Disegno di legge concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003) approvato il 30 settembre 2002 dal Consiglio dei ministri. Il testo inizia l’esame parlamentare alla Camera.


(Testo provvisorio)

TITOLO I


DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO


ARTICOLO 1
Risultati differenziali

1. Per l’anno 2003, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in xxxxx milioni di euro, al netto di xxxxx milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall’articolo 2, commi 13, 14, 15, 16 e 17, della legge 25 giugno 1999, n. 208, ivi compreso l’indebitamento all’estero per un importo complessivo non superiore a xxxxx milioni di euro relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2003, resta fissato, in termini di competenza, in xxxxx milioni di euro per l’anno finanziario 2003.

2. Per gli anni 2004 e 2005 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in xxxxx milioni di euro e in xxxxx milioni di euro, al netto di xxxxx milioni di euro per l’anno 2004 e xxxxx milioni di euro per l’anno 2005, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in xxxxx milioni di euro e in xxxxx milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2004 e 2005, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in xxxxx milioni di euro e in xxxxx milioni di euro e il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in xxxxx milioni di euro e in xxxxx milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti e imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

TITOLO II


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA


CAPO I

Primo modulo della riforma del sistema fiscale statale

ARTICOLO 2

Riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche


1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, relativo alla base imponibile, nel comma 1, dopo le parole: «al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10» sono aggiunte le seguenti: «, nonché della deduzione spettante ai sensi dell’articolo 10-bis.»;

b) dopo l’articolo 10, relativo agli oneri deducibili, è inserito il seguente: «Articolo 10-bis (Deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione)

1. Dal reddito complessivo, aumentato del credito d’imposta di cui all’articolo 14 e al netto degli oneri deducibili di cui all’articolo 10, si deduce l’importo di 3.000 euro.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), <CW-5>e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.500 euro, non cumulabile con quello previsto di commi 3 e 4, rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui all’articolo 46, comma 2, lettera a), la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.000 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 4, rapportato al periodo di pensione nell’anno.

4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 49 o di impresa di cui all’articolo 79, la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 1.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 3.

5. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare di 26.000 euro, aumentato delle deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili di cui all’articolo 10 e diminuito del reddito complessivo e del credito d’imposta di cui all’articolo 14, e l’importo di 26.000 euro. Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali.».

c) All’articolo 11, relativo alla determinazione dell’imposta, sono apportate le segunti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 e della deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione di cui all’articolo 10-bis, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 29 per cento;

c) oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro, 31 per cento;

d) oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro, 39 per cento;

e) oltre 70.000 euro, 45 per cento.»;

2) Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e quello dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze l’imposta non è dovuta. Se, alle medesime condizioni previste nel periodo precedente, i redditi di pensione sono superiori a 7.500 euro ma non a 7.800 euro, non è dovuta la parte d’imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo e 7.500 euro.»;

d) l’articolo 13, relativo alle altre detrazioni, è sostituito dal seguente: «Articolo 13 (Altre detrazioni)

1. Se alla formazione del reddito concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall’imposta lorda pari a:

a) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000 euro ma non a 29.500 euro;

b) 235 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.500 euro ma non a 36.500 euro;

c) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;

d) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500 euro ma non a 46.500 euro;

e) 25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.500 euro ma non a 52.000 euro.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui all’articolo 46, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall’imposta lorda pari a:

a) 70 euro se il reddito complessivo è superiore a 24.500 euro ma non a 27.000 euro;

b) 170 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000 euro ma non a 29.000 euro;

c) 290 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 31.000 euro;

d) 230 euro se il reddito complessivo è superiore a 31.000 euro ma non a 36.500 euro;

e) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;

f) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500 euro ma non a 46.500 euro;

g) 25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.500 euro ma non a 52.000 euro.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 49 o di impresa di cui all’articolo 79, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari a 80 euro se il reddito complessivo è superiore a 25.500 euro ma non a 32.000 euro.

4. Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 non sono cumulabili tra loro».


2. All’articolo 23, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «i corrispondenti scaglioni annui di reddito» sono inserite le seguenti: «, al netto della deduzione di cui all’articolo 10-bis del medesimo Testo unico,».


3. Ai fini della determinazione dell’imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta sul reddito complessivo per l’anno 2003, i contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare le disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in vigore al 31 dicembre 2002, se più favorevoli.

4. La deduzione di cui all’articolo 10-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non rileva ai fini della determinazione della base imponibile delle addizionali all’imposta sul reddito delle persone fisiche, fermo restando, comunque, quanto previsto dall’articolo 50, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

ARTICOLO 3
Sospensione degli aumenti delle addizionali all’imposta sul reddito delle persone fisiche

1. In funzione dell’attuazione del titolo V della Costituzione e in attesa della legge quadro sul federalismo fiscale:

a) gli aumenti delle addizionali all’imposta sul reddito delle persone fisiche per i Comuni e le Regioni deliberati successivamente al 29 settembre 2002 sono sospesi fino a quando non si raggiunge un accordo ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata tra Stato, Regioni ed Enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale.

b) È istituita l’Alta Commissione di studio per la definizione, sulla base dell’accordo di cui alla lettera a) dei principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, 118 e 119, secondo comma, della Costituzione. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro per gli Affari regionali è definita la composizione dell’Alta Commissione, della quale fanno parte rappresentanti delle Regioni e degli enti locali, designati dalla Conferenza Stato-Regioni-Autonomie locali e sono emanate le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento e stabilita la data di inizio delle sue attività. Per l’espletamento della sua attività l’Alta Commissione si avvale della struttura di supporto della Commissione per la spesa pubblica, la quale è soppressa con decorrenza dalla predetta data.


ARTICOLO 4

Riduzione dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche


1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 14, comma 1, in materia di credito d’imposta per gli utili distribuiti da società ed enti, le parole: «al 53,85 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 51,51 per cento»;

b) all’articolo 91, in materia di aliquota dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, le parole: «del 35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 34 per cento»;

c) all’articolo 105, comma 4, in materia di credito d’imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, le parole: «del 53,85 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 51,51 per cento», e, nel successivo comma 5, le parole: «al 53,85 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 51,51 per cento».

2. Ai fini della determinazione dell’ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell’articolo 105 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativamente alle plusvalenze assoggettate all’imposta sostitutiva in applicazione degli articoli 1 e 4, comma 2, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, la percentuale del 45,72 per cento indicata nel comma 2 dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467 è ridotta al 44,12 per cento.

ARTICOLO 5

Riduzioni dell’imposta regionale sulle attività produttive


1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 10, comma 1, secondo periodo, le parole: «attribuiti fino al 31 dicembre 1999» sono soppresse;

b) nell’articolo 10-bis, comma 1, secondo periodo, le parole: «attribuite fino al 31 dicembre 1999» sono soppresse.


2. All’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro;».

2) nella lettera b), il numero 2) è sostituito dal seguente: «2) i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, di cui all’articolo 81, comma 1, lettere i) e l), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le indennità e i rimborsi di cui alla lettera m) comma 1 del predetto articolo 81;»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Per le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, sono ammesse in deduzione le indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell’articolo 48, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) nel comma 2, primo periodo, le parole: «alla generalità dei dipendenti e dei collaboratori» sono sostituite dalle seguenti: «alla generalità o a categorie dei dipendenti e dei collaboratori»;

d) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 7.500 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 5.625 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.834,91;

c) euro 3.750 se la base imponibile supera euro 180.834,91 ma non euro 180.909,91;

d) euro 1.875 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 180.984,91.»;.

e) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti: «4-bis.1. Ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d’imposta a euro 400.000, spetta una deduzione dalla base imponibile pari a euro 2.000 per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d’imposta fino a un massimo di cinque; la deduzione è ragguagliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d’imposta e nel caso di contratti di lavoro a tempo parziale è ridotta in misura proporzionale. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), la deduzione spetta solo in relazione ai dipendenti impiegati nell’esercizio di attività commerciali e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attività istituzionali, l’importo di cui al primo periodo è ridotto in base al rapporto di cui all’articolo 10, comma 2. Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di cui al presente comma non si tiene conto degli apprendisti e del personale assunto con contratti di formazione lavoro.

4-bis.2. In caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell’attività in corso d’anno, gli importi delle deduzioni e della base imponibile di cui al comma 4-bis e dei componenti positivi di cui al comma 4-bis.1 sono ragguagliati all’anno solare.»;

f) al comma 4-ter, dopo le parole «di cui al comma 4-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1.».


3. La disposizione contenuta nell’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo la quale i contributi erogati in base di legge concorrono alla determinazione della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, deve interpretarsi nel senso che tale concorso si verifica anche in relazione a contributi per i quali sia prevista l’esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, sempreché l’esclusione dalla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale.

CAPO II

Disposizioni in materia di concordato


ARTICOLO 6

Concordato preventivo


1. È istituito il concordato triennale preventivo. Al concordato possono accedere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché all’imposta regionale sulle attività produttive che hanno realizzato, nel periodo di imposta che immediatamente precede quello in corso alla data della definizione del concordato, ricavi o compensi non superiori a cinque milioni di euro. Il concordato ha per oggetto la definizione per tre anni della base imponibile delle imposte di cui al periodo precedente. Gli eventuali maggiori imponibili, rispetto a quelli oggetto del concordato, non sono soggetti a imposta e quest’ultima non è ridotta per gli imponibili eventualmente minori.

 

 

2. Con regolamento del ministro dell’Economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente si applicano le disposizioni di cui al comma 1, a decorrere dalle date stabilite con il medesimo regolamento e sono emanate le relative norme di attuazione.

ARTICOLO 7
Concordato per gli anni pregressi


1. I soggetti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo nonché i soggetti di cui all’articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare la definizione automatica dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi del predetto articolo 5, relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 dicembre 2001, secondo le disposizioni del presente articolo. La definizione automatica avviene mediante accettazione degli importi proposti, per ciascuna annualità, dall’agenzia delle Entrate sulla base di elaborazioni operate dall’anagrafe tributaria che tengono conto, per ciascuna categoria economica, della distribuzione dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi di importo non superiore a 10.000.000 euro e di redditività risultanti dalle dichiarazioni, e ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive. La definizione automatica può altresì essere effettuata, con riferimento alle medesime annualità di cui al primo periodo, dagli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario ai sensi dell’articolo 29 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ha effetto ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

2.  La definizione automatica di cui al comma 1 è esclusa per i soggetti:

a) che hanno omesso di presentare la dichiarazione;

b) che hanno dichiarato, ricavi o compensi di importo superiore a 10.000.000 euro;

c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta valore aggiunto ovvero dell’imposta regionale sulle attività produttive;

d) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato avviso di accertamento, ovvero l’invito al contraddittorio di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

e) nei cui riguardi, sulla base degli elementi, dati e notizie a conoscenza dell’agenzia delle Entrate, è configurabile l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 ovvero è stato presentato rapporto dalla Guardia di finanza o risulta essere stata avviata l’azione penale.


3. In caso di avvisi di accertamento di cui all’articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto della definizione automatica, ovvero di avvisi di accertamento di cui all’articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi entro il 30 giugno 2003 le somme derivanti dall’accertamento parziale.

