LEGGE
31 luglio 2002, n. 179 (in G.U. n. 189 del 13 agosto 2002) –
Disposizioni
in materia ambientale.
Art.
1.
(Personale
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio).
1. L'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di
630.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002.
Art. 2.
(Potenziamento
dell'organico del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente).
1. Il Comando dei carabinieri per la tutela
dell'ambiente è potenziato di 229 unità di personale, secondo la tabella A
allegata alla presente legge, da considerare in soprannumero rispetto
all'organico vigente dell'Arma dei carabinieri. A tale fine è autorizzato il
ricorso ad arruolamenti straordinari per un numero corrispondente di unità di
personale.
2. Sono a carico del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio gli oneri connessi al trattamento economico, alla
motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio ed al vestiario.
3. Per la copertura dei conseguenti oneri è
autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002.
Art. 3
(Provvidenze
per il controllo delle emissioni inquinanti).
1. Per la promozione e la valutazione di
misure e di programmi, per quanto di competenza del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, relativi ai settori della mobilità, della
produzione di energia elettrica, delle fonti rinnovabili, dell'efficienza
energetica e dell'assorbimento di carbonio, è autorizzata la spesa nel limite
massimo di 1.033.000 euro per l'anno 2002 e di 1.953.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2003.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è data
priorità alla promozione e valutazione delle misure e dei programmi relativi
alla mobilità che incentivino il trasporto su ferro delle merci, le
metropolitane e il trasporto pubblico al fine della riduzione dell'inquinamento
atmosferico, in particolare nelle aree urbane, a tutela della salute dei
cittadini e dell'ambiente.
Art. 4.
(Misure
a favore della riduzione di emissioni inquinanti nel comune di Prato).
1. Per la realizzazione di un programma di
interventi rivolto alla riconversione a gas metano o a gas di petrolio
liquefatti (gpl) dell'intera dotazione del parco dei veicoli circolanti adibiti
al trasporto pubblico e a servizi di pubblica utilità, ovvero all'adozione di
ulteriori interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria e
dell'ambiente e all'abbattimento delle emissioni inquinanti, è autorizzata a
favore del comune di Prato la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004.
2. Per la copertura degli oneri di cui al
comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 5
(Provvedimenti
per l'ottimizzazione delle procedure e degli strumenti per la valutazione e
riduzione degli impatti sull'ambiente).
1. Al fine di una più efficiente applicazione
delle norme comunitarie in materia di valutazione dell'impatto ambientale, di
prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, di valutazione del rischio
ambientale dei prodotti chimici e degli organismi geneticamente modificati,
nonchè per lo sviluppo dei sistemi di certificazione ambientale, è autorizzata
la spesa complessiva di 4.900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002 per:
a) l'istituzione degli Osservatori
ambientali, finalizzati alla verifica dell'ottemperanza alle pronunce di
compatibilità ambientale di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive
modificazioni, nonchè al monitoraggio dei problemi ambientali nelle fasi di
realizzazione e primo esercizio di talune opere di particolare rilevanza tra
quelle sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive
modificazioni. Le modalità di organizzazione e funzionamento degli Osservatori
ambientali sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per
il funzionamento degli Osservatori è stabilita la spesa nell'ambito
dell'autorizzazione di cui al presente comma e nel limite massimo di 2.065.000
euro a decorrere dall'anno 2002;
b) lo svolgimento delle attività previste dal
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante attuazione della direttiva
96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, relativa alla prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento;
c) le attività di studio, ricerca e
sperimentazione relative alla valutazione ambientale di piani e di programmi
suscettibili di impatto sull'ambiente, nonchè alla promozione e allo sviluppo
di sistemi di gestione ambientale e di qualificazione ecologica dei prodotti,
nell'ambito del sistema EMAS-Ecolabel;
d) le attività di competenza del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio relative alla valutazione del
rischio ambientale di microrganismi e di organismi geneticamente modificati, di
cui ai decreti legislativi 12 aprile 2001, n. 206, e 3 marzo 1993, n. 92, alla
valutazione di biocidi e di prodotti fitosanitari, di cui ai decreti
legislativi 25 febbraio 2000, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 194, e alla
valutazione di sostanze chimiche pericolose, di cui al decreto legislativo 3
febbraio 1997, n. 52.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui
alle lettere b), c) e d) del comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio è autorizzato alla stipula di apposite convenzioni, nei limiti
dell'autorizzazione di cui al comma 1, con l'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), con università, istituti
scientifici, enti di ricerca e soggetti pubblici o privati opportunamente
qualificati.
