L.
28 febbraio 1985, n. 47 (1).
Norme
in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero
e sanatoria delle opere edilizie (1/a).
Capo
I - Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia. Sanzioni
amministrative e penali
1.
Legge-quadro.
Fermo
restando quanto previsto dal capo IV, le regioni emanano norme in materia di
controllo dell'attività urbanistica ed edilizia e di sanzioni amministrative in
conformità ai princìpi definiti dai capi I, II e III della presente legge.
Fino
all'emanazione delle norme regionali si applicano le norme della presente
legge.
Sono
in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano.
2.
Sostituzione di norme.
Le
disposizioni di cui al capo I della presente legge sostituiscono quelle di cui
all'art. 32, L. 17 agosto 1942, n. 1150 (2), ed agli articoli 15 e 17, L. 28
gennaio 1977, n. 10 (3) (3/a).
3.
Ritardato od omesso versamento del contributo afferente alla concessione.
Le
regioni determinano le sanzioni per il ritardato o mancato versamento del
contributo di concessione in misura non inferiore a quanto previsto nel
presente articolo e non superiore al doppio.
Il
mancato versamento, nei termini di legge, del contributo di concessione di cui
agli articoli 3, 5, 6 e 10, L. 28 gennaio 1977, n. 10 (3), comporta:
a)
l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento qualora il versamento
del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
b)
l'aumento del contributo in misura pari al 50 per cento quando, superato il
termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi
sessanta giorni;
c)
l'aumento del contributo in misura pari al 100 per cento quando, superato il
termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi
sessanta giorni.
Le
misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano.
Nel
caso di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo comma si applicano ai
ritardi nei pagamenti delle singole rate.
Decorso
inutilmente il termine di cui alla lettera c) del secondo comma il comune
provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi previsti
dall'art. 16 della presente legge.
Fino
all'entrata in vigore delle leggi regionali che determineranno la misura delle
sanzioni di cui al presente articolo, queste saranno applicate nelle misure
indicate nel secondo comma.
4.
Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia.
Il
sindaco esercita la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio
comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento,
alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive
fissate nella concessione o nell'autorizzazione.
Il
sindaco, quando accerti l'inizio di opere eseguite senza titolo su aree
assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti
o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici
ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla L. 18 aprile
1962, n. 167 (4), e successive modificazioni ed integrazioni, provvede alla
demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree
assoggettate alla tutela di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 (5), o
appartenenti ai beni disciplinati dalla L. 16 giugno 1927, n. 1766 (6), nonché
delle aree di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 (7), e 29 giugno 1939, n.
1497 (7), e successive modificazioni ed integrazioni, il sindaco provvede alla
demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle
amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini
della demolizione, anche di propria iniziativa.
Ferma
rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma, qualora sia constatata, dai
competenti uffici comunali, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità
di cui al primo comma, il sindaco ordina l'immediata sospensione dei lavori,
che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi
articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di
sospensione dei lavori.
Gli
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono
realizzate le opere non sia esibita la concessione ovvero non sia stato apposto
il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione
urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità
giudiziaria, al presidente della giunta regionale ed al sindaco, il quale
verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti
conseguenti.
5.
Opere di amministrazioni statali.
Per
le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi di
cui al precedente articolo 4, il sindaco, ai sensi dell'articolo 81 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (8), informa
immediatamente il presidente della giunta regionale e il Ministro dei lavori
pubblici, al quale compete, d'intesa con il presidente della giunta regionale,
la adozione dei provvedimenti previsti dal suddetto articolo 4.
6.
Responsabilità del titolare della concessione, del committente, del costruttore
e del direttore dei
lavori.
Il
titolare della concessione, il committente e il costruttore sono responsabili,
ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della
conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano
nonché - unitamente al direttore dei lavori - a quelle della concessione ad
edificare e alle modalità esecutive stabilite dalla medesima. Essi sono,
altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle
spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente
realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso (8/a).
Il
direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri
soggetti la violazione delle prescrizioni della concessione edilizia, con
esclusione delle varianti in corso d'opera di cui all'articolo 15, fornendo al
sindaco contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei
casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto alla concessione,
il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente
alla comunicazione resa al sindaco. In caso contrario il sindaco segnala al
consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è
incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo
professionale da tre mesi a due anni.
7.
Opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni
essenziali.
Sono
opere eseguite in totale difformità dalla concessione quelle che comportano la
realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per
caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello
oggetto della concessione stessa, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i
limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte
di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
Il
sindaco, accertata l'esecuzione di opere in assenza di concessione, in totale
difformità dalla medesima ovvero con variazioni essenziali, determinate ai
sensi del successivo articolo 8, ingiunge la demolizione.
Se
il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello
stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e
l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni
urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono
acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita
non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile
abusivamente costruita.
L'accertamento
dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al
precedente comma, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per
l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che
deve essere eseguita gratuitamente.
L'opera
acquisita deve essere demolita con ordinanza del sindaco a spese dei
responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari
l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti
con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.
Per
le opere abusivamente eseguite su terreni sottoposti, in base a leggi statali o
regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di
inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore
delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo.
Tali
amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al
ripristino dello stato dei
luoghi
a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli,
l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune (8/b).
Il
segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione
nell'albo comunale, l'elenco dei rapporti comunicati dagli ufficiali ed agenti
di polizia giudiziaria riguardanti opere o lottizzazioni realizzate
abusivamente e delle relative ordinanze di sospensione e lo trasmette
all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e,
tramite la competente prefettura, al Ministro dei lavori pubblici (8/c).
In
caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione
della inosservanza delle
disposizioni
di cui al primo comma dell'art. 4 ovvero protrattasi oltre il termine stabilito
dal terzo comma del medesimo articolo 4, il presidente della giunta regionale,
nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari
dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria ai fini
dell'esercizio dell'azione penale.
Per
le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di
condanna per il reato di cui all'articolo 17, lettera b), della legge 28
gennaio 1977, n. 10 (9), come modificato dal successivo articolo 20 della
presente legge, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia
stata altrimenti eseguita (8/cost).
8.
Determinazione delle variazioni essenziali.
Fermo
restando quanto disposto dal primo comma del precedente articolo 7, le regioni
stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto
conto che l'essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica una o più
delle seguenti condizioni:
a)
mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards
previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968 (10), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;
b)
aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in
relazione al progetto approvato;
c)
modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato
ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;
d)
mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito in relazione
alla classificazione dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (11);
e)
violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non
attenga a fatti procedurali.
Non
possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla
entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione
interna delle singole unità abitative.
Gli
interventi di cui al precedente primo comma, effettuati su immobili sottoposti
a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed
ambientale nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali
e regionali, sono considerati in totale difformità dalla concessione, ai sensi
e per gli effetti degli articoli 7 e 20 della presente legge. Tutti gli altri
interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.
9.
Interventi di ristrutturazione edilizia.
Fermo
restando quanto disposto dal successivo articolo 26, le opere di
ristrutturazione edilizia, come definite dalla lettera d) del primo comma
dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (11), eseguite in assenza di
concessione o in totale difformità da essa, sono demolite ovvero rimosse e gli edifici
sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi entro
il termine stabilito dal sindaco con propria ordinanza, decorso il quale
l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili
dell'abuso.
Qualora,
sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il
ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il sindaco irroga una
sanzione pecunaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile,
conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla
data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27
luglio 1978, n. 392 (11/a), con la esclusione, per i comuni non tenuti all'applicazione
della legge medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con
l'equiparazione alla categoria A/l delle categorie non comprese nell'articolo
16 della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di
abitazione la sanzione è pari al doppio dell'aumento del valore venale
dell'immobile, determinato a cura dell'ufficio tecnico erariale.
Qualora
le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi delle leggi 1°
giugno 1939, n. 1089 (12), e 29 giugno 1939, n. 1497 (12), l'amministrazione
competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di
altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in
pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e
modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una
sanzione pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.
Qualora
le opere siano state eseguite su immobili, anche non vincolati, compresi nelle
zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile
1968 (10), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, il
sindaco richiede all'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali
ed ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la
irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al precedente comma. Qualora il
parere non venga reso entro centoventi giorni dalla richiesta il sindaco
provvede autonomamente.
Si
applicano le disposizioni di cui al comma ottavo dell'articolo 7.
È
comunque dovuto il contributo di concessione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 10
della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (9).
10.
Opere eseguite senza autorizzazione.
Fermo
restando quanto disposto dal successivo articolo 26, l'esecuzione di opere in
assenza dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente o in difformità da
essa comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore
venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e
comunque in misura non inferiore a lire cinquecentomila. In caso di richiesta dell'autorizzazione
in sanatoria in corso di esecuzione delle opere, la sanzione è applicata nella
misura minima. Qualora le opere siano eseguite in assenza di autorizzazione in
dipendenza di calamità naturali o di avversità atmosferiche dichiarate di
carattere eccezionale la sanzione non è dovuta.
La
mancata richiesta di autorizzazione di cui al presente articolo non comporta
l'applicazione delle
norme
previste dall'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (9), come
sostituito dall'articolo 20 della presente legge.
Quando
le opere realizzate senza autorizzazione consistono in interventi di restauro e
di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) del primo comma
dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (12/a), eseguiti su immobili
comunque vincolati da leggi statali e regionali nonché dalle altre norme urbanistiche
vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva
l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può
ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del contravventore ed
irroga una sanzione pecuniaria da lire un milione a lire venti milioni.
Qualora
gli interventi di cui al comma precedente vengano eseguiti su immobili, anche
non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del
decreto ministeriale 2 aprile 1968 (12/b), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 97 del 16 aprile 1968, il sindaco richiede all'amministrazione competente
alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa
la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui
al primo comma. Qualora il parere non venga reso entro centoventi giorni dalla
richiesta, il sindaco provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione
la sanzione pecuniaria da lire un milione a lire venti milioni di cui al comma
precedente.
11.
Annullamento della concessione.
In
caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione
dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il
sindaco applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o
loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'ufficio tecnico erariale. La valutazione
dell'ufficio tecnico è notificata alla parte dal comune e diviene definitiva
decorsi i termini di impugnativa.
L'integrale
corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti
della concessione di cui all'articolo 13.
12.
Opere eseguite in parziale difformità dalla concessione.
Le
opere eseguite in parziale difformità dalla concessione sono demolite a cura e
spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo, e comunque non
oltre centoventi giorni, fissato dalla relativa ordinanza del sindaco. Dopo
tale termine sono demolite a cura del comune e a spese dei medesimi
responsabili dell'abuso.
Quando
la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in
conformità, il sindaco applica una sanzione pari al doppio del costo di
produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (13), della
parte dell'opera realizzata in difformità dalla concessione, se ad uso
residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura
dell'ufficio tecnico erariale, per le opere adibite ad usi diversi da quello
residenziale.
13.
Accertamento di conformità.
