L.
28 gennaio 1977, n. 10 (1).
Norme
per la edificabilità dei suoli.
1.
Trasformazione urbanistica del territorio e concessione di edificare.
Ogni
attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio
comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere è
subordinata a concessione da parte del sindaco, ai sensi della presente legge.
2.
Piani di zona e demani comunali di aree.
Per
le aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 8 aprile 1962, n. 167 (2),
e per quelle acquisite ai sensi degli articoli 27 e 51 della legge 22 ottobre
1971, n. 865 (2), resta fermo il regime previsto dalle norme della stessa legge
n. 865 (2).
Anche
per tali aree è necessario il provvedimento del sindaco di cui all'articolo 1
della presente legge.
(3).
L'articolo
26 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (2), è abrogato. Le aree già vincolate
ai sensi di detto articolo sono assoggettate al regime previsto dall'articolo
35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (2), salvo quanto previsto nell'undicesimo,
nel sedicesimo e nel diciottesimo comma dello stesso articolo 35 per ciò che
concerne i requisiti soggettivi.
[Nei
comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, secondo i dati
risultanti dall'ultimo censimento, l'art. 51, L. 22 ottobre 1971, n. 865 (2), e
successive modificazioni, si applica fino alla data del 31 dicembre 1980] (3/a)
(3/b).
3.
Contributo per il rilascio della concessione.
La
concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza
delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.
4.
Caratteristiche della concessione.
La
concessione è data dal sindaco al proprietario dell'area o a chi abbia titolo
per richiederla con le modalità, con la procedura e con gli effetti di cui
all'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (4), e successive
modificazioni ed integrazioni, in conformità alle previsioni degli strumenti
urbanistici e dei regolamenti edilizi e, nei comuni sprovvisti di detti
strumenti, a norma dell'articolo 41-quinquies, primo e terzo comma, della legge
medesima, nonché delle ulteriori norme regionali.
Per
gli immobili di proprietà dello Stato la concessione è data a coloro che siano
muniti di titolo, rilasciato dai competenti organi dell'amministrazione, al
godimento del bene.
Nell'atto
di concessione sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
Il
termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno; il termine
di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, non può
essere superiore a tre anni e può essere prorogato, con provvedimento motivato,
solo per fatti estranei alla volontà del concessionario, che siano sopravvenuti
a ritardare i lavori durante la loro esecuzione. Un periodo più lungo per l'ultimazione
dei lavori può essere concesso esclusivamente in considerazione della mole
dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche
tecnico-costruttive; ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui
finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
Qualora
i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve
presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione; in tal caso la
nuova concessione concerne la parte non ultimata.
La
concessione è trasferibile ai successori o aventi causa. Essa non incide sulla
titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili
realizzati per effetto del suo rilascio ed è irrevocabile, fatti salvi i casi
di decadenza ai sensi della presente legge e le sanzioni previste dall'articolo
15 della stessa. Resta fermo inoltre il disposto di cui al penultimo comma
dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (4).
La
regione stabilisce le forme e le modalità d'esercizio dei poteri sostitutivi
nel caso di mancato rilascio della concessione nei termini di legge.
A
decorrere dal 1° gennaio 1979, salva l'applicazione dell'articolo 4 della legge
1° giugno 1971, n. 291 (5), nei comuni sprovvisti degli strumenti urbanistici
generali e in mancanza di norme regionali e fino all'entrata in vigore di
queste, la concessione deve osservare i seguenti limiti:
a)
fuori del perimetro dei centri abitati definito ai sensi dell'articolo 17 della
legge 6 agosto 1967, n.
765,
l'edificazione a scopo residenziale non può superare l'indice di metri cubi
0,03, per metro quadrato di area edificabile;
b)
nell'ambito dei centri abitati definiti ai sensi dell'articolo 17 della legge 6
agosto 1967, n. 765, sono consentite soltanto opere di restauro e di
risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria o straordinaria, di
consolidamento statico e di risanamento igienico;
c)
le superfici coperte degli edifici o dei complessi produttivi non possono
superare un decimo dell'area di proprietà.
5.
Determinazione degli oneri di urbanizzazione.
L'incidenza
degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, previsti dall'articolo 4
della legge 29 settembre 1964, n. 847 (2), modificato dall'articolo 44 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865 (2), nonché dalle leggi regionali, è stabilita,
ai fini del precedente articolo 3, con deliberazione del consiglio comunale in
base alle tabelle parametriche che la regione definisce, entro 120 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, per classi di comuni in
relazione:
a)
all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;
b)
alle caratteristiche geografiche dei comuni;
c)
alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;
d)
ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall'articolo
41-quinquies, penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150
(5/a), e successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali.
