LEGGE
30 luglio 2002, n. 189
(in
G.U. n. 199 del 26 agosto 2002- Suppl. Ord. n. 173 – in vigore dal 10 settembre
2002)
Modifica
alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.
Capo
I
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Art.
1.
(Cooperazione
con Stati stranieri)
1.
Al fine di favorire le elargizioni in favore di iniziative di sviluppo
umanitario, di qualunque natura, al testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), dopo le parole: «organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (ONLUS),» sono inserite le seguenti: «delle
iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni,
comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e
lo sviluppo economico (OCSE)»;
b)
all’articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), dopo le parole: «a favore delle
ONLUS» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonchè le iniziative umanitarie,
religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell’articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti
all’OCSE;».
2.
Nella elaborazione e nella eventuale revisione dei programmi bilaterali di
cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo umanitario nei confronti dei
Paesi non appartenenti all’Unione europea, con esclusione delle iniziative a
carattere umanitario, il Governo tiene conto anche della collaborazione
prestata dai Paesi interessati alla prevenzione dei flussi migratori illegali e
al contrasto delle organizzazioni criminali operanti nell’immigrazione
clandestina, nel traffico di esseri umani, nello sfruttamento della
prostituzione, nel traffico di stupefacenti, di armamenti, nonchè in materia di
cooperazione giudiziaria e penitenziaria e nella applicazione della normativa
internazionale in materia di sicurezza della navigazione.
3.
Si può procedere alla revisione dei programmi di cooperazione e di aiuto di cui
al comma 2 qualora i Governi degli Stati interessati non adottino misure di
prevenzione e vigilanza atte a prevenire il rientro illegale sul territorio
italiano di cittadini espulsi.
Art.
2.
(Comitato
per il coordinamento
e
il monitoraggio)
1.
Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, di seguito denominato «testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998», dopo l’articolo 2, è inserito il seguente:
«Art.
2-bis. – (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio) – 1. È istituito il
Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del presente
testo unico, di seguito denominato «Comitato».
2.
Il Comitato è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio dei
ministri o da un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri,
ed è composto dai Ministri interessati ai temi trattati in ciascuna riunione in
numero non inferiore a quattro e da un presidente di regione o di provincia
autonoma designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome.
3.
Per l’istruttoria delle questioni di competenza del Comitato, è istituito un
gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dell’interno, composto dai
rappresentanti dei Dipartimenti per gli affari regionali, per le pari
opportunità, per il coordinamento delle politiche comunitarie, per
l’innovazione e le tecnologie, e dei Ministeri degli affari esteri,
dell’interno, della giustizia, delle attività produttive, dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, della
difesa, dell’economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e
forestali, per i beni e le attività culturali, delle comunicazioni, oltre che
da un rappresentante del Ministro per gli italiani nel mondo e da tre esperti
designati dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle riunioni, in relazione alle
materie oggetto di esame, possono essere invitati anche rappresentanti di ogni
altra pubblica amministrazione interessata all’attuazione delle disposizioni
del presente testo unico, nonchè degli enti e delle associazioni nazionali e
delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui all’articolo
3, comma 1.
4.
Con regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari
esteri, con il Ministro dell’interno e con il Ministro per le politiche
comunitarie, sono definite le modalità di coordinamento delle attività del
gruppo tecnico con le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri».
Art.
3.
(Politiche
migratorie)
1.
Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 3,
al comma 1, dopo le parole: «ogni tre anni» sono inserite le seguenti: «salva
la necessità di un termine più breve».
2.
Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo
3, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di
cui all’articolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti
Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 30
novembre dell’anno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base
dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime
di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato,
anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto
dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea
eventualmente disposte ai sensi dell’articolo 20. Qualora se ne ravvisi
l’opportunità, ulteriori decreti possono essere emanati durante l’anno. I visti
di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per
esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro
il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di
programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri può provvedere
in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per
l’anno precedente».
Art.
4.
(Ingresso
nel territorio dello Stato)
1.
Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo
4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2.
Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per
soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di
specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati.
Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l’autorità diplomatica o
consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua
a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che
illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all’ingresso ed al
soggiorno in Italia. Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla
normativa in vigore per procedere al rilascio del visto, l’autorità diplomatica
o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile,
o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto
stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere
motivato, salvo quando riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli
articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di documentazione
falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto
comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali,
l’inammissibilità della domanda. Per lo straniero in possesso di permesso di
soggiorno è sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una
preventiva comunicazione all’autorità di frontiera»;
b)
al comma 3, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Non è ammesso in
Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una
minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi
con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei
controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che
risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti
dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati
inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina
dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da
destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di
minori da impiegare in attività illecite».
Art.
5.
(Permesso
di soggiorno)
1.
Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo
5 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, dopo le parole: «permesso di soggiorno rilasciati», sono inserite
le seguenti: «, e in corso di validità,»;
b)
dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis.
Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici»;
c)
al comma 3, alinea, dopo le parole: «La durata del permesso di soggiorno» sono
inserite le seguenti: «non rilasciato per motivi di lavoro»;
d)
al comma 3, le lettere b) e d) sono abrogate;
e)
dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis.
Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della
stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all’articolo 5-bis. La
durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal
contratto di soggiorno e comunque non può superare:
a)
in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva
di nove mesi;
b)
in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la
durata di un anno;
c)
in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la
durata di due anni.
3-ter.
Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di
seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti
di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre
annualità, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell’ultimo dei
due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso è
rilasciato ogni anno. Il permesso è revocato immediatamente nel caso in cui lo
straniero violi le disposizioni del presente testo unico.
3-quater.
Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di
permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della
certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana
della sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 26 del presente testo
unico. Il permesso di soggiorno non può avere validità superiore ad un periodo
di due anni.
3-quinquies.
La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di
ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 4, ovvero
il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dell’articolo
26, ne dà comunicazione anche in via telematica al Ministero dell’interno e
all’INPS per l’inserimento nell’archivio previsto dal comma 9 dell’articolo 22
entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione
è data al Ministero dell’interno per i visti di ingresso per ricongiungimento
familiare di cui all’articolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della
documentazione.
3-sexies.
Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dell’articolo 29, la durata
del permesso di soggiorno non può essere superiore a due anni»;
f)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4.
Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore
della provincia in cui dimora, almeno novanta giorni prima della scadenza nei
casi di cui al comma 3-bis, lettera c), sessanta giorni prima nei casi di cui
alla lettera b) del medesimo comma 3-bis, e trenta giorni nei restanti casi, ed
è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle
diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi
termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il
permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella
stabilita con rilascio iniziale»;
g)
dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis.
Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto a
rilievi fotodattiloscopici»;
h)
il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8.
Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all’articolo 9 sono
rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche
anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie in
attuazione dell’Azione comune adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 16
dicembre 1996, riguardante l’adozione di un modello uniforme per i permessi di
soggiorno»;
i)
dopo il comma 8, è inserito il seguente:
«8-bis.
Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di
soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà
o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o
di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di
una carta di soggiorno, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la
falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di
falso la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è
commesso da un pubblico ufficiale».
Art.
6.
(Contratto
di soggiorno per lavoro
subordinato)
1.
Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo
l’articolo 5 è inserito il seguente:
«Art.
5-bis. - (Contratto di soggiorno per lavoro subordinato) – 1. Il contratto di
soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o
straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro,
cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea o apolide, contiene:
a)
la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio
per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli
alloggi di edilizia residenziale pubblica;
b)
l’impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per
il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.
2.
Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno il
contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del
comma 1.
3.
Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto in base a quanto previsto
dall’articolo 22 presso lo sportello unico per l’immigrazione della provincia
nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la
prestazione lavorativa secondo le modalità previste nel regolamento di
attuazione».
2.
Con il regolamento di cui all’articolo 34, comma 1, si procede all’attuazione e
all’integrazione delle disposizioni recate dall’articolo 5-bis del testo unico
di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, con particolare riferimento all’assunzione dei costi per gli
alloggi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 5-bis, prevedendo
a quali condizioni gli stessi siano a carico del lavoratore.
Art.
7.
(Facoltà
inerenti il soggiorno)
1.
Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo
6, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, dopo le parole: «prima della sua scadenza,» sono inserite le
seguenti: «e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo
rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti
dall’articolo 26,»;
b)
al comma 4, le parole: «può essere sottoposto a rilievi segnaletici» sono
sostituite dalle seguenti: «è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e
segnaletici».
Art.
8.
(Sanzioni
per l’inosservanza degli obblighi di comunicazione dell’ospitante e del datore
di lavoro)
1.
Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo
7, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:
«2-bis.
Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro».
Art.
9.
(Carta
di soggiorno)
1.
Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo
9, comma 1, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei
anni».
Art.
10.
(Coordinamento
dei controlli di frontiera)
1.
Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo
11, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis.
Il Ministro dell’interno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per
l’ordine e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il
coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre
italiana. Il Ministro dell’interno promuove altresì apposite misure di
coordinamento tra le autorità italiane competenti in materia di controlli
sull’immigrazione e le autorità europee competenti in materia di controlli
sull’immigrazione ai sensi dell’Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della
legge 30 settembre 1993, n. 388».
Art.
11.
(Disposizioni
contro le immigrazioni
clandestine)
1.
All’articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle
disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare
l’ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a
procurare l’ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è
cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione
fino a tre anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona»;
b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre
profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l’ingresso di taluno
nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo
unico, ovvero a procurare l’ingresso illegale in altro Stato del quale la
persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con
la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni
persona. La stessa pena si applica quando il fatto è commesso da tre o più
persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto
ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti»;
c)
dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis.
Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se:
a)
il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello
Stato di cinque o più persone;
b)
per procurare l’ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a
pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
c)
per procurare l’ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta
a trattamento inumano o degradante.
3-ter.
Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da
destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero
riguardano l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di
favorirne lo sfruttamento, si applica la pena della reclusione da cinque a
quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona.
3-quater.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98 del
codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non
possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le
diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento
conseguente alle predette aggravanti.
3-quinquies.
Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla
metà nei confronti dell’imputato che si adopera per evitare che l’attività
delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente
l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di
prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l’individuazione o la
cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti
alla consumazione dei delitti.
3-sexies.
All’articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975,
n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "609-octies del
codice penale" sono inserite le seguenti: "nonchè dall’articolo 12,
commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286,"»;
d)
dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
«9-bis.
La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o
nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia
adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla,
sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il
coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo
la stessa in un porto dello Stato.
9-ter.
Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in
materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle
attività di cui al comma 9-bis.
9-quater.
I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle
acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche
da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge,
dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave
batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di
una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.
9-quinquies.
Le modalità di intervento delle navi della Marina militare nonchè quelle di
raccordo con le attività svolte dalle altre unità navali in servizio di polizia
sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dell’interno, della
difesa, dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.
9-sexies.
Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto
compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo».
Art.
12.
(Espulsione
amministrativa)
1.
All’articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3.
L’espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente
esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte
dell’interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non
si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di
eseguire l’espulsione, richiede il nulla osta all’autorità giudiziaria, che può
negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in
relazione all’accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel
reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all’interesse della
persona offesa. In tal caso l’esecuzione del provvedimento è sospesa fino a
quando l’autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze
processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all’espulsione con
le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora
l’autorità giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla data di
ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla
osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di
permanenza temporanea, ai sensi dell’articolo 14»;
b)
dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis.
Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta
all’atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare
in carcere ai sensi dell’articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale,
o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta può essere negato ai
sensi del comma 3.
3-ter.
Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto
a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per
qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei
suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o
dichiara l’estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta
all’esecuzione dell’espulsione. Il provvedimento è immediatamente comunicato al
questore.
3-quater.
Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova
dell’avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che
dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. È sempre
disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell’articolo 240
del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis,
13-ter e 14.
3-quinquies.
Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima
del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del
termine di prescrizione del reato più grave per il quale si era proceduto nei
suoi confronti, si applica l’articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo
straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima
della custodia cautelare, quest’ultima è ripristinata a norma dell’articolo 307
del codice di procedura penale.
3-sexies.
Il nulla osta all’espulsione non può essere concesso qualora si proceda per uno
o più delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di
procedura penale, nonchè dall’articolo 12 del presente testo unico»;
c)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4.
L’espulsione è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera
a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5»;
d)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5.
Nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato
quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni
e non ne è stato chiesto il rinnovo, l’espulsione contiene l’intimazione a
lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. Il
questore dispone l’accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero,
qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che quest’ultimo si sottragga
all’esecuzione del provvedimento»;
e)
il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8.
Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente il ricorso al
tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede l’autorità che
ha disposto l’espulsione. Il termine è di sessanta giorni dalla data del
provvedimento di espulsione. Il tribunale in composizione monocratica accoglie
o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso,
entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al
presente comma può essere sottoscritto anche personalmente, ed è presentato
anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel
Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona
interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o
consolari che provvedono a certificarne l’autenticità e ne curano l’inoltro
all’autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso all’assistenza legale da parte
di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata
avanti all’autorità consolare. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito
patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è
assistito da un difensore designato dal giudice nell’ambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui all’articolo 29 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete»;
f)
i commi 6, 9 e 10 sono abrogati;
g)
il comma 13 è sostituito dai seguenti:
«13.
Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una
speciale autorizzazione del Ministro dell’interno. In caso di trasgressione lo
straniero è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno ed è nuovamente espulso
con accompagnamento immediato alla frontiera.
13-bis.
Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di
reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La stessa pena si
applica allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed
espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale.
13-ter.
Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis è sempre consentito l’arresto in
flagranza dell’autore del fatto e, nell’ipotesi di cui al comma 13-bis, è
consentito il fermo. In ogni caso contro l’autore del fatto si procede con rito
direttissimo»;
h)
il comma 14 è sostituito dal seguente:
«14.
Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma 13 opera per un
periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione può essere previsto un termine
più breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della
complessiva condotta tenuta dall’interessato nel periodo di permanenza in
Italia».
Art.
13.
(Esecuzione
dell’espulsione)
1.
All’articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5.
La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi
trenta giorni. Qualora l’accertamento dell’identità e della nazionalità, ovvero
l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice,
su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni.
Anche prima di tale termine, il questore esegue l’espulsione o il
respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice»;
b)
dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis.
Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di
permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza
aver eseguito l’espulsione o il respingimento, il questore ordina allo
straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque
giorni. L’ordine è dato con provvedimento scritto, recante l’indicazione delle
conseguenze penali della sua trasgressione.
5-ter.
Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello
Stato in violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis
è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno. In tale caso si procede a nuova
espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
5-quater.
Lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter che viene trovato, in violazione
delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato è punito con
la reclusione da uno a quattro anni.
5-quinquies.
Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater è obbligatorio l’arresto
dell’autore del fatto e si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare
l’esecuzione dell’espulsione, il questore può disporre i provvedimenti di cui
al comma 1 del presente articolo».
2.
Per la costruzione di nuovi centri di permanenza temporanea e assistenza è
autorizzata la spesa nel limite massimo di 12,39 milioni di euro per l’anno
2002, 24,79 milioni di euro per l’anno 2003 e 24,79 milioni di euro per l’anno
2004.
Art.
14.
(Ulteriori
disposizioni per l’esecuzione
dell’espulsione)
1.
All’articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis.
Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva
sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero
proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al
questore ed alla competente autorità consolare al fine di avviare la procedura
di identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei requisiti di
legge, l’esecuzione della espulsione subito dopo la cessazione del periodo di
custodia cautelare o di detenzione».
2.
La rubrica dell’articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998 è sostituita dalla seguente: «Espulsione a titolo di
misura di sicurezza e disposizioni per l’esecuzione dell’espulsione».
Art.
15.
(Espulsione
a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione)
1.
L’articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998 è sostituito dal seguente:
«Art.
16. - (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla
detenzione) – 1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato
non colposo o nell’applicare la pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444
del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in
taluna delle situazioni indicate nell’articolo 13, comma 2, quando ritiene di
dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono
le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi
dell’articolo 163 del codice penale nè le cause ostative indicate nell’articolo
14, comma 1, del presente testo unico, può sostituire la medesima pena con la
misura dell’espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.
2.
L’espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche se la sentenza non
è irrevocabile, secondo le modalità di cui all’articolo 13, comma 4.
3.
L’espulsione di cui al comma 1 non può essere disposta nei casi in cui la
condanna riguardi uno o più delitti previsti dall’articolo 407, comma 2,
lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal
presente testo unico, puniti con pena edittale superiore nel massimo a due
anni.
4.
Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel territorio
dello Stato prima del termine previsto dall’articolo 13, comma 14, la sanzione
sostitutiva è revocata dal giudice competente.
5.
Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna
delle situazioni indicate nell’articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena
detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è disposta l’espulsione.
Essa non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o più
delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di
procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico.
6.
Competente a disporre l’espulsione di cui al comma 5 è il magistrato di
sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza formalità, acquisite le
informazioni degli organi di polizia sull’identità e sulla nazionalità dello
straniero. Il decreto di espulsione è comunicato allo straniero che, entro il
termine di dieci giorni, può proporre opposizione dinanzi al tribunale di
sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.
7.
L’esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 6 è sospesa fino alla
decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di
sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non
siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio. L’espulsione è eseguita
dal questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la
modalità dell’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
8.
La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall’esecuzione
dell’espulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato
illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di
detenzione è ripristinato e riprende l’esecuzione della pena.
9.
L’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione non
si applica ai casi di cui all’articolo 19».
Art.
16.
(Diritto
di difesa)
1.
All’articolo 17, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, dopo le parole: «Lo straniero» sono inserite le seguenti:
«parte offesa ovvero» e dopo la parola: «richiesta» sono inserite le seguenti:
«della parte offesa o».
Art.
17.
(Determinazione
dei flussi di ingresso)
1.
All’articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nello stabilire le
quote i decreti prevedono restrizioni numeriche all’ingresso di lavoratori di
Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto all’immigrazione
clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari di
provvedimenti di rimpatrio»;
b)
al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «quote riservate» sono inserite le
seguenti: «ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei
genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi
non comunitari, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco,
costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le
qualifiche professionali dei lavoratori stessi, nonchè»;
c)
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis.
Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altresì essere predisposti
in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per
bacini provinciali di utenza, elaborati dall’anagrafe informatizzata, istituita
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il
regolamento di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con altre
strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio.
4-ter.
Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno, alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla presenza e sulla
condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente
anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio
successivo in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e
produttivo».
Art.
18.
(Lavoro
subordinato a tempo determinato e indeterminato e lavoro autonomo)
1.
