L.
5 agosto 1978, n. 457 (1).
Norme
per l'edilizia residenziale.
TITOLO
I
Piano
decennale per l'edilizia residenziale.
Organi
e funzioni
1.
Contenuti del piano.
A
partire dall'anno 1978 è attuato un piano decennale di edilizia residenziale
riguardante:
a)
gli interventi di edilizia sovvenzionata diretti alla costruzione di abitazioni
e al recupero del patrimonio edilizio degli enti pubblici (1/a);
b)
gli interventi di edilizia convenzionata e agevolata diretti alla costruzione
di abitazioni e al recupero del patrimonio edilizio esistente;
c)
l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree destinate agli insediamenti
residenziali (1/a).
I
finanziamenti per l'edilizia residenziale agevolata e sovvenzionata possono
essere destinati ad interventi di edilizia residenziale pubblica o ad opere ad
essi funzionali, da realizzare su aree o immobili demaniali concessi a comuni o
ad altri enti ai sensi della normativa vigente. Tali aree o immobili devono
comunque essere ricompresi in piani di recupero ovvero in programmi integrati
di intervento, di riqualificazione urbana o di recupero urbano (1/b).
Il
piano indica e quantifica le risorse finanziarie e creditizie da destinare
all'edilizia residenziale pubblica e determina i criteri per la loro gestione
coordinata, tenuto conto delle linee generali di intervento nel settore
dell'edilizia residenziale indicate dal C.I.P.E.
Il
piano decennale definisce il programma operativo per il primo quadriennio ed è
soggetto a revisione ogni quattro anni.
Sulla
base del piano nazionale le regioni formulano propri programmi quadriennali e
progetti biennali di intervento.
Alla
relazione previsionale e programmatica ed alla relazione generale sulla
situazione economica del Paese, è allegata una relazione sull'andamento del settore
edilizio e sullo stato di realizzazione dei programmi di edilizia residenziale.
2.
Competenze del C.I.P.E.
Il
C.I.P.E., previo parere della commissione consultiva interregionale per la
programmazione economica, indica gli indirizzi programmatici per l'edilizia
residenziale e in particolare:
a)
determina le linee d'intervento nel settore dell'edilizia residenziale, secondo
gli obiettivi della programmazione economica nazionale, con particolare
riguardo al soddisfacimento dei fabbisogni
abitativi
prioritari, alla riduzione dei costi di costruzione e di gestione e
all'esigenza dell'industrializzazione del settore;
b)
indica e quantifica le risorse finanziarie da destinare all'edilizia
residenziale;
c)
determina la quota minima degli incrementi delle riserve tecniche degli
istituti di previdenza e delle imprese di assicurazione da destinare al
finanziamento dell'edilizia convenzionata ed agevolata, anche attraverso la
sottoscrizione di titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti nonché da altri
istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della
Repubblica (1/c);
d)
determina i criteri generali per la ripartizione delle risorse finanziarie tra
i vari settori d'intervento;
e)
indica i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie tra le regioni,
ivi comprese quelle destinate all'edilizia rurale, e stabilisce la quota minima
degli interventi che non può, comunque, essere inferiore al 40 per cento del
complesso di essi da destinare ai territori di cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 (2), che approva il testo
unico delle norme sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno;
f)
determina le quote, per un importo non superiore all'1 per cento dei
finanziamenti di edilizia sovvenzionata ed al tre per cento dei finanziamenti
di edilizia agevolata da destinare all'anagrafe degli assegnatari di abitazioni
di edilizia residenziale comunque fruenti di contributi dello Stato e ad iniziative
di ricerca, studi e sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale
(2/a) (1/c).
Il
C.I.P.E. approva, su proposta del Comitato per l'edilizia residenziale, il
piano decennale, i programmi quadriennali e le loro revisioni biennali. Inoltre,
previo parere della commissione consultiva interregionale per la programmazione
economica:
1)
delibera, su proposta del Comitato per l'edilizia residenziale, la misura dei
tassi e gli aggiornamenti di cui alla lettera o) dell'articolo 3 della presente
legge;
2)
determina, su proposta del Comitato per l'edilizia residenziale i criteri
generali per le assegnazioni e per la fissazione dei canoni delle abitazioni di
edilizia residenziale pubblica.
Per
il biennio 1978-79 si provvede alla formulazione ed attuazione del programma
secondo quanto previsto dal successivo articolo 41.
3.
Competenze del Comitato per l'edilizia residenziale.
Il
Comitato per l'edilizia residenziale, sulla base degli indirizzi programmatici
indicati dal C.I.P.E.:
a)
predispone il piano decennale, i programmi quadriennali e le eventuali
revisioni;
b)
provvede alla ripartizione dei fondi tra le regioni;
c)
indica i criteri generali per la scelta delle categorie degli operatori, in
modo da garantire una equilibrata distribuzione dei contributi fra le diverse
categorie interessate e programmi articolati in
relazione
alle varie forme di intervento;
d)
adotta le opportune determinazioni in ordine alle modalità di erogazione dei
flussi finanziari;
e)
effettua periodiche verifiche sulla attuazione dei programmi, con particolare
riguardo alla utilizzazione dei finanziamenti e al rispetto dei costi di
costruzione consentiti;
f)
effettua la raccolta e la elaborazione dei dati relativi all'edilizia residenziale
con particolare riguardo alle determinazioni del fabbisogno abitativo;
g)
propone al C.I.P.E. i criteri per l'assegnazione e per la fissazione dei canoni
delle abitazioni di edilizia residenziale pubblica;
h)
promuove e coordina, a livello nazionale, la formazione e la gestione
dell'anagrafe degli assegnatari di abitazione di edilizia residenziale comunque
fruenti del contributo dello Stato;
i)
determina le linee generali per gli indirizzi tecnici;
l)
determina le modalità per il finanziamento, l'affidamento e la realizzazione,
da effettuarsi anche direttamente da parte delle regioni, dei programmi di cui
al precedente articolo 2, lettera f);
m)
determina le modalità per l'espletamento di concorsi, da effettuarsi anche
direttamente da parte delle regioni, per l'abilitazione preventiva, sulla base
dei requisiti di qualità e di costo predeterminati, di prodotti e materiali da
porre a disposizione dei soggetti che attuano i programmi;
n)
stabilisce periodicamente i limiti massimi, che le regioni devono osservare
nella determinazione
dei
costi ammissibili per gli interventi;
o)
propone al C.I.P.E. la revisione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 19 e
del secondo comma dell'articolo 20, della misura dei tassi e dei limiti di
reddito per gli interventi di edilizia residenziale assistita dal contributo
dello Stato, sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati, quale risulta dalle determinazioni dell'I.S.T.A.T., nonché
la misura dell'aggiornamento previsto dal secondo comma dell'articolo 16;
p)
redige una relazione annuale, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1
della legge 20 luglio 1977, n. 407, sullo stato di attuazione dei programmi di
edilizia residenziale e sulle previsioni di intervento;
q)
riserva il due per cento dei finanziamenti complessivi per sopperire con
interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale alle esigenze
più urgenti, anche in relazione a pubbliche calamità;
r)
propone al Comitato interministeriale per il credito e risparmio i criteri e le
direttive cui gli istituti di credito fondiario e la Cassa depositi e prestiti
dovranno attenersi nella concessione dei finanziamenti da destinare ai
programmi di cui alla lettera c) dell'articolo 2 (2/b);
r-bis)
dispone una riserva di finanziamenti complessivi per la concessione di
contributi in conto capitale a comuni, Istituti autonomi case popolari,
comunque denominati o trasformati, imprese, cooperative o loro consorzi per la
realizzazione con tipologia idonea o per l'adattamento di alloggi di edilizia
sovvenzionata e agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti
handicappati ovvero ai nuclei familiari assegnatari di abitazioni assistiti da
contributo pubblico tra i cui componenti figurano persone handicappate in
situazione di gravità o con ridotte o impedite capacità motorie (2/c).
Il
Comitato per l'edilizia residenziale determina i criteri e le modalità di
impiego, anche in deroga alle vigenti norme sulla contabilità generale dello
Stato e sulle opere di conto dello Stato, dei finanziamenti previsti dalla
lettera f) del precedente articolo 2 e di quelli destinati ad interventi
straordinari di cui al punto q) del presente articolo.
Le
deliberazioni del Comitato per l'edilizia residenziale, ad eccezione di quelle
relative all'esercizio di funzioni consultive, sono rese esecutive con
provvedimento del suo presidente.
4.
Attribuzioni delle regioni.
Le
regioni, per le finalità di cui all'articolo 1, provvedono in particolare a:
a)
individuare il fabbisogno abitativo nel territorio regionale, distinguendo
quello che può essere soddisfatto attraverso il recupero del patrimonio
edilizio esistente e quello da soddisfare con nuove costruzioni; nonché il fabbisogno
per gli insediamenti rurali nell'ambito dei piani di sviluppo agricolo;
b)
formare programmi quadriennali e progetti biennali di intervento per
l'utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, includendovi anche
eventuali stanziamenti integrativi disposti da loro stesse;
c)
ripartire gli interventi per ambiti territoriali, di norma sovracomunali,
assicurando il coordinamento con l'acquisizione e urbanizzazione delle aree
occorrenti all'attuazione dei programmi, e determinare la quota dei fondi da
ripartire per ambiti territoriali, di norma comunali, per gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio esistente, in relazione ai fabbisogni di cui
alla precedente lettera a) e in misura comunque non inferiore al 15 per cento
delle risorse disponibili;
d)
individuare i soggetti incaricati della realizzazione dei programmi edilizi
secondo i criteri di scelta indicati nel successivo articolo 25;
e)
esercitare la vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle
cooperative edilizie, comunque fruenti di contributi pubblici;
f)
formare e gestire, a livello regionale, l'anagrafe degli assegnatari di
abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti di contributo statale,
sulla base dei criteri generali definiti dal Comitato per l'edilizia
residenziale;
g)
definire i costi massimi ammissibili, nell'ambito dei limiti di cui alla
lettera n) del precedente articolo 3, dandone contestuale comunicazione al
Comitato per l'edilizia residenziale;
h)
comunicare ogni tre mesi al Comitato per l'edilizia residenziale ed alla
sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti di cui al successivo articolo
10 la situazione di cassa riguardante la gestione del trimestre precedente ed
il presumibile fabbisogno dei pagamenti da effettuare nel trimestre successivo
sulla base dello stato di avanzamento dei lavori;
i)
redigere annualmente, nel termine e con le modalità stabilite dal Comitato per
l'edilizia residenziale, una relazione sullo stato di attuazione dei programmi
nonché sulla attività svolta ai sensi della precedente lettera e) e
dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972,
n. 1036 (3);
l)
disporre la concessione dei contributi pubblici previsti dalla presente legge;
m)
esercitare il controllo sul rispetto da parte dei soggetti incaricati della
realizzazione dei programmi di edilizia abitativa fruenti di contributi
pubblici, delle procedure e dei vincoli economici e tecnici stabiliti per la
realizzazione dei programmi stessi ed accertare il possesso dei requisiti da
parte dei beneficiari dei contributi dello Stato.
Le
regioni possono provvedere alla eventuale integrazione dei programmi edilizi
utilizzando finanziamenti stanziati con apposite leggi regionali, dandone
contestuale comunicazione al Comitato per l'edilizia residenziale.
5.
Composizione del Comitato per l'edilizia residenziale.
