L.
22 ottobre 1971, n. 865 (1).
Programmi
e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione
per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alla L. 17 agosto 1942, n.
1150; L. 18 aprile 1962, n. 167; L. 29 settembre 1964, n. 847 (2); ed
autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale,
agevolata e convenzionata.
TITOLO
I
Programmi
e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica
1.
Per la realizzazione di programmi di interventi di edilizia abitativa e degli
altri fini indicati nella presente legge, tutti i fondi stanziati a qualsiasi
titolo dallo Stato, dalle aziende statali e dagli enti pubblici edilizi a
carattere nazionale, destinati agli stessi scopi, anche se derivanti dalla
stipulazione di mutui, dall'emissione di obbligazioni e dal versamento di
contributi da parte di enti e di privati, sono impiegati unitariamente dallo
Stato secondo le norme della presente legge.
Sono
esclusi dalla previsione di cui al precedente comma i fondi destinati alla
costruzione degli alloggi la cui concessione sia essenzialmente condizionata
alla prestazione in loco di un determinato servizio presso pubbliche
amministrazioni nonché di quelli che si trovano negli stessi immobili nei quali
hanno sede uffici, comandi, reparti o servizi delle amministrazioni predette.
2.
È istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Comitato per
l'edilizia residenziale (CER) (2/a).
Esso
è presieduto dal Ministro per il lavori pubblici o da un Sottosegretario
all'uopo delegato ed è
composto:
1)
da un rappresentante del Ministro per i lavori pubblici;
2)
da un rappresentante del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
3)
da un rappresentante del Ministro per il tesoro;
4)
da un rappresentante del Ministro per il bilancio e la programmazione
economica;
5)
da due esperti nominati dal Ministro per i lavori pubblici anche fra persone
estranee alla
Amministrazione.
Il
Comitato è costituito con decreto del Ministro per i lavori pubblici e dura in
carica tre anni.
Le
mansioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva
dell'amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici (2/b).
3.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
amministrazioni dello Stato, le aziende statali e gli enti pubblici previsti
dal precedente articolo 1 danno comunicazione al CER dell'ammontare dei fondi
disponibili per interventi di edilizia economica e popolare comprendendovi quelli
previsti dall'articolo 67 lettera a) della presente legge, con l'indicazione
dei programmi già deliberati e del loro stato di attuazione, nonché delle
proposte di ripartizione dei fondi disponibili.
In
sede di ulteriore applicazione della presente legge, la comunicazione prevista
dal precedente comma viene data entro il 30 settembre di ogni anno.
Entro
gli stessi termini previsti dai precedenti commi, le Regioni trasmettono al CER
le indicazioni delle esigenze prioritarie in materia di edilizia economica e
popolare.
Entro
venti giorni dalla scadenza dei termini previsti dai precedenti commi, il CER
formula il progetto del piano di attribuzione alle Regioni dei fondi indicati
nel precedente articolo 1, recependo, in sede di prima applicazione, i
programmi già deliberati dalle amministrazioni dello Stato, delle aziende
statali e dagli enti pubblici prima dell'11 marzo 1971, ed escludendo i fondi
che risultino già impegnati per l'acquisto di aree, per l'esecuzione di appalti
stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e
per l'esecuzione di programmi dei quali si prevede l'appalto entro il 31
dicembre 1972; il predetto progetto, riservata comunque a disposizione del
Ministero dei lavori pubblici una quota non superiore al 5 per cento per
interventi straordinari per pubbliche calamità ed una quota non superiore allo
0,5 per cento per attività di ricerca, studio e sperimentazione, è sottoposto
dal Ministro per i lavori pubblici al Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE).
Il
CIPE, previo esame in seduta comune con la commissione consultiva
interregionale prevista dall'articolo 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48
(3), e sentite le confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative a livello nazionale, approva il piano con eventuali
modificazioni e lo comunica alle Regioni entro trenta giorni dalla scadenza del
termine previsto dal precedente comma.
Le
Regioni, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento del piano di
attribuzione regionale previsto dal precedente comma, approvano i programmi di
localizzazione, acquisendo quelli deliberati dalle pubbliche amministrazioni e
dagli enti pubblici di cui all'articolo 1 della presente legge prima dell'11 marzo
1971 e ne danno comunicazione al CER.
Le
Regioni, nel predisporre i programmi di cui al precedente comma, si conformano
alle finalità stabilite dalle leggi vigenti per l'utilizzazione dei fondi ad
esse attribuiti.
Il
CER, entro i limiti dell'attribuzione dei fondi assegnati a ciascuna Regione,
quale risulta dal piano
approvato
dal CIPE, tenendo conto dei prevedibili tempi di esecuzione dei programmi
formulati dalle Regioni stesse e del decreto del Ministro per il tesoro
previsto dall'ultimo comma del successivo articolo 5, predispone il programma
triennale di utilizzazione dei fondi disponibili; verifica ogni anno lo stato
di attuazione dei programmi già deliberati al fine del coordinamento con quelli
da adottare successivamente.
4.
Fino alla data di entrata in vigore del decreto delegato previsto dal
successivo articolo 8, le Regioni sono delegate all'attuazione dei programmi da
esse approvati a norma del precedente articolo 3.A tal fine, esse si avvalgono
degli Istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi regionali e di cooperative
edilizie e loro consorzi.
Per
l'impiego dei fondi eventualmente eccedenti la capacità di spesa degli enti di
cui al precedente
comma,
le Regioni possono avvalersi di imprese a partecipazione statale attraverso
apposite convenzioni.
Il
CIPE, su proposta del CER che accerta l'eventuale mancata attuazione dei
programmi deliberati, autorizza l'esercizio da parte del Ministro per i lavori
pubblici del potere di cui ai precedenti secondo e terzo comma.
5.
A partire dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente
legge sono depositati su appositi conti correnti presso la Cassa depositi e
prestiti:
a)
i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori e le somme dovute dallo
Stato, ai sensi delle vigenti disposizioni, alla Gestione case per lavoratori
(GESCAL), nonché i fondi che gli IACP devono versare alla GESCAL in relazione
agli alloggi ex INA-Casa e GESCAL assegnati in locazione o a riscatto e le somme
di cui al successivo articolo 61;
b)
le somme dovute dallo Stato, ai sensi delle vigenti disposizioni, al Comitato
di attuazione del piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli
dipendenti, di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676 (4), e
successive integrazioni;
c)
i fondi di pertinenza di altri enti di cui all'articolo 1 della presente legge
destinati alla attuazione di
programmi
di edilizia abitativa ed eccedenti gli impegni relativi a realizzazioni in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del
Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, si
provvede, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, alla individuazione degli enti tenuti al deposito.
Il
Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed
il risparmio, stabilisce i tempi e gli importi dei trasferimenti ai conti di
cui al precedente comma dei fondi di pertinenza della
GESCAL,
del Comitato di attuazione del piano di costruzione di abitazioni per i
lavoratori agricoli dipendenti e degli altri enti, in modo da garantire che
tali trasferimenti siano completati non oltre il 31 dicembre 1972.
Il
Ministro per il tesoro fissa con proprio decreto il tasso di interesse da
corrispondere sulle somme depositate sui conti di cui al primo comma.
Nei
limiti dell'attribuzione dei fondi assegnati a ciascuna Regione, il Ministro
per i lavori pubblici, sentito il CER, con proprio decreto, autorizza
periodicamente i prelevamenti dai conti di cui al primo comma, in relazione
allo svolgimento dei programmi costruttivi deliberati.
Ai
fini della predisposizione del programma triennale di cui all'ultimo comma
dell'articolo 3, il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio, indica entro 150 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 30
settembre di ciascun anno, con proprio decreto, gli istituti di credito e gli
enti dai quali i beneficiari possono ottenere mutui per la realizzazione dei
programmi di edilizia abitativa previsti dalla presente legge e comunica al Ministro
per il lavori pubblici, quale presidente del Comitato per l'edilizia
residenziale, l'ammontare delle disponibilità finanziarie che gli istituti e
gli enti di cui sopra prevedono di destinare alla stipulazione dei mutui
ammessi a contributo statale, in base alle vigenti disposizioni, tenendo anche
conto dell'articolazione regionale dei programmi.
6.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli istituti
autonomi per le case popolari procederanno alla modifica del consiglio di
amministrazione e del collegio sindacale secondo le disposizioni del presente
articolo.
Il
presidente e, ove previsti dai vigenti statuti, i vicepresidenti degli IACP
sono nominati dalla giunta
regionale
e sono scelti fra i membri eletti dagli enti locali.
Il
consiglio di amministrazione degli IACP è composto da:
1)
tre membri eletti dal consiglio provinciale, uno dei quali in rappresentanza
delle minoranze;
2)
un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
3)
un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale scelto
fra gli impiegati della carriera direttiva degli uffici periferici competenti
per territorio;
4)
tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
nominati dalla giunta provinciale su terne proposte dalle organizzazioni
medesime;
5)
un rappresentante degli assegnatari di alloggi economici e popolari, eletto dal
consiglio provinciale e scelto in una terna proposta dalle associazioni degli
assegnatari;
6)
un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi
maggiormente rappresentative, nominato dalla giunta provinciale su una terna
proposta dalle organizzazioni medesime.
Il
consiglio di amministrazione degli IACP operanti su un territorio con
popolazione superiore ad un milione di abitanti è composto dai membri indicati
nel precedente comma, nonché da tre membri eletti dal consiglio regionale, uno
dei quali in rappresentanza delle minoranze.
Le
funzioni di presidente, di vice presidente e di consigliere degli IACP sono incompatibili
con quelle di consigliere regionale, provinciale e comunale.
Il
collegio dei sindaci è composto:
a)
da un sindaco, con funzione di presidente, nominato dalla giunta regionale e da
un sindaco nominato dal consiglio provinciale, scelti tra gli iscritti all'albo
dei revisori dei conti;
b)
da un rappresentante del Ministero del tesoro scelto fra gli impiegati della
carriera direttiva degli
uffici
periferici competenti per territorio. Il consiglio di amministrazione dura in
carica cinque anni.
I
membri eletti secondo le disposizioni di cui al numero 1) del terzo comma ed i
membri nominati a norma del sesto comma, lettera a) del Presente articolo
restano in carica per lo stesso periodo degli organi che li hanno eletti.
Le
disposizioni del presente articolo non si applicano agli IACP di Trento e
Bolzano, per i quali si provvederà con legge provinciale, prevedendo che nei
rispettivi organi direttivi siano rappresentati
democraticamente
enti locali, lavoratori, assegnatari.
7.
Alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora non siano stati
emanati, in materia urbanistica, i decreti delegati previsti dall'articolo 17
della legge 16 maggio 1970, n. 281 (5), sono trasferite alle Regioni a statuto
ordinario le attribuzioni dell'Amministrazione dei lavori pubblici relative ai
regolamenti edilizi, ai programmi di fabbricazione, ai piani di zona di cui
alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (6), e successive modificazioni, ai piani
particolareggiati di esecuzione del piano regolatore generale ed ai piani di
lottizzazione.
