L.
17 agosto 1942, n. 1150 (1).
Legge
urbanistica (1/a).
TITOLO
I
Ordinamento
statale dei servizi urbanistici
1.
Disciplina dell'attività urbanistica e suoi scopi.
L'assetto
e l'incremento edilizio dei centri abitati e lo sviluppo urbanistico in genere
nel territorio del Regno sono disciplinati dalla presente legge.
Il
Ministero dei lavori pubblici vigila sull'attività urbanistica anche allo scopo
di assicurare, nel rinnovamento ed ampliamento edilizio delle città, il
rispetto dei caratteri tradizionali, di favorire il disurbanamento e di frenare
la tendenza all'urbanesimo.
2.
Competenza consultiva del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Il
Consiglio superiore dei lavori pubblici è l'organo di consulenza tecnica del
Ministero dei lavori pubblici per i progetti e le questioni di interesse
urbanistico (1/b).
3.
Istituzione delle Sezioni urbanistiche compartimentali.
Nelle
sedi degli Ispettorati compartimentali del Genio civile e degli Uffici
decentrati del Ministero dei lavori pubblici sono istituite Sezioni
urbanistiche rette da funzionari del ruolo architetti, ingegneri, urbanistici
del Genio civile (2).
Le
Sezioni urbanistiche compartimentali promuovono, vigilano e coordinano
l'attività urbanistica nella rispettiva circoscrizione.
TITOLO
II
Disciplina
urbanistica
Capo
I - Modi di attuazione.
4.
Piani regolatori e norme sull'attività costruttiva.
La
disciplina urbanistica si attua a mezzo dei piani regolatori territoriali, dei
piani regolatori comunali e delle norme sull'attività costruttiva edilizia, sancite
dalla presente legge o prescritte a mezzo di regolamenti.
Capo
II - Piani territoriali di coordinamento.
5.
Formazione ed approvazione dei piani territoriali di coordinamento.
Allo
scopo di orientare o coordinare l'attività urbanistica da svolgere in
determinate parti del territorio nazionale, il Ministero dei lavori pubblici ha
facoltà di provvedere, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
alla compilazione di piani territoriali di coordinamento fissando il perimetro
di ogni singolo piano (3).
Nella
formazione dei detti piani devono stabilirsi le direttive da seguire nel
territorio considerato, in
rapporto
principalmente:
a)
alle zone da riservare a speciali destinazioni ed a quelle soggette a speciali
vincoli o limitazioni di legge;
b)
alle località da scegliere come sedi di nuovi nuclei edilizi od impianti di
particolare natura ed importanza;
c)
alla rete delle principali linee di comunicazioni stradali, ferroviarie,
elettriche, navigabili esistenti e in programma.
I
piani, elaborati d'intesa con le altre Amministrazioni interessate e previo
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvati per decreto
Reale su proposta del Ministro per i lavori
pubblici,
di concerto col Ministro per le comunicazioni (4), quando interessino impianti
ferroviari, e col Ministro per le corporazioni (5), ai fini della sistemazione
delle zone industriali nel territorio nazionale.
Il
decreto di approvazione viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, ed
allo scopo di dare ordine e disciplina anche all'attività privata, un esemplare
del piano approvato deve essere depositato, a libera visione del pubblico,
presso ogni Comune il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nell'ambito
del piano medesimo (1/a) (1/b).
6.
Durata ed effetti dei piani territoriali di coordinamento.
Il
piano territoriale di coordinamento ha vigore a tempo indeterminato e può
essere variato con decreto Reale previa la osservanza della procedura che sarà
stabilita dal regolamento di esecuzione della presente legge (6).
I
Comuni, il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nell'ambito di un
piano territoriale di coordinamento, sono tenuti ad uniformare a questo il
rispettivo piano regolatore comunale.
Capo
III - Piani regolatori comunali
Sezione
I - Piani regolatori generali
7.
Il piano regolatore generale deve considerare la totalità del territorio
comunale.
Esso
deve indicare essenzialmente:
1)
la rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e
navigabili e dei relativi impianti;
2)
la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone
destinate all'espansione dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli
e dei caratteri da osservare in ciascuna zona (6/a);
3)
le aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciali
servitù (6/a);
4)
le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico nonché ad opere ed
impianti di interesse collettivo o sociale (6/a);
5)
i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico;
6)
le norme per l'attuazione del piano (6/b).
8.
Formazione del piano regolatore generale.
I
Comuni hanno la facoltà di formare il piano regolatore generale del proprio
territorio. La deliberazione con la quale il Consiglio comunale decide di
procedere alla formazione del piano non è soggetta a speciale approvazione e
diviene esecutiva in conformità dell'art. 3 della L. 9 giugno 1947, n. 530; la
spesa conseguente è obbligatoria (7).
La
formazione del piano è obbligatoria per tutti i Comuni compresi in appositi
elenchi da approvarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici di
concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici (8).
Il
primo elenco sarà approvato non oltre un anno dall'entrata in vigore della
presente legge.
I
Comuni compresi negli elenchi di cui al secondo comma devono procedere alla
nomina dei progettisti per la formazione del piano regolatore generale entro
tre mesi dalla data del decreto ministeriale con cui è stato approvato il
rispettivo elenco, nonché alla deliberazione di adozione del piano stesso entro
i successivi dodici mesi ed alla presentazione al Ministero dei lavori pubblici
per l'approvazione entro due anni dalla data del sopracitato decreto
ministeriale (9).
Trascorso
ciascuno dei termini sopra indicati il prefetto, salvo il caso di proroga non
superiore ad un anno concessa dal Ministro per i lavori pubblici su richiesta
motivata del Comune, convoca il Consiglio comunale per gli adempimenti relativi
da adottarsi entro il termine di 30 giorni (9).
Decorso
quest'ultimo termine il prefetto, d'intesa con il provveditore regionale alle
opere pubbliche,
nomina
un commissario per la designazione dei progettisti, ovvero per l'adozione del
piano regolatore generale o per gli ulteriori adempimenti necessari per la
presentazione del piano stesso al Ministero dei lavori pubblici (9).
Nel
caso in cui il piano venga restituito per modifiche, integrazioni o
rielaborazioni al Comune, quest'ultimo provvede ad adottare le proprie
determinazioni nel termine di 180 giorni dalla restituzione.
Trascorso
tale termine si applicano le disposizioni dei commi precedenti (9).
Nel
caso di compilazione o di rielaborazione d'ufficio del piano, il prefetto
promuove d'intesa con il
provveditore
regionale alle opere pubbliche l'iscrizione d'ufficio della relativa spesa nel
bilancio comunale (9).
Il
piano regolatore generale è approvato entro un anno dal suo inoltro al
Ministero dei lavori pubblici (9).
9.
Pubblicazione del progetto di piano generale. Osservazioni.
Il
progetto di piano regolatore generale del Comune deve essere depositato nella
Segreteria comunale per la durata di 30 giorni consecutivi, durante i quali
chiunque ha facoltà di prendere visione.
L'effettuato
deposito è reso noto al pubblico nei modi che saranno stabiliti nel regolamento
di esecuzione della presente legge.
Fino
a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito possono presentare
osservazioni le Associazioni sindacali e gli altri Enti pubblici ed istituzioni
interessate.
10.
Approvazione del piano regolatore.
Il
piano regolatore generale è approvato con decreto del Ministro per i lavori
pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici (10)
(11).
Con
lo stesso decreto di approvazione possono essere apportate al piano, su parere
del Consiglio superiore dei lavori pubblici e sentito il Comune, le modifiche
che non comportino sostanziali innovazioni, tali cioè da mutare le
caratteristiche essenziali del piano stesso ed i criteri di impostazione, le
modifiche conseguenti all'accoglimento di osservazioni presentate al piano ed
accettate con deliberazione del Consiglio comunale, nonché quelle che siano
riconosciute indispensabili per assicurare:
a)
il rispetto delle previsioni del piano territoriale di coordinamento a norma
dell'articolo 6, secondo
comma;
b)
la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di
interesse dello Stato;
c)
la tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali, ambientali ed
archeologici;
d)
l'osservanza dei limiti di cui agli articoli 41-quinquies, sesto e ottavo comma
e 41-sexies della presente legge (12).
