D.Lgs. 30-4-1992 n. 285
Nuovo codice della strada
Pubblicato
nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.
Epigrafe
Premessa
1.
Princìpi generali.
2.
Definizione e classificazione delle strade.
3.
Definizioni stradali e di traffico.
4.
Delimitazione del centro abitato.
5.
Regolamentazione della circolazione in generale.
6.
Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati.
7.
Regolamentazione della circolazione nei centri abitati.
8.
Circolazione nelle piccole isole.
9.
Competizioni sportive su strada.
10.
Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità.
11.
Servizi di polizia stradale.
12.
Espletamento dei servizi di polizia stradale.
13.
Norme per la costruzione e la gestione delle strade.
14.
Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade.
15.
Atti vietati.
16.
Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori
dei centri abitati.
17.
Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati.
18.
Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati.
19.
Distanze di sicurezza dalle strade.
20.
Occupazione della sede stradale.
21.
Opere, depositi e cantieri stradali.
22.
Accessi e diramazioni.
23.
Pubblicità sulle strade e sui veicoli.
24.
Pertinenze delle strade.
25.
Attraversamenti ed uso della sede stradale.
26.
Competenza per le autorizzazioni e le concessioni.
27.
Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni.
28.
Obblighi dei concessionari di determinati servizi.
29.
Piantagioni e siepi.
30.
Fabbricati, muri e opere di sostegno.
31.
Manutenzione delle ripe.
32.
Condotta delle acque.
33.
Canali artificiali e manufatti sui medesimi.
34.
Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle
infrastrutture stradali.
35.
Competenze.
36.
Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana.
37.
Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale.
38.
Segnaletica stradale.
39.
Segnali verticali.
40.
Segnali orizzontali.
41.
Segnali luminosi.
42.
Segnali complementari.
43.
Segnalazioni degli agenti del traffico.
44.
Passaggi a livello.
45.
Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed
omologazioni.
46.
Nozione di veicolo.
47.
Classificazione dei veicoli.
48.
Veicoli a braccia.
49.
Veicoli a trazione animale.
50.
Velocipedi.
51.
Slitte.
52.
Ciclomotori.
53.
Motoveicoli.
54.
Autoveicoli.
55.
Filoveicoli.
56.
Rimorchi.
57.
Macchine agricole.
58.
Macchine operatrici.
59.
Veicoli con caratteristiche atipiche.
60.
Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico.
61.
Sagoma limite.
62.
Massa limite.
63.
Traino veicoli.
64.
Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte.
65.
Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle
slitte.
66.
Cerchioni alle ruote.
67.
Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte.
68.
Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei
velocipedi.
69.
Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura dei veicoli a
trazione animale, delle slitte e dei velocipedi.
70.
Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte.
71.
Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi.
72.
Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.
73.
Veicoli su rotaia in sede promiscua.
74.
Dati di identificazione.
75.
Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione.
76.
Certificato di approvazione, certificato di origine e dichiarazione di
conformità.
77.
Controlli di conformità al tipo omologato.
78.
Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e
aggiornamento della carta di circolazione.
79.
Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione.
80.
Revisioni.
81.
Competenze dei funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Dipartimento per i trasporti terrestri .
82.
Destinazione ed uso dei veicoli.
83.
Uso proprio.
84.
Locazione senza conducente.
85.
Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone.
86.
Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi.
87.
Servizio di linea per trasporto di persone.
88.
Servizio di trasporto di cose per conto terzi.
89.
Servizio di linea per trasporto di cose.
90.
Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza.
91.
Locazione senza conducente con facoltà di acquisto-leasing e vendita di veicoli
con patto di riservato dominio.
92.
Estratto dei documenti di circolazione o di guida.
93.
Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi.
94.
Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario.
95.
Carta provvisoria di circolazione ed estratto della carta di circolazione.
96.
Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica.
97.
Circolazione dei ciclomotori .
98.
Circolazione di prova.
99.
Foglio di via.
100.
Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.
101.
Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe.
102.
Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa.
103.
Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e
dei rimorchi.
104.
Sagome e masse limite delle macchine agricole.
105.
Traino di macchine agricole.
106.
Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle macchine agricole.
107.
Accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole.
108.
Rilascio del certificato di idoneità tecnica alla circolazione e della carta di
circolazione delle macchine agricole.
109.
Controlli di conformità al tipo omologato delle macchine agricole.
110.
Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica alla
circolazione delle macchine agricole.
111.
Revisione delle macchine agricole in circolazione.
112.
Modifiche dei requisiti di idoneità delle macchine agricole in circolazione e
aggiornamento del documento di circolazione.
113.
Targhe delle macchine agricole.
114.
Circolazione su strada delle macchine operatrici.
115.
Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali.
116.
Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli
e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori .
117.
Limitazioni nella guida.
118.
Patente e certificato di idoneità per la guida di filoveicoli.
119.
Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida.
120.
Requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida.
121.
Esame di idoneità.
122.
Esercitazioni di guida.
123.
Autoscuole.
124.
Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici.
125.
Validità della patente di guida.
126.
Durata e conferma della validità della patente di guida.
126-bis.
Patente a punti.
127.
Permesso provvisorio di guida.
128.
Revisione della patente di guida.
129.
Sospensione della patente di guida.
130.
Revoca della patente di guida.
131.
Agenti diplomatici esteri.
132.
Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri.
133.
Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione.
134.
Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani
residenti all'estero o a stranieri.
135.
Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri.
136.
Conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri e da Stati della
Comunità europea.
137.
Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e permessi
internazionali di guida.
138.
Veicoli e conducenti delle Forze armate.
139.
Patente di servizio per il personale che esplica servizio di polizia stradale.
140.
Principio informatore della circolazione.
141.
Velocità.
142.
Limiti di velocità.
143.
Posizione dei veicoli sulla carreggiata.
144.
Circolazione dei veicoli per file parallele.
145.
Precedenza.
146.
Violazione della segnaletica stradale.
147.
Comportamento ai passaggi a livello.
148.
Sorpasso.
149.
Distanza di sicurezza tra veicoli.
150.
Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o su strade di montagna.
151.
Definizioni relative alle segnalazioni visive e all'illuminazione dei veicoli a
motore e dei rimorchi.
152.
Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli.
153.
Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a
motore e dei rimorchi.
154.
Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre.
155.
Limitazione dei rumori.
156.
Uso dei dispositivi di segnalazione acustica.
157.
Arresto, fermata e sosta dei veicoli.
158.
Divieto di fermata e di sosta dei veicoli.
159.
Rimozione e blocco dei veicoli.
160.
Sosta degli animali.
161.
Ingombro della carreggiata.
162.
Segnalazione di veicolo fermo.
163.
Convogli militari, cortei e simili.
164.
Sistemazione del carico sui veicoli.
165.
Traino di veicoli in avaria.
166.
Trasporto di cose su veicoli a trazione animale.
167.
Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi.
168.
Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi.
169.
Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore.
170.
Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote.
171.
Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote.
172.
Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta.
173.
Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida.
174.
Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose.
175.
Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade
extraurbane principali.
176.
Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade
extraurbane principali.
177.
Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o
antincendio e delle autoambulanze.
178.
Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di
cronotachigrafo.
179.
Cronotachigrafo.
180.
Possesso dei documenti di circolazione e di guida.
181.
Esposizione dei contrassegni per la circolazione.
182.
Circolazione dei velocipedi.
183.
Circolazione dei veicoli a trazione animale.
184.
Circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi.
185.
Circolazione e sosta delle auto-caravan.
186.
Guida sotto l'influenza dell'alcool.
187.
Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.
188.
Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide.
189.
Comportamento in caso di incidente.
190.
Comportamento dei pedoni.
191.
Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni.
192.
Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti.
193.
Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile.
194.
Disposizioni di carattere generale.
195.
Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
196.
Principio di solidarietà.
197.
Concorso di persone nella violazione.
198.
Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie.
199.
Non trasmissibilità dell'obbligazione.
200.
Contestazione e verbalizzazione delle violazioni.
201.
Notificazione delle violazioni.
202.
Pagamento in misura ridotta.
203.
Ricorso al prefetto.
204.
Provvedimenti del prefetto.
205.
Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria.
206.
Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
207.
Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE.
208.
Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
209.
Prescrizione.
210.
Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie in
generale.
211.
Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di
rimozione di opere abusive.
212.
Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attività.
213.
Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca
amministrativa.
214.
Fermo amministrativo del veicolo.
215.
Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo.
216.
Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa o
della patente di guida.
217.
Sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione.
218.
Sanzione accessoria della sospensione della patente.
219.
Revoca della patente di guida.
220.
Accertamento e cognizione dei reati previsti dal presente codice.
221.
Connessione obiettiva con un reato.
222.
Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati.
223.
Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato.
224.
Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della
sospensione e della revoca della patente .
225.
Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali.
226.
Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionale.
227.
Servizio e dispositivi di monitoraggio.
228.
Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per l'attuazione delle
prescrizioni contenute nelle norme del presente codice.
229.
Attuazione di direttive comunitarie.
230.
Educazione stradale.
231.
Abrogazione di norme precedentemente in vigore.
232.
Norme regolamentari e decreti ministeriali di esecuzione e di attuazione.
233.
Norme transitorie relative al titolo I.
234.
Norme transitorie relative al titolo II.
235.
Norme transitorie relative al titolo III.
236.
Norme transitorie relative al titolo IV.
237.
Norme transitorie relative al titolo V.
238.
Norme transitorie relative al titolo VI.
239.
Norme transitorie relative al titolo VII.
240.
Entrata in vigore delle norme del presente codice.
D.Lgs.
30 aprile 1992, n. 285 (1).
Nuovo
codice della strada (2) (1/circ).
(Testo
in vigore dal 1° gennaio 2003)
------------------------
(1)
Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.
(2)
Ai sensi dell'art. 195, comma terzo, del presente decreto, la misura delle
sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste è stata aggiornata, con D.M. 4
gennaio 1995 (Gazz. Uff. 9 gennaio 1995, n. 6), con D.M. 20 dicembre 1996
(Gazz. Uff. 28 dicembre 1996, n. 303), con D.M. 22 dicembre 1998 (Gazz. Uff. 28
dicembre 1998, n. 301), e con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre
2000, n. 303). I richiami alle "sezioni", al "registro delle
imprese esercenti attività di autoriparazione" nonché al "registro di
cui all'articolo 2", contenuti nel presente decreto devono intendersi
riferiti, per le attività di autoriparazione, al "registro delle
imprese" e nel caso di impresa artigiana, all'"albo delle imprese
artigiane", ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 6, D.P.R. 14
dicembre 1999, n. 558. Le denominazioni degli uffici e delle strutture
ministeriali contenute nel presente decreto sono state aggiornate ai sensi di
quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9. Laddove nel
presente testo era prevista l'emanazione di provvedimenti di concerto tra due o
più ministeri e, in seguito alla ridenominazione degli stessi, disposta dal
suddetto articolo 17, le competenze sono confluite in un unico ministero, si è
provveduto, ove necessario e possibile, agli opportuni aggiustamenti lessicali.
(1/circ)
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti
istruzioni:
-
I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 7 aprile 1997, n. 86;
Circ. 30 aprile 1997, n. 102; Circ. 24 dicembre 1997, n. 263;
-
Ministero degli affari esteri: Circ. 22 dicembre 1997, n. 13;
-
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Circ. 4 marzo 1996, n. 1059;
Circ. 3 marzo 1997, n. 1207; Circ. 23 maggio 1997, n. 2811; Circ. 21 luglio
1997, n. 3816; Circ. 17 novembre 1997, n. 5964; Circ. 2 dicembre 1997, n.
6372/97; Circ. 24 febbraio 1998, n. 844; Circ. 17 giugno 1998, n. 3652; Circ. 2
agosto 1999, n. 579; Circ. 6 dicembre 1999, n. 7938; Circ. 3 marzo 2000, n.
1542; Circ. 1 marzo 2001, n. 1558;
-
Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 11 gennaio 1996, n. 1/96;
Circ. 19 gennaio 1996, n. 3/96; Circ. 31 gennaio 1996, n. 9/96; Circ. 2
febbraio 1996, n. 12/96; Circ. 6 marzo 1996, n. 27/96; Circ. 11 marzo 1996, n.
32/96; Circ. 22 marzo 1996, n. 39/96; Circ. 8 maggio 1996, n. 61/96; Circ. 20
maggio 1996, n. 68/96; Circ. 21 maggio 1996, n. 70/96; Circ. 12 giugno 1996, n.
86/96; Circ. 19 giugno 1996, n. 89/96; Circ. 20 giugno 1996, n. 95/96; Circ. 27
giugno 1996, n. 98/96; Circ. 2 agosto 1996, n. 111/96; Circ. 27 settembre 1996,
n. 126/96; Circ. 11 dicembre 1996, n. 155/96; Circ. 22 gennaio 1997, n. 4/97;
Circ. 22 gennaio 1997, n. 5/97; Circ. 24 gennaio 1997, n. 6/97; Circ. 7
febbraio 1997, n. 8/97; Circ. 17 febbraio 1997, n. 15/97; Circ. 13 marzo 1997,
n. 24/97; Circ. 18 marzo 1997, n. 27/97; Circ. 7 maggio 1997, n. 45/97; Circ. 7
maggio 1997, n. 46/97; Circ. 13 maggio 1997, n. 49/97; Circ. 27 maggio 1997, n.
53/97; Circ. 25 giugno 1997, n. 68/97; Circ. 26 giugno 1997, n. 69/97; Circ. 4
luglio 1997, n. 1630/PIVL; Circ. 22 luglio 1997, n. 81/97; Circ. 22 luglio
1997, n. 84/97; Circ. 16 settembre 1997, n. 91/97; Circ. 16 settembre 1997, n.
92/97; Circ. 17 settembre 1997, n. 94/97; Circ. 22 settembre 1997, n. 97/97;
Circ. 4 novembre 1997, n. 116/97; Circ. 18 novembre 1997, n. 122/97; Circ. 3
dicembre 1997, n. 128/97; Lett.Circ. 12 dicembre 1997, n. B110/MOT; Circ. 17
dicembre 1997, n. 135/97; Circ. 18 dicembre 1997, n. 136/97; Circ. 23 dicembre
1997, n. 141/97; Circ. 29 dicembre 1997, n. 143/97; Circ. 7 gennaio 1998, n.
3/98; Circ. 14 gennaio 1998, n. 5/98; Circ. 19 gennaio 1998, n. 8/98;
Lett.Circ. 20 gennaio 1998, n. B013/MOT; Circ. 2 febbraio 1998, n. 12/98; Circ.
12 febbraio 1998, n. 19/98; Circ. 16 marzo 1998, n. 27/98; Circ. 26 marzo 1998,
n. 32/98; Circ. 7 aprile 1998, n. 36/98; Lett.Circ. 8 aprile 1998, n.
726/4240/0; Circ. 29 aprile 1998, n. 39/98; Circ. 28 maggio 1998, n. 45/98;
Circ. 1 giugno 1998, n. 46/98; Circ. 25 giugno 1998, n. 58/98; Circ. 3 luglio
1998, n. 60/98; Circ. 21 luglio 1998, n. 63/98; Circ. 21 luglio 1998, n. 64/98;
Circ. 29 luglio 1998, n. 70/98; Circ. 31 luglio 1998, n. 77/98; Circ. 30
settembre 1998, n. 90/98; Lett.Circ. 13 ottobre 1998, n. B090/MOT; Circ. 18
dicembre 1998, n. 121/98; Lett.Circ. 8 gennaio 1999, n. H0060/60G1; Circ. 28
gennaio 1999, n. 9/99; Circ. 8 febbraio 1999, n. 1/99/APC; Lett.Circ. 12
febbraio 1999, n. B009/MOT; Circ. 4 marzo 1999, n. 15/99; Lett.Circ. 5 marzo
1999, n. B019/MOT; Lett.Circ. 9 marzo 1999, n. 9906/4630; Circ. 6 maggio 1999,
n. 1906/4120(0)-MOT-BO41; Circ. 12 maggio 1999, n. 26/99; Circ. 14 maggio 1999,
n. 27/99; Circ. 14 maggio 1999, n. 28/99; Circ. 20 maggio 1999, n. 29/99; Circ.
28 maggio 1999, n. 31/99; Lett.Circ. 14 giugno 1999, n. B055/MOT; Circ. 6
settembre 1999, n. 88/95; Circ. 21 settembre 1999, n. 48/99; Circ. 28 settembre
1999, n. 50/99; Lett.Circ. 20 ottobre 1999, n. B074/MOT; Circ. 16 novembre
1999, n. 6247/698/99; Circ. 2 dicembre 1999, n. 31/99/MOT; Circ. 2 dicembre
1999, n. A30-MOT; Lett.Circ. 14 dicembre 1999, n. B086/MOT; Circ. 15 dicembre
1999, n. A33/99/MOT;Circ. 23 dicembre 1999, n. 34/99/MOT; Circ. 4 gennaio 2000,
n. A1/2000/MOT; Circ. 17 gennaio 2000, n. B4/2000/MOT; Circ. 18 gennaio 2000,
n. A3/2000/MOT; Circ. 3 febbraio 2000, n. B5/2000/MOT; Lett.Circ. 29 febbraio
2000, n. 0161/UT32/CG(2); Circ. 8 marzo 2000, n. B13/2000/MOT; Circ. 10 marzo
2000, n. B14/2000/MOT; Circ. 20 marzo 2000, n. A11/2000/MOT; Lett.Circ. 30
marzo 2000, n. 516/M3/B2; Circ. 14 aprile 2000, n. A14/2000/MOT; Circ. 21
aprile 2000, n. A15/2000/MOT; Lett.Circ. 16 maggio 2000, n. 729/M3/C2; Circ. 16
giugno 2000, n. B47/2000/MOT; Circ. 22 giugno 2000, n. B53/2000/MOT; Circ. 14
luglio 2000, n. A22/2000/MOT; Lett.Circ. 9 agosto 2000, n. 1403/M3/C2;
Lett.Circ. 7 agosto 2000, n. 1384/M3/B2; Lett.Circ. 29 settembre 2000, n.
7938/604; Circ. 11 ottobre 2000, n. B63/2000/MOT; Lett.Circ. 18 ottobre 2000,
n. 1728/M3/C2; Circ. 8 novembre 2000, n. A25/2000/MOT; Circ. 9 novembre 2000,
n. B73/2000/MOT; Circ. 27 novembre 2000, n. B78/2000/MOT; Circ. 30 novembre
2000, n. A29/2000/MOT; Circ. 4 dicembre 2000, n. A30/2000/MOT; Circ. 5 dicembre
2000, n. A31/2000/MOT; Circ. 14 dicembre 2000, n. B110/2000/MOT; Lett.Circ. 15
gennaio 2001, n. 50/M3/B2; Lett.Circ. 19 gennaio 2001, n. 144/C3; Lett.Circ. 13
febbraio 2001, n. 1935/M3/B2; Circ. 23 febbraio 2001, n. 979/4631/C.T. Lett.Circ.
8 marzo 2001, n. 653/C4/2001; Lett.Circ. 24 gennaio 2001, n. 0015/UT60/C1/CG;
Lett.Circ. 1 giugno 2001, n. 437/M330; Circ. 11 giugno 2001, n. 489/M340/2001;
-
Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 30 aprile 1997, n.
6/4PS/30712; Circ. 11 settembre 1998, n. 107/98;
-
Ministero dell'ambiente: Circ. 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98;
-
Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 9 ottobre 2001, n.
2919/M366/2001; Ris. 29 ottobre 2001, n. 171/E; Circ. 2 gennaio 2002, n. 2/E;
-
Ministero dell'interno: Circ. 5 maggio 1997, n. 300/A/23657/144/5/20/5; Circ.
10 marzo 1998, n. 20; Circ. 1 giugno 1998, n. 47; Circ. 28 luglio 1998, n.
300/A/54714/108/15; Circ. 8 novembre 1998, n. 300/A/55805/116/1; Circ. 6
febbraio 1998, n. 300/A/51520/124/77; Circ. 12 dicembre 2000, n.
300/A/24850/144/5/20/3; Circ. 11 settembre 1998, n. 62; Circ. 13 marzo 1999, n.
28; Circ. 13 settembre 1999, n. 94; Circ. 4 ottobre 1999, n. 99; Circ. 22
dicembre 1999, n. 122; Circ. 13 gennaio 2000, n. M/2413/9; Circ. 17 gennaio
2000, n. 6; Circ. 18 gennaio 2000, n. 8; Circ. 19 gennaio 2000, n. 9;
Lett.Circ. 31 gennaio 2000, n. 300/A/45647/101/21/2; Circ. 21 febbraio 2000, n.
20; Lett.Circ. 5 aprile 2000, n. 300/A/22583/101/21/2; Circ. 17 aprile 2000, n.
42; Circ. 2 agosto 2000, n. 81; Lett.Circ. 1 aprile 2000, n.
300/A/22255/101/3/3/9; Circ. 9 gennaio 2001, n. 300/A/25153/105/36; Circ. 30
gennaio 2001, n. M/2413/39; Circ. 15 febbraio 2001, n. M/2413/10; Circ. 13
aprile 2001, n. 24;
-
Ministero della pubblica istruzione: Circ. 13 marzo 1997, n. 169; Circ. 14
aprile 1997, n. 248;
-
Ministero della sanità: Circ. 24 gennaio 2001, n. DPV.U07/LD1.G.14/147;
-
Ministero delle finanze: Circ. 12 febbraio 1997, n. 33/E; Circ. 12 febbraio
1997, n. 33/E; Circ. 29 luglio 1997, n. 215/E; Circ. 11 maggio 1998, n. 122/E;
Circ. 15 luglio 1998, n. 186/E; Circ. 31 luglio 1998, n. 197/E; Circ. 17 maggio
2000, n. 97/E;
-
Ministero delle infrastrutture dei trasporti: Circ. 9 agosto 2001, n.
1817/M330.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista
la legge 13 giugno 1991, n. 190;
Vista
la prima approvazione dello schema del testo unico denominato "Codice
della strada" in data 9 luglio 1991 e la successiva riapprovazione dello
stesso da parte del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1991 a seguito
dell'acquisizione del concerto degli altri Ministri interessati;
Uditi
i pareri resi, a norma dell'art. 4, comma 2, della legge 13 giugno 1991, n.
190, dalla competente commissione permanente del Senato della Repubblica in
data 19 dicembre 1991 e da quella della Camera dei deputati in data 20 dicembre
1991;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27
gennaio 1992, nella quale si sono recepite alcune delle osservazioni al testo
contenute nei pareri resi;
Uditi
i pareri definitivi resi, a norma dell'art. 4, comma 3, della legge 13 giugno
1991, n. 190, dalla competente commissione permanente del Senato della
Repubblica in data 30 gennaio e da quella della Camera dei deputati in data 1
febbraio 1992;
Viste
le deliberazioni conclusive del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni
del 27 febbraio e del 25 marzo 1992;
Sulla
proposta dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dei trasporti, di
concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa,
delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle
foreste, dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane;
Emana
il seguente decreto legislativo:
------------------------
TITOLO
I
Disposizioni
generali
1.
Princìpi generali.
1.
La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le
finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.
2.
La circolazione dei veicoli, dei pedoni e degli animali sulle strade è regolata
dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di
esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le
norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza
stradale, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed
ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di
qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione
del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione.
3.
Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in
relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della Commissione europea, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce il Piano nazionale per
la sicurezza stradale.
4.
Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle indagini periodiche
riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione
stradale.
5.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce all'opinione pubblica
i dati più significativi utilizzando i più moderni sistemi di comunicazione di
massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il messaggio
pubblicitario di tipo prevenzionale ed educativo (3).
------------------------
(3)
Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
2.
Definizione e classificazione delle strade.
1.
Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce
"strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei
pedoni, dei veicoli e degli animali.
2.
Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive,
tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
A
- Autostrade;
B
- Strade extraurbane principali;
C
- Strade extraurbane secondarie;
D
- Strade urbane di scorrimento;
E
- Strade urbane di quartiere;
F
- Strade locali.
3.
Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime:
A
- Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate
da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia,
eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina
pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata
di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato,
riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e
contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata
con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi
dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
B
- Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate
da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e
banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle
proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio
e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore;
per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi.
Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per
la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
C
- Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una
corsia per senso di marcia e banchine.
D
- Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da
spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale
corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e
marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta
sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe
con immissioni ed uscite concentrate.
E
- Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due
corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree
attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.
F
- Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini
di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.
4.
È denominata "strada di servizio" la strada affiancata ad una strada
principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di
scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento
degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa,
nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada
principale stessa.
5.
Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle
tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del
comma 2, si distinguono in strade "statali", "regionali",
"provinciali", "comunali", secondo le indicazioni che
seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la
regione, la provincia, il comune. Per le strade destinate esclusivamente al
traffico militare e denominate "strade militari", ente proprietario è
considerato il comando della regione militare territoriale.
6.
Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F si distinguono in:
A
- Statali, quando: a) costituiscono le grandi direttrici del traffico
nazionale; b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle
degli Stati limitrofi; c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i
capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono
diretti ed importanti collegamenti tra strade statali; d) allacciano alla rete
delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare
importanza industriale, turistica e climatica; e) servono traffici
interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone
del territorio nazionale.
B
- Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione
tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di
provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante
per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e
climatico.
C
- Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei
singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro
ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune,
se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale,
commerciale, agricolo, turistico e climatico.
D
- Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le
frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria,
tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o
fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che
sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini
del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate alle strade
comunali.
7.
Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali
quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti
interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri
abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.
8.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (4), nel termine indicato
dall'art. 13, comma 5, procede alla classificazione delle strade statali ai
sensi del comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il
Consiglio superiore delle infrastrutture e dei trasporti, il consiglio di
amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali, le
regioni interessate, nei casi e con le modalità indicate dal regolamento. Le
regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli
enti locali, alle classificazioni delle rimanenti strade ai sensi del comma 5.
Le strade così classificate sono iscritte nell'archivio nazionale delle strade
previsto dall'art. 226.
9.
Quando le strade non corrispondono più all'uso e alle tipologie di collegamento
previste sono declassificate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
(4) e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri
indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione sono
indicati dal regolamento.
10.
Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano gli effetti del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377,
emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, in ordine
all'individuazione delle opere sottoposte alla procedura di valutazione
d'impatto ambientale (5).
------------------------
(4)
La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(4)
La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(5)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 1, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
3.
Definizioni stradali e di traffico.
1.
Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i
seguenti significati:
1)
Area di intersezione: parte della intersezione a raso, nella quale si
intersecano due o più correnti di traffico.
2)
Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in
servizio di emergenza e salvo deroghe per i velocipedi e per i veicoli al servizio
di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché per quelli ad
emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai
velocipedi.
3)
Attraversamento pedonale: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed
organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della
strada godono della precedenza rispetto ai veicoli.
4)
Banchina: parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il
più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico,
arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei
rilevati.
5)
Braccio di intersezione: cfr. Ramo di intersezione.
6)
Canalizzazione: insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti di
traffico per guidarle in determinate direzioni.
7)
Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è
composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e
delimitata da strisce di margine.
8)
Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli
appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un
raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o
simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso
pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.
9)
Circolazione: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e
degli animali sulla strada.
10)
Confine stradale: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di
acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il
confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta,
ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio
superiore della scarpata se la strada è in trincea.
11)
Corrente di traffico: insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni
(corrente pedonale), che si muovono su una strada nello stesso senso di marcia
su una o più file parallele, seguendo una determinata traiettoria.
12)
Corsia: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il
transito di una sola fila di veicoli.
13)
Corsia di accelerazione: corsia specializzata per consentire ed agevolare
l'ingresso ai veicoli sulla carreggiata.
14)
Corsia di decelerazione: corsia specializzata per consentire l'uscita dei
veicoli da una carreggiata in modo da non provocare rallentamenti ai veicoli
non interessati a tale manovra.
15)
Corsia di emergenza: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste
di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al
movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi.
16)
Corsia di marcia: corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata
da segnaletica orizzontale.
17)
Corsia riservata: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una
o solo di alcune categorie di veicoli.
18)
Corsia specializzata: corsia destinata ai veicoli che si accingono ad
effettuare determinate manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso,
decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse
velocità o altro.
19)
Cunetta: manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di
drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento
della strada.
20)
Curva: raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi
intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità.
21)
Fascia di pertinenza: striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il
confine stradale. È parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo
per la realizzazione di altre parti della strada.
22)
Fascia di rispetto: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla
quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del
terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.
23)
Fascia di sosta laterale: parte della strada adiacente alla carreggiata,
separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la
fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra.
24)
Golfo di fermata: parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata alle
fermate dei mezzi collettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio
di attesa per i pedoni.
25)
Intersezione a livelli sfalsati: insieme di infrastrutture (sovrappassi;
sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra
rami di strade poste a diversi livelli.
26)
Intersezione a raso (o a livello): area comune a più strade, organizzata in
modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra
di esse.
27)
Isola di canalizzazione: parte della strada, opportunamente delimitata e non
transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico.
28)
Isola di traffico: cfr. Isola di canalizzazione.
29)
Isola salvagente: cfr. Salvagente.
30)
Isola spartitraffico: cfr. Spartitraffico.
31)
Itinerario internazionale: strade o tratti di strade facenti parte degli
itinerari così definiti dagli accordi internazionali.
32)
Livelletta: tratto di strada a pendenza longitudinale costante.
33)
Marciapiede: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o
altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.
34)
Parcheggio: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla
sosta regolamentata o non dei veicoli.
35)
Passaggio a livello: intersezione a raso, opportunamente attrezzata e segnalata
ai fini della sicurezza, tra una o più strade ed una linea ferroviaria o
tranviaria in sede propria.
36)
Passaggio pedonale (cfr. anche Marciapiede): parte della strada separata dalla
carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita protezione
parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la funzione
di un marciapiede stradale, in mancanza di esso.
37)
Passo carrabile: accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o
più veicoli.
38)
Piazzola di sosta: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente
alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli.
39)
Pista ciclabile: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata,
riservata alla circolazione dei velocipedi.
40)
Raccordo concavo (cunetta): raccordo tra due livellette contigue di diversa
pendenza che si intersecano al di sotto della superficie stradale. Tratto di
strada con andamento longitudinale concavo.
41)
Raccordo convesso (dosso): raccordo tra due livellette contigue di diversa
pendenza che si intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di
strada con andamento longitudinale convesso.
42)
Ramo di intersezione: tratto di strada afferente una intersezione.
43)
Rampa (di intersezione): strada destinata a collegare due rami di
un'intersezione.
44)
Ripa: zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del
corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente
alla strada.
45)
Salvagente: parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e
protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di
attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti collettivi.
46)
Sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la
carreggiata e le fasce di pertinenza.
47)
Sede tranviaria: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata,
riservata alla circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili.
48)
Sentiero (o Mulattiera o Tratturo): strada a fondo naturale formatasi per
effetto del passaggio di pedoni o di animali.
49)
Spartitraffico: parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla
separazione di correnti veicolari.
50)
Strada extraurbana: strada esterna ai centri abitati.
51)
Strada urbana: strada interna ad un centro abitato.
52)
Strada vicinale (o Poderale o di Bonifica): strada privata fuori dai centri
abitati ad uso pubblico.
53)
Svincolo: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non si
intersecano tra loro.
54)
Zona a traffico limitato: area in cui l'accesso e la circolazione veicolare
sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di
veicoli.
55)
Zona di attestamento: tratto di carreggiata, immediatamente a monte della linea
di arresto, destinato all'accumulo dei veicoli in attesa di via libera e,
generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da strisce
longitudinali continue.
56)
Zona di preselezione: tratto di carreggiata, opportunamente segnalato, ove è
consentito il cambio di corsia affinché i veicoli possano incanalarsi nelle
corsie specializzate.
57)
Zona di scambio: tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza,
lungo il quale correnti di traffico parallele, in movimento nello stesso verso,
possono cambiare la reciproca posizione senza doversi arrestare.
58)
Zona residenziale: zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione
a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso
dagli appositi segnali di inizio e di fine.
2.
Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e di traffico di
specifico rilievo tecnico (6).
------------------------
(6)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 2, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
4.
Delimitazione del centro abitato.
1.
Ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale, il
comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
codice, provvede con deliberazione della giunta alla delimitazione del centro
abitato.
2.
La deliberazione di delimitazione del centro abitato come definito dall'art. 3
è pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi; ad essa viene
allegata idonea cartografia nella quale sono evidenziati i confini sulle strade
di accesso.
------------------------
5.
Regolamentazione della circolazione in generale.
1.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (7) può impartire ai prefetti
e agli enti proprietari delle strade le direttive per l'applicazione delle
norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui
all'art. 2.
2.
In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti (7) può diffidare gli enti proprietari ad emettere i relativi
provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non ottemperino nel termine
indicato, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (7) dispone, in ogni
caso di grave pericolo per la sicurezza, l'esecuzione delle opere necessarie,
con diritto di rivalsa nei confronti degli enti medesimi.
3.
I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli
enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e
7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti
segnali. Contro i provvedimenti emessi dal comando militare territoriale di
regione è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della difesa (8).
------------------------
(7)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(7)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(7)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(8)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 3, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
6.
Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati.
1.
Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della
circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare
può, conformemente alle direttive del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti (9), sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune
categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse. Il prefetto, inoltre, nei
giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario,
da emanarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (9),
può vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel
regolamento sono stabilite le condizioni ed eventuali deroghe (10).
2.
Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il
transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando occorra, gli
itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio.
3.
Per le strade militari i poteri di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati dal
comandante della regione militare territoriale.
4.
L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma
3:
a)
disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della
circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità
pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del
patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
b)
stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente
per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in
relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali
delle strade;
c)
riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con
guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi;
d)
vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la
sosta dei veicoli;
e)
prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli o degli
speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio;
f)
vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di
carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti
segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi
appropriati.
5.
Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:
a)
per le strade e le autostrade statali, dal capo dell'ufficio periferico
dell'A.N.A.S. competente per territorio;
b)
per le strade regionali, dal presidente della giunta;
c)
per le strade provinciali, dal presidente della provincia;
d)
per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco;
e)
per le strade militari, dal comandante della regione militare territoriale.
6.
Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell'ente proprietario
della strada sono esercitati dal concessionario, previa comunicazione all'ente
concedente. In caso di urgenza, i relativi provvedimenti possono essere
adottati anche senza la preventiva comunicazione al concedente, che può
revocare gli stessi.
7.
Nell'àmbito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree
portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne
aperte all'uso pubblico è riservata rispettivamente al direttore della
circoscrizione aeroportuale competente per territorio e al comandante di porto
capo di circondario, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in conformità
alle norme del presente codice. Nell'àmbito degli aeroporti ove le aerostazioni
siano affidate in gestione a enti o società, il potere di ordinanza viene
esercitato dal direttore della circoscrizione aeroportuale competente per
territorio, sentiti gli enti e le società interessati.
8.
Le autorità che hanno disposto la sospensione della circolazione di cui ai
commi 1 e 4, lettere a) e b), possono accordare, per esigenze gravi e
indifferibili o per accertate necessità, deroghe o permessi, subordinati a
speciali condizioni e cautele.
9.
Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che l'autorità competente
disponga diversamente in particolari intersezioni in relazione alla classifica
di cui all'art. 2, comma 2. Sulle altre strade o tratti di strade la precedenza
è stabilita dagli enti proprietari sulla base della classificazione di cui
all'articolo 2, comma 2. In caso di controversia decide, con proprio decreto,
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (11). La precedenza deve essere
resa nota con i prescritti segnali da installare a cura e spese dell'ente
proprietario della strada che ha la precedenza.
10.
L'ente proprietario della strada a precedenza, quando la intensità o la
sicurezza del traffico lo richiedano, può, con ordinanza, prescrivere ai
conducenti l'obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla strada a precedenza.
11.
Quando si tratti di due strade entrambe a precedenza, appartenenti allo stesso
ente, l'ente deve stabilire l'obbligo di dare la precedenza ovvero anche l'obbligo
di arrestarsi all'intersezione; quando si tratti di due strade a precedenza
appartenenti a enti diversi, gli obblighi suddetti devono essere stabiliti di
intesa fra gli enti stessi. Qualora l'accordo non venga raggiunto, decide con
proprio decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (11).
12.
Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione
emanati a norma dei commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire duecentocinquantaquattromilatrenta a lire
unmilionesedicimilacentoquaranta. Se la violazione è commessa dal conducente di
un veicolo adibito al trasporto di cose, la sanzione amministrativa è del
pagamento di una somma da lire seicentotrentacinquemilanovanta a lire duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta.
In questa ultima ipotesi dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a
quattro mesi, nonché della sospensione della carta di circolazione del veicolo
per lo stesso periodo ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.
13.
Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire trentottomilacento a
centocinquantaduemilaquattrocentoventi.
14.
Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni previsti nel presente
articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta.
Nei
casi di sosta vietata la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma
da lire sessantatremilacinquecentodieci a lire
duecentocinquantaquattromilatrenta; qualora la violazione si prolunghi oltre le
ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni
periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione.
15.
Nelle ipotesi di violazione del comma 12 l'agente accertatore intima al
conducente di non proseguire il viaggio finché non spiri il termine del divieto
di circolazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui è stata accertata
la violazione costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il
veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto
sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta la
responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Se le
disposizioni come sopra impartite non sono osservate, la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente è da due a sei mesi
(12).
------------------------
(9)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(9)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(10)
Le direttive ed il calendario per le limitazioni alla circolazione stradale di
cui al presente comma sono state fissate, per l'anno 2000, con D.M. 30 novembre
1999 e, per l'anno 2001, con D.M. 18 dicembre 2000.
(11)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(11)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(12)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 4, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). Con
D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è provveduto, ai
sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento biennale della
sanzione nella misura sopra riportata.
7.
Regolamentazione della circolazione nei centri abitati.
1.
Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:
a)
adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;
b)
limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per
accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del
patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive
impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (13), sentiti, per
le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio (13) ed il Ministro per i beni culturali e ambientali (14) (14/a);
c)
stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una
determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'art. 2,
e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere
ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di
arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su
quest'ultima (15);
d)
riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale
di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di
quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria,
munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo
stazionamento ai capilinea;
e)
stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;
f)
stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio
sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da
riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza
custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità
alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (16), di
concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le
aree urbane;
g)
prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo
scarico di cose;
h)
istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle
autocaravan di cui all'art. 185;
i)
riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di
trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana.
2.
I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia
diversamente indicato nel relativo segnale.
3.
Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i
provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del
prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di
competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello
stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che
li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada.
4.
Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o
di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero
laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere
temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità,
permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata
vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a
speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a
quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell'espletamento
delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità
motoria, muniti del contrassegno speciale.
5.
Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i
criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di
durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti (13).
6.
Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e
comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del
traffico.
7.
I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari
della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di
parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e
le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità
urbana.
8.
Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo
dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo
di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area
o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area
destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di
controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite
a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico
limitato", nonché per quelle definite "A" dall'art. 2 del decreto
del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare
rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta
nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.
9.
I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree
pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico
sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul
patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il
provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di
modifica o integrazione della deliberazione della giunta.
Analogamente
i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle
quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo
del comma 8.
I
comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore,
all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma.
Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice,
sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà,
nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli
esentati.
10.
Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali.
11.
Nell'àmbito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare
rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a
quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con
ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli
residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.
12.
Per le città metropolitane le competenze della giunta e del sindaco previste
dal presente articolo sono esercitate rispettivamente dalla giunta
metropolitana e dal sindaco metropolitano.
13.
Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della
circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta.
14.
Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente
articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire sessantatremilacinquecentodieci a lire duecentocinquantaquattromilatrenta.
15.
Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le
ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni
periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si
tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del
pagamento di una somma da lire trentottomilacento a
centocinquantaduemilaquattrocentoventi e la sanzione stessa è applicata per
ogni periodo per il quale si protrae la violazione (17).
------------------------
(13)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(13)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(14)
Ora Ministro pei i beni e le attività culturali.
(14/a)
In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera è stata emanata la
Dir.Min.LL.PP. 7 luglio 1998 (Gazz. Uff. 29 luglio 1998, n. 175).
(15)
Lettera così corretta con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 13 febbraio 1993,
n. 36.
(16)
La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(13)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(17)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 5, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). Con
D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è provveduto, ai
sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento biennale della
sanzione nella misura sopra riportata.
8.
Circolazione nelle piccole isole.
1.
Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura,
qualora la rete stradale extraurbana non superi 50 km e le difficoltà ed i pericoli
del traffico automobilistico siano particolarmente intensi, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti (18), sentite le regioni e i comuni interessati,
può, con proprio decreto, vietare che, nei mesi di più intenso movimento
turistico, i veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione
stabile siano fatti affluire e circolare nell'isola. Con medesimo provvedimento
possono essere stabilite deroghe al divieto a favore di determinate categorie
di veicoli e di utenti.
2.
Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti dal presente
articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire seicentotrentacinquemilanovanta a lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta (18/a) (19).
------------------------
(18)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(18/a)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 6, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(19)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
9.
Competizioni sportive su strada.
1.
Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con
veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. L'autorizzazione è
rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche
e quelle con animali o con veicoli a trazione animale (20). Essa è rilasciata
dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le gare
atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione
animale che interessano più comuni. Per le gare con veicoli a motore
l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive
competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica
sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per
le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per
le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni per
le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle
quali le gare sono subordinate (21).
2.
Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai promotori
almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di competenza del
sindaco e almeno trenta giorni prima per le altre e possono essere concesse
previo nulla osta dell'ente proprietario della strada (22).
3.
Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori
devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo parere del C.O.N.I. Per
consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel
corso dell'anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse
e non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al
traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste entro il
trentuno dicembre dell'anno precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non è
richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di
cui all'articolo 60, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso
inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle
norme tecnico sportive della federazione di competenza (23).
4.
L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni previste dal programma
di cui al comma 3 deve essere richiesta, almeno trenta giorni prima della data
fissata per la competizione, ed è subordinata al rispetto delle norme
tecnico-sportive e di sicurezza vigenti e all'esito favorevole del collaudo del
percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico
dell'ente proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri
dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, unitamente ai
rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori. Tale collaudo
può essere omesso quando, anziché di gare di velocità, si tratti di gare di
regolarità per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente 50 km/h
sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle
tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo stesso è
sempre necessario per le tratte in cui siano consentite velocità superiori ai
detti limiti (24).
5.
Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una competizione non
prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere l'autorizzazione di cui
al comma 4, devono richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
il nulla osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni prima della
competizione. L'autorità competente può concedere l'autorizzazione a spostare
la data di effettuazione indicata nel programma quando gli organi sportivi
competenti lo richiedano per motivate necessità, dandone comunicazione al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (25).
6.
Per tutte le competizioni sportive su strada, l'autorizzazione è altresì
subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di
assicurazione per la responsabilità civile di cui all'art. 3 della legge 24
dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni e integrazioni.
L'assicurazione deve coprire altresì la responsabilità dell'organizzazione
degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative
attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente (26).
6-bis.
Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel provvedimento
di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, può essere imposta la
scorta da parte di uno degli organi di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero, in
loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite
di apposita abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia, l'organo
adito può autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo
ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato,
fissandone le modalità ed imponendo le relative prescrizioni (27).
6-ter.
Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero
dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità di abilitazione delle
persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6-bis, i
dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta
nonché le relative modalità di svolgimento. L'abilitazione è rilasciata dal
Ministero dell'interno (28).
6-quater.
Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con altri veicoli non a
motore o con pattini, che si svolgono all'interno del territorio comunale, o di
comuni limitrofi, tra i quali vi sia preventivo accordo, la scorta può essere
effettuata dalla polizia municipale coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica
con personale abilitato ai sensi del comma 6-ter (29).
7.
Al termine di ogni competizione il prefetto comunica tempestivamente al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (29/a), ai fini della
predisposizione del programma per l'anno successivo, le risultanze della
competizione precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione
e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti.
7-bis.
Salvo che, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico
del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura
della strada, la validità dell'autorizzazione è subordinata, ove necessario,
all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione
in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell'articolo 6, comma 1,
ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'articolo 7, comma 1 (30).
8.
Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza una competizione
sportiva indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi
previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro centotrentuno ad euro cinquecentoventiquattro, se si tratta di
competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma
da euro seicentocinquantacinque ad euro duemilaseicentoventitre, se si tratta
di competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l'autorità
amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione,
secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (31).
8-bis.
Chiunque organizza una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore
indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è
punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda da euro cinquecento ad
euro cinquemila. Alla stessa pena soggiace chiunque, a qualsiasi titolo,
partecipa alla competizione non autorizzata. All'accertamento del reato
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
da due a sei mesi ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. In ogni caso
l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la
competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Con
la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei
partecipanti (32).
9.
Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il presente
articolo subordina l'effettuazione di una competizione sportiva, e risultanti
dalla relativa autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire centoventisettemilaventi a lire
cinquecentottomilasettanta, se si tratta di competizione sportiva atletica,
ciclistica o con animali, ovvero di una somma da lire
duecentocinquantaquattromilatrenta a lire unmilionesedicimilacentoquaranta, se
si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore (33).
------------------------
(20)
Vedi, anche, l'art. 163, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
(21)
Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza
indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(22)
Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(23)
Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(24)
Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(25)
Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(26)
Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(27)
Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza
indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(28)
Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza
indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(29)
Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza
indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(29/a)
La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(30)
Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza
indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(31)
Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(32)
Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza
indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(33)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
10.
Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità.
1.
È eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di marca superi, per
specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli
articoli 61 e 62.
2.
È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità:
a)
il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni,
determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61, ma
sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art. 62; insieme con le
cose indivisibili possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per
dimensioni i limiti dell'art. 61, sempreché non vengano superati i limiti di
massa stabiliti dall'art. 62;
b)
il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e
62, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed
apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici
coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, può essere
effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati,
e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della
massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di
veicoli; qualora vengano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel
rispetto dell'articolo 61, il carico può essere completato, con generi della
stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di
carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo
164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi
prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia
per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi la
predetta massa complessiva non potrà essere superiore a 38 tonnellate se
autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se autoveicoli isolati a
quattro assi, a 86 tonnellate se complessi di veicoli a sei assi, a 108
tonnellate se complessi di veicoli ad otto assi. I richiamati limiti di massa
possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo
indivisibile (34).
2-bis.
Ove i veicoli di cui al comma 2, lettera b), per l'effettuazione delle attività
ivi previste, compiano percorsi ripetitivi con sagome di carico sempre simili,
l'autorizzazione alla circolazione è concessa dall'ente proprietario previo
pagamento di un indennizzo forfettario pari a l,5, 2 e 3 volte gli importi
rispettivamente dovuti per i medesimi veicoli isolati a tre e quattro assi e le
combinazioni a sei o più assi, da corrispondere contestualmente alla tassa di
possesso e per la stessa durata. L'autorizzazione per la percorrenza di strade
di tipo "A" è comunque subordinata al pagamento delle tariffe
prescritte dalle società autostradali. I proventi dei citati indennizzi
affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del
bilancio dello Stato e sono assegnati agli enti proprietari delle strade in
analogia a quanto previsto dall'articolo 34 per i veicoli classificati mezzi
d'opera. Ai veicoli ed ai trasporti di cui sopra sono altresì applicabili le
sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo 34, aumentate di due volte, e ai commi
21 e 22 del presente articolo (35).
3.
È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche quello effettuato
con veicoli:
a)
il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo di
più di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso;
b)
che, pur avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente meno di 3/10,
hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza
propria di ciascuna categoria di veicoli;
c)
il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo;
d)
isolati o costituenti autotreno, ovvero autoarticolati, purché il carico non
sporga anteriormente dal semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da
particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione,
destinati esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti
dall'articolo 61;
e)
isolati o costituenti autotreni ovvero autoarticolati dotati di blocchi
d'angolo di tipo normalizzato allorché trasportino esclusivamente contenitori o
casse mobili di tipo unificato, per cui vengono superate le dimensioni o le
masse stabilite rispettivamente dall'articolo 61 e dall'articolo 62 (36);
f)
mezzi d'opera definiti all'articolo 54, comma 1, lettera n), quando eccedono i
limiti di massa stabiliti dall'articolo 62;
g)
con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti di animali vivi;
g-bis)
che trasportano balle o rotoli di paglia e fieno (37);
g-ter)
isolati o complessi di veicoli, adibiti al trasporto di macchine operatrici e
di macchine agricole (38).
4.
Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti norme, quelle per le
quali la riduzione delle dimensioni o delle masse, entro i limiti degli
articoli 61 o 62, può recare danni o compromettere la funzionalità delle cose
ovvero pregiudicare la sicurezza del trasporto.
5.
I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende che
esercitano ai sensi di legge l'attività del trasporto eccezionale ovvero in uso
proprio per necessità inerenti l'attività aziendale; l'immatricolazione degli
stessi veicoli potrà avvenire solo a nome e nella disponibilità delle predette
aziende.
6.
I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione
alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le
autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente rete
viaria, salvo quanto stabilito al comma 2, lettera b) (39).
Non
sono soggetti ad autorizzazione i veicoli:
a)
di cui al comma 3, lettera d), quando, ancorché per effetto del carico, non
eccedano in altezza 4,20 m e non eccedano in lunghezza di oltre il 12%, con i
limiti stabiliti dall'articolo 61; tale eccedenza può essere anteriore e
posteriore, oppure soltanto posteriore, per i veicoli isolati o costituenti
autotreno, e soltanto posteriore per gli autoarticolati, a condizione che chi
esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente
strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167,
comma 4 (40);
b)
di cui al comma 3, lettera g), lettera g-bis) e lettera g-ter), quando non
eccedano l'altezza di 4,30 m con il carico e le altre dimensioni stabilite
dall'articolo 61 o le masse stabilite dall'articolo 62, a condizione che chi
esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente
strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167,
comma 4 (41).
b-bis)
di cui al comma 3, lettera e), quando, ancorché per effetto del carico, non
eccedano l'altezza di 4,30 m. e non eccedano in lunghezza di oltre il 12 per
cento i limiti stabiliti dall'articolo 61, a condizione che siano rispettati
gli altri limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e che chi esegue il trasporto
verifichi che nel percorso siano compresi esclusivamente strade o tratti di
strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4 (42).
7.
I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), classificati mezzi d'opera e
che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'articolo 62, non sono soggetti ad
autorizzazione alla circolazione a condizione che:
a)
non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i limiti
dimensionali dell'art. 61;
b)
circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio di cui all'art.
226 risultino transitabili per detti mezzi, fermo restando quanto stabilito dal
comma 4 dello stesso art. 226;
c)
da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso non
esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse segnalate dai
prescritti cartelli;
d)
per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'art. 34.
Qualora
non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) i suddetti
mezzi devono richiedere l'apposita autorizzazione prevista per tutti gli altri
trasporti eccezionali.
8.
La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d'opera, purché l'asse
più caricato non superi le 13 t, non può eccedere:
a)
veicoli a motore isolati:
-
due assi: 20 t;
-
tre assi: 33 t;
-
quattro o più assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t;
b)
complessi di veicoli:
-
quattro assi: 44 t;
-
cinque o più assi: 56 t;
-
cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54 t.
9.
L'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per
determinati periodi di tempo nei limiti della massa massima tecnicamente
ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti
percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta della polizia stradale o
tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento. Qualora sia
prevista la scorta della polizia stradale, questa, ove le condizioni di
traffico e la sicurezza stradale lo consentano, può autorizzare l'impresa ad
avvalersi, in sua vece, della scorta tecnica, secondo le modalità stabilite nel
regolamento.
10.
L'autorizzazione può essere data solo quando sia compatibile con la
conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e
con la sicurezza della circolazione. In essa sono indicate le prescrizioni nei
riguardi della sicurezza stradale. Se il trasporto eccezionale è causa di
maggiore usura della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione
del carico sugli assi e al periodo di tempo o al numero dei transiti per i
quali è richiesta l'autorizzazione, deve altresì essere determinato l'ammontare
dell'indennizzo, dovuto all'ente proprietario della strada, con le modalità
previste dal comma 17. L'autorizzazione è comunque subordinata al pagamento
delle spese relative agli eventuali accertamenti tecnici preventivi e alla
organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l'effettuazione del
trasporto nonché alle opere di rafforzamento necessarie. Ai limiti dimensionali
stabiliti dall'autorizzazione non concorrono le eventuali eccedenze derivanti
dagli organi di fissaggio ed ancoraggio del carico (43).
11.
L'autorizzazione alla circolazione non è prescritta per i veicoli eccezionali
di cui al comma 1 quando circolano senza superare nessuno dei limiti stabiliti
dagli articoli 61 e 62 e quando garantiscono il rispetto della iscrizione nella
fascia di ingombro prevista dal regolamento.
12.
Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto non è soggetto alla relativa
autorizzazione, il traino di veicoli in avaria non eccedenti i limiti
dimensionali e di massa stabiliti dagli articoli 61 o 62, quando tale traino
sia effettuato con veicoli rispondenti alle caratteristiche costruttive e
funzionali indicate nel regolamento e sia limitato al solo itinerario
necessario a raggiungere la più vicina officina.
13.
Non costituisce altresì trasporto eccezionale l'autoarticolato il cui
semirimorchio è allestito con gruppo frigorifero autorizzato, sporgente
anteriormente a sbalzo, a condizione che il complesso non ecceda le dimensioni
stabilite dall'art. 61.
14.
I veicoli per il trasporto di persone che per specificate e giustificate
esigenze funzionali superino le dimensioni o le masse stabilite dagli articoli
61 o 62 sono compresi tra i veicoli di cui al comma 1. I predetti veicoli,
qualora utilizzino i sistemi di propulsione ad alimentazione elettrica, sono
esenti dal titolo autorizzativo allorché presentano un'eccedenza in lunghezza
rispetto all'art. 61 dovuta all'asta di presa di corrente in posizione di riposo.
L'immatricolazione, ove ricorra, e l'autorizzazione all'impiego potranno
avvenire solo a nome e nella disponibilità di imprese autorizzate ad effettuare
il trasporto di persone.
15.
L'autorizzazione non può essere accordata per i motoveicoli ed è comunque
vincolata ai limiti di massa e alle prescrizioni di esercizio indicate nella
carta di circolazione prevista dall'art. 93.
16.
Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive e funzionali dei
veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, nonché dei
mezzi d'opera.
17.
Nel regolamento sono stabilite le modalità per il rilascio delle autorizzazioni
per l'esecuzione dei trasporti eccezionali, ivi comprese le eventuali
tolleranze, l'ammontare dell'indennizzo nel caso di trasporto eccezionale per
massa, e i criteri per la imposizione della scorta tecnica o della scorta della
polizia della strada. Nelle autorizzazioni periodiche rilasciate per i veicoli
adibiti al trasporto di carri ferroviari vige l'esonero dall'obbligo della
scorta (44).
18.
Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione, ovvero violando anche una sola
delle condizioni stabilite nell'autorizzazione relativamente ai percorsi
prestabiliti, fatta esclusione di brevi tratte non prevedibili e funzionali
alla consegna delle merci, su o tra percorsi già autorizzati, ai periodi
temporali, all'obbligo di scorta della Polizia stradale o tecnica, nonché
superando anche uno solo dei limiti massimi dimensionali o di massa indicati
nell'autorizzazione medesima, esegua uno dei trasporti eccezionali di cui ai
commi 2, 3 o 7, ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali di cui al comma
1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
unmilioneduecentosettatamilacentottanta a lire cinquemilioniottatamilasettecento
(45).
19.
Chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità, ovvero
circoli con un veicolo eccezionale senza osservare le prescrizioni stabilite
nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire duecentocinquantaquattromilatrenta o lire
unmilionesedicimilacentoquaranta. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque
esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità ovvero circoli
con un veicolo eccezionale, senza rispettare tutte le prescrizioni non comprese
fra quelle indicate al comma 18, ad esclusione dei casi in difetto, ancorché
maggiori delle tolleranze ammesse e/o con numero inferiore degli elementi del
carico autorizzato (46).
20.
Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere con sé l'autorizzazione è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
sessantatremilacinquecentodieci a lire duecentocinquantaquattromilatrenta. Il
viaggio potrà proseguire solo dopo l'esibizione dell'autorizzazione; questa non
sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta.
21.
Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da quelle previste
nell'art. 54, comma 1, lettera n), salvo che ciò sia espressamente consentito,
comunque entro i limiti di cui all'articolo 62, nelle rispettive licenze ed
autorizzazioni al trasporto di cose, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire seicentotrentacinquemilanovanta a lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta, e alla sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno
a sei mesi. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta
la violazione e trasmessa, senza ritardo, all'ufficio competente del Dipartimento
per i trasporti terrestri (47) che adotterà il provvedimento di sospensione.
Alla terza violazione, accertata in un periodo di cinque anni, è disposta la
revoca, sulla carta di circolazione, della qualifica di mezzo d'opera (48).
22.
Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza ai limiti di massa
stabiliti nell'art. 62 sulle strade e sulle autostrade non percorribili ai
sensi del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire seicentotrentacinquemilanovanta a lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta.
23.
Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 19, 21 e 22 si
applicano sia al proprietario del veicolo sia al committente, quando si tratta
di trasporto eseguito per suo conto esclusivo, ad esclusione di quelle relative
a violazioni di norme di cui al Titolo V che restano a carico del solo
conducente del veicolo (49).
24.
Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 21 e 22
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida del conducente per un periodo da quindici a trenta giorni, nonché la
sospensione della carta di circolazione del veicolo da uno a due mesi, secondo
le norme di cui al Capo I, sezione II, del Titolo VI. Nel caso di cui al comma
18, ove la violazione consista nel superamento dei limiti di massa previsti
dall'articolo 62, ovvero dei limiti di massa indicati nell'autorizzazione al
trasporto eccezionale, non si procede all'applicazione di sanzioni, se la massa
complessiva a pieno carico non risulta superiore di oltre il 5 per cento ai
limiti previsti dall'articolo 62, comma 4. Nel caso di cui al comma 18, ove la
violazione consista nel superamento dei limiti di sagoma previsti dall'articolo
61, ovvero dei limiti indicati nell'autorizzazione al trasporto eccezionale,
non si procede all'applicazione di sanzioni se le dimensioni del carico non
risultano superiori di oltre il 2 per cento, tranne nel caso in cui il
superamento delle dimensioni comporti la prescrizione dell'obbligo della scorta
(50).
25.
Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 21 e 22, l'agente accertatore intima
al conducente di non proseguire il viaggio, fino a che non si sia munito
dell'autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato alle norme ed alle cautele
stabilite nell'autorizzazione. Il veicolo deve essere condotto in un luogo
indicato dal proprietario dello stesso, al fine di ottemperare al fermo
amministrativo; durante la sosta la responsabilità del veicolo e il relativo
trasporto rimangono a carico del proprietario. Di quanto sopra è fatta menzione
nel verbale di contestazione. Se le disposizioni come sopra impartite non sono
osservate, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente da uno a tre mesi (51).
25-bis.