Sono,
altresì, trasferiti alle Regioni i poteri di cui agli articoli 6 e 7 della
legge 6 agosto 1967, n. 765 (7), quando si tratti di opere eseguite od
autorizzate in violazione delle prescrizioni del programma di fabbricazione o
delle norme del regolamento edilizio, nonché i poteri di nulla osta di cui
all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1975, n. 1357 (7), quando si tratti di
deroghe alle norme del regolamento edilizio e del programma di fabbricazione.
Per
le procedure di annullamento in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge il termine stabilito dall'articolo 7, terzo comma, della legge 6
agosto 1967, n. 765 (7), decorre dalla data suddetta.
Nell'esercizio
delle attribuzioni indicate ai precedenti commi, le Regioni si avvalgono dei
provveditorati regionali alle opere pubbliche e delle sezioni urbanistiche
regionali.
8.
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1972,
sentita una commissione composta da dieci senatori e dieci deputati nominati
dai presidenti delle rispettive Assemblee, norme aventi valore di legge sulla
riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel
settore edilizio, sul riordinamento dei criteri di assegnazione degli alloggi
di edilizia economica e popolare, dei canoni e delle quote di riscatto con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)
provvedere al riordinamento ed alla ristrutturazione degli IACP operanti nel
territorio di ogni singola Regione, anche mediante la creazione di strutture
unitarie a livello regionale nei cui organi
direttivi
siano rappresentati democraticamente lavoratori, utenti ed enti locali, secondo
i criteri di cui al precedente articolo 6;
b)
provvedere, per la realizzazione unitaria, affidata al Ministro per i lavori
pubblici degli obiettivi indicati negli articoli 1 e 3 della presente legge, al
trasferimento, nell'ambito delle relative competenze funzionali operative e
territoriali, al CER e alle Regioni dei compiti attualmente affidati alla
Gestione case per lavoratori (GESCAL), compresi quelli relativi all'attuazione
del servizio sociale di cui all'articolo 14 della legge 14 febbraio 1963, n.
60;
c)
provvedere al riordinamento del sistema di riscossione dei contributi
attualmente versati per la costruzione di case per lavoratori che preveda la
partecipazione di rappresentanti dei contribuenti alla amministrazione delle
somme riscosse, anche allo scopo di garantirne la effettiva destinazione ai
fini indicati dalla legge istitutiva dei contributi stessi;
d)
provvedere allo scioglimento degli enti pubblici edilizi sia a carattere
nazionale che locale, fatta eccezione per quelli indicati nella precedente
lettera a);
e)
trasferire agli IACP ristrutturate a termini della lettera a) del presente
articolo il patrimonio degli enti pubblici edilizi a carattere nazionale o
locale;
f)
trasferire agli IACP ristrutturati a termini della lettera a) del presente articolo
e alle Regioni il personale, ancorché non di ruolo, degli enti soppressi,
compreso quello dell'ente cui è affidata l'attuazione del servizio sociale,
salvaguardandone i diritti acquisiti ed utilizzando quello in servizio alla data
dell'11 marzo 1971;
g)
riordinare e unificare i criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia
economica e popolare, semplificandone la procedura e disciplinando le
assegnazioni medesime e la loro revoca, in relazione alle situazioni
territoriali ed alle condizioni economiche familiari degli assegnatari;
h)
riordinare e unificare i criteri per la determinazione dei canoni di locazione
e delle quote di riscatto degli alloggi di edilizia sovvenzionata anche con
riferimento alle situazioni territoriali, alla capacità economica media e alle
condizioni abitative degli assegnatari, determinando l'incidenza sui canoni
delle quote delle spese generali, di amministrazione e di manutenzione;
i)
promuovere la gestione democratica degli alloggi da parte degli assegnatari con
particolare riferimento alla gestione dei servizi comuni e all'impiego delle
quote per la manutenzione degli immobili.
Il
CER, avvalendosi delle Regioni, predispone e realizza ogni due anni un
censimento dei fabbisogni abitativi del Paese, accertando nel contempo la
composizione dei nuclei familiari, i redditi e la reale situazione abitativa
nonché la dislocazione territoriale delle abitazioni.
TITOLO
II
Norme
sull'espropriazione per pubblica utilità (7/a)
9.
Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano all'espropriazione
degli immobili, disposta per la realizzazione degli interventi previsti nel
precedente titolo, per l'acquisizione delle aree comprese nei piani di cui alla
L. 18 aprile 1962, n. 167 (7/b), e successive modificazioni, per la
realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria compresi i
parchi pubblici e di singole opere pubbliche, per il risanamento, anche
conservativo, degli agglomerati urbani, per la costruzione di edifici o
quartieri distrutti o danneggiati da eventi bellici o da calamità naturali, per
l'acquisizione delle aree comprese nelle zone di espansione, a termini
dell'art. 18 della L. 17 agosto 1942, n. 1150 (7/c), nonché per l'acquisizione
degli immobili necessari per la costituzione di parchi nazionali (7/d).
10.
Le amministrazioni, gli enti ed i soggetti legittimati a promuovere il
procedimento di espropriazione per pubblica utilità depositano nella segreteria
del comune, nel cui territorio sono compresi gli immobili da espropriare, una
relazione esplicativa dell'opera o dell'intervento da realizzare, corredata
dalle mappe catastali sulle quali siano individuate le aree da espropriare,
dall'elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali, nonché dalle
planimetrie dei piani urbanistici vigenti.
Il
sindaco notifica agli espropriandi e dà notizia al pubblico dell'avvenuto
deposito entro dieci giorni
mediante
avviso da affiggere nello albo del comune e da inserire nel Foglio degli
annunzi legali della provincia.
Decorso
il termine di quindici giorni dalla data della inserzione dell'avviso nel
foglio degli annunzi legali, durante il quale gli interessati possono
presentare osservazioni scritte, depositandole nella segreteria del comune, il
sindaco entro i successivi quindici giorni trasmette tutti gli atti con le
deduzioni dell'espropriante e con le eventuali osservazioni del comune, al
presidente della giunta regionale.
11.
Entro trenta giorni dal ricevimento, il presidente della giunta regionale, con
decreto costituente
provvedimento
definitivo, dichiara ove occorra, la pubblica utilità nonché l'indifferibilità
e l'urgenza
delle
opere e degli interventi previsti nella relazione, ed indica la misura
dell'indennità di espropriazione, da corrispondere a titolo provvisorio agli
eventi diritto determinata in base ai criteri di cui al successivo articolo 16.
Con lo stesso decreto si pronuncia anche sulle osservazioni degli interessati.
Ove
il presidente della giunta regionale non adempia entro il termine previsto dal
precedente comma, il decreto è emesso dal Ministro per i lavori pubblici.
Il
decreto è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel
Foglio degli annunzi
legali
della provincia.
L'ammontare
dell'indennità provvisoria è comunicato ai proprietari espropriandi a cura del
presidente della giunta regionale nelle forme previste per la notificazione
degli atti processuali civili.
12.
Il proprietario espropriando, entro trenta giorni dalla notificazione
dell'avviso di cui al quarto comma dell'art. 11, ha diritto di convenire con
l'espropriante la cessione volontaria degli immobili per un prezzo non
superiore del 50 per cento (7/e) dell'indennità provvisoria determinata ai
sensi dei successivi articoli 16 e 17 (7/f).
Nello
stesso termine di cui al precedente comma, i proprietari comunicano al
presidente della giunta regionale e all'espropriante se intendono accettare l'indennità
provvisoria. In caso di silenzio l'indennità si intende rifiutata.
Decorso
il termine di cui al precedente comma, il presidente della giunta regionale
ordina
all'espropriante,
in favore degli espropriandi, il pagamento delle indennità che siano state
accettate, ed
il
deposito delle altre indennità presso la Cassa depositi e prestiti.
La
Cassa depositi e prestiti provvede, in deroga alle vigenti disposizioni, al
pagamento delle somme ricevute in deposito a titolo di indennità di esproprio o
di occupazione in base al solo nulla osta del prefetto, al quale compete
l'accertamento della libertà e proprietà dell'immobile espropriato.
L'espropriante
dispone il pagamento dell'indennità accettata entro sessanta giorni dal
provvedimento di cui al terzo comma (7/g) (7/h).
Per
le espropriazioni in dipendenza di opere di competenza statale,
l'amministrazione competente
emette
il provvedimento che dispone il pagamento entro sessanta giorni a decorrere
dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione a pagare di cui alla
legge 3 aprile 1926, n. 686, e successive modificazioni (7/h).
A
decorrere dalla scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, sono dovuti
gli interessi in misura pari a quella del tasso di sconto (7/h).
13.
Il prefetto - su richiesta dell'espropriante, il quale deve fornire la prova di
avere adempiuto a quanto prescritto dal terzo comma dello articolo 12 -
pronuncia, entro 15 giorni dalla richiesta, l'espropriazione sulla base dei
dati risultanti dalla documentazione di cui all'articolo 10.
Il
decreto del prefetto deve essere notificato ai proprietari nelle forme degli
atti processuali civili, inserito per estratto nel Foglio degli annunzi legali
della provincia e trascritto presso il competente
ufficio
dei registri immobiliari in termini di urgenza.
Il
decreto prefettizio costituisce provvedimento definitivo.
In
caso di ricorso giurisdizionale, da presentare nei termini di legge,
l'esecuzione dei provvedimenti di dichiarazione di pubblica utilità, di
occupazione temporanea e d'urgenza e di espropriazione impugnati può essere
sospesa, ai sensi dell'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642 (8), nei soli
casi di errore grave ed evidente nell'individuazione degli immobili ovvero nell'individuazione
delle persone dei Proprietari (8/a).
14.
Pronunciata l'espropriazione, e trascritto il relativo provvedimento, tutti i
diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere
esclusivamente sull'indennità anche nel caso previsto nell'ultimo comma
dell'art. 13.
15.
Qualora l'indennità non sia accettata nel termine di cui al primo comma
dell'art. 12, il presidente della giunta regionale richiede la determinazione
della indennità alla commissione competente per territorio di cui all'art. 16.
La commissione, entro trenta giorni dalla richiesta del presidente della giunta
regionale, determina l'indennità sulla base del valore agricolo con riferimento
alle colture effettivamente praticate sul fondo espropriato, anche in relazione
all'esercizio dell'azienda agricola e la comunica all'espropriante.
L'espropriante
comunica le indennità ai proprietari degli immobili ai quali le stime si
riferiscono mediante avvisi notificati nelle forme degli atti processuali
civili; deposita la relazione della commissione nella segreteria del comune e
rende noto al pubblico l'eseguito deposito nei modi previsti dal secondo comma
dell'articolo 10 (8/b).
16.