4. La definizione automatica si perfeziona con il pagamento entro il 30 giugno 2003 delle maggiori imposte indicate nella proposta inviata dall’agenzia delle Entrate. Gli importi proposti a titolo di maggior ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le persone fisiche e a 9.000 euro per gli altri soggetti, ridotti, rispettivamente, a 1.000 euro e a 3.000 euro per l’annualità per la quale la dichiarazione è presentata entro il 31 dicembre 1998. Sulle relative maggiori imposte non sono dovuti interessi e le sanzioni sono applicabili nella misura di un ottavo del minimo. Le maggiori imposte contenute complessivamente nelle proposte di definizione automatica sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte eccedente l’importo di 5.000 euro per le persone fisiche e l’importo di 10.000 euro per gli altri soggetti. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la somma di 5.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 10.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 giugno 2004 ed entro il 30 giugno 2005, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 1ºluglio 2003. L’omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l’inefficacia della definizione automatica; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si applicano le disposizioni dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i dieci giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all’articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonché i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all’articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica con il pagamento di una somma pari a 300 euro per ciascuna annualità oggetto della proposta inviata dalla agenzia delle Entrate.

5. Qualora il contribuente rilevi nella proposta dati insufficienti o manchevoli tali da aver determinato l’agenzia delle Entrate a non effettuarla per una o più annualità, ovvero qualora risulti che la proposta si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione, può chiedere la formulazione o la riformulazione della proposta da parte dell’ufficio locale dell’agenzia delle Entrate indicato nella stessa, anche mediante autocertificazione della dichiarazione presentata. Qualora la proposta non sia pervenuta al contribuente entro il 31 maggio 2003, lo stesso può chiedere all’ufficio locale dell’agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione ha il domicilio fiscale, la formulazione di una proposta. In tal caso l’ufficio provvede alla formulazione della proposta stessa, sempreché non ricorrano condizioni ostative, anche utilizzando le informazioni fornite dal contribuente mediante autocertificazione della dichiarazione presentata.

6. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del pagamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del Codice penale e del Codice di procedura penale, limitatamente all’attività di impresa e di lavoro autonomo, l’esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e degli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché le disposizioni circa le presunzioni di cessioni e di acquisto, recate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. L’inibizione dell’esercizio dei poteri previsti dalle norme citate è opponibile dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell’atto di adesione in possesso del contribuente stesso.

7. I contribuenti che effettuano la definizione automatica non sono tenuti ai fini fiscali alla conservazione delle scritture e dei documenti contabili relativi all’esercizio oggetto della definizione, con la sola esclusione dei registri Iva.

8. La definizione automatica non è revocabile né soggetta a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell’Ufficio delle entrate, e non rileva ai fini penali ed extratributari, compreso il contributo per il Servizio sanitario nazionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 11.

9. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità definita, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all’applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all’articolo 36-bis e all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni Iva ai sensi dell’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; tuttavia le variazioni dei dati dichiarati non esplicano efficacia ai fini del calcolo delle maggiori imposte da indicare nella proposta di cui al comma 1. La definizione automatica prevista dal presente articolo non modifica l’importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell’imposta sul valore aggiunto, nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive.

10. La definizione automatica dei redditi d’impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Se il riporto delle perdite di impresa riguarda periodi d’imposta per i quali la definizione automatica non è intervenuta, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta l’applicazione delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza applicazione di interessi.

11. La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, rileva nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni.

12. L’intervenuta definizione da parte delle società o associazioni di cui all’articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da parte del titolare dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria costituisce titolo per l’accertamento, ai sensi dell’articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata. In tal caso i termini di cui all’articolo 43 del predetto decreto n. 600 del 1973 sono prorogati di due anni.

13. Con decreto di natura non regolamentare del ministro dell’Economia e delle Finanze sono approvate le metodologie di calcolo per la individuazione degli importi previsti al comma 1, nonché i criteri per la determinazione delle relative maggiori imposte da indicare nella proposta di cui al medesimo comma.

14. Con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate, sono definite le modalità tecniche per l’invio delle proposte ai contribuenti anche mediante sistemi telematici, l’utilizzo esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle accettazioni da parte dei contribuenti e le modalità di pagamento, da effettuarsi ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista.

ARTICOLO 8

Adeguamento delle esistenze iniziali del magazzino


1. I soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano la definizione automatica di cui all’articolo 7, comma 1 relativa a tutte le annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 dicembre 2001, possono procedere, relativamente al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2002, all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 53 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L’adeguamento di cui al comma 1 può essere effettuato mediante l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

3. In caso di eliminazione di valori, l’adeguamento comporta il pagamento:

a) dell’imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2002 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale tenendo conto delle risultanze degli studi di settore e dei parametri. L’aliquota media, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette a imposta ovvero soggette a regimi speciali, è quella risultante dal rapporto tra l’imposta, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;

b) di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 10 per cento da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) e il valore eliminato.

4. In caso di iscrizione di valori l’adeguamento comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 10 per cento da applicare al valore iscritto.


5. L’adeguamento si perfeziona con il versamento delle imposte dovute entro il 31 ottobre 2003. Qualora le imposte dovute non superino l’importo di 5.000 euro il versamento può essere effettuato in due rate annuali di pari importo. Per importi superiori a 5.000 euro il versamento può essere effettuato in cinque rate annuali di pari importo. Il versamento delle rate va effettuato entro il 31 ottobre di ciascun anno. Gli importi delle singole rate sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il primo versamento. Il pagamento è effettuato ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista. Al mancato pagamento nei termini consegue l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e di quelle ancora da pagare e dei relativi interessi, nonché delle sanzioni conseguenti all’adeguamento effettuato.


6. L’adeguamento di cui al comma 1 non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 3 e 4 sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta indicato al comma 1 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi d’imposta precedenti a quello indicato al comma 1. L’adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione redatti e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della presente legge. L’imposta sostitutiva è indeducibile. Per la sua liquidazione, riscossione e contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

7. Per l’anno 2001, nei confronti dei soggetti che procedono all’adeguamento di cui al comma 1, è inibito l’esercizio dei poteri di controllo e accertamento relativamente alle rimanenze finali del magazzino.

ARTICOLO 9

Chiusura delle liti fiscali pendenti

1. Le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro nelle quali siano parte processuale gli uffici delle Agenzie fiscali, pendenti alla data del 29 settembre 2002 dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio, e quelle che possono insorgere per avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione notificati entro la medesima data, ivi compresi i processi verbali di constatazione per i quali non sia stato ancora notificato atto di imposizione, possono essere definite a domanda del ricorrente, con il pagamento della somma:

a) di euro 150 se il valore della lite è di importo fino a euro 2.000;

b) pari al 10% del valore della lite, se questo è di importo superiore a euro 2.000 e fino a euro 20.000.


2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 e del comma 5 sono versate entro il 28 febbraio 2003 secondo le ordinarie modalità previste per il versamento dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Dette somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo. L’importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel primo periodo. Dalla stessa data sono calcolati gli interessi al saggio legale dovuti sull’importo delle rate successive, e per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.

3. Ai fini del presente articolo:

a) per lite fiscale si intende la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni considerando, comunque, lite fiscale autonoma quella relativa all’imposta sull’incremento del valore degli immobili;

b) per lite pendente si intende quella per la quale non è intervenuto, alla data del 29 settembre 2002, il deposito della sentenza nella segreteria commissione tributaria; la lite è pendente anche nel caso che il ricorso presentato sia dichiarato o sia ritenuto inammissibile dall’ufficio;

c) per valore della lite si intende l’importo dell’imposta accertata o della maggiore imposta accertata, ovvero, in caso di ricorso, dell’imposta che ha formato oggetto di contestazione, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto impugnato, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati; se l’atto impugnato si riferisce anche all’imposta sull’incremento di valore degli immobili la relativa lite si definisce autonomamente; se la lite è pendente dopo che è intervenuta pronuncia di commissione tributaria in qualsiasi grado di giudizio, l’importo da assumere a base del calcolo per la definizione ai sensi del presente articolo è comunque il valore accertato nei limiti in cui è stato contestato con il ricorso. In mancanza di avviso di accertamento e quando i processi verbali prevedono una sanzione da un minimo ad un massimo, l’importo della sanzione necessario per il calcolo del valore della lite è il minimo previsto.


4. Il reddito definito ai sensi dei commi precedenti non rileva ai fini del contributo per il servizio sanitario nazionale.

5. Per ciascuna lite pendente è effettuato, entro il 28 febbraio 2003, un separato versamento ed è presentata, entro il 15 marzo 2003, una distinta domanda di definizione in carta libera, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia il cui ufficio è parte nel giudizio.

6. Restano comunque dovute a titolo definitivo le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge dopo la notifica dell’atto impugnabile e in pendenza di giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate. Dette somme, se non già pagate in precedenza o non iscritte in ruoli notificati mediante cartella di pagamento, sono versate secondo le modalità e nei termini specificati al comma 2. Le somme iscritte a ruolo e già notificate alla data del versamento di cui al comma 2 sono pagate alla scadenza della relativa cartella. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal ricorrente.

7. Le liti di cui al comma 1 sono sospese fino al 30 giugno 2003; tuttavia, qualora sia stata già fissata la trattazione della controversia nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. L’ufficio trasmette entro il 30 giugno 2003 un elenco delle liti per le quali è stata presentata istanza di definizione alle commissioni tributarie presso cui le stesse pendono; tali giudizi sono sospesi fino al 30 giugno 2005. L’estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione dell’ufficio attestante la regolarità della domanda di definizione e il pagamento integrale di quanto dovuto. La predetta comunicazione deve essere depositata nella segreteria della commissione entro il 30 giugno 2005.


8. Le liti di cui al presente articolo non possono formare oggetto della conciliazione prevista dall’articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.


9. Limitatamente alle liti fiscali che possono insorgere a seguito di processi verbali di constatazione di cui al comma 1, il pagamento della somma di cui allo stesso comma e al comma 5 è effettuato entro trenta giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento.


10. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell’errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell’ufficio.

CAPO III

Proroghe

ARTICOLO 10

Proroghe di agevolazioni per il settore agricolo


1. All’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni transitorie in materia di imposta regionale sulle attività produttive, le parole da «per i periodi di imposta in corso» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo d’imposta in corso al 1ºgennaio 1998 e per i quattro periodi successivi l’aliquota è stabilita nella misura dell’1,9 per cento; per il periodo d’imposta in corso al 1ºgennaio 2003 l’aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento.»

2. Nell’articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli, come modificato, da ultimo, dall’articolo 9, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole «anni dal 1998 al 2002» sono sostituite dalle seguenti: «anni dal 1998 al 2003»;

b) al comma 5-bis, le parole: «a decorrere dal 1ºgennaio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1ºgennaio 2004».

 

3. Il beneficio fiscale di cui all’articolo 9, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, previsto per la tutela e salvaguardia dei boschi, è prorogato fino al 31 dicembre 2003.

4. Per l’anno 2003 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento adottato con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 301, del 31 dicembre 2001.

5. Al comma 6-bis dell’articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come da ultimo modificato dall’articolo 52, comma 73, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «30 giugno 2002» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2003».


6. Nel comma 2 dell’articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge», sono sostituite dalle parole: «dal 1º gennaio 2003.».


