L.
8-8-2002 n. 178
Conversione
in legge, con modificazioni, del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi
urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa
farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nella aree svantaggiate.
Pubblicato
nella Gazz. Uff. 10 agosto 2002, n. 187, S.O.
Epigrafe
Articolo
unico
Allegato
- 1
L.
8 agosto 2002, n. 178 (1).
Conversione
in legge, con modificazioni, del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi
urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa
farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nella aree svantaggiate.
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(1)
Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 agosto 2002, n. 187, S.O.
"Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante
interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento
della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree
svantaggiate."
------------------------
Modificazioni
apportate in sede di conversione al decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138
Articolo
1
1.
Il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia
tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per
il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate, è convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
All'articolo
1:
al
comma 1, le parole: "dalla data di entrata in vigore del presente
decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2002";
al
comma 2, le parole: "dalla data di entrata in vigore del presente
decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2002";
al
comma 3, le parole: "dalla data di entrata in vigore del presente
decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2002";
al
comma 4, le parole: "dalla data di entrata in vigore del presente
decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2002";
dopo
il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis.
Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 16, si applicano, con le medesime modalità, anche per il periodo dal
1° luglio 2002 al 31 dicembre 2002. Per tale periodo, i termini e i riferimenti
temporali contenuti nel predetto articolo 5 sono così rideterminati:
a)
la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 5 del predetto
decreto-legge n. 452 del 2001 è fissata con riferimento al 30 giugno 2002;
b)
il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3
dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 2003, per il periodo
dal 1° luglio 2002 al 31 dicembre 2002, facendo riferimento al prezzo rilevato
nella prima settimana di luglio 2002;
c)
la domanda di rimborso di cui al comma 4 dell'articolo 5 del predetto
decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere presentata a decorrere dal 1° gennaio
2003 ed entro il 31 marzo 2003";
dopo
il comma 5, è inserito il seguente:
"5-bis.
Il termine di proroga previsto ai sensi dell'articolo 52, comma 48, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, deve intendersi ulteriormente prorogato di dieci
giorni successivamente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto per gli interessati che alla data di entrata
in vigore della citata legge n. 448 del 2001 avevano cominciato le operazioni
richieste ai fini del rilascio del collaudo e non completate alla scadenza del
termine originariamente previsto ai sensi del medesimo articolo 52, comma 48;
in mancanza, si intendono automaticamente decaduti con subentro del soggetto in
posizione immediatamente successiva nella graduatoria di assegnazione. Entro i
successivi dieci giorni, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
provvede ai relativi adempimenti. In caso di esito positivo, il pagamento della
somma di cui al citato articolo 52, comma 48, calcolata fino alla data della
domanda di collaudo, è pagata entro i successivi trenta giorni senza interessi,
ovvero in dodici rate mensili di pari importo oltre gli interessi al tasso
legale";
al
comma 6, primo periodo, dopo le parole: "sessanta giorni", sono
inserite le seguenti: "dalla data di entrata in vigore della presente
legge" e le parole: "30 settembre 2002" sono sostituite dalle
seguenti: "il 30 settembre 2002";
dopo
il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
"7-bis.
All'articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole:
"entro il 30 giugno 2002" sono sostituite dalle seguenti: "entro
il 15 dicembre 2002".
7-ter.
All'articolo 35, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole:
"31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno
2003"".
All'articolo
2:
al
comma 1, le parole: "adottato con" sono sostituite dalle seguenti:
"di cui al" e le parole: "direttiva CE n. 91/441" sono
sostituite dalle seguenti: "direttiva 91/441/CEE del Consiglio, del 26
giugno 1991";
al
comma 2, le parole: "direttiva CE n. 94/12" sono sostituite dalle
seguenti: "direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 marzo 1994," e le parole: "direttiva CE n. 91/441" sono
sostituite dalle seguenti: "citata direttiva 91/441/CEE";
al
comma 4, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Detti rimborsi,
versati direttamente presso le tesorerie dei singoli enti in deroga alle
disposizioni sulla tesoreria unica, sono contabilizzati nel titolo I
"Entrate tributarie" dei rispettivi bilanci".
