DECRETO LEGISLATIVO 4 settembre 2002, n. 262

 

(in G.U. n. 273 del 21-11-2002- Suppl. Ordinario n. 214)

 

Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1 della legge 1 marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001, ed in particolare l'allegato "A";

Vista la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 3;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1994, ed in particolare l'articolo 47;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 2002;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1.

Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente decreto disciplina i valori di emissione acustica, le procedure di valutazione della conformità, la marcatura, la documentazione tecnica e la rilevazione dei dati sull'emissione sonora relativi alle macchine ed alle attrezzature destinate a funzionare al-l'aperto, al fine di tutelare sia la salute ed il benessere delle persone che l'ambiente.

2. Esso si applica alle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto individuate e definite all'articolo 2 e all'allegato I che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono immesse in commercio o messe in servizio come unità complete per l'uso previsto.

3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto:

a) le macchine destinate essenzialmente al trasporto di merci o passeggeri su strada, su rotaia, per via aerea o per via navigabile;

b) le macchine progettate e costruite specificatamente a fini militari e di polizia e per i servizi di emergenza;

c) gli accessori privi di motore delle macchine ed attrezzature di cui al comma 1 immessi in commercio o messi in servizio separatamente, ad eccezione dei martelli demolitori tenuti a mano e dei martelli demolitori idraulici.

 

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto", di seguito denominate: "macchine ed attrezzature": tutte le macchine rientranti nella definizione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, e successive modifiche, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, semoventi o mobili, le quali, a prescindere dagli organi di trazione di cui dispongono ed a seconda del tipo cui appartengono, siano destinate al funzionamento all'aperto e contribuiscano, quindi, all'esposizione al rumore ambientale. L'uso di macchine ed attrezzature all'interno di strutture che non influiscono significativamente sulla trasmissione del suono, ad esempio sotto tendoni o tettoie di riparo dalle intemperie oppure all'interno di strutture aperte degli edifici, è considerato alla stregua dell'utilizzo all'aperto. Questa definizione comprende anche macchine prive di motore, di applicazione industriale od ambientale, a seconda del tipo cui appartengono, destinate ad essere usate all'aperto e che contribuiscono all'esposizione al rumore ambientale;

b) "marcatura": l'apposizione visibile, leggibile ed indelebile della marcatura CE di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, e successive modifiche, cui si aggiunge l'indicazione del livello di potenza sonora garantito;

c) "livello di potenza sonora LWA": il livello di potenza sonora ponderato A in dB riferito a 1 pW quale definito in EN ISO 3744:1995 e EN ISO 3746:1995;

d) "livello di potenza sonora rilevato": il livello di potenza sonora determinato in base alle misurazioni di cui all'allegato III;

i valori misurati possono essere rilevati da una sola macchina rappresentativa del tipo o dalla media di una loro serie;

e) "livello di potenza sonora garantito": il livello di potenza sonora determinato in base ai requisiti di cui all'allegato III, che include le incertezze legate alle variazioni di produzione e alle procedure di misurazione, il cui non superamento sia confermato dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità in base agli strumenti tecnici applicati e citati nella documentazione tecnica;

f) "potenza netta installata": per motori endotermici: la potenza in "kW CEE", ottenuta sul banco di prova all'estremità dell'albero motore o del suo equivalente, misurata conformemente al metodo di cui al decreto 12 giugno 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 6 ottobre 1981, e al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, in data 16 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000, per la misura della potenza dei motori a combustione interna dei veicoli stradali, esclusa la potenza assorbita dalla ventola di raffreddamento del motore; per i motori diesella definizione è conforme al decreto ministeriale 20 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2000;

g) "immissione in commercio": prima messa a disposizione, all'interno della Comunità, a titolo oneroso o gratuito, delle macchine ed attrezzature di cui all'allegato I;

h) "messa in servizio": primo utilizzo, conforme alla sua destinazione, all'interno della Comunità, di macchine ed attrezzature di cui all'allegato I; per le macchine che, anteriormente al primo utilizzo, non devono essere, dal fabbricante o da terzi da esso designati, nè installate, nè regolate, la messa in servizio è considerata effettuata al momento dell'immissione in commercio;

i) "fabbricante": persona fisica o giuridica responsabile della progettazione e della realizzazione di macchine ed attrezzature di cui all'allegato I, ai fini dell'immissione in commercio con il proprio nome o con il proprio marchio. Sono, altresì, considerati fabbricanti le persone fisiche o giuridiche che, per uso proprio, progettano o fanno progettare, realizzano o fanno realizzare o mettono in servizio le macchine ed attrezzature di cui all'allegato I;

j) "mandatario": qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita all'interno della Comunità che abbia ricevuto mandato scritto dal fabbricante per adempiere a suo nome agli obblighi previsti dal presente decreto;

k) "tipo": gruppo di macchine ed attrezzature, indicate con un nome generico, conformi alle definizioni di cui all'allegato I;

l) "modello": gruppo di macchine ed attrezzature facenti parte di un determinato tipo;

m) "esemplare": singola macchina ed attrezzatura identificata da un unico numero di serie.