Le
modifiche di cui alla lettera c) sono approvate sentito il Ministro per la
pubblica istruzione, che può anche dettare prescrizioni particolari per singoli
immobili di interesse storico-artistico (12).
Le
proposte di modifica, di cui al secondo comma, ad eccezione di quelle
riguardanti le osservazioni presentate al piano, sono comunicate al Comune, il
quale entro novanta giorni adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione
del Consiglio comunale che, previa pubblicazione nel primo giorno festivo, è
trasmessa al Ministero dei lavori pubblici nei successivi quindici giorni (12).
Nelle
more di approvazione del piano, le normali misure di salvaguardia di cui alla
legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni, sono obbligatorie
(12).
Il
decreto di approvazione del piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
Regno. Il deposito del
piano
approvato, presso il Comune, a libera visione del pubblico, è fatto nei modi e
termini stabiliti dal regolamento.
Nessuna
proposta di variante al piano approvato può aver corso se non sia intervenuta
la preventiva autorizzazione del Ministro per i lavori pubblici che potrà concederla,
sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in vista di sopravvenute
ragioni che determinino la totale o parziale inattualità del piano medesimo o
la convenienza di migliorarlo.
Non
sono soggette alla preventiva autorizzazione le varianti, anche generali,
intese ad adeguare il
piano
approvato ai limiti e rapporti fissati con i decreti previsti dall'ultimo comma
dell'articolo 41-quinquies e dall'articolo 41-septies della presente legge
nonché le modifiche alle norme di attuazione e le varianti parziali che non
incidano sui criteri informatori del piano stesso (12/a).
La
variazione del piano è approvata con la stessa procedura stabilita per
l'approvazione del piano
originario.
11.
Durata ed effetti del piano generale.
Il
piano regolatore generale del Comune ha vigore a tempo indeterminato.
I
proprietari degli immobili hanno l'obbligo di osservare nelle costruzioni e
nelle ricostruzioni le linee e le prescrizioni di zona che sono indicate nel
piano.
(13).
12.
Piani regolatori generali intercomunali.
Quando
per le caratteristiche di sviluppo degli aggregati edilizi di due o più Comuni
contermini si riconosca opportuno il coordinamento delle direttive riguardanti
l'assetto urbanistico dei Comuni stessi, il Ministro per i lavori pubblici può,
a richiesta di una delle Amministrazioni interessate o di propria iniziativa,
disporre la formazione di un piano regolatore intercomunale.
In
tal caso il Ministro, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, determina:
a)
l'estensione del piano intercomunale da formare;
b)
quale dei Comuni interessati debba provvedere alla redazione del piano stesso e
come debba
essere
ripartita la relativa spesa.
Il
piano intercomunale deve, a cura del Comune incaricato di redigerlo, essere
pubblicato nei modi e per gli effetti di cui all'art. 9 in tutti i Comuni
compresi nel territorio da esso considerato.
Deve
inoltre essere comunicato ai podestà (14) degli stessi Comuni perché deliberino
circa la sua adozione.
Compiuta
l'ulteriore istruttoria a norma del regolamento di esecuzione della presente
legge, il piano intercomunale è approvato negli stessi modi stabiliti dall'art.
10 per l'approvazione del piano generale comunale (14/a).
Sezione
II - Piani regolatori particolareggiati (15).
13.
Contenuto dei piani particolareggiati.
Il
piano regolatore generale è attuato a mezzo di piani particolareggiati di
esecuzione nei quali devono essere indicate le reti stradali e i principali
dati altimetrici di ciascuna zona e debbono inoltre essere determinati:
le
masse e le altezze delle costruzioni lungo le principali strade e piazze;
gli
spazi riservati ad opere od impianti di interesse pubblico;
gli
edifici destinati a demolizione o ricostruzione ovvero soggetti a restauro o a
bonifica edilizia;
le
suddivisioni degli isolati in lotti fabbricabili secondo la tipologia indicata
nel piano;
gli
elenchi catastali delle proprietà da espropriare o da vincolare;
la
profondità delle zone laterali a opere pubbliche, la cui occupazione serva ad
integrare le finalità
delle
opere stesse ed a soddisfare prevedibili esigenze future.
Ciascun
piano particolareggiato di esecuzione deve essere corredato dalla relazione
illustrativa e dal piano finanziario di cui al successivo articolo 30.
14.
Compilazione dei piani particolareggiati.
I
piani particolareggiati di esecuzione sono compilati a cura del Comune e
debbono essere adottati dal podestà (16) con apposita deliberazione.
È
però in facoltà del prefetto di prefiggere un termine per la compilazione dei
piani particolareggiati riguardanti determinate zone.
Contro
il decreto del prefetto il podestà può ricorrere, entro 30 giorni, al Ministro
per i lavori pubblici.
15.
Pubblicazione dei piani particolareggiati. Opposizioni.
I
piani particolareggiati devono essere depositati nella Segreteria del Comune
per la durata di 30 giorni consecutivi.
L'effettuato
deposito è reso noto al pubblico nei modi che saranno stabiliti nel regolamento
di
esecuzione
della presente legge.
Fino
a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito potranno essere presentate
opposizioni dai proprietari di immobili compresi nei piani ed osservazioni da
parte delle Associazioni sindacali
interessate.
16.
Approvazione dei piani particolareggiati.
I
piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore generale sono
approvati con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita
la Sezione urbanistica regionale, entro 180 giorni dalla presentazione da parte
dei Comuni (17).
Con
decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per
l'interno e per la pubblica
istruzione
può essere disposto che l'approvazione dei piani particolareggiati di
determinati Comuni
avvenga
con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore
dei lavori pubblici.
Le
determinazioni in tal caso sono assunte entro 80 giorni dalla presentazione del
piano da parte dei Comuni (17).
I
piani particolareggiati nei quali siano comprese cose immobili soggette alla
legge 1° giugno 1939, n. 1089 (18), sulla tutela delle cose di interesse
artistico o storico, e alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 (19), sulla
protezione delle bellezze naturali, sono preventivamente sottoposti alla
competente Soprintendenza ovvero al Ministero della pubblica istruzione quando
sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici (17).
Le
eventuali osservazioni del Ministero della pubblica istruzione o delle
Soprintendenze sono presentate entro novanta giorni dall'avvenuta comunicazione
del piano particolareggiato di esecuzione (17).
Col
decreto di approvazione sono decise le opposizioni e sono fissati il tempo, non
maggiore di anni 10, entro il quale il piano particolareggiato dovrà essere
attuato ed i termini entro cui dovranno essere compiute le relative
espropriazioni.
Con
il decreto di approvazione possono essere introdotte nel piano le modifiche che
siano conseguenti all'accoglimento di osservazioni o di opposizioni ovvero
siano riconosciute indispensabili per assicurare:
1)
la osservanza del piano regolatore generale; 2) il conseguimento delle finalità
di cui al secondo comma lettera b), c), d) del precedente articolo 10; 3) una
dotazione dei servizi e degli spazi pubblici adeguati alle necessità della zona
(20).
Le
modifiche di cui al punto 2), lettera c), del precedente comma, sono adottate
sentita la competente Soprintendenza o il Ministro per la pubblica istruzione a
seconda che l'approvazione avvenga con decreto del provveditore regionale alle
opere pubbliche oppure del Ministro per i lavori pubblici (20).
