DECRETO-LEGGE 10 giugno 2002

 

(in G.U. n. 135 dell'11-6-2002 - in vigore dal 12-6-2002)

 

Disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni.

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di assicurare ai

possessori    dei    titoli   universitari   conseguiti   nell'ambito

dell'ordinamento    previgente    alla   riforma   universitaria   la

possibilita'  di  sostenere  esami  di Stato coerenti con il percorso

formativo  svolto,  nonche'  di  assicurare  uno sbocco professionale

immediato  ai  possessori dei nuovi titoli universitari nelle materie

economiche;

  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di

assicurare   il   regolare  svolgimento  delle  prove  selettive  per

l'accesso  alle  scuole di specializzazione per le professioni legali

nell'anno accademico 2002-2003, nonche' di prorogare gli organi degli

ordini  professionali  interessati fino all'emanazione delle relative

disposizioni  regolamentari,  al fine di garantire che nelle prossime

elezioni  sia assicurata una adeguata rappresentativita' di tutti gli

iscritti;

  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 6 giugno 2002;

  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del

Ministro   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  di

concerto con il Ministro della giustizia;

 

                              E m a n a

 

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.

 

  1.   I  possessori  dei  titoli  conseguiti  secondo  l'ordinamento

previgente   alla   riforma   di   cui   al   decreto   del  Ministro

dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre

1999,  n.  509,  e  ai  relativi decreti attuativi, svolgono le prove

degli   esami   di   Stato,   indetti   con  ordinanza  del  Ministro

dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca in data 12 marzo

2002,  per  le  professioni  di dottore agronomo e dottore forestale,

architetto,  assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo,

ingegnere  e  psicologo,  per la sessione del 25 giugno 2002, secondo

l'ordinamento  previgente  al decreto del Presidente della Repubblica

5 giugno 2001, n. 328.

  2.  Coloro  i  quali  provengono  dalla  sezione  B dell'albo degli

assistenti   sociali  sono  esonerati  dalla  seconda  prova  scritta

prevista  dall'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della

Repubblica  5 giugno  2001,  n.  328,  per  gli  esami  di  Stato per

l'accesso  alla  sezione A dell'albo stesso, limitatamente agli esami

di Stato indetti per l'anno 2002.

 

     

                               Art. 2.

 

  1.  Per  l'anno  accademico  2002-2003  le prove di ammissione alle

scuole   di  specializzazione  per  le  professioni  legali,  di  cui

all'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127,

si  svolgono  con le modalita' previste dall'articolo 9, comma 2, del

decreto  del  Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e

tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537.

 

     

                               Art. 3.

 

  1. Fino al riordino della professione di dottore commercialista, di

ragioniere e perito commerciale, hanno titolo:

    a) per  l'iscrizione  nel registro dei praticanti per l'esercizio

della  professione  di dottore commercialista, di cui all'articolo 2,

comma  2-bis,  del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre

1953, n. 1067, cosi' come modificato dalla legge 17 febbraio 1992, n.

206,  coloro che sono in possesso del diploma di laurea specialistica

nella  classe  64/S,  classe  delle  lauree specialistiche in scienze

dell'economia   ovvero   nella   classe  84/S,  classe  delle  lauree

specialistiche in scienze economico-aziendali;

    b) per  l'iscrizione  nel registro dei praticanti per l'esercizio

della   professione  di  ragioniere  e  perito  commerciale,  di  cui

all'articolo 31, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica

27 ottobre   1953,   n.  1068,  cosi'  come  modificato  dalla  legge

12 febbraio  1992, n. 183, coloro che sono in possesso del diploma di

laurea   specialistica   nella   classe  64/S,  classe  delle  lauree

specialistiche  in  scienze  dell'economia  ovvero nella classe 84/S,

classe  delle  lauree  specialistiche in scienze economico-aziendali,

nonche'  coloro  che  sono  in  possesso  del diploma di laurea nelle

classi  17,  classe  delle  lauree  in  scienze dell'economia e della

gestione aziendale, e 28, classe delle lauree in scienze economiche.

  2.  All'iscrizione  nei  registri dei praticanti di cui al comma 1,

lettere  a)  e  b), hanno titolo anche coloro che sono in possesso di

laurea  rilasciata  dalle  facolta' di economia secondo l'ordinamento

previgente  ai  decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma

95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

  3.  Per  l'iscrizione  nel  registro dei praticanti per l'esercizio

della  professione di ragioniere e perito commerciale, per coloro che

sono  in possesso dei diplomi di laurea e laurea specialistica di cui

ai  commi  1 e 2, non e' richiesto il requisito del conseguimento del

diploma di ragioniere e perito commerciale previsto dall'articolo 31,

comma  1,  lettera  f),  del  decreto del Presidente della Repubblica

27 ottobre   1953,   n.  1068,  cosi'  come  modificato  dalla  legge

12 febbraio 1992, n. 183.

 

     

                               Art. 4.

 

  1.  Fino  alla  data  di  entrata  in vigore del regolamento di cui

all'articolo  4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica

5 giugno   2001,  n.  328,  in  materia  di  procedure  elettorali  e

funzionamento  degli organi degli ordini professionali regolamentati,

e  in  ogni caso non oltre il 30 giugno 2003, i consigli provinciali,

regionali  e  nazionali  degli  ordini  di dottore agronomo e dottore

forestale,   architetto,   assistente   sociale,  attuario,  biologo,

chimico,   geologo,  ingegnere  e  psicologo,  sono  prorogati  nella

composizione  comunque  vigente  alla  data  di entrata in vigore del

presente decreto.

 

     

                               Art. 5.

 

  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a

quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

    Dato a Roma, addi' 10 giugno 2002

 

                               CIAMPI

 

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio

                              dei Ministri

                              Moratti,    Ministro   dell'istruzione,

                              dell'Universita'    e   della   ricerca

                              scientifica

                              Castelli, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Castelli