 

Art. 3.

Immissione in commercio e libera circolazione

1. Il fabbricante o il mandatario può immettere in commercio o mettere in servizio le macchine ed attrezzature di cui all'allegato I, a condizione che dette macchine ed attrezzature:

a) soddisfino i requisiti in materia di emissione acustica ambientale stabiliti dal presente decreto;

b) siano state sottoposte alle procedure di valutazione della conformità di cui all'articolo 11;

c) rechino la dichiarazione CE di conformità, nonchè la marcatura CE e l'indicazione del livello di potenza sonora garantito, di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma l.

2. Le macchine e le attrezzature di cui al comma 1 non conformi ai requisiti stabiliti dal presente decreto possono essere presentate nell'ambito di fiere, esposizioni o dimostrazioni purchè rechino l'indicazione, chiara e visibile, che non sono conformi ai predetti requisiti e che non possono essere immesse in commercio o messe in servizio fino a che non siano rese conformi agli stessi requisiti e purchè, durante le dimostrazioni, siano adottate misure di sicurezza adeguate a garantire la protezione delle persone.

 

Art. 4.

Controllo sul mercato

1. L'attività di controllo sulle macchine e sulle attrezzature di cui all'allegato I connessa all'applicazione del presente decreto è svolta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che, a tale fine, si avvale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), previa definizione dei criteri sulla base dei quali la stessa Agenzia procede ad espletare gli accertamenti di carattere tecnico.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio fornisce alle autorità competenti degli altri Stati membri informazioni sui risultati dell'attività di cui al comma 1.

 

Art. 5.

Presunzione di conformità

1. Si presumono conformi alle disposizioni del presente decreto le macchine e le attrezzature di cui all'allegato I, recanti la marcatura CE, l'indicazione del livello di potenza sonora garantito e accompagnate dalla dichiarazione CE di conformità.

 

Art. 6.

Non conformità delle macchine ed attrezzature

1. Qualora nell'esercizio dell'attività di controllo di cui all'articolo 4, comma 1, sia accertato che macchine ed attrezzature di cui all'allegato I non sono conformi ai requisiti previsti dal presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio intima, per iscritto, al fabbricante o al mandatario di adottare, entro trenta giorni dal ricevimento dell'intimazione stessa, le misure necessarie per rendere conformi alle prescrizioni del presente decreto le macchine ed attrezzature in questione e tutti gli esemplari dello stesso tipo già immessi in commercio o messi in servizio.

2. Qualora il fabbricante o il mandatario non ottemperi, entro i termini, alle prescrizioni di cui al comma 1, l'autorità di cui al comma 1 vieta temporaneamente l'immissione in commercio o la messa in servizio degli esemplari non conformi ed ordina il ritiro temporaneo di tutti gli esemplari già immessi in commercio o messi in servizio, a cura e spese del fabbricante o del mandatario.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio informa immediatamente la Commissione europea e le autorità competenti degli altri Stati membri dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 2.

4. A seguito delle conclusioni delle consultazioni avviate dalla Commissione europea con i soggettiinteressati, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2000/14/CE, i provvedimenti di cui al comma 2 possono essere definitivamente confermati, modificati o revocati.

5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio comunica i provvedimenti di cui al comma 2 ai Ministeri delle attività produttive e del lavoro e delle politiche sociali.

 

Art. 7.

Mezzi di impugnazione

1. Qualsiasi provvedimento amministrativo adottato che produce l'effetto di limitare l'immissione in commercio o la messa in servizio di macchine e di attrezzature oggetto del presente decreto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Il provvedimento è comunicato, senza indugio, alla parte interessata con l'indicazione contestuale del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere.

 

Art. 8.

Dichiarazione CE di conformità

1. Ciascun esemplare di cui all'allegato I, deve essere accompagnato dalla dichiarazione CE di conformità contenente le indicazioni di cui all'allegato II, redatta a cura del fabbricante o del suo mandatario, anche in più lingue ufficiali della Comunità, purchè una di esse sia l'italiano. Nel caso di traduzione in lingua italiana da altra lingua comunitaria è sufficiente la traduzione delle parti scritte, senza ripetere le parti specifiche alla macchina purchè sia adottato un chiaro sistema di riferimento incrociato dei testi.