Le
modifiche di cui ai precedenti commi sono comunicate per la pubblicazione ai
sensi dell'articolo 15 al Comune, il quale entro novanta giorni adotta le
proprie controdeduzioni con deliberazione del
Consiglio
comunale che, previa pubblicazione del primo giorno festivo, è trasmessa nei
successivi quindici giorni al Provveditorato regionale alle opere pubbliche od
al Ministero dei lavori pubblici che adottano le relative determinazioni entro
90 giorni (20).
L'approvazione
dei piani particolareggiati equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle
opere in essi previste.
Il
decreto di approvazione di un piano particolareggiato deve essere depositato
nella segreteria comunale e notificato nelle forme delle citazioni a ciascun
proprietario degli immobili vincolati dal piano stesso entro un mese
dall'annuncio dell'avvenuto deposito.
Le
varianti ai piani particolareggiati devono essere approvate con la stessa
procedura.
17.
Validità dei piani particolareggiati.
Decorso
il termine stabilito per la esecuzione del piano particolareggiato questo
diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo
soltanto fermo a tempo indeterminato l'obbligo di osservare nella costruzione
di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e
le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso.
Ove
il Comune non provveda a presentare un nuovo piano per il necessario assesto
della parte di
piano
particolareggiato che sia rimasta inattuata per decorso di termine, la
compilazione potrà essere disposta dal prefetto a norma del secondo comma
dell'art. 14.
Sezione
III - Norme per l'attuazione dei piani regolatori comunali.
18.
Espropriabilità delle aree urbane.
In
conseguenza dell'approvazione del piano regolatore generale i Comuni, allo
scopo di predisporre l'ordinata attuazione del piano medesimo, hanno facoltà di
espropriare entro le zone di espansione dell'aggregato urbano di cui al n. 2
dell'art. 7 le aree inedificate e quelle su cui insistano costruzioni che siano
in contrasto con la destinazione di zona ovvero abbiano carattere provvisorio.
[Quelle
fra le dette aree che in seguito all'approvazione del piano particolareggiato
in cui sono comprese, risultino destinate alla edificazione privata, e vengano
richieste dai primitivi proprietari ai sensi del seguente art. 19, saranno dal
Comune ricedute ai richiedenti, sempreché essi stessi si impegnino a costruirvi
in proprio secondo le destinazioni del piano regolatore, ad un prezzo che,
tenuto per base quello di esproprio, sia maggiorato solo di una quota
commisurata alle spese incontrate dal Comune per le opere ed impianti di piano
regolatore e all'importanza della destinazione] (20/a).
[Le
aree espropriate ai sensi del primo comma del presente articolo dovranno dal
Comune, verso
pagamento
di un congruo fitto, essere lasciate in uso ai proprietari espropriati che ne
facciano richiesta fino all'approvazione del piano particolareggiato in cui
sono compresi] (20/a).
[Se
entro dieci anni dall'avvenuta espropriazione di un'area il Comune non provveda
alla pubblicazione del piano particolareggiato in cui l'area medesima è
compresa, l'espropriato o i suoi eredi avranno il diritto di chiederne la
retrocessione] (20/a).
19.
Diritto di prelazione degli ex proprietari sulle aree urbane espropriate.
[Coloro
che hanno subito l'espropriazione di aree a termini dell'articolo precedente ed
i loro eredi
possono
esercitare un diritto di prelazione sulle aree stesse quando queste, in seguito
alla approvazione del piano particolareggiato in cui sono comprese, divengono
disponibili per l'edificazione privata.
Il
diritto di cui al comma precedente deve essere esercitato dagli interessati
secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento di esecuzione della presente
legge, nel termine di tre mesi dalla data dell'annunzio dell'avvenuto deposito
nella Segreteria comunale, a norma dell'art. 16, del decreto di approvazione
del piano particolareggiato] (20/a).
20.
Sistemazioni edilizie a carico dei privati. Procedura coattiva.
Per
l'esecuzione delle sistemazioni previste dal piano particolareggiato che
consistano in costruzioni, ricostruzioni o modificazioni d'immobili
appartenenti a privati, il podestà (21) ingiunge ai proprietari eseguire i
lavori entro un congruo termine.
Decorso
tale termine il podestà (21) diffiderà i proprietari rimasti inadempienti,
assegnando un nuovo termine. Se alla scadenza di questo i lavori non risultino
ancora eseguiti, il Comune potrà procedere all'espropriazione.
Tanto
l'ingiunzione quanto l'atto di diffida di cui al primo ed al secondo comma
devono essere trascritti all'Ufficio dei registri immobiliari.
21.
Attribuzione ai privati di aree già pubbliche.
Le
aree che per effetto della esecuzione di un piano particolareggiato cessino di
far parte del suolo pubblico, e che non si prestino da sole ad utilizzazione
edilizia, accedono alla proprietà di coloro che hanno edifici o terreni
confinanti con i detti relitti, previo versamento del prezzo che sarà
determinato nei modi da stabilirsi dal regolamento di esecuzione della presente
legge, in rapporto al vantaggio derivante dall'incorporamento dell'area.
Il
Comune ha facoltà di espropriare in tutto o in parte l'immobile al quale debbono
essere incorporate le aree di cui al precedente comma, quando il proprietario
di esso si rifiuti di acquistarle o lasci inutilmente decorrere, per
manifestare la propria volontà il termine che gli sarà prefisso con ordinanza podestarile
(22) nei modi che saranno stabiliti nel regolamento.
22.
Il potestà (21) ha facoltà di notificare ai proprietari delle aree fabbricabili
esistenti in un determinato comprensorio, l'invito a mettersi d'accordo per una
modificazione dei confini fra le diverse proprietà, quando ciò sia necessario
per l'attuazione del piano regolatore.
Decorso
inutilmente il termine stabilito nell'atto di notifica per dare la prova del
raggiunto accordo, il Comune può procedere alle espropriazioni indispensabili
per attuare la nuova delimitazione delle aree.
23.
Comparti edificatori.
Indipendentemente
dalla facoltà prevista dall'articolo precedente il Comune può procedere, in
sede di approvazione del piano regolatore particolareggiato o successivamente
nei modi che saranno stabiliti nel regolamento ma sempre entro il termine di
durata del piano stesso, alla formazione di comparti costituenti unità
fabbricabili, comprendendo aree inedificate e costruzioni da trasformare
secondo speciali prescrizioni.
Formato
il comparto, il podestà (21) deve invitare i proprietari a dichiarare entro un
termine fissato nell'atto di notifica se intendano procedere da soli, se
proprietari dell'intero comparto, o riuniti in consorzio alla edificazione
dell'area e alle trasformazioni degli immobili in esso compresi secondo le dette
prescrizioni.
A
costituire il consorzio basterà il concorso dei proprietari rappresentanti, in
base all'imponibile catastale, i tre quarti del valore dell'intero comparto. I
consorzi così costituiti conseguiranno la piena disponibilità del comparto
mediante la espropriazione delle aree e costruzioni dei proprietari non aderenti.
Quando
sia decorso inutilmente il termine stabilito nell'atto di notifica il Comune
procederà all'espropriazione del comparto.
Per
l'assegnazione di esso, con l'obbligo di provvedere ai lavori di edificazione o
di trasformazione a norma del piano particolareggiato, il Comune indirà una
gara fra i proprietari espropriati sulla base di un prezzo corrispondente alla
indennità di espropriazione aumentata da una somma corrispondente all'aumento
di valore derivante dall'approvazione del piano regolatore.
In
caso di diserzione della gara, il Comune potrà procedere all'assegnazione mediante
gara aperta a tutti od anche, previa la prescritta autorizzazione, mediante
vendita a trattativa privata, a prezzo non inferiore a quello posto a base
della gara fra i proprietari espropriati.
24.
Aree private destinate alla formazione di vie e piazze.
Per
la formazione delle vie e piazze previste nel piano regolatore può essere fatto
obbligo ai proprietari delle aree latistanti di cedere, a scomputo del
contributo di miglioria da essi dovuto, il suolo corrispondente a metà della
larghezza della via o piazza da formare fino a una profondità massima di metri
15.
