Capo II
Del
condominio negli edifici
1117. Parti comuni
dell’edificio. — Sono oggetto di proprietà comune [c.p.c. 8
n. 4, 23] dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un
edificio, se il contrario non risulta dal titolo [disp.att. 61, 62]:
1) il suolo su cui sorge
l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le
scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in
genere tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune;
2) i locali per la portineria e
per l’alloggio del portiere , per la lavanderia, per il riscaldamento centrale,
per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
3) le opere, le installazioni, i
manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come
gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i
canali di scarico, gli impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia
elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli
impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini .
1118. Diritti dei
partecipanti sulle cose comuni. — Il diritto di ciascun condomino
sulle cose indicate dall’articolo precedente è proporzionato al valore del
piano o porzione di piano che gli appartiene, se il titolo non dispone
altrimenti.
Il condomino non può, rinunziando
al diritto sulle cose anzidette, sottrarsi al contributo nelle spese per la
loro conservazione [1104, 1138].
1119. Indivisibilità. — Le parti
comuni dell’edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione
possa farsi senza rendere più incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino [1138].
1120. Innovazioni. — I
condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’articolo 1136,
possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più
comodo o al maggior rendimento delle cose comuni [11081] .
Sono vietate le innovazioni che
possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che
ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni
dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino [1121,
1122, 1123, 1138].
1121. Innovazioni gravose o
voluttuarie. — Qualora l’innovazione [1120] importi una spesa
molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari
condizioni e all’importanza dell’edificio, e consista in opere, impianti o
manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono
trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa .
Se l’utilizzazione separata non è
possibile, l’innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei
condomini che l’ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la
spesa.
Nel caso previsto dal primo comma
i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo,
partecipare ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo nelle spese di
esecuzione e di manutenzione dell’opera [11081].
1122. Opere sulle parti dell’edificio
di proprietà comune. — Ciascun condomino, nel piano o porzione di piano
di sua proprietà, non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni
dell’edificio.
1123. Ripartizione delle
spese. — Le spese necessarie per la conservazione e per il
godimento delle parti comuni dell’edificio [1117, 1122], per la
prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate
dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al
valore della proprietà di ciascuno [11182; disp.att.
68], salvo diversa convenzione .
Se si tratta di cose destinate a
servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione
dell’uso che ciascuno può farne.
Qualora un edificio abbia più
scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte
dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico
del gruppo di condomini che ne trae utilità [1124-1126; disp.att.
63].
1124. Manutenzione e
ricostruzione delle scale. — Le scale sono mantenute e ricostruite dai
proprietari dei diversi piani a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra
essi, per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e
per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal
suolo.
Al fine del concorso nella metà
della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani
le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari,
qualora non siano di proprietà comune.
1125. Manutenzione e
ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai. — Le spese
per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono
sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro
sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la
copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore
l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
1126. Lastrici solari di
uso esclusivo. — Quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di
essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono
tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni
del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini
dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve in
proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno [disp.att.
68].
1127. Costruzione sopra
l’ultimo piano dell’edificio. — Il proprietario dell’ultimo
piano dell’edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che
risulti altrimenti dal titolo.
La stessa facoltà spetta a chi è proprietario
esclusivo del lastrico solare.
La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni
statiche dell’edificio non la consentono.
I condomini possono altresì opporsi alla
sopraelevazione, se questa pregiudica l’aspetto architettonico dell’edificio
ovvero diminuisce notevolmente l’aria o la luce dei piani sottostanti.
Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli
altri condomini un’indennità pari al valore attuale dell’area da occuparsi con
la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da
edificare, e detratto l’importo della quota a lui spettante. Egli è inoltre
tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini
avevano il diritto di usare.
1128.
Perimento totale o parziale dell’edificio. — Se l’edificio perisce
interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore,
ciascuno dei condomini può richiedere la vendita all’asta del suolo e dei
materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto.
Nel caso di perimento di una parte minore,
l’assemblea dei condomini delibera [1136] circa la ricostruzione delle
parti comuni dell’edificio [1117], e ciascuno è tenuto a concorrervi in
proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse [1123].
L’indennità corrisposta per l’assicurazione [1882]
relativa alle parti comuni è destinata alla ricostruzione di queste.
Il condomino che non intende partecipare alla
ricostruzione dell’edificio è tenuto a cedere agli altri condomini i suoi
diritti, anche sulle parti di sua esclusiva proprietà, secondo la stima che ne
sarà fatta, salvo che non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto
dei condomini.
1129.
Nomina e revoca dell’amministratore. — Quando i condomini sono più di
quattro, l’assemblea nomina un amministratore [1106, 1130, 1131,
1135 n. 1]. Se l’assemblea non provvede, la nomina è fatta dall’autorità
giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini.
L’amministratore dura in carica un anno e può essere
revocato in ogni tempo dall’assemblea.
Può altresì essere revocato dall’autorità
giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall’ultimo
comma dell’articolo 1131, se per due anni non ha reso il conto della sua
gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità [disp.att.
64].