L’articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998 è sostituito dal seguente:
«Art.
22. - (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) – 1. In ogni
provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno
sportello unico per l’immigrazione, responsabile dell’intero procedimento
relativo all’assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato
ed indeterminato.
2.
Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia
che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato con uno straniero residente all’estero deve
presentare allo sportello unico per l’immigrazione della provincia di residenza
ovvero di quella in cui ha sede legale l’impresa, ovvero di quella ove avrà
luogo la prestazione lavorativa:
a)
richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
b)
idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per
il lavoratore straniero;
c)
la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative
condizioni, comprensiva dell’impegno al pagamento da parte dello stesso datore
di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
d)
dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto
di lavoro.
3.
Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di
lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere,
presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla
osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all’articolo
21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di
attuazione.
4.
Lo sportello unico per l’immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e
3 al centro per l’impiego di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di
residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l’impiego provvede a
diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle
disponibili su sito INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli
eventuali interventi previsti dall’articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna
domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via
telematica, il centro trasmette allo sportello unico richiedente una certificazione
negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di
lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per l’impiego abbia
fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.
5.
Lo sportello unico per l’immigrazione, nel complessivo termine massimo di
quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano
state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del
contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni
caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici,
quantitativi e qualitativi determinati a norma dell’articolo 3, comma 4, e
dell’articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la
documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove
possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità
per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.
6.
Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero
provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso
con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per
l’immigrazione. Entro otto giorni dall’ingresso, lo straniero si reca presso lo
sportello unico per l’immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma
del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest’ultimo,
trasmesso in copia all’autorità consolare competente ed al centro per l’impiego
competente.
7.
Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per
l’immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo
straniero, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per
l’accertamento e l’irrogazione della sanzione è competente il prefetto.
8.
Salvo quanto previsto dall’articolo 23, ai fini dell’ingresso in Italia per
motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto
rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza
del lavoratore.
9.
Le questure forniscono all’INPS, tramite collegamenti telematici, le
informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è
concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per
l’accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti
i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l’INPS, sulla base
delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei
lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni
pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le
amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via
telematica, a cura delle questure, all’ufficio finanziario competente che
provvede all’attribuzione del codice fiscale.
10.
Lo sportello unico per l’immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le
classificazioni adottate nei decreti di cui all’articolo 3, comma 4.
11.
La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di
soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente
soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per
lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può
essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità
del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di
soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Il
regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per
l’impiego, anche ai fini dell’iscrizione del lavoratore straniero nelle liste
di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.
12.
Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri
privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui
permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge,
il rinnovo, revocato o annullato, è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno
e con l’ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.
13.
Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall’articolo 25, comma 5, in
caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti
previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente
dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei
requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del
sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo
minimo previsto dall’articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995,
n. 335.
14.
Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui
alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori
extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.
15.
I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di
titoli di formazione professionale acquisiti all’estero; in assenza di accordi
specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la
commissione centrale per l’impiego, dispone condizioni e modalità di
riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore
extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a
tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio
della Repubblica.
16.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti
e delle relative norme di attuazione».
2.
All’articolo 26, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
rappresentanza diplomatica o consolare rilascia, altresì, allo straniero la
certificazione dell’esistenza dei requisiti previsti dal presente articolo ai
fini degli adempimenti previsti dall’articolo 5, comma 3-quater, per la
concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo».
Art.
19.
(Titoli
di prelazione)
1.
L’articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998 è sostituito dal seguente:
«Art.
23. - (Titoli di prelazione) – 1. Nell’ambito di programmi approvati, anche su
proposta delle regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e dal Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province
autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e
datori di lavoro e dei lavoratori, nonchè organismi internazionali finalizzati
al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei
settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dell’immigrazione
da almeno tre anni, possono essere previste attività di istruzione e di
formazione professionale nei Paesi di origine.
2.
L’attività di cui al comma 1 è finalizzata:
a)
all’inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all’interno
dello Stato;
b)
all’inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano
all’interno dei Paesi di origine;
c)
allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi di
origine.
3.
Gli stranieri che abbiano partecipato alle attività di cui al comma 1 sono
preferiti nei settori di impiego ai quali le attività si riferiscono ai fini
della chiamata al lavoro di cui all’articolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le
modalità previste nel regolamento di attuazione del presente testo unico.
4.
Il regolamento di attuazione del presente testo unico prevede agevolazioni di
impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di cui
al comma 1».
Art.
20.
(Lavoro
stagionale)
1.
L’articolo 24 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998 è sostituito dal seguente:
«Art.
24. - (Lavoro stagionale) – 1. Il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto
dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro
subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare
richiesta nominativa allo sportello unico per l’immigrazione della provincia di
residenza ai sensi dell’articolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro
italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria
non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta
secondo le modalità previste dall’articolo 22, deve essere immediatamente
comunicata al centro per l’impiego competente, che verifica nel termine di
cinque giorni l’eventuale disponibilità di lavoratori italiani o comunitari a
ricoprire l’impiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 22, comma 3.
2.
Lo sportello unico per l’immigrazione rilascia comunque l’autorizzazione nel
rispetto del diritto di precedenza maturato, decorsi dieci giorni dalla
comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di
ricezione della richiesta del datore di lavoro.
3.
L’autorizzazione al lavoro stagionale ha validità da venti giorni ad un massimo
di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto,
anche con riferimento all’accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo
da svolgere presso diversi datori di lavoro.
4.
Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel
permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza
del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell’anno
successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo
stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi
di lavoro. Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro
stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato
o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.
5.
Le commissioni regionali tripartite, di cui all’articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono stipulare con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei
lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali,
apposite convenzioni dirette a favorire l’accesso dei lavoratori stranieri ai
posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il trattamento
economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i
lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro
della manodopera, nonchè eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire
l’attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative
all’accoglienza.
6.
Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere
stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro
stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito
ai sensi dell’articolo 22, comma 12».
Art.
21.
(Ingresso
e soggiorno per lavoro autonomo)
1.
Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo
26, dopo il comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente:
«7-bis.
La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle
disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941,
n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di
autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del
permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l’espulsione del medesimo con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica».
Art.
22.
(Attività
sportive)
1.
Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo
27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, dopo la lettera r) è aggiunta la seguente:
«r-bis)
infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e
private;»;
b)
dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:
«5-bis.
Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell’interno e
del lavoro e delle politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale
d’ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo
professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni
sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da
sottoporre all’approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono
stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni
stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili».
Art.
23.
(Ricongiungimento
familiare)
1.
All’articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1:
1)
dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis)
figli maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni oggettive
provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che
comporti invalidità totale»;
2)
alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «qualora non
abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza ovvero genitori
ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro
sostentamento per documentati gravi motivi di salute»;
3)
la lettera d) è abrogata;
b)
i commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
«7.
La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della
prescritta documentazione compresa quella attestante i rapporti di parentela,
coniugio e la minore età, autenticata dall’autorità consolare italiana, è
presentata allo sportello unico per l’immigrazione presso la prefettura-ufficio
territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, la
quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del
dipendente incaricato del ricevimento. L’ufficio, verificata, anche mediante
accertamenti presso la questura competente, l’esistenza dei requisiti di cui al
presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento
di diniego del nulla osta.
8.
Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l’interessato può
ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata
dallo sportello unico per l’immigrazione, da cui risulti la data di
presentazione della domanda e della relativa documentazione.
9.
Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresì il visto
di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5».
Art.
24.
(Permesso
di soggiorno
per
motivi familiari)
1.
All’articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, al comma 5, prima delle parole: «In caso di separazione», sono inserite
le seguenti: «In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento
e».
Art.
25.
(Minori
affidati al compimento
della
maggiore età)
1.
All’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis.
Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di
studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al
compimento della maggiore età, semprechè non sia intervenuta una decisione del
Comitato per i minori stranieri di cui all’articolo 33, ai minori stranieri non
accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in
un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o
privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel
registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi
dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394.
1-ter.
L’ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione,
al momento del compimento della maggiore età del minore straniero di cui al
comma 1-bis, che l’interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di
tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la
disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attività
lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge
italiana, ovvero è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora
iniziato.
1-quater.
Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo è
portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti
di cui all’articolo 3, comma 4».
Art.
26.
(Accesso
ai corsi delle università)
1.
Il comma 5 dell’articolo 39 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:
«5.
È comunque consentito l’accesso ai corsi universitari, a parità di condizioni
con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno,
ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo,
per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi
religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in
possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonchè agli
stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole
italiane all’estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in
Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per
il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali
richieste per l’ingresso per studio».
Art.
27.
(Centri
di accoglienza e accesso
all’abitazione)
1.
Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo
40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, l’ultimo periodo è soppresso;
b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis.
L’accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli stranieri non
appartenenti a Paesi dell’Unione europea che dimostrino di essere in regola con
le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo
unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materia»;
c)
il comma 5 è abrogato;
d)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6.
Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente
soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che
esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo
hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli
alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle
agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali
per agevolare l’accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in
materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di
abitazione».
Art.
28.
(Aggiornamenti
normativi)
1.
Nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, ovunque
ricorrano, le parole: «ufficio periferico del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «prefettura-ufficio
territoriale del Governo» e le parole: «il pretore» sono sostituite dalle
seguenti: «il tribunale in composizione monocratica».
2.
All’articolo 25 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: «Ai contributi di
cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni dell’articolo 22,
comma 13, concernenti il trasferimento degli stessi all’istituto o ente
assicuratore dello Stato di provenienza».
3.
All’articolo 26 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, nel comma 3, le parole da: «o di corrispondente garanzia» fino alla fine
del comma sono soppresse.
Art.
29.
(Matrimoni
contratti al fine di eludere le norme sull’ingresso e sul soggiorno dello
straniero)
1.
Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo
30, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis.
Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b), è immediatamente
revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l’effettiva
convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole».
Art.
30.
(Misure
di potenziamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari)
1.
Al fine di provvedere alle straordinarie esigenze di servizio connesse con
l’attuazione delle misure previste dalla presente legge, e nelle more del
completamento degli organici del Ministero degli affari esteri mediante ricorso
alle ordinarie procedure di assunzione del personale, le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria possono assumere, previa
autorizzazione dell’Amministrazione centrale, personale con contratto
temporaneo della durata di sei mesi, nel limite complessivo di ottanta unità, anche
in deroga ai limiti del contingente di cui all’articolo 152, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni. Per le stesse esigenze il contratto può essere
rinnovato per due ulteriori successivi periodi di sei mesi, anche in deroga al
limite temporale di cui all’articolo 153, secondo e terzo comma, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Le suddette unità
di personale sono destinate a svolgere mansioni amministrative ordinarie nelle
predette sedi all’estero. Nelle medesime sedi un corrispondente numero di unità
di personale di ruolo appartenente alle aree funzionali è conseguentemente
adibito all’espletamento di funzioni istituzionali in materia di immigrazione
ed asilo, nonchè di rilascio dei visti di ingresso.
2.
Per l’assunzione del personale di cui al comma 1 si applicano le procedure
previste per il personale temporaneo di cui all’articolo 153 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.
Capo
II
DISPOSIZIONI
IN
MATERIA DI ASILO
Art.
31.
(Permesso
di soggiorno
per
i richiedenti asilo)
1.
L’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
n. 39, è sostituito dal seguente: «Il questore territorialmente
competente, quando non ricorrano le ipotesi previste negli articoli 1-bis e
1-ter, rilascia, su richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino
alla definizione della procedura di riconoscimento».
Art.
32.
(Procedura
semplificata)
1.
Al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all’articolo 1, il comma 7 è abrogato;
b)
dopo l’articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art.
1-bis. - (Casi di trattenimento) – 1. Il richiedente asilo non può essere
trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di asilo presentata. Esso può,
tuttavia, essere trattenuto per il tempo strettamente necessario alla
definizione delle autorizzazioni alla permanenza nel territorio dello Stato in
base alle disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei seguenti casi:
a)
per verificare o determinare la sua nazionalità o identità, qualora egli non
sia in possesso dei documenti di viaggio o d’identità, oppure abbia, al suo
arrivo nello Stato, presentato documenti risultati falsi;
b)
per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali
elementi non siano immediatamente disponibili;
c)
in dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad
essere ammesso nel territorio dello Stato.
2.