ARTICOLO 11

Emersione di attività detenute all’estero

1. Le disposizioni del Capo III del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché dell’articolo 1, comma 2-bis del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, si applicano alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate tra il 1º gennaio 2003 e il 30 giugno 2003, fatte salve le disposizioni che seguono:

a) la somma da versare è pari al 4% dell’importo dichiarato. Il versamento della somma è effettuato in denaro ed è conseguentemente esclusa la facoltà di corrisponderla nelle forme previste dall’articolo 12, comma 2, del predetto decreto legge n. 350 del 2001;

b) il tasso di cambio per la determinazione del controvalore in euro delle attività finanziarie e degli investimenti rimpatriati o regolarizzati è stabilito entro il 15 gennaio 2003;

c) il modello di dichiarazione riservata è approvato entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

d) relativamente alle attività finanziarie oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione, la presentazione della dichiarazione riservata esclude la punibilità per le sanzioni previste dall’articolo 5 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 convertito, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, riguardanti le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del citato decreto legge per gli anni 2000 e 2001. Relativamente alle medesime attività, gli interessati non sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del decreto legge n. 167 del 1990 per il periodo d’imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata nonché per il periodo d’imposta precedente. Restano fermi gli obblighi di dichiarazione all’Ufficio Italiano dei cambi previsti dall’articolo 3 del predetto decreto legge;

e) la determinazione dei redditi derivanti dalle attività rimpatriate percepiti dal 1º agosto 2001 e fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata può essere effettuata sulla base del criterio presuntivo indicato nell’articolo 6 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni. In tal caso sui redditi così determinati l’intermediario al quale è presentata la dichiarazione riservata applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l’aliquota del 27 per cento. L’imposta sostitutiva è prelevata dall’intermediario, anche ricevendo apposita provvista dagli interessati, ed è versata entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è perfezionata l’operazione di rimpatrio;

f) per i redditi derivanti dalle attività regolarizzate percepiti dal 25 settembre 2001 fino al 31 dicembre 2001, la presentazione della dichiarazione riservata esclude la punibilità per le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali nonché la punibilità per i reati indicati negli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 a condizione che entro il 31 ottobre 2003 sia eseguito il pagamento dei tributi e contributi di legge, aumentato degli interessi moratori calcolati al tasso legale, e che tali redditi siano indicati nella dichiarazione dei redditi integrativa relativa al periodo d’imposta 2001 da trasmettersi esclusivamente in via telematica.

2. All’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 è aggiunto il seguente periodo «, nonché per i trasferimenti dall’estero relativi a operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale sempreché detti redditi siano stati assoggettati dall’intermediario residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi».

L’articolo 1, comma 3, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 167 è così modificato: «3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a disposizione dell’amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse alla stessa secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate».

4. L’articolo 7, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 167 è abrogato.


5. La definizione degli imponibili secondo le disposizioni dell’articolo 7 non ha effetto relativamente ai redditi di fonte estera e alle violazioni riguardanti le disposizioni di cui al decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge 4 agosto 1990, n. 227.

TITOLO II


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA


CAPO I

Spese delle amministrazioni pubbliche

ARTICOLO 12

Razionalizzazione delle spese e flessibilità del bilancio

1. Ai fini del rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica e della conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005, per l’anno 2003 il complesso delle spese correnti al netto degli interessi delle pubbliche amministrazioni non può aumentare, rispetto al consuntivo dell’anno 2001, in misura superiore al per cento, in coerenza con l’obiettivo di riduzione della relativa incidenza sul prodotto interno lordo stabilita dal Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2003 -2006.


2. Per il conseguimento dell’obiettivo di cui al comma 1, le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei ministeri per l’anno finanziario 2003 concernenti spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria sono ridotte del 10 per cento. In ciascuno stato di previsione della spesa è istituito un fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi, la cui dotazione iniziale è costituita dal 10% dei rispettivi stanziamenti come risultanti dall’applicazione del periodo precedente. La ripartizione del fondo è disposta con decreti del ministro competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al ministero dell’Economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

3. i fini del conseguimento dell’obiettivo di cui al comma 1 le dotazioni relative agli enti indicati nella tabella C sono rideterminate nella medesima tabella, con una riduzione complessiva del 2,5 per cento rispetto alla legislazione vigente; analoga riduzione è disposta per gli stanziamenti di bilancio destinati al finanziamento degli enti pubblici diversi da quelli indicati nella tabella C, intendendosi conseguentemente modificate le relative autorizzazioni di spesa.


4. Gli enti previdenziali pubblici si adeguano ai principi di cui al presente articolo riducendo le proprie spese di funzionamento per consumi intermedi in misura non inferiore al 10 per cento rispetto al consuntivo 2001. A decorrere dal 1º gennaio 2003, in considerazione dell’istituzione, ai sensi dell’articolo 69, comma 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, della gestione finanziaria e patrimoniale unica dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (Inpdap), ai fini della determinazione dell’apporto dello Stato di cui all’articolo 2, comma 4 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato con legge 23 dicembre 1996, n. 662, si tiene conto dell’ammontare complessivo di tutte le disponibilità finanziarie dell’ente.

5. Agli enti territoriali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 16.

6. I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle Amministrazioni Pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 1, comma 2, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti.

ARTICOLO 13

Acquisto di beni e servizi

1. Per ragioni di trasparenza e concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici, quali individuate nell’articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche, e nell’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche, per l’aggiudicazione, rispettivamente, delle pubbliche forniture e degli appalti pubblici di servizi disciplinati dalle predette disposizioni, espletano procedure aperte o ristrette, con le modalità previste dalla normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria, anche quando il valore del contratto è superiore a 50 mila euro.

2. Sono esclusi dall’obbligo di cui al comma 1:

a) i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

b) le pubbliche amministrazioni, nell’ipotesi in cui facciano ricorso alle convenzioni quadro definite dalla Consip Spa ai sensi degli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.


3. Fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 2, comma 1, del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con legge 16 novembre 2001, n. 405, e articoli 24 e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le pubbliche amministrazioni considerate nella tabella C della presente legge e, comunque, gli enti pubblici istituzionali hanno l’obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla Consip Spa.


4. I contratti stipulati in violazione del comma 1 o dell’obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla Consip Spa sono nulli. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto risponde, a titolo personale, delle obbligazioni eventualmente derivanti dai predetti contratti. La stipula degli stessi è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale, si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni anzidette e quello indicato nel contratto.

5. Anche nelle ipotesi in cui la vigente normativa consente la trattativa privata, le pubbliche amministrazioni possono farvi ricorso solo in casi eccezionali e motivati, previo esperimento di una documentata indagine di mercato, dandone preventiva comunicazione alla Sezione regionale della Corte dei Conti.

6. I servizi prestati dalla Consip Spa alle società per azioni interamente partecipate dallo Stato ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge n. 448 del 2001, nei confronti delle quali è previsto il controllo della Corte dei conti ai sensi dell’ articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni, sono remunerati nel rispetto della normativa comunitaria di settore.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 costituiscono, per le Regioni, norme di principio e di coordinamento.

ARTICOLO 14

Disposizioni in materia di innovazione tecnologica

1. Per l’attuazione del comma 7 dell’articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è istituito il Fondo per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2003, al cui finanziamento concorrono la riduzione dell’8 per cento degli stanziamenti per l’informatica iscritti nel bilancio dello Stato e quota parte delle riduzioni per consumi intermedi di cui all’articolo 12, comma 2. Il ministro per L’innovazione e le tecnologie, di concerto con il ministro della Funzione pubblica e del ministro dell’Economia e delle finanze, con uno o più decreti di natura non regolamentare, stabilisce le modalità di funzionamento del Fondo, individua i progetti da finanziare e, ove necessario, la relativa ripartizione tra le Amministrazioni interessate.

2. Al fine di assicurare una migliore efficacia della spesa informatica e telematica sostenuta dalle Pubbliche Amministrazioni, di generare significativi risparmi eliminando duplicazioni e inefficienze, promuovendo le migliori pratiche e favorendo il riuso, nonché di indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche e telematiche, secondo una coordinata e integrata strategia, il ministro per L’innovazione e le tecnologie:

a) definisce con proprie direttive le linee strategiche, la pianificazione e le aree di intervento dell’innovazione tecnologica nelle Pubbliche Amministrazioni, e ne verifica l’attuazione;

b) approva, con il ministro dell’Economia e delle finanze, il piano triennale ed i relativi aggiornamenti annuali di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, entro il 30 giugno di ogni anno;

c) valuta la congruenza dei progetti di innovazione tecnologica che ritiene di grande valenza strategica rispetto alle direttive di cui alla lettera a) ed assicura il monitoraggio dell’esecuzione;

d) individua i progetti intersettoriali che devono essere realizzati in collaborazione tra le varie Amministrazioni interessate assicurandone il coordinamento e definendone le modalità di realizzazione;

e) valuta, sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione della spesa, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie per l’informatica e la telematica da parte delle singole Amministrazioni;

f) stabilisce le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni comunicano le informazioni relative ai programmi informatici, realizzati su loro specifica richiesta, di cui esse dispongono, al fine di consentirne il riuso previsto dall’articolo 25, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340.


3. Al fine di accelerare la diffusione della Carta di identità elettronica e della Carta Nazionale dei Servizi le pubbliche Amministrazioni interessate, nel quadro di un programma nazionale approvato con decreto del ministro per L’innovazione e le tecnologie, dell’Economia e delle finanze, della Salute e dell’Interno, possono procurarsi i necessari finanziamenti mediante convenzioni con istituti di credito, nonché mediante forme di sponsorizzazione.

ARTICOLO 15
Acquisizione di informazioni


1. Allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica il ministero dell’Economia e delle finanze provvede all’acquisizione di ogni utile informazione sul comportamento degli enti ed organismi pubblici di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con riferimento all’obbligo di utilizzo delle convenzioni Consip, avvalendosi dei propri rappresentanti nei collegi sindacali o di revisione presso i suddetti enti ed organismi e dei servizi ispettivi di finanza pubblica.

2. Qualora non sia prevista la presenza di un proprio rappresentante in seno al collegio dei revisori o dei sindaci, il Ministero può acquisire le suddette informazioni avvalendosi, in caso di mancato o tempestivo riscontro, anche del collegio dei revisori o dei sindaci ovvero dei nuclei di valutazione o dei servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.


3. Al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell’articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunità Europea e delle norme conseguenti, tutti gli incassi e i pagamenti, e i dati di competenza economica rilevati dalle Amministrazioni Pubbliche, di cui al Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 1, comma 2, devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale.


4. Le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione di cui al successivo comma 6.


5. Il ministro dell’Economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con propri decreti, la codificazione, le modalità e i tempi per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4; analogamente provvede, con propri decreti, ad apportare modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.

ARTICOLO 16

Patto di stabilità interno per gli enti territoriali

1. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, ciascuna Regione a statuto ordinario, ciascuna Provincia e ciascun Comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005 adottati con l’adesione al patto di stabilità e crescita, nonché alla condivisione delle relative responsabilità, con il rispetto delle disposizioni di cui ai seguenti commi, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Per le Regioni a statuto ordinario sono confermate le disposizioni sul patto di stabilità interno di cui all’articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405. Per l’esercizio 2005 si applica un incremento pari al tasso d’inflazione programmato indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria.

3. Le Regioni a statuto ordinario possono estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei propri enti strumentali.

4. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l’anno 2003, il disavanzo finanziario di ciascuna Provincia e di ciascun Comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, computato ai sensi del comma 5, non può essere superiore a quello dell’anno 2001 aumentato del 3,6 per cento.

 

 

5. Il disavanzo finanziario di cui al comma 4 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese correnti. Nel disavanzo finanziario non sono considerati:

a) i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo Stato, dall’Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;

b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all’Irpef;

c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti;

d) le entrate e le spese connesse all’esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali;

e) le spese per l’acquisto di beni e servizi, il cui ammontare per l’anno 2003 non può superare l’importo delle corrispondenti spese sostenute per l’anno 2001;

f) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall’Unione europea e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali.