Fino
all'approvazione delle tabelle di cui al precedente comma i comuni continuano
ad applicare le
disposizioni
adottate in attuazione della legge 6 agosto 1967, n. 765 (6).
Nel
caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione
entro il termine stabilito nel primo comma e fino alla definizione delle
tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del
consiglio comunale (7).
6.
Determinazione del costo di costruzione.
Il
costo di costruzione di cui all'articolo 3 della presente legge per i nuovi
edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi
massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a
norma della lettera g) del primo comma dell'art. 4 della L. 5 agosto 1978, n.
457 (7/a).
Con
gli stessi provvedimenti di cui al primo comma, le regioni identificano classi
di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti
disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate
maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per
cento (7/a).
Nei
periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali di cui al primo comma,
ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è
adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione
dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
(7/a).
Il
contributo afferente alla concessione comprende una quota di detto costo,
variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni
in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della
loro destinazione ed ubicazione (7/a).
Nel
caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato
in relazione al costo degli interventi stessi così come individuati dal comune
in base ai progetti presentati per ottenere la concessione.
7.
Edilizia convenzionata.
Per
gli interventi di edilizia abitativa, ivi compresi quelli sugli edifici
esistenti, il contributo di cui al precedente articolo 3 si è ridotto alla sola
quota di cui all'articolo 5 qualora il concessionario si impegni, a mezzo di
una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di
locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dal successivo
articolo 8.
Nella
convenzione può essere prevista la diretta esecuzione da parte dell'interessato
delle opere di urbanizzazione, in luogo del pagamento della quota di cui al
comma precedente; in tal caso debbono essere descritte le opere da eseguire e
precisati i termini e le garanzie per l'esecuzione delle opere medesime.
Fino
all'approvazione da parte della regione della convenzione-tipo, le convenzioni
previste dal presente articolo sono stipulate in conformità ad uno schema di
convenzione-tipo, deliberato dal Consiglio comunale, contenente gli elementi di
cui al successivo articolo 8.
Può
tener luogo della convenzione un atto unilaterale d'obbligo con il quale il
concessionario si impegna ad osservare le condizioni stabilite nella
convenzione-tipo ed a corrispondere nel termine stabilito la quota relativa
alle opere di urbanizzazione ovvero ad eseguire direttamente le opere stesse.
La
convenzione o l'atto d'obbligo unilaterale sono trascritti nei registri
immobiliari a cura del comune e a spese del concessionario.
8.
Convenzione-tipo.
Ai
fini della concessione relativa agli interventi di edilizia abitativa di cui al
precedente articolo 7, la
regione
approva una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri nonché i
parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali
debbono uniformarsi le convenzioni comunali nonché gli atti di obbligo in
ordine essenzialmente a;
a)
l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;
b)
la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo
delle aree, così come
definito
dal comma successivo, della costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonché
delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di
preammortamento e di finanziamento;
c)
la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai
prezzi fissati per la cessione degli alloggi;
d)
la durata di validità della convenzione non superiore a 30 e non inferiore a 20
anni.
La
regione stabilisce criteri e parametri per la determinazione del costo delle
aree, in misura tale che la sua incidenza non superi il 20 per cento del costo
di costruzione come definito ai sensi del
precedente
art. 6.
Per
un periodo di 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge il concessionario
può chiedere che il costo delle aree, ai fini della convenzione, sia
determinato in misura pari al valore definito in
occasione
di trasferimenti di proprietà avvenuti nel quinquennio anteriore alla data
della convenzione (7/b).
I
prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai
sensi del primo comma sono suscettibili di periodiche variazioni, con frequenza
non inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di
costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime.
Ogni
pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di
locazione è nulla per la parte eccedente.
9.
Cessione gratuita.
