LEGGE 14 febbraio
2003, n. 30
Delega al Governo
in materia di occupazione e mercato del lavoro.
(Gazzetta Ufficiale N. 47 del 26 Febbraio 2003)
La Camera dei
deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Promulga la
seguente legge:
Art. 1.
(Delega al Governo per la revisione della disciplina dei servizi
pubblici e privati per l'impiego, nonche' in materia di intermediazione e
interposizione privata nella somministrazione di lavoro)
1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace e coerente di
strumenti intesi a garantire trasparenza ed efficienza al mercato del lavoro e
a migliorare le capacita' di inserimento professionale dei disoccupati e di
quanti sono in cerca di una prima occupazione, con particolare riguardo alle
donne e ai giovani, il Governo e' delegato ad adottare, su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari
opportunita' ed entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a stabilire, nel
rispetto delle competenze affidate alle regioni in materia di tutela e sicurezza
del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e degli obiettivi
indicati dagli orientamenti annuali dell'Unione europea in materia di
occupabilita', i principi fondamentali in materia di disciplina dei servizi per
l'impiego, con particolare riferimento al sistema del collocamento, pubblico e
privato, e di somministrazione di manodopera.
2. La delega e' esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) snellimento e semplificazione delle procedure di incontro tra domanda e
offerta di lavoro;
b) modernizzazione e razionalizzazione del sistema del collocamento pubblico,
al fine di renderlo maggiormente efficiente e competitivo, secondo una
disciplina incentrata su:
1) rispetto delle competenze previste dalla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3, con particolare riferimento alle competenze riconosciute alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano;
2) sostegno e sviluppo dell'attivita' lavorativa femminile e giovanile, nonche'
sostegno al reinserimento dei lavoratori anziani;
3) abrogazione di tutte le norme incompatibili con la nuova regolamentazione
del collocamento, ivi inclusa la legge 29 aprile 1949, n. 264, fermo restando
il regime di autorizzazione o accreditamento per gli operatori privati ai sensi
di quanto disposto
dalla lettera l) e stabilendo, in materia di collocamento pubblico, un nuovo
apparato sanzionatorio, con previsione di sanzioni amministrative per il
mancato adempimento degli obblighi di legge;
4) mantenimento da parte dello Stato delle competenze in materia di conduzione
coordinata ed integrata del sistema informativo lavoro;
c) mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative
alla conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime, nonche'
alla risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale;
d) mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative
alla vigilanza in materia di lavoro, alla gestione dei flussi di entrata dei
lavoratori non appartenenti all'Unione europea, all'autorizzazione per
attivita' lavorative all'estero;
e) mantenimento da parte delle province delle funzioni amministrative
attribuite dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
f) incentivazione delle forme di coordinamento e raccordo tra operatori privati
e operatori pubblici, ai fini di un migliore funzionamento del mercato del
lavoro, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province;
g) ridefinizione del regime del trattamento dei dati relativi all'incontro tra
domanda e offerta di lavoro, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
al fine di evitare oneri aggiuntivi e ingiustificati rispetto alle esigenze di
monitoraggio statistico;
prevenzione delle forme di esclusione sociale e vigilanza sugli operatori, con
previsione del divieto assoluto per gli operatori privati e pubblici di
qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione dei
lavoratori, anche con il loro consenso, in base all'affiliazione sindacale o
politica, al credo religioso, al sesso, all'orientamento sessuale, allo stato
matrimoniale, o di famiglia, o di gravidanza, nonche' ad eventuali controversie
con i precedenti datori di lavoro. E' altresi' fatto divieto di raccogliere,
memorizzare o diffondere informazioni sui lavoratori che non siano strettamente
attinenti alle loro attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo;
h) coordinamento delle disposizioni sull'incontro tra domanda e offerta di
lavoro con la disciplina in materia di lavoro dei cittadini non comunitari, nel
rispetto della normativa vigente in modo da prevenire l'adozione di forme di
lavoro irregolare, anche minorile, e sommerso e al fine di semplificare le
procedure di rilascio delle autorizzazioni al lavoro;
h) eliminazione del vincolo dell'oggetto sociale esclusivo per le imprese di
fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo di cui all'articolo 2 della legge
24 giugno 1997, n. 196, e per i soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni,
garantendo un periodo transitorio di graduale adeguamento per le societa' gia'
autorizzate;
i) identificazione di un unico regime autorizzatorio o di accreditamento per
gli intermediari pubblici, con particolare riferimento agli enti locali, e
privati, che abbiano adeguati requisiti giuridici e finanziari, differenziato
in funzione del tipo di attivita' svolta, comprensivo delle ipotesi di
trasferimento della autorizzazione e modulato in relazione alla natura
giuridica dell'intermediario, con particolare riferimento alle associazioni non
riconosciute ovvero a enti o organismi bilaterali costituiti da associazioni
dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale o territoriale, ai consulenti del lavoro di
cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, nonche' alle universita' e agli istituti
di scuola
secondaria di secondo grado, prevedendo, altresi', che non vi siano oneri o
spese a carico dei lavoratori, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7
della Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) del 19
giugno 1997, n. 181, ratificata dall'Italia in data 1º febbraio 2000;
l) abrogazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e sua sostituzione con una
nuova disciplina basata sui seguenti criteri direttivi:
1) autorizzazione della somministrazione di manodopera, solo da parte dei
soggetti identificati ai sensi della lettera l);
2) ammissibilita' della somministrazione di manodopera, anche a tempo
indeterminato, in presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo od
organizzativo, individuate dalla legge o dai contratti collettivi nazionali o
territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative;
3) chiarificazione dei criteri di distinzione tra appalto e interposizione,
ridefinendo contestualmente i casi di comando e distacco, nonche' di
interposizione illecita laddove manchi una ragione tecnica, organizzativa o
produttiva ovvero si verifichi o possa verificarsi la lesione di diritti
inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al prestatore di
lavoro;
4) garanzia del regime della solidarieta' tra fornitore e utilizzatore in caso
di somministrazione di lavoro altrui;
5) trattamento assicurato ai lavoratori coinvolti nell'attivita' di
somministrazione di manodopera non inferiore a quello a cui hanno diritto i
dipendenti di pari livello dell'impresa utilizzatrice;
6) conferma del regime sanzionatorio civilistico e penalistico previsto per i
casi di violazione della disciplina della mediazione privata nei rapporti di
lavoro, prevedendo altresi' specifiche
sanzioni penali per le ipotesi di esercizio abusivo di intermediazione privata
nonche' un regime sanzionatorio piu' incisivo nel caso di sfruttamento del
lavoro minorile;
7) utilizzazione del meccanismo certificatorio di cui all'articolo 5 ai fini
della distinzione concreta tra interposizione illecita e appalto genuino, sulla
base di indici e codici di comportamento elaborati in sede amministrativa che
tengano conto della rigorosa verifica della reale organizzazione dei mezzi e
dell'assunzione effettiva del rischio di impresa da parte dell'appaltatore;
m) attribuzione della facolta' ai gruppi di impresa, individuati ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile nonche' ai sensi del decreto legislativo 2
aprile 2002, n. 74, di delegare lo svolgimento degli adempimenti di cui
all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, alla societa' capogruppo per
tutte le societa' controllate e collegate, ferma restando la titolarita' delle
obbligazioni contrattuali e legislative in capo alle singole societa' datrici
di lavoro;
o) abrogazione espressa di tutte le normative, anche se non espressamente
indicate nelle lettere da a) a n), che sono direttamente o indirettamente
incompatibili con i decreti legislativi emanati ai sensi del presente articolo;
p) revisione del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 18, che ha modificato
l'articolo 2112 del codice civile in tema di trasferimento d'azienda, al fine
di armonizzarlo con la disciplina contenuta nella presente delega, basata sui
seguenti criteri direttivi:
1) completo adeguamento della disciplina vigente alla normativa comunitaria,
anche alla luce del necessario coordinamento con la legge 1º marzo 2002, n. 39,
che dispone il recepimento della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12
marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di
imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti;
2) previsione del requisito dell'autonomia funzionale del ramo di azienda nel
momento del suo trasferimento;
3) previsione di un regime particolare di solidarieta' tra appaltante e
appaltatore, nei limiti di cui all'articolo 1676 del codice civile, per le
ipotesi in cui il contratto di appalto sia connesso ad una cessione di ramo di
azienda;
q) redazione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, di uno o piu' testi unici delle normative e delle disposizioni
in materia di mercato del lavoro e incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note all'art. 1:
- Il testo della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al
titolo V della parte seconda della Costituzione), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248.