Nelle ipotesi di violazione del comma 19 il veicolo non può proseguire il
viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico o il
veicolo ovvero non abbia adempiuto alle prescrizioni omesse. L'agente
accertatore procede al ritiro immediato della carta di circolazione,
provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo
per la sistemazione del carico; del ritiro è fatta menzione nel verbale di
contestazione della violazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo
e del relativo carico rimane del conducente. I documenti sono restituiti
all'avente diritto, allorché il carico o il veicolo siano stati sistemati,
ovvero quando sia stata adempiuta la prescrizione omessa (52).
25-ter.
Il personale abilitato che nel corso di una scorta tecnica non rispetta le
prescrizioni o le modalità di svolgimento previste dal regolamento è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
seicentotrentacinquemilanovanta a lire duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta.
Ove in un periodo di due anni il medesimo soggetto sia incorso per almeno due
volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
dell'abilitazione da uno a tre mesi, ai sensi della sezione II del capo I del
titolo VI (53).
25-quater.
Oltre alle sanzioni previste nei commi precedenti non è data facoltà di
applicare ulteriori sanzioni di carattere amministrativo da parte degli enti di
cui al comma 6 (54).
26.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle macchine agricole
eccezionali e alle macchine operatrici eccezionali (55).
------------------------
(34)
Lettera così sostituita prima dall'art. 11, L. 23 dicembre 1997, n. 454 e,
successivamente, dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(35)
Comma aggiunto dall'art. 11, L. 23 dicembre 1997, n. 454 e successivamente così
sostituito dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(36)
Lettera così sostituita dall'art. 2, D.L. 2 gennaio 1997, n. 1.
(37)
Lettera aggiunta dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(38)
Lettera aggiunta dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(39)
Periodo così modificato dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(40)
Lettera così modificata dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(41)
Lettera così modificata dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(42)
Lettera aggiunta dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(43)
Comma così modificato dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(44)
Periodo aggiunto dall'art. 2, L. 7 marzo 1997, n. 48.
(45)
Comma così sostituito dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(46)
Comma così sostituito dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(47)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 9 dello stesso decreto.
(48)
Comma così modificato dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(49)
Comma così sostituito dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(50)
Comma così sostituito dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(51)
Comma così sostituito dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(52)
Comma aggiunto dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(53)
Comma aggiunto dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(54)
Comma aggiunto dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(55)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 7, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). Con
D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è provveduto, ai
sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento biennale della
sanzione nella misura sopra riportata. Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 21 aprile
1995, n. 117 come modificato dall'art. 4, D.L. 28 giugno 1995, n. 251, il quale
ha stabilito che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a
partire dal 31 gennaio 1996.
11.
Servizi di polizia stradale.
1.
Costituiscono servizi di polizia stradale:
a)
la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione
stradale;
b)
la rilevazione degli incidenti stradali;
c)
la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
d)
la scorta per la sicurezza della circolazione;
e)
la tutela e il controllo sull'uso della strada.
2.
Gli organi di polizia stradale concorrono, altresì, alle operazioni di soccorso
automobilistico e stradale in genere. Possono, inoltre, collaborare
all'effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico.
3.
Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell'interno, salve le
attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati. Al Ministero
dell'interno compete, altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stradale
da chiunque espletati.
4.
Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all'art. 12 le
informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla
residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli
e ai dati di individuazione di questi ultimi.
------------------------
12.
Espletamento dei servizi di polizia stradale.
1.
L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice
spetta:
a)
in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;
b)
alla Polizia di Stato;
c)
all'Arma dei carabinieri;
d)
al Corpo della guardia di finanza;
e)
ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'àmbito del territorio di
competenza;
f)
ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia
stradale.
2.
L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), spetta
anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art.
57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.
3.
La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione
stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre,
essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto
stabilito dal regolamento di esecuzione:
a)
dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti (56), del Dipartimento per i trasporti terrestri
(56/a) appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (56) e
dal personale dell'A.N.A.S.;
b)
dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni,
delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle
strade di proprietà degli enti da cui dipendono;
c)
dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o
le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade
o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
d)
dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie in
concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio
delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'àmbito dei
passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza;
e)
dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti (56), nell'àmbito delle aree di cui all'art. 6,
comma 7;
f)
dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero
della marina mercantile (56/b), nell'àmbito delle aree di cui all'art. 6, comma
7 (57).
4.
La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle
colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di
truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato
rilasciato dall'autorità militare competente.
5.
I soggetti indicati nel presente articolo, quando non siano in uniforme, per
espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito
segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento.
------------------------
(56)
La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(56/a)
La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è
stata sostituita ai sensi dei quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio
2002, n. 9, con la decorrenza idicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(56)
La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(56)
La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(56/b)
Ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
(57)
Lettera aggiunta, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 8, D.Lgs. 10
settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
TITOLO
II
Della
costruzione e tutela delle strade
Capo
I - Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche
13.
Norme per la costruzione e la gestione delle strade.
1.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (58), sentiti il Consiglio
superiore delle infrastrutture e dei trasporti ed il Consiglio nazionale delle
ricerche, emana entro un anno dalla entrata in vigore del presente codice,
sulla base della classificazione di cui all'art. 2, le norme funzionali e
geometriche per la costruzione, il controllo e il collaudo delle strade, dei
relativi impianti e servizi ad eccezione di quelle di esclusivo uso militare.
Le norme devono essere improntate alla sicurezza della circolazione di tutti
gli utenti della strada, alla riduzione dell'inquinamento acustico ed
atmosferico per la salvaguardia degli occupanti gli edifici adiacenti le strade
ed al rispetto dell'ambiente e di immobili di notevole pregio architettonico o
storico. Le norme che riguardano la riduzione dell'inquinamento acustico ed
atmosferico sono emanate nel rispetto delle direttive e degli atti di indirizzo
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (59), che viene
richiesto di specifico concerto nei casi previsti dalla legge (60).
2.
La deroga alle norme di cui al comma 1 è consentita solo per le strade
esistenti allorquando particolari condizioni locali, ambientali,
paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne consentono l'adeguamento,
sempre che sia assicurata la sicurezza stradale e siano comunque evitati
inquinamenti.
3.
Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni.
4.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (58), entro due anni dalla
entrata in vigore del presente codice, emana, con i criteri e le modalità di
cui al comma 1, le norme per la classificazione delle strade esistenti in base
alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all'articolo 2,
comma 2.
4-bis.
Le strade di nuova costruzione classificate ai sensi delle lettere C, D, E ed F
del comma 2 dell'articolo 2 devono avere, per l'intero sviluppo, una pista
ciclabile adiacente purché realizzata in conformità ai programmi pluriennali
degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza (61).
5.
Gli enti proprietari delle strade devono classificare la loro rete entro un
anno dalla emanazione delle norme di cui al comma 4. Gli stessi enti
proprietari provvedono alla declassificazione delle strade di loro competenza,
quando le stesse non possiedono più le caratteristiche costruttive, tecniche e
funzionali di cui all'articolo 2, comma 2.
6.
Gli enti proprietari delle strade sono obbligati ad istituire e tenere
aggiornati la cartografia, il catasto delle strade e le loro pertinenze secondo
le modalità stabilite con apposito decreto che il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti (58) emana sentiti il Consiglio superiore delle infrastrutture
e dei trasporti e il Consiglio nazionale delle ricerche. Nel catasto dovranno
essere compresi anche gli impianti e i servizi permanenti connessi alle
esigenze della circolazione stradale (62).
7.
Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad effettuare rilevazioni del
traffico per l'acquisizione di dati che abbiano validità temporale riferita
all'anno nonché per adempiere agli obblighi assunti dall'Italia in sede
internazionale.
8.
Ai fini dell'attuazione delle incombenze di cui al presente articolo,
l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, di cui
all'art. 35, comma 3, ha il compito di acquisire i dati dell'intero territorio
nazionale, elaborarli e pubblicizzarli annualmente, nonché comunicarli agli
organismi internazionali. Detta struttura cura altresì che i vari enti
ottemperino alle direttive, norme e tempi fissati nel presente articolo e nei
relativi decreti (63).
------------------------
(58)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(59)
La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(60)
In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 5 novembre
2001.
(58)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(61)
Comma aggiunto dall'art. 10, L. 19 ottobre 1998, n. 366.
(58)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(62)
Le modalità di istituzione ed aggiornamento del Catasto delle strade sono state
stabilite con D.M. 1° giugno 2001 (Gazz. Uff. 7 gennaio 2002, n. 5, S.O.).
(63)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 9, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
14.
Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade.
1.
Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la
fluidità della circolazione, provvedono:
a)
alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e
arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b)
al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c)
alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
2.
Gli enti proprietari provvedono, inoltre:
a)
al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo;
b)
alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni di
cui al presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonché alle
prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni.
2-bis.
Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì, in caso di manutenzione
straordinaria della sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti
purché realizzati in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali,
salvo comprovati problemi di sicurezza (64).
3.
Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della
strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo
che sia diversamente stabilito.
4.
Per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, i poteri dell'ente
proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune (65).
------------------------
(64)
Comma aggiunto dall'art. 10, L. 19 ottobre 1998, n. 366.
(65)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 10, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
15.
Atti vietati.
1.
Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:
a)
danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad
esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e
le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
b)
danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni
altro manufatto ad essa attinente;
c)
impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative
opere di raccolta e di scarico;
d)
impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni
sottostanti;
e)
far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l'osservanza
delle norme previste sulla conduzione degli animali;
f)
gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e
imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
g)
apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli
provenienti da accessi e diramazioni;
h)
scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o
cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
i)
gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.
2.
Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b) e g), è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
sessantatremilacinquecentodieci a lire duecentocinquantaquattromilatrenta.
3.
Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), h) ed
i), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
trentottomilacento a centocinquantaduemilaquattrocentoventi.
4.
Dalle violazioni di cui ai commi 2 e 3 consegue la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei
luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI
(66).
------------------------
(66)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
16.
Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori
dei centri abitati.
1.
Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali
fuori dei centri abitati è vietato:
a)
aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali
alle strade;
b)
costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di
qualsiasi tipo e materiale;
c)
impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero
recinzioni.
Il
regolamento, in relazione alla tipologia dei divieti indicati, alla
classificazione di cui all'articolo 2, comma 2, nonché alle strade vicinali,
determina le distanze dal confine stradale entro le quali vigono i divieti di
cui sopra, prevedendo, altresì, una particolare disciplina per le aree fuori
dai centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili
dagli strumenti urbanistici. Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli
articoli 892 e 893 del codice civile.
2.
In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto
indicate nel comma 1, lettere b) e c), devesi aggiungere l'area di visibilità
determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le
fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di
intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze
stabilite nel regolamento, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente
i punti estremi.
3.
In corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la costruzione di ogni
genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle
rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore
importanza tra quelle che si intersecano.
4.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentocinquantaquattromilatrenta a lire unmilionesedicimilacentoquaranta.
5.
La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei
luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI
(67) (68).
------------------------
(67)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 11, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(68)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
17.
Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati.
1.
Fuori dei centri abitati, all'interno delle curve devesi assicurare, fuori
della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di
costruzione, di recinzione, di piantagione, di deposito, osservando le norme
determinate dal regolamento in relazione all'ampiezza della curvatura.
2.
All'esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto stabilite per le
strade in rettilineo.
3.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
seicentotrentacinquemilanovanta a lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta.
4.
La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei
luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI
(69).
------------------------
(69)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
18.
Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati.
1.
Nei centri abitati, per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti, le
fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal confine stradale, non
possono avere dimensioni inferiori a quelle indicate nel regolamento in
relazione alla tipologia delle strade.
2.
In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto
indicate nel comma 1 devesi aggiungere l'area di visibilità determinata dal
triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto,
la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli
allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento
a seconda del tipo di strada, e il terzo lato costituito dal segmento
congiungente i punti estremi.
3.
In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati è vietata la
costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all'interno dell'area di
intersezione che pregiudichino, a giudizio dell'ente proprietario, la
funzionalità dell'intersezione stessa e le fasce di rispetto da associare alle
rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore
importanza tra quelle che si intersecano.
4.
Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai
piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a
giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a
salvaguardare la sicurezza della circolazione.
5.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentocinquantaquattromilatrenta a lire unmilionesedicimilacentoquaranta.
6.
La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei
luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI
(70).
------------------------
(70)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
19.
Distanze di sicurezza dalle strade.
1.
La distanza dalle strade da osservare nella costruzione di tiri a segno, di
opifici o depositi di materiale esplosivo, gas o liquidi infiammabili, di cave
coltivate mediante l'uso di esplosivo, nonché di stabilimenti che interessino
comunque la sicurezza o la salute pubblica o la regolarità della circolazione
stradale, è stabilita dalle relative disposizioni di legge e, in difetto di
esse, dal prefetto, previo parere tecnico degli enti proprietari della strada e
dei vigili del fuoco.
2.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
unmilioneduecentosettantamilacentottanta a lire
cinquemilioniottantamilasettecento.
3.
La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei
luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI
(71).
------------------------
(71)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
20.
Occupazione della sede stradale.
1.
Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della
sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e
simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata può
essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo
per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a
condizione che essa non determini intralcio alla circolazione (72).
2.
L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere
provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di
rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.
3.
Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli
articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di
chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un
massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e
sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno
di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli
di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2. Nelle zone di
rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari
caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei
marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la
circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità
motoria (73).
4.
Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la
concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentocinquantaquattromilatrenta a lire unmilionesedicimilacentoquaranta.
5.
La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le
opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI (74) (75).
------------------------
(72)
Comma così modificato dall'art. 29, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(73)
Periodo così sostituito dall'art. 29, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(74)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 12, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(75)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
21.
Opere, depositi e cantieri stradali.
1.
Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità di cui
all'articolo 26 è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali,
anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce
di rispetto e sulle aree di visibilità.
2.
Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla
circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti
necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in
perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere
visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al
traffico dei veicoli.
3.
Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la
delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità della
visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori, nonché
agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonché le modalità
di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali.
4.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, quelle del regolamento,
ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
unmilioneduecentosettantamilacentottanta a lire
cinquemilioniottantamilasettecento.
5.
La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere realizzate, a carico
dell'autore delle stesse e a proprie spese, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI (76).
------------------------
(76)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
22.
Accessi e diramazioni.
1.
Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non
possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai
fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico
o privato.
2.
Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione,
devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente
titolo.
3.
I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa
autorizzazione dell'ente proprietario.
4.
Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti e
variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva autorizzazione dell'ente
proprietario della strada.
5.
Il regolamento determina i casi in cui l'ente proprietario può negare
l'autorizzazione di cui al comma 1.
6.
Chiunque ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre,
le opere sui fossi laterali senza alterare la sezione dei medesimi, né le
caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale.
7.
Il regolamento indica le modalità di costruzione e di manutenzione degli
accessi e delle diramazioni.
8.
Il rilascio dell'autorizzazione di accessi a servizio di insediamenti di
qualsiasi tipo è subordinato alla realizzazione di parcheggi nel rispetto delle
normative vigenti in materia.
9.
Nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a seguito di
costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità, nei casi di impossibilità
di regolarizzare in linea tecnica gli accessi esistenti, nonché in caso di
forte densità degli accessi stessi e ogni qualvolta le caratteristiche
plano-altimetriche nel tratto stradale interessato dagli accessi o diramazioni
non garantiscano requisiti di sicurezza e fluidità per la circolazione, l'ente
proprietario della strada rilascia l'autorizzazione per l'accesso o la
diramazione subordinatamente alla realizzazione di particolari opere quali
innesti attrezzati, intersezioni a livelli diversi e strade parallele, anche se
le stesse, interessando più proprietà, comportino la costituzione di consorzi
obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle opere stesse.
10.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (77) stabilisce con proprio
decreto, per ogni strada o per ogni tipo di strada da considerare in funzione
del traffico interessante le due arterie intersecantisi, le caratteristiche
tecniche da adottare nella realizzazione degli accessi e delle diramazioni,
nonché le condizioni tecniche e amministrative che dovranno dall'ente
proprietario essere tenute a base dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione.
È comunque vietata l'apertura di accessi lungo le rampe di intersezioni sia a
raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione e di
decelerazione.
11.
Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia
l'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario, oppure mantiene in
esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentocinquantaquattromilatrenta a lire unmilionesedicimilacentoquaranta. La
violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del
ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie
spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione
accessoria non si applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate
mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime
dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
12.
Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e del regolamento è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
sessantatremilacinquecentodieci a lire duecentocinquantaquattromilatrenta (78).
------------------------
(77)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(78)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
23.
Pubblicità sulle strade e sui veicoli.
1.
Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli,
manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici,
sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per
dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione
con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione
o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli
utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la
sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono
costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone
invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari
rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre
abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata
la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
2.
È vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui
veicoli. È consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei
limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni
rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i
conducenti degli altri veicoli.
3.
Lungo le strade, nell'àmbito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a
tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di
interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi
pubblicitari.
4.
La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in
vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario
della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati
la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente
proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.
5.
Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono
visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è
subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri
mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla
strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro
collocazione viene autorizzata dalle Ferrovie dello Stato, previo nulla osta
dell'ente proprietario della strada.
6.
Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche,
l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e
nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei
centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E) ed F), per ragioni di
interesse generale o di ordine tecnico, i comuni hanno la facoltà di concedere
deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei
cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di
sicurezza della circolazione stradale.
7.
È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari
internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e
relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio
o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia
visibile dalle stesse. Sono consentiti i cartelli indicanti servizi o
indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade.
Sono altresì consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e
delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate
dall'ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni
stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (79)
(79/a).
8.
È parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma,
che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di
comportamento previste dal presente codice. La pubblicità fonica sulle strade è
consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei
centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a
determinate ore od a particolari periodi dell'anno.
9.
Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate
all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento di
esecuzione.
10.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (79) può impartire agli enti
proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni del
presente articolo e di quelle attuative del regolamento, nonché disporre, a
mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle disposizioni stesse.
11.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
seicentotrentacinquemilanovanta a lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta.
12.
Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal
presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire duecentocinquantaquattromilatrenta a lire
unmilionesedicimilacentoquaranta.
13.
Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano il
rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per il raggiungimento di
tale fine l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore, che ha
redatto il verbale di contestazione delle violazioni di cui ai commi 11 e 12,
trasmette copia dello stesso al competente ente proprietario della strada (80)
(81).
13-bis.
In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi
pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto
disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della
violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di
legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci
giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine,
l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario
e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della
violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo
(82).
13-ter.
Non è consentita la collocazione di cartelli, di insegne di esercizio o di
altri mezzi pubblicitari nelle zone tutelate dalla legge 1° giugno 1939, n.
1089, e legge 29 giugno 1939, n. 1497, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n.
312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e dalla
legge 6 dicembre 1991, n. 394. In caso di inottemperanza al divieto, i
cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi
ai sensi del comma 13-bis. Le regioni possono individuare entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le strade di
interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di
esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. Entro
sei mesi dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse
panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai sensi del comma
13-bis (83).
13-quater.
Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri
mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel
patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro
ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la
circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel
regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo
pubblicitario. Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la
nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza - ingiunzione di
pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge (84).
------------------------
(79)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(79/a)
Periodo aggiunto dall'art. 30, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(79)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(80)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(81)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 13, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
Successivamente il comma 13 è stato così sostituito dall'art. 30, L. 7 dicembre
1999, n. 472.
(82)
Comma aggiunto dall'art. 30, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(83)
Comma aggiunto dall'art. 30, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(84)
Comma aggiunto dall'art. 30, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
24.
Pertinenze delle strade.
1.
Le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in modo permanente
al servizio o all'arredo funzionale di essa.
2.
Le pertinenze stradali sono regolate dalle presenti norme e da quelle del
regolamento e si distinguono in pertinenze di esercizio e pertinenze di servizio.
3.
Sono pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte integrante della
strada o ineriscono permanentemente alla sede stradale.
4.
Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi manufatti per
il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i
fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque destinati dall'ente
proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della
strada e dei suoi utenti. Le pertinenze di servizio sono determinate, secondo
le modalità fissate nel regolamento, dall'ente proprietario della strada in
modo che non intralcino la circolazione o limitino la visibilità.
5.
Le pertinenze costituite da aree di servizio, da aree di parcheggio e da
fabbricati destinate al ristoro possono appartenere anche a soggetti diversi
dall'ente proprietario ovvero essere affidate dall'ente proprietario in
concessione a terzi secondo le condizioni stabilite dal regolamento (85).
6.
Chiunque installa o mette in esercizio impianti od opere non avendo ottenuto il
rilascio dello specifico provvedimento dell'autorità pubblica previsto dalle
vigenti disposizioni di legge e indicato nell'art. 26, o li trasforma o ne
varia l'uso stabilito in tale provvedimento, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
unmilioneduecentosettantamilacentottanta a lire
cinquemilioniottantamilasettecento.
7.
Chiunque viola le prescrizioni indicate nel provvedimento di cui sopra è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
seicentotrentacinquemilanovanta a lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta.
8.
La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria
della rimozione dell'impianto e delle opere realizzate abusivamente, a carico
dell'autore della violazione ed a sue spese, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI. La violazione di cui al comma 7 importa la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione dell'attività esercitata fino all'attuazione
delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI. L'attuazione successiva non esime dal pagamento della somma indicata nel
comma 7 (85/a).
------------------------
(85)
Comma così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 14, D.Lgs. 10
settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(85/a)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
25.
Attraversamenti ed uso della sede stradale.
1.
Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell'ente
proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze
con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione,
sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche di
qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri
impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale. Le
opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale
che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli
sulle strade, garantendo l'accessibilità dalle fasce di pertinenza della
strada.
2.
Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta necessità, previo
accertamento tecnico dell'autorità competente di cui all'art. 26.
3.
I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo e
natura devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo od intralcio
alla circolazione.
4.
Il regolamento stabilisce norme per gli attraversamenti e l'uso della sede
stradale.
5.
Chiunque realizza un'opera o un impianto di quelli previsti nel comma 1 o ne
varia l'uso o ne mantiene l'esercizio senza concessione è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
unmilioneduecentosettantamilacentottanta a lire
cinquemilioniottantamilasettecento.
6.
Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella concessione o nelle norme
del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire seicentotrentacinquemilanovanta a lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta.
7.
La violazione prevista dal comma 5 importa la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione ed a sue spese,
della rimozione delle opere abusivamente realizzate, secondo le norme del capo
I, sezione II, del titolo VI.
La
violazione prevista dal comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione di ogni attività fino all'attuazione successiva delle
prescrizioni violate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI
(85/b).
------------------------
(85/b)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
26.
Competenza per le autorizzazioni e le concessioni.
1.
Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate dall'ente
proprietario della strada o da altro ente da quest'ultimo delegato o dall'ente
concessionario della strada in conformità alle relative convenzioni;
l'eventuale delega è comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti (86) o al prefetto se trattasi di ente locale.
2.
Le autorizzazioni e le concessioni di cui al presente titolo sono di competenza
dell'ente proprietario della strada e per le strade in concessione si provvede
in conformità alle relative convenzioni.
3.
Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno
di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio
di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del comune, previo nulla
osta dell'ente proprietario della strada (87).
4.
L'impianto su strade e sulle relative pertinenze di linee ferroviarie,
tranviarie, di speciali tubazioni o altre condotte comunque destinate a
servizio pubblico, o anche il solo attraversamento di strade o relative
pertinenze con uno qualsiasi degli impianti di cui sopra, sono autorizzati, in
caso di assoluta necessità e ove non siano possibili altre soluzioni tecniche,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (88), se trattasi
di linea ferroviaria, e (sentito n.d.r.) l'ente proprietario della strada e, se
trattasi di strade militari, di concerto con il Ministro della difesa.
------------------------
(86)
La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(87)
Comma così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 15, D.Lgs. 10
settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(88)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
27.
Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni.
1.
Le domande dirette a conseguire le concessioni e le autorizzazioni di cui al
presente titolo, se interessano strade o autostrade statali, sono presentate al
competente ufficio dell'A.N.A.S. e, in caso di strade in concessione, all'ente
concessionario che provvede a trasmetterle con il proprio parere al competente
ufficio dell'A.N.A.S., ove le convenzioni di concessione non consentono al
concessionario di adottare il relativo provvedimento.
2.
Le domande rivolte a conseguire i provvedimenti di cui al comma 1 interessanti
strade non statali sono presentate all'ente proprietario della strada.
3.
Le domande sono corredate dalla relativa documentazione tecnica e dall'impegno
del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria,
previo deposito di eventuali cauzioni.
4.
I provvedimenti di concessione ed autorizzazione previsti dal presente titolo
sono, in ogni caso, accordati senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con
l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle
occupazioni e dai depositi autorizzati.
5.
I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente titolo, che
sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni
di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la
somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, nonché la durata, che non
potrà comunque eccedere gli anni ventinove. L'autorità competente può revocarli
o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico
interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a
corrispondere alcun indennizzo.
6.
La durata dell'occupazione di suolo stradale per l'impianto di pubblici servizi
è fissata in relazione al previsto o comunque stabilito termine per
l'ultimazione dei relativi lavori.
7.
La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze
può essere stabilita dall'ente proprietario della strada in annualità ovvero in
unica soluzione.
8.
Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che
derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l'oggetto
principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di
autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava.
9.
L'autorità competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al
presente titolo può chiedere un deposito cauzionale.
10.
Chiunque intraprende lavori, effettua occupazioni o esegue depositi
interessanti le strade o autostrade e le relative pertinenze per le quali siano
prescritti provvedimenti autorizzatori deve tenere, nel luogo dei lavori,
dell'occupazione o del deposito, il relativo atto autorizzatorio o copia
conforme, che è tenuto a presentare ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali
o agenti indicati nell'art. 12.
11.
Per la mancata presentazione del titolo di cui al comma 10 il responsabile è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta.
12.
La violazione del comma 10 importa la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione dei lavori, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
In ogni caso di rifiuto della presentazione del titolo o accertata mancanza
dello stesso, da effettuare senza indugio, la sospensione è definitiva e ne
consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico
dell'autore della violazione, del ripristino a sue spese dei luoghi secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI (89).
------------------------
(89)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
28.
Obblighi dei concessionari di determinati servizi.
1.
I concessionari di ferrovie, di tranvie, di filovie, di funivie, di
teleferiche, di linee elettriche e telefoniche, sia aeree che sotterranee,
quelli di servizi di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione di acqua
potabile o di gas, nonché quelli di servizi di fognature e quelli dei servizi
che interessano comunque le strade, hanno l'obbligo di osservare le condizioni
e le prescrizioni imposte dall'ente proprietario per la conservazione della
strada e per la sicurezza della circolazione. Quando si tratta di impianti
inerenti a servizi di trasporto, i relativi provvedimenti sono comunicati al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (90) o alla regione competente.
Nel regolamento sono indicate le modalità di rilascio delle concessioni ed
autorizzazioni all'esecuzione dei lavori ed i casi di deroga (91).
2.
Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario modificare
o spostare, su apposite sedi messe a disposizione dall'ente proprietario della
strada, le opere e gli impianti eserciti dai soggetti indicati nel comma 1,
l'onere relativo allo spostamento dell'impianto è a carico del gestore del
pubblico servizio; i termini e le modalità per l'esecuzione dei lavori sono
previamente concordati tra le parti, contemperando i rispettivi interessi
pubblici perseguiti. In caso di ritardo ingiustificato, il gestore del pubblico
servizio è tenuto a risarcire i danni e a corrispondere le eventuali penali
fissate nelle specifiche convenzioni (91).
------------------------
(90)
La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(91)
Comma così sostituito, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 16, D.Lgs. 10
settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(91)
Comma così sostituito, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 16, D.Lgs. 10
settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
29.
Piantagioni e siepi.
1.
I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non
restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle
piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la
segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e
dalla angolazione necessarie.
2.
Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere
sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi
specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più
breve tempo possibile.
3.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentocinquantaquattromilatrenta a lire unmilionesedicimilacentoquaranta.
4.
Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del
ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo
le norme del capo I, sezione II, del titolo VI (92).
------------------------
(92)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
30.
Fabbricati, muri e opere di sostegno.
1.
I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono
essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non
arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze.
2.
Salvi i provvedimenti che nei casi contingibili ed urgenti possono essere
adottati dal sindaco a tutela della pubblica incolumità, il prefetto, sentito
l'ente proprietario o concessionario, può ordinare la demolizione o il
consolidamento a spese dello stesso proprietario dei fabbricati e dei muri che
minacciano rovina se il proprietario, nonostante la diffida, non abbia provveduto
a compiere le opere necessarie.
3.
In caso di inadempienza nel termine fissato, l'autorità competente ai sensi del
comma 2 provvede d'ufficio alla demolizione o al consolidamento, addebitando le
spese al proprietario.
4.
La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade ed
autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondi
adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi; se hanno per scopo
la stabilità o la conservazione delle strade od autostrade, la costruzione o
riparazione è a carico dell'ente proprietario della strada.
5.
La spesa si divide in ragione dell'interesse quando l'opera abbia scopo
promiscuo. Il riparto della spesa è fatto con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti (93), su proposta dell'ufficio periferico
dell'A.N.A.S., per le strade statali ed autostrade e negli altri casi con
decreto del presidente della regione, su proposta del competente ufficio
tecnico.
6.
La costruzione di opere di sostegno che servono unicamente a difendere e a
sostenere i fondi adiacenti, effettuata in sede di costruzione di nuove strade,
è a carico dell'ente cui appartiene la strada, fermo restando a carico dei
proprietari dei fondi l'obbligo e l'onere di manutenzione e di eventuale riparazione
o ricostruzione di tali opere.
7.
In caso di mancata esecuzione di quanto compete ai proprietari dei fondi si
adotta nei confronti degli inadempienti la procedura di cui ai commi 2 e 3.
8.
Chiunque non osserva le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
seicentotrentacinquemilanovanta a lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta (92).
------------------------
(93)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(92)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
31.
Manutenzione delle ripe.
1.
I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a
valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o
cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art.
30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede
stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla
strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di
mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti
eventi.
2.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentocinquantaquattromilatrenta a lire unmilionesedicimilacentoquaranta.
3.
La violazione suddetta importa a carico dell'autore della violazione la
sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a proprie spese, dello stato
dei luoghi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI (92).
------------------------
(92)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
32.
Condotta delle acque.
1.
Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a
provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all'ente
proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e
per la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi.
2.
Salvo quanto è stabilito nell'art. 33, coloro che hanno diritto di attraversare
le strade con corsi o condotte d'acqua hanno l'obbligo di costruire e di
mantenere i ponti e le opere necessari per il passaggio e per la condotta delle
acque; devono, altresì, eseguire e mantenere le altre opere d'arte, anche a
monte e a valle della strada, che siano o si rendano necessarie per l'esercizio
della concessione e per ovviare ai danni che dalla medesima possono derivare
alla strada stessa. Tali opere devono essere costruite secondo le prescrizioni
tecniche contenute nel disciplinare allegato all'atto di concessione rilasciato
dall'ente proprietario della strada e sotto la sorveglianza dello stesso.
3.
L'irrigazione dei terreni laterali deve essere regolata in modo che le acque
non cadano sulla sede stradale né comunque intersechino questa e le sue
pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per
la circolazione. A tale regolamentazione sono tenuti gli aventi diritto sui
terreni laterali, sui quali si effettua l'irrigazione.
4.
L'ente proprietario della strada, nel caso che i soggetti di cui ai commi 1 e 2
non provvedano a quanto loro imposto, ingiunge ai medesimi l'esecuzione delle
opere necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti
commi. In caso di inottemperanza vi provvede d'ufficio, addebitando ai soggetti
obbligati le relative spese.
5.
Parimenti procede il prefetto in ordine agli obblighi indicati nel comma 1,
quando non siano ottemperati spontaneamente dall'obbligato.
6.
Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentocinquantaquattromilatrenta a lire unmilionesedicimilacentoquaranta
(94).
------------------------
(94)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
33.
Canali artificiali e manufatti sui medesimi.
1.
I proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimità del confine
stradale hanno l'obbligo di porre in essere tutte le misure di carattere
tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla sede stradale e ogni
conseguente danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza.
2.
Gli oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti stradali esistenti sopra
canali artificiali sono a carico dei proprietari e degli utenti di questi, a
meno che ne provino la preesistenza alle strade o abbiano titolo o possesso in
contrario.
3.
I manufatti a struttura portante in legname esistenti sui canali artificiali
che attraversano la strada devono, nel caso di ricostruzione, essere eseguiti
con strutture murarie o in cemento armato, in ferro o miste secondo le
indicazioni e le prescrizioni tecniche dell'ente proprietario della strada in
relazione ai carichi ammissibili per la strada interessata. Non sono comprese
in questa disposizione le opere ricadenti in località soggette a servitù
militari per le quali si ravvisa l'opportunità di provvedere diversamente.
4.
La ricostruzione dei manufatti in legname con le strutture e con le
prescrizioni sopra indicate è obbligatoria da parte dei proprietari o utenti
delle acque ed è a loro spese:
a)
quando occorre spostare o allargare le strade attraversate da canali
artificiali;
b)
quando, a giudizio dell'ente proprietario, i manufatti presentano condizioni di
insufficiente sicurezza.
5.
È, altresì, a carico di detti proprietari la manutenzione dei manufatti
ricostruiti.
6.
In caso di ampliamento dei manufatti di ogni altro tipo, per dar luogo
all'allargamento della sede stradale, il relativo costo è a carico dell'ente
proprietario della strada, fermo restando a carico dei proprietari, possessori
o utenti delle acque l'onere di manutenzione dell'intero manufatto.
7.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentocinquantaquattromilatrenta a lire unmilionesedicimilacentoquaranta
(94).
------------------------
(94)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è provveduto,
ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento biennale della
sanzione nella misura sopra riportata.
34.
Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle
infrastrutture stradali.
1.
I mezzi d'opera di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), devono essere muniti,
ai fini della circolazione, di apposito contrassegno comprovante l'avvenuto
pagamento di un indennizzo di usura, per un importo pari alla tassa di
possesso, da corrispondere contestualmente alla stessa e per la stessa durata.
2.
Per la circolazione sulle autostrade dei mezzi d'opera deve essere corrisposta
alle concessionarie un'ulteriore somma ad integrazione dell'indennizzo di
usura. Tale somma è equivalente alla tariffa autostradale applicata al veicolo
in condizioni normali, maggiorata del 50%, e deve essere versata insieme alla
normale tariffa alle porte controllate manualmente.
3.
I proventi dell'indennizzo di usura, di cui al comma 1, affluiscono in un
apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello
Stato.
4.
Il regolamento determina le modalità di assegnazione dei proventi delle somme
di cui al comma 3 agli enti proprietari delle strade a esclusiva copertura
delle spese per le opere connesse al rinforzo, all'adeguamento e all'usura
delle infrastrutture (95).
5.
Se il mezzo d'opera circola senza il contrassegno di cui al comma 1, il
conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta. Se non è
stato corrisposto l'indennizzo d'usura previsto dal medesimo comma 1, si
applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma terzo, della legge 24 gennaio
1978, n. 27, e successive modificazioni, a carico del proprietario (96).
------------------------
(95)
L'art. 1, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56, ha stabilito che, a decorrere
dall'anno 2001, cessano i trasferimenti delle somme di cui al presente comma.
(96)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
Capo
II - Organizzazione della circolazione e segnaletica stradale
35.
Competenze.
1.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (97) è competente ad
impartire direttive per l'organizzazione della circolazione e della relativa
segnaletica stradale, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio (97) per gli aspetti di sua competenza, su tutte le strade, eccetto
quelle di esclusivo uso militare, in ordine alle quali è competente il comando
militare territoriale. Stabilisce, inoltre, i criteri per la pianificazione del
traffico cui devono attenersi gli enti proprietari delle strade, coordinando
questi ultimi nei casi e nei modi previsti dal regolamento e, comunque, ove si
renda necessario.
2.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (98) è autorizzato ad adeguare
con propri decreti le norme del regolamento per l'esecuzione del presente
codice alle direttive comunitarie ed agli accordi internazionali in materia.
Analogamente il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (98) è
autorizzato ad adeguare con propri decreti le norme regolamentari relative alle
segnalazioni di cui all'art. 44.
3.
L'Ispettorato circolazione e traffico del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti (97) assume la denominazione di Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale, che è posto alle dirette dipendenze del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (98). All'Ispettorato sono
demandate le attribuzioni di cui ai commi 1 e 2, nonché le altre attribuzioni
di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (97) di cui al
presente codice, le quali sono svolte con autonomia funzionale ed operativa.
------------------------
(97)
La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(97)
La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(98)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(98)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(97)
La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(98)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(97)
La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto
dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
36.
Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana.
1.
Ai comuni, con popolazione residente superiore a trentamila abitanti, è fatto
obbligo dell'adozione del piano urbano del traffico.
2.
All'obbligo di cui al comma 1 sono tenuti ad adempiere i comuni con popolazione
residente inferiore a trentamila abitanti i quali registrino, anche in periodi
dell'anno, una particolare affluenza turistica, risultino interessati da
elevati fenomeni di pendolarismo o siano, comunque, impegnati per altre
particolari ragioni alla soluzione di rilevanti problematiche derivanti da
congestione della circolazione stradale. L'elenco dei comuni interessati viene
predisposto dalla regione e pubblicato, a cura del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti (99), nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
3.
Le province provvedono all'adozione di piani del traffico per la viabilità
extraurbana d'intesa con gli altri enti proprietari delle strade interessate.
La legge regionale può prevedere, ai sensi dell'art. 19 della legge 8 giugno
1990, n. 142, che alla redazione del piano urbano del traffico delle aree,
indicate all'art. 17 della stessa, provvedano gli organi della città
metropolitana.
4.
I piani di traffico sono finalizzati ad ottenere il miglioramento delle
condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli
inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con
gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani di trasporto e nel rispetto dei
valori ambientali, stabilendo le priorità e i tempi di attuazione degli
interventi. Il piano urbano del traffico prevede il ricorso ad adeguati sistemi
tecnologici, su base informatica di regolamentazione e controllo del traffico,
nonché di verifica del rallentamento della velocità e di dissuasione della
sosta, al fine anche di consentire modifiche ai flussi della circolazione
stradale che si rendano necessarie in relazione agli obiettivi da perseguire.
5.
Il piano urbano del traffico viene aggiornato ogni due anni. Il sindaco o il
sindaco metropolitano, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 3, sono
tenuti a darne comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
(99) per l'inserimento nel sistema informativo previsto dall'art. 226, comma 2.
Allo stesso adempimento è tenuto il presidente della provincia quando sia data
attuazione alla disposizione di cui al comma 3.
6.
La redazione dei piani di traffico deve essere predisposta nel rispetto delle
direttive emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (100), di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (100),
sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica nel trasporto. Il piano urbano del traffico veicolare
viene adeguato agli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e
territoriale, fissato dalla regione ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge
8 giugno 1990, n. 142 (101).
7.
Per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2 e anche per consentire la
integrale attuazione di quanto previsto dal comma 3, le autorità indicate
dall'art. 27, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (101), convocano una
conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni, anche statali,
interessate.
8.
È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (99),
l'albo degli esperti in materia di piani di traffico, formato mediante concorso
biennale per titoli. Il bando di concorso è approvato con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti (100) di concerto con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (102).
9.
A partire dalla data di formazione dell'albo degli esperti di cui al comma 8 è
fatto obbligo di conferire l'incarico della redazione dei piani di traffico,
oltre che a tecnici specializzati appartenenti al proprio Ufficio tecnico del
traffico, agli esperti specializzati inclusi nell'albo stesso.
10.
I comuni e gli enti inadempienti sono invitati, su segnalazione del prefetto,
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (99) a provvedere entro un
termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla esecuzione
d'ufficio del piano e alla sua realizzazione (103).
------------------------
(99)
La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(99)
La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(100)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(100)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(101)
.
(101)
.
(99)
La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(100)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(102)
Ora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
(99)
La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(103)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 17, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). Con
D.M. 31 dicembre 1999 (Gazz. Uff. 29 maggio 2001, n. 123) è stato approvato il
bando di concorso per l'assegnazione di contributi finanziari per la redazione
o aggiornamento del Piano generale del traffico urbano o per la redazione del
Piano particolareggiato al quale possono partecipare tutti i comuni italiani.
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 29 maggio 2001, n. 123) è stato approvato
il bando per l'assegnazione di contributi finanziari per la redazione ed
attuazione dei piani di settore per la sicurezza stradale nell'àmbito dei piani
urbani del traffico.
37.
Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale.
1.
L'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi
previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico:
a)
agli enti proprietari delle strade, fuori dei centri abitati;
b)
ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine del centro
abitato, anche se collocati su strade non comunali;
c)
al comune, sulle strade private aperte all'uso pubblico e sulle strade locali;
d)
nei tratti di strade non di proprietà del comune all'interno dei centri abitati
con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, agli enti proprietari delle
singole strade limitatamente ai segnali concernenti le caratteristiche
strutturali o geometriche della strada. La rimanente segnaletica è di
competenza del comune.
2.
Gli enti di cui al comma 1 autorizzano la collocazione di segnali che indicano
posti di servizio stradali, esclusi i segnali di avvio ai posti di pronto
soccorso che fanno carico agli enti stessi. L'apposizione e la manutenzione di
detti segnali fanno carico agli esercenti.
3.
Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la
collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro sessanta giorni e con
le formalità stabilite nel regolamento, al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti (103/a), che decide in merito.
------------------------
(103/a)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
38.
Segnaletica stradale.
1.
La segnaletica stradale comprende i seguenti gruppi:
a)
segnali verticali;
b)
segnali orizzontali;
c)
segnali luminosi;
d)
segnali ed attrezzature complementari.
2.
Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo
della segnaletica stradale ancorché in difformità con le altre regole di
circolazione. Le prescrizioni dei segnali semaforici, esclusa quella
lampeggiante gialla di pericolo di cui all'art. 41, prevalgono su quelle date a
mezzo dei segnali verticali e orizzontali che regolano la precedenza. Le
prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle dei segnali
orizzontali. In ogni caso prevalgono le segnalazioni degli agenti di cui
all'art. 43.
3.
È ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali per imporre
prescrizioni in caso di urgenza e necessità in deroga a quanto disposto dagli
articoli 6 e 7. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese
note a mezzo di tali segnali, anche se appaiono in contrasto con altre regole
della circolazione.
4.
Quanto stabilito dalle presenti norme, e dal regolamento per la segnaletica
stradale fuori dai centri abitati, si applica anche nei centri abitati alle
strade sulle quali sia fissato un limite massimo di velocità pari o superiore a
70 km/h.
5.
Nel regolamento sono stabiliti, per ciascun gruppo, i singoli segnali, i
dispositivi o i mezzi segnaletici, nonché la loro denominazione, il
significato, i tipi, le caratteristiche tecniche (forma, dimensioni, colori,
materiali, rifrangenza, illuminazione), le modalità di tracciamento,
apposizione ed applicazione (distanze ed altezze), le norme tecniche di
impiego, i casi di obbligatorietà. Sono, inoltre, indicate le figure di ogni
singolo segnale e le rispettive didascalie costituiscono esplicazione del
significato anche ai fini del comportamento dell'utente della strada. I segnali
sono, comunque, collocati in modo da non costituire ostacolo o impedimento alla
circolazione delle persone invalide.
6.
La collocazione della segnaletica stradale risponde a criteri di uniformità sul
territorio nazionale, fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti (104) nel rispetto della normativa comunitaria e internazionale
vigente.
7.
La segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in perfetta efficienza da
parte degli enti o esercenti obbligati alla sua posa in opera e deve essere
sostituita o reintegrata o rimossa quando sia anche parzialmente inefficiente o
non sia più rispondente allo scopo per il quale è stata collocata.
8.
È vietato apporre su un segnale di qualsiasi gruppo, nonché sul retro dello
stesso e sul suo sostegno, tutto ciò che non è previsto dal regolamento.
9.
Il regolamento stabilisce gli spazi da riservare alla installazione dei
complessi segnaletici di direzione, in corrispondenza o prossimità delle
intersezioni stradali.
10.
Il campo di applicazione obbligatorio della segnaletica stradale comprende le
strade di uso pubblico e tutte le strade di proprietà privata aperte all'uso
pubblico. Nelle aree private non aperte all'uso pubblico l'utilizzo e la posa
in opera della segnaletica, ove adottata, devono essere conformi a quelli
prescritti dal regolamento.
11.
Per le esigenze esclusive del traffico militare, nelle strade di uso pubblico è
ammessa l'installazione di segnaletica stradale militare, con modalità
particolari di apposizione, le cui norme sono fissate dal regolamento. Gli enti
proprietari delle strade sono tenuti a consentire l'installazione provvisoria o
permanente dei segnali ritenuti necessari dall'autorità militare per la
circolazione dei propri veicoli.
12.
I conducenti dei veicoli su rotaia quando marciano in sede promiscua sono
tenuti a rispettare la segnaletica stradale, salvo che sia diversamente
disposto dalle presenti norme.
13.
I soggetti diversi dagli enti proprietari che violano le disposizioni di cui ai
commi 7, 8, 9 e 10 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta.
14.
Nei confronti degli enti proprietari della strada che non adempiono agli
obblighi di cui al presente articolo o al regolamento o che facciano uso
improprio delle segnaletiche previste, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti (105) ingiunge di adempiere a quanto dovuto. In caso di
inottemperanza nel termine di quindici giorni dall'ingiunzione, provvede il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (104) ponendo a carico dell'ente
proprietario della strada le spese relative, con ordinanza-ingiunzione che
costituisce titolo esecutivo.
15.
Le violazioni da parte degli utenti della strada delle disposizioni del
presente articolo sono regolate dall'art. 146 (106).
------------------------
(104)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(105)
La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(104)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(106)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
39.
Segnali verticali.
1.
I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie:
A)
segnali di pericolo: preavvisano l'esistenza di pericoli, ne indicano la natura
e impongono ai conducenti di tenere un comportamento prudente;
B)
segnali di prescrizione: rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli
utenti della strada devono uniformarsi; si suddividono in:
a)
segnali di precedenza;
b)
segnali di divieto;
c)
segnali di obbligo;
C)
segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti della strada
informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione di
località, itinerari, servizi ed impianti; si suddividono in:
a)
segnali di preavviso;
b)
segnali di direzione;
c)
segnali di conferma;
d)
segnali di identificazione strade;
e)
segnali di itinerario;
f)
segnali di località e centro abitato;
g)
segnali di nome strada;
h)
segnali turistici e di territorio;
i)
altri segnali che danno informazioni necessarie per la guida dei veicoli;
l)
altri segnali che indicano installazioni o servizi.
2.
Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali
stradali verticali e le loro modalità di impiego e di apposizione.
3.
Ai soggetti diversi dagli enti proprietari delle strade che non rispettano le
disposizioni del presente articolo e del regolamento si applica il comma 13
dell'art. 38.
------------------------
40.
Segnali orizzontali.
1.
I segnali orizzontali, tracciati sulla strada, servono per regolare la
circolazione, per guidare gli utenti e per fornire prescrizioni od utili
indicazioni per particolari comportamenti da seguire.
2.
I segnali orizzontali si dividono in:
a)
strisce longitudinali;
b)
strisce trasversali;
c)
attraversamenti pedonali o ciclabili;
d)
frecce direzionali;
e)
iscrizioni e simboli;
f)
strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata;
g)
isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata;
h)
strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto
pubblico di linea;
i)
altri segnali stabiliti dal regolamento.
3.
Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue. Le continue, ad
eccezione di quelle che delimitano le corsie di emergenza, indicano il limite
invalicabile di una corsia di marcia o della carreggiata; le discontinue
delimitano le corsie di marcia o la carreggiata.
4.
Una striscia longitudinale continua può affiancarne un'altra discontinua; in
tal caso esse indicano ai conducenti, marcianti alla destra di quella
discontinua, la possibilità di oltrepassarle.
5.
Una striscia trasversale continua indica il limite prima del quale il
conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo per rispettare le prescrizioni
semaforiche o il segnale di "fermarsi e dare precedenza" o il segnale
di "passaggio a livello" ovvero un segnale manuale del personale che
espleta servizio di polizia stradale.
6.
Una striscia trasversale discontinua indica il limite prima del quale il
conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo, se necessario, per rispettare
il segnale "dare precedenza".
7.
Nel regolamento sono stabilite norme per le forme, le dimensioni, i colori, i
simboli e le caratteristiche dei segnali stradali orizzontali, nonché le loro
modalità di applicazione.
8.
Le strisce longitudinali continue non devono essere oltrepassate; le
discontinue possono essere oltrepassate sempre che siano rispettate tutte le
altre norme di circolazione. È vietato valicare le strisce longitudinali
continue, tranne che dalla parte dove è eventualmente affiancata una
discontinua.
9.
Le strisce di margine continue possono essere oltrepassate solo dai veicoli in
attività di servizio di pubblico interesse e dai veicoli che debbono effettuare
una sosta di emergenza.
10.
È vietata:
a)
la sosta sulle carreggiate i cui margini sono evidenziati da una striscia
continua;
b)
la circolazione sopra le strisce longitudinali, salvo che per il cambio di
corsia;
c)
la circolazione dei veicoli non autorizzati sulle corsie riservate.
11.
In corrispondenza degli attraversamenti pedonali i conducenti dei veicoli
devono dare la precedenza ai pedoni che hanno iniziato l'attraversamento;
analogo comportamento devono tenere i conducenti dei veicoli nei confronti dei
ciclisti in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili. Gli attraversamenti
pedonali devono essere sempre accessibili anche alle persone non deambulanti su
sedie a ruote; a tutela dei non vedenti possono essere collocati segnali a
pavimento o altri segnali di pericolo in prossimità degli attraversamenti
stessi.
------------------------
41.
Segnali luminosi.
1.
I segnali luminosi si suddividono nelle seguenti categorie:
a)
segnali luminosi di pericolo e di prescrizione;
b)
segnali luminosi di indicazione;
c)
lanterne semaforiche veicolari normali;
d)
lanterne semaforiche veicolari di corsia;
e)
lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico;
f)
lanterne semaforiche pedonali;
g)
lanterne semaforiche per velocipedi;
h)
lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili;
i)
lanterna semaforica gialla lampeggiante;
l)
lanterne semaforiche speciali;
m)
segnali luminosi particolari.
2.
Le luci delle lanterne semaforiche veicolari normali sono di forma circolare e
di colore:
a)
rosso, con significato di arresto;
b)
giallo, con significato di preavviso di arresto;
c)
verde, con significato di via libera.
3.
Le luci delle lanterne semaforiche di corsia sono a forma di freccia colorata
su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde; il significato è identico a
quello delle luci di cui al comma 2, ma limitatamente ai veicoli che devono
proseguire nella direzione indicata dalla freccia.
4.
Le luci delle lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico sono a
forma di barra bianca su fondo nero, orizzontale con significato di arresto,
verticale o inclinata a destra o sinistra con significato di via libera,
rispettivamente diritto, a destra o sinistra, e di un triangolo giallo su fondo
nero, con significato di preavviso di arresto.
5.
Gli attraversamenti pedonali semaforizzati possono essere dotati di
segnalazioni acustiche per non vedenti. Le luci delle lanterne semaforiche
pedonali sono a forma di pedone colorato su fondo nero. I colori sono:
a)
rosso, con significato di arresto e non consente ai pedoni di effettuare
l'attraversamento, né di impegnare la carreggiata;
b)
giallo, con significato di sgombero dell'attraversamento pedonale e consente ai
pedoni che si trovano all'interno dello attraversamento di sgombrarlo il più
rapidamente possibile e vieta a quelli che si trovano sul marciapiede di
impegnare la carreggiata;
c)
verde, con significato di via libera e consente ai pedoni l'attraversamento
della carreggiata nella sola direzione consentita dalla luce verde.
6.
Le luci delle lanterne semaforiche per velocipedi sono a forma di bicicletta
colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde; il significato è
identico a quello delle luci di cui al comma 2, ma limitatamente ai velocipedi
provenienti da una pista ciclabile.
7.
Le luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili sono rossa a forma di
X, con significato di divieto di percorrere la corsia o di impegnare il varco
sottostante la luce, e verde a forma di freccia, con significato di consenso a
percorrere la corsia o ad impegnare il varco sottostante la luce.
8.
Tutti i segnali e dispositivi luminosi previsti dal presente articolo sono
soggetti ad omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti (107), previo accertamento del grado di protezione e delle
caratteristiche geometriche, fotometriche, cromatiche e di idoneità indicati
dal regolamento e da specifiche normative (108).
9.
Durante il periodo di accensione della luce verde, i veicoli possono procedere
verso tutte le direzioni consentite dalla segnaletica verticale ed orizzontale;
in ogni caso i veicoli non possono impegnare l'area di intersezione se i
conducenti non hanno la certezza di poterla sgombrare prima dell'accensione
della luce rossa; i conducenti devono dare sempre la precedenza ai pedoni ed ai
ciclisti ai quali sia data contemporaneamente via libera; i conducenti in
svolta devono, altresì, dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra ed
ai veicoli della corrente di traffico nella quale vanno ad immettersi.
10.
Durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono
oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l'arresto, di cui al comma 11, a
meno che vi si trovino così prossimi, al momento dell'accensione della luce
gialla, che non possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza;
in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l'area di intersezione con
opportuna prudenza.
11.
Durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono
superare la striscia di arresto; in mancanza di tale striscia i veicoli non
devono impegnare l'area di intersezione, né l'attraversamento pedonale, né
oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni.
12.
Le luci delle lanterne semaforiche veicolari di corsia o quelle per i veicoli
di trasporto pubblico hanno lo stesso significato delle corrispondenti luci
delle lanterne semaforiche normali, ma limitatamente ai soli veicoli che devono
proseguire nella direzione indicata dalle frecce o dalle barre; di conseguenza,
i conducenti di detti veicoli devono attenersi alle stesse disposizioni di cui
ai commi 9, 10 e 11.
13.
Nel caso in cui la lanterna semaforica pedonale o quella per i velocipedi
risulti spenta o presenti indicazioni anomale, il pedone o il ciclista ha
l'obbligo di usare particolare prudenza anche in relazione alla possibilità che
verso altre direzioni siano accese luci che consentano il passaggio ai veicoli
che interferiscono con la sua traiettoria di attraversamento.
14.
Durante il periodo di accensione delle luci verde, gialla o rossa a forma di
bicicletta, i ciclisti devono tenere lo stesso comportamento dei veicoli nel
caso di lanterne semaforiche veicolari normali di cui rispettivamente ai commi
9, 10 e 11.
15.
In assenza di lanterne semaforiche per i velocipedi, i ciclisti sulle
intersezioni semaforizzate devono assumere il comportamento dei pedoni.
16.
Durante il periodo di accensione delle luci delle lanterne semaforiche per
corsie reversibili, i conducenti non possono percorrere la corsia o impegnare
il varco sottostanti alla luce rossa a forma di X; possono percorrere la corsia
o impegnare il varco sottostanti la luce verde a forma di freccia rivolta verso
il basso. È vietato ai veicoli di arrestarsi comunque dinnanzi alle luci delle
lanterne semaforiche per corsie reversibili anche quando venga data
l'indicazione della X rossa.
17.
In presenza di una luce gialla lampeggiante, di cui al comma 1, lettera i), i
veicoli possono procedere purché a moderata velocità e con particolare
prudenza, rispettando le norme di precedenza.
18.
Qualora per avaria o per altre cause una lanterna semaforica veicolare di
qualsiasi tipo sia spenta o presenti indicazioni anomale, il conducente ha
l'obbligo di procedere a minima velocità e di usare particolare prudenza anche
in relazione alla possibilità che verso altre direzioni siano accese luci che
consentono il passaggio. Se, peraltro, le indicazioni a lui dirette sono
ripetute da altre lanterne semaforiche efficienti egli deve tener conto di
esse.
19.
Il regolamento stabilisce forme, caratteristiche, dimensioni, colori e simboli
dei segnali luminosi, nonché le modalità di impiego e il comportamento che
l'utente della strada deve tenere in rapporto alle varie situazioni segnalate.
------------------------
(107)
La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(108)
Comma così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 18, D.Lgs. 10
settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
42.
Segnali complementari.
1.
I segnali complementari sono destinati ad evidenziare o rendere noto:
a)
il tracciato stradale;
b)
particolari curve e punti critici;
c)
ostacoli posti sulla carreggiata o ad essa adiacenti.
2.
Sono, altresì, segnali complementari i dispositivi destinati ad impedire la
sosta o a rallentare la velocità.
3.
Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali
complementari, le loro caratteristiche costruttive e le modalità di impiego e
di apposizione.
------------------------
43.
Segnalazioni degli agenti del traffico.
1.
Gli utenti della strada sono tenuti ad ottemperare senza indugio alle
segnalazioni degli agenti preposti alla regolazione del traffico.
2.
Le prescrizioni date mediante segnalazioni eseguite dagli agenti annullano ogni
altra prescrizione data a mezzo della segnaletica stradale ovvero delle norme
di circolazione.
3.
Le segnalazioni degli agenti sono, in particolare, le seguenti:
a)
braccio alzato verticalmente significa: "attenzione, arresto" per
tutti gli utenti, ad eccezione dei conducenti che non siano più in grado di
fermarsi in sufficienti condizioni di sicurezza; se il segnale è fatto in una
intersezione, esso non impone l'arresto ai conducenti che abbiano già impegnato
l'intersezione stessa;
b)
braccio o braccia tesi orizzontalmente significano: "arresto" per
tutti gli utenti, qualunque sia il loro senso di marcia, provenienti da
direzioni intersecanti quella indicata dal braccio o dalle braccia e per contro
"via libera" per coloro che percorrono la direzione indicata dal
braccio o dalle braccia.
4.
Dopo le segnalazioni di cui al comma 3, l'agente potrà abbassare il braccio o
le braccia; la nuova posizione significa ugualmente "arresto" per
tutti gli utenti che si trovano di fronte all'agente o dietro di lui e
"via libera" per coloro che si trovano di fianco.
5.
Gli agenti, per esigenze connesse con la fluidità o con la sicurezza della
circolazione, possono altresì far accelerare o rallentare la marcia dei
veicoli, fermare o dirottare correnti veicolari o singoli veicoli, nonché dare
altri ordini necessari a risolvere situazioni contingenti, anche se in
contrasto con la segnaletica esistente, ovvero con le norme di circolazione.
6.
Nel regolamento sono precisate altre segnalazioni eventualmente necessarie per
la regolazione del traffico, nonché modalità e mezzi per rendere facilmente
riconoscibili e visibili a distanza, sia di giorno che di notte, gli agenti
preposti alla regolazione del traffico e i loro ordini, anche a mezzo di
apposito segnale distintivo.
------------------------
44.
Passaggi a livello.
1.
In corrispondenza dei passaggi a livello con barriere può essere collocato, a
destra della strada, un dispositivo ad una luce rossa fissa, posto a cura e
spese dell'esercente la ferrovia, il quale avverta in tempo utile della
chiusura delle barriere, integrato da altro dispositivo di segnalazione
acustica. I dispositivi, luminoso e acustico, sono obbligatori qualora trattasi
di barriere manovrate a distanza o non visibili direttamente dal posto di
manovra. Sono considerate barriere le sbarre, i cancelli e gli altri
dispositivi di chiusura equivalenti.
2.