Con provvedimento della regione è istituita, in ogni provincia, una Commissione
composta dal
presidente
dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato, che la presiede,
dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale o da un suo delegato,
dall'ingegnere capo del genio civile o da un suo delegato, dal presidente
dell'Istituto autonomo delle case popolari della provincia o da un suo
delegato, nonché da due esperti nominati dalla regione in materia urbanistica
ed edilizia e da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste scelti
dalla regione stessa su terne proposte dalle associazioni sindacali agricole
maggiormente rappresentative (8/c).
La
regione, ove particolari esigenze lo richiedano, può disporre la formazione di
sottocommissioni, le quali opereranno nella medesima composizione della
commissione di cui al primo comma. A tal fine la regione nomina gli ulteriori
componenti (8/c).
La
commissione di cui al primo comma ha sede presso l'ufficio tecnico erariale.
L'intendente di finanza provvede alla costituzione della segreteria della
commissione ed all'assegnazione ad essa del personale necessario (8/c).
La
commissione determina ogni anno, entro il 31 gennaio, nell'ambito delle singole
regioni agrarie delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale
dell'Istituto centrale di statistica, il valore agricolo
medio,
nel precedente anno solare, dei terreni, considerati liberi da vincoli di
contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati (8/c)
(8/cost).
L'indennità
di espropriazione, per le aree esterne ai centri edificati di cui all'art. 18,
è commisurata al valore agricolo medio di cui al comma precedente
corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare (8/c) (8/d)
(8/cost).
Nelle
aree comprese nei centri edificati l'indennità è commisurata al valore agricolo
medio della coltura più redditizia tra quelle che, nella regione agraria in cui
ricade l'area da espropriare, coprono una superficie superiore al 5 per cento
di quella coltivata della regione agraria stessa (8/c) (8/d).
Tale
valore è moltiplicato per un coefficiente:
da
2 a 5 se l'area ricade nel territorio di comuni fino a 100 mila abitanti;
da
4 a 10 se l'area ricade nel territorio di comuni con popolazione superiore a 100
mila abitanti (8/c)
(8/d).
Per
la determinazione dell'indennità relativa alle aree comprese nei centri
edificati, la commissione di cui al primo comma è integrata dal sindaco o da un
suo delegato (8/c).
Per
l'espropriazione delle aree che risultino edificate o urbanizzate ai sensi
dell'art. 8 della L. 6 agosto 1967, n. 765 (8/e), l'indennità è determinata in
base alla somma del valore dell'area, definito a norma dei precedenti commi, e
del valore delle opere di urbanizzazione e delle costruzioni, tenendo conto del
loro stato di conservazione. Se la costruzione è stata eseguita senza licenza o
in contrasto con essa o in base ad una licenza annullata e non è stata ancora
applicata la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 41, secondo comma, della L.
17 agosto 1942, n. 1150 (8/e), e successive modificazioni, ne deve essere disposta
ed eseguita la demolizione ai sensi dell'art. 26 della stessa legge e
l'indennità è determinata in base al valore della sola area.
Nella
determinazione dell'indennità non deve tenersi alcun conto dell'utilizzabilità
dell'area ai fini dell'edificazione nonché dell'incremento del valore derivante
dall'esistenza nella stessa zona di opere di urbanizzazione primaria e
secondaria e di qualunque altra opera o impianto pubblico.
L'indennità
determinata a norma dei commi precedenti è aumentata della somma eventualmente corrisposta
dai soggetti espropriati, fino alla data dell'espropriazione, a titolo di
imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili ai sensi della legge
5 marzo 1963, n. 246 (9), nonché delle somme pagate dagli stessi per qualsiasi
imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile precedente l'espropriazione.
17.
Nel caso che l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto
coltivatore, nell'ipotesi di cessione volontaria ai sensi dell'art. 12, primo
comma, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto
all'indennità provvisoria, esclusa la maggiorazione prevista dal suddetto
articolo (9/a).
Nel
caso invece che l'espropriazione attenga a terreno coltivato dal fittavolo,
mezzadro, colono o compartecipante, costretto ad abbandonare il terreno stesso,
ferma restando l'indennità di espropriazione determinata ai sensi dell'articolo
16 in favore del proprietario, uguale importo dovrà essere corrisposto al
fittavolo, al mezzadro, al colono o al compartecipante che coltivi il terreno espropriando
almeno da un anno prima della data di deposito della relazione di cui all'art. 10.
L'indennità
aggiuntiva prevista dai precedenti commi è determinata in ogni caso in misura
uguale al valore agricolo medio di cui al primo comma dell'art. 16
corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato, ancorché si tratti
di aree comprese nei centri edificati o delimitate come
centri
storici.
Le
maggiorazioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo vengono
direttamente corrisposte ai suindicati soggetti nei termini previsti per il
pagamento delle indennità di espropriazione.
18.
Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i comuni, ai fini dell'applicazione del precedente articolo 16 procedono
alla delimitazione dei centri edificati con deliberazione adottata dal
consiglio comunale. In pendenza dell'adozione di tale deliberazione, il comune
dichiara con delibera consigliare, agli effetti del procedimento espropriativo
in corso, se l'area ricade o meno nei centri edificati.
Il
centro edificato è delimitato, per ciascun centro o nucleo abitato, dal
perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i
lotti interclusi. Non possono essere compresi nel perimetro dei centri
edificati gli insediamenti sparsi e le aree esterne, anche se interessate dal
processo
di urbanizzazione.
Ove
decorra inutilmente il termine previsto al primo comma del presente articolo,
alla delimitazione dei centri edificati provvede la Regione.
19.
Entro trenta giorni dall'inserzione dell'avviso del deposito della relazione
della commissione di cui all'art. 16 nel Foglio degli annunci legali della
provincia, i proprietari e gli altri interessati al pagamento dell'indennità
possono proporre opposizione alla stima della commissione di cui all'art. 16
davanti alla corte d'appello competente per territorio, con atto di citazione
notificato all'espropriante (9/b).
L'opposizione
può essere proposta anche dall'espropriante.
20.
L'occupazione di urgenza delle aree da espropriare è pronunciata con decreto
del prefetto. Tale decreto perde efficacia ove l'occupazione non segue nel
termine di tre mesi dalla sua emanazione.
L'occupazione
può essere protratta fino a cinque anni dalla data di immissione del possesso
(9/bb).
La
commissione di cui all'articolo 16 provvede, su richiesta del prefetto, alla
determinazione dell'indennità di occupazione in una somma pari, per ciascun
anno di occupazione ad un dodicesimo dell'indennità che sarebbe dovuta per
l'espropriazione dell'area da occupare, calcolata a norma dell'art. 16 ovvero
per ciascun mese o frazione di mese di occupazione, ad un dodicesimo
dell'indennità annua (9/b) (9/c).
Contro
la determinazione dell'indennità gli interessati possono proporre opposizione
davanti alla corte d'appello competente per territorio, con atto di citazione
notificato all'occupante entro trenta giorni dalla comunicazione dell'indennità
a cura del sindaco nelle forme prescritte per la notificazione degli atti
processuali civili (9/d).
Il
disposto del secondo comma del presente articolo deve intendersi applicabile
anche alle occupazioni preordinate alla realizzazione delle opere e degli
interventi previsti dall'art. 4 del D.L. 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con
modificazioni, nella L. 27 giugno 1974, n. 247 (9/e).
21.
Qualora venga a cessare la destinazione alla realizzazione di un interesse
pubblico delle aree
espropriate
in base alle disposizioni contenute nel presente titolo, i comuni, entro e non
oltre 180 giorni dalla cessazione della succitata destinazione, hanno diritto
alla prelazione sulle aree comprese nel loro territorio dietro pagamento di un
corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 16 e seguenti. In caso di disaccordo
il corrispettivo è determinato dall'ufficio tecnico erariale ad istanza anche
di uno solo degli interessati. Avverso la stima può essere proposta
opposizione, entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, davanti alla
corte di appello competente per territorio.
Le
aree acquisite al comune fanno parte del suo patrimonio indisponibile.
Il
comune utilizza direttamente le aree occorrenti per l'esecuzione delle opere di
sua competenza e dà in concessione le aree occorrenti per la realizzazione di
opere o di interventi di pubblica utilità.
22.
Per l'acquisizione di aree occorrenti per la realizzazione degli interventi di
cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (10), e successive integrazioni e
modificazioni, i comuni, oltre ad utilizzare i fondi di cui dispongono per tali
fini in base alle leggi vigenti nonché, ove non siano deficitari, propri fondi
di bilancio, possono richiedere le anticipazioni di cui al successivo art. 23.
23.
La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere anticipazioni assistite
dalla garanzia dello Stato:
a)
ai comuni, sui mutui richiesti per l'acquisizione e urbanizzazione delle aree
ricadenti nei piani di
zona
di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, o localizzate ai sensi dell'art. 51
della presente legge, e per i quali sia già intervenuto l'affidamento di
massima;
b)
agli enti pubblici, sui mutui originari o suppletivi in corso di concessione
per opere di edilizia
fruenti
di contributo statale;
c)
agli enti pubblici su mutui originari o suppletivi in corso di concessione per
opere di edilizia fruenti di contributo statale relative a programmi realizzati
per cooperativa edilizia, nell'ambito dei piani di zona di cui alla L. 18
aprile 1962, n. 167, ovvero ai sensi dell'art. 51 della presente legge.
Le
anticipazioni non possono superare l'importo complessivo di lire 150 miliardi,
di cui 15 miliardi per le anticipazioni di cui alla lettera c), con carattere
di fondo di rotazione e sono rimborsate dai mutuatari in un'unica soluzione
all'atto della riscossione del mutuo corrispondente contratto con la Cassa
depositi e prestiti o con gli altri istituti autorizzati (10/a).
A
tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad avvalersi anche delle
giacenze relative alle
somme
da somministrare sui mutui concessi (10/b).
24.
L'anticipazione di cui al precedente articolo è concessa su domanda da
presentarsi dal sindaco o dal rappresentante legale dell'ente pubblico
corredata dal solo affidamento di massima dell'istituto mutuante.
Le
anticipazioni sono concesse, nel limite del 50 per cento dell'importo degli
affidamenti, su criteri di priorità indicati dal Ministro per i lavori
pubblici, con determinazione del direttore generale della Cassa depositi e
prestiti.
I
provvedimenti così adottati sono comunicati al consiglio di amministrazione
della Cassa depositi e prestiti, alla prima adunanza successiva, nonché alle
regioni interessate per gli adempimenti di cui all'art. 45 della presente
legge.
Il
sindaco ed il rappresentante dell'ente sono responsabili della destinazione
delle somme riscosse allo scopo per il quale l'anticipazione è stata concessa.
Il
saggio di interesse è fissato in misura pari a quello vigente per i mutui
concessi dalla Cassa depositi e prestiti ed il relativo onere è posto a totale
carico dello Stato.