- Il testo della legge 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di
avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente
disoccupati),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 giugno 1949, n. 125, supplemento
ordinario.
- Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, reca: "Conferimento
alle regioni e agli enti locali difunzioni e compiti in materia di mercato del
lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Il testo della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1997, n. 5, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di
promozione dell'occupazione), e' il seguente:
"Art. 2 (Soggetti abilitati all'attivita' di fornitura di prestazioni di
lavoro temporaneo). - 1. L'attivita' di fornitura di lavoro temporaneo puo'
essere esercitata soltanto da societa' iscritte in apposito albo istituito
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia, sentita la
commissione centrale per l'impiego, entro sessanta giorni dalla richiesta e
previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al comma 2,
l'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attivita' di fornitura di
prestazioni di lavoro temporaneo, provvedendo contestualmente all'iscrizione
delle societa' nel predetto albo. Decorsi due anni il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i trenta
giorni successivi rilasciata l'autorizzazione a tempo indeterminato
subordinatamente alla verifica del corretto andamento dell'attivita' svolta.
2. I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1 sono
i seguenti:
a) la costituzione della societa' nella forma di societa' di capitali ovvero
cooperativa, italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea; l'inclusione
nella denominazione sociale delle parole: "societa' di fornitura di lavoro
temporaneo"; l'individuazione, quale oggetto esclusivo, della predetta
attivita'; l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a un miliardo di
lire; la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o di altro
Stato membro dell'Unione europea;
b) la disponibilita' di uffici e di competenze professionali idonee allo
svolgimento dell'attivita' di fornitura di manodopera nonche' la garanzia che
l'attivita' interessi un ambito distribuito ull'intero
territorionazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;
c) a garanzia dei crediti dei lavoratori assunti con il contratto di cui
all'art. 3 e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali,
la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di lire 700
milioni presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio
nazionale o di altro Stato membro dell'Unione europea;
a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di
una fidejussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del
fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno
precedente e comunque non inferiore a lire 700 milioni;
d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza
e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi
comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689,
per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro
l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice
penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni
previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in
ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale;
assenza, altresi', di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai
sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n.
575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere concessa anche a societa'
cooperative di produzione e lavoro che, oltre a soddisfare le condizioni di cui
al comma 2, abbiano almeno cinquanta soci e tra di essi, come socio sovventore,
almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 9, e
che occupino lavoratori dipendenti per un numero di giornate non superiore ad
un terzo delle giornate di lavoro effettuate dalla cooperativa nel suo
complesso. Soltanto i lavoratori dipendenti dalla societa' cooperativa di
produzione e lavoro possono essere da questa forniti come prestatori di lavoro
temporaneo.
4. I requisiti di cui ai commi 2 e 3 nonche' le informazioni di cui al comma 7
sono dichiarati dalla societa' alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura della provincia in cui ha la sede legale, per l'iscrizione nel registro
di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n. 581.
5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
stabilisce le modalita' della presentazione della richiesta di autorizzazione
di cui al comma 1.
6. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge vigilanza e
controllo sull'attivita' dei soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni
di lavoro temporaneo ai sensi del presente articolo e sulla permanenza in capo
ai medesimi soggetti dei requisiti di cui al comma 2.
7. La societa' comunica all'autorita' concedente gli spostamenti di sede,
l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione dell'attivita' ed ha
inoltre l'obbligo di fornire all'autorita' concedente tutte le informazioni da
questa richiesta.
8. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e l'obbligo di riserva
di cui all'art. 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non si applicano
all'impresa fornitrice con riferimento ai lavoratori da assumere con contratto
per prestazioni di lavoro temporaneo. I predetti lavoratori non sono computati
ai fini dell'applicazione, all'impresa fornitrice, delle predette
disposizioni.".
- Il testo dell'art. 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 469 del
1997, e' il seguente:
"2. L'attivita' di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro puo' essere
svolta, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, da imprese o gruppi di imprese, anche societa' cooperative con
capitale versato non inferiore a 200 milioni di lire nonche' da enti non
commerciali con patrimonio non inferiore a 200 milioni. Fermo restando forme
societarie anche non di capitali, per lo svolgimento di attivita' di ricerca e
selezione nonche' di supporto alla ricollocazione professionale, il limite di
capitale versato ammonta a lire 50 milioni.".
- Il testo della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (Norme per l'ordinamento della
professione di consulente del lavoro), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 gennaio 1979, n. 20.
- Il testo dell'art. 7 della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del
lavoro (OIL) del
19 giugno 1997, n. 181 (Convenzione sulle agenzie per l'impiego private), e' il
seguente:
"Art. 7. - 1. Le agenzie per l'impiego private non devono far pagare ai
lavoratori, direttamente o indirettamente, spese o altri costi.
2. Nell'interesse dei lavoratori, l'autorita' competente, previa consultazione
delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori maggiormente
rappresentative, puo' autorizzare deroghe alle disposizioni del paragrafo 1 di
cui sopra per alcune categorie di lavoratori, e per servizi specificamente
identificati, forniti dalle agenzie per l'impiego private.
