L.
30 marzo 1971, n. 118 (1).
Conversione
in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 (2) e nuove norme in favore dei
mutilati ed invalidi civili (2/a) (2/b).
1.
Conversione.
È
convertito in legge il D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 (2), concernente provvidenze
a favore dei mutilati ed invalidi civili.
2.
Nuove norme e soggetti aventi diritto.
Le
disposizioni del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 (2), hanno efficacia fino
al 30 aprile 1971. A partire dal 1° maggio 1971, in favore dei mutilati ed
invalidi civili si applicano le norme di cui agli
articoli
seguenti.
Agli
effetti della presente legge, si considerano mutilati ed invalidi civili i
cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere
progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere
organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali
e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità
lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano
difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro
età (2/c).
Ai
soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di
accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti
ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti
e le funzioni proprie della loro età (2/d).
Sono
esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i
ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi (2/e).
I
soggetti riconosciuti invalidi per servizio ai sensi dell'articolo 74 della
legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, possono accedere al
beneficio dell'indennità di accompagnamento, qualora risultino in possesso dei
requisiti sanitari previsti per la relativa concessione e non abbiano
beneficiato, per il medesimo evento invalidante, di altri trattamenti
pensionistici per invalidità di servizio odi altra indennità di accompagnamento
(2/f).
3.
Assistenza sanitaria.
Fino
all'entrata in vigore della riforma sanitaria il Ministero della sanità
provvede direttamente o tramite i suoi organi periferici all'assistenza
sanitaria protesica e specifica a favore dei mutilati ed invalidi di cui
all'articolo 2, avviandoli se del caso presso centri di ricupero della
provincia o della regione in cui risiedono e, soltanto nei casi di comprovata
impossibilità, di altra regione viciniore.
Il
Ministero della sanità provvede altresì direttamente all'erogazione
dell'assistenza generica, farmaceutica, specialistica e ospedaliera a favore
degli invalidi e mutilati civili, ricoverati in istituti convenzionati con il
Ministero stesso per tutto il periodo in cui dura il ricovero ove per tale
assistenza non provvedano enti mutualistici e assicurativi.
L'assistenza
di cui al comma precedente è erogata anche a favore dei minori degli anni 18
ricoverati a degenza diurna nei centri convenzionati col Ministero della
sanità.
L'assistenza
sanitaria specifica può attuarsi nella forma di trattamento domiciliare o ambulatoriale,
a degenza diurna o a degenza residenziale.
Il
Ministero della sanità, ai fini dell'assistenza contemplata nei precedenti
commi, può stipulare convenzioni con cliniche universitarie, con ospedali, con
enti, associazioni ed istituzioni pubbliche e private che gestiscono idonei
centri medico-sociali e che siano sottoposti alla sua vigilanza e offrano adeguate
prestazioni educative, medico-psicologiche e di servizio sociale.
4.
Centri di riabilitazione, ricerca e prevenzione.
Il
Ministero della sanità, nei limiti di spesa previsti dalla presente legge per
l'assistenza sanitaria e in misura non superiore ai due miliardi di lire, ha
facoltà di concedere contributi a enti pubblici e a persone giuridiche private
non aventi finalità di lucro per la costruzione, la trasformazione, l'ampliamento,
l'impianto e il miglioramento delle attrezzature dei centri di riabilitazione,
nonché di altre istituzioni terapeutiche quali focolari, pensionati, comunità
di tipo residenziale e simili.
Tutti
i centri ad internato o a seminternato che ospitano invalidi civili di età
inferiore ai 18 anni debbono istituire corsi di istruzione per lo espletamento
e il completamento della scuola dell'obbligo.
Le
istituzioni private per l'assistenza agli invalidi civili sono sottoposte al
controllo e alla sorveglianza del Ministero della sanità. La loro denominazione
deve contenere sempre l'indicazione «privato» o «privata». Non possono essere
usate denominazioni atte ad ingenerare confusione con gli istituti ed enti medico-psicopedagogici
pubblici. Chiunque intenda aprire, ampliare o trasformare un centro di riabilitazione
privato, deve inoltrare domanda al medico provinciale e adempiere alle
prescrizioni tecnico-assistenziali del Ministero della sanità e del Consiglio
provinciale di sanità. Il medico provinciale, in caso di inadempienza alle
prescrizioni inserite nell'atto di autorizzazione, può diffidare l'istituzione
privata ad eliminarle, ordinare la chiusura del centro fino ad un periodo di
tre mesi e può, in caso di ripetute infrazioni o disfunzioni, revocare
l'autorizzazione di apertura, sentito il Consiglio provinciale di sanità.