Qualora
il mutuo correlativo non venga perfezionato entro il termine di diciotto mesi
dalla data di erogazione della anticipazione, la stessa viene revocata ed il
beneficiario è tenuto a rimborsare, in un'unica soluzione, l'anticipazione
ricevuta aumentata dai relativi interessi.
All'onere
per il pagamento alla Cassa depositi e prestiti degli interessi sulle
anticipazioni concesse, valutate in lire 9 miliardi in ragione d'anno, si fa
fronte per l'anno 1974 con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il
Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio (10/c).
25.
La delega al presidente della giunta regionale degli adempimenti previsti dal
presente titolo ha efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti
delegati da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della L. 16 maggio 1970, n. 81 (11).
A
tale fine il presidente della giunta regionale si avvale del competente
provveditorato alle opere pubbliche.
TITOLO
III
Modifiche
ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150, 18 aprile 1962, n. 167 e 29
settembre 1964, n. 847
26. (12).
27.
I comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione
approvati possono formare, previa autorizzazione della Regione, un piano delle
aree da destinare a insediamenti produttivi.
Le
aree da comprendere nel piano sono delimitate, nell'ambito delle zone destinate
a insediamenti
produttivi
dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione vigenti, con
deliberazione del consiglio comunale, la quale, previa pubblicazione, insieme
agli elaborati, a mezzo di deposito presso la segreteria del comune per la
durata di venti giorni, è approvata con decreto del presidente della giunta Il
piano approvato ai sensi del presente articolo ha efficacia per dieci anni
dalla data del decreto di approvazione ed ha valore di piano particolareggiato
d'esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (12/a), e successive
modificazioni.
Per
quanto non diversamente disposto dalla presente legge, alla deliberazione del
consiglio comunale e al decreto del presidente della giunta regionale si
applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 18 aprile 1962, n. 167
(13), e successive modificazioni.
Le
aree comprese nel piano approvato a norma del presente articolo sono
espropriate dai comuni o loro consorzi secondo quanto previsto dalla presente
legge in materia di espropriazione per pubblica utilità.
Il
comune utilizza le aree espropriate per la realizzazione di impianti produttivi
di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico mediante la
cessione in proprietà o la concessione del diritto di superficie sulle aree
medesime. Tra più istanze concorrenti è data la preferenza a quelle presentate
da enti pubblici e aziende a partecipazione statale nell'ambito di programmi
già approvati dal CIPE (13/a).
La
concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di
impianti e servizi pubblici, occorrenti nella zona delimitata dal piano, è a
tempo indeterminato, in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore a sessanta
anni e non superiore a novantanove anni.
Contestualmente
all'atto di concessione, o all'atto di cessione della proprietà dell'area, tra
il comune da una parte e il concessionario o l'acquirente dall'altra, viene
stipulata una convenzione per atto pubblico con la quale vengono disciplinati
gli oneri posti a carico del concessionario o dell'acquirente e le sanzioni per
la loro inosservanza.
28. (14).
29. (15).
30.
Sono fatte salve le previsioni dei piani di zona approvati prima dell'entrata
in vigore della presente legge, dimensionati in misura superiore a quanto
previsto dal precedente articolo 29 della presente legge.
31.
La percentuale del fabbisogno complessivo di edilizia abitativa di cui all'art.
29 della presente legge si applica anche nei casi in cui i comuni o loro
consorzi procedono all'aggiornamento dei piani di zona approvati.
32. (16).
33. (17).
34. (18).
35.
Le disposizioni dell'art. 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167 (13), sono
sostituite dalle norme di cui al presente articolo.
Le
aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167
(13), sono espropriate dai comuni o dai loro consorzi.
Le
aree di cui al precedente comma, salvo quelle cedute in proprietà ai sensi
dell'undicesimo comma del presente articolo, vanno a far parte del patrimonio
indisponibile del comune o del consorzio.
Su
tali aree il comune o il consorzio concede il diritto di superficie per la
costruzione di case di tipo economico o popolare e dei relativi servizi urbani
e sociali.
La
concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di
impianti e servizi pubblici è a tempo indeterminato, in tutti gli altri casi ha
una durata non inferiore ad anni 60 e non superiore ad anni 99.
L'istanza
per ottenere la concessione è diretta al sindaco o al presidente del consorzio.
Tra più istanze concorrenti è data la preferenza a quelle presentate da enti
pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia economica e
popolare e da cooperative edilizie a proprietà indivisa.
La
concessione è deliberata dal consiglio comunale o dall'assemblea del consorzio.
Con la stessa delibera viene determinato il contenuto della convenzione da
stipularsi, per atto pubblico, da trascriversi presso il competente ufficio dei
registri immobiliari, tra l'ente concedente ed il richiedente.
La
convenzione deve prevedere:
a)
il corrispettivo della concessione e le modalità del relativo versamento,
determinati dalla delibera di cui al settimo comma con l'applicazione dei
criteri previsti dal dodicesimo comma (18/a);
b)
il corrispettivo delle opere di urbanizzazione da realizzare a cura del comune
o del consorzio, ovvero qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del
concessionario, le relative garanzie finanziarie, gli elementi progettuali
delle opere da eseguire e le modalità del controllo sulla loro esecuzione,
nonché i criteri e le modalità per il loro trasferimento ai comuni od ai
consorzi;
c)
le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare;
d)
i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di
urbanizzazione;
e)
i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione,
nonché per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, ove questa
sia consentita;
f)
le sanzioni a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi
stabiliti nella convenzione ed i casi di maggior gravità in cui tale osservanza
comporti la decadenza dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto
di superficie;
g)
i criteri per la determinazione del corrispettivo in caso di rinnovo della
concessione, la cui durata non può essere superiore a quella prevista nell'atto
originario.
Le
disposizioni del precedente comma non si applicano quando l'oggetto della
concessione sia costituito dalla realizzazione di impianti e servizi pubblici
ai sensi del quinto comma del presente articolo.
I
comuni per i quali non sia intervenuta la dichiarazione di dissesto finanziario
ed i loro consorzi possono, nella convenzione, stabilire a favore degli enti,
delle imprese di costruzione e loro consorzi e delle cooperative edilizie e
loro consorzi, che costruiscono alloggi da concedere in locazione per un periodo
non inferiore a quindici anni, condizioni particolari per quanto riguarda il
corrispettivo della concessione e gli oneri relativi alle opere di
urbanizzazione (18/b).
Le
aree di cui al secondo comma, destinate alla costruzione di case economiche e
popolari, sono
concesse
in diritto di superficie, ai sensi dei commi precedenti, o cedute in proprietà
a cooperative edilizie e loro consorzi, ad imprese di costruzione e loro
consorzi ed ai singoli, con preferenza per i proprietari espropriati ai sensi
della presente legge sempre che questi abbiano i requisiti previsti dalle vigenti
disposizioni per l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata (18/b) (18/c).
I
corrispettivi della concessione in superficie, di cui all'ottavo comma, lettera
a), ed i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme,
assicurare la copertura delle spese sostenute dal comune o dal consorzio per
l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano approvato a norma della
legge 18 aprile 1962, n. 167; i corrispettivi della concessione in superficie
riferiti al metro cubo edificabile non possono essere superiori al 60 per cento
dei prezzi di cessione riferiti allo stesso volume ed il loro versamento può
essere dilazionato in un massimo di quindici annualità, di importo costante o
crescente, ad un tasso annuo non superiore alla media mensile dei rendimenti
lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione (Rendistato) accertata dalla
Banca d'Italia per il secondo mese precedente a quello di stipulazione della
convenzione di cui al settimo comma. Il corrispettivo delle opere di
urbanizzazione, sia per le aree concesse in superficie che per quelle cedute in
proprietà, è determinato in misura pari al costo di realizzazione in
proporzione al volume edificabile entro il limite di quanto dovuto ai sensi della
legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni (18/b).
Contestualmente
all'atto della cessione della proprietà dell'area, tra il comune, o il
consorzio, e il cessionario, viene stipulata una convenzione per atto pubblico,
con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi primo, quarto
e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la quale, oltre a quanto stabilito
da tali disposizioni, deve prevedere (18/d):
a)
gli elementi progettati degli edifici da costruire e le modalità del controllo
sulla loro costruzione;
b)
le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da costruire;
c)
i termini di inizio e di ultimazione degli edifici;
d)
i casi nei quali l'inosservanza degli obblighi previsti dalla convenzione
comporta la risoluzione
dell'atto
di cessione.
I
criteri di cui alle lettere e) e g) e le sanzioni di cui alla lettera f)
dell'ottavo comma, nonché i casi di cui alla lettera d) del precedente comma
dovranno essere preventivamente deliberati dal consiglio comunale o
dall'assemblea del consorzio e dovranno essere gli stessi per tutte le
convenzioni.
(18/e).
(18/e).
(18/e).
(18/e).
(18/e).
Chiunque
in virtù del possesso dei requisiti richiesti per l'assegnazione di alloggio
economico o popolare abbia ottenuto la proprietà dell'area e dell'alloggio su
di essa costruito, non può ottenere altro alloggio in proprietà dalle amministrazioni
o dagli enti indicati nella presente legge o comunque costruiti con il
contributo o con il concorso dello Stato a norma dell'art. 17 del D.P.R. 17
gennaio 1959, n. 2 (19).
Qualora
per un immobile oggetto di un intervento di recupero sia stato, in qualunque
forma concesso, per altro titolo, un contributo da parte dello Stato o delle
regioni, può essere attribuita l'agevolazione per il recupero stesso soltanto
se, alla data di concessione di quest'ultima, gli effetti della predetta contribuzione
siano già esauriti (19/a) (19/cost).
36.
Le disposizioni contenute nell'articolo precedente non si applicano alle aree
che alla data di entrata in vigore della presente legge siano state acquisite,
previa assegnazione, da enti pubblici o da cooperative o siano state cedute,
anche in superficie, dal comune a privati, o per le quali, alla
medesima
data, sia intervenuta l'assegnazione e sia in corso il procedimento di
espropriazione da parte di detti enti o cooperative. Gli atti del procedimento
di espropriazione non definiti alla data di entrata in vigore della presente
legge sono assoggettati alle norme contenute nel presente titolo secondo.
37.
[Nel caso di procedimento esecutivo sull'immobile costruito su area in concessione
superficiaria o in proprietà, l'immobile potrà essere aggiudicato, in
concessione superficiaria o in proprietà, a soggetti aventi i requisiti per la
assegnazione di case economiche e popolari] (19/b).
In
tutti i casi in cui si verifichi la decadenza dalla concessione e la
conseguente estinzione del diritto di superficie di cui all'ottavo comma,
lettera f) dell'articolo 35, ovvero la risoluzione dell'atto di cessione in proprietà
di cui al tredicesimo comma, lettera d) dell'articolo medesimo, l'ente che ha
concesso il diritto di superficie o che ha ceduto la propria subentrerà nei
rapporti obbligatori derivanti da mutui ipotecari concessi dagli istituti di
credito per il finanziamento delle costruzioni sulle aree comprese nei piani approvati
a norma della presente legge, con l'obbligo di soddisfare sino alla estinzione
le ragioni di credito dei detti istituti.