3. Ogni membro che avra' autorizzato deroghe ai sensi del paragrafo 2 di cui
sopra dovra', nei suoi rapporti a titolo dell'art. 22 della Costituzione
dell'Organizzazione internazionale del lavoro, fornire informazioni su tali
deroghe ed esplicitarne i motivi.".
- Il testo della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (Divieto di intermediazione ed
interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di
mano d'opera negli appalti di opere e di servizi), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 novembre 1960, n. 289.
- Il testo dell'art. 2359 del codice civile e' il seguente:
"Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate). - Sono considerate
societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti
esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per
esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in
virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche
i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persona
interposta;
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra societa' esercita
un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria
puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la
societa' ha azioni quotate in borsa.".
- Il testo del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74 (Attuazione della
direttiva del Consiglio del 22 settembre 1994, 94/45/CE, relativa
all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per
l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di
imprese di dimensioni comunitarie), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
aprile 2002, n. 96. - Il testo dell'art. 1 della citata legge n. 12 del 1979,
e' il seguente:
"Art. 1 (Esercizio della professione di consulente del lavoro). - Tutti
gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei
lavoratori dipendenti,
quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri
dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti
nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'art. 9 della presente legge,
salvo il disposto del successivo art. 40, nonche' da coloro che siano iscritti
negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne
comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito
territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.
I dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che abbiano
prestato servizio, almeno per quindici anni, con mansioni di ispettori del
lavoro presso gli ispettorati del lavoro, sono esonerati dagli esami per
l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro e dal tirocinio per esercitare
tale attivita'. Il personale di cui al presente comma non potra' essere
iscritto all'albo della provincia dove ha prestato servizio se non dopo quattro
anni dalla cessazione del servizio stesso.
Il titolo di consulente del lavoro spetta alle persone che, munite
dell'apposita abilitazione professionale, sono iscritte nell'albo di cui
all'art. 8 della presente legge.
Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860,
nonche' le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono affidare
l'esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma a servizi o a centri di
assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Tali
servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se
dipendenti dalle predette associazioni.
Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative agli
adempimenti di cui al primo comma, nonche' per l'esecuzione delle attivita'
strumentali ed accessorie, le imprese di cui al quarto comma possono
avvalersi anche di centri di elaborazione dati costituiti e composti
esclusivamente da soggetti iscritti agli albi di cui alla presente legge con
versamento, da parte degli stessi, della contribuzione integrativa alle casse
di previdenza sul volume di affari ai fini IVA, ovvero costituiti o promossi
dalle rispettive associazioni di categoria alle condizioni definite al citato
quarto comma. I criteri di attuazione della presente disposizione sono
stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sentiti i
rappresentanti delle associazioni di categoria e degli ordini e collegi
professionali interessati. Le imprese con oltre duecentocinquanta addetti che
non si avvalgono, per le operazioni suddette, di proprie strutture interne
possono demandarle a centri di elaborazione dati, di
diretta costituzione od esterni, i quali devono essere in ogni caso assistiti
da uno o piu' soggetti di cui al primo comma.
Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituito un
comitato di monitoraggio, composto dalle associazioni di categoria, dai
rappresentanti degli ordini e collegi di cui alla presente legge e delle
organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale, allo scopo di esaminare i problemi connessi all'evoluzione
professionale ed occupazionale del settore.".
- Il testo del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 18 (Attuazione della
direttiva 98/50/CE relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso
di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 2001, n. 43.
- Il testo della legge 1 marzo 2002, n. 39 (Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
comunitaria 2001), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2002, n. 72,
supplemento ordinario.
- Il testo della direttiva 12 marzo 2001, n. 2001/23/CE (Direttiva del
Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di
imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C.E. 22 marzo 2001 n. L 82.
- Il testo dell'art. 1676 del codice civile e' il seguente:
"Art. 1676 (Diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il
committente). - Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la
loro attivita' per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre
azione diretta contro il committente per conseguire quanto e' loro dovuto, fino
alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo
in cui essi propongono la domanda.".
Art.
2.
(Delega al Governo in materia di riordino dei contratti a contenuto
formativo e di tirocinio)
1. Il Governo e'
delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentito il Ministro per le pari opportunita', di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e con il Ministro per gli affari regionali, entro il termine di
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi diretti a stabilire, nel rispetto delle competenze affidate
alle regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e degli obiettivi indicati dagli
orientamenti annuali dell'Unione europea in materia di occupazione, la
revisione e la razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto
formativo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) conformita' agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato alla
occupazione;
b) attuazione degli obiettivi e rispetto dei criteri di cui all'articolo 16,
comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di riordinare gli speciali
rapporti di lavoro con contenuti
formativi, cosi' da valorizzare l'attivita' formativa svolta in azienda,
confermando l'apprendistato come strumento formativo anche nella prospettiva di
una formazione superiore in alternanza tale da garantire il raccordo tra i
sistemi della istruzione e della formazione, nonche' il passaggio da un sistema
all'altro e, riconoscendo nel contempo agli enti bilaterali e alle strutture
pubbliche designate competenze autorizzatorie in materia, specializzando il
contratto di formazione e lavoro al fine di realizzare l'inserimento e il
reinserimento mirato del lavoratore in azienda;
c) individuazione di misure idonee a favorire forme di apprendistato e di
tirocinio di impresa al fine del subentro nella attivita' di impresa;
d) revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di
lavoro, mirate alla conoscenza diretta del mondo del lavoro con valorizzazione
dello strumento convenzionale fra le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il
sistema formativo e le imprese,
secondo modalita' coerenti con quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della
legge 24 giugno 1997, n. 196, prevedendo una durata variabile fra uno e dodici
mesi ovvero fino a ventiquattro mesi per i soggetti disabili, in relazione al
livello di istruzione, alle caratteristiche della attivita' lavorativa e al
territorio di appartenenza nonche',
con riferimento ai soggetti disabili, anche in base alla natura della
menomazione e all'incidenza della stessa sull'allungamento dei tempi di
apprendimento in relazione alle specifiche mansioni in cui vengono inseriti, e
prevedendo altresi' la eventuale corresponsione di un sussidio in un quadro di
razionalizzazione delle misure di
inserimento non costituenti rapporti di lavoro;
e) orientamento degli strumenti definiti ai sensi dei principi e dei criteri
direttivi di cui alle lettere b), c) e d), nel senso di valorizzare l'inserimento
o il reinserimento al lavoro delle donne, particolarmente di quelle uscite dal
mercato del lavoro per
l'adempimento di compiti familiari e che desiderino rientrarvi, al fine di
superare il differenziale occupazionale tra uomini e donne;
f) semplificazione e snellimento delle procedure di riconoscimento e di
attribuzione degli incentivi connessi ai contratti a contenuto formativo,
tenendo conto del tasso di occupazione femminile e prevedendo anche criteri di
automaticita';
g) rafforzamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e di
valutazione dei risultati conseguiti, anche in relazione all'impatto sui
livelli di occupazione femminile e sul tasso di occupazione in generale, per
effetto della ridefinizione degli
interventi di cui al presente articolo da parte delle amministrazioni
competenti e tenuto conto dei criteri che saranno determinati dai provvedimenti
attuativi, in materia di mercato del lavoro, della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3;
h) sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di comportamento, al
fine di determinare i contenuti dell'attivita' formativa, concordati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale e
territoriale, anche all'interno di enti bilaterali, ovvero, in difetto di
accordo, determinati con atti delle regioni, d'intesa con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali;
i) rinvio ai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative, a livello
nazionale, territoriale e aziendale, per la determinazione, anche all'interno
degli enti bilaterali, delle modalita' di
attuazione dell'attivita' formativa in azienda.