In corrispondenza dei passaggi a livello con semibarriere deve essere
collocato, sulla destra della strada, a cura e spese dell'esercente la
ferrovia, un dispositivo luminoso a due luci rosse lampeggianti
alternativamente che entra in funzione per avvertire in tempo utile della
chiusura delle semibarriere, integrato da un dispositivo di segnalazione
acustica. Le semibarriere possono essere installate solo nel caso che la
carreggiata sia divisa nei due sensi di marcia da spartitraffico invalicabile
di adeguata lunghezza. I passaggi a livello su strada a senso unico muniti di
barriere che sbarrano l'intera carreggiata solo in entrata sono considerati
passaggi a livello con semibarriere.
3.
Nel regolamento sono stabiliti i segnali verticali ed orizzontali obbligatori
di presegnalazione e di segnalazione dei passaggi a livello, le caratteristiche
dei segnali verticali, luminosi ed acustici, nonché la superficie minima
rifrangente delle barriere, delle semibarriere e dei cavalletti da collocare in
caso di avaria.
4.
Le opere necessarie per l'adeguamento dei passaggi a livello e quelle per
assicurare la visibilità delle strade ferrate hanno carattere di pubblica
utilità, nonché di indifferibilità e urgenza ai fini dell'applicazione delle
leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità (109).
------------------------
(109)
Comma così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 19, D.Lgs. 10
settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
45.
Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed
omologazioni.
1.
Sono vietati la fabbricazione e l'impiego di segnaletica stradale non prevista
o non conforme a quella stabilita dal presente codice, dal regolamento o dai
decreti o da direttive ministeriali, nonché la collocazione dei segnali e dei
mezzi segnaletici in modo diverso da quello prescritto.
2.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (110) può intimare agli enti
proprietari, concessionari o gestori delle strade, ai comuni e alle province,
alle imprese o persone autorizzate o incaricate della collocazione della
segnaletica, di sostituire, integrare, spostare, rimuovere o correggere, entro
un termine massimo di quindici giorni, ogni segnale non conforme, per
caratteristiche, modalità di scelta del simbolo, di impiego, di collocazione,
alle disposizioni delle presenti norme e del regolamento, dei decreti e
direttive ministeriali, ovvero quelli che possono ingenerare confusione con
altra segnaletica, nonché a provvedere alla collocazione della segnaletica
mancante. Per la segnaletica dei passaggi a livello di cui all'art. 44 i
provvedimenti vengono presi d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti (110).
3.
Decorso inutilmente il tempo indicato nella intimazione, la rimozione, la
sostituzione, l'installazione, lo spostamento, ovvero la correzione e quanto
altro occorre per rendere le segnalazioni conformi alle norme di cui al comma
2, sono effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (110),
che esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti proprietari,
concessionari o gestori delle strade, a cura dei dipendenti degli uffici
centrali o periferici.
4.
Le spese relative sono recuperate dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti (111), a carico degli enti inadempienti, mediante ordinanza che
costituisce titolo esecutivo.
5.
Per i segnali che indicano installazioni o servizi, posti in opera dai soggetti
autorizzati, l'ente proprietario della strada può intimare, ove occorra, ai
soggetti stessi di reintegrare, spostare, rimuovere immediatamente e, comunque,
non oltre dieci giorni, i segnali che non siano conformi alle norme di cui al
comma 2 o che siano anche parzialmente deteriorati o non più corrispondenti
alle condizioni locali o che possano disturbare o confondere la visione di
altra segnaletica stradale. Decorso inutilmente il termine indicato nella
intimazione, l'ente proprietario della strada provvede d'ufficio, a spese del
trasgressore. Il prefetto su richiesta dell'ente proprietario ne ingiunge il
pagamento con propria ordinanza che costituisce titolo esecutivo.
6.
Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e
gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli
atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme
di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono
soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti (110), previo accertamento delle caratteristiche
geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro
necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di
omologazione e di approvazione (112).
7.
Chiunque viola le norme del comma 1 e quelle relative del regolamento, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
seicentotrentacinquemilanovanta a lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta.
8.
La fabbricazione dei segnali stradali è consentita alle imprese autorizzate
dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale di cui
all'art. 35, comma 3, che provvede, a mezzo di specifico servizio, ad accertare
i requisiti tecnico-professionali e la dotazione di adeguate attrezzature che
saranno indicati nel regolamento. Nel regolamento sono, altresì, stabiliti i
casi di revoca dell'autorizzazione.
9.
Chiunque abusivamente costruisce, fabbrica o vende i segnali, dispositivi o
apparecchiature, di cui al comma 6, non omologati o comunque difformi dai
prototipi omologati o approvati è soggetto, ove il fatto non costituisca reato,
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
unmilioneduecentosettantamilacentottanta a lire
cinquemilioniottantamilasettecento. A tale violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca delle cose oggetto della violazione,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI (113).
9-bis.
È vietata la produzione, la commercializzazione e l'uso di dispositivi che,
direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e consentono la
localizzazione delle apposite apparecchiature di rilevamento di cui all'articolo
142, comma 6, utilizzate dagli organi di polizia stradale per il controllo
delle violazioni (114).
9-ter.
Chiunque produce, commercializza o utilizza i dispositivi di cui al comma 9-bis
è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire unmilioneduecentosettantamilacentottanta a
lire cinquemilioniottantamilasettecento. Alla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca della cosa oggetto della violazione
secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI (113) (115).
------------------------
(110)
La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(110)
La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(110)
La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(111)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(110)
La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(112)
Comma così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 20, D.Lgs. 10
settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(113)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(114)
Comma aggiunto dall'art. 31, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(113)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(115)
Comma aggiunto dall'art. 31, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
TITOLO
III (116)
Dei
veicoli
Capo
I - Dei veicoli in generale
46.
Nozione di veicolo.
1.
Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le
macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non
rientrano nella definizione di veicolo quelle per uso di bambini o di invalidi,
anche se asservite da motore, le cui caratteristiche non superano i limiti
stabiliti dal regolamento.
------------------------
(116)
L'art. 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 (Gazz. Uff. 30 giugno 1993, n. 151),
entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, ha statuito che le
disposizioni contenute nel presente titolo III si applicano dal 1 ottobre 1993.
47.
Classificazione dei veicoli.
1.
I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:
a)
veicoli a braccia;
b)
veicoli a trazione animale;
c)
velocipedi;
d)
slitte;
e)
ciclomotori;
f)
motoveicoli;
g)
autoveicoli;
h)
filoveicoli;
i)
rimorchi;
l)
macchine agricole;
m)
macchine operatrici;
n)
veicoli con caratteristiche atipiche.
2.
I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g),
h), i) e n) sono altresì classificati come segue in base alle categorie
internazionali:
a)
- categoria L1: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta
di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione
(qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;
-
categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di
motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione
(qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;
-
categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di
motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione
(qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;
-
categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale
mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i
50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di
propulsione) supera i 50 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);
-
categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale
mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i
50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di
propulsione) supera i 50 km/h;
b)
- categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi
almeno quattro ruote;
-
categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto
posti a sedere oltre al sedile del conducente;
-
categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto
posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5
t;
-
categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto
posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;
c)
- categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno
quattro ruote;
-
categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non
superiore a 3,5 t;
-
categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima
superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
-
categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima
superiore a 12 t;
d)
- categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi);
-
categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t;
-
categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a
3,5 t;
-
categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a
10 t;
-
categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t (117).
------------------------
(117)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 21, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
48.
Veicoli a braccia.
1.
I veicoli a braccia sono quelli:
a)
spinti o trainati dall'uomo a piedi;
b)
azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente.
------------------------
49.
Veicoli a trazione animale.
1.
I veicoli a trazione animale sono i veicoli trainati da uno o più animali e si
distinguono in:
a)
veicoli destinati principalmente al trasporto di persone;
b)
veicoli destinati principalmente al trasporto di cose;
c)
carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agricole.
2.
I veicoli a trazione animale muniti di pattini sono denominati slitte.
------------------------
50.
Velocipedi.
1.
I velocipedi sono i veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione
esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi,
azionati dalle persone che si trovano sul veicolo.
2.
I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20
m di altezza.
------------------------
51.
Slitte.
1.
La circolazione delle slitte e di tutti i veicoli muniti di pattini, a trazione
animale, è ammessa soltanto quando le strade sono ricoperte di ghiaccio o neve
di spessore sufficiente ad evitare il danneggiamento del manto stradale.
2.
Chiunque circola con slitte in assenza delle condizioni di cui al comma 1 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
trentottomilacento a centocinquantaduemilaquattrocentoventi (118).
------------------------
(118)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
52.
Ciclomotori.
1.
I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti
caratteristiche:
a)
motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico;
b)
capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h;
c)
[sedile monoposto che non consente il trasporto di altra persona oltre il
conducente] (119).
2.
I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al
trasporto di merci. La massa e le dimensioni sono stabilite in adempimento
delle direttive comunitarie a riguardo, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti (120), o, in alternativa, in applicazione delle
corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei
regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione
economica per l'Europa, recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti (121), ove a ciò non osti il diritto comunitario.
3.
Le caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono risultare per
costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione
delle caratteristiche suindicate e le modalità per il controllo delle medesime,
nonché le prescrizioni tecniche atte ad evitare l'agevole manomissione degli
organi di propulsione.
4.
Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle
caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli (121/a).
------------------------
(119)
Lettera soppressa, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 22, D.Lgs. 10
settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(120)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(121)
La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(121/a)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 22, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
53.
Motoveicoli.
1.
I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si
distinguono in:
a)
motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non
superiore a due compreso il conducente;
b)
motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci
di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed
equipaggiati di idonea carrozzeria;
c)
motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto
di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello
del conducente;
d)
motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;
e)
mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al traino di semirimorchi. Tale
classificazione deve essere abbinata a quella di motoarticolato, con la
definizione del tipo o dei tipi dei semirimorchi di cui al comma 2, che possono
essere abbinati a ciascun mototrattore (122);
f)
motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto
di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati
dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
g)
motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari
attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è
consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo
operativo delle attrezzature;
h)
quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose
con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai
trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55
t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di
sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. Le
caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti veicoli,
qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati
autoveicoli.
2.
Sono, altresì, considerati motoveicoli i motoarticolati: complessi di veicoli,
costituiti da un mototrattore e da un semirimorchio, destinati al trasporto di
cui alle lettere d), f) e g).
3.
Nel regolamento sono elencati i tipi di motoveicoli da immatricolare come
motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale.
4.
I motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza, 4,00 m di lunghezza e
2,50 m di altezza. La massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non
può eccedere 2,5 t.
5.
I motoarticolati possono raggiungere la lunghezza massima di 5 m.
6.
I motoveicoli di cui alle lettere d), e), f) e g) possono essere attrezzati con
un numero di posti, per le persone interessate al trasporto, non superiore a
due, compreso quello del conducente.
------------------------
(122)
Lettera così modificata, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 23, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
54.
Autoveicoli.
1.
Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i
motoveicoli, e si distinguono in:
a)
autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove
posti, compreso quello del conducente;
b)
autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove
posti compreso quello del conducente;
c)
autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a
pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a
batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al
massimo nove posti compreso quello del conducente;
d)
autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette
all'uso o al trasporto delle cose stesse;
e)
trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o
semirimorchi;
f)
autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di
determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati
dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale
scopo;
g)
autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti
permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al
trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e
dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e
cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;
h)
autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle
quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2,
costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da
particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento.
In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art. 61, il
veicolo o il trasporto è considerato eccezionale;
i)
autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un
semirimorchio;
l)
autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una
sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati
in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata
permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La
connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate
soltanto in officina;
m)
autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati
permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone
al massimo, compreso il conducente;
n)
mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare
attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta
dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati
ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici
materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli
possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti
nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque
nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera
devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o
utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada (123).
2.
Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui
sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per
trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.
------------------------
(123)
Vedi, anche, l'art. 11, L. 23 dicembre 1997, n. 454.
55.
Filoveicoli.
1.
I filoveicoli sono veicoli a motore elettrico non vincolati da rotaie e
collegati a una linea aerea di contatto per l'alimentazione; sono consentite la
installazione a bordo di un motore ausiliario di trazione, non necessariamente
elettrico, e l'alimentazione dei motori da una sorgente ausiliaria di energia
elettrica.
2.
I filoveicoli possono essere distinti, compatibilmente con le loro
caratteristiche, nelle categorie previste dall'art. 54 per gli autoveicoli.
------------------------
56.
Rimorchi.
1.
Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1, lettera e) e dal comma 2
dell'articolo 53, i rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dagli
autoveicoli di cui al comma 1 dell'art. 54 e dai filoveicoli di cui all'art.
55, con esclusione degli autosnodati.
2.
I rimorchi si distinguono in:
a)
rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con almeno due
assi ed ai semirimorchi;
b)
rimorchi per trasporto di cose;
c)
rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f)
dell'art. 54;
d)
rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere g) e h)
dell'art. 54;
e)
caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un
metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio
esclusivamente a veicolo fermo;
f)
rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi ad un
asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di
specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive,
quali imbarcazioni, alianti od altre.
3.
I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si
sovrapponga all'unità motrice e che una parte notevole della loro massa o del
loro carico sia sopportata da detta motrice.
4.
I carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli,
attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1,
esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l), si considerano parti
integranti di questi purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti
dagli articoli 61 e 62 e dal regolamento (124).
------------------------
(124)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 24, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
57.
Macchine agricole.
1.
Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere
impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli,
circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto
delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso
agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature
destinate alla esecuzione di dette attività.
2.
Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in:
a)
Semoventi:
1)
trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico munite di
almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare,
spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché azionare
determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o
semiportate da considerare parte integrante della trattrice agricola;
2)
macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine munite o predisposte
per l'applicazione di speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni
agricole;
3)
macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a
terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato
esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non può
superare 0,7 t compreso il conducente;
b)
Trainate
1)
macchine agricole operatrici: macchine per l'esecuzione di operazioni agricole
e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni
meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione di
quelle di cui alla lettera a), numero 3);
2)
rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici
agricole; possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per
lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico non sia
superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice traente.
3.
Ai fini della circolazione su strada, le macchine agricole semoventi a ruote
pneumatiche o a sistema equivalente non devono essere atte a superare, su
strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine agricole a ruote metalliche,
semi pneumatiche o a cingoli metallici, purché muniti di sovrappattini, nonché
le macchine agricole operatrici ad un asse con carrello per il conducente non
devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.
4.
Le macchine agricole di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), e di cui alla
lettera b), numero 1), possono essere attrezzate con un numero di posti per gli
addetti non superiore a tre, compreso quello del conducente; i rimorchi
agricoli possono essere adibiti per il trasporto esclusivo degli addetti,
purché muniti di idonea attrezzatura non permanente (125).
------------------------
(125)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 25, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
58.
Macchine operatrici.
1.
Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli,
destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con
speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su strada per il
proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo
operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità
stabilite dal regolamento di esecuzione.
2.
Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono in:
a)
macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle
infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
b)
macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e
simili;
c)
carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.
3.
Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro caratteristiche,
possono essere attrezzate con un numero di posti, per gli addetti, non
superiore a tre, compreso quello del conducente.
4.
Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici non devono essere
atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine
operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli non devono essere atte
a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.
------------------------
59.
Veicoli con caratteristiche atipiche.
1.
Sono considerati atipici i veicoli elettrici leggeri da città, i veicoli ibridi
o multimodali e i microveicoli elettrici o elettroveicoli ultraleggeri, nonché
gli altri veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano fra
quelli definiti negli articoli dal 52 al 58.
2.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (126), sentiti i Ministri
interessati, stabilisce, con proprio decreto:
a)
la categoria, fra quelle individuate nei suddetti articoli, alla quale i
veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della circolazione e della
guida;
b)
i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei medesimi veicoli
individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli previsti per una o più
delle categorie succitate.
------------------------
(126)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
60.
Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico.
1.
Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche
atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonché i motoveicoli e gli
autoveicoli di interesse storico e collezionistico.
2.
Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli
cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o
locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie
caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano
adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti
prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono
iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i
trasporti terrestri (127).
3.
I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:
a)
la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite
manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'àmbito della località e
degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i
veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare
autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri (127/a) nella cui circoscrizione è compresa la località
sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato,
da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli
partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i
percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia
di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;
b)
il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato al
Dipartimento per i trasporti terrestri (127), per l'aggiornamento dell'elenco
di cui al comma 2.
4.
Rientrano nella categoria dei motoveicoli ed autoveicoli di interesse storico o
collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione nei registri previsti
dall'art. 5, comma trentaquattresimo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n.
953 (128), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53.
I detti veicoli, qualora non iscritti al P.R.A. alla data di entrata in vigore
del presente codice, per poter circolare devono essere reimmatricolati ed
iscritti nei registri del P.R.A., secondo le norme del presente codice. La
reimmatricolazione è ammessa quando i motoveicoli e gli autoveicoli rivestono
le caratteristiche di valore storico o collezionistico necessarie per
individuare tale tipo di veicoli, determinate dal regolamento. Il regolamento
stabilisce anche le caratteristiche ed i requisiti tecnici che i predetti
veicoli devono presentare e che si ricollegano ai requisiti previsti al momento
della costruzione, con le modificazioni necessarie per adattarli alle attuali
esigenze della circolazione. I medesimi veicoli sono iscritti in apposito elenco
presso il Dipartimento per i trasporti terrestri (127)
5.
I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade
purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati
dal regolamento ai sensi del comma 4.
6.
Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista dal comma
3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per
questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire centoventisettemilaventi a lire
cinquecentottomilasettanta se si tratta di autoveicoli, o da lire
sessantatremilacinquecentodieci a lire duecentocinquantaquattromilatrenta se si
tratta di motoveicoli (129).
------------------------
(127)
La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è
stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15
gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(127/a)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 9 dello stesso decreto.
(127)
La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è
stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15
gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(128)
.
(127)
La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è
stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15
gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(129)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 26, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). Con
D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è provveduto, ai
sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento biennale della
sanzione nella misura sopra riportata.
61.
Sagoma limite.
1.
Fatto salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi successivi del presente
articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve avere:
a)
larghezza massima non eccedente 2,55 m; nel computo di tale larghezza non sono
comprese le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili (130);
b)
altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus destinati a
servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti su itinerari
prestabiliti è consentito che tale altezza sia di 4,30 m;
c)
lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente 12 m, con
l'esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati. Nel computo della
suddetta lunghezza non sono considerati i retrovisori, purché mobili. Gli
autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di
strutture portasci o portabagagli applicate posteriormente a sbalzo, in deroga
alla predetta lunghezza massima secondo direttive stabilite con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (131) - Dipartimento per i
trasporti terrestri (132) (130).
2.
Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale,
compresi gli organi di traino, di 16,50 m, sempre che siano rispettati gli
altri limiti stabiliti nel regolamento; gli autosnodati e filosnodati adibiti a
servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari
prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m; gli autotreni e
filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,75 m in conformità
alle prescrizioni tecniche stabilite dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti (133) (130) (134).
3.
Le caratteristiche costruttive e funzionali delle autocaravan e dei caravan
sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(133).
4.
La larghezza massima dei veicoli per trasporto di merci deperibili in regime di
temperatura controllata (ATP) può raggiungere il valore di 2,60 m, escluse le
sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili.
5.
Ai fini della inscrivibilità in curva dei veicoli e dei complessi di veicoli,
il regolamento stabilisce le condizioni da soddisfare e le modalità di
controllo.
6.
I veicoli che per specifiche esigenze funzionali superano, da soli o compreso
il loro carico, i limiti di sagoma stabiliti nei precedenti commi possono
essere ammessi alla circolazione come veicoli o trasporti eccezionali se
rispondenti alle apposite norme contenute nel regolamento.
7.
Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli compreso il
carico che supera i limiti di sagoma stabiliti dal presente articolo, salvo che
lo stesso costituisca trasporto eccezionale, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
seicentotrentacinquemilanovanta a lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta. Per la prosecuzione del
viaggio si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 164, comma 9 (135)
(136).
------------------------
(130)
L'art. 8, D.L. 4 ottobre 1996, n. 517, come modificato dalla relativa legge di
conversione, ha così modificato le lettere a) e c) del comma 1 e il comma 2.
Con D.Dirett. 13 marzo 1997 (Gazz. Uff. 19 marzo 1997, n. 65) sono state
determinate le caratteristiche della struttura portasci o portabagagli
applicata negli autobus da noleggio, gran turismo e di linea.
(131)
La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(132)
La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è
stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15
gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(130)
L'art. 8, D.L. 4 ottobre 1996, n. 517, come modificato dalla relativa legge di
conversione, ha così modificato le lettere a) e c) del comma 1 e il comma 2.
Con D.Dirett. 13 marzo 1997 (Gazz. Uff. 19 marzo 1997, n. 65) sono state
determinate le caratteristiche della struttura portasci o portabagagli
applicata negli autobus da noleggio, gran turismo e di linea.
(133)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(130)
L'art. 8, D.L. 4 ottobre 1996, n. 517, come modificato dalla relativa legge di
conversione, ha così modificato le lettere a) e c) del comma 1 e il comma 2.
Con D.Dirett. 13 marzo 1997 (Gazz. Uff. 19 marzo 1997, n. 65) sono state
determinate le caratteristiche della struttura portasci o portabagagli
applicata negli autobus da noleggio, gran turismo e di linea.
(134)
Il D.M. 31 ottobre 1996 (Gazz. Uff. 12 novembre 1996, n. 265) ha così disposto:
"
Art.
1. 1. È consentita per gli autotreni ed i filotreni la lunghezza massima di
18,75 m, alle seguenti condizioni:
a)
la distanza misurata parallelamente all'asse longitudinale del veicolo
combinato, tra l'estremità anteriore della zona di carico dietro l'abitacolo e
l'estremità posteriore del rimorchio, non deve superare 16,40 m;
b)
la distanza sempre misurata parallelamente all'asse longitudinale del veicolo
combinato, tra l'estremità anteriore della zona di carico dietro l'abitacolo e
l'estremità posteriore del rimorchio, meno la distanza tra la parte posteriore
del veicolo a motore e la parte anteriore del rimorchio stesso, non deve
superare 15,65 m".
(133)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(135)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 27, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(136)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
62.
Massa limite.
1.
La massa limite complessiva a pieno carico di un veicolo, salvo quanto disposto
nell'art. 10 e nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, costituita dalla
massa del veicolo stesso in ordine di marcia e da quella del suo carico, non
può eccedere 5 t per i veicoli ad un asse, 8 t per quelli a due assi e 10 t per
quelli a tre o più assi.
2.
Con esclusione dei semirimorchi, per i rimorchi muniti di pneumatici tali che
il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia
superiore a 8 daN/cm2, la massa complessiva a pieno carico non può eccedere 6 t
se ad un asse, con esclusione dell'unità posteriore dell'autosnodato, 22 t se a
due assi e 26 t se a tre o più assi.
3.
Salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 104, per i veicoli a motore
isolati muniti di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso
all'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2 e quando, se
trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia
inferiore ad 1 m, la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non
può eccedere 18 t se si tratta di veicoli a due assi e 25 t se si tratta di
veicoli a tre o più assi; 26 t e 32 t, rispettivamente, se si tratta di veicoli
a tre o a quattro o più assi quando l'asse motore è munito di pneumatici
accoppiati e di sospensioni pneumatiche ovvero riconosciute equivalenti dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (137). Qualora si tratti di
autobus o filobus a due assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e
suburbani la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 t.
4.
Nel rispetto delle condizioni prescritte nei commi 2, 3 e 6, la massa
complessiva di un autotreno a tre assi non può superare 24 t, quella di un
autoarticolato o di un autosnodato a tre assi non può superare 30 t, quella di
un autotreno, di un autoarticolato o di un autosnodato non può superare 40 t se
a quattro assi e 44 t se a cinque o più assi.
5.
Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravante sull'asse più caricato non
deve eccedere 12 t.
6.
In corrispondenza di due assi contigui la somma delle masse non deve superare
12 t se la distanza assiale è inferiore a 1 m; nel caso in cui la distanza
assiale sia pari o superiore a 1 m ed inferiore a 1,3 m, il limite non può
superare 16 t; nel caso in cui la distanza sia pari o superiore a 1,3 m ed
inferiore a 2 m, tale limite non può eccedere 20 t.
7.
Chiunque circola con un veicolo che supera compreso il carico, salvo quanto
disposto dall'art. 167, i limiti di massa stabiliti dal presente articolo e dal
regolamento è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 10 (138).
------------------------
(137)
La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(138)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 28, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
63.
Traino veicoli.
1.
Nessun veicolo può trainare o essere trainato da più di un veicolo, salvo che
ciò risulti necessario per l'effettuazione dei trasporti eccezionali di cui
all'art. 10 e salvo quanto disposto dall'art. 105.
2.
Un autoveicolo può trainare un veicolo che non sia rimorchio se questo non è
più atto a circolare per avaria o per mancanza di organi essenziali, ovvero nei
casi previsti dall'art. 159. La solidità dell'attacco, le modalità del traino,
la condotta e le cautele di guida devono rispondere alle esigenze di sicurezza
della circolazione.
3.
Salvo quanto indicato nel comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti (139) può autorizzare, per speciali esigenze, il traino con
autoveicoli di veicoli non considerati rimorchi (140).
4.
Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione della massa
limite rimorchiabile, nonché le modalità e procedure per l'agganciamento.
5.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centoventisettemilaventi a
lire cinquecentottomilasettanta (136).
------------------------
(139)
La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(140)
L'art. un., D.M. 9 maggio 1994 (Gazz. Uff. 17 maggio 1994, n. 113) ha disposto
che le autorizzazioni per l'autotrasporto di cose per conto di terzi rilasciate
per autocarri isolati privi della facoltà di traino consentono l'effettuazione
di trasporti entro i limiti di massa complessiva previsti dal terzo comma del
presente articolo.
(136)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
Capo
II - Dei veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi
64.
Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte.
1.
I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di un dispositivo
di frenatura efficace e disposto in modo da poter essere in qualunque occasione
facilmente e rapidamente manovrato.
2.
Sono vietati i dispositivi di frenatura che agiscono direttamente sul manto
stradale.
3.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e dell'art. 69 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
sessantatremilacinquecentodieci a lire duecentocinquantaquattromilatrenta
(136).
------------------------
(136)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
65.
Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle
slitte.
1.
Nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1, i veicoli a trazione
animale e le slitte devono esser muniti di due fanali anteriori che emettano in
avanti luce bianca e di due fanali posteriori che emettano all'indietro luce
rossa, disposti sui lati del veicolo. Devono, altresì, essere muniti di due
catadiottri bianchi anteriormente, due catadiottri rossi posteriormente e di un
catadiottro arancione su ciascun lato.
2.
I veicoli di cui al comma 1 devono essere dotati di un segnale mobile di
pericolo.
3.
Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta non
provvisti di dispositivi di segnalazione visiva, nei casi in cui l'uso dei
medesimi è prescritto, ovvero con dispositivi non conformi alle disposizioni
stabilite nel presente articolo e nell'art. 69, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire sessantatremilacinquecentodieci
a lire duecentocinquantaquattromilatrenta (141).
------------------------
(141)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
66.
Cerchioni alle ruote.
1.
I veicoli a trazione animale, di massa complessiva a pieno carico sino a 6 t,
possono essere muniti di cerchioni metallici, sempre che tale massa non superi
0,15 volte la somma della larghezza dei cerchioni, espressa in centimetri. In
ogni altro caso i veicoli devono essere muniti di ruote gommate.
2.
La larghezza di ciascun cerchione non può essere mai inferiore a 50 mm; i bordi
del cerchione a contatto della strada devono essere arrotondati con raggio non
inferiore allo spessore del cerchione metallico; nella determinazione della
larghezza si tiene conto dei raccordi nella misura massima di 5 mm per parte.
3.
La superficie di rotolamento della ruota deve essere cilindrica senza spigoli,
sporgenze o discontinuità.
4.
I comuni accertano la larghezza dei cerchioni e determinano la massa
complessiva a pieno carico consentita per ogni veicolo a trazione animale
destinato a trasporto di cose.
5.
Chiunque circola con un veicolo a trazione animale non rispondente ai requisiti
stabiliti dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire sessantatremilacinquecentodieci a lire
duecentocinquantaquattromilatrenta (141) (142).
------------------------
(141)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(142)
Comma così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 29, D.Lgs. 10
settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
67.
Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte.
1.
I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di una targa
contenente le indicazioni del proprietario, del comune di residenza, della
categoria di appartenenza, del numero di matricola e, per quelli destinati al
trasporto di cose, della massa complessiva a pieno carico, nonché della
larghezza dei cerchioni.
2.
La targa deve essere rinnovata solo quando occorre modificare alcuna delle
indicazioni prescritte o quando le indicazioni stesse non siano più chiaramente
leggibili.
3.
La fornitura delle targhe è riservata ai comuni, che le consegnano agli
interessati complete delle indicazioni stabilite dal comma 1. Il modello delle
targhe è indicato nel regolamento. Il prezzo che l'interessato corrisponderà al
comune è stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti (143) (144).
4.
I veicoli a trazione animale e le slitte sono immatricolati in apposito
registro del comune di residenza del proprietario.
5.
Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta non munito
della targa prescritta, ovvero viola le disposizioni del comma 2, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
sessantatremilacinquecentodieci a lire duecentocinquantaquattromilatrenta.
6.
Chiunque abusivamente fabbrica o vende targhe per veicoli a trazione animale o
slitte, ovvero usa targhe abusivamente fabbricate, è soggetto, ove il fatto non
costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta.
7.
Alle violazioni di cui ai commi 5 e 6 consegue la sanzione amministrativa
accessoria della confisca della targa non rispondente ai requisiti indicati o
abusivamente fabbricata, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI
(141).
------------------------
(143)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(144)
Il prezzo delle targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte è stato
fissato con D.M. 27 marzo 1996.
(141)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
68.
Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei
velocipedi.
1.
I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché:
a)
per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in
maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;
b)
per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
c)
per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle,
posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono
essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere
applicati sui lati.
2.
I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere
presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1.
3.
Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano ai
velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.
4.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (145) sono
stabilite le caratteristiche costruttive, funzionali nonché le modalità di
omologazione dei velocipedi a più ruote simmetriche che consentono il trasporto
di altre persone oltre il conducente.
5.
I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino, con
idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite nel regolamento.
6.
Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei
dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia
conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'articolo 69,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
trentottomilacento a centocinquantaduemilaquattrocentoventi.
7.
Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non omologato, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sessantatremilacinquecentodieci
a lire duecentocinquantaquattromilatrenta.
8.
Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi di
equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne sia richiesta
l'omologazione, è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
seicentotrentacinquemilanovanta a lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta (146) (147).
------------------------
(145)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(146)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 30, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(147)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
69.
Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura dei veicoli a
trazione animale, delle slitte e dei velocipedi.
1.
Nel regolamento sono stabiliti, per i veicoli di cui agli articoli 49, 50 e 51,
il numero, il colore, le caratteristiche e le modalità di applicazione dei
dispositivi di segnalazione visiva e le caratteristiche e le modalità di
applicazione dei dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e dei
velocipedi, nonché, limitatamente ai velocipedi, le caratteristiche dei
dispositivi di segnalazione acustica (148).
------------------------
(148)
Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 13 febbraio 1993, n. 36.
70.
Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte.
1.
I comuni sono autorizzati a rilasciare licenze per il servizio di piazza con
veicoli a trazione animale. Tale servizio si svolge nell'area comunale ed i
comuni possono determinare i tratti e le zone in cui tali servizi sono
consentiti per interessi turistici e culturali. I veicoli a trazione animale
destinati a servizi di piazza, oltre alla targa indicata nell'art. 67, devono
essere muniti di altra targa con l'indicazione "servizio di piazza".
I comuni possono destinare speciali aree, delimitate e segnalate, per lo stazionamento
delle vetture a trazione animale per i servizi di piazza.
2.
Il regolamento di esecuzione determina:
a)
i tipi di vettura a trazione animale con le quali può essere esercitato il
servizio di piazza;
b)
le condizioni ed i requisiti per ottenere la licenza per i servizi di piazza
con vetture a trazione animale;
c)
le modalità per la revisione, che deve essere eseguita di regola ogni cinque
anni;
d)
le modalità per il rilascio delle licenze di cui al comma 1.
3.
Nelle località e nei periodi di tempo in cui è consentito l'uso delle slitte
possono essere destinate slitte al servizio di piazza. Si applicano, in quanto
compatibili, le norme sul servizio di piazza a trazione animale.
4.
Chiunque destina vetture a trazione animale o slitte a servizio pubblico o di
piazza senza avere ottenuto la relativa licenza è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centoventisettemilaventi a
lire cinquecentottomilasettanta. Se la licenza è stata ottenuta, ma non ne sono
osservate le condizioni, la sanzione è del pagamento di una somma da lire
sessantatremilacinquecentodieci a lire duecentocinquantaquattromilatrenta. In
tal caso consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della
licenza.
5.
Dalla violazione prevista dal primo periodo del comma 4 consegue la sanzione
accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI (149).
------------------------
(149)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
Capo
III - Veicoli a motore e loro rimorchi
Sezione
I - Norme costruttive e di equipaggiamento e accertamenti tecnici per la circolazione
71.
Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi.
1.
Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore e
loro rimorchi che interessano sia i vari aspetti della sicurezza della
circolazione sia la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento,
compresi i sistemi di frenatura, sono soggette ad accertamento e sono indicate
nel regolamento.
2.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (150), con propri decreti, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (150) per
gli aspetti di sua competenza e con gli altri Ministri quando interessati,
stabilisce periodicamente le particolari caratteristiche costruttive e
funzionali cui devono corrispondere i veicoli a motore e i rimorchi per
trasporti specifici o per uso speciale, nonché i veicoli blindati (151).
3.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (150), con propri decreti, di
concerto con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente
le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2,
nonché le modalità per il loro accertamento.
4.
Qualora i decreti di cui al comma 3 si riferiscano a disposizioni oggetto di
direttive comunitarie le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle
predette direttive; in alternativa a quanto prescritto nei richiamati decreti,
se a ciò non osta il diritto comunitario, l'omologazione è effettuata in
applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei
regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni
Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti (152).
5.
Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (152) -
Dipartimento per i trasporti terrestri (153), sono approvate tabelle e norme di
unificazione riguardanti le materie di propria competenza.
6.
Chiunque circola con un veicolo a motore o con un rimorchio non conformi alle
prescrizioni stabilite dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire centoventisettemilaventi a lire
cinquecentottomilasettanta. Se i veicoli e i rimorchi sono adibiti al trasporto
di merci pericolose, la sanzione amministrativa è da lire
duecentocinquantaquattromilatrenta a lire unmilionesedicimilacentoquaranta
(154).
------------------------
(150)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(150)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(151)
Per le caratteristiche dei veicoli blindati vedi il D.M. 3 febbraio 1998, n.
332.
(150)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(152)
La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(152)
La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(153)
La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è
stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15
gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(154)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 31, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). Con
D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è provveduto, ai
sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento biennale della
sanzione nella misura sopra riportata.
72.
Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.
1.
I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
a)
dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
b)
dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
c)
dispositivi di segnalazione acustica;
d)
dispositivi retrovisori;
e)
pneumatici o sistemi equivalenti.
2.
Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono
essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono
altresì essere equipaggiati con:
a)
dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli
predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le
caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (155);
b)
segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 162;
c)
contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento.
3.
Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per il
pagamento automatico di pedaggi anche urbani, oppure per la ricezione di
segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilità. Possono altresì essere
equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, le cui
caratteristiche e disciplina d'uso sono stabilite nel regolamento.
4.
I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi
1, 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di veicolo.
5.
I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1,
lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino di
rimorchi ed i rimorchi devono altresì essere equipaggiati con idonei
dispositivi di agganciamento.
6.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (155), sentito il Ministro
dell'interno, con propri decreti stabilisce i dispositivi supplementari di cui
devono o possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in
relazione alla loro particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza di
particolari norme di comportamento.
7.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (155), con propri decreti,
stabilisce norme specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli
destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto (156).
8.
I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (157) - Dipartimento per i
trasporti terrestri (158), secondo modalità stabilite con decreti del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti (155), salvo quanto previsto nell'art.
162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che l'interessato deve
esibire a corredo della domanda di omologazione.
9.
Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i dispositivi
indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero,
alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le
caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle
norme del presente articolo ed a quelle attuative e le modalità
dell'apposizione.
10.
Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscano a dispositivi oggetto di
direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle
predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in
alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, l'omologazione è
effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute
nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le
Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti (155).
11.
L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui
sopra può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e
fatti salvi gli accordi internazionali.
12.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (155) può essere
reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi
carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali
e di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo.
13.
Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno
dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni
stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire centoventisettemilaventi a lire
cinquecentottomilasettanta (159).
------------------------
(155)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(155)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(155)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(156)
Con D.M. 18 luglio 1997, n. 295 (Gazz. Uff. 11 settembre 1997, n. 212) è stato
approvato il regolamento relativo alle prescrizioni tecniche per l'omologazione
di un dispositivo di segnalazione di emergenza per i portatori di handicap.
(157)
La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(158)
La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è
stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15
gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(155)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(155)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(155)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(159)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 32, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). Con
D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è provveduto, ai
sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento biennale della
sanzione nella misura sopra riportata.
73.
Veicoli su rotaia in sede promiscua.
1.
I veicoli su rotaia, per circolare in sede promiscua, devono essere muniti di
dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e acustica analoghi a
quelli degli autoveicoli. Inoltre devono essere muniti di dispositivi tali da
consentire al conducente l'agevole visibilità anche a tergo. Negli stessi il
campo di visibilità del conducente, in avanti e lateralmente, deve essere tale
da consentirgli di guidare con sicurezza.
2.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (160) sono
stabilite le caratteristiche e le modalità di installazione dei dispositivi di
cui al comma 1, nonché le caratteristiche del campo di visibilità del
conducente.
3.
Chiunque circola in sede promiscua con un veicolo su rotaia mancante di alcuno
dei dispositivi previsti dal presente articolo o nel quale alcuno dei
dispositivi stessi, ivi compreso il campo di visibilità, non sia conforme per
caratteristiche o modalità di installazione e funzionamento a quanto stabilito
ai sensi del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta
(161).
------------------------
(160)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(161)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
74.
Dati di identificazione.
1.
I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi
devono avere per costruzione:
a)
una targhetta di identificazione, solidamente fissata al veicolo stesso;
b)
un numero di identificazione impresso sul telaio, anche se realizzato con una
struttura portante o equivalente, riprodotto in modo tale da non poter essere
cancellato o alterato.
2.
La targhetta e il numero di identificazione devono essere collocati in punti
visibili, su una parte del veicolo che normalmente non sia suscettibile di
sostituzione durante l'utilizzazione del veicolo stesso.
3.
Nel caso in cui il numero di identificazione del telaio o della struttura
portante sia contraffatto, alterato, manchi o sia illeggibile, deve essere
riprodotto, a cura degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti
terrestri (162), un numero distintivo, preceduto e seguito dal marchio con
punzone dell'ufficio stesso.
4.
Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche, le modalità di applicazione
e le indicazioni che devono contenere le targhette di identificazione, le
caratteristiche del numero di identificazione, le caratteristiche e le modalità
di applicazione del numero di ufficio di cui al comma 3.
5.
Qualora le norme del regolamento si riferiscano a disposizioni oggetto di
direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle
predette direttive; è fatta salva la facoltà per gli interessati di chiedere,
per l'omologazione, l'applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche
contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo
per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepite dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (163).
6.
Chiunque contraffa, asporta, sostituisce, altera, cancella o rende illeggibile
la targhetta del costruttore, ovvero il numero di identificazione del telaio, è
punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire sedici milioni (164).
------------------------
(162)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 9 dello stesso decreto.
(163)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto
dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(164)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 33, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
Successivamente, l'art. 21, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha così modificato
il solo comma 6.
75.
Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione.
1.
I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi, per
essere ammessi alla circolazione, sono soggetti all'accertamento dei dati di
identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle
caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del presente
codice. Per i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore
ausiliario di cilindrata fino a 50 cc, tale accertamento è limitato al solo
motore.
2.
L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e prova da parte dei
competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri (165) con modalità
stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (166).
Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve
esibire a corredo della domanda di accertamento.
3.
I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entità tecniche, prodotti
in serie, sono soggetti all'omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito
dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un prototipo, secondo le
modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti (166). Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che
l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione (167).
4.
I veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente
per trasporto di persone di cui all'art. 85 o a servizio di piazza, di cui
all'art. 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'articolo
87, sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2.
5.
Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione, totale o parziale,
rilasciata da uno Stato estero, può essere riconosciuta in Italia a condizione
di reciprocità.
6.
L'omologazione può essere rilasciata anche a veicoli privi di carrozzeria. Il
successivo accertamento sul veicolo carrozzato ha luogo con le modalità
previste nel comma 2.
7.
Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio (168) (169).
------------------------
(165)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 9 dello stesso decreto.
(166)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(166)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(167)
Per le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle
macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed
entità tecniche vedi il D.M. 2 maggio 2001, n. 277.
(168)
La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(169)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 34, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
76.
Certificato di approvazione, certificato di origine e dichiarazione di
conformità.
1.
L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (170) che ha
proceduto con esito favorevole all'accertamento di cui all'art. 75, comma 2,
rilascia al costruttore del veicolo il certificato di approvazione.
2.
Alla richiesta di accertamento deve essere unito il certificato di origine del
veicolo, rilasciato dal medesimo costruttore. Quando si tratta di veicoli di
tipo omologato in uno Stato membro delle Comunità europee che, a termine
dell'art. 75, comma 4, sono soggetti all'accertamento dei requisiti di idoneità
alla circolazione, il certificato di origine è sostituito dalla dichiarazione
di conformità di cui al comma 6.
3.
Il rilascio del certificato di approvazione è sospeso per i necessari
accertamenti qualora emergano elementi che facciano presumere che il veicolo o
parte di esso siano di illecita provenienza.
4.
Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e il contenuto del
certificato di approvazione e del certificato di origine.
5.
Il Dipartimento per i trasporti terrestri (171), visto l'esito favorevole
dell'accertamento sul prototipo di cui all'art. 75, comma 3, rilascia al
costruttore il certificato di omologazione ed il certificato che contiene la
descrizione degli elementi che caratterizzano il veicolo.
6.
Per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato, il costruttore
rilascia all'acquirente la dichiarazione di conformità. Tale dichiarazione,
redatta sul modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti (172) per i veicoli di tipo omologato in Italia in base ad
omologazione nazionale, attesta che il veicolo è conforme al tipo omologato. Di
tale dichiarazione il costruttore assume la piena responsabilità ad ogni
effetto di legge. Il costruttore deve tenere una registrazione progressiva
delle dichiarazioni di conformità rilasciate.
7.
Nel caso di veicoli allestiti o trasformati da costruttori diversi da quello
che ha costruito l'autotelaio, ogni costruttore rilascia, per la parte di
propria competenza, la certificazione di origine che deve essere accompagnata
dalla dichiarazione di conformità, o dal certificato di origine relativi
all'autotelaio. Nel caso di omologazione in più fasi, le relative
certificazioni sono costituite dalle dichiarazioni di conformità. I criteri e
le modalità operative per le suddette omologazioni sono stabilite dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti (173), con proprio decreto.
8.
Chiunque rilascia la dichiarazione di conformità di cui ai commi 6 e 7 per
veicoli non conformi al tipo omologato è soggetto, ove il fatto non costituisca
reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
unmilioneduecentosettantamilacentottanta a lire
cinquemilioniottantamilasettecento (174) (175).
------------------------
(170)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 9 dello stesso decreto.
(171)
La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è
stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15
gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(172)
La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(173)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(174)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 35, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(175)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
77.
Controlli di conformità al tipo omologato.
1.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (176) ha facoltà di
procedere, in qualsiasi momento, all'accertamento della conformità al tipo
omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei dispositivi per i quali sia
stata rilasciata la relativa dichiarazione di conformità. Ha facoltà, inoltre,
di sospendere l'efficacia della omologazione dei veicoli e dei dispositivi o di
revocare l'omologazione stessa qualora dai suddetti accertamenti di controllo
risulti il mancato rispetto della conformità al tipo omologato.
2.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (177), sentiti i
Ministeri interessati, sono stabiliti i criteri e le modalità per gli accertamenti
e gli eventuali prelievi di veicoli e dispositivi. I relativi oneri sono a
carico del titolare dell'omologazione (178).
3.
Chiunque produce o mette in commercio un veicolo non conforme al tipo omologato
è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire unmilioneduecentosettantamilacentottanta a lire
cinquemilioniottantamilasettecento.
4.
Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio (176) (175).
------------------------
(176)
La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(177)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(178)
Vedi, anche, il D.M. 25 novembre 1997.
(176)
La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(175)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
78.
Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e
aggiornamento della carta di circolazione.
1.
I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova
presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri (179)
quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o
funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71
e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni
dall'approvazione delle modifiche, gli uffici competenti del Dipartimento per i
trasporti terrestri (179) ne danno comunicazione ai competenti uffici del
P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
2.
Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali,
nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo
previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo.
Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento
della carta di circolazione.
3.
Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle
caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e
nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti
abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero
circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in
parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte
visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire seicentotrentacinquemilanovanta a lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta.
4.
Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del
ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI (175).
------------------------
(179)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 9 dello stesso decreto.
(179)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 9 dello stesso decreto.
(175)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento biennale
della sanzione nella misura sopra riportata.
79.
Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione.
1.
I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere
tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la
sicurezza e da contenere il rumore e l'inquinamento entro i limiti di cui al
comma 2.
2.
Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle
caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui devono
corrispondere i veicoli, particolarmente per quanto riguarda i pneumatici e i
sistemi equivalenti, la frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di
illuminazione, la limitazione della rumorosità e delle emissioni inquinanti.
3.
Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscano a disposizioni oggetto di
direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle
direttive stesse.
4.
Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche
costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui
all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta (175).
------------------------
(175)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
80.
Revisioni.
1.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (180) stabilisce, con propri
decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione
generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al
fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la
circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni
inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito
nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici competenti del
Dipartimento per i trasporti terrestri (181). Nel regolamento sono stabiliti
gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi
che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini
della sicurezza stessa (182).
2.
Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono
mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità
europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.
3.
Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso
speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli
autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro
quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due
anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive
comunitarie vigenti in materia.
4.
Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a
nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti
di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5
t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i
taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e
per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che
siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei
commi 5 e 6.
5.
Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (181), anche
su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, qualora
sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed
inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di
singoli veicoli.
6.
I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al
controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati sentito il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (183).
7.
In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano
subìto gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle
condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale di
cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne
notizia al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (181)
per la adozione del provvedimento di revisione singola.
8.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (180), al fine di assicurare
in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici
competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (181), il rispetto dei
termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di
contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa
complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, può per singole province individuate
con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni
ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della
meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese
che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino
altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione.
Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti
attività di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della L. 5 febbraio
1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in
concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di
cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una
diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in
tutte e quattro le sezioni (184) (185).
9.
Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti
tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio
delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel
regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico
devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel
regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della
concessione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (180) definisce
con proprio decreto le modalità tecniche e amministrative per le revisioni
effettuate dalle imprese di cui al comma 8.
10.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (186) - Dipartimento per i
trasporti terrestri (187) effettua periodici controlli sulle officine delle
imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti
a revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle officine delle
imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalità di cui all'art. 19,
commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1 dicembre 1986, n. 870, da personale del
Dipartimento per i trasporti terrestri (187) in possesso di laurea ad indirizzo
tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e profili professionali
corrispondenti alle qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, individuati
nel regolamento. I relativi importi a carico delle officine dovranno essere
versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate dello Stato con
imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
(186), la cui denominazione viene conseguentemente modificata dal Ministro
dell'economia e delle finanze (188).
11.
Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più
in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state
effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai
compiti di revisione sono revocate.
12.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (180), con proprio decreto, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (188), stabilisce le
tariffe per le operazioni di revisione svolte dal Dipartimento per i trasporti
terrestri (187) e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai
controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (186) - Dipartimento per i
trasporti terrestri (187), ai sensi del comma 10.
13.
Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalità che saranno
stabilite con disposizioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(180), trasmettono all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti
terrestri (181) la carta di circolazione, la certificazione della revisione
effettuata con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli
interventi prescritti effettuati, nonché l'attestazione del pagamento della
tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta di
circolazione cui si dovrà procedere entro e non oltre sessanta giorni dal
ricevimento della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di
circolazione sarà a disposizione presso gli uffici competenti del Dipartimento
per i trasporti terrestri (181) per il ritiro da parte delle officine, che
provvederanno a restituirla all'utente. Fino alla avvenuta annotazione sulla
carta di circolazione la certificazione dell'impresa che ha effettuato la
revisione sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione.
14.
Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta
revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire duecentocinquantaquattromilatrenta a lire
unmilionesedicimilacentoquaranta. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di
revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle
disposizioni vigenti ovvero nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso
dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione. Da tali violazioni
discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di
circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
15.
Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato accertato da
parte dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri (181) il
mancato rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti (180) ai sensi del comma 13, sono soggette alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
seicentotrentacinquemilanovanta a lire duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta.
Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre
violazioni, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri
(181) revoca la concessione.
16.
L'accertamento della falsità della certificazione di revisione comporta la
cancellazione dal registro di cui al comma 8.
17.
Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
seicentotrentacinquemilanovanta a lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta. Da tale violazione discende
la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI (189).
------------------------
(180)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(181)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 9 dello stesso decreto.
(182)
Con D.M. 16 gennaio 2000, sono state emanate le disposizioni per la revisione
periodica di motocicli e ciclomotori. Con D.M. 7 dicembre 2000, è stato
approvato il calendario delle revisioni dei motoveicoli e dei ciclomotori per
l'anno 2001. Con D.M. 14 novembre 2001, è stato approvato il calendario delle
revisioni dei motoveicoli e dei ciclomotori per l'anno 2002.
(181)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 9 dello stesso decreto.
(183)
La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(181)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 9 dello stesso decreto.
(180)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(181)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 9 dello stesso decreto.
(184)
I richiami alle "sezioni", al "registro delle imprese esercenti
attività di autoriparazione" nonché al "registro di cui all'articolo
2", contenuti nel presente decreto devono intendersi riferiti, per le
attività di autoriparazione, al "registro delle imprese" e nel caso
di impresa artigiana, all'"albo delle imprese artigiane", ai sensi di
quanto disposto dall'art. 10, comma 6, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558.
(185)
Vedi, anche, il D.M. 6 aprile 1995, n. 170.
(180)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(186)
La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(187)
La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è
stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15
gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(187)
La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è
stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15
gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(186)
La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(188)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(180)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(188)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(187)
La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è
stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15
gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(186)
La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(187)
La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è
stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15
gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(180)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(181)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 9 dello stesso decreto.
(181)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 9 dello stesso decreto.
(181)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 9 dello stesso decreto.
(180)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(181)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 9 dello stesso decreto.
(189)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 36, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). Con
D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è provveduto, ai
sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento biennale della
sanzione nella misura sopra riportata.
81.
Competenze dei funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
(190) - Dipartimento per i trasporti terrestri (191).
1.
Gli accertamenti tecnici previsti dal presente codice in materia di veicoli a
motore e di quelli da essi trainati sono effettuati da dipendenti appartenenti
ai ruoli del Dipartimento per i trasporti terrestri (191) della VI, VII, VIII e
IX qualifica funzionale o dirigenti, muniti di diploma di laurea in ingegneria
o architettura, ovvero diploma di perito industriale, perito nautico, geometra
o maturità scientifica.
2.
I dipendenti di cui al comma 1, muniti di diploma di perito industriale, perito
nautico, geometra o maturità scientifica, vengono abilitati all'effettuazione
degli accertamenti tecnici a seguito di apposito corso di qualificazione con
esame finale, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti (192).
3.
Il regolamento determina i profili professionali che danno titolo
all'effettuazione degli accertamenti tecnici di cui ai commi precedenti.
4.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (192) vengono fissate
le norme e le modalità di effettuazione del corso di qualificazione previsto
dal comma 2.
------------------------
(190)
La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(191)
La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è
stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15
gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(191)
La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è
stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15
gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(192)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(192)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
Sezione
II - Destinazione ed uso dei veicoli
82.
Destinazione ed uso dei veicoli.
1.
Per destinazione del veicolo s'intende la sua utilizzazione in base alle
caratteristiche tecniche.
2.
Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica.
3.
I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi.
4.
Si ha l'uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo,
nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di
circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso proprio.
5.
L'uso di terzi comprende:
a)
locazione senza conducente;
b)
servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto
di persone;
c)
servizio di linea per trasporto di persone;
d)
servizio di trasporto di cose per conto terzi;
e)
servizio di linea per trasporto di cose;
f)
servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.
6.
Previa autorizzazione dell'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti
terrestri (193), gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e
temporanea, per il trasporto di persone. L'autorizzazione è rilasciata in base
al nulla osta del prefetto. Analoga autorizzazione viene rilasciata
dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (193) agli
autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali possono essere
impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti (194) con decreti ministeriali, in servizio di
linea e viceversa.
7.
Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive del veicolo in
relazione alle destinazioni o agli usi cui può essere adibito.
8.
Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un veicolo
per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di
circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta.
9.
Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per il trasporto
di persone un veicolo destinato al trasporto di cose è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
seicentotrentacinquemilanovanta a lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta.
10.
Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di recidiva la sospensione
è da sei a dodici mesi (195).
------------------------
(193)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 9 dello stesso decreto.
(193)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 9 dello stesso decreto.
(194)
La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(195)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
83.
Uso proprio.
1.
Per gli autobus adibiti ad uso proprio e per i veicoli destinati al trasporto
specifico di persone ugualmente adibiti a uso proprio, la carta di circolazione
può essere rilasciata soltanto a enti pubblici, imprenditori, collettività, per
il soddisfacimento di necessità strettamente connesse con la loro attività, a
seguito di accertamento effettuato dal Dipartimento per i trasporti terrestri
(196) sulla sussistenza di tali necessità, secondo direttive emanate dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (197) con decreti ministeriali.
2.
La carta di circolazione dei veicoli soggetti alla disciplina del trasporto di
cose in conto proprio è rilasciata sulla base della licenza per l'esercizio del
trasporto di cose in conto proprio; su detta carta dovranno essere annotati gli
estremi della licenza per l'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio così
come previsto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni. Le
disposizioni di tale legge non si applicano agli autoveicoli aventi una massa
complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.
3.
Per gli altri documenti di cui deve essere munito il veicolo adibito al
trasporto di cose in conto proprio restano salve le disposizioni stabilite
dalle norme speciali in materia.
4.
Chiunque adibisce ad uso proprio un veicolo per trasporto di persone senza il
titolo prescritto oppure violi le condizioni o i limiti stabiliti nella carta
di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire duecentocinquantaquattromilatrenta a lire unmilionesedicimilacentoquaranta.
5.
La violazione di cui al comma 4 importa la sanzione accessoria della
sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi,
secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (198).
6.
Chiunque adibisce ad uso proprio per trasporto di cose un veicolo senza il
titolo prescritto o viola le prescrizioni o i limiti contenuti nella licenza è
punito con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 46, primo e
secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298 (195) (199).
------------------------
(196)
La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è
stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15
gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(197)
La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(198)
Comma così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 37, D.Lgs. 10
settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(195)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento biennale
della sanzione nella misura sopra riportata.
(199)
Comma così modificato dall'art. 18, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Vedi, anche, il comma 3-bis dell'art. 202 del presente decreto.
84.
Locazione senza conducente.
1.
Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione
senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere
a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo
stesso.
2.
È ammessa, nell'àmbito delle disposizioni che regolano i trasporti
internazionali tra Stati membri delle Comunità europee, l'utilizzazione di
autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati
locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in un
altro Stato membro delle Comunità europee, a condizione che i suddetti veicoli
risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione
dello Stato membro.
3.
L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto
terzi e titolare di autorizzazioni può utilizzare autocarri, rimorchi e
semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di autorizzazione, acquisiti
in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di altra
impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e titolare di
autorizzazioni.
4.
Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente:
a)
i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui
massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t;
b)
i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente,
destinati al trasporto di persone, nonché i veicoli per il trasporto promiscuo
e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di
attrezzature turistiche e sportive.
5.
La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della
prescritta licenza (199/a).
6.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (200), con proprio decreto,
d'intesa con il Ministro dell'interno, è autorizzato a stabilire eventuali
criteri limitativi e le modalità per il rilascio della carta di circolazione.
7.
Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale
uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
seicentotrentacinquemilanovanta a lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta se trattasi di autoveicoli o
rimorchi ovvero da lire sessantatremilacinquecentodieci a lire
duecentocinquantaquattromilatrenta se trattasi di altri veicoli.
8.
Alla suddetta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI (201) (202).
------------------------
(199/a)
La disposizione di cui al presente comma si intende riferita alla denuncia di
inizio attività prevista dal D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481 anziché alla
licenza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del suddetto D.P.R. n. 481 del
2001.
(200)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(201)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(202)
Articolo così sostituito, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 38, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
85.
Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone.
1.
Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato
dalle leggi specifiche che regolano la materia.
2.
Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per
trasporto di persone:
-
le motocarrozzette;
-
le autovetture;
-
gli autobus;
-
i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti
specifici di persone;
-
i veicoli a trazione animale.
3.
La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza
comunale d'esercizio.
4.
Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentocinquantaquattromilatrenta a lire unmilionesedicimilacentoquaranta e,
se si tratta di autobus, da lire seicentotrentacinquemilanovanta a lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta. La violazione medesima
importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di
circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI (203).
------------------------
(203)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata. Vedi, anche, l'art. 14, D.Lgs. 19
dicembre 1997, n. 422.
86.
Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi.
1.
Il servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi è disciplinato
dalle leggi specifiche che regolano il settore.
2.
Chiunque guidi un taxi senza essere munito della relativa licenza è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentocinquantaquattromilatrenta a lire unmilionesedicimilacentoquaranta.
Dalle violazioni conseguono le sanzioni amministrative accessorie del ritiro
della carta di circolazione e della confisca del veicolo, ai sensi delle
disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI.
3.
Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle
norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta. Dalla violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di
circolazione e della licenza, ai sensi delle norme del capo I, sezione II, del
titolo VI (203).
------------------------
(203)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata. Vedi, anche, l'art. 14, D.Lgs. 19 dicembre
1997, n. 422.
87.
Servizio di linea per trasporto di persone.
1.
Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio di
linea quando l'esercente, comunque remunerato, effettua corse per una
destinazione predeterminata su itinerari autorizzati e con offerta
indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare
categoria di persone.
2.
Possono essere destinati ai servizi di linea per trasporto di persone: gli
autobus, gli autosnodati, gli autoarticolati, gli autotreni, i filobus, i
filosnodati, i filoarticolati e i filotreni destinati a tale trasporto (204).