Il
Comitato per l'edilizia residenziale, istituito dall'articolo 2 della legge 22
ottobre 1971, n. 865 (4), è presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, o da
un Sottosegretario di Stato da lui delegato, ed è
composto
da:
1)
quattro rappresentanti del Ministro dei lavori pubblici;
2)
due rappresentanti del Ministro del tesoro;
3)
un rappresentante del Ministro del bilancio e della programmazione economica;
4)
un rappresentante del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
5)
un rappresentante del Ministro della ricerca scientifica e tecnologica;
6)
un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
7)
un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;
8)
un rappresentante del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
9)
un rappresentante del Ministro dell'interno;
10)
un rappresentante del Ministro della difesa;
11)
un rappresentante del Ministro dei trasporti;
12)
un rappresentante del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
13)
un rappresentante del Ministro dei beni culturali e ambientali;
14)
un rappresentante per ciascuna regione e per ciascuna delle province autonome
di Trento e
Bolzano.
Il
Comitato è costituito con decreto del Ministro dei lavori pubblici e dura in
carica quattro anni.
Qualora
nel termine previsto dal successivo articolo 9, n. 1, non siano pervenute tutte
le designazioni, il Comitato per l'edilizia residenziale è ugualmente
costituito ed esercita le proprie funzioni con i membri già designati.
Il
Comitato per l'edilizia residenziale disciplina con apposito regolamento la
propria attività, le funzioni attribuite al comitato esecutivo di cui al
successivo articolo 6, nonché le modalità di consultazione di enti e organismi
interessati all'attuazione del piano decennale.
Con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del
tesoro, è determinata la
misura
dei compensi spettanti ai componenti il Comitato per l'edilizia residenziale
(4/a).
6.
Istituzione del comitato esecutivo.
Nell'ambito
del Comitato per l'edilizia residenziale è costituito un comitato esecutivo,
presieduto dal Ministro dei lavori pubblici o da un Sottosegretario di Stato da
lui delegato e composto da otto membri dei quali quattro rappresentanti dei
Ministri, e quattro rappresentanti delle regioni. Dei quattro rappresentanti
ministeriali, designati dal Ministro dei lavori pubblici, non più di due sono
scelti fra i rappresentanti dello stesso Ministro nel Comitato per l'edilizia
residenziale. I quattro rappresentanti delle regioni sono eletti dai
rappresentanti regionali nel Comitato per l'edilizia residenziale.
Il
comitato esecutivo delibera sulle materie di cui alle lettere d), e), f), l),
q), del precedente articolo 3, mentre per le restanti materie di cui allo
stesso articolo 3, formula le proposte per il Comitato per l'edilizia
residenziale e può adottare, in caso di urgenza, le relative deliberazioni che
dovranno essere sottoposte alla successiva ratifica del Comitato per l'edilizia
residenziale.
7.
Segretario generale del Comitato per l'edilizia residenziale.
Il
Comitato per l'edilizia residenziale, per l'espletamento di suoi compiti, si
avvale di un segretario generale costituito con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, cui è preposto, in qualità di segretario generale, un dirigente
generale dei ruoli dello stesso Ministero.
Il
segretario generale partecipa, a titolo consultivo, alle sedute del Comitato
per l'edilizia residenziale ed a quelle del comitato esecutivo e sovrintende
alle attività dei servizi del segretariato generale.
L'organico
del segretariato generale è determinato dalla tabella allegata alla presente
legge. La tabella X allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748 (5), è variata in aumento per le unità previste
nell'organico predetto.
In
sede di prima applicazione della presente legge, alla copertura dei posti delle
qualifiche dirigenziali di cui alla tabella allegata, si provvede mediante
concorsi per titoli ai quali sono ammessi i funzionari del Ministero dei lavori
pubblici con dieci anni di effettivo servizio nella carriera direttiva, per il
concorso a primo dirigente, e con quindici anni di effettivo servizio nella
carriera direttiva, per il concorso a dirigente superiore. Alla copertura degli
altri posti si provvede con utilizzazione di personale già in servizio presso
tale Ministero o di personale collocato nel ruolo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618 (5), e, qualora non sia
possibile in tal modo provvedervi entro il 31 dicembre 1978, rendendo
disponibili per le corrispondenti unità i posti previsti dall'articolo 4 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1974 (6), in attuazione
della legge 29 maggio 1974, n. 218 (6).
Il
segretario generale del Comitato per l'edilizia residenziale è membro di
diritto del consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici.
8.
Esperti e personale comandato presso il segretariato generale - Centro di
documentazione.
L'aliquota
massima annuale di esperti di cui all'articolo 4, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 (6/a), è determinata
in venti unità da scegliersi, su proposta del comitato esecutivo, tra gli
iscritti all'albo previsto dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 507. A
tal fine è istituita, nell'ambito del predetto albo, una sezione per gli
esperti in materia residenziale.
Il
contingente di personale dipendente da enti pubblici da comandare a prestare
servizio presso il segretariato generale del Comitato per la edilizia
residenziale, a norma dell'articolo 4, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 (6/a), non può superare
le trenta unità annue. Il provvedimento di comando ha efficacia per un anno e
può essere rinnovato.
Le
spese per il funzionamento del segretariato generale, per le retribuzioni e per
le indennità accessorie del personale di cui ai commi precedenti fanno carico
al capitolo istituito ai sensi del terzo comma dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 (6/a).
Fanno
carico, altresì, allo stesso capitolo, le spese inerenti al funzionamento di un
centro permanente di documentazione per l'edilizia residenziale, istituito
presso il Comitato per l'edilizia residenziale, al quale viene trasferito tutto
il materiale bibliografico nonché la dotazione tecnica degli enti soppressi ai
sensi
dell'articolo
13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 (6/a).
9.
Termini per la formazione e l'attuazione del piano decennale.
Le
procedure di formazione ed attuazione del piano si svolgono secondo i seguenti
tempi:
1)
il Comitato per l'edilizia residenziale è costituito entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della
presente
legge;
2)
le direttive di cui al precedente articolo 2 sono approvate dal C.I.P.E., in
sede di prima applicazione della presente legge, entro sessanta giorni dalla
sua entrata in vigore e entro il mese di febbraio del primo anno dei successivi
bienni, e sono immediatamente comunicate al Comitato per l'edilizia
residenziale;
3)
i provvedimenti di competenza del Comitato per l'edilizia residenziale sono
adottati entro sessanta giorni dalla comunicazione delle direttive di cui al
precedente n. 2 e sono immediatamente comunicate al C.I.P.E.;
4)
il piano decennale e le relative articolazioni sono approvate dal C.I.P.E.
entro un mese dalla proposta formulata dal Comitato per l'edilizia residenziale
ai sensi del precedente articolo 3, e immediatamente comunicate al Comitato per
l'edilizia residenziale e alle regioni;
5)
i programmi regionali e le relative localizzazioni devono essere predisposte
dalle regioni entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al precedente
art. 4 e sono comunicati immediatamente ai soggetti destinatari dei
finanziamenti ed ai comuni interessati;
6)
l'individuazione e l'assegnazione delle aree da mettere a disposizione dei
soggetti destinatari dei finanziamenti devono essere effettuate a cura del
comune, a pena di decadenza dal finanziamento stesso, entro sessanta giorni
dalla comunicazione di cui al precedente n. 5;
7)
i programmi di edilizia sovvenzionata devono pervenire alla fase di consegna
dei lavori ed apertura del cantiere entro dieci mesi dalla data di esecutività
della delibera regionale di localizzazione (6/b).
I
programmi di edilizia agevolata-convenzionata devono pervenire alla fase di
inizio dei lavori, alla concessione del contributo ed alla stipula del
contratto condizionato di mutuo entro dieci mesi dalla data di esecutività
della delibera regionale di localizzazione (6/b).
TITOLO
II (6/c)
Gestione
finanziaria del piano decennale
10.
Istituzione e competenze della sezione autonoma della Cassa depositi e
prestiti.
È
istituita una sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, con proprio
consiglio di amministrazione e con gestione e bilancio separati, per il
finanziamento della edilizia residenziale, dell'acquisizione e della urbanizzazione
delle aree occorrenti per la realizzazione dei relativi programmi.
La
rappresentanza legale della sezione autonoma spetta al direttore generale della
Cassa depositi e prestiti.
La
sezione autonoma attua, sulla base delle indicazioni del Comitato per
l'edilizia residenziale, le decisioni del C.I.P.E. in merito alla raccolta e
alla utilizzazione delle risorse finanziarie, secondo le norme contenute nella
presente legge.
In
particolare, la sezione autonoma provvede a:
a)
porre a disposizione delle regioni i fondi loro attribuiti sulla base della
ripartizione effettuata dal Comitato per l'edilizia residenziale e con le
modalità dallo stesso indicate in relazione alla situazione di cassa delle
regioni secondo quanto disposto dalla lettera h) del precedente articolo 4;
b)
compiere le operazioni finanziarie necessarie per l'attuazione delle
determinazioni del Comitato
per
l'edilizia residenziale, sentito il Comitato interministeriale per il credito e
il risparmio, ivi comprese quelle derivanti dall'applicazione della lettera e)
del precedente articolo 2;
c)
compiere tutte le operazioni finanziarie nel settore dell'edilizia residenziale
già affidate dalle leggi alla Cassa depositi e prestiti;
d)
concedere anticipazioni ai sensi dell'articolo 23 della legge 22 ottobre 1971,
n. 865 (7), e successive modificazioni ed integrazioni, che possono essere
richieste anche da enti ed istituti delegati all'acquisizione delle aree.
Sono
trasferiti alla predetta sezione:
a)
il fondo speciale costituito a norma dell'articolo 45 della legge 22 ottobre
1971, n. 865 (7), e successive modificazioni ed integrazioni;
b)
le operazioni di finanziamento degli istituti autonomi per le case popolari o
di altri operatori, già affidate alla Cassa depositi e prestiti.
Per
il regolamento dei rapporti tra la Cassa depositi e prestiti e la sezione
autonoma è istituito un apposito conto corrente.
Il
saggio di interesse delle operazioni eseguite dalla sezione autonoma, qualora
non sia altrimenti stabilito o sia diverso da quello praticato dalla Cassa
depositi e prestiti, è fissato, con decreto del Ministro del tesoro, di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del
consiglio di amministrazione della sezione autonoma da pubblicare sulla
Gazzetta Ufficiale.
La
commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti esercita le sue
funzioni anche nei confronti della sezione autonoma di cui alla presente legge.
Con
decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato per l'edilizia
residenziale ed il consiglio di amministrazione della sezione autonoma, possono
essere stabilite norme di esecuzione per l'attività della sezione stessa.
Il
controllo della Corte dei conti sugli atti della sezione autonoma è esercitato
in via successiva.
Per
quanto non espressamente previsto dalla presente legge, alla sezione autonoma
sono applicate le norme in vigore per la Cassa depositi e prestiti e le
gestioni annesse (7/a).
11.
Composizione del consiglio di amministrazione della sezione autonoma della
Cassa depositi e
prestiti.
Il
consiglio di amministrazione della sezione autonoma è formato dai seguenti
membri:
1)
Ministro del tesoro o un suo delegato, che lo presiede;
2)
direttore generale della Cassa depositi e prestiti;
3)
direttore generale del Tesoro;
4)
ragioniere generale dello Stato;
5)
segretario generale del Comitato per l'edilizia residenziale;
6)
dirigente superiore preposto all'apposito servizio della Cassa depositi e
prestiti;
7)
quattro componenti del Comitato per l'edilizia residenziale dei quali due
scelti tra i rappresentanti ministeriali e due tra quelli regionali (7/a).
12.
Devoluzione degli utili di gestione.
Lo
utile netto derivante dalla gestione della sezione autonoma della Cassa
depositi e prestiti è devoluto per otto decimi ad incremento della
disponibilità della sezione stessa e per due decimi alla formazione del fondo
di riserva.