6. Il secondo periodo del comma 4-bis dell’articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, introdotto dall’articolo 3, comma 2, del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, è soppresso.


7. Il comma 5 dell’articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è abrogato.


8. Per gli anni 2004 e 2005, le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti contengono il proprio disavanzo finanziario nei limiti di quello registrato nell’anno precedente incrementato del tasso d’inflazione programmato indicato dal documento di programmazione economico-finanziaria.

9. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno anche secondo i criteri adottati in contabilità nazionale, le Regioni a statuto ordinario, le Province e i Comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti trasmettono trimestralmente al ministero dell’Economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero di concerto con il ministero dell’Interno, sentito l’Istat.


10. Per le Regioni a statuto ordinario che non conseguono gli obiettivi di cui al comma 2 si applicano le disposizioni recate dall’articolo 4 del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

11. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 4 e 5 da parte delle Province ed dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, risultante dalla certificazione di cui al comma 12, i predetti enti non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e non possono avvalersi di eventuali deroghe in proposito disposte per il periodo di riferimento e, inoltre, non possono ricorrere all’indebitamento per gli investimenti. Gli enti sono, altresì, tenuti a ridurre almeno del 10 per cento, rispetto all’anno precedente, le spese per l’acquisto di beni e servizi. Tali misure operano per ciascun anno successivo a quello per il quale è stato accertato il mancato conseguimento degli obiettivi.

12. Le Province ed i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti a presentare, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, apposita certificazione al ministero dell’Interno, firmata dal responsabile del servizio finanziario e corredata del parere del Collegio dei revisori dei conti, da cui risulti se sono stati conseguiti gli obiettivi di cui ai commi 4 e 5. Tempi e modalità della certificazione sono stabiliti con decreto del ministero dell’Interno, di concerto con il ministero dell’Economia e delle finanze. Agli enti che non inviano le certificazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 11.


13. Le Regioni a statuto ordinario sono tenute a presentare annualmente apposita certificazione al ministero dell’Economia e delle finanze, firmata dal responsabile del servizio finanziario ovvero dal soggetto competente secondo gli ordinamenti propri di ciascun ente, da cui risulti se sono stati conseguiti gli obiettivi di cui al comma 2. Tempi e modalità della certificazione sono stabiliti con decreto del ministero dell’Economia e delle finanze. Agli enti che non inviano le certificazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 11.

14. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano concordano con il ministero dell’Economia e delle finanze il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti per gli esercizi 2003, 2004 e 2005. Alle finalità di cui al presente articolo provvedono, per gli enti locali dei rispettivi territori, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

ARTICOLO 17
Disposizioni varie per le Regioni

1. Al fine di avviare l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione e in attesa di definire le modalità per il passaggio al sistema di finanziamento attraverso la fiscalità, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il ministro per le riforme istituzionali e con le amministrazioni statali interessate e sentita la Conferenza Stato-Regioni, procede alla ricognizione di tutti i trasferimenti erariali di parte corrente, non localizzati, attualmente attribuiti alle Regioni per farli confluire in un fondo unico da istituire presso il ministero dell’Economia e delle finanze. I criteri di ripartizione del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

2. All’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 le parole «30 settembre 2002» sono sostituite dalle parole «30 giugno 2003».

3. L’articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 è così sostituito:

«1. Il trasferimento dal bilancio dello Stato delle risorse individuate dai decreti del Presidente del consiglio dei ministri, emanati ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad esclusione di quelle relative all’esercizio delle funzioni nei settori del trasporto pubblico locale e della salute umana e veterinaria, cessa a decorrere dal 1º gennaio 2004.

2. Entro il 30 giugno 2003, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, vengono rideterminate le aliquote di cui agli articoli 2 e 3 e la quota di compartecipazione di cui all’articolo 4, al fine di assicurare la necessaria copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle Regioni a statuto ordinario.»


4. Per gli anni 2001 e 2002 la perdita di gettito realizzata dalle Regioni a statuto ordinario derivante dalla riduzione dell’accisa sulla benzina a lire 242 a litro, non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche, come determinato dall’articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è assunta a carico del bilancio dello Stato nella misura complessiva annua di euro 342,583 milioni da erogare, rispettivamente, negli anni 2003 e 2004. Alla ripartizione tra le Regioni del suddetto importo si provvede con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni.


5. In attuazione dell’articolo 38 del Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, il contributo di solidarietà nazionale per gli anni 2001-2005, quantificato in 80 milioni di euro per ciascun anno, è corrisposto alla Regione Sicilia mediante limiti di impegno quindicennali pari a 23 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2004, a 8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005 e ad ulteriori 8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006. Utilizzando la proiezione pluriennale di tale somma, la Regione è autorizzata a contrarre mutui di durata quindicennale. L’erogazione del contributo è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti che la Regione Sicilia è tenuta a realizzare, finalizzato all’aumento del rapporto tra Pil regionale e Pil nazionale.

6. Per la copertura del maggior fabbisogno della spesa sanitaria di cui all’articolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 52, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quantificato in 196 milioni di euro annui, alla Regione Friuli Venezia Giulia è riconosciuta, a decorrere dall’anno 2003, una maggiore compartecipazione ai tributi statali di pari importo.

7. Al fine di regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia conseguenti al trasferimento a carico dello Stato degli oneri connessi al personale e alle funzioni Ata di cui all’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché all’assegnazione alle Province dell’imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al Pra di cui all’articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e all’assegnazione agli enti locali dell’aumento dell’addizionale provinciale e comunale sul consumo di energia elettrica, di cui all’articolo 10, comma 9, della legge 13 maggio 1999, n. 133, la compartecipazione ai tributi statali della Regione Friuli Venezia Giulia è ridotta, a decorrere dall’anno 2003, per un importo complessivo di 49 milioni di euro annui.

8. All’articolo 49, comma 1, numero 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, le parole «sei decimi» sono sostituite dalle parole: «otto decimi» in attuazione dei commi 6 e 7.

9. Restano fermi i limiti di impegno di 13 milioni di euro a decorrere dall’anno 2002 e di 25,82 milioni di euro a decorrere dall’anno 2003 stabiliti dall’articolo 101 della legge n. 388 del 2000, come modificato dall’articolo 52, comma 3, della legge n. 448 del 2001, limitatamente ai mutui già assunti dalla Regione.

10. Ai fini della definizione dei rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la Regione Friuli Venezia Giulia le devoluzioni alla Regione sono ridotte dell’importo di euro 54 milioni. Detto importo è pari alla differenza tra i crediti dello Stato, di cui alla normativa richiamata al comma 7, relativi alle risorse connesse all’attribuzione alle Province dell’imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al Pra relativa agli anni 1999-2002, all’assegnazione agli enti locali dell’incremento dell’addizionale provinciale e comunale sul consumo di energia elettrica relativa agli anni 2000-2002, nonché alle risorse relative alle funzioni e al personale Ata per gli anni 2000-2002, e i debiti dello Stato per la copertura del maggior fabbisogno sanitario relativo all’anno 2000. La riduzione è operata in misura pari a euro 14 milioni nell’anno 2003 e a euro 20 milioni in ciascuno degli anni 2004 e 2005.

11. Nel caso in cui dovesse verificarsi una significativa modificazione del quadro finanziario di riferimento, lo Stato e la Regione Friuli Venezia Giulia provvedono alla revisione dei rapporti regolati dal presente articolo, secondo le procedure previste dall’articolo 63, secondo comma, della legge costituzionale n. 1 del 1963.

12. Qualora gli enti territoriali ricorrano all’indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, in violazione dell’articolo 119 della Costituzione, i relativi atti e contratti sono nulli. Le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti possono irrogare agli amministratori, che hanno assunto la relativa delibera, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte l’indennità di carica percepita al momento di commissione della violazione.

ARTICOLO 18
Disposizioni varie per gli enti locali

1. I trasferimenti erariali per l’anno 2003 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dagli articoli 24 e 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. L’incremento delle risorse, pari a 151 milioni di euro, derivante dall’applicazione del tasso programmato di inflazione per l’anno 2003 alla base di calcolo definita dall’articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e le finalità di cui all’articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Sono definitivamente attribuiti al fondo ordinario gli importi di cui all’articolo 49, comma 1, lettere a) e c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e di cui all’articolo 1, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Per l’anno 2003 è attribuito un contributo statale di 300 milioni di euro che, per il 50 per cento, è destinato ad incremento del fondo ordinario e, per il restante 50 per cento, è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all’articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale.

3. Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, salvo quanto previsto dall’articolo 47, comma 1, della legge n. 449 del 1997 e dall’articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le erogazioni di contributi e di altre assegnazioni per gli enti locali sono disposte secondo le modalità individuate con decreto del 21 febbraio 2002 del ministro dell’Interno, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze.

4. Per l’anno 2003 la dotazione del fondo nazionale ordinario per gli investimenti, di cui all’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è incrementata di complessivi 60 milioni di euro.

5. Per l’anno 2003 ai Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite di 20.658 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 87 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

6. Per l’anno 2003 il contributo spettante alle unioni di Comuni e alle Comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali è incrementato di 25 milioni di euro, di cui 15 milioni destinati a finalità di investimento. Per la ripartizione di tali contributi, e di quelli previsti per le stesse finalità da altre disposizioni di legge, si applica il decreto del ministro dell’Interno 1º settembre 2000, n. 318, escludendo, ai fini dell’applicazione dei parametri di riparto di cui agli articoli 3, 4 e 5 dello stesso decreto, i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.


7. Per l’anno 2003 l’aliquota di compartecipazione dei Comuni al gettito dell’Irpef di cui all’articolo 67, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 25, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stabilita nella misura del 6,5 per cento. Per lo stesso anno 2003 è istituita per le Province una compartecipazione al gettito dell’Irpef nella misura dell’1 per cento del riscosso in conto competenza affluito al bilancio dello Stato per l’esercizio 2002, quali entrate derivanti dall’attività ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Per le Province si applicano le modalità di riparto e di attribuzione previste per i Comuni dalla richiamata normativa.


8. Al comma 6 dell’articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dopo le parole «Per i Comuni» sono aggiunte le parole «e le Province» e, alla fine del periodo le parole «e Comuni» sono sostituite dalle parole «Province e Comuni».


9. Fermo restando quanto previsto per l’anno 2002 dal comma 11 dell’articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’articolo 26 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dall’anno 2003, il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 è determinato annualmente nella misura necessaria all’attribuzione dei contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere e dei mutui contratti o concessi ai sensi dell’articolo 46-bis del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.


10. Nei confronti degli enti locali per i quali, a motivo dell’inesistenza o insufficienza dei trasferimenti erariali spettanti per gli anni 1999 e seguenti, non si è reso possibile operare in tutto o in parte le riduzioni dei trasferimenti previste dalle disposizioni di cui all’articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, all’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 e all’articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, al completamento di tali riduzioni si provvede:

a) per i Comuni, per l’anno 2003, in sede di erogazione da parte del ministero dell’Interno della compartecipazione al gettito Irpef 2003 di cui all’articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal comma 7 del presente articolo o, in caso di insufficienza della quota di compartecipazione, in sede di erogazione delle somme eventualmente spettanti a titolo di addizionale all’Irpef. Le somme così recuperate sono portate, con apposito decreto del ministro dell’Interno, in aumento della dotazione del pertinente capitolo 1316 dello stato di previsione del proprio Ministero, ai sensi dell’articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche e integrazioni;

b) per le Province, a decorrere dall’anno 2003, all’atto della devoluzione alle stesse del gettito d’imposta Rc auto da parte dei concessionari e sulla base degli importi all’uopo comunicati per ciascuna Provincia dal ministero dell’Interno. Le somme recuperate sono annualmente versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze, al pertinente capitolo 1316 dello stato di previsione del ministero dell’Interno.