2. Copia della dichiarazione CE di conformità di cui al comma 1 e della documentazione tecnica di cui all'allegato V, punto 3, all'allegato VI, punto 3, all'allegato VII, punto 2, e all'allegato VIII, punti 3.1 e 3.3, deve essere conservata dal fabbricante o dal suo mandatario per dieci anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo esemplare della macchina e della attrezzatura alla quale si riferisce.

 

Art. 9.

Marcatura

1. Le macchine e le attrezzature di cui all'allegato I, immesse in commercio o messe in servizio, devono recare in modo visibile, leggibile ed indelebile la marcatura CE di conformità e l'indicazione del livello di potenza sonora garantito, secondo quanto stabilito all'allegato IV.

2. È vietato apporre sulle macchine e sulle attrezzature di cui al comma 1 marchi o iscrizioni che possono trarre in inganno circa il significato o il simbolo grafico della marcatura CE o l'indicazione del livello di potenza sonoro garantito. Possono essere apposti sulla macchina o sulla attrezzatura altri marchi purchè ciò non pregiudichi la visibilità e la leggibilità della marcatura CE e dell'indicazione del livello di potenza sonora garantito.

3. La marcatura CE indica che le macchine e le attrezzature soddisfano anche i requisiti previsti da altra normativa che, per differenti aspetti, stabilisce l'obbligo di marcatura. Nel caso in cui detta normativa attribuisca, per un periodo transitorio, al fabbricante o al mandatario la facoltà di scelta in ordine alle disposizioni da applicare, la marcatura CE deve fare riferimento solo alle disposizioni applicate, che devono essere riportate nei documenti, nelle avvertenze o nelle istruzioni per l'uso previsti per tali macchine ed attrezzature.

 

Art. 10.

Macchine ed attrezzature soggette "a limiti di emissione acustica

1. Il livello di potenza sonora garantito delle macchine e delle attrezzature di cui all'allegato I, parte b), non può superare i valori limite di emissione acustica stabiliti nello stesso allegato.

 

Art. 11.

Valutazione della conformità

1. Prima di immettere in commercio o di mettere in servizio macchine ed attrezzature di cui all'allegato 1, parte b), il fabbricante o il mandatario sottopone ciascun tipo di macchina e di attrezzatura a una delle seguenti procedure di valutazione della conformità:

a) procedura di controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli di cui all'allegato VI;

b) procedura di verifica dell'esemplare unico di cui all'allegato VII;

c) procedura di garanzia di qualità totale di cui all'allegato VIII.

2. Ai fini dell'immissione in commercio o della messa in servizio di macchine e di attrezzature di cui all'allegato I, parte c), il fabbricante o il mandatario sottopone ciascun tipo di macchina e di attrezzatura alla procedura di controllo interno della produzione di cui all'allegato V.

3. Il fabbricante o il mandatario fornisce, su richiesta motivata, alla Commissione europea e agli altri Stati membri tutte le informazioni utilizzate nell'ambito della procedura di valutazione della conformità per un dato tipo di macchina e di attrezzatura e, in particolare, la documentazione tecnica di cui all'allegato V, punto 3, all'allegato VI, punto 3, all'allegato VII, punto 2, ed all'allegato VIII, punti 3.1 e 3.3.

 

Art. 12.

Organismi di certificazione

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con decreto di concerto con il Ministero delle attività produttive, su istanza degli organismi interessati e previa verifica del possesso dei requisiti prescritti, autorizza, per un periodo di cinque anni, salvo rinnovo, gli organismi demandati ad espletare le procedure di valutazione di conformità di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c), entro novanta giorni dal ricevimento della domanda.

Decorso tale termine l'istanza si intende rifiutata.

2. Nelle ipotesi in cui gli organismi interessati richiedano l'autorizzazione, anche ai fini dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, recante regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, è formulata un'unica istanza al Ministero delle attività produttive, il quale provvede con decreto di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attività produttive:

a) sono disciplinate le procedure, nonchè i requisiti previsti ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 1. Fino all'adozione del predetto decreto si applicano le procedure e i requisiti minimi stabiliti nell'allegato IX;

b) è revocata l'autorizzazione nel caso in cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al quale spetta la vigilanza sugli organismi di certificazione, riscontri la sopravvenuta mancanza dei requisiti prescritti o accerti gravi e reiterate irregolarità da parte dell'organismo stesso;

c) è sospesa l'autorizzazione di cui al comma 1, previa contestazione all'organismo stesso dei relativi motivi e fissazione di un termine di trenta giorni per ricevere eventuali elementi giustificativi e controdeduzioni, nel caso in cui l'organismo di certificazione non svolga efficacemente o in modo soddisfacente i propri compiti;

d) è revocata l'autorizzazione se l'organismo di cui al comma 1 non ottempera nei modi e nei tempi indicati a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione di cui alla lettera c).