Il
fondo di riserva è investito in obbligazioni fondiarie (7/a) (7/b).
13.
Fondi per gli interventi di edilizia residenziale pubblica.
Dalla
data di entrata in vigore della presente legge, i conti correnti istituiti
dalle leggi 22 ottobre 1971, n. 865 (7) e 27 maggio 1975, n. 166 (8), sono
trasferiti alla sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, presso la
quale vengono depositate anche le somme derivanti da:
a)
gli stanziamenti previsti per il finanziamento del piano per l'edilizia di cui
alla presente legge;
b)
i contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro e le somme dovute dallo
Stato in base alle vigenti disposizioni e ai sensi della legge 14 febbraio
1963, n. 60 (9), e successive leggi di proroga dei versamenti dei contributi
stessi, da versare trimestralmente;
c)
tutti i rientri contabilizzati nella gestione speciale prevista dall'articolo
10, D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036 (10), compresi quelli destinati, in base
al prescritto decreto del Ministro dei lavori pubblici, alle finalità di cui
all'articolo 25, lettere b) e c), della L. 8 agosto 1977, n. 513 (11);
d)
i limiti di impegno autorizzati dalla presente legge per la concessione dei
contributi previsti dall'articolo 16;
e)
i limiti di impegno, comunque autorizzati successivamente all'entrata in vigore
della presente legge, per la concessine dei contributi per interventi di
edilizia residenziale, con la sola esclusione di quelli relativi alla
realizzazione di alloggi di servizio, come definiti dall'articolo 1 della legge
22 ottobre 1971, n. 865 (7/b) (11/a);
f)
dai recuperi, disposti a qualsiasi titolo dall'Amministrazione dei contributi
per interventi di edilizia agevolata già erogati a favore degli istituti di
credito (11/a) (11/b) (7/a).
TITOLO
III
Norme
per il credito fondiario
14.
Mutui edilizi.
[Gli
istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio, sulla base di apposite
direttive del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, sono
tenuti ad offrire mutui edilizi, di durata massima venticinquennale, con rate
d'ammortamento a carico dei mutuatari comprensive di capitale ed interessi, sia
costanti sia variabili nel tempo] (11/c).
I
mutui agevolati assistiti da contributo dello Stato per la realizzazione di
programmi di edilizia residenziale sono concessi, anche in deroga a
disposizioni legislative e statutarie, dagli istituti e dalle sezioni di
credito fondiario ed edilizio con assoluta priorità rispetto a quelli ordinari,
secondo le direttive da emanarsi, in sede di prima applicazione della presente
legge, entro tre mesi dall'entrata in vigore della stessa, dal Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio.
Ogni
tre mesi gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio sono tenuti
a comunicare al Comitato per l'edilizia residenziale l'entità dei mutui
deliberati e di quelli per i quali sia pervenuta loro domanda ed in corso di
istruttoria, distinte nelle due categorie dei mutui agevolati e dei mutui
ordinari.
Il
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, su
proposta del Comitato per l'edilizia residenziale emana, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con
proprio
decreto, lo schema-tipo della documentazione che gli istituti e le sezioni di
credito fondiario ed edilizio devono utilizzare per l'istruttoria delle
richieste e per la concessione dei mutui agevolati e per tutte le procedure di
finanziamento di iniziative edilizie assistite dal contributo pubblico.
15.
Mutui indicizzati.
[Per
effettuare la provvista dei mezzi occorrenti all'erogazione di mutui
indicizzati, gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio
emetteranno obbligazioni parimenti indicizzate, con l'osservanza delle norme di
cui al D.L. 13 agosto 1975, n. 376 (12), convertito con modificazioni nella L.
16 ottobre 1975, n. 492, ed al D.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7 (13).
Anche
in deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, nel caso di mutui il
cui capitale da rimborsare sia soggetto a rivalutazione per effetto di clausole
di indicizzazione, il credito dell'istituto mutuante è garantito dall'ipoteca
iscritta, fino a concorrenza dell'intero importo effettivamente dovuto per
capitale, anche se rivalutato, interessi, spese ed accessori.
Per
ottenere l'automaticità dell'adeguamento dell'ipoteca prevista dal precedente
comma, la nota di iscrizione di detta ipoteca dovrà contenere, anche senza
altre successive formalità, la indicazione che l'ammontare della somma iscritta
si intende aumentata di pieno diritto dell'importo occorrente per la copertura
di quanto previsto allo stesso precedente comma.
Ferme
restando tutte le norme sul credito fondiario ed edilizio, le disposizioni di
cui al presente articolo sono sempre applicabili, oltre che in caso di
fallimento, anche in caso di procedure esecutive regolate da leggi speciali.
Il
capitale residuo dei mutui di cui al primo comma del presente articolo può
essere anticipatamente restituito, in tutto o in parte, mediante consegna
all'istituto mutuante di corrispondente importo di obbligazioni a capitale
rivalutabile, la cui serie deve essere fatta risultare ai sensi del primo comma
dell'art. 7 del D.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7 (13), ovvero non può essere
restituito con modalità diverse qualora espressamente previste nel contratto di
mutuo.
Ai
fini della restituzione anticipata, il capitale residuo del mutuo che si
intende restituire ed il valore
nominale
delle obbligazioni utilizzate per la restituzione sono quelli risultanti dal
calcolo di rivalutazione immediatamente precedente alla data della restituzione
anticipata.
L'istituto
mutuante provvederà alla variazione del piano di ammortamento della serie delle
obbligazioni a norma del quarto comma dell'articolo 8 del D.P.R. 21 gennaio
1976, n. 7] (13/a).
16.
Mutui agevolati.
Ai
sensi del secondo comma del precedente art. 14, sono concessi, dagli istituti e
dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio, mutui agevolati assistiti da
contributo dello Stato per la realizzazione di nuove abitazioni, anche in
deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, nella misura del
cento per cento della spesa sostenuta per l'acquisizione dell'area e per la
costruzione, con il limite massimo di lire 24 milioni per ogni abitazione.
L'ammontare
massimo del mutuo previsto dal comma precedente è soggetto, ai sensi del
precedente articolo 2, secondo comma, n. 1, a revisione biennale a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per la determinazione del
mutuo concedibile si fa riferimento al limite massimo vigente al momento della
deliberazione del provvedimento regionale di concessione del contributo dello
Stato.
La
superficie massima delle nuove abitazioni di cui al presente articolo, misurata
al netto dei muri
perimetrali
e di quelli interni, non può superare, pena la decadenza dai benefici previsti
dalla presente legge, metri quadrati 95, oltre a metri quadrati 18 per
autorimessa o posto macchina.
17.
Garanzie.
I
mutui concessi dagli istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio ai
sensi del secondo comma del precedente articolo 14 sono garantiti da ipoteca di
primo grado sull'area e sulla costruzione e sono assistiti dalla garanzia
sussidiaria dello Stato per il rimborso integrale del capitale, degli interessi
e degli oneri accessori.
La
garanzia dello Stato si intende prestata con l'emissione del provvedimento
regionale di concessione del contributo statale e resta valida finché sussista
comunque un credito dell'istituto mutuante, sia in dipendenza di erogazioni in
preammortamento, sia di erogazioni anche parziali in ammortamento ed anche nel
caso di decadenza dal beneficio del contributo.
La
suddetta garanzia diventa operante ai sensi delle vigenti leggi sull'edilizia
agevolata, nei termini e con le modalità in esse previste, ed in particolare ai
sensi dell'art. 15 della L. 27 maggio 1975, n. 166 (13/b), sostituito dall'art.
3, L. 8 agosto 1977, n. 513 (13/c).
L'istituto
mutuante, per i mutui agevolati assistiti dal contributo dello Stato, potrà
procedere all'esecuzione individuale immobiliare anche nel caso in cui il
mutuatario sia stato assoggettato a liquidazione coatta amministrativa, in
deroga a quanto previsto dall'art. 3, L. 17 luglio 1975, n. 400 (14).
Nel
caso di alienazione con accollo del residuo mutuo, la garanzia dello Stato
resta valida per il restante periodo di ammortamento.
I
provvedimenti di concessione del contributo devono essere comunicati al
Comitato per l'edilizia residenziale (14/a).
Ai
mutui agevolati concessi ai sensi della presente legge si applicano le
disposizioni contenute nell'art. 10-ter del D.L. 13 agosto 1975, n. 376 (14/b),
convertito, con modificazioni, nella L. 16 ottobre 1975, n. 492, fatto salvo il
potere regionale di concessione dei contributi di cui alla lettera b) del precedente
art. 4.
18.
Beneficiari dei mutui agevolati.
I
mutui previsti dall'articolo 16 sono destinati alla realizzazione di programmi
di edilizia residenziale in aree comprese nei piani di zona di cui alla L. 18
aprile 1962, n. 167 (15) e successive modificazioni e integrazioni e sono
concessi ad enti pubblici che intendano costruire abitazioni da assegnare in proprietà,
a cooperative edilizie a proprietà individuale, ad imprese di costruzione ed ai
privati che intendano costruire la propria abitazione, con onere iniziale a
carico del mutuatario del 4,5 per cento, oltre al rimborso del capitale.
L'onere a carico del mutuatario è stabilito, ai sensi del successivo articolo
20, in misura differenziata, a seconda della fascia di reddito di appartenenza,
al momento dell'assegnazione per gli alloggi realizzati da enti pubblici e
cooperative edilizie a proprietà individuale, dell'acquisto per gli alloggi
realizzati da imprese di costruzione, dell'atto di liquidazione finale del
mutuo per quelli costruiti da privati.
L'assegnazione
e l'acquisto di cui al primo comma e il relativo frazionamento di mutui ovvero
l'atto di liquidazione finale, nel caso di alloggi costruiti da privati, devono
essere effettuati, rispettivamente, entro due anni ed entro sei mesi dalla data
d'ultimazione dei lavori. Il contributo sugli interessi di preammortamento
continuerà ad essere corrisposto qualora l'immobile, anche prima della scadenza
dei suddetti termini, sia locato ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 17
febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni. Il soggetto destinatario del
contributo potrà chiedere di effettuare l'assegnazione o la vendita nei due
anni successivi alla scadenza dei predetti termini, provvedendosi in tal caso
alla proporzionale del numero di annualità di contributo previste dal
provvedimento di concessione (15/a).
I
mutui di cui al primo comma possono essere concessi altresì a comuni ed a
istituti autonomi per le case popolari, che intendano costruire abitazioni da
assegnare in locazione nonché a cooperative edilizie a proprietà indivisa. In
tali casi l'onere a carico dei mutuatari è del 3 per cento, oltre al rimborso
del capitale.
Gli
interventi assistiti dai contributi di cui al primo comma del presente articolo
sono destinati per programmi da realizzarsi anche fuori dell'ambito dei piani
di zona di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive integrazioni e
modificazioni, ovvero fuori delle aree delimitate ai sensi dell'art. 51, L. 22 ottobre
1971, n. 865 (16), e successive modificazioni ed integrazioni, quando siano
esaurite le aree all'interno dei piani di zona e delle delimitazioni predette
(16/a) (17).
Gli
interventi al di fuori delle aree di cui al comma precedente devono, in ogni
caso, essere realizzati in base a convenzione stipulata ai sensi dell'articolo
8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (17/a), nella quale, fermo restando il
limite di lire 24 milioni previsto dal precedente articolo 16, primo comma, il costo
dell'area non potrà essere computato in misura superiore a quello determinato
dai parametri definiti dalla regione ai sensi del secondo comma del medesimo
art. 8, L. 28 gennaio 1977, n. 10 (17/a).