I
pagamenti da effettuare in adempimento di quanto previsto al comma precedente
saranno considerati come spese obbligatorie da iscrivere in bilancio da parte
degli enti obbligati, i quali sono tenuti a vincolare agli stessi pagamenti le
rendite derivanti dalle costruzioni acquisite per devoluzione o risoluzione
della cessione in proprietà.
38.
Le disposizioni dell'art. 11 della L. 18 aprile 1962, n. 167 (20), sono
sostituite dalle norme del
presente
articolo.
I
piani nonché i loro aggiornamenti di cui al precedente art. 31 hanno efficacia
per quindici anni dalla data del decreto di approvazione, salvo il disposto del
secondo comma dell'art. 9 della L. 18 aprile 1962, n. 167 e sono attuati a
mezzo di programmi pluriennali i quali debbono indicare:
a)
l'estensione delle aree di cui si prevede l'utilizzazione e la correlativa
urbanizzazione;
b)
l'individuazione delle aree da cedere in proprietà e di quelle da concedere in
superficie, entro i limiti stabiliti dall'art. 35 della presente legge, qualora
alla stessa non si provveda per l'intero piano di zona;
c)
la spesa prevista per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria e delle opere di carattere generale;
d)
i mezzi finanziari con i quali il comune o il consorzio intendono far fronte
alla spesa di cui alla precedente lettera c).
I
programmi di attuazione e le varianti di aggiornamento annuale sono approvati
con deliberazione dal consiglio comunale o dell'assemblea del consorzio dei
comuni immediatamente esecutiva e soggetta al solo controllo di legittimità.
In
assenza del programma o della individuazione di cui alla lettera b) del
precedente secondo comma l'utilizzazione delle aree può avvenire esclusivamente
in regime di superficie e la relativa determinazione è vincolante in sede di
approvazione dei programmi pluriennali di attuazione (21).
39.
Gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge 18 aprile 1962, n. 167
(20), e successive modificazioni, sono abrogati.
40. (21/a).
41-42-43. (22).
44. (22/a).
45.
È costituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale con gestione
autonoma di lire 300 miliardi per la concessione di mutui per l'acquisizione e
l'urbanizzazione primaria delle aree, nonché per la realizzazione delle altre
opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi in attuazione
dei piani di zona (23).
Le
modalità e le condizioni per il funzionamento del fondo speciale sono stabilite
con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale
per il credito ed il risparmio (23/a).
Il
tesoro dello Stato è autorizzato ad apportare alla Cassa depositi e prestiti,
per le finalità di cui al
primo
comma, la somma di lire 300 miliardi.
Detta
somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in
ragione di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1971, 1972 e 1973.
Le
richieste di mutui di cui al primo comma sono trasmesse al CER dalle Regioni,
le quali provvedono a raccoglierle dai comuni interessati ed a coordinarle,
avendo anche presenti le localizzazioni da esse approvate a norma del
precedente articolo 3.
Il
Ministro per i lavori pubblici, su proposta del CER, trasmette, entro il primo
ottobre di ciascun anno, le richieste alla Cassa depositi e prestiti, indicando
l'ordine di precedenza che la stessa deve rispettare nella concessione dei
mutui, anche ai fini del rimborso delle anticipazioni di cui al precedente
articolo 23 (23/b).
46.
All'onere di cui al precedente articolo si provvede con il ricavo netto
derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato
ad effettuare in ciascun anno mediante la contrazione di mutui con il Consorzio
di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del
tesoro e di speciali certificati di credito.
I
mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un
periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle
condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da
stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le
opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.
Il
servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.
Le
rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del
Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di
credito per le opere pubbliche.
Per
l'emissione dei buoni poliennali del tesoro a scadenza non superiore a nove
anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941
(24).
Per
la emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le
modalità di cui all'art. 20 del D.L. 30 agosto 1968, n. 918 (25), convertito,
con modificazioni, nella L. 25 ottobre 1968, n. 1089.
All'onere
relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo per l'anno
finanziario 1971, sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali, di
cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno medesimo.
Il
Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle
occorrenti variazioni di bilancio per gli esercizi 1971, 1972 e 1973.
47.
In sede di prima applicazione i comuni o consorzi, sulla base dei programmi
pluriennali di attuazione dei piani di zona, presentano le richieste di
finanziamento alla Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
La
regione indica l'ordine di priorità ed invia entro i venti giorni successivi le
proprie proposte al Ministro per i lavori pubblici.
Il
Ministro per i lavori pubblici trasmette le richieste alla Cassa depositi e
prestiti indicando l'ordine di precedenza sulla base del quale verranno
concessi i mutui nei limiti degli stanziamenti previsti per gli anni finanziari
1971 e 1972, a norma del precedente articolo 45.
TITOLO
IV
Programmi
pubblici di edilizia residenziale
48.
Nel triennio 1971-1973 i programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al
presente titolo prevedono: la costruzione di alloggi destinati alla generalità
dei lavoratori ed a coloro che occupano abitazioni improprie, malsane e
fatiscenti da demolire; la costruzione di alloggi destinati a soddisfare i fabbisogni
abitativi di zone colpite da calamità naturali; la costruzione di case-albergo
per studenti, lavoratori, lavoratori immigrati e persone anziane, nonché di
alloggi destinati ai cittadini più bisognosi, anche riuniti in cooperative
edilizie; la costruzione di alloggi in favore di lavoratori dipendenti emigrati
all'estero e di profughi, anche se riuniti in cooperative edilizie; la
realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria relative agli
interventi di edilizia abitativa; la esecuzione di opere di manutenzione e di
risanamento del patrimonio di abitazioni di tipo economico e popolare dello
Stato e degli enti di edilizia economica e popolare, escluso quello ceduto ai
sensi del D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2 (26), l'integrazione dei contributi
concessi agli istituti autonomi per le case popolari per la realizzazione di
programmi edilizi.
I
programmi sono predisposti secondo le disposizioni contenute nel titolo I della
presente legge.
Una
quota non inferiore al 5 per cento dello importo complessivo dei programmi
suddetti è destinata all'esecuzione di opere di edilizia sociale.
Nella
ripartizione degli interventi una quota non inferiore al 45 per cento degli
importi complessivi è
riservata
ai territori di cui all'art. 1 del T.U. delle leggi sul Mezzogiorno approvato
con il D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523 (27).
Quando
si tratti di costruzioni da realizzarsi in base alla L. 14 febbraio 1963, n. 60
(28), possono chiedere i benefici stabiliti dalla legge stessa anche i
lavoratori dipendenti emigrati all'estero, ancorché non si sia fatto luogo al
pagamento dei contributi di cui alla stessa legge.
Alle
domande di prenotazione presentate da lavoratori emigrati all'estero saranno
attribuiti i seguenti punteggi:
a)
in relazione al bisogno di alloggio, giusto l'art. 70 del D.P.R. 11 ottobre
1963, n. 1471 (29), il punteggio di punti 3, intendendosi parificata la
condizione del lavoratore emigrato a quella prevista
dalla
lett. c) del citato art. 70, ancorché la sua famiglia conviva con lui
all'estero;
b)
per anzianità di lavoro nella località in cui sono previste le costruzioni
degli alloggi: i punteggi previsti dall'art. 71 del D.P.R. 11 ottobre 1963, n.
1471 (30), considerandosi utile a tale effetto la località di residenza della
famiglia del lavoratore se essa non convive con il lavoratore emigrato all'estero,
oppure la località di ultima residenza del lavoratore in Italia se la famiglia
si è trasferita all'estero con lui. I periodi di lavoro prestati all'estero si
considerano prestati nella località determinata come sopra, sommandosi con i
periodi di lavoro (anche non iniziali) prestati eventualmente in dette località,
anche in più riprese;
c)
in relazione all'anzianità di contribuzione: i punteggi previsti dall'art. 72
del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471 (30),
computandosi come periodi di effettiva contribuzione anche i periodi di lavoro
prestati all'estero, da documentarsi con attestati delle ditte alle cui
dipendenze il lavoratore abbia prestato la sua opera, vidimati dal consolato
italiano di prima categoria competente per territorio o dalla cancelleria
consolare della rappresentanza diplomatica italiana accreditata nel Paese in
cui il lavoro è stato prestato. Il punteggio minimo si intende elevato a punti
2 se il lavoro all'estero, anche in più riprese, sia durato almeno tre anni.
49.
Ai lavoratori dipendenti o autonomi che, per la ricostruzione di abitazioni
distrutte o gravemente danneggiate nei comuni soggetti a totale o parziale
trasferimento, siano stati ammessi o contribuiti a fondo perduto per effetto di
disposizioni legislative emanate in favore di persone colpite da calamità naturali
e catastrofi, sono concessi ulteriori contributi integrativi a fondo perduto
sino alla concorrenza dell'intero ammontare della spesa dei progetti approvati
e già ammessi a contributo parziale.
Di
tale beneficio potranno usufruire i proprietari per una sola unità immobiliare
utilizzata personalmente o da un prossimo congiunto, anche se iscritti nei
ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e dell'imposta complementare
alla data dell'evento della calamità naturale.
Con
la legge di approvazione del bilancio dello Stato saranno stanziate annualmente
le somme occorrenti per l'attuazione del presente articolo.
50.
Nei comuni che abbiano provveduto alla formazione dei piani di zona ai sensi
della legge 18 aprile 1962, n. 167 (31), le aree per la realizzazione dei
programmi pubblici di edilizia abitativa previsti dal presente titolo sono
scelte nell'ambito di detti piani.
51.
Nei comuni che non dispongono dei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n.
167 (31), i programmi costruttivi sono localizzati su aree indicate con
deliberazione del consiglio comunale nell'ambito delle zone residenziali dei
piani regolatori e dei programmi di fabbricazione, sempre che questi risultino
approvati o adottati e trasmessi per le approvazioni di legge.
Con
la stessa deliberazione sono precisati, ove necessario, anche in variante ai
piani regolatori ed ai programmi di fabbricazione vigenti, i limiti di densità,
di altezza, di distanza fra i fabbricati, nonché i rapporti massimi fra spazi
destinati agli insediamenti e spazi pubblici o riservati alle attività
collettive, a verde pubblico ed a parcheggio, in conformità alle norme di cui
al penultimo comma dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (32).
La
deliberazione del consiglio comunale è adottata entro trenta giorni dalla
richiesta formulata dalla Regione oppure dagli enti costruttori e diventa
esecutiva dopo l'approvazione dell'organo di controllo che deve pronunciare
entro venti giorni dalla data di trasmissione della delibera, con gli effetti
nel caso di silenzio stabiliti dall'articolo 20 della legge 6 agosto 1967, n.
765 (32).