11. Con decreto del ministro dell’Interno, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 10.


12. Per il recupero di somme a qualunque titolo dovute dagli enti locali, il ministero dell’Interno è autorizzato a decurtare i trasferimenti erariali spettanti nella misura degli importi dovuti o, in caso di insufficienza dei trasferimenti, a prelevare gli importi dalle somme spettanti a titolo di compartecipazione al gettito dell’Irpef. È fatta salva la facoltà, su richiesta dell’ente, di procedere alla rateizzazione degli importi dovuti, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto legge 1º luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni.


13. In attesa che venga data attuazione al titolo V della parte seconda della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e che vengano definiti dall’Alta Commissione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della presente legge, i principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, sono abrogate le disposizioni del titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano l’assunzione di mutui per il risanamento dell’ente locale dissestato, nonché la contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento. Resta ferma l’applicazione delle predette disposizioni per il risanamento degli enti dissestati la cui deliberazione di dissesto è stata adottata prima dell’entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001.


ARTICOLO 19

Flussi di tesoreria e dati di cassa


1. Per il triennio 2003-2005 conservano validità le disposizioni di cui all’articolo 66, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.


2. L’articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni, si applica anche agli enti previdenziali trasformati in associazioni o fondazioni ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e successive modificazioni ed integrazioni ed agli enti previdenziali di categorie professionali costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.


3. In relazione all’esigenza di definire i risultati trimestrali e annuali dei conti pubblici per la predisposizione del conto economico delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di invio dei dati cumulati della gestione di cassa che le Regioni, gli enti del settore pubblico di cui all’articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, nonché gli enti di cui al comma 2, devono trasmettere al ministero dell’Economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell’articolo 30 della legge n. 468 del 1978, è fissato al 20 del mese successivo alla scadenza del periodo di riferimento.


4. È abrogato il settimo comma dell’articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche e integrazioni.

CAPO II
Oneri di personale


ARTICOLO 20

Rinnovi contrattuali e disposizioni sul controllo della contrattazione integrativa

1. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste dall’articolo 16, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall’anno 2003, di 570 milioni di euro da destinare anche all’incentivazione della produttività.


2. Le risorse previste dall’articolo 16, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate, a decorrere dall’anno 2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni di euro da destinare ai trattamenti economici, finalizzati anche all’incentivazione della produttività, del personale delle Forze Armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, mediante l’attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995. In aggiunta a quanto previsto dall’articolo 16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per la progressiva attuazione del disposto di cui all’articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziate le ulteriori somme di 50 milioni di euro per l’anno 2003, di 150 milioni di euro per l’anno 2004 e di 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005.


3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall’articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

 

4. Ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle Regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, delle università, nonché degli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all’articolo 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, sono a carico delle amministrazioni di competenza nell’ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci. I comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si attengono ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo e provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie per l’attribuzione dei medesimi benefici economici individuando le quote da destinare all’incentivazione della produttività.


5. Al quarto periodo del comma 3-ter dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo le parole «per gli enti pubblici non economici» sono inserite le seguenti: «e per gli enti e le istituzioni di ricerca».

ARTICOLO 21

Organici e assunzioni di personale


1. Le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono alla rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei principi di cui all’articolo 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e, comunque, tenuto conto:

a) del processo di riforma delle amministrazioni in atto ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, della legge 6 luglio 2002, n. 137, nonché delle disposizioni relative al riordino e alla razionalizzazione di specifici settori;

b) dei processi di trasferimento di funzioni alle Regioni e agli enti locali derivanti dall’attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

c) di quanto previsto dal Capo III della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

 

2. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 è assicurato il principio dell’invarianza della spesa e le dotazioni organiche rideterminate non possono comunque superare il numero dei posti di organico complessivi vigenti alla data del 29 settembre 2002.


3. Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 1, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti al 29 settembre 2002, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale.

4. Per l’anno 2003 alle amministrazioni di cui al comma 1, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all’unità, nonché quelle relative alle categorie protette. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l’anno 2002 sulla base dei piani annuali e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge nonché quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331.


5. In deroga al divieto di cui al comma 4, per effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche a ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa annua lorda a regime pari a 200 milioni di euro. A tal fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del ministero dell’Economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 100 milioni di euro per l’anno 2003 e a 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004.

6. Le deroghe di cui al comma 5 sono autorizzate secondo la procedura di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Nell’ambito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, è prioritariamente considerata l’immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica e alla difesa nazionale nonché dei vincitori di concorsi espletati alla data del 29 settembre 2002.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 non si applicano alle Forze armate, ai Corpi di polizia e al personale della carriera diplomatica. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato nonché al comparto scuola, per il quale trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e 22 della presente legge. Per le Regioni e le Autonomie locali, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 8.

8. Ai fini del concorso delle Autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previo accordo tra Governo, Regioni e Autonomie locali da concludersi in sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali, per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l’anno 2002, per gli altri enti locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2003. Tali assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità, devono, comunque, essere contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell’anno 2002 tenuto conto, in relazione alla tipologia di enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, della essenzialità dei servizi da garantire e dell’incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale possono essere disposte esclusivamente assunzioni, entro i predetti limiti, di personale appartenente al ruolo sanitario. Non può essere stabilita, in ogni caso, una percentuale superiore al 20 per cento per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le Province che abbiano un rapporto dipendenti-popolazione superiore a quello previsto dall’articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, maggiorato del 30 per cento o la cui percentuale di spesa del personale rispetto alle entrate correnti sia superiore alla media regionale per fasce demografiche. I singoli enti locali in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità interno per l’anno 2002. Fino all’emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 4. Nei confronti delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l’anno 2002 rimane confermata la disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato prevista dall’articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle Regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle unità di personale. Con i decreti di cui al presente comma è altresì definito, per le Regioni, per le Autonomie locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.


9. Per l’anno 2003 gli organismi di cui ai decreti legislativi 12 febbraio 1993, n. 39, e 12 aprile 1993, n. 124 e alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 31 luglio 1997, n. 249, 14 novembre 1995, n. 481, 11 febbraio 1994, n. 109, 12 giugno 1990, n. 146, 31 dicembre 1996, n. 675, 4 giugno 1985, n. 281 e 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro un limite percentuale non superiore al 40 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell’anno 2002.

10. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per l’anno 2003 sono soggette a limitazioni delle assunzioni di personale sono prorogati di un anno. All’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «2. per le categorie di personale di cui all’articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facoltà di cui al comma 1 è estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di età.».


11. Per l’anno 2003 le amministrazioni di cui ai commi 1 e 9 possono procedere all’assunzione di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 90 per cento della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001. Tale limitazione non trova applicazione nei confronti delle Regioni e delle Autonomie locali, fatta eccezione per le Province e i Comuni che per l’anno 2002 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, nonché nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Per gli enti di ricerca sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato i cui oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con istituzioni comunitarie e internazionali di cui all’articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero da contratti con le imprese.


12. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro scaduti nell’anno 2002 o che scadranno nell’anno 2003 sono sospese sino al 31 dicembre 2003. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono prorogati al 31 dicembre 2003.


13. I ministeri della Salute, della Giustizia, per i Beni e le Attività culturali e l’Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2003, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell’articolo 19, comma 1, dell’articolo 34 e dell’articolo 9, comma 24, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.


14. I comandi in atto del personale della società per azioni Poste Italiane e dell’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all’articolo 19, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogati sino al 31 dicembre 2003.

15. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del ministro della Funzione pubblica, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze sono stabilite, anche in deroga alla normativa vigente, procedure semplificate per potenziare e accelerare i processi di mobilità, anche intercompartimentale, del personale delle pubbliche amministrazioni.


16. Per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a seguito del completamento degli adempimenti previsti dai commi 1 e 2 e previo esperimento delle procedure di mobilità, le Amministrazioni dello Stato anche a ordinamento autonomo, le Agenzie e gli Enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione del personale non inferiore all’1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2003 secondo le procedure di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le altre amministrazioni pubbliche adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio di contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tal fine, secondo modalità indicate dal ministero dell’Economia e delle finanze d’intesa con la presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni. Per le Forze armate, i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione, per ciascuno degli anni 2004-2005, i piani previsti dall’articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

17. All’articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l’efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta del ministro per la Funzione pubblica, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze e con il ministro interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale individua gli enti e gli organismi pubblici, incluse le agenzie, vigilati dallo Stato, ritenuti indispensabili in quanto le rispettive funzioni non possono più proficuamente essere svolte da altri soggetti sia pubblici che privati, disponendone se necessario anche la trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, ovvero la fusione o l’accorpamento con enti od organismi che svolgono attività analoghe o complementari. Scaduto il termine di cui al presente comma senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, gli enti, gli organismi e le agenzie per i quali non sia stato adottato alcun provvedimento sono soppressi e posti in liquidazione.»;

b) al comma 2, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «c-bis) svolgono compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale».

ARTICOLO 22

Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e in particolare dal comma 4, le cattedre costituite con orario inferiore all’orario obbligatorio d’insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l’individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l’unitarietà d’insegnamento di ciascuna disciplina. In sede di prima attuazione e fino all’entrata in vigore delle norme di riforma in materia di istruzione e formazione, il disposto di cui al presente articolo trova applicazione solo ove non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarietà, escluse quelle derivanti dall’utilizzazione, per il completamento fino a 18 ore settimanali di insegnamento, di frazioni di orario già comprese in cattedre costituite fra più scuole.

2. Con decreto del ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca d’intesa con il ministro dell’Economia e delle finanze, sono fissati i criteri e i parametri per la definizione delle dotazioni organiche dei collaboratori scolastici in modo da conseguire nel triennio 2003/2005 una riduzione complessiva del 6 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l’anno scolastico 2002/2003. Per ciascuno degli anni considerati, detta riduzione non deve essere inferiore al 2 per cento.

3. Dall’annoscolastico 2003/ 2004 il personale amministrativo, tecnico e ausiliario del comparto scuola utilizzato presso i Distretti scolastici di cui alla parte prima, titolo I, capo II, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è restituito ai compiti d’istituto.


4. Il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, dalla Commissione medica operante presso le Aziende sanitarie locali, qualora chieda di essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti, è sottoposto ad accertamento medico da effettuare dalla commissione di cui all’articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, come modificato dall’articolo 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, competente in relazione alla sede di servizio. Tale commissione è competente altresì a effettuare le periodiche visite di controllo disposte dall’autorità scolastica. Il personale docente collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti per inidoneità permanente ai compiti di istituto può chiedere di transitare nei ruoli dell’amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o Ente pubblico. Il predetto personale, qualora non transiti in altro ruolo, viene mantenuto in servizio per un periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di collocamento fuori ruolo e/o di utilizzazione in altri compiti. Decorso tale termine, si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla base delle disposizioni vigenti. Per il personale già collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

5. Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza non si procede al collocamento fuori ruolo. I collocamenti fuori ruolo eventualmente già disposti per detto personale cessano il 31 agosto 2003.