Quando
il detto suolo non gli appartenga, il proprietario dell'area latistante sarà
invece tenuto a rimborsare il Comune della relativa indennità di espropriazione,
fino alla concorrenza del contributo di miglioria determinato in via
provvisoria.
Qualora
alla liquidazione del contributo di miglioria, questo risulti inferiore al
valore delle aree cedute o dell'indennità di esproprio rimborsata, il Comune dovrà
restituire la differenza.
25.
Vincolo su aree sistemate a giardini privati.
Le
aree libere sistemate a giardini privati adiacenti a fabbricati possono essere
sottoposte al vincolo dell'inedificabilità anche per una superficie superiore a
quella di prescrizione secondo la destinazione della zona. In tal caso, e
sempre che non si tratti di aree sottoposte ad analogo vincolo in forza di
leggi speciali, il Comune è tenuto al pagamento di un'indennità per il vincolo
imposto oltre il limite delle prescrizioni di zona.
26.
Sospensione o demolizione di opere difformi dal piano regolatore.
Quando
siano eseguite, senza la licenza di costruzione o in contrasto con questa,
opere non rispondenti alle prescrizioni del piano regolatore, del programma di
fabbricazione od alle norme del regolamento edilizio, il Ministro per i lavori
pubblici per i Comuni capoluoghi di Provincia, o il provveditore regionale alle
opere pubbliche, per gli altri Comuni, possono disporre la sospensione o la
demolizione delle opere, ove il Comune non provveda nel termine all'uopo
fissato. I provvedimenti di demolizione sono emessi, previo parere
rispettivamente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Comitato
tecnico amministrativo, entro cinque anni dalla dichiarazione di abitabilità o
di agibilità e per le opere eseguite prima dell'entrata in vigore della
presente legge entro cinque anni da quest'ultima data.
I
provvedimenti di sospensione o di demolizione sono notificati a mezzo
dell'ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal Codice
di procedura civile, al titolare della licenza o in mancanza di questa al
proprietario della costruzione, nonché al direttore dei lavori ed al titolare dell'impresa
che li ha eseguiti o li sta eseguendo e comunicati all'Amministrazione
comunale.
La
sospensione non può avere una durata superiore a tre mesi dalla data della
notifica. Entro tale
periodo
di tempo il Ministro per i lavori pubblici, o il provveditore regionale alle
opere pubbliche, nel
caso
di cui al primo comma del presente articolo, adotta i provvedimenti necessari
per la modifica
delle
costruzioni o per la rimessa in pristino, in mancanza dei quali la sospensione
cessa di avere
efficacia.
I
provvedimenti di sospensione e di demolizione vengono resi noti al pubblico
mediante affissione
nell'albo
pretorio del Comune.
Con
il provvedimento che dispone la modifica delle costruzioni, la rimessa in
pristino o la demolizione delle opere è assegnato un termine entro il quale il
trasgressore deve procedere, a sue spese e senza pregiudizio delle sanzioni
penali, alla esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine,
il Ministro per i lavori pubblici, o il provveditore regionale alle opere
pubbliche nel caso di cui al primo comma del presente articolo, dispone la
esecuzione in danno dei lavori.
Le
spese relative all'esecuzione in danno sono riscosse con le norme stabilite dal
testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato
con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Al pagamento delle spese sono
solidalmente obbligati il committente, il titolare dell'impresa che ha eseguito
i lavori e il direttore dei lavori qualora non abbia contestato ai detti
soggetti e comunicato al Comune la non conformità delle opere rispetto alla
licenza edilizia (23).
27.
Annullamento di autorizzazione comunali.
Entro
dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che
autorizzano opere non conformi a prescrizioni del piano regolatore o del
programma di fabbricazione od a norme del regolamento edilizio, ovvero in
qualsiasi modo costituiscano violazione delle prescrizioni o delle norme stesse
possono essere annullati, ai sensi dell'articolo 6 del testo unico della legge
comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383
(23/a), con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro
per i lavori pubblici di concerto con quello per l'interno.
Per
le deliberazioni ed i provvedimenti comunali anteriori alla entrata in vigore
della presente legge, il termine di dieci anni decorre dalla data della stessa.
Il
provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi dall'accertamento
delle violazioni di cui al primo comma, ed è preceduto dalla contestazione
delle violazioni stesse al titolare della licenza, al proprietario della
costruzione e al progettista, nonché alla Amministrazione comunale con l'invito
a presentare controdeduzioni entro un termine all'uopo prefissato.
In
pendenza delle procedure di annullamento il Ministro per i lavori pubblici può
ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di
ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal Codice di
procedura civile, ai soggetti di cui al precedente comma e da comunicare
all'Amministrazione comunale. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia
se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il decreto di
annullamento di cui al primo comma.
Intervenuto
il decreto di annullamento si applicano le disposizioni dell'articolo 26.
Il
termine per il provvedimento di demolizione è stabilito in sei mesi dalla data
del decreto medesimo.
Al
pagamento delle spese previste dal penultimo comma dell'articolo 26 sono
solidalmente obbligati il committente ed il progettista delle opere.
I
provvedimenti di sospensione dei lavori e il decreto di annullamento vengono
resi noti al pubblico
mediante
l'affissione nell'albo pretorio del Comune (24).
28.
Lottizzazione di aree.
Prima
dell'approvazione del piano regolatore generale o del programma di
fabbricazione di cui all'articolo 34 della presente legge è vietato procedere
alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio (25).
Nei
Comuni forniti di programma di fabbricazione ed in quelli dotati di piano
regolatore generale fino a quando non sia stato approvato il piano
particolareggiato di esecuzione, la lottizzazione di terreno a scopo edilizio
può essere autorizzata dal Comune previo nulla osta del provveditore regionale
alle opere pubbliche, sentita la Sezione urbanistica regionale, nonché la
competente Soprintendenza (25).
L'autorizzazione
di cui al comma precedente può essere rilasciata anche dai Comuni che hanno adottato
il programma di fabbricazione o il piano regolatore generale, se entro dodici
mesi dalla presentazione al Ministero dei lavori pubblici la competente
autorità non ha adottato alcuna determinazione, sempre che si tratti di piani
di lottizzazione conformi al piano regolatore generale ovvero al programma di
fabbricazione adottato (25).
Con
decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per
l'interno e per la pubblica
istruzione
può disporsi che il nullaosta all'autorizzazione di cui ai precedenti commi
venga rilasciato per determinati Comuni con decreto del Ministro per i lavori
pubblici di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici (25).
L'autorizzazione
comunale è subordinata alla stipula di una convenzione, da trascriversi a cura
del
proprietario,
che preveda:
1)
la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere
di urbanizzazione primaria, precisate dall'articolo 4 della legge 29 settembre
1964, n. 847, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di
urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al successivo n. 2;
2)
l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di
urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione
secondaria relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie
per allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota è determinata in
proporzione all'entità e alle caratteristiche degli insediamenti delle
lottizzazioni;
3)
i termini non superiori ai dieci anni entro i quali deve essere ultimata la
esecuzione delle opere di cui al precedente paragrafo;
4)
congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla
convenzione (25).
La
convenzione deve essere approvata con deliberazione consiliare nei modi e forme
di legge (25).
Il
rilascio delle licenze edilizie nell'ambito dei singoli lotti è subordinato
all'impegno della
contemporanea
esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi
(25).
Sono
fatte salve soltanto ai fini del quinto comma le autorizzazioni rilasciate
sulla base di deliberazioni del Consiglio comunale, approvate nei modi e forme
di legge, aventi data anteriore al 2 dicembre 1966 (25).
Il
termine per l'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del
proprietario è stabilito in dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore della
presente legge, salvo che non sia stato previsto un termine diverso (25).