Art. 6
(Programma
strategico di comunicazione ambientale).
1. Per l'attuazione di un programma di
comunicazione ambientale, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e gli
imprenditori alle esigenze e ai problemi relativi all'ambiente e di promuovere
iniziative per la tutela delle risorse ambientali, è autorizzata la spesa di
3.437.000 euro per l'esercizio finanziario 2002 e di 2.677.000 euro a decorrere
dall'esercizio finanziario 2003.
2. Ai fini della predisposizione del
programma sono perseguiti i seguenti obiettivi:
a) l'informazione e la promozione a livello
nazionale e in modo continuativo di programmi di educazione ambientale, sia a
livello nazionale che a livello internazionale;
b) la collaborazione e il raccordo con altri
programmi e iniziative nel settore ambientale e il coordinamento funzionale da
attuare mediante protocolli, anche informatici, circolari, intese, convenzioni
e accordi da stipulare con soggetti privati, con le organizzazioni produttive e
di categoria, con altri Ministeri, con enti pubblici territoriali, con altri
enti sia pubblici che privati, compresi enti gestori di aree protette, agenzie
statali e territoriali, scuole di ogni ordine e grado,
università,organizzazioni di volontariato, imprese e organi internazionali;
c) la formazione, la qualificazione e
l'aggiornamento su problematiche di natura ambientale.
3. Nel programma di comunicazione ambientale
sono indicati: i soggetti destinatari, le linee fondamentali per la
realizzazione delle attività formative, informative e dimostrative, i principi,
i criteri e gli strumenti necessari per la realizzazione delle iniziative,
compresi quelli relativi alle spese e ai finanziamenti, le modalità, la durata
e gli ambiti territoriali che riguardano le iniziative e le campagne
pubblicitarie e l'eventuale istituzione di centri specializzati, di sportelli
ambientali e di siti INTERNET.
4. Nell'ambito del programma di interventi
per la comunicazione ambientale, nonchè per le finalità di cui all'articolo 3,
è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
un comitato di esperti, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio. Per l'istituzione ed il
funzionamento del comitato è autorizzata la spesa, nell'ambito
dell'autorizzazione di cui al comma 1, nel limite massimo di 756.000 euro a
decorrere dall'anno 2002.
5. Il numero dei componenti, i compensi ad
essi spettanti, i compiti e le modalità di funzionamento del comitato di cui al
comma 4 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 7.
(Norme
in materia di inquinamento acustico).
1. All'articolo 3, comma 1, lettera h), della
legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni, le parole: "e
nei pubblici esercizi" sono soppresse.
Art. 8.
(Funzionamento
delle aree marine protette).
1. I soggetti gestori di ciascuna area marina
protetta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
individuano la dotazione delle risorse umane necessarie al funzionamento
ordinario della stessa, quale elemento essenziale del rapporto di affidamento,
e la comunicano, per la verifica e l'approvazione, al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio.
2. L'individuazione del soggetto gestore
delle aree marine protette, ai sensi dell'articolo 2, comma 37, della legge 9
dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, è effettuata dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, anche sulla base di apposita
valutazione delle risorse umane destinate al funzionamento ordinario delle
stesse, proposte dai soggetti interessati, ai sensi del comma 1.
3. Le spese relative alle risorse umane,
destinate al funzionamento ordinario delle aree marine protette di cui ai commi
1 e 2, sono a carico dei rispettivi soggetti gestori e non possono comunque
gravare sui fondi trasferiti ai medesimi soggetti dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio.