3.
La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base del nulla osta
emesso dalle autorità competenti ad accordare le relative concessioni.
4.
I suddetti veicoli possono essere utilizzati esclusivamente sulle linee per le
quali l'intestatario della carta di circolazione ha ottenuto il titolo legale,
salvo le eventuali limitazioni imposte in detto titolo. Il concedente la linea
può autorizzare l'utilizzo di veicoli destinati al servizio di linea per quello
di noleggio da rimessa, purché non sia pregiudicata la regolarità del servizio.
A tal fine la carta di circolazione deve essere accompagnata da un documento
rilasciato dall'autorità concedente, in cui sono indicate le linee o i bacini
di traffico o il noleggio per i quali i veicoli possono essere utilizzati.
5.
I proprietari di autoveicoli immatricolati a uso servizio di linea per
trasporto di persone possono locare temporaneamente e in via eccezionale,
secondo direttive emanate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti (205), ad altri esercenti di servizi di linea per trasporto persone
parte dei propri veicoli, con l'autorizzazione delle rispettive autorità competenti
a rilasciare le concessioni.
6.
Chiunque utilizza in servizio di linea un veicolo non adibito a tale uso,
ovvero impiega un veicolo su linee diverse da quelle per le quali ha titolo
legale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire seicentotrentacinquemilanovanta a lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta.
7.
La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione accessoria della
sospensione della carta di circolazione da due a otto mesi, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI (203).
------------------------
(204)
Vedi, anche, il D.M. 24 luglio 1996.
(205)
La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(203)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata. Vedi, anche, l'art. 14, D.Lgs. 19
dicembre 1997, n. 422.
88.
Servizio di trasporto di cose per conto terzi.
1.
Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio di
trasporto di cose per conto terzi quando l'imprenditore si obbliga, dietro
corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto ordinati dal mittente.
2.
La carta di circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione
prescritta per effettuare il servizio ed è accompagnata dall'apposito documento
previsto dalle leggi specifiche che disciplinano la materia, che costituisce
parte integrante della carta di circolazione. Le disposizioni della legge 6
giugno 1974, n. 298, non si applicano agli autoveicoli aventi una massa
complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.
3.
Chiunque adibisce al trasporto di cose per conto terzi veicoli non adibiti a
tale uso o viola le prescrizioni e i limiti indicati nell'autorizzazione o
nella carta di circolazione è punito con le sanzioni amministrative previste
dall'articolo 46, primo e secondo comma, dalla legge 6 giugno 1974, n. 298
(206).
------------------------
(206)
Comma così modificato dall'art. 18, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Vedi, anche, il comma 3-bis dell'art. 202 del presente decreto.
89.
Servizio di linea per trasporto di cose.
1.
Il servizio di linea per trasporto di cose è disciplinato dalle leggi
specifiche che regolano la materia.
------------------------
90.
Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza.
1.
Il servizio di piazza di trasporto di cose per conto terzi è disciplinato dalle
norme specifiche di settore; la carta di circolazione è rilasciata sulla base
della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio.
2.
Chiunque utilizza per il trasporto di cose per conto terzi in servizio di
piazza veicoli non adibiti a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire seicentotrentacinquemilanovanta a lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta (207) (208).
------------------------
(207)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata. Vedi, anche, l'art. 14, D.Lgs. 19 dicembre
1997, n. 422.
(208)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 39, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
91.
Locazione senza conducente con facoltà di acquisto-leasing e vendita di veicoli
con patto di riservato dominio.
1.
I motoveicoli, gli autoveicoli ed i rimorchi locati con facoltà di acquisto
sono immatricolati a nome del locatore, ma con specifica annotazione sulla
carta di circolazione del nominativo del locatario e della data di scadenza del
relativo contratto. In tale ipotesi, la immatricolazione viene effettuata in
relazione all'uso cui il locatario intende adibire il veicolo e a condizione
che lo stesso sia in possesso del titolo e dei requisiti eventualmente
prescritti dagli articoli da 82 a 90. Nelle medesime ipotesi, si considera
intestatario della carta di circolazione anche il locatore. Le indicazioni di
cui sopra sono riportate nella iscrizione al P.R.A.
2.
Ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla circolazione
dei veicoli, il locatario è responsabile in solido con il conducente ai sensi
dell'art. 2054, comma terzo, del codice civile.
3.
Nell'ipotesi di vendita di veicolo con patto di riservato dominio, il veicolo è
immatricolato al nome dell'acquirente, ma con specifica indicazione nella carta
di circolazione del nome del venditore e della data di pagamento dell'ultima
rata. Le stesse indicazioni sono riportate nella iscrizione al P.R.A.
4.
Ai fini delle violazioni amministrative si applica all'utilizzatore a titolo di
locazione finanziaria e all'acquirente con patto di riservato dominio l'art.
196, comma 1.
------------------------
92.
Estratto dei documenti di circolazione o di guida.
1.
Quando per ragione d'ufficio i documenti di circolazione, la patente di guida e
il certificato di abilitazione professionale, ovvero uno degli altri documenti
previsti dall'art. 180, vengono consegnati agli uffici che ne hanno curato il
rilascio per esigenze inerenti alle loro rispettive attribuzioni, questi ultimi
provvedono a fornire, previo accertamento degli adempimenti prescritti, un
estratto del documento che sostituisce a tutti gli effetti l'originale per la
durata massima di sessanta giorni.
2.
La ricevuta rilasciata dalle imprese o società di consulenza ai sensi dell'art.
7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, sostituisce l'estratto di cui al
comma 1 per la durata massima di trenta giorni dalla data di rilascio, che deve
corrispondere allo stesso giorno di annotazione sul registro-giornale tenuto
dalle predette imprese o società. Queste devono porre a disposizione
dell'interessato, entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta, l'estratto
di cui al comma 1 (209).
3.
Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire seicentotrentacinquemilanovanta a lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta. Alla contestazione di tre
violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca dell'autorizzazione di
cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264. Ogni altra irregolarità
nel rilascio della ricevuta è punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire centoventisettemilaventi a lire
cinquecentottomilasettanta (210).
4.
Alla violazione di cui al comma 2, secondo periodo, consegue la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centoventisettemilaventi a
lire cinquecentottomilasettanta (211).
------------------------
(209)
Comma così modificato dall'art. 3, L. 4 gennaio 1994, n. 11, come corretto con
avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 3 marzo 1994, n. 51.
(210)
Comma così sostituito dall'art. 3, L. 4 gennaio 1994, n. 11.
(211)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 40, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). Con
D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è provveduto, ai
sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento biennale della
sanzione nella misura sopra riportata.
Sezione
III - Documenti di circolazione e immatricolazione
93.
Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi.
1.
Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti
di una carta di circolazione e immatricolati presso il Dipartimento per i
trasporti terrestri (212).
2.
L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (213) provvede
all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si
dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le
generalità dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del
venditore con patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui all'art.
91.
3.
La carta di circolazione non può essere rilasciata se non sussistono il titolo
o i requisiti per il servizio o il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni
di legge.
4.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (214), con propri decreti,
stabilisce le procedure e la documentazione occorrente per l'immatricolazione,
il contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in particolare per i
rimorchi, le annotazioni eventualmente necessarie per consentirne il traino.
L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (213), per i
casi previsti dal comma 5, dà immediata comunicazione delle nuove
immatricolazioni al Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. ai
sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187 (215) (216).
5.
Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre la carta di
circolazione, è previsto il certificato di proprietà, rilasciato dallo stesso
ufficio ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187 (215),
a seguito di istanza da presentare a cura dell'interessato entro sessanta
giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione. Della
consegna è data comunicazione dal P.R.A. agli uffici competenti del
Dipartimento per i trasporti terrestri (213) i tempi e le modalità di tale
comunicazione sono definiti nel regolamento. Dell'avvenuta presentazione della
istanza il P.R.A. rilascia ricevuta.
6.
Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art. 10, comma 1, è rilasciata
una speciale carta di circolazione, che deve essere accompagnata
dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo stesso. Analogo speciale
documento è rilasciato alle macchine agricole quando per le stesse ricorrono le
condizioni di cui all'art. 104, comma 8.
7.
Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta
di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire seicentotrentacinquemilanovanta a lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta. Alla medesima sanzione è
sottoposto separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il
locatario con facoltà di acquisto o l'acquirente con patto di riservato
dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI (56/cost).
8.
Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice le cui
caratteristiche non siano indicate, ove prescritto, nella carta di circolazione
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta.
9.
Chiunque non provveda a richiedere, nei termini stabiliti, il rilascio del
certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire duecentocinquantaquattromilatrenta a lire
unmilionesedicimilacentoquaranta. La carta di circolazione è ritirata da chi
accerta la violazione; è inviata all'ufficio del P.R.A. ed è restituita dopo
l'adempimento delle prescrizioni omesse.
10.
Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle Forze armate di cui
all'art. 138, comma 1, ed a quelli degli enti e corpi equiparati ai sensi
dell'art. 138, comma 11; a tali veicoli si applicano le disposizioni dell'art.
138.
11.
I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di polizia stradale
indicati nell'art. 11 vanno immatricolati dall'ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri (213), su richiesta del corpo, ufficio o
comando che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia stradale. A siffatto
corpo, ufficio o comando viene rilasciata, dall'ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri (213) che ha immatricolato il veicolo,
la carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i dati di cui al comma
4, l'indicazione che il veicolo è destinato esclusivamente a servizio di
polizia stradale. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche di tali
veicoli.
12.
Al fine di realizzare la massima semplificazione procedurale e di assicurare
soddisfacenti rapporti con il cittadino, in aderenza agli obiettivi di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 241, gli adempimenti amministrativi previsti dal
presente articolo e dall'art. 94 devono essere gestiti dagli uffici competenti
del Dipartimento per i trasporti terrestri (213) e del Pubblico Registro
Automobilistico gestito dall'A.C.I. a mezzo di sistemi informatici compatibili.
La determinazione delle modalità di interscambio dei dati, riguardanti il
veicolo e ad esso connessi, tra gli uffici suindicati e tra essi e il cittadino
è disciplinata dal regolamento (217) (218).
------------------------
(212)
La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è
stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15
gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(213)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 9 dello stesso decreto.
(214)
La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(213)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 9 dello stesso decreto.
(215)
.
(216)
Con D.M. 2 novembre 1999 (Gazz. Uff. 26 novembre 1999, n. 278) sono state
approvate le caratteristiche del nuovo modello di carta di circolazione dei
veicoli.
(215)
.
(213)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 9 dello stesso decreto.
(56/cost)
La Corte costituzionale, con sentenza 13-21 novembre 1997, n. 349 (Gazz. Uff.
26 novembre 1997, n. 48, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 93, comma 7, sollevata in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
(213)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 9 dello stesso decreto.
(213)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 9 dello stesso decreto.
(213)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 9 dello stesso decreto.
(217)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 41, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(218)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
94.
Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario.
1.
In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con
facoltà di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata
dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione
dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla
trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all'emissione
e al rilascio del nuovo certificato di proprietà.
2.
L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (219), su
richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede
al rinnovo o all'aggiornamento della carta di circolazione che tenga conto dei
mutamenti di cui al medesimo comma. Analogamente procede per i trasferimenti di
residenza.
3.
Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.064.000 a L.
5.320.000 (220).
4.
Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine
stabilito dai commi 1 e 2, l'aggiornamento o il rinnovo della carta di
circolazione e del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da L. 532.000 a L. 2.660.000 (221).
5.
La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni
previste nel comma 4 ed è inviata all'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri (219), che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle
prescrizioni omesse.
6.
Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione
è consentito entro novanta giorni procedere, senza l'applicazione di sanzioni,
alle necessarie regolarizzazioni.
7.
Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e
relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili
iscritti al Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi di sopravvenuta
cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici
idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione
della tassa.
8.
In tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del
conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono
all'annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse,
soprattasse e accessori (222).
------------------------
(219)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 9 dello stesso decreto.
(220)
Con D.M. 22 febbraio 2001 (Gazz. Uff. 15 maggio 2001, n. 111) si è provveduto,
ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento della sanzione nella
misura sopra riportata.
(221)
Con D.M. 22 febbraio 2001 (Gazz. Uff. 15 maggio 2001, n. 111) si è provveduto, ai
sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento della sanzione nella misura
sopra riportata.
(219)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 9 dello stesso decreto.
(222)
Articolo prima modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 42, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.) e poi
così sostituito dall'art. 17, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
95.
Carta provvisoria di circolazione ed estratto della carta di circolazione.
1.
Qualora il rilascio della carta di circolazione non possa avvenire
contestualmente al rilascio della targa, l'ufficio competente del Dipartimento
per i trasporti terrestri (223), all'atto della immatricolazione del veicolo,
rilascia la carta provvisoria di circolazione della validità massima di novanta
giorni.
2.
[L'estratto della carta di circolazione può essere rilasciato dall'ufficio
dalla Direzione generale della M.C.T.C., con le modalità previste all'art. 92]
(224).
3.
[In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta di circolazione
l'intestatario deve, entro quarantotto ore dalla constatazione, farne denuncia
agli organi di polizia che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano
ricevuta] (225).
4.
[L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., previa presentazione della
ricevuta e della dichiarazione di responsabilità ai fini amministrativi resa
nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e alla legge 11 maggio
1971, n. 390, rilascia la carta provvisoria di circolazione della validità
massima di trenta giorni] (226).
5.
[Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della denuncia di cui al comma 3
senza che la carta di circolazione sia stata rinvenuta, l'intestatario deve
richiedere una nuova immatricolazione] (227).
6.
Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta
provvisoria di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire centoventisettemilaventi a lire
cinquecentottomilasettanta. Dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo fino al rilascio
della carta di circolazione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.
7.
Chiunque circola senza avere con sé l'estratto della carta di circolazione è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
trentottomilacento a centocinquantaduemilaquattrocentoventi (228) (229).
------------------------
(223)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 9 dello stesso decreto.
(224)
Comma abrogato dall'art. 3, D.P.R. 9 marzo 2000, n. 105.
(225)
Comma abrogato dall'art. 3, D.P.R. 9 marzo 2000, n. 105.
(226)
Comma abrogato dall'art. 3, D.P.R. 9 marzo 2000, n. 105.
(227)
Comma abrogato dall'art. 3, D.P.R. 9 marzo 2000, n. 105.
(228)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 43, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(229)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
96.
Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica.
1.
Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse
automobilistiche, l'A.C.I., qualora accerti il mancato pagamento di detti
tributi per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario del veicolo
la richiesta dei motivi dell'inadempimento e, ove non sia dimostrato
l'effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede
la cancellazione d'ufficio del veicolo dagli archivi del P.R.A., che ne dà
comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri
(230) per il ritiro d'ufficio delle targhe e della carta di circolazione
tramite gli organi di polizia, con le modalità stabilite con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze (231), sentito il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti (232).
2.
Avverso il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso entro trenta giorni
al Ministro dell'economia e delle finanze (231).
------------------------
(230)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 9 dello stesso decreto.
(231)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(232)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(231)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
97.
Circolazione dei ciclomotori (233).
1.
I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:
a)
un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e
costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell'intestatario,
rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei
soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con le modalità stabilite con
decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a
seguito di aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli
articoli 225 e 226;
b)
una targa, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione (234).
2.
La targa è personale. Il titolare la trattiene in caso di vendita. La
fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo Stato, che può
affidarle con le modalità previste dal regolamento a soggetti terzi (235).
3.
Ciascun ciclomotore è individuato nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui
agli articoli 225 e 226, da una scheda elettronica, contenente il numero di
targa, il nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di identificazione
di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato
intestatario, con l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione
d'intestazione. I dati relativi alla proprietà del veicolo sono inseriti nel
sistema informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri a fini di sola
notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione (236).
4.
Le procedure e la documentazione occorrente per il rilascio del certificato di
circolazione e per la produzione delle targhe sono stabilite con decreto
dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo
criteri di economicità e di massima semplificazione (237).
5.
Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che
sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall'art. 52 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta. Alla stessa
sanzione soggiace chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne
la velocità oltre i limiti previsti dall'art. 52.
6.
Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle
caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel certificato di
circolazione; ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista
dallo stesso art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire sessantatremilacinquecentodieci a lire
duecentocinquantaquattromilatrenta (238).
7.
Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il
certificato di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro centotrentuno a euro cinquecentoventiquattro
(239).
8.
Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro sessantacinque a
euro duecentosessantadue (240).
9.
Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
millecinquecentoquarantanove a euro seimilacentonovantasette (241).
10.
Chiunque circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano
chiaramente visibili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire trentottomilacento a centocinquantaduemilaquattrocentoventi
(242).
11.
Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi da quelle
indicate dal regolamento, ovvero circola con un ciclomotore munito delle
suddette targhe è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro millecinquecentoquarantanove a euro seimilacentonovantasette
(243).
12.
Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato richiesto
l'aggiornamento del certificato di circolazione per trasferimento della
proprietà secondo le modalità previste dal regolamento, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro trecentoventisette a
euro milletrecentoundici. Alla medesima sanzione è sottoposto chi non comunica
la cessazione della circolazione. Il certificato di circolazione è ritirato
immediatamente da chi accerta la violazione ed è inviato al competente ufficio
del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede agli aggiornamenti
previsti dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse (244).
13.
L'intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del
certificato di circolazione o della targa non provvede, entro quarantotto ore,
a farne denuncia agli organi di polizia è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro sessantacinque a euro duecentosessantadue.
Alla medesima sanzione è soggetto chi non provvede a chiedere il duplicato del
certificato di circolazione entro tre giorni dalla suddetta denuncia (245).
14.
Alle violazioni previste dai commi 5, 6 e 7 consegue la sanzione amministrativa
accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dai commi 5 e 6, si procede alla
distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende
il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione, di chiedere
tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino
delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali
e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata
illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dai commi
8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per
un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione
accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui
al capo I, sezione II, del titolo VI (246) (247).
------------------------
(233)
Rubrica così sostituita dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(234)
Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(235)
Comma prima corretto con avviso pubblicato nelle Gazz. Uff. 13 febbraio 1993,
n. 36 e poi così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(236)
Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(237)
Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(238)
Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(239)
Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(240)
Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(241)
Comma prima modificato dall'art. 21, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e poi così
sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza
indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. Vedi, anche, il comma 3-bis
dell'art. 202 del presente decreto.
(242)
Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(243)
Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza
indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(244)
Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(245)
Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(246)
Comma prima modificato dall'art. 21, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e poi così
sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza
indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(247)
Articolo così modificato prima dall'art. 44, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360
(Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.), con effetto dal 1° ottobre 1993;
poi dall'art. 21, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 ed infine dall'art. 3, D.Lgs.
15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto. Con D.M. 7 luglio 1999 (Gazz. Uff. 22 luglio 1999, n. 170) è stato
approvato il nuovo modello di certificato di idoneità tecnica per ciclomotore.
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
98.
Circolazione di prova.
1.
[Le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro
rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i
commercianti autorizzati di tali veicoli, le fabbriche costruttrici di
carrozzerie e di pneumatici, gli esercenti di officine di riparazione e di
trasformazione, anche per proprio conto, non sono soggetti all'obbligo di
munire della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 i veicoli
che facciano circolare per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o
costruttive, dimostrazioni o trasferimenti per ragioni di vendita o di
allestimento. I detti veicoli, però, devono essere provvisti di una
autorizzazione per la circolazione di prova, rilasciata dall'ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. Sul veicolo in circolazione
di prova deve essere presente il titolare dell'autorizzazione o un suo
dipendente munito di apposita delega] (248).
2.
[La validità dell'autorizzazione è annuale; può essere confermata previa
verifica dei requisiti necessari] (249).
3.
Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta. La stessa sanzione
si applica se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare
dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega.
4.
Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero di tre, la sanzione
amministrativa è del pagamento di una somma da lire
duecentocinquantaquattromilatrenta a lire unmilionesedicimilacentoquaranta; ne
consegue in quest'ultimo caso la sanzione amministrativa accessoria della
confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI
(250).
------------------------
(248)
Comma abrogato dall'art. 4, D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.
(249)
Comma abrogato dall'art. 4, D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.
(250)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
99.
Foglio di via.
1.
Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi che circolano per le operazioni di
accertamento e di controllo della idoneità tecnica, per recarsi ai transiti di
confine per l'esportazione, per partecipare a riviste prescritte dall'autorità
militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, per i quali
non è stata pagata la tassa di circolazione, devono essere muniti di un foglio
di via e di una targa provvisoria rilasciati da un ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri (251).
2.
Il foglio di via deve indicare il percorso, la durata e le eventuali
prescrizioni tecniche. La durata non può comunque eccedere i giorni sessanta.
Tuttavia, per particolari esigenze di sperimentazione di veicoli nuovi non
ancora immatricolati, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti
terrestri (252) può rilasciare alla fabbrica costruttrice uno speciale foglio
di via, senza limitazioni di percorso, della durata massima di centottanta
giorni.
3.
Chiunque circola senza avere con sé il foglio di via e/o la targa provvisoria
di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire trentottomilacento a centocinquantaduemilaquattrocentoventi.
4.
Chiunque circola senza rispettare il percorso o le prescrizioni tecniche del
foglio di via è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire sessantatremilacinquecentodieci a lire duecentocinquantaquattromilatrenta.
5.
Ove le violazioni di cui ai commi 3 e 4 siano compiute per più di tre volte,
alla successiva la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da lire
centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta e ne consegue la
sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI (253).
------------------------
(251)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 9 dello stesso decreto.
(252)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 9 dello stesso decreto.
(253)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
100.
Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.
1.
Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una
targa contenente i dati di immatricolazione.
2.
I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i
dati di immatricolazione.
3.
I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di
immatricolazione.
4.
I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice,
devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di
immatricolazione della motrice stessa.
5.
Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere caratteristiche
rifrangenti.
6.
[I veicoli in circolazione di prova devono essere muniti posteriormente di una
targa che è trasferibile da veicolo a veicolo; nel caso di autotreni o
autoarticolati la targa deve essere applicata posteriormente al veicolo
rimorchiato] (254).
7.
Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di
immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento (255).
8.
Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l'intestatario
della carta di circolazione può chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2,
ai costi fissati con il decreto di cui all'articolo 101, comma 1, e con le
modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica
combinazione alfanumerica. Il competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia
stata già utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di
circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto
Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta
di circolazione. Durante tale periodo è consentita la circolazione ai sensi
dell'articolo 102, comma 3 (256).
9.
Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:
a)
i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;
b)
la collocazione e le modalità di installazione;
c)
le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di
leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per l'accettazione.
10.
Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni,
distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del
veicolo.
11.
Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9, lettera b) è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta (257).
12.
Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre
milioni a lire dodici milioni (258).
13.
Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire trentottomilacento a
centocinquantaduemilaquattrocentoventi (259).
14.
Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa
targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.
15.
Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle
violazioni di cui al comma 12 consegue la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la
sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del
fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria
è applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI (260) (261).
------------------------
(254)
Comma abrogato dall'art. 4, D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.
(255)
Comma così modificato dall'art. 4, D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.
(256)
Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(257)
Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(258)
Comma così modificato dall'art. 21, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Vedi, anche, il comma 3-bis dell'art. 202 del presente decreto.
(259)
Comma così modificato dall'art. 4, D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.
(260)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 45, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
Successivamente, l'art. 21, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha così sostituito
con gli attuali periodi dal secondo al quarto, l'originario secondo periodo del
comma 15.
(261)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
101.
Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe.
1.
La produzione e la distribuzione delle targhe dei veicoli a motore o da essi
rimorchiati sono riservate allo Stato. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti (262) con proprio decreto, sentito il Ministro dell'economia e delle
finanze (263), stabilisce il prezzo di vendita delle targhe comprensivo del
costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare esclusivamente
alle attività previste dall'art. 208, comma 2 (264). Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti (262), con proprio decreto, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze (263), assegna annualmente i proventi
derivanti dalla quota di maggiorazione al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti (265) nella misura del venti per cento e al Dipartimento per i
trasporti terrestri (266) nella misura dell'ottanta per cento. Il Ministro
dell'economia e delle finanze (263) è autorizzato ad adottare, con propri
decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
2.
Le targhe sono consegnate agli intestatari dall'ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri (267) all'atto dell'immatricolazione dei
veicoli.
3.
Le targhe del veicolo e il relativo documento di circolazione devono essere
restituiti all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri
(267) in caso che l'interessato non ottenga l'iscrizione al P.R.A. entro
novanta giorni dal rilascio del documento stesso.
4.
Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 3, l'ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (267), su apposita
segnalazione dell'ufficio del P.R.A., provvede, tramite gli organi di polizia,
al ritiro delle targhe e della carta di circolazione.
5.
Chiunque abusivamente produce o distribuisce targhe per autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
seicentotrentacinquemilanovanta a lire duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta.
6.
La violazione di cui al comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria
della confisca delle targhe, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI (268) (269).
------------------------
(262)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(263)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(264)
Il presente periodo è stato abrogato dall'art. 4, D.P.R. 24 novembre 2001, n.
474, per la parte incompatibile con l'articolo 2, comma 5, dello stesso
decreto.
(262)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(263)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(265)
La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(266)
La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è
stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15
gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(263)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(267)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 9 dello stesso decreto.
(267)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 9 dello stesso decreto.
(267)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 9 dello stesso decreto.
(268)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento biennale
della sanzione nella misura sopra riportata.
(269)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 46, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
102.
Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa.
1.
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle targhe di cui
all'art. 100, l'intestatario della carta di circolazione deve, entro
quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, che ne prendono
formalmente atto e ne rilasciano ricevuta.
2.
Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia di smarrimento o
sottrazione anche di una sola delle targhe, senza che queste siano state
rinvenute, l'intestatario deve richiedere al Dipartimento per i trasporti
terrestri (270) una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure
indicate dall'art. 93.
3.
Durante il periodo di cui al comma 2 è consentita la circolazione del veicolo
previa apposizione sullo stesso, a cura dell'intestatario, di un pannello a
fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa originaria; la
posizione e la dimensione del pannello, nonché i caratteri di iscrizione devono
essere corrispondenti a quelli della targa originaria.
4.
I dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono essere sempre
leggibili. Quando per deterioramento tali dati non siano più leggibili,
l'intestatario della carta di circolazione deve richiedere all'ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (271) una nuova
immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate nell'art. 93.
5.
Nei casi di distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100, comma 1,
l'intestatario della carta di circolazione sulla base della ricevuta di cui al
comma 1 deve richiedere una nuova immatricolazione del veicolo.
6.
L'intestatario della carta di circolazione che in caso di smarrimento,
sottrazione o distruzione anche di una sola delle targhe di immatricolazione o
della targa per veicoli in circolazione di prova non provvede agli adempimenti
di cui al comma 1, ovvero circola con il pannello di cui al comma 3 senza aver
provveduto agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centoventisettemilaventi a lire
cinquecentottomilasettanta.
7.
Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
sessantatremilacinquecentodieci a lire duecentocinquantaquattromilatrenta (271/a)
(272).
------------------------
(270)
La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è
stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15
gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(271)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 9 dello stesso decreto.
(271/a)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(272)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 47, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
103.
Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e
dei rimorchi.
1.
La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio,
o l'avente titolo deve comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro
sessanta giorni, la cessazione della circolazione di veicoli a motore e di
rimorchi non avviati alla demolizione o la definitiva esportazione all'estero
del veicolo stesso, restituendo il certificato di proprietà, la carta di
circolazione e le targhe. L'ufficio del P.R.A. ne dà immediata comunicazione
all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (273)
provvedendo altresì alla restituzione al medesimo ufficio della carta di circolazione
e delle targhe. Con il regolamento di esecuzione sono stabilite le modalità per
lo scambio delle informazioni tra il P.R.A. e il Dipartimento per i trasporti
terrestri (274) (275).
2.
Le targhe ed i documenti di circolazione vengono, altresì, ritirati d'ufficio
tramite gli organi di polizia, che ne curano la consegna agli uffici del
P.R.A., nel caso che trascorsi centottanta giorni dalla rimozione del veicolo
dalla circolazione, ai sensi dell'art. 159, non sia stata denunciata la sua
sottrazione ovvero il veicolo stesso non sia stato reclamato dall'intestatario
dei documenti anzidetti o dall'avente titolo o venga demolito o alienato ai
sensi dello stesso articolo. L'ufficio competente del P.R.A. è tenuto agli
adempimenti previsti dal comma 1.
3.
I gestori di centri di raccolta e di vendita di motoveicoli, autoveicoli e
rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami non
possono alienare, smontare o distruggere i suddetti mezzi senza aver prima
adempiuto, qualora gli intestatari o gli aventi titolo non lo abbiano già
fatto, ai compiti di cui al comma 1. Gli estremi della ricevuta della avvenuta
denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono
essere annotati su appositi registri di entrata e di uscita dei veicoli, da
tenere secondo le norme del regolamento.
4.
Agli stessi obblighi di cui al comma 3 sono soggetti i responsabili dei centri
di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'art.
159 nel caso di demolizione del veicolo prevista dall'art. 215, comma 4.
5.
Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentocinquantaquattromilatrenta a lire unmilionesedicimilacentoquaranta. La
sanzione è da lire seicentotrentacinquemilanovanta a lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta se la violazione è commessa
ai sensi dei commi 3 e 4 (276).
------------------------
(273)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 9 dello stesso decreto.
(274)
La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è
stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15
gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(275)
Comma corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 13 febbraio 1993, n. 36 e
poi così modificato dall'art. 46, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, testo
modificato dall'art. 6, D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389.
(276)
Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio 1993, n. 32.
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
Capo
IV - Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici
104.
Sagome e masse limite delle macchine agricole.
1.
Alle macchine agricole semoventi e a quelle trainate che circolano su strada si
applicano per la sagoma limite le norme stabilite dall'art. 61 rispettivamente
per i veicoli in genere e per i rimorchi.
2.
Salvo quanto diversamente disposto dall'art. 57, la massa complessiva a pieno
carico delle macchine agricole su ruote non può eccedere 5 t se a un asse, 8 t
se a due assi e 10 t se a tre o più assi.
3.
Per le macchine agricole semoventi e per quelle trainate munite di pneumatici,
tali che il carico unitario medio trasmesso dall'area di impronta sulla strada
non sia superiore a 8 daN/cm2 e quando, se trattasi di veicoli a tre o più
assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore a 1,20 m, le masse
complessive di cui al comma 2 non possono superare rispettivamente 6 t, 14 t e 20
t.
4.
La massa massima sull'asse più caricato non può superare 10 t; quella su due
assi contigui a distanza inferiore a 1,20 m non può superare 11 t e, se a
distanza non inferiore a 1,20 m, 14 t.
5.
Qualunque sia la condizione di carico della macchina agricola semovente, la
massa trasmessa alla strada dall'asse di guida in condizioni statiche non deve
essere inferiore al 20% della massa della macchina stessa in ordine di marcia.
Tale valore non deve essere inferiore al 15% per le macchine con velocità inferiore
a 15 km/h, ridotto al 13% per le macchine agricole semicingolate.
6.
La massa complessiva delle macchine agricole cingolate non può eccedere 16 t.
7.
Le trattrici agricole per circolare su strada con attrezzature di tipo portato
o semiportato devono rispondere alle seguenti prescrizioni:
a)
lo sbalzo anteriore del complesso non deve risultare superiore al 60% della
lunghezza della trattrice non zavorrata;
b)
lo sbalzo posteriore del complesso non deve risultare superiore al 90% della
lunghezza della trattrice non zavorrata;
c)
la lunghezza complessiva dell'insieme, data dalla somma dei due sbalzi e del
passo della trattrice agricola, non deve superare il doppio di quella della
trattrice non zavorrata;
d)
la sporgenza laterale non deve eccedere di 1,60 m dal piano mediano verticale
longitudinale della trattrice;
e)
la massa del complesso trattrice e attrezzi comunque portati non deve superare
la massa ammissibile accertata nel rispetto delle norme stabilite dal
regolamento, nei limiti delle masse fissati nei commi precedenti;
f)
il bloccaggio tridimensionale degli attacchi di supporto degli attrezzi deve
impedire, durante il trasporto, qualsiasi oscillazione degli stessi rispetto
alla trattrice, a meno che l'attrezzatura sia equipaggiata con una o più ruote
liberamente orientabili intorno ad un asse verticale rispetto al piano di
appoggio.
8.
Le macchine agricole che per necessità funzionali hanno sagome e masse
eccedenti quelle previste nei commi dall'1 al 6 e le trattrici equipaggiate con
attrezzature di tipo portato o semiportato, che non rientrano nei limiti
stabiliti nel comma 7, sono considerate macchine agricole eccezionali e devono
essere munite, per circolare su strada, dell'autorizzazione valida per un anno
e rinnovabile, rilasciata dal compartimento A.N.A.S. di partenza per le strade
statali e dalla regione di partenza per la rimanente rete stradale.
9.
Nel regolamento sono stabilite posizioni, caratteristiche fotometriche,
colorimetriche e modalità di applicazione di pannelli e dispositivi di
segnalazione visiva, atti a segnalare gli ingombri dati dalle macchine agricole
indicate nei commi 7 e 8; nel regolamento saranno indicate le condizioni e le
cautele da osservare durante la marcia su strada.
10.
Chiunque circola su strada con una macchina agricola che supera le sagome o le
masse fissate è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire seicentotrentacinquemilanovanta a lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta.
11.
Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale in violazione
delle norme sul bloccaggio degli attrezzi, sui pannelli e dispositivi di
segnalazione visiva di cui al comma 9 oppure senza osservare le prescrizioni
stabilite nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire duecentocinquantaquattromilatrenta a lire
unmilionesedicimilacentoquaranta.
12.
Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale senza avere
con sé l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire sessantatremilacinquecentodieci a lire
duecentocinquantaquattromilatrenta. Il viaggio potrà proseguire solo dopo la
esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere la
somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria.
13.
Dalle violazioni di cui ai commi 10 e 11 consegue la sanzione amministrativa
accessoria prevista dai commi 24 e 25 dell'art. 10 (277) (278).
------------------------
(277)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(278)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 48, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
105.
Traino di macchine agricole.
1.
I convogli formati da macchine agricole semoventi e macchine agricole trainate
non possono superare la lunghezza di 16,50 m (279).
2.
Nel limite di cui al comma 1 le trattrici agricole possono trainare un solo
rimorchio agricolo o non più di due macchine operatrici agricole, se munite di
dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice.
3.
Alle trattrici agricole con attrezzi portati anteriormente è fatto divieto di
traino di macchine agricole rimorchiate sprovviste di dispositivo di frenatura,
anche se considerate parte integrante del veicolo traente.
4.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentocinquantaquattromilatrenta a lire unmilionesedicimilacentoquaranta
(279/a).
------------------------
(279)
Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 13 febbraio 1993, n.
36.
(279/a)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
106.
Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle macchine agricole.
1.
Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, devono essere costruite in
modo che, ai fini della circolazione stradale, garantiscano sufficiente
stabilità sia quando circolano isolatamente, sia quando effettuano il traino,
se previsto, sia, infine, quando sono equipaggiate con attrezzi portati o
semiportati dei quali deve essere garantito il bloccaggio tridimensionale. Le
macchine agricole semoventi devono essere inoltre costruite in modo da
consentire un idoneo campo di visibilità, anche quando sono equipaggiate con
cabina di guida chiusa, con dispositivi di protezione del conducente e con
attrezzi portati o semiportati. Il sedile del conducente deve essere facilmente
accessibile e confortevole ed i comandi adeguatamente agibili.
2.
Le macchine agricole semoventi indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a),
escluse quelle di cui al punto 3), devono essere munite di:
a)
dispositivi per la segnalazione visiva e per l'illuminazione;
b)
dispositivi per la frenatura;
c)
dispositivo di sterzo;
d)
dispositivo silenziatore del rumore emesso dal motore;
e)
dispositivo per la segnalazione acustica;
f)
dispositivo retrovisore;
g)
ruote o cingoli idonei per la marcia su strada;
h)
dispositivi amovibili per la protezione dalle parti pericolose;
i)
dispositivi di agganciamento, anche amovibili, se predisposte per il traino;
l)
superfici trasparenti di sicurezza e dispositivo tergivetro del parabrezza
(279).
3.
Le macchine agricole semoventi indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a),
punto 3), devono essere munite, con riferimento all'elencazione del comma 2,
dei dispositivi di cui alle lettere b), c), d), g) ed h); devono inoltre essere
munite dei dispositivi di cui alla lettera a), anche se amovibili; nel limite
di massa di 0,3 t possono essere sprovviste dei dispositivi di cui alla lettera
b).
4.
Le macchine agricole trainate indicate nell'art. 57, comma 2, lettera b),
devono essere munite dei dispositivi di cui al comma 2, lettere a), b), g), h)
ed i); le macchine agricole trainate di cui all'art. 57, comma 2, lettera b),
punto 1), se di massa complessiva inferiore od uguale a quella rimorchiabile
riconosciuta alla macchina agricola traente per macchine operatrici trainate
prive di freni, possono essere sprovviste dei dispositivi di cui alla lettera
b) del comma 2. Sulle macchine agricole trainate, esclusi i rimorchi agricoli,
è consentito che i dispositivi di cui alla lettera a) siano amovibili.
5.
Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche costruttive delle
macchine agricole e ai dispositivi di cui le stesse devono essere munite,
quando non espressamente previste dal regolamento, sono stabilite con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (280), di concerto con il
Ministro delle politiche agricole e forestali (281), fatte salve le competenze
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (282) in materia di
emissioni inquinanti e di rumore. Con lo stesso strumento possono essere
stabilite caratteristiche, numero e modalità di applicazione dei dispositivi di
cui al presente articolo.
6.
Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, devono inoltre rispondere
alle disposizioni relative ai mezzi e sistemi di difesa previsti dalle
normative per la sicurezza e igiene del lavoro, nonché per la protezione dell'ambiente
da ogni tipo di inquinamento.
7.
Qualora i decreti di cui al comma 5 si riferiscano a disposizioni oggetto di
direttive del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee, le
prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; per
l'omologazione si fa salva la facoltà, per gli interessati, di richiedere
l'applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei
regolamenti o nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni
Unite - Commissione economica per l'Europa, accettati dal Ministero competente
per la materia.
8.
Con gli stessi decreti può essere reso obbligatorio il rispetto di norme di
unificazione attinenti alle disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
------------------------
(279)
Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 13 febbraio 1993, n.
36.
(280)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(281)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(282)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
107.
Accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole.
1.
Le macchine agricole di cui all'art. 57, comma 2, sono soggette
all'accertamento dei dati di identificazione, della potenza del motore quando
ricorre e della corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle
caratteristiche disposte a norma di legge. Il regolamento stabilisce le
categorie di macchine agricole operatrici trainate che sono escluse
dall'accertamento di cui sopra.
2.
L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e prova da parte
degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terestri (283), secondo
modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti (284), di concerto con i Ministri delle politiche agricole e
forestali (285) e del lavoro e delle politiche sociali (286), fatte salve le
competenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (287) in
materia di emissioni inquinanti e di rumore.
3.
Per le macchine agricole di cui al comma 1, i loro componenti o entità
tecniche, prodotti in serie, l'accertamento viene effettuato su un prototipo
mediante omologazione del tipo, secondo modalità stabilite con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (284), sentito il Comitato
interministeriale per le macchine agricole (C.I.M.A.), fatte salve le
competenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (287) in
materia di emissioni inquinanti e di rumore. Fatti salvi gli accordi
internazionali, l'omologazione totale o parziale rilasciata da uno Stato estero
può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità (288)
(289).
------------------------
(283)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 9 dello stesso decreto.
(284)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(285)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(286)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(287)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(284)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(287)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto
dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(288)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 49, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(289)
Per le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle
macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed
entità tecniche vedi il D.M. 2 maggio 2001, n. 277.
108.
Rilascio del certificato di idoneità tecnica alla circolazione e della carta di
circolazione delle macchine agricole.
1.
Per essere immesse in circolazione le macchine agricole, con le esclusioni
previste dall'art. 107, comma 1, devono essere munite di un certificato di
idoneità tecnica alla circolazione ovvero di una carta di circolazione.
2.
Il certificato di idoneità tecnica alla circolazione, la carta di circolazione,
ovvero il certificato di approvazione sono rilasciati a seguito dell'esito
favorevole dell'accertamento di cui all'art. 107, comma 1, sulla base di
documentazione idonea a stabilire l'origine della macchina agricola. Nel
regolamento sono stabiliti il contenuto e le caratteristiche del certificato di
idoneità tecnica e della carta di circolazione.
3.
Per le macchine agricole non prodotte in serie, compresi i prototipi, la
documentazione di origine è costituita dal certificato di origine
dell'esemplare rilasciato dalla fabbrica costruttrice o da chi ha proceduto
alla costruzione del medesimo. Qualora gli accertamenti siano richiesti per
macchine agricole costruite con parti staccate, deve essere inoltre esibita la
documentazione relativa alla provenienza delle parti impiegate.
4.
Per le macchine agricole di tipo omologato prodotte in serie il costruttore o
il suo legale rappresentante rilascia all'acquirente una formale dichiarazione,
redatta su modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
(290), attestante che la macchina agricola, in tutte le sue parti, è conforme
al tipo omologato. Di tale dichiarazione il costruttore assume la piena
responsabilità a tutti gli effetti di legge. La dichiarazione di conformità,
quando ne sia ammesso il rilascio, ha anche valore di certificato di origine.
5.
Per le macchine agricole di tipo omologato il certificato di idoneità tecnica
alla circolazione ovvero la carta di circolazione vengono rilasciati sulla base
della dichiarazione di conformità, senza ulteriori accertamenti.
6.
Chiunque rilascia la dichiarazione di conformità per macchine agricole non conformi
al tipo omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire seicentotrentacinquemilanovanta a lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta.
7.
Il rilascio del certificato di idoneità tecnica o della carta di circolazione è
sospeso qualora emergano elementi che facciano ritenere la possibilità della
sussistenza di un reato perseguibile ai sensi delle leggi penali (291) (292).
------------------------
(290)
La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(291)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 50, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(292)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
109.
Controlli di conformità al tipo omologato delle macchine agricole.
1.
Le macchine agricole ed i relativi dispositivi di tipo omologato sono
identificati ai sensi dell'art. 74.
2.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (293) ha facoltà di prelevare
e di sottoporre in qualsiasi momento ad accertamenti di controllo della
conformità al tipo omologato le macchine agricole non ancora immatricolate e i
relativi dispositivi destinati al mercato nazionale e identificati a norma del
comma 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (293),
emesso di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali (294) e
del lavoro e delle politiche sociali (295), fatte salve le competenze del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (296) in materia di
emissioni inquinanti e di rumore, sono stabiliti i criteri e le modalità per
gli accertamenti e gli eventuali prelievi, nonché i relativi oneri a carico del
titolare dell'omologazione.
3.
Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità da seguire fino alla
sospensione dell'efficacia dell'omologazione o alla revoca dell'omologazione
stessa, qualora in seguito al controllo di cui al comma 2 risulti il mancato
rispetto della conformità della serie al tipo omologato.
4.
Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola o dispositivi non
conformi ai tipi omologati è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire seicentotrentacinquemilanovanta a lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta.
5.
Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola omologata,
rilasciando la relativa dichiarazione di conformità non munita dei dati di
identificazione a norma del comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire sessantatremilacinquecentodieci a lire
duecentocinquantaquattromilatrenta (297).
------------------------
(293)
La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(293)
La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(294)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(295)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(296)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(297)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
110.
Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica alla
circolazione delle macchine agricole.
1.
Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto 1) e
punto 2), e lettera b), punto 2), esclusi i rimorchi agricoli di massa
complessiva non superiore a 1,5 t, ed aventi le altre caratteristiche fissate
dal regolamento, per circolare su strada sono soggette all'immatricolazione ed
al rilascio della carta di circolazione. Quelle invece indicate nello stesso
comma 2, lettera a), punto 3), e lettera b), punto 1), con le esclusioni
previste all'art. 107, comma 1, ed i rimorchi agricoli di massa complessiva non
superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento,
per circolare su strada sono soggette al rilascio di un certificato di idoneità
tecnica alla circolazione.
2.
La carta di circolazione ovvero il certificato di idoneità tecnica alla
circolazione sono rilasciati dall'ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri (298) competente per territorio; il medesimo ufficio provvede alla
immatricolazione delle macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2,
lettera a), punto 1) e punto 2), e lettera b), punto 2), ad esclusione dei
rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le altre
caratteristiche fissate dal regolamento, a nome di colui che dichiari di essere
titolare di impresa agricola o forestale ovvero di impresa che effettua
lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole, nonché a nome di
enti e consorzi pubblici.
3.
Il trasferimento di proprietà delle macchine agricole soggette
all'immatricolazione, nonché il trasferimento di sede ovvero di residenza ed
abitazione del titolare devono essere comunicati entro trenta giorni,
unitamente alla prescritta documentazione ed alla carta di circolazione,
all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (298) rispettivamente
dal nuovo titolare e dall'intestatario della carta di circolazione. Detto
ufficio annota le relative variazioni sul certificato di circolazione stessa.
Qualora il titolo presentato per la trascrizione del trasferimento di proprietà
consista in un atto unilaterale, lo stesso ufficio dovrà acquisire anche la
dichiarazione di assunzione di responsabilità e provvedere alla comunicazione
al nuovo titolare secondo le modalità indicate nell'art. 95, comma 4, in quanto
applicabili.
4.
L'annotazione del trasferimento di proprietà è condizionata dal possesso da
parte del nuovo titolare dei requisiti richiesti al comma 2.
5.
Il regolamento stabilisce il contenuto e le caratteristiche della carta di
circolazione e del certificato di idoneità tecnica, nonché le modalità per gli
adempimenti previsti ai commi 2, 3 e 4.
6.
Chiunque circola su strada con una macchina agricola per la quale non è stata
rilasciata la carta di circolazione; ovvero il certificato di idoneità tecnica
alla circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire duecentocinquantaquattromilatrenta a lire
unmilionesedicimilacentoquaranta.
7.
Chiunque circola su strada con una macchina agricola non osservando le
prescrizioni contenute nella carta di circolazione ovvero nel certificato di
idoneità tecnica, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta.
8.
Chiunque omette di comunicare il trasferimento di proprietà, di sede o di
residenza ed abitazione nel termine stabilito è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire sessantatremilacinquecentodieci
a lire duecentocinquantaquattromilatrenta. Dalla violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del
certificato di idoneità tecnica alla circolazione, secondo le norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI (298/a) (299).
------------------------
(298)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(298)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(298/a)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(299)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 51, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
111.
Revisione delle macchine agricole in circolazione.
1.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (300), di concerto con il
Ministro delle politiche agricole e forestali (301), può disporre, con decreto
ministeriale, la revisione generale o parziale delle macchine agricole soggette
all'immatricolazione a norma dell'art. 110, al fine di accertarne la permanenza
dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione, nonché lo
stato di efficienza.
2.
Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (302), qualora
sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di cui al comma 1, possono
ordinare in qualsiasi momento la revisione di singole macchine agricole.
3.
Nel regolamento sono stabilite le procedure, i tempi e le modalità delle
revisioni di cui al presente articolo, nonché, ove ricorrano, i criteri per
l'accertamento dei requisiti minimi d'idoneità cui devono corrispondere le
macchine agricole in circolazione e del loro stato di efficienza.
4.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (300), con decreto emesso di
concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali (301), può
modificare la normativa prevista dal presente articolo in relazione a quanto
stabilito in materia da disposizioni della Comunità economica europea.
5.
Alle macchine agricole, di cui al comma 1 si applicano le disposizioni
dell'art. 80, comma 7.
6.
Chiunque circola su strada con una macchina agricola che non è stata presentata
alla revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta. Da
tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della
carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI (303) (304).
------------------------
(300)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(301)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(302)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(300)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(301)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(303)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(304)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 52, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
112.
Modifiche dei requisiti di idoneità delle macchine agricole in circolazione e
aggiornamento del documento di circolazione.
1.
Le macchine agricole soggette all'accertamento dei requisiti ai sensi dell'art.
107 non devono presentare difformità rispetto alle caratteristiche indicate
nella carta di circolazione ovvero nel certificato di idoneità tecnica alla
circolazione, né alterazioni o danneggiamenti dei dispositivi prescritti.
2.
Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (305), su
richiesta dell'interessato, sottopongono alla visita e prova di accertamento
prevista all'art. 107, comma 2, la macchina agricola alla quale siano state
modificate una o più caratteristiche oppure uno o più dispositivi indicati nel
documento di circolazione; a seguito dell'esito favorevole dell'accertamento i
predetti uffici provvedono all'aggiornamento del documento stesso.
3.
Alle macchine agricole soggette all'immatricolazione ed al rilascio della carta
di circolazione si applicano le disposizioni contenute negli articoli 93, 94,
95, 98 e 103 in quanto applicabili.
4.
Chiunque circola su strada con una macchina agricola difforme nelle
caratteristiche indicate nel comma 1, nonché con i dispositivi, prescritti a
norma di legge, alterati, danneggiati o mancanti è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centoventisettemilaventi a
lire cinquecentottomilasettanta, salvo che il fatto costituisca reato. Da tale
violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della
carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI
(306).
------------------------
(305)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(306)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 53, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). Con
D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è provveduto, ai
sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento biennale della
sanzione nella misura sopra riportata.
113.
Targhe delle macchine agricole.
1.
Le macchine agricole semoventi di cui all'art. 57, comma 2, lettera a), punti
1) e 2), per circolare su strada devono essere munite posteriormente di una
targa contenente i dati di immatricolazione.
2.
L'ultimo elemento del convoglio di macchine agricole deve essere individuato
con la targa ripetitrice della macchina agricola traente, quando sia occultata
la visibilità della targa d'immatricolazione di quest'ultima.
3.
I rimorchi agricoli, esclusi quelli di massa complessiva non superiore a 1,5 t,
devono essere muniti di una speciale targa contenente i dati di
immatricolazione del rimorchio stesso.
4.
La targatura è disciplinata dalle disposizioni degli articoli 99, 100 e 102, in
quanto applicabili. Per la produzione, distribuzione e restituzione delle
targhe si applica l'art. 101.
5.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle sanzioni
amministrative, comprese quelle accessorie, stabilite dagli articoli 100, 101 e
102 (307).
6.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (307/a) stabilisce, con
proprio decreto, le modalità per l'applicazione di quanto previsto al comma 4
(308).
------------------------
(307)
Comma così modificato dall'art. 21, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Vedi, anche, il comma 3-bis dell'art. 202 del presente decreto.
(307/a)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto
dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(308)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 54, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
114.
Circolazione su strada delle macchine operatrici.
1.
Le macchine operatrici per circolare su strada devono rispettare per le sagome
e masse le norme stabilite negli articoli 61 e 62 e per le norme costruttive ed
i dispositivi di equipaggiamento quelle stabilite dall'art. 106.
2.
Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette ad
immatricolazione presso gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti
terrestri (309), che rilasciano la carta di circolazione a colui che dichiari
di essere il proprietario del veicolo.
3.
Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette altresì alla
disciplina prevista dagli articoli 99, 107, 108, 109, 111 e 112. Le macchine
operatrici che per necessità funzionali hanno sagome e massa eccedenti quelle
previste dagli articoli 61 e 62 sono considerate macchine operatrici
eccezionali; ad esse si applicano le norme previste dall'art. 104, comma 8.
4.
Le macchine operatrici semoventi per circolare su strada devono essere munite
di una targa contenente i dati di immatricolazione; le macchine operatrici
trainate devono essere munite di una speciale targa di immatricolazione.
5.
Le modalità per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, nonché per quelli
riguardanti le modificazioni nella titolarità del veicolo ed il contenuto e le
caratteristiche della carta di circolazione sono stabilite con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (310) (311).
6.
Le modalità per l'immatricolazione e la targatura sono stabilite dal regolamento.
7.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto, alle medesime
sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, previste per le analoghe
violazioni commesse con macchine agricole (312).
------------------------
(309)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 9 dello stesso decreto.
(310)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(311)
Per le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle
macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed
entità tecniche vedi il D.M. 2 maggio 2001, n. 277.
(312)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 55, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
Successivamente, l'art. 21, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha così modificato
il solo comma 7 del presente articolo. Vedi anche il comma 3-bis dell'art. 202
del presente decreto.
TITOLO
IV
Guida
dei veicoli e conduzione degli animali
115.
Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali.
1.
Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e
psichici e aver compiuto:
a)
anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da
tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di
animali;
b)
anni quattordici per guidare ciclomotori purché non trasporti altre persone
oltre al conducente (313);
c)
anni sedici per guidare: motoveicoli di cilindrata fino a 125 cc che non
trasportino altre persone oltre al conducente; macchine agricole o loro
complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti per i
motoveicoli e che non superino la velocità di 40 km/h, la cui guida sia
consentita con patente di categoria A, sempreché non trasportino altre persone
oltre al conducente;
d)
anni diciotto per guidare:
1)
ciclomotori, motoveicoli; autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo
di persone e cose; autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio;
macchine agricole diverse da quelle indicate alla lettera c), ovvero che
trasportino altre persone oltre al conducente; macchine operatrici (314);
2)
autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati,
adibiti al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico non superi
7,5 t;
3)
i veicoli di cui al punto 2) la cui massa complessiva a pieno carico, compresa
la massa dei rimorchi o dei semirimorchi, superi 7,5 t, purché munito di un
certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri (315);
e)
anni ventuno per guidare: i veicoli di cui al punto 3) della lettera d), quando
il conducente non sia munito del certificato di abilitazione professionale;
motocarrozzette ed autovetture in servizio di piazza o di noleggio con
conducente; autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di
persone, nonché i mezzi adibiti ai servizi di emergenza.
2.
Chi guida veicoli a motore non può aver superato:
a)
anni sessantacinque per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa
complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t;
b)
anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati,
autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato,
anno per anno, fino a sessantacinque anni qualora il conducente consegua uno
specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica
specialistica annuale, secondo le modalità stabilite nel regolamento.
3.
Chiunque guida veicoli o conduce animali e non si trovi nelle condizioni
richieste dal presente articolo è soggetto, salvo quanto disposto nei
successivi commi, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta. Qualora
trattasi di motoveicoli e autoveicoli di cui al comma 1, lettera e), è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentocinquantaquattromilatrenta a lire unmilionesedicimilacentoquaranta.
4.
Il minore degli anni diciotto, munito di patente di categoria A, che guida
motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cc o che trasporta altre persone su
motoveicoli di cilindrata non superiore a 125 cc è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire sessantatremilacinquecentodieci
a lire duecentocinquantaquattromilatrenta. La stessa sanzione si applica al
conducente di ciclomotore che trasporti un passeggero senza aver compiuto gli
anni diciotto (316).
5.
Chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli o di animali, ne affida
o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni
richieste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire sessantatremilacinquecentodieci a lire
duecentocinquantaquattromilatrenta se si tratta di veicolo o alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire trentottomilacento a
centocinquantaduemilaquattrocentoventi se si tratta di animali.
6.
Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando commesse con veicoli a
motore, importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
per giorni trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI
(317).
------------------------
(313)
Lettera così sostituita dall'art. 5, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(314)
Numero così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(315)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(316)
Comma così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(317)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 56, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). Con
D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è provveduto, ai
sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento biennale della
sanzione nella misura sopra riportata.
116.
Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli
e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori (318).
1.
Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la
patente di guida rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri (319) (320).
1-bis.
Per guidare un ciclomotore il minore di età che abbia compiuto 14 anni deve
conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico
corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis
(321).
2.
Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare
apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri (319) ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici
prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti
dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il
duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida,
dei certificati di idoneità alla guida e dei certificati di abilitazione
professionale, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa,
anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'articolo 119, dei comuni e
delle autoscuole di cui all'articolo 123 (322).
3.
La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle
seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive
categorie (323):
A
- Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;
B
- Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non
superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del
conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero
ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non
comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli
superiore a 3,5 t;
C
- Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se
trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la
patente della categoria D;
D
- Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero
di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se
trainanti un rimorchio leggero;
E
- Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie B, C e D,
per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un
rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti
categorie; autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati,
purché il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è
richiesta la patente della categoria D; altri autoarticolati, purché il
conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta
la patente della categoria C.
4.
I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75
t.
5.
I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono
ottenere la patente speciale delle categorie A, B, C e D anche se alla guida di
veicoli trainanti un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono essere
limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, nonché
con determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui
all'art. 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e
devono precisare quale protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo di
adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono, guidare i veicoli in
servizio di piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in
servizio di linea, le autoambulanze, nonché i veicoli adibiti al trasporto di
merci pericolose. Fanno eccezione le autovetture, i tricicli ed i quadricicli
in servizio di piazza o di noleggio con conducente per il trasporto di persone,
qualora ricorrano le condizioni per il rilascio del certificato di abilitazione
professionale ai conducenti muniti della patente di guida di categoria B, C e D
speciale, di cui al comma 8-bis (324).
6.
Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la
patente delle categorie C e D solo coloro che già lo siano per autoveicoli e
motoveicoli per la cui guida è richiesta la patente della categoria B,
rispettivamente da sei e da dodici mesi.
7.
La validità della patente può essere estesa dal competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri (319), previo accertamento dei requisiti
fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diversi (325).
8.
I titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare motocarrozzette ed
autovetture in servizio di noleggio con conducente e taxi, i titolari di
patente di categoria C e di patente di categoria E, correlata con patente di
categoria C, di età inferiore agli anni ventuno per la guida di autoveicoli
adibiti al trasporto di cose di cui all'art. 115, comma 1, lettera d), numero
3), i titolari di patente della categoria D e di patente di categoria E,
correlata con patente di categoria D, per guidare autobus, autotreni ed
autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio
con conducente o per trasporto di scolari, devono conseguire un certificato di
abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento
per i trasporti terrestri (319) sulla base dei requisiti, delle modalità e dei
programmi di esami stabiliti nel regolamento. Tale certificato non può essere
rilasciato a mutilati o minorati fisici. I conducenti di veicoli adibiti a
servizi di emergenza ottengono il rilascio della relativa abilitazione
professionale esibendo certificazione, che sarà definita con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (326), dalla quale risulti la
loro idoneità allo svolgimento di tale attività (327) (328).
9.
Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito, per
la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari
di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre
conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneità, capacità o
formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento
per i trasporti terrestri (319). Tali certificati non possono essere rilasciati
ai mutilati e ai minorati fisici.
10.
Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al riguardo nella normativa
internazionale, saranno stabiliti i tipi dei certificati professionali di cui
al comma 9 nonché i requisiti, le modalità e i programmi d'esame per il loro
conseguimento. Nello stesso regolamento saranno indicati il modello e le
relative caratteristiche della patente di guida, anche ai fini di evitare
rischi di falsificazione.
11.
L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il
cambiamento di abitazione nell'àmbito dello stesso comune, viene effettuata dal
competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri (319),
che trasmette per posta, alla nuova residenza del titolare della patente di
guida, un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A
tal fine, i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri (319), per via telematica o su supporto
magnetico secondo i tracciati record prescritti del Dipartimento per i
trasporti terrestri (329), notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza,
nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione
anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del
trasferimento di residenza senza che sia stata ad essi dimostrata, previa
consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli
importi dovuti ai sensi della legge 1 dicembre 1986, n. 870, per la
certificazione della variazione di residenza, ovvero senza che sia stato ad
essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non è titolare di
patente di guida, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento (330)
(331).