Il trattenimento deve sempre essere disposto nei seguenti casi:
a)
a seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata dallo
straniero fermato per avere eluso o tentato di eludere il controllo di
frontiera o subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare;
b)
a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte di uno straniero
già destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.
3.
Il trattenimento previsto nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e
nei casi di cui al comma 2, lettera a), è attuato nei centri di identificazione
secondo le norme di apposito regolamento. Il medesimo regolamento determina il
numero, le caratteristiche e le modalità di gestione di tali strutture e tiene
conto degli atti adottati dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
rifugiati (ACNUR), dal Consiglio d’Europa e dall’Unione europea. Nei centri di
identificazione sarà comunque consentito l’accesso ai rappresentanti
dell’ACNUR. L’accesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed
enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore,
autorizzati dal Ministero dell’interno.
4.
Per il trattenimento di cui al comma 2, lettera b), si osservano le norme di
cui all’articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286. Nei centri di permanenza temporanea e assistenza di cui al
medesimo articolo 14 sarà comunque consentito l’accesso ai rappresentanti
dell’ACNUR. L’accesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed
enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore,
autorizzati dal Ministero dell’interno.
5.
Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata di cui
all’articolo 1-ter, e qualora la stessa non si sia ancora conclusa, allo
straniero è concesso un permesso di soggiorno temporaneo fino al termine della
procedura stessa.
Art.
1-ter. - (Procedura semplificata) – 1. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del
comma 2 dell’articolo 1-bis è istituita la procedura semplificata per la
definizione della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato secondo
le modalità di cui ai commi da 2 a 6.
2.
Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui
all’articolo 1-bis, comma 2, lettera a), il questore competente per il luogo in
cui la richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello straniero
interessato in uno dei centri di identificazione di cui all’articolo 1-bis,
comma 3. Entro due giorni dal ricevimento dell’istanza, il questore provvede
alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale
per il riconoscimento dello status di rifugiato che, entro quindici giorni
dalla data di ricezione della documentazione, provvede all’audizione. La
decisione è adottata entro i successivi tre giorni.
3.
Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui
all’articolo 1-bis, comma 2, lettera b), il questore competente per il luogo in
cui la richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello straniero
interessato in uno dei centri di permanenza temporanea di cui all’articolo 14
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; ove
già sia in corso il trattenimento, il questore chiede al tribunale in
composizione monocratica la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori
trenta giorni per consentire l’espletamento della procedura di cui al presente
articolo. Entro due giorni dal ricevimento dell’istanza, il questore provvede
alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale
per il riconoscimento dello status di rifugiato che, entro quindici giorni
dalla data di ricezione della documentazione, provvede all’audizione. La
decisione è adottata entro i successivi tre giorni.
4.
L’allontanamento non autorizzato dai centri di cui all’articolo 1-bis, comma 3,
equivale a rinuncia alla domanda.
5.
Lo Stato italiano è competente all’esame delle domande di riconoscimento dello
status di rifugiato di cui al presente articolo, ove i tempi non lo consentano,
ai sensi della Convenzione di Dublino ratificata ai sensi della legge 23
dicembre 1992, n. 523.
6.
La commissione territoriale, integrata da un componente della Commissione
nazionale per il diritto di asilo, procede, entro dieci giorni, al riesame
delle decisioni su richiesta adeguatamente motivata dello straniero di cui è
disposto il trattenimento in uno dei centri di identificazione di cui
all’articolo 1-bis, comma 3. La richiesta va presentata alla commissione
territoriale entro cinque giorni dalla comunicazione della decisione.
L’eventuale ricorso avverso la decisione della commissione territoriale è
presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente
entro quindici giorni, anche dall’estero tramite le rappresentanze
diplomatiche. Il ricorso non sospende il provvedimento di allontanamento dal
territorio nazionale; il richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto
competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino
all’esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente
esecutiva.
Art.
1-quater. - (Commissioni territoriali) – 1. Presso le prefetture-uffici
territoriali del Governo indicati con il regolamento di cui all’articolo 1-bis,
comma 3, sono istituite le commissioni territoriali per il riconoscimento dello
status di rifugiato. Le predette commissioni, nominate con decreto del Ministro
dell’interno, sono presiedute da un funzionario della carriera prefettizia e
composte da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante
dell’ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie
locali e da un rappresentante dell’ACNUR. Per ciascun componente deve essere
previsto un componente supplente. Tali commissioni possono essere integrate, su
richiesta del Presidente della Commissione centrale per il riconoscimento dello
status di rifugiato prevista dall’articolo 2 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, da un funzionario
del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli
effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di
richiedenti asilo, in ordine alle domande dei quali occorra disporre di
particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi di
provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri. In caso di parità,
prevale il voto del Presidente. Ove necessario, in relazione a particolari
afflussi di richiedenti asilo, le commissioni possono essere composte da
personale posto in posizione di distacco o di collocamento a riposo. La
partecipazione del personale di cui al precedente periodo ai lavori delle
commissioni non comporta la corresponsione di compensi o di indennità di
qualunque natura.
2.
Entro due giorni dal ricevimento dell’istanza, il questore provvede alla
trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per
il riconoscimento dello status di rifugiato che entro trenta giorni provvede
all’audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.
3.
Durante lo svolgimento dell’audizione, ove necessario, le commissioni
territoriali si avvalgono di interpreti. Del colloquio con il richiedente viene
redatto verbale. Le decisioni sono adottate con atto scritto e motivato. Le
stesse verranno comunicate al richiedente, unitamente all’informazione sulle
modalità di impugnazione, nelle forme previste dall’articolo 2, comma 6, del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286.
4.
Nell’esaminare la domanda di asilo le commissioni territoriali valutano per i
provvedimenti di cui all’articolo 5, comma 6, del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998, le conseguenze di un rimpatrio alla
luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali di cui l’Italia
è firmataria e, in particolare, dell’articolo 3 della Convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata
ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.
5.
Avverso le decisioni delle commissioni territoriali è ammesso ricorso al
tribunale ordinario territorialmente competente che decide ai sensi
dell’articolo 1-ter, comma 6.
Art.