All'articolo
3:
al
comma 3, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "L'Agenzia delle
entrate, dopo l'inizio dell'esecuzione coattiva, può procedere alla transazione
dei tributi iscritti a ruolo dai propri uffici il cui gettito è di esclusiva
spettanza dello Stato in caso di accertata maggiore economicità e proficuità
rispetto alle attività di riscossione coattiva, quando nel corso della
procedura esecutiva emerga l'insolvenza del debitore o questi è assoggettato a
procedure concorsuali. Alla transazione si procede con atto approvato dal
direttore dell'Agenzia, su conforme parere obbligatorio della Commissione
consultiva per la riscossione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112, acquisiti altresì gli altri pareri obbligatoriamente
prescritti dalle vigenti disposizioni di legge";
dopo
il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis.
Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge,
iscritti a ruolo dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza
obbligatorie, può essere consentito, in deroga a quanto previsto dall'articolo
2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, nel limite massimo di
sessanta mesi con provvedimento motivato degli stessi enti impositori";
al
comma 6, lettera b), le parole: "di cui al punto a)" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui alla lettera a)";
al
comma 7, secondo periodo, la parola: "computata" è sostituita dalla
seguente: "computato";
al
comma 8, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b)
per lo scostamento dall'obiettivo superiore al 10 per cento e fino al 23 per
cento, oltre a quanto previsto dalla lettera a), riduzione in ragione dell'1,5
per cento per ogni punto percentuale di scostamento superiore al 10 per
cento";
al
comma 8, lettera c), le parole: "24 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "23 per cento";
al
comma 13, secondo periodo, dopo le parole: "A tale fine" sono
inserite le seguenti: ", fermo restando per i professori della Scuola
inquadrati nel ruolo di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro
delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, il diritto potestativo di opzione per
il rientro nei ruoli di provenienza, con automatico riconoscimento alla presa
d'atto della riammissione a tutti gli effetti del servizio prestato presso la
Scuola,";
dopo
il comma 13, sono aggiunti i seguenti:
"13-bis.
Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all'articolo 30, comma 1, primo periodo, le parole: "dall'articolo
47" sono sostituite dalle seguenti: "dal capo IV";
b)
all'articolo 55, comma 1, le parole: "dall'articolo 47" sono
sostituite dalle seguenti: "dal presente capo";
c)
all'articolo 57, comma 1, le parole da: "Fatte salve" fino a:
"comissari governativi" sono sostituite dalle seguenti: "Fino
all'anno 2004 e anche in deroga all'articolo 12, comma 3, primo periodo, il
servizio di riscossione resta affidato, nei singoli ambiti, ai soggetti che
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138, lo gestiscono a titolo di commissari governativi".
13-ter.
La riscossione coattiva dei crediti dell'erario relativa alle prestazioni rese
dai soggetti di cui al regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144,
convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 526, fino alla soppressione
dell'articolo 10, n. 26), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, si intende consentita nei limiti dell'applicazione della
predetta disposizione. Non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi o recuperi di
somme già versate.
13-quater.
La riscossione coattiva dei fondi a disposizione del Corpo delle capitanerie di
porto avviene ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio
1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n.
460".
All'articolo
4:
i
commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2.
Il compenso dovuto dal giocatore al ricevitore per la partecipazione ai
concorsi pronostici Totocalcio, Totogol, Totosei, Totobingol e Totip è fissato
nella misura dell'8 per cento del costo al pubblico per colonna.
3.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio
1999, n. 133, per tutti i giochi disciplinati ai sensi del presente articolo.
3-bis.
L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e gli altri dipartimenti del
Ministero dell'economia e delle finanze possono avvalersi degli esperti del
SECIT ad essi assegnati. La disposizione di cui all'articolo 11, settimo comma,
della legge 24 aprile 1980, n. 146, si interpreta nel senso che il rapporto a tempo
parziale con gli esperti può avvenire o tramite rapporto a tempo parziale o con
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e che conseguentemente,
fermo il principio del voto capitario, il numero degli esperti assegnabile al
servizio è rideterminato in proporzione al conseguente impegno
lavorativo".
All'articolo
5:
al
comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "I crediti di imposta
previsti dalle vigenti disposizioni di legge sono integralmente confermati e,
fermo restando quanto stabilito dagli articoli 10 e 11, possono essere fruiti
entro i limiti degli oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni
medesime";
al
comma 2, è aggiunto, in fine , il seguente periodo: "Non si applicano
interessi e sanzioni nei confronti dell'interessato che utilizzi un credito di
imposta dopo la pubblicazione del decreto interdirigenziale di cui al secondo
periodo, purchè entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale ed entro lo stesso termine avvenga la spontanea restituzione degli
importi indebitamente utilizzati".
