DECRETO LEGISLATIVO 4 settembre 2002, n. 262
(in G.U. n. 273 del 21-11-2002- Suppl. Ordinario n. 214)
Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione
acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare
all'aperto.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto
l'articolo 1 della legge 1 marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità
europee - Legge comunitaria 2001, ed in particolare l'allegato "A";
Vista
la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio
2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti
l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a
funzionare all'aperto;
Vista
la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, ed in particolare
l'articolo 3;
Vista
la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge
comunitaria 1994, ed in particolare l'articolo 47;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11
luglio 2002;
Sulla
proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività
produttive, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia
e dell'economia e delle finanze;
E
m a n a
il
seguente decreto legislativo:
Art.
1.
Ambito
di applicazione e finalità
1.
Il presente decreto disciplina i valori di emissione acustica, le procedure di
valutazione della conformità, la marcatura, la documentazione tecnica e la
rilevazione dei dati sull'emissione sonora relativi alle macchine ed alle
attrezzature destinate a funzionare al-l'aperto, al fine di tutelare sia la
salute ed il benessere delle persone che l'ambiente.
2.
Esso si applica alle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto
individuate e definite all'articolo 2 e all'allegato I che, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono immesse in commercio o
messe in servizio come unità complete per l'uso previsto.
3.
Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto:
a)
le macchine destinate essenzialmente al trasporto di merci o passeggeri su
strada, su rotaia, per via aerea o per via navigabile;
b)
le macchine progettate e costruite specificatamente a fini militari e di
polizia e per i servizi di emergenza;
c)
gli accessori privi di motore delle macchine ed attrezzature di cui al comma 1
immessi in commercio o messi in servizio separatamente, ad eccezione dei
martelli demolitori tenuti a mano e dei martelli demolitori idraulici.
Art.
2.
Definizioni
1.
Ai fini del presente decreto si intende per:
a)
"macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto", di
seguito denominate: "macchine ed attrezzature": tutte le macchine
rientranti nella definizione di cui al decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1996, n. 459, e successive modifiche, concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, semoventi o
mobili, le quali, a prescindere dagli organi di trazione di cui dispongono ed a
seconda del tipo cui appartengono, siano destinate al funzionamento all'aperto
e contribuiscano, quindi, all'esposizione al rumore ambientale. L'uso di
macchine ed attrezzature all'interno di strutture che non influiscono
significativamente sulla trasmissione del suono, ad esempio sotto tendoni o
tettoie di riparo dalle intemperie oppure all'interno di strutture aperte degli
edifici, è considerato alla stregua dell'utilizzo all'aperto. Questa
definizione comprende anche macchine prive di motore, di applicazione industriale
od ambientale, a seconda del tipo cui appartengono, destinate ad essere usate
all'aperto e che contribuiscono all'esposizione al rumore ambientale;
b)
"marcatura": l'apposizione visibile, leggibile ed indelebile della
marcatura CE di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996,
n. 459, e successive modifiche, cui si aggiunge l'indicazione del livello di
potenza sonora garantito;
c)
"livello di potenza sonora LWA": il livello di potenza sonora
ponderato A in dB riferito a 1 pW quale definito in EN ISO 3744:1995 e EN ISO
3746:1995;
d)
"livello di potenza sonora rilevato": il livello di potenza sonora
determinato in base alle misurazioni di cui all'allegato III;
i
valori misurati possono essere rilevati da una sola macchina rappresentativa
del tipo o dalla media di una loro serie;
e)
"livello di potenza sonora garantito": il livello di potenza sonora
determinato in base ai requisiti di cui all'allegato III, che include le
incertezze legate alle variazioni di produzione e alle procedure di
misurazione, il cui non superamento sia confermato dal fabbricante o dal suo
mandatario stabilito nella Comunità in base agli strumenti tecnici applicati e
citati nella documentazione tecnica;
f)
"potenza netta installata": per motori endotermici: la potenza in
"kW CEE", ottenuta sul banco di prova all'estremità dell'albero
motore o del suo equivalente, misurata conformemente al metodo di cui al
