  VA in sinistra idrografica adiacente all’area Petrini, valgono le  seguenti prescrizioni:

dovrà essere escluso qualsiasi intervento edificatorio, né potranno essere consentiti innalzamenti di quota che abbiano come conseguenza la riduzione della volumetria disponibile per la laminazione delle piene.

 

Per  l’area  C4 in sinistra idrografica nell’ambito della ex zona R3 Petrini, valgono le  seguenti prescrizioni:

a)        divieto di realizzazione di piani seminterrati ed interrati;

b)       obbligo di sopraelevazione del primo piano calpestabile di almeno 50 cm. al di sopra dell’attuale  piano di campagna.

 

Per  l’area  Fp in sinistra idrografica posta a sud dell’area Petrini, ricadente all’interno dell’area a rischio di II categoria, valgono le  seguenti prescrizioni:

dovrà essere escluso qualsiasi intervento edificatorio, né potranno essere consentiti innalzamenti di quota che abbiano come conseguenza la riduzione della volumetria disponibile per la laminazione delle piene.

 

Per  l’area  C0 in destra idrografica nella porzione a sud dell’area individuata ad alto rischio idraulico e a nord dell’abitato di S. Lorenzo, valgono le  seguenti prescrizioni:

a)        divieto di realizzazione di piani seminterrati ed interrati;

b)       obbligo di sopraelevazione del primo piano calpestabile di almeno 50 cm. al di sopra dell’attuale  piano di campagna.

 

 

 

 

ART. 51

(zone agricole)

Nelle zone agricole ricadenti all’interno delle fasce di rispetto di I e II categoria è obbligatorio il rispetto delle norme si cui  al Titolo I, artt. 5 e 6 delle Norme di attuazione del “Piano Straordinario Aree a Rischio Idrogeologico molto elevato”. E’ vietato inoltre qualsiasi intervento edificatorio né potranno essere consentiti innalzamenti di quota del terreno a distanza inferiore a 30 m. dal ciglio di sponda o dal piede dell’argine del Fiume Chiascio e del Torrente Tescio e a distanza inferiore a 10 m. dal ciglio di sponda degli altri corsi d’acqua demaniali.

 

 

 

 

ART. 52

(viabilità)

Sono da escludere i sottopassi ricadenti nelle fasce a rischio di I e II categoria.

Per ogni attraversamento stradale su corsi d’acqua demaniali e per i tratti e gli svincoli in affiancamento al Fiume Chiascio e al Torrente Tescio ricadenti in aree a rischio di I e II categoria, dovrà essere richiesta l’autorizzazione ai fini idraulici all’ufficio preposto.

 

 

 

ART. 53

(zone interferenti con il fosso della Cagnola).

CARTA DEGLI INTERVENTI E DELLE FASCE DI RISPETTO

 

               In tutto il tratto del fosso La Cagnola che attraversa il territorio Comunale di Bastia vale il rispetto dell'art. 48 della L. R. 24 marzo 2000, n.27 (P.U.T.) e successive modifiche ed integrazioni, con l'esclusione della realizzazione di piani seminterrati e interrati e con l'obbligo di sopraelevazione del primo piano calpestabile di almeno 50 cm. al di sopra del naturale piano di campagna all'interno della fascia di rispetto prevista dalla legge medesima.

               Sulla base dei calcoli idraulici eseguiti nel paragrafo 5., riguardanti i livelli idrici nelle sezioni ordinarie, le portate smaltibili dagli attraversamenti e le considerazioni sulle portate di piena illustrate nel paragrafo precedente è stata redatta una Carta degli interventi e delle fasce di rispetto (vedi TAVV. 2A-2B), dove nella parte di territorio comunale attraversata dal fosso La Cagnola sono state individuate delle fasce di rispetto e/o interventi per la mitigazione del rischio d'esondazione.

               Gli interventi che verranno di seguito proposti potranno essere sostituiti o modificati con altre tipologie di intervento purchè le stesse minimizzino il rischio d'esondazione del fosso La Cagnola. Inoltre gli interventi dovranno essere oggetto, in sede di progettazione esecutiva, di uno studio geomorfologico-idraulico finalizzato al tipo di intervento stesso.

               Per quanto riguarda l'individuazione delle fasce di rispetto (vedi TAVV.

 

 

2A-2B), in relazione alle caratteristiche morfologiche dell'area in esame, è stato possibile individuare una fascia di rispetto caratterizzata da un rischio d'esondazione con tempo di ritorno centennale solamente nel tratto della Cagnola che si sviluppa dall'attraversamento N. 8 fino alla confluenza con il fiume Chiascio.

