DECRETO
LEGISLATIVO 4 settembre 2002, n. 198 (in G.U. n. 215 del 13 settembre 2002 - in
vigore dal 14 settembre 2002)
Disposizioni
volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni
strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma
dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto
l'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;
Vista
la deliberazione CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, ed in particolare la
sintesi del piano degli interventi nel comparto delle telecomunicazioni;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 maggio 2002;
Acquisito
il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Acquisito il parere delle competenti
commissioni parlamentari;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2
agosto 2002;
Sulla
proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro della
salute, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per gli affari
regionali e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie;
E
m a n a
il
seguente decreto legislativo:
Art.
1.
Obiettivi
1.
Il presente decreto legislativo detta principi fondamentali in materia di
installazione e modifica delle categorie di infrastrutture di
telecomunicazioni, considerate strategiche ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, al fine di:
a)
agevolare la liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, consentendo
a tutti gli operatori di installare proprie infrastrutture celermente, creando
così un mercato effettivamente concorrenziale;
b)
consentire la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione e l'adeguamento
di quelle esistenti idonee a soddisfare le esigenze connesse con lo sviluppo
tecnologico;
c)
razionalizzare le procedure autorizzatorie per l'installazione di impianti di
telecomunicazioni sul territorio nazionale, secondo principi di efficienza,
pubblicità, concentrazione e speditezza;
d)
assicurare che la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni sia
coerente con la tutela dell'ambiente e della salute per quanto attiene ai
limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità,
relativamente alle emissioni elettromagnetiche di cui alla legge 22 febbraio
2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione;
e)
dare certezza ai termini per la conclusione dei relativi procedimenti
amministrativi, conformemente ad un quadro normativo omogeneo a livello
nazionale anche per quanto attiene ai livelli delle emissioni elettromagnetiche
degli impianti radioelettrici;
f)
favorire il raggiungimento degli obiettivi di qualità relativamente alle
predette emissioni elettromagnetiche nelle aree a tal fine determinate a
livello locale nel rispetto delle competenze regionali di cui alla legge 22
febbraio 2001, n. 36;
g)
assicurare condizioni che consentano agli operatori di offrire, in regime di
libero mercato, servizi innovativi ai cittadini ed agli utenti, incentivando
così il perseguimento degli obiettivi di qualità da parte degli operatori del
settore;
h)
assicurare l'osservanza dei principi di concorrenza e non discriminazione con
riferimento alle attività di installazione delle infrastrutture di
telecomunicazioni ed all'espletamento del relativo servizio al pubblico;
i)
favorire una adeguata diffusione delle infrastrutture di telecomunicazione
sull'intero territorio nazionale;
j)
facilitare la realizzazione delle reti radio per le comunicazioni relative alle
emergenze sanitarie ed alla protezione civile di cui, rispettivamente, al
decreto del Ministro della sanità in data 6 ottobre 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 1998, ed al decreto del Ministro delle
comunicazioni in data 22 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
302 del 29 dicembre 1998.
Art.
2.
Definizioni
1.
La terminologia tecnica utilizzata nel presente decreto legislativo deve
intendersi nel significato suo proprio desumibile dalla normativa di
riferimento ed, in particolare, dal decreto del Presidente della Repubblica 29
marzo 1973, n. 156, dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
1997, n. 318, dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo
1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1999, nonché
dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e successive modificazioni.
Art.
3.
Infrastrutture
di telecomunicazioni
1.
Le categorie di infrastrutture di telecomunicazioni, considerate strategiche ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono
opere di interesse nazionale, realizzabili esclusivamente sulla base delle
procedure definite dal presente decreto, anche in deroga alle disposizioni di
cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
2.
Le infrastrutture di cui all'articolo 4, ad esclusione delle torri e dei
tralicci relativi alle reti di televisione digitale terrestre, sono compatibili
con qualsiasi destinazione urbanistica e sono realizzabili in ogni parte del
territorio comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra
disposizione di legge o di regolamento.
3.
Le infrastrutture di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono assimilate ad ogni effetto
alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di
proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente
in materia.