[Dal
1° gennaio 1981 gli interventi di cui al presente articolo devono essere
realizzati sulle aree comprese nei piani di zona previsti dalla L. 18 aprile
1962, n. 167 (15), su quelle delimitate ai sensi dell'art. 51, L. 22 ottobre
1971, n. 865 (16), ovvero su quelle espropriate dai comuni ai sensi del sesto comma
dell'art. 13, L. 28 gennaio 1977, n. 10] (17) (17/a).
19.
Contributo dello Stato.
Al
fine di contenere l'onere a carico del mutuatario nella misura indicata nel
successivo art. 20, è corrisposto agli istituti di credito mutuanti un contributo
pari alla differenza tra il costo del denaro, determinato ai sensi del titolo
secondo del D.L. 6 settembre 1965, n. 1022, così come convertito, con modificazioni,
nella L. 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni e integrazioni,
e l'onere a carico del mutuatario stesso.
Dopo
i primi quattro anni, a decorrere dalla data del provvedimento regionale di
concessione del contributo dello Stato, previsto dalla presente legge, i tassi
stabiliti dal successivo articolo 20 sono
aumentati
o diminuiti all'inizio di ogni biennio, in relazione dell'andamento dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, quale risulta
dalle determinazioni dell'I.S.T.A.T., verificatosi nel biennio precedente
considerato nella misura massima del 75 per cento. I tassi sono applicati al
capitale residuo calcolato all'inizio di ogni biennio. Corrispondentemente, è
variato il contributo a carico dello Stato che, in ogni caso, deve garantire la
totale copertura della differenza tra l'ammontare della rata di ammortamento
calcolata al costo del denaro, al quale la operazione di mutuo è stata
definita, e la quota a carico del mutuatario.
Per
le cooperative a proprietà indivisa la variazione dei tassi secondo le modalità
di cui al comma
precedente
decorre dopo i primi sei anni.
20.
Limiti di reddito per l'accesso ai mutui agevolati e relativi tassi.
I
limiti massimi di reddito per l'accesso ai mutui agevolati, di cui alla
presente legge, da destinare all'acquisto, alla costruzione, all'ampliamento o
al riattamento di un'abitazione e quelli per l'assegnazione di un'abitazione
fruente di mutuo agevolato, sono fissate:
a)
per gli assegnatari di abitazioni costruite da enti pubblici e destinate ad
essere cedute in proprietà; per i soci di cooperative edilizie a proprietà
individuale o loro consorzi; per gli acquirenti di abitazioni realizzate da
imprese di costruzione o loro consorzi e per i privati:
1)
in L. 6.000.000 con mutui al tasso del 4,5 per cento;
2)
in L. 8.000.000 con mutui al tasso del 6,50 per cento;
3)
in L. 10.000.000 con mutui al tasso del 9 per cento;
b)
per gli assegnatari di abitazioni costruite da comuni o da istituti autonomi
per le case popolari, destinate ad essere date in locazione, e per i soci di
cooperative edilizie a proprietà indivisa o loro
consorzi,
che usufruiscono di mutui al tasso del 3 per cento, in L. 6.000.000.
I
limiti di reddito ed i tassi anzidetti sono soggetti a revisione biennale ai
sensi della lettera o) dell'art. 3.
Ai
fini della determinazione dell'onere a carico del mutuatario si tiene conto del
reddito complessivo familiare quale risulta dall'ultima dichiarazione dei
redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare prima
dell'assegnazione o dell'acquisto dell'alloggio ovvero, nel caso di alloggi
costruiti da privati, prima dell'atto di liquidazione finale del mutuo.
21.
Modalità per la determinazione del reddito.
Ai
fini dell'acquisizione dei benefìci previsti dal presente titolo nonché ai fini
dell'attribuzione di eventuali punteggi preferenziali per la formazione di
graduatorie degli aventi diritto il reddito complessivo del nucleo familiare è
diminuito di lire un milione per ogni figlio che risulti essere a carico; agli
stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da
lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che
risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento (18).
Per
il requisito della residenza, si applica quanto disposto dall'art. 2, lettera
b), del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 (19).
22.
Limiti di reddito per l'assegnazione delle abitazioni degli I.A.C.P.
Il
limite di reddito per l'assegnazione in locazione delle abitazioni realizzate
dagli istituti autonomi per la case popolari ai sensi del precedente articolo
1, lettera a), nonché ai sensi dell'articolo 2, lettera e), del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 (19), e successive
modificazioni e integrazioni, è fissato in L. 5.500.000 (19/a).
Al
limite di cui al comma precedente si applicano le disposizioni del primo comma
del precedente articolo 21. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle assegnazioni da effettuare ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 (19), relativamente a bandi di concorso
pubblicati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
23.
Decadenza dal contributo dello Stato.
Qualora
il socio di cooperativa edilizia o l'acquirente di impresa di costruzioni
ovvero il privato risultino essere in possesso, ai sensi dell'ultimo comma
dell'articolo 20 ed alle condizioni previste dal precedente articolo 18, di un
reddito superiore a quello determinato sulla base del precedente articolo 21,
hanno diritto a conservare l'abitazione. In tal caso il contributo dello Stato
concesso sul programma costruttivo ovvero sull'abitazione realizzata dal
privato viene rispettivamente ridotto in misura corrispondente ovvero annullato
e gli interessati sono tenuti a rimborsare allo Stato l'ammontare dei contributi
già corrisposti agli Istituti mutuanti anche sugli interessi di
preammortamento.
24.
Abitazioni realizzate con leggi anteriori.
Per
l'acquisto o per l'assegnazione di abitazioni comprese in programmi di edilizia
agevolata o convenzionata ovvero realizzate da cooperative edilizie, fruenti di
contributo comunque a carico dello Stato, finanziate con leggi anteriori alla
presente, restano fermi i requisiti e le procedure in esse stabilite.
Per
gli acquirenti e per gli assegnatari che superano i limiti di reddito stabiliti
da leggi precedenti, si
applicano
le modalità di determinazione del reddito previste dall'art. 21 con la
applicazione, nel caso in cui rientrino entro i nuovi limiti massimi previsti,
del tasso del 9 per cento non soggetto a revisione biennale. Il nuovo tasso è
applicabile dalla prima rata semestrale con scadenza immediatamente successiva
all'accollo della quota di mutuo individuale da parte dell'acquirente o
assegnatario (19/b).
Il
diritto previsto dal precedente articolo 23 si estende, con le modalità ivi
previste, anche alle abitazioni fruenti di contributi stanziati da leggi
precedenti per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non
sia stato ancora effettuato il frazionamento del mutuo.
Per
il requisito della residenza si applica la disposizione di cui al secondo comma
dell'art. 21.
25.
Principi per la legislazione regionale relativa all'individuazione dei soggetti
incaricati della
realizzazione
dei programmi edilizi.
Entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni
provvedono a disciplinare legislativamente il procedimento di scelta dei
soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia agevolata e
convenzionata secondo i seguenti criteri:
1)
i bandi di concorso devono riferirsi ad ambiti territoriali determinati,
comprendere tutte le previsioni del progetto biennale, e indicare le
caratteristiche e la consistenza dei singoli interventi programmati;
2)
i concorsi devono essere banditi distintamente per ciascuna categoria di
operatori e prevedere
criteri
oggettivi di scelta e a parità di condizione il ricorso al sorteggio;
3)
le cooperative, all'atto della presentazione delle domande per ciascun
programma di intervento,
devono
presentare l'elenco dei soci prenotatari in numero non eccedente quello delle
abitazioni da
realizzare
aumentato in misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per
cento per le sostituzioni necessarie in sede di assegnazione.
La
quota di riserva deve indicare l'ordine di priorità. Qualora detta riserva
venga esaurita, le abitazioni disponibili sono assegnate ai soci della cooperativa
in ordine di data di iscrizione alla stessa (19/c).
26.
Edilizia rurale.
Al
fine di migliorare le condizioni di vita nelle campagne, è concesso un concorso
nel pagamento degli interessi sui mutui e sugli interessi di preammortamento
concessi dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio o
dagli istituti e dalle sezioni di credito agrario di miglioramento anche in
deroga alle norme legislative e statutarie che ne regolano l'attività, per la
costruzione, l'ampliamento o il riattamento di fabbricati rurali ad uso di
abitazione di coltivatori diretti, proprietari o affittuari, mezzadri o coloni
e di imprenditori a titolo principale, a condizione che gli stessi vi risiedano
da almeno cinque anni, esercitando l'attività agricola e a condizione che
nessun membro convivente del nucleo familiare abbia altra abitazione rurale in
proprietà nel territorio comunale o nei comuni contermini e che il reddito
complessivo del nucleo familiare, determinato ai sensi del precedente articolo
20, non sia superiore a lire 10 milioni. I benefìci predetti sono attribuiti
secondo le priorità stabilite dalle leggi regionali.
Tali
mutui, di durata massima quindicennale, oltre al periodo di preammortamento,
sono concessi dagli istituti predetti per un importo massimo di lire 24
milioni.
Il
concorso nel pagamento degli interessi previsto dal primo comma viene concesso
agli istituti di
credito
per consentire loro di praticare, a favore dei mutuatari, sia nel periodo di
preammortamento sia nel periodo di ammortamento, i tassi agevolati stabiliti
nel successivo comma e viene determinato nella misura pari alla differenza tra
le rate di preammortamento e ammortamento, calcolate al tasso di riferimento
determinato con decreto del Ministro del tesoro, e le rate di preammortamento e
ammortamento calcolate al tasso agevolato.
I
tassi agevolati sono stabiliti nella misura del 6 per cento per i coltivatori
diretti e dell'8 per cento per gli imprenditori agricoli a titolo principale, ridotti
rispettivamente al 4 e al 6 per cento per i territori di cui alla legge 3
dicembre 1971, n. 1102 (20), e successive modificazioni e integrazioni.
Il
Comitato per l'edilizia residenziale sulla base delle direttive emesse ai sensi
degli articoli 2 e 3 della presente legge provvede al riparto tra le regioni
dei fondi destinati agli interventi previsti dal presente articolo nonché alla
determinazione della quota da destinare all'ampliamento ed al riattamento delle
abitazioni.
TITOLO
IV
Norme
generali per il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente
27.
Individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente.
I
comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, le zone
ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del
patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla
conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione
del patrimonio stesso. Dette zone possono comprendere singoli immobili,
complessi edilizi, isolati ed aree, nonché edifici da destinare ad
attrezzature.
Le
zone sono individuate in sede di formazione dello strumento urbanistico
generale ovvero, per i
comuni
che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ne sono dotati, con
deliberazione del consiglio comunale sottoposta al controllo di cui
all'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (21).
Nell'ambito
delle zone, con la deliberazione di cui al precedente comma o successivamente
con le
stesse
modalità di approvazione, possono essere individuati gli immobili, i complessi
edilizi, gli isolati e le aree per i quali il rilascio della concessione è
subordinato alla formazione dei piani di recupero di cui al successivo articolo
28.
Per
le aree e gli immobili non assoggettati al piano di recupero e comunque non
compresi in questo si
attuano
gli interventi edilizi che non siano in contrasto con le previsioni degli
strumenti urbanistici generali. Ove gli strumenti urbanistici generali
subordinino il rilascio della concessione alla formazione degli strumenti
attuativi, ovvero nell'ambito delle zone destinate a servizi i cui vincoli
risultano scaduti, sono sempre consentiti, in attesa di tali strumenti
urbanistici attuativi, gli interventi previsti dalle lettere a), b), c) e d)
del primo comma dell'articolo 31 che riguardino singole unità immobiliari o
parti di esse.