decreto 12 giugno 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 6 ottobre 1981, e al decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione, in data 16 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 78 del 3 aprile 2000, per la misura della potenza dei motori a combustione
interna dei veicoli stradali, esclusa la potenza assorbita dalla ventola di
raffreddamento del motore; per i motori diesella definizione è conforme al
decreto ministeriale 20 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2000;
g)
"immissione in commercio": prima messa a disposizione, all'interno
della Comunità, a titolo oneroso o gratuito, delle macchine ed attrezzature di
cui all'allegato I;
h)
"messa in servizio": primo utilizzo, conforme alla sua destinazione,
all'interno della Comunità, di macchine ed attrezzature di cui all'allegato I;
per le macchine che, anteriormente al primo utilizzo, non devono essere, dal
fabbricante o da terzi da esso designati, nè installate, nè regolate, la messa
in servizio è considerata effettuata al momento dell'immissione in commercio;
i)
"fabbricante": persona fisica o giuridica responsabile della
progettazione e della realizzazione di macchine ed attrezzature di cui
all'allegato I, ai fini dell'immissione in commercio con il proprio nome o con
il proprio marchio. Sono, altresì, considerati fabbricanti le persone fisiche o
giuridiche che, per uso proprio, progettano o fanno progettare, realizzano o
fanno realizzare o mettono in servizio le macchine ed attrezzature di cui
all'allegato I;
j)
"mandatario": qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita
all'interno della Comunità che abbia ricevuto mandato scritto dal fabbricante
per adempiere a suo nome agli obblighi previsti dal presente decreto;
k)
"tipo": gruppo di macchine ed attrezzature, indicate con un nome
generico, conformi alle definizioni di cui all'allegato I;
l)
"modello": gruppo di macchine ed attrezzature facenti parte di un
determinato tipo;
m)
"esemplare": singola macchina ed attrezzatura identificata da un
unico numero di serie.
Art.
3.
Immissione
in commercio e libera circolazione
1.
Il fabbricante o il mandatario può immettere in commercio o mettere in servizio
le macchine ed attrezzature di cui all'allegato I, a condizione che dette
macchine ed attrezzature:
a)
soddisfino i requisiti in materia di emissione acustica ambientale stabiliti
dal presente decreto;
b)
siano state sottoposte alle procedure di valutazione della conformità di cui
all'articolo 11;
c)
rechino la dichiarazione CE di conformità, nonchè la marcatura CE e
l'indicazione del livello di potenza sonora garantito, di cui agli articoli 8,
comma 1, e 9, comma l.
2.
Le macchine e le attrezzature di cui al comma 1 non conformi ai requisiti
stabiliti dal presente decreto possono essere presentate nell'ambito di fiere,
esposizioni o dimostrazioni purchè rechino l'indicazione, chiara e visibile,
che non sono conformi ai predetti requisiti e che non possono essere immesse in
commercio o messe in servizio fino a che non siano rese conformi agli stessi
requisiti e purchè, durante le dimostrazioni, siano adottate misure di
sicurezza adeguate a garantire la protezione delle persone.
Art.
4.
Controllo
sul mercato
1.
L'attività di controllo sulle macchine e sulle attrezzature di cui all'allegato
I connessa all'applicazione del presente decreto è svolta dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio che, a tale fine, si avvale
dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), previa
definizione dei criteri sulla base dei quali la stessa Agenzia procede ad
espletare gli accertamenti di carattere tecnico.
2.
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio fornisce alle autorità
competenti degli altri Stati membri informazioni sui risultati dell'attività di
cui al comma 1.
Art.
5.
Presunzione
di conformità
1.
Si presumono conformi alle disposizioni del presente decreto le macchine e le
attrezzature di cui all'allegato I, recanti la marcatura CE, l'indicazione del
livello di potenza sonora garantito e accompagnate dalla dichiarazione CE di
conformità.
Art.
6.
Non
conformità delle macchine ed attrezzature
1.
Qualora nell'esercizio dell'attività di controllo di cui all'articolo 4, comma
1, sia accertato che macchine ed attrezzature di cui all'allegato I non sono
conformi ai requisiti previsti dal presente decreto, il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio intima, per iscritto, al fabbricante o al
mandatario di adottare, entro trenta giorni dal ricevimento dell'intimazione
stessa, le misure necessarie per rendere conformi alle prescrizioni del
presente decreto le macchine ed attrezzature in questione e tutti gli esemplari
dello stesso tipo già immessi in commercio o messi in servizio.