4. I soggetti gestori provvedono al
reperimento delle risorse umane di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto della
normativa vigente in materia, utilizzando in particolare modalità che ne
assicurino flessibilità e adeguatezza di impiego.
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio in nessun caso risponde degli effetti conseguenti ai rapporti
giuridici instaurati dai soggetti gestori ai sensi del presente articolo.
6. In caso di particolari e contingenti
necessità, al fine di assicurare il corretto funzionamento delle aree marine
protette, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio può
autorizzare di porre a proprio carico quote degli oneri del personale di cui ai
commi 1 e 2 per un periodo non eccedente un biennio complessivo.
7. Il costo relativo ad oneri aggiuntivi
relativi a personale appartenente alla pianta organica dei soggetti gestori,
sostenuti dagli stessi per lo svolgimento di attività necessarie al corretto
funzionamento delle aree marine protette, può essere posto a carico dei fondi
trasferiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
8. Agli oneri complessivamente derivanti
dall'attuazione dei commi 6 e 7, fissati nella misura massima di 1 milione di
euro a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
Art.
9.
(Gestione
dei parchi sommersi di Baia e Gaiola).
1. Al secondo periodo del comma 10
dell'articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "e
gestiti da un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero
per i beni e le attività culturali e dalla regione Campania, con la
rappresentanza delle associazioni ambientaliste" sono sostituite dalle
seguenti: "e affidati in gestione, con decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le
attività culturali, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente
interessati, ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni
ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra loro".
Art. 10.
(Contributo
all'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso).
1. Al fine di realizzare un centro per la
qualificazione e valorizzazione ambientale di un'area, in parte degradata,
soggetta a tutela ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21
maggio 1992, costituito da strutture varie per l'accoglienza turistica, lo
studio ed il recupero dei corsi d'acqua, per l'educazione ambientale fondata
sul significato della presenza di esemplari della specie lontra (Lutra lutra),
comprese eventuali reintroduzioni, è destinata all'Ente Parco nazionale del
Gran Paradiso la somma di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002.
2. All'onere derivante dal comma 1 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 11.
(Personale
di sorveglianza del Parco nazionale dello Stelvio).
1. La sorveglianza del Parco nazionale dello
Stelvio è esercitata, previa convenzione con le amministrazioni interessate,
dal Corpo forestale dello Stato e, per la parte ricadente nelle province
autonome di Trento e di Bolzano, dal Corpo forestale provinciale di ciascuna
provincia autonoma.
Art. 12.
(Istituzione
dell'Ente Parco nazionale del Circeo).
1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, sentiti la regione e gli enti locali interessati, è istituito l'Ente
Parco nazionale del Circeo. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
procede ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n.
394.
2. L'istituzione e il funzionamento dell'Ente
Parco sono finanziati nei limiti massimi di spesa di 500.000 euro a decorrere
dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
Art. 13.
(Interventi
nel settore della manutenzione idraulica e forestale in Calabria).
1. Al fine di consentire il pieno utilizzo
delle risorse finanziarie di cui agli articoli 3, comma 9, e 8, comma 4-bis,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, ed il perseguimento delle finalità di cui
all'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664, l'applicazione degli
articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442, è sospesa, solo per i
contratti a tempo determinato e che non abbiano scadenza successiva al 31
dicembre 2004, per gli anni 2002, 2003 e 2004.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui
al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato, dovendosi ad essa procedere nei limiti delle risorse finanziarie
di cui alle disposizioni del citato decreto-legge n. 148 del 1993.
Art. 14.
(Disposizioni
in materia di siti inquinati).
1.
All'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive
modificazioni, dopo la lettera p-quater), sono aggiunte le seguenti:
"p-quinquies) Brescia-Caffaro (aree
industriali e relative discariche da bonificare);
p-sexies) Broni;
p-septies) Falconara Marittima;
p-octies) Serravalle Scrivia;
p-nonies) laghi di Mantova e polo chimico;
p-decies) Orbetello area ex Sitoco;
p-undecies) aree del litorale vesuviano;
p-duodecies) aree industriali di Porto Torres;
p-terdecies) area industriale della Val
Basento".