Inoltre
sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo
31 che riguardino globalmente uno o più edifici anche se modifichino fino al 25
per cento delle destinazioni preesistenti purché il concessionario si impegni,
con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a
praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi
di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a concorrere negli
oneri di urbanizzazione ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (21/a), e
successive modificazioni (21/b).
28.
Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente.
I
piani di recupero prevedono la disciplina per il recupero degli immobili, dei
complessi edilizi, degli
isolati
e delle aree di cui al terzo comma del precedente articolo 27, anche attraverso
interventi di
ristrutturazione
urbanistica, individuando le unità minime di intervento.
I
piani di recupero sono approvati con la deliberazione del consiglio comunale
con la quale vengono decise le opposizioni presentate al piano, ed hanno
efficacia dal momento in cui questa abbia riportato il visto di legittimità di
cui all'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (22).
Ove
la deliberazione del consiglio comunale di cui al comma precedente non sia
assunta, per ciascun piano di recupero, entro tre anni dalla individuazione di
cui al terzo comma del precedente articolo 27, ovvero non sia divenuta
esecutiva entro il termine di un anno dalla predetta scadenza, l'individuazione
stessa decade ad ogni effetto. In tal caso, sono consentiti gli interventi
edilizi previsti dal quarto e quinto comma del precedente articolo 27.
Per
quanto non stabilito dal presente titolo si applicano ai piani di recupero le
disposizioni previste per i piani particolareggiati dalla vigente legislazione
regionale e, in mancanza, da quella statale.
I
piani di recupero sono attuati:
a)
dai proprietari singoli o riuniti in consorzio o dalle cooperative edilizie di
cui siano soci, dalle imprese di costruzione o dalle cooperative edilizie cui i
proprietari o i soci abbiano conferito il mandato all'esecuzione delle opere,
dai condominii o loro consorzi, dai consorzi fra i primi ed i secondi, nonché dagli
IACP o loro consorzi, da imprese di costruzione o loro associazioni temporanee
o consorzi e da cooperative o loro consorzi;
b)
dai comuni, direttamente ovvero mediante apposite convenzioni con i soggetti di
cui alla lettera a) nei seguenti casi:
1)
per gli interventi che essi intendono eseguire direttamente per il recupero del
patrimonio edilizio esistente nonché, limitatamente agli interventi di
rilevante interesse pubblico, con interventi diretti;
2)
per l'adeguamento delle urbanizzazioni;
3)
per gli interventi da attuare mediante cessione volontaria, espropriazione od
occupazione temporanea, previa diffida nei confronti dei proprietari delle
unità minime di intervento, in caso di inerzia dei medesimi, o in sostituzione
dei medesimi nell'ipotesi di interventi assistiti da contributo. La diffida può
essere effettuata anche prima della decorrenza del termine di scadenza del
programma pluriennale di attuazione nel quale il piano di recupero sia stato
eventualmente incluso (22/a).
I
comuni, sempre previa diffida, possono provvedere all'esecuzione delle opere
previste dal piano di recupero, anche mediante occupazione temporanea, con
diritto di rivalsa, nei confronti dei proprietari, delle spese sostenute.
I
comuni possono affidare la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria
e secondaria ai
proprietari
singoli o riuniti in consorzio che eseguono gli interventi previsti dal piano
di recupero.
29.
Utilizzazione dei fondi da parte dei comuni.
Per
l'attuazione dei piani di recupero da parte dei comuni, nei casi previsti dal
quinto comma del precedente articolo 28, viene utilizzata la quota dei fondi
destinata al recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi della lettera
c) del precedente articolo 4, detratta la parte destinata alla concessione dei
contributi dello Stato per i mutui agevolati.
La
predetta quota è messa a disposizione dei comuni e può essere utilizzata, nei
limiti che saranno determinati dalla regione, anche per il trasferimento e la
sistemazione temporanea delle famiglie, con esclusione della costruzione di
nuovi alloggi, per la prosecuzione delle attività economiche insediate negli
immobili interessati dagli interventi, nonché per la redazione dei piani di
recupero.
30.
Piani di recupero di iniziativa dei privati.
I
proprietari di immobili e di aree compresi nelle zone di recupero,
rappresentanti, in base all'imponibile catastale, almeno i tre quarti del
valore degli immobili interessati, possono presentare proposte di piani di
recupero.
In
deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile gli
interventi di recupero
relativi
ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti
dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del
valore dell'edificio (22/b).
La
proposta di piano è adottata con deliberazione del consiglio comunale
unitamente alla convenzione contenente le previsioni stabilite dall'articolo
28, comma quinto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (21/a), e successive
modificazioni.
La
proposta di piano deve essere pubblicata, ai sensi della legge 17 agosto 1942,
n. 1150 (21/a), con la procedura prevista per i piani particolareggiati.
I
piani di recupero di iniziativa dei privati diventano efficaci dopo che la
deliberazione del consiglio
comunale,
con la quale vengono decise le opposizioni, ha riportato il visto di
legittimità di cui all'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (22).
31.
Definizione degli interventi.
Gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:
a)
interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle
necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici
esistenti;
b)
interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie
per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per
realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che
non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non
comportino modifiche delle destinazioni di uso (22/c);
c)
interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a
conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un
insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici,
formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso
con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il
ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento
degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso,
l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d)
interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli
organismi edilizi mediante un insieme sistemativo di opere che possono portare
ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali
interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi
costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di
nuovi elementi ed impianti;
e)
interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire
l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme
sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei
lotti, degli isolati e della rete stradale.
Le
definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti
urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni e
le competenze previste dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 (23), e 29 giugno
1939, n. 1497 (23/a), e successive modificazioni ed integrazioni (24).
32.
Disposizioni particolari.
Gli
interventi sul patrimonio edilizio esistente, compresi nei piani di recupero,
approvati ai sensi del
secondo
comma del precedente articolo 28, sono inclusi nei programmi pluriennali di
attuazione previsti dall'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (24/a).
I comuni possono includere nei predetti programmi pluriennali anche gli
interventi sul patrimonio edilizio esistente non compresi nei piani di recupero.
Nel
formulare i programmi pluriennali di attuazione, i comuni sono tenuti a stimare
la quota presumibile degli interventi di recupero del patrimonio edilizio
esistente e a valutarne la incidenza ai fini della determinazione delle nuove
costruzioni previste nei programmi stessi.
Nei
comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti, per gli interventi di
rilevante entità non convenzionati ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10
(24/a), o della presente legge, la concessione può essere subordinata alla
stipula di una convenzione speciale mediante la quale i proprietari assumono,
anche per i loro aventi causa, l'impegno di dare in locazione una quota delle
abitazioni recuperate a soggetti appartenenti a categorie indicate dal comune,
concordando il canone con il comune medesimo ed assicurando la priorità ai precedenti
occupanti.
33.
Agevolazioni creditizie per gli interventi di recupero.
Gli
interventi di cui al presente titolo e quelli previsti dai piani
particolareggiati, ove esistenti, purché convenzionati ai sensi della L. 28
gennaio 1977, n. 10 (24/a), fruiscono delle agevolazioni creditizie di cui al
precedente articolo 16, per le quali si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 17, 19, 20 e 21 della presente legge. Il limite massimo del mutuo
agevolato concedibile, stabilito nel primo comma del precedente articolo 16, è
fissato in lire 15 milioni ed è soggetto a revisione con le modalità previste
dal secondo comma dello stesso articolo 16.
Tra
le agevolazioni creditizie indicate dal precedente comma è compresa quella del
contributo sugli interessi di preammortamento previsto dall'art. 36, secondo
comma (24/b).
Nel
caso in cui gli interventi che fruiscono delle agevolazioni creditizie previste
dal precedente articolo 16 siano effettuati da imprese o da cooperative, le
abitazioni recuperate possono essere cedute o assegnate esclusivamente a
soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di abitazioni di edilizia economica
e popolare.
La
cessione o l'assegnazione può essere disposta a favore dei precedenti occupanti
anche se non sono in possesso dei predetti requisiti. In tal caso gli stessi
non possono fruire del contributo pubblico.
34.
Piani esecutivi vigenti.
Ai
piani particolareggiati e ai piani delle zone da destinare all'edilizia
economica e popolare, già approvati alla data di entrata in vigore della
presente legge e finalizzati al risanamento del patrimonio edilizio esistente,
i comuni possono attribuire, con deliberazione del consiglio comunale, il
valore di piani di recupero ed applicare le disposizioni del presente titolo.
TITOLO
V
Finanziamento
del piano decennale
35.
Finanziamento per l'edilizia sovvenzionata.
Per
gli interventi di edilizia sovvenzionata di cui al primo comma, lettera a) e c)
dell'articolo 1 della presente legge, è autorizzata per il quadriennio 1978,
1979, 1980 e 1981 l'assegnazione agli Istituti autonomi per le case popolari e
loro consorzi, nonché ai comuni per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio esistente, della somma di lire 3.500 miliardi, alla cui copertura si
provvede mediante:
a)
i proventi relativi ai contributi di cui al primo comma, lettera b) e c)
dell'articolo 10 della legge 14
febbraio
1963, n. 60 (25), degli anni 1979, 1980 e 1981, che a tal fine sono prorogati
al 31 dicembre 1987;
b)
i rientri, gli interessi, le rate di ammortamento, nonché le altre entrate
derivanti dall'impiego dei fondi di cui all'articolo 5 della legge 22 ottobre
1971, n. 865 (26), dell'articolo 1 della legge 27 maggio 1975, n. 166 (27), all'articolo
4 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376 (28), convertito in legge 16 ottobre
1975, n. 492, ed agli articoli 16 e 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513 (29),
relativi agli anni 1979, 1980 e 1981;
c)
l'apporto dello Stato di lire 1.500 miliardi.
Detta
somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro in ragione di lire 300 miliardi nell'anno 1979, di lire 500 miliardi
nell'anno 1980 e di lire 700 miliardi nell'anno 1981 (29/a).
Gli
eventuali maggiori introiti rispetto al programma finanziario ai sensi del
precedente comma derivanti dai proventi e rientri di cui alle lettere a) e b)
sono destinati a far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione di
programmi finanziati ai sensi dello stesso comma e, per la parte eccedente, a
nuovi programmi costruttivi.
Per
gli anni successivi al 1981, alla realizzazione del piano decennale si provvede
con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.
Gli
Istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi e i comuni, sono
autorizzati ad assumere impegni fino alla concorrenza dell'importo loro
assegnato nel programma regionale di localizzazione ed a provvedere
immediatamente a tutte le operazioni relative all'acquisizione delle aree ed
all'appalto delle opere da localizzare.
La
somministrazione dei fondi agli Istituti autonomi per le case popolari e loro
consorzi e ai comuni è disposta in relazione ai pagamenti da effettuare in base
all'andamento dei lavori (29/a) (29/cost).
36.
Finanziamento per l'edilizia convenzionata-agevolata.
Per
la concessione di contributi agli interventi di edilizia residenziale fruenti
di mutuo agevolato previsto dal precedente articolo 16 è autorizzato in
ciascuno degli anni finanziari 1978, 1979, 1980 e 1981, il limite di impegno di
lire 70 miliardi.
I
contributi di cui al primo comma sono destinati, altresì alla corresponsione
agli istituti di credito mutuanti di contributi in misura tale che gli
interessi di preammortamento sulle erogazioni effettuate in corso d'opera non
gravino sul mutuatario in misura superiore a quella dovuta ai sensi del
precedente articolo 18.
I
limiti di impegno autorizzati dal presente articolo sono iscritti nel bilancio
del Ministero dei lavori pubblici e corrisposti annualmente alla Cassa depositi
e prestiti ai sensi della lettera d) del precedente articolo 13.