Il
contributo di cui al precedente articolo 3 non è dovuto:
a)
per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in
funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo
a titolo principale, ai sensi dell'art. 12, L. 9 maggio 1975, n. 153 (8);
b)
per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di
ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio
e mutamento della destinazione d'uso, quando il concessionario si impegni,
mediante convenzione o atto d'obbligo unilaterale a praticare prezzi di vendita
e canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune ed a concorrere
negli oneri di urbanizzazione;
c)
per gli interventi di manutenzione straordinaria, restando fermo che per la
manutenzione ordinaria la concessione non è richiesta;
d)
per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo, di
ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20 per cento, di
edifici unifamiliari;
e)
per le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche o
statiche delle abitazioni, nonché per la realizzazione dei volumi tecnici che
si rendano indispensabili a seguito della installazione di impianti tecnologici
necessari per le esigenze delle abitazioni;
f)
per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale
realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di
urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti
urbanistici;
g)
per le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a
seguito di
pubbliche
calamità.
Per
le opere realizzate dai soggetti di cui al secondo comma dell'art. 4 il
contributo per la concessione - da determinarsi dal comune ai sensi del
precedente art. 5 - è commisurato alla incidenza delle sole opere di
urbanizzazione.
Restano
ferme le norme di cui agli articoli 29 e 31, secondo comma, della legge 17
agosto 1942, n. 1150 (9), e successive modificazioni.
10.
Concessione relativa ad opere o impianti non destinati alla residenza.
La
concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali
o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla presentazione di
servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle
opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento
dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione
dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere
è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a parametri che la
regione definisce con i criteri di cui alle lettere a) e b) del precedente art.
5, nonché in relazione ai tipi di attività produttiva.
La
concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche,
commerciali e direzionali comporta la corresponsione di un contributo pari
all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi del
precedente articolo 5, nonché una quota non superiore al 10 per cento del costo
documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di
attività, con deliberazione del consiglio comunale.
Qualora
la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonché di
quelle nelle zone agricole previste dal precedente articolo 9, venga comunque
modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo
per la concessione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova
destinazione, determinata con riferimento al momento della intervenuta
variazione.
11.
Versamento del contributo afferente alla concessione.
La
quota di contributo di cui al precedente articolo 5 è corrisposta al comune
all'atto del rilascio della concessione. A scomputo totale o parziale della
quota dovuta, il concessionario può obbligarsi a realizzare direttamente le
opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal comune.
La
quota di contributo di cui al precedente articolo 6 è determinata all'atto del
rilascio della concessione ed è corrisposta in corso d'opera con le modalità e
le garanzie stabilite dal comune e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla
ultimazione delle opere.
12.
Destinazione dei proventi delle concessioni.
I
proventi delle concessioni e delle sanzioni di cui agli articoli 15 e 18 sono
versati in conto corrente vincolato presso la tesoreria del comune e sono
destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria,
al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, all'acquisizione
delle aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali di cui
all'articolo 13, nonché, nel limite massimo del 30 per cento, a spese di
manutenzione ordinaria del patrimonio comunale (9/a).
13.
Programmi pluriennali di attuazione.
L'attuazione
degli strumenti urbanistici generali avviene sulla base di programmi
pluriennali di attuazione che delimitano le aree e le zone - incluse o meno in
piani particolareggiati o in piani convenzionati di lottizzazione - nelle quali
debbono realizzarsi, anche a mezzo di comparti, le previsioni di detti
strumenti e le relative urbanizzazioni, con riferimento ad un periodo di tempo
non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.
Nella
formulazione dei programmi deve essere osservata la proporzione tra aree
destinate all'edilizia economica e popolare e aree riservate all'attività
edilizia privata, stabilita ai sensi dell'articolo 3 della L. 18 aprile 1962,
n. 167 (9/b), e successive modificazioni, come modificato ai sensi
dell'articolo 2 della presente legge.
La
regione stabilisce con propria legge, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della
presente
legge, il contenuto ed il procedimento di formazione dei programmi pluriennali
di attuazione, individua i comuni esonerati, anche in relazione alla
dimensione, all'andamento demografico ed alle caratteristiche geografiche,
storiche ed ambientali - fatta comunque eccezione per quelli di particolare espansione
industriale e turistica - dall'obbligo di dotarsi di tali programmi e prevede
le forme e le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei
comuni inadempienti.
Nei
comuni obbligati ai sensi del terzo comma la concessione di cui all'articolo 1
della presente legge è data solo per le aree incluse nei programmi di
attuazione e, al di fuori di esse, per le opere e gli interventi previsti dal
precedente articolo 9, sempreché non siano in contrasto con le prescrizioni
degli strumenti urbanistici generali.
Fino
all'approvazione dei programmi di attuazione, al di fuori dei casi previsti nel
precedente comma, la concessione è data dai comuni obbligati soltanto su aree
dotate di opere di urbanizzazione o per le quali esista l'impegno dei
concessionari a realizzarle.