6. Ai fini di un’equa distribuzione sul territorio nazionale, l’attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni di cui all’articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata dal dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale nell’ambito di un contingente di posti assegnato con il decreto da emanarsi ai sensi dell’articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

 

7. Fermo restando il disposto di cui all’articolo 16, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo periodo, le economie di spesa derivanti dall’applicazione del comma 4 del presente articolo sono destinate a incrementare le risorse annuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola, subordinatamente al conseguimento delle economie medesime. Gli importi di 39 milioni di euro per l’anno 2004, di 58 milioni di euro per l’anno 2005 e di 70 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, sono destinati a incrementare le risorse per il trattamento accessorio del personale Ata, previa verifica dell’effettivo conseguimento delle economie derivanti dall’applicazione dei commi 2, 3 e 5.

8. Le istituzioni scolastiche possono deliberare l’affidamento in appalto dei servizi di pulizia e igiene ambientale dei locali scolastici e delle loro pertinenze, come previsto dall’articolo 40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, aderendo prioritariamente alle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La terziarizzazione dei predetti servizi comporta la indisponibilità dei posti di collaboratore scolastico della dotazione organica dell’istituzione scolastica per la percentuale stabilita con il decreto del ministro dell’Istruzione dell’università e della ricerca, emanato di concreto con il ministro dell’Economia e delle finanze, per la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico e ausiliario del comparto scuola per l’anno scolastico 2002-2003. La indisponibilità dei posti permane per l’intera durata del contratto e non deve determinare posizioni di soprannumerarità. Con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze, su proposta del ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, previo accertamento della riduzione delle spese di personale derivante dalla predetta indisponibilità di posti, sono effettuate le occorrenti variazioni di bilancio per consentire l’attivazione dei contratti.

ARTICOLO 23

Indennità e compensi rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita

 

1. Le disposizioni dell’articolo 7, comma 5, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, come confermate e modificate dall’articolo 1, commi 66 e 67, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e da ultimo dall’articolo 22 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, contenenti il divieto di procedere all’aggiornamento delle indennità, dei compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa soggetti a incremento in relazione alla variazione del costo della vita, continuano ad applicarsi anche nel triennio 2003-2005. Tale divieto si applica anche agli emolumenti, indennità, compensi e rimborsi spese erogati, anche a estranei, per l’espletamento di particolari incarichi e per l’esercizio di specifiche funzioni per i quali è comunque previsto il periodico aggiornamento dei relativi importi nonché, fino alla stipula del contratto annuale di formazione-lavoro previsto dall’articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, alle borse di studio corrisposte ai medici in formazione specialistica ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il cui ammontare a carico del Fondo sanitario nazionale rimane consolidato nell’importo previsto dall’articolo 32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle amministrazioni di cui ai decreti legislativi 12 febbraio 1993, n. 39, 21 aprile 1993, n. 124 e alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 31 luglio 1997, n. 249, 14 novembre 1995, n. 481, 11 febbraio 1994, n. 109, 12 giugno 1990, n. 146, 31 dicembre 1996, n. 675, 4 giugno 1985, n. 281 e 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni.

CAPO III

Interventi in materia previdenziale e sociale

ARTICOLO 24
Gestioni previdenziali


1. L’adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell’articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l’anno 2003:

a) in 426,75 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Enpals);

b) in 105,84 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, a integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.


2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l’anno 2003 in 14.651,01 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 3.620,33 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b)


3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 1.122,44 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell’integrale assunzione a carico dello Stato dell’onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,20 milioni di euro e di 50,99 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell’Enpals.

ARTICOLO 25

Spesa assistenziale e lavoratori amianto


1. Al fine di garantire l’integrale finanziamento degli interventi assistenziali a carico del bilancio dello Stato, il complesso dei trasferimenti agli enti previdenziali gestori dei medesimi, determinato rivalutando sulla base della sola dinamica dei prezzi l’importo per l’anno 2002, è integrato tenendo conto di tutti i fattori di determinazione della spesa in applicazione della normativa vigente. Il predetto importo per l’anno 2002 ingloba anche la somma dei trasferimenti all’Inps a titolo di regolazioni contabili relative a esercizi pregressi. L’integrazione è pari a 353 milioni di euro per l’anno 2003, 799 milioni di euro per l’anno 2004 e 1.323 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005.

2. Le risorse derivanti dai minori oneri accertati nell’attuazione dell’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, pari a 516 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, concorrono al finanziamento degli oneri di cui a comma 3 del presente articolo, nonché al rifinanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo per l’occupazione.

3. È autorizzato il trasferimento all’Inps della somma di 640 milioni di euro per l’anno 2003, di 650 milioni di euro per l’anno 2004 e di 658 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, per i maggiori oneri derivanti dall’articolo 18, comma 8, della legge 31 luglio 2002, n. 179, recante la regolarizzazione degli atti di indirizzo emanati, nel corso dell’anno 2000, dal ministro del Lavoro e delle politiche sociali in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto.

ARTICOLO 26

Confluenza dell’Inpdai nell’Inps

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (Inpdai), costituito con legge 27 dicembre 1953, n. 967, è soppresso e tutte le strutture e le funzioni sono trasferiti all’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso il predetto soppresso Istituto. La suddetta iscrizione è effettuata con evidenza contabile separata nell’ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

2. Il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali è uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1° gennaio 2003. In particolare, per i lavoratori assicurati presso il soppresso Inpdai, l’importo della pensione è determinato dalla somma:

a) delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 31 dicembre 2002, applicando, nel calcolo della retribuzione pensionabile, il massimale annuo di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181;

b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1º gennaio 2003, applicando, per il calcolo della retribuzione pensionabile, le norme vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Con la medesima decorrenza si applicano, per il calcolo della pensione, le aliquote di rendimento e le fasce di retribuzione secondo le norme in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

Per quanto riguarda le prestazioni non pensionistiche, continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso il soppresso Istituto.


3. Al fine di favorire una rapida ed efficace integrazione tra le strutture e le funzioni, è costituito, per un triennio, un Comitato di integrazione composto da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale dell’Inpdai, in carica all’atto della soppressione dello stesso, nonché da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale dell’Inps, coordinati dal Direttore generale di tale ultimo Istituto, che dovrà pervenire alla unificazione delle procedure operative e correnti entro il 31 dicembre 2003. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.


4. Il personale in servizio presso l’Inpdai alla data di soppressione dello stesso è trasferito all’Inps e conserva il regime previdenziale vigente presso l’ente di provenienza, nonché il trattamento giuridico ed economico fruito, sino alla data di approvazione del nuovo contratto collettivo.


5. Il Comitato di cui all’articolo 22 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è integrato, con decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante dell’organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa della categoria, limitatamente alle adunanze e alle problematiche concernenti i dirigenti di aziende industriali.


6. È autorizzato il trasferimento all’evidenza contabile di cui al comma 1 della somma di 1.041 milioni di euro per l’anno 2003, di 1.055 milioni di euro per l’anno 2004 e di 1.067 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, per l’attuazione dell’articolo 3, comma 12, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Ai fini della determinazione dell’effettivo trasferimento si tiene conto dell’ammontare complessivo di tutte le disponibilità finanziarie della predetta evidenza contabile.

ARTICOLO 27

Abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro

1. A decorrere dal 1º gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, previsto dall’articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto i 58 anni di età. I predetti requisiti devono sussistere all’atto del pensionamento.

2. Gli enti previdenziali privatizzati possono adottare le disposizioni di cui al presente articolo nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dall’articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

ARTICOLO 28

Fondo nazionale per le politiche sociali


1. Il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all’articolo 80, comma 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione.

2. Il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo, assicurando prioritariamente l’integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi.

3. Nei limiti delle risorse ripartibili del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenendo conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle Regioni e dagli Enti locali e nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l’intero sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro del Lavoro di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati i livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale.

4. Le modalità di esercizio del monitoraggio, della verifica e della valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 3 sono definite, secondo criteri di semplificazione ed efficacia, con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

5. In caso di mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono state assegnate, il ministro del Lavoro e delle politiche sociali provvede alla revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all’entrata del Bilancio dello Stato per la successiva assegnazione al Fondo di cui al comma 1.

Capo IV

Interventi nel settore sanitario


ARTICOLO 29

Razionalizzazione spesa sanitaria

1. A decorrere dal 1º gennaio 2003, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dal regolamento 28 maggio 1999, n. 329, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al cento per cento e dei grandi invalidi del lavoro sono tenuti a partecipare alla spesa per un importo di 70 euro.


2. Tra gli adempimenti cui sono tenute le Regioni, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, ai fini dell’accesso all’adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2003, 2004 e 2005, sono ricompresi anche i seguenti:

a) l’attivazione nel proprio territorio del monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche ed ospedaliere, di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405;

b) l’adozione dei criteri e delle modalità per l’erogazione delle prestazioni che non soddisfano il principio di appropriatezza organizzativa e di economicità nella utilizzazione delle risorse, in attuazione del punto 4.3 dell’Accordo Stato-Regioni e Province autonome del 22 novembre 2001;

c) l’attuazione nel proprio territorio, nella prospettiva dell’eliminazione o del significativo contenimento delle liste di attesa, di adeguate iniziative, senza maggiori oneri a carico del bilancio statale, dirette a favorire lo svolgimento, presso gli ospedali pubblici, degli accertamenti diagnostici in maniera continuativa, con l’obiettivo finale della copertura del servizio nei sette giorni della settimana. A tal fine, la flessibilità organizzativa degli istituti contrattuali della turnazione del lavoro straordinario e della pronta disponibilità, potrà essere utilizzata, unitamente al recupero di risorse attualmente utilizzate per finalità non prioritarie, per ampliare notevolmente l’offerta dei servizi, con diminuzione delle giornate complessive di degenza;

d) l’adozione di provvedimenti diretti a prevedere, ai sensi dell’articolo 3, comma 2 lettera c), del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 401, la decadenza automatica dei direttori generali nell’ipotesi di mancato raggiungimento dell’equilibrio economico delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché delle Aziende ospedaliere autonome.

3. Il comma 3 dell’articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e integrazioni, è soppresso.


4. Al secondo periodo dell’articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 1996, n. 662, le parole «6 per cento» sono sostituite con le seguenti: «9 per cento»; le parole «9 per cento» sono sostituite con le seguenti: «12 per cento»; le parole «12 per cento» sono sostituite con le seguenti: «16 per cento».


5. Anche al fine di potenziare il processo di attivazione del monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere, di cui al comma 2, lettera a), di contenere la spesa sanitaria, nonché di accelerare l’informatizzazione del sistema sanitario e dei relativi rapporti con i cittadini e le pubbliche Amministrazioni e gli incaricati dei pubblici servizi, il ministro per l’Innovazione e le tecnologie di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, il ministro della Salute, il ministro dell’Interno, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, con propri decreti di natura non regolamentare stabilisce le modalità per l’assorbimento, in via sperimentale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della tessera recante il codice fiscale nella Carta nazionale dei servizi e per la progressiva utilizzazione della Carta medesima ai fini sopra descritti.


6. Al fine di accelerare la diffusione della Carta di identità elettronica e della Carta nazionale dei servizi le pubbliche Amministrazioni interessate, nel quadro di un programma nazionale approvato con decreto del ministro per l’Innovazione e le tecnologie, dell’Economia e delle finanze, della Salute e dell’Interno, possono procurarsi i necessari finanziamenti mediante convenzioni con istituti di credito, nonché mediante forme di sponsorizzazione.