Note all'art. 2:
- Il testo della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al
titolo V della parte seconda della Costituzione), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248.
- Il testo dell'art. 16, comma 5, della citata legge n. 196 del 1997, e' il
seguente:
"5. Il Governo emana entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, norme
regolamentari ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale in materia di speciali rapporti di lavoro
con contenuti formativi quali l'apprendistato e il contratto di formazione e
lavoro, allo scopo di pervenire ad una disciplina organica della materiasecondo
criteri di valorizzazione dei contenuti formativi, con efficiente utilizzo
delle risorse finanziarie vigenti, di ottimizzazione ai fini della creazione di
occasioni di impiego delle specifiche tipologiche contrattuali, nonche' di
semplificazione, razionalizzazione e delegificazione, con abrogazione, ove
occorra, delle norme vigenti. Dovra'
altresi' essere definito, nell'ambito delle suddette norme regolamentari, un
sistema organico di controlli sulla effettivita' dell'addestramento e sul reale
rapporto tra
attivita' lavorativa e attivita' formativa, con la previsione di specifiche
sanzioni amministrative per l'ipotesi in cui le condizioni previste dalla legge
non siano state assicurate.".
- Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' il seguente:
"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni
dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le
istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni,
le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le
istituzioni
universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti
pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del
Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300.".
- Il testo dell'art. 17, della citata legge n. 196 del 1997, e' il seguente:
"Art. 17 (Riordino della formazione professionale). -
1. Allo scopo di assicurare ai lavoratori adeguate opportunita' di formazione
ed elevazione professionale anche attraverso l'integrazione del sistema di
formazione
professionale con il sistema scolastico e con il mondo del lavoro e un piu'
razionale utilizzo delle risorse vigenti, anche comunitarie, destinate alla
formazione professionale e al fine di realizzare la semplificazione normativa e
di pervenire ad una disciplina organica della materia, anche con riferimento ai
profili formativi di speciali rapporti di lavoro quali l'apprendistato e il
contratto di formazione e lavoro, il presente articolo definisce i seguenti
principi e criteri generali, nel rispetto dei
quali sono adottate norme di natura regolamentare costituenti la prima fase di
un piu' generale, ampio processo di riforma della disciplina in materia:
a) valorizzazione della formazione professionale quale strumento per migliorare
la qualita' dell'offerta di lavoro, elevare le capacita' competitive del
sistema produttivo, in particolare con riferimento alle medie e piccole imprese
e alle imprese artigiane e incrementare l'occupazione, attraverso attivita' di
formazione professionale caratterizzate da moduli flessibili, adeguati alle
diverse realta' produttive locali nonche' di promozione e aggiornamento
professionale degli imprenditori, dei lavoratori autonomi, dei soci di
cooperative, secondo modalita' adeguate alle loro
rispettive specifiche esigenze;
b) attuazione dei diversi interventi formativi anche attraverso il ricorso
generalizzato a stages, in grado di realizzare il raccordo tra formazione e
lavoro e finalizzati a valorizzare pienamente il momento dell'orientamento
nonche' a favorire un primo contatto dei giovani con le imprese;
c) svolgimento delle attivita' di formazione professionale da parte delle
regioni e/o delle province anche in convenzione con istituti di istruzione
secondaria e con enti privati aventi requisiti predeterminati;
d) destinazione progressiva delle risorse di cui al comma 5 dell'art. 9 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio
1993, n. 236, agli interventi di formazione dei lavoratori e degli altri
soggetti di cui alla lettera a) nell'ambito di piani formativi aziendali o
territoriali concordati tra
le parti sociali, con specifico riferimento alla formazione di lavoratori in
costanza di rapporto di lavoro, di lavoratori collocati in mobilita', di
lavoratori disoccupati per i quali l'attivita' formativa e' propedeutica
all'assunzione; le risorse di cui alla
presente lettera confluiranno in uno o piu' fondi nazionali, articolati
regionalmente e territorialmente aventi configurazione giuridica di tipo
privatistico e gestiti con partecipazione delle parti sociali; dovranno
altresi' essere definiti i meccanismi di integrazione del fondo di rotazione;
e) attribuzione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di funzioni
propositive ai fini della definizione da parte del comitato di cui all'art. 5,
comma 5, dei criteri e delle modalita' di certificazione delle competenze
acquisite con la formazione professionale;
f) adozione di misure idonee a favorire, secondo piani di intervento
predisposti dalle regioni, la formazione e la mobilita' interna o esterna al
settore degli addetti alla formazione professionale nonche' la ristrutturazione
degli enti di formazione e la
trasformazione dei centri in agenzie formative al fine di migliorare l'offerta
formativa e facilitare l'integrazione dei sistemi; le risorse finanziarie da
destinare a tali
interventi saranno individuate con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale nell'ambito delle disponibilita', da preordinarsi allo
scopo, esistenti nel
Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
g) semplificazione delle procedure, ivi compresa la eventuale sostituzione
della garanzia fidejussoria prevista dall'art. 56 della legge 6 febbraio 1996,
n. 52, per
effetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e seguenti definite a livello
nazionale anche attraverso parametri standard, con deferimento ad atti delle
amministrazioni
competenti, adottati anche ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ed a strumenti convenzionali
oltre che delle
disposizioni di natura integrativa, esecutiva e organizzatoria anche della
disciplina di specifici aspetti nei casi previsti dalle disposizioni
regolamentari emanate
ai sensi del comma 2, con particolare riferimento alla possibilita' di stabilire
requisiti minimi e criteri di valutazione delle sedi operative ai fini
dell'accreditamento;
h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti. 2. Le disposizioni
regolamentari di cui al comma 1 sono emanate, a norma dell'art. 17, comma 2,
della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con uno o piu' decreti, sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei
Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
i Ministri della pubblica istruzione, dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, per le pari opportunita', del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, per la funzione pubblica e gli affari
regionali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle
competenti commissioni parlamentari.