Qualora
il consiglio comunale non provveda entro il termine di cui al comma precedente,
la scelta
dell'area
è effettuata dal presidente della giunta regionale.
La
deliberazione del consiglio comunale o il decreto del presidente della giunta
regionale comporta l'applicazione delle norme in vigore per l'applicazione dei
piani di zona (32/a).
52.
Le opere comprese nei programmi previsti dal presente titolo sono a tutti gli
effetti dichiarate di pubblica utilità e i lavori sono dichiarati urgenti e
indifferibili.
53.
I provveditori alle opere pubbliche, sulla base dei programmi approvati dalle
Regioni ai sensi del precedente articolo 3, concedono i contributi di cui alla
lettera a) dell'articolo 67 agli enti costruttori, i quali possono chiedere che
il contributo venga concesso anche sugli interessi di preammortamento capitalizzati.
I decreti di concessione del contributo sono immediatamente comunicati al
Ministero dei lavori pubblici.
I
contributi sono erogati agli stessi enti costruttori ovvero agli istituti
mutuanti con decorrenza dalla
data
di inizio dell'ammortamento dei mutui.
Gli
istituti mutuanti provvedono alla erogazione dei mutui sulla base dei
certificati di pagamento nonché, per la rata di saldo, sulla base del
certificato di collaudo approvato dal consiglio di amministrazione degli enti
costruttori.
54.
Gli istituti autonomi per le case popolari provvedono a demolire le baracche ed
a rendere inagibili gli altri alloggi impropri o malsani, già occupati dagli
assegnatari dei nuovi alloggi non appena questi ultimi sono stati consegnati.
Qualora
le baracche, grotte, caverne e simili si trovino su suoli di proprietà privata,
il prefetto diffida, con proprio decreto, il proprietario ad effettuare, entro
il termine di quindici giorni, i lavori di demolizione e di costruzione,
autorizzando l'Istituto autonomo per le case popolari a sostituirsi al proprietario,
qualora questi lasci decorrere inutilmente il termine anzidetto.
Il
decreto è notificato al proprietario del suolo, a cura dell'Istituto autonomo
per le case popolari, almeno quindici giorni prima di quello fissato per
l'esecuzione dei lavori.
La
nota delle spese relative è resa esecutoria dal prefetto ed è rimessa
all'esattore, che ne fa la riscossione per conto dell'Istituto autonomo per le
case popolari nelle forme e con i privilegi determinati dalla legge sulla
riscossione delle imposte dirette.
L'Istituto
autonomo per le case popolari versa le somme riscosse in conto entrata Tesoro.
55.
I fondi di cui alle lettere c) e d) del successivo art. 67 sono destinati per:
a)
la costruzione di alloggi destinati alla generalità dei lavoratori dipendenti
nella misura non inferiore al 60 per cento e di case-albergo per studenti,
lavoratori, lavoratori immigrati e persone anziane nella misura non superiore
al 5 per cento dei fondi stessi;
b)
interventi per la costruzione di alloggi destinati ai dipendenti di imprese,
ammesse a costruire direttamente alle condizioni di cui all'articolo 56, nella
misura non superiore al 10 per cento dei fondi stessi;
c)
finanziamenti di cooperative costituite tra lavoratori dipendenti, le quali
concorrono alla costruzione degli alloggi con l'apporto dell'area, nella misura
non superiore al 15 per cento dei fondi stessi;
d)
prestiti individuali per la costruzione e l'acquisto di alloggi o miglioramento
o risanamento, di alloggi di proprietà dei richiedenti a valere sul fondo di
rotazione in misura non superiore al 10 per cento;
e)
interventi di ristrutturazione, risanamento o restauro conservativo di interi
complessi edilizi compresi nei centri storici per una quota gravante nella
percentuale dei fondi destinata alla generalità dei lavoratori.
56.
La costruzione degli alloggi di cui alla lettera b) del precedente articolo 55
è affidata alle imprese che ne hanno fatto richiesta, nei limiti delle
disponibilità dei fondi, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate.
La
costruzione, effettuata sotto la vigilanza del competente Istituto autonomo per
le case popolari, è autorizzata a condizione che il numero degli alloggi da
costruire non sia inferiore a 100.
Le
imprese assumono a proprio carico, salvo il recupero di cui al comma
successivo, i costi delle aree, delle costruzioni e delle opere di
urbanizzazione nella misura del 70 per cento.
Nelle
convenzioni sono indicati tra l'altro:
i
termini e le modalità per il versamento delle somme destinate per interventi di
cui alla citata lettera b) del precedente articolo 55 e per il parziale
rimborso degli importi erogati dalle aziende a valere sui ricavi netti dei
canoni di locazione degli alloggi costruiti dalle aziende stesse;
i
criteri per l'assegnazione degli alloggi;
i
criteri per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione.
Gli
alloggi costruiti ai sensi del presente articolo restano in proprietà dell'ente
concedente e sono gestiti dalle imprese interessate per la durata della
convenzione; saranno trasferiti,allo scadere della convenzione stessa, agli
Istituti autonomi case popolari competenti per territorio.
57.
La costruzione degli alloggi di cui alla lettera a) del precedente articolo 55
è affidata di norma agli Istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi
e a cooperative e loro consorzi attraverso apposite convenzioni. Può essere
altresì affidata a società a prevalente partecipazione statale sulla base di convenzioni
all'uopo stipulate dalle Regioni.
Le
convenzioni predette fissano le modalità di progettazione e di approvazione dei
progetti, i tempi ed i modi di esecuzione dei lavori, i controlli, gli aspetti
tecnici, economici e finanziari dell'intervento e in particolare le quote di
finanziamento destinate alla realizzazione degli alloggi e delle spese di urbanizzazione,
nonché le modalità di trasferimento delle opere di cui al comma seguente.
Sono
attribuiti:
agli
Istituti autonomi per le case popolari, gli alloggi realizzati e destinati alla
generalità dei lavoratori ed ai dipendenti di aziende ammesse a costruire
direttamente;
ai
comuni, le case-albergo, le aree pubbliche, gli spazi e il verde attrezzato e
quanto altro di loro competenza; nonché le opere destinate ad attività sociali,
sportive, culturali ed assistenziali, che potranno essere assegnate ad enti
istituzionalmente competenti;
all'ente
religioso istituzionalmente competente, le opere destinate ad attività
religiose.
58.
Gli enti ed organismi incaricati dell'attuazione dei programmi di cui alla
presente legge provvedono, per le parti di rispettiva competenza, alla
progettazione delle opere, direttamente oppure avvalendosi di liberi
professionisti.
La
direzione, la contabilità e l'assistenza ai lavori possono essere affidate a
liberi professionisti.
I
suddetti enti ed organismi provvedono direttamente all'appalto dei lavori ed
assumono l'attuazione delle parti di programmi di loro competenza, con ogni
conseguente responsabilità di ordine tecnico e amministrativo.
59.
Per l'assegnazione dei prestiti a valere sul fondo di rotazione di cui alla
legge 14 febbraio 1963, n. 60 (33), è formata un'unica graduatoria mediante
sorteggio tra i lavoratori concorrenti in possesso dei requisiti di legge.
Il
lavoratore utilmente incluso nella graduatoria sceglie la destinazione del
prestito.
Coloro
che per la ricostruzione di abitazioni distrutte o gravemente danneggiate siano
ammessi a contributi a fondo perduto per effetto di disposizioni legislative
emanate in favore di persone colpite da calamità naturali sono, altresì,
ammessi, ancorché non lavoratori, ad usufruire delle disponibilità del fondo di
rotazione di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60 (34), con facoltà di
cumulabilità dei due benefici.
Le
domande di cui al precedente comma sono classificate in un elenco speciale.
60.
Gli enti ed istituti, incaricati dell'attuazione dei programmi previsti dalla
presente legge, acquisiscono dai comuni le aree all'uopo occorrenti; gli stessi
enti ed istituti possono tuttavia procedere direttamente all'acquisizione delle
aree in nome e per conto dei comuni, d'intesa con questi ultimi.
61.
Le abitazioni costruite in base ai programmi di cui al presente titolo non
destinate alle case-albergo ed alle cooperative sono assegnate in locazione,
con divieto di sublocazione, ovvero cedute a riscatto, nei limiti del 15 per
cento dei programmi finanziati ai sensi del successivo articolo 67, lettere c)
e d).
Gli
alloggi realizzati nell'ambito dei programmi di cui al precedente comma -
tranne quelli realizzati dalle cooperative e quelli assegnati a riscatto - sono
di proprietà degli Istituti autonomi delle case popolari, i quali devono
corrispondere per 30 anni, a decorrere dalla data di consegna degli alloggi
stessi,
l'ammontare annuo del canone di locazione al netto delle spese generali, di
amministrazione e di manutenzione.
Le
somme erogate per la realizzazione delle case-albergo sono rimborsate dagli
Istituti autonomi per le case popolari in 30 anni con rate annuali costanti
senza interessi. Con apposito regolamento saranno indicati gli enti, non aventi
scopo di lucro, di cui potrà essere affidata la gestione delle case-albergo.
I
finanziamenti assegnati alle cooperative, ivi comprese quelle per le quali alla
data di entrata in vigore della presente legge non sia stata effettuata la
consegna degli alloggi, sono rimborsati in 35 anni senza oneri di interessi.
62.
I progetti delle opere comprese nei programmi di cui al presente titolo sono
approvati dai consigli di amministrazione degli Istituti autonomi per le case
popolari, previo parere della commissione di cui al successivo articolo 63.
I
progetti delle opere finanziate in base alle disposizioni legislative vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge, ancora da approvare, sono
approvati, sentita la commissione di cui all'articolo 63:
a)
dai consigli di amministrazione degli enti cui sia affidata la esecuzione delle
opere;
b)
dal consiglio di amministrazione del competente Istituto autonomo per le case
popolari, per le opere la cui esecuzione sia affidata alle cooperative nonché
per le opere da realizzare con la concessione di prestiti individuali di cui al
precedente articolo 59.
È
soppresso l'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre
1963, numero 1471 (35).
63.
Presso ciascun Istituto autonomo per le case popolari è costituita una
commissione tecnica così composta:
dal
presidente dell'istituto, che la presiede;
dall'ingegnere
capo del genio civile;
dall'assessore
all'edilizia o all'urbanistica del comune interessato;
da
un rappresentante tecnico della Gestione case per lavoratori, per i programmi
di sua competenza;
dal
capo dell'ufficio tecnico dell'istituto;
da
due tecnici nominati dalla Regione, scelti tra gli iscritti agli albi dei
tecnici del ramo;
da
un rappresentante delle cooperative, nominato dalla Regione su proposta delle
associazioni nazionali delle cooperative giuridicamente riconosciute.
I
suddetti componenti possono designare un sostituto nei casi di assenza o di
impedimento.
Alla
seduta della commissione può partecipare, senza diritto di voto, il
professionista progettista.
64.