Art.
4.
Infrastrutture
di telecomunicazioni per impianti radioelettrici
1.
L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica
delle caratteristiche di emissione di questi ultimi ed, in specie,
l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di
ripetitori di servizi di telecomunicazione, di stazioni radio base per reti di
telecomunicazioni mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e
contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza
dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti
radio a larga banda puntomultipunto nelle bande di frequenza all'uopo
assegnate, viene autorizzata dagli enti locali, previo accertamento, da parte
delle ARPA ovvero dall'organismo indicato dalla regione, della compatibilità
del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli
obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione
al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di
attuazione.
2.
Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali
contenute nel decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 490, nonché le
disposizioni a tutela delle servitù militari di cui alla legge 24 dicembre
1976, n. 898.
Art.
5.
Procedimenti
autorizzatori relativi alle infrastrutture di telecomunicazioni per impianti
radioelettrici
1.
L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui
all'articolo 4 è presentata all'ente locale dai soggetti a tale fine abilitati.
Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla
indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.
2.
L'istanza, conforme al modello di cui all'allegato A, realizzato al fine della
sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del
catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale, deve
essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti
di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi
alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e
relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli
predittivi conformi alle prescrizioni della CEI, non appena emanate. In caso di
pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente
da più operatori. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS o
altre, con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt, fermo
restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e
degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la denuncia di inizio
attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non
predisposti, al modello di cui all'allegato B.
3.
Copia dell'istanza ovvero della denuncia viene inoltrata contestualmente
all'ARPA, che si pronuncia entro venti giorni dalla comunicazione. Lo sportello
locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i
dati caratteristici dell'impianto.
4.
Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro
quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di
dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui
all'articolo 6, comma 1, inizia nuovamente a decorrere dal momento
dell'avvenuta integrazione documentale.
5.
Nel caso una amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il
responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di
ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i
rappresentanti delle Amministrazioni degli enti locali interessati, nonché dei
soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001,
n. 36, ed un rappresentante dell'Amministrazione dissenziente.
6.
La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima
convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce
ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale
altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei
lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente
informato il Ministero delle comunicazioni.
7.
Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla
conferenza di servizi, sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela
ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio
storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano
applicazione, in quanto compatibili con il presente decreto, le disposizioni di
cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art.
6.
Esiti
e conseguenze
1.
Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui all'articolo 5,
nonchè quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli
impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni
dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per
il dissenso di cui all'articolo 5, comma 7, non sia stato comunicato un
provvedimento di diniego. Gli enti locali possono prevedere termini più brevi
per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di
semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal
presente comma. 2. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel
termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento
autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.
Art.
7.
Opere
civili, scavi e occupazione di suolo pubblico
1.
Qualora l'installazione di infrastrutture di telecomunicazioni presupponga la
realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e
l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a
presentare apposita istanza conforme ai modelli predisposti dagli enti locali
e, ove non predisposti, al modello di cui all'allegato C, all'ente locale
ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree.
2.
Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro
dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni
e la rettifica e/o integrazione della documentazione prodotta. Il termine di
cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta
integrazione documentale.
3.
Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il
responsabile del procedimento può convocare, con provvedimento motivato, una
conferenza di servizi, alla quale prendono parte le figure soggettive
direttamente interessate dall'installazione.
4.
La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima
convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce
ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale
altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei
lavori.
5.
Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla
conferenza di servizi, sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela
ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio
storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano
applicazione, in quanto compatibili con il presente decreto, le disposizioni di
cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6.
Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione
degli scavi indicati nel progetto, nonchè la concessione del suolo e/o
sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture. Il
comune può mettere a disposizione, direttamente o per il tramite di una società
controllata, infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e non
discriminatorie.
7.
Trascorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda, senza
che l'amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento
espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si
intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque
di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine è
ridotto a trenta giorni.
Art.
8.
Condivisione
dello scavo e coubicazione dei cavi per telecomunicazioni
1.