               Le valutazioni sul rischio d'esondazione e gli eventuali interventi proposti per la mitigazione dello stesso, riportate sinteticamente nelle Tavole N. 2A e 2B, verranno di seguito dettagliatamente esaminate per ogni tratto della Cagnola; come riferimenti dei tratti della Cagnola vengono prese le distanze progressive riportate nella tabella altimetrica punti di dettaglio (vedi Allegato N. 1).

 

TRATTO Progressiva 0,00 - 959,80 (Attraversamento N. 3)

               Tale tratto è caratterizzato da un rischio di esondazione, come evidenziato nei calcoli idraulici, in quanto gli attraversamenti N. 1-2-3 e le sezioni ordinarie non riescono a far defluire la portata con tempo di ritorno centennale.

               Visto il rischio di esondazione per la fattibilità della zona Co a nord della ferrovia in sinistra idrografica del fosso si dovrà tenere conto delle seguenti prescrizioni:

-divieto di realizzazione di piani seminterrati e interrati;

-obbligo di sopraelevazione del primo piano calpestabile di almeno 80 cm. al di sopra del naturale piano di campagna.

               Nella Carta degli interventi e delle fasce di rispetto (vedi TAV. 2A), in tale tratto, è stata individuata a monte dell'attraversamento N. 1 una fascia di rispetto che potrà essere utilizzata come eventuale cassa di espansione per far defluire la quantità di acqua in esubero che non riesce a transitare attraverso l'attraversamento stesso. In tale fascia di rispetto vale il rispetto di cui al primo comma del presente paragrafo (7.).

 

TRATTO Progressiva 959,80 - 1293,45 (Attraversamento N. 4)

Visto il rischio di esondazione per la fattibilità della zona Co a nord della S. P. N° 147, area Co Via Mario Poletti, si dovrà tenere conto delle seguenti prescrizioni:

-divieto di realizzazione di piani seminterrati e interrati;

-obbligo di sopraelevazione del primo piano calpestabile di almeno 50 cm. al di sopra della Strada Provinciale N° 147 Assisana in corrispondenza dell'attraversamento N. 4.

 

 

TRATTO Progressiva 1293,45 - 1788,95 (Attraversamento N. 5)

               L'attraversamento N. 5 non riesce a smaltire la Q = 24 m3/sec. provocando così un rischio di esondazione a monte dello stesso.

               L'alveo della Cagnola si presenta in buone condizioni di manutenzione.

               In considerazione del fatto che le zone Co, V, Ca, Fpb ed F comprese tra la strada Provinciale N° 147 Assisana e la superstrada all'estremità ovest dell'abitato di Ospedalicchio sono già in parte edificate le stesse dovranno essere messe in sicurezza realizzando i seguenti interventi:

-adeguamento attraversamento stradale N. 5 (vedi TAV. 2A);

-realizzazione di un argine dell'altezza di circa 60 cm. come indicato nella TAV. 2A; tale argine consentirà la messa in sicurezza definitiva dell'area anche per portata centennale Q = 35,34 m3/sec..

               Da quanto detto in precedenza fino a quando non saranno realizzati tali interventi per tali zone si prescrive:

-divieto di realizzazione di piani seminterrati e interrati;

-obbligo di sopraelevazione del primo piano calpestabile di almeno 60 cm. al di sopra del naturale piano di campagna.

-realizzazione di un argine dell'altezza di circa 60 cm. come indicato nella TAV. 2A.

 

TRATTO Progressiva 1788,95 - 2623,45 (Attraversamento N. 6)

               Tale tratto è caratterizzato da un rischio di esondazione, come evidenziato nei calcoli idraulici:

-Portata alveo ordinario prima della tracimazione (vedi Particolare N. 2)          Q = 20,74 m3/sec.;

-Portata smaltibile attraversamento N. 6

Q = 11,82 m3/sec..

               L'alveo della Cagnola si presenta in buone condizioni di manutenzione.

               Tale tratto sarà oggetto di lavori di deviazione del fosso e di adeguamento degli attraversamenti N. 5 e N. 6 (vedi TAV. 2A) da parte dell' ANAS per la realizzazione dello svincolo di collegamento tra la S.P. 147 e la S. C. Madonna di Campagna.

 

 

 

 

 

TRATTO Progressiva 2623,45 - 3465,75 (Attraversamento N. 8)

               Tale tratto è caratterizzato da un rischio di esondazione, come evidenziato nei calcoli idraulici, in quanto gli attraversamenti e le sezioni ordinarie  non riescono a far defluire la portata di almeno Q = 24 m3/sec..

               In particolare:

-Portata alveo ordinario prima della tracimazione          

Q = 9,84 m3/sec. (Sezione C----C)

Q = 18,92 m3/sec. (Sezione D----D)

Q = 11,47 m3/sec. (Sezione E----E)

-Portata smaltibile attraversamento

Q = 3,62 m3/sec. (Attraversamento N. 7)

Q = 6,27 m3/sec. (Attraversamento N. 8 - parte ristretta).