2.
Qualora il fabbricante o il mandatario non ottemperi, entro i termini, alle
prescrizioni di cui al comma 1, l'autorità di cui al comma 1 vieta
temporaneamente l'immissione in commercio o la messa in servizio degli
esemplari non conformi ed ordina il ritiro temporaneo di tutti gli esemplari
già immessi in commercio o messi in servizio, a cura e spese del fabbricante o
del mandatario.
3.
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio informa immediatamente
la Commissione europea e le autorità competenti degli altri Stati membri dei
provvedimenti adottati ai sensi del comma 2.
4.
A seguito delle conclusioni delle consultazioni avviate dalla Commissione
europea con i soggettiinteressati, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva
2000/14/CE, i provvedimenti di cui al comma 2 possono essere definitivamente
confermati, modificati o revocati.
5.
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio comunica i
provvedimenti di cui al comma 2 ai Ministeri delle attività produttive e del
lavoro e delle politiche sociali.
Art.
7.
Mezzi
di impugnazione
1.
Qualsiasi provvedimento amministrativo adottato che produce l'effetto di
limitare l'immissione in commercio o la messa in servizio di macchine e di
attrezzature oggetto del presente decreto deve indicare i presupposti di fatto
e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione
dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.
241.
2.
Il provvedimento è comunicato, senza indugio, alla parte interessata con
l'indicazione contestuale del termine e dell'autorità cui è possibile
ricorrere.
Art.
8.
Dichiarazione
CE di conformità
1.
Ciascun esemplare di cui all'allegato I, deve essere accompagnato dalla
dichiarazione CE di conformità contenente le indicazioni di cui all'allegato
II, redatta a cura del fabbricante o del suo mandatario, anche in più lingue
ufficiali della Comunità, purchè una di esse sia l'italiano. Nel caso di
traduzione in lingua italiana da altra lingua comunitaria è sufficiente la
traduzione delle parti scritte, senza ripetere le parti specifiche alla
macchina purchè sia adottato un chiaro sistema di riferimento incrociato dei
testi.
2.
Copia della dichiarazione CE di conformità di cui al comma 1 e della
documentazione tecnica di cui all'allegato V, punto 3, all'allegato VI, punto
3, all'allegato VII, punto 2, e all'allegato VIII, punti 3.1 e 3.3, deve essere
conservata dal fabbricante o dal suo mandatario per dieci anni dalla data di
fabbricazione dell'ultimo esemplare della macchina e della attrezzatura alla
quale si riferisce.
Art.
9.
Marcatura
1.
Le macchine e le attrezzature di cui all'allegato I, immesse in commercio o
messe in servizio, devono recare in modo visibile, leggibile ed indelebile la
marcatura CE di conformità e l'indicazione del livello di potenza sonora
garantito, secondo quanto stabilito all'allegato IV.
2.
È vietato apporre sulle macchine e sulle attrezzature di cui al comma 1 marchi
o iscrizioni che possono trarre in inganno circa il significato o il simbolo
grafico della marcatura CE o l'indicazione del livello di potenza sonoro
garantito. Possono essere apposti sulla macchina o sulla attrezzatura altri
marchi purchè ciò non pregiudichi la visibilità e la leggibilità della
marcatura CE e dell'indicazione del livello di potenza sonora garantito.
3.
La marcatura CE indica che le macchine e le attrezzature soddisfano anche i
requisiti previsti da altra normativa che, per differenti aspetti, stabilisce
l'obbligo di marcatura. Nel caso in cui detta normativa attribuisca, per un
periodo transitorio, al fabbricante o al mandatario la facoltà di scelta in
ordine alle disposizioni da applicare, la marcatura CE deve fare riferimento
solo alle disposizioni applicate, che devono essere riportate nei documenti,
nelle avvertenze o nelle istruzioni per l'uso previsti per tali macchine ed
attrezzature.
Art.
10.
Macchine
ed attrezzature soggette "a limiti di emissione acustica
1.