11-bis.
Gli aspiranti al conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis possono
frequentare appositi corsi organizzati dalle autoscuole. In tal caso, il
rilascio del certificato è subordinato ad un esame finale svolto da un
funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri. I giovani
che frequentano istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria
possono partecipare ai corsi organizzati gratuitamente all'interno della
scuola, nell'àmbito dell'autonomia scolastica. Ai fini dell'organizzazione dei
corsi, le istituzioni scolastiche possono stipulare, anche sulla base di intese
sottoscritte dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per i
trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo gratuito con comuni,
autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e private impegnate in
attività collegate alla circolazione stradale. I corsi sono tenuti
prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole. La prova finale dei
corsi organizzati in àmbito scolastico è espletata da un funzionario
esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri e dall'operatore
responsabile della gestione dei corsi. Ai fini della copertura dei costi di
organizzazione dei corsi tenuti presso le istituzioni scolastiche, al Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono assegnati i proventi
delle sanzioni amministrative pecuniarie nella misura prevista dall'articolo
208, comma 2, lettera c). Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
stabilisce, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, le direttive, le modalità, i
programmi dei corsi e delle relative prove, sulla base della normativa
comunitaria (332).
12.
Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne
consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida o il
certificato di abilitazione professionale, se prescritto, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
seicentotrentacinquemilanovanta a lire duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta.
13.
Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di
guida è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire quattro milioni a lire sedici milioni; la stessa sanzione si applica ai
conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per
mancanza dei requisiti previsti dal presente codice (333) (79/cost).
13-bis.
Chiunque, non essendo titolare di patente, guida ciclomotori senza aver
conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-bis è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquecentosedici a
euro duemilasessantacinque (334).
14.
[Chiunque, pur avendo sostenuto con esito favorevole gli esami di cui all'art.
121, guida senza essere munito della patente è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
sessantatremilacinquecentodieci a lire duecentocinquantaquattromilatrenta. Ove
ricorrano i motivi ostativi al rilascio della patente di cui all'articolo 120,
si applica quanto disposto dal comma 13] (335).
15.
Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente
di guida ma non del certificato di abilitazione professionale, quando
prescritto, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (319), ove non sia stato
possibile provvedere, nei dieci giorni successivi all'esame, alla
predisposizione del certificato di abilitazione, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire duecentocinquantaquattromilatrenta a lire
unmilionesedicimilacentoquaranta.
16.
[Il titolare di patente di guida che omette di far annotare il trasferimento
nel termine stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila] (336).
17.
Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 13-bis e 15 importano la
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI (337).
18.
Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di
reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo
amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria
della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo
da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI (338) (339).
------------------------
(318)
Rubrica così sostituita dall'art. 6, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(319)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(320)
Comma così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.
(321)
Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza
indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(319)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(322)
Comma prima sostituito dall'art. 3, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 e poi così
modificato dall'art. 6, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza
indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(323)
Alinea così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(324)
Comma così modificato dall'art. 6, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(319)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(325)
Comma così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.
(319)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(326)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(327)
Comma così modificato dall'art. 5, D.L. 28 giugno 1995, n. 251.
(328)
Vedi, inoltre, l'art. 17, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(319)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(319)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(319)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(329)
La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è
stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15
gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(330)
Vedi, inoltre, l'art. 17, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(331)
Comma così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.
(332)
Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza
indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(333)
Comma così sostituito dall'art. 19, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Vedi, anche, il comma 3-bis dell'art. 202 del presente decreto. In
precedenza, con sentenza 9-10 gennaio 1997, n. 3 (Gazz. Uff. 15 gennaio 1997,
n. 3 - Serie speciale), la Corte costituzionale aveva dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 116, comma 13, nella parte in cui
puniva con la sanzione penale, colui che, munito di patente di categoria B, C o
D guida un veicolo per il quale è richiesta patente di categoria A.
(79/cost)
La Corte costituzionale con sentenza 13-16 giugno 1995, n. 246 (Gazz. Uff. 21
giugno 1995, n. 26, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 116, comma 13 e dell'art. 125, comma 3,
sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Successivamente la
stessa Corte, con ordinanza 7-14 luglio 1999, n. 298 (Gazz. Uff. 21 luglio
1999, n. 29, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, comma 13, sollevata in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
(334)
Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza
indicata nel comma 3 dell'art. 18 dello stesso decreto.
(335)
Comma soppresso dall'art. 6, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza
indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(319)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(336)
Comma abrogato dall'art. 15, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.
(337)
Comma prima sostituito dall'art. 3, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, e poi così
modificato dall'art. 6, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza
indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(338)
Comma così sostituito dall'art. 19, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
(339)
Articolo così modificato, prima dall'art. 57, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360
(Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.), con effetto dal 1° ottobre 1993,
poi dall'art. 19, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ed infine dalll'art. 6,
D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello
stesso decreto. Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303)
si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
117.
Limitazioni nella guida.
1.
Al titolare di patente italiana, per i tre anni successivi alla data del
conseguimento della patente stessa e comunque prima di aver raggiunto l'età di
venti anni, non è consentita la guida di motocicli di potenza superiore a 25 kW
e/o di potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 0,16 kW/kg.
2.
Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è
consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90
km/h per le strade extraurbane principali (340).
3.
Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l'indicazione sulla carta di
circolazione dei limiti di cui ai commi 1 e 2. Analogamente sono stabilite
norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente
codice.
4.
Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla
data di superamento dell'esame di cui all'articolo 121. [Le predette
limitazioni non si applicano nel caso in cui la patente italiana sia ottenuta
per conversione di una patente rilasciata da uno Stato membro delle Comunità
europee] (341) (80/cost).
5.
Il titolare di patente di guida italiana che nei primi tre anni dal
conseguimento della patente e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti
anni, circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità di cui al presente
articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta. La violazione
importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità
della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI (342) (343) (344) (80/cost).
------------------------
(340)
Comma così sostituito dall'art. 11, D.L. 1 aprile 1995, n. 98.
(341)
Comma così modificato dall'art. 11, D.L. 1 aprile 1995, n. 98, che ha anche
soppresso il secondo periodo.
(80/cost)
La Corte costituzionale, con ordinanza 8-22 marzo 2000, n. 76 (Gazz. Uff. 29
marzo 2000, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art.
117, commi 4 e 5, dell'art. 130, comma 2, dell'art. 136, comma 7, e dell'art.
142, comma 9, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
(342)
Comma così modificato dall'art. 11, D.L. 1 aprile 1995, n. 98.
(343)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(344)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 58, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(80/cost)
La Corte costituzionale, con ordinanza 8-22 marzo 2000, n. 76 (Gazz. Uff. 29
marzo 2000, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art.
117, commi 4 e 5, dell'art. 130, comma 2, dell'art. 136, comma 7, e dell'art.
142, comma 9, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
118.
Patente e certificato di idoneità per la guida di filoveicoli.
1.
Non si possono guidare filoveicoli senza avere conseguito la patente di guida
per autoveicoli, il certificato di abilitazione professionale nel caso della
guida di filoveicoli per trasporto di persone e un certificato di idoneità
rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri
(345), su proposta della azienda interessata.
2.
La categoria della patente di guida e il tipo di certificato di abilitazione
professionale di cui devono essere muniti i conducenti di veicoli filoviari
devono essere gli stessi di quelli prescritti per i corrispondenti autoveicoli.
3.
Il certificato di idoneità si consegue mediante esame che deve essere preceduto
da un periodo di esercitazioni nella condotta di un veicolo filoviario da
effettuarsi con la assistenza di un guidatore già autorizzato e sotto il
controllo di un funzionario tecnico della azienda che intende adibire il
candidato alla funzione di guidatore di filobus.
4.
Nel regolamento sono stabiliti i requisiti, le modalità ed i programmi di esame
per il conseguimento del suddetto certificato di idoneità.
5.
I candidati che hanno sostenuto gli esami con esito non favorevole possono
ripresentarsi ad un successivo esame solo dopo che abbiano ripetuto il periodo
di esercitazioni e siano trascorsi almeno trenta giorni.
6.
L'ufficio competente rilascia ai candidati che hanno superato gli esami un
certificato di idoneità alle funzioni di guidatore di filobus, che è valido
solo se accompagnato dalla patente per autoveicoli di cui al comma 2 e dal
certificato di abilitazione professionale, qualora prescritto. Il certificato
di idoneità abilita a condurre le vetture filoviarie presso qualsiasi azienda.
7.
La validità nel tempo del certificato di idoneità è la stessa della patente di
guida in possesso dell'interessato ai sensi del comma 2. Quando la patente
viene confermata di validità a norma dell'art. 126, l'ufficio competente
provvede ad analoga conferma per anni cinque del certificato di idoneità. Se la
validità della patente non viene confermata, il certificato di idoneità deve
essere ritirato a cura dell'ufficio che lo ha rilasciato.
8.
I competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri (345) possono
disporre che siano sottoposti a visita medica o ad esame di idoneità i titolari
del certificato di idoneità alla guida di vetture filoviarie quando sorgano
dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici o psichici prescritti o della idoneità.
9.
Le disposizioni relative alla sospensione e alla revoca della patente di guida
di cui agli articoli 129 e 130 si applicano anche ai certificati di idoneità
alla guida dei filoveicoli per fatti derivanti dalla guida degli stessi.
10.
Avverso i provvedimenti di sospensione o revoca del certificato di idoneità
alla guida di filoveicoli è ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti (346).
11.
Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un filoveicolo, ne affida o ne
consente la guida a persone che non siano munite della patente di guida per
autoveicoli, del certificato di abilitazione professionale, quando richiesto, o
del certificato di idoneità è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire duecentocinquantaquattromilatrenta a lire
unmilionesedicimilacentoquaranta.
12.
Chiunque guida filoveicoli senza essere munito della patente di guida e del
certificato di abilitazione professionale, quando richiesto, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentocinquantaquattromilatrenta a lire unmilionesedicimilacentoquaranta.
13.
Chiunque, munito di patente di guida, guida filoveicoli senza essere munito del
certificato di idoneità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire centoventisettemilaventi a lire
cinquecentottomilasettanta.
14.
Alle violazioni suddette consegue la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per sei mesi, secondo le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI (347) (348).
------------------------
(345)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(345)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(346)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(347)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(348)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 59, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
119.
Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida.
1.
Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla
guida di cui all'art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o
psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale
tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.
2.
L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel
comma 4, è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale
territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia
medico-legale. L'accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un
medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un
medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute (349), o da
un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in
servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo professionale dei
sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali (349). In tutti i casi tale accertamento deve
essere effettuato nei gabinetti medici.
2-bis.
L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti
affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle
patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è effettuato dai medici
specialisti nell'area della diabetologia e malattie del ricambio dell'unità
sanitaria locale che indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale
effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la
revisione della patente di guida (350).
3.
L'accertamento di cui al comma 2 deve risultare da certificazione di data non
anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame di
guida. [La certificazione deve tenere conto dei precedenti morbosi del
richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato dal medico di
fiducia] (351).
4.
L'accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato da commissioni
mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali
del capoluogo di provincia, nei riguardi:
a)
dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa
essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una
prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari
esigenze;
b)
di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a
guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t,
autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa
complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici;
c)
di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio competente
del Dipartimento per i trasporti terrestri (352);
d)
di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici,
strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi
circa l'idoneità e la sicurezza della guida;
d-bis)
dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la
conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la
commissione medica è integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai
fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini
dell'espressione del giudizio finale (353).
5.
Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro
trenta giorni al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (354). Questi
decide, sentita la commissione medica centrale istituita presso il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti (349). Tale commissione esprime il suo
parere avvalendosi eventualmente di accertamenti demandati agli organi sanitari
periferici delle Ferrovie dello Stato. La anzidetta commissione ha altresì il
compito, su richiesta del suddetto Ministero, di esprimere il parere su
particolari aspetti dell'idoneità psichica e fisica alla guida, nonché sul
coordinamento e sull'indirizzo della attività delle commissioni mediche locali.
6.
Di tale parere il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (354) si avvale
anche in sede di decisione del ricorso avverso il provvedimento della
sospensione della patente di guida di cui all'art. 129, comma 5, nonché in sede
di decisione del ricorso avverso la revoca della patente di guida disposta dal
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (352) (355).
7.
Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al comma 4, lettera
a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (354) si avvale della
collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della
riabilitazione.
8.
Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:
a)
i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti di guida;
b)
le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici;
c)
la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di cui
al comma 4, delle quali dovrà far parte un medico appartenente ai servizi
territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita
aspiranti conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4. In questa
ipotesi, dovrà farne parte un ingegnere del ruolo del Dipartimento per i
trasporti terrestri (356). Qualora siano sottoposti a visita aspiranti
conducenti che manifestano comportamenti o sintomi associabili a patologie
alcolcorrelate, le commissioni mediche sono integrate con la presenza di un
medico dei servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura,
riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie
alcolcorrelati. Può intervenire, ove richiesto dall'interessato, un medico di
sua fiducia (357);
d)
i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati con le
patenti speciali di categorie A, B, C e D.
9.
I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di cui
al comma 4, possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che
l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica
valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi abilitati all'esercizio
della professione ed iscritti all'albo professionale.
10.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (354), di
concerto con il Ministro della salute (354), è istituito un apposito comitato
tecnico che ha il compito di fornire alle Commissioni mediche locali
informazioni sul progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei
veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici (358).
------------------------
(349)
La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(349)
La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(350)
Comma aggiunto dall'art. 32, L. 7 dicembre 1999, n. 472 e poi così modificato
dall'art. 3, L. 22 marzo 2001, n. 85.
(351)
Periodo abrogato dall'art. 15, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.
(352)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(353)
Lettera aggiunta dall'art. 32, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(354)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(349)
La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(354)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(352)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(355)
Comma così sostituito dall'art. 4, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.
(354)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(356)
La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è
stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15
gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(357)
Lettera così modificata dall'art. 6, L. 30 marzo 2001, n. 125.
(354)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(354)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(358)
Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 60, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). Con
D.M. 27 dicembre 1994 (Gazz. Uff. 17 marzo 1995, n. 64), modificato dal D.M. 14
settembre 1998 (Gazz. Uff. 16 novembre 1998, n. 268), sono stati determinati i
diritti dovuti dagli utenti, per le operazioni di competenza delle commissioni
mediche provinciali e delle quote da destinare alle spese di funzionamento
delle stesse e per gli emolumenti ed i rimborsi spettanti ai componenti delle
commissioni medesime. Per l'impugnabilità degli accertamenti oculistici
effettuati dagli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato, vedi
l'art. 7, L. 3 aprile 2001, n. 138.
120.
Requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida.
1.
La patente di guida è revocata dal prefetto ai delinquenti abituali,
professionali o per tendenza e a coloro che sono o sono stati sottoposti a
misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla L. 27
dicembre 1956, n. 1423 (359), come sostituita dalla L. 3 agosto 1988, n. 327, e
dalla L. 31 maggio 1965, n. 575 (360), così come successivamente modificata e
integrata, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché alle
persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, quando
l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati
della stessa natura (361) (84/cost) (83/cost) (85/cost).
2.
A tal fine i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri (362)
danno al prefetto immediata comunicazione del rilascio delle patenti di guida,
per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i
sistemi informativi del Dipartimento per i trasporti terrestri (363) e della
Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli affari del personale
del Ministero dell'interno (364).
3.
Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 è ammesso il ricorso al Ministero
dell'interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (365) (366).
------------------------
(359)
.
(360)
.
(361)
Comma così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575. Con sentenza
14-21 ottobre 1998, n. 354 (Gazz. Uff. 28 ottobre 1998, n. 43, Serie speciale)
la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lett. b), nella versione
anteriore alla modifica introdotta dal D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, nella
parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che
"sono stati" sottoposti a misure di sicurezza personali. La stessa
Corte, con sentenza 9-18 ottobre 2000, n. 427 (Gazz. Uff. 25 ottobre 2000, n.
44-Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del combinato
disposto degli artt. 120, comma 1 e 130, comma 1, lettera b), del presente
decreto, nella parte in cui prevede la revoca della patente di guida nei
confronti di coloro che sono sottoposti alla misura di cui all'art. 2, L. 27
dicembre 1956, n. 1423; con sentenza 5 - 17 luglio 2001, n. 251 (Gazz. Uff. 25
luglio 2001, n. 29 - Serie speciale) ha dichiarato, tra l'altro,
l'illegittimità dell'art. 120, comma 1, in relazione all'art. 130, comma 1,
lettera b), del presente decreto, nella parte in cui prevede la revoca della
patente nei confronti di coloro che sono stati sottoposti alle misure di
prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita
dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, nonché dalla legge 31 maggio 1965, n. 575,
così come successivamente modificata e integrata.
(84/cost)
La Corte costituzionale con ordinanza 13-16 giugno 1995, n. 253 (Gazz. Uff. 21
giugno 1995, n. 26, Serie speciale), e con ordinanza 7-18 luglio 1998, n. 293
(Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli
artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), sollevata in riferimento agli
artt. 3, 4, 16 e 27 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con
sentenza 9-18 ottobre 2000, n. 427 (Gazz. Uff. 25 ottobre 2000, n. 44, Serie
speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
del combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo n. 285 del 1992, sollevata in riferimento agli artt. 3
e 35 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, inammissibili le questioni di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 120, comma 1 e
130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 285 del 1992, così come
sostituiti dal D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, sollevate in riferimento agli
artt. 3, 4, 76 e 97 della Costituzione.
(83/cost)
La Corte costituzionale, con sentenza 14-21 ottobre 1998, n. 354 (Gazz. Uff. 28
ottobre 1998, n. 43, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, come sostituito dall'art.
5, comma 1, del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, sollevata in riferimento agli
artt. 3, 4 e 76 della Costituzione.
La
stessa Corte, con successiva sentenza 5-17 luglio 2001, n. 251 (Gazz. Uff. 25
luglio 2001, n. 29, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità
delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, in
relazione all'art. 130, comma 1, lettera
b),
del medesimo codice, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 76 della
Cost.
(85/cost)
La Corte costituzionale, con ordinanza 19-28 dicembre 2001, n. 440 (Gazz. Uff.
2 gennaio 2002, n. 1), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale degli artt. 120, comma 1, e 130, comma
1, lettera b), sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 76 della
Costituzione.
(362)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(363)
La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è
stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15
gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(364)
Comma così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.
(365)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(366)
Comma così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.
121.
Esame di idoneità.
1.
L'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si
consegue superando una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti ed
una prova di controllo delle cognizioni.
2.
Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo direttive, modalità e
programmi stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti (367) sulla base delle direttive della Comunità europea e con il
ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro necessario per
una uniforme formulazione del giudizio.
3.
Gli esami per la patente di guida, per i certificati professionali di cui
all'art. 116 e per l'idoneità degli insegnanti e degli istruttori delle
autoscuole di cui all'art. 123 sono effettuati da dipendenti del Dipartimento
per i trasporti terrestri (368).
4.
Nel regolamento sono determinati i profili professionali dei dipendenti del
Dipartimento per i trasporti terrestri (368) che danno titolo all'effettuazione
degli esami di cui al comma 3.
5.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (367) sono
determinate le norme e modalità di effettuazione dei corsi di qualificazione e
degli esami per l'abilitazione del personale di cui al comma 4.
6.
L'esame di coloro che hanno frequentato una autoscuola può svolgersi presso la
stessa se dotata di locali riconosciuti dal competente ufficio del Dipartimento
per i trasporti terrestri (369) idonei allo scopo o presso centri di istruzione
da questa formati e legalmente costituiti.
7.
Le prove d'esame sono pubbliche.
8.
Le prove d'esame non possono essere sostenute prima che sia trascorso un mese
dalla data del rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida.
9.
A partire dal 1 gennaio 1995, la prova pratica di guida, con esclusione di
quella per il conseguimento di patente di categoria A, va in ogni caso
effettuata su veicoli muniti di doppi comandi.
10.
Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova
deve trascorrere almeno un mese.
11.
Gli esami possono essere sostenuti, previa prenotazione da inoltrarsi non oltre
il quinto giorno precedente la data della prova, entro il termine di validità
dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità
è consentito ripetere, per una volta soltanto, una delle due prove d'esame
(370).
12.
Contestualmente al superamento con esito favorevole dell'esame di guida, il
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (369) rilascia la
patente di guida a chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 116 (371).
------------------------
(367)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(368)
La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è
stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15
gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(368)
La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è
stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15
gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(367)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(369)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(370)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 61, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). Da
ultimo i commi 11 e 12 sono stati così sostituiti dall'art. 6, D.P.R. 19 aprile
1994, n. 575.
(369)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(371)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 61, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). Da
ultimo i commi 11 e 12 sono stati così sostituiti dall'art. 6, D.P.R. 19 aprile
1994, n. 575.
122.
Esercitazioni di guida.
1.
A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero per
l'estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli ed è in
possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti è rilasciata
un'autorizzazione per esercitarsi alla guida.
2.
L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle
categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità
della medesima, purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore,
persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida
per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la
categoria superiore; l'istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla
marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di
necessità. Se il veicolo non è munito di doppi comandi a pedale almeno per il
freno di servizio e per l'innesto a frizione, l'istruttore non può avere età
superiore a sessanta anni.
3.
Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire la patente di
categoria A non si applicano le norme di cui al comma 2 ma quelle di cui al
comma 5.
4.
Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida devono essere muniti
di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica "P". Tale
contrassegno è sostituito per i veicoli delle autoscuole con la scritta
"scuola guida". Le caratteristiche di tali contrassegni e le modalità
di applicazione saranno determinate nel regolamento.
5.
Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al
conducente, altra persona in funzione di istruttore sono consentite in luoghi
poco frequentati.
6.
L'autorizzazione è valida per sei mesi.
7.
Chiunque guida senza l'autorizzazione per l'esercitazione, ma avendo a fianco,
in funzione di istruttore, persona provvista di patente di guida ai sensi del
comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire seicentotrentacinquemilanovanta a lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta. La stessa sanzione si
applica alla persona che funge da istruttore.
8.
Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, in
funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma
2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
seicentotrentacinquemilanovanta a lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta. Alla violazione consegue la
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo
le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Alla violazione di cui al comma
5 consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta.
9.
Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centoventisettemilaventi a
lire cinquecentottomilasettanta (372).
------------------------
(372)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
123.
Autoscuole.
1.
Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei
conducenti sono denominate autoscuole.
2.
Le autoscuole sono soggette ad autorizzazione e vigilanza amministrativa da
parte delle province ed a vigilanza tecnica da parte degli uffici competenti
del Dipartimento per i trasporti terrestri (373).
3.
I compiti delle province in materia di autorizzazione e di vigilanza
amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive
emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (374), nel rispetto
dei princìpi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica
sull'insegnamento e per la limitazione numerica delle autoscuole in relazione
alla popolazione, all'indice della motorizzazione e alla estensione del
territorio.
4.
Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono ottenere
l'autorizzazione. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 2 deve avere
la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali
dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del
concedente. Nel caso di società od enti l'autorizzazione può essere rilasciata
a persona delegata dal legale rappresentante della società od ente secondo
quanto previsto dal regolamento.
5.
L'autorizzazione è rilasciata a chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di
buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma
di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria o
istruttore di guida. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente
comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla
persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante o, nel caso di
società od enti, alla persona da questi delegata.
6.
L'autorizzazione non può essere rilasciata ai delinquenti abituali,
professionali o per tendenza e a coloro che sono sottoposti a misure
amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste
dall'art. 120, comma 1.
7.
L'autoscuola deve possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e
disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti (375), che rilascia specifico attestato di
qualifica professionale. Qualora più scuole autorizzate si consorzino e
costituiscano un centro di istruzione automobilistica, riconosciuto
dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (373)
secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti (374), le dotazioni complessive, in personale ed attrezzature,
possono essere adeguatamente ridotte.
8.
L'autorizzazione è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:
a)
l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;
b)
il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori
che non siano più ritenuti idonei dal competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri (373);
c)
il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri (373) ai fini del regolare funzionamento
dell'autoscuola.
9.
L'autorizzazione è revocata quando:
a)
siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;
b)
venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;
c)
siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.
10.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (374) stabilisce, con propri
decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità
degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le
prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di
consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i
programmi di esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e
degli istruttori; i programmi di esame per il conseguimento della patente di
guida (376).
11.
Chiunque gestisce un'autoscuola senza autorizzazione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilioneduecentosettantamilacentottanta
a lire cinquemilioniottantamilasettecento. Dalla violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di
cessazione della relativa attività, ordinata dal competente ufficio secondo le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
12.
Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli
delle autoscuole, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentocinquantaquattromilatrenta a lire unmilionesedicimilacentoquaranta.
13.
Nel regolamento saranno stabilite le modalità per il rilascio della
autorizzazione di cui al comma 2. Con lo stesso regolamento saranno dettate
norme per lo svolgimento, da parte degli enti pubblici non economici,
dell'attività di consulenza, secondo la L. 8 agosto 1991, n. 264 (377) (378).
------------------------
(373)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(374)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(375)
La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(373)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(374)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto
dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(373)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(373)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(374)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(376)
Vedi il D.M. 17 maggio 1995, n. 317.
(377)
.
(378)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
124.
Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici.
1.
Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonché
macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre
avere ottenuto una delle patenti di cui all'art. 116, comma 3, e precisamente:
a)
della categoria A, per la guida delle macchine agricole indicate dall'art. 115,
comma 1, lettera c);
b)
della categoria B, per la guida delle macchine agricole, nonché delle macchine
operatrici;
c)
della categoria C, per le macchine operatrici eccezionali.
2.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (379) sono
stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che,
eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici
con patenti speciali delle categorie A e B, previste dall'art. 116, comma 5.
3.
Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso decreto di cui al
comma 2 stabilisce i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1
che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici.
4.
Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito
della patente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire quattro milioni a lire sedici milioni. All'incauto affidamento si
applica la disposizione di cui all'articolo 116, comma 12 (380).
4-bis.
Alle violazioni di cui al comma 4 consegue la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi o, in caso di
reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI (381).
------------------------
(379)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(380)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 62, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
Successivamente, l'art. 19, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha sostituito, con
gli attuali commi 4 e 4-bis, l'originario comma 4. Vedi, anche, il comma 3-bis
dell'art. 202 del presente decreto.
(381)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 62, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
Successivamente, l'art. 19, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha sostituito, con
gli attuali commi 4 e 4-bis, l'originario comma 4. Vedi, anche, il comma 3-bis
dell'art. 202 del presente decreto.
125.
Validità della patente di guida.
1.
Le patenti di guida delle categorie C e D sono valide, rispettivamente, anche
per la guida dei veicoli per i quali è richiesta la patente della categoria B e
per quella dei veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie B e
C.
2.
La patente speciale di guida delle categorie A, B, C e D rilasciata a mutilati
o minorati fisici è valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le
caratteristiche in essa indicate e risultanti dalla carta di circolazione.
3.
Chiunque, munito di patente di categoria B, C o D, guida un autoveicolo per il
quale è richiesta una patente di categoria diversa da quella della patente di
cui è in possesso, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire duecentocinquantaquattromilatrenta a lire
unmilionesedicimilacentoquaranta (79/cost).
4.
Parimenti chiunque, munito di patente speciale delle categorie A, B, C o D,
guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in
relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero, munito di patente
speciale delle categorie A e B quale mutilato o minorato fisico, guida un
autoveicolo o motoveicolo di tipo diverso o per la cui guida è prevista una
patente di categoria diversa, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire centoventisettemilaventi a lire
cinquecentottomilasettanta.
5.
Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI (382) (383).
------------------------
(79/cost)
La Corte costituzionale con sentenza 13-16 giugno 1995, n. 246 (Gazz. Uff. 21
giugno 1995, n. 26, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 116, comma 13 e dell'art. 125, comma 3,
sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Successivamente la
stessa Corte, con ordinanza 7-14 luglio 1999, n. 298 (Gazz. Uff. 21 luglio
1999, n. 29, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, comma 13, sollevata in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
(382)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è provveduto,
ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento biennale della
sanzione nella misura sopra riportata.
(383)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 63, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
126.
Durata e conferma della validità della patente di guida.
1.
Le patenti di guida delle categorie A e B sono valide per anni dieci; qualora
siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età
sono valide per cinque anni e a chi ha superato il settantesimo anno di età
sono valide per tre anni.
2.
La patente speciale di guida delle categorie A e B rilasciata a mutilati e
minorati fisici e quella della categoria C sono valide per cinque anni e per
tre anni a partire dal settantesimo anno di età. La patente della categoria D è
valida per cinque anni.
3.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (384), con propri decreti, può
stabilire termini di validità più ridotti per determinate categorie di patenti
anche in relazione all'uso cui sono destinati i veicoli condotti, all'età dei
conducenti o ai loro requisiti fisici e psichici, determinando altresì in quali
casi debba addivenirsi alla sostituzione della patente.
4.
L'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 119, comma 1, per la guida dei
motoveicoli e degli autoveicoli di cui all'art. 116, comma 8, deve essere
effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione della conferma di validità
della patente di guida. Detto accertamento deve effettuarsi con cadenza
biennale nei confronti di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di
età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t, autotreni e autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la
cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 20 t, e macchine
operatrici (385).
4-bis.
Per i soggetti affetti da diabete trattati con insulina gli accertamenti di cui
all'articolo 119, comma 4, lettera d-bis), sono effettuati ogni anno, salvo i
periodi più brevi indicati sul certificato di idoneità (386).
5.
La validità della patente è confermata dal competente ufficio del Dipartimento
per i trasporti terrestri (387), che trasmette per posta al titolare della
patente di guida un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di
guida. A tal fine gli uffici da cui dipendono i sanitari indicati nell'art.
119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento
per i trasporti terrestri (387), nel termine di cinque giorni decorrente dalla
data di effettuazione della visita medica, ogni certificato medico dal quale
risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici
prescritti per la conferma della validità. Analogamente procedono le commissioni
di cui all'art. 119, comma 4, nonché i competenti uffici del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti (388) nei casi di cui all'art. 119, comma 5. Non
possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano,
previa esibizione delle ricevute, di aver effettuato i versamenti in conto
corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validità della patente
di guida. Il personale sanitario che effettua la visita è responsabile in
solido dell'omesso pagamento. La ricevuta andrà conservata dal titolare della
patente per il periodo di validità (389).
6.
L'autorità sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 5 rilevi
che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validità della
patente, comunica al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri (387) l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui
agli articoli 129, comma 2, e 130 (390).
7.
Chiunque guida con patente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentocinquantaquattromilatrenta a lire unmilionesedicimilacentoquaranta.
Alla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie del ritiro
della patente e del fermo del veicolo per un periodo di due mesi. In caso di
reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, consegue la
sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo (391) (392)
(89/cost) (90/cost).
------------------------
(384)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(385)
Comma così modificato dall'art. 17, L. 27 dicembre 1997, n. 449. Vedi, anche,
l'art. 2, D.L. 25 novembre 1995, n. 501.
(386)
Comma aggiunto dall'art. 32, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(387)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(387)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(388)
La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(389)
Comma così sostituito dall'art. 7, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.
(387)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 9 dello stesso decreto.
(390)
Comma così sostituito dall'art. 7, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.
(391)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(392)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 64, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
Successivamente, l'art. 19, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha così
sostituito, con gli attuali periodi secondo e terzo, l'originario secondo periodo
del comma 7 del presente articolo.
(89/cost)
La Corte costituzionale, con ordinanza 5-23 luglio 2001, n. 278 (Gazz. Uff. 1
agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come
modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.
507 e dell'art. 214, commi 1 e 6, dello stesso codice, sollevate in riferimento
agli artt. 3, 13 e 24 della Cost.;
ha
dichiarato, inoltre, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento agli
artt. 3 e 76 della Cost.
La
stessa Corte costituzionale, con successiva ordinanza 11-24 aprile 2002, n. 136
(Gazz. Uff. 2 maggio 2002, 1ª Serie speciale - Ediz. str.), ha dichiarato la
manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 126, comma 7, modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento all'art. 3 della
Costituzione;
ha
dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 2 e 6, sollevate in riferimento
agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione;
ha
dichiarato, infine, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 126, comma 7, modificato dall'art. 19, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento agli
artt. 3 e 25 della Costituzione.
(90/cost)
La Corte costituzionale, con ordinanza 5-23 luglio 2001, n. 282 (Gazz. Uff. 1°
agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come
modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.
507 anche in combinato disposto con l'art. 214, comma 1-bis, dello stesso
codice, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 16 della Cost.
126-bis.
Patente a punti.
1.
All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti
punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura
indicata nella tabella allegata, a seguito della violazione di una delle norme
per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V,
indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni
violazione deve risultare dal verbale di contestazione.
2.
L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la
perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione
della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento
della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi
amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la
proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla
conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della
sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero
dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione può essere
effettuata solo se la persona del conducente, quale responsabile della
violazione, sia stata identificata inequivocabilmente; tale comunicazione
avviene per via telematica o mediante moduli cartacei predisposti dal
Dipartimento per i trasporti terrestri.
3.
Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in
tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal
Dipartimento per i trasporti terrestri.
4.
Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito,
la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da
soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti
terrestri, consente di riacquistare sei punti. A tale fine, l'attestato di
frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento
dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio
dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di
aggiornamento.
5.
Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza,
per il periodo di tre anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui
derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo
punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti.
6.
Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi
all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. A tale fine, l'ufficio
del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su
comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la
revisione della patente di guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo
le procedure di cui all'articolo 201, comma 3, è atto definitivo. Qualora il
titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta
giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è
sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è
notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di
cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del
documento (393).
Tabella
dei punteggi previsti all'art. 126-bis (394)
Norma
violata
Punti
Art.
141
Comma
8
2
Comma
9, 1° periodo
4
Comma
9, 2° periodo
10
Art.
142
Comma
8
2
Comma
9
10
Art.
143
Comma
11
4
Comma
12
10
Comma
13, con rif. al comma 5
4
Art.
145
Comma
10, con rif. ai commi 2, 3, 4, 6, 8 e 9
2
Comma
10, con rif. al comma 5
4
Comma
11
5
Art.
146
Comma
2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e di fermata
1
Comma
3
4
Art.
147
Comma
5
3
Comma
6
5
Art.
148
Comma
15
2
Comma
16, 1° periodo
4
Comma
16, 2° periodo
5
Art.
149
Comma
4
3
Comma
5, 2° periodo
5
Art. 150
Comma 4
1
Comma 5
5
Art. 152
Comma
3
2
Art.
153
Comma
10
3
Comma
11
1
Art. 154
Comma 7
4
Comma 8
2
Art. 161
Comma
2
4
Comma
4
2
Art.
162
Comma 5
2
Art. 164
Comma 8
3
Art. 165
Comma
3
2
Art.
167
Commi
2, 3, 5 e 6, con rif. a:
a)
eccedenza non superiore a 1t
1
b)
eccedenza non superiore a 2t
2
c)
eccedenza non superiore a 3t
3
d)
eccedenza superiore a 3t
4
Comma
7
3
Art.
168
Comma
7
4
Comma
8
10
Comma
9
10
Art.
169
Comma
7
3
Comma
8
4
Comma
9
2
Comma
10
1
Art.
170
Comma 6
1
Art. 171
Comma 2
3
Art. 172
Commi
8 e 9
3
Art.
173
Comma 3
4
Art. 174
Comma 7
1
Art. 175
Comma
13
4
Comma
14, con rif. al comma 7, lettera a)
2
Comma
16
2
Art.
176
Comma
19
10
Comma
20, con rif. al comma 1, lettera b)
4
Comma
20, con rif. al comma 1, lettere c) e d)
10
Comma 21
2
Art. 178
Comma 4
1
Art. 179
Comma 9
10
Art. 186
Comma 2
10
Art. 187
Comma
4
10
Art.
189
Comma
5
4
Comma
6
10
Comma
9
2
Art.
191
Comma
4
3
Per
le violazioni commesse entro i primi cinque anni dal rilascio della patente di
guida, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione,
sono raddoppiati.
------------------------
(393)
Articolo aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza
indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(394)
Tabella aggiunta dall'allegato al D.Lgs. 15 gennaio 2002 n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
127.
Permesso provvisorio di guida.
[1.
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente il titolare
deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, i quali
rilasciano attestazione di resa denuncia.
2.
Il competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
previa presentazione della attestazione di cui al comma 1 e della dichiarazione
di assunzione di responsabilità ai fini amministrativi resa nelle forme di cui
alle L. 4 gennaio 1968, n. 15 (395), e L. 11 maggio 1971, n. 390 (396),
rilascia un documento provvisorio di guida della validità di un mese che può
essere rinnovato fino al rilascio del duplicato (397).
3.
In caso di accertata distruzione, la domanda di duplicato può essere presentata
immediatamente.
4.
Trascorsi trenta giorni senza che il documento smarrito o sottratto sia stato
rinvenuto o recuperato, l'interessato ne richiede il duplicato (398)] (399).
------------------------
(395)
.
(396)
.
(397)
Comma così sostituito dall'art. 8, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.
(398)
Comma così sostituito dall'art. 8, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.
(399)
Articolo prima modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 65, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.), come
corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 3 marzo 1994, n. 51, e poi abrogato
dall'art. 3, D.P.R. 9 marzo 2000, n. 104.
128.
Revisione della patente di guida.
1.
Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (400), nonché
il prefetto nei casi previsti dall'art. 187, possono disporre che siano
sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art.
119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora
sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici
prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di
idoneità sono comunicati ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti
terrestri (400) per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della
patente (401).
2.
Chiunque circoli senza essersi sottoposto agli accertamenti o esami previsti
dal comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta. Alla stessa
sanzione soggiace chiunque circoli nonostante sia stato dichiarato, a seguito
dell'accertamento sanitario effettuato ai sensi del comma 1, temporaneamente
inidoneo alla guida.
3.
Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa accessoria del
ritiro della patente, secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI
(402).
------------------------
(400)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(400)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(401)
Comma così sostituito dall'art. 9, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.
(402)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 66, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). Con
D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è provveduto, ai
sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento biennale della
sanzione nella misura sopra riportata.
129.
Sospensione della patente di guida.
1.
La patente di guida è sospesa, per la durata stabilita nel provvedimento di
interdizione alla guida adottato quale sanzione amministrativa accessoria,
quando il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di
comportamento indicate o richiamate nel titolo V, per il periodo di tempo da
ciascuna di tali norme indicato.
2.
La patente di guida è sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di
accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione disposta
ai sensi dell'art. 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e
psichici di cui all'art. 119. In tal caso la patente è sospesa fintanto che
l'interessato non produca la certificazione della Commissione medica locale
attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici. [Dei
suddetti provvedimenti di sospensione viene data comunicazione ai competenti
uffici della Direzione generale della M.C.T.C.] (403).
3.
Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di guida è sospesa dai
competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri (404). Nei
restanti casi la patente di guida è sospesa dal prefetto del luogo di residenza
del titolare e per le patenti rilasciate da uno Stato estero, dal prefetto del
luogo dove è stato commesso il fatto di cui al comma 1 e agli articoli 222 e
seguenti. Quest'ultimo segnala il provvedimento all'autorità competente dello
Stato che ha rilasciato la patente e lo annota, ove possibile, sul documento di
guida. Dei provvedimenti adottati, il prefetto dà immediata comunicazione ai
competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri (404) per il
tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi
informativi del Dipartimento per i trasporti terrestri (405) e della Direzione
generale dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del
Ministero dell'interno (406).
4.
Avverso il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 è
ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (407), nel
termine di giorni venti dalla comunicazione dell'ordinanza stessa. Il Ministro
provvede nei quarantacinque giorni successivi. Il provvedimento del Ministro è
comunicato all'interessato ed ai competenti uffici del Dipartimento per i
trasporti terrestri (404). Se il ricorso è accolto, la patente è restituita
all'interessato (408) (409).
------------------------
(403)
Periodo abrogato dall'art. 15, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.
(404)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(404)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(405)
La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è
stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15
gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(406)
Comma così sostituito dall'art. 10, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.
(407)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(404)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(408)
Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 3 marzo 1994, n. 51.
(409)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 67, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
130.
Revoca della patente di guida.
1.
La patente di guida è revocata dai competenti uffici del Dipartimento per i
trasporti terrestri (410):
a)
quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti
fisici e psichici prescritti;
b)
quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell'art. 128, risulti
non più idoneo (84/cost) (85/cost);
c)
quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con
altra rilasciata da uno Stato estero (411).
2.
Allorché siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di
revoca della patente di guida, l'interessato può direttamente conseguire, per
esame e con i requisiti psichici e fisici previsti per la conferma di validità,
una patente di guida di categoria non superiore a quella della patente
revocata, senza che siano operanti i criteri di propedeuticità previsti
dall'art. 116 per il conseguimento delle patenti delle categorie C, D ed E. Le
limitazioni di cui all'art. 117 si applicano con riferimento alla data di
rilascio della patente revocata (412) (80/cost).
------------------------
(410)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(84/cost)
La Corte costituzionale con ordinanza 13-16 giugno 1995, n. 253 (Gazz. Uff. 21
giugno 1995, n. 26, Serie speciale), e con ordinanza 7-18 luglio 1998, n. 293
(Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli
artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), sollevata in riferimento agli
artt. 3, 4, 16 e 27 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con
sentenza 9-18 ottobre 2000, n. 427 (Gazz. Uff. 25 ottobre 2000, n. 44, Serie
speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
del combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo n. 285 del 1992, sollevata in riferimento agli artt. 3
e 35 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, inammissibili le questioni di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e
130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 285 del 1992, così come
sostituiti dal D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, sollevate in riferimento agli
artt. 3, 4, 76 e 97 della Costituzione.
(85/cost)
La Corte costituzionale, con ordinanza 19-28 dicembre 2001, n. 440 (Gazz. Uff.
2 gennaio 2002, n. 1), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale degli artt. 120, comma 1, e 130, comma
1, lettera b), sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 76 della
Costituzione.
(411)
Comma così sostituito dall'art. 11, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575. Con sentenza
14-21 ottobre 1998, n. 354 (Gazz. Uff. 28 ottobre 1998, n. 43, Serie speciale)
la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lett. b), nella
versione anteriore alla modifica introdotta dal D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575,
nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che
"sono stati" sottoposti a misure di sicurezza personali. La stessa
Corte, con sentenza 9-18 ottobre 2000, n. 427 (Gazz. Uff. 25 ottobre 2000, n.
44 Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del combinato
disposto degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del presente
decreto, nella parte in cui prevede la revoca della patente di guida nei
confronti di coloro che sono sottoposti alla misura di cui all'art. 2, L. 27
dicembre 1956, n. 1423; con sentenza 5 - 17 luglio 2001, n. 251 (Gazz. Uff. 25
luglio 2001, n. 29 - Serie speciale) ha dichiarato, tra l'altro,
l'illegittimità dell'art. 120, comma 1, in relazione all'art. 130, comma 1,
lettera b), del presente decreto, nella parte in cui prevede la revoca della
patente nei confronti di coloro che sono stati sottoposti alle misure di
prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita
dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, nonché dalla legge 31 maggio 1965, n. 575,
così come successivamente modificata e integrata.
(412)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 68, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(80/cost)
La Corte costituzionale, con ordinanza 8-22 marzo 2000, n. 76 (Gazz. Uff. 29
marzo 2000, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art.
117, commi 4 e 5, dell'art. 130, comma 2, dell'art. 136, comma 7, e dell'art.
142, comma 9, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
131.
Agenti diplomatici esteri.
1.
Le violazioni alle disposizioni del presente codice commesse da agenti
diplomatici e consolari accreditati in Italia, o da altre persone che, con riguardo
a tali violazioni, godano, nei limiti previsti dalle norme internazionali,
delle immunità spettanti agli agenti suddetti, sono segnalate dagli uffici o
comandi dai quali dipendono coloro che le hanno accertate al Ministero degli
affari esteri, per le comunicazioni da effettuarsi per via diplomatica.
2.
Per le autovetture e gli autoveicoli adibiti ad uso promiscuo appartenenti agli
agenti diplomatici, agli agenti consolari di carriera e alle altre persone
indicate nel comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (413),
su richiesta del Ministero degli affari esteri, rilascia ai sensi delle vigenti
norme, previe visita e prova, quando prescritte, la carta di circolazione e
provvede all'immatricolazione, assegnando speciali targhe di riconoscimento,
nei tipi e nelle caratteristiche determinate con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti (414), di concerto con il Ministro degli affari
esteri.
3.
Le violazioni commesse alla guida di veicoli muniti delle targhe speciali di cui
al comma 1 da soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1 sono perseguite
nei modi ordinari di legge, oltre alla segnalazione per via diplomatica nei
confronti del titolare dell'autoveicolo.
4.
La validità delle speciali targhe di riconoscimento e delle carte di
circolazione rilasciate a norma del comma 2 scade al momento in cui cessa lo
status diplomatico di colui al quale il veicolo appartiene. La relativa
restituzione deve aver luogo non oltre il termine di novanta giorni dalla
scadenza.
5.
Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione di reciprocità,
salvo gli accordi speciali con le organizzazioni internazionali.
------------------------
(413)
La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(414)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
132.
Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri.
1.
Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e
che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui
all'articolo 53, comma 2, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono
ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al
certificato di immatricolazione dello Stato di origine (415).
2.
La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai cittadini residenti nel
comune di Campione d'Italia.
3.
Le targhe dei veicoli di cui al comma 1 devono essere chiaramente leggibili e
contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri
latini maiuscoli, secondo le modalità che verranno stabilite nel regolamento.
4.
Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta l'interdizione
all'accesso sul territorio nazionale.
5.
Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centoventisettemilaventi a
lire cinquecentottomilasettanta (416).
------------------------
(415)
Comma così modificato dall'art. 53, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.
(416)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
133.
Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione.
1.
Gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero,
quando circolano in Italia, devono essere muniti posteriormente della sigla
distintiva dello Stato di origine.
2.
La sigla deve essere conforme alle disposizioni delle convenzioni internazionali.
3.
Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi sia nazionali che stranieri che
circolano in Italia è vietato l'uso di sigla diversa da quella dello Stato di
immatricolazione del veicolo.
4.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centoventisettemilaventi a
lire cinquecentottomilasettanta (417).
------------------------
(417)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
134.
Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani
residenti all'estero o a stranieri.
1.
Agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi importati temporaneamente o nuovi di
fabbrica acquistati per l'esportazione, che abbiano già adempiuto alle
formalità doganali, se prescritte, e appartengano a cittadini italiani
residenti all'estero o a stranieri che sono di passaggio, sono rilasciate una
carta di circolazione della durata massima di un anno, salvo eventuale proroga,
e una speciale targa di riconoscimento, come stabilito nel regolamento.
2.
Chiunque circola con la carta di circolazione di cui al comma 1 scaduta di
validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta. Dalla
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del
veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI (418) (419).
------------------------
(418)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(419)
La Corte costituzionale, con sentenza 28 marzo-12 aprile 1996, n. 110 (Gazz.
Uff. 17 aprile 1996, n. 16 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del comma secondo dell'art. 134, nella parte in cui prevede la
sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo anche quando sia
disposta la proroga della carta di circolazione successivamente al sequestro
del veicolo.
135.
Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri.
1.
I conducenti muniti di patente di guida o di permesso internazionale rilasciati
da uno Stato estero possono guidare in Italia veicoli per i quali è valida la
loro patente o il loro permesso, purché non siano residenti in Italia da oltre
un anno.
2.
Qualora la patente o il permesso internazionale rilasciati dallo Stato estero
non siano conformi ai modelli stabiliti in convenzioni internazionali cui
l'Italia abbia aderito, essi devono essere accompagnati da una traduzione
ufficiale in lingua italiana o da un documento equipollente. Resta salvo quanto
stabilito in particolari convenzioni internazionali.
3.
I conducenti muniti di patente o di permesso internazionale rilasciati da uno
Stato estero nel quale, per la guida di determinati veicoli, è prescritto,
altresì, il possesso di un certificato di abilitazione professionale o di altri
titoli abilitativi, oltre che della patente o del permesso rilasciati dallo
Stato stesso, devono essere muniti, per la guida dei suddetti veicoli, dei
necessari titoli abilitativi di cui sopra, concessi dall'autorità competente
dello Stato ove è stata rilasciata la patente.
4.
Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centoventisettemilaventi a
lire cinquecentottomilasettanta.
5.
Chiunque guida munito della patente di guida ma non del certificato di
abilitazione professionale o di idoneità, quando prescritto, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentocinquantaquattromilatrenta a lire unmilionesedicimilacentoquaranta.
6.
I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso internazionale,
rilasciati da uno Stato estero, sono tenuti alla osservanza di tutte le
prescrizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi
si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana (420).
------------------------
(420)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
136.
Conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri e da Stati della
Comunità europea.
1.
I titolari di patente in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro
della Comunità economica europea, che abbiano acquisito la residenza anagrafica
in Italia, possono ottenere, a richiesta e dietro consegna della suddetta
patente, la patente di guida delle stesse categorie per le quali è valida la
loro patente senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'art. 121. La
patente sostituita è restituita, da parte dell'autorità italiana che ha
rilasciato la nuova patente, all'autorità dello Stato membro che l'ha
rilasciata. Le stesse disposizioni si applicano per il certificato di
abilitazione professionale, senza peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale
documento abilitativo a sé stante.
2.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a condizione di reciprocità,
anche ai titolari di patenti di guida rilasciate da Paesi non comunitari, fatto
salvo quanto stabilito in accordi internazionali.
3.
Il rilascio di patente in sostituzione di una patente di altro Stato avviene
previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti psichici,
fisici e morali stabiliti rispettivamente dagli articoli 119 e 120. Il
controllo dei requisiti psichici e fisici avviene a norma dell'art. 126, comma
5.
4.
L'accertamento dei requisiti psichici e fisici non è richiesto qualora si
dimostri che il rilascio della patente da sostituire, emessa da uno Stato
membro della Comunità europea, è stato subordinato al possesso di requisiti
psichici e fisici equivalenti a quelli previsti dalla normativa vigente. In
questa ipotesi alla nuova patente non può essere accordata una validità che
vada oltre il termine stabilito per la patente da sostituire.
5.
Nel caso in cui è richiesta la sostituzione, ai sensi dei precedenti commi, di
patente rilasciata da uno Stato estero, già in sostituzione di una precedente
patente italiana, è rilasciata una nuova patente di categoria non superiore a
quella originaria, per ottenere la quale il titolare sostenne l'esame di
idoneità.
6.
A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della
residenza in Italia, guidano con patente o altro prescritto documento abilitativo,
rilasciati da uno Stato estero, non più in corso di validità si applicano le
sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, previste per chi guida
senza essere munito della patente di guida o del certificato di abilitazione
professionale (421).
7.
A coloro che, avendo acquisito la residenza in Italia da non oltre un anno,
guidano con patente o altro necessario documento abilitativo, rilasciati da uno
Stato estero, scaduti di validità, ovvero a coloro che, trascorso più di un
anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con i
documenti di cui sopra in corso di validità, si applicano le sanzioni previste
per chi guida con patente italiana scaduta di validità (80/cost) (94/cost).
------------------------
(421)
Comma così modificato dall'art. 19. D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Vedi, anche, il comma 3-bis dell'art. 202 del presente decreto.
(80/cost)
La Corte costituzionale, con ordinanza 8-22 marzo 2000, n. 76 (Gazz. Uff. 29
marzo 2000, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art.
117, commi 4 e 5, dell'art. 130, comma 2, dell'art. 136, comma 7, e dell'art.
142, comma 9, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
(94/cost)
La Corte costituzionale, con ordinanza 5-17 luglio 2001, n. 260 (Gazz. Uff. 25
luglio 2001, n. 29, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 136, comma 7, come
modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.
507 sollevata in riferimento all'art. 3 della Cost.
137.
Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e permessi
internazionali di guida.
1.
I certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi necessari
per circolare negli Stati nei quali, ai sensi delle convenzioni internazionali,
tali documenti siano richiesti, sono rilasciati dagli uffici competenti del
Dipartimento per i trasporti terrestri (422), previa esibizione dei documenti
di circolazione nazionali.
2.
I competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri (422) rilasciano
i permessi internazionali di guida, previa esibizione della patente (423).
------------------------
(422)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(422)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(423)
Comma così sostituito dall'art. 12, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.
138.
Veicoli e conducenti delle Forze armate.
1.
Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi dei veicoli di loro
dotazione agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione militare, al rilascio
dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento.
2.
I veicoli delle Forze armate, qualora eccedono i limiti di cui agli articoli 61
e 62, devono essere muniti, per circolare sulle strade non militari, di una
autorizzazione speciale che viene rilasciata dal comando militare sentiti gli
enti competenti, conformemente a quanto previsto dall'art. 10, comma 6.
All'eventuale scorta provvede il predetto comando competente.
3.
Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi del personale in servizio:
a)
all'addestramento, all'individuazione e all'accertamento dei requisiti
necessari per la guida, all'esame di idoneità e al rilascio della patente
militare di guida, che abilita soltanto alla guida dei veicoli comunque in
dotazione delle Forze armate;
b)
al rilascio dei certificati di abilitazione alle mansioni di insegnante di
teoria e di istruttore di scuola guida, relativi all'addestramento di cui alla
lettera a).
4.
Gli insegnanti, gli istruttori e i conducenti di cui al comma 3 non sono
soggetti alle disposizioni del presente titolo.
5.
Coloro che sono muniti di patente militare possono ottenere, senza sostenere
l'esame di idoneità, la patente di guida per veicoli delle corrispondenti
categorie, secondo la tabella di equipollenza stabilita dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti (424), di concerto con il Ministero della
difesa, sempreché la richiesta venga presentata per il tramite dell'autorità
dalla quale dipendono durante il servizio o non oltre un anno dalla data del
congedo o dalla cessazione dal servizio.
6.
Il personale provvisto di abilitazione ad istruttore di guida militare può
ottenere la conversione in analogo certificato di abilitazione ad istruttore di
guida civile senza esame e secondo le modalità stabilite dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti (424), purché gli interessati ne facciano
richiesta entro un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.
7.
I veicoli alienati dalle Forze armate possono essere reimmatricolati con targa
civile previo accertamento dei prescritti requisiti.
8.
Le caratteristiche delle targhe di riconoscimento dei veicoli a motore o da
essi trainati in dotazione alle Forze armate sono stabilite d'intesa tra il
Ministero dal quale dipendono l'arma o il corpo e il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti (424).
9.
Le Forze armate provvedono direttamente al trasporto stradale di materie
radioattive e fissili speciali, mettendo in atto tutte le prescrizioni tecniche
e le misure di sicurezza previste dalle norme vigenti in materia.
10.
In ragione della pubblica utilità del loro impiego in servizi di istituto, i
mezzi di trasporto collettivo militare, appartenenti alle categorie M2 e M3,
sono assimilati ai mezzi adibiti al trasporto pubblico.
11.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli e ai
conducenti della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, del Corpo di
Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi dei
vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano, della Croce rossa
italiana, del Corpo forestale dello Stato, dei Corpi forestali operanti nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano e
della Protezione civile nazionale, della regione Valle d'Aosta e delle province
autonome di Trento e di Bolzano (425).
12.
Chiunque munito di patente militare, ovvero munito di patente rilasciata ai
sensi del comma 11, guida un veicolo immatricolato con targa civile è soggetto
alle sanzioni previste dall'art. 125, comma 3. La patente di guida è sospesa
dall'autorità che l'ha rilasciata, secondo le procedure e la disciplina proprie
dell'amministrazione di appartenenza (426).
------------------------
(424)
La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(424)
La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(424)
La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(425)
Comma così modificato prima dall'art. 5, D.L. 28 giugno 1995, n. 251 e poi
dall'art. 17, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(426)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 69, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
139.
Patente di servizio per il personale che esplica servizio di polizia stradale.
1.
Il personale già in possesso di patente di guida, che esplica il servizio di
polizia stradale indicato nell'art. 12, comma 1, per guidare i veicoli
immatricolati per tale esclusivo impiego ai sensi dell'art. 93, comma 11, deve
essere munito di una patente speciale di servizio, che indichi le generalità
dell'intestatario, tutti i dati atti alla sua identificazione, la sua qualifica
ed il corpo, ufficio o comando da cui dipende.
2.
La patente di servizio è rilasciata dal prefetto della provincia nella quale
l'agente o dipendente esplica il servizio di polizia stradale, su richiesta del
corpo, comando o ufficio cui appartiene. Nel regolamento sono stabiliti i
requisiti e le modalità per il rilascio di tale patente.
3.
La patente rilasciata dall'autorità militare ai sensi dell'art. 138 è
alternativa a quella prevista dal comma 1.
------------------------
TITOLO
V
Norme
di comportamento
140.
Principio informatore della circolazione.
1.
Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o
intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la
sicurezza stradale.
2.
I singoli comportamenti, oltre quanto già previsto nei precedenti titoli, sono
fissati dalle norme che seguono.
------------------------
141.
Velocità.
1.
È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto
riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle
caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra
circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza
delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la
circolazione.
2.
Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere
in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza,
specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di
visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3.
In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a
visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle
scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi
segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore
notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o
per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di
strada fiancheggiati da edifici.
4.
Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi
quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli
attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul
percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi,
gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento.
5.
Il conducente non deve gareggiare in velocità.
6.
Il conducente non deve circolare a velocità talmente ridotta da costituire
intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione.
7.
All'osservanza delle disposizioni del presente articolo è tenuto anche il
conducente di animali da tiro, da soma e da sella.
8.
Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centoventisettemilaventi a
lire cinquecentottomilasettanta.
9.
Chiunque viola la disposizione del comma 5 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentocinquantaquattromilatrenta a lire unmilionesedicimilacentoquaranta.
Fuori dei casi previsti dall'articolo 9, chiunque, a qualsiasi titolo o per
qualunque finalità, gareggia in velocità con veicoli a motore, è punito con
l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda da euro cinquecentosedici a euro
cinquemilacentosessantaquattro, nonché con la confisca del veicolo con il quale
è stata commessa la violazione. All'accertamento del reato consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da due a sei mesi ai
sensi del capo II, sezione II, del titolo VI (427).
10.
Se si tratta di violazioni commesse dal conducente di cui al comma 7 la
sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da lire trentottomilacento
a centocinquantaduemilaquattrocentoventi.
11.
Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
sessantatremilacinquecentodieci a lire duecentocinquantaquattromilatrenta
(428).
------------------------
(427)
Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(428)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
142.
Limiti di velocità.
1.
Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la
velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per
le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane
secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei
centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di
70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo
consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre
corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, gli enti proprietari o
concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h
sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa
installazione degli appositi segnali, sempreché lo consentano l'intensità del
traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo
quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la
velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per
le strade extraurbane principali (429).
2.
Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono
fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità
minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in
determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei
criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti
diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti (430). Gli enti proprietari della strada hanno
l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle
cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti (430) può modificare i provvedimenti presi dagli
enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e
comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro può
anche disporre l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente
proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti (430) può procedere direttamente alla esecuzione delle opere
necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.
3.
Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità
sottoindicate:
a)
ciclomotori: 45 km/h;
b)
autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose
rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all'articolo
168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30
km/h nei centri abitati;
c)
macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su
altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi;
d)
quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;
e)
treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i)
e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle
autostrade;
f)
autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h
fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
g)
autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva
a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri
abitati; 100 km/h sulle autostrade;
h)
autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva
a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h
sulle autostrade;
i)
autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per
il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei
centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
l)
mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60
km/h fuori dei centri abitati.
4.
Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di
cui alle lettere a) e b), devono essere indicate le velocità massime
consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del limite
va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da
tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i)
del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed
organismi indicati nell'articolo 138, comma 11.
5.
In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano fermi gli obblighi
stabiliti dall'art. 141.
6.
Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate
fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonché
le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi
autostradali, come precisato dal regolamento.
7.
Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti
massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire sessantatremilacinquecentodieci
a lire duecentocinquantaquattromilatrenta.
8.
Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di
velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire duecentocinquantaquattromilatrenta a lire
unmilionesedicimilacentoquaranta.
9.
Chiunque supera di oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
seicentotrentacinquemilanovanta a lire duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta.
Da tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di
cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Se la violazione è commessa da un conducente
in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della
stessa è da tre a sei mesi (80/cost).
10.
Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire trentottomilacento a
centocinquantaduemilaquattrocentoventi.
11.
Se le violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono commesse alla guida di uno dei
veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni
ivi previste sono raddoppiate.
12.
Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due
anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa
accessoria è della sospensione della patente da due a sei mesi, ai sensi delle
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Se la violazione è commessa
da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la
sospensione della stessa è da quattro a otto mesi (431) (96/cost).
------------------------
(429)
Comma così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(430)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(430)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(430)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(80/cost)
La Corte costituzionale, con ordinanza 8-22 marzo 2000, n. 76 (Gazz. Uff. 29
marzo 2000, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art.
117, commi 4 e 5, dell'art. 130, comma 2, dell'art. 136, comma 7, e dell'art.
142, comma 9, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
(431)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 70, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). Con
D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è provveduto, ai
sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento biennale della
sanzione nella misura sopra riportata.
(96/cost)
La Corte costituzionale, con ordinanza 3-18 dicembre 2001, n. 413 (Gazz. Uff.
27 dicembre 2001, Ediz. Str.), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 142 sollevata in riferimento
agli artt. 3, 24, e 42, secondo comma, della Costituzione.
143.
Posizione dei veicoli sulla carreggiata.
1.
I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità
del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera.
2.
I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino
possibile al margine destro della carreggiata.
3.
La disposizione del comma 2 si applica anche agli altri veicoli quando si
incrociano ovvero percorrono una curva o un raccordo convesso, a meno che
circolino su strade a due carreggiate separate o su una carreggiata ad almeno
due corsie per ogni senso di marcia o su una carreggiata a senso unico di
circolazione.
4.
Quando una strada è divisa in due carreggiate separate, si deve percorrere
quella di destra; quando è divisa in tre carreggiate separate, si deve
percorrere quella di destra o quella centrale, salvo diversa segnalazione.
5.
Salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per
senso di marcia, si deve percorrere la corsia più libera a destra; la corsia o
le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso.
6.
[Sulle strade di tipo A) e B) di cui all'art. 2, comma 2, a tre o più corsie
per senso di marcia, la corsia di destra è riservata ai veicoli lenti] (432).
7.
All'interno dei centri abitati, salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata
è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia libera
più a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso.
Tuttavia i conducenti, qualunque sia l'intensità del traffico, possono
impegnare la corsia più opportuna in relazione alla direzione che essi
intendono prendere alla successiva intersezione; i conducenti stessi non
possono peraltro cambiare corsia se non per predisporsi a svoltare a destra o a
sinistra, o per fermarsi, in conformità delle norme che regolano queste
manovre, ovvero per effettuare la manovra di sorpasso che in tale ipotesi è
consentita anche a destra.
8.
Nelle strade con binari tranviari a raso, i veicoli possono procedere sui
binari stessi purché, compatibilmente con le esigenze della circolazione, non
ostacolino o rallentino la marcia dei tram, salva diversa segnalazione.
9.
Nelle strade con doppi binari tranviari a raso, entrambi su di un lato della
carreggiata, i veicoli possono marciare a sinistra della zona interessata dai
binari, purché rimangano sempre entro la parte della carreggiata relativa al
loro senso di circolazione.
10.
Ove la fermata dei tram o dei filobus sia corredata da apposita isola
salvagente posta a destra dell'asse della strada, i veicoli, salvo diversa
segnalazione che imponga il passaggio su un lato determinato, possono
transitare indifferentemente a destra o a sinistra del salvagente, purché
rimangano entro la parte della carreggiata relativa al loro senso di
circolazione e purché non comportino intralcio al movimento dei viaggiatori.
11.
Chiunque circola contromano è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire centoventisettemilaventi a lire
cinquecentottomilasettanta.
12.
Chiunque circola contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi
convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità, ovvero percorre la
carreggiata contromano, quando la strada sia divisa in più carreggiate
separate, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire duecentocinquantaquattromilatrenta a lire
unmilionesedicimilacentoquaranta. Dalla violazione prevista dal presente comma
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. In casi di
recidiva la sospensione è da due a sei mesi.
13.
Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
sessantatremilacinquecentodieci a lire duecentocinquantaquattromilatrenta
(433).
------------------------
(432)
Comma prima modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 71, D.Lgs. 10
settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.) e poi
soppresso dall'art. 10, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza
indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(433)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
144.
Circolazione dei veicoli per file parallele.
1.
La circolazione per file parallele è ammessa nelle carreggiate ad almeno due
corsie per ogni senso di marcia, quando la densità del traffico è tale che i
veicoli occupano tutta la parte della carreggiata riservata al loro senso di
marcia e si muovono ad una velocità condizionata da quella dei veicoli che
precedono, ovvero in tutti i casi in cui gli agenti del traffico la
autorizzano. È ammessa, altresì, lungo il tronco stradale adducente a una
intersezione controllata da segnali luminosi o manuali; in tal caso, al segnale
di via libera, essa deve continuare anche nell'area di manovra
dell'intersezione stessa.
2.
Nella circolazione per file parallele è consentito ai conducenti di veicoli,
esclusi i veicoli non a motore ed i ciclomotori, di non mantenersi presso il
margine della carreggiata, pur rimanendo in ogni caso nella corsia prescelta.
3.
Il passaggio da una corsia all'altra è consentito, previa la necessaria
segnalazione, soltanto quando si debba raggiungere la prima corsia di destra
per svoltare a destra, o l'ultima corsia di sinistra per svoltare a sinistra,
ovvero per effettuare una riduzione di velocità o una volontaria sospensione
della marcia al margine della carreggiata, quando ciò non sia vietato. I
conducenti che si trovano nella prima corsia di destra possono, inoltre,
spostarsi da detta corsia quando devono superare un veicolo senza motore o
comunque assai lento, sempre previa la necessaria segnalazione.
4.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
sessantatremilacinquecentodieci a lire duecentocinquantaquattromilatrenta
(434).
------------------------
(434)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
145.
Precedenza.
1.
I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima
prudenza al fine di evitare incidenti.
2.
Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le
loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la
precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione.
3.
Negli attraversamenti di linee ferroviarie e tranviarie i conducenti hanno
l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli circolanti su rotaie, salvo diversa
segnalazione.
4.
I conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni
nelle quali sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e
la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.
5.
I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di
arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando sia così stabilito
dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota
con apposito segnale.
6.
Negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio i
conducenti hanno l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola
sulla strada.
7.
È vietato impegnare una intersezione o un attraversamento di linee ferroviarie
o tranviarie quando il conducente non ha la possibilità di proseguire e
sgombrare in breve tempo l'area di manovra in modo da consentire il transito
dei veicoli provenienti da altre direzioni.
8.
Negli sbocchi su strada di sentieri, tratturi, mulattiere e piste ciclabili è
fatto obbligo al conducente di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola
sulla strada. L'obbligo sussiste anche se le caratteristiche di dette vie
variano nell'immediata prossimità dello sbocco sulla strada.
9.
I conducenti di veicoli su rotaia devono rispettare i segnali negativi della
precedenza.
10.
Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta.
11.
Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle
violazioni di cui al comma 10 per almeno due volte, all'ultima infrazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI (435).
------------------------
(435)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
146.
Violazione della segnaletica stradale.
1.
L'utente della strada è tenuto ad osservare i comportamenti imposti dalla
segnaletica stradale e dagli agenti del traffico a norma degli articoli da 38 a
43 e delle relative norme del regolamento.
2.
Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale o
nelle relative norme di regolamento, ovvero dagli agenti del traffico, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
sessantatremilacinquecentodieci a lire duecentocinquantaquattromilatrenta. Sono
fatte salve le particolari sanzioni previste dagli articoli 6 e 7, nonché
dall'articolo 191, comma 4 (436).
3.
Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le
segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta (437).
------------------------
(436)
Comma così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 72, D.Lgs. 10
settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(437)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata. Vedi, anche, l'art. 11,
L. 16 dicembre 1999, n. 494.
147.
Comportamento ai passaggi a livello.
1.
Gli utenti della strada, approssimandosi ad un passaggio a livello, devono
usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti e devono osservare le
segnalazioni indicate nell'art. 44 (438).
2.
Prima di impegnare un passaggio a livello senza barriere o semibarriere, gli
utenti della strada devono assicurarsi, in prossimità delle segnalazioni
previste nel regolamento di cui all'art. 44, comma 3, che nessun treno sia in
vista e in caso affermativo attraversare rapidamente i binari; in caso
contrario devono fermarsi senza impegnarli.
3.
Gli utenti della strada non devono attraversare un passaggio a livello quando:
a)
siano chiuse o stiano per chiudersi le barriere o le semibarriere;
b)
siano in movimento di apertura le semibarriere;
c)
siano in funzione i dispositivi di segnalazione luminosa o acustica previsti
dall'art. 44, comma 2, e dal regolamento, di cui al comma 3 dello stesso
articolo;
d)
siano in funzione i mezzi sostitutivi delle barriere o semibarriere previsti
dal medesimo articolo.
4.
Gli utenti della strada devono sollecitamente sgombrare il passaggio a livello.
In caso di arresto forzato del veicolo il conducente deve cercare di portarlo
fuori dei binari o, in caso di materiale impossibilità, deve fare tutto quanto
gli è possibile per evitare ogni pericolo per le persone, nonché fare in modo
che i conducenti dei veicoli su rotaia siano avvisati in tempo utile
dell'esistenza del pericolo.
5.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centoventisettemilaventi a
lire cinquecentottomilasettanta.
6.
Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una violazione
di cui al comma 5 per almeno due volte, all'ultima violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI (439).
------------------------
(438)
Comma così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 73, D.Lgs. 10
settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(439)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
148.
Sorpasso.
1.
Il sorpasso è la manovra mediante la quale un veicolo supera un altro veicolo,
un animale o un pedone in movimento o fermi sulla corsia o sulla parte della
carreggiata destinata normalmente alla circolazione.
2.
Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi:
a)
che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa
compiersi senza costituire pericolo o intralcio;
b)
che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato di
voler compiere analoga manovra;
c)
che nessun conducente che segue sulla stessa carreggiata o semicarreggiata,
ovvero sulla corsia immediatamente alla propria sinistra, qualora la
carreggiata o semicarreggiata siano suddivise in corsie, abbia iniziato il
sorpasso;
d)
che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa
esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria
velocità e quella dell'utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti
che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l'utente da
sorpassare.
3.
Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo
precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita segnalazione, deve
portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo
ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza
creare pericolo o intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise
in più corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente
alla sinistra del veicolo che si intende superare.
4.
L'utente che viene sorpassato deve agevolare la manovra e non accelerare. Nelle
strade ad una corsia per senso di marcia, lo stesso utente deve tenersi il più
vicino possibile al margine destro della carreggiata.
5.
Quando la larghezza, il profilo o lo stato della carreggiata, tenuto anche
conto della densità della circolazione in senso contrario, non consentono di
sorpassare facilmente e senza pericolo un veicolo lento, ingombrante o
obbligato a rispettare un limite di velocità, il conducente di quest'ultimo
veicolo deve rallentare e, se necessario, mettersi da parte appena possibile,
per lasciar passare i veicoli che seguono. Nei centri abitati non sono tenuti
all'osservanza di quest'ultima disposizione i conducenti di veicoli in servizio
pubblico di linea per trasporto di persone.
6.
Sulle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia il conducente
che, dopo aver eseguito un sorpasso, sia indotto a sorpassare un altro veicolo
o animale, può rimanere sulla corsia impegnata per il primo sorpasso a
condizione che la manovra non sia di intralcio ai veicoli più rapidi che
sopraggiungono da tergo.
7.
Il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il conducente del veicolo
che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra ovvero,
in una carreggiata a senso unico, che intende arrestarsi a sinistra, e abbia
iniziato dette manovre.
8.
Il sorpasso dei tram, qualora gli stessi non circolino in sede stradale
riservata, deve effettuarsi a destra quando la larghezza della carreggiata a
destra del binario lo consenta; se si tratta di carreggiata a senso unico di
circolazione il sorpasso si può effettuare su ambo i lati.
9.
Qualora il tram o il filobus siano fermi in mezzo alla carreggiata per la
salita e la discesa dei viaggiatori e non esista un salvagente, il sorpasso a
destra è vietato.
10.
È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi
e in ogni altro caso di scarsa visibilità; in tali casi il sorpasso è
consentito solo quando la strada è a due carreggiate separate o a carreggiata a
senso unico o con almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e vi sia
tracciata apposita segnaletica orizzontale.
11.
È vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un altro, nonché il
superamento di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai
semafori o per altre cause di congestione della circolazione, quando a tal fine
sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso
opposto di marcia.
12.
È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni.
Esso è, però, consentito:
a)
quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che
intende svoltare a sinistra e abbia iniziato detta manovra;
b)
quando avvenga su strada a precedenza, purché a due carreggiate separate o a
senso unico o ad almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e le corsie
siano delimitate dall'apposita segnaletica orizzontale;
c)
quando il veicolo che si sorpassa è a due ruote non a motore, sempre che non
sia necessario spostarsi sulla parte della carreggiata destinata al senso
opposto di marcia;
d)
quando la circolazione sia regolata da semafori o da agenti del traffico.
13.
È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza dei passaggi a livello
senza barriere, salvo che la circolazione stradale sia regolata da semafori,
nonché il sorpasso di un veicolo che si sia arrestato o abbia rallentato in
corrispondenza di un attraversamento pedonale per consentire ai pedoni di
attraversare la carreggiata.
14.
È vietato il sorpasso ai conducenti di veicoli di massa a pieno carico
superiore a 3,5 t, oltre che nei casi sopraprevisti, anche nelle strade o
tratti di esse in cui il divieto sia imposto dall'apposito segnale.
15.
Chiunque sorpassa a destra, eccetto i casi in cui ciò sia consentito, ovvero
compia un sorpasso senza osservare le disposizioni dei commi 2, 3 e 8 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
sessantatremilacinquecentodieci a lire duecentocinquantaquattromilatrenta. Alla
stessa sanzione soggiace chi viola le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 7.
16.
Chiunque non osservi i divieti di sorpasso posti dai commi 9, 10, 11, 12 e 13 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta. Quando non si
osservi il divieto di sorpasso di cui al comma 14, la sanzione amministrativa è
del pagamento di una somma da lire duecentocinquantaquattromilatrenta a lire
unmilionesedicimilacentoquaranta. Ove il medesimo soggetto, in un periodo di
due anni, sia incorso in una delle violazioni di cui al presente comma per
almeno due volte, all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ovvero
da due a sei mesi quando si tratti del divieto di cui al comma 14 (440).
------------------------
(440)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 74, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). Con
D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è provveduto, ai
sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento biennale della
sanzione nella misura sopra riportata.
149.
Distanza di sicurezza tra veicoli.
1.
Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una
distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo
e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono.
2.
Fuori dei centri abitati, quando sia stabilito un divieto di sorpasso solo per alcune
categorie di veicoli, tra tali veicoli deve essere mantenuta una distanza non
inferiore a 100 m. Questa disposizione non si osserva nei tratti di strada con
due o più corsie per senso di marcia.
3.
Quando siano in azione macchine sgombraneve o spargitrici, i veicoli devono
procedere con la massima cautela. La distanza di sicurezza rispetto a tali
macchine non deve essere comunque inferiore a 20 m. I veicoli che procedono in
senso opposto sono tenuti, se necessario, ad arrestarsi al fine di non intralciarne
il lavoro.
4.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
sessantatremilacinquecentodieci a lire duecentocinquantaquattromilatrenta.
5.
Quando dall'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo deriva
una collisione con grave danno ai veicoli e tale da determinare l'applicazione
della revisione di cui all'art. 80, comma 7, la sanzione amministrativa è del
pagamento di una somma da lire centoventisettemilaventi a lire
cinquecentottomilasettanta. Ove il medesimo soggetto, in un periodo di due
anni, sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni di cui al
presente comma, all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo
I, sezione II, del titolo VI.
6.
Se dalla collisione derivano lesioni gravi alle persone, il conducente è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
seicentotrentacinquemilanovanta a lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta, salva l'applicazione delle
sanzioni penali per i delitti di lesioni colpose o di omicidio colposo. Si
applicano le disposizioni del capo II, sezioni I e II, del titolo VI (441).
------------------------
(441)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
150.
Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o su strade di montagna.
1.
Quando l'incrocio non sia possibile a causa di lavori, veicoli fermi o altri
ostacoli, il conducente, il cui senso di marcia è ostacolato e non può tenersi
vicino al margine destro della carreggiata, deve arrestarsi per lasciar passare
i veicoli che provengono in senso inverso.
2.
Sulle strade di montagna o comunque a forte pendenza, se l'incrocio con altri
veicoli è malagevole o impossibile, il conducente che procede in discesa deve
arrestarsi e accostarsi quanto più possibile al margine destro della
carreggiata o spostarsi sulla piazzola, ove esista. Tuttavia, se il conducente
che procede in salita dispone di una piazzola deve arrestarsi su di essa, se la
strada è tanto stretta da rendere altrimenti necessaria la manovra di
retromarcia.
3.
Quando la manovra di retromarcia si rende necessaria, i complessi di veicoli
hanno la precedenza rispetto agli altri veicoli; i veicoli di massa complessiva
a pieno carico superiore a 3,5 t rispetto a quelli di massa complessiva a pieno
carico fino a 3,5 t; gli autobus rispetto agli autocarri. Se si tratta di
veicoli appartenenti entrambi alla medesima categoria tra quelle suddette, la
retromarcia deve essere eseguita dal conducente del veicolo che procede in
discesa, a meno che non sia manifestamente più agevole per il conducente del
veicolo che procede in salita, in particolare se quest'ultimo si trovi in
prossimità di una piazzola.
4.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
sessantatremilacinquecentodieci a lire duecentocinquantaquattromilatrenta.
5.
Alla violazione delle disposizioni del presente articolo si applica l'art. 149,
commi 5 e 6 (442).
------------------------
(442)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
151.
Definizioni relative alle segnalazioni visive e all'illuminazione dei veicoli a
motore e dei rimorchi.
1.
Ai fini del presente titolo si intende per:
a)
proiettore di profondità: il dispositivo che serve ad illuminare in profondità
la strada antistante il veicolo;
b)
proiettore anabbagliante: il dispositivo che serve ad illuminare la strada
antistante il veicolo senza abbagliare;
c)
proiettore fendinebbia anteriore: il dispositivo che serve a migliorare
l'illuminazione della strada in caso di nebbia, caduta di neve, pioggia o nubi
di polvere;
d)
proiettore di retromarcia: il dispositivo che serve ad illuminare la strada
retrostante al veicolo e ad avvertire gli altri utenti della strada che il
veicolo effettua o sta per effettuare la retromarcia;
e)
indicatore luminoso di direzione a luci intermittenti: il dispositivo che serve
a segnalare agli altri utenti della strada che il conducente intende cambiare
direzione verso destra o verso sinistra;
f)
segnalazione luminosa di pericolo: il funzionamento simultaneo di tutti gli
indicatori luminosi di direzione;
g)
dispositivo d'illuminazione della targa posteriore: il dispositivo che serve ad
illuminare la targa posteriore;
h)
luci di posizione anteriore e posteriore: i dispositivi che servono a segnalare
contemporaneamente la presenza e la larghezza del veicolo viste dalla parte
anteriore e posteriore;
i)
luce posteriore per nebbia: il dispositivo singolo o doppio che serve a rendere
più visibile il veicolo dalla parte posteriore in caso di forte nebbia, di
pioggia intensa o di fitta nevicata in atto;
l)
luce di sosta: il dispositivo che serve a segnalare la presenza di un veicolo
in sosta in un centro abitato. In tal caso sostituisce le luci di posizione;
m)
luce d'ingombro: il dispositivo destinato a completare le luci di posizione del
veicolo, per segnalare le particolari dimensioni del suo ingombro;
n)
luce di arresto: il dispositivo che serve ad indicare agli altri utenti che il
conducente aziona il freno di servizio;
o)
catadiottro: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare la presenza del
veicolo;
p)
pannello riflettente o fluorescente: il dispositivo a luce riflessa oppure
fluorescente destinato a segnalare particolari categorie di veicoli (443).
------------------------
(443)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 75, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
152.
Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli.
1.
L'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli è
obbligatoria da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo
sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di
neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità.
1-bis.
Per i ciclomotori ed i motocicli, in qualsiasi condizione di marcia, è
obbligatorio l'uso dei proiettori anabbaglianti e delle luci di posizione
(444).
2.
Ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli,
l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio anche durante la
fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile
dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale
obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza.
3.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
sessantatremilacinquecentodieci a lire duecentocinquantaquattromilatrenta (445)
(446).
------------------------
(444)
Comma aggiunto dall'art. 11, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza
indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(445)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al secondo aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(446)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 76, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
153.
Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a
motore e dei rimorchi.
1.
Nelle ore e nei casi indicati nell'art. 152, comma 1, durante la marcia dei
veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le luci di
posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In
aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere accesi:
a)
i proiettori anabbaglianti: in autostrada; nei centri abitati, quando la
illuminazione pubblica manchi o sia insufficiente; fuori dei centri abitati,
anche se l'illuminazione pubblica sia sufficiente; fuori e dentro i centri
abitati, anche di giorno, in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto,
pioggia intensa. Nei centri abitati tali proiettori devono essere utilizzati
anche quando la illuminazione pubblica sia discontinua e quando altre sorgenti
di luce possano pregiudicare sia la visibilità per il conducente, sia quella
del veicolo da parte di altri (447);
b)
i proiettori di profondità fuori dei centri abitati quando l'illuminazione
esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante le brevi interruzioni
della marcia connesse con le esigenze della circolazione, devono essere usati i
proiettori anabbaglianti.
2.
I proiettori di profondità non devono essere usati fuori dei casi
rispettivamente previsti nel comma 1. Di giorno, in caso di nebbia, fumo,
foschia, nevicata in atto, pioggia intensa, i proiettori anabbaglianti e quelli
di profondità possono essere sostituiti da proiettori fendinebbia anteriori.
Inoltre sui veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi si devono tenere
accesi i proiettori anabbaglianti di giorno in ogni caso e nelle ore e nei casi
indicati dall'art. 152, comma 1, nei centri abitati anche se l'illuminazione
pubblica sia sufficiente.
3.
I conducenti devono spegnere i proiettori di profondità passando a quelli
anabbaglianti nei seguenti casi:
a)
quando stanno per incrociare altri veicoli, effettuando la commutazione delle
luci alla distanza necessaria affinché i conducenti dei veicoli incrociati
possano continuare la loro marcia agevolmente e senza pericolo;
b)
quando seguono altro veicolo a breve distanza, salvo che l'uso dei proiettori
di profondità avvenga brevemente in modo intermittente per segnalare al veicolo
che precede l'intenzione di sorpassare;
c)
in qualsiasi altra circostanza se vi sia pericolo di abbagliare gli altri
utenti della strada ovvero i conducenti dei veicoli circolanti su binari, su
corsi d'acqua o su altre strade contigue.
4.
È consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondità per dare
avvertimenti utili al fine di evitare incidenti e per segnalare al veicolo che
precede l'intenzione di sorpassare. Tale uso è consentito durante la
circolazione notturna e diurna e, in deroga al comma 1, punto b), anche
all'interno dei centri abitati.
5.
Nelle ore e nei casi indicati nell'art. 152, durante la fermata e la sosta si
devono tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se
prescritte, le luci di ingombro.
6.
Nei centri abitati e nelle ore e nei casi indicati nell'art. 152, comma 1,
durante la sosta al margine della carreggiata, i veicoli a motore, e loro
rimorchi se agganciati, aventi lunghezza non superiore a 6 m e larghezza non
superiore a 2 m possono essere segnalati, utilizzando in luogo delle luci di
posizione, le luci di sosta poste dalla parte del traffico.
7.
I conducenti dei veicoli a motore devono azionare la segnalazione luminosa di
pericolo:
a)
nei casi di ingombro della carreggiata;
b)
durante il tempo necessario a collocare e riprendere il segnale mobile di
pericolo ove questo sia necessario;
c)
quando per avaria il veicolo è costretto a procedere a velocità particolarmente
ridotta;
d)
quando si verifichino improvvisi rallentamenti o incolonnamenti;
e)
in tutti i casi in cui la fermata di emergenza costituisce pericolo anche
momentaneo per gli altri utenti della strada.
8.
In caso di nebbia con visibilità inferiore a 50 m, di pioggia intensa o di
fitta nevicata in atto deve essere usata la luce posteriore per nebbia, qualora
il veicolo ne sia dotato.
9.
È vietato l'uso di dispositivi o di altre fonti luminose diversi da quelli
indicati nell'art. 151.
10.
Chiunque viola la disposizione del comma 3 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centoventisettemilaventi a
lire cinquecentottomilasettanta.
11.
Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo ovvero usa
impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
sessantatremilacinquecentodieci a lire duecentocinquantaquattromilatrenta
(448).
------------------------
(447)
Lettera così modificata dall'art. 12, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(448)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 77, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). Con
D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è provveduto, ai
sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento biennale della
sanzione nella misura sopra riportata.
154.
Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre.
1.
I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della
circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di
marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare
un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico
passaggio, ovvero per fermarsi, devono:
a)
assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio
agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza,
direzione di essi;
b)
segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
2.
Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi
indicatori luminosi di direzione. Tali segnalazioni devono continuare per tutta
la durata della manovra e devono cessare allorché essa è stata completata. Con
gli stessi dispositivi deve essere segnalata anche l'intenzione di rallentare
per fermarsi. Quando i detti dispositivi manchino, il conducente deve
effettuare le segnalazioni a mano, alzando verticalmente il braccio qualora
intenda fermarsi e sporgendo, lateralmente, il braccio destro o quello
sinistro, qualora intenda voltare (449).
3.
I conducenti devono, altresì:
a)
per voltare a destra, tenersi il più vicino possibile al margine destro della
carreggiata;
b)
per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico
passaggio, accostarsi il più possibile all'asse della carreggiata e, qualora si
tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della
intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando
si trovino su una carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il più
possibile sul margine sinistro della carreggiata. In entrambi i casi i
conducenti non devono imboccare l'altra strada contromano e devono usare la
massima prudenza;
c)
nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione,
dare la precedenza ai veicoli in marcia normale.
4.
È vietato usare impropriamente le segnalazioni di cambiamento di direzione.
5.
Nell'esecuzione delle manovre i conducenti non devono eseguire brusche frenate
o rallentare improvvisamente.
6.
L'inversione del senso di marcia è vietata in prossimità o in corrispondenza
delle intersezioni, delle curve e dei dossi.
7.
Chiunque viola la disposizione del comma 6 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centoventisettemilaventi a
lire cinquecentottomilasettanta.
8.
Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
sessantatremilacinquecentodieci a lire duecentocinquantaquattromilatrenta
(450).
------------------------
(449)
Comma così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 78, D.Lgs. 10
settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(450)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
155.
Limitazione dei rumori.
1.
Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal modo
di guidare i veicoli, specialmente se a motore, sia dal modo in cui è sistemato
il carico e sia da altri atti connessi con la circolazione stessa.
2.
Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve essere tenuto in buone
condizioni di efficienza e non deve essere alterato.
3.
Nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli
non si devono superare i limiti sonori massimi di accettabilità fissati dal
regolamento.
4.
I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono
limitare l'emissione sonora ai tempi massimi previsti dal regolamento e, in
ogni caso, non devono superare i limiti massimi di esposizione al rumore
fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991
(451).
5.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
sessantatremilacinquecentodieci a lire duecentocinquantaquattromilatrenta
(452).
------------------------
(451)
Comma così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 79, D.Lgs. 10
settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(452)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento biennale
della sanzione nella misura sopra riportata.
156.
Uso dei dispositivi di segnalazione acustica.
1.
Il dispositivo di segnalazione acustica deve essere usato con la massima
moderazione e solamente ai fini della sicurezza stradale. La segnalazione deve
essere la più breve possibile.
2.
Fuori dei centri abitati l'uso del dispositivo di segnalazione acustica è
consentito ogni qualvolta le condizioni ambientali o del traffico lo richiedano
al fine di evitare incidenti, in particolare durante le manovre di sorpasso.
Durante le ore notturne ovvero di giorno, se ne ricorre la necessità, il
segnale acustico può essere sostituito da segnali luminosi a breve
intermittenza mediante i proiettori di profondità, nei casi in cui ciò non sia
vietato.
3.
Nei centri abitati le segnalazioni acustiche sono vietate, salvo i casi di
effettivo e immediato pericolo. Nelle ore notturne, in luogo delle segnalazioni
acustiche, è consentito l'uso dei proiettori di profondità a breve
intermittenza.
4.
In caso di necessità, i conducenti dei veicoli che trasportano feriti o
ammalati gravi sono esentati dall'obbligo di osservare divieti e limitazioni
sull'uso dei dispositivi di segnalazione acustica.
5.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
sessantatremilacinquecentodieci a lire duecentocinquantaquattromilatrenta
(453).
------------------------
(453)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
157.
Arresto, fermata e sosta dei veicoli.
1.
Agli effetti delle presenti norme:
a)
per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad
esigenze della circolazione;
b)
per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area
ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle
persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata,
che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve
essere presente e pronto a riprendere la marcia;
c)
per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel
tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente;
d)
per sosta di emergenza si intende l'interruzione della marcia nel caso in cui
il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere
fisico del conducente o di un passeggero.
2.
Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di
fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al
margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di
marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno
spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un
metro.
3.
Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere
collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi né, salvo
che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilità, la
fermata e la sosta devono essere effettuate il più vicino possibile al margine
destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia.
Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta è vietata.
4.
Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo
il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga spazio sufficiente al
transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di
larghezza.
5.
Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel
modo prescritto dalla segnaletica.
6.
Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai
conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta
ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della
sosta è fatto obbligo di porlo in funzione.
7.
È fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere
dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che
ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.
8.
Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
sessantatremilacinquecentodieci a lire duecentocinquantaquattromilatrenta
(454).
------------------------
(454)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
158.
Divieto di fermata e di sosta dei veicoli.
1.
La fermata e la sosta sono vietate:
a)
in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee
ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia;
b)
nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i
portici, salvo diversa segnalazione;
c)
sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di
scorrimento, anche in loro prossimità;
d)
in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in
modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di
preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
e)
fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di
intersezione;
f)
nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in
prossimità delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del bordo più vicino
della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
g)
sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché
sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
h)
sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione (455).
2.
La sosta di un veicolo è inoltre vietata:
a)
allo sbocco dei passi carrabili;
b)
dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta,
oppure lo spostamento di veicoli in sosta;
c)
in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due ciclomotori a
due ruote o due motocicli;
d)
negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei
filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati,
a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi
riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;
e)
sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di
cose, nelle ore stabilite;
f)
sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
g)
negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone
invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi
tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati
dagli stessi veicoli;
h)
nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
i)
nelle aree pedonali urbane;
l)
nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
m)
negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di
emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;
n)
davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;
o)
limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di
carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e
dopo le installazioni destinate all'erogazione.
3.
Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal
veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.
4.
Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele
atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso.
5.
Chiunque viola le disposizioni del comma 1 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centoventisettemilaventi a
lire cinquecentottomilasettanta.
6.
Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
sessantatremilacinquecentodieci a lire duecentocinquantaquattromilatrenta.
7.
Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di
calendario per il quale si protrae la violazione (456) (457).
------------------------
(455)
Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio 1993, n. 32.
(456)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(457)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 80, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
159.
Rimozione e blocco dei veicoli.
1.
Gli organi di polizia, di cui all'art. 12, dispongono la rimozione dei veicoli:
a)
nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell'ente proprietario
della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio
o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia
integrato dall'apposito pannello aggiuntivo;
b)
nei casi di cui agli articoli 157, comma 4 e 158, commi 1, 2 e 3;
c)
in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o
grave intralcio alla circolazione;
d)
quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate
dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle
strade e del relativo arredo (458).
2.
Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere il servizio
della rimozione dei veicoli stabilendone le modalità nel rispetto delle norme
regolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche
prescritte nel regolamento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti (459) può provvedersi all'aggiornamento delle caratteristiche
costruttive funzionali dei veicoli adibiti alla rimozione, in relazione ad
esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli
o di sicurezza della circolazione.
3.
In alternativa alla rimozione è consentito, anche previo spostamento del
veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote,
senza onere di custodia, le cui caratteristiche tecniche e modalità di
applicazione saranno stabilite nel regolamento. L'applicazione di detto attrezzo
non è consentita ogni qual volta il veicolo in posizione irregolare costituisca
intralcio o pericolo alla circolazione.
4.
La rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi costituiscono sanzione
amministrativa accessoria alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per
la violazione dei comportamenti di cui al comma 1, ai sensi delle norme del
capo I, sezione II, del titolo VI.
5.
Gli organi di polizia possono, altresì, procedere alla rimozione dei veicoli in
sosta, ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che
siano stati abbandonati. Alla rimozione può provvedere anche l'ente
proprietario della strada, sentiti preventivamente gli organi di polizia. Si
applica in tal caso l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915 (460) (461).
------------------------
(458)
Vedi, anche, l'art. 11, L. 16 dicembre 1999, n. 494.
(459)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(460)
.
(461)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 81, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
160.
Sosta degli animali.
1.
Salvo quanto disposto nell'art. 672 del codice penale, nei centri urbani il
conducente deve vigilare affinché gli animali in sosta, con o senza attacco, a
lui affidati, siano sempre perfettamente assicurati mediante appositi
dispositivi o sostegni fissi e legati in modo tale da non arrecare intralcio o
pericolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. Durante le ore notturne
gli animali potranno sostare soltanto in luoghi sufficientemente illuminati.
Fuori dei centri abitati è vietata la sosta degli animali sulla carreggiata.
2.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire trentottomilacento a
centocinquantaduemilaquattrocentoventi (462).
------------------------
(462)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
161.
Ingombro della carreggiata.
1.
Nel caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo, per caduta del
carico o per qualsiasi altra causa, il conducente, al fine di evitare ogni
pericolo per il traffico sopraggiungente, deve sollecitamente rendere libero
per quanto possibile il transito provvedendo a rimuovere l'ingombro e a
spingere il veicolo fuori della carreggiata o, se ciò non è possibile, a
collocarlo sul margine destro della carreggiata e parallelamente all'asse di
essa.
2.
Chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie
viscide, infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla
circolazione deve provvedere immediatamente ad adottare le cautele necessarie
per rendere sicura la circolazione e libero il transito.
3.
Nei casi previsti dal presente articolo, l'utente deve provvedere a segnalare
il pericolo o l'intralcio agli utenti mediante il segnale di cui all'art. 162 o
in mancanza con altri mezzi idonei, nonché informare l'ente proprietario della
strada od un organo di polizia.
4.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
sessantatremilacinquecentodieci a lire duecentocinquantaquattromilatrenta
(463).
------------------------
(463)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
162.
Segnalazione di veicolo fermo.
1.
Fatti salvi gli obblighi di cui all'art. 152, fuori dei centri abitati i
veicoli, esclusi i velocipedi, i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che per
qualsiasi motivo siano fermi sulla carreggiata, di notte quando manchino o
siano inefficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza e, in ogni caso,
anche di giorno, quando non possono essere scorti a sufficiente distanza da
coloro che sopraggiungono da tergo, devono essere presegnalati con il segnale
mobile di pericolo, di cui i veicoli devono essere dotati. Il segnale deve
essere collocato alla distanza prevista dal regolamento.
2.
Il segnale mobile di pericolo è di forma triangolare, rivestito di materiale
retroriflettente e munito di un apposito sostegno che ne consenta l'appoggio
sul piano stradale in posizione pressoché verticale in modo da garantirne la
visibilità.
3.
Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione
del segnale. Il triangolo deve essere conforme al modello approvato e riportare
gli estremi dell'approvazione.
4.
Qualora il veicolo non sia dotato dell'apposito segnale mobile di pericolo, il
conducente deve provvedere in altro modo a presegnalare efficacemente
l'ostacolo.
5.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
sessantatremilacinquecentodieci a lire duecentocinquantaquattromilatrenta (464)
(465).
------------------------
(464)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(465)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 82, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
163.
Convogli militari, cortei e simili.
1.
È vietato interrompere convogli di veicoli militari, delle forze di polizia o
di mezzi di soccorso segnalati come tali; è vietato altresì inserirsi tra i
veicoli che compongono tali convogli.
2.
È vietato interrompere colonne di truppe o di scolari, cortei e processioni.
3.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
sessantatremilacinquecentodieci a lire duecentocinquantaquattromilatrenta
(466).
------------------------
(466)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
164.
Sistemazione del carico sui veicoli.
1.
Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la
dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente né
impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la
stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di
segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col
braccio.
2.
Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61 e non può
sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può sporgere
longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili,
fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti
dall'art. 61.
3.
Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61, comma 1, possono
essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del
veicolo, purché la sporgenza da ciascuna parte non superi 30 cm di distanza
dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi
simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono
comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.
4.
Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della
sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul terreno.
5.
È vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche se in
parte sostenute da ruote.
6.
Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate
tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. In
ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due
speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti
alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali
all'asse del veicolo.
7.
Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione
dei pannelli. Il pannello deve essere conforme al modello approvato e riportare
gli estremi dell'approvazione.
8.
Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centoventisettemilaventi a
lire cinquecentottomilasettanta.
9.
Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto
a sistemare il carico secondo le modalità stabilite dal presente articolo.
Perciò l'organo accertatore, nel caso che trattasi di veicolo a motore, oltre
all'applicazione della sanzione di cui al comma 8, procede al ritiro immediato
della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le
cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione;
del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. I
documenti sono restituiti all'avente diritto allorché il carico sia stato
sistemato in conformità delle presenti norme. Le modalità della restituzione
sono fissate dal regolamento (467) (468).
------------------------
(467)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 83, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(468)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
165.
Traino di veicoli in avaria.
1.
Al di fuori dei casi previsti dall'art. 63, il traino, per incombente
situazione di emergenza, di un veicolo da parte di un altro deve avvenire
attraverso un solido collegamento tra i veicoli stessi, da effettuarsi mediante
aggancio con fune, catena, cavo, barra rigida od altro analogo attrezzo, purché
idoneamente segnalati in modo tale da essere avvistati e risultare chiaramente
percepibili da parte degli altri utenti della strada.
2.
Durante le operazioni di traino il veicolo trainato deve mantenere attivato il
dispositivo luminoso a luce intermittente di cui all'art. 151, lettera f),
oppure, in mancanza di tale segnalazione, mantenere esposto sul lato rivolto
alla circolazione il pannello di cui all'art. 164, comma 6, ovvero il segnale
mobile di cui all'art. 162. Il veicolo trainante, ove ne sia munito, deve
mantenere attivato l'apposito dispositivo a luce gialla prescritto dal
regolamento per i veicoli di soccorso stradale.
3.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centoventisettemilaventi a
lire cinquecentottomilasettanta (469).
------------------------
(469)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
166.
Trasporto di cose su veicoli a trazione animale.
1.
Sui veicoli a trazione animale il trasporto di cose non può superare la massa
complessiva a pieno carico indicata nella targa (470).
2.
Chiunque circola con un veicolo che supera la massa complessiva a pieno carico
indicata nella targa, ove non ricorra alcuna delle ipotesi di violazione di cui
all'art. 62, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire trentottomilacento a centocinquantaduemilaquattrocentoventi (471).
------------------------
(470)
Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 13 febbraio 1993, n.
36 e con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio 1993, n. 32.
(471)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
167.
Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi.
1.
I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva
indicata sulla carta di circolazione.
2.
Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta
essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di
circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma:
a)
da lire sessantatremilacinquecentodieci a lire
duecentocinquantaquattromilatrenta, se l'eccedenza non supera 1 t;
b)
da lire centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta, se
l'eccedenza non supera le 2 t;
c)
da lire duecentocinquantaquattromilatrenta a lire
unmilionesedicimilacentoquaranta, se l'eccedenza non supera le 3 t;
d)
da lire seicentotrentacinquemilanovanta a lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta, se l'eccedenza supera le 3
t.
3.
Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le
sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorché la
eccedenza, superiore al cinque per cento, non superi rispettivamente il dieci,
venti, trenta per cento, oppure superi il trenta per cento della massa complessiva.
4.
Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui all'art. 10, comma 3,
lettera d), possono circolare con il loro carico soltanto sulle autostrade o
sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 m e con altezza libera delle
opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle
opere d'arte non inferiore a 20 cm. I veicoli di cui all'art. 10, comma 3,
lettere e) e g), possono circolare con il loro carico sulle strade che abbiano
altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto
all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 30 cm.
5.
Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa
complessiva a pieno carico risulti superiore di oltre il cinque per cento a quella
indicata nella carta di circolazione è soggetto ad un'unica sanzione
amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2.
6.
La sanzione di cui al comma 5 si applica anche nell'ipotesi di eccedenze di
massa di uno solo dei veicoli, anche se non ci sia eccedenza di massa nel
complesso.
7.
Chiunque circola in violazione delle disposizioni di cui al comma 4 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentocinquantaquattromilatrenta a lire unmilionesedicimilacentoquaranta,
ferma restando la responsabilità civile di cui all'art. 2054 del codice civile.
8.
Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le
masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i
valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si
devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori.
9.
Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al
conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si
tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. L'intestatario della
carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti
proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato
all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62.
10.
Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della
massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la
continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i
limiti consentiti.
11.
Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili
anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando
venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione,
limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime
relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è
subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. La franchigia del cinque
per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non
decade la validità dell'autorizzazione (472).
12.
Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli
strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione
agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da
disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti
di cui al comma 9 in solido (473).
13.
Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal
presente articolo (474).
------------------------
(472)
Periodo aggiunto dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(473)
Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio 1993, n. 32.
(474)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 84, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). Con
D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è provveduto, ai
sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento biennale della
sanzione nella misura sopra riportata.
168.
Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi.
1.
Ai fini del trasporto su strada sono considerati materiali pericolosi quelli
appartenenti alle classi indicate negli allegati all'accordo europeo relativo
al trasporto internazionale su strada di merci pericolose di cui alla legge 12
agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e integrazioni.
2.
Le prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al carico, allo
scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali ed alla sicurezza del trasporto
delle merci pericolose ammesse al trasporto in base agli allegati all'accordo
di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti (475). Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (476)
può altresì prescrivere, con propri decreti, particolari attrezzature ed
equipaggiamenti dei veicoli che si rendano necessari per il trasporto di
singole merci o classi di merci pericolose di cui al comma 1. Per le merci che
presentino pericolo di esplosione o di incendio le prescrizioni di cui al primo
ed al secondo periodo sono stabilite con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti (476), di concerto con il Ministro dell'interno.
Gli addetti al carico ed allo scarico delle merci pericolose, con esclusione
dei prodotti petroliferi degli impianti di rifornimento stradali per
autoveicoli, debbono a ciò essere abilitati; il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti (476), con propri decreti, stabilisce, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore del presente codice, le necessarie misure applicative.
3.
Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su strada è ammesso dagli
accordi internazionali, possono essere trasportate su strada, all'interno dello
Stato, alle medesime condizioni stabilite per i predetti trasporti
internazionali. Per le merci che presentino pericolo di esplosione e per i gas
tossici resta salvo l'obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e
dei permessi di trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni.
4.
Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (476), di
concerto con i Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato
(477) e della salute (476), possono essere classificate merci pericolose, ai
fini del trasporto su strada, materie ed oggetti non compresi fra quelli di cui
al comma 1 ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono
indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci elencate
possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili a quelle di cui
al comma 3 può altresì essere imposto l'obbligo della autorizzazione del
singolo trasporto, precisando l'autorità competente, nonché i criteri e le
modalità da seguire.
5.
Per il trasporto delle materie fissili o radioattive si applicano le norme
dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 (478), modificato dall'art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, e
successive modifiche.
6.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (476) provvede con propri
decreti al recepimento delle direttive comunitarie riguardanti la sicurezza del
trasporto su strada delle merci pericolose.
7.
Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli adibiti al
trasporto di merci pericolose, la cui massa complessiva a pieno carico risulta
superiore a quella indicata sulla carta di circolazione, è soggetto alle
sanzioni amministrative previste nell'art. 167, comma 2, in misura doppia.
8.
Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare autorizzazione, quando sia
prescritta, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a tutela della
sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire
dodici milioni (479).
8-bis.
Alle violazioni di cui al comma 8 conseguono le sanzioni accessorie della
sospensione della carta di circolazione e della sospensione della patente di
guida per un periodo da due a sei mesi. In caso di reiterazione delle
violazioni consegue anche la sanzione accessoria della confisca amministrativa
del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI
(480).
9.
Parimenti, chiunque viola le prescrizioni contenute nei decreti del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti (476) di concerto con il Ministro
dell'interno, di cui al comma 2 ovvero non rispetti le condizioni di trasporto
di cui ai commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire seicentotrentacinquemilanovanta a lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta. A tale violazione consegue
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
e della carta di circolazione da uno a quattro mesi, a norma del capo I,
sezione II, del titolo VI.
10.
Alle violazioni di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni
dell'art. 167, comma 9 (481) (482).
------------------------
(475)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(476)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(476)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(476)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(476)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(477)
Ora Ministro delle attività produttive ai sensi degli artt. 27 e 55, D.Lgs. 30
luglio 1999, n. 300.
(476)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(478)
.
(476)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(479)
Gli attuali commi 8 ed 8-bis così sostituiscono l'originario comma 8, per
effetto di quanto disposto dall'art. 20, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Vedi, anche, il comma 3-bis dell'art. 202 del presente decreto.
(480)
Gli attuali commi 8 ed 8-bis così sostituiscono l'originario comma 8, per
effetto di quanto disposto dall'art. 20, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Vedi, anche, il comma 3-bis dell'art. 202 del presente decreto.
(476)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(481)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 85, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.), come
corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 3 marzo 1994, n. 51.
(482)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
169.
Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore.
1.
In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento
per effettuare le manovre necessarie per la guida.
2.
Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi quelli
di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione dei sedili, non può
superare quello indicato nella carta di circolazione.
3.
Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli
autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le
autovetture, nonché il carico complessivo del veicolo non possono superare i
corrispondenti valori massimi indicati nella carta di circolazione; tali valori
sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di
detti veicoli.
4.
Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non
limitare la libertà di movimento del conducente e da non impedirgli la
visibilità. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a due
ruote, il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla
sagoma trasversale del veicolo.
5.
Sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone
e cose è consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due
ragazzi di età inferiore a dieci anni a condizione che siano accompagnati da
almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.
6.
Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (483), è vietato il
trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in
condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il
trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché
custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di
guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se
installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio
del Dipartimento per i trasporti terrestri (484).
7.
Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le
autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore
ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un
numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentocinquantaquattromilatrenta a lire unmilionesedicimilacentoquaranta.
8.
Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo abusivamente il
veicolo ad uso di terzi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire seicentotrentacinquemilanovanta a lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta, nonché la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno
a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI (485).
9.
Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una
autovettura, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire sessantatremilacinquecentodieci a lire
duecentocinquantaquattromilatrenta.
10.
Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta (486) (487).
------------------------
(483)
.
(484)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(485)
Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio 1993, n. 32.
(486)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è provveduto,
ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento biennale della
sanzione nella misura sopra riportata.
(487)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 86, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
170.
Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote.
1.
Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso
delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta
e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di
necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere
sollevando la ruota anteriore.
2.
Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente.
3.
Sui motocicli l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed
equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del
veicolo.
4.
È vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi
trainare da altri veicoli.
5.
Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano
solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo
o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri,
ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti
limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita
gabbia o contenitore.
6.
Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
sessantatremilacinquecentodieci a lire duecentocinquantaquattromilatrenta.
7.
Se le violazioni di cui ai commi 1 e 2 sono commesse da conducente minorenne,
alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del
veicolo per trenta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI (488)
(489).
------------------------
(488)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 87, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(489)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
171.
Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote.
1.
È fatto obbligo durante la marcia di indossare e di tenere regolarmente
allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa
stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (490):
a)
ai conducenti alla guida di ciclomotori a due ruote e di motocicli di qualsiasi
cilindrata a due ruote, ovvero di moto-carrozzette, nonché agli eventuali
passeggeri (491).
1-bis.
Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti di ciclomotori e
motocicli, anche a tre ruote, purché dotati di cellula di sicurezza a prova di
crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire
l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza. Il regolamento definisce i
requisiti tecnici della cellula di sicurezza, dei sistemi di ritenuta e dei
dispositivi previsti dal presente comma (492).
2.
Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire sessantatremilacinquecentodieci a lire
duecentocinquantaquattromilatrenta. Quando il mancato uso del casco riguarda un
minore trasportato, della violazione risponde il conducente.
3.
Se la violazione è commessa da conducente minorenne, in luogo della sanzione
pecuniaria si applica il fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, ai
sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
4.
Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale
e chi commercializza caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o
ciclomotori di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire unmilioneduecentosettantamilacentottanta a lire
cinquemilioniottantamilasettecento.
5.
I caschi di cui al comma 4, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro ed
alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI (493) (494) (121/cost).
------------------------
(490)
La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto
dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(491)
L'attuale lettera a) sostituisce le originarie lettere a) e b) per effetto di
quanto disposto dall'art. 33, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(492)
Comma aggiunto dall'art. 33, L. 7 dicembre 1999, n. 472. Il regolamento
previsto dal presente comma è stato adottato con D.M. 11 aprile 2001, n. 298.
(493)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(494)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 88, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(121/cost)
La Corte costituzionale, con ordinanza 5-6 novembre 2001, n. 348 (Gazz. Uff. 14
novembre 2001, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 171, sollevata con riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
172.
Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta.
1.
Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie:
a)
M1;
b)
M2, ad eccezione degli occupanti i sedili posteriori, di coloro che viaggiano
su veicoli di massa massima ammissibile superiore a 3,5 t e su quelli che
dispongono di posti appositamente realizzati per passeggeri in piedi,
c)
N1, ad eccezione degli occupanti i sedili posteriori, classificati nell'art.
47, comma 2, muniti dei dispositivi di ritenuta previsti nell'articolo 72,
comma 2, hanno l'obbligo di utilizzarli in qualsiasi situazione di marcia
(495).
2.
Il conducente è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei
dispositivi di ritenuta.
3.
Sono esentati dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza:
a)
gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale
nell'espletamento di un servizio di emergenza;
b)
i conducenti ed addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in
casi di interventi di emergenza;
c)
gli appartenenti a servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che
effettuano scorte;
d)
i conducenti di autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico da
piazza, ovvero adibiti al noleggio con conducente, durante il servizio nei
centri abitati;
e)
gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'articolo
122, comma 2;
f)
le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità
sanitaria locale o dalle competenti autorità sanitarie di altro Stato membro
delle Comunità europee, affette da patologie particolari che costituiscono
controindicazione specifica all'uso delle cinture di sicurezza. Tale
certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo
previsto nell'articolo 5 della direttiva n. 91/671/CEE e deve essere esibita su
richiesta degli organi di polizia di cui all'articolo 12;
g)
le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal
ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti
all'uso delle cinture di sicurezza.
4.
I passeggeri di età inferiore ai dodici anni che abbiano una statura inferiore
a 1,50 m devono essere trattenuti da un sistema di ritenuta, adeguato alla loro
statura ed al loro peso.
5.
I bambini di età inferiore ai tre anni che occupano i sedili posteriori possono
non essere trattenuti da un sistema di ritenuta se sono trasportati in un
veicolo in cui tale sistema non sia disponibile, purché siano accompagnati da
almeno un passeggero di età non inferiore ai sedici anni.
6.
Le norme di cui al comma 4 non si applicano ai passeggeri che viaggiano sui
sedili posteriori di autovetture adibite al trasporto di persone in servizio
pubblico da piazza ovvero a noleggio da rimessa con conducente, durante il
servizio, quando circolano nei centri abitati o su itinerario da e per stazioni
ferroviarie, porti e aeroporti, a condizione che siano accompagnati da almeno
un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.
7.
I sistemi di ritenuta devono essere conformi ad uno dei tipi omologati secondo
le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
(496).
8.
Chiunque non fa uso delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta
previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire sessantatremilacinquecentodieci a lire duecentocinquantaquattromilatrenta.
Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il
conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto
alla sorveglianza del minore stesso.
9.
Chiunque, pur facendo uso della cintura, ne altera od ostacola il normale
funzionamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire trentottomilacento a centocinquantaduemilaquattrocentoventi.
10.
Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale
e chi commercializza cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta di tipo non
omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire unmilioneduecentosettantamilacentottanta a lire
cinquemilioniottantamilasettecento.
11.
Le cinture o sistemi di ritenuta di cui al comma 10, ancorché installati sui
veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (497) (498).
------------------------
(495)
Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 3 marzo 1994, n. 51.
(496)
La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(497)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 89, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(498)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
173.
Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida.
1.
Il titolare di patente di guida, al quale in sede di rilascio o rinnovo della
patente stessa sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze
organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di
determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida.
2.
È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi
radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti
dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e
di polizia, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle
strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. È
consentito l'uso di apparecchi a viva voce che non richiedono per il loro
funzionamento l'uso delle mani.
3.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
sessantatremilacinquecentodieci a lire duecentocinquantaquattromilatrenta (499)
(500).
------------------------
(499)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(500)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 90, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
174.
Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose.
1.
La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di
cose, e i relativi controlli, sono disciplinati dalle norme previste dal
regolamento CEE n. 3820/85.
2.
Gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui all'art. 14
del regolamento CEE n. 3820/85 debbono essere esibiti, per il controllo, al
personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi
dell'art. 12 del presente codice.
3.
I registri di servizio di cui all'art. 14 del suddetto regolamento, conservati
dall'impresa, debbono essere esibiti, per il controllo, ai funzionari del
Dipartimento per i trasporti terrestri (501) e dell'Ispettorato del lavoro.
4.
Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osservi periodi di
pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento CEE n. 3820/85 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta.
5.
Il conducente che non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero è
sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di
servizio di cui al medesimo regolamento CEE n. 3820/85 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centoventisettemilaventi a
lire cinquecentottomilasettanta.
6.
Gli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste nel
comma 5 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire trentottomilacento a centocinquantaduemilaquattrocentoventi.
7.
Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del
registro di servizio o copia dell'orario di servizio è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire trentottomilacento a
centocinquantaduemilaquattrocentoventi, salva l'applicazione delle sanzioni
previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.
8.
Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui
dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in
solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.
9.
L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni
contenute nel regolamento CEE n. 3820/85 e non tiene i documenti prescritti o
li tiene scaduti, incompleti o alterati è soggetta alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire centoventisettemilaventi a lire
cinquecentottomilasettanta per ciascun dipendente cui la violazione si
riferisce, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove
il fatto costituisca reato.
10.
Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e
frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone in servizio non di
linea o di cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi,
del titolo abilitativo al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si
riferiscono, se, a seguito di diffida rivoltale dall'autorità competente a
regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.
11.
Qualora l'impresa di cui al comma 10, malgrado il provvedimento adottato a suo
carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere
infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto,
incorre nella decadenza o revoca del provvedimento che l'abilita al trasporto
cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.
12.
Per le inadempienze commesse dalle imprese che effettuano trasporto di
viaggiatori in servizio di linea si applicano le sanzioni previste dalle
disposizioni vigenti in materia.
13.
La sospensione, la decadenza o la revoca, di cui ai commi precedenti, sono
disposte dall'autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto.
14.
Contro i provvedimenti di revoca e di decadenza adottati dai competenti uffici
del Dipartimento per i trasporti terrestri (502), ai sensi del comma 11, è
ammesso ricorso gerarchico entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti (503), il quale decide entro sessanta giorni. I provvedimenti
adottati da autorità diverse sono definitivi (503/a).
------------------------
(501)
La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è
stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15
gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(502)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(503)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(503/a)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
175.
Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade
extraurbane principali.
1.
Le norme del presente articolo e dell'art. 176 si applicano ai veicoli ammessi
a circolare sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali e su altre
strade, individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti (504), su proposta dell'ente proprietario, e da indicare con apposita
segnaletica d'inizio e fine.
2.
È vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade e sulle strade
di cui al comma 1:
a)
velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 cc se a motore
termico e motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250 cc se a motore termico;
b)
altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a
1300 kg;
c)
veicoli non muniti di pneumatici;
d)
macchine agricole e macchine operatrici;
e)
veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato o sporgente oltre i
limiti consentiti;
f)
veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano materie
suscettibili di dispersione;
g)
veicoli il cui carico o dimensioni superino i limiti previsti dagli articoli 61
e 62, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 10;
h)
veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono
costituire pericolo per la circolazione;
i)
veicoli con carico non opportunamente sistemato e fissato.
3.
Le esclusioni di cui al comma 2 non si applicano ai veicoli appartenenti agli
enti proprietari o concessionari dell'autostrada o da essi autorizzati.
L'esclusione di cui al comma 2, lettera d), relativamente alle macchine
operatrici-gru come individuate dalla carta di circolazione, non si applica
sulle strade extraurbane principali.
4.
Nel regolamento sono fissati i limiti minimi di velocità per l'ammissione alla
circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di
determinate categorie di veicoli.
5.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (504), da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi restando i
poteri di ordinanza degli enti proprietari di cui all'art. 6, possono essere
escluse dal transito su talune autostrade, o tratti di esse, anche altre
determinate categorie di veicoli o trasporti, qualora le esigenze della
circolazione lo richiedano. Ove si tratti di autoveicoli destinati a servizi
pubblici di linea, il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti (504) mentre per quelli appartenenti alle
Forze armate il concerto è realizzato con il Ministro della difesa.
6.
È vietata la circolazione di pedoni e animali, eccezion fatta per le aree di
servizio e le aree di sosta. In tali aree gli animali possono circolare solo se
debitamente custoditi. Lungo le corsie di emergenza è consentito il transito
dei pedoni solo per raggiungere i punti per le richieste di soccorso.
7.
Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di
parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale è vietato:
a)
trainare veicoli che non siano rimorchi;
b)
richiedere o concedere passaggi;
c)
svolgere attività commerciali o di propaganda sotto qualsiasi forma; esse sono
consentite nelle aree di servizio o di parcheggio se autorizzate dall'ente
proprietario;
d)
campeggiare, salvo che nelle aree all'uopo destinate e per il periodo stabilito
dall'ente proprietario o concessionario.