               Da quanto illustrato in precedenza si può affermare che esiste un alto rischio di esondazione nelle aree in corrispondenza dell'attraversamento N.7 e della Sezione C----C.

               In considerazione del fatto che le zone Va, Ca, Co, F e B2 in località Cipresso sono quasi completamente edificate, le stesse dovranno essere messe in sicurezza realizzando i seguenti interventi:

-l'adeguamento dell'attraversamento N. 7 e N. 8 (vedi TAV. 2A);

-la risistemazione di un tratto dell'alveo del fosso La Cagnola (approfondimento e/o allargamento) come indicato in TAV. 2A.

               Da quanto detto in precedenza fino a quando non saranno realizzati tali interventi per tali zone si prescrive:

-divieto di realizzazione di piani seminterrati e interrati;

-obbligo di sopraelevazione del primo piano calpestabile di almeno 80 cm. al di sopra del naturale piano di campagna.

 

TRATTO Progressiva 3465,75 - 6101,25

               Nella Carta 2A e nella Carta 2B è stata individuata, in tale tratto, una fascia di rispetto comprendente aree marginali del fosso La Cagnola che per le loro caratteristiche idrauliche sono soggette a un rischio d'esondazione con tempo di ritorno centennale. In tale fascia di rispetto vale il rispetto di cui al primo comma del presente paragrafo (7.).

               Inoltre in tale tratto si evidenzia:

-alveo del fosso La Cagnola in cattive condizioni di manutenzione;

-necessità di una risistemazione dell'alveo nel tratto indicato in Tavola N. 2B;

-consistente inadeguatezza della sezione dell'attraversamento N. 11 ubicato prima della confluenza della Cagnola sul Chiascio (vedi TAV. 2B).

               Infine si ritiene opportuna ad opera degli organi competenti, in tutto il tratto del fosso La Cagnola che attraversa il territorio comunale di Bastia, la predisposizione di programmi di manutenzione dei tratti a cielo aperto e degli attraversamenti stradali esistenti.

 

TAVOLA N. 1 - BACINO IMBRIFERO ( SCALA 1 : 25000 );

TAVOLA N. 2A - CARTA DEGLI INTERVENTI E DELLE FASCE DI RISPETTO ( SCALA 1 : 5000 );

TAVOLA N. 2B - CARTA DEGLI INTERVENTI E DELLE FASCE DI RISPETTO ( SCALA 1 : 5000 );

ALLEGATO N. 1 - RILIEVO TOPOGRAFICO ( SCALA 1 : 5000 ).

 

 

 

 

 

 

ART. 55

(norme tecniche della carta di sintesi)

 

1. NORME TECNICHE DELLA CARTA DI SINTESI

 

               Sulla base di quanto riportato nella relazione geologico-tecnica, idrogeologica, idrologica e idraulica e sulla base di tutti i dati a disposizione, riportati nelle TAVOLE N° 1A-1B-1C-1D-2A-2B-2C-2D-3A-3B-4-5A-5B-5C e negli ALLEGATI N° 1-2-3-4, è stata redatta una carta di sintesi (vedi TAVOLE N. 6A-6B-6C-6D), dove tutto il territorio comunale è stato suddiviso in zone distinte a seconda delle diverse possibilità edificative, o meglio, in base  all'attitudine dei terreni nei riguardi delle fondazioni e al rischio idraulico.

               Inoltre sono stati indicati, nelle TAVOLE N° 6C-6D, i fossi sotto tutela regionale o comunale, i pozzi di captazione ad uso idropotabile e le aree dove è ammessa l'attività di cave.

 

 

1.1. Zone ad edificabilità condizionata  

(zone indicate con 1 nella carta di sintesi)

 

               Queste zone, che sono caratterizzate da una natura non omogenea dei terreni con la presenza di lenti e di intercalazioni, necessitano, nelle fasi di studio per piani attuativi e progettazione esecutiva, di indagini a carattere geologico, geotecnico ed idrogeologico poiché i risultati di tali studi possono condizionare le scelte progettuali.

               Le indagini di carattere geologico, geotecnico ed idrogeologico con le relative verifiche da eseguire dovranno essere nel rispetto:

- della Legge Regionale 14/05/1982 n. 25, del D.G.R. 19/05/1982 n. 2739, dalle loro successive modifiche ed integrazioni e dalle altre eventuali disposizioni vigenti in materia per piani attuativi;

- del D.M. 11-03-1988, dalle sue successive modifiche ed integrazioni e dalle altre eventuali disposizioni vigenti in materia per progettazione esecutiva.

 

 

1.1.1. Zone ad edificabilità sotto condizioni particolari  

(zone indicate con 1A ; 1B ; 1C nella carta di sintesi)

 

               All'interno delle zone ad edificabilità condizionata sono state contraddistinte fasce di territorio la cui utilizzazione, oltre al rispetto delle prescrizioni descritte precedentemente per le zone ad edificabilità condizionata, è subordinata al  rispetto di particolari condizioni.