Qualora
nei tempi indicati dai programmi di attuazione gli aventi titolo non presentino
istanza di concessione singolarmente o riuniti in consorzio, il comune espropria
le aree sulla base delle disposizioni della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come
modificata dalla presente legge.
Le
disposizioni del comma precedente non si applicano ai beni immobili di
proprietà dello Stato.
La
legge regionale prevede le modalità di utilizzazione delle aree espropriate.
Nei
comuni esonerati trova applicazione la norma di cui al primo comma del
precedente articolo 4.
14.
Indennità di espropriazione.
(10).
15.
Sanzioni amministrative.
Il
mancato versamento del contributo nei termini di cui al precedente articolo 11
comporta:
a)
la corresponsione degli interessi legali di mora se il versamento avviene nei
successivi trenta
giorni;
b)
la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali qualora
il versamento avvenga negli ulteriori trenta giorni;
c)
l'aumento di un terzo del contributo dovuto, quando il ritardo si protragga
oltre il termine di cui alla precedente lettera b).
La
vigilanza sulle costruzioni è esercitata dal sindaco ai sensi dell'articolo 32
della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (11).
Le
opere eseguite in totale difformità o in assenza della concessione debbono
essere demolite, a cura e spese del proprietario, entro il termine fissato dal
sindaco con ordinanza. In mancanza, le predette opere sono gratuitamente
acquisite, con l'area su cui insistono, al patrimonio indisponibile del comune che
le utilizza a fini pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica.
L'acquisizione
si effettua con ordinanza motivata del sindaco.
L'ordinanza
è vidimata e resa esecutiva dal pretore nella cui giurisdizione ricade il
comune interessato e costituisce titolo per la trascrizione nei registri
immobiliari e per la immissione in possesso.
Contro
l'ordinanza del sindaco può essere presentato ricorso al tribunale
amministrativo regionale
competente
per territorio.
Gli
atti giuridici aventi per oggetto unità edilizie costruite in assenza di
concessione sono nulli ove da essi non risulti che l'acquirente era a
conoscenza della mancanza della concessione.
Qualora
l'opera eseguita in totale difformità o in assenza della concessione contrasti
con rilevanti interessi urbanistici o ambientali ovvero non possa essere
utilizzata per fini pubblici, viene demolita a spese del suo costruttore.
In
caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione
dei vizi delle procedure amministrative o la riduzione in pristino, il sindaco
applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti
abusivamente eseguite, valutato dall'ufficio tecnico erariale. La valutazione
dell'ufficio tecnico è notificata alla parte dal comune e diviene definitiva
decorsi i termini di impugnativa.
I
contributi, le sanzioni e le spese di cui alla presente legge vengono riscossi
con l'ingiunzione prevista dall'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n.
639 (12), che è emessa dal sindaco del comune interessato.
Le
opere realizzate in parziale difformità dalla concessione debbono essere
demolite a spese del
concessionario.
Nel caso in cui le opere difformi non possono essere rimosse senza pregiudizio
della parte conforme, il sindaco applica una sanzione pari al doppio del valore
della parte dell'opera realizzata in difformità dalla concessione.
Non
si procede alla demolizione ovvero all'applicazione della sanzione di cui al
comma precedente nel caso di realizzazione di varianti, purché esse non siano
in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e non modifichino la sagoma,
le superfici utili e la destinazione d'uso delle costruzioni per le quali è stata
rilasciata la concessione. Le varianti dovranno comunque essere approvate prima
del rilascio del certificato di abitabilità.
Le
opere eseguite da terzi, in totale difformità dalla concessione o in assenza di
essa, su suoli di proprietà dello Stato e di enti territoriali, sono
gratuitamente acquisite rispettivamente, al demanio dello Stato e al patrimonio
indisponibile degli enti stessi (salvo il potere di ordinarne la demolizione,
da effettuarsi a cura e spese del costruttore entro sessanta giorni, qualora
l'opera contrasti con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali). In caso
di mancata esecuzione dell'ordine, alla demolizione provvede il comune, con
recupero delle spese ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (13).
Qualora
le opere siano solo parzialmente difformi dalla concessione si applica il
disposto dell'undicesimo comma del presente articolo. La sanzione ivi prevista
è comminata dallo Stato o dagli altri enti territoriali interessati.
È
vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare le
loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione (13/a).