3. A garanzia delle somme erogate a titolo di anticipo o di acconto a valere
sulle risorse del Fondo sociale europeo e dei relativi cofinanziamenti
nazionali e'
istituito, presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato -
Ispettorato generale per l'amministrazione del Fondo di rotazione per
l'attuazione delle politiche comunitarie (IGFOR), un fondo di rotazione con
amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della
legge 25 novembre 1971, n. 1041.
4. Il Fondo di cui al comma 3 e' alimentato da un contributo a carico dei
soggetti privati attuatori degli interventi finanziati, nonche', per l'anno
1997, da un
contributo di lire 30 miliardi che gravera' sulle disponibilita' derivanti dal
terzo del gettito della maggiorazione contributiva prevista dall'art. 25 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845, che affluisce, ai sensi dell'art. 9, comma 5,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, al Fondo di rotazione per la formazione
professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo previsto dal medesimo
art. 25 della citata legge n. 845 del 1978.
5. Il Fondo di cui al comma 3 utilizzera' le risorse di cui al comma 4 per
rimborsare gli organismi comunitari e nazionali, erogatori dei finanziamenti,
nelle ipotesi di
responsabilita' sussidiaria dello Stato membro, ai sensi dell'art. 23 del
regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, accertate anche
precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza
sociale, stabilisce con proprio decreto le norme di amministrazione e di
gestione del Fondo di cui al comma 3.
Con il medesimo decreto e' individuata l'aliquota del contributo a carico dei
soggetti privati di cui al comma 4, da calcolare sull'importo del funzionamento
concesso, che
puo' essere rideterminata con successivo decreto per assicurare l'equilibrio
finanziario del predetto Fondo. Il contributo non grava sull'importo dell'aiuto
finanziario al quale hanno diritto i beneficiari.".
- Il testo dell'art. 18, della citata legge n. 196 del 1997, e' il seguente:
"Art. 18 (Tirocini formativi e di orientamento). - 1. Al fine di
realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte
professionali mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini
pratici e stages a favore di soggetti che hanno gia' assolto l'obbligo
scolastico ai
sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica
istruzione,
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi ai
sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro nove
mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, disposizioni nel rispetto dei seguenti
principi e criteri generali:
a) possibilita' di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese
disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali
e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte
di soggetti pubblici o a
partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro, in
possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di
idonee garanzie
all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali
per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale; universita'; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche non
statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di
formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in
regime di convenzione ai sensi dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n.
845; comunita' terapeutiche enti ausiliari e cooperative sociali, purche'
iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento
lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;
b) attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di orientamento e di
formazione, con priorita' per quelli definiti all'interno di programmi
operativi quadro predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale;
c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra
i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati;
d) previsione della durata dei rapporti non costituenti rapporti di lavoro, in
misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di
soggetti
portatori di handicap, da modulare in funzione della specificita' dei diversi
tipi di utenti;
e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante
specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilita' civile e di garantire la
presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle
attivita'; nel
caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali per l'impiego e gli
uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il
datore di lavoro
ospitante puo' stipulare la predetta convenzione con l'INAIL direttamente e a
proprio carico;
f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attivita' svolte nel corso
degli stages e delle iniziative di tirocinio pratico di cui al comma 1 da
utilizzare, ove
debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di lavoro;
g) possibilita' di ammissione, secondo modalita' e criteri stabiliti con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e nei limiti delle
risorse
finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'art. 1 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri
finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio di cui al presente
articolo a favore dei giovani del
Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da quelle operanti nella predetta
area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli oneri relativi
alla spesa
sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del tirocinante;
h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;
i) computabilita' dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini ai
fini della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, purche' gli
stessi
tirocini siano oggetto di convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56, e siano finalizzati all'occupazione.".
Art.
3.
(Delega al Governo in materia di riforma della disciplina del lavoro a
tempo parziale)
1. Il Governo e'
delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentito il Ministro per le pari opportunita', entro il termine di un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi, con
esclusione dei rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche,
recanti norme per promuovere il ricorso a prestazioni di lavoro a tempo
parziale, quale tipologia contrattuale idonea a favorire l'incremento del tasso
di occupazione e, in particolare, del tasso di partecipazione delle donne, dei
giovani e dei lavoratori con
eta' superiore ai 55 anni, al mercato del lavoro, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) agevolazione del ricorso a prestazioni di lavoro supplementare nelle ipotesi
di lavoro a tempo parziale cosiddetto orizzontale, nei casi e secondo le
modalita' previsti da contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori
e prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative su scala nazionale o territoriale, anche
sulla base del consenso del lavoratore interessato in carenza dei predetti
contratti collettivi;
b) agevolazione del ricorso a forme flessibili ed elastiche di lavoro a
tempo parziale nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale cosiddetto verticale e
misto, anche sulla base del consenso del lavoratore interessato in carenza dei
contratti collettivi di cui alla lettera a), e comunque a fronte di una
maggiorazione retributiva da riconoscere al lavoratore; c) estensione delle
forme flessibili ed elastiche anche ai contratti a tempo parziale a tempo
determinato;
d) previsione di norme, anche di natura previdenziale, che agevolino l'utilizzo
di contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori anziani al fine di
contribuire alla crescita dell'occupazione giovanile anche attraverso il
ricorso a tale tipologia contrattuale;
e) abrogazione o integrazione di ogni disposizione in contrasto con l'obiettivo
della incentivazione del lavoro a tempo parziale, fermo restando il rispetto
dei principi e delle regole contenute nella direttiva 97/81/CE del Consiglio,
del 15 dicembre 1997;
f) affermazione della computabilita' pro rata temporis in proporzione
dell'orario svolto dal lavoratore a tempo parziale, in relazione
all'applicazione di tutte le norme legislative e clausole contrattuali a loro
volta collegate alla dimensione aziendale intesa come numero dei dipendenti
occupati in ogni unita' produttiva;
g) integrale estensione al settore agricolo del lavoro a tempo parziale.
Nota all'art. 3:
- Il testo della direttiva 15 dicembre 1997, n. 97/81/CE (Direttiva del
Consiglio relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale
concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale C.E. 20 gennaio 1998, n. L 14.
Art.
4.