Qualora l'installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni comporti
l'effettuazione di scavi all'interno di centri abitati, gli operatori di
telecomunicazione interessati devono provvedere alla comunicazione del progetto
in formato elettronico al Ministero delle comunicazioni, o ad altro ente
delegato, per consentire il suo inserimento in un apposto archivio telematico,
affinchè sia agevolata la condivisione dello scavo con altri operatori e la
coubicazione dei cavi di telecomunicazioni conformi alle norme tecniche UNI e CEI.
L'avvenuta comunicazione in forma elettronica del progetto costituisce un
presupposto per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 7.
2.
Entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di
presentazione e pubblicizzazione del progetto di cui al comma 1, gli operatori
di telecomunicazione interessati alla condivisione dello scavo e/o alla
coubicazione dei cavi per telecomunicazioni, possono concordare, con
l'operatore che ha già presentato la propria istanza, l'elaborazione di un
piano comune degli scavi e delle opere. In assenza di accordo tra gli
operatori, l'ente pubblico competente rilascia i provvedimenti abilitativi
richiesti, in base al criterio della priorità delle domande.
3.
Nei casi di cui al presente articolo si adottano le disposizioni e le procedure
stabilite all'articolo 7.
Art.
9.
Reti
dorsali
1.
Qualora l'installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni interessi
aree di proprietà di più enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione,
conforme al modello di cui all'allegato D, viene presentata a tutti i soggetti
interessati. Essa può essere valutata in una conferenza di servizi per ciascun
ambito regionale convocata dal comune di maggiore dimensione demografica. La
conferenza può essere convocata anche su iniziativa del soggetto interessato.
2.
La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima
convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce
ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale
altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei
lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Della convocazione e dell'esito della
conferenza viene tempestivamente informato il Ministero delle comunicazioni.
3.
Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla
tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio
storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano
applicazione, in quanto compatibili con il presente decreto, le disposizioni di
cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4.
Salve le disposizioni di cui al successivo articolo 10, nessuna altra indennità
è dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero
concessionari di aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del
suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture
di telecomunicazioni.
5.
Le figure giuridiche soggettive alle quali è affidata la cura di interessi
pubblici devono rendere noto, con cadenza semestrale, i programmi relativi a
lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, al fine di consentire ai
titolari delle licenze individuali una corretta pianificazione delle rispettive
attività strumentali ed, in specie, delle attività di installazione delle
infrastrutture di telecomunicazioni. I programmi dei lavori di manutenzione
dovranno essere notificati in formato elettronico al Ministero delle
comunicazioni, ovvero ad altro ente all'uopo delegato, con le stesse modalità
di cui all'articolo 8, comma 1, per consentirne l'inserimento in un apposito
archivio telematico consultabile dai titolari delle licenze individuali.
6.
Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche
funzioni hanno l'obbligo, sulla base di accordi commerciali a condizioni eque e
non discriminatorie, di consentire l'accesso alle proprie infrastrutture civili
disponibili, a condizione che non venga turbato l'esercizio delle rispettive
attività istituzionali.
Art.
10.
Oneri
connessi alle attività di installazione, scavo ed occupazione di suolo pubblico
1.
Gli operatori di telecomunicazioni hanno l'obbligo di tenere indenne l'ente
locale, ovvero l'ente proprietario, dalle spese necessarie per le opere di
sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di
installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime
nei tempi stabiliti dall'ente locale. Nessun altro onere finanziario o reale
può essere imposto, in base all'articolo 4 della legge 31 luglio 1997, n. 249,
in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al presente decreto, fatta
salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del
canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed
integrazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettera e), del
medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di
costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
Art.
11.
Limitazioni
legali alla proprietà privata
1.
Al fine di accelerare l'installazione delle infrastrutture di
telecomunicazioni, all'articolo 232 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è aggiunto,
in fine, il seguente comma: "L'operatore di telecomunicazioni incaricato
del servizio può agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali
impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle
infrastrutture.".
Art.
12.
Disposizioni
finali
1.
I diversi titoli già rilasciati per l'installazione delle infrastrutture di cui
al presente decreto si intendono ad ogni effetto considerati quali
autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente decreto.