Fino
alla scadenza del termine di cui all'articolo 7, terzo comma per i casi di
opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con
variazioni essenziali, o dei termini stabiliti nell'ordinanza del sindaco di
cui al primo comma dell'articolo 9, nonché, nei casi di parziale difformità,
nel termine di cui al primo comma dell'articolo 12, ovvero nel caso di opere
eseguite in assenza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 10 e comunque fino
alla irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso può
ottenere la concessione o l'autorizzazione in sanatoria quando l'opera eseguita
in assenza della concessione o l'autorizzazione è conforme agli strumenti
urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli
adottati sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione
della domanda.
Sulla
richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria il sindaco si
pronuncia entro sessanta giorni, trascorsi i quali la richiesta si intende
respinta.
Il
rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di
oblazione, del contributo di concessione in misura doppia, ovvero, nei soli
casi di gratuità della concessione a norma di legge, in misura pari a quella
prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (13/a).
Per
i casi di parziale difformità l'oblazione è calcolata con riferimento alla
parte di opera difforme dalla concessione.
L'autorizzazione
in sanatoria è subordinata al pagamento di una somma determinata dal sindaco
nella misura da lire cinquecentomila a lire due milioni (20/cost).
14.
Opere eseguite su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici.
Qualora
sia accertata l'esecuzione di opere da parte di soggetti diversi da quelli di
cui al precedente articolo 5 in assenza di concessione ad edificare, ovvero in
totale o parziale difformità dalla medesima, su suoli del demanio o del
patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il sindaco ordina, dandone comunicazione
all'ente proprietario del suolo, previa diffida non rinnovabile al responsabile
dell'abuso, la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
La
demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese dei responsabili
dell'abuso.
15.
Varianti in corso d'opera.
Non
si procede alla demolizione ovvero all'applicazione delle sanzioni di cui agli
articoli precedenti nel caso di realizzazione di varianti, purché esse siano
conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e non in
contrasto con quelli adottati, non comportino modifiche della sagoma né delle superfici
utili e non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole
unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime, e sempre che non si
tratti di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 (14),
e 29 giugno 1939, n. 1497 (14), e successive modificazioni e integrazioni.
Le
varianti non devono comunque riguardare interventi di restauro, come definiti
dall'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (14/a).
L'approvazione
della variante deve comunque essere richiesta prima della dichiarazione di
ultimazione dei lavori.
La
mancata richiesta di approvazione delle varianti di cui al presente articolo
non comporta l'applicazione delle norme previste nell'articolo 17 della legge
28 gennaio 1977, n. 10 (14/b), come
modificato
dall'articolo 20 della presente legge.
16.
Riscossione.
I
contributi, le sanzioni e le spese di cui alla L. 28 gennaio 1977, n. 10
(14/b), e alla presente legge
vengono
riscossi con ingiunzione emessa dal sindaco a norma degli artt. 2 e seguenti
del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910,
n. 639 (15).
17.
Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici.
Gli
atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto
trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali,
relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo l'entrata
in vigore della presente legge, sono nulli e non possono essere stipulati ove da
essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della
concessione ad edificare o della concessione in sanatoria rilasciata ai sensi
dell'articolo 13. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi,
modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù.
Nel
caso in cui sia prevista, ai sensi del presente art. 11, l'irrogazione di una
sanzione soltanto pecuniaria, ma non il rilascio della concessione in
sanatoria, agli atti di cui al primo comma deve essere allegata la prova
dell'integrale pagamento della sanzione medesima (15/a).
La
sentenza che accerta la nullità degli atti di cui al primo comma non pregiudica
i diritti di garanzia o di servitù acquisiti in base ad un atto iscritto o
trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda diretta a far
accertare la nullità degli atti.
Se
la mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa dalla insussistenza
della concessione al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, essi
possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto
successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione
omessa.
Le
nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da
procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. L'aggiudicatario,
qualora l'immobile si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 13 della
presente legge, dovrà presentare domanda di concessione in sanatoria entro 120 giorni
dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria (15/b).
18.
Lottizzazione.
Si
ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono
iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei
terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici,
vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o
senza la prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga
predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del
terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in
relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti
urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di
urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino
in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.
Gli
atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto
trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali
relativi a terreni sono nulli e non possono
essere
stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi
non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le
prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di
cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze
di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie
complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri
quadrati (15/c).
Il
certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal sindaco
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa
domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per
dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni
degli strumenti urbanistici.
In
caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso
può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno dei
conviventi attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la
destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti
o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte
dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi (15/d).
I
frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'ufficio
tecnico erariale se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per
attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato
presso il comune (15/e).
I
pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti aventi per oggetto il
trasferimento, anche senza
frazionamento
catastale, di appezzamenti di terreno di superficie inferiore a diecimila metri
quadrati devono trasmettere, entro trenta giorni dalla data di registrazione,
copia dell'atto da loro ricevuto o autenticato al sindaco del comune ove è sito
l'immobile.
Nel
caso in cui il sindaco accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni a
scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da
notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel primo
comma dell'articolo 6, ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata
interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle
opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei
registri immobiliari (15/cost).
Trascorsi
novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma
precedente, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio
disponibile del comune il cui sindaco deve provvedere alla demolizione delle
opere. In caso di inerzia del sindaco si applicano le disposizioni concernenti
i poteri sostitutivi di cui all'articolo 7 (15/cost).
Gli
atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia stato emesso il
provvedimento previsto dal
settimo
comma, sono nulli e non possono essere stipulati, né in forma pubblica né in
forma privata, dopo la trascrizione di cui allo stesso comma e prima della sua
eventuale cancellazione o della sopravvenuta inefficacia del provvedimento del
sindaco (15/cost).
Il
quarto comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (16),
modificato dall'articolo 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (17), è abrogato.
Le
disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti
presentati ai competenti uffici del catasto dopo l'entrata in vigore della
presente legge, e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle
donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonché
agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e
di servitù (17/a).
19.
Confisca dei terreni.
La
sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione
abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere
abusivamente costruite.
Per
effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al
patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione abusiva.
La
sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri
immobiliari (15/cost).
20.
Sanzioni penali.
Salvo
che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si
applica:
a)
l'ammenda fino a lire 20 milioni per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e
modalità esecutive previste dalla presente legge, dalla L. 17 agosto 1942, n.
1150 (16), e successive modificazioni e integrazioni, in quanto applicabili,
nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione
(17/b);
b)
l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni nei
casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza della concessione
o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;
c)
l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 30 milioni a lire 100 milioni nel
caso di lottizzazione
abusiva
di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 18. La
stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone
sottoposte a vincolo storico, artistico,
archeologico,
paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in
assenza della concessione (17/c).
Le
disposizioni di cui al comma precedente sostituiscono quelle di cui
all'articolo 17 della legge 28
gennaio
1977, n. 10 (18).
21.
Sanzioni a carico dei notai.
Il
ricevimento e l'autenticazione da parte dei notai di atti nulli previsti dagli
articoli 17 e 18 e non convalidabili costituisce violazione dell'articolo 28 della
legge 16 febbraio 1913, n. 89 (19), e successive modificazioni, e comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge medesima.
Tutti
i pubblici ufficiali, ottemperando a quanto disposto dall'articolo 18, sono
esonerati da responsabilità inerente al trasferimento o alla divisione dei
terreni; l'osservanza della formalità prevista dal sesto comma dello stesso
articolo 18 tiene anche luogo del rapporto di cui all'articolo 2 del codice di
procedura penale.
22.
Norme relative all'azione penale.
L'azione
penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati
esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui al presente capo
(18/cost).
Nel
caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniego della concessione in
sanatoria di cui all'articolo 13, l'udienza viene fissata d'ufficio dal
presidente del tribunale amministrativo regionale per una data compresa entro
il terzo mese dalla presentazione del ricorso.
Il
rilascio in sanatoria delle concessioni estingue i reati contravvenzionali
previsti dalle norme
urbanistiche
vigenti (19/cost) (20/cost).
23.
Controlli periodici mediante rilevamenti aerofotogrammetrici.
Le
regioni stabiliscono, con proprie leggi, quali aree del territorio debbano
essere assoggettate a particolare controllo periodico dell'attività urbanistica
ed edilizia anche mediante rilevamenti aerofotogrammetrici, ed il conseguente
aggiornamento delle scritture catastali.
Le
leggi regionali agevolano altresì la costituzione di consorzi tra comuni per la
esecuzione dei rilevamenti e dei controlli di cui al presente articolo.
Lo
Stato contribuisce ad integrare i fabbisogni finanziari per l'applicazione
delle disposizioni del presente articolo con quota parte degli introiti di
competenza statale di cui al capo IV.
Con
la legge finanziaria si provvede alla determinazione della quota da destinare
alla finalità suddetta.
Capo
II - Snellimento delle procedure urbanistiche ed edilizie
24.
Strumenti per cui non è richiesta l'approvazione regionale.
Salvo
che per le aree e per gli ambiti territoriali individuati dalle regioni come di
interesse regionale in sede di piano territoriale di coordinamento o, in
mancanza, con specifica deliberazione, non è soggetto ad approvazione regionale
lo strumento attuativo di strumenti urbanistici generali, compresi i piani per l'edilizia
economica e popolare nonché i piani per gli insediamenti produttivi.
Le
regioni emanano norme cui i comuni debbono attenersi per l'approvazione degli
strumenti di cui al comma precedente, al fine di garantire la snellezza del
procedimento e le necessarie forme di pubblicità e di partecipazione dei
soggetti pubblici e privati. I comuni sono comunque tenuti a trasmettere alla
regione, entro sessanta giorni, copia degli strumenti attuativi di cui al
presente articolo.
Sulle
eventuali osservazioni della regione i comuni devono esprimersi con motivazioni
puntuali.
25.
Semplificazione delle procedure.
Le
regioni entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge
emanano norme che:
a)
prevedono procedure semplificate per la approvazione degli strumenti attuativi
in variante agli strumenti urbanistici generali;
b)
definiscono criteri ed indirizzi per garantire l'unificazione ed il
coordinamento dei contenuti dei regolamenti edilizi comunali, nonché per
accelerare l'esame delle domande di concessione e di autorizzazione edilizia;
c)
prevedono procedure semplificate per la approvazione di varianti agli strumenti
urbanistici generali finalizzate all'adeguamento degli standards urbanistici
posti da disposizioni statali o regionali.
Le
norme di cui al comma precedente devono garantire le necessarie forme di
pubblicità e la partecipazione dei soggetti pubblici e privati, nonché i
termini, non superiori a centoventi giorni, entro i quali la regione deve
comunicare al comune le proprie determinazioni. Trascorsi tali termini i provvedimenti
di cui al precedente comma si intendono approvati.
Le
varianti agli strumenti urbanistici non sono soggette alla preventiva
autorizzazione della regione.