(Delega al Governo in materia di disciplina delle tipologie di lavoro a
chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorio e a
prestazioni ripartite)
1. Il Governo e'
delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni volte alla
disciplina o alla razionalizzazione delle tipologie di lavoro a chiamata,
temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorio e a
prestazioni ripartite, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) riconoscimento di una congrua indennita' cosiddetta di disponibilita' a
favore del lavoratore che garantisca nei confronti del datore di lavoro la
propria disponibilita' allo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo
o intermittente, cosi' come individuate dai contratti collettivi stipulati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative su scala nazionale o territoriale o, in via provvisoriamente
sostitutiva, per decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed
in ogni caso prevedendosi la possibilita' di sperimentazione di detta tipologia
contrattuale anche per prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione
con meno di 25 anni di eta' ovvero da lavoratori con piu' di 45 anni di eta'
che siano stati espulsi dal ciclo produttivo in funzione di processi di
riduzione o trasformazione di attivita' o di lavoro e iscritti alle liste di
mobilita' e di collocamento; eventuale non obbligatorieta' per il prestatore di
rispondere alla chiamata del datore di lavoro, non avendo quindi titolo a
percepire la predetta indennita' ma con diritto di godere di una retribuzione
proporzionale al lavoro effettivamente svolto;
b) con riferimento alle prestazioni di lavoro temporaneo, completa estensione
al settore agricolo del lavoro temporaneo tramite agenzia, con conseguente
applicabilita' degli oneri contributivi di questo settore;
1) ricorso alla forma del lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ovvero alla forma della fornitura
di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, anche per
soddisfare le quote obbligatorie di assunzione di lavoratori disabili di cui
alla legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo il principio pro rata temporis;
2) completa estensione al settore agricolo del lavoro temporaneo tramite
agenzia, con conseguente applicabilita' degli oneri contributivi di questo
settore;
c) con riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative:
1) previsione della stipulazione dei relativi contratti mediante un atto
scritto da cui risultino la durata, determinata o determinabile, della
collaborazione, la riconducibilita' di questa a uno o piu' progetti o programmi
di lavoro o fasi di esso, resi con lavoro prevalentemente proprio e senza
vincolo di subordinazione, nonche' l'indicazione di un corrispettivo, che deve
essere proporzionato alla qualita' e quantita' del lavoro;
2) differenziazione rispetto ai rapporti di lavoro meramente occasionali,
intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta
giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il
compenso complessivo per lo svolgimento della prestazione sia superiore a 5.000
euro;
3) riconduzione della fattispecie a uno o piu' progetti o programmi di lavoro o
fasi di esso;
4) previsione di tutele fondamentali a presidio della dignita' e della
sicurezza dei collaboratori, con particolare riferimento a maternita', malattia
e infortunio, nonche' alla sicurezza nei luoghi di lavoro, anche nel quadro di
intese collettive;
5) previsione di un adeguato sistema sanzionatorio nei casi di inosservanza
delle disposizioni di legge;
6) ricorso, ai sensi dell'articolo 5, ad adeguati meccanismi di certificazione
della volonta' delle parti contraenti;
d) ammissibilita' di prestazioni di lavoro occasionale e accessorio, in
generale e con particolare riferimento a opportunita' di assistenza sociale,
rese a favore di famiglie e di enti senza fini di lucro, da disoccupati di
lungo periodo, altri soggetti a rischio di
esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero
in procinto di uscirne, regolarizzabili attraverso la tecnica di buoni
corrispondenti a un certo ammontare di attivita' lavorativa, ricorrendo, ai
sensi dell'articolo 5, ad adeguati meccanismi di certificazione;
e) ammissibilita' di prestazioni ripartite fra due o piu' lavoratori, obbligati
in solido nei confronti di un datore di lavoro, per l'esecuzione di un'unica
prestazione lavorativa.
f) configurazione specifica come prestazioni che esulano dal mercato del lavoro
e dagli obblighi connessi delle prestazioni svolte in modo occasionale o
ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione
morale senza corresponsione di compensi, salve le spese di mantenimento e di
esecuzione dei lavori, e con particolare riguardo alle attivita' agricole.
Art.
5.
(Delega al Governo in materia di certificazione dei rapporti di lavoro)
1. Al fine di
ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro, con
esclusione dei rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche,
il Governo e' delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni in
materia di certificazione del relativo contrattostipulato tra le parti, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) carattere volontario e sperimentale della procedura di certificazione;
b) individuazione dell'organo preposto alla certificazione del rapporto di
lavoro in enti bilaterali costituiti a iniziativa di associazioni dei datori e
dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative, ovvero presso
strutture pubbliche aventi competenze in materia, o anche universita';
c) definizione delle modalita' di organizzazione delle sedi di certificazione e
di tenuta della relativa documentazione;
d) indicazione del contenuto e della procedura di certificazione;
e) attribuzione di piena forza legale al contratto certificato ai sensi della
procedura di cui alla lettera d), con esclusione della possibilita' di ricorso
in giudizio se non in caso di erronea qualificazione del programma negoziale da
parte dell'organo preposto alla certificazione e di difformita' tra il
programma negoziale effettivamente realizzato dalle parti e il programma
negoziale concordato dalle parti in sede di certificazione;
f) previsione di espletare il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto
dall'articolo 410 del codice di procedura civile innanzi all'organo preposto
alla certificazione quando si intenda impugnare l'erronea qualificazione dello
stesso o la difformita' tra il programma negoziale certificato e la sua
successiva attuazione, prevedendo che gli effetti dell'accertamento svolto
dall'organo preposto alla certificazione permangano fino al momento in cui
venga provata l'erronea qualificazione del programma egoziale o la
difformita' tra il programma negoziale concordato dalle parti in sede di certificazione
e il programma attuato. In caso di ricorso in giudizio, introduzione
dell'obbligo in capo all'autorita' giudiziaria competente di accertare anche le
dichiarazioni e il comportamento tenuto dalle parti davanti all'organo preposto
alla certificazione del contratto di lavoro;
g) attribuzione agli enti bilaterali della competenza a certificare non solo la
qualificazione del contratto di lavoro e il programma negoziale concordato
dalle parti, ma anche le rinunzie e transazioni di cui all'articolo 2113 del
codice civile a conferma della volonta' abdicativa o transattiva delle parti
stesse;
h) estensione della procedura di certificazione all'atto di deposito del
regolamento interno riguardante la tipologia dei rapporti attuati da una
cooperativa ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e
successive modificazioni;
i) verifica dell'attuazione delle disposizioni, dopo ventiquattro mesi dalla
data della loro entrata in vigore, da parte del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 410 del codice di procedura civile, e' il seguente:
"Art. 410 (Tentativo obbligatorio di conciliazione). - Chi intende
proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'art. 409 e
non ritiene di avvalersi
delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi
deve promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o
conferisca
mandato, il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione
individuata secondo i criteri di cui all'art. 413.
La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione
interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di
conciliazione e
per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine
di decadenza.
La commissione, ricevuta la richiesta tenta la conciliazione della controversia,
convocando le parti, per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal
ricevimento della richiesta.
Con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione e' istituita in ogni provincia presso l'ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione, una commissione provinciale di
conciliazione composta dal direttore dell'ufficio stesso, o da un suo delegato,
in qualita' di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro
supplenti dei datori di lavoro e da quattro
rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle
rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base
nazionale.
Commissioni di conciliazione possono essere istituite, con le stesse modalita'
e con la medesima composizione di cui al precedente comma, anche presso le
sezioni zonali
degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.
Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessita', affidano il tentativo di
conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore dell'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato che
rispecchino la composizione prevista dal precedente terzo comma.
