L.
9 gennaio 1989, n. 13 (1).
Disposizioni
per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici
privati.
1.
1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla
ristrutturazione di interi edifici, ivi
compresi
quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata,
presentati dopo sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono
redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2.
2.
Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei
lavori pubblici fissa con proprio decreto le prescrizioni tecniche necessarie a
garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici
privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata (1/a).
3.
La progettazione deve comunque prevedere:
a)
accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai
piani superiori, ivi
compresi
i servoscala;
b)
idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità
immobiliari;
c)
almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di
sollevamento;
d)
l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un
ascensore per ogni scala
principale
raggiungibile mediante rampe prive di gradini.
4.
È fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista
abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi
della presente legge.
2.
1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli
edifici privati dirette ad
eliminare
le barriere architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30
marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonché la realizzazione di percorsi
attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la
mobilità dei ciechi all'intemo degli edifici privati, sono approvate
dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le
maggioranze previste dall'articolo 1136,
secondo
e terzo comma, del codice civile.
2.
Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi
dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i
portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al
titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie
spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono
anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole
l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.
3.
Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo
comma, del codice civile.
3.
1. Le opere di cui all'articolo 2 possono essere realizzate in deroga alle
norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le
chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati (2).
2.
È fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907
del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati
alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso
comune.
4.
1. Per gli interventi di cui all'articolo 2, ove l'immobile sia soggetto al vincolo
di cui all'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le regioni, o le
autorità da esse subdelegate, competenti al rilascio dell'autorizzazione di cui
all'articolo 7 della citata legge, provvedono entro il termine perentorio di novanta
giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario,
apposite prescrizioni.
2.
La mancata pronuncia nel termine di cui al comma 1 equivale ad assenso.
3.
In caso di diniego, gli interessati possono, entro i trenta giorni successivi,
richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali, che
deve pronunciarsi entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della
richiesta.
4.
L'autorizzazione può essere negata solo ove non sia possibile realizzare le
opere senza serio
pregiudizio
del bene tutelato.
5.
Il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e della
serietà del pregiudizio,
della
sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l'opera si colloca e con
riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall'interessato.
5.
1. Nel caso in cui per l'immobile sia stata effettuata la notifica ai sensi
dell'articolo 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla domanda di
autorizzazione prevista dall'articolo 13 della predetta legge la competente
soprintendenza è tenuta a provedere entro centoventi giorni dalla presentazione
della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 4 e 5.
6.
1. L'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo 2, da realizzare nel
rispetto delle norme antisismiche e di prevenzione degli incendi e degli
infortuni, non è soggetta all'autorizzazione di cui
all'articolo
18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
2.
Resta fermo l'obbligo del preavviso e dell'invio del progetto alle competenti
autorità, a norma dell'articolo 17 della stessa legge 2 febbraio 1974, n. 64.
7.
1. L'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo 2 non è soggetta a
concessione edilizia o ad autorizzazione. Per la realizzazione delle opere
interne, come definite dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
contestualmente all'inizio dei lavori, in luogo di quella prevista dal predetto
articolo 26, l'interessato presenta al sindaco apposita relazione a firma di un
professionista abilitato.
2.
Qualora le opere di cui al comma 1 consistano in rampe o ascensori esterni
ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio, si applicano le
disposizioni relative all'autorizzazione di cui all'articolo 48 della legge 5
agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni.
8.
1. Alle domande ovvero alle comunicazioni al sindaco relative alla
realizzazione di interventi di cui alla presente legge, è allegato certificato
medico in carta libera attestante l'handicap e dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n.
15, dalla quale risultino l'ubicazione della propria abitazione, nonché le
difficoltà di accesso.
9.
1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e
all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, anche se
edibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza ai soggetti di cui al
comma 3, sono concessi contributi a fondo perduto con le modalità di cui al
comma 2.