Il
Ministero della sanità ha facoltà altresì di concedere nei limiti degli
stanziamenti previsti per l'assistenza sanitaria e nella misura non superiore a
un miliardo:
a)
contributi alle scuole di cui al successivo articolo 5 e borse di studio per la
formazione di personale specializzato;
b)
contributi a enti pubblici e persone giuridiche private non aventi finalità di
lucro per stimolare lo studio sulla prevenzione ed i servizi sanitari,
psicologici e sociologici, concernenti le principali malattie, a carattere
congenito o acquisito e progressivo, che causano motolesioni, neurolesioni o
disadattamenti sociali.
5.
Personale ed educatori specializzati.
Presso
le università e presso enti pubblici e privati possono essere istituite scuole
per la formazione di assistenti-educatori, di assistenti sociali specializzati
e di personale paramedico.
Il
riconoscimento delle scuole presso enti avviene con decreto del Ministro per la
pubblica istruzione di concerto con il Ministro per la sanità.
I
programmi, l'ordinamento dei tirocini e i requisiti dei docenti sono stabiliti
con decreto del Ministro
per
la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per la sanità.
6.
Accertamento delle condizioni di minorazione.
L'accertamento
delle condizioni di minorazione degli aspiranti ai fini dei benefici previsti
dalla presente legge è effettuato in ciascuna provincia dalla commissione
sanitaria di cui all'articolo 7, nominata dal prefetto su proposta del medico
provinciale e che ha sede presso l'ufficio del medico provinciale. Ove necessario,
il prefetto su richiesta del medico provinciale può nominare con la stessa
procedura più commissioni le quali possono avere sede anche in altri comuni
della provincia presso l'ufficio dell'ufficiale sanitario.
7.
Commissione sanitaria provinciale: composizione.
La
commissione sanitaria provinciale è composta:
dal
medico provinciale che la presiede;
da
un ispettore medico del lavoro o da altro medico scelto dal capo
dell'ispettorato provinciale del lavoro preferibilmente tra i medici
previdenziali o fra gli specialisti in medicina legale o del lavoro, ovvero tra
gli specialisti in igiene generale e speciale;
da
un medico designato dall'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili
di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458 (3) (3/a).
Il
medico provinciale può designare in sua sostituzione a far parte della
commissione, con funzioni di presidente, un funzionario medico dell'ufficio del
medico provinciale o un ufficiale sanitario o un altro medico dell'ufficio
comunale di igiene. Il medico provinciale è tenuto ad effettuare tale
designazione nel caso in cui egli faccia parte della commissione sanitaria
regionale.
Le
funzioni di segretario della commissione sono esercitate, su designazione del
medico provinciale, da un funzionario del ruolo della carriera
direttivo-amministrativa o della carriera di concetto dei segretari dei
Ministeri della sanità o dell'interno o del lavoro e previdenza sociale o dal
segretario del comune presso il cui ufficio sanitario ha sede la commissione.
8.
Compiti della commissione sanitaria provinciale.
La
commissione sanitaria provinciale ha il compito di:
a)
accertare la minorazione degli invalidi e mutilati di cui all'articolo 2 della
presente legge e la causa invalidante nonché di valutare il grado di
minorazione;
b)
valutare se la minorazione può essere ridotta mediante idoneo trattamento di
riabilitazione e dichiarare se la minorazione stessa impedisca la frequenza dei
corsi normali di addestramento;
c)
valutare la necessità o l'opportunità di accertamenti psico-diagnostici ed
esami attitudinali.
I
nominativi dei mutilati ed invalidi civili che hanno diritto alla pensione di
inabilità o allo assegno di assistenza sono comunicati, entro tre giorni alle
prefetture, a cura del segretario della commissione.
Entro
dieci giorni, dalla data della riunione, il segretario della commissione deve
comunicare agli interessati l'esito dell'accertamento diagnostico.
Gli
elenchi dei nominativi, di cui al comma precedente, sono trasmessi
contemporaneamente anche alla Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi
civili di cui alla L. 23 aprile 1965, n. 458 (3), a cura del segretario della
commissione.