4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri gli organismi di cui al comma 1, i compiti specifici e le procedure d'esame agli stessi demandati ed i numeri di identificazione previamente attribuiti dalla Commissione agli stessi organismi, nonché le eventuali revoche e sospensioni ai sensi delle lettere b), c) e d) del comma 3.

5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco degli organismi di certificazione e dei relativi aggiornamenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, completi del numero di identificazione loro attribuito dalla Commissione europea.

 

Art. 13.

Rilevazione di dati sull'emissione acustica

1. Al fine della rilevazione dei dati relativi all'emissione acustica, il fabbricante o il mandatario trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed alla Commissione europea una copia della dichiarazione di conformità CE per ciascun tipo di macchina e di attrezzatura di cui all'allegato I, immesso in commercio o messo in servizio. Tale obbligo non ricorre qualora sia già stato soddisfatto in un altro Stato membro della Comunità.

 

Art. 14.

Procedura di modifica degli allegati

1. Gli allegati al presente decreto sono modificati, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in conformità alle variazioni apportate alla direttiva in sede comunitaria.

 

Art. 15.

Sanzioni

1. Il fabbricante o il mandatario che immette in commercio o mette in servizio macchine ed attrezzature di cui all'allegato I, non accompagnate dalla dichiarazione CE di conformità di cui all'articolo 8, comma 1, è punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1000 a euro 50000.

2. Il fabbricante o il mandatario che viola le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, è punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 25000.

3. Il fabbricante o il mandatario che immette in commercio o mette in servizio macchine ed attrezzature, di cui all'allegato I, prive della marcatura CE di conformità e dell'indicazione del livello di potenza sonora garantito di cui all'articolo 9, comma 1, è punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1000 a euro 50000.

4. Il fabbricante o il mandatario che viola le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, è punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 25000.

5. Il fabbricante o il mandatario che immette in commercio o mette in servizio macchine ed attrezzature di cui all'allegato I, parte b), non conformi ai requisiti previsti all'articolo 10, comma 1, è punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1000 a euro 50000.

6. Il fabbricante o il mandatario che immette in commercio o mette in servizio macchine ed attrezzature di cui all'allegato I, parte b), in violazione alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, è punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1000 a euro 50000.

7. Il fabbricante o il mandatario che immette in commercio o mette in servizio macchine ed attrezzature di cui all'allegato I, parte c), in violazione alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, è punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1000 a euro 50000.

8. Il fabbricante o il mandatario che viola le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, è punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 25000.

9. Il fabbricante o il mandatario che non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, è punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1000 a euro 50000.

 

Art. 16.

Norma di rinvio

1. Alle procedure di valutazione della conformità delle macchine e delle attrezzature di cui all'articolo 11, a quelle finalizzate alla designazione degli organismi notificati di cui all'articolo 12, alla vigilanza sugli organismi stessi, nonchè all'effettuazione dei controlli sulle macchine e sulle attrezzature di cui all'articolo 4, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta il decreto per la determinazione delle tariffe di cui al citato articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

 

Art. 17.

Abrogazioni

1. Il decreto ministeriale 28 novembre 1987, n. 588, il decreto ministeriale 28 novembre 1987, n. 592, il decreto ministeriale 3 dicembre 1987, n. 598, il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 135, il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 136, il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 137, il decreto ministeriale 4 marzo 1994, n. 316, e il decreto ministeriale 25 marzo 1994, n. 317, sono abrogati.

 

Art. 18.

Disposizioni transitorie

1. Fino alla data del 1 gennaio 2003 è consentita l'immissione in commercio o la messa in servizio di macchine ed attrezzature di cui all'allegato I conformi alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto e già costruite alla stessa data.

2. Fino alla data del 1 luglio 2003 restano ferme le autorizzazioni provvisorie rilasciate, alla data di entrata in vigore del presente decreto, agli organismi abilitati a svolgere i compiti di cui all'articolo 12, comma 1.

 

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni relative ai livelli ridotti di potenza sonora ammissibili della fase II di cui all'allegato I entrano in vigore a decorrere dal 3 gennaio 2006.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.