Tali
contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al
condominio, al centro o istituto o al portatore di handicap (3).
2.
Il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per
costi fino a lire cinque milioni; è aumentato del venticinque per cento della
spesa effettivamente sostenuta per costi da lire cinque milioni a lire venticinque
milioni, e altresì di un ulteriore cinque per cento per costi da lire venticinque
milioni a lire cento milioni.
3.
Hanno diritto ai contributi, con le procedure determinate dagli articoli 10 e
11, i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi
compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità,
coloro i quali abbiano a carico i citati soggetti ai sensi dell'articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i
condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari.
4.
Nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «mezzi necessari per la
deambulazione e la locomozione», sono
sostituite
dalle parole «mezzi necessari per la deambulazione, la locomozione e il
sollevamento». La presente disposizione ha effetto dal 1° gennaio 1988.
10.
1. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Fondo speciale per
l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici
privati.
2.
Il Fondo è annualmente ripartito tra le regioni richiedenti con decreto del
Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri per gli affari sociali,
per i problemi delle aree urbane e del tesoro, in proporzione del fabbisogno
indicato dalle regioni ai sensi dell'articolo 11, comma 5. Le regioni ripartiscono
le somme assegnate tra i comuni richiedenti.
3.
I sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle disponibilità
attribuite ai comuni, assegnano i contributi agli interessati che ne abbiano
fatto tempestiva richiesta.
4.
Nell'ipotesi in cui le somme attribuite al comune non siano sufficienti a
coprire l'intero fabbisogno, il sindaco le ripartisce con precedenza per le
domande presentate da portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con
difficoltà di deambulazione dalle competenti unità sanitarie locali e, in
subordine, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.
Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano valide
per gli anni successivi.
5.
I contributi devono essere erogati entro quindici giorni dalla presentazione
delle fatture dei lavori, debitamente quietanzate.
11.
1. Gli interessati debbono presentare domanda al sindaco del comune in cui è
sito l'immobile con indicazione delle opere da realizzare e della spesa
prevista entro il 1° marzo di ciascun anno.
2.
Per l'anno 1989 la domanda deve essere presentata entro il 31 luglio (4).
3.
Alla domanda debbono essere allegati il certificato e la dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8.
4.
Il sindaco, nel termine di trenta giorni successivi alla scadenza del termine
per la presentazione delle domande, stabilisce il fabbisogno complessivo del
comune sulla base delle domande ritenute
ammissibili
e le trasmette alla regione.
5.
La regione determina il proprio fabbisogno complessivo e trasmette entro trenta
giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 4 al Ministero dei lavori
pubblici la richiesta di partecipazione alla ripartizione del Fondo di cui
all'articolo 10, comma 2.
12.
1. Il Fondo di cui all'articolo 10 è alimentato con lire 20 miliardi per
ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991. Al predetto onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1989 all'uopo utilizzando l'accantonamento «Concorso
dello Stato nelle spese dei privati per interventi volti al superamento delle
barriere architettoniche negli edifici» per lire 20 miliardi per ciascuno degli
anni 1989, 1990 e 1991.
2.
Le somme eventualmente non utilizzate nell'anno di riferimento sono riassegnate
al fondo per l'anno successivo.
3.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio.
(1)
Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 gennaio 1989, n. 21.
(1/a)
Con D.M. 14 giugno 1989, n. 236 (Gazz. Uff. 23 giugno 1989, n. 145, S.O.) sono
state
approvate
le suddette prescrizioni tecniche.
(2)
Comma così sostituito dall'art. 1, L. 27 febbraio 1989, n. 62 (Gazz. Uff. 27
febbraio 1989, n. 48).
(3)
Comma così sostituito dall'art. 2, L. 27 febbraio 1989, n. 62 (Gazz. Uff. 27
febbraio 1989, n. 48).
(4)
Comma così sostituito dall'art. 3, L. 27 febbraio 1989, n. 62 (Gazz. Uff. 27
febbraio 1989, n. 48).