1-quinquies. - (Commissione nazionale per il diritto di asilo) – 1. La
Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista
dall’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, è trasformata in Commissione nazionale
per il diritto di asilo, di seguito denominata "Commissione
nazionale", nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell’interno e degli affari
esteri. La Commissione è presieduta da un prefetto ed è composta da un
dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da un
funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera
prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione
e da un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza. Alle riunioni
partecipa un rappresentante del delegato in Italia dell’ACNUR. Ciascuna
amministrazione designa, altresì, un supplente. La Commissione nazionale, ove
necessario, può essere articolata in sezioni di analoga composizione.
2.
La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle
commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle
medesime commissioni, di raccolta di dati statistici oltre che poteri
decisionali in tema di revoche e cessazione degli status concessi.
3.
Con il regolamento di cui all’articolo 1-bis, comma 3, sono stabilite le
modalità di funzionamento della Commissione nazionale e di quelle territoriali.
Art.
1-sexies. - (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) – 1. Gli
enti locali che prestano servizi finalizzati all’accoglienza dei richiedenti
asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme
di protezione umanitaria possono accogliere nell’ambito dei servizi medesimi il
richiedente asilo privo di mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano
le ipotesi previste dagli articoli 1-bis e 1-ter.
2.
Il Ministro dell’interno, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui all’articolo
1-septies, al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma
1, in misura non superiore all’80 per cento del costo complessivo di ogni
singola iniziativa territoriale.
3.
In fase di prima attuazione, il decreto di cui al comma 2:
a)
stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di
contributo, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le
modalità per la sua eventuale revoca;
b)
assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all’articolo
1-septies, la continuità degli interventi e dei servizi già in atto, come
previsti dal Fondo europeo per i rifugiati;
c)
determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all’articolo
1-septies, le modalità e la misura dell’erogazione di un contributo economico
di prima assistenza in favore del richiedente asilo che non rientra nei casi
previsti dagli articoli 1-bis e 1-ter e che non è accolto nell’ambito dei
servizi di accoglienza di cui al comma 1.
4.
Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione del
richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero con permesso umanitario di
cui all’articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e di facilitare il
coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, il
Ministero dell’interno attiva, sentiti l’Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI) e l’ACNUR, un servizio centrale di informazione, promozione,
consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i
servizi di accoglienza di cui al comma 1. Il servizio centrale è affidato, con
apposita convenzione, all’ANCI.
5.
Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:
a)
monitorare la presenza sul territorio dei richiedenti asilo, dei rifugiati e
degli stranieri con permesso umanitario;
b)
creare una banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore
dei richiedenti asilo e dei rifugiati;
c)
favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi;
d)
fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione dei
servizi di cui al comma 1;
e)
promuovere e attuare, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, programmi
di rimpatrio attraverso l’Organizzazione internazionale per le migrazioni o
altri organismi, nazionali o internazionali, a carattere umanitario.
6.
Le spese di funzionamento e di gestione del servizio centrale sono finanziate
nei limiti delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1-septies.
Art.
1-septies. - (Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo) – 1. Ai
fini del finanziamento delle attività e degli interventi di cui all’articolo
1-sexies, presso il Ministero dell’interno, è istituito il Fondo nazionale per
le politiche e i servizi dell’asilo, la cui dotazione è costituita da:
a)
le risorse iscritte nell’unità previsionale di base 4.1.2.5 "Immigrati,
profughi e rifugiati" – capitolo 2359 – dello stato di previsione del
Ministero dell’interno per l’anno 2002, già destinate agli interventi di cui
all’articolo 1-sexies e corrispondenti a 5,16 milioni di euro;
b)
le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati, ivi comprese quelle
già attribuite all’Italia per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di
accreditamento al Fondo di rotazione del Ministero dell’economia e delle
finanze;
c)
i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti o
organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dell’Unione europea.
2.
Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono versate all’entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma
1.
3.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
2.
Per la costruzione di nuovi centri di identificazione è autorizzata la spesa
nel limite massimo di 25,31 milioni di euro per l’anno 2003.
Art.
33.
(Dichiarazione
di emersione di lavoro
irregolare)
1.
Chiunque, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente
legge, ha occupato alle proprie dipendenze personale di origine
extracomunitaria, adibendolo ad attività di assistenza a componenti della
famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza
ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, può denunciare,
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del
Governo competente per territorio mediante presentazione della dichiarazione di
emersione nelle forme previste dal presente articolo. La dichiarazione di
emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali.
Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
La denuncia di cui al primo periodo del presente comma è limitata ad una unità
per nucleo familiare, con riguardo al lavoro domestico di sostegno al bisogno
familiare.
2.
La dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilità:
a)
le generalità del datore di lavoro ed una dichiarazione attestante la
cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia;
b)
l’indicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati;
c)
l’indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
d)
l’indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella
prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
3.
Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di emersione sono allegati:
a)
attestato di pagamento di un contributo forfettario, pari all’importo
trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di
ulteriori somme a titolo di penali ed interessi;
b)
copia di impegno a stipulare con il prestatore d’opera, nei termini di cui al
comma 5, il contratto di soggiorno previsto dall’articolo 5-bis del testo unico
di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall’articolo 6
della presente legge;
c)
certificazione medica della patologia o handicap del componente la famiglia
alla cui assistenza è destinato il lavoratore. Tale certificazione non è
richiesta qualora il lavoratore extracomunitario sia adibito al lavoro
domestico di sostegno al bisogno familiare.
4.
Nei venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma
1, la prefettura – ufficio territoriale del Governo competente per territorio
verifica l’ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la questura
accerta se sussistono motivi ostativi all’eventuale rilascio del permesso di
soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura –
ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro
informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e
dei lavoratori extracomunitari cui è riferita la denuncia.
5.
Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi
ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la prefettura
– ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare
il contratto di soggiorno nelle forme previste dalla presente legge e alle
condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il contestuale
rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui
al comma 4. Il permesso di soggiorno è rinnovabile previo accertamento da parte
dell’organo competente della prova della continuazione del rapporto e della
regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata. La mancata
presentazione delle parti comporta l’archiviazione del relativo procedimento.
6.
I datori di lavoro che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro
irregolare ai sensi dei commi da 1 a 5, non sono punibili per le violazioni
delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario,
compiute, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge,
in relazione all’occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella
dichiarazione di emersione presentata. Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali determina con proprio decreto i parametri retributivi e le modalità di
calcolo e di corresponsione delle somme di cui al comma 3, lettera a), nonchè
le modalità per la successiva imputazione delle stesse sia per fare fronte
all’organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo,
sia in relazione alla posizione contributiva del lavoratore interessato in modo
da garantire l’equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il
Ministro, con proprio decreto, determina altresì le modalità di corresponsione
delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti
periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3.