L'accertamento
della minorazione e della causa invalidante e la valutazione della natura e del
grado di invalidità degli invalidi civili, affetti, da minorazione fisica, sono
effettuati dalla commissione provinciale anche ai fini della iscrizione degli
interessati nell'elenco di cui all'art. 19 della L. 2 aprile 1968, n. 482.
La
dichiarazione di inabilità permanente o di irrecuperabilità deve essere emessa
dopo approfonditi accertamenti diagnostici da effettuarsi presso centri o
cliniche specializzate e dopo adeguato periodo di osservazione o degenza.
9.
Commissioni regionali sanitarie.
Contro
il giudizio della commissione sanitaria provinciale, l'interessato può
presentare ricorso in carta libera, entro trenta giorni dalla ricevuta
comunicazione, alla commissione sanitaria regionale costituita presso l'ufficio
del medico provinciale del capoluogo della regione e composta dal medico
provinciale, che la presiede, da un docente universitario di medicina o da un
medico che svolga funzioni di primario preferibilmente residente in un comune
della regione, da un ispettore medico del lavoro o da altro medico designato
dal capo dell'ispettorato regionale del lavoro, da un medico specialista in
discipline neuro-psichiatriche e da un medico designato dall'Associazione
nazionale dei mutilati e invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n.
458 (3/b).
Le
commissioni sanitarie regionali sono nominate dal Ministro della sanità.
Le
funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del ruolo della
carriera direttiva-amministrativa dei Ministeri della sanità o dell'interno o del
lavoro e della previdenza sociale (3/c).
La
decisione della commissione sanitaria regionale ha carattere definitivo e deve
essere comunicata, a cura del segretario, della competente commissione
sanitaria provinciale ai fini di quanto prescritto dal secondo e terzo comma
del precedente articolo.
Le
commissioni sanitarie regionali possono disporre gli accertamenti diagnostici,
di cui ai precedenti artt. 7 e 8 (3/d).
10. (3/e).
11.
Presentazione delle domande.
Per
il conseguimento delle provvidenze previste dagli articoli 12, 13, 23 e 24
della presente legge gli interessati debbono produrre istanza in carta libera
alla commissione sanitaria provinciale competente per territorio.
Nella
domanda l'interessato, sotto la propria responsabilità, deve dichiarare
l'ammontare delle pensioni, assegni e rendite eventualmente goduti ai sensi e
per gli effetti di cui al terzo comma dell'art. 12.
Ai
fini del conseguimento delle provvidenze sanitarie la domanda deve essere
prodotta all'autorità competente in relazione all'articolo 3 della presente
legge.Alle domande deve essere allegato un certificato medico attestante la
natura dell'infermità invalidante.
12.
Pensione di inabilità.
Ai
mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti,
in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità
lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del
Ministero
dell'interno, una pensione di inabilità di lire 234.000 annue da ripartire in
tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello
della presentazione della domanda per l'accertamento dell'inabilità.
Le
condizioni economiche richieste per la concessione della pensione sono quelle
stabilite dall'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (4), sulla revisione
degli ordinamenti pensionistici.
La
pensione è corrisposta nella misura del 50 per cento a coloro che versino in
stato di indigenza e siano ricoverati permanentemente in istituti a carattere
pubblico che provvedono alla loro assistenza.
A
coloro che fruiscono di pensioni o rendite di qualsiasi natura o provenienza di
importo inferiore alle lire 18.000 mensili, la pensione è ridotta in misura
corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti. Con
la mensilità relativa al mese di dicembre è concessa una tredicesima mensilità
di lire 18.000, che è frazionabile in relazione alle mensilità corrisposte
nell'anno.
In
caso di decesso dell'interessato, successivo al riconoscimento dell'inabilità,
la pensione non può essere corrisposta agli eredi, salvo il diritto di questi a
percepire le quote già maturate alla data della morte (4/a) (4/b) (4/c) (4/d).
13.
Assegno mensile.
Ai
mutilati ed invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo ed il
sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della
capacità lavorativa, nella misura superiore ai due terzi, incollocati al lavoro
e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso a carico dello Stato
ed a cura del Ministero dell'interno, un assegno mensile di lire 12.000 per
tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per
l'assegnazione della pensione di cui all'articolo precedente (4/e).
L'assegno
agli invalidi di cui al precedente comma può essere revocato, su segnalazione
degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, qualora
risulti che i beneficiari non accedono a posti di lavoro addetti alle loro
condizioni fisiche (4/a) (4/b) (4/c).