In ogni caso per la validita' della riunione e' necessaria la presenza del
presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei
lavoratori.
Ove la riunione della commissione non sia possibile per la mancata presenza di
almeno uno dei componenti di cui al precedente comma, il direttore dell'ufficio
provinciale del lavoro certifica l'impossibilita' di procedere al tentativo
di conciliazione.". - Il testo dell'art. 2113 del codice civile e' il
seguente:
"Art. 2113 (Rinunzie e transazioni). - Le rinunzie e le transazioni che
hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni
inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i
rapporti di cui all'art. 409 del codice di procedura civile, non sono valide.
L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla
data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della
transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.
Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate
con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a
renderne nota la
volonta'.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione
intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410 e 411 del codice di procedura civile.".
- Per il testo dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della
legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla
posizione del socio lavoratore), si vedano le note all'art. 9.
Art.
6.
(Esclusione)
1. Le disposizioni
degli articoli da 1 a 5 non si applicano al personale delle pubbliche
amministrazioni ove non siano espressamente richiamate.
Art.
7.
(Disposizioni concernenti l'esercizio delle
deleghe di cui agli articoli da 1 a 5)
1. Gli schemi dei
decreti legislativi di cui agli articoli da 1 a 5, deliberati dal Consiglio dei
ministri e corredati da una apposita relazione cui e' allegato il parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sentite le associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative dei datori e prestatori di lavoro, sono trasmessi alle Camere
per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari
permanenti entro la scadenza del termine previsto per l'esercizio della
relativa delega.
2. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo
decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari
esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine
per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono
essere comunque adottati.
3. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari
scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio
della delega o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare eventuali disposizioni
modificative e correttive con le medesime modalita' e nel rispetto dei medesimi
criteri e principi direttivi.
5. Dall'attuazione delle disposizioni degli articoli da 1 a 5 non devono
derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Nota all'art. 7:
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per
i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), e' il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza
unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata
per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal
Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il
Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni
d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il
presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne
fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di
provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta'
individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni
possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre
mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o
qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio
dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale
incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.".
Art.
8.
(Delega al Governo per la razionalizzazionedelle funzioni ispettive in
materia di previdenza sociale e di lavoro)
1. Allo scopo di
definire un sistema organico e coerente di tutela del lavoro con interventi
omogenei, il Governo e' delegato ad adottare, nel rispetto delle
competenze affidate alle regioni, su proposta del Ministro del lavoro delle
politiche sociali ed entro il termine di un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il
riassetto della disciplina vigente sulle ispezioni in materia di previdenza
sociale e di lavoro, nonche' per la definizione di un quadro regolatorio
finalizzato alla prevenzione delle controversie individuali di lavoro in sede
conciliativa, ispirato a criteri di equita' ed efficienza.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata nel rispetto dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a) improntare il sistema delle ispezioni alla prevenzione e promozione
dell'osservanza della disciplina degli obblighi previdenziali, del rapporto di
lavoro, del trattamento economico e normativo minimo e dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale, anche valorizzando l'attivita' di
consulenza degli ispettori nei confronti dei destinatari della citata
disciplina;
b) definizione di un raccordo efficace fra la funzione di ispezione del lavoro
e quella di conciliazione delle controversie individuali;
c) ridefinizione dell'istituto della prescrizione e diffida propri della
direzione rovinciale del lavoro;
d) semplificazione dei procedimenti sanzionatori amministrativi e possibilita'
di ricorrere alla direzione regionale del lavoro;
e) semplificazione della procedura per la soddisfazione dei crediti di lavoro
correlata alla promozione di soluzioni conciliative in sede pubblica;
f) riorganizzazione dell'attivita' ispettiva del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali in materia di previdenza sociale e di lavoro con
l'istituzione di una direzione generale con compiti di direzione e
coordinamento delle strutture periferiche del Ministero ai fini dell'esercizio
unitario della predetta funzione ispettiva, tenendo altresi' conto della
specifica funzione di polizia giudiziaria dell'ispettore del lavoro;
g) razionalizzazione degli interventi ispettivi di tutti gli organi di
vigilanza, compresi quelli degli istituti previdenziali, con attribuzione della
direzione e del coordinamento operativo alle direzioni regionali e provinciali
del lavoro sulla base delle direttive adottate dalla direzione generale di cui
alla lettera f).
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle
Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari permanenti entro la scadenza del termine previsto per l'esercizio
della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro
trenta giorni
dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere
decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
4. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari
scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio
della delega o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' emanare eventuali disposizioni
modificative e correttive con le medesime modalita' di cui ai commi 3 e 4,
attenendosi ai principi e ai criteri
direttivi indicati al comma 2.
6. L'attuazione della delega di cui al presente articolo non deve comportare
oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
Art.
9.
(Modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 142)
1. Alla legge 3
aprile 2001, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3, primo periodo, le parole: "e distinto"
sono soppresse;
b) all'articolo 2, comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
"L'esercizio dei diritti di cui al titolo III della citata legge n. 300
del 1970 trova applicazione compatibilmente con lo stato di socio lavoratore, secondo
quanto determinato da accordi collettivi tra associazioni nazionali del
movimento cooperativo e organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative";
c) all'articolo 3, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. In deroga
alle disposizioni di cui al comma 1, le cooperative della piccola pesca di cui
alla legge 13 marzo 1958, n. 250, possono corrispondere ai propri soci
lavoratori un compenso proporzionato all'entita' del pescato, secondo criteri e
parametri stabiliti dal
regolamento interno previsto dall'articolo 6"; d) all'articolo 5, il comma
2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del
socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformita' con
gli articoli 2526 e 2527 del codice civile. Le controversie tra socio e
cooperativa relative alla prestazione
mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario";
e) all'articolo 6, comma 1, le parole: "Entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti:
"Entro il 31 dicembre 2003";
f) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: "del comma 1", sono
inserite le seguenti: "nonche' all'articolo 3, comma 2-bis" e le
parole: "ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previsti
dai contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 3"
sono sostituite dalle seguenti: "al solo trattamento economico minimo di
cui all'articolo 3, comma 1";
g) all'articolo 6 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. Le
cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre
1991, n. 381, possono definire accordi territoriali con le organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative per rendere compatibile
l'applicazione del contratto collettivo di lavoro nazionale di riferimento
all'attivita' svolta. Tale accordo deve essere depositato presso la direzione
provinciale del lavoro competente per territorio".
Note all'art. 9:
- Il testo della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in
materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio
lavoratore), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2001, n. 94.
- Il testo dell'art. 1, comma 3, primo periodo, della citata legge n. 142 del
2001, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"3. Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione
o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore
rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma,
ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui
contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali.".