16.
Tutela giurisdizionale.
I
ricorsi giurisdizionali contro il provvedimento con il quale la concessione
viene data o negata nonché contro la determinazione e la liquidazione del
contributo e delle sanzioni previste dagli artt. 15 e 18 sono devoluti alla
competenza dei tribunali amministrativi regionali, i quali, oltre i mezzi di
prova previsti dall'art. 44, primo comma, R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 (14),
possono disporre altresì le perizie di cui all'art. 27, R.D. 17 agosto 1907, n.
642 (14).
17.
Sanzioni penali.
Salvo
che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si
applica:
a)
l'ammenda fino a lire 20 milioni per la inosservanza delle disposizioni
previste dalla presente legge, dalla L. 17 agosto 1942, n. 1150 (14/a), e
successive modificazioni ed integrazioni, nonché dai regolamenti edilizi e
dagli strumenti urbanistici, ovvero delle prescrizioni e modalità esecutive
previste dalla concessione;
b)
l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni nei
casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza della concessione
o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;
c)
l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 30 milioni a lire 100 milioni nel
caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal
primo comma dell'art. 18. La stessa pena si applica anche nel caso di
interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico,
paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in
assenza della concessione (14/b).
18.
Norme transitorie.
Rimangono
salve le licenze edilizie già rilasciate, anche in attuazione di piani di
lottizzazione, prima della data di entrata in vigore della presente legge,
purché i lavori siano completati entro quattro anni dalla stessa data così da
rendere gli edifici abitabili o agibili. Per la parte non completata entro tale
termine dovrà essere richiesta la concessione (15).
Fermi
restando gli oneri di urbanizzazione, la quota di cui all'articolo 6
riguardante il costo di costruzione:
non
è dovuta per le istanze presentate fino a sei mesi dalla data predetta;
è
ridotta al 30 per cento della misura stabilita dalle norme della presente legge
per le istanze di concessione presentate entro dodici mesi dalla stessa data;
è
ridotta al 60 per cento della misura medesima per le istanze di concessione
presentate entro ventiquattro mesi da tale data.
Le
disposizioni del precedente comma non si applicano qualora le istanze non siano
corredate dagli atti, documenti ed elaborati previsti dalle vigenti norme
urbanistico-edilizie ovvero i progetti presentati vengano assoggettati a
varianti essenziali su richiesta del concessionario prodotta oltre i termini suindicati.
In
ordine alle istanze di cui al secondo comma, la concessione, con i benefici ivi
previsti, non può essere data dopo due anni dalla presentazione delle istanze
stesse, salvo che sia successivamente intervenuta decisione di annullamento del
silenzio rifiuto o di un provvedimento negativo emesso dal comune (15/a).
I
lavori oggetto delle concessioni di cui sopra debbono essere completati entro
tre anni dalla data di rilascio, così da rendere gli edifici abitabili o
agibili. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine
suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al
doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non
ultimata (15/b).
Per
i piani di lottizzazione convenzionata di cui all'articolo 8 della legge 6
agosto 1967, n. 765 (16), già approvati, restano fermi gli oneri di
urbanizzazione convenzionata. Il rilascio delle singole concessioni è subordinato
soltanto al pagamento della quota del costo di costruzione, secondo le norme
della presente legge.
19.
Le disposizioni di cui al precedente articolo 14, in materia di determinazione
dell'indennità di espropriazione e di occupazione, non si applicano ai
procedimenti in corso se la liquidazione dell'indennità predetta sia divenuta
definitiva o non impugnabile o definita con sentenza passata in giudicato alla
data di entrata in vigore della presente legge.
Fino
all'insediamento delle commissioni di cui all'articolo 14, le competenze
attribuite a queste sono svolte dall'ufficio tecnico erariale, il quale applica
i criteri previsti dalla presente legge per la
determinazione
dell'indennità di espropriazione e di occupazione.
20.
Norme tributarie.
Ai
provvedimenti, alle convenzioni e agli atti d'obbligo previsti dalla presente
legge si applica il trattamento tributario di cui all'articolo 32, secondo
comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.
La
trascrizione prevista dall'articolo 15 della presente legge si effettua a tassa
fissa.
21.
Disposizioni finali.
Restano
in vigore le norme della legge 18 dicembre 1973, n. 880, e della legge 2 agosto
1975, n. 393 (17).