All'onere
di lire 70 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo per
l'anno finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione del
capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro
per lo stesso anno.
Il
Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio (29/b).
37.
Finanziamento per l'edilizia rurale.
Per
la concessione del concorso nel pagamento degli interessi di cui al precedente
articolo 26 è autorizzato, per l'anno finanziario 1978, un limite di impegno di
lire 30 miliardi, che sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del
Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario medesimo.
All'onere
relativo all'anno finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
medesimo.
All'onere
relativo agli anni dal 1979 al 1987 si provvede mediante corrispondenti
riduzioni delle autorizzazioni di spesa recate dalla legge 27 dicembre 1977, n.
984. Le riduzioni stesse saranno stabilite dal Comitato interministeriale per
la politica agricola ed alimentare secondo la procedura prevista dal sesto
comma dell'articolo 17 della predetta legge.
Per
il quinquennio 1988-1992 al relativo onere sarà provveduto annualmente
nell'ambito delle disponibilità del bilancio dello Stato.
Il
Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio (29/b).
38.
Completamento dei programmi di edilizia convenzionata-agevolata per l'anno
finanziario 1977.
È
autorizzato per l'anno finanziario 1977 il limite di impegno di lire 20
miliardi da destinare, a cura delle regioni, al completamento di iniziative in
corso, di ammontare unitario tale da consentire la realizzazione di programmi
funzionali.
I
fondi non utilizzati ai sensi del comma precedente e non impegnati entro il 31
marzo 1979 sono portati in aumento dei limiti di impegno autorizzati
dall'articolo 36.
Per
i programmi costruttivi fruenti dei contributi previsti dai commi precedenti,
si applicano le norme della presente legge per quanto riguarda l'assegnazione
delle abitazioni e la determinazione dei contributi. Nel caso in cui si tratti
di completamento di iniziative edilizie, i cui lavori siano iniziati anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le norme
di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 ed all'articolo 43.
All'onere
di 20 miliardi di lire derivante dall'applicazione del presente articolo per
ciascuno degli anni finanziari 1977 e 1978 si provvede mediante corrispondente
riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 9001 degli stati di
previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il
Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio (29/c).
39.
Accredito dei fondi alle province di Trento e Bolzano.
Per
le province autonome di Trento e Bolzano, aventi competenza esclusiva in
materia di edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, con
finanziamenti a carattere pubblico, il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa
con il presidente della giunta provinciale, integra ed accredita le quote dei finanziamenti
previsti dalla presente legge, proporzionalmente alle entrate in copertura, da
devolvere a ciascuna provincia autonoma in base ai parametri indicati
dall'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670 (30).
40.
Incremento del fondo per mutui ai comuni per l'acquisizione delle aree e per le
opere di urbanizzazione.
Il
fondo speciale costituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi
dell'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (30/a), modificato
dall'articolo 7 della legge 27 maggio 1975, n. 166 (30/b), è ulteriormente
elevato a lire 700 miliardi. A tal fine, il tesoro dello Stato è autorizzato ad
apportare alla Cassa depositi e prestiti la somma di lire 180 miliardi. Detta
somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro in ragione di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1979,
1980 e 1981.
Per
la concessione dei mutui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e
9-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376 (30/c), convertito nella legge
16 ottobre 1975, n. 492. Il termine per la trasmissione delle domande dei
comuni, previsto dal primo comma del citato articolo 9, decorre dalla data di
approvazione del programma di localizzazione degli interventi.
Con
la legge di approvazione del bilancio per ciascuno degli anni finanziari dal
1979 al 1981, è stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui al primo
comma, che sarà coperta con operazioni di indebitamento sul mercato, che il
Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e con le modalità
che saranno, con la stessa legge di bilancio, di volta in volta stabilite.
TITOLO
VI
Norme
finali e transitorie
41.
Prima formulazione del piano e del programma di edilizia residenziale.
In
sede di prima applicazione ed entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, le disponibilità finanziarie imputabili al biennio
1978-79 sono ripartite tra le regioni dal Comitato per
l'edilizia
residenziale secondo le proporzioni desumibili dalla tabella A allegata alla
legge 8 agosto 1977, n. 513 (30/d), per quanto riguarda l'edilizia
sovvenzionata nonché tra le regioni e tra le categorie di operatori e secondo i
criteri di cui all'articolo 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166 (30/b), per
quanto riguarda i fondi per l'edilizia convenzionata e agevolata.
Nell'effettuare
la ripartizione dei fondi il Comitato per l'edilizia residenziale accantonerà
le riserve di cui alla lettera f) dell'articolo 2 ed alla lettera q)
dell'articolo 3 della presente legge.
Le
regioni, entro il limite di tempo fissato dal precedente articolo 9, n. 5),
provvedono alla localizzazione degli stessi per settori di intervento ed alla
scelta dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia
convenzionata e agevolata, dandone immediata comunicazione ai comuni.
I
programmi di edilizia sovvenzionata finanziati con le disponibilità di cui al
precedente primo comma devono pervenire alla fase di consegna dei lavori ed
apertura del cantiere entro quattordici mesi dalla comunicazione regionale
della relativa localizzazione (30/e).
I
programmi di edilizia convenzionata e agevolata, finanziati con le
disponibilità di cui al precedente primo comma, devono pervenire alla fase di
inizio dei lavori e alla stipula del contratto condizionato di mutuo o alla
concessione del contributo entro quattordici mesi dalla comunicazione regionale
di localizzazione e di scelta dei soggetti (30/e).
L'assegnazione
dei fondi destinati ad interventi per i quali non siano rispettati i termini di
cui ai precedenti quarto e quinto comma è revocata e le disponibilità
conseguenti sono utilizzate in sede di ripartizione dei fondi relativi al
biennio successivo.
42.
Norme tecniche.
Entro
un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Comitato per l'edilizia
residenziale provvede alla formulazione delle norme tecniche nazionali, tra le
quali devono essere compresi:
1)
i criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali per la
realizzazione di esigenze unitarie di ordine tecnologico e produttivo;
2)
il regolamento per la formazione, l'aggiornamento ed il coordinamento delle
norme tecniche regionali.
Nel
biennio successivo le regioni dovranno provvedere all'emanazione delle norme
tecniche regionali per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle
costruzioni.
Le
norme previste dal presente articolo devono essere finalizzate alla riduzione
dei costi di costruzione.
43.
Caratteristiche tecniche degli edifici e delle abitazioni.
In
sede di prima applicazione e fino all'emanazione delle norme di cui al
precedente articolo 42, gli
edifici
residenziali che comprendono abitazioni fruenti di contributo dello Stato ai
sensi della presente legge devono avere le seguenti caratteristiche:
a)
altezza virtuale non superiore a metri 4,50, calcolata come rapporto tra i
metri cubi totali vuoto per pieno dell'edificio e la somma delle superfici
utili abitabili delle abitazioni;
b)
altezza netta delle abitazioni e dei loro vani accessori, misurata tra
pavimento e soffitto, fatte salve eventuali inferiori altezze previste da
vigenti regolamenti edilizi, non superiore a metri 2,70 per gli ambienti
abitativi e, per i vani accessori, non inferiore a metri 2,40.
Per
l'edilizia residenziale, anche non fruente di contributi pubblici, sono
consentite:
a)
la installazione nelle abitazioni dei servizi igienici e la realizzazione nei
fabbricati di scale, in ambienti non direttamente areati, alle condizioni
previste negli articoli 18 e 19 della legge 27 maggio 1975, n. 166 (30/f);
b)
altezze nette degli ambienti abitativi e dei vani accessori delle abitazioni,
misurate tra pavimento e soffitto, fatte salve eventuali inferiori altezze
previste da vigenti regolamenti edilizi, non inferiori a metri 2,70 per gli
ambienti abitativi, e metri 2,40 per i vani accessori.
Le
norme previste dal presente articolo prevalgono sulle disposizioni dei
regolamenti edilizi vigenti.
L'applicazione
delle norme previste dal presente articolo non deve comportare aumenti nelle
densità abitative consentite dagli strumenti urbanistici vigenti, né nelle
superfici coperte derivanti dagli indici volumetrici di utilizzazione delle
aree previste dagli stessi strumenti urbanistici.
L'osservanza
delle norme previste dal precedente primo comma e dall'ultimo comma
dell'articolo 16, deve risultare esplicitamente nel parere della commissione
comunale edilizia e deve essere richiamata nella concessione a costruire
rilasciata dal comune ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (31).
Le
disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quella contenuta nella
lettera q) del secondo
comma,
non si applicano per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
esistente.
44.
Estensione della garanzia sussidiaria dello Stato.
I
mutui non fruenti di contributi statali e concernenti la realizzazione dei
programmi costruttivi localizzati, su aree concesse in diritto di superficie o
trasferite in proprietà, comprese nell'ambito dei piani di zona di cui alla L.
18 aprile 1962, n. 167 (32), ovvero individuate ai sensi dell'articolo 51, L.
22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni, saranno
concessi, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, dagli enti
mutuanti anche quando le aree assegnate dai comuni ai sensi dell'articolo 35,
L. 22 ottobre 1971, n. 865 (32/a), e successive modificazioni, non siano di proprietà
dei comuni stessi, sempreché sia stata stipulata la convenzione di cui al
richiamato articolo 35, sia stato ottenuto il decreto di occupazione di urgenza
e siano state iniziate le procedure di espropriazione.
I
mutui concessi per finanziare i programmi costruttivi di cui al comma
precedente su aree già acquisite o in corso di acquisizione, comprese le parti
di programma eventualmente destinate ad uso diverso da quello di abitazione,
usufruiscono della garanzia dello Stato per il rimborso integrale del capitale,
degli interessi e degli oneri accessori alle condizioni e nei modi previsti
dall'art. 10-ter, D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni,
dalla L. 16 ottobre 1975, n. 492, dall'articolo 3, ultimo comma L. 8 agosto
1977, n. 513, ed in genere prevista per gli interventi fruenti di contributo statale.
Tale garanzia sarà primaria quando non possa essere operante l'iscrizione
ipotecaria.
La
garanzia decorre dalla data di stipula, mediante atto pubblico, del contratto
di mutuo edilizio ipotecario. Gli istituti mutuanti trasmettono periodicamente
al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un
elenco contenente l'indicazione degli elementi essenziali relativi ai mutui
edilizi a tasso d'interesse ordinario o agevolato, fruenti della garanzia
statale, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica (32/b).
È
abrogato il primo comma dell'articolo 37, L. 22 ottobre 1971, n. 865 (32/c), e
successive modificazioni (32/a).
45.
Trasferibilità e locazione di abitazioni realizzate nei piani di zona.
1.
Gli immobili realizzati senza il contributo dello Stato su aree in diritto di
superficie o in diritto di proprietà, nell'ambito dei piani di zona di cui alla
L. 18 aprile 1962, n. 167 (33), e successive modificazioni ed integrazioni, ivi
compresi gli immobili con destinazioni non residenziali, possono essere ceduti
ad enti pubblici, a società assicurative, nonché ad altri soggetti pubblici e
privati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie.
2.
In tali casi è fatto obbligo agli acquirenti di locare le abitazioni
esclusivamente a soggetti aventi i
requisiti
prescritti dalle convenzioni ed ai canoni ivi indicati.
3.
Per gli alloggi fruenti di mutuo agevolato ceduti o da cedersi a comuni o ad
altri enti pubblici allo
scopo
di destinarli alla locazione in favore degli sfrattati, non opera anche in caso
di mancato subentro nell'agevolazione la decadenza dal contributo di
preammortamento (33/a).
46.
Cessione di aree dei piani di zona.
Le
aree di cui all'undicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971,
n. 865 (33/b), possono essere altresì, cedute ad imprese di costruzione e loro
consorzi.
