Decreto Legge 25 ottobre 2002 n. 236

 

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza

 

(G.U. del 29 ottobre 2002, n. 254)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di disporre la proroga  ed  il  differimento  di  termini  previsti  da disposizioni legislative, concernenti   adempimenti  di  soggetti  ed  organismi pubblici,  al  fine  di  una  piu' concreta e puntuale attuazione dei medesimi  adempimenti, nonche' per corrispondere a pressanti esigenze sociali ed organizzative;

Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 2002;

Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e, ad interim,  Ministro  degli affari esteri, del Ministro dell'economia e delle  finanze,  del  Ministro per la funzione pubblica, del Ministro delle   politiche   agricole   e   forestali,   del   Ministro  delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  del Ministro per gli italiani nel mondo e del Ministro della giustizia;

 

Emana il seguente decreto-legge:

 

Art. 1.

Proroga del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura

 

1.  Il  termine  di  cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 agosto 1975,  n.  377, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975,   n.   493,  gia'  prorogato  dall'articolo  1,  comma  1,  del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla  legge  20 dicembre  1996,  n.  642,  al  31 dicembre  2002, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2005.

 

 

Art. 2.

Proroga del termine in materia di collocamento obbligatorio

 

1.  All'articolo  11,  comma  2,  del  decreto del Presidente della Repubblica  10  ottobre  2000,  n. 333, le parole: "per un periodo di ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo di trentasei mesi".

 

 

 

Art. 3.

Proroga dell'intervento per agevolare la raccolta dei prodotti agricoli

 

1.  Il periodo di sperimentazione di cui all'articolo 122, comma 1, della  legge  23  dicembre  2000, n. 388, e' prorogato al 31 dicembre 2004.

 

 

Art. 4.

Proroga del termine in materia di realizzazione di immobili per l'edilizia universitaria

 

1.  All'articolo 1, comma 17, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le parole:  "fino  al  31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2005".

 

 

Art. 5.

Proroga della sperimentazione del reddito minimo di inserimento

 

1.  All'articolo 80, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo  le  parole: "fino alla data del 31 dicembre 2002" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero fino alla conclusione dei processi attuativi della sperimentazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, fermi restando gli stanziamenti gia' previsti".

 

 

Art. 6.

Proroga di termini in materia di privatizzazione trasformazione e fusione di enti pubblici

 

1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del  decreto  legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, gia' differito dal decreto-legge  15  aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e' prorogato al 31 dicembre 2003, limitatamente  agli  enti  di cui alla tabella A del medesimo decreto legislativo per i quali non sia intervenuto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e,  in  caso di fusione o unificazione strutturale,  il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

 

Art. 7.

Proroga dei termini di efficacia dei decreti di occupazione di urgenza

 

1.  I  termini  di  efficacia  dei decreti di occupazione d'urgenza emanati  per  la realizzazione degli interventi di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, da ultimo prorogati al 30 ottobre 2002  dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21  dicembre  2001,  n.  444,  sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2003.

 

 

Art. 8.

Proroga di disposizioni relative al funzionamento delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari all'estero.

 

1.  Le  disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104, sono prorogate per l'anno 2003, limitatamente al periodo  di  durata  di  un  solo  rinnovo  dei contratti stipulati a seguito  delle  procedure  di  selezione  gia' espletate alla data di entrata  in  vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 153, secondo  comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

2.  All'onere  derivante  dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 7.964.646  per  l'anno  2003,  si  provvede mediante proiezione degli stanziamenti  iscritti,  ai  fini  del  bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito   dell'unita'  previsionale  di  parte  corrente,  "Fondo speciale",  dello  stato  di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  degli  affari esteri.

3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Art. 9.

Disposizioni per la rideterminazione delle risorse da trasferire alle regioni per la copertura dei costi di servizio ferroviario di interesse.

 

1.  All'articolo  20,  comma 7, del decreto legislativo 19 novembre 1997,  n.  422,  le  parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003".

 

 

Art. 10.

Proroga del termine di entrata in vigore del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9.

 

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno  2002,  n.  121,  convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto  2002,  n.  168,  il  termine  del  1  gennaio  2003  previsto dall'articolo  19  del  decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e' prorogato al 30 giugno 2003.

 

 

 

Art. 11.

Disposizioni in materia di definizione transattivi delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex AGENSUD.

 

1.  All'articolo  2, comma 1, primo capoverso, della legge 1 agosto 2002,  n.  166,  le  parole:  "30  giugno 2002" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2003".

 

 

Art. 12.

Disposizioni in materia di reclutamento di uditori giudiziari.

 

1.  All'articolo  18, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le parole: "da bandire entro due anni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge"  sono  sostituite dalle seguenti: "da bandire entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

 

 

Art. 13.

Disposizioni in materia di durata massima delle indagini preliminari per i delitti di strage

 

1.  All'articolo  9  del  decreto-legge  24  novembre 2000, n. 341, convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni".

 

 

Art. 14.

Entrata in vigore.

 

1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.