7.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro
che occupino prestatori d’opera extracomunitari: a) nei confronti dei quali sia
stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato
rinnovo del permesso di soggiorno; b) che risultino segnalati, anche in base ad
accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non
ammissione nel territorio dello Stato; c) che risultino denunciati per uno dei
reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo
che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude
il reato o la responsabilità dell’interessato, ovvero risultino destinatari
dell’applicazione di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti
della riabilitazione. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono
impedimento all’espulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la
sicurezza dello Stato.
8.
Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al
fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione della presente
legge, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto
costituisca più grave reato.
Capo
III
DISPOSIZIONI
DI COORDINAMENTO
Art.
34.
(Norme
transitorie e finali)
1.
Entro sei mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale si procede, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, all’emanazione delle
norme di attuazione ed integrazione della presente legge, nonchè alla revisione
ed armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Con il
medesimo regolamento sono definite le modalità di funzionamento dello sportello
unico per l’immigrazione previsto dalla presente legge; fino alla data di
entrata in vigore del predetto regolamento le funzioni di cui agli articoli 18,
23 e 28 continuano ad essere svolte dalla direzione provinciale del lavoro.
2.
Entro quattro mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale si procede, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, alla revisione ed integrazione delle disposizioni regolamentari
vigenti sull’immigrazione, sulla condizione dello straniero e sul diritto di
asilo, limitatamente alle seguenti finalità:
a)
razionalizzare l’impiego della telematica nelle comunicazioni, nelle suddette
materie, tra le amministrazioni pubbliche;
b)
assicurare la massima interconnessione tra gli archivi già realizzati al
riguardo o in via di realizzazione presso le amministrazioni pubbliche;
c)
promuovere le opportune iniziative per la riorganizzazione degli archivi
esistenti.
3.
Il regolamento previsto dall’articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39, introdotto dall’articolo 32, è emanato entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di
cui agli articoli 31 e 32 si applicano a decorrere dalla data di entrata in
vigore del predetto regolamento; fino a tale data si applica la disciplina
anteriormente vigente.
4.
Fino al completamento di un adeguato programma di realizzazione di una rete di
centri di permanenza temporanea e assistenza, accertato con decreto del
Ministro dell’interno, sentito il Comitato di cui al comma 2 dell’articolo
2-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
introdotto dall’articolo 2 della presente legge, il sindaco, in particolari
situazioni di emergenza, può disporre l’alloggiamento, nei centri di
accoglienza di cui all’articolo 40 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, di stranieri non in regola con le
disposizioni sull’ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, fatte salve
le disposizioni sul loro allontanamento dal territorio medesimo.
Art.
35.
(Istituzione
della Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere)
1.
È istituita, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell’interno, la Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle
frontiere con compiti di impulso e di coordinamento delle attività di polizia
di frontiera e di contrasto dell’immigrazione clandestina, nonchè delle
attività demandate alle autorità di pubblica sicurezza in materia di ingresso e
soggiorno degli stranieri. Alla suddetta Direzione centrale è preposto un
prefetto, nell’ambito della dotazione organica esistente.
2.
Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la determinazione del numero e
delle competenze degli uffici in cui si articola la Direzione centrale
dell’immigrazione e della polizia delle frontiere, nonchè la determinazione
delle piante organiche e dei mezzi a disposizione, sono effettuate con decreto
del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, ai sensi dell’articolo 5 della legge 1º aprile 1981, n. 121.
Dall’istituzione della Direzione centrale, che si avvale delle risorse umane,
strumentali e finanziarie esistenti, non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
3.
La denominazione della Direzione centrale di cui all’articolo 4, comma 2,
lettera h), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2001, n. 398, è conseguentemente modificata in «Direzione
centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i
reparti speciali della Polizia di Stato».
4.
Eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui ai commi
precedenti sono effettuate con la procedura di cui all’articolo 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art.
36.
(Esperti
della Polizia di Stato)
1.
Nell’ambito delle strategie finalizzate alla prevenzione dell’immigrazione
clandestina, il Ministero dell’interno, d’intesa con il Ministero degli affari
esteri, può inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici
consolari funzionari della Polizia di Stato in qualità di esperti nominati
secondo le procedure e le modalità previste dall’articolo 168 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. A tali fini il
contingente previsto dal citato articolo 168 è aumentato sino ad un massimo di
ulteriori undici unità, riservate agli esperti della Polizia di Stato,
corrispondenti agli esperti nominati ai sensi del presente comma.
2.
All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, determinato nella
misura di 778.817 euro per l’anno 2002 e di 1.557.633 euro annui a decorrere
dall’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art.
37.
(Disposizioni
relative al Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di
Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza in
materia di immigrazione)
1.
Al Comitato parlamentare istituito dall’articolo 18 della legge 30 settembre
1993, n. 388, che assume la denominazione di «Comitato parlamentare di
controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività
di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione» sono altresì
attribuiti compiti di indirizzo e vigilanza circa la concreta attuazione della
presente legge, nonchè degli accordi internazionali e della restante
legislazione in materia di immigrazione ed asilo. Su tali materie il Governo presenta
annualmente al Comitato una relazione. Il Comitato riferisce annualmente alle
Camere sulla propria attività.
Art.
38.
(Norma
finanziaria)
1.
Dall’applicazione degli articoli 2, 5, 17, 18, 19, 20, 25 e 34 non devono
derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
2.
All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 30, comma 1, valutato in euro
1.515.758 per l’anno 2002, e in euro 3.031.517 per l’anno 2003, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3.
All’onere derivante dall’attuazione degli articoli 1, 12, comma 1, lettera c),
13 e 32, valutato in 25,91 milioni di euro per l’anno 2002, 130,65 milioni di
euro per l’anno 2003, 125,62 milioni di euro per l’anno 2004 e 117,75 milioni
di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
4.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Documenti
correlati:
DECRETO
LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286 (in G.U. n. 191 del 18 agosto 1998 - Suppl.
Ord. n. 139) - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Le
istruzioni del Ministero dell'Interno per la regolarizzazione degli immigrati
(link al sito del Ministero)