Le
autorizzazioni rilasciate dopo il 2 dicembre 1966 e prima dell'entrata in
vigore della presente legge e relative a lottizzazioni per le quali non siano
stati stipulati atti di convenzione contenenti gli oneri e i vincoli precisati
al quinto comma del presente articolo, restano sospese fino alla stipula di
dette convenzioni (25).
Nei
Comuni forniti di programma di fabbricazione e in quelli dotati di piano
regolatore generale anche se non si è provveduto alla formazione del piano
particolareggiato di esecuzione, il sindaco ha facoltà di invitare i
proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole zone a presentare
entro congruo termine un progetto di lottizzazione delle aree stesse. Se essi
non aderiscono, provvede alla compilazione d'ufficio (25).
Il
progetto di lottizzazione approvato con le modificazioni che l'Autorità
comunale abbia ritenuto di apportare è notificato per mezzo del messo comunale
ai proprietari delle aree fabbricabili con invito a dichiarare, entro 30 giorni
dalla notifica, se l'accettino. Ove manchi tale accettazione, il podestà (26) ha
facoltà di variare il progetto di lottizzazione in conformità alle richieste
degli interessati o di procedere alla espropriazione delle aree.
29.
Conformità delle costruzioni statali alle prescrizioni del piano regolatore
comunale.
Compete
al Ministero dei lavori pubblici accertare che le opere da eseguirsi da
Amministrazioni statali non siano in contrasto con le prescrizioni del piano
regolatore e del regolamento edilizio vigenti nel territorio comunale in cui
esse ricadono.
A
tale scopo le Amministrazioni interessate sono tenute a comunicare
preventivamente i progetti al Ministero dei lavori pubblici.
30.
Approvazione del piano finanziario.
Il
piano regolatore generale, agli effetti del primo comma dell'articolo 18, ed i
piani particolareggiati
previsti
dall'articolo 13 sono corredati da una relazione di previsione di massima delle
spese occorrenti per la acquisizione delle aree e per le sistemazioni generali
necessarie per l'attuazione del piano (27).
Capo
IV - Norme regolatrici dell'attività costruttiva edilizia (27/a).
31.
Licenza di costruzione. Responsabilità comune del committente e dell'assuntore
dei lavori.
Chiunque
intenda nell'ambito del territorio comunale eseguire nuove costruzioni,
ampliare, modificare o demolire quelle esistenti ovvero procedere
all'esecuzione di opere di urbanizzazione del terreno, deve chiedere apposita
licenza al sindaco.
Per
le opere da eseguire su terreni demaniali, compreso il demanio marittimo, ad
eccezione delle opere destinate alla difesa nazionale, compete all'Amministrazione
dei lavori pubblici, d'intesa con le Amministrazioni interessate e sentito il
Comune, accertare che le opere stesse non siano in contrasto con le
prescrizioni del piano regolatore generale o del regolamento edilizio vigente
nel territorio comunale in cui esse ricadono.
Per
le opere da costruirsi da privati su aree demaniali deve essere richiesta
sempre la licenza del
sindaco.
[Gli
atti di compravendita di terreni abusivamente lottizzati a scopo residenziale
sono nulli ove da essi non risulti che l'acquirente era a conoscenza della
mancanza di una lottizzazione autorizzata] (27/b).
La
concessione della licenza è comunque e in ogni caso subordinata alla esistenza
delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte dei Comuni
dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio o all'impegno dei privati
di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alle costruzioni
oggetto della licenza.
Le
determinazioni del sindaco sulle domande di licenza di costruzione devono
essere notificate all'interessato non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento
delle domande stesse o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi
richiesti dal sindaco.
Scaduto
tale termine senza che il sindaco si sia pronunciato, l'interessato ha il
diritto di ricorrere contro il silenzio-rifiuto.
Dell'avvenuto
rilascio della licenza edilizia viene data notizia al pubblico mediante
affissione nell'albo pretorio, con la specificazione del titolare e della
località nella quale la costruzione deve essere eseguita. L'affissione non fa
decorrere i termini per l'impugnativa.
Chiunque
può prendere visione presso gli uffici comunali, della licenza edilizia e dei
relativi atti di progetto e ricorrere contro il rilascio della licenza edilizia
in quanto in contrasto con le disposizioni di leggi o dei regolamenti o con le
prescrizioni di piano regolatore generale e dei piani particolareggiati di esecuzione.
La
licenza edilizia non può avere validità superiore ad un anno; qualora entro
tale termine i lavori non siano stati iniziati l'interessato dovrà presentare
istanza diretta ad ottenere il rinnovo della licenza.
L'entrata
in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle licenze
in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati
iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data d'inizio.
Il
committente titolare della licenza, il direttore dei lavori e l'assuntore dei
lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di
legge e di regolamento come delle modalità esecutive che siano fissate nella
licenza edilizia (27/a) (28).
32.
Attribuzione del podestà (29) per la vigilanza sulle costruzioni.
Il
podestà (29) esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel
territorio del Comune per
assicurarne
la rispondenza alle norme della presente legge e dei regolamenti, alle
prescrizioni, del
piano
regolatore comunale ed alle modalità esecutive fissate nella licenza di
costruzione. Esso si varrà per tale vigilanza dei funzionari ed agenti comunali
e d'ogni altro modo di controllo che ritenga opportuno adottare.
Qualora
sia constatata l'inosservanza delle dette norme, prescrizioni e modalità esecutive,
il podestà (29) ordina l'immediata sospensione dei lavori con riserva dei
provvedimenti che risultano necessari per la modifica delle costruzioni o per
la rimessa in pristino. L'ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se
entro un mese dalla notificazione di esso il podestà non abbia adottato e
notificato i provvedimenti definitivi.
Nel
caso di lavori iniziati senza licenza o proseguiti dopo l'ordinanza di
sospensione il podestà (29) può, previa diffida e sentito il parere della Sezione
urbanistica compartimentale ordinarne le demolizione a spese del contravventore
senza pregiudizio delle sanzioni penali.
Quando
l'inosservanza si riferisca a costruzioni eseguite da amministrazioni statali o
dal Partito Nazionale Fascista (30) ed organizzazioni proprie e dipendenti, il
podestà (29) ne informa il Ministero dei lavori pubblici agli effetti del
precedente articolo 29 (30/a).
33.
Contenuto dei regolamenti edilizi comunali.
I
Comuni debbono con regolamento edilizio provvedere, in armonia, con le
disposizioni contenute nella presente legge e nel testo unico delle leggi
sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, a dettare norme
precipuamente sulle seguenti materie, tenendo, se ne sia il caso, distinte
quelle riguardanti nucleo edilizio esistente da quelle riguardanti la zona di
ampliamento e il restante territorio comunale:
1)
la formazione, le attribuzioni e il funzionamento della Commissione edilizia
comunale;
2)
la presentazione delle domande di licenza di costruzione o trasformazione di
fabbricati e la richiesta obbligatoria dei punti fissi di linea e di livello
per le nuove costruzioni;
3)
la compilazione dei progetti di opere edilizie e la direzione dei lavori di
costruzione in armonia con le leggi in vigore;
4)
l'altezza minima e quella massima dei fabbricati secondo le zone;
5)
gli eventuali distacchi da fabbricati vicini e dal filo stradale;
6)
l'ampiezza e la formazione dei cortili e degli spazi interni;
7)
le sporgenze sulle vie e piazze pubbliche;
8)
l'aspetto dei fabbricati e il decoro dei servizi ed impianti che interessano
l'estetica dell'edilizia urbana, tabelle stradali, mostre e affissi
pubblicitari, impianti igienici di uso pubblico, ecc.;
9)
le norme igieniche di particolare interesse edilizio;
10)
le particolari prescrizioni costruttive da osservare in determinati quartieri
cittadini o lungo determinate vie o piazze;
11)
la recinzione o la manutenzione di aree scoperte, di parchi e giardini privati
e di zone private interposte tra fabbricati e strade e piazze pubbliche e da
queste visibili;
12)
l'apposizione e la conservazione dei numeri civici;
13)
le cautele da osservare a garanzia della pubblica incolumità per l'esecuzione
delle opere edilizie, per l'occupazione del suolo pubblico, per i lavori nel
pubblico sottosuolo, per le ribalte che si aprono nei luoghi di pubblico
passaggio, ecc.;
14)
la vigilanza sull'esecuzione dei lavori per assicurare l'osservanza delle
disposizioni delle leggi e dei regolamenti.