Le opere di urbanizzazione e di edilizia sociale comprese nei programmi di cui
al presente titolo sono realizzate dagli enti ed organismi incaricati
dell'attuazione dei programmi costruttivi, sentite le competenti
amministrazioni comunali, e sono attribuite in proprietà agli enti ed organismi
indicati nell'articolo 57 della presente legge, dopo l'approvazione del
relativo collaudo da effettuarsi entro tre mesi dalla loro ultimazione.
Per
l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative alla parte del
programma di competenza del Ministero dei lavori pubblici, sono concessi a
favore degli enti indicati all'articolo 68 contributi costanti
trentacinquennali nella misura occorrente al totale ammortamento dei mutui compresi
gli oneri per spese e interessi.
Le
spese occorrenti per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria, relative ai programmi di cui all'articolo 55, possono far carico,
anche in eccedenza al limite indicato al terzo comma dell'articolo 48, ai fondi
previsti alle lettere c) e d) del successivo articolo 67, mediante apposita
convenzione, che il comune stipula con la GESCAL o con la Regione a seconda dei
programmi di rispettiva pertinenza.
Per
la realizzazione delle opere eccedenti l'ambito dei programmi costruttivi di
competenza della Gestione case per lavoratori, si può provvedere, a carico dei
fondi di cui alle lettere c) e d) del successivo articolo 67 alla anticipazione
parziale o totale delle somme all'uopo occorrenti, sulla base di apposita
convenzione che i comuni e gli altri enti obbligati stipulano con la GESCAL o
con la Regione a seconda dei programmi di rispettiva pertinenza.
I
comuni sono tenuti a richiedere i relativi finanziamenti.
Sarà
esercitata la rivalsa delle somme anticipate nei confronti dei comuni e delle
amministrazioni obbligate anche nel caso di opere costruite con fondi della
Gestione case per lavoratori prima che le amministrazioni siano ammesse ai
contributi.
65.
Fino all'entrata in vigore delle norme delegate previste dal precedente
articolo 8, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei
Ministri per i lavori pubblici e per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti
il Ministro per il tesoro e una commissione composta da 10 senatori e da 10
deputati nominati dai Presidenti delle rispettive assemblee, sono emanate,
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme per
l'assegnazione e la revoca, nonché per la determinazione e la revisione dei
canoni di locazione degli alloggi di edilizia economica e popolare, compresi
quelli di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60 (36), e successive
modificazioni, secondo i criteri indicati alle lettere g) ed h) del citato
articolo 8. Fino all'emanazione del decreto sopra indicato è sospesa ogni
procedura di sfratto e nessun aumento degli attuali canoni è consentito.
Tali
norme si applicheranno anche agli alloggi dei programmi in corso e per i quali
non sia stato emanato il bando di concorso alla data di entrata in vigore del
decreto.
Le
graduatorie formate dalle commissioni provinciali per l'assegnazione degli
alloggi e dei prestiti della Gestione case per lavoratori sono definitive a
seguito della decisione delle commissioni stesse sulle opposizioni proposte dai
concorrenti.
66.
Le disposizioni del presente titolo si applicano, in quanto compatibili, anche
ai programmi della
Gestione
case per lavoratori in corso di attuazione.
Tutte
le agevolazioni ed esenzioni previste dall'articolo 33 della legge 14 febbraio
1963, n. 60 (36), e successive norme regolamentari, sono estese alle
abitazioni, ai fabbricati e alle opere comunque realizzate in base al presente
titolo, salvo i maggiori benefici previsti da vigenti disposizioni legislative.
67.
Alla realizzazione dei programmi di cui al precedente articolo 48 si provvede:
a)
attraverso l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dei
lavori pubblici del limite di impegno di lire 16 miliardi per l'anno
finanziario 1971, di lire 18 miliardi per l'anno finanziario 1972, di lire 20
miliardi per l'anno finanziario 1973;
b)
attraverso l'utilizzazione delle somme ricavate da operazioni di mutuo, da
emissioni di obbligazioni ed in genere da operazioni finanziarie rivolte allo
sviluppo dei programmi di edilizia popolare; al pagamento degli interessi e dei
ratei di ammortamento si provvede con i fondi di cui al primo comma, lettera a)
dell'articolo 5;
c)
attraverso l'utilizzazione dei fondi residui di cui all'articolo 10 della legge
14 febbraio 1963, n. 60
(36),
e delle disponibilità derivanti dal decreto-legge 1° maggio 1970, n. 210 (37),
convertito nella legge 3 luglio 1970, n. 419, nonché dei ricavi dello sconto
dei proventi comunque spettanti alla Gestione case per lavoratori secondo le
modalità di cui all'articolo 23, lettera a), della legge 14 febbraio 1963, n.
60;
d)
attraverso anticipazioni su pagamento dei debiti dello Stato nei conti della
Gestione, derivanti dal residuo del venticinquennio dopo la scadenza del
programma decennale, per i quali è autorizzata dopo il 1° aprile 1976 la spesa
di 78 miliardi da ripartire in ragione di lire 15 miliardi nell'anno
finanziario 1976, 26 miliardi in ciascuno degli anni 1977 e 1978 e 11 miliardi
nell'anno 1979;
e)
attraverso l'utilizzazione di ogni altro fondo di cui all'articolo 1 della
presente legge.
68.
I limiti d'impegno indicati nella lettera a) dell'articolo 67 sono destinati
alla concessione di contributi ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408 (38),
e successive modificazioni e integrazioni;
a)
in favore degli Istituti autonomi per le case popolari per una aliquota non
inferiore al 50 per cento, nella misura occorrente al totale ammortamento dei
mutui, compresi gli oneri per spese ed interessi, per la costruzione di alloggi
a totale carico dello Stato destinati a famiglie allocate in grotte, baracche, cantinati,
soffitte, edifici pubblici, locali malsani e simili, per la esecuzione dei
lavori di cui all'articolo 54, nonché per l'esecuzione di opere di manutenzione
e di risanamento del patrimonio di abitazioni di tipo economico e popolare
dello Stato di cui al precedente articolo 48;
b)
in favore degli Istituti autonomi per le case popolari e di cooperative
edilizie, per la costruzione di alloggi di tipo economico e popolare nonché per
la esecuzione di opere di manutenzione e di risanamento del patrimonio di
abitazioni di tipo economico e popolare degli enti di edilizia economica e popolare
di cui al precedente articolo 48.
Almeno
un quarto dei contributi di cui al primo comma, lettera a) del presente articolo
è riservato ad interventi da effettuare nel territorio dei comuni di Roma, di
Messina e di Reggio Calabria e dei
comuni
dichiarati sismici di prima categoria delle province di Avellino, Benevento,
Caserta, Foggia, L'Aquila (Marsica) e Frosinone (Sora).
Una
aliquota, non superiore ad un sesto dei finanziamenti di cui al primo comma
lettera b) del presente articolo, viene destinata alla integrazione dei
contributi già concessi agli Istituti autonomi per le case popolari
relativamente a programmi ancora in corso di esecuzione nonché a programmi di
alloggi ultimati successivamente al 4 novembre 1963, ai fini del conseguimento
delle finalità indicate al precedente articolo 65. I provveditori alle opere
pubbliche concedono i contributi agli Istituti autonomi per le case popolari
sulla base delle integrazioni disposte dal Ministro per i lavori pubblici.
69.
All'onere derivante dall'applicazione della disposizione contenuta nella
lettera a) del precedente articolo 67, per l'anno finanziario 1971, si provvede
con una corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il
Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
70.
Per le regioni a statuto speciale aventi competenza in materia di edilizia
popolare, nonché per le province autonome di Trento e di Bolzano, il CIPE
stabilisce - su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il
Ministro per il tesoro - le quote degli stanziamenti di cui alla presente legge
da devolvere ai suddetti enti e da iscriversi nei rispettivi bilanci.
Tali
quote sono utilizzate per le finalità previste dalla presente legge.
Tutte
le agevolazioni ed esenzioni concernenti l'edilizia abitativa sono estese alle
abitazioni, ai fabbricati e alle opere comunque realizzate in base a leggi
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano
nell'ambito della loro competenza in materia di edilizia
popolare.
71.
Le cooperative edilizie che beneficiano dei contributi previsti dalla presente
legge devono essere rette e disciplinate dai principi della mutualità, senza
fini di speculazione privata e devono essere costituite esclusivamente da soci
aventi i requisiti soggettivi necessari per essere assegnatari di alloggi economici
e popolari ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, e che siano iscritti
nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile annuo non
superiore a 4 milioni di lire.
Sono
fatte salve le particolari disposizioni di cui alla legge 14 febbraio 1963, n.
60 (39).
TITOLO
V
Edilizia
agevolata e convenzionata. Agevolazioni fiscali
72.
Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo nel
pagamento degli interessi dei mutui contratti dai privati, dalle cooperative e
dagli enti pubblici che ottengano, ai sensi della presente legge, le
concessioni in superficie delle aree comprese nei piani di zona per l'edilizia economica
e popolare.
Tale
contributo è concesso nella misura occorrente affinché i mutuatari non vengano
gravati degli
interessi,
diritti e commissioni, anche per l'eventuale perdita relativa al collocamento
delle cartelle,
nonché
per oneri fiscali e vari e per spese accessorie in misura superiore al 3 per
cento annuo, pari all'1,5 per cento semestrale oltre al rimborso del capitale,
se enti pubblici o cooperative a proprietà indivisa il cui statuto prevede il
divieto di cessione in proprietà degli alloggi, l'obbligo di trasferimento degli
stessi al competente IACP in caso di liquidazione o di scioglimento della
cooperativa; e nella misura del 4 per cento, pari al 2 per cento semestrale,
oltre al rimborso del capitale, se cooperative a proprietà divisa, o prive dei
requisiti statutari di cui al presente comma o se privati (39/a).
I
mutui stessi sono garantiti da ipoteca di primo grado e usufruiscono della
garanzia integrativa dello Stato per il rimborso del capitale e il pagamento
degli interessi.
La
garanzia dello Stato diventerà operante entro 120 giorni dalla conclusione
dell'esecuzione immobiliare nei confronti del mutuatario inadempiente ove
l'Istituto mutuante dovesse restare insoddisfatto del suo credito e ciò purché
l'Istituto stesso abbia iniziato l'esecuzione entro un anno dal verificarsi
dell'insolvenza.
Gli
eventuali oneri derivanti dalla garanzia dello Stato graveranno su apposito
capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro per l'esercizio 1971 e successivi.
La
garanzia dello Stato continuerà a sussistere qualora, dopo la stipulazione del
contratto condizionato di mutuo ed essendo intervenute erogazioni da parte
dell'Istituto mutuante, sopravvenisse la perdita dei requisiti prescritti dalla
presente legge.
Per
la determinazione e l'erogazione dei contributi statali si applicano, in quanto
compatibili, le norme del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022 (40),
convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179 e successive modifiche ed
integrazioni.