L'articolo
6 è soppresso.
All'articolo
7:
al
comma 1, dopo le parole: "nel capo III", sono inserite le seguenti:
"del titolo III";
al
comma 2, secondo periodo, le parole: "i progetti del" sono sostituite
dalle seguenti: "i progetti di cui al" e, al terzo periodo, le
parole: "ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327";
al
comma 3, lettera d), le parole: "non è superiore" sono sostituite
dalle seguenti: "non superiore";
al
comma 5, terzo periodo, la parola: "definito" è sostituita dalla
seguente: "definitivo";
al
comma 8, dopo le parole: "La pubblicazione" sono inserite le
seguenti: "nella Gazzetta Ufficiale";
al
comma 11, secondo periodo, le parole: "approvato con" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui al";
al
comma 12, terzo periodo, la parola: "attribuite" è sostituita dalla
seguente: "attribuiti".
All'articolo
8:
al
comma 6, secondo periodo, le parole: "quelli risultanti" sono
sostituite dalle seguenti: "quella risultante";
al
comma 10, secondo periodo, le parole: "approvato con" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui al";
al
comma 11, primo periodo, la parola: "resta" è sostituita dalle
seguenti: "è, dall'8 luglio 2002,"; al secondo periodo, dopo le
parole: "dalla data di entrata in vigore del presente decreto," sono
inserite le seguenti: "su proposta del Ministro per la funzione pubblica,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,", dopo le
parole: "dopo il trasferimento", sono inserite le seguenti: "e
nella fase di prima attuazione della presente disposizione" e dopo le
parole: "delle procedure di cui agli articoli" è inserita la
seguente: "30,".
All'articolo
9:
al
comma 3, dopo la parola: "contabili" è soppressa la seguente:
"vigenti".
All'articolo
10:
al
comma 1:
all'alinea,
dopo le parole: "e successive modificazioni" sono soppresse le
seguenti: "ed integrazioni";
alla
lettera b), capoverso 1, primo periodo, le parole: "modifiche ed
integrazioni" sono sostituite dalla seguente: "modificazioni" le
parole da: "alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera
a)" fino a: "dello stesso Trattato" sono sostituite dalle
seguenti: "alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a)
e c), del citato Trattato"; dopo il primo periodo, è inserito il seguente:
"Ai fini dell'individuazione dei predetti settori si rinvia alla
disciplina di attuazione delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2; del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni; dalla
legge 19 dicembre 1992, n. 488"; al secondo periodo, le parole da:
"alla deroga" fino a: "lettera a)" sono sostituite dalle
seguenti: "alle deroghe previste dal citato articolo 87, paragrafo 3,
lettere a) e c)"; il terzo periodo è soppresso;
alla
lettera b), capoverso 1-bis, il secondo periodo è soppresso;
alla
lettera b), capoverso 1-ter, il primo periodo è sostituito dai seguenti:
"L'Agenzia delle entrate rilascia, in via telematica e con procedura
automatizzata, certificazione della data di avvenuta presentazione della
domanda, esamina le istanze di cui al comma 1-bis dando precedenza, secondo
l'ordine cronologico di presentazione, alle domande presentate nell'anno
precedente e non accolte per esaurimento dei fondi stanziati e, tra queste, a
quelle delle piccole e medie imprese, come definite dall'allegato I del
regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e
successivamente, secondo l'ordine di presentazione, alle altre domande.
L'Agenzia delle entrate comunica in via telematica, entro 30 giorni dalla
presentazione delle domande, il diniego del contributo per la mancanza di uno
degli elementi di cui al comma 1-bis, ovvero per l'esaurimento dei fondi
stanziati"; al secondo periodo, le parole: "15 giorni" sono sostituite
dalle seguenti: "30 giorni";
alla
lettera b), capoverso 1-sexies, le parole: "emanato con il" sono
sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: "di cui al";
alla
lettera b), dopo il capoverso 1-sexies, è aggiunto il seguente:
"1-septies.