               Con questo criterio abbiamo distinto le seguenti zone:

               - zone indicate con 1A nella carta di sintesi: comprendono le aree marginali del fiume Chiascio e del fiume Tescio che per le loro caratteristiche idrauliche hanno dato luogo a fenomeni di esondazione caratterizzati da tempi di ritorno centennali, l' area in cui si sviluppa parte della Zona Industriale di Bastia Umbra (zona indicata con A nella carta della fattibilità)  che per le sue caratteristiche idrauliche ha dato luogo a fenomeni di esondazione del fiume Chiascio caratterizzati da tempi di ritorno cinquantennali e l'area individuata alla confluenza del fiume Tescio sul fiume Chiascio (zona indicata con D nella carta della fattibilità) che per le sue caratteristiche idrauliche ha dato luogo a fenomeni di esondazione del fiume Tescio caratterizzati da tempi di ritorno cinquantennali. 

               In queste zone 1A sono presenti aree quasi totalmente edificate  (zone indicate con A-B-C-D-I nella carta della fattibilità) e aree che sono oggetto di radicale trasformazione urbanistica nel "nuovo P.R.G." (zone indicate con E-F-G-H  nella carta della fattibilità).

               La trasformazione di queste ultime aree, che risultano comunque incluse o adiacenti agli agglomerati urbani esistenti, non appare costituire pertanto un aggravio dell'attuale situazione idrogeologica del territorio di Bastia. Nelle medesime aree, la realizzazione degli interventi di trasformazione consentiti dal "nuovo P.R.G." è subordinata alla preventiva

 

 

esecuzione di idonee opere di difesa volte a minimizzare i fenomeni di esondazione causati dalla vicinanza del fiume Chiascio caratterizzati da tempi di ritorno centennali. Lo studio ed il progetto delle opere di difesa costituiscono una documentazione obbligatoria da allegare agli elaborati dei piani attuativi delle relative zone.

               Le opere da prevedere,  volte a minimizzare i fenomeni d'esondazione caratterizzati da tempi di ritorno centennali, sono indicativamente illustrate nella carta della fattibilità (vedi TAVOLE N° 7A-7B-7C), fermo rimanendo l'obbligo di rispettare i vincoli imposti  e di provvedere a tutti gli adempimenti tecnico-conoscitivi che dovessero risultare necessari o opportuni per ogni specifica situazione.

               Nelle aree quasi totalmente edificate, prima dell'esecuzione delle opere volte a minimizzare i fenomeni di esondazione indicativamente illustrate sulla carta della fattibilità, è ammessa l'edificazione solamente se la stessa non porti un aggravamento dei danni prodotti da eventuali esondazioni, oppure se vengono previste e contestualmente realizzate opere locali di protezione allo scopo di evitare i citati danni; in ogni caso vale il divieto di realizzazione di piani interrati e seminterrati. Lo studio ed il progetto delle opere locali di difesa allo scopo di evitare i danni da eventuali esondazioni costituiscono una documentazione obbligatoria da allegare agli elaborati del progetto esecutivo dei relativi edifici.

               Si conferma in ogni caso il divieto di edificazione a distanza inferiore a metri trenta dalle sponde del fiume Chiascio e del fiume Tescio in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge.

               Nelle zone 1A valgono le stesse condizioni di carattere geologico  previste per le zone 1C, di seguito illustrate, ad esclusione della zona  indicata con C nella carta della fattibilità, nella quale valgono le stesse condizioni di carattere geologico previste per le zone 1.

 

- zone indicate con 1B nella carta di sintesi: sono le zone in cui abbiamo la presenza di un livello superficiale di limi debolmente sabbiosi prevalenti e limi sabbiosi subordinati con scadenti proprietà geotecniche avente una potenza che varia da 1,0 m. a 6,5 m. e la presenza della falda idrica superficiale con soggiacenza minore di tre metri dal p.c..

               In queste zone potrà rendersi opportuno, da stabilirsi caso per caso, eseguire fondazioni superficiali su platea oppure su pali quando sia necessario trasferire il carico delle opere fondali al livello basale di argille limose grigio-azzurre con intercalazioni di livelli ghiaiosi e livelli sabbiosi con migliori caratteristiche geotecniche rispetto al livello superficiale.

               Inoltre nelle fasi di studio per piani attuativi e progettazione esecutiva si dovranno effettuare indagini geologiche, geotecniche ed idrogelogiche finalizzate alla valutazione della suscettibilità alla liquefazione dei terreni costituenti il volume significativo del sottosuolo di fondazione.  