Il livello di potenza sonora garantito delle macchine e delle attrezzature di
cui all'allegato I, parte b), non può superare i valori limite di emissione
acustica stabiliti nello stesso allegato.
Art.
11.
Valutazione
della conformità
1.
Prima di immettere in commercio o di mettere in servizio macchine ed
attrezzature di cui all'allegato 1, parte b), il fabbricante o il mandatario
sottopone ciascun tipo di macchina e di attrezzatura a una delle seguenti
procedure di valutazione della conformità:
a)
procedura di controllo interno della produzione con valutazione della
documentazione tecnica e controlli di cui all'allegato VI;
b)
procedura di verifica dell'esemplare unico di cui all'allegato VII;
c)
procedura di garanzia di qualità totale di cui all'allegato VIII.
2.
Ai fini dell'immissione in commercio o della messa in servizio di macchine e di
attrezzature di cui all'allegato I, parte c), il fabbricante o il mandatario
sottopone ciascun tipo di macchina e di attrezzatura alla procedura di
controllo interno della produzione di cui all'allegato V.
3.
Il fabbricante o il mandatario fornisce, su richiesta motivata, alla
Commissione europea e agli altri Stati membri tutte le informazioni utilizzate
nell'ambito della procedura di valutazione della conformità per un dato tipo di
macchina e di attrezzatura e, in particolare, la documentazione tecnica di cui
all'allegato V, punto 3, all'allegato VI, punto 3, all'allegato VII, punto 2,
ed all'allegato VIII, punti 3.1 e 3.3.
Art.
12.
Organismi
di certificazione
1.
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con decreto di
concerto con il Ministero delle attività produttive, su istanza degli organismi
interessati e previa verifica del possesso dei requisiti prescritti, autorizza,
per un periodo di cinque anni, salvo rinnovo, gli organismi demandati ad
espletare le procedure di valutazione di conformità di cui all'articolo 11,
comma 1, lettere a), b) e c), entro novanta giorni dal ricevimento della
domanda.
Decorso
tale termine l'istanza si intende rifiutata.
2.
Nelle ipotesi in cui gli organismi interessati richiedano l'autorizzazione,
anche ai fini dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1996, n. 459, recante regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE,
91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, è formulata un'unica
istanza al Ministero delle attività produttive, il quale provvede con decreto
di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
3.
Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con il Ministero delle attività produttive:
a)
sono disciplinate le procedure, nonchè i requisiti previsti ai fini
dell'autorizzazione di cui al comma 1. Fino all'adozione del predetto decreto
si applicano le procedure e i requisiti minimi stabiliti nell'allegato IX;
b)
è revocata l'autorizzazione nel caso in cui il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, al quale spetta la vigilanza sugli organismi di
certificazione, riscontri la sopravvenuta mancanza dei requisiti prescritti o
accerti gravi e reiterate irregolarità da parte dell'organismo stesso;
c)
è sospesa l'autorizzazione di cui al comma 1, previa contestazione
all'organismo stesso dei relativi motivi e fissazione di un termine di trenta
giorni per ricevere eventuali elementi giustificativi e controdeduzioni, nel
caso in cui l'organismo di certificazione non svolga efficacemente o in modo
soddisfacente i propri compiti;
d)
è revocata l'autorizzazione se l'organismo di cui al comma 1 non ottempera nei
modi e nei tempi indicati a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione
di cui alla lettera c).
4.
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio notifica alla
Commissione europea e agli altri Stati membri gli organismi di cui al comma 1,
i compiti specifici e le procedure d'esame agli stessi demandati ed i numeri di
identificazione previamente attribuiti dalla Commissione agli stessi organismi,
nonché le eventuali revoche e sospensioni ai sensi delle lettere b), c) e d)
del comma 3.
5.
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio cura la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco degli organismi di certificazione e dei
relativi aggiornamenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee, completi del numero di identificazione loro attribuito dalla
Commissione europea.
Art.
13.
Rilevazione
di dati sull'emissione acustica
1.
Al fine della rilevazione dei dati relativi all'emissione acustica, il
fabbricante o il mandatario trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio ed alla Commissione europea una copia della dichiarazione di
conformità CE per ciascun tipo di macchina e di attrezzatura di cui
all'allegato I, immesso in commercio o messo in servizio. Tale obbligo non
ricorre qualora sia già stato soddisfatto in un altro Stato membro della
Comunità.