14.
Norme per la concessione della pensione o dell'assegno.
La
concessione della pensione o dell'assegno mensile è deliberata, previo
accertamento delle condizioni di cui agli artt. 11, 12 e 13 dal comitato
provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, del quale fanno parte,
limitatamente all'attuazione della presente legge, due rappresentanti dell'Associazione
nazionale mutilati e invalidi civili di cui alla L. 23 aprile 1965, n. 458,
nominati con decreto del prefetto su designazione dell'Associazione stessa.
Nelle
province di Trento e di Bolzano la concessione dell'assegno è deliberata dal
comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica previsto dall'art. 7
del D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 173, e successive modificazioni, e di cui sono
chiamati a far parte, in luogo dei membri di cui ai numeri 6) e 7) dell'art. 7
del predetto D.Lgs.Lgt. n. 173, rispettivamente un funzionario in servizio
presso il commissariato del Governo, con qualifica non inferiore a direttore di
sezione, e un medico dipendente da pubbliche amministrazioni designato dal
presidente della regione. La nomina dei tre rappresentanti dell'Associazione
nazionale mutilati e invalidi civili, di cui al primo comma, viene effettuata
dal commissario del Governo presso la regione Trentino-Alto Adige, su
designazione dell'Associazione stessa.
Nella
regione della Valle d'Aosta provvede il comitato regionale di assistenza e
beneficenza pubblica, integrato con due rappresentanti della predetta
Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, nominati dal presidente
della Giunta regionale.
15.
Ricorsi in materia di pensione e di assegno.
Avverso
la deliberazione dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica
l'interessato può presentare ricorso in carta libera, entro trenta giorni dalla
notifica, al Ministero dell'interno, che provvede previo parere di una
commissione consultiva, composta dal direttore generale dell'assistenza pubblica,
in qualità di presidente, da un funzionario del Ministero dell'interno con
qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore, da un funzionario del
Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da
due rappresentanti della categoria, designati dall'Associazione nazionale mutilati
e invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458 (5).
Le
funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero dell'interno
con qualifica non inferiore a direttore di sezione.
La
commissione è nominata dal Ministro per l'interno e dura in carica 5 anni.
Oltre
ai componenti effettivi sono designati e nominati negli stessi modi i
componenti e il segretario supplenti.
In
caso di necessità, il Ministro per l'interno può procedere alla costituzione di
più commissioni consultive presiedute da funzionari del Ministero dell'interno,
con qualifica non inferiore a vice prefetto, delegati dal direttore generale
dell'assistenza pubblica.
16.
Rilascio di certificato da parte degli uffici distrettuali delle imposte.
Ai
fini dell'accertamento delle condizioni economiche i comitati provinciali di
assistenza e beneficenza pubblica richiedono direttamente agli uffici
distrettuali delle imposte, entro quindici giorni dalle comunicazioni delle
commissioni sanitarie, il certificato relativo all'eventuale iscrizione
dell'interessato nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile e se si tratta di
coniugato il certificato relativo alla eventuale iscrizione del coniuge nei
ruoli dell'imposta complementare dei redditi.
17.
Assegno di accompagnamento.
[Ai
mutilati ed invalidi civili, di età inferiore ai 18 anni, che siano
riconosciuti non deambulanti dalle commissioni sanitarie previste dalla
presente legge e che frequentino la scuola dell'obbligo o corsi di addestramento
o centri ambulatoriali e che non siano ricoverati a tempo pieno, è concesso,
per ciascun anno di frequenza, un assegno di accompagnamento di lire 12.000 per
tredici mensilità (5/a).
A
tali fini chi ha la rappresentanza legale del minore deve produrre istanza in
carta libera, corredata da un certificato della direzione della scuola, del
corso o del centro, alla commissione sanitaria provinciale competente per
territorio.
La
concessione dell'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello
della presentazione dell'istanza ed è rinnovabile di anno in anno previa
presentazione al competente comitato provinciale di assistenza e beneficenza
pubblica del certificato di frequenza.
L'assegno
di accompagnamento è attribuito ed erogato al legale rappresentante del minore
con le
stesse
valutazioni economiche previste per la concessione dell'assegno] (5/b) (5/c).
18.
Scadenze delle rate.
La
pensione o l'assegno di assistenza è pagato in rate bimestrali scadenti il
primo giorno dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre
di ciascun anno.
