Decreto Legge 25 ottobre 2002 n. 236
Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza
(G.U. del 29 ottobre
2002, n. 254)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la
straordinaria necessita' ed
urgenza di disporre la proroga
ed il differimento di termini
previsti da disposizioni
legislative, concernenti
adempimenti di soggetti
ed organismi pubblici, al
fine di una
piu' concreta e puntuale attuazione dei medesimi adempimenti, nonche' per corrispondere a
pressanti esigenze sociali ed organizzative;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24
ottobre 2002;
Sulla proposta
del Presidente del
Consiglio dei Ministri e, ad interim,
Ministro degli affari esteri,
del Ministro dell'economia e delle
finanze, del Ministro per la funzione pubblica, del
Ministro delle politiche agricole
e forestali, del
Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti, del Ministro per gli
italiani nel mondo e del Ministro della giustizia;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art.
1.
Proroga
del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura
1. Il
termine di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13
agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 ottobre 1975, n. 493,
gia' prorogato dall'articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre
1996, n. 642,
al 31 dicembre 2002, e' ulteriormente prorogato al 31
dicembre 2005.
Art.
2.
Proroga
del termine in materia di collocamento obbligatorio
1. All'articolo 11, comma 2,
del decreto del Presidente della
Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, le parole: "per un periodo di
ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo di
trentasei mesi".
Art.
3.
Proroga
dell'intervento per agevolare la raccolta dei prodotti agricoli
1. Il periodo di sperimentazione di cui
all'articolo 122, comma 1, della
legge 23 dicembre
2000, n. 388, e' prorogato al 31 dicembre 2004.
Art.
4.
Proroga
del termine in materia di realizzazione di immobili per l'edilizia
universitaria
1. All'articolo 1, comma 17, della legge 14
gennaio 1999, n. 4, le parole:
"fino al 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle
seguenti: "fino al 31 dicembre 2005".
Art.
5.
Proroga
della sperimentazione del reddito minimo di inserimento
1. All'articolo 80, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "fino alla data del 31 dicembre
2002" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero fino alla conclusione dei
processi attuativi della sperimentazione e comunque non oltre il 31 dicembre
2004, fermi restando gli stanziamenti gia' previsti".
Art.
6.
Proroga
di termini in materia di privatizzazione trasformazione e fusione di enti
pubblici
1.
Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, gia' differito dal
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e' prorogato al 31 dicembre
2003, limitatamente agli enti
di cui alla tabella A del medesimo decreto legislativo per i quali non
sia intervenuto il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri
e, in caso di fusione o unificazione strutturale, il regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art.
7.
Proroga
dei termini di efficacia dei decreti di occupazione di urgenza
1. I
termini di efficacia
dei decreti di occupazione d'urgenza emanati per la realizzazione
degli interventi di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, da
ultimo prorogati al 30 ottobre 2002
dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390,
convertito dalla legge 21 dicembre 2001,
n. 444, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre
2003.
Art.
8.
Proroga
di disposizioni relative al funzionamento delle Rappresentanze diplomatiche e
degli Uffici consolari all'estero.
1. Le
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002,
n. 104, sono prorogate per l'anno 2003, limitatamente al periodo di
durata di un
solo rinnovo dei contratti stipulati a seguito delle
procedure di selezione
gia' espletate alla data di entrata
in vigore del presente decreto,
ai sensi dell'articolo 153, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18.
2. All'onere
derivante dall'attuazione del
comma 1, pari ad euro 7.964.646 per l'anno
2003, si provvede mediante proiezione degli
stanziamenti iscritti, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di parte corrente,
"Fondo speciale",
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno finanziario
2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
3. Il
Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art.
9.
Disposizioni
per la rideterminazione delle risorse da trasferire alle regioni per la
copertura dei costi di servizio ferroviario di interesse.
1. All'articolo 20, comma 7, del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422,
le parole: "31 dicembre
2000" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003".
Art.
10.
Proroga
del termine di entrata in vigore del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9.
1.
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2002,
n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1
agosto 2002, n. 168, il
termine del 1
gennaio 2003 previsto dall'articolo 19
del decreto legislativo 15
gennaio 2002, n. 9, e' prorogato al 30 giugno 2003.
Art.
11.
Disposizioni
in materia di definizione transattivi delle controversie per opere pubbliche di
competenza dell'ex AGENSUD.
1. All'articolo 2, comma 1, primo capoverso, della legge 1 agosto 2002, n.
166, le parole:
"30 giugno 2002" sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2003".
Art.
12.
Disposizioni
in materia di reclutamento di uditori giudiziari.
1. All'articolo 18, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le parole:
"da bandire entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge" sono sostituite dalle seguenti: "da bandire
entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Art.
13.
Disposizioni
in materia di durata massima delle indagini preliminari per i delitti di strage
1. All'articolo 9 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 gennaio 2001, n. 4, le parole: "cinque anni" sono sostituite
dalle seguenti: "sei anni".
Art.
14.
Entrata
in vigore.
1. Il
presente decreto entra
in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato
alle Camere per la conversione in legge.