Decreto-legge
20 giugno 2002, n. 122
Legge
di conversione 1 agosto 2002, n. 185 (in G.U. n. 193 del 19 agosto 2002)
"Disposizioni
concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di
espropriazione".
Art.
1.
1.
La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione, da
ultimo disposta per gli immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, č prorogata
fino al 30 giugno 2003.
2.
Su ricorso del locatore, notificato al conduttore, che contesti la sussistenza
in capo a quest'ultimo dei requisiti richiesti per la sospensione
dell'esecuzione, il giudice dell'esecuzione procede con le modalitą di cui
all'articolo 11, commi quinto e sesto, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, disponendo o
meno la prosecuzione dell'esecuzione con provvedimento da emanarsi nel termine
di giorni otto dalla data di presentazione del ricorso. Avverso il decreto č
ammessa opposizione al tribunale, che giudica in composizione collegiale con le
modalitą di cui all'articolo 618 del codice di procedura civile.
Riferimenti
normativi: - Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2001,
n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14,
recante: "Proroga di termini in materia di sospensione di procedure
esecutive per particolari categorie di locatari e di copertura assicurativa per
le imprese nazionali di trasporto aereo", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 27 febbraio 2002, n. 49, č il seguente:
"Art.
1 (Proroga della sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili
ad uso abitativo). - 1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio di
immobili adibiti ad uso abitativo, gią disposta ai sensi dell'art. 1, comma 1,
del decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247, convertito dalla legge 4 agosto 2001,
n. 332, iniziate nei confronti degli inquilini in possesso dei requisiti
indicati al comma 20 dell'art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, č
prorogata fino al 30 giugno 2002.".
-
Il testo dell'art. 11, commi quinto e sesto, del decreto-legge 23 gennaio 1982,
n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, recante:
"Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di
sfratti", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1982, n. 84, č
il seguente:
"Il
pretore, acquisita la prova dell'avvenuta notificazione nonchč le deduzioni e
produzioni del locatore e dell'eventuale beneficiario e sentite le parti, ove
lo reputi indispensabile, decide con decreto sull'istanza. Il provvedimento č
immediatamente comunicato a cura della cancelleria al conduttore, al locatore
ed all'eventuale beneficiario.". - Il testo dell'art. 618 del codice di
procedura civile č il seguente: "Art. 618 (Provvedimenti del giudice
dell'esecuzione). - Il giudice dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza di
comparizione delle parti davanti a sč e il termine perentorio per la
notificazione del ricorso e del decreto, e dą, nei casi urgenti, i
provvedimenti opportuni. All'udienza dą con ordinanza i provvedimenti che
ritiene indilazionabili e provvede a norma degli articoli 175 e seguenti
all'istituzione della causa, che č poi decisa con sentenza non impugnabile.
Sono altresģ non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell'articolo
precedente, primo comma.".
Art.
2.
1.
Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di edilizia, č prorogato al ((30 giugno 2003.))
Riferimenti
normativi: - Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2002, n. 380,
recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia", č pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001,
n. 245, supplemento ordinario.
Art.
3.
1.
Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilitą, č prorogato al
((30 giugno 2003.))
Riferimenti
normativi: - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilitą", č pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2001, n. 189, supplemento ordinario.
Art.
4.
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarą
presentato alle Camere per la conversione in legge.