Sono
irripetibili i rate non maturati della mensilità percetta anticipatamente,
sempre che non sia possibile effettuarne il recupero, con trattenuta diretta,
su eventuali altre competenze spettanti a qualsiasi titolo al titolare del
diritto o ai suoi aventi causa.
19.
Pensione sociale e decorrenza delle provvidenze economiche.
In
sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13 i
mutilati e invalidi civili, dal primo giorno del mese successivo al compimento
dell'età di 65 anni, su comunicazione delle competenti prefetture, sono ammessi
al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui
all'articolo
26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (5/d).
Agli
ultrasessantacinquenni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12
della presente legge, la differenza di lire 6 mila, tra l'importo della pensione
sociale e quello della pensione di inabilità, viene corrisposta, con onere a
carico del Ministero dell'interno con le modalità di cui agli articoli 14 e seguenti.
L'INPS
dà comunicazione della data di inizio del pagamento della prima mensilità della
pensione sociale ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica
che, dalla stessa data, sospendono la corresponsione della pensione o
dell'assegno, salva l'applicazione della disposizione di cui al precedente
comma. L'INPS sarà tenuto a rimborsare agli ECA quanto anticipato agli
interessati a titolo di pensione sociale a decorrere dal compimento del
sessantacinquesimo anno di età (5/e).
20.
Modalità di erogazione della pensione o dell'assegno.
Il
Ministero dell'interno provvede, a semestre anticipato, ad accreditare alle
prefetture i fondi occorrenti per il pagamento della pensione o dell'assegno
previsto dalla presente legge, in relazione al numero dei beneficiari residenti
in ciascuna provincia.
Le
aperture di credito di cui al comma precedente possono essere effettuate in
deroga al limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440 (6), e successive modificazioni.
I
prefetti, entro dieci giorni dal ricevimento dei fondi, provvedono a ripartirli
tra gli enti comunali di assistenza, mediante accreditamento su conti correnti
postali vincolati per la destinazione, intestati ai tesorieri dei singoli enti.
Il
pagamento della pensione o dell'assegno ai beneficiari è effettuato dagli enti
comunali di assistenza con assegni postali tratti sui predetti conti correnti.
21.
Accertamenti sulla permanenza dei requisiti.
Il
comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, di cui all'articolo
14, può disporre accertamenti sulle condizioni economiche, di inabilità e di
incollocabilità nei confronti dei beneficiari della pensione o dell'assegno
deliberando, se del caso, la revoca della concessione.
Avverso
il provvedimento di revoca, è ammesso ricorso nei termini e con le modalità di
cui all'articolo 15.
22.
Tutela giurisdizionale.
Contro
i provvedimenti definitivi previsti dagli articoli 9 e 15 è ammessa la tutela
giurisdizionale dinanzi ai competenti organi ordinari e amministrativi.
23.
Addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale, lavoro protetto
e provvedimenti per la vita di relazione.
I
mutilati e invalidi civili di cui all'articolo 2, dopo l'espletamento
dell'obbligo scolastico sono ammessi a fruire delle provvidenze intese
all'orientamento, all'addestramento, alla qualificazione e riqualificazione professionale
a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che vi provvede con
le disponibilità di una gestione speciale istituita in seno al fondo di cui
agli articoli 62 e seguenti della legge 29 aprile 1949, n. 264 (7).
Il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina, secondo le richieste
e su segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima
occupazione, la percentuale dei posti da assegnare ai mutilati e invalidi
civili nei corsi di addestramento professionale promossi o autorizzati ai sensi
della legge 29 aprile 1949, n. 264 (7), e successive modificazioni.
I
mutilati e invalidi civili affetti da minorazioni che impediscano articoli 62 e
seguenti della legge 29
aprile
1949, n. 264 (7).
Il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina, secondo le richieste
e su segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione,
la percentuale dei posti da assegnare ai mutilati e invalidi civili nei corsi
di addestramento professionale promossi o autorizzati ai sensi della legge 29
aprile 1949, n. 264 (7), e successive modificazioni.
I
mutilati e invalidi civili affetti da minorazioni che impediscano loro di
frequentare i corsi normali di addestramento sono avviati ai corsi all'uopo
promossi o autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con il Ministero della sanità.