 

 

- zone indicate con 1C nella carta di sintesi: sono le zone in cui abbiamo la presenza  della falda idrica superficiale con soggiacenza tra 3 - 6 m. dal p.c. e tra 6 - 9 m. dal p.c..  

               In queste zone nelle fasi di studio per piani attuativi e progettazione esecutiva si dovranno effettuare indagini geologiche, geotecniche ed idrogelogiche finalizzate alla valutazione della suscettibilità alla liquefazione dei terreni costituenti il volume significativo del sottosuolo di fondazione.  

 

 

1.2. Fasce di rispetto 

(zone indicate con 2;3;4 nella carta di sintesi)

 

- zone indicate con 2 nella carta di sintesi: comprendono le aree marginali del fiume Chiascio che per le loro caratteristiche idrauliche hanno dato luogo a fenomeni di esondazione caratterizzati da tempi di ritorno cinquantennali, le quali potrebbero essere utilizzate come eventuali casse di espansione.

 

- zone indicate con 3 nella carta di sintesi: comprendono le aree marginali del fiume Chiascio che per le loro caratteristiche idrauliche hanno dato luogo a fenomeni di esondazione caratterizzati da tempi di ritorno centennali, le quali potrebbero essere utilizzate come eventuali casse di espansione.

 

 

 

- zone indicate con 4 nella carta di sintesi: comprendono le aree marginali del fiume Tescio che per le loro caratteristiche idrauliche hanno dato luogo a fenomeni di esondazione caratterizzati da tempi di ritorno cinquatennali e centennali ed aree a protezione dai fenomeni erosivi di cui sono soggette le sponde del fiume Tescio.  

 

               In alcune zone che rientrano nelle fasce di rispetto abbiamo la presenza di edifici sparsi, per i quali si dovranno realizzare opere allo scopo di limitare i danni da eventuali esondazioni.

               Nelle fasce di rispetto, qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi dovrà essere valutato per mezzo di un attento studio idrogeologico al fine di non compromettere l' utilizzo delle stesse come eventuali casse di espansione. 

               Nelle fasce di rispetto è vietata ogni forma di nuova edificazione; è ammessa l'edificazione per il recupero degli edifici esistenti, con eventuale ristrutturazione, compresi modesti ampliamenti, solamente se la stessa non porti un aggravamento dei danni prodotti da eventuali esondazioni, oppure se vengono previste e contestualmente realizzate opere locali di protezione allo scopo di evitare i citati danni. E' fatto divieto di realizzazione di piani interrati e seminterrati. Lo studio ed il progetto delle opere locali di difesa allo scopo di evitare i danni da eventuali esondazioni costituiscono una documentazione obbligatoria da allegare agli elaborati del progetto esecutivo dei relativi edifici.

 

               Inoltre nelle fasce di rispetto è consentita la sistemazione di aree a servizio degli agglomerati urbani adiacenti solamente nel caso la stessa valorizzi, tuteli e non alteri l'equilibrio idrogeologico tra i corsi d'acqua e le aree medesime; in tali sistemazioni si dovrà tenere conto del rischio di esondazione e quindi predisporre misure necessarie per l'incolumità pubblica, quali ad esempio  misure di evacuazione, misure di salvataggio, sistemi di comunicazione, sistemi di avvertimenti e sistemi di allarme.    

               Si conferma in ogni caso il divieto di edificazione a distanza inferiore a metri trenta dalle sponde del fiume Chiascio e del fiume Tescio in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge. 

 

 

1.3. Fasce di rispetto dei fossi 

(indicati fossi sotto tutela regionale o comunale nella carta di sintesi TAVOLE N° 6C-6D)

 

               Per la salvaguardia e la tutela del reticolo idrografico superficiale, sono stati inseriti dei fossi sotto tutela comunale; nelle fasce marginali di tali fossi vale il divieto di edificazione a distanza inferiore a metri dieci dalle sponde dei fossi stessi.

               Si conferma il divieto di edificazione a distanza inferiore a metri dieci dalle sponde dei fossi sotto tutela regionale in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge.

 

 

1.4. Zone di rispetto dei pozzi ad uso idropotabile 

(indicati i pozzi di captazione ad uso idropotabile nella carta di sintesi)

 

               Per assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano, nelle zone dove sono presenti i punti di captazione dei pozzi ad uso idropotabile, si applicano le norme del D.P.R. 24 maggio 1988, N° 236.

               In particolare nelle zone ove sono presenti i pozzi di captazione (vedi TAVOLE N° 6C-6D) sono stabilite delle aree di salvaguardia suddistinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto.

               In base all'art. 5 del D.P.R. N° 236/88, la zona di tutela assoluta è adibita esclusivamente ad opere di presa ed a costruzioni di servizio; deve essere recintata e provvista di canalizzazione per le acque meteoriche e deve avere un'estensione di raggio non inferiore a dieci metri, ove possibile. Dietro un accurato studio idrogeologico locale di vulnerabilità e rischio della risorsa, l'estensione può essere adeguatamente ampliata.