Nei
Comuni provvisti del piano regolatore edilizio deve altresì disciplinare:
la
lottizzazione delle aree fabbricabili e le caratteristiche dei vari tipi di
costruzione previsti dal piano regolatore;
l'osservanza
di determinati caratteri architettonici, e la formazione di complessi edilizi
di carattere unitario, nei casi in cui ciò sia necessario per dare conveniente
attuazione al piano regolatore;
la
costruzione e la manutenzione di strade private non previste nel piano
regolatore.
34.
Programma di fabbricazione per i Comuni sprovvisti di piano regolatore.
I
Comuni sprovvisti di piano regolatore dovranno includere nel proprio
regolamento edilizio un programma di fabbricazione, con l'indicazione dei
limiti di ciascuna zona, secondo le delimitazioni in atto o da adottarsi,
nonché con la precisazione dei tipi edilizi propri di ciascuna zona. Potranno
anche indicare le eventuali direttrici di espansione.
35.
Termine per uniformare i regolamenti edilizi comunali alle norme della presente
legge.
I
Comuni che hanno un regolamento edilizio sono tenuti ad uniformarlo alle
disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
Qualora
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, non sia stato
adempiuto a quanto stabilito dagli articoli 33 e 34 e dal precedente comma del
presente articolo, il prefetto, salvo il caso di proroga non superiore a sei
mesi concessa dal Ministro per i lavori pubblici su richiesta del Comune, convoca
il Consiglio comunale per gli adempimenti relativi da adottarsi entro il
termine di 30 giorni (31).
Decorso
questo ultimo termine il prefetto nomina un commissario per la designazione dei
progettisti, di intesa con il provveditore regionale alle opere pubbliche,
ovvero per la adozione del regolamento edilizio con annesso programma di
fabbricazione o per gli ulteriori adempimenti necessari per la presentazione
del regolamento stesso al Ministero dei lavori pubblici (31).
Nel
caso in cui il regolamento edilizio e l'annesso programma di fabbricazione
redatti dal Comune,
ovvero
d'ufficio, vengano restituiti per modifiche o rielaborazioni al Comune stesso,
questo provvede, nel termine di 90 giorni dalla restituzione, ad adottare le
proprie determinazioni. Trascorso tale termine, si applicano le disposizioni di
cui ai commi precedenti (31).
Nel
caso di compilazione d'ufficio, il prefetto promuove d'intesa con il
provveditore regionale alle opere pubbliche la iscrizione d'ufficio, nel
bilancio comunale, della spesa occorrente per la redazione o rielaborazione del
regolamento edilizio e del programma di fabbricazione (31).
36.
Approvazione dei regolamenti edilizi comunali.
I
regolamenti edilizi dei Comuni sono approvati con decreto del provveditore
regionale alle opere pubbliche sentita la Sezione urbanistica regionale e la
competente Soprintendenza entro il termine di 180 giorni dalla presentazione.
Il
Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per l'interno e per
la pubblica istruzione può disporre l'approvazione del regolamento edilizio di
determinati Comuni con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore dei
lavori pubblici e il Ministero della pubblica istruzione.
Con
il decreto di approvazione possono essere introdotte nel regolamento edilizio e
nel programma di fabbricazione le modifiche che siano ritenute indispensabili
ai fini di cui al secondo comma, lettere b), c), d), dell'articolo 10.
Le
modifiche di cui alla lettera c) sono approvate sentita la competente
Soprintendenza o il Ministro per la pubblica istruzione a seconda che
l'approvazione avvenga con decreto del provveditore regionale alle opere
pubbliche oppure del Ministro per i lavori pubblici.
Le
modifiche di cui al precedente comma sono comunicate al Comune interessato, il
quale entro 60 giorni adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del
Consiglio comunale che, previa pubblicazione nel primo giorno festivo, è
trasmessa al Ministero dei lavori pubblici nei successivi quindici giorni.
Il
Ministro per i lavori pubblici o il provveditore regionale alle opere pubbliche
adottano i provvedimenti di loro competenza entro 90 giorni dalla presentazione
del progetto del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione
(32).
TITOLO
III
Determinazione
dell'indennità di espropriazione
37.
Rinvio alla legge generale sulle espropriazioni per pubblica utilità.
Per
le espropriazioni dipendenti dall'attuazione dei piani regolatori approvati in
base alla presente legge la relativa indennità sarà determinata a norma della
legge 25 giugno 1865, n. 2359, salvo il disposto degli articoli seguenti.
38.
Valutazione dell'indennità per le aree urbane espropriabili.
Per
la determinazione dell'indennità di espropriazione delle aree di cui all'art.
18, non si terrà conto
degli
incrementi di valore attribuibili sia direttamente che indirettamente
all'approvazione del piano regolatore generale ed alla sua attuazione.
39.
Lavori di miglioramento eseguiti dopo l'approvazione del piano
particolareggiato.
Agli
effetti della determinazione della indennità di espropriazione non si tiene
conto degli aumenti di valore dipendenti da lavori eseguiti nell'immobile dopo
la pubblicazione del piano particolareggiato, a meno che i lavori stessi non
siano stati, con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione della presente
legge, riconosciuti necessari per la conservazione dell'immobile e per
accertare esigenze dell'igiene e della incolumità pubblica.
40.
Oneri e vincoli non indennizzabili.
Nessun
indennizzo è dovuto per le limitazioni ed i vincoli previsti dal piano
regolatore generale nonché per le limitazioni e per gli oneri relativi
all'allineamento edilizio delle nuove costruzioni (32/a).
Non
è dovuta indennità neppure per la servitù di pubblico passaggio che il Comune
creda di imporre sulle aree di portici delle nuove costruzioni e di quelle
esistenti. Rimangono a carico del Comune la costruzione e manutenzione del
pavimento e la illuminazione dei portici soggetti alla predetta servitù (32/a).
TITOLO
IV
Disposizioni
generali e transitorie
41.
Sanzioni penali.
Salvo
quanto stabilito dalle leggi sanitarie, per le contravvenzioni alle norme dei
regolamenti locali di igiene, si applica:
a)
l'ammenda fino a lire 1.000.000 per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e
modalità esecutive previste nell'art. 32 primo comma (32/b);
b)
l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire 2.000.000 nei casi di inizio
dei lavori senza licenza o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine di
sospensione o di inosservanza del disposto dell'art. 28 (32/b).
Qualora
non sia possibile procedere alla restituzione in pristino ovvero alla
demolizione delle opere eseguite senza la licenza di costruzione e in contrasto
con questa, si applica in via amministrativa una sanzione pecuniaria pari al
valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'Ufficio
tecnico erariale.
La
disposizione di cui al precedente comma trova applicazione anche nel caso di
annullamento della licenza.
I
proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono riscossi
dal Comune e destinati al finanziamento delle opere di urbanizzazione, ovvero
dallo Stato, rispettivamente nelle ipotesi di cui al secondo e terzo comma
(33).
41-bis.
I professionisti incaricati della redazione di un piano regolatore generale o di
un programma di fabbricazione possono, fino alla approvazione del piano
regolatore generale o del programma di fabbricazione, assumere nell'ambito del
territorio del Comune interessato soltanto incarichi di progettazione di opere
ed impianti pubblici.
Ogni
violazione viene segnalata al rispettivo Consiglio dell'ordine per i
provvedimenti amministrativi del caso (34).
41-ter.