L'idoneità
dei minorati affetti da irregolarità psichiche, di cui all'articolo 2, alla
frequenza dei corsi, previsti dal comma precedente, deve essere accertata dalle
commissioni provinciali sanitarie istituite ai sensi dell'articolo 7 della
presente legge.
L'autorizzazione
dei corsi e dei centri può essere concessa, previo riconoscimento di
particolare competenza nel settore della riabilitazione, ad enti ed istituzioni
pubbliche e private. Il Ministero del
lavoro
e della previdenza sociale potrà inoltre promuovere iniziative o autorizzare
spese attinenti al ripristino, all'acquisto e al rinnovo di particolari
attrezzature didattiche, nonché all'istituzione di centri sperimentali e di
appositi centri di formazione professionale.
24.
Indennità di frequenza ai corsi.
I
mutilati e invalidi civili di cui all'articolo 2 della presente legge, che
frequentino regolarmente i corsi di addestramento professionale istituiti dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, hanno diritto per ogni giorno
di effettiva presenza ad un assegno di lire 600, aumentato di 120 lire per ogni
figlio, per il coniuge e per i genitori, purché siano a carico dei suddetti
lavoratori.
L'assegno
giornaliero spetta anche a coloro i quali percepiscono l'indennità di
disoccupazione o il trattamento speciale di cui all'articolo 8 della legge 5
novembre 1968, n. 1115 (8).
25.
Sistemi di lavoro protetto.
Il
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per
la sanità, promuove le iniziative e i provvedimenti necessari per dare
attuazione a sistemi di lavoro protetto per speciali categorie di invalidi.
Ai
fini indicati nel precedente comma, le amministrazioni competenti possono
avvalersi di enti ed istituzioni particolarmente qualificati, nonché
dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, di cui alla legge 23
aprile 1965, n. 458 (9).
26.
Congedo per cure.
Ai
lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione
della capacità lavorativa
inferiore
ai due terzi, può essere concesso ogni anno un congedo straordinario per cure
non superiore a trenta giorni, su loro richiesta e previa autorizzazione del
medico provinciale.
27.
Barriere architettoniche e trasporti pubblici.
Per
facilitare la vita di relazione dei mutilati e invalidi civili gli edifici
pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni scolastiche, prescolastiche o di
interesse sociale di nuova edificazione dovranno essere costruiti in conformità
alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 1968 riguardante
la eliminazione delle barriere architettoniche anche apportando le possibili e
conformi varianti agli edifici appaltati o già costruiti all'entrata in vigore
della presente legge; i servizi di trasporti pubblici ed in particolare i tram
e le metropolitane dovranno essere accessibili agli invalidi non deambulanti;
in nessun luogo pubblico o aperto al pubblico può essere vietato l'accesso ai
minorati; in tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o
spettacoli, che saranno in futuro edificati, dovrà essere previsto e riservato
uno spazio agli invalidi in carrozzella; gli alloggi situati nei piani terreni
dei caseggiati dell'edilizia economica e popolare dovranno essere assegnati per
precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di deambulazione, qualora ne
facciano richiesta.
Le
norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo saranno
emanate, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri
competenti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge (9/a).
28.
Provvedimenti per la frequenza scolastica.
Ai
mutilati e invalidi civili che non siano autosufficienti e che frequentino la
scuola dello obbligo o i corsi di addestramento professionale finanziati dallo
Stato vengono assicurati:
a)
il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del
corso e viceversa, a carico dei patronati scolastici o dei consorzi dei
patronati scolastici o degli enti gestori dei corsi;
b)
l'accesso alla scuola mediante adatti accorgimenti per il superamento e la
eliminazione delle barriere architettoniche che ne impediscono la frequenza;
c)
l'assistenza durante gli orari scolastici degli invalidi più gravi.
[L'istruzione
dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i
casi in cui i
soggetti
siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale
gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o
l'inserimento nelle predette classi normali] (9/b).
[Sarà
facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole
medie superiori ed universitarie] (9/c).
Le
stesse disposizioni valgono per le istituzioni prescolastiche e per i
doposcuola.
29.
Organizzazione scolastica nei centri degenza e di recupero.
Esclusivamente
quando sia accertata l'impossibilità di far frequentare ai minorati la scuola
pubblica dell'obbligo, il Ministro per la pubblica istruzione, per la scuola
media, o il provveditore agli studi, per l'istruzione elementare, d'intesa con
gli enti ospedalieri e la direzione dei centri di recupero e di riabilitazione,
pubblici e privati, convenzionati con il Ministero della sanità o del lavoro e
della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati,
di classi normali quali sezioni staccate della scuola statale.