               In base all'art. 6 del  D.P.R. N° 236/88, le zone di rispetto devono avere un'estensione di raggio non inferiore a duecento metri rispetto al punto di captazione. Dietro un accurato studio idrogeologico locale di vulnerabilità  e rischio della risorsa tale estensione può essere ridotta.

               Nelle zone di rispetto sono vietate le seguenti attività o destinazioni:

 a) dispersione, ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e  liquami anche se depurati;

b) accumulo di concimi organici;

c) dispersione nel sottosuolo delle acque bianche provenienti da piazzali e strade;

d) aree cimiteriali;

e) spandimento di pesticidi e fertilizzanti;

f) apertura di cave e pozzi;

g) discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;

h) stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;

i) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;

l) impianti di trattamento di rifiuti;

m) pascolo e stazzo di bestiame.

 

               Nelle zone di rispetto è vietato l'insediamento di fognature e pozzi perdenti; per quelle esistenti si adottano, ove possibile, le misure per il loro allontanamento.

 

 

 

 

 

 

1.5. Cave 

(zone indicate con Cv nella carta di sintesi)

 

               Nelle aree indicate con Cv nella carta di sintesi (vedi TAVOLE N° 6C-6D) è ammessa l'attività di cave, purché non abbiano le caratteristiche di cui al primo comma dell'art. 3 della legge regionale N° 28/80; sono ammissibili cave di prestito.

               L'attività di cave deve essere condotta in funzione del ripristino finale, favorendo il recupero naturalistico e paesaggistico dell'area in rapporto con l'ambiente circostante.

               L'escavazione del materiale dovrà essere condotta in modo da non recare pregiudizio alle falde acquifere sotterranee.

               Sono escluse le attività di cave in cui l'escavazione del materiale vada ad interferire con la falda acquifera; pertanto sono ammesse cave di prestito del tipo a fossa sopra falda.

               In ogni caso, il progetto di coltivazione delle cave di prestito del tipo a fossa sopra falda dovrà comprendere uno studio geologico, idrogeologico ed ambientale  finalizzato all'analisi delle caratteristiche geologiche, litologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche di tutta l'area di cava e del suo contorno significativo. Dovrà essere evidenziato il rapporto con il reticolo idrografico superficiale e con la falda sotterranea mediante la ricostruzione delle isofreatiche, sia in fase di piena morbida che di magra. Si dovrà mantenere un franco tra il livello piezometrico della falda idrica in fase di morbida e la profondità massima consentita all'escavazione, da valutare in funzione della vulnerabilità locale, in modo che l'attività di escavazione non rechi pregiudizio alla falda idrica sotterranea.

               L'attività di cave dovrà comunque rispettare tutte le normative vigenti in materia.

 

 

2. CARTA DELLA FATTIBILITA'

              

               Nella carta della fattibilità (vedi TAVOLE N° 7A-7B-7C) sono individuate le opere da realizzare per rendere fattibili all'uso previsto dal "nuovo P.R.G." le zone indicate con 1A nella carta di sintesi.

               Le opere indicate nella carta della fattibilità potranno essere sostituite o modificate con altre tipologie di intervento purché le stesse minimizzino il rischio di esondazione del fiume Chiascio e del fiume Tescio caratterizzato da eventi di piena con tempi di ritorno centennali.

 

Zone quasi totalmente edificate:

 

1) zona indicata con A nella carta della fattibilità (vedi TAVOLA N° 7B), comprende l'area dove si sviluppa parte della Zona Industriale; è quasi completamente edificata per cui a protezione dell'area si dovranno prevedere interventi al fine di minimizzare il rischio d'esondazione del fiume Chiascio, caratterizzato da tempi di ritorno cinquantennali e centennali.

Gli interventi che prenderemo di seguito in esame sono resi necessari dalla situazione attuale ed in particolare dall'intensa edificazione esistente nell'area in esame, di cui parte si sviluppa nelle immediate vicinanze della sponda del fiume Chiascio (circa dieci metri), e dalla presenza del ponte che attraversa il fiume Chiascio (vedi TAVOLA N° 7B), il quale ha una sezione idraulica che non può contenere, entro le arginature, mantenendo un franco tra il punto superiore dell'argine ed il filo inferiore del ponte pari a 100 cm., eventi di piena con tempi di ritorno centennali.

