DECRETO-LEGGE
10 giugno 2002
(in
G.U. n. 135 dell'11-6-2002 - in vigore dal 12-6-2002)
Disposizioni
urgenti in materia di accesso alle professioni.
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione;
Ritenuta
la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare ai
possessori dei
titoli universitari conseguiti nell'ambito
dell'ordinamento previgente alla riforma universitaria la
possibilita' di
sostenere esami di Stato coerenti con il percorso
formativo svolto,
nonche' di assicurare
uno sbocco professionale
immediato ai
possessori dei nuovi titoli universitari nelle materie
economiche;
Ritenuta,
altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di
assicurare il
regolare svolgimento delle
prove selettive per
l'accesso alle
scuole di specializzazione per le professioni legali
nell'anno
accademico 2002-2003, nonche' di prorogare gli organi degli
ordini professionali interessati fino all'emanazione delle relative
disposizioni regolamentari, al fine di garantire che nelle prossime
elezioni sia assicurata una adeguata
rappresentativita' di tutti gli
iscritti;
Vista
la deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella
riunione
del 6 giugno 2002;
Sulla
proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di
concerto
con il Ministro della giustizia;
E m a n a
il seguente
decreto-legge:
Art. 1.
1.
I possessori dei
titoli conseguiti secondo
l'ordinamento
previgente alla
riforma di cui
al decreto del
Ministro
dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n.
509, e ai relativi decreti
attuativi, svolgono le prove
degli esami
di Stato, indetti
con ordinanza del
Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in data
12 marzo
2002, per
le professioni di dottore agronomo e dottore forestale,
architetto, assistente sociale, attuario, biologo,
chimico, geologo,
ingegnere e
psicologo, per la sessione del
25 giugno 2002, secondo
l'ordinamento previgente
al decreto del Presidente della Repubblica
5
giugno 2001, n. 328.
2.
Coloro i quali
provengono dalla sezione
B dell'albo degli
assistenti sociali
sono esonerati dalla
seconda prova scritta
prevista dall'articolo 22, comma 2, del decreto del
Presidente della
Repubblica 5 giugno
2001, n. 328,
per gli esami
di Stato per
l'accesso alla
sezione A dell'albo stesso, limitatamente agli esami
di
Stato indetti per l'anno 2002.
Art. 2.
1.
Per l'anno accademico
2002-2003 le prove di ammissione
alle
scuole di
specializzazione per le
professioni legali, di
cui
all'articolo
17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
si svolgono
con le modalita' previste dall'articolo 9, comma 2, del
decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica
21 dicembre 1999, n. 537.
Art. 3.
1. Fino al riordino della professione di
dottore commercialista, di
ragioniere
e perito commerciale, hanno titolo:
a) per
l'iscrizione nel registro dei
praticanti per l'esercizio
della professione
di dottore commercialista, di cui all'articolo 2,
comma 2-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre
1953,
n. 1067, cosi' come modificato dalla legge 17 febbraio 1992, n.
206, coloro che sono in possesso del diploma di
laurea specialistica
nella classe
64/S, classe delle
lauree specialistiche in scienze
dell'economia ovvero
nella classe 84/S, classe
delle lauree
specialistiche
in scienze economico-aziendali;
b) per
l'iscrizione nel registro dei
praticanti per l'esercizio
della professione di ragioniere e
perito commerciale, di
cui
all'articolo
31, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
27
ottobre 1953, n.
1068, cosi' come
modificato dalla legge
12
febbraio 1992, n. 183, coloro che sono
in possesso del diploma di
laurea specialistica nella classe 64/S,
classe delle lauree
specialistiche in
scienze dell'economia ovvero nella classe 84/S,
classe delle
lauree specialistiche in scienze
economico-aziendali,
nonche' coloro
che sono in
possesso del diploma di laurea
nelle
classi 17,
classe delle lauree
in scienze dell'economia e della
gestione
aziendale, e 28, classe delle lauree in scienze economiche.
2.
All'iscrizione nei registri dei praticanti di cui al comma 1,
lettere a)
e b), hanno titolo anche coloro
che sono in possesso di
laurea rilasciata
dalle facolta' di economia
secondo l'ordinamento
previgente ai
decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma
95,
della legge 15 maggio 1997, n. 127.
3.
Per l'iscrizione nel
registro dei praticanti per l'esercizio
della professione di ragioniere e perito
commerciale, per coloro che
sono in possesso dei diplomi di laurea e laurea
specialistica di cui
ai commi
1 e 2, non e' richiesto il requisito del conseguimento del
diploma
di ragioniere e perito commerciale previsto dall'articolo 31,
comma 1,
lettera f), del
decreto del Presidente della Repubblica
27
ottobre 1953, n.
1068, cosi' come
modificato dalla legge
12
febbraio 1992, n. 183.
Art. 4.
1.
Fino alla data
di entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica
5
giugno 2001, n. 328, in
materia di procedure
elettorali e
funzionamento degli organi degli ordini professionali
regolamentati,
e in
ogni caso non oltre il 30 giugno 2003, i consigli provinciali,
regionali e
nazionali degli ordini
di dottore agronomo e dottore
forestale, architetto, assistente
sociale, attuario, biologo,
chimico, geologo,
ingegnere e psicologo,
sono prorogati nella
composizione comunque
vigente alla data
di entrata in vigore del
presente
decreto.
Art. 5.
1.
Il presente decreto
entra in vigore il giorno successivo a
quello della
sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della
Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in
legge.
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta
ufficiale degli atti
normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 10 giugno 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente
del Consiglio
dei Ministri
Moratti, Ministro
dell'istruzione,
dell'Universita' e della
ricerca
scientifica
Castelli, Ministro della giustizia
Visto,
il Guardasigilli: Castelli