L'insegnante
dovrà attuare lo svolgimento dei programmi normali e l'aggiornamento degli
allievi sul
programma
scolastico non svolto.
Per
gli adulti saranno istituiti corsi di scuola popolare per l'eliminazione di
ogni caso di analfabetismo primario e di ritorno, nonché per il compimento
della istruzione obbligatoria.
Le
sezioni staccate dei centri di riabilitazione per i minori possono essere
aperte anche agli alunni non minorati.
30.
Esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie.
Ai
mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione
economica e che abbiano subìto una diminuzione superiore ai due terzi della
capacità lavorativa ed ai figli dei beneficiari della pensione di inabilità, è
concessa l'esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie e da ogni altra imposta,
analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, i
mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli.
31.
Finanziamenti.
Per
far fronte alle spese relative alle provvidenze di cui ai precedenti articoli
3, 12, 13, 17, 23, 24, 25 ed a quelle per il funzionamento delle commissioni
sanitarie di cui agli articoli 7 e 9, sono iscritte nello stato di previsione
della spesa dei sottonotati Ministeri, a partire dall'esercizio finanziario
1971, le seguenti somme annue:
1)
Ministero dell'interno:
per
la concessione della pensione o dello assegno mensile di assistenza e
dell'assegno di accompagnamento di cui agli articoli 12, 13 e 17: lire 27
miliardi;
2)
Ministero della sanità:
a)
per l'assistenza sanitaria di cui all'articolo 3: lire 24.900.000.000;
b)
per il funzionamento delle commissioni sanitarie e per gli esami e ricerche
cliniche diagnostiche
di
cui agli articoli 7 e 9: lire 850.000.000.
Per
l'anno finanziario 1971 e per quelli successivi possono essere altresì
utilizzate per l'assistenza sanitaria le somme mantenute in bilancio, ai sensi
delle leggi 6 agosto 1966, n. 625, 13 ottobre 1969, n. 743, e il marzo 1970 n.
74;
3)
Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
per
l'orientamento e la formazione professionale di cui all'articolo 23 ivi
comprese quelle attinenti all'acquisto ed al rinnovo delle particolari
attrezzature didattiche necessarie, nonché all'istituzione di centri speciali
di rieducazione, di appositi centri sperimentali ed alle provvidenze di cui
agli articoli 24 e 25 quale contributo devoluto alla speciale gestione
istituita in seno al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di
cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264 (9/d): lire un miliardo 150
milioni.
Le
somme non impegnate nell'esercizio cui si riferiscono possono essere utilizzate
negli esercizi
successivi.
32.
Copertura della spesa.
Alla
spesa complessiva di lire 53.900 milioni prevista al precedente articolo, si fa
fronte, per l'anno
finanziario
1971, quanto a lire 18.900 milioni con riduzione rispettivamente di lire 8.500
milioni, 150 milioni, 10.000 milioni e 250 milioni dei capitoli 1126, 1135,
1185 e 1209 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità
per l'anno medesimo, quanto a lire 14.800 milioni con le somme già stanziate in
applicazione del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e quanto a lire 20.200
milioni mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato
di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.
Il
Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le
occorrenti variazioni di bilancio.
33.
Disposizioni transitorie.
I
comitati provinciali di assistenza e beneficenza provvederanno d'ufficio ai
fini del riconoscimento
della
pensione di invalidità di cui all'articolo 12 o dell'assegno mensile di cui
all'articolo 13, alla revisione delle posizioni dei mutilati e degli invalidi
civili, che in relazione alle precedenti leggi fruiscono dell'assegno mensile
di assistenza.
Durante
la fase di revisione continua ad essere erogato l'assegno mensile di assistenza
di cui alle
precedenti
leggi, con il diritto a percepire la differenza di lire 6.000 mensili, a
decorrere dal 1° maggio 1971, da parte dei mutilati ed invalidi civili ai quali
ai sensi dell'articolo 12 è riconosciuta la pensione di inabilità.
34.
Disposizioni finali.
In
relazione alla attuazione dell'ordinamento regionale cesseranno di avere
efficacia le disposizioni della presente legge limitatamente alle materie di
cui all'articolo 117 della Costituzione, in corrispondenza e all'atto
dell'entrata in vigore della legislazione regionale nelle materie medesime.