Per
la concessione dei contributi statali è autorizzato il limite d'impegno di 2
mila milioni per l'anno
1972
e di 2 mila milioni per l'anno 1973 a valere sugli stanziamenti previsti dalla
lettera a) dell'articolo 67 della presente legge.
Per
gli anni successivi, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato,
sarà fissato annualmente il limite degli ulteriori impegni da assumere per
l'applicazione del presente articolo (40/a).
73.
L'esenzione dall'imposta sui fabbricati si applica per un periodo di 25 anni
per gli edifici realizzati su aree date in concessione ai sensi dell'articolo
35 e per un periodo di 15 anni per quelli realizzati su aree cedute in
proprietà ai sensi dello stesso articolo.
74.
Gli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste dal titolo III
della presente legge nonché gli atti di concessione del diritto di superficie
sulle aree stesse sono soggetti all'imposta fissa minima di registro e sono
esenti da imposta ipotecaria.
75.
Tutti gli atti di cessione gratuita delle aree a favore dei comuni o loro
consorzi sono soggetti alla imposta fissa minima di registro e sono esenti da
imposta ipotecaria.
Disposizione
finale
76.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
(1)
Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 ottobre 1971, n. 276.
(2)
Riportate, rispettivamente, al n. G/XII e G/XV.
(2/a)
Vedi, anche, l'art. 62, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
(2/b)
Per la nuova composizione del Comitato, vedi l'art. 5, L. 5 agosto 1978, n. 457.
(3).
(4).
(5).
(6).
(7).
(7/a)
Vedi l'art. 4, D.L. 2 maggio 1974, n. 115.
(7/b).
(7/c).
(7/d)
Per l'interpretazione autentica del presente articolo 9, vedi l'art. 1-ter,
D.L. 28 dicembre 1971, n. 1119.
(7/e)
Così elevato dal 30 al 50 per cento dall'art. 14, L. 28 gennaio 1977, n. 10.
(7/f)
Comma così sostituito dall'art. 6, D.L. 2 maggio 1974, n. 115.
(7/g)
La Corte costituzionale, con sentenza 8-22 aprile 1991, n. 173 (Gazz. Uff. 24
aprile 1991, n.
17
- Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del comma quinto dell'art. 12,
nella parte in cui non
prevede
che l'espropriante in alternativa al pagamento dell'indennità accettata dall'espropriato,
possa esperire entro sessanta giorni opposizione ai sensi dell'art. 19.
(7/h)
Comma aggiunto dall'art. 14, L. 28 gennaio 1977, n. 10.
(8).
(8/a)
La Corte costituzionale, con sentenza 19-27 dicembre 1974, n. 284 (Gazz. Uff. 3
gennaio 1975, n. 3), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13,
ultimo comma.
(8/b)
Articolo così sostituito dall'art. 14, L. 28 gennaio 1977, n. 10.
(8/c)
Gli attuali primi otto commi così sostituiscono i precedenti primi quattro
commi per effetto dell'articolo 14, L. 28 gennaio 1977, n. 10.
(8/cost)
La Corte costituzionale, con sentenza 18-23 luglio 1997, n. 261 (Gazz. Uff. 30
luglio 1997, n. 31, Serie speciale), ha dichiarato, non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 16, commi quarto e quinto, come modificato
dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e, in quanto rinvia ad esso,
dell'art. 5-bis, comma 4, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, sollevata, in riferimento
agli artt. 42, terzo comma, e 24 della Costituzione.
(8/d)
La Corte costituzionale, con sentenza 25-30 gennaio 1980, n. 5 (Gazz. Uff. 6
febbraio 1980, n. 36), ha così disposto:«Dichiara la illegittimità
costituzionale:
a)
dell'art. 16, commi cinque, sei e sette della L. 22 ottobre 1971, n. 865, come
modificati dall'art. 14, L. 28 gennaio 1977, n. 10;
b)
dell'art. 19, comma primo, L. 28 gennaio 1977, n. 10 e dell'art. 20, comma
terzo, L. 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dall'art. 14, L. 28 gennaio
1977, n. 10;
c)
dell'articolo unico della L. 27 giugno 1974, n. 247 nella parte in cui,
convertendo in legge, con modificazioni, il D.L. 2 maggio 1974, n. 115, ne
modifica l'art. 4, estendendo l'applicazione delle disposizioni dell'art. 16,
commi cinque, sei e sette della L. 865 del 1971 a tutte le espropriazioni comunque
preordinate alla realizzazione di opere o di interventi da parte dello Stato,
delle regioni, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o di diritto
pubblico anche non territoriali».
(8/e).
(9).
(9/a)
Comma così modificato dall'art. 14, L. 28 gennaio 1977, n. 10.
(9/b)
Comma così modificato dall'art. 14, L. 28 gennaio 1977, n. 10.
La
Corte costituzionale, con sentenza 22 maggio 1987, n. 255 (Gazz. Uff. 15 luglio
1987, n. 29 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, L. 7
ottobre 1969, n. 742, nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi
prevista si applichi anche al termine di cui al primo comma dell'art. 19 della presente
legge nel testo sostituito dall'art. 14, L. 28 gennaio 1977, n. 10. La stessa
Corte con sentenza 20-22 febbraio 1990, n. 67 (Gazz. Uff. 28 febbraio 1990 -
Serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 19 della presente
legge, nella parte in cui, pur dopo avvenuta la espropriazione, non consente agli
aventi diritto di agire in giudizio per la determinazione dell'indennità,
finché manchi la relazione di stima prevista dagli artt. 15 e 16 della legge.
(9/bb)
I termini previsti dal presente comma sono stati prorogati di un anno dall'art.
5, L. 29 luglio 1980, n. 385, riportata al n. A/XCIII. Vedi, inoltre, l'art. 1,
comma 5-bis, D.L. 22 dicembre 1984, n. 901, riportato alla voce Opere
pubbliche, l'art. 14, D.L. 29 dicembre 1987, n. 534, l'art. 22, L. 20 maggio
1991, n. 158.
(9/d)
La Corte costituzionale, con sentenza 9-22 ottobre 1990, n. 470 (Gazz. Uff. 31
ottobre 1990, n. 43 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art.
20, quarto comma, così come modificato dall'art. 14 della L. 28 gennaio 1977,
n. 10, nella parte in cui, in mancanza della determinazione, ad opera della
commissione prevista dall'art. 16, dell'indennità di occupazione o della sua
comunicazione agli interessati, non consente ai medesimi di agire in giudizio
per ottenerne la liquidazione, a decorrere dall'occupazione del bene che ne è
oggetto. La stessa Corte, con sentenza 9-27 luglio 1992, n. 365 (Gazz. Uff. 5
agosto 1992, n. 33 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art.
20, quarto comma, nella parte in cui non prevede che anche l'espropriante possa
proporre opposizione davanti alla corte d'appello contro la determinazione
dell'indennità di occupazione dei beni da espropriare, con atto di citazione
notificato alle controparti nei modi ivi stabiliti e, quando l'espropriante sia
il comune, con decorrenza del termine per l'opposizione dal giorno in cui sia
pervenuta al comune stesso la comunicazione della determinazione di detta
indennità da parte della commissione prevista dall'art. 16.
(10).
(10/a)
Vedi il D.M. 5 aprile 1972.
(10/b)
Articolo così sostituito dall'art. 20, D.L. 2 maggio 1974, n. 115.
(10/c)
Articolo così sostituito dall'art. 21, D.L. 2 maggio 1974, n. 115.
(11).
(12)
Articolo abrogato dall'art. 2, L. 28 gennaio 1977, n. 10.
(12/a).
(13).
(13/a)
Il primo periodo del comma 6 è stato sostituito dall'art. 49, L. 27 dicembre
1997, n. 449.
(14).
(15).
(16).
(17).
(18)
Aggiunge un comma all'art. 8, L. 18 aprile 1962, n. 167.
(18/a)
Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 63, L. 23 dicembre 1996, n. 662.
(18/b)
Comma così sostituito dall'art. 3, comma 63, L. 23 dicembre 1996, n. 662. Il
decimo comma, inoltre, è stato successivamente così sostituito e il dodicesimo
comma è stato così modificato, dall'art. 7, L. 30 aprile 1999, n. 136.
(18/c)
Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 7, L. 30 aprile
1999, n. 136.
(18/d)
Alinea così sostituito dall'art. 3, comma 63, L. 23 dicembre 1996, n. 662.
(18/e)
Comma abrogato dall'art. 23, L. 17 febbraio 1992, n. 179.
(19)
Vedi, anche, l'art. 32, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.
(19/a)
Comma aggiunto dall'art. 23, L. 17 febbraio 1992, n. 179.
(19/cost)
La Corte costituzionale, con sentenza 20-23 aprile 1998, n. 135 (Gazz. Uff. 29
aprile 1998, n. 17, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 35, sollevata in riferimento agli articoli
97, 42 e 41 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con ordinanza
20 gennaio-4 febbraio 2000, n. 28 (Gazz. Uff. 9 febbraio 2000, n. 6, serie
speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 10, settimo comma, L. 18 aprile 1962, n.
167 nel testo introdotto dall'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sollevata
in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
(19/b)
Comma abrogato dall'art. 44, L. 5 agosto 1978, n. 457 a sua volta sostituito
dall'art. 4, L. 29 luglio 1980, n. 385.
(20).
(21)
Articolo così sostituito dall'art. 1, D.L. 2 maggio 1974, n. 115. Vedi, anche,
per una ulteriore proroga l'art. 51, L. 5 agosto 1978, n. 457.
(20).
(21/a)
Modifica l'art. 19, L. 18 aprile 1962, n. 167.
(22)
Sostituiscono, rispettivamente, gli artt. 1, 2, 3, L. 29 settembre 1964, n. 847.
(22/a)
Aggiunge un comma all'art. 4, L. 29 settembre 1964, n. 847.
(23)
Detto fondo è stato elevato a lire 450 miliardi dall'art. 7, L. 27 maggio 1975,
n. 166. Una ulteriore elevazione a lire 700 miliardi è stata disposta dall'art.
40, L. 5 agosto 1978, n. 457.
(23/a)
Vedi il D.M. 12 aprile 1972.
(23/b)
Vedi, anche, l'art. 13, L. 8 agosto 1977, n. 513.
(24).
(25).
(26).
(27).
(28).
(29).
(30).
(31).
(32).
(32/a)
Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 8 gennaio 1981, n. 4, riportato al n. A/XCIV e
l'art. 22, L. 17 febbraio 1992, n. 179.
(33).
(34).
(35).
(36).
(37).
(38)
(39).
(39/a)
I commi secondo e terzo sono stati prima sostituiti dal primo comma dell'art.
10, L. 27 maggio 1975, n. 166 e poi così sostituiti, con un comma solo,
dall'art. 6-bis,
D.L. 13 agosto 1975, n. 376.
(40)
.
(40/a)
Vedi, anche, l'art. 6, D.L. 13 agosto 1975, n. 376.