2.
Le istanze presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto in
tutto il territorio nazionale in relazione agli impianti di cui all'articolo 5,
comma 2, ultimo periodo, conformi alle prescrizioni ivi indicate, valgono come
denuncia di inizio attività.
3.
I gestori delle reti radiomobili di comunicazione pubblica provvedono ad
inviare ai comuni ed ai competenti ispettorati territoriali del Ministero delle
comunicazioni la descrizione di ciascun impianto installato prima della data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, sulla base dei modelli A e
B allegati al presente decreto, al fine di realizzare il catasto di tali
infrastrutture. Inviano altresì i modelli relativi alle successive
installazioni. I soggetti interessati alla realizzazione delle opere di cui
agli articoli 7, 8 e 9 trasmettono al Ministero delle comunicazioni copie dei
modelli C e D. Il Ministero delle comunicazioni può delegare ad altro ente la
tenuta degli archivi telematici di tutte le comunicazioni trasmessegli.
4.
È abrogato l'articolo 2-bis della legge 1 luglio 1997, n. 189.
Art.
13.
Legislazione
regionale
1.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono alle finalità di cui al presente decreto, nell'ambito delle
competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative
norme di attuazione, secondo quanto disposto dai singoli ordinamenti.
Art.
14.
Entrata
in vigore
1.
Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato
a Roma, addì 4 settembre 2002.
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Gasparri,
Ministro delle comunicazioni
Sirchia,
Ministro della salute
Matteoli,
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Tremonti,
Ministro dell'economia e delle finanze
La
Loggia, Ministro per gli affari regionali
Stanca,
Ministro per l'innovazione e le tecnologie
Visto,
il Guardasigilli: Castelli
Allegato
A (previsto dall'art. 5, comma 1)
ISTANZA
DI AUTORIZZAZIONE
Il
sottoscritto ................................................. nato
a................................... il ........................ residente a
.................. via ......................... n. ..... nella sua qualità di
................... della Società .............. con sede in
....................... via ................... n. ......
Chiede
il rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito
descritto dichiarandone la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di
attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36.
Descrizione
dell'impianto e delle aree circostanti. Posizionamento degli apparati.
Si
descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti,
la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato.
La posizione dovrà essere corredata di coordinate geografiche con
approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni, nonchè dell'indirizzo
completo di numero civico se assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione
per l'individuazione del sito. Descrizione del terreno circostante. Si
descrivano sinteticamente ma in modo esauriente i dintorni dell'apparato,
evidenziando: edifici posti in vicinanza del sito; conformazione e morfologia
del terreno circostante; eventuale presenza di altre stazioni emittenti
collocate con la stazione da installare. (Si vedano in calce gli allegati
richiesti per una descrizione più dettagliata). Caratteristiche radioelettriche
dell'impianto. Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguità
tutte le caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmittente. (Si vedano
in calce gli allegati richiesti per una descrizione più dettagliata). Stime del
campo generato. Presentare i risultati ottenuti con le modalità di simulazione
numerica specificate nel punto 2.1. Tali risultati dovranno essere forniti,
alternativamente, in una delle due forme seguenti: volume di rispetto, ovvero
la forma geometrica in grado di riassumere in modo grafico la conformità ai
limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio
2001, n. 36. Allo scopo si raccomanda di utilizzare la definizione di volume di
rispetto, o in alternativa quella di isosuperficie 3D, contenute nella
"Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i
limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza" [Guida
CEI 211-10]. Nel caso in cui volumi di rispetto evidenzino punti con
intersezioni critiche (rispetto alle soglie usate) per posizioni accessibili
alla popolazione con tempi di permanenza superiore a 4 ore dovranno essere
fornite le curve isocampo rispetto ai punti di criticità per le stesse soglie.