Sono
abrogati il regio decreto-legge 29 ottobre 1936, n. 2043 (10), e le leggi 10
giugno 1940, numero 933 (11), e 10 aprile 1954, n. 218 (12).
(1)
Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 aprile 1971, n. 82.
(2)
.
(2/a)
Vedi, anche, la L. 18 dicembre 1973, n. 854 e il D.M. 25 luglio 1980. Vedi,
inoltre, il D.L. 30 maggio 1988, n. 173, e la relativa legge di conversione 26
luglio 1988, n. 291. Vedi, anche, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608.
(2/b)
Le disposizioni sugli emolumenti economici previste dalla presente legge sono
state abrogate dall'art. 30, L. 8 novembre 2000, n. 328, con la decorrenza ivi
indicata.
(2/c)
Vedi, anche, l'art. 1, D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509.
(2/d)
Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509.
(2/e)
La Corte costituzionale, con sentenza 14-22 giugno 1989, n. 346 (Gazz. Uff. 28
giugno 1989, n. 26 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del combinato disposto dagli artt. 1, primo comma, L. 11
febbraio 1980, n. 18 e 2, quarto comma, L. 30 marzo 1971, n. 118, nella parte
in cui esclude che ad integrare lo stato di totale inabilità con diritto
all'indennità di accompagnamento possa concorrere, con altre minorazioni, la
cecità parziale.
(2/f)
Comma aggiunto dall'art. 52, L. 17 maggio 1999, n. 144.
(3).
(3/a)
L'art. 3, L. 27 dicembre 1973, n. 908, ha sostituito con quattro commi gli originari
commi primo e secondo dell'art. 7. Successivamente, l'art. 3, L. 26 maggio
1975, n. 165 ha così sostituito con un unico comma i commi primo e secondo
dello stesso art. 7, già modificati dall'art. 3 della L. 27 dicembre 1973, n.
908.
(3/b).
(3/c)
Vedi l'art. 4, L. 26 maggio 1975, n. 165.
(3/d)
Comma aggiunto dall'art. 4, L. 27 dicembre 1973, n. 908.
(3/e)
Articolo abrogato dall'art. 5, L. 26 maggio 1975, n. 165.
(4).
(4/a)
Vedi, ora, l'art. 11, L. 18 dicembre 1973, n. 854.
(4/b)
Per ulteriori aumenti, vedi l'art. 7, D.L. 2 marzo 1974, n. 30.
(4/c)
Vedi l'art. 14-septies, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, l'art. 9, D.L. 22 dicembre 1981, n. 791 e l'art. 1, L. 12 giugno 1984, n.
222.
(4/d)
Per l'interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'art. 12, vedi la L. 13
dicembre 1986, n. 912.
(4/e)
L'art. 22, D.L. 30 giugno 1972, n. 267, ha elevato a lire 18.000 l'assegno
previsto dal presente art. 13 dal 1° luglio 1972. Vedi, anche, l'art. 9, D.Lgs. 23 novembre
1988, n. 509.
(5)
Recante norme sull'attribuzione della personalità giuridica pubblica
dell'Unione generale invalidi
civili.
(5/a)
L'art. 22, D.L. 30 giugno 1972, n. 267, vedi, l'art. 7, D.L. 2 marzo 1974, n.
30.
(5/b)
Vedi, anche, l'art. 14-septies, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663.
(5/c)
Articolo abrogato dall'art. 6, L. 21 novembre 1988, n. 508.
(5/d).
(5/e)
Vedi, anche, l'art. 67, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
(6).
(7).
(8).
(9)
Vedi la nota 3.
(9/a)
Vedi, al riguardo, il D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.
(9/b)
Comma abrogato dall'art. 43, L. 5 febbraio 1992, n. 104.
(9/c)
La Corte costituzionale, con sentenza 3 giugno 1987, n. 215 (Gazz. Uff. 17
giugno 1987, n. 25 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente terzo comma, nella parte in cui, in riferimento ai
soggetti portatori di handicaps, prevede che «Sarà facilitata», anziché
disporre che «È assicurata» la frequenza alle scuole medie superiori.
Successivamente il comma è stato abrogato dall'art. 43, L. 5 febbraio 1992, n.
104.
(9/d).
(10).
(11)
Recte, L. 10 giugno 1940, n. 932.
(12).