La fattibilità della zona A  è subordinata alle seguenti prescrizioni:

- divieto di  realizzazione di piani interrati (il piano di riferimento per l'individuazione di piano interrato è il livello morfologico attualmente esistente anche qualora quest'ultimo venisse in seguito modificato);

- divieto d'edificazione a distanza inferiore a metri 30 dalla sponda del fiume Chiascio;

- interventi volti a minimizzare il rischio d'esondazione caratterizzato da tempi di ritorno cinquantennali:

a) realizzazione di un argine a protezione della zona A da eventi di piena caratterizzati da tempi di ritorno cinquantennali;

b) ripulitura dell'alveo e degli argini da alberi e arbusti;

c) eventuale consolidamento delle sponde nei tratti soggetti a particolari fenomeni erosivi;

d) il dimensionamento e posizionamento dell'argine di protezione dovrà essere valutato in sede di progettazione esecutiva per mezzo di uno studio geomorfologico-idraulico dell'area in esame;

- interventi volti a minimizzare il rischio d'esondazione caratterizzato da tempi di ritorno centennali:

a) risistemazione di un tratto dell'alveo del fiume Chiascio;

b) la risistemazione dell'alveo potrà prevedere:

               * l'aumento della sezione bagnata con opportuni allargamenti;

c) la risistemazione dell'alveo dovrà essere valutata in sede di progettazione esecutiva, per mezzo di uno studio idrogeologico del fiume Chiascio, al fine di non alterare la dinamica fluviale del fiume stesso. 

 

2) zona indicata con B nella carta della fattibilità (vedi TAVOLA  N° 7B) comprende l' area dove si sviluppa il Centro fieristico "L. Maschiella".  Gli interventi che prenderemo di seguito in esame sono resi necessari dalla situazione attuale che vede la presenza del ponte che attraversa il fiume Chiascio (vedi TAVOLA N° 7B), il quale ha una sezione idraulica che non può contenere, entro le arginature, mantenendo un franco tra il punto superiore dell'argine ed il filo inferiore del ponte pari a 100 cm., eventi di piena con tempi di ritorno centennali.

La fattibilità della zona B è subordinata alle seguenti prescrizioni:

- divieto di realizzazione di piani interrati (il piano di riferimento per l'individuazione di piano interrato è il livello morfologico attualmente esistente anche qualora quest'ultimo venisse in seguito modificato);

- divieto d'edificazione a distanza inferiore a metri 30 dalla sponda del fiume Chiascio;

- interventi volti a minimizzare il rischio d'esondazione caratterizzato da tempi di ritorno centennali:

a) risistemazione di un tratto dell'alveo del fiume Chiascio;

b) la risistemazione dell'alveo potrà prevedere:

               * l'aumento della sezione bagnata con opportuni allargamenti;

c) la risistemazione dell'alveo dovrà essere valutata in sede di progettazione esecutiva, per mezzo di uno studio idrogeologico del fiume Chiascio, al fine di non alterare la dinamica fluviale del fiume stesso. 

 

3) zona indicata con C nella carta della fattibilità (vedi TAVOLE N° 7A-7B), comprende l'area in località S. Lucia.

La fattibilità della zona C è subordinata alle seguenti prescrizioni:

- divieto di realizzazione di piani interrati (il piano di riferimento per l'individuazione di piano interrato è il livello morfologico attualmente esistente anche qualora quest'ultimo venisse in seguito modificato);

- divieto d'edificazione a distanza inferiore a metri 30 dalla sponda del Fiume Chiascio;

- realizzazione di un argine a protezione della zona C da eventi di piena del fiume Chiascio caratterizzati da tempi di ritorno centennali;

- il dimensionamento e posizionamento dell'argine di protezione dovrà essere valutato in sede di progettazione esecutiva per mezzo di uno studio geomorfologico-idraulico dell'area in esame.

 

4) zona indicata con D nella carta della fattibilità (vedi TAVOLA N° 7A), comprende l'area in località Borgo I Maggio.

La fattibilità della zona D è subordinata alle seguenti prescrizioni:

- divieto di realizzazione di piani interrati (il piano di riferimento per l'individuazione di piano interrato è il livello morfologico attualmente esistente anche qualora quest'ultimo venisse in seguito modificato);

- divieto d'edificazione a distanza inferiore a metri 30 dalla sponda del fiume Tescio;

- realizzazione di un argine a protezione della zona D da eventi di piena del fiume Tescio caratterizzati da tempi di ritorno centennali;

- il dimensionamento e posizionamento dell'argine di protezione dovrà essere valutato in sede di progettazione esecutiva per mezzo di uno studio geomorfologico-idraulico dell'area in esame.

 

 

5) zona indicata con I nella carta della fattibilità (vedi TAVOLA N° 7C), comprende una parte della frazione di Costano.

La fattibilità della zona I è subordinata alle seguenti prescrizioni:

- divieto di  realizzazione di piani interrati (il piano di riferimento per l'individuazione di piano interrato è il livello morfologico attualmente esistente anche qualora quest'ultimo venisse in seguito modificato);

- divieto d'edificazione a distanza inferiore a metri 30 dalla sponda del fiume Chiascio;

- realizzazione di un argine a protezione della zona I da eventi di piena del fiume Chiascio caratterizzati da tempi di ritorno centennali;

- il dimensionamento e posizionamento dell'argine di protezione dovrà essere valutato in sede di progettazione esecutiva per mezzo di uno studio geomorfologico-idraulico dell'area in esame.

