L. 8-8-2002 n. 178

 

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nella aree svantaggiate.

 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 agosto 2002, n. 187, S.O.

 

Epigrafe

Articolo unico

Allegato - 1

 

L. 8 agosto 2002, n. 178 (1).

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nella aree svantaggiate.

------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 agosto 2002, n. 187, S.O.

 

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate."

------------------------

 

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138

Articolo 1

1. Il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: "dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2002";

al comma 2, le parole: "dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2002";

al comma 3, le parole: "dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2002";

al comma 4, le parole: "dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2002";

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applicano, con le medesime modalità, anche per il periodo dal 1° luglio 2002 al 31 dicembre 2002. Per tale periodo, i termini e i riferimenti temporali contenuti nel predetto articolo 5 sono così rideterminati:

a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 è fissata con riferimento al 30 giugno 2002;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 2003, per il periodo dal 1° luglio 2002 al 31 dicembre 2002, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2002;

c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere presentata a decorrere dal 1° gennaio 2003 ed entro il 31 marzo 2003";

dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Il termine di proroga previsto ai sensi dell'articolo 52, comma 48, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, deve intendersi ulteriormente prorogato di dieci giorni successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per gli interessati che alla data di entrata in vigore della citata legge n. 448 del 2001 avevano cominciato le operazioni richieste ai fini del rilascio del collaudo e non completate alla scadenza del termine originariamente previsto ai sensi del medesimo articolo 52, comma 48; in mancanza, si intendono automaticamente decaduti con subentro del soggetto in posizione immediatamente successiva nella graduatoria di assegnazione. Entro i successivi dieci giorni, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede ai relativi adempimenti. In caso di esito positivo, il pagamento della somma di cui al citato articolo 52, comma 48, calcolata fino alla data della domanda di collaudo, è pagata entro i successivi trenta giorni senza interessi, ovvero in dodici rate mensili di pari importo oltre gli interessi al tasso legale";

al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "sessanta giorni", sono inserite le seguenti: "dalla data di entrata in vigore della presente legge" e le parole: "30 settembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "il 30 settembre 2002";

dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

"7-bis. All'articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "entro il 30 giugno 2002" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 dicembre 2002".

7-ter. All'articolo 35, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2003"".

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: "adottato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al" e le parole: "direttiva CE n. 91/441" sono sostituite dalle seguenti: "direttiva 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991";

al comma 2, le parole: "direttiva CE n. 94/12" sono sostituite dalle seguenti: "direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994," e le parole: "direttiva CE n. 91/441" sono sostituite dalle seguenti: "citata direttiva 91/441/CEE";

al comma 4, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Detti rimborsi, versati direttamente presso le tesorerie dei singoli enti in deroga alle disposizioni sulla tesoreria unica, sono contabilizzati nel titolo I "Entrate tributarie" dei rispettivi bilanci".

All'articolo 3:

al comma 3, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "L'Agenzia delle entrate, dopo l'inizio dell'esecuzione coattiva, può procedere alla transazione dei tributi iscritti a ruolo dai propri uffici il cui gettito è di esclusiva spettanza dello Stato in caso di accertata maggiore economicità e proficuità rispetto alle attività di riscossione coattiva, quando nel corso della procedura esecutiva emerga l'insolvenza del debitore o questi è assoggettato a procedure concorsuali. Alla transazione si procede con atto approvato dal direttore dell'Agenzia, su conforme parere obbligatorio della Commissione consultiva per la riscossione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, acquisiti altresì gli altri pareri obbligatoriamente prescritti dalle vigenti disposizioni di legge";

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, iscritti a ruolo dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, può essere consentito, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, nel limite massimo di sessanta mesi con provvedimento motivato degli stessi enti impositori";

al comma 6, lettera b), le parole: "di cui al punto a)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla lettera a)";

al comma 7, secondo periodo, la parola: "computata" è sostituita dalla seguente: "computato";

al comma 8, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per lo scostamento dall'obiettivo superiore al 10 per cento e fino al 23 per cento, oltre a quanto previsto dalla lettera a), riduzione in ragione dell'1,5 per cento per ogni punto percentuale di scostamento superiore al 10 per cento";

al comma 8, lettera c), le parole: "24 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento";

al comma 13, secondo periodo, dopo le parole: "A tale fine" sono inserite le seguenti: ", fermo restando per i professori della Scuola inquadrati nel ruolo di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, il diritto potestativo di opzione per il rientro nei ruoli di provenienza, con automatico riconoscimento alla presa d'atto della riammissione a tutti gli effetti del servizio prestato presso la Scuola,";

dopo il comma 13, sono aggiunti i seguenti:

"13-bis. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, comma 1, primo periodo, le parole: "dall'articolo 47" sono sostituite dalle seguenti: "dal capo IV";

b) all'articolo 55, comma 1, le parole: "dall'articolo 47" sono sostituite dalle seguenti: "dal presente capo";

c) all'articolo 57, comma 1, le parole da: "Fatte salve" fino a: "comissari governativi" sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'anno 2004 e anche in deroga all'articolo 12, comma 3, primo periodo, il servizio di riscossione resta affidato, nei singoli ambiti, ai soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, lo gestiscono a titolo di commissari governativi".

13-ter. La riscossione coattiva dei crediti dell'erario relativa alle prestazioni rese dai soggetti di cui al regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 526, fino alla soppressione dell'articolo 10, n. 26), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intende consentita nei limiti dell'applicazione della predetta disposizione. Non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi o recuperi di somme già versate.

13-quater. La riscossione coattiva dei fondi a disposizione del Corpo delle capitanerie di porto avviene ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460".

All'articolo 4:

i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Il compenso dovuto dal giocatore al ricevitore per la partecipazione ai concorsi pronostici Totocalcio, Totogol, Totosei, Totobingol e Totip è fissato nella misura dell'8 per cento del costo al pubblico per colonna.

3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, per tutti i giochi disciplinati ai sensi del presente articolo.

3-bis. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e gli altri dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze possono avvalersi degli esperti del SECIT ad essi assegnati. La disposizione di cui all'articolo 11, settimo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146, si interpreta nel senso che il rapporto a tempo parziale con gli esperti può avvenire o tramite rapporto a tempo parziale o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e che conseguentemente, fermo il principio del voto capitario, il numero degli esperti assegnabile al servizio è rideterminato in proporzione al conseguente impegno lavorativo".

All'articolo 5:

al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "I crediti di imposta previsti dalle vigenti disposizioni di legge sono integralmente confermati e, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 10 e 11, possono essere fruiti entro i limiti degli oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni medesime";

al comma 2, è aggiunto, in fine , il seguente periodo: "Non si applicano interessi e sanzioni nei confronti dell'interessato che utilizzi un credito di imposta dopo la pubblicazione del decreto interdirigenziale di cui al secondo periodo, purchè entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed entro lo stesso termine avvenga la spontanea restituzione degli importi indebitamente utilizzati".

L'articolo 6 è soppresso.

All'articolo 7:

al comma 1, dopo le parole: "nel capo III", sono inserite le seguenti: "del titolo III";

al comma 2, secondo periodo, le parole: "i progetti del" sono sostituite dalle seguenti: "i progetti di cui al" e, al terzo periodo, le parole: "ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327";

al comma 3, lettera d), le parole: "non è superiore" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore";

al comma 5, terzo periodo, la parola: "definito" è sostituita dalla seguente: "definitivo";

al comma 8, dopo le parole: "La pubblicazione" sono inserite le seguenti: "nella Gazzetta Ufficiale";

al comma 11, secondo periodo, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al";

al comma 12, terzo periodo, la parola: "attribuite" è sostituita dalla seguente: "attribuiti".

All'articolo 8:

al comma 6, secondo periodo, le parole: "quelli risultanti" sono sostituite dalle seguenti: "quella risultante";

al comma 10, secondo periodo, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al";

al comma 11, primo periodo, la parola: "resta" è sostituita dalle seguenti: "è, dall'8 luglio 2002,"; al secondo periodo, dopo le parole: "dalla data di entrata in vigore del presente decreto," sono inserite le seguenti: "su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,", dopo le parole: "dopo il trasferimento", sono inserite le seguenti: "e nella fase di prima attuazione della presente disposizione" e dopo le parole: "delle procedure di cui agli articoli" è inserita la seguente: "30,".

All'articolo 9:

al comma 3, dopo la parola: "contabili" è soppressa la seguente: "vigenti".