L'Agenzia delle entrate provvede a pubblicare, con cadenza semestrale, sul
proprio sito INTERNET, il numero delle istanze pervenute, l'ammontare totale
dei contributi concessi, nonchè quello delle risorse finanziarie residue";
il
comma 3 è sostituito dal seguente:
"3.
Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, nonchè del comma 2, si
applicano agli investimenti per cui, successivamente alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, risulta presentata
l'istanza di cui al comma 1-bis dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e per i quali si verificano gli eventi di cui all'articolo 75, comma 2,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero, per le prestazioni di
servizi per le quali vengono previsti contrattualmente stati di avanzamento dei
lavori, viene accettato il primo stato di avanzamento dei lavori. Per gli
investimenti per i quali il contratto risulta concluso entro la data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le
disposizioni vigenti precedentemente alle modifiche apportate con la medesima
legge, anche se gli eventi di cui al citato articolo 75, comma 2, ovvero
l'accettazione del primo stato di avanzamento dei lavori si verificano
successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto";
al
comma 4, secondo periodo, dopo le parole: "delibera CIPE n. 48 del 4
aprile 2001" sono inserite le seguenti: ", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2001,";
al
comma 5, lettera a), la parola: "Devoluzioni" è sostituita dalla
seguente: "Devoluzione"; alla lettera b), dopo le parole: "e
successive modificazioni" sono soppresse le seguenti: "ed integrazioni".
All'articolo
11:
al
comma 1, le parole: "n. 1257/99" sono sostituite dalle seguenti:
"n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999" e le parole:
"modifiche ed integrazioni" sono sostituite dalla seguente:
"modificazioni";
al
comma 2, le parole: "del contributo" sono sostituite dalle seguenti:
"al contributo";
al
comma 3, le parole: "ammissibili di agevolazione" sono sostituite
dalle seguenti: "ammissibili ad agevolazione" e le parole:
"regolamento (CE) n. 1257/99" sono sostituite dalle seguenti:
"citato regolamento (CE) n. 1257/1999";
al
comma 4, le parole: "approvato con" sono sostituite alle seguenti:
"di cui al".
All'articolo
13:
dopo
il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis.
Alle imprese agricole, singole e associate, e alle cooperative agricole di
conduzione, ricadenti nei territori danneggiati dalla siccità negli anni 2000,
2001 e 2002, dichiarata eccezionale con decreti del Ministro delle politiche
agricole e forestali, che abbiano subìto danni in uno dei predetti anni, sono
concesse le provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, secondo procedure
e modalità in essa previste, integrate dalle disposizioni del presente
articolo.
4-ter.
Alle imprese di cui al comma 4-bis che nel periodo 1995-1999, per almeno due annate
agrarie anche non consecutive, hanno beneficiato delle provvidenze di cui
all'articolo 3, comma 2, lettere b), c) e d), della legge 14 febbraio 1992, n.
185, o hanno ottenuto il nulla-osta regionale per beneficiare delle medesime
provvidenze, sono concessi finanziamenti decennali a tasso agevolato, per il
pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di
miglioramento, comprese quelle scadute e non pagate, già prorogate o in corso
di proroga, poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto
e con scadenza entro il 31 marzo 2003.
4-quater.
I consorzi di bonifica e gli altri enti che gestiscono la distribuzione di
acqua per l'irrigazione, operanti nei territori delimitati ai sensi del comma
4-bis, che a causa della carenza idrica hanno dovuto sospendere anche
parzialmente l'erogazione dell'acqua per usi irrigui, possono concedere per gli
anni 2001 e 2002 l'esonero dal pagamento dei contributi dovuti per la gestione
dell'irrigazione e la riduzione fino al cinquanta per cento degli oneri
consortili.
4-quinquies.
Agli enti di cui al comma 4-quater, che registrano minori entrate a seguito
dell'applicazione delle misure di cui al medesimo comma, sono concessi
contributi fino al novanta per cento delle spese non coperte a causa del minore
gettito conseguito e, comunque, nel limite delle risorse finanziarie
disponibili.
4-sexies.
Nell'àmbito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi 18 maggio
2001, n. 227 e n. 228, un importo pari a 10 milioni di euro a partire dall'anno
2002 è destinato al finanziamento del fondo di riassicurazione dei rischi
atmosferici di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.
388.
4-septies.