Art. 15.
(Cessazione
e riduzione dell'impiego di sostanze lesive).
1. All'articolo 3, comma 3, della legge 28
dicembre 1993, n. 549, l'ultimo periodo è soppresso.
Art. 16.
(Provvidenze
per le aree a rischio idrogeologico).
1. Per le finalità di difesa del suolo nelle
aree a rischio idrogeologico di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'
ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le regioni o gli enti
locali interessati, definisce ed attiva programmi di interventi urgenti per il
riassetto territoriale delle aree medesime per le quali viene dichiarato lo
stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio
1992, n. 225. A tal fine possono essere utilizzate le risorse finanziarie che,
per effetto delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 27, residuano
sul capitolo 7850, nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.2.3.3, dello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
Art. 17.
(Bonifica
del sito di Portovesme).
1. Al fine di accelerare l'attuazione del piano
di ripristino ambientale del sito inquinato di Portovesme e di incrementare, in
particolare, il livello di sicurezza delle popolazioni delle circostanti aree
ad alto rischio ambientale, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per
l'anno 2002.
2. All'onere derivante dall'attuazione del
comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 18.
(Attuazione
degli interventi nelle aree da bonificare).
1. Al fine dell'attuazione degli interventi
di bonifica da porre in essere nei siti di importanza nazionale, individuati ai
sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, alternativamente alla procedura ordinaria di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre
2001, n. 468, individua, sulla base dei progetti preliminari integrati di
bonifica e sviluppo presentati dai soggetti concorrenti, con procedura di
evidenza pubblica e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, il
soggetto al quale affidare le attività di bonifica e di riqualificazione delle
aree industriali interessate. L'individuazione con procedura di evidenza
pubblica di cui al primo periodo può essere effettuata soltanto in caso di
inerzia, a seguito di diffida con indicazione dei tempi di attuazione delle
operazioni di bonifica, del proprietario o del gestore delle aree industriali
da bonificare, che abbiano avviato o assunto impegni nell'ambito del programma
di attuazione degli interventi di bonifica. Per essere ammessi alla procedura
di evidenza pubblica, i progetti preliminari devono contenere, tra le altre, le
seguenti indicazioni:
a) garanzia da parte del soggetto affidatario
per l'integrale assunzione dei costi di esproprio delle aree interessate, di
cui ai commi 3 e 4;
b) durata del programma;
c) piano economico e finanziario dell'investimento.
2. Per realizzare il programma di interventi
di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
stipula, con i Ministri dell'interno delegato per il coordinamento della
protezione civile, delle attività produttive e delle infrastrutture e dei
trasporti, con i presidenti delle giunte regionali, delle province e con i
sindaci dei comuni territorialmente competenti, uno o più accordi di programma
per l'approvazione del progetto definitivo di bonifica e di ripristino ambientale.
Gli accordi di programma comprendono il piano di caratterizzazione dell'area e
l'approvazione delle eventuali misure di messa in sicurezza di emergenza, gli
interventi di bonifica o di messa in sicurezza definitiva e l'approvazione del
progetto di valorizzazione dell'area bonificata, che include il piano di
sviluppo urbanistico dell'area e il piano economico e finanziario
dell'investimento, secondo le procedure previste dall'articolo 34 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. In applicazione del comma 2 e al fine di
garantire al soggetto affidatario il recupero dei costi di esproprio, bonifica
e riqualificazione delle aree, nonchè il congruo utile di impresa, il soggetto
affidatario può disporre delle aree bonificate utilizzandole in proprio in
concessione o cedendole a terzi secondo le direttive fissate dal piano di
sviluppo urbanistico.
4. Le finalità indicate dal presente articolo
sono assicurate mediante l'acquisizione con esproprio al patrimonio disponibile
dello Stato o degli enti territoriali competenti delle aree inquinate da
bonificare, i cui costi saranno integralmente sostenuti dal soggetto
affidatario delle attività di bonifica e di riqualificazione delle aree industriali
interessate.