All'articolo 10:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: "e successive modificazioni" sono soppresse le seguenti: "ed integrazioni";

alla lettera b), capoverso 1, primo periodo, le parole: "modifiche ed integrazioni" sono sostituite dalla seguente: "modificazioni" le parole da: "alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a)" fino a: "dello stesso Trattato" sono sostituite dalle seguenti: "alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del citato Trattato"; dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Ai fini dell'individuazione dei predetti settori si rinvia alla disciplina di attuazione delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2; del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni; dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488"; al secondo periodo, le parole da: "alla deroga" fino a: "lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "alle deroghe previste dal citato articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c)"; il terzo periodo è soppresso;

alla lettera b), capoverso 1-bis, il secondo periodo è soppresso;

alla lettera b), capoverso 1-ter, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "L'Agenzia delle entrate rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata, certificazione della data di avvenuta presentazione della domanda, esamina le istanze di cui al comma 1-bis dando precedenza, secondo l'ordine cronologico di presentazione, alle domande presentate nell'anno precedente e non accolte per esaurimento dei fondi stanziati e, tra queste, a quelle delle piccole e medie imprese, come definite dall'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successivamente, secondo l'ordine di presentazione, alle altre domande. L'Agenzia delle entrate comunica in via telematica, entro 30 giorni dalla presentazione delle domande, il diniego del contributo per la mancanza di uno degli elementi di cui al comma 1-bis, ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati"; al secondo periodo, le parole: "15 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "30 giorni";

alla lettera b), capoverso 1-sexies, le parole: "emanato con il" sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: "di cui al";

alla lettera b), dopo il capoverso 1-sexies, è aggiunto il seguente:

"1-septies. L'Agenzia delle entrate provvede a pubblicare, con cadenza semestrale, sul proprio sito INTERNET, il numero delle istanze pervenute, l'ammontare totale dei contributi concessi, nonchè quello delle risorse finanziarie residue";

il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, nonchè del comma 2, si applicano agli investimenti per cui, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risulta presentata l'istanza di cui al comma 1-bis dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per i quali si verificano gli eventi di cui all'articolo 75, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero, per le prestazioni di servizi per le quali vengono previsti contrattualmente stati di avanzamento dei lavori, viene accettato il primo stato di avanzamento dei lavori. Per gli investimenti per i quali il contratto risulta concluso entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni vigenti precedentemente alle modifiche apportate con la medesima legge, anche se gli eventi di cui al citato articolo 75, comma 2, ovvero l'accettazione del primo stato di avanzamento dei lavori si verificano successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";

al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: "delibera CIPE n. 48 del 4 aprile 2001" sono inserite le seguenti: ", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2001,";

al comma 5, lettera a), la parola: "Devoluzioni" è sostituita dalla seguente: "Devoluzione"; alla lettera b), dopo le parole: "e successive modificazioni" sono soppresse le seguenti: "ed integrazioni".

All'articolo 11:

al comma 1, le parole: "n. 1257/99" sono sostituite dalle seguenti: "n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999" e le parole: "modifiche ed integrazioni" sono sostituite dalla seguente: "modificazioni";

al comma 2, le parole: "del contributo" sono sostituite dalle seguenti: "al contributo";

al comma 3, le parole: "ammissibili di agevolazione" sono sostituite dalle seguenti: "ammissibili ad agevolazione" e le parole: "regolamento (CE) n. 1257/99" sono sostituite dalle seguenti: "citato regolamento (CE) n. 1257/1999";

al comma 4, le parole: "approvato con" sono sostituite alle seguenti: "di cui al".

All'articolo 13:

dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. Alle imprese agricole, singole e associate, e alle cooperative agricole di conduzione, ricadenti nei territori danneggiati dalla siccità negli anni 2000, 2001 e 2002, dichiarata eccezionale con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, che abbiano subìto danni in uno dei predetti anni, sono concesse le provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, secondo procedure e modalità in essa previste, integrate dalle disposizioni del presente articolo.

4-ter. Alle imprese di cui al comma 4-bis che nel periodo 1995-1999, per almeno due annate agrarie anche non consecutive, hanno beneficiato delle provvidenze di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c) e d), della legge 14 febbraio 1992, n. 185, o hanno ottenuto il nulla-osta regionale per beneficiare delle medesime provvidenze, sono concessi finanziamenti decennali a tasso agevolato, per il pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, comprese quelle scadute e non pagate, già prorogate o in corso di proroga, poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 31 marzo 2003.

4-quater. I consorzi di bonifica e gli altri enti che gestiscono la distribuzione di acqua per l'irrigazione, operanti nei territori delimitati ai sensi del comma 4-bis, che a causa della carenza idrica hanno dovuto sospendere anche parzialmente l'erogazione dell'acqua per usi irrigui, possono concedere per gli anni 2001 e 2002 l'esonero dal pagamento dei contributi dovuti per la gestione dell'irrigazione e la riduzione fino al cinquanta per cento degli oneri consortili.