Stima puntuale dei valori di campo nei punti dove si prevede una maggiore
esposizione della popolazione (max. 10 punti/sito). Per questi ultimi occorre:
evidenziare accuratamente e chiaramente sulle planimetrie a disposizione le
posizioni accessibili alla popolazione (specificando se i tempi di permanenza
siano maggiori o minori di 4 ore); effettuare una campagna di misure del campo
elettromagnetico di fondo presente (è possibile riferirsi alla "Norma CEI
211-7 - Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici
nell'intervallo di frequenza 10 kHz - 300 GHz", con riferimento
all'esposizione umana). La scelta tra i due formati sopra descritti rimane a
discrezione dell'operatore, secondo quanto riportato nella Guida CEI già
citata. In entrambi i casi (volume di rispetto o calcolo puntuale), le
valutazioni sopra indicate dovranno comprendere la stima del fondo ambientale,
al fine di ottenere il campo elettrico complessivo. Modalità di simulazione
numerica. Specificare l'algoritmo di calcolo con il quale si sono eseguite le
stime di campo; dovrà essere specificata l'implementazione dell'algoritmo
utilizzato o, qualora il software sia di tipo commerciale, il nome del
programma, nonchè la versione e la configurazione utilizzata. Indicare la conformità
del programma di calcolo alle prescrizioni CEI, non appena emanate.
Allega
alla presente istanza
Scheda
tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna
installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo
irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt
(elettrico e/o meccanico). Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e
verticale del sistema irradiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per
ogni grado, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo
relativo E/E0). Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero
civico o foglio mappale con coordinate UTM della dislocazione dell'impianto.
Specificare se il nuovo impianto utilizzi un sistema di antenne già in
esercizio per altre emittenti (n-plexing). In questo caso il parere sanitario
sarà soggetto alla valutazione complessiva di tutto l'impianto. Planimetria
generale ante opera e post operam del progetto di impianto, su scala 1:500.
Dichiarazione
della potenza fornita a connettore d'antenna del sistema irradiante. In caso di
più frequenze di emissione tali dati vanno rilasciati per ogni frequenza. Mappe
del territorio circostante all'impianto.
Stralcio
del PRG con scala non superiore a 1:2.000 (con indicazione delle abitazioni
presenti o in costruzione al momento della domanda, specificando i numeri di
piani fuori terra di ognuno, nonchè dei luoghi di pubblico accesso); Mappe
catastali con scala non superiore a 1:2.000, con indicazione del punto di
installazione e riportante la zona circostante con un raggio di almeno 300
metri intorno all'impianto; Stralcio ubicativo con scala non superiore a
1:2.000 con indicazione delle curve di livello altimetriche; Tutte le suddette
mappe dovranno contenere l'indicazione del Nord geografico.
Nel
contempo, il sottoscritto, consapevole delle conseguenze penali cui incorre, ai
sensi della legge 27 gennaio 1968, n. 15, chi presenta dichiarazioni mendaci
ovvero utilizza atti falsi, Rilascia la seguente dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà: "l'impianto, sulla base della stima del campo generato
e della simulazione numerica effettuata, è conforme ai limiti di esposizione,
ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22
febbraio 2001, n. 36".
A
tal fine, il sottoscritto allega una copia fotostatica non autenticata del
proprio documento di identità.
Firma.
Allegato
B (previsto dall'art. 5, comma 2)
DENUNCIA
DI INIZIO ATTIVITÀ (per impianti con potenza in antenna inferiore a 20 watt) ;
Il
sottoscritto ................................................. nato
a................................... il ........................ residente a
.................. via ......................... n. ..... nella sua qualità di
................... della Società .............. con sede in
....................... via ................... n. ......
Descrizione
dell'impianto e delle aree circostanti.
Posizionamento
degli apparati. Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento
degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del
personale incaricato. La posizione dovrà essere corredata di coordinate
geografiche con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni, nonchè
dell'indirizzo completo di numero civico se assegnato, e di ogni eventuale
altra indicazione per l'individuazione del sito. Caratteristiche
radioelettriche dell'impianto. Si enumerino in modo dettagliato, completo e
privo di ambiguità tutte le caratteristiche radioelettriche dell'impianto
trasmittente.