Restano
altresì in vigore le norme della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150
(18), e successive modificazioni ed integrazioni, sempreché non siano
incompatibili con quelle della presente legge ed intendendosi la espressione
«licenza edilizia» sostituita dall'espressione «concessione».
22.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella
Gazzetta
Ufficiale.
(1)
Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 gennaio 1977, n. 27.
(2)
.
(3)
Il primo comma che si omette sostituisce il primo comma dell'art. 3, L. 18
aprile 1962, n. 167.
(3/a)
Vedi, anche, l'art. 14-sexies, D.L. 26 novembre 1980, n. 776. Per la proroga del termine al 31 dicembre 1985, vedi l'art. 6,
D.L. 29 dicembre 1983, n. 747, al 31 dicembre 1990, vedi l'art. 1, D.L. 30
dicembre 1985, n. 791 e al 31 dicembre 1991, vedi l'art. 4, L. 20 maggio 1991,
n. 158. Per la proroga al 31 dicembre 1995, vedi l'art. 22, L. 17 febbraio
1992, n. 179.
(3/b)
Comma abrogato dall'art. 2, comma 70, L. 23 dicembre 1996, n. 662.
(4)
.
(5)
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(5/a)
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(6)
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(7)
Vedi, anche, l'art. 7, L. 24 dicembre 1993, n. 537.
(7/a)
Comma, da ultimo, così sostituito dall'art. 7, L. 24 dicembre 1993, n. 537.
(7/b)
Per la proroga di cinque anni, vedi l'art. 14, D.L. 28 dicembre 1987, n. 534. Successivamente, il termine è stato soppresso
dall'art. 23, L. 17 febbraio 1992, n. 179.
(8)
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(9)
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(9/a)
Così sostituito dall'art. 16-bis, D.L. 1° luglio 1986, n. 318. Vedi, anche,
l'art. 11-bis,
D.L. 31 agosto 1987, n. 359.
(9/b)
Così sostituito dall'art. 16-bis, D.L. 1° luglio 1986, n. 318. Vedi, anche,
l'art. 11-bis,
D.L. 31 agosto 1987, n. 359.
(10)
L'articolo, che si omette, modifica il primo comma dell'art. 12, aggiunge tre
commi allo stesso
art.
12, sostituisce l'art. 15, i primi quattro commi dell'art. 16, il primo comma
dell'art. 17, modifica il
primo
comma dell'art. 19 e il terzo comma dell'art. 20 e aggiunge un comma all'art.
20, L. 22 ottobre 1971, n. 865. La Corte cost., con sentenza 25-30 gennaio
1980, n. 5 (Gazz. Uff. 6 febbraio 1980, n. 36), ha dichiarato l'illegittimità
dell'art. 14 della presente legge, nelle parti in cui reca modificazioni agli
artt. 16, commi quinto, sesto, settimo, e 20, comma terzo, della L. 22 ottobre
1971, n. 865.
(11)
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(12)
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(13)
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(13/a)
L'art. 2, L. 28 febbraio 1985, n. 47, così statuisce:«Le disposizioni di cui al
capo I della presente legge sostituiscono quelle di cui all'art. 32 della L. 17
agosto 1942, n. 1150, ed agli artt. 15 e 17 della L. 28 gennaio 1977, n. 10».
(14)
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(14/a)
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(14/b)
Articolo così sostituito dall'art. 20, L. 28 febbraio 1985, n. 47. Vedi, anche,
la nota 13/a. Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano anche a
talune violazioni previste dal D.L. 23 gennaio 1982, n. 9 (v. art. 8 dello
stesso decreto).
(15)
Termine portato a cinque anni dall'art. 1, D.L. 8 gennaio 1981, n. 4. Una
ulteriore proroga del termine al 31 dicembre 1984 è stata disposta dall'art. 6,
D.L. 29 dicembre 1983, n. 747. Il termine di quattro anni è stato ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 1985 dall'art. 1, comma 5-quinquies, D.L. 22 dicembre
1984, n. 901.
(15/a)
Comma così sostituito dall'art. 49, L. 5 agosto 1978, n. 457.
(15/b)
Il termine fissato dal presente comma è stato portato a quattro anni dall'art.
8, L. 29 luglio 1980, n. 385, e poi a cinque anni dall'art. 1, D.L. 8 gennaio
1981, n. 4. Detto termine è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1985
dall'art. 1, comma 5-quinquies, D.L. 22 dicembre 1985, n. 901. Vedi, inoltre,
le altre disposizioni dal citato articolo.
(16)
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(17)
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(18)
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