7. All’articolo 3 del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112: al comma 3, le parole «l’anno 2002» sono sostituite dalle seguenti: «gli anni 2002 e 2003»; al comma 4, le parole «l’esercizio 2002» sono sostituite dalle seguenti: «gli esercizi 2002 e 2003».


8. Continua a operare la riduzione di cui al comma 1 dell’articolo 3 del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112 .


ARTICOLO 30

Commissione Unica sui dispositivi medici


1. Presso il ministero della Salute è istituita, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, la Commissione unica sui dispositivi medici, organo consultivo tecnico del ministero della Salute, con il compito di definire e aggiornare il repertorio dei dispositivi medici, di classificare tutti i prodotti in classi e sottoclassi specifiche con l’indicazione del prezzo di riferimento.

2. La Commissione unica sui dispositivi medici è nominata con decreto del ministro della Salute e presieduta dal ministro stesso o dal vice Presidente da lui designato ed è composta da cinque membri nominati dal ministro della Salute, da uno nominato dal ministro dell’Economia e delle finanze e da sette membri nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome. Sono, inoltre, componenti di diritto il Capo del Dipartimento dell’innovazione del ministero della Salute e il Presidente dell’Istituto superiore di sanità o un suo direttore di laboratorio.


3. La Commissione dura in carica due anni e i componenti possono essere confermati una sola volta.


4. La Commissione può invitare a partecipare alle sue riunioni esperti nazionali e stranieri.


ARTICOLO 31

Incentivi per la ricerca farmaceutica


1. Nell’ambito della procedura negoziale del prezzo dei farmaci innovativi registrati con procedura centralizzata o di mutuo riconoscimento è riconosciuto un sistema di "premio di prezzo" (premium price) alle aziende farmaceutiche che effettuano investimenti sul territorio nazionale finalizzati alla ricerca e allo sviluppo del settore farmaceutico.


2. Il "premio di prezzo" previsto dal comma 1, la cui entità è sottoposta a verifica annuale, è determinato sulla base dei seguenti criteri, nell’ambito delle disponibilità finanziarie prefissate per la spesa farmaceutica: a) rapporto investimenti in officine di produzione dell’anno considerato rispetto alla media degli investimenti del triennio precedente; b) rapporto incrementale delle esportazioni (prodotti finiti e semilavorati) rispetto all’anno precedente; c) numero addetti per la ricerca (al netto del personale per il marketing), rapportato alla media degli addetti dei tre anni precedenti; d) incremento del rapporto tra la spesa per la ricerca effettuata sul territorio nazionale e fatturato relativo agli anni precedenti. I coefficienti dei criteri di cui al presente comma e l’entità massima del "premio di prezzo" in rapporto al prezzo negoziato vengono definiti con decreto del ministro della Salute di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, su proposta del Cipe, nei limiti di un importo finanziario pari allo 0,1 per cento del finanziamento complessivo per la spesa farmaceutica.

3. I criteri di cui al comma 2 si applicano anche ai prodotti in licenza.


Capo V

Finanziamento degli investimenti


ARTICOLO 32

Finanziamento degli interventi per lo sviluppo


1. Gli stanziamenti del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 32 nonché le risorse del fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all’articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 con riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 e alle disponibilità assegnate agli strumenti di programmazione negoziata possono essere diversamente allocate dal Cipe, presieduto dal presidente del Consiglio dei ministri in maniera non delegabile, in relazione, rispettivamente, allo stato di attuazione degli interventi finanziati, o all’andamento della domanda delle singole misure di incentivazione, a partire dal finanziamento del credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione previsto dall’articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , e successive modifiche.

2. Il Cipe informa ogni quattro mesi il Parlamento delle operazioni effettuate in base al comma.


3. Il tre per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture è destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali. L’utilizzo e la destinazione di tale quota percentuale sarà definita d’intesa tra il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e il ministero per i Beni e le attività culturali. Tale intesa sarà disciplinata da apposito regolamento.

ARTICOLO 33

Fondo per le aree sottoutilizzate


1. A decorrere dall’anno 2003 è istituito il fondo per le aree sottoutilizzate, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative con finalità di riequilibrio economico e sociale di cui all’allegato n. 1, nonché la dotazione aggiuntiva di milioni di euro 400 per l’anno 2003, di milioni di euro 400 per l’anno 2004 e di milioni di euro 7.000 per l’anno 2005.


2. A decorrere dall’anno 2004 si provvede, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni.


3. Il fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, con apposite delibere del Cipe adottate sulla base del criterio generale di destinazione territoriale delle risorse disponibili e per finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché: a) per gli investimenti pubblici, sulla base, ove applicabili, dei criteri e metodi indicati all’articolo 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448; b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a massimizzare l’efficacia complessiva dell’intervento e la sua rapidità e semplicità, sulla base dei risultati ottenuti e degli indirizzi annuali del documento di programmazione economico-finanziaria e a rispondere alla domanda del mercato.

4. Le risorse finanziarie assegnate dal Cipe costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis dell’articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.

5. Il Cipe, con proprie delibere da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, anche al fine di dare immediata applicazione ai principi contenuti nel comma 2 dell’articolo 34. Sino all’adozione delle delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.


6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il Cipe effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai diversi strumenti e del loro stato di attuazione. Entro il 30 giugno di ogni anno il Cipe approva una relazione sugli interventi effettuati nell’anno precedente, contenente altresì elementi di valutazione sull’attività svolta nell’anno in corso e su quella da svolgere nell’anno successivo. Il ministro dell’Economia e delle finanze trasmette tale relazione al Parlamento.

ARTICOLO 34

Fondo rotativo per la progettualità

1. I commi 54, 56 e 57 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituiti dall’articolo 8 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono sostituiti dai seguenti:

a) «54. Al fine di razionalizzare la spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, di competenza delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo per la progettualità. Il Fondo anticipa le spese necessarie per la redazione degli studi per l’individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze, degli studi di fattibilità, delle valutazioni di impatto ambientale, dei documenti componenti i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi previsti dalla normativa vigente. La dotazione del Fondo è stabilita periodicamente dalla Cassa depositi e prestiti, che provvede alla sua alimentazione, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse in anticipazione, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati dal successivo comma 58. Il sessanta per cento della dotazione del Fondo è riservato in favore delle aree depresse del territorio nazionale.»;

b) «56. I documenti istruttori, la procedura, i limiti e le condizioni per l’accesso, l’erogazione e il rimborso dei finanziamenti del Fondo sono stabiliti con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti. Le anticipazioni, concesse con determinazione del direttore generale, non possono superare l’importo determinato sulla base delle tariffe professionali stabilite dalla vigente normativa e comunque il dieci per cento del costo presunto dell’opera.»;

c) «57. La Cassa depositi e prestiti stabilisce con deliberazione del consiglio di amministrazione, anche per le anticipazioni già concesse, le cause, le modalità e i tempi di revoca e riduzione, nel rispetto della natura rotativa del Fondo, per assicurarne il più efficace utilizzo.».

2. Sono abrogati l’articolo 4, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e gli articoli 54 e 68 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.


ARTICOLO 35

Fondo rotativo per opere pubbliche

1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 47 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, presso la Cassa depositi e prestiti è istituito il fondo rotativo per le opere pubbliche (Frop).

2.  Il Fondo ha una dotazione iniziale di un miliardo di euro ed è alimentato dalla Cassa depositi e prestiti. Il ministro dell’Economia e delle finanze, d’intesa con il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, può apportare con proprio decreto variazioni alla consistenza del Fondo.

3. Il Fondo è finalizzato al sostegno finanziario delle opere, di competenza dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, da realizzare mediante:

a) contratto di concessione di cui all’articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni;

b) concessione di costruzione e gestione o affidamento unitario a contraente generale di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.

4. Il Fondo, al fine di ridurre le contribuzioni pubbliche a fondo perduto, presta garanzie, in favore dei soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione o nella gestione delle opere, volte ad assicurare il mantenimento del relativo equilibrio economico-finanziario.


5. Il ministro dell’Economia e delle finanze, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, fissa con proprio decreto limiti, condizioni, modalità, caratteristiche della prestazione delle garanzie e dei relativi rimborsi, tenendo conto della redditività potenziale dell’opera e della decorrenza e durata della concessione o della gestione. Con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze può essere disposta la garanzia dello Stato per le operazioni di cui al comma 4. Tale garanzia è elencata nell’allegato allo stato di previsione del ministero dell’Economia e delle finanze di cui all’articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

ARTICOLO 36

Fondi rotativi per le imprese


1. Fatte salve le risorse destinate all’attuazione degli interventi e dei programmi cofinanziati dall’Unione europea, le somme iscritte nei capitoli del bilancio dello Stato aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscono ad appositi fondi rotativi in ciascuno stato di previsione della spesa.


2. La concessione dei contributi a carico dei fondi di cui al comma 1 avviene secondo criteri e modalità stabiliti dal ministro dell’Economia e delle finanze, d’intesa con il ministro competente, sulla base dei seguenti principi:

a) l’ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non può essere inferiore al 50 per cento dell’importo contributivo;

b) la decorrenza del rimborso inizia dal primo quinquennio dalla concessione contributiva, secondo un piano pluriennale di rientro da ultimare comunque nel secondo quinquennio;

c) il tasso d’interesse da applicare alle somme rimborsate viene determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo.

3. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e dei coordinamenti. Conseguentemente gli Enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.

ARTICOLO 37

Interventi ferroviari


1. Infrastrutture Spa finanzia prioritariamente, anche attraverso la costituzione di uno o più patrimoni separati, gli investimenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria per il «Sistema Alta velocità/Alta capacità», anche al fine di ridurre la quota a carico dello Stato. Le risorse necessarie per i finanziamenti sono reperite sul mercato bancario e su quello dei capitali secondo criteri di trasparenza ed economicità. Al fine di preservare l’equilibrio economico e finanziario di Infrastrutture Spa è a carico dello Stato l’integrazione dell’onere per il servizio della parte del debito nei confronti di Infrastrutture Spa che non è adeguatamente remunerabile utilizzando i soli flussi di cassa previsionali per il periodo di sfruttamento economico del «Sistema Alta velocità/Alta capacità».

2. Nei casi di decadenza e revoca della concessione relativa alla gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, nella sua interezza o anche solo per la parte relativa alla realizzazione e gestione del «Sistema Alta velocità/Alta capacità», il nuovo concessionario assume, senza liberazione del debitore originario, il debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa e subentra nei relativi rapporti contrattuali. Le somme eventualmente dovute dal concedente al precedente concessionario per l’utilizzo dei beni necessari per lo svolgimento del servizio, per il riscatto degli stessi o a qualsiasi altro titolo sono destinate prioritariamente al rimborso del debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa. Lo Stato garantisce il debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa fino al rilascio della nuova concessione.

3. Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti esercita anche nell’interesse di Infrastrutture Spa la funzione di vigilanza e di controllo sull’attuazione della concessione di cui al comma precedente per la parte relativa alla realizzazione e gestione del «Sistema Alta velocità/Alta capacità».

4. I crediti e i proventi derivanti dall’utilizzo del «Sistema Alta velocità/Alta capacità» sono destinati prioritariamente al rimborso dei finanziamenti concessi da Infrastrutture Spa; su di essi non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi da Infrastrutture Spa. fino all’estinzione del relativo debito.

5. Il Gestore dell’Infrastruttura ferroviaria è autorizzato a compensare l’onere relativo alla manutenzione dell’Infrastruttura medesima anche attraverso l’utilizzo del Fondo di ristrutturazione di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 43, comma 5.