Fatte salve le sanzioni di cui agli articoli 32 e 41, le opere iniziate dopo
l'entrata in vigore della presente legge, senza la licenza o in contrasto con
la stessa, ovvero sulla base di licenza successivamente annullata, non
beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti né di contributi
o altre provvidenze dello Stato o di Enti pubblici. Il contrasto deve
riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che
eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure
prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti
indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei
piani particolareggiati di esecuzione.
È
fatto obbligo al Comune di segnalare all'Intendenza di finanza, entro tre mesi
dall'ultimazione dei lavori o dalla richiesta della licenza di abitabilità o di
agibilità, ovvero dall'annullamento della licenza, ogni inosservanza alla
presente legge comportante la decadenza di cui al comma precedente.
Il
diritto dell'Amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute in
misura ordinaria per effetto della decadenza stabilita dal presente articolo si
prescrive col decorso di tre anni dalla data di ricezione, da parte della
Intendenza di finanza, della segnalazione del Comune.
In
caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente è responsabile
dei danni nei confronti degli aventi causa (35).
41-quater.
I poteri di deroga previsti da norme di piano regolatore e di regolamento
edilizio possono essere esercitati limitatamente ai casi di edifici ed impianti
pubblici o di interesse pubblico e sempre con l'osservanza dell'art. 3 della
legge 21 dicembre 1955, n. 1357.
L'autorizzazione
è accordata dal sindaco previa deliberazione del Consiglio comunale (36).
41-quinquies.
Nei Comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di
fabbricazione, la edificazione a scopo residenziale è soggetta alle seguenti
limitazioni:
a)
il volume complessivo costruito di ciascun fabbricato non può superare la
misura di un metro cubo e mezzo per ogni metro quadrato di area edificabile, se
trattasi di edifici ricadenti in centri abitati, i cui perimetri sono definiti
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con deliberazione
del Consiglio comunale sentiti il Provveditorato regionale alle opere pubbliche
e la Soprintendenza competente, e di un decimo di metro cubo per ogni metro
quadrato di area edificabile, se la costruzione è ubicata nelle altre parti del
territorio;
b)
gli edifici non possono comprendere più di tre piani;
c)
l'altezza di ogni edificio non può essere superiore alla larghezza degli spazi
pubblici o privati su cui esso prospetta e la distanza dagli edifici vicini non
può essere inferiore all'altezza di ciascun fronte dell'edificio da costruire
(36/cost).
Per
le costruzioni di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, il Ministro per i
lavori pubblici può disporre con proprio decreto, sentito il Comitato di
attuazione del piano di costruzione di abitazione per i lavoratori agricoli
dipendenti, limitazioni diverse da quelle previste dal precedente comma (36/a).
Le
superfici coperte degli edifici e dei complessi produttivi non possono superare
un terzo dell'area di proprietà.
Le
limitazioni previste ai commi precedenti si applicano nei Comuni che hanno
adottato il piano regolatore generale o il programma di fabbricazione fino ad
un anno dalla data di presentazione al
Ministero
dei lavori pubblici. Qualora il piano regolatore generale o il programma di fabbricazione
sia restituito al Comune, le limitazioni medesime si applicano fino ad un anno
dalla data di nuova
trasmissione
al Ministero dei lavori pubblici.
Qualora
l'agglomerato urbano rivesta carattere storico, artistico o di particolare
pregio ambientale sono consentite esclusivamente opere di consolidamento o
restauro, senza alterazioni di volumi. Le aree libere sono inedificabili fino
all'approvazione del piano regolatore generale.
Nei
Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione,
nelle zone in cui siano consentite costruzioni per volumi superiori a tre metri
cubi per metro quadrato di area edificabile, ovvero siano consentite altezze
superiori a metri 25, non possono essere realizzati edifici con volumi ed altezze
superiori a detti limiti, se non previa approvazione di apposito piano
particolareggiato o lottizzazione convenzionata estesi alla intera zona e
contenenti la disposizione planivolumetrica degli edifici previsti nella zona
stessa.
Le
disposizioni di cui ai commi primo, secondo, terzo, quarto e sesto hanno
applicazione dopo un anno dalla entrata in vigore della presente legge. Le
licenze edilizie rilasciate nel medesimo periodo non sono prorogabili e le
costruzioni devono essere ultimate entro due anni dalla data di inizio dei
lavori (36/b).
In
tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della
revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di
densità edilizia, di altezza, di distanza tra i
fabbricati,
nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e
produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde
pubblico o a parcheggi.
I
limiti e i rapporti previsti dal precedente comma sono definiti per zone
territoriali omogenee, con decreto del Ministro per i lavori pubblici di
concerto con quello per l'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici. In sede di prima applicazione della presente legge, tale decreto
viene
emanato
entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima (37).
41-sexies.
Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni
stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non
inferiore ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione (38).
41-septies.
Fuori del perimetro dei centri abitati debbono osservarsi nell'edificazione
distanze minime a protezione del nastro stradale, misurate a partire dal ciglio
della strada.
Dette
distanze vengono stabilite con decreto del Ministro per i lavori pubblici di
concerto con i Ministri per i trasporti e per l'interno, entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, il rapporto alla natura delle
strade ed alla classificazione delle strade stesse, escluse le strade vicinali
e di bonifica.
Fino
alla emanazione del decreto di cui al precedente comma, si applicano a tutte le
autostrade le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 24 luglio 1961, n.
729. Lungo le rimanenti strade, fuori del perimetro dei centri abitati è
vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie
a distanza inferiore alla metà della larghezza stradale misurata dal ciglio
della strada con un minimo di metri cinque (39).
41-octies.
Il controllo della Giunta provinciale amministrativa sulle deliberazioni dei
Consigli comunali, assunte ai sensi della presente legge, viene esercitato
entro il termine di 90 giorni dalla data di trasmissione della deliberazione.
In mancanza di provvedimenti entro detto termine la deliberazione si intende
approvata (40)
42.
Validità dei piani regolatori precedentemente approvati.
Il
termine assegnato per l'attuazione dei piani regolatori, approvati prima della
data di entrata in vigore della presente legge, resta limitata a dieci anni
dalla data stessa (41) nel caso in cui esso venga a scadere oltre detto
periodo.
Trascorso
tale termine, i Comuni interessati devono procedere alla revisione del piano
regolatore esistente od alla formazione di un nuovo piano regolatore secondo le
norme della presente legge.
43.
Servizi tecnici comunali o consorziali.
Entro
un decennio dall'entrata in vigore della presente legge per i Comuni sprovvisti
di personale tecnico, qualora se ne riconosca la necessità, verrà provveduto ad
assicurare il disimpegno delle mansioni di carattere tecnico nei modi e nelle
forme che saranno stabiliti con separate disposizioni.
44.
Norme integrative e di esecuzione della legge.
Con
decreti Reali, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto coi
Ministri interessati, saranno emanati, a termini degli articoli 1 e 3 della
legge 31 gennaio 1926, n. 100, il regolamento di esecuzione della presente
legge, nonché le norme complementari ed integrative della legge stessa, che si
rendessero necessarie.
45.
Disposizioni finali.
[Rimangono
ferme le disposizioni di legge che stabiliscono la competenza anche di altri
Ministeri ed organi consultivi riguardo ai piani regolatori comunali ed ai
regolamenti edilizi, nonché quelle relative ai poteri del Ministero delle
corporazioni (42) in materia di impianti industriali] (43).
Sono
abrogate tutte le altre disposizioni contrarie a quelle contenute nella
presente legge o con essa incompatibili.
(1)
Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1942, n. 244.
(1/a)
Per il trasferimento di funzioni amministrative statali alle Regioni a statuto
ordinario in materia di urbanistica, vedi il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8.
Vedi, ora, la L. 28 gennaio 1977, n. 10, in particolare, l'art. 21.