4-quinquies. Agli enti di cui al comma 4-quater, che registrano minori entrate a seguito dell'applicazione delle misure di cui al medesimo comma, sono concessi contributi fino al novanta per cento delle spese non coperte a causa del minore gettito conseguito e, comunque, nel limite delle risorse finanziarie disponibili.

4-sexies. Nell'àmbito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227 e n. 228, un importo pari a 10 milioni di euro a partire dall'anno 2002 è destinato al finanziamento del fondo di riassicurazione dei rischi atmosferici di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4-septies. Ai fini del mantenimento degli impegni assunti dai beneficiari delle misure contenute nei "Piani di sviluppo rurale" (PSR) e nei "Programmi operativi regionali" (POR), costituiscono causa di forza maggiore riconosciuta dalle dichiarazioni di stato di calamità, tutti gli interventi che comportano il ridimensionamento temporaneo del potenziale produttivo aziendale, resisi necessari e non procrastinabili per non pregiudicare ulteriormente la produttività delle aziende stesse, a causa della perdurante siccità che ha colpito le regioni dell'Italia meridionale nel corso dell'attuale annata agraria. Con successivo provvedimento, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni interessate, stabilirà tempi e modalità di ricostituzione del potenziale produttivo ridimensionato a causa degli eventi siccitosi in questione. Per la campagna 2002, alle imprese di cui al comma 4-bis sono fatti salvi i diritti individuali assegnati ai produttori di carni ovicaprine e di vacche nutrici che non possono ottemperare all'impegno di mantenere nel periodo di detenzione obbligatoria gli animali relativi alle due specie limitatamente ai territori di cui al comma 4-bis. La mancata o ridotta commercializzazione di latte delle imprese titolari di quota di cui al comma 4-bis, verificatasi nella campagna 2002-2003, non comporta la riduzione o la perdita del quantitativo individuale di riferimento di cui hanno titolarità. Tali misure si applicano fino alla fine della seconda campagna successiva alla cessazione dell'evento calamitoso.

4-octies. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi da 4-bis a 4-quinquies del presente articolo è autorizzato il limite di impegno complessivo di 18 milioni di euro. Alla relativa copertura si provvede, quanto a euro 12.900.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-ter, comma 5, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, quanto a 2,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 121, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e quanto a 2,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 144, comma 17, della citata legge n. 388 del 2000. Il limite di impegno è ripartito tra le regioni interessate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella misura di 8 milioni di euro senza alcun vincolo e di 10 milioni di euro in relazione ad analogo cofinanziamento da parte delle regioni interessate.

4-nonies. Per assicurare la realizzazione, l'adeguamento funzionale e il ripristino di strutture irrigue di rilevanza nazionale nonchè il recupero di risorse idriche disponibili, previsti nel "Programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione", approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 18 aprile 2002, i limiti di impegno quindicennali di cui all'articolo 141, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono incrementati di 15,494 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

4-decies. Al fine di supportare gli interventi e l'azione delle amministrazioni, degli enti territoriali nonchè degli organismi interessati in materia di approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione, il Ministero delle politiche agricole e forestali assicura la raccolta di informazioni e dati sulle strutture e infrastrutture idriche esistenti, in corso di realizzazione o programmate per la realizzazione, avvalendosi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), degli enti vigilati nonchè della SOGESID. Per le finalità del presente comma, è autorizzata anche l'utilizzazione delle risorse finanziarie attribuite all'ex AGENSUD per scopi di assistenza tecnica. Nell'assicurare il monitoraggio dell'attuazione degli interventi per l'approvvigionamento idrico e per lo sviluppo dell'irrigazione, si procede anche alla definizione dei pregressi rapporti amministrativi di tutte le opere avviate dall'ex AGENSUD anche al fine di pervenire alla definizione e individuazione, per la loro riprogrammazione, di eventuali economie di spesa sulle somme stanziate a valere sul Fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96".

All'articolo 14:

al comma 2, alinea, le parole: "Non ricorre la decisione di disfarsi, di cui alla lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "Non ricorrono le fattispecie di cui alle lettere b) e c)".

All'articolo 15:

al comma 1, dopo le parole: "agli articoli 1," sono inserite le seguenti: "ad eccezione del comma 4-bis," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 4-bis, pari a 197 milioni di euro per l'anno 2003, e dall'attuazione dell'articolo 4, comma 2, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2002, e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto".