L.
3 novembre 1952, n. 1902 (1).
Misure
di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori.
Articolo
unico. - A decorrere dalla data della deliberazione comunale di adozione dei
piani regolatori generali e particolareggiati, e fino all'emanazione del
relativo decreto di approvazione, il sindaco, su parere conforme della
Commissione edilizia comunale, può, con prevvedimento motivato da notificare al
richiedente, sospendere ogni determinazione sulle domande di licenza di
costruzione, di cui all'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, quando
riconosca che tali domande siano in contrasto con il piano adottato (2).
A
richiesta del sindaco, e per il periodo suddetto, il prefetto, con
provvedimento motivato da notificare all'interessato, può ordinare la
sospensione dei lavori di trasformazione delle proprietà private che siano tali
da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione del piano.
Le
sospensioni suddette non potranno essere protratte oltre tre anni dalla data di
deliberazione di cui al primo comma.
Per
i Comuni che entro un anno dalla scadenza del termine di pubblicazione del
piano abbiano presentato il piano stesso all'Amministrazione dei lavori
pubblici per l'approvazione, le sospensioni di cui ai commi precedenti potranno
essere protratte per un periodo complessivo non superiore a cinque anni dalla
data della deliberazione di adozione del piano.
Quando,
in seguito alle osservazioni del Ministero dei lavori pubblici, si renda
necessaria la riadozione del piano, le sospensioni di cui ai due commi
precedenti decorrono, per tutto il territorio interessato dal piano stesso,
dalla data della deliberazione comunale di riadozione dei piani regolatori
generali e particolareggiati (3).
Nei
confronti dei trasgressori ai provvedimenti emessi in base alla presente legge
sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 32, terzo e quarto comma,
e 41 della suddetta legge urbanistica.
(1)
Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 dicembre 1952, n. 286.
(2)
Così sostituito dall'art. 4, L. 21 dicembre 1955, n. 1357.
(3)
Il terzo comma del presente articolo, già sostituito dall'articolo unico, L. 30
luglio 1959, n. 615 è
stato
successivamente sostituito con gli attuali commi terzo, quarto e quinto,
dall'art. 1, L. 5 luglio 1966, n. 517.