5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, delle attività produttive e delle infrastrutture
e dei trasporti, stabilisce le procedure di attuazione del presente articolo
con particolare riferimento ai requisiti del progetto preliminare di cui al
comma 1 e alle modalità di progettazione definitiva ed esecutiva, nonchè alle
modalità di esecuzione delle procedure di esproprio delle aree interessate.
6. Ai fini di cui al presente articolo, è in
ogni caso fatta salva la vigente disciplina normativa in materia di
responsabilità del soggetto che ha causato l'inquinamento nelle aree e nei siti
di cui al comma 1, il quale è escluso dalla partecipazione ai programmi di
intervento di cui al presente articolo.
7. Sono escluse dagli interventi di cui al
presente articolo quelle aree sulle quali sono vigenti accordi di programma
sottoscritti dalle stesse amministrazioni indicate al comma 2 e dai privati
proprietari delle aree, qualora detti accordi siano finanziati e comprendano
interventi di risanamento delle aree, il oro riutilizzo secondo piani di
sviluppo o di riconversione e le procedure per l'approvazione delle varie fasi
di uno o più progetti coerenti con un piano generale del sito individuato ai
sensi del presente articolo.
8. Le certificazioni rilasciate o che saranno
rilasciate dall'INAIL sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data
di entrata in vigore della presente legge sono valide ai fini del conseguimento
dei benefici previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge 27
marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni.
9. Dall'attuazione del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e degli enti
territoriali competenti.
10. Le regioni possono adottare per i siti da
bonificare di loro competenza la procedura di cui al presente articolo.
Art. 19.
(Nuove
norme per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati).
1. Al fine di prevenire l'inquinamento del
suolo e delle acque superficiali e sotterranee causato dal rilascio di sostanze
o preparati contenuti in serbatoi interrati, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e
delle attività produttive, stabilisce, con proprio decreto, i requisiti tecnici
per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati
destinati allo stoccaggio di sostanze o preparati liquidi per usi commerciali e
per la produzione industriale, con particolare riguardo ai termini massimi
entro cui devono avvenire le operazioni di risanamento o adeguamento dei
serbatoi esistenti e alla definizione delle procedure di dismissione e messa in
sicurezza dei serbatoi che cessano di essere operativi, comunque nel rispetto
della normativa vigente in materia di bonifiche ambientali.
2. Sono fate salve le competenze spettanti
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano.
Art. 20.
(Istituzione
del Reparto ambientale marino).
1. Al fine di conseguire un più rapido ed
efficace supporto alle attività di tutela e di difesa dell'ambiente marino e costiero,
è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il
Reparto ambientale marino (RAM) del Corpo delle capitanerie di porto, posto
alle dipendenze funzionali del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio.
2. Dall'attuazione del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 21.
(Autorizzazione
per gli interventi di tutela della fascia costiera).
1. Per gli interventi di ripascimento della
fascia costiera, nonchè di immersione di materiali di escavo di fondali marini,
o salmastri o di terreni litoranei emersi all'interno di casse di colmata, di
vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito
costiero, l'autorità competente per l'istruttoria e il rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 152, è la regione, nel rispetto dei criteri stabiliti dal
medesimo articolo 35 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 62, comma
8, del citato decreto legislativo n. 152 del 1999. In caso di impiego di
materiali provenienti da fondali marini, la regione, all'avvio dell'istruttoria
per il rilascio della predetta autorizzazione, acquisisce il parere della
commissione consultiva della pesca istituita presso la capitaneria di porto
interessata e ne informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio.
Art. 22.
(Siti
minerari abbandonati).
1. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio effettua il censimento di tutti i siti minerari abbandonati.
2. Per le finalità di cui al presente
articolo, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 250.000 euro per l'anno
2002.
3. All'onere derivante dal presente articolo,
valutato in 250.000 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni
debitorie, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 23.
(Modifiche
al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22).
1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 3, lettera l-bis),
sono soppresse le parole da: "qualora" sino a: "tutela
ambientale";
b) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera
c), è inserita la seguente:
"c-bis) i residui e le eccedenze
derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi,
cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione,
destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge
14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto della vigente
normativa;";
c) all'articolo 12, dopo il comma 6, è
aggiunto il seguente:
"6-bis. Sono esonerati dall'obbligo di
cui al comma 1 i consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente
decreto e i consorzi di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9
settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
1988, n. 475, e all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
95";
d) all'articolo 19, comma 4, le parole:
"Entro il 31 marzo 2002" sono soppresse e dopo le parole:
"sentito il Ministro per gli affari regionali, adottano" sono
inserite le seguenti: ", entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del suddetto decreto,";
e) all'articolo 21, il comma 7 è sostituito
dal seguente:
"7. La privativa di cui al comma 1 non
si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati, a far
data dal 1 gennaio 2003";
f) all'articolo 30, dopo il comma 17, è
aggiunto il seguente:
"17-bis. Sono esonerati dall'obbligo di
cui al comma 4 i consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente
decreto e i consorzi di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9
settembre 1988, n. 397,convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
1988, n. 475, e all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
95";
g) all'articolo 38, comma 2, dopo le parole:
"di imballaggi" sono soppresse le seguenti: "primari e degli
altri rifiuti di imballaggi comunque conferiti al servizio pubblico tramite il
gestore del servizio medesimo";
h) all'articolo 39, comma 2, la parola:
"primari" è soppressa;
i) all'articolo 41, comma 2, lettera h), le
parole: "primari, o comunque" sono soppresse;
l) all'allegato A le parole: "16 01 03
pneumatici usati" sono sostituite dalle seguenti: "16 01 03
pneumatici fuori uso".
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio è autorizzato ad apportare le modifiche ed integrazioni al
decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, conseguenti a
quanto previsto dal comma 1, lettera l).
Art. 24.
(Smaltimento
dei rifiuti sanitari).
1. Con regolamento da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con il Ministro della salute, sono disciplinate le
modalità di smaltimento dei rifiuti sanitari, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, sulla base di criteri di semplificazione e di
contenimento delle spese.
2. Con effetto dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 1 sono abrogate le norme, anche di
legge, regolatrici delle materie indicate nel regolamento stesso.
Art. 25.
(Modifiche
al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152).
1. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, le parole:
"entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto"
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2003".
2. Al comma 3 dell'articolo 33 del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, sono aggiunte,
in fine, le parole: ", ad eccezione di quelli organici provenienti dagli
scarti dell'alimentazione umana, misti ad acque domestiche, trattati mediante
apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in
particelle sottili, previa verifica tecnica degli impianti e delle reti da
parte dell'ente gestore".
Art. 26.
(Disposizioni
relative a Venezia e Chioggia).
1. Il comma 5 dell'articolo 10 del
decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente: "5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, gli
stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche,
ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti
sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai comuni, entro il
31 dicembre 2002, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le
opere entro il 31 dicembre 2003. Le disposizioni di cui al comma 4 si
applicano:
a) ai soggetti, di cui al primo periodo del
presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 31 dicembre 2002, il
suddetto piano di adeguamento degli scarichi;
b) ai soggetti di cui al primo periodo del
presente comma che inizino l'attività dopo la data di entrata in vigore della
presente disposizione".
2. All'articolo 4, comma 1, della legge 9
gennaio 1991, n. 9, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonchè
nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo
passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce
del ramo di Goro del fiume Po".
Art. 27.
(Piano
straordinario di telerilevamento).
1. Per consentire la verifica ed il
monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato alla stipula di un
accordo di programma con il Ministero della difesa e la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, per la realizzazione di un piano
straordinario di telerilevamento ad alta precisione.
2. All'onere derivante dall'attuazione del
comma 1, determinato nella misura massima di 25 milioni di euro per l'anno
2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.2.3.3 dello stato di previsione
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2002,
intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, come rifinanziata dalla
tabella D allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Art. 28.
(Modifica
all'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36).