Le
leggi regionali stabiliscono quali mutamenti, connessi o non connessi a
trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, subordinare a
concessione, e quali mutamenti, connessi e non connessi a trasformazioni
fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti siano subordinati ad
autorizzazione (19/a).
26.
Opere interne.
Non
sono soggette a concessione né ad autorizzazione le opere interne alle
costruzioni che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o
approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, non comportino modifiche della
sagoma, della costruzione, dei prospetti né aumento delle superfici utili e del
numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle
costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla
statica dell'immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone
indicate alla lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968 (20),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, rispettino le
originarie caratteristiche costruttive. Ai fini dell'applicazione del presente
articolo non è considerato aumento delle superfici utili l'eliminazione o lo
spostamento di pareti interne o di parti di esse (20/a).
Nei
casi di cui al comma precedente, contestualmente all'inizio dei lavori, il
proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco una relazione, a
firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere
da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie
vigenti.
Le
sanzioni di cui al precedente articolo 10, ridotte di un terzo, si applicano
anche nel caso di mancata presentazione della relazione di cui al precedente
comma (20/b).
Le
disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di immobili
vincolati ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 (21), e 29 giugno 1939,
n. 1497 (21), e successive modificazioni ed integrazioni.
Gli
spazi di cui all'articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (22),
costituiscono pertinenze delle
costruzioni,
ai sensi e per gli effetti degli articoli 817, 818 e 819 del codice civile.
27.
Demolizione di opere.
In
tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire a cura del comune, essa è
disposta dal sindaco su valutazione tecnico-economica approvata dalla giunta
comunale.
I
relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata, ad imprese
tecnicamente e finanziariamente idonee iscritte all'albo nazionale dei
costruttori, indicate in numero di almeno cinque dal provveditore regionale
alle opere pubbliche.
Nel
caso di impossibilità di affidamento dei lavori, il sindaco ne dà notizia al
prefetto, il quale provvede alla demolizione con i mezzi a disposizione della
pubblica amministrazione, ovvero tramite impresa iscritta all'albo nazionale
dei costruttori se i lavori non siano eseguibili in gestione diretta.
Il
rifiuto ingiustificato da parte dell'impresa di eseguire i lavori comporta la
sospensione dall'albo per un anno.
28.
Valore venale dell'immobile.
L'ufficio
tecnico erariale è tenuto a determinare, entro centoventi giorni dalla
richiesta del comune, il valore venale degli immobili in relazione alla
applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge.
Capo
III - Recupero urbanistico di insediamenti abusivi
29.
Varianti agli strumenti urbanistici e poteri normativi delle regioni.
Entro
novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le regioni
disciplinano con proprie leggi la formazione, adozione e approvazione delle
varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzati al recupero
urbanistico degli insediamenti abusivi, esistenti al 1° ottobre 1983, entro un
quadro di convenienza economica e sociale. Le varianti devono tener conto dei
seguenti princìpi fondamentali:
a)
realizzare una adeguata urbanizzazione primaria e secondaria;
b)
rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, archeologico,
paesistico, ambientale,
idrogeologico;
c)
realizzare un razionale inserimento territoriale ed urbano dell'insediamento.
La
legge regionale stabilisce altresì:
a)
i criteri e i termini ai quali devono attenersi i comuni per la individuazione
e la perimetrazione degli insediamenti abusivi;
b)
i criteri ai quali devono attenersi i comuni qualora gli insediamenti abusivi
ricadano in zona
dichiarata
sismica;
c)
i casi in cui la formazione delle varianti è obbligatoria;
d)
le procedure per l'approvazione delle varianti, precisando i casi nei quali non
è richiesta
l'approvazione
regionale;
e)
i criteri per la formazione di consorzi, anche obbligatori, fra proprietari di
immobili;
f)
il programma finanziario per la attuazione degli interventi previsti con
carattere pluriennale;
g)
la definizione degli oneri di urbanizzazione e le modalità di pagamento degli
stessi in relazione alla tipologia edilizia, alla destinazione d'uso, alla
ubicazione, al convenzionamento, anche mediante atto unilaterale d'obbligo, da
parte dei proprietari degli immobili.
Decorso
il termine di novanta giorni, di cui al primo comma, e fino alla emanazione
delle leggi regionali, gli insediamenti avvenuti in tutto o in parte
abusivamente, fermi restando gli effetti della mancata presentazione
dell'istanza di sanatoria previsti dall'articolo 40, possono formare oggetto di
apposite varianti agli strumenti urbanistici al fine del loro recupero
urbanistico, nel rispetto comunque dei princìpi di cui al primo comma e delle
previsioni di cui alle lettere e), f) e g) del precedente secondo comma.
L'attuazione
delle varianti di cui ai commi precedenti può essere assegnata in concessione
ad imprese o ad associazioni di imprese o a loro consorzi; tale concessione è
accompagnata da apposita convenzione nella quale sono tra l'altro precisati i
contenuti economici e finanziari degli interventi di recupero urbanistico.
30.
Facoltà e obblighi dei comuni.
In
luogo della indennità di esproprio, i proprietari di lotti di terreno,
vincolati a destinazioni pubbliche a seguito delle varianti di cui all'articolo
29, possono chiedere che vengano loro assegnati equivalenti lotti disponibili
nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (23),
per costruirvi, singolarmente o riuniti in cooperativa, la propria prima
abitazione. Per i fini previsti dal presente comma e dal successivo secondo
comma, i comuni che procedono all'adozione delle varianti di cui all'articolo
29 devono comunque provvedere, anche se non obbligati ai sensi delle norme
vigenti, alla formazione dei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962,
n. 167 (23), senza tener conto del limite minimo del quaranta per cento di cui
all'articolo 2, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (23/a), ovvero
procedere agli opportuni ampliamenti dei piani già approvati. I proprietari di
terreni, coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale,
possono chiedere al comune, in luogo dell'indennità di esproprio,
l'assegnazione in proprietà di equivalenti terreni, facenti parte del
patrimonio disponibile delle singole amministrazioni comunali, per continuare
l'esercizio dell'attività agricola.
I
proprietari degli edifici per i quali è prevista la demolizione possono
chiedere l'assegnazione di un lotto nell'ambito dei piani di zona di cui alla
legge 18 aprile 1962, n. 167 (23), per costruirvi la propria prima abitazione.
I
soggetti abitanti, a titolo di proprietà o di locazione decorrente da data
certa, anteriore all'entrata in vigore della presente legge, in edifici,
ultimati ai sensi del secondo comma dell'articolo 31 della presente legge, alla
data del 1° ottobre 1983, dei quali è prevista la demolizione, a seguito dell'approvazione
degli strumenti di recupero urbanistico, sono preferiti, purché abbiano versato
i contributi ex Gescal per almeno cinque anni, a parità di punteggio nella
graduatoria di assegnazione in locazione di alloggi cui abbiano titolo a norma
di legge.
Capo
IV - Opere sanabili. Soggetti legittimati. Conservazione dei rapporti sorti
sulla base di decreti-legge non convertiti (23/b) (23/cost)
31.
Sanatoria delle opere abusive.
Possono,
su loro richiesta, conseguire la concessione o la autorizzazione in sanatoria i
proprietari di costruzioni e di altre opere che risultino essere state ultimate
entro la data del 1° ottobre 1983 ed eseguite:
a)
senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire prescritte da
norme di legge o di regolamento, ovvero in difformità dalle stesse;
b)
in base a licenza o concessione edilizia o autorizzazione annullata, decaduta o
comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso
procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria
o amministrativa.
Ai
fini delle disposizioni del comma precedente, si intendono ultimati gli edifici
nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero,
quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate
alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente.
Alla
richiesta di sanatoria ed agli adempimenti relativi possono altresì provvedere
coloro che hanno titolo, ai sensi della L. 28 gennaio 1977, n. 10 (24), a
richiedere la concessione edilizia o l'autorizzazione nonché, salvo rivalsa nei
confronti del proprietario, ogni altro soggetto interessato al conseguimento
della sanatoria medesima.
Conservano
efficacia gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle
disposizioni dell'art. 6 del D.L. 31 luglio 1982, n. 486 (25), dell'art. 9 del
D.L. 30 settembre 1982, n. 688 (25/a), e del D.L. 5 ottobre 1983, n. 529 (25),
non convertiti in legge. Restano fermi i rapporti giuridici sorti sulla base
delle medesime disposizioni anche ai fini dei provvedimenti che i comuni, in
ordine alle richieste di sanatoria già presentate, devono adottare per la
definitiva determinazione della oblazione ai sensi della presente legge.
Per
le opere ultimate anteriormente al 1° settembre 1967 per le quali era
richiesto, ai sensi dell'art. 31, primo comma, della L. 17 agosto 1942, n. 1150
(26), e dei regolamenti edilizi comunali, il rilascio della licenza di
costruzione, i soggetti di cui ai commi primo e terzo del presente articolo
conseguono la concessione in sanatoria previo pagamento, a titolo di oblazione,
della somma determinata a norma dell'articolo 34 della presente legge
(23/cost).
32.
Opere costruite su aree sottoposte a vincolo.
Fatte
salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio della concessione o
dell'autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo,
è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela
del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette
amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della
richiesta di parere,
esso
si intende reso in senso favorevole. Il parere non è richiesto quando si tratti
di violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie
coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte (26/a).
Per
le opere eseguite su immobili soggetti alla L. 29 giugno 1939, n. 1497, e al
D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto
1985, n. 431, relative ad ampliamenti o tipologie d'abuso che non comportano
aumento di superficie o di volume, il parere deve essere rilasciato entro centoventi
giorni; trascorso tale termine il parere stesso si intende reso in senso
favorevole (26/b).
Il
rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione in sanatoria per
opere eseguite su immobili soggetti alla L. 1° giugno 1939, n. 1089, L. 29
giugno 1939, n. 1497, ed al D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché in relazione a vincoli
imposti da leggi statali e regionali e dagli strumenti urbanistici, a tutela di
interessi idrogeologici e delle falde idriche nonché dei parchi e delle aree
protette nazionali e regionali qualora istituiti prima dell'abuso, è subordinato
al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo
stesso. Qualora tale parere non venga reso entro centottanta giorni dalla
domanda il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto dell'amministrazione
(26/c).
Sono
suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le opere insistenti
su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino:
a)
in difformità dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni,
quando possano essere collaudate secondo il disposto del quarto comma
dell'articolo 35;
b)
in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione ad edifici
pubblici od a spazi pubblici, purché non in contrasto con le previsioni delle
varianti di recupero di cui al capo III (26/d);
c)
in contrasto con le norme del D.M. 1° aprile 1968 (27) pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 96
del
13 aprile 1968, sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla
sicurezza del traffico.
Qualora
non si verifichino le condizioni di cui alle precedenti lettere, si applicano
le disposizioni dell'articolo 33.