La nomina e la cessazione per qualunque causa
dell’amministratore dall’ufficio sono annotate in apposito registro [1138;
disp.att. 71].
1130. Attribuzioni
dell’amministratore. — L’amministratore deve [1133] :
1) eseguire
le deliberazioni dell’assemblea dei condomini e curare l’osservanza del
regolamento di condominio [1135 ss., 1138];
2) disciplinare l’uso delle cose comuni [1117]
e la prestazione dei servizi nell’interesse comune, in modo che sia assicurato
miglior godimento a tutti i condomini;
3) riscuotere i contributi ed erogare le spese
occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per
l’esercizio dei servizi comuni [1123 ss.; disp.att. 63];
4) compiere gli atti conservativi dei diritti
inerenti alle parti comuni dell’edificio.
Egli, alla fine di ciascun anno, deve rendere il
conto della sua gestione [11293, 1135
n. 3].
1131. Rappresentanza. — Nei
limiti delle attribuzioni stabilite dall’articolo precedente o dei maggiori
poteri conferitigli dal regolamento di condominio [1138] o
dall’assemblea, l’amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può
agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.
Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione
concernente le parti comuni dell’edificio [1117]; a lui sono notificati
i provvedimenti dell’autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso
oggetto.
Qualora la citazione o il provvedimento abbia un
contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell’amministratore, questi è tenuto
a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini.
L’amministratore che non adempie a quest’obbligo può
essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni [1129; disp.att.
64].
1132. Dissenso dei condomini rispetto alle liti. — Qualora
l’assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di
resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato
all’amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle
conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L’atto deve essere
notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia
della deliberazione.
Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per
ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.
Se l’esito della lite è stato favorevole al
condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a
concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla
parte soccombente [11384].
1133. Provvedimenti presi dall’amministratore. — I
provvedimenti presi dall’amministratore nell’ambito dei suoi poteri [1130,
1131] sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti
dell’amministratore è ammesso ricorso all’assemblea, senza pregiudizio del
ricorso all’autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall’articolo 1137.
1134. Spese fatte dal condomino. — Il condomino
che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione dell’amministratore
o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa
urgente [1110].
1135. Attribuzioni
dell’assemblea dei condomini. — Oltre a quanto è stabilito
dagli articoli precedenti, l’assemblea dei condomini provvede:
1) alla conferma dell’amministratore e alla eventuale
sua retribuzione [1129];
2) all’approvazione del preventivo delle spese
occorrenti durante l’anno e alla relativa ripartizione tra i condomini;
3) all’approvazione del rendiconto annuale
dell’amministratore e all’impiego del residuo attivo della gestione;
4) alle opere di manutenzione straordinaria,
costituendo, se occorre, un fondo speciale.
L’amministratore non può ordinare lavori di manutenzione
straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve
riferirne nella prima assemblea .
1136. Costituzione dell’assemblea e validità delle
deliberazioni. — L’assemblea è regolarmente costituita con l’intervento di
tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e
i due terzi dei partecipanti al condominio.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero
di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del
valore dell’edificio.
Se l’assemblea non può deliberare per mancanza di
numero, l’assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a
quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la
deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo
dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell’edificio.
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca
dell’amministratore [1129] o le liti attive e passive relative a materie
che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore medesimo, nonché le
deliberazioni che concernono la ricostruzione dell’edificio o riparazioni
straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza
stabilita dal secondo comma.
Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni
previste dal primo comma dell’articolo 1120 devono essere sempre
approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti
al condominio e i due terzi del valore dell’edificio .
L’assemblea non può deliberare, se non consta che
tutti i condomini sono stati invitati alla riunione.
Delle deliberazioni dell’assemblea si redige processo
verbale da trascriversi in un registro tenuto dall’amministratore [1135,
11384].
1137. Impugnazione delle
deliberazioni dell’assemblea. — Le deliberazioni prese
dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i
condomini [1105].
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al
regolamento di condominio ogni condomino dissenziente può fare ricorso
all’autorità giudiziaria, ma il ricorso non sospende l’esecuzione del
provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata dall’autorità stessa [1109].
Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di
decadenza [2964], entro trenta giorni, che decorrono dalla data della
deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti
[11092, 11282].
1138. Regolamento di
condominio. — Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore
a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa
l’uso delle cose comuni [1117] e la ripartizione delle spese, secondo i
diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la
tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione [disp.att.
68, 72].
Ciascun condomino può prendere
l’iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione
di quello esistente.
Il regolamento deve essere
approvato dall’assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma
dell’articolo 1136 e trascritto nel registro indicato dall’ultimo comma
dell’articolo 1129. Esso può essere impugnato a norma dell’articolo 1107.
Le norme del regolamento non
possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano
dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare
alle disposizioni degli articoli 1118, secondo comma, 1119, 1120,
1129, 1131, 1132, 1136 e 1137 [disp.att.
72, 155].
1139. Rinvio alle norme
sulla comunione. — Per quanto non è espressamente previsto da questo
capo si osservano le norme sulla comunione in generale [1100 ss.; disp.att.
61, 62].