 

Zone soggette a radicale trasformazione urbanistica:

 

1) zona indicata con E nella carta della fattibilità (vedi TAVOLA N° 7A), comprende l'area adiacente al complesso industriale Officine Franchi.

La fattibilità della zona E è subordinata alle seguenti prescrizioni:

- divieto di  realizzazione di piani interrati (il piano di riferimento per l'individuazione di piano interrato è il livello morfologico attualmente esistente anche qualora quest'ultimo venisse in seguito modificato);

- realizzazione di un argine a protezione della zona E, comprendente parte della strada rivierasca attualmente esistente, da eventi di piena del fiume Chiascio caratterizzati da tempi di ritorno centennali;

- il dimensionamento e posizionamento dell'argine di protezione dovrà essere valutato per mezzo di uno studio geomorfologico-idraulico dell'area in esame.

 

2) zona indicata con F nella carta della fattibilità (vedi TAVOLA N° 7A), comprende l'area adiacente al complesso industriale Spigadoro Petrini Spa.

La fattibilità della zona F è subordinata alle seguenti prescrizioni:

- divieto di realizzazione di piani interrati (il piano di riferimento per l'individuazione di piano interrato è il livello morfologico attualmente esistente anche qualora quest'ultimo venisse in seguito modificato);

- realizzazione di un argine a protezione della zona F, comprendente parte della strada rivierasca attualmente esistente, da eventi di piena del fiume Chiascio caratterizzati da tempi di ritorno centennali;

- il dimensionamento e posizionamento dell'argine di protezione dovrà essere valutato per mezzo di uno studio geomorfologico-idraulico dell'area in esame.

 

3) zona indicata con G nella carta della fattibilità (vedi TAVOLA N° 7C), comprende un'area adiacente alla frazione di Costano.

 

La fattibilità della zona G è subordinata alle seguenti prescrizioni:

- divieto di realizzazione di piani interrati (il piano di riferimento per l'individuazione di piano interrato è il livello morfologico attualmente esistente anche qualora quest'ultimo venisse in seguito modificato);

- realizzazione di un argine a protezione della zona G da eventi di piena del fiume Chiascio caratterizzati da tempi di ritorno centennali;

- il dimensionamento e posizionamento dell'argine di protezione dovrà essere valutato per mezzo di uno studio geomorfologico-idraulico dell'area in esame.

 

4) zona indicata con H nella carta della fattibilità (vedi TAVOLA N° 7C), comprende un'area adiacente alla frazione di Costano.

La fattibilità della zona H è subordinata alle seguenti prescrizioni:

- divieto di realizzazione di piani interrati (il piano di riferimento per l'individuazione di piano interrato è il livello morfologico attualmente esistente anche qualora quest'ultimo venisse in seguito modificato);

- realizzazione di un argine a protezione della zona H da eventi di piena del fiume Chiascio caratterizzati da tempi di ritorno centennali, il rilevato dell'argine di protezione potrà essere utilizzato come sede stradale per la realizzazione della strada che delimita la zona stessa;

- il dimensionamento e posizionamento dell'argine di protezione dovrà essere valutato per mezzo di uno studio geomorfologico-idraulico dell'area in esame.

 

               Si precisa che tutte le opere di difesa previste nella carta della fattibilità per le aree soggette a radicale trasformazione urbanistica, anche se si sviluppano notevolmente planimetricamente, avranno un'altezza, rispetto al livello morfologico attualmente esistente, di modesta entità come evidenziato dalle verifiche idrauliche.

 

               Si raccomada una costante manutenzione periodica dell' alveo del fiume Chiascio e del fiume Tescio per la rimozione della vegetazione e dei materiali che potrebbero restringerne il corso e/o impedire il normale deflusso delle acque in alveo.

 

               Si raccomanda, inoltre, che tutti gli interventi da realizzare per minimizzare i fenomeni di esondazione del fiume Chiascio e del fiume Tescio siano eseguiti, ove possibile, con tecniche costruttive di ingegneria naturalistica in modo da armonizzare gli stessi con tutto l'ambiente circostante.

               Infine, nella carta della fattibilità, sono state individuate:

-alcune parti delle sponde del fiume Chiascio che sono soggette a fenomeni erosivi per i quali potrebbe essere previsto un opportuno consolidamento;

-una zona in corrispondenza della foce del fiume Tescio, presso il ponte di Bastiola, in cui  è presente un fenomeno di sovralluvionamento per il quale sarà opportuno un intervento di rimozione del materiale che intasa detta zona.