Art.
14.
Procedura
di modifica degli allegati
1.
Gli allegati al presente decreto sono modificati, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, in conformità alle variazioni
apportate alla direttiva in sede comunitaria.
Art.
15.
Sanzioni
1.
Il fabbricante o il mandatario che immette in commercio o mette in servizio
macchine ed attrezzature di cui all'allegato I, non accompagnate dalla
dichiarazione CE di conformità di cui all'articolo 8, comma 1, è punito, fuori
dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1000 a euro 50000.
2.
Il fabbricante o il mandatario che viola le disposizioni di cui all'articolo 8,
comma 2, è punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con
la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a
euro 25000.
3.
Il fabbricante o il mandatario che immette in commercio o mette in servizio
macchine ed attrezzature, di cui all'allegato I, prive della marcatura CE di
conformità e dell'indicazione del livello di potenza sonora garantito di cui
all'articolo 9, comma 1, è punito, fuori dai casi in cui la violazione
costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di
una somma da euro 1000 a euro 50000.
4.
Il fabbricante o il mandatario che viola le disposizioni di cui all'articolo 9,
comma 2, è punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con
la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a
euro 25000.
5.
Il fabbricante o il mandatario che immette in commercio o mette in servizio
macchine ed attrezzature di cui all'allegato I, parte b), non conformi ai
requisiti previsti all'articolo 10, comma 1, è punito, fuori dai casi in cui la
violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da euro 1000 a euro 50000.
6.
Il fabbricante o il mandatario che immette in commercio o mette in servizio
macchine ed attrezzature di cui all'allegato I, parte b), in violazione alle
disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, è punito, fuori dai casi in cui
la violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da euro 1000 a euro 50000.
7.
Il fabbricante o il mandatario che immette in commercio o mette in servizio
macchine ed attrezzature di cui all'allegato I, parte c), in violazione alle
disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, è punito, fuori dai casi in cui
la violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da euro 1000 a euro 50000.
8.
Il fabbricante o il mandatario che viola le disposizioni di cui all'articolo
11, comma 3, è punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato,
con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro
500 a euro 25000.
9.
Il fabbricante o il mandatario che non ottempera alle disposizioni di cui
all'articolo 13, comma 1, è punito, fuori dai casi in cui la violazione
costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di
una somma da euro 1000 a euro 50000.
Art.
16.
Norma
di rinvio
1.
Alle procedure di valutazione della conformità delle macchine e delle
attrezzature di cui all'articolo 11, a quelle finalizzate alla designazione
degli organismi notificati di cui all'articolo 12, alla vigilanza sugli
organismi stessi, nonchè all'effettuazione dei controlli sulle macchine e sulle
attrezzature di cui all'articolo 4, si applicano le disposizioni dell'articolo
47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
2.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, adotta il decreto per la determinazione
delle tariffe di cui al citato articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
Art.
17.
Abrogazioni
1.
Il decreto ministeriale 28 novembre 1987, n. 588, il decreto ministeriale 28
novembre 1987, n. 592, il decreto ministeriale 3 dicembre 1987, n. 598, il
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 135, il decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 136, il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 137, il decreto
ministeriale 4 marzo 1994, n. 316, e il decreto ministeriale 25 marzo 1994, n.
317, sono abrogati.
Art.
18.
Disposizioni
transitorie
1.
Fino alla data del 1 gennaio 2003 è consentita l'immissione in commercio o la
messa in servizio di macchine ed attrezzature di cui all'allegato I conformi
alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto e
già costruite alla stessa data.
2.
Fino alla data del 1 luglio 2003 restano ferme le autorizzazioni provvisorie
rilasciate, alla data di entrata in vigore del presente decreto, agli organismi
abilitati a svolgere i compiti di cui all'articolo 12, comma 1.
Art.
19.
Entrata
in vigore
1.
Le disposizioni relative ai livelli ridotti di potenza sonora ammissibili della
fase II di cui all'allegato I entrano in vigore a decorrere dal 3 gennaio 2006.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.