8.
Nelle zone attigue alle autostrade o con esse confinanti è vietato, anche a chi
sia munito di licenza o di autorizzazione, svolgere attività di propaganda
sotto qualsiasi forma ovvero attività commerciali con offerta di vendita agli
utenti delle autostrade stesse.
9.
Nelle aree di servizio e di parcheggio, nonché in ogni altra pertinenza
autostradale è vietato lasciare in sosta il veicolo per un tempo superiore alle
ventiquattro ore, ad eccezione che nei parcheggi riservati agli alberghi
esistenti nell'àmbito autostradale o in altre aree analogamente attrezzate.
10.
Decorso il termine indicato al comma 9, il veicolo può essere rimosso
coattivamente; si applicano le disposizioni di cui all'art. 159.
11.
Gli organi di polizia stradale provvedono alla rimozione dei veicoli in sosta
che per il loro stato o per altro fondato motivo possano ritenersi abbandonati,
nonché al loro trasporto in uno dei centri di raccolta autorizzati a norma
dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.
915 (505). Per tali operazioni i predetti organi di polizia possono incaricare
l'ente proprietario.
12.
Il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli sono consentiti solo agli enti
e alle imprese autorizzati, anche preventivamente, dall'ente proprietario. Sono
esentati dall'autorizzazione le Forze armate e di polizia.
13.
Chiunque viola le disposizioni del comma 2, lettere e) ed f), è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
seicentotrentacinquemilanovanta a lire duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta.
14.
Chiunque viola le disposizioni del comma 7, lettere a), b) e d), è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
sessantatremilacinquecentodieci a lire duecentocinquantaquattromilatrenta,
salvo l'applicazione delle norme della legge 28 marzo 1991, n. 112 (506).
15.
Chiunque viola le disposizioni dei commi 7, lettera c), e 8 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
seicentotrentacinquemilanovanta a lire duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta.
Dalla detta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le disposizioni di cui
al capo I, sezione II, del titolo VI.
16.
Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
sessantatremilacinquecentodieci a lire duecentocinquantaquattromilatrenta. Se
la violazione riguarda le disposizioni di cui al comma 6 la sanzione è da lire
trentottomilacento a centocinquantaduemilaquattrocentoventi.
17.
Accertate le violazioni di cui ai commi 2 e 4, gli organi di polizia impongono
ai conducenti di abbandonare con i veicoli stessi l'autostrada, dando la
necessaria assistenza per il detto abbandono. Nelle ipotesi di cui al comma 2,
lettere e) ed f), la norma si applica solo nel caso in cui non sia possibile
riportare il carico nelle condizioni previste dalle presenti norme (507).
------------------------
(504)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(504)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto
dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(504)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(505)
.
(506)
.
(507)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 91, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). Con
D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è provveduto, ai
sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento biennale della
sanzione nella misura sopra riportata.
176.
Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade
extraurbane principali.
1.
Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui all'art.
175, comma 1, è vietato:
a)
invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche
all'altezza dei varchi, nonché percorrere la carreggiata o parte di essa nel
senso di marcia opposto a quello consentito (125/cost);
b)
effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di emergenza, fatta
eccezione per le manovre necessarie nelle aree di servizio o di parcheggio;
c)
circolare sulle corsie per la sosta di emergenza se non per arrestarsi o
riprendere la marcia;
d)
circolare sulle corsie di variazione di velocità se non per entrare o uscire
dalla carreggiata.
2.
È fatto obbligo:
a)
di impegnare la corsia di accelerazione per immettersi sulla corsia di marcia,
nonché di dare la precedenza ai veicoli in circolazione su quest'ultima corsia;
b)
di impegnare tempestivamente, per uscire dalla carreggiata, la corsia di
destra, immettendosi quindi nell'apposita corsia di decelerazione sin dal suo
inizio;
c)
di segnalare tempestivamente nei modi indicati nell'art. 154 il cambiamento di
corsia.
3.
In occasione di arresto della circolazione per ingorghi o comunque per
formazione di code, qualora la corsia per la sosta di emergenza manchi o sia
occupata da veicoli in sosta di emergenza o non sia sufficiente alla
circolazione dei veicoli di polizia e di soccorso, i veicoli che occupano la
prima corsia di destra devono essere disposti il più vicino possibile alla
striscia di sinistra.
4.
In caso di ingorgo è consentito transitare sulla corsia per la sosta di
emergenza al solo fine di uscire dall'autostrada a partire dal cartello di
preavviso di uscita posto a cinquecento metri dallo svincolo.
5.
Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli è vietato sostare o solo
fermarsi, fuorché in situazioni d'emergenza dovute a malessere degli occupanti
del veicolo o ad inefficienza del veicolo medesimo; in tali casi, il veicolo
deve essere portato nel più breve tempo possibile sulla corsia per la sosta di
emergenza o, mancando questa, sulla prima piazzola nel senso di marcia,
evitando comunque qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento.
6.
La sosta d'emergenza non deve eccedere il tempo strettamente necessario per
superare l'emergenza stessa e non deve, comunque, protrarsi oltre le tre ore.
Decorso tale termine il veicolo può essere rimosso coattivamente e si applicano
le disposizioni di cui all'art. 175, comma 10.
7.
Fermo restando il disposto dell'art. 162, durante la sosta e la fermata di notte,
in caso di visibilità limitata, devono sempre essere tenute accese le luci di
posizione, nonché gli altri dispositivi prescritti dall'art. 153, comma 5.
8.
Qualora la natura del guasto renda impossibile spostare il veicolo sulla corsia
per la sosta di emergenza o sulla piazzola d'emergenza, oppure allorché il
veicolo sia costretto a fermarsi su tratti privi di tali appositi spazi, deve
essere collocato, posteriormente al veicolo e alla distanza di almeno 100 m
dallo stesso, l'apposito segnale mobile. Lo stesso obbligo incombe al
conducente durante la sosta sulla banchina di emergenza, di notte o in ogni
altro caso di limitata visibilità, qualora siano inefficienti le luci di
posizione.
9.
Nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, salvo diversa
segnalazione, è vietato ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto merci, la
cui massa a pieno carico supera le 5 t, ed ai conducenti di veicoli o complessi
veicolari di lunghezza totale superiore ai 7 m di impegnare altre corsie
all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata.
10.
Fermo restando quanto disposto dall'art. 144 per la marcia per file parallele è
vietato affiancarsi ad altro veicolo nella stessa corsia.
11.
Sulle autostrade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, i
conducenti, ove previsto e segnalato, devono arrestarsi in corrispondenza delle
apposite barriere, eventualmente incolonnandosi secondo le indicazioni date
dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto e corrispondere il
pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti.
12.
I conducenti dei veicoli adibiti ai servizi dell'autostrada, purché muniti di
specifica autorizzazione dell'ente proprietario, sono esentati, quando
sussistano effettive esigenze di servizio, dall'osservanza delle norme del
presente articolo relative al divieto di effettuare: a) la manovra di
inversione del senso di marcia; b) la marcia, la retromarcia e la sosta in
banchina di emergenza; c) il traino dei veicoli in avaria. Sono esonerati
dall'osservanza del divieto di attraversare i varchi in contromano in
prossimità delle stazioni di uscita o di entrata in autostrada i veicoli e/o
trasporti eccezionali purché muniti di autorizzazione dell'ente proprietario
della strada (508).
13.
I conducenti di cui al comma 12, nell'effettuare le manovre, che devono essere
eseguite con la massima prudenza e cautela, devono tenere in funzione sui
veicoli il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce gialla
lampeggiante.
14.
Sono esonerati dall'osservanza del divieto di effettuare le manovre di cui al
comma 12 anche i conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi
di polizia, antincendio e delle autoambulanze, che tengano in funzione il
dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce blu lampeggiante.
15.
Il personale in servizio sulle autostrade e loro pertinenze è esonerato, in
caso di effettive esigenze di servizio e con l'adozione di opportune cautele,
dall'osservanza del divieto di circolazione per i pedoni.
16.
Per l'utente di autostrada a pedaggio sprovvisto del titolo di entrata, o che
impegni gli impianti di controllo in maniera impropria rispetto al titolo in
suo possesso, il pedaggio da corrispondere è calcolato dalla più lontana
stazione di entrata per la classe del suo veicolo. All'utente è data la facoltà
di prova in ordine alla stazione di entrata.
17.
Chiunque transita senza fermarsi in corrispondenza delle stazioni, creando
pericolo per la circolazione, nonché per la sicurezza individuale e collettiva,
ovvero ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il
pagamento del pedaggio, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
seicentotrentacinquemilanovanta a lire duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta.
18.
Parimenti il conducente che circola sulle autostrade con veicolo non in regola
con la revisione prevista dall'art. 80, ovvero che non l'abbia superata con
esito favorevole, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire duecentocinquantaquattromilatrenta a lire
unmilionesedicimilacentoquaranta. È sempre disposto il fermo amministrativo del
veicolo che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore,
ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo la prenotazione per la
visita di revisione. Si applicano le norme dell'art. 214.
19.
Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera a), quando il fatto sia
commesso sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli, è punito con la
sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire dodici milioni (125/cost)
(509).
20.
Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere b), c) e d), e dei commi 6
e 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
seicentotrentacinquemilanovanta a lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta.
21.
Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta.
22.
Alle violazioni di cui al comma 19 consegue la sanzione accessoria della
sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi e
del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di
reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, consegue la
sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti di
violazione delle disposizioni del comma 1, lettere c) e d), alla sanzione
amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi (510)
(125/cost) (126/cost) (127/cost).
------------------------
(125/cost)
La Corte costituzionale, con ordinanza 24 febbraio-4 marzo 1999, n. 58 (Gazz.
Uff. 10 marzo 1999, n. 10, Serie speciale) e con ordinanza 11-23 giugno 1999,
n. 266 (Gazz. Uff. 30 giugno 1999, n. 26, Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art.
176, commi 1, lettera a), 19 e 22, sollevate in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
(508)
Comma così sostituito dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(125/cost)
La Corte costituzionale, con ordinanza 24 febbraio-4 marzo 1999, n. 58 (Gazz.
Uff. 10 marzo 1999, n. 10, Serie speciale) e con ordinanza 11-23 giugno 1999,
n. 266 (Gazz. Uff. 30 giugno 1999, n. 26, Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art.
176, commi 1, lettera a), 19 e 22, sollevate in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
(509)
Comma così modificato dall'art. 20, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Vedi, anche, il comma 3-bis dell'art. 202 del presente decreto.
(510)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 92, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). Con
D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è provveduto, ai
sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento biennale della
sanzione nella misura sopra riportata. Successivamente, l'art. 20, D.Lgs. 30
dicembre 1999, n. 507, ha così sostituito, con gli attuali primo e secondo
periodo, l'originario primo periodo del comma 22 del presente articolo.
(125/cost)
La Corte costituzionale, con ordinanza 24 febbraio-4 marzo 1999, n. 58 (Gazz.
Uff. 10 marzo 1999, n. 10, Serie speciale) e con ordinanza 11-23 giugno 1999,
n. 266 (Gazz. Uff. 30 giugno 1999, n. 26, Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art.
176, commi 1, lettera a), 19 e 22, sollevate in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
(126/cost)
La Corte costituzionale, con ordinanza 25 marzo-8 aprile 1997, n. 89 (Gazz.
Uff. 16 aprile 1997, n. 16, Serie speciale), con ordinanza 5-18 giugno 1997, n.
190 (Gazz. Uff. 25 giugno 1997, n. 26, Serie speciale) e con ordinanza 16-18
dicembre 1997, n. 422 (Gazz. Uff. 24 dicembre 1997, n. 52, Serie speciale), ha
dichiarato manifestamente non fondate le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 176, comma 22, sollevate in riferimento all'art. 3
della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con ordinanza 6-13 maggio
1998, n. 168 (Gazz. Uff. 20 maggio 1998, n. 20, Serie speciale), ha dichiarato
la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 176, comma 22, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 della
Costituzione.
(127/cost)
La Corte costituzionale, con ordinanza 15-26 giugno 1998, n. 235 (Gazz. Uff. 8
luglio 1998, n. 27, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza
delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 176 e 218, sollevate
in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
177.
Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o
antincendio e delle autoambulanze.
1.
L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne
siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce
lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli
adibiti a servizi di polizia o antincendio, a quelli del Corpo nazionale
soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, nonché degli organismi
equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di
Trento e di Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti
al trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento di servizi urgenti di
istituto. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento
di idoneità al servizio da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri
(511). Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere
immediatamente la via libera ai veicoli suddetti (512).
2.
I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi
urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico
supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante
blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni
relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le
norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti
del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e
diligenza.
3.
Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle
strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito il
segnale acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo di lasciare libero il
passo e, se necessario, di fermarsi. È vietato seguire da presso tali veicoli
avvantaggiandosi nella progressione di marcia.
4.
Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi
supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire centoventisettemilaventi a lire
cinquecentottomilasettanta.
5.
Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
sessantatremilacinquecentodieci a lire duecentocinquantaquattromilatrenta (513)
(514).
------------------------
(511)
La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è
stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15
gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(512)
Comma così modificato dall'art. 17, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(513)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 93, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(514)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
178.
Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di
cronotachigrafo.
1.
I libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie
dell'orario di servizio di cui al regolamento devono essere esibiti, per il
controllo, agli organi di polizia stradale di cui all'art. 12.
2.
I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio di cui
al regolamento devono essere esibiti, per il controllo, ai funzionari del Dipartimento
per i trasporti terrestri (515) e dell'Ispettorato del lavoro.
3.
Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osserva i periodi
di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento ovvero non osserva i periodi
di riposo prescritti ovvero è sprovvisto del libretto individuale di controllo
o dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio
di cui al regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta.
La stessa sanzione si applica agli altri membri dell'equipaggio che non
osservano le dette prescrizioni.
4.
Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o altera il libretto
individuale di controllo o l'estratto del registro di servizio o copia
dell'orario di servizio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire sessantatremilacinquecentodieci a lire
duecentocinquantaquattromilatrenta, salvo che il fatto costituisca reato.
5.
Per le violazioni alle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui
dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in
solido con l'autore della violazione al pagamento della somma dovuta.
6.
L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni
contenute nel regolamento e non tiene i documenti prescritti o li detiene
scaduti, incompleti o alterati è soggetta alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire duecentocinquantaquattromilatrenta a lire
unmilionesedicimilacentoquaranta per ciascun dipendente cui la violazione si
riferisce, salvo che il fatto costituisca reato.
7.
Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e
frequenza, l'impresa che effettua trasporto di persone in servizio non di linea
o di cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi,
dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si
riferiscono se, a seguito di diffida da parte dell'autorità competente a regolarizzare
nel termine di trenta giorni la sua posizione, non vi abbia provveduto.
8.
Qualora l'impresa, malgrado il provvedimento adottato a norma del comma 7, sia
recidiva, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, incorre
nella revoca dell'autorizzazione al trasporto.
9.
Le stesse sanzioni si applicano alle imprese che effettuano trasporto di
persone in servizio di linea.
10.
Le sanzioni della sospensione e della revoca, di cui ai commi 7, 8 e 9, sono
adottate dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.
11.
Contro i provvedimenti di revoca è ammesso ricorso gerarchico entro trenta
giorni al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (516), il quale decide
entro sessanta giorni (517).
------------------------
(515)
La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è
stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15
gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(516)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(517)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
179.
Cronotachigrafo.
1.
I veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche
e le modalità d'impiego stabilite nel regolamento CEE n. 3821/85, nei casi
previsti dal regolamento stesso.
2.
Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in
cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un
cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel
regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
unmilioneduecentosettantamilacentottanta a lire cinquemilioniottantamilasettecento.
La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che l'infrazione
riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo.
3.
Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose che mette
in circolazione un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo e dei relativi fogli
di registrazione, ovvero con cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
unmilioneduecentosettantamilacentottanta a lire
cinquemilioniottantamilasettecento.
4.
Qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni alle norme di cui
al comma 3, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri
(518) applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza o
autorizzazione, relativa al veicolo con il quale le violazioni sono state
commesse, per la durata di un anno. La sospensione si cumula alle sanzioni
pecuniarie previste.
5.
Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare della licenza
o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada sono la stessa persona, le
sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura stabilita per la
sanzione più grave.
6.
Per le violazioni di cui al comma 3, le violazioni accertate devono essere
comunicate all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri
(518) presso il quale il veicolo risulta immatricolato.
7.
Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti, il
funzionario o l'agente che ha accertato la circolazione di veicolo con
cronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante diffida il conducente con
annotazione sul verbale a regolarizzare la strumentazione entro un termine di
dieci giorni. Qualora il conducente ed il titolare della licenza od
autorizzazione non siano la stessa persona, il predetto termine decorre dalla
data di ricezione della notifica del verbale, da effettuare al più presto.
8.
Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida di cui al comma 7,
durante i quali trova applicazione l'articolo 16 del regolamento CEE n.
3821/85, è disposto, in caso di circolazione del veicolo, il fermo
amministrativo dello stesso. Il veicolo verrà restituito dopo un mese al
proprietario o all'intestatario della carta di circolazione.
9.
Alla violazione di cui al comma 2 consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre
mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
10.
Gli articoli 15, 16 e 20 della legge 13 novembre 1978, n. 727 (519), sono
abrogati. Per le restanti norme della legge 13 novembre 1978, n. 727 (520), e
successive modificazioni, si applicano le disposizioni del titolo VI. Nel caso
di accertamento di violazioni alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, il
verbale deve essere inviato all'ufficio metrico provinciale per le necessarie
verifiche del ripristino della regolarità di funzionamento dell'apparecchio
cronotachigrafo (521).
------------------------
(518)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(518)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(519)
.
(520)
.
(521)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 94, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). Con
D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è provveduto, ai
sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento biennale della
sanzione nella misura sopra riportata.
180.
Possesso dei documenti di circolazione e di guida.
1.
Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i
seguenti documenti:
a)
la carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica alla circolazione
del veicolo;
b)
la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo;
c)
l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria
del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonché un
documento personale di riconoscimento;
d)
il certificato di assicurazione obbligatoria.
2.
La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere
con sé la patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola
guida deve aver con sé anche l'attestato di qualifica professionale di cui
all'art. 123, comma 7.
3.
Il conducente deve, altresì, avere con sé l'autorizzazione o la licenza quando
il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82.
4.
Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla
carta di circolazione, ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova,
il conducente deve avere con sé la relativa autorizzazione.
5.
Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione professionale e
il certificato di idoneità, quando prescritti.
6.
Il conducente di ciclomotore deve avere con sé il certificato di idoneità
tecnica del veicolo e un documento di riconoscimento.
7.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
sessantatremilacinquecentodieci a lire duecentocinquantaquattromilatrenta.
Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da lire trentottomilacento a lire
centocinquantaduemilaquattrocentoventi.
8.
Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di
presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di
polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento
delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
seicentotrentacinquemilanovanta a lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta (522) (523).
------------------------
(522)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 95, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(523)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
181.
Esposizione dei contrassegni per la circolazione.
1.
È fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i
motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno
attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello relativo
all'assicurazione obbligatoria (524).
2.
I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall'obbligo di cui al
comma 1 purché abbiano con sé i contrassegni stessi (525).
3.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire trentottomilacento a
centocinquantaduemilaquattrocentoventi. Si applica la disposizione del comma 8
dell'art. 180 (526).
------------------------
(524)
Per la cessazione dell'obbligo di esporre il contrassegno attestante il
pagamento della tassa automobilistica e dell'obbligo previsto dal secondo
comma, vedi l'art. 17, comma 24, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(525)
Per la cessazione dell'obbligo di esporre il contrassegno attestante il
pagamento della tassa automobilistica e dell'obbligo previsto dal secondo
comma, vedi l'art. 17, comma 24, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(526)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
182.
Circolazione dei velocipedi.
1.
I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni
della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero
superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre
procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e
proceda sulla destra dell'altro.
2.
I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il
manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di
vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà,
prontezza e facilità le manovre necessarie.
3.
Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle
presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.
4.
I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della
circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono
assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.
5.
È vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia
appositamente costruito e attrezzato. È consentito tuttavia al conducente
maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente
assicurato con le attrezzature, di cui all'articolo 68, comma 5.
6.
I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre
persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote
simmetriche, solo da quest'ultimo.
7.
Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone
adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo di
due bambini fino a dieci anni di età.
8.
Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170.
9.
I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono,
salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite
nel regolamento.
10.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire trentottomilacento a
centocinquantaduemilaquattrocentoventi. La sanzione è da lire
sessantatremilacinquecentodieci a lire duecentocinquantaquattromilatrenta
quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6 (527) (528).
------------------------
(527)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 96, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(528)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
183.
Circolazione dei veicoli a trazione animale.
1.
Ogni veicolo a trazione animale deve essere guidato da un conducente che non
deve mai abbandonare la guida durante la marcia e deve avere costantemente il
controllo degli animali.
2.
Un veicolo adibito al trasporto di persone o di cose non può essere trainato da
più di due animali se a due ruote o da più di quattro se a quattro ruote. Fanno
eccezione i trasporti funebri.
3.
I veicoli adibiti al trasporto di cose, quando devono superare forti pendenze o
per altre comprovate necessità, possono essere trainati da un numero di animali
superiore a quello indicato nel comma 2 previa autorizzazione dell'ente
proprietario della strada. Nei centri abitati l'autorizzazione è rilasciata in
ogni caso dal sindaco.
4.
I veicoli trainati da più di tre animali devono avere due conducenti.
5.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire trentottomilacento a
centocinquantaduemilaquattrocentoventi (529).
------------------------
(529)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
184.
Circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi.
1.
Per ogni due animali da tiro, quando non siano attaccati ad un veicolo, da soma
o da sella, e per ogni animale indomito o pericoloso occorre almeno un
conducente, il quale deve avere costantemente il controllo dei medesimi e
condurli in modo da evitare intralcio e pericolo per la circolazione.
2.
La disposizione del comma 1 si applica anche agli altri animali isolati o in piccoli
gruppi, a meno che la strada attraversi una zona destinata al pascolo,
segnalata con gli appositi segnali di pericolo.
3.
Nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, ad eccezione per le strade
sufficientemente illuminate o interne ai centri abitati, i conducenti devono
tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce
arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla
parte anteriore che dalla parte posteriore.
4.
A tergo dei veicoli a trazione animale possono essere legati non più di due
animali senza obbligo di conducente e delle luci di cui al comma 3. Tuttavia
nei casi previsti dall'art. 152 tali animali non dovranno ostacolare la
visibilità delle luci previste per il veicolo a cui sono legati.
5.
Gli armenti, le greggi e qualsiasi altre moltitudini di animali quando
circolano su strada devono essere condotti da un guardiano fino al numero di
cinquanta e da non meno di due per un numero superiore.
6.
I guardiani devono regolare il transito degli animali in modo che resti libera
sulla sinistra almeno la metà della carreggiata. Sono, altresì, tenuti a
frazionare e separare i gruppi di animali superiori al numero di cinquanta ad
opportuni intervalli al fine di assicurare la regolarità della circolazione.
7.
Le moltitudini di animali di cui al comma 5 non possono sostare sulle strade e,
di notte, devono essere precedute da un guardiano e seguite da un altro;
ambedue devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in
orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti
visibile sia dalla parte anteriore che da quella posteriore.
8.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
sessantatremilacinquecentodieci a lire duecentocinquantaquattromilatrenta (530)
(531).
------------------------
(530)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(531)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 97, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
185.
Circolazione e sosta delle auto-caravan.
1.
I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione
stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli
articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri
veicoli.
2.
La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non
costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul
suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del
propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura
eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.
3.
Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle auto-caravan si applicano
tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi
parcheggi della zona.
4.
È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su
strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento
igienico-sanitario.
5.
Il divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli altri autoveicoli dotati di
appositi impianti interni di raccolta.
6.
Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centoventisettemilaventi a
lire cinquecentottomilasettanta.
7.
Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo le strade
e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle
auto-caravan e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i
residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti
interni di detti veicoli, le tariffe per l'uso degli impianti
igienico-sanitari, nonché i criteri per l'istituzione da parte dei comuni di
analoghe aree attrezzate nell'àmbito dei rispettivi territori e l'apposito
segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto.
8.
Con decreto del Ministro della salute (532), di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio (532), sono determinate le
caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento
dei residui organici e delle acque chiare e luride fatti defluire negli
impianti igienico-sanitari di cui al comma 4 (533) (534).
------------------------
(532)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(532)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(533)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 98, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(534)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
186.
Guida sotto l'influenza dell'alcool.
1.
È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande
alcooliche.
2.
Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più
grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire
seicentotrentacinquemilanovanta a lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta. All'accertamento del reato
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto
compie più violazioni nel corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II,
del titolo VI. Quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o
di veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di
complessi di veicoli, con la sentenza di condanna è disposta la revoca della
patente di guida, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI (535)
(134/cost).
3.
Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può
essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più
vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con
le normali garanzie per la custodia.
4.
Quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in
stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dall'alcool, gli
organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche
accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di
effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento
(536).
4-bis.
Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure
mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta
degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte
delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali
fini equiparate, con strumenti e modalità stabilite con decreto del Ministero
della salute, di concerto con il Ministero dell'interno. Le strutture sanitarie
rilasciano agli organi di polizia stradale la relativa certificazione, estesa
alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della
riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi
necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono
reperiti nell'àmbito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza
stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (537).
5.
Qualora dall'accertamento, eseguito a norma dei commi 4 e 4-bis, risulti un
tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dal regolamento, il conducente è
considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di
cui al comma 2 (538).
6.
In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 4 e 4-bis, il conducente è
punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a un
mese e con l'ammenda da lire seicentotrentacinquemilanovanta a lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta (539) (540) (135/cost).
------------------------
(535)
Comma così modificato dall'art. 13, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. La competenza in
riferimento alle fattispecie punite a norma del presente comma è stata
attribuita al giudice di pace, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, D.Lgs.
28 agosto 2000, n. 274, con la decorrenza indicata nell'art. 65 dello stesso
decreto. Per la misura delle sanzioni vedi l'art. 52 del suddetto D.Lgs. n. 274
del 2000.
(134/cost)
La Corte costituzionale con ordinanza 17-23 maggio 1995, n. 191 (Gazz. Uff. 31
maggio 1995, n. 23, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, secondo comma,
seconda parte, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, primo comma, e
25, primo comma, della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza
6-13 maggio 1998, n. 167 Gazz. Uff. 20 maggio 1998, n. 20, Serie speciale), ha
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 186, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3 e
25 della Costituzione.
(536)
Comma prima modificato dall'art. 6, L. 30 marzo 2001, n. 125 e poi così
sostituito dall'art. 13, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza
indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(537)
Comma aggiunto dall'art. 13, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza
indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(538)
Comma così sostituito dall'art. 13, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(539)
Comma così modificato dall'art. 13, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. La competenza in
riferimento alle fattispecie punite a norma del presente comma è stata
attribuita al giudice di pace, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, D.Lgs.
28 agosto 2000, n. 274, con la decorrenza indicata nell'art. 65 dello stesso
decreto. Per la misura delle sanzioni vedi l'art. 52 del suddetto D.Lgs. n. 274
del 2000.
(540)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(135/cost)
La Corte costituzionale, con sentenza 30 maggio-12 giugno 1996, n. 194 (Gazz.
Uff. 19 giugno 1996, n. 25, Serie speciale), ha dichiarato inoltre la manifesta
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 186,
quarto e sesto comma; 187, quarto comma; 223, terzo comma, e 224, primo comma,
sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 97 e 102 della Costituzione.
187.
Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.
1.
È vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con
l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
2.
Quando si ha ragionevolmente motivo di ritenere che il conducente del veicolo
si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2,
fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il
conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti
organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o
presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di
campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari
ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la
relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di
incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso. Le
predette strutture sanitarie, su richiesta degli organi di polizia stradale di
cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì tali accertamenti sui
conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche. Gli
accertamenti sono effettuati con strumenti e modalità stabiliti dal
regolamento, ai fini della determinazione delle quantità, indicate in
conformità alle previsioni dello stesso regolamento; essi possono
contestualmente riguardare anche il tasso alcolemico previsto nell'articolo
186. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la
relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando
il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di
legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad
incidenti stradali sono reperiti nell'àmbito dei fondi destinati al Piano
nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio
1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente
trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al
prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di
competenza (541).
3.
Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al
comma 2, ordina che il guidatore sia sottoposto a visita medica ai sensi
dell'art. 119 e può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di
guida fino all'esito dell'esame di revisione, che deve avvenire, comunque, nel
termine indicato dal regolamento.
4.
Si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'art. 186 (542).
5.
In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma 2, il conducente è punito,
salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a un mese e
con l'ammenda da lire seicentotrentacinquemilanovanta a lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta (543) (544) (545)
(137/cost).
------------------------
(541)
Comma così sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(542)
La competenza in riferimento alle fattispecie punite a norma del presente comma
è stata attribuita al giudice di pace, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4,
D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, con la decorrenza indicata nell'art. 65 dello
stesso decreto. Per la misura delle sanzioni vedi l'art. 52 del suddetto D.Lgs.
n. 274 del 2000.
(543)
La competenza in riferimento alle fattispecie punite a norma del presente comma
è stata attribuita al giudice di pace, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4,
D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, con la decorrenza indicata nell'art. 65 dello
stesso decreto. Per la misura delle sanzioni vedi l'art. 52 del suddetto D.Lgs.
n. 274 del 2000.
(544)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 99, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(545)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(137/cost)
La Corte costituzionale, con ordinanza 9-17 maggio 2001, n. 144 (Gazz. Uff. 23
maggio 2001, n. 20, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del D.Lgs. 30
dicembre 1999, n. 507 nella parte in cui non prevede la depenalizzazione del
reato previsto e punito dall'art. 187, quarto comma del codice della strada
approvato con D.P.R. 30 aprile 1992, n. 285, sollevata con riferimento all'art.
3 della Cost.
188.
Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide.
1.
Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide
gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite
strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la
mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.
2.
I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono
autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti
determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate.
3.
I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non
sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta
nelle aree di parcheggio a tempo determinato.
4.
Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere
l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta.
5.
Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non
osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta
dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire sessantatremilacinquecentodieci a lire duecentocinquantaquattromilatrenta
(546) (139/cost).
------------------------
(546)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(139/cost)
La Corte costituzionale, con ordinanza 11-21 luglio 2000, n. 328 (Gazz. Uff. 26
luglio 2000, n. 31, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 188, sollevata in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
189.
Comportamento in caso di incidente.
1.
L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo
comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a
coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.
2.
Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a
salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale
esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e
disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità.
3.
Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni
altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare
intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti
in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione
di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta
urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità
dell'incidente.
4.
In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità,
nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone
danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili
gli elementi sopraindicati.
5.
Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di
fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentocinquantaquattromilatrenta a lire unmilionesedicimilacentoquaranta.
6.
Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno
alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi è punito con la reclusione
fino a quattro mesi. Il conducente che si sia dato alla fuga è in ogni caso
passibile di arresto. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da tre mesi ad un anno, ai sensi del capo
II, sezione II, del titolo VI (547) (137/cost).
7.
Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di
prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite è punito con la reclusione
fino a dodici mesi e con la multa fino a lire duemilioni.
8.
Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno
subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli
organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di
omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto
stabilito per il caso di flagranza di reato.
9.
Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta (548).
------------------------
(547)
La competenza in riferimento alle fattispecie punite a norma del presente comma
è stata attribuita al giudice di pace, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4,
D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, con la decorrenza indicata nell'art. 65 dello
stesso decreto. Per la misura delle sanzioni vedi l'art. 52 del suddetto D.Lgs.
n. 274 del 2000.
(137/cost)
La Corte costituzionale, con sentenza 18-24 luglio 1996, n. 305 (Gazz. Uff. 21
agosto 1996, n. 34, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 189, sesto comma, sollevata in riferimento
agli artt. 76 e 3, primo comma, della Costituzione. Successivamente la stessa
Corte, con ordinanza 6-13 maggio 1998, n. 169 (Gazz. Uff. 20 maggio 1998, n.
20, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 189, comma 6, sollevate in riferimento
agli artt. 3 e 25 della Costituzione.
(548)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
190.
Comportamento dei pedoni.
1.
I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli
altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri,
interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata
opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio
possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo
di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate
a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia
dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da
mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni
che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di
illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila.
2.
I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli
attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi
non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i
pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con
l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.
3.
È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre
vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti
pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella
indicata nel comma 2.
4.
È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di
necessità; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle
banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito
normale degli altri pedoni.
5.
I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di
attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.
6.
È vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando
anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.
7.
Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da
motore, con le limitazioni di cui all'articolo 46, possono circolare sulle
parti della strada riservate ai pedoni.
8.
La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è
vietata sulla carreggiata delle strade.
9.
È vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni
sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare
tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni
di pericolo per gli altri utenti.
10.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire trentottomilacento a lire
centocinquantaduemilaquattrocentoventi (549) (550).
------------------------
(549)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(550)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 100, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
191.
Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni.
1.
Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono
dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che
transitano sugli attraversamenti pedonali. I conducenti che svoltano per
inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento
pedonale devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai
pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo, quando ad essi non sia
vietato il passaggio.
2.
Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono
consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la
carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.
3.
I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità
motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane
guida, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si
accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che
possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di
anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di
fatto.
4.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centoventisettemilaventi a
lire cinquecentottomilasettanta (551).
------------------------
(551)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
192.
Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti.
1.
Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito dei
funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di
polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell'apposito segnale
distintivo.
2.
I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari,
ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il documento di circolazione e la
patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi delle
norme in materia di circolazione stradale, devono avere con sé.
3.
I funzionari, ufficiali ed agenti, di cui ai precedenti commi, possono:
-
procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l'osservanza delle
norme relative alle caratteristiche e all'equipaggiamento del veicolo medesimo;
-
ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo, qualora i
dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o i pneumatici presentino
difetti o irregolarità tali da determinare grave pericolo per la propria e
altrui sicurezza, tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della
strada;
-
ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli,
quando questi siano prescritti, di fermarsi o di proseguire la marcia con
l'osservanza di specifiche cautele.
4.
Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono, per
controlli necessari ai fini dell'espletamento del loro servizio, formare posti
di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di
incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non si fermino nonostante
l'ordine intimato con idonei segnali. Le caratteristiche di detti mezzi, nonché
le condizioni e le modalità del loro impiego, sono stabilite con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei
trasporti (552) e della giustizia (552).
5.
I conducenti devono ottemperare alle segnalazioni che il personale militare,
anche non coadiuvato dal personale di polizia stradale di cui all'art. 12,
comma 1, impartisce per consentire la progressione del convoglio militare.
6.
Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta.
7.
Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non costituisca
reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire due milioni a lire otto milioni.(553).
------------------------
(552)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(552)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(553)
Comma così modificato dall'art. 20, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
193.
Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile.
1.
I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi,
non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura
assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità
civile verso terzi.
2.
Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
unmilioneduecentosettantamilacentottanta a lire
cinquemilioniottantamilasettecento.
3.
La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto quando
l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque
resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901,
secondo comma, del codice civile.
4.
Si applicano gli articoli 13, comma terzo, e 21, comma primo, della legge 24
novembre 1981, n. 689 (554) (555).
------------------------
(554)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(555)
.
TITOLO
VI
Degli
illeciti previsti dal presente codice e delle relative sanzioni
Capo
I - Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni
Sezione
I - Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie
ed applicazione di queste ultime
194.
Disposizioni di carattere generale.
1.
In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una determinata
violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le
disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del capo I della legge 24
novembre 1981, n. 689 (556), salve le modifiche e le deroghe previste dalle
norme del presente capo.
------------------------
(556)
.
195.
Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
1.
La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di
danaro tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla singola norma,
sempre entro il limite minimo generale di lire trentottomilatrecento ed il
limite massimo generale di lire diciotto milioni. Tale limite massimo generale
può essere superato solo quando si tratti di sanzioni proporzionali, ovvero di
più violazioni ai sensi dell'art. 198, ovvero nelle ipotesi di aggiornamento di
cui al comma 3 (557).
2.
Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dal
presente codice, tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla
gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o
attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità del
trasgressore e alle sue condizioni economiche (558).
3.
La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni
in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale)
verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1 dicembre di ogni
biennio, il Ministro della giustizia (559), di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze (559), e delle infrastrutture e dei trasporti
(559), fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni
amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1 gennaio dell'anno successivo.
Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al comma 1 (560).
------------------------
(557)
Comma così modificato dall'art. 23, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
(558)
Comma così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 101, D.Lgs. 10
settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(559)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(559)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(559)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(560)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
196.
Principio di solidarietà.
1.
Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il
proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con
patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria,
è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da
questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro
la sua volontà. Nelle ipotesi di cui all'art. 84 risponde solidalmente il
locatario e, per i ciclomotori, l'intestatario del contrassegno di
identificazione (561) (140/cost).
2.
Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere, ma
soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita
dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata, in
solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi
dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
3.
Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona
giuridica o di un ente o associazione privi di personalità giuridica o comunque
da un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la
persona giuridica o l'ente o associazione o l'imprenditore è obbligato, in
solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi
dovuta.
4.
Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato la somma stabilita per la
violazione ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della
violazione stessa.
------------------------
(561)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 102, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(140/cost)
La Corte costituzionale, con ordinanza 30 giugno-9 luglio 1998, n. 255 (Gazz.
Uff. 15 luglio 1998, n. 28, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 196,
comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.
197.
Concorso di persone nella violazione.
1.
Quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita una
sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuna soggiace alla sanzione per la
violazione prevista, salvo che la legge disponga diversamente.
------------------------
198.
Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie.
1.
Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od
omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative
pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla
sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.
2.
In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'àmbito delle aree pedonali urbane
e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli
altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste
per ogni singola violazione.
------------------------
199.
Non trasmissibilità dell'obbligazione.
1.
L'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria non
si trasmette agli eredi.
------------------------
200.
Contestazione e verbalizzazione delle violazioni.
1.
La violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto
al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento
della somma dovuta.
2.
Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le
dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi siano inserite. Nel
regolamento è indicato il relativo modello.
3.
Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla
persona obbligata in solido.
4.
Copia del verbale è consegnata immediatamente all'ufficio o comando da cui
dipende l'agente accertatore.
------------------------
201.
Notificazione delle violazioni.
1.
Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale,
con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei
motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro
centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore
o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa
dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti
indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data
dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere
fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Qualora l'effettivo
trasgressore o altro dei soggetti indicati sia identificato successivamente, la
notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni
dall'identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere
effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento (562).
2.
Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui deve essere
effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa non è obbligatoria
nei confronti di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti di cui al
comma 1.
3.
Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei
messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la
violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a
mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio
postale. Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando
siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla
carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso il
Dipartimento per i trasporti terrestri (563) o dal P.R.A. o dalla patente di
guida del conducente.
4.
Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto
al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
5.
L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa
pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non
sia stata effettuata nel termine prescritto (564) (141/cost).
------------------------
(562)
La Corte costituzionale, con sentenza 10-17 giugno 1996, n. 198 (Gazz. Uff. 26
giugno 1996, n. 26, Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art.
201, primo comma, nella parte in cui, nell'ipotesi di identificazione
dell'effettivo trasgressore o degli altri responsabili avvenuta successivamente
alla commissione della violazione, fa decorrere il termine di centocinquanta
giorni per la notifica della contestazione dalla data dell'avvenuta
identificazione, anziché dalla data in cui risultino dai pubblici registri
l'intestazione o le altre qualifiche dei soggetti responsabili o comunque dalla
data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla
loro identificazione.
(563)
La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è
stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15
gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(564)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 103, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(141/cost)
La Corte costituzionale, con ordinanza 11-19 maggio 2000, n. 149 (Gazz. Uff. 31
maggio 2000, n. 23, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 201 sollevata in
relazione all'art. 3 della Costituzione.
202.
Pagamento in misura ridotta.
1.
Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione
amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali
sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni
dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato
dalle singole norme.
2.
Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale
dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente
postale, oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente
bancario. All'uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate
le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto
corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario.
3.
Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il trasgressore non
abbia ottemperato all'invito a fermarsi ovvero, trattandosi di conducente di
veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la
patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenti
norme, deve avere con sé; in tal caso il verbale di contestazione della
violazione deve essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni
dall'identificazione (565).
3-bis.
Il pagamento in misura ridotta non è inoltre consentito per le violazioni
previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9; 100, comma 12;
113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136, comma 6; 168,
comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6. Per tali
violazioni il verbale di contestazione è trasmesso al prefetto del luogo della
commessa violazione entro dieci giorni (566).
------------------------
(565)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 104, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(566)
Comma aggiunto dall'art. 23, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
203.
Ricorso al prefetto.
1.
Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di
giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia
stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito,
possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da
presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da
inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso
possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta
l'audizione personale.
2.
Il responsabile dell'ufficio o del comando indicati nel comma 1 è tenuto a
trasmettere gli atti al prefetto entro trenta giorni dal deposito o dal
ricevimento del ricorso, con la prova delle eseguite contestazioni o
notificazioni, nonché con ogni altro elemento utile alla decisione, anche se
fornito dal ricorrente.
3.
Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto
il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui
all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (567), costituisce titolo
esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione
amministrativa edittale e per le spese di procedimento (568) (143/cost)
(144/cost).
------------------------
(567)
.
(568)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 105, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(143/cost)
La Corte costituzionale con ordinanza 28 giugno-12 luglio 1995, n. 315 (Gazz.
Uff. 9 agosto 1995, n. 33, Serie speciale) ha dichiarato la manifesta
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 203
sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.
Successivamente la stessa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla stessa questione
senza addurre ulteriori e nuovi profili, con ordinanza 19 giugno-3 luglio 1997,
n. 218 (Gazz. Uff. 16 luglio 1997, n. 29, Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.
203, ultimo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
(144/cost)
La Corte costituzionale con sentenza 6-21 settembre 1995, n. 437 (Gazz. Uff. 27
settembre 1995, n. 40, Serie speciale) ha dichiarato non fondata, nei sensi di
cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 203,
comma terzo, e 206, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della
Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 7-14 luglio 1999, n.
308 (Gazz. Uff. 21 luglio 1999, n. 29, Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'artt.
206, sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione; con
altra ordinanza 8-16 giugno 2000, n. 206 (Gazz. Uff. 21 giugno 2000, n. 26,
Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 206, nella parte in cui disciplina la riscossione
delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per
violazione delle norme del codice della strada, sollevata in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione.
204.
Provvedimenti del prefetto.
1.
Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando
accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati
che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento emette, entro
sessanta giorni (569), ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di
una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale
per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'articolo 195, comma 2.
L'ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all'autore della
violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del
presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto,
nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti,
comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo
accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti (570) (145/cost) (146/cost).
2.
L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria
deve essere notificata nelle forme previste dall'art. 201. Il pagamento della
somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato, entro il termine
di trenta giorni dalla notificazione, all'ufficio del registro o al diverso
ufficio indicato nella stessa ingiunzione. L'ufficio del registro che ha
ricevuto il pagamento, entro trenta giorni dalla sua effettuazione, ne dà
comunicazione al prefetto e all'ufficio o comando accertatore (147/cost).
3.
L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria, costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della
somma ingiunta e delle relative spese (146/cost).
------------------------
(569)
Il termine è stato rifissato in centottanta giorni dall'art. 68, comma 4, L. 23
dicembre 1999, n. 488 e in novanta giorni dall'art. 18, L. 24 novembre 2000, n.
340.
(570)
Comma così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 106, D.Lgs. 10
settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(145/cost)
La Corte costituzionale, con ordinanza 25-28 marzo 1996, n. 92 (Gazz. Uff. 3
aprile 1996, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204, primo comma,
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della
Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 28 ottobre-6 novembre
1998, n. 365 (Gazz. Uff. 11 novembre 1998, n. 45, Serie speciale), ha
dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 204, comma 1, sollevata dal vice pretore onorario di Verona.
(146/cost)
La Corte costituzionale, con ordinanza 10-19 luglio 1996, n. 268 (Gazz. Uff. 31
luglio 1996, n. 31, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204, comma primo,
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. La stessa Corte,
con successiva ordinanza 16-30 ottobre 1997, n. 324 (Gazz. Uff. 5 novembre
1997, n. 45, Serie speciale), e con ordinanza 9-22 luglio 1998, n. 306 (Gazz.
Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204,
sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 113 della Costituzione.
Identica
questione è stata già decisa dalla stessa Corte con la sentenza n. 366 del 1994
e con le ordinanze nn. 67 e 350 del 1994 nelle quali si e rilevato che il
giudice, nel respingere l'opposizione, non è vincolato da alcun limite per la
determinazione della sanzione che ben può essere fissata nella misura
corrispondente a quella "ridotta" di cui all'art. 202 del nuovo
codice della strada.
(147/cost)
La Corte costituzionale, con ordinanza 22 aprile-3 maggio 2002, n. 147 (Gazz.
Uff. 8 maggio 2002, n. 18, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204,
comma 2, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, 97 e 113 della
Costituzione.
(146/cost)
La Corte costituzionale, con ordinanza 10-19 luglio 1996, n. 268 (Gazz. Uff. 31
luglio 1996, n. 31, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204, comma primo,
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. La stessa Corte,
con successiva ordinanza 16-30 ottobre 1997, n. 324 (Gazz. Uff. 5 novembre
1997, n. 45, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 204, sollevata in riferimento
agli artt. 2, 3, 24 e 113 della Costituzione.
Identica
questione è stata già decisa dalla stessa Corte con la sentenza n. 366 del 1994
e con le ordinanze nn. 67 e 350 del 1994 nelle quali si e rilevato che il
giudice, nel respingere l'opposizione, non è vincolato da alcun limite per la
determinazione della sanzione che ben può essere fissata nella misura
corrispondente a quella "ridotta" di cui all'art. 202 del nuovo
codice della strada.
205.
Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria.
1.
Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione entro il termine di
trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, o di sessanta giorni dalla
stessa, se l'interessato risiede all'estero.
2.
[Nei casi indicati dal comma 3 dell'art. 7 del codice di procedura civile, nel
testo sostituito dall'art. 17 della legge 21 novembre 1991, n. 374,
l'opposizione è proposta innanzi al giudice di pace del luogo della commessa
violazione. Resta ferma la competenza del pretore quando, sia stata applicata
una sanzione amministrativa accessoria] (571).
3.
Il giudizio di opposizione è regolato dagli articoli 22, 22-bis e 23 della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (572).
------------------------
(571)
Comma soppresso dall'art. 23, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
(572)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 107, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
Successivamente, il comma 3 del presente articolo è stato così sostituito
dall'art. 23,
D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
206.
Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
1.
Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204,
salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 22 della legge 24 novembre
1981, n. 689 (573), la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione
amministrativa pecuniaria è regolata dall'art. 27 della stessa legge 24 novembre
1981, n. 689 (574).
2.
I ruoli per i titoli esecutivi, i cui proventi spettano allo Stato, sono
predisposti dal prefetto competente per territorio della commessa violazione.
Se i proventi spettano ad ente diverso, i ruoli sono predisposti dalle amministrazioni
da cui dipende l'organo accertatore.
3.
I ruoli di cui al comma 2 sono trasmessi dal prefetto o dall'ente
all'intendente di finanza competente, il quale dà in carico all'esattore il
ruolo per la riscossione in unica soluzione (144/cost).
------------------------
(573)
.
(574)
.
(144/cost)
La Corte costituzionale con sentenza 6-21 settembre 1995, n. 437 (Gazz. Uff. 27
settembre 1995, n. 40, Serie speciale) ha dichiarato non fondata, nei sensi di
cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 203,
comma terzo, e 206, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della
Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 7-14 luglio 1999, n.
308 (Gazz. Uff. 21 luglio 1999, n. 29, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'artt. 206,
sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione; con altra
ordinanza 8-16 giugno 2000, n. 206 (Gazz. Uff. 21 giugno 2000, n. 26, Serie
speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 206, nella parte in cui disciplina la
riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria
irrogata per violazione delle norme del codice della strada, sollevata in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
207.
Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE.
1.
Quando con un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE viene
violata una disposizione del presente codice da cui consegue una sanzione
amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso ad effettuare
immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura
ridotta previsto dall'art. 202. L'agente trasmette al proprio comando od ufficio
il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo
menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore
medesimo.
2.
Qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo, della facoltà
prevista del pagamento in misura ridotta, egli deve versare all'agente
accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della
sanzione pecuniaria prevista per la violazione. In sostituzione del versamento
della cauzione suddetta, il trasgressore può fornire apposito documento
fideiussorio che garantisca il pagamento delle somme dovute. Del versamento
della cauzione o del rilascio del documento fideiussorio è fatta menzione nel
verbale di contestazione della violazione. L'una e l'altro sono versati al
comando od ufficio da cui l'accertatore dipende.
3.
In mancanza del versamento della cauzione o della presentazione della garanzia
di cui al comma 2, viene disposto in via cautelare l'immediato ritiro della
patente da parte dell'agente accertatore. In mancanza della patente si applica
il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto uno
degli oneri di cui al comma 2 e, comunque, per un periodo non superiore a
sessanta giorni.
4.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai veicoli di proprietà
dei cittadini italiani residenti nel comune di Campione d'Italia (575).
------------------------
(575)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 108, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
208.
Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
1.
I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal
presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate
da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti
delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I
proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le
violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente,
delle regioni, delle province e dei comuni.
2.
I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati: a) fermo
restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999,
n. 144, per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano
nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale,
nella misura dell' 80 per cento del totale annuo, definito a norma
dell'articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi,
ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche
attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla
viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre
1988, n. 556, per finalità di educazione stradale, sentito, occorrendo, il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per l'assistenza e
previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e
della Guardia di finanza e per iniziative ed attività di promozione della
sicurezza della circolazione; b) al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per
cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla
sicurezza del veicolo; c) al Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca - Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5
per cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica
e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei
corsi per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori
(576).
3.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle
suindicate finalità. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel
rispetto delle quote come annualmente determinate (577).
4.
Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli altri enti indicati
nel comma 1 è devoluta alle finalità di cui al comma 2, nonché al miglioramento
della circolazione sulle strade, al potenziamento ed al miglioramento della
segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, alla
fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro
competenza e alla realizzazione di interventi a favore della mobilità
ciclistica nonché, in misura non inferiore al 10 per cento della predetta
quota, ad interventi per la sicurezza stradale in particolare a tutela degli
utenti deboli: bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti. Gli stessi enti
determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle
predette finalità. Le determinazioni sono comunicate al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti (578). Per i comuni la comunicazione è dovuta
solo da parte di quelli con popolazione superiore a diecimila abitanti (579).
------------------------
(576)
Comma così sostituito, prima dall'art. 109, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360
(Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.), con effetto dal 1° ottobre 1993,
e poi dall'art. 15, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(577)
Comma così sostituito dall'art. 15, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(578)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(579)
Comma prima modificato dall'art. 10, L. 19 ottobre 1998, n. 366, dall'art. 31,
comma 17, L. 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'art. 18, L. 7 dicembre 1999, n.
472 e poi così sostituito dall'art. 53, comma 20, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
209.
Prescrizione.
1.
La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni
amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è
regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (580).
------------------------
(580)
.
Sezione
II - Delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative
pecuniarie
210.
Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie in
generale.
1.
Quando le norme del presente codice dispongono che ad una sanzione
amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria,
quest'ultima si applica di diritto, secondo le norme che seguono.
2.
Le sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie comminate nel presente
codice si distinguono in:
a)
sanzioni relative ad obblighi di compiere una determinata attività o di
sospendere o cessare una determinata attività;
b)
sanzioni concernenti il veicolo;
c)
sanzioni concernenti i documenti di circolazione e la patente di guida.
3.
Nei casi in cui è prevista l'applicazione della sanzione accessoria della
confisca del veicolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta della
sanzione amministrativa pecuniaria cui accede. In tal caso il verbale di
contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto del luogo
della commessa violazione entro dieci giorni (581).
4.
Dalla intrasmissibilità dell'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione
amministrativa pecuniaria consegue anche l'intrasmissibilità di qualsiasi
obbligo relativo alla sanzione accessoria. Alla morte dell'obbligato, si
estingue ogni procedura in corso per la sua esecuzione. Se vi è stato sequestro
del veicolo o ritiro della carta di circolazione o della patente, l'organo
competente dispone il dissequestro o la restituzione su istanza degli eredi.
------------------------
(581)
Comma così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 110, D.Lgs. 10
settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
211.
Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di
rimozione di opere abusive.
1.
Nel caso in cui le norme del presente codice dispongono che da una violazione
consegua la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi, ovvero
l'obbligo di rimozione di opere abusive, l'agente accertatore ne fa menzione
nel verbale di contestazione da redigere ai sensi dell'art. 200 o, in mancanza,
nella notificazione prescritta dall'art. 201. Il verbale così redatto
costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria.
2.
Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende
alla sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2
dell'art. 203. Nel caso di mancato ricorso, l'ufficio o comando da cui dipende
l'agente accertatore trasmette copia del verbale al prefetto per l'emissione
dell'ordinanza di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla scadenza del
termine per ricorrere.
3.
Il prefetto, nell'ingiungere al trasgressore il pagamento della sanzione
pecuniaria, gli ordina l'adempimento del suo obbligo di ripristino dei luoghi o
di rimozione delle opere abusive, nel termine fissato in relazione all'entità
delle opere da eseguire ed allo stato dei luoghi; l'ordinanza costituisce
titolo esecutivo. Nel caso di mancato ricorso, l'ordinanza suddetta è emanata
dal prefetto entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione
dell'ufficio o comando di cui al comma 2. L'esecuzione delle opere si effettua
sotto il controllo dell'ente proprietario o concessionario della strada.
Eseguite le opere, l'ente proprietario della strada ne avverte immediatamente
il prefetto, il quale emette ordinanza di estinzione del procedimento per
adempimento della sanzione accessoria. L'ordinanza è comunicata al trasgressore
ed all'ente proprietario della strada.
4.
Ove il trasgressore non compia nel termine le opere cui è obbligato, il
prefetto, su comunicazione dell'ente proprietario o concessionario della
strada, dà facoltà a quest'ultimo di compiere le opere suddette.
Successivamente al compimento, l'ente proprietario trasmette la nota delle
spese sostenute ed il prefetto emette ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale
ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.
5.
Nell'ipotesi in cui il prefetto non ritenga fondato l'accertamento, l'ordinanza
di archiviazione si estende alla sanzione accessoria.
6.
Nei casi di immediato pericolo per la circolazione e nella ipotesi di
impossibilità a provvedere da parte del trasgressore, l'agente accertatore
trasmette, senza indugio, al prefetto il verbale di contestazione. In tal caso
il prefetto può disporre l'esecuzione degli interventi necessari a cura
dell'ente proprietario, con le modalità di cui al comma 4.
7.
L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione accessoria (582).
------------------------
(582)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 111, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
212.
Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attività.
1.
Nell'ipotesi in cui le norme del presente codice dispongono che da una
violazione consegua la sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o di
cessare da una determinata attività, l'agente accertatore ne fa menzione nel
verbale di contestazione da redigere ai sensi dell'art. 200 o nella
notificazione da effettuare secondo l'art. 201. Il verbale così redatto
costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria. Questa,
quando le circostanze lo esigano, deve essere adempiuta immediatamente,
altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei cinque giorni dal verbale
o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'ufficio
o comando da cui dipende l'agente accertatore.
2.
Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende
alla sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni dell'art. 203, commi 1 e
2. Quando il prefetto rigetta il ricorso, nell'ordinanza-ingiunzione dà atto
della sanzione accessoria e della sua esecuzione. Quando invece ritenga
infondato l'accertamento, l'ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione
accessoria.
3.
L'opposizione prevista dall'art. 205 si estende alla sanzione accessoria.
4.
Quando il trasgressore non esegua il suo obbligo in applicazione e nei termini
di cui al comma 1, l'ufficio o comando summenzionato provvede alla denuncia del
trasgressore per il reato di cui all'art. 650 del codice penale e, previa
notifica al trasgressore medesimo, provvede, con i suoi agenti od organi, all'esecuzione
coattiva dell'obbligo. Di tale esecuzione viene redatto verbale, che deve
essere comunicato al prefetto e al trasgressore. Le spese eventualmente
sostenute per la esecuzione coattiva sono a carico del trasgressore ed al
riguardo provvede il prefetto con ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo
esecutivo.
5.
Ove trattasi di attività continuativa sottoposta dal presente codice a
determinate condizioni, il trasgressore può successivamente porre in essere le
condizioni suddette; in tal caso egli presenta istanza all'ufficio o comando di
cui al comma 1 e questo, accertato il venir meno degli impedimenti, consente a
che l'attività sospesa sia ripresa o continuata. Di ciò è data comunicazione al
prefetto.
------------------------
213.
Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca
amministrativa.
1.
Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della
confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede
al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone
menzione nel verbale di contestazione della violazione (583).
2.
L'organo di polizia che procede al sequestro fa rimuovere il veicolo e lo fa
condurre in un apposito luogo di custodia secondo le modalità previste dal
regolamento. Di ciò si fa menzione nel verbale di contestazione della
violazione. Sul veicolo è posta segnalazione visibile dello stato di sequestro
con le modalità stabilite dal regolamento.
3.
Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi
dell'art. 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. Nel
caso di declaratoria di infondatezza dell'accertamento, l'ordinanza di
archiviazione si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del
veicolo.
4.
Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro,
circola abusivamente con il veicolo stesso è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici
milioni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente da uno a tre mesi (584).
5.
Quando siano trascorsi centottanta giorni dal rigetto del ricorso al prefetto
di cui al comma 3 o dalla scadenza del termine per il ricorso al prefetto
quando questo non sia presentato, o dalla scadenza del periodo prescritto di
durata del sequestro, senza che sia stata presentata istanza di dissequestro,
il veicolo può essere venduto secondo le modalità previste nel regolamento. Il
prezzo di vendita serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria, se questa
non è stata soddisfatta, nonché delle spese di trasporto e di custodia del
veicolo. Il residuo eventuale è restituito all'avente diritto. Per le altre
cose oggetto del sequestro in luogo della vendita è disposta la distruzione.
6.
La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a
persone estranee alla violazione amministrativa e l'uso può essere consentito
mediante autorizzazione amministrativa.
7.
Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è
comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei propri registri (585).
------------------------
(583)
Comma così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 112, D.Lgs. 10
settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(584)
Comma così modificato dall'art. 19, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
(585)
Vedi, anche, l'art. 50, L. 28 dicembre 2001, n. 448.
214.
Fermo amministrativo del veicolo.
1.
Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria del
fermo amministrativo del veicolo l'organo di polizia che accerta la violazione
provvede direttamente a far cessare la circolazione ed a far ricoverare il
veicolo in apposito luogo di custodia, secondo le modalità previste dal
regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della
violazione. Nel caso di fermo amministrativo del ciclomotore, è ritirato il
certificato di idoneità tecnica, facendone menzione nel verbale di contestazione
(89/cost).