Allega
alla presente istanza Scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza,
marca e modello di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno
in dBi, direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord
geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico). Diagrammi angolari di
irradiazione orizzontale e verticale del sistema radiante. In tali diagrammi
deve essere riportata, per ogni grado da 0o a 360o, l'attenuazione in dB del
campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E0).
Indirizzo
completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappale con
coordinate UTM della dislocazione dell'impianto.
Allegato
C (previsto dall'art. 7, comma 1)
ISTANZA
DI AUTORIZZAZIONE PER OPERE CIVILI, SCAVI E OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN
AREE URBANE ;
Il
sottoscritto ................................................. nato
a................................... il ........................ residente a
.................. via ......................... n. ..... nella sua qualità di
................... della Società .............. con sede in
....................... via ................... n. ......
Chiede
il
rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito
descritto:
Descrizione
dell'impianto.
Si
descriva sinteticamente ma in modo esauriente il tracciato di posa
dell'impianto con l'elenco delle strade interessate, in particolare: dovranno
essere indicate le caratteristiche salienti dell'impianto con riferimento alle sedi
di posa, ai materiali previsti per la costruzione e alla tecnica di
installazione utilizzata; dovranno essere indicati i tempi previsti per la
realizzazione dell'impianto; dovranno essere evidenziate eventuali situazioni
di interesse comune ad altri enti/gestori sul medesimo tracciato note al
momento della presentazione della presente istanza; dovranno essere evidenziate
tratte di infrastruttura esistente di proprietà/gestione dell'Ente a cui è
indirizzata la richiesta per valutarne il possibile utilizzo.
Allega
alla presente istanza
Planimetria
dettagliata in scala 1:1.000 contenente i riferimenti stradali necessari
all'individuazione del tracciato di posa con evidenziati i seguenti elementi:
tracciato di posa indicante eventuali tratte di concomitanze con altri
enti/gestori; manufatti previsti lungo l'impianto con apposita simbologia;
particolari "tipo" delle tubazioni utilizzate e dei manufatti;
sezioni trasversali in scala, complete delle quote relative al posizionamento
nel sottosuolo dei cavidotti; sezioni relative agli attraversamenti stradali,
complete delle quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti;
vie interessate, lunghezza dell'impianto e tecnica di posa;
Dichiara
di aver comunicato il progetto in formato elettronico.
Data.
Firma.
Allegato
D (previsto dall'art. 9, comma 1)
ISTANZA
DI AUTORIZZAZIONE PER OPERE CIVILI, SCAVI E OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN
AREE EXTRAURBANE
Il
sottoscritto ................................................. nato
a................................... il ........................ residente a
.................. via ......................... n. ..... nella sua qualità di
................... della Società .............. con sede in
....................... via ................... n. ......
Chiede
il rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito
descritto:
Descrizione
dell'impianto. Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il tracciato di
posa dell'impianto con l'elenco delle strade interessate, in particolare:
dovranno essere indicate le caratteristiche salienti dell'impianto con
riferimento alle sedi di posa, ai materiali previsti per la costruzione e alla
tecnica di installazione utilizzata; dovranno essere indicati i tempi previsti
per la realizzazione dell'impianto; dovranno essere evidenziate eventuali
situazioni di interesse comune ad altri enti/gestori sul medesimo tracciato
note al momento della presentazione della presente istanza; dovranno essere
evidenziate tratte di infrastruttura esistente di proprietà/gestione dell'Ente
a cui è indirizzata la richiesta per valutarne il possibile utilizzo.
Allega
alla presente istanza
Per
impianti extraurbani: stralcio planimetrico in scala non superiore a 1:25.000
con indicazione del tracciato di posa dell'impianto e la lunghezza dello
stesso; planimetria dettagliata in scala 1:2.000 o 1:1.000 contenente i
riferimenti stradali necessari all'individuazione del tracciato di posa con
evidenziati i seguenti elementi: tracciato di posa indicante eventuali tratte
di concomitanze con altri enti/gestori; manufatti previsti lungo l'impianto;
sezioni trasversali in scala, complete delle quote relative al posizionamento
nel sottosuolo dei cavidotti; strade interessate, lunghezza dell'impianto e
tecnica di posa.