1. All'articolo 14, comma 1, della legge 5
gennaio 1994, n. 36, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I
relativi proventi, determinati ai sensi dell'articolo 3, commi da 42 a 47,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, aumentati della percentuale di cui al
punto 2.3 della delibera CIPE 4 aprile 2001, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2001, affluiscono a un fondo vincolato disposizione dei soggetti gestori del
Servizio idrico integrato la cui utilizzazione è vincolata alla attuazione del
piano d'ambito".
Art. 29.
(Modifiche
alla legge 18 maggio 1989, n. 183).
1. All'articolo 4 della legge 18 maggio 1989,
n. 183, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 2, secondo periodo, le parole: "o, su sua delega, da un Ministro
membro del Comitato stesso," sono sostituite dalle seguenti: "o, su
sua delega, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,";
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra le diverse
amministrazioni interessate, il Comitato dei ministri propone tra l'altro gli
indirizzi delle politiche settoriali direttamente o indirettamente connesse con
gli obiettivi e i contenuti della pianificazione di bacino e ne verifica la
coerenza nella fase di approvazione dei relativi atti".
2. All'articolo 5 della legge 18 maggio 1989,
n. 183, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: "del
Ministro dei lavori pubblici" fino alla fine del comma sono sostituite
dalle seguenti: "del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio";
b) al comma 2, l'alinea è sostituito dal
seguente: "Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio:";
la lettera d) è abrogata e alla lettera e) le parole: "rispettivamente, di
concerto e di intesa con il Ministro dell'ambiente" sono soppresse;
c) al comma 3, dopo le parole: "Il
Ministro dell'ambiente" sono inserite le seguenti: "e della tutela
del territorio";
d) la rubrica è sostituita dalla seguente:
"Competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio".
3. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge 18
maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:
"3. Fermo restando quanto disposto
dall'articolo 2, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 11 giugno 1998, n.
180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, il
comitato istituzionale è presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, o da un sottosegretario da lui delegato, ed è composto: dal
predetto Ministro; dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle
politiche agricole e forestali e per i beni e le attività culturali, ovvero dai
sottosegretari delegati; dai presidenti delle giunte regionali delle regioni il
cui territorio è interessato dal bacino idrografico, ovvero da assessori dagli
stessi delegati; dal segretario generale dell'autorità di bacino che partecipa
con voto consultivo".
4. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 18
maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:
"5. Il comitato tecnico è organo di
consulenza del comitato istituzionale e provvede alla elaborazione del piano di
bacino avvalendosi della segreteria tecnico-operativa. Esso è presieduto dal
segretario generale dell'autorità di bacino ed è costituito da funzionari
designati uno per ciascuna delle amministrazioni presenti nel comitato
istituzionale. Fa inoltre parte del comitato tecnico il direttore dell'Agenzia
per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il comitato tecnico può essere
integrato, su designazione del comitato istituzionale, da esperti di elevato
livello scientifico e può comprendere anche un rappresentante del Dipartimento
della protezione civile".
Art. 30.
(Modifica
all'articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388).
1. All'articolo 6 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, il comma 17 è sostituito dal seguente:
"17. Le imprese provvedono a comunicare
entro un mese dall'approvazione del bilancio annuale gli investimenti agevolati
ai sensi del comma 13. Il Ministero delle attività produttive, di intesa con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, effettua entro il 31
dicembre 2003, con riferimento al bilancio 2002, e successivamente ogni anno,
il censimento degli investimenti ambientali di cui al presente comma".
Art. 31.
(Fondo
per le imprese interessate da emergenze ambientali).
1. Per l'attuazione di interventi connessi
alla risoluzione di emergenze ambientali finalizzati alla riconversione delle
imprese interessate, in particolare, da riduzione di occupazione dovuta alle
predette emergenze è istituito un Fondo di 5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2002, 2003 e 2004, finalizzato alla erogazione di appositi contributi. Il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio definisce annualmente con
proprio decreto le modalità e i criteri di ripartizione dei predetti
contributi.
2. All'onere derivante dall'attuazione del
comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 32.
(Copertura
finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione delle
disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5 e 6, valutato in complessivi
20.000.000 di euro per l'anno 2002 e 20.160.000 euro a decorrere dall'esercizio
finanziario 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.