1-bis.
Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo,
ovvero da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente
all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di
costui, il veicolo è immediatamente restituito all'avente titolo. Della
restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata
all'interessato (586).
2.
Il veicolo è restituito all'avente titolo o, in caso di trasgressione commessa
da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne
appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia
(89/cost).
3.
Della restituzione è redatto verbale da consegnare in copia all'interessato.
4.
Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso ricorso
al prefetto a norma dell'art. 203.
5.
Quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato l'accertamento della
violazione, l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la
restituzione del veicolo dall'organo di polizia indicato nel comma 1.
6.
Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'articolo 205, la
restituzione non può avvenire se non dopo il provvedimento della autorità
giudiziaria che rigetta il ricorso (89/cost).
7.
È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei
casi in cui a norma del presente codice è previsto il provvedimento di
sospensione della carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedono gli organi
di polizia di cui all'articolo 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite le
modalità e le forme per eseguire detta sanzione accessoria.
8.
Chiunque circola con un ciclomotore sottoposto al fermo amministrativo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire seicentotrentacinquemilanovanta
a lire duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta. Viene disposta,
inoltre, la custodia del veicolo in un deposito autorizzato (587) (588).
------------------------
(89/cost)
La Corte costituzionale, con ordinanza 5-23 luglio 2001, n. 278 (Gazz. Uff. 1
agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come
modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.
507 e dell'art. 214, commi 1 e 6, dello stesso codice, sollevate in riferimento
agli artt. 3, 13 e 24 della Cost.;
ha
dichiarato, inoltre, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento agli
artt. 3 e 76 della Cost.
La
stessa Corte costituzionale, con successiva ordinanza 11-24 aprile 2002, n. 136
(Gazz. Uff. 2 maggio 2002, 1ª Serie speciale - Ediz. str.), ha dichiarato la
manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 126, comma 7, modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento all'art. 3 della
Costituzione;
ha
dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 2 e 6, sollevate in riferimento
agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione;
ha
dichiarato, infine, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 126, comma 7, modificato dall'art. 19, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento agli
artt. 3 e 25 della Costituzione.
(586)
Comma aggiunto dall'art. 23, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
(89/cost)
La Corte costituzionale, con ordinanza 5-23 luglio 2001, n. 278 (Gazz. Uff. 1
agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come
modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.
507 e dell'art. 214, commi 1 e 6, dello stesso codice, sollevate in riferimento
agli artt. 3, 13 e 24 della Cost.;
ha
dichiarato, inoltre, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento agli
artt. 3 e 76 della Cost.
La
stessa Corte costituzionale, con successiva ordinanza 11-24 aprile 2002, n. 136
(Gazz. Uff. 2 maggio 2002, 1ª Serie speciale - Ediz. str.), ha dichiarato la
manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 126, comma 7, modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento all'art. 3 della
Costituzione;
ha
dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 2 e 6, sollevate in riferimento
agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione;
ha
dichiarato, infine, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 126, comma 7, modificato dall'art. 19, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento agli
artt. 3 e 25 della Costituzione.
(89/cost)
La Corte costituzionale, con ordinanza 5-23 luglio 2001, n. 278 (Gazz. Uff. 1
agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come
modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.
507 e dell'art. 214, commi 1 e 6, dello stesso codice, sollevate in riferimento
agli artt. 3, 13 e 24 della Cost.;
ha
dichiarato, inoltre, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento agli
artt. 3 e 76 della Cost.
La
stessa Corte costituzionale, con successiva ordinanza 11-24 aprile 2002, n. 136
(Gazz. Uff. 2 maggio 2002, 1ª Serie speciale - Ediz. str.), ha dichiarato la
manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 126, comma 7, modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento all'art. 3 della
Costituzione;
ha
dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 2 e 6, sollevate in riferimento
agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione;
ha
dichiarato, infine, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 126, comma 7, modificato dall'art. 19, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento agli
artt. 3 e 25 della Costituzione.
(587)
Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(588)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 113, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
215.
Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo.
1.
Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la sanzione amministrativa
accessoria della rimozione del veicolo, questa è operata dagli organi di
polizia che accertano la violazione, i quali provvedono a che il veicolo,
secondo le norme di cui al regolamento di esecuzione, sia trasportato e
custodito in luoghi appositi. L'applicazione della sanzione accessoria è
indicata nel verbale di contestazione notificato a termine dell'art. 201.
2.
I veicoli rimossi ai sensi del comma 1 sono restituiti all'avente diritto,
previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e custodia, con le
modalità previste dal regolamento di esecuzione. Alle dette spese si applica il
terzo comma dell'art. 2756 del codice civile.
3.
Nell'ipotesi in cui è consentito il blocco del veicolo, questo è disposto
dall'organo di polizia che accerta la violazione, secondo le modalità stabilite
dal regolamento. Dell'eseguito blocco è fatta menzione nel verbale di
contestazione notificato ai sensi dell'art. 201. La rimozione del blocco è
effettuata a richiesta dell'avente diritto, previo pagamento delle spese di
intervento, bloccaggio e rimozione del blocco, secondo le modalità stabilite
nel regolamento. Alle dette spese si applica il comma 3 dell'art. 2756 del
codice civile.
4.
Trascorsi centottanta giorni dalla notificazione del verbale contenente la
contestazione della violazione e l'indicazione della effettuata rimozione o
blocco, senza che il proprietario o l'intestatario del documento di
circolazione si siano presentati all'ufficio o comando da cui dipende l'organo
che ha effettuato la rimozione o il blocco, il veicolo può essere alienato o
demolito secondo le modalità stabilite dal regolamento. Nell'ipotesi di
alienazione, il ricavato serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria se
non versata, nonché delle spese di rimozione, di custodia e di blocco.
L'eventuale residuo viene restituito all'avente diritto.
5.
Avverso la sanzione amministrativa accessoria della rimozione o del blocco del
veicolo è ammesso ricorso al prefetto, a norma dell'articolo 203 (589).
------------------------
(589)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 114, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
216.
Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa o
della patente di guida.
1.
Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è stabilita la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del
certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole o di autorizzazioni o
licenze nei casi in cui sono previste, ovvero della targa, ovvero della patente
di guida, il documento è ritirato, contestualmente all'accertamento della
violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni
successivi, al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri
(590) se si tratta della carta di circolazione, del certificato di idoneità
tecnica per le macchine agricole, delle autorizzazioni, licenze o della targa,
ovvero alla prefettura se si tratta della patente; la competenza territoriale
di detti uffici è determinata con riferimento al luogo della commessa
violazione. Il prefetto competente dà notizia dei procedimenti e dei
provvedimenti adottati sulla patente al prefetto del luogo di residenza del
trasgressore. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della
violazione. Nel regolamento sono stabilite le modalità per consentire il
viaggio fino al luogo di custodia. Nei casi di ritiro della targa, si procede
al fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell'articolo 214.
2.
La restituzione del documento può essere chiesta dall'interessato soltanto
quando ha adempiuto alla prescrizione omessa. La restituzione viene effettuata
dagli enti di cui al comma 1, previo accertamento del compimento delle
prescrizioni suddette.
3.
Il ritiro e la successiva restituzione sono annotate nella carta di
circolazione o nel certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole, o
nella patente.
4.
Il ricorso al prefetto presentato ai sensi dell'art. 203 si estende anche alla
sanzione accessoria. In caso di rigetto del ricorso, la sanzione accessoria è
confermata. In caso di declaratoria di infondatezza dell'accertamento, questa
si estende alla sanzione accessoria e l'interessato può chiedere immediatamente
all'ente indicato nel comma 1 la restituzione del documento.
5.
L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione accessoria.
6.
Chiunque, durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato,
circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro si riferisce ovvero
guida un veicolo quando la patente gli sia stata ritirata, è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire
dodici milioni. Si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del
veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria
della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è
di tre mesi, salvo i casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito
del ritiro della targa (591) (156/cost).
------------------------
(590)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(591)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 115, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
Successivamente l'art. 19, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha così sostituito
il solo comma 6 del presente articolo. Vedi, anche, il comma 3-bis dell'art.
202 del presente decreto.
(156/cost)
La Corte costituzionale, con ordinanza 30 giugno-3 luglio 1998, n. 246 (Gazz.
Uff. 8 luglio 1998, n. 27, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 216,
comma 6, sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione.
217.
Sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione.
1.
Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della
sospensione della validità della carta di circolazione, questa è ritirata
dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione
nel verbale di contestazione. L'agente accertatore rilascia permesso
provvisorio di circolazione limitatamente al periodo di tempo necessario a
condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con
annotazione sul verbale di contestazione.
2.
L'organo che ha ritirato la carta di circolazione la invia, unitamente a copia
del verbale, nel termine di cinque giorni, all'ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri (592), che, nei quindici giorni
successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui questa
si estende. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati dalla singola
norma, è determinato in relazione alla gravità della violazione commessa,
all'entità del danno apportato ed al pericolo che l'ulteriore circolazione
potrebbe apportare. L'ordinanza è notificata all'interessato e comunicata al
prefetto. Il periodo di sospensione inizia dal giorno in cui il documento è
ritirato a norma del comma 1. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata
nel termine di quindici giorni, il titolare può ottenerne la restituzione da
parte dell'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (592).
Qualora si tratti di carta di circolazione rilasciata da uno Stato estero, il
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (592) ne sospende
la validità ai fini della circolazione sul territorio nazionale per un
determinato periodo, con le stesse modalità. L'interdizione alla circolazione è
comunicata all'autorità competente dello Stato che ha rilasciato la carta di
circolazione e viene annotata sulla stessa.
3.
Al termine del periodo fissato la carta di circolazione viene restituita
all'interessato dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti
terrestri (592). Della restituzione è data comunicazione al prefetto ed
all'ufficio del P.R.A. per l'iscrizione nei propri registri. Le modalità per la
restituzione del documento agli stranieri sono stabilite nel regolamento.
4.
Avverso l'ordinanza di cui al comma 2 l'interessato può proporre ricorso al
prefetto. Il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, applica la sanzione
accessoria; se lo ritiene infondato, dispone l'immediata restituzione.
5.
L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione accessoria.
6.
Chiunque, durante il periodo di sospensione della carta di circolazione,
circola abusivamente con lo stesso veicolo è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici
milioni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente da tre a dodici mesi e, in caso di reiterazione delle violazioni,
la confisca amministrativa del veicolo (593).
------------------------
(592)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(592)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(592)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(592)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(593)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 116, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
Successivamente l'art. 19, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha così sostituito
il solo comma 6 del presente articolo. Vedi, anche, il comma 3-bis dell'art. 202
del presente decreto.
218.
Sanzione accessoria della sospensione della patente.
1.
Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato,
la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la
violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della
violazione. L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di guida
limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia
indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale di contestazione
(157/cost).
2.
L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del
verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della
commessa violazione. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana
l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui si estende la sospensione
stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati nella singola norma,
è determinato in relazione alla gravità della violazione commessa ed alla
entità del danno apportato, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione
potrebbe cagionare. L'ordinanza è notificata immediatamente all'interessato e
comunicata al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri
(594). Essa è iscritta sulla patente. Il periodo di durata fissato decorre dal
giorno del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel
termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la
restituzione da parte della prefettura (157/cost) (158/cost).
3.
Quando le norme del presente codice dispongono che la durata della sospensione
della patente di guida è aumentata a seguito di più violazioni della medesima
disposizione di legge, l'organo di polizia che accerta l'ultima violazione e
che dalle iscrizioni sulla patente constata la sussistenza delle precedenti
violazioni procede ai sensi del comma 1, indicando, anche nel verbale, la
disposizione applicata ed il numero delle sospensioni precedentemente disposte;
si applica altresì il comma 2. Qualora la sussistenza delle precedenti
sospensioni risulti successivamente, l'organo od ufficio che ne viene a
conoscenza informa immediatamente il prefetto, che provvede a norma del comma
2.
4.
Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal
prefetto. L'avvenuta restituzione viene comunicata al competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri (594), che la iscrive nei propri
registri.
5.
Avverso il provvedimento di sospensione della patente è ammessa opposizione ai
sensi dell'articolo 205 (159/cost).
6.
Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente,
circola abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni. Si applicano le sanzioni
accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo
per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo
del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo
(595) (127/cost).
------------------------
(157/cost)
La Corte costituzionale, con ordinanza 14-24 luglio 1998, n. 330 (Gazz. Uff. 2
settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 218, commi 1 e 2, sollevata in
riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 97 della Costituzione.
(594)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto
dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(157/cost)
La Corte costituzionale, con ordinanza 14-24 luglio 1998, n. 330 (Gazz. Uff. 2
settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 218, commi 1 e 2, sollevata in
riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 97 della Costituzione.
(158/cost)
La Corte costituzionale, con sentenza 7-17 luglio 1998, n. 276 (Gazz. Uff. 26
agosto 1998, n. 34, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 218, comma 2, sollevata in riferimento
agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
(594)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(159/cost)
La Corte costituzionale, con ordinanza 6-17 marzo 2000, n. 74 (Gazz. Uff. 22
marzo 2000, n. 13, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 218, comma 5, nel testo
introdotto dall'art. 117 del decreto legislativo n. 360 del 1993, sollevata in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
(595)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 117, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
Successivamente l'art. 19, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha così sostituito
il solo comma 6 del presente articolo. Vedi, anche, il comma 3-bis dell'art.
202 del presente decreto.
(127/cost)
La Corte costituzionale, con ordinanza 15-26 giugno 1998, n. 235 (Gazz. Uff. 8
luglio 1998, n. 27, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza
delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 176 e 218, sollevate
in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
219.
Revoca della patente di guida.
1.
Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la revoca della patente di
guida, il provvedimento è emesso dal competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri (596), nei casi previsti dall'art. 130, comma 1, e dal
prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca
costituisce sanzione amministrativa accessoria, nonché nei casi previsti
dall'art. 120, comma 1 (597).
2.
L'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni
per le quali la legge prevede la sanzione della revoca della patente, ne dà,
entro i cinque giorni successivi, comunicazione al prefetto nell'ipotesi
indicata al comma 1. Questi, previo accertamento delle condizioni predette,
emette l'ordinanza di revoca della patente, con l'intimazione all'intestatario
di consegnarla, entro cinque giorni dalla notifica dell'ordinanza stessa, alla
prefettura. Dell'ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri (596) con le modalità di cui all'art.
129, comma 3 (598).
3.
Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti (599), entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di
cui al comma 2. Il Ministro decide nei sessanta giorni successivi. Se il
ricorso è accolto, il provvedimento stesso è revocato e la patente è restituita
all'interessato; la restituzione è comunicata al competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri (596) (600).
------------------------
(596)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(597)
Comma così sostituito dall'art. 13, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.
(596)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(598)
Comma così sostituito dall'art. 13, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.
(599)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(596)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(600)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 118, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
Capo
II - Degli illeciti penali
Sezione
I - Disposizioni generali in tema di reati e relative sanzioni
220.
Accertamento e cognizione dei reati previsti dal presente codice.
1.
Per le violazioni che costituiscono reato, l'agente od organo accertatore è
tenuto, senza ritardo, a dare notizia del reato al pubblico ministero, ai sensi
dell'art. 347 del codice di procedura penale.
2.
La sentenza o il decreto definitivi sono comunicati dal cancelliere al prefetto
del luogo di residenza. La sentenza o il decreto definitivi di condanna sono annotati
a cura della prefettura sulla patente del trasgressore.
3.
Quando da una violazione prevista dal presente codice derivi un reato contro la
persona, l'agente od organo accertatore deve dare notizia al pubblico
ministero, ai sensi del comma 1.
4.
L'autorità giudiziaria, in tutte le ipotesi in cui ravvisa solo una violazione
amministrativa, rimette gli atti all'ufficio o comando che ha comunicato la
notizia di reato, perché si proceda contro il trasgressore ai sensi delle
disposizioni del capo I del presente titolo. In tali casi i termini ivi
previsti decorrono dalla data della ricezione degli atti da parte dell'ufficio
o comando suddetti (601).
------------------------
(601)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 119, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
221.
Connessione obiettiva con un reato.
1.
Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non
costituente reato e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura
ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è anche competente
a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna
la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.
2.
La competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa cessa
se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di
una condizione di procedibilità. Si applica la disposizione di cui al comma 4
dell'art. 220.
------------------------
Sezione
II - Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali
222.
Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati.
1.
Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni
alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni
amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative
accessorie della sospensione o della revoca della patente.
2.
Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della
patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione
personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è da uno a
sei mesi. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è da due mesi a un anno.
3.
Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca
della patente nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro
il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per
la prima violazione (160/cost).
------------------------
(160/cost)
La Corte costituzionale, con ordinanza 11-23 giugno 1999, n. 264 (Gazz. Uff. 30
giugno 1999, n. 26, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 222, in relazione agli
artt. 218, commi 1, 2 e 5 dello stesso decreto, sollevata in riferimento agli
artt. 101, 111 e 24 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva
ordinanza 13-18 aprile 2000, n. 106 (Gazz. Uff. 26 aprile 2000, n. 18, Serie
speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 222, in relazione agli artt. 218, commi 1,
2 e 5 dello stesso decreto legislativo, sollevata in riferimento agli artt.
101, 111 e 24 della Costituzione.
223.
Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato.
1.
Nelle ipotesi di reato per le quali sono previste le sanzioni accessorie di cui
all'articolo 222, commi 2 e 3, l'agente o l'organo che ha proceduto al
rilevamento del sinistro trasmette, entro dieci giorni, copia del rapporto e
del verbale della violazione contestata, tramite il proprio comando o ufficio,
al prefetto del luogo della commessa violazione. Copia dello stesso rapporto è
trasmessa, contestualmente, all'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri (602).
2.
Il prefetto appena ricevuti gli atti, sentito il competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri (602), che deve esprimere il parere
entro quindici giorni dalla ricezione del rapporto, dispone, ove sussistano
fondati elementi di una evidente responsabilità, la sospensione provvisoria
della validità della patente fino ad un massimo di un anno ed ordina
all'intestatario di consegnare la patente, entro cinque giorni dalla
comunicazione dell'ordinanza, presso il proprio ufficio; il provvedimento è
iscritto sulla patente e comunicato all'ufficio competente del Dipartimento per
i trasporti terrestri (602) (159/cost).
3.
Nelle altre ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente od
organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la
trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio
comando o ufficio, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Il
prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità
della patente di guida, fino ad un massimo di un anno. Il provvedimento è
iscritto sulla patente e comunicato all'ufficio competente del Dipartimento per
i trasporti terrestri (602). Se il ritiro immediato non è possibile, per
qualsiasi motivo, il verbale di contestazione è trasmesso, senza indugio, al
prefetto che ordina all'autore della violazione di consegnare la patente entro
cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, presso il proprio ufficio
(160/cost).
4.
Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti
irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel
termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato
nei commi 1 e 3 (603).
5.
Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui al comma 2, è
ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (604), nel
termine di venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza stessa. Il Ministro
provvede nei quarantacinque giorni successivi. Il provvedimento del Ministro è
comunicato all'interessato ed ai competenti uffici del Dipartimento per i
trasporti terrestri (602). Se il ricorso è accolto, la patente è restituita
all'interessato. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui
al comma 3, è ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205 (605) (161/cost).
------------------------
(602)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(602)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(602)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(159/cost)
La Corte costituzionale, con ordinanza 9-22 luglio 1998, n. 313 (Gazz. Uff. 2
settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 223,
comma 2, come sostituito dall'art. 120 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360,
sollevate in riferimento agli artt. 3, 16, 24, 25 e 97 della Costituzione.
Successivamente la stessa Corte con ordinanza 11-20 novembre 1998, n. 381
(Gazz. Uff. 25 novembre 1998, n. 47, Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art.
223, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 4, 13, 16, 24, 27 e 35 della
Costituzione.
(602)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(160/cost)
La Corte costituzionale, con ordinanza 6-13 maggio 1998, n. 170 (Gazz. Uff. 20
maggio 1998, n. 20, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 3, sollevata
in riferimento all'art. 25 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte
con ordinanza 11-20 novembre 1998, n. 380 (Gazz. Uff. 25 novembre 1998, n. 47,
Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 3, sollevata in riferimento
agli artt. 3 e 25 della Costituzione.
(603)
Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 3 marzo 1994, n. 51.
(604)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(602)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(605)
Articolo così sostituito, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 120, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(161/cost)
La Corte costituzionale, con sentenza 5-12 febbraio 1996, n. 31 (Gazz. Uff. 21
febbraio 1996, n. 8, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di
cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 223,
comma 5, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 102 della Costituzione.
Successivamente la stessa Corte, con ordinanza 19-26 giugno 2000, n. 245 (Gazz.
Uff. 5 luglio 2000, n. 28, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma
5, ultima parte, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
224.
Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della
sospensione e della revoca della patente (606).
1.
Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna
sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa, il prefetto, se è
previsto dal presente codice che da esso consegua la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente, adotta il relativo provvedimento
per la durata stabilita dall'autorità giudiziaria e ne dà comunicazione al
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (607).
2.
Quando la sanzione amministrativa accessoria è costituita dalla revoca della
patente, il prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza
o del decreto di condanna irrevocabile, adotta il relativo provvedimento di
revoca comunicandolo all'interessato e all'ufficio competente del Dipartimento
per i trasporti terrestri (607).
3.
La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa
l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione
del reato per altra causa, il prefetto procede all'accertamento della
sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione
amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle
parti compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza
irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione
amministrativa accessoria.
4.
Salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso di sentenza irrevocabile di
proscioglimento, il prefetto, ricevuta la comunicazione della cancelleria,
ordina la restituzione della patente all'intestatario. L'ordinanza di
estinzione è comunicata all'interessato e all'ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri (607). Essa è iscritta nella patente.
------------------------
(606)
Rubrica così modificata, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 121, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(607)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(607)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(607)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
TITOLO
VII
Disposizioni
finali e transitorie
Capo
I - Disposizioni finali
225.
Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali.
1.
Ai fini della sicurezza stradale e per rendere possibile l'acquisizione dei
dati inerenti allo stato delle strade, dei veicoli e degli utenti e dei
relativi mutamenti, sono istituiti:
a)
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (608) un archivio
nazionale delle strade;
b)
presso il Dipartimento per i trasporti terrestri (609) un archivio nazionale
dei veicoli;
c)
presso il Dipartimento per i trasporti terrestri (609) una anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida, che include anche incidenti e violazioni.
------------------------
(608)
La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(609)
La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è
stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15
gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(609)
La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è
stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15
gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
226.
Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionale.
1.
Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (610) è istituito
l'archivio nazionale delle strade, che comprende tutte le strade distinte per
categorie, come indicato nell'art. 2.
2.
Nell'archivio nazionale, per ogni strada, devono essere indicati i dati
relativi allo stato tecnico e giuridico della strada, al traffico veicolare,
agli incidenti e allo stato di percorribilità anche da parte dei veicoli
classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), che
eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e nel rispetto dei limiti di
massa stabiliti nell'art. 10, comma 8.
3.
La raccolta dei dati avviene attraverso gli enti proprietari della strada, che
sono tenuti a trasmettere all'Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale tutti i dati relativi allo stato tecnico e giuridico delle
singole strade, allo stato di percorribilità da parte dei veicoli classificati
mezzi d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), nonché i dati
risultanti dal censimento del traffico veicolare, e attraverso il Dipartimento
per i trasporti terrestri (611), che è tenuta a trasmettere al suindicato
Ispettorato tutti i dati relativi agli incidenti registrati nell'anagrafe di
cui al comma 10.
4.
In attesa della attivazione dell'archivio nazionale delle strade, la
circolazione dei mezzi d'opera che eccedono i limiti di massa stabiliti
nell'art. 62 potrà avvenire solo sulle strade o tratti di strade non comprese
negli elenchi delle strade non percorribili, che annualmente sono pubblicati a
cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (610) nella Gazzetta
Ufficiale sulla base dei dati trasmessi dalle società concessionarie, per le
autostrade in concessione, dall'A.N.A.S., per le autostrade e le strade
statali, dalle regioni, per la rimanente viabilità. Il regolamento determina i
criteri e le modalità per la formazione, la trasmissione, l'aggiornamento e la
pubblicazione degli elenchi.
5.
Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri (611) è istituito l'archivio
nazionale dei veicoli contenente i dati relativi ai veicoli di cui all'art. 47,
comma 1, lettere e), f), g), h), i), l), m) e n).
6.
Nell'archivio nazionale per ogni veicolo devono essere indicati i dati relativi
alle caratteristiche di costruzione e di identificazione, all'emanazione della
carta di circolazione e del certificato di proprietà, a tutte le successive
vicende tecniche e giuridiche del veicolo, agli incidenti in cui il veicolo sia
stato coinvolto. Previa apposita istanza, gli uffici del Dipartimento per i
trasporti terrestri rilasciano, a chi ne abbia qualificato interesse,
certificazione relativa ai dati tecnici ed agli intestatari dei ciclomotori,
macchine agricole e macchine operatrici; i relativi costi sono a totale carico
del richiedente e vengono stabiliti con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze (612).
7.
L'archivio è completamente informatizzato; è popolato ed aggiornato con i dati
raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri (611), dal P.R.A., dagli
organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art.
12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con
le modalità e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. del Dipartimento per i
trasporti terrestri (611).
8.
Nel regolamento sono specificate le sezioni componenti l'archivio nazionale dei
veicoli.
9.
Le modalità di accesso all'archivio sono stabilite nel regolamento.
10.
Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri (611) è istituita l'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida ai fini della sicurezza stradale.
11.
Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati, per ogni conducente, i dati
relativi al procedimento di rilascio della patente, nonché a tutti i
procedimenti successivi, come quelli di rinnovo, di revisione, di sospensione,
di revoca, nonché i dati relativi alle violazioni previste dal presente codice
e dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 che comportano l'applicazione delle
sanzioni accessorie e alle infrazioni commesse alla guida di un determinato
veicolo, che comportano decurtazione del punteggio di cui all'articolo 126-bis
agli incidenti che si siano verificati durante la circolazione ed alle sanzioni
comminate (613).
12.
L'anagrafe nazionale è completamente informatizzata; è popolata ed aggiornata
con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri (611), dalle
prefetture, dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia
stradale di cui all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti
a trasmettere i dati, con le modalità e nei tempi di cui al regolamento, al
C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri (611).
13.
Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno altresì
specificati i contenuti, le modalità di impianto, di tenuta e di aggiornamento
degli archivi e dell'anagrafe di cui al presente articolo (614).
------------------------
(610)
La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(611)
La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è
stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15
gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(610)
La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(611)
La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è
stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15
gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(612)
Comma così modificato dall'art. 16, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(611)
La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è
stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15
gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(611)
La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è
stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15
gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(611)
La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è
stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15
gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(613)
Comma così modificato prima dall'art. 22, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e poi
dall'art. 16, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(611)
La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è
stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15
gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(611)
La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(614)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 122, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). Vedi,
anche, l'art. 5, L. 25 giugno 1999, n. 205.
227.
Servizio e dispositivi di monitoraggio.
1.
Nell'àmbito dell'intero sistema viario devono essere installati dispositivi di
monitoraggio per il rilevamento della circolazione, i cui dati sono destinati
alla costituzione e all'aggiornamento dell'archivio nazionale delle strade di
cui all'art. 226, comma 1, e per la individuazione dei punti di maggiore
congestione del traffico (615).
2.
Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad installare i dispositivi di
cui al comma 1 e contestualmente, ove ritenuto necessario, quelli per il
rilevamento dell'inquinamento acustico e atmosferico, in conformità, per tali
ultimi, alle direttive impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio (616), sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
(616).
3.
Gli enti proprietari delle strade inadempienti sono invitati, su segnalazione
del prefetto, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (616) a
provvedere entro un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede
alla installazione d'ufficio dei dispositivi di monitoraggio.
------------------------
(615)
Comma così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 123, D.Lgs. 10
settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(616)
La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(616)
La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(616)
La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
228.
Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per l'attuazione delle
prescrizioni contenute nelle norme del presente codice.
1.
Con il regolamento sono adeguati e aggiornati gli importi previsti nella
tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870, relativi alle tariffe
per le applicazioni in materia di motorizzazione di competenza degli uffici del
Dipartimento per i trasporti terrestri (617).
2.
La destinazione degli importi prevista dall'art. 16 della L. 1 dicembre 1986,
n. 870 (618), è integrata dalla seguente lettera: d) fino al 10 per cento, per
le spese relative al procedimento centralizzato di conferma di validità della
patente di guida di cui all'art. 126. Rimane identica la destinazione degli
importi prevista dall'art. 19 della medesima legge. Con il regolamento di cui
al comma 1 potranno essere, altresì, aggiornati i limiti di destinazione degli
importi medesimi alle singole voci contemplate nei richiamati articoli 16 e 19
(619).
3.
Gli importi relativi ai diritti per le operazioni tecniche e
tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti (620) sono destinati alle seguenti spese:
a)
per l'acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per i servizi del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (620), nonché per il
funzionamento e la manutenzione delle attrezzature stesse;
b)
per la effettuazione di corsi di qualificazione e aggiornamento o di
specializzazione post-laurea del personale del suindicato dicastero, in merito
all'applicazione del presente codice, nonché per la partecipazione del
personale stesso ai corsi anzidetti;
c)
per le diverse operazioni riguardanti gare, collaudi, omologazioni,
sopralluoghi, fornitura e provvista di materiali e stampati vari, necessari per
l'espletamento di tutti i servizi di competenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti (620), magazzinaggio, distribuzione e spedizione
dei materiali e stampati suddetti;
d)
per la formazione e l'aggiornamento periodico dell'archivio nazionale delle
strade e dei censimenti di traffico di cui all'art. 226.
4.
Il Ministro dell'economia e delle finanze (621) è autorizzato ad adottare, con
propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, accreditando gli importi
versati nei capitoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (620).
5.
Con il regolamento sono stabilite le tabelle degli importi relativi ai diritti
per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative, nonché per gli oneri di
concessione, autorizzazione, licenze e permessi, dovuti agli enti proprietari
delle strade, salvo quanto stabilito per i concessionari di strade nelle
convenzioni di concessione.
6.
Gli importi di cui al comma 5 sono destinati alle seguenti spese:
a)
per l'acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per i servizi, nonché per
il funzionamento e la manutenzione delle attrezzature stesse;
b)
per la effettuazione di corsi di qualificazione e aggiornamento del personale o
di specializzazione post-laurea, in merito all'applicazione del presente
codice, nonché per la partecipazione del personale stesso ai corsi anzidetti;
c)
per la formazione e l'aggiornamento periodico dell'archivio nazionale delle
strade di propria competenza e dei censimenti della circolazione.
------------------------
(617)
La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(618)
.
(619)
Comma così sostituito dall'art. 14, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.
(620)
La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto
dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(620)
La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(620)
La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(621)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(620)
La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
229.
Attuazione di direttive comunitarie.
1.
Salvo i casi di attuazione disposti dalla legge comunitaria ai sensi dell'art.
4 della legge 9 marzo 1989, n. 86 (622), le direttive comunitarie, nelle
materie disciplinate dal presente codice, sono recepite con decreti dei
Ministri della Repubblica, secondo le competenze loro attribuite, da emanarsi
entro i termini dalle stesse indicati o, comunque, non oltre dodici mesi dalla
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea (623).
------------------------
(622)
.
(623)
In attuazione del presente art. 229 sono stati emanati i seguenti:
D.M.
3 novembre 1994 (Gazz. Uff. 5 dicembre 1994, n. 284, S.O.) - Attuazione della
direttiva 93/14/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente la frenatura
dei veicoli a motore a due o a tre ruote. D.M. 3 novembre 1994 (Gazz. Uff. 5
dicembre 1994, n. 284, S.O.) - Attuazione della direttiva 93/29/CEE del
Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa all'identificazione di comandi, spie e
indicatori dei veicoli a motore a due o a tre ruote. D.M. 3 novembre 1994
(Gazz. Uff. 5 dicembre 1994, n. 284, S.O.) - Attuazione della direttiva 93/30/CEE
del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa al segnalatore acustico dei veicoli
a motore a due o a tre ruote. D.M. 3 novembre 1994 (Gazz. Uff. 5 dicembre 1994,
n. 284, S.O.) - Attuazione della direttiva 93/31/CEE del Consiglio, del 14
giugno 1993, relativa ai cavalletti dei veicoli a motore a due ruote. D.M. 3
novembre 1994 (Gazz. Uff. 5 dicembre 1994, n. 284, S.O.) e modificato con D.M.
6 ottobre 1999 (Gazz. Uff. 27 ottobre 1999, n. 253) - Attuazione della
direttiva 93/32/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa al dispositivo
di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote. D.M. 3 novembre
1994 (Gazz. Uff. 5 dicembre 1994, n. 284, S.O.), rettificato con D.M. 18
gennaio 1996 (Gazz. Uff. 12 febbraio 1996, n. 35), modificato con D.M. 6
ottobre 1999 (Gazz. Uff. 27 ottobre 1999, n. 253) - Attuazione della direttiva
93/33/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai dispositivi di
protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore a due o a tre
ruote. D.M. 3 novembre 1994 (Gazz. Uff. 5 dicembre 1994, n. 284, S.O.),
modificato con D.M. 7 luglio 1995 (Gazz. Uff. 20 luglio 1995, n. 168) e
modificato con D.M. 6 ottobre 1999 (Gazz. Uff. 27 ottobre 1999, n. 253) -
Attuazione della direttiva 93/34/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993,
relativa alle iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o a tre
ruote. D.M. 3 novembre 1994 (Gazz. Uff. 5 dicembre 1994, n. 284, S.O.),
modificato dal D.M. 15 novembre 1995 (Gazz. Uff. 13 dicembre 1995, n. 290) -
Attuazione della direttiva 93/92/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993,
relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione
luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote. D.M. 3 novembre 1994 (Gazz.
Uff. 5 dicembre 1994, n. 284, S.O.) - Attuazione della direttiva 93/93/CEE del
Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa alle masse e alle dimensioni dei
veicoli a motore a due o a tre ruote. D.M. 3 novembre 1994 (Gazz. Uff. 5
dicembre 1994, n. 284, S.O.), modificato con D.M. 6 ottobre 1999 (Gazz. Uff. 27
ottobre 1999, n. 253) - Attuazione della direttiva 93/94/CEE del Consiglio, del
29 ottobre 1993, relativa all'alloggiamento per il montaggio della targa
posteriore d'immatricolazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote. D.M. 2
dicembre 1994 (Gazz. Uff. 21 dicembre 1994, n. 297) - Attuazione della
direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 91/226 del 27 marzo 1991
relativa ai dispositivi antispruzzi di alcuni veicoli a motore e dei loro
rimorchi. D.M. 8 maggio 1995 (Gazz. Uff. 27 giugno 1995, n. 148, S.O.) -
Attuazione della direttiva 94/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
30 maggio 1994 concernente i dispositivi di traino dei veicoli a motore e dei
loro rimorchi nonché la loro installazione sui veicoli. D.M. 8 maggio 1995
(Gazz. Uff. 27 giugno 1995, n. 148, S.O.), modificato dal D.M. 16 maggio 1996
(Gazz. Uff. 1
luglio
1996, n. 152), dal D.M. 8 novembre 1996 (Gazz. Uff. 7 dicembre 1996, n. 287),
dal D.M. 20 novembre 1996 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1996, n. 302) e dal D.M. 26
febbraio 2002 (Gazz. Uff. 14 marzo 2002, n. 62) - Recepimento della direttiva
92/53/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 che modifica la direttiva 70/156/CEE
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. D.M. 8 maggio 1995
(Gazz. Uff. 27 giugno 1995, n. 148, S.O.) - Attuazione della direttiva
93/116/CE della Commissione del 17 dicembre 1993 relativa alle emissioni di
biossido di carbonio ed al consumo di carburante dei veicoli a motore. D.M. 8
maggio 1995 (Gazz. Uff. 27 giugno 1995, n. 148, S.O.) - Attuazione delle
direttive della Commissione delle Comunità europee n. 93/91/CEE del 29 ottobre
1993 e 94/53/CE del 15 novembre 1994 concernente la sistemazione interna dei
veicoli a motore per quanto attiene alla identificazione di comandi, spie ed
indicatori. D.M. 29 agosto 1996 (Gazz. Uff. 7 ottobre 1996, n. 235),
rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 7 gennaio 1997, n. 4 -
Attuazione della direttiva 95/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
24 ottobre 1995 relativa al comportamento alla combustione dei materiali usati
per l'allestimento interno di talune categorie dei veicoli a motore. D.M. 11
marzo 1997 (Gazz. Uff. 17 aprile 1997, n. 89, S.O.) - Attuazione della
direttiva 95/56/CE della Commissione dell'8 novembre 1995 relativa ai
dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a
motore, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/61/CEE. D.M. 7 luglio
1997 (Gazz. Uff. 25 luglio 1997, n. 172), modificato dal D.M. 7 agosto 2000
(Gazz. Uff. 25 agosto 2000, n. 198) - Attuazione della direttiva 96/79/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 sulla protezione degli
occupanti dei veicoli a motore in caso di urto frontale e che modifica la
direttiva 70/156/CEE. D.M. 14 novembre 1997 (Gazz. Uff. 22 dicembre 1997, n.
297) - Recepimento della direttiva 97/39/CE della Commissione, del 24 giugno
1997 che adegua al progresso tecnico la direttiva 75/443/CEE del Consiglio relativa
alla retromarcia e al tachimetro dei veicoli a motore. D.M. 31 marzo 1998
(Gazz. Uff. 28 aprile 1998, n. 97) - Recepimento della direttiva 97/32/CE della
Commissione, dell'11 giugno 1997 che adegua al progresso tecnico la direttiva
77/539/CEE del Consiglio relativa ai proiettori di retromarcia dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi. D.M. 6 aprile 1998 (Gazz. Uff. 5 maggio 1998, n.
102) - Attuazione della direttiva 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996 che
stabilisce per taluni veicoli stradali che ci vedono nella Comunità, le
dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale ed internazionale ed i
pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale. D.M. 4 agosto 1998 (Gazz.
Uff. 31 agosto 1998, n. 202, S.O.). - Recepimento della direttiva 98/12/CE
della Commissione del 27 gennaio 1998 che adegua al progresso tecnico la
direttiva 71/320/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relativi alla frenatura di talune categorie di veicoli a
motore e dei loro rimorchi. D.M. 13 maggio 1999 (Gazz. Uff. 9 giugno 1999, n.
133). - Recepimento della direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 dicembre 1998 riguardante i veicoli a motore e i loro rimorchi
destinati al trasporto merci pericolose su strada e che modifica la direttiva
70/156/CEE relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
D.M. 20 dicembre 1999 (Gazz. Uff. 9 febbraio 2000, n. 32, S.O.), modificato
dall'art. 1, D.M. 1° giugno 2001 (Gazz. Uff. 27 giugno 2001, n. 147). - Attuazione
della direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre
1997 concernente i provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti
gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna
destinati all'installazione su macchine mobili non stradali. D.M. 14 febbraio
2000 (Gazz. Uff. 3 marzo 2000, n. 52) - Attuazione della direttiva 1999/37/CE
del Consiglio del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei
veicoli. D.M. 22 ottobre 2001 (Gazz. Uff. 9 novembre 2001, n. 261) -
Recepimento della direttiva 2000/72/CE della Commissione del 22 novembre 2000,
che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/31/CEE del Consiglio relativa
ai cavalletti dei veicoli a motore a due ruote. D.M. 22 ottobre 2001 (Gazz.
Uff. 14 novembre 2001, n. 265), corretto con Comunicato 4 gennaio 2002 (Gazz.
Uff. 4 gennaio 2002, n. 3). - Recepimento della direttiva 2000/74/CE della
Commissione del 22 novembre 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva
93/29/CEE del Consiglio relativa all'identificazione di comandi, spie ed
indicatori dei veicoli a motore a due o tre ruote. D.M. 21 dicembre 2001 (Gazz.
Uff. 2 gennaio 2002, n. 1) - Recepimento della direttiva 2000/73/CE della
Commissione del 22 novembre 2000 che adegua al progresso tecnico la direttiva
93/92/CEE del Consiglio, relativa all'installazione dei dispositivi di
illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre
ruote. D.M. 26 febbraio 2002 (Gazz. Uff. 12 marzo 2002, n. 60) - Recepimento
della direttiva 2000/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno
2000, relativa ai dispositivi di protezione antincastro anteriori dei veicoli a
motore che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio. D.M. 13 maggio 2002
(Gazz. Uff. 30 maggio 2002, n. 125) - Recepimento della direttiva 2001/56/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 relativa al
riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che modifica la
direttiva 70/156/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 78/548/CEE del
Consiglio.
230.
Educazione stradale.
1.
Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento
stradale e di sicurezza del traffico e della circolazione, nonché per
promuovere ed incentivare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, i
Ministri delle infrastrutture e dei trasporti (624) e dell'istruzione,
dell'università e della ricerca (624), d'intesa con i Ministri dell'interno,
delle infrastrutture e dei trasporti (624) e dell'ambiente e della tutela del
territorio (624), avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia, delle associazioni
ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio (625) ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349,
di società sportive ciclistiche nonché di enti e associazioni di comprovata
esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale e della
promozione ciclistica individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti (624), predispongono appositi programmi, corredati dal relativo
piano finanziario, da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di ogni
ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole
materne, che concernano la conoscenza dei princìpi della sicurezza stradale,
nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la
condotta dei veicoli, con particolare riferimento all'uso della bicicletta, e
delle regole di comportamento degli utenti (626).
2.
Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (624), con propria
ordinanza, disciplina le modalità di svolgimento dei predetti programmi nelle
scuole, anche con l'ausilio degli appartenenti ai Corpi di polizia municipale,
nonché di personale esperto appartenente alle predette istituzioni pubbliche e
private; l'ordinanza può prevedere l'istituzione di appositi corsi per i
docenti che collaborano all'attuazione dei programmi stessi. Le spese
eventualmente occorrenti sono reperite nell'àmbito degli ordinari stanziamenti
di bilancio delle amministrazioni medesime (627).
------------------------
(624)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(624)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(624)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(624)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(625)
La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(624)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(626)
Comma così sostituito dall'art. 10, L. 19 ottobre 1998, n. 366. Vedi, anche, le
ulteriori disposizioni contenute nel suindicato art. 10.
(624)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(627)
Con D.M. 5 agosto 1994 (Gazz. Uff. 19 agosto 1994, n. 193) sono stati
determinati i programmi di educazione stradale da attuarsi, a partire dall'anno
scolastico 1994-95, nelle scuole di ogni ordine e grado.
231.
Abrogazione di norme precedentemente in vigore.
1.
Sono abrogate dalla data di entrata in vigore del presente codice, salvo quanto
diversamente previsto dalle disposizioni del capo II del presente titolo, le
seguenti disposizioni (628):
-
regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, nella parte rimasta in vigore ai sensi
dell'art. 145 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n.
393;
-
regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2771, modificato dalla legge 24
dicembre 1951, n. 1583, articolo 3 (629);
-
legge 12 febbraio 1958, n. 126, ad eccezione dell'art. 14;
-
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
-
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;
-
legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 25, lettera n);
-
legge 24 luglio 1961, n. 729, art. 9, sesto comma;
-
legge 12 dicembre 1962, n. 1702;
-
legge 3 febbraio 1963, n. 74 (630);
-
legge 11 febbraio 1963, n. 142;
-
legge 26 giugno 1964, n. 434 (631);
-
legge 15 febbraio 1965, n. 106 (632);
-
legge 14 maggio 1965, n. 576;
-
legge 4 maggio 1966, n. 263 (633);
-
legge 1 giugno 1966, n. 416;
-
legge 20 giugno 1966, n. 599;
-
legge 13 luglio 1966, n. 615, limitatamente al Capo VI;
-
decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito dalla legge 16 febbraio
1967, n. 14;
-
legge 9 luglio 1967, n. 572 (634);
-
legge 4 gennaio 1968, n. 14 (635);
-
legge 13 agosto 1969, n. 613 (636);
-
legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 32, limitatamente ai veicoli;
-
legge 10 luglio 1970, n. 579;
-
decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 323;
-
legge 31 marzo 1971, n. 201;
-
legge 3 giugno 1971, n. 437;
-
legge 22 febbraio 1973, n. 59 (637);
-
decreto-legge 23 novembre 1973, n. 741, convertito dalla legge 22 dicembre
1973, n. 842;
-
legge 27 dicembre 1973, n. 942;
-
legge 14 febbraio 1974, n. 62;
-
legge 15 febbraio 1974, n. 38 (638);
-
legge 14 agosto 1974, n. 394 (639);
-
decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, convertito dalla legge 10 ottobre 1975,
n. 486;
-
legge 10 ottobre 1975, n. 486;
-
legge 25 novembre 1975, n. 707;
-
legge 7 aprile 1976, n. 125;
-
legge 5 maggio 1976, n. 313;
-
legge 8 agosto 1977, n. 631;
-
legge 18 ottobre 1978, n. 625, art. 4, terzo comma;
-
legge 24 marzo 1980, n. 85;
-
legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 16, secondo comma, per la parte relativa
al testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
-
legge 10 febbraio 1982, n. 38;
-
legge 16 ottobre 1984, n. 719;
-
legge 11 gennaio 1986, n. 3;
-
decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito dalla legge 30 marzo 1987, n.
132, articoli 8, 9, 14, 15 e 16;
-
legge 14 febbraio 1987, n. 37;
-
legge 18 marzo 1988, n. 111;
-
legge 24 marzo 1988, n. 112 (640);
-
legge 24 marzo 1989, n. 122, titolo IV;
-
legge 22 aprile 1989, n. 143;
-
decreto-legge 24 giugno 1989, n. 238, convertito dalla legge 4 agosto 1989, n.
284;
-
legge 23 marzo 1990, n. 67 (641);
-
legge 2 agosto 1990, n. 229;
-
legge 15 dicembre 1990, n. 399;
-
legge 8 agosto 1991, n. 264, art. 7, comma 3;
-
legge 14 ottobre 1991, n. 336;
-
legge 8 novembre 1991, n. 376;
-
legge 5 febbraio 1992, n. 122, art. 12.
2.
Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni comunque contrarie o incompatibili
con le norme del presente codice.
3.
In deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, continuano ad applicarsi
le disposizioni di cui al libro quarto, titolo I, capo VI, del testo unico
delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni, approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156. Restano,
comunque, in vigore le disposizioni di cui alla L. 24 gennaio 1978, n. 27.
------------------------
(628)
Sono state riportate le correzioni di cui all'avviso pubblicato nella Gazz.
Uff. 9 febbraio 1993, n. 32.
(629)
Capoverso aggiunto, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 124, D.Lgs. 10
settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(630)
Modifica l'art. 29 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.
(631)
Proroga al 1 luglio 1969 il termine stabilito dal comma 6 dell'art. 146, D.P.R.
15 giugno 1959, n. 393.
(632)
Modifica l'art. 227 del D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420.
(633)
Modifica l'art. 50 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.
(634)
Modifica gli artt. 57 e 91 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.
(635)
Modifica gli artt. 61, 64, 66 e 68 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.
(636)
Proroga al 1 luglio 1971 il termine stabilito dal comma 6 dell'art. 146 del
D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.
(637)
Abroga l'art. 3, L. 11 febbraio 1963, n. 142.
(638)
Modifica gli artt. 32 e 33 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.
(639)
Modifica gli artt. 79, 81 e 88 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.
(640)
Modifica taluni articoli del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.
(641)
Modifica l'articolo unico della L. 20 giugno 1966, n. 599.
Capo
II - Disposizioni transitorie
232.
Norme regolamentari e decreti ministeriali di esecuzione e di attuazione.
1.
In tutti i casi in cui, ai sensi delle norme del presente codice, è demandata
ai Ministri competenti l'emanazione di norme regolamentari di esecuzione o di
attuazione nei limiti delle proprie competenze, le relative disposizioni sono
emanate nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
codice, salvi i diversi termini fissati dal medesimo.
2.
I decreti di cui al comma 1, nonché quelli previsti dall'art. 3, comma 2, della
legge delega 13 giugno 1991, n. 190, entrano in vigore dopo sei mesi dalla loro
pubblicazione.
3.
Fino alla scadenza del termine di applicazione, rimangono in vigore nelle
singole materie le disposizioni regolamentari previgenti, salvo quanto
diversamente stabilito dagli articoli da 233 a 239 (642).
------------------------
(642)
Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 125,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
233.
Norme transitorie relative al titolo I.
1.
La regolamentazione dei parcheggi ai sensi dell'art. 7 deve essere effettuata
nel termine di mesi sei dall'entrata in vigore del presente codice. Fino a
quella data si applicano le disposizioni previgenti.
2.
Le disposizioni di cui all'art. 9 si applicano alle competizioni sportive su
strada che avranno luogo dal 1° gennaio 1994. Fino a quella data si applicano
le disposizioni previgenti.
3.
Restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 2, del
decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 maggio 1993, n. 162 (643).
------------------------
(643)
Comma aggiunto, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 126, D.Lgs. 10
settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
234.
Norme transitorie relative al titolo II.
1.
Per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni dell'articolo 20 i comuni
stabiliranno un periodo transitorio durante il quale restano consentiti le
occupazioni, le installazioni e gli accessi al momento esistenti (644).
2.
Le norme relative al rilascio di autorizzazioni e concessioni previste dal
titolo II ed alle relative formalità di cui agli articoli 26 e 27 si applicano
dopo sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice. I lavori e le
prescrizioni tecniche fissati nelle autorizzazioni e concessioni rilasciate
anteriormente al detto termine devono essere iniziati entro tre mesi ed
ultimati entro un anno dalla data dell'autorizzazione o concessione, fatti
salvi i diversi termini eventualmente stabiliti nei rispettivi disciplinari di
autorizzazione o di concessione.
3.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice devono essere emanate
le direttive di cui all'articolo 36, comma 6; entro un anno dall'emanazione di
tali direttive devono essere adottati i piani di traffico di cui ai commi 1, 2
e 3 dello stesso articolo, da attuare nell'anno successivo.
4.
Entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice la segnaletica di
pericolo e di prescrizione permanente deve essere adattata alle norme del
presente codice e del regolamento; la restante segnaletica deve essere adeguata
entro tre anni. In caso di sostituzione, i nuovi segnali devono essere conformi
alle norme del presente codice e del regolamento. Fino a tale data è consentito
il permanere della segnaletica attualmente esistente. Entro lo stesso termine
devono essere realizzate le opere necessarie per l'adeguamento dei passaggi a
livello di cui all'articolo 44.
5.
Le norme di cui agli articoli 16, 17 e 18 si applicano successivamente alla
delimitazione dei centri abitati prevista dall'articolo 4 ed alla
classificazione delle strade prevista dall'articolo 2, comma 2. Fino
all'attuazione di tali adempimenti si applicano le previgenti disposizioni in
materia (645).
------------------------
(644)
Comma prima modificato dall'art. 8, D.L. 4 ottobre 1996, n. 517, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione e poi così sostituito dall'art.
1, L. 30 marzo 1999, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile 1999, n. 77) e dall'art. 29, L.
7 dicembre 1999, n. 472.
(645)
Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 127,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
235.
Norme transitorie relative al titolo III.
1.
Le disposizioni concernenti le nuove classificazioni dei veicoli e la
determinazione delle relative caratteristiche di cui al capo I del titolo III
si applicano dal 1° ottobre 1993, salvo che per l'attuazione sia prevista
l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31
marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione, restando
salva la facoltà di applicazione immediata a richiesta dei soggetti
interessati.
2.
Le disposizioni del Capo II del Titolo III relative ai veicoli a trazione
animale, slitte e velocipedi si applicano a decorrere dal 1 ottobre 1993, salvo
che, per l'attuazione, sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti
attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei
mesi dalla pubblicazione. A decorrere dal 1 aprile 1995 non possono più essere
immessi in circolazione veicoli non rispondenti alle disposizioni stabilite dalle
presenti norme.
3.
Le disposizioni della sezione I del capo III del titolo III si applicano a
decorrere dal 1 ottobre 1993, salvo che, per l'attuazione, sia prevista
l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31
marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione, restando
salva la facoltà di applicazione immediata, a richiesta dei soggetti
interessati. A decorrere dal 1 aprile 1995 non possono più essere immessi in
circolazione veicoli non rispondenti alle disposizioni stabilite dalle presenti
norme.
4.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (646) può, con propri decreti,
disporre che determinati requisiti o caratteristiche tecniche o funzionali
siano applicati in tempi più brevi di quelli stabiliti nel presente articolo,
in relazione anche all'incidenza di tali requisiti o caratteristiche sulla
sicurezza stradale.
5.
Le disposizioni della sezione II del capo III del titolo III (Destinazione ed
uso dei veicoli) si applicano a decorrere dal 1 ottobre 1993. Fino a tale data
la destinazione e l'uso delle varie categorie di veicoli sono disciplinate
dalle norme già in vigore.
6.
Le norme del presente codice relative alle carte di circolazione, alle loro
caratteristiche ed al loro rilascio, alle formalità relative al trasferimento
di proprietà degli autoveicoli e al rilascio della carta provvisoria di
circolazione di cui agli articoli 93, 94 e 95, nonché a tutti gli adempimenti
conseguenziali di cui agli articoli 96, 97, 98, 99 e 103, si applicano a
partire dal 1 ottobre 1993, salvo che per l'attuazione sia prevista
l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31
marzo 1994, ed entrano in vigore il giorno della pubblicazione. Le procedure
per il rilascio e le annotazioni in corso, secondo le norme già vigenti,
continuano e la carta di circolazione rilasciata secondo esse conserva piena
validità. Parimenti conservano piena validità le carte di circolazione tuttora
esistenti, fino alla prima annotazione che si effettui successivamente alla
data di decorrenza dei suddetti decreti; in tale momento la carta deve essere
adeguata alle norme del presente codice. Analoga disposizione si applica al
certificato di proprietà.
7.
Le disposizioni sulle targhe di cui agli articoli 100, 101 e 102 si applicano a
partire dal 1 ottobre 1993. Fino a tale data le targhe, il loro rilascio e la
loro disciplina sono regolate dalle norme già in vigore.
8.
Alle macchine agricole e alle macchine operatrici di cui al capo IV, titolo III
(Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici),
sia in merito alle caratteristiche che alla costruzione ed omologazione, alla
circolazione, alla revisione ed alla targatura, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni del presente articolo. Le omologazioni già
rilasciate entro la data di entrata in vigore dei decreti attuativi previsti
nel presente articolo conservano, ai fini della immissione in circolazione
delle macchine agricole e delle macchine operatrici, la validità fino alla
scadenza temporale; per le omologazioni prive di scadenza temporale questa è
fissata al compimento del quinto anno dalla data di entrata in vigore dei
predetti decreti attuativi. Fanno eccezione le motoagricole di cui alle
previgenti disposizioni in materia, che possono essere immesse in circolazione
senza necessità dei successivi adeguamenti, con la classificazione prevista
dalle disposizioni citate, fino alla scadenza temporale dell'omologazione del
tipo già concessa, e comunque non oltre il 30 settembre 1997 (647). Per i
complessi costituiti da trattrici e attrezzi comunque portati, di cui
all'articolo 104, comma 7, lettera e), immessi in circolazione alla data di
entrata in vigore del presente codice, si applicano le disposizioni previgenti
(648).
------------------------
(646)
La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(647)
Termine, da ultimo, prorogato al 30 settembre 1999 dall'art. 1, L. 17 agosto
1999, n. 290.
(648)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 128, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). Da
ultimo il comma 8 è stato modificato dall'art. 8, D.L. 4 ottobre 1996, n. 517.
236.
Norme transitorie relative al titolo IV.
1.
Le disposizioni del presente codice sulle patenti di guida si applicano alle
nuove patenti relative a qualsiasi tipo di veicolo che siano rilasciate
successivamente al 30 settembre 1993; le disposizioni dell'articolo 117 si
applicano alle patenti rilasciate a seguito di esame superato successivamente
al 30 settembre 1993. Le procedure in corso a quel momento sono osservate e le
patenti rilasciate secondo le norme già vigenti conservano la loro validità.
Parimenti conservano validità le patenti già rilasciate alla predetta data.
Tale validità dura fino alla prima conferma di validità o revisione che si
effettua, ai sensi dell'art. 126 o 128, dopo la detta scadenza; in tal caso si
procederà, all'atto della conferma o della revisione, a conformare la patente
alle nuove norme. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari di patenti
di categoria B o superiore, rilasciate anteriormente al 26 aprile 1988, per la guida
dei motocicli (649).
2.
Le autoscuole attualmente esistenti dovranno essere adeguate alle norme del
presente codice entro un anno dalla sua entrata in vigore. Fino a tale data le
autoscuole sono regolate dalle disposizioni previgenti.
------------------------
(649)
Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 (Gazz.
Uff. 30 giugno 1993, n. 151) e poi dall'art. 129, D.Lgs. 10 settembre 1993, n.
360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
237.
Norme transitorie relative al titolo V.
1.
Gli utenti della strada sono tenuti ad osservare i comportamenti imposti dal
presente codice dalla data della sua entrata in vigore. Per i ciclomotori e le
macchine agricole l'obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile di cui
all'articolo 193 decorre dal 1 ottobre 1993. Dalla stessa data è abrogato
l'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 990. Il contratto di
assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione delle
macchine agricole può essere stipulato, in relazione alla effettiva
circolazione delle macchine sulla strada, anche per periodi infrannuali, non
inferiori ad un bimestre.
2.
Per le violazioni commesse prima della data di cui al comma 1 continuano ad
applicarsi le sanzioni amministrative principali ed accessorie e ad osservarsi
le disposizioni concernenti le procedure di accertamento e di applicazione,
rispettivamente previste dalle disposizioni previgenti (650).
------------------------
(650)
Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 130, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
238.
Norme transitorie relative al titolo VI.
1.
Le disposizioni del titolo VI, capo I si applicano dal 1 gennaio 1993.
2.
Le sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati previsti dal
presente codice sono applicate ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore.
3.
Sono decise dal pretore, secondo le norme anteriormente vigenti, le cause
pendenti dinanzi a tale organo alla data di entrata in vigore della legge 21
novembre 1991, n. 374 (651), anche se attribuite dal presente codice alla
competenza del giudice di pace.
------------------------
(651)
.
239.
Norme transitorie relative al titolo VII.
1.
Gli archivi e l'anagrafe nazionali previsti dagli articoli 225 e 226 sono
impiantati a partire dal 1 ottobre 1993. Da tale data inizierà l'invio dei dati
necessari da parte degli enti ed amministrazioni interessati.
L'impianto
degli archivi e dell'anagrafe dovrà essere completato nell'anno successivo
(652).
2.
Il servizio ed i dispositivi di monitoraggio di cui all'art. 227 sono
installati a partire dal 1 ottobre 1993 e devono essere completati nel triennio
successivo (653).
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(652)
Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 (Gazz. Uff. 30
giugno 1993, n. 151), entrato in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione, e poi dall'art. 129, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz.
Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(653)
Comma così modificato, prima dall'art. 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 (Gazz.
Uff. 30 giugno 1993, n. 151) e poi, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art.
131, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217,
S.O.).
240.
Entrata in vigore delle norme del presente codice.
1.
Le norme del presente codice entrano in vigore il 1 gennaio 1993.