Per
le opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello Stato o di enti pubblici
territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo, il
rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato anche
alla disponibilità dell'ente proprietario a concedere onerosamente, alle
condizioni previste dalle leggi statali o regionali vigenti, l'uso del suolo su
cui insiste la costruzione. La disponibilità all'uso del suolo, anche se
gravato di usi civici, viene espressa dallo Stato o dagli enti pubblici territoriali
proprietari entro il termine di centottanta giorni dalla richiesta. La
richiesta di disponibilità all'uso del suolo deve essere limitata alla
superficie occupata dalle costruzioni oggetto della sanatoria, oltre a quelle
delle pertinenze strettamente necessarie, con un massimo di tre volte rispetto
all'area coperta dal fabbricato. Salve le condizioni previste da leggi
regionali, il valore è stabilito dall'ufficio tecnico erariale competente per
territorio sulla base di quello del terreno all'epoca della costruzione aumentato
dell'importo corrispondente alla variazione del costo della vita così come
definito dall'ISTAT al momento della determinazione di tale valore. L'atto di
disponibilità, regolato con convenzione di cessione del diritto di superficie
per una durata massima di anni sessanta, è stabilito dall'ente proprietario non
oltre sei mesi dal versamento dell'importo come sopra determinato (27/a).
Per
le costruzioni ricadenti in aree comprese fra quelle di cui all'art. 21 della
L. 17 agosto 1942, n. 1150 (27/b), il rilascio della concessione o della
autorizzazione in sanatoria è subordinato alla acquisizione della proprietà
dell'area stessa previo versamento del prezzo, che è determinato dall'ufficio
tecnico erariale in rapporto al vantaggio derivante dall'incorporamento
dell'area.
Per
le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si
applicano le sanzioni previste dal capo I (27/c) (23/cost).
33.
Opere non suscettibili di sanatoria.
Le
opere di cui all'articolo 31 non sono suscettibili di sanatoria quando siano in
contrasto con i seguenti vincoli, qualora questi comportino inedificabilità e
siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse:
a)
vincoli imposti da leggi statali e regionali nonché dagli strumenti urbanistici
a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici,
paesistici, ambientali, idrogeologici;
b)
vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine,
lacuali e fluviali;
c)
vincoli imposti a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza
interna;
d)
ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità delle aree.
Sono
altresì escluse dalla sanatoria le opere realizzate su edifici ed immobili
assoggettati alla tutela della L. 1° giugno 1939, n. 1089 (28), e che non siano
compatibili con la tutela medesima.
Per
le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano
le sanzioni previste dal capo I.
34.
Somma da corrispondere a titolo di oblazione.
I
soggetti di cui al primo e terzo comma dell'articolo 31 hanno titolo, fermo il
disposto di cui all'articolo 37, a conseguire la concessione o l'autorizzazione
in sanatoria delle opere abusive previo versamento all'erario, a titolo di
oblazione, di una somma determinata, con riferimento alla parte abusivamente realizzata,
secondo le prescrizioni dell'allegata tabella, in relazione al tipo di abuso
commesso e al tempo in cui l'opera abusiva è stata ultimata.
Salvo
i casi di cui al quinto comma del presente articolo, la somma dovuta a titolo
di oblazione di cui all'allegata tabella è moltiplicata per 1,2, per 2 o per 3,
a seconda che le opere abusive abbiano una superficie complessiva superiore,
rispettivamente, a 400, 800 o 1.200 metri quadrati.
Qualora
l'opera abusiva sia stata eseguita od acquistata al solo scopo di essere
destinata a prima abitazione del richiedente la sanatoria e questi vi risieda
all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, la somma dovuta a titolo
di oblazione è ridotta di un terzo. Tale riduzione si applica anche ai casi in
cui l'alloggio destinato a prima abitazione, ancorché ultimato ai sensi del
secondo comma dell'articolo 31 della presente legge, non sia ancora abitabile.
Sono escluse da tale agevolazione le abitazioni qualificate di lusso ai sensi
del decreto ministeriale 2 agosto 1969 (29), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, nonché quelle classificate catastalmente
nella categoria A/1. Tale agevolazione si applica per i primi 150 metri
quadrati di superficie complessiva.
Qualora
ricorrano le condizioni e non sussistano le esclusioni di cui al comma precedente,
i soggetti che stipulino con il comune la convenzione o sottoscrivano l'atto
unilaterale d'obbligo di cui agli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977,
n. 10 (29/a), sono tenuti alla corresponsione dell'oblazione nella misura del
50 per cento di quella determinata ai sensi del terzo comma del presente
articolo (30).
Qualora
l'opera abusiva sia stata eseguita od acquisita nel territorio del comune ove
il richiedente la sanatoria abbia la residenza, o in comune contermine, per
essere adibita a prima abitazione di parenti di primo grado, l'ammontare
dell'oblazione è ridotto nelle misure indicate ai commi terzo e quarto, sempre
che non sussistano le esclusioni di cui ai medesimi commi e venga sottoscritto
atto unilaterale d'obbligo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della
L. 28 gennaio 1977, n. 10 (30/a).
Le
disposizioni del terzo comma si applicano anche in caso di ampliamento della
abitazione e di effettuazione degli interventi di cui alle lettere c) e d)
dell'art. 21, primo comma, della L. 5 agosto 1978, n. 457, sempre che ricorrano
le condizioni di cui allo stesso terzo comma (30/a).
Nei
casi appresso indicati gli importi di cui all'allegata tabella sono ridotti del
50 per cento e l'oblazione è determinata come segue:
a)
è ridotta di un terzo qualora le opere abusive riguardino costruzioni o
impianti destinati all'attività industriale o artigianale con una superficie
coperta complessiva inferiore a 3.000 metri quadrati; è invece moltiplicata per
1,5 qualora tale superficie sia superiore a 6.000 metri quadrati;
b)
è ridotta di un terzo qualora le opere abusive riguardino costruzioni destinate
ad attività di commercio con una superficie complessiva inferiore a 50 metri
quadrati o con l'eventuale superficie minima prevista a norma di legge; è
invece moltiplicata per 1,5 o per 2 qualora tale superficie sia superiore,
rispettivamente, a 500 metri quadrati o a 1.500 metri quadrati;
c)
è ridotta di un terzo qualora l'opera abusiva sia destinata ad attività sportiva,
culturale o sanitaria, o ad opere religiose o a servizio di culto (30/b);
d)
è ridotta di un terzo qualora l'opera abusiva sia destinata ad attività
turistico-ricettiva o agri-turistica ed abbia una superficie utile complessiva
non superiore a 500 metri quadrati; è invece moltiplicata per 1,5 qualora tale
superficie sia superiore a 800 metri quadrati;
e)
è ridotta del 50 per cento qualora l'opera abusiva sia realizzata nelle zone
agricole in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze produttive dei
coltivatori diretti o degli imprenditori agricoli a titolo principale
(23/cost).
35.
Procedimento per la sanatoria.
La
domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria deve essere presentata
al comune interessato entro il termine perentorio del 30 novembre 1985 (30/c).
La domanda è corredata dalla prova dell'eseguito versamento dell'oblazione,
nella misura dovuta secondo l'allegata tabella, ovvero di una somma pari ad un
terzo dell'oblazione, quale prima rata.
Per
le costruzioni ed altre opere, ultimate entro il 1° ottobre 1983, la cui
licenza, concessione od autorizzazione venga annullata, ovvero dichiarata
decaduta o inefficace successivamente all'entrata in vigore della presente
legge, il decorso del termine di centoventi giorni inizia dal giorno della notificazione
o comunicazione alla parte interessata del relativo provvedimento.
Alla
domanda devono essere allegati (30/d):
a)
una descrizione delle opere per le quali si chiede la concessione o
l'autorizzazione in sanatoria;
b)
una apposita dichiarazione, corredata di documentazione fotografica, dalla
quale risulti lo stato dei lavori relativi; quando l'opera abusiva supera i 450
metri cubi, devono altresì essere presentati, entro il termine stabilito per il
versamento della seconda rata della oblazione, una perizia giurata sulle dimensioni
e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato
all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere
eseguite (30/c). Qualora l'opera per la quale viene presentata istanza di
sanatoria sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non è
necessaria se non è oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco (30/e);
c)
un certificato di residenza, di data non anteriore a tre mesi nell'ipotesi di
cui al terzo comma dell'articolo 34, nonché copia della dichiarazione dei
redditi nell'ipotesi di cui al primo e al secondo
comma
dell'articolo 36;
d)
un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, di data
non
anteriore a tre mesi, da cui risulti che la sede dell'impresa è situata nei
locali per i quali si chiede la concessione in sanatoria, nelle ipotesi
previste dal quinto comma dell'articolo 34;
e) (30/f).
Con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il
coordinamento della protezione civile, sono determinati entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 12 gennaio 1988,
n. 2, gli accertamenti da eseguire al fine della certificazione di cui alla
lettera b) del comma precedente anche in deroga alle leggi 9 luglio 1908, n.
445, e successive modificazioni, 5 novembre 1971, n. 1086 (30/g), 2 febbraio
1974, n. 64 (31), e 14 maggio 1981, n. 219 (31), e relative norme tecniche. Con
lo stesso decreto possono essere previste deroghe anche alle disposizioni della
legge 2 febbraio 1974, n. 64 (31), riguardanti le altezze degli edifici anche
in rapporto alla larghezza stradale e sono determinate altresì le disposizioni
per l'adeguamento antisismico degli edifici, tenuto conto dei criteri tecnici
già stabiliti con le ordinanze concernenti la riparazione degli immobili
colpiti dal terremoto (32). Per le costruzioni realizzate prima della
dichiarazione di sismicità della zona, gli accertamenti sono eseguiti senza
tener conto della dichiarazione stessa (32/a).
Nei
casi di non idoneità statica delle costruzioni esistenti in zone non dichiarate
sismiche deve altresì essere presentato al comune un progetto di completo
adeguamento redatto da un professionista abilitato ai sensi della legge 2
febbraio 1974, n. 64, da realizzare entro tre anni dalla data di presentazione
della domanda di concessione in sanatoria. In tal caso la certificazione di cui
alla lettera b) del terzo comma deve essere presentata al comune entro trenta
giorni dalla data dell'ultimazione dell'intervento di adeguamento (32/b).
Nei
casi di costruzioni di cui all'articolo 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086,
deve essere effettuato il deposito del progetto di completo adeguamento nei
termini e nei modi prescritti dagli articoli 4 e 7 della legge medesima. Il
certificato di idoneità statica è depositato negli stessi termini quando non occorra
procedere all'adeguamento; negli altri casi, nel termine di cui al comma
precedente (32/b).
Per
le costruzioni eseguite nei comuni dichiarati sismici dopo la realizzazione
delle costruzioni stesse si applicano le disposizioni di cui al precedente
comma e per esse non si tiene conto delle disposizioni in materia, ai sensi
dell'art. 2 del D.L. 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla L. 24 dicembre
1985, n. 780 (32/b).