Ai fini del mantenimento degli impegni assunti dai beneficiari delle misure
contenute nei "Piani di sviluppo rurale" (PSR) e nei "Programmi
operativi regionali" (POR), costituiscono causa di forza maggiore
riconosciuta dalle dichiarazioni di stato di calamità, tutti gli interventi che
comportano il ridimensionamento temporaneo del potenziale produttivo aziendale,
resisi necessari e non procrastinabili per non pregiudicare ulteriormente la
produttività delle aziende stesse, a causa della perdurante siccità che ha
colpito le regioni dell'Italia meridionale nel corso dell'attuale annata
agraria. Con successivo provvedimento, il Ministro delle politiche agricole e
forestali, d'intesa con le regioni interessate, stabilirà tempi e modalità di
ricostituzione del potenziale produttivo ridimensionato a causa degli eventi
siccitosi in questione. Per la campagna 2002, alle imprese di cui al comma
4-bis sono fatti salvi i diritti individuali assegnati ai produttori di carni
ovicaprine e di vacche nutrici che non possono ottemperare all'impegno di
mantenere nel periodo di detenzione obbligatoria gli animali relativi alle due
specie limitatamente ai territori di cui al comma 4-bis. La mancata o ridotta
commercializzazione di latte delle imprese titolari di quota di cui al comma
4-bis, verificatasi nella campagna 2002-2003, non comporta la riduzione o la
perdita del quantitativo individuale di riferimento di cui hanno titolarità.
Tali misure si applicano fino alla fine della seconda campagna successiva alla
cessazione dell'evento calamitoso.
4-octies.
Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi da 4-bis a 4-quinquies del
presente articolo è autorizzato il limite di impegno complessivo di 18 milioni
di euro. Alla relativa copertura si provvede, quanto a euro 12.900.000,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 7-ter, comma 5, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, quanto a 2,6
milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 121, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
quanto a 2,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 144, comma 17, della citata
legge n. 388 del 2000. Il limite di impegno è ripartito tra le regioni
interessate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, nella misura di 8 milioni di euro
senza alcun vincolo e di 10 milioni di euro in relazione ad analogo
cofinanziamento da parte delle regioni interessate.
4-nonies.
Per assicurare la realizzazione, l'adeguamento funzionale e il ripristino di
strutture irrigue di rilevanza nazionale nonchè il recupero di risorse idriche
disponibili, previsti nel "Programma nazionale per l'approvvigionamento
idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione", approvato dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 18 aprile 2002, i limiti di
impegno quindicennali di cui all'articolo 141, comma 3, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, sono incrementati di 15,494 milioni di euro a decorrere dall'anno
2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito
dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle politiche agricole e forestali.
4-decies.
Al fine di supportare gli interventi e l'azione delle amministrazioni, degli
enti territoriali nonchè degli organismi interessati in materia di
approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione, il
Ministero delle politiche agricole e forestali assicura la raccolta di
informazioni e dati sulle strutture e infrastrutture idriche esistenti, in
corso di realizzazione o programmate per la realizzazione, avvalendosi del
Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), degli enti vigilati nonchè della
SOGESID. Per le finalità del presente comma, è autorizzata anche
l'utilizzazione delle risorse finanziarie attribuite all'ex AGENSUD per scopi
di assistenza tecnica. Nell'assicurare il monitoraggio dell'attuazione degli
interventi per l'approvvigionamento idrico e per lo sviluppo dell'irrigazione,
si procede anche alla definizione dei pregressi rapporti amministrativi di
tutte le opere avviate dall'ex AGENSUD anche al fine di pervenire alla
definizione e individuazione, per la loro riprogrammazione, di eventuali
economie di spesa sulle somme stanziate a valere sul Fondo di cui all'articolo
19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96".
All'articolo
14:
al
comma 2, alinea, le parole: "Non ricorre la decisione di disfarsi, di cui
alla lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "Non ricorrono le
fattispecie di cui alle lettere b) e c)".
All'articolo
15:
al
comma 1, dopo le parole: "agli articoli 1," sono inserite le
seguenti: "ad eccezione del comma 4-bis," ed è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1,
comma 4-bis, pari a 197 milioni di euro per l'anno 2003, e dall'attuazione
dell'articolo 4, comma 2, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2002, e 3
milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante quota
parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto".