Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231
(in GU 23 ottobre 2002, n. 249)
Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla
lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39, recante
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 2001, ed in particolare
l'articolo 26, recante delega al Governo ad emanare uno o più decreti
legislativi per adeguare la normativa vigente in materia di ritardi di
pagamento ai principi e alle prescrizioni della direttiva 2000/35/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358,
recante testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di
forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE,
come modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, in attuazione
delle direttive 93/36/CEE e 97/52/CE;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157,
recante attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di
servizi, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, in
attuazione delle direttive 97/52/CE e 98/4/CE che modificano ed integrano,
rispettivamente, le direttive 92/50/CEE, in materia di appalti pubblici di
servizi, e 93/38/CEE, limitatamente ai concorsi di progettazione;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65,
recante attuazione delle direttive 97/52/CE e 98/4/CE, che modificano ed
integrano, rispettivamente, le direttive 92/50/CEE, in materia di appalti
pubblici di servizi, e 93/38/CEE, limitatamente ai concorsi di progettazione;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1999, n.
525, recante attuazione della direttiva 98/4/CE che modifica la normativa
comunitaria sulle procedure di appalti nei settori esclusi;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158,
recante attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle
procedure di appalti nei settori esclusi; Visto il decreto del Ministro di
grazia e giustizia 5 ottobre 1994, n. 585, recante approvazione della delibera
del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993, che stabilisce i
criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità
spettanti agli avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni giudiziali,
in materia civile e penale, e stragiudiziali;
Visto il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443,
recante approvazione del codice di procedura civile e successive modificazioni,
ed in particolare gli articoli 633, 641 e 648 del codice di procedura civile;
Vista la legge 18 giugno 1998, n. 192, recante
disciplina della subfornitura nelle attività produttive, ed in particolare
l'articolo 3, commi 2 e 3;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 14 giugno 2002; Acquisiti i pareri delle
competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 settembre 2002;
Sulla proposta del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e delle attività
produttive;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art.1.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si
applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una
transazione commerciale. 2. Le disposizioni del presente decreto non trovano
applicazione per:
a) debiti
oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;
b)
richieste di interessi inferiori a 5 euro;
c)
pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno ivi compresi i
pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.
Art.2.
Definizioni
1. Ai fini
del presente decreto si intende per:
a)
"transazioni commerciali", i contratti, comunque denominati, tra
imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via
esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi,
contro il pagamento di un prezzo;
b)
"pubblica amministrazione", le amministrazioni dello Stato, le
regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici
territoriali e le loro unioni, gli enti pubblici non economici, ogni altro
organismo dotato di personalità giuridica, istituito per soddisfare specifiche
finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale,
la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni,
dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la
cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione,
di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti
designati dai medesimi soggetti pubblici;
c)
"imprenditore", ogni soggetto esercente un'attività economica
organizzata o una libera professione;
d)
"ritardi di pagamento", l'inosservanza dei termini di pagamento
contrattuali o legali;
e)
"saggio di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue
principali operazioni di rifinanziamento", il saggio di interesse
applicato a simili operazioni nei casi di appalti a saggio fisso. Nel caso in
cui un'operazione di rifinanziamento principale sia stata effettuata secondo
una procedura di appalto a saggio variabile, il saggio di interesse si
riferisce al saggio di interesse marginale che risulta da tale appalto. Esso
riguarda anche le aggiudicazioni a saggio unico e le aggiudicazioni a saggio
variabile;
f)
"prodotti alimentari deteriorabili" quelli definiti tali da apposito
decreto del Ministro delle attività produttive. In sede di prima applicazione
delle disposizioni di cui al presente comma, e comunque fino alla data di
entrata in vigore del citato decreto del Ministro delle attività produttive,
per prodotti alimentari deteriorabili si intendono quelli come tali definibili
ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità in data 16
dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28
dicembre 1993.
Art.3.
Responsabilità del debitore
1. Il
creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi
degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento
del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante
da causa a lui non imputabile.
Art.4.
Decorrenza degli interessi moratori
1. Gli
interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del
termine per il pagamento.
2. Salvo
il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per il pagamento non è stabilito nel
contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria
la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale:
a) trenta
giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una
richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
b) trenta
giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei
servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della
richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta
giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi,
quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente
di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della
prestazione dei servizi;
d) trenta
giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste
dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della
merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la
fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale
data.
3. Per i
contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili,
il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine legale
di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi e gli
interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del
termine. In questi casi il saggio degli interessi di cui all'articolo 5, comma
1, è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.
4. Le
parti, nella propria libertà contrattuale, possono stabilire un termine superiore
rispetto a quello legale di cui al comma 3 a condizione che le diverse
pattuizioni siano stabilite per iscritto e rispettino i limiti concordati
nell'ambito di accordi sottoscritti, presso il Ministero delle attività
produttive, dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello
nazionale della produzione, della trasformazione e della distribuzione per
categorie di prodotti deteriorabili specifici.
Art.5.
Saggio degli interessi
1. Salvo
diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del presente
decreto, è determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale
strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua
più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno
di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali.
Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca
centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei
mesi.
2. Il
Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del saggio di cui al comma
1, al netto della maggiorazione ivi prevista, curandone la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di
ciascun semestre solare.
Art.6.
Risarcimento dei costi di recupero
1. Il
creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle
somme non tempestivamente corrispostegli, salva la prova del maggior danno, ove
il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile.
2. I
costi, comunque rispondenti a principi di trasparenza e di proporzionalità,
possono essere determinati anche in base ad elementi presuntivi e tenuto conto
delle tariffe forensi in materia stragiudiziale.
Art.7.
Nullità
1.
L'accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze del ritardato
pagamento, è nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla
natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei
contraenti ed ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonché ad ogni altra
circostanza, risulti gravemente iniquo in danno del creditore.
2. Si
considera, in particolare, gravemente iniquo l'accordo che, senza essere
giustificato da ragioni oggettive, abbia come obiettivo principale quello di
procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, ovvero
l'accordo con il quale l'appaltatore o il subfornitore principale imponga ai
propri fornitori o subfornitori termini di pagamento ingiustificatamente più
lunghi rispetto ai termini di pagamento ad esso concessi.
3. Il
giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullità dell'accordo e, avuto riguardo
all'interesse del creditore, alla corretta prassi commerciale ed alle altre
circostanze di cui al comma 1, applica i termini legali ovvero riconduce ad
equità il contenuto dell'accordo medesimo.
Art.8.
Tutela degli interessi collettivi
1. Le
associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL), prevalentemente in rappresentanza delle
piccole e medie imprese di tutti i settori produttivi e degli artigiani, sono
legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al
giudice competente:
a) di
accertare la grave iniquità, ai sensi dell'articolo 7, delle condizioni
generali concernenti la data del pagamento o le conseguenze del relativo
ritardo e di inibirne l'uso;
b) di
adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle
violazioni accertate;
c) di
ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a
diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del
provvedimento possa contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle
violazioni accertate.
2.
L'inibitoria è concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi
degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.
3. In caso
di inadempimento degli obblighi stabiliti dal provvedimento reso nel giudizio
di cui ai commi 1 e 2, il giudice, anche su domanda dell'associazione che ha
agito, dispone il pagamento di una somma di denaro, da Euro 500 a Euro 1.100,
per ogni giorno di ritardo, tenuto conto della gravità del fatto.
Art.9.
Modifiche al codice di procedura civile
1.
L'ultimo comma dell'articolo 633 del codice di procedura civile è abrogato.
2.
All'articolo 641 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modifiche:
a) nel
primo periodo, dopo le parole "decreto motivato", sono aggiunte le
seguenti: "da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso";
b) il
secondo periodo del secondo comma è così sostituito: "Se l'intimato
risiede in uno degli altri Stati dell'Unione europea, il termine è di cinquanta
giorni e può essere ridotto fino a venti giorni. Se l'intimato risiede in altri
Stati, il termine è di sessanta giorni e, comunque, non può essere inferiore a
trenta nè superiore a centoventi".
3.
All'articolo 648, primo comma, del codice di procedura civile, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Il giudice concede l'esecuzione provvisoria
parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non
contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali".
Art.10.
Modifiche alla legge 18 giugno 1998, n. 192
1.
All'articolo 3, della legge 18 giugno 1998, n. 192, il comma 3 è così sostituito:
"In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il committente deve
al subfornitore, senza bisogno di costituzione in mora, un interesse
determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di
rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente
operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di
calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali,
salva la pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e
salva la prova del danno ulteriore. Il saggio di riferimento in vigore il primo
giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si
applica per i successivi sei mesi. Ove il ritardo nel pagamento ecceda di trenta
giorni il termine convenuto, il committente incorre, inoltre, in una penale
pari al 5 per cento dell'importo in relazione al quale non ha rispettato i
termini.".
Art.11.
Norme transitorie finali
1. Le
disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti conclusi prima
dell'8 agosto 2002.
2. Sono
fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali
che contengono una disciplina più favorevole per il creditore.
3. La
riserva della proprietà di cui all'articolo 1523 del codice civile,
preventivamente concordata per iscritto tra l'acquirente ed il venditore, è
opponibile ai creditori del compratore se è confermata nelle singole fatture
delle successive forniture aventi data certa anteriore al pignoramento e
regolarmente registrate nelle scritture contabili.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.