Per
le costruzioni eseguite nelle zone sottoposte a vincolo sismico prima della
realizzazione delle costruzioni stesse, nel progetto di adeguamento, da
redigersi in caso di inidoneità sismica delle strutture e da presentarsi al
comune prima dell'inizio dei lavori, si deve tener conto, qualunque sia la loro
volumetria, del grado di sismicità della zona su cui esse sorgono, tenendo
presenti le disposizioni emanate con il decreto di cui al quarto comma. Per
l'esecuzione dei suddetti lavori di adeguamento, da completarsi entro tre anni
dalla data di presentazione della domanda di concessione in sanatoria, non
occorre alcuna autorizzazione da parte dell'amministrazione preposta alla
tutela del vincolo sismico. Nella fattispecie, la certificazione, da presentare
al comune entro trenta giorni dalla data di ultimazione dell'intervento, con la
quale l'idoneità sismica della costruzione viene attestata da un professionista
abilitato, sostituisce a tutti gli effetti il certificato prescritto dalle
disposizioni vigenti in materia sismica (32/c).
Il
rilascio della concessione o dell'autorizzazzione in sanatoria, qualsivoglia
sia la struttura della costruzione, è subordinato, per quanto riguarda il
vincolo sismico, soltanto al deposito presso l'amministrazione preposta alla
tutela del vincolo stesso sia dell'eventuale progetto di adeguamento prima
dell'inizio dei lavori che della predetta certificazione di idoneità sismica
entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori stessi. Una copia di
quest'ultima con l'attestazione dell'avvenuto deposito verrà restituita
all'interessato (32/c).
Le
disposizioni di cui ai commi precedenti valgono anche per quelle costruzioni in
zona sismica per le quali il reato è stato dichiarato estinto per qualsiasi
causa. Ove all'adeguamento sismico prescritto non si provveda nei termini
previsti dalla legge il sindaco, ha facoltà di fare eseguire i lavori in danno
degli inadempienti (32/c).
Entro
centoventi giorni dalla presentazione della domanda, l'interessato integra, ove
necessario, la domanda a suo tempo presentata e provvede a versare la seconda
rata dell'oblazione dovuta, pari ad un terzo dell'intero, maggiorato del 10 per
cento, in ragione d'anno. La terza e ultima rata, maggiorata del 10 per cento,
è versata entro i successivi sessanta giorni (32/d).
Per
le costruzioni ed altre opere di cui al primo comma dell'art. 31, realizzate in
comprensori la cui lottizzazione sarebbe dovuta avvenire a norma dell'art. 8
della legge 6 agosto 1967, n. 765 (33), il versamento dovuto per l'oblazione di
cui all'art. 31 non costituisce titolo per ottenere il rilascio della
concessione edilizia in sanatoria, che resta subordinata anche all'impegno di
partecipare pro quota agli oneri di urbanizzazione dell'intero comprensorio in
sede di stipula della convenzione.
Decorsi
centoventi giorni dalla presentazione della domanda e, comunque, dopo il
versamento della seconda rata dell'oblazione, il presentatore dell'istanza di
concessione o autorizzazione in sanatoria può completare sotto la propria
responsabilità le opere di cui all'articolo 31 non comprese tra quelle indicate
dall'articolo 33. A tal fine l'interessato notifica al comune il proprio
intendimento, allegando perizia giurata ovvero documentazione avente data certa
in ordine allo stato dei lavori abusivi, ed inizia i lavori non prima di trenta
giorni dalla data della notificazione. L'avvenuto versamento della prima e
della seconda rata, seguito da garanzia fideiussoria per il residuo, abilita
gli istituti di credito a concedere mutui fondiari ed edilizi. I lavori per il
completamento delle opere di cui all'articolo 32 possono essere eseguiti solo
dopo che siano stati espressi i pareri delle competenti amministrazioni. I
lavori per il completamento delle opere di cui al quarto comma dell'articolo 32
possono essere eseguiti solo dopo che sia stata dichiarata la disponibilità
dell'ente proprietario a concedere l'uso del suolo.
Il
sindaco, esaminata la domanda di concessione o di autorizzazione, previ i
necessari accertamenti, invita, ove lo ritenga necessario, l'interessato a
produrre l'ulteriore documentazione; quindi determina in via definitiva
l'importo dell'oblazione e rilascia, salvo in ogni caso il disposto
dell'articolo 37, la concessione o l'autorizzazione in sanatoria
contestualmente alla esibizione da parte dell'interessato della ricevuta del
versamento all'erario delle somme a conguaglio nonché della prova dell'avvenuta
presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria ai
fini dell'accatastamento (32/c) (33/a).
Il
diniego di sanatoria è notificato al richiedente.
Ogni
controversia relativa all'oblazione è devoluta alla competenza dei tribunali
amministrativi regionali, i quali possono disporre dei mezzi di prova previsti
dall'articolo 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (33/b).
Fermo
il disposto del primo comma dell'articolo 40 e con l'esclusione dei casi di cui
all'articolo 33, decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla
presentazione della domanda, quest'ultima si intende accolta ove l'interessato
provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla
presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria
all'accatastamento. Trascorsi trentasei mesi si prescrive l'eventuale diritto
al conguaglio o al rimborso spettanti (33/a).
Nelle
ipotesi previste nell'articolo 32 il termine di cui al dodicesimo comma del
presente articolo decorre dall'emissione del parere previsto dal primo comma
dello stesso articolo 32.
A
seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì
rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai
requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non
contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica,
attestata dal certificato di idoneità di cui alla lettera b) del terzo comma e
di prevenzione degli incendi e degli infortuni (33/c) (33/cost).
Le
modalità di versamento dell'oblazione sono determinate con decreto del Ministro
delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge (33/d).
Qualora
dall'esame della documentazione risulti un credito a favore del presentatore
della domanda di concessione in sanatoria, certificato con l'attestazione
rilasciata dal sindaco, interessato può presentare istanza di rimborso
all'intendenza di finanza territorialmente competente (23/cost) (33/e).
36.
Rateizzazione.
Nella
ipotesi di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 34 i soggetti che
posseggono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di
reddito per essere assegnatari in locazione di un alloggio di edilizia pubblica
sovvenzionata, possono, allegando l'ultima dichiarazione dei redditi presentata
da ciascun componente del nucleo familiare, versare all'atto della
presentazione della domanda la prima rata in misura pari ad un ventesimo
dell'oblazione determinata secondo il disposto dei menzionati commi. La
restante parte dell'oblazione, determinata in via provvisoria, è suddivisa fino
ad un massimo di diciannove rate trimestrali di eguale importo (33/f).
Nella
ipotesi di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 34 i soggetti che
posseggono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di
reddito per accedere ai mutui agevolati dell'edilizia residenziale pubblica
possono versare la prima rata in misura pari ad un dodicesimo di quella dell'oblazione
determinata secondo il disposto dei menzionati commi. La restante parte
dell'oblazione è suddivisa fino ad un massimo di undici rate trimestrali di
eguale importo (33/f).
Per
coloro che godono delle agevolazioni di cui ai commi precedenti, le rate
successive alla prima sono maggiorate del tasso di interesse del 10 per cento
in ragione d'anno (33/g).
Le
rate di cui ai commi precedenti non possono comunque essere inferiori a lire
150.000.
Il
nominativo dei beneficiari è trasmesso dal comune al Ministero delle finanze
per l'inserimento nelle categorie di cui ai decreti concernenti i criteri per
l'effettuazione dei controlli fiscali globali.
37.
Contributo di concessione.
Il
versamento dell'oblazione non esime i soggetti di cui all'art. 31, primo e
terzo comma, alla corresponsione al comune, ai fini del rilascio della
concessione, del contributo previsto dall'art. 3 della L. 28 gennaio 1977, n.
10 (33/h), ove dovuto.
Le
regioni possono modificare, ai fini della sanatoria, le norme di attuazione
degli articoli 5, 6 e 10, L. 28 gennaio 1977, n. 10 (33/h), la misura del
contributo di concessione, in relazione alla tipologia delle costruzioni, alla
loro destinazione d'uso ed alla loro localizzazione in riferimento all'ampiezza
e all'andamento demografico dei comuni, nonché alle loro caratteristiche
geografiche, non può risultare inferiore al 50 per cento di quello determinato
secondo le disposizioni vigenti all'entrata in vigore della presente legge
(33/i).
Le
regioni possono inoltre prevedere la corresponsione di un contributo ai fini
del rilascio della concessione in sanatoria per opere realizzate dopo il 1°
settembre 1967 e prima del 30 gennaio 1977, in misura non superiore, comunque,
a quello previsto per le opere di urbanizzazione; sempreché tali opere non
siano state già eseguite a cura e spese degli interessati. A scomputo totale o
parziale della quota dovuta il concessionario, o i concessionari eventualmente
riuniti in consorzio, possono obbligarsi a realizzare direttamente opere di
urbanizzazione indicate dal comune, con le modalità e le garanzie da questo
stabilite.
Il
potere di legiferare ai sensi del secondo e terzo comma è esercitato entro
novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; decorso inutilmente
tale termine si applicano le norme vigenti all'entrata in vigore della presente
legge (33/i).
38.
Effetti della oblazione e della concessione in sanatoria.
La
presentazione entro il termine perentorio della domanda di cui all'articolo 31,
accompagnata dalla attestazione del versamento della somma di cui al primo
comma dell'articolo 35, sospende il procedimento penale e quello per le
sanzioni amministrative (34).
L'oblazione
interamente corrisposta estingue i reati di cui all'articolo 41 della legge 17
agosto 1942, n. 1150 (34/a), e successive modificazioni, e all'articolo 17
della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (34/b), come modificato dall'art. 20 della
presente legge, nonché quelli di cui all'art. 221 del testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (35), e agli articoli 13,
primo comma, 14, 15, 16 e 17 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. Essa
estingue altresì i reati di cui all'articolo 20 della legge 2 febbraio 1974, n.
64, nonché i procedimenti di esecuzione delle sanzioni amministrative.
Qualora
l'immobile appartenga a più proprietari, l'oblazione versata da uno di essi
estingue il reato
anche
nei confronti degli altri comproprietari (35/a) (35/b).
Ove
nei confronti del richiedente la sanatoria sia intervenuta sentenza definitiva
di condanna per i reati previsti dal comma precedente, viene fatta annotazione
della oblazione nel casellario giudiziale. In tale caso non si tiene conto
della condanna ai fini dell'applicazione della recidiva e del beneficio della sospensione
condizionale della pena.
Concessa
la sanatoria, non si applicano le sanzioni amministrative, ivi comprese le pene
pecuniarie e le sovrattasse previste per le violazioni delle disposizioni in
materia di imposte sui redditi relativamente ai fabbricati abusivamente
eseguiti, sempre che le somme dovute a titolo di oblazione siano state corrisposte
per intero. Copia del provvedimento di sanatoria viene trasmessa dal sindaco al
competente ufficio distrettuale delle imposte dirette (35/c).
I
soggetti indicati all'articolo 6 della presente legge, diversi dal
proprietario, che intendano fruire dei benefìci penali di cui al presente
articolo ovvero di quelli di cui al successivo articolo 39, devono presentare
al comune autonoma domanda di oblazione, con le modalità di cui all'articolo
35.
La
somma dovuta viene determinata nella misura del 30 per cento rispetto a quella
applicabile al
proprietario
ai sensi dell'articolo 34.
Si
applicano le procedure previste dagli articoli 35 e 36 (33/cost).
39.
Effetti del diniego di sanatoria.
L'effettuazione
dell'oblazione, qualora le opere non possano conseguire la sanatoria, estingue
i reati contravvenzionali, di cui all'articolo 38. Le sanzioni amministrative
consistenti nel pagamento di una somma di danaro sono ridotte in misura
corrispondente all'oblazione versata se l'interessato dichiari di rinunciare al
rimborso (23/cost) (35/d).
40.
Mancata presentazione dell'istanza.
Se
nel termine prescritto non viene presentata la domanda di cui all'art. 31 per
opere abusive realizzate in totale difformità o in assenza della licenza o
concessione, ovvero se la domanda presentata, per la rilevanza delle omissioni
o delle inesattezze riscontrate, deve ritenersi dolosamente infedele, si
applicano le sanzioni di cui al capo I. Le stesse sanzioni si applicano se,
presentata la domanda, non viene effettuata la oblazione dovuta. [In ogni altra
ipotesi di abusivismo, la presentazione della domanda dopo il termine del 30
settembre 1986, e comunque non oltre il 31 marzo 1987, comporta il pagamento di
una somma pari al doppio dell'oblazione] (35/e) (35/f).
Gli
atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione,
modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad
edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non
risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della
concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi
dell'articolo 31 ovvero se agli atti stessi non viene allegata la copia per il
richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione,
ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita
degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi
dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto
comma dell'articolo 35. Per le opere iniziate anteriormente al 1° settembre
1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro
avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio
1968, n. 15 (36), attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al
1° settembre 1967. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello
stesso atto, ovvero in documento separato da allegarsi all'atto medesimo. Per
gli edifici di proprietà comunale, in luogo degli estremi della licenza
edilizia o della concessione di edificare, possono essere prodotti quelli della
deliberazione con la quale il progetto è stato approvato o l'opera autorizzata
(36/a).
Se
la mancanza delle dichiarazioni o dei documenti, rispettivamente da indicarsi o
da allegarsi, non sia dipesa dall'insussistenza della licenza o della
concessione o dalla inesistenza della domanda di concessione in sanatoria al
tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, ovvero dal fatto che la costruzione
sia stata iniziata successivamente al 1° settembre 1967, essi possono essere
confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto
nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa o al quale
siano allegate la dichiarazione sostitutiva di atto notorio o la copia della
domanda indicate al comma precedente (36/b).
Si
applica in ogni caso il disposto del terzo comma dell'articolo 17 e del primo
comma dell'art. 21 (36/c).
Le
nullità di cui al secondo comma del presente articolo non si applicano ai
trasferimenti derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali o
concorsuali nonché a quelli derivanti da procedure di amministrazione
straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa (36/d).
Nella
ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo
IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure
esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi
giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purché le ragioni di credito per
cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della
presente legge (23/cost) (36/e).
41.
Esecuzione delle sanzioni ai fini della commerciabilità dei beni.
Ai
fini della commerciabilità dei beni, possono essere stipulati gli atti aventi
per oggetto diritti reali relativi ad immobili la cui costruzione sia stata
iniziata successivamente al 1° settembre 1967 per i
quali
sia esibita idonea certificazione rilasciata dall'autorità competente che
attesti l'avvenuto integrale adempimento delle prescrizioni dei provvedimenti
sanzionatori adottati ai sensi dell'art. 41 della L. 17 agosto 1942, n. 1150
(36/f), modificato dall'art. 13 della L. 6 agosto 1967, n. 765 (37), per il
caso di opere eseguite senza la licenza di costruzione o in base a licenza
annullata, e ai sensi del nono comma dell'art. 15 della L. 28 gennaio 1977, n.
10. Degli estremi dei documenti esibiti dovrà farsi menzione in atto; si
applica in ogni caso il disposto dell'ultimo comma dell'art. 17 e del primo
comma dell'art. 21 della presente legge (38).
Il
pagamento delle sanzioni pecuniarie produce gli effetti di cui al penultimo
comma dell'articolo 35.
La
certificazione di cui al primo comma è rilasciata dalla competente autorità
entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, trascorso inutilmente
tale termine, essa può essere sostituita da una dichiarazione dell'alienante
attestante l'avvenuto integrale adempimento delle prescrizioni dei provvedimenti
di cui al primo comma, accompagnata dalla copia conforme della domanda di
rilascio della certificazione.
Le
disposizioni di cui sopra non si applicano comunque agli atti costitutivi,
modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù (23/cost)
(38/a).
42.
Prevalenza sulle leggi speciali.
Le
disposizioni del presente capo prevalgono sulla diversa disciplina
procedimentale stabilita dalla
legge
16 aprile 1973, n. 171 (38/b), e dal D.P.R. 20 settembre 1973, n. 791 (23/cost)
(38/b).
43.
Procedimenti in corso.
L'esistenza
di provvedimenti sanzionatori non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o
nei cui
confronti
pende l'impugnazione, non impedisce il conseguimento della sanatoria (39).
Agli
effetti delle disposizioni di cui al presente capo si considerano inoppugnabili
i provvedimenti per i quali è intervenuta sentenza del Consiglio di Stato
ancorché sia pendente il termine per il ricorso alla Corte di cassazione per
motivi attinenti alla giurisdizione.
In
ogni caso non sono ripetibili le somme già riscosse e restano ferme le altre
sanzioni già eseguite, ancorché in forza di provvedimenti non ancora
inoppugnabili.
Le
somme versate si scomputano dal contributo di concessione.
Possono
ottenere la sanatoria le opere non ultimate per effetto di provvedimenti
amministrativi o giurisdizionali limitatamente alle strutture realizzate e ai
lavori che siano strettamente necessari alla loro funzionalità. Il tempo di
commissione dell'abuso e di riferimento per la determinazione dell'oblazione
sarà individuato nella data del primo provvedimento amministrativo o
giurisdizionale. La medesima disposizione per determinare l'oblazione è
applicabile in ogni altro caso in cui i suddetti provvedimenti abbiano
interrotto le attività edificatorie (23/cost).
44.
Sospensione dei procedimenti.
Dalla
data di entrata in vigore della presente legge e fino alla scadenza dei termini
fissati dall'articolo 35, sono sospesi i procedimenti amministrativi e
giurisdizionali e la loro esecuzione, quelli penali nonché quelli connessi
all'applicazione dell'articolo 15 della L. 6 agosto 1967, n. 765 (39/a),
attinenti al presente capo (39/b).
La
sospensione di cui al comma precedente non si applica ai procedimenti cautelari
avanti agli organi di giurisdizione amministrativa, previsti dall'articolo 21,
ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (39/c).
Decorso
il termine del 30 settembre 1986 senza che sia stata presentata domanda di
concessione o autorizzazione in sanatoria, la sospensione di cui al precedente
primo comma perde efficacia (39/c).
I
procedimenti sospesi possono essere ripresi a richiesta degli interessati
(23/cost) (39/d).
Capo
V - Disposizioni finali (23/cost) (39/dd)
45.
Aziende erogatrici di servizi pubblici.
È
vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro
forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione, nonché ad opere prive
di concessione ad edificare iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non
siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente all'entrata
in vigore della presente legge.
Il
richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, indicante gli estremi della concessione ad
edificare, o, per le opere abusive, gli estremi della concessione in sanatoria
ovvero copia della domanda di concessione in sanatoria corredata della prova
del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi
dell'articolo 13 e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'articolo
35. Il contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni è nullo e il
funzionario della azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del contratto
stesso, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da lire 5 milioni a lire 15
milioni. Per le opere che già usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo
della documentazione di cui al precedente comma, può essere prodotta copia di
una fattura, emessa dall'azienda erogante il servizio, dalla quale risulti che
l'opera già usufruisce di un pubblico servizio.
Per
le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli estremi
della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di
atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che
l'opera è stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale dichiarazione
può essere ricevuta e inserita nello stesso contratto, ovvero in documento
separato da allegarsi al contratto medesimo (23/cost) (39/e).
46.
Benefici fiscali.
In
deroga alle disposizioni di cui all'articolo 41-ter della legge 17 agosto 1942,
n. 1150 (39/f), introdotto dall'articolo 15 della legge 6 agosto 1967, n. 765
(39/a), le agevolazioni tributarie in materia di tasse ed imposte indirette
sugli affari si applicano agli atti stipulati dopo l'entrata in vigore della
presente legge, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti
disposizioni agevolative ed a condizione che copia conforme del provvedimento
di sanatoria venga presentata, contestualmente all'atto da registrare, all'amministrazione
cui compete la registrazione. In mancanza del provvedimento definitivo di sanatoria,
per conseguire in via provvisoria le agevolazioni deve essere prodotta, al
momento della registrazione dell'atto, copia della domanda di concessione o di
autorizzazione in sanatoria presentata al comune, con la relativa ricevuta
rilasciata dal comune stesso. L'interessato, a pena di decadenza dai benefìci,
deve presentare all'ufficio del registro copia del provvedimento definitivo di
sanatoria entro sei mesi dalla sua notifica o, nel caso che questo non sia
intervenuto, a richiesta dell'ufficio, dichiarazione del comune che attesti che
la domanda non ha ancora ottenuto definizione (39/g) (39/h).
In
deroga alle disposizioni di cui al citato articolo 41-ter della legge 17 agosto
1942, n. 1150 (39/i), per i fabbricati costruiti senza licenza o in contrasto
con la stessa ovvero sulla base di licenza successivamente annullata si applica
la esenzione dall'imposta locale sui redditi, qualora ricorrano i requisiti
tipologici di inizio e ultimazione delle opere in virtù dei quali sarebbe
spettata, per il periodo di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore della
presente legge. L'esenzione si applica a condizione che l'interessato ne faccia
richiesta all'ufficio distrettuale delle imposte dirette del suo domicilio
fiscale, allegando copia della domanda indicata nel comma precedente con la
relativa ricevuta rilasciata dal comune. Alla scadenza di ogni anno dal giorno
della presentazione della domanda suddetta, l'interessato, a pena di decadenza
dai benefìci, deve presentare, entro novanta giorni da tale scadenza, all'ufficio
distrettuale delle imposte dirette copia del provvedimento definitivo di
sanatoria, o in mancanza di questo, una dichiarazione del comune, ovvero una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che la domanda non ha
ancora ottenuto definizione (39/g).
La
omessa o tardiva presentazione del provvedimento di sanatoria comporta il
pagamento dell'imposta locale sui redditi e delle altre imposte dovute nella
misura ordinaria, nonché degli interessi di mora stabiliti per i singoli
tributi.
Il
rilascio, ai sensi delle disposizioni di cui al precedente capo IV, della
concessione e della autorizzazione in sanatoria, per le opere o le parti di
opere abusivamente realizzate, produce automaticamente, qualora ricorrano tutti
i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative, la cessazione
degli effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza previsti dall'articolo
15 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (40).