- Il testo dell'art. 2, comma 1, della citata legge n. 142 del 2001, come modificato
dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"1. Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato
si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, con esclusione dell'art. 18 ogni
volta che venga a
cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo.
L'esercizio dei diritti di cui al titolo III della citata legge n. 300 del 1970
trova applicazione compatibilmente con lo stato di socio lavoratore, secondo
quanto
determinato da accordi collettivi tra associazioni nazionali del movimento
cooperativo e organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative. Si applicano altresi' tutte le vigenti disposizioni in materia
di sicurezza e igiene del lavoro. Agli altri soci lavoratori si applicano gli
articoli 1, 8,
14 e 15 della medesima legge n. 300 del 1970, nonche' le disposizioni previste
dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni,
e quelle previste dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, in quanto
compatib ili con le modalita' della prestazione lavorativa.
In relazione alle peculiarita' del sistema cooperativo, forme specifiche di
esercizio dei diritti sindacali possono essere individuate in sede di accordi
collettivi tra le
associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali
dei lavoratori, comparativamente piu' rappresentative.".
- Il testo dell'art. 3, della citata legge n. 142 del 2001, come modificato
dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 3 (Trattamento economico del socio lavoratore). - 1. Fermo restando
quanto previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le societa'
cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento
economico complessivo proporzionato alla quantita' e qualita' del lavoro prestato
e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla
contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine,
ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di
contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per
prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.
2. Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall'assemblea e
possono essere erogati: a) a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le
modalita' stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'art. 2; b) in sede di
approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non
superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi di cui al
comma 1 e alla lettera a), mediante integrazioni delle retribuzioni medesime,
mediante aumento gratuito del
capitale sociale sottoscritto e versato, in deroga ai limiti stabiliti
dall'art. 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577,
ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive
modificazioni, ovvero mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui
all'art. 5 della
legge 31 gennaio 1992, n. 59. 2-bis.
In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, le cooperative della piccola
pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, possono corrispondere ai propri
soci lavoratori un compenso proporzionato all'entita' del pescato, secondo
criteri e parametri stabiliti dal regolamento interno previsto dall'art. 6.".
- Il testo della legge 13 marzo 1958, n. 250 (Previdenze a favore dei pescatori
della piccola pesca marittima e delle acque interne) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 aprile 1958, n. 83.
- Il testo dell'art. 5, della citata legge n. 142 del 2001, come modificato
dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 5 (Altre normative applicabili al socio lavoratore). - 1. Il
riferimento alle retribuzioni ed ai trattamenti dovuti ai prestatori di lavoro,
previsi dall'art. 2751-bis, numero 1), del codice civile, si intende
applicabile anche ai soci lavoratori di cooperative di lavoro nei limiti del
trattamento economico di cui all'art. 3, commi 1 e 2, lettera a). La presente
norma costituisce interpretazione autentica delle disposizioni medesime.
2. Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio
deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformita' con gli
articoli 2526 e 2527 del codice civile. Le controversie tra socio e cooperativa
relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del tribunale
ordinario.".
- Il testo dell'art. 2526 del codice civile e' il seguente:
"Art. 2526 (Recesso del socio). - La dichiarazione di recesso, nei casi in
cui questo e' ammesso dalla legge o dall'atto costitutivo, deve essere
comunicata con raccomandata alla societa' e deve essere annotata nel libro dei
soci a cura degli amministratori. Essa ha effetto con la chiusura
dell'esercizio in corso, se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con
la chiusura dell'esercizio successivo.".
- Il testo dell'art. 2527 del codice civile e' il seguente:
"Art. 2527 (Esclusione del socio). - L'esclusione del socio, qualunque sia
il tipo della societa', oltre che nel caso indicato nell'art. 2524, puo' aver
luogo negli altri
casi previsti dagli articoli 2286 e 2288, primo comma, e in quelli stabiliti
dall'atto costitutivo. Quando l'esclusione non ha luogo di diritto, essa deve
essere deliberata dall'assemblea dei soci o, se l'atto costitutivo lo consente,
dagli amministratori, e deve essere comunicata al socio.
Contro la deliberazione di esclusione il socio puo', nel termine di trenta
giorni dalla comunicazione, proporre opposizione davanti al tribunale. Questo
puo' sospendere
l'esecuzione della deliberazione.
L'esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura
degli amministratori.".
- Il testo dell'art. 6 della citata legge n. 142 del 2001, come modificato
dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 6 (Regolamento interno). - 1. Entro il 31 dicembre 2003, le cooperative
di cui all'art. 1 definiscono un regolamento, approvato dall'assemblea, sulla
tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i
soci lavoratori. Il regolamento deve essere depositato entro trenta giorni
dall'approvazione
presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Il
regolamento deve contenere in ogni caso:
a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per cio' che attiene ai
soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;
b) le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci,
in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili
professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella
del lavoro subordinato;
c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di
lavoro diversi da quello subordinato;
d) l'attribuzione all'assemblea della facolta' di deliberare, all'occorrenza,
un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile,
i livelli occupazionali e siano altresi' previsti: la possibilita' di riduzione
temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b),
dell'art. 3; il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di
eventuali utili;
e) l'attribuzione all'assemblea della facolta' di deliberare, nell'ambito del
piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto anche
economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in
proporzione alle disponibilita' e capacita' finanziarie;
f) al fine di promuovere nuova imprenditorialita', nelle cooperative di nuova
costituzione, la facolta' per l'assemblea della cooperativa di deliberare un
piano
d'avviamento alle condizioni e secondo le modalita' stabilite in accordi
collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le
organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative. 2. Salvo quanto
previsto alle lettere d), e) ed f) del comma 1, nonche' all'art. 3, comma
2-bis, il regolamento non puo' contenere disposizioni derogatorie in pejus
rispetto al solo trattamento economico minimo di cui all'art. 3, comma 1. Nel
caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola e'
nulla. 2-bis. Le cooperative di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della
legge 8 novembre 1991, n. 381, possono definire accordi territoriali con le
organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative per rendere
compatibile l'applicazione del contratto collettivo di lavoro nazionale di
riferimento all'attivita' svolta. Tale accordo deve essere depositato presso la
direzione provinciale del lavoro competente per territorio.".
- Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n.
381 (Disciplina delle cooperative sociali), e' il seguente:
"1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse
generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei
cittadini attraverso:
a) (omissis);
b) lo svolgimento di attivita' diverse: agricole industriali, commerciali
o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone
svantaggiate.".
Art.
10.
(Modifica dell'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71)
1. L'articolo 3
del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993,
n. 151, e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. - (Benefici alle imprese artigiane, commerciali e del turismo). -
1. Per le imprese artigiane, commerciali e del turismo rientranti nella sfera
di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e
territoriali o aziendali, laddove
sottoscritti, il riconoscimento di benefici normativi e contributivi e'
subordinato all'integrale rispetto degli accordi e contratti citati, stipulati
dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.