Le
imprese di costruzione e i loro consorzi possono effettuare l'alienazione degli
alloggi costruiti sulle aree di cui al precedente comma o la costituzione su di
essi di diritti reali di godimento, anche in deroga al quindicesimo comma
dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (33/b), trasferendosi all'avente
causa dall'impresa di costruzione gli obblighi derivanti dall'applicazione del
medesimo comma.
Salvo
i casi previsti al primo comma del precedente articolo 45, l'alienazione o la
costituzione di diritti reali di godimento di cui al comma precedente può
avvenire esclusivamente a favore di soggetti che abbiano i requisiti previsti
dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi economici e popolari.
46-bis.
Gli alloggi realizzati da imprese di costruzione e loro consorzi nell'ambito di
piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, sia su aree in regime
di diritto di superficie, sia su aree in regime di proprietà possono essere
venduti dai soggetti costruttori, qualunque sia il tipo di finanziamento
utilizzato ed ai prezzi fissati nella convenzione di cui all'articolo 35 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865 (33/b), al Ministero della difesa per i fini di
cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497.
In
tal caso, gli oneri stabiliti nella convenzione stipulata tra il costruttore ed
il comune, ai sensi del richiamato articolo 35, non si trasferiscono al
Ministero acquirente.
Qualora
gli alloggi siano costruiti su aree in regime di diritto di superficie, il
Ministero della difesa acquisirà anche in tal caso la piena proprietà delle
aree stesse, in deroga all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865
(33/b).
A
tale effetto alla compravendita interviene anche il comune, al quale, in cambio
dei residui diritti ceduti al Ministero della difesa, sarà dovuto un importo
pari al valore dell'immobile determinato con i criteri indicati nel quinto
comma dell'articolo successivo dedotto il corrispettivo della concessione del diritto
di superficie già gravante sull'impresa concessionaria.
L'assegnazione
degli alloggi acquistati a norma dei precedenti commi è disciplinata
esclusivamente dalle disposizioni contenute nella legge 18 agosto 1978, n. 497
(33/c).
46-ter.
Al fine di consentire ai comuni di acquisire aree o fabbricati anche demaniali
disponibili in uso al Ministero della difesa, le regioni interessate possono
inoltrare al Ministero stesso specifica richiesta.
In
caso di accettazione, le regioni ne informeranno i comuni territorialmente
competenti nonché quelli limitrofi, i quali, qualora siano interessati all'acquisizione
di detti beni, dovranno inoltrare al Ministero della difesa formale istanza di
acquisto, entro novanta giorni dalla suddetta comunicazione di accettazione.
In
presenza di tale istanza, il Ministero della difesa è autorizzato, qualora lo
ritenga conveniente, a
vendere
al comune interessato la proprietà degli immobili richiesti, contestualmente
all'acquisto degli alloggi e delle aree di cui al precedente articolo.
In
tal caso, gli atti di vendita e di acquisto sono approvati con un unico
provvedimento ed i rapporti di credito e debito da essi scaturenti si
considerano definitivamente estinti con l'accollo da parte del comune, salvi i
necessari conguagli, del debito gravante sul Ministero della difesa, a seguito
delle acquisizioni realizzate, sia verso il comune, sia verso le imprese di
costruzione e loro consorzi.
Il
valore degli immobili da cedere da parte del Ministero della difesa ai comuni
sarà determinato, con i criteri previsti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865
(33/b) e successive modificazioni e integrazioni, dal competente ufficio
tecnico erariale entro novanta giorni.
Gli
atti di trasferimento di immobili demaniali fra Ministero della difesa e comuni
- ai quali si provvederà, come per quelli di immobili non demaniali, a
trattativa privata - non sono sottoposti alle
limitazioni
di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella
legge 17 aprile 1925, n. 473 (33/c).
47.
Norma transitoria in materia di oneri di urbanizzazione.
Gli
oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, stabiliti ai sensi e con le
modalità previste dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10 (33/d), sono rateizzati in
non più di quattro rate semestrali (33/e).
I
concessionari sono tenuti a prestare ai comuni opportune garanzie secondo le
modalità previste
dall'articolo
13 della legge 14 gennaio 1978, n. 1 (34).
48.
Disciplina degli interventi di manutenzione straordinaria.
Per
gli interventi di manutenzione straordinaria la concessione prevista dalla
legge 28 gennaio 1977, n. 10 (33/d), è sostituita da una autorizzazione del
sindaco ad eseguire i lavori.
Per
gli interventi di manutenzione straordinaria che non comportano il rilascio
dell'immobile da parte del conduttore, l'istanza per l'autorizzazione di cui al
comma precedente si intende accolta qualora il sindaco non si pronunci nel
termine di novanta giorni. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando
comunicazione al sindaco del loro inizio.
Per
le istanze presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, il
termine di cui al precedente comma decorre da tale data.
La
disposizione di cui al precedente secondo comma non si applica per gli
interventi su edifici soggetti ai vincoli previsti dalle leggi 10 giugno 1939,
n. 1089 (35), e 29 giugno 1939, n. 1497 (36).
49.
Modifica all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
(37).
50.
Disciplina dei programmi costruttivi finanziamenti prima del 31 dicembre 1977.
Per
i programmi costruttivi finanziati prima del 31 dicembre 1977 con fondi
stanziati da leggi precedenti alla presente legge si applicano le procedure e
le modalità di attuazione stabilite nelle stesse leggi di finanziamento.
51.
Proroga dell'efficacia dei piani di zona.
Il
termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115 (38),
convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247, è prorogato di tre anni, fermo
restando il disposto del secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 aprile
1962, n. 167 (39).
52.
Modifiche della legge 8 agosto 1977, n. 513.
(40).
Il
termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 27 della legge 8 agosto 1977,
n. 513 (41), per la conferma delle domande di cessione in proprietà è prorogato
al 31 ottobre 1978.
(42).
(43).
(44).
(45).
(46).
(47).
53.
Limiti di applicazione dell'art. 26 della L. 8 agosto 1977, n. 513.
Per
tutti gli alloggi che, alla data di entrata in vigore della L. 8 agosto 1977,
n. 513 (41), risultassero occupati senza titolo, gli enti gestori provvedono
alla regolarizzazione dei rapporti locativi, previo accertamento, ad opera
della commissione di cui all'art. 6, D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 (48), del
possesso da parte degli occupanti dei requisiti prescritti dall'art. 2 di detto
decreto del Presidente della Repubblica e successive modificazioni.
La
regolarizzazione del rapporto locativo è subordinata:
a)
[al protrarsi dell'occupazione da parte dello stesso nucleo familiare almeno da
un anno prima della data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1977, n.
513] (41) (48/a);
b)
al recupero da parte dell'ente gestore di tutti i canoni arretrati;
c)
della circostanza che l'occupazione non abbia sottratto il godimento
dell'alloggio ad assegnatario già individuato in graduatorie pubblicate a norma
di legge.
Per
tutte le ipotesi nelle quali il rapporto non sia regolarizzabile ai sensi di
cui sopra e per l'occupazione verificatesi successivamente alla data di cui
alla lettera a) continuano ad applicarsi le norme dell'articolo 26 della legge
8 agosto 1977, n. 513 (41).
54.
Proroga dei termini.
Il
termine di cui all'ultimo comma dell'art. 16, L. 8 agosto 1977, n. 513 (41), è
prorogato al 31 ottobre 1978.
Il
termine previsto dal secondo comma dell'art. 1 della medesima L. 8 agosto 1977,
n. 513 (41), prorogato dalla L. 27 febbraio 1978, n. 44, è ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 1978.
Il
termine stabilito al secondo comma dell'art. 38, D.P.R. 29 settembre 1973, n.
601 (49), per il completamento in ogni loro parte dei fabbricati in corso di
costruzione alla data del 1° gennaio 1974, è prorogato al 31 dicembre 1978.
55.
Norme transitorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica.
Fino
all'emanazione dei criteri di cui al precedente articolo 3, lettera g),
all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica provvede,
sulla base della graduatoria formata dalla commissione prevista dall'art. 6,
D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, il comune nel cui territorio gli alloggi
stessi sono stati realizzati.
È
fatta tuttavia salva la facoltà delle regioni, in pendenza della predetta
emanazione e sulla base dei criteri contenuti nel D.P.R. 30 dicembre 1972, n.
1035, di apportare perfezionamenti ed integrazioni alla disciplina del
procedimento di assegnazione ivi stabilito.
56.
Fonti energetiche alternative.
Nella
concessione di contributi pubblici per la costruzione di edifici residenziali
sarà data la preferenza agli interventi che prevedono l'installazione di
impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda alimentati da fonti
energetiche non tradizionali. Per i predetti interventi il Comitato per
l'edilizia residenziale può stabilire una elevazione del limite massimo dei
costi ammissibili di cui alla lettera n) del precedente articolo 3.
Ai
fini dell'elevazione del limite massimo di costo di cui al comma precedente, si
considerano anche gli impianti che siano soltanto parzialmente alimentati da
fonti energetiche non tradizionali, secondo le modalità precisate con
deliberazione del CER (49/a).
Entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato per
l'edilizia residenziale provvederà a formare un elenco, da aggiornare ogni
biennio, delle fonti energetiche da considerarsi non tradizionali ai fini
dell'applicazione del precedente comma, con l'osservanza delle norme contro l'inquinamento.
57.
Norme fiscali per le obbligazioni indicizzate.
Non
costituisce reddito imponibile il maggior valore, derivante dalle valutazioni
dipendenti da clausole di indicizzazione, delle obbligazioni indicizzate emesse
da istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio a sensi del precedente
articolo 15 entro il 30 settembre 1982 (49/b).
58.
Norme fiscali per le assegnazioni a soci di cooperative.
Il
limite massimo di Lire 25.000.000, di cui all'articolo 7-bis del D.L. 13 agosto
1975, n. 376 (50), introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 16 ottobre
1975, n. 376, previsto come valore delle
assegnazioni
a soci in regime di privilegio da parte di società cooperative edilizie e loro
consorzi, in possesso dei requisiti prescritti, è elevato a L. 35.000.000.
Qualora
il valore dell'alloggio assegnato superi il limite di cui al comma precedente
sono dovute, per la parte eccedente, le normali imposte di registro e di
trascrizione ipotecaria.
Restano
ferme le disposizioni dell'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 5
aprile 1945, n. 141, ad eccezione di quelle del primo periodo del secondo
comma.
Le
disposizioni del secondo comma del presente articolo si applicano anche ai
rapporti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fermi
restando i limiti massimi di registrazione degli atti di assegnazione.
59.
Norme fiscali per gli interventi di recupero.
Le
prestazioni dipendenti da contratti di appalto aventi per oggetto gli interventi
previsti dall'art. 31 della presente legge, con esclusione di quelli di cui
alla lettera a) dello stesso articolo, sono soggette all'imposta sul valore
aggiunto con l'aliquota del sei per cento ridotto al tre per cento qualora gli interventi
siano stati effettuati con il concorso o il contributo dello Stato o di altri
enti pubblici autorizzati per legge.
Le
stesse aliquote si applicano alle cessioni di fabbricati, o porzioni di essi,
poste in essere dalle imprese che hanno effettuato gli interventi di cui al
primo comma.
Le
disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al di fuori delle
zone di recupero di cui all'art. 27 (51) (52).
60.
Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.