In
attesa del provvedimento definitivo di sanatoria, per il conseguimento in via
provvisoria degli effetti previsti dal comma precedente, deve essere prodotta
da parte dell'interessato alle amministrazioni finanziarie competenti copia
autenticata della domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, corredata
della prova del pagamento delle somme dovute fino al momento della
presentazione della istanza di cui al presente comma.
Non
si fa comunque luogo al rimborso dell'imposta locale sui redditi e delle altre
imposte eventualmente già pagate (23/cost).
47.
Diritti dell'acquirente.
L'acquirente
di un immobile o di parte di esso, anche sulla base di contratto preliminare di
vendita con sottoscrizioni autenticate, ha diritto di prendere visione presso
gli uffici comunali di qualsiasi documento relativo all'immobile stesso e di
ottenere ogni certificazione relativa.
L'eventuale
rifiuto da parte degli uffici comunali deve constare da atto scritto (23/cost).
47-bis.
Dichiarazioni dei rappresentanti.
Tutte
le dichiarazioni da rendersi ai sensi della presente legge, anche agli effetti
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dai proprietari o da altri aventi titolo,
possono essere rilasciate anche da rappresentanti legali o volontari (23/cost)
(40/a).
48.
Disposizione transitoria.
Per
le opere interne alle costruzioni, definite dall'articolo 26, realizzate prima
dell'entrata in vigore della presente legge o in corso di realizzazione alla
medesima data, il proprietario della costruzione o dell'unità immobiliare deve
inviare al sindaco, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, una relazione
descrittiva delle opere realizzate, entro il termine del 31 dicembre 1985 (23/cost)
(40/b).
49.
Sanatorie regionali.
Coloro
che abbiano già conseguito sanatorie in base alla normativa regionale vigente
hanno diritto a detrarre l'importo delle somme versate dal contributo di cui al
primo comma dell'articolo 37 della presente legge (23/cost).
50.
Variazioni di bilancio.
Il
Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio (23/cost).
51.
Determinazione delle superfici.
Ai
fini del calcolo dell'oblazione, i riferimenti alle superfici, previsti dalla
presente legge, sono computati in conformità ai parametri di cui agli articoli
2 e 3 del decreto ministeriale 10 maggio 1977 (41), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 146 del 31 maggio 1977 (41/a).
Le
superfici delle opere che beneficiano della riduzione di cui al precedente
articolo 34, quinto comma, lettera e), sono considerate superfici per servizi e
accessori, ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale di cui al
precedente comma, senza l'applicazione di alcun incremento (41/b).
Ai
fini del calcolo dell'oblazione non sono computati i volumi tecnici delle
costruzioni nonché quelli
relativi
a serbatoi, cabine o simili realizzati nell'ambito di stabilimenti soggetti a
regime di concessione di pubblica utilità o servizio pubblico, la cui
realizzazione sia prevista dal decreto di concessione emesso previo consenso
dell'amministrazione comunale (23/cost).
52.
Iscrizione al catasto.
Alla
domanda per il rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità deve
essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in
catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 (42), e successive modificazioni e
integrazioni.
Le
opere ultimate entro la data di entrata in vigore della presente legge che non
siano state iscritte al catasto, ovvero le variazioni non registrate, devono
essere denunciate, ai sensi degli articoli 3 e 20 del regio decreto-legge 13
aprile 1939, n. 652 (42), e successive modificazioni e integrazioni, entro 90 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, previa corresponsione dei diritti
dovuti nella misura vigente (42/a).
Per
le dichiarazioni di cui al comma precedente, presentate successivamente al 31
dicembre 1986, l'ammenda prevista dall'articolo 31 del regio decreto-legge 13
aprile 1939, n. 652 (42), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto
1939, n. 1249, e successive modificazioni e integrazioni, è elevata a L.
250.000 (23/cost) (42/b).
(1)
Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 marzo 1985, n. 53, S.O.
(1/a)
Vedi, anche il D.L. 23 aprile 1985, n. 146 e il D.M. 15 maggio 1985. Inoltre,
con D.M. 19 luglio 1985 (Gazz. Uff. 29 luglio 1985, n. 177), modificata dal
D.M. 12 settembre 1985 (Gazz. Uff. 18 settembre 1985, n. 220), sono stati
approvati i modelli della domanda di concessione edilizia o di autorizzazione
in sanatoria di cui alla presente legge.
(2).
(3).
(3/a)
Vedi, anche, per il testo dell'art. 17, L. 28 gennaio 1977, n. 10, la
sostituzione specifica disposta dall'art. 20 della presente legge.
(3).
(4).
(5).
(6).
(7).
(8).
(8/a)
Comma così sostituito dall'art. 5-bis, D.L. 23 aprile 1985, n. 146.
(8/b)
Vedi, anche, l'art. 2, L. 9 dicembre 1998, n. 426.
(8/c)
Comma così sostituito dall'art. 2, D.L. 23 aprile 1985, n. 146.
(9).
(8/cost)
La Corte costituzionale, con ordinanza 9-22 luglio 1998, n. 307 (Gazz. Uff. 2
settembre 1998, n. 35, Serie speciale), e con ordinanza 10-22 febbraio 2000, n.
64 (Gazz. Uff. 1° marzo 2000, n. 10, serie speciale) ha dichiarato la manifesta
infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo
comma, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 103 della Costituzione.
(10).
(11).
(11/a).
(12).
(9).
(12/a).
(12/b).
(13).
(13/a).
(20/cost)
La Corte costituzionale, con ordinanza 21 febbraio-6 marzo 2001, n. 46 (Gazz.
Uff. 14
marzo
2001, n. 11, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 13 e
22 sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, della Cost.
(14).
(14/a).
(14/b).
(15).
(15/a)
Comma così modificato dall'art. 8, D.L. 23 aprile 1985, n. 146.
(15/b)
Comma aggiunto dall'art. 8, D.L. 23 aprile 1985, n. 146. Vedi, anche, l'art.
43, comma 6, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(15/c)
Comma così sostituito dall'art. 7-bis, D.L. 23 aprile 1985, n. 146.
(15/d)
Comma così modificato dall'art. 7-bis, D.L. 23 aprile 1985, n. 146.
(15/e)
Comma così sostituito dall'art. 1, D.L. 23 aprile 1985, n. 146.
(15/cost)
La Corte costituzionale, con ordinanza 20-26 maggio 1998, n. 187 (Gazz. Uff. 3
giugno 1998, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità
delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 18, settimo, ottavo e
nono comma, e 19, sollevate in riferimento agli artt. 3, 9, 24, 101, secondo
comma, e 102 della Costituzione.
(15/cost)
La Corte costituzionale, con ordinanza 20-26 maggio 1998, n. 187 (Gazz. Uff. 3
giugno 1998, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità
delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 18, settimo, ottavo e
nono comma, e 19, sollevate in riferimento agli artt. 3, 9, 24, 101, secondo
comma, e 102 della Costituzione.(15/cost) La Corte costituzionale, con
ordinanza 20-26 maggio 1998, n. 187 (Gazz. Uff. 3 giugno 1998, n. 22, Serie
speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 18, settimo, ottavo e nono comma, e 19,
sollevate in riferimento agli artt. 3, 9, 24, 101, secondo comma, e 102 della
Costituzione.
(16).
(17).
(17/a)
Comma così modificato dall'art. 7-bis, D.L. 23 aprile 1985, n. 146.
Vedi,
anche, l'art. 2, comma 57, L. 23 dicembre 1996, n. 662 e l'art. 43, comma 6, L.
23 dicembre 2000, n. 388.
(15/cost)
La Corte costituzionale, con ordinanza 20-26 maggio 1998, n. 187 (Gazz. Uff. 3
giugno
1998,
n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità
costituzionale
degli artt. 18, settimo, ottavo e nono comma, e 19, sollevate in riferimento
agli artt. 3, 9, 24, 101, secondo comma, e 102 della Costituzione.
(17/b)
Lettera così sostituita dall'art. 3, D.L. 23 aprile 1985, n. 146.
(17/c)
Vedi, anche, l'art. 39, comma 12, L. 23 dicembre 1994, n. 724.
(18)
Vedi, anche, l'art. 10 , L. 21 novembre 2000, n. 353.
(19).
(18/cost)
La Corte costituzionale, con ordinanza 9-22 luglio 1998, n. 309 (Gazz. Uff. 2
settembre
1998,
n. 35, Serie speciale), e con ordinanza 19-26 giugno 2000, n. 247 (Gazz. Uff. 5
luglio 2000, n. 28, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, primo comma,
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
(19/cost)
La Corte costituzionale, con ordinanza 18-22 luglio 1996, n. 294 (Gazz. Uff. 14
agosto 1996, n. 33, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, sollevata in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Successivamente la stessa
Corte costituzionale, con ordinanza 26-30 aprile 1999, n. 149 (Gazz. Uff. 5
maggio 1999, n. 18, Serie speciale) e con ordinanza 11-21 luglio 2000, n. 327
(Gazz. Uff. 26 luglio 2000, n. 31, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo
comma, sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione.
(20/cost)
La Corte costituzionale, con ordinanza 21 febbraio-6 marzo 2001, n. 46 (Gazz.
Uff. 14 marzo 2001, n. 11, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato
disposto degli artt. 13 e 22 sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, della
Cost.
(19/a)
Comma così sostituito dall'art. 4, D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, nel testo
sostituito dall'art. 2, comma 60, L. 23 dicembre 1996, n. 662.
(20).
(20/a)
Comma così modificato dall'art. 3-bis, D.L. 23 aprile 1985, n. 146.
(20/b)
Comma aggiunto dall'art. 3-bis, D.L. 23 aprile 1985, n. 146.
(21).
(22).
(23).
(23/a).
(23/b)
Vedi, anche, l'art. 39, L. 23 dicembre 1994, n. 724 e l'art. 2, commi 40, 41 e
42, L. 23 dicembre 1996, n. 662.
(23/cost)
La Corte costituzionale con ordinanza 15-16 maggio 1995, n. 176 (Gazz. Uff. 24
maggio 1995, n. 22, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, D.L. 27 settembre
1994, n. 551, e, in quanto da questo richiamate e fatte proprie, delle
disposizioni di cui ai capi IV e V, L. 28 febbraio 1985, n. 47, sollevata, in
riferimento agli artt. 77, 3, 79, 112, 117, 118, 128 e 42 della Costituzione.
Successivamente la stessa Corte con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 427 (Gazz.
Uff. 20 settembre 1995, n. 39, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 sollevata in riferimento
agli artt. 79 e 3 della Costituzione;non fondata la questione di legittimità
costituzionale delle disposizioni di cui ai Capi IV e V, e successive modifiche
ed integrazioni, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 9, 41, 42, 79, 112,
119 e 128 della Costituzione;manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale delle disposizioni di cui ai Capi IV e V, e
successive modifiche ed integrazioni, sollevata in riferimento agli artt. 117,
118 e 128 della Costituzione;non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 31, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Successivamente, ancora, la stessa Corte, con ordinanza 16-24 maggio 1996, n.