ARTICOLO 38

Interventi stradali


1. Nell’articolo 7 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge 8 agosto 2002, n. 178, recante tra l’altro la trasformazione dell’Anas in società per azioni, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

«1-bis. Con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, è trasferita all’Anas Società per azioni, di seguito Anas Spa, in conto aumento del capitale sociale la rete stradale statale ed autostradale di interesse nazionale, individuata con decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 461 e successive modifiche. Il trasferimento non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del Codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Modalità e valori di trasferimento e di iscrizione dei beni nel bilancio della società sono definiti con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti anche in deroga agli articoli 2254, 2342 e seguenti del Codice civile.

1-ter. Il ministro dell’Economia e delle finanze conferisce all’Anas Spa, con proprio decreto, in conto aumento del capitale sociale, in tutto o in parte, l’ammontare dei residui passivi dovuti all’Anas Spa medesima e in essere al 31 dicembre 2001. Con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze viene quantificato l’importo da conferire e sono definite le modalità di erogazione dello stesso.

1-quater. La società Anas Spa è autorizzata a costituire, a valere sul proprio netto patrimoniale, un fondo speciale di importo pari alla somma del valore netto della rete stradale statale ed autostradale di interesse nazionale di cui al comma 1-bis e del valore dei residui passivi dovuto all’Anas Spa di cui al precedente comma. È escluso dal fondo il valore delle relative pertinenze ed accessori, strumentali alle attività della stessa Società e già trasferite in proprietà all’Ente dall’articolo 3 commi 115 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, della rete stradale ed autostradale di interesse nazionale. Detto fondo è finalizzato principalmente alla copertura degli oneri di ammortamento e al mantenimento della rete stradale ed autostradale nazionale, nonché alla copertura degli oneri inerenti l’eventuale ristrutturazione societaria».

b) Al comma 2 dell’articolo 7, il primo periodo del primo capoverso è sostituito dal seguente:

«All’Anas Spa sono attribuiti con concessione ai sensi dell’articolo 14 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modifiche dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, di seguito concessione, i compiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere da a) a g), nonché l), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143».

c) È abrogato l’ultimo periodo del comma 2.

d) Il primo periodo del comma 5 è così modificato:

«Con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze, è determinato il capitale sociale di Anas Spa in base agli importi di cui ai precedenti commi 1-bis e 1-ter, nonché in base al netto patrimoniale risultante dall’ultimo bilancio dell’Ente e al valore delle spese per investimenti e manutenzione delle strade finanziate con il contributo dello Stato nell’esercizio 2003».

e) Il primo periodo del comma 6 è così modificato:

«Le azioni sono inalienabili ed attribuite al ministro dell’Economia e delle finanze, il quale esercita i diritti dell’azionista d’intesa con il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, secondo le direttive del presidente del Consiglio dei ministri».

f) Il comma 10 è sostituito dal seguente:

«Agli atti ed operazioni connesse alla trasformazione dell’Anas in società per azioni si applica la disciplina tributaria di cui all’articolo 19 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nell’interpretazione autentica di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75».

g) È aggiunto il seguente comma 13:

«I mutui e i prestiti in capo all’Ente nazionale per le strade in essere alla data di entrata in vigore della presente norma, sono da intendersi a tutti gli effetti debiti dello Stato. Con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l’ammortamento del debito».

 

ARTICOLO 39

Interventi ambientali


1. Ai fini dell’accelerazione dell’attività istruttoria della Commissione per le Valutazioni dell’Impatto Ambientale di cui all’articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, il ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio è autorizzato ad avvalersi del supporto dell’Agenzia per la Protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (Apat), dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (Enea), del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e di altri enti o istituti pubblici o privati a prevalente capitale pubblico, mediante la stipula di apposite convenzioni.

2. Per far fronte al maggiore onere derivante dal comma 1 del presente articolo, il limite di valore dei progetti di opere di competenza statale sottoposti al versamento dello 0,5 per mille di cui all’articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, è portato a 5 milioni di euro.

 

3. Sono soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale tutti gli impianti esistenti, nonché quelli di nuova realizzazione, relativi alle attività industriali di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, rientranti nelle categorie elencate nell’allegato I della Direttiva 96/61/Ce.

4. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il ministro delle Attività produttive, sono disciplinate le modalità di autorizzazione nel caso in cui più impianti o parti di essi siano localizzati sullo stesso sito, gestiti dal medesimo gestore, e soggetti ad autorizzazione integrata ambientale da rilasciarsi da più di una autorità competente. L’autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata con decreto del ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio, sentite le regioni interessate.

5. Gli oneri per l’istruttoria e per i controlli di cui ai commi 3 e 4 sono determinati con decreto del ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il ministro delle Attività produttive e con il ministro dell’Economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e sono quantificati in relazione alla complessità delle attività svolte dall’autorità competente, sulla base del numero dei punti di emissione, della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate. Tali oneri sono posti a carico del gestore e versati all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base nello stato di previsione del ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio, per essere riutilizzati esclusivamente per le predette spese.

ARTICOLO 40

Limiti di impegno

1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell’economia e dell’occupazione, sono autorizzati nel triennio 2003-2005 i limiti di impegno di cui alla tabella 1, allegata alla presente legge , con la decorrenza e l’anno terminale ivi indicati.

CAPO VI

Altri interventi


ARTICOLO 41

Misure di razionalizzazione diverse

1. Alla legge 25 luglio 2000 n. 209 sono apportate le seguenti modifiche:<IP0>

— all’articolo 2, comma 1, lettera a) le parole «per un importo non inferiore al controvalore di 3.000 miliardi di lire italiane e non superiore al controvalore di 4.000 miliardi di lire italiane» sono soppresse;

— all’articolo 2, comma 1, lettera b) le parole «per un importo non inferiore al controvalore di 5.000 miliardi di lire italiane e non superiore al controvalore di 8.000 miliardi di lire italiane» sono soppresse;

— il comma 3 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:<IP>

«3. i crediti di cui al presente articolo sono annullati progressivamente, in relazione alle intese raggiunte sia in sede multilaterale nelle competenti sedi internazionali, sia in sede bilaterale con i Paesi interessati, ed alle esigenze di finanza pubblica».

2. Il ministero dell’Economia e delle finanze — Dipartimento del tesoro — ai fini della valorizzazione dei beni trasferiti alla società costituita ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 15 aprile 2002 n. 63, convertito in legge con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002 n. 112, convoca una o più conferenze di servizi o promuove accordi di programma fissandone i termini per sottoporre all’approvazione iniziative per la valorizzazione degli stessi. Con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l’assegnazione agli enti territoriali interessati dal procedimento di una quota del ricavato attribuibile alla rivendita degli immobili valorizzati ovvero, in luogo della quota del ricavato, di uno o più beni immobili la cui valutazione, per tale finalità, è effettuata in conformità ai criteri fissati nel citato decreto.


3. Le spese relative alla Commissione per le adozioni internazionali di cui all’articolo 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, al coordinamento delle attività di contrasto alla pedofilia di cui all’articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269 sono trasferite al Fondo per il funzionamento della presidenza del Consiglio dei ministri iscritto nello stato di previsione del ministero dell’Economia e delle finanze.


4. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 38 della legge 30 luglio 2002, n. 189, è integrata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.


5. Per il potenziamento dei mezzi aeroportuali, ai fini dell’adeguamento del servizio antincendi negli aeroporti alle norme Icao è autorizzata per il corpo nazionale dei vigili del fuoco la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

ARTICOLO 42

Banconote e monete


1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge 7 aprile 1997, n. 96 e l’articolo 52-ter del Dlgs 24 giugno 1998, n. 213 sono sostituiti dal seguente: «Le monete e le banconote in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d’Italia non oltre il 28 febbraio 2012».

2. Entro il 31 gennaio 2003 il ministero dell’Economia e delle finanze e la Banca d’Italia effettueranno una stima delle banconote in lire che si prevede non saranno presentate per la conversione in euro entro il 28 febbraio 2012. Il 65 per cento dell’importo risultante dalla stima predetta sarà corrisposto dalla Banca d’Italia all’Erario entro il 28 febbraio 2003; fino al 25 per cento dell’importo risultante dalla stima sarà corrisposto dalla Banca d’Italia all’Erario entro il 31 gennaio 2008, tenuto conto dell’andamento dei rimborsi effettuati. L’importo residuo delle banconote in lire non presentate per la conversione in euro entro il 28 febbraio 2012 sarà corrisposto dalla Banca d’Italia all’Erario entro il 31 marzo 2012.

ARTICOLO 43

Contributo per l’acquisto o il noleggio di ricevitori-decodificatori per i segnali radiotelevisivi,

per la televisione digitale terrestre e per l’accesso a larga banda ad Internet

1. Per l’anno 2003, in sostituzione di quanto previsto dall’articolo 22 della legge 5 marzo 2001, n. 57, alle persone fisiche, ai pubblici esercizi ed agli alberghi che acquistano o noleggiano un apparato ricevitore-decodificatore per la ricezione e/o trasmissione di dati, di programmi digitali con accesso condizionato e di programmi radiotelevisivi digitali in chiaro conforme alle caratteristiche determinate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, ovvero un apparato idoneo a consentire la ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-Dvb) e la conseguente interattività, è riconosciuto un contributo statale pari, rispettivamente, a 75 e 150 euro. Un contributo statale pari a 75 euro è altresì riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano un apparato di utente per la trasmissione e/o la ricezione a larga banda dei dati via Internet. Il contributo viene corrisposto mediante uno sconto di ammontare corrispondente, praticato sull’ammontare previsto nei contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad Internet, ovvero nei contratti di abbonamento alla ricezione di programmi radiotelevisivi con accesso condizionato stipulati dopo il 1º settembre 2002. Nel caso dell’acquisto, il contributo viene riconosciuto immediatamente sulle prime bollette di pagamento e fino alla concorrenza dello sconto. Nel caso del noleggio, il cui contratto deve avere durata annuale, il contributo viene riconosciuto ripartendo lo sconto sulle bollette del primo anno.

2. La concessione dei contributi previsti al comma 1 è disposta entro il limite di spesa di 31 milioni di euro per l’anno 2003 a valere sulle disponibilità, utilizzabili sulla base della vigente normativa contabile, derivanti dall’autorizzazione di spese di cui all’articolo 22, comma 1 della legge 5 marzo 2001, n. 57.


3. Con decreto del ministro delle Comunicazioni, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione del contributo.

TITOLO IV

Norme finali


ARTICOLO 44

Fondi speciali e tabelle


1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall’articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2003-2005, restano determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2003 e triennio 2003-2005, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

 

3. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall’articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell’economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

 

4. Ai termini dell’articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

 

5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recante da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma 5, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell’anno 2003, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

ARTICOLO 45

Copertura finanziaria ed entrata in vigore


1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

 

3. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2003.

ALLEGATO 1

Elenco delle leggi che confluiscono nel fondo per le aree sottoutilizzate

  Legge n. 64/1986, Intervento straordinario nel Mezzogiorno.

  Legge n. 208/1998, articolo 1, comma 1, Fondo aree depresse.

  Legge n. 488/1999, articolo 27, comma 11, Autoimprenditorialità e autoimpiego.

  Legge n. 388/2000, articolo 8 - Credito di imposta investimenti, come integrato dall’articolo 10 del Dl n. 138/2002, Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell’economia anche nelle aree svantaggiate, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

  Legge n. 388/2000, articolo 7, Credito di imposta incremento occupazione.