La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Organico del segretario generale del
comitato
per l'edilizia residenziale
+--------------------------------------------------------------+
| Carriera dirigenziale e
direttiva: | |
| | |
|
Dirigente generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
|
Dirigente superiore amministrativo . . . . . . . . . . | 3 |
|
Dirigente superiore tecnico. . . . . . . . . . . . . . | 2 |
|
Primo dirigente amministrativo . . . . . . . . . . . . | 4 |
|
Primo dirigente tecnico. . . . . . . . . . . . . . . . | 3 |
| | ----|
| | 13 |
|
+ | |
|
Ispettori generali e
direttore di divisione
ad| | |
| esaurimento. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . | | |
|
Direttore aggiunto di
divisione ed equivalenti >| 16 |
| qualifiche tecniche . . . . . . . . . . . .
. . . .| | |
|
Consiglieri ed equivalenti. . . . . . . . . . . . . .| | |
|
+ | |
|
Direttore di sezione ed equivalenti qualifiche | |
| tecniche . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . | 24 |
| | ----|
| | 40 |
| | |
| Carriera di concetto amministrativa e
tecnica: | |
| | |
|
Geometri capi, ragionieri
capi, segretari capi
e | |
| disegnatori capi . . . . . . . . . . . . .
. . . . . | 8 |
|
Geometri principali ecc. . . . . . . . . . . . . . . . | 12 |
|
Geometri, ragionieri, segretari e disegnatori. . . . . | 20 |
| | ----|
| | 40 |
| | |
| Carriera esecutiva amministrativa e
tecnica: | |
| | |
|
Coadiutori superiori . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8 |
|
Coadiutori principali. . . . . . . . . . . . . . . . . | 12 |
|
Coadiutori e coadiutori dattilografi . . . . . . . . . | 30 |
| | ----|
| | 50 |
| | |
|
Coadiutori meccanici superiori . . . . . . . . . . . . | 4 |
|
Coadiutori meccanografi. . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| | ----|
| | 14 |
| | |
| Carriera ausiliaria: | |
| | |
|
Commessi capi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 |
|
Commessi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| | ----|
| | 9 |
(1)
Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 agosto 1978, n. 231.
(1/a)
Vedi, anche, l'art. 3, D.L. 7 febbraio 1985, n. 12.
(1/b)
Comma così inserito dall'art. 2, L. 30 aprile 1999, n. 136.
(1/c)
Per l'attribuzione al Ministero dei lavori pubblici delle funzioni già
spettanti al CIPE di cui alla
presente
lettera, vedi l'art. 7, Del.CIPE 6 agosto 1999.
(2).
(2/a)
Lettera così sostituita dall'art. 4, D.L. 23 gennaio 1982, n. 9. Il D.M. 8 maggio
1990 (Gazz. Uff. 12 maggio 1990, n. 109) ha dettato disposizioni per
l'attuazione di un programma di sperimentazione edilizia con i finanziamenti di
cui all'art. 2, lettera f), della presente legge. Vedi, anche, l'art. 2, commi
64 e da 66 a 69, L. 23 dicembre 1996, n. 662.
(1/c)
Per l'attribuzione al Ministero dei lavori pubblici delle funzioni già
spettanti al CIPE di cui alla presente lettera, vedi l'art. 7, Del.CIPE 6
agosto 1999.
(2/b)
Lettera aggiunta dall'art. 5, D.L. 23 gennaio 1982, n. 9.
(2/c)
Lettera aggiunta dall'art. 31, L. 5 febbraio 1992, n. 104 e poi così modificata
dall'art. 2, L. 30 aprile 1999, n. 136.
(3).
(4).
(4/a)
Vedi, anche, l'art. 62, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
(5).
(6).
(6/a).
(6/b)
Numero e comma aggiunti dall'art. 1, D.L. 23 gennaio 1982, n. 9.
(6/c)
Le norme del Titolo II sono state abrogate dall'art. 7, D.Lgs. 30 luglio 1999,
n. 284, ferma restando la disciplina transitoria di cui all'art. 18, secondo
comma, L. 30 aprile 1999, n. 136.
(7).
(7/a)
Le norme del Titolo II sono state abrogate dall'art. 7, D.Lgs. 30 luglio 1999,
n. 284, ferma restando la disciplina transitoria di cui all'art. 18, secondo
comma, L. 30 aprile 1999, n. 136.
(7/b)
Comma così sostituito dall'art. 12, D.L. 15 dicembre 1979, n. 629.
(8).
(9).
(10).
(11).
(7/b)
Comma così sostituito dall'art. 12, D.L. 15 dicembre 1979, n. 629.
(11/a)
Vedi, anche, l'art. 61, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
(11/b)
Lettera aggiunta dall'art. 5, D.L. 23 gennaio 1982, n. 9.
(11/c)
Comma abrogato dall'art. 27, L. 6 giugno 1991, n. 175.
(12).
(13)
Vedi l'art. 15, D.L. 15 dicembre 1979, n. 629.
(13/a)
L'art. 27, L. 6 giugno 1991, n. 175, ha abrogato il primo comma dell'art. 14 e
15 della presente legge.
(13/b).
(13/c)
.
(14).
(14/a)
Comma così sostituito dall'art. 7, D.L. 30 gennaio 1998, n. 6.
(14/b).
(15).
(15/a)
Vedi, anche, l'art. 1, comma 5-ter, D.L. 22 dicembre 1984, n. 901, nonché
l'art. 3, D.L. 25 settembre 1987, n. 393, l'art. 17, L. 31 maggio 1990, n. 128
e l'art. 5, L. 20 maggio 1991, n. 158. Da ultimo, il comma secondo è stato così
sostituito dall'art. 23, L. 17 febbraio 1992, n. 179 e dall'art. 2, L. 30
aprile 1999, n. 136.
(16).
(16/a)
Comma così sostituito dall'art. 5, D.L. 23 gennaio 1982, n. 9.
(17)
Termine prorogato al 1° gennaio 1982 dall'art. 2, D.L. 8 gennaio 1981, n. 4 e
al 1° gennaio 1984 dall'art. 5, D.L. 23 gennaio 1982, n. 9. I termini di cui al
quarto e al sesto comma del presente art. 18, sono stati ulteriormente
prorogati dall'art. 6, D.L. 29 dicembre 1983, n. 747, dall'art. 1, D.L. 30 dicembre
1985, n. 791 e dall'art. 12, D.L. 29 dicembre 1987, n. 534. Vedi, anche, le
altre disposizioni del citato art. 1. Peraltro, l'art. 9, L. 31 maggio 1990, n.
128, ha modificato il quarto comma dell'art. 18 della presente legge,
eliminando il riferimento al termine, ed ha abrogato il sesto comma dello
stesso art. 18. Vedi, altresì, l'art. 21, L. 17 febbraio 1992, n. 179.
(17/a).
(18)
Comma così sostituito dall'art. 2, D.L. 23 gennaio 1982, n. 9.
(19).
(19/a)
Importo così modificato dall'art. 13-bis, D.L. 15 dicembre 1979, n. 629. Il
limite di L. 5.500.000 è stato via via aumentato dal CIPE con successive
deliberazioni. Da ultimo, con deliberazione 30 luglio 1991 (Gazz. Uff. 14
agosto 1991, n. 190), tale limite è stato elevato a L. 14.000.000, con facoltà
per le regioni di elevarlo fino ad un massimo del 25%.
(19).
(19/b)
Comma così sostituito dall'art. 15-bis, D.L. 15 dicembre 1979, n. 629. Vedi,
anche, l'art. 21, L. 17 febbraio 1992, n. 179.
(19/c)
Comma così sostituito dall'art. 2, L. 30 aprile 1999, n. 136.
(20).
(21).
(21/a).
(21/b)
L'attuale comma quarto così sostituisce gli originari commi quarto e quinto per
effetto dell'art. 14, L. 17 febbraio 1992, n. 179.
(22).
(22/a)
L'attuale comma quinto così sostituisce gli originari commi quinto, sesto e
settimo per effetto dell'art. 13, L. 17 febbraio 1992, n. 179.
(22/b)
Comma aggiunto dall'art. 15, L. 17 febbraio 1992, n. 179.
(21/a).
(22).
(22/c)
Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.
(23)
.
(23/a).
(24)
Vedi, anche, l'art. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e l'art. 7, L. 23 dicembre
1999, n. 488.
(24/a).
(24/b)
Comma aggiunto dall'art. 16, D.L. 15 dicembre 1979, n. 629.
(25).
(26).
(27).
(28).
(29).
(29/a)
Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 23 gennaio 1982, n. 9.
(29/cost)
La Corte costituzionale con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 424 (Gazz. Uff. 20
settembre 1995, n. 39, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la questione
di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 10, primo
comma, lettere b) e c), della L. 14 febbraio 1963, n. 60, e 35 della legge 5
agosto 1978, n. 457, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 53 della
Costituzione.
(29/b)
Vedi, anche, l'art. 61, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
(29/c)
Vedi, anche, l'art. 61, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
(30).
(30/a).
(30/b).
(30/c).
(30/d).
(30/b).
(30/e)
Comma così modificato dall'art. 13-quater, D.L. 15 dicembre 1979, n. 629. Vedi,
anche, l'art. 14-sexies, D.L. 26 novembre 1980, n. 776.
(30/f).
(31).
(32).
(32/a)
Articolo prima modificato dall'art. 17, D.L. 15 dicembre 1979, n. 629, e poi
così sostituito dall'art. 4, L. 29 luglio 1980, n. 385.
(32/b)
Comma così sostituito dall'art. 7, D.L. 30 gennaio 1998, n. 6. Le modalità di
cui al presente comma sono state stabilite dal D.M. 23 aprile 1998.
(32/c).
(32/a)
Articolo prima modificato dall'art. 17, D.L. 15 dicembre 1979, n. 629, e poi
così sostituito dall'art. 4, L. 29 luglio 1980, n. 385.
(33).
(33/a)
Così sostituito dall'art. 2, L. 23 dicembre 1986, n. 899 (Gazz. Uff. 27
dicembre 1986, n. 299).
(33/b).
(33/c)
Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 28 febbraio 1981, n. 47 (Gazz. Uff. 7 maggio
1981, n. 66).
(33/d).
(33/e)
Comma così modificato dall'art. 26 bis, D.L. 15 dicembre 1979, n. 629.
(34) Recte, L. 3 gennaio 1978, n. 1.
(33/d).
(35).
(36).
(37)
Sostituisce il quarto comma dell'art. 18, L. 28 gennaio 1977, n. 10.
(38).
(39).
(40)
Il comma, che si omette, aggiunge un periodo al secondo comma dell'art. 27, L.
8 agosto 1977, n. 513.
(41).
(42)
Il comma , che si omette, aggiunge un comma all'art. 27, L. 8 agosto 1977, n.
513.
(43)
Il comma, che si omette, sostituisce con due commi l'originario primo comma
dell'art. 28, L. 8
agosto
1977, n. 513.
(44)
Il comma, che si omette, modifica il secondo comma dell'art. 28, L. 8 agosto
1977, n. 513.
(45)
Il comma, che si omette, modifica il terzo comma dell'art. 28, L. 8 agosto
1977, n. 513.
(46)
Il comma, che si omette, aggiunge un comma dopo il quarto all'art. 28, L. 8
agosto 1977, n. 513.
(47)
Il comma, che si omette, modifica il primo comma dell'art. 29, L. 8 agosto
1977, n. 513.
(48).
(48/a)
Lettera soppressa dall'art. 22, D.L. 15 dicembre 1979, n. 629.
(49)
.
(49/a)
Comma aggiunto dall'art. 5, D.L. 23 gennaio 1982, n. 9.
(49/b)
Così modificato dall'art. 2, D.L. 28 settembre 1981, n. 540.
(50).
(51)
Comma aggiunto dall'art. 18, D.L. 15 dicembre 1979, n. 629.
(52)
Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 14, D.L. 29
febbraio 1980, n. 31.