169 (Gazz. Uff. 29 maggio 1996, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31,
sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
(24).
(25)
Il D.L. 31 luglio 1982, n. 486 e il D.L. 5 ottobre 1983, n. 529, non sono stati
convertiti in legge.
(25/a).
(25)
Il D.L. 31 luglio 1982, n. 486 e il D.L. 5 ottobre 1983, n. 529, non sono stati
convertiti in legge.
(26).
(26/a)
Comma così sostituito dall'art. 4, D.L. 23 aprile 1985, n. 146 e poi così modificato
dall'art. 12, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2. Peraltro, la Corte costituzionale,
con sentenza 9-10 marzo 1988, n. 302 (Gazz. Uff. 16 marzo 1988, n. 11 - Serie speciale)
ha dichiarato l'illegittimità del citato art. 12. Da ultimo, il comma 1 è stato
così modificato dall'art. 2, comma 43, L. 23 dicembre 1996, n. 662.
(26/b)
Comma aggiunto dall'art. 39, L. 23 dicembre 1994, n. 724.
(26/c)
Comma aggiunto dall'art. 2, comma 44, L. 23 dicembre 1996, n. 662.
(26/d)
Lettera così modificata dall'art. 4, D.L. 23 aprile 1985, n. 146.
(27).
(27/a)
Gli ultimi quattro periodi sono stati aggiunti dall'art. 2, D.L. 12 gennaio
1988, n. 2.
(27/b).
(27/c)
Per l'interpretazione autentica dell'art. 32, vedi l'art. 1, L. 27 dicembre
1997, n. 449.
(28).
(29).
(29/a).
(30)
Comma così modificato dall'art. 8, D.L. 23 aprile 1985, n. 146. Per la proroga
del termine al 31 marzo 1986 e per le relative modalità, vedi l'art. 1, D.L. 20
novembre 1985, n. 656. Per una ulteriore proroga, vedi l'art. 1, D.L. 12
gennaio 1988, n. 2.
(30/a)
Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2. Vedi, anche, l'art. 2,
comma 39, L. 23 dicembre 1996, n. 662.
(30/b)
Per l'aumento della riduzione al 50%, vedi l'art. 39, L. 23 dicembre 1994, n.
724.
(30/c)
Comma così modificato dall'art. 8, D.L. 23 aprile 1985, n. 146. Per la proroga
del termine al 31 marzo 1986 e per le relative modalità vedi l'art. 1, D.L. 20
novembre 1985, n. 656. Per una ulteriore proroga, vedi l'art. 1, D.L. 12
gennaio 1988, n. 2.
(30/d)
Per quanto riguarda la documentazione prevista dal presente comma, vedi l'art.
39, comma 4, L. 23 dicembre 1994, n. 724.
(30/e)
Periodo aggiunto dall'art. 4, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2.
(30/f)
Lettera soppressa dall'art. 4, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2.
(30/g).
(31).
(32)
Gli attuali primi due periodi così sostituiscono l'originario primo periodo per
effetto dell'art. 4, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2.
(32/a)
Periodo aggiunto dall'art. 2, D.L. 20 novembre 1985, n. 656.
(32/b)
Gli attuali commi dal quinto al decimo così sostituiscono il comma quinto per
effetto dell'art. 4, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2.
(32/c)
Gli attuali commi dal quinto al decimo così sostituiscono il comma quinto per
effetto dell'art. 4, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2.
(32/d)
Comma così modificato dall'art. 8, D.L. 23 aprile 1985, n. 146.
(33).
(33/a)
Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2.
(33/b).
(33/a)
Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2.
(33/c)
Comma così sostituito dall'art. 4, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2.
(33/cost)
La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 luglio 1996, n. 256 (Gazz. Uff. 31
luglio 1996, n. 31, Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui
in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 38 e 35,
ventesimo comma, sollevata in riferimento all'art. 32, primo comma, della
Costituzione.
(33/d)
Vedi il D.M. 16 aprile 1985.
(33/e)
Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2.
(33/f)
Comma così sostituito dall'art. 5, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2..
(33/g)
Comma così sostituito dall'art. 8, D.L. 23 aprile 1985, n. 146.
(33/h).
(33/i)
Comma così modificato dall'art. 8, D.L. 23 aprile 1985, n. 146.
(34/a).
(34/b).
(35).
(35/a)
Comma così sostituito dall'art. 5, D.L. 23 aprile 1985, n. 146. Per l'interpretazione
autentica del presente comma, vedi l'art. 24, L. 30 aprile 1999, n. 136.
(35/b)
Gli ultimi due periodi sono stati aggiunti dall'art. 6, D.L. 12 gennaio 1988,
n. 2.
(35/c)
Periodo aggiunto dall'art. 8, D.L. 23 aprile 1985, n. 146.
(33/cost)
La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 luglio 1996, n. 256 (Gazz. Uff. 31
luglio 1996, n. 31, Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di
cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 38 e
35, ventesimo comma, sollevata in riferimento all'art. 32, primo comma, della
Costituzione.
(35/d)
Così modificato dall'art. 6, D.L. 23 aprile 1985, n. 146.
(35/e)
Comma così modificato dall'art. 8-bis, D.L. 23 aprile 1985, n. 146 e dall'art.
1, D.L. 20 novembre 1985, n. 656.
(35/f)
Periodo abrogato dall'art. 1, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2.
(36).
(36/a)
Comma così modificato dall'art. 8-bis, D.L. 23 aprile 1985, n. 146 e dall'art.
7, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2. Vedi, anche, l'art. 2, commi 57 e 58, L. 23
dicembre 1996, n. 662.
(36/b)
Comma così sostituito dall'art. 8-bis, D.L. 23 aprile 1985, n. 146.
(36/c)
Comma così modificato dall'art. 8, D.L. 23 aprile 1985, n. 146.
(36/d)
Comma aggiunto dall'art. 8-bis, D.L. 23 aprile 1985, n. 146. L'ultimo comma è stato poi così sostituito dall'art. 7, D.L. 12
gennaio 1988, n. 2. Vedi, anche, l'art. 2, comma 59, L. 23 dicembre 1996, n.
662.
(36/e)
Comma aggiunto dall'art. 8-bis, D.L. 23 aprile 1985, n. 146. L'ultimo comma è stato poi così sostituito dall'art. 7, D.L. 12
gennaio 1988, n. 2. Vedi, anche, l'art. 2, comma 59, L. 23 dicembre 1996, n.
662 e l'art. 43, comma 6, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(36/f).
(37).
(38)
Comma così modificato dall'art. 8, D.L. 23 aprile 1985, n. 146.
(38/a)
Comma aggiunto dall'art. 8, D.L. 23 aprile 1985, n. 146. Vedi, anche, l'art.
43, comma 6, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(38/b).
(39)
Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 12-bis, D.L. 12
gennaio 1988, n. 2.
(39/a).
(39/b)
Così modificato dall'art. 8, D.L. 23 aprile 1985, n. 146.
(39/c)
Comma aggiunto dall'art. 8, D.L. 23 aprile 1985, n. 146. Peraltro, l'ultimo
comma è stato così sostituito dall'art. 3, D.L. 20 novembre 1985, n. 656.
(39/d)
Comma aggiunto dall'art. 8, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2.
(39/e)
Così sostituito dall'art. 7, D.L. 23 aprile 1985, n. 146.
(39/f).
(39/a).
(39/g)
Periodo così sostituito dall'art. 9, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2. Inoltre, l'art.
2-quinquies, D.L. 30 settembre 1994, n. 564, ha così sostituito l'ultimo
periodo del primo comma del presente art. 46, al fine della eliminazione delle
liti in tema di perdita dei benefìci fiscali prevista dallo stesso articolo 46.
(39/h)
Per la fissazione del termine al 31 dicembre 1990, vedi l'art. 10, L. 31 maggio
1990, n. 128. Per la riapertura del termine fino al 31 maggio 1999, vedi l'art.
16, L. 18 febbraio 1999, n. 28.
(39/i).
(39/g)
Periodo così sostituito dall'art. 9, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2. Inoltre, l'art.
2-quinquies, D.L. 30 settembre 1994, n. 564, ha così sostituito l'ultimo
periodo del primo comma del presente art. 46, al fine della eliminazione delle
liti in tema di perdita dei benefìci fiscali prevista dallo stesso articolo 46.
(40).
(40/a)
Articolo aggiunto dall'art. 8-ter, D.L. 23 aprile 1985, n. 146.
(40/b)
Così sostituito dall'art. 1, D.L. 23 aprile 1985, n. 146.
(41).
(41/a)
Comma così sostituito dall'art. 8, D.L. 23 aprile 1985, n. 146.
(41/b)
Comma così inserito dall'art. 8, D.L. 23 aprile 1985, n. 146.
(42).
(42/a)
Termine prorogato al 31 dicembre 1985, dall'art. 1, D.L. 23 aprile 1985, n. 146;
al 31 dicembre 1986, dall'art. 1, D.L. 20 novembre 1985, n. 656; al 30 giugno
1989 dall'art. 1, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2; al 31 dicembre 1989 dall'art. 9,
L. 10 febbraio 1989, n. 48; al 31 dicembre 1991 dall'art. 12, L. 31 maggio
1990, n. 128; al 31 dicembre 1992 dall'art. 3, D.L. 30 dicembre 1991, n. 417;
al 31 dicembre 1993 dall'art. 14, D.L. 18 gennaio 1993, n. 8 e dall'art. 1,
D.L. 23 gennaio 1993, n. 16; al 31 dicembre 1995 con l'art. 9, D.L. 30 dicembre
1993, n. 557; al 31 dicembre 1996 dall'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250; al
31 dicembre 1997 dall'art. 3, comma 156, L. 23 dicembre 1996, n. 662; al 31
dicembre 1998 dall'art. 14, comma 13, L. 27 dicembre 1997, n. 449; al 31
dicembre 1999 dall'art. 6, comma 4, L. 23 dicembre 1998, n. 448; al 31 dicembre
2000 dall'art. 7, comma 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e al 31 dicembre 2001
dall'art. 64, comma 4, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(42/b)
Comma così sostituito dall'art. 4, D.L. 20 novembre 1985, n. 656.
(43)
L'art. 39, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha così disposto:«Per
gli abusi edilizi commessi fino al 15 marzo 1985 e dal 16 marzo 1985 al 31
dicembre 1993, la misura dell'oblazione, prevista nella tabella allegata alla
legge di cui al comma 1, in relazione al periodo dal 30 gennaio 1977 al 1°
ottobre 1983, è moltiplicata rispettivamente per 2 e per 3. La misura dell'oblazione,
come determinata ai sensi del presente comma, è elevata di un importo pari alla
metà nei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti».
(43/a)
L'art. 2, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha disposto che la
tipologia di abuso di cui al presente n. 4 deve intendersi applicabile anche
agli abusi consistenti in mutamenti di destinazione d'uso eseguiti senza opere
edilizie.
(44)
Così modificata dall'art. 8 del D.L. 23 aprile 1985, n. 146.