(1/b)
Vedi, anche, l'art. 53, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
(2)
Con D.M. 21 maggio 1948 è stato disposto che le Sezioni urbanistiche funzionino
nelle sedi dei Provveditorati alle Opere Pubbliche.
(3)
Con il D.M. 31 gennaio 1949 è stata costituita, presso il Ministero dei lavori
pubblici, una
Commissione
per lo studio dei piani territoriali di coordinamento.
(4)
Ora, Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.
(5)
Ora, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
(6)
Tale regolamento non è stato ancora emanato.
(6/a)
Con sentenza 12-20 maggio 1999, n. 179 (Gazz. Uff. 26 maggio 1999, n. 21 -
Serie Speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del combinato degli artt. 7, numeri 2, 3 e 4, e 40 della
presente legge e dell'art. 2, primo comma, della legge 19 novembre 1968, n.
1187, nella parte in cui consente all'Amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici
scaduti, preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità,
senza la previsione di indennizzo.
(6/b)
Dopo la sentenza n. 55 del 9-29 maggio 1968 della Corte costituzionale che ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale di parte dell'art. 7 e dell'art. 40
della presente legge, l'art. 7 è stato così sostituito dall'art. 1, L. 19
novembre 1968, n. 1187. Vedi, anche, la L. 30 novembre 1973, n. 756.
(7)
Comma così sostituito dall'art. 1, L. 6 agosto 1967, n. 765.
(8)
Vedi l'art. 2, L. 6 agosto 1967, n. 765.
(9)
I commi dal quarto sino all'ultimo così sostituiscono gli originari commi
quarto, quinto e sesto, per effetto dell'art. 1, L. 6 agosto 1967, n. 765.
Vedi, anche, l'art. 1, D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8.
(10)
Comma così sostituito dall'art. 1, L. 1° giugno 1971, n. 291.
(11)
L'art. 16, L. 9 agosto 1954, n. 640, aveva precedentemente così disposto:«Art.
16. Agli effetti dell'approvazione dei piani regolatori generali di cui
all'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, il parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici sostituisce ogni altro parere di
Amministrazione attiva e Corpi consultivi, salvo il parere del Consiglio di
Stato».
(12)
Comma inserito dopo il primo dall'art. 3, L. 6 agosto 1967, n. 765.
(12/a)
Comma aggiunto dall'art. 1, L. 1° giugno 1971, n. 291.
(13)
Seguiva un comma soppresso dall'art. 4, L. 6 agosto 1967, n. 765.
(14)
Ora, ai Consigli comunali.
(14/a)
Vedi, l'art. 1, D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8.
(15)
Vedi, anche, L. 18 aprile 1962, n. 167.
(16)
Ora, dal Consiglio comunale.
(17)
I primi quattro commi così sostituiscono gli originari commi primo e secondo
per effetto dell'art. 5, L. 6 agosto 1967, n. 765.
(18)
.
(19)
.
(20)
Comma aggiunto, dopo l'originario comma terzo, dall'art. 5, L. 6 agosto 1967,
n. 765.
(20/a)
I commi secondo, terzo e quarto dell'art. 18 e l'art. 19 sono stati abrogati
dall'art. 26, L. 22
ottobre
1971, n. 865.
(21)
Ora, Sindaco.
(22)
Ora, del Sindaco.
(23)
Così sostituito dall'art. 6, L. 6 agosto 1967, n. 765.
(23/a)
.
(24)
Così sostituito dall'art. 7, L. 6 agosto 1967, n. 765.
(25)
I primi undici commi così sostituiscono il primo ed il secondo comma dell'art.
28 per effetto dell'art. 8, L. 6 agosto 1967, n. 765.
(26)
Ora, il Consiglio comunale.
(27)
Così sostituito dall'art. 9, L. 6 agosto 1967, n. 765.
(27/a)
L'art. 21, L. 28 gennaio 1977, n. 10, ha sostituito all'espressione «licenza
edilizia» quella di «concessione».
(27/b)
Comma abrogato dall'art. 18, penultimo comma, L. 28 febbraio 1985, n. 47.
(28)
Così sostituito dall'art. 10, L. 6 agosto 1967, n. 765.
(29)
Ora, Sindaco.
(30)
Soppresso dal R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704.
(30/a)
Vedi, anche, l'art. 1, D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8. L'art. 2, L. 28 febbraio
1985, n. 47, statuisce che:«Le disposizioni di cui al capo I della presente
legge sostituiscono quelle di cui all'art. 32, L. 17 agosto 1942, n. 1150, ed
agli artt. 15 e 17, L. 28 gennaio 1977, n. 10».
(31)
Gli attuali commi dal secondo al quinto così sostituiscono l'originario comma
secondo per effetto dell'art. 11, L. 6 agosto 1967, n. 765.
(32)
Così sostituito dall'art. 12, L. 6 agosto 1967, n. 765.
(32/a)
Dopo la sentenza n. 55 del 9-29 maggio 1968, con la quale la Corte
costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei nn. 2, 3, 4
dell'art. 7 della L. 17 agosto 1942, n. 1150 e dell'art. 40 della stessa legge,
nella parte in cui non prevedono un indennizzo per l'imposizione di limitazioni
operanti immediatamente e a tempo indeterminato nei confronti dei diritti
reali, quando le limitazioni stesse abbiano contenuto espropriativo nei sensi
indicati in motivazione, il primo comma dell'art. 40 è stato così sostituito
dall'art. 5, L. 19 novembre 1968, n. 1187. Con sentenza 12-20 maggio 1999, n.
179 (Gazz. Uff. 26 maggio 1999, n. 21 - Serie speciale), la Corte
costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato
disposto degli artt. 7, numeri 2, 3 e 4, e 40 della presente legge e dell'art.
2, primo comma, della legge 19 novembre 1968, n. 1187, nella parte in cui consente
all'Amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti, preordinati
all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità, senza la previsione di
indennizzo.
(32/b)
Per le sanzioni ora applicabili, vedi l'art. 17, L. 28 gennaio 1977, n. 10, nel
testo sostituito dall'art. 20, L. 28 febbraio 1985, n. 47.
(33)
Così sostituito dall'art. 13, L. 6 agosto 1967, n. 765.
(34)
Articolo aggiunto dall'art. 14, L. 6 agosto 1967, n. 765.
(35)
Articolo aggiunto dall'art. 15, L. 6 agosto 1967, n. 765. Vedi, anche, l'art.
46, L. 28 febbraio 1985, n. 47.
(36)
Articolo aggiunto dall'art. 16, L. 6 agosto 1967, n. 765.
(36/cost)
La Corte costituzionale, con sentenza 15-18 aprile 1996, n. 120 (Gazz. Uff. 24
aprile 1996, n. 17, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 17, lettera c), L. 6 agosto 1967, n. 765,
sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 97 della Costituzione. (Nella
specie l'art. 17 ha aggiunto l'art. 41-quinquies alla L. 17 agosto 1942, n.
1150, e la norma impugnata è contenuta, in effetti, alla lettera c) del
suddetto articolo 41-quinquies.
(36/a)
Vedi il D.M. 7 novembre 1968.
(36/b)
Vedi, anche, l'art. 64, D.L. 26 ottobre 1970, numero 745.
(37)
Articolo aggiunto dall'art. 17, L. 6 agosto 1967, n. 765.
(38)
Articolo aggiunto dall'art. 18, L. 6 agosto 1967, n. 765 e poi così sostituito dall'art.
2, L. 24 marzo 1989, n. 122.
(39)
Articolo aggiunto dall'art. 19, L. 6 agosto 1967, n. 765.
(40)
Articolo aggiunto dall'art. 20, L. 6 agosto 1967, n. 765.
(41)
Il termine è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 1960 dall'art. 1, L. 19
dicembre 1957, n.
1231.
(42)
Ora, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
(43)
Comma abrogato dall'art. 2, L. 1° giugno 1971, n. 291.