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LEGGE 7 novembre 2002 n. 248
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 2002)
MODIFICA
DEGLI ARTICOLI 45, 47, 48 E 49 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE.
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il
Presidente della Repubblica
Promulga
la seguente legge:
Art.
1 (note)
1.
L'articolo 45 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Art.
45. - (Casi di rimessione). - 1. In ogni stato e grado del processo di merito,
quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e
non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone
che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l'incolumità pubblica, o
determinano motivi di legittimo sospetto, la Corte di cassazione, su richiesta
motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico
ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad
altro giudice, designato a norma dell'articolo 11".
2.
L'articolo 47 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Art.
47. - (Effetti della richiesta). - 1. In seguito alla presentazione della
richiesta di rimessione il giudice può disporre con ordinanza la sospensione
del processo fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara
inammissibile o rigetta la richiesta. La Corte di cassazione può sempre
disporre con ordinanza la sospensione del processo.
2.
Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle
conclusioni e della discussione e non possono essere pronunciati il decreto che
dispone il giudizio o la sentenza quando ha avuto notizia dalla Corte di
cassazione che la richiesta di rimessione è stata assegnata alle sezioni unite
ovvero a sezione diversa dall'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma
1. Il giudice non dispone la sospensione quando la richiesta non è fondata su
elementi nuovi rispetto a quelli di altra già rigettata o dichiarata
inammissibile.
3.
La sospensione del processo ha effetto fino a che non sia intervenuta
l'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta e non impedisce
il compimento degli atti urgenti.
4.
In caso di sospensione del processo si applica l'articolo 159 del codice penale
e, se la richiesta è stata proposta dall'imputato, sono sospesi i termini di
cui all'articolo 303, comma 1. La prescrizione e i termini di custodia
cautelare riprendono il loro corso dal giorno in cui la Corte di cassazione
rigetta o dichiara inammissibile la richiesta ovvero, in caso di suo accoglimento,
dal giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato perviene al medesimo
stato in cui si trovava al momento della sospensione. Si osservano in quanto
compatibili le disposizioni dell'articolo 304".
3.
L'articolo 48 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Art.
48 - (Decisione) - 1. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a
norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune
informazioni.
2.
Il Presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa d'inammissibilità
della richiesta, dispone che per essa si proceda a norma dell'articolo 610,
comma 1.
3.
L'avvenuta assegnazione della richiesta di rimessione alle sezioni unite o a
sezione diversa dall'apposita sezione prevista dall'articolo 610, comma 1, è
immediatamente comunicata al giudice che procede.
4.
L'ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata senza ritardo al giudice
procedente e a quello designato. Il giudice procedente trasmette immediatamente
gli atti del processo al giudice designato e dispone che l'ordinanza della
Corte di cassazione sia per estratto comunicata al pubblico ministero e
notificata alle parti private.
5.
Fermo quanto disposto dall'articolo 190-bis, il giudice designato dalla Corte
di cassazione procede alla rinnovazione degli atti compiuti anteriormente al
provvedimento che ha accolto la richiesta di rimessione, quando ne è richiesto
da una delle parti e non si tratta di atti di cui è divenuta impossibile la
ripetizione. Nel processo davanti a tale giudice, le parti esercitano gli
stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice
originariamente competente.
6.
Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private
queste con la stessa ordinanza possono essere condannate al pagamento a favore
della cassa delle ammende di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro".
4.
L'articolo 49 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Art.
49. - (Nuova richiesta di rimessione). - 1. Anche quando la richiesta è stata
accolta, il pubblico ministero o l'imputato può chiedere un nuovo provvedimento
per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice.
2.
L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la
richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purché
fondata su elementi nuovi.
3.
E' inammissibile per manifesta infondatezza anche la richiesta di rimessione
non fondata su elementi nuovi rispetto a quelli già valutati in una ordinanza che
ha rigettato o dichiarato inammissibile una richiesta proposta da altro
imputato dello stesso procedimento o di un procedimento da esso separato.
4.
La richiesta dichiarata inammissibile per motivi diversi dalla manifesta
infondatezza può essere sempre riproposta".
5.
La presente legge si applica anche ai processi in corso e le richieste di
rimessione, che risultano già presentate alla data di entrata in vigore della
legge, conservano efficacia. Il Presidente della Corte di cassazione, salvo che
per esse non rilevi una causa d'inammissibilità e non disponga quindi
procedersi applicando l'articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale,
dispone per l'immediata comunicazione di cui all'articolo 48, comma 3, del
codice di procedura penale.
6.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note
all'art. 1:
-
Si riporta il testo degli articoli 610, 303, e 304 del codice di procedura
penale:
"Art.
610 (Atti preliminari). - 1. Il presidente della corte di cassazione, se rileva
una causa di inammissibilità dei ricorsi, li assegna ad apposita sezione. Il
presidente della sezione fissa la data per la decisione in camera di consiglio.
La cancelleria dà comunicazione del deposito degli atti e della data
dell'udienza al procuratore generale ed ai difensori nel termine di cui al
comma 5. L'avviso contiene l'enunciazione della causa di inammissibilità
rilevata. Si applica il comma 1 dell'art. 611. Ove non venga dichiarata
l'inammissibilità, gli atti sono rimessi al presidente della corte.
1-bis.
Il presidente della corte di cassazione provvede all'assegnazione dei ricorsi
alle singole sezioni secondo i criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento
giudiziario.
2.
Il presidente, su richiesta del procuratore generale, dei difensori delle parti
o anche di ufficio, assegna il ricorso alle sezioni unite quando le questioni
proposte sono di speciale importanza o quando occorre dirimere contrasti
insorti tra le decisioni delle singole sezioni.
3.
Il presidente della corte, se si tratta delle sezioni unite, ovvero il
presidente della sezione fissa la data per la trattazione del ricorso in
udienza pubblica o in camera di consiglio e designa il relatore. Il presidente
dispone altresì la riunione dei giudizi nei casi previsti dall'art. 17 e la
separazione dei medesimi quando giovi alla speditezza della decisione.
4.
5.
Almeno trenta giorni prima della data dell'udienza, la cancelleria ne dà avviso
al procuratore generale e ai difensori, indicando se il ricorso sarà deciso a
seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio.".
"Art.
303 (Termini di durata massima della custodia cautelare). - 1. La custodia
cautelare perde efficacia quando:
a)
dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza che sia
stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio o l'ordinanza con cui il
giudice dispone il giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 438, ovvero senza che
sia stata pronunciata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle
parti:
1)
tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la
pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
2)
sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la
pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto
dal numero 3);
3)
un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la
pena dell'ergastolo o la pena della reclusione non inferiore nel massimo a
venti anni ovvero per uno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lettera
a), sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione
superiore nel massimo a sei anni;
b)
dall'emissione del provvedimento che dispone il giudizio o dalla sopravvenuta
esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata
pronunciata sentenza di condanna di primo grado:
1)
sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la
pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
2)
un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la
pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto
previsto dal numero 1);
3)
un anno e sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge
stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel
massimo a venti anni;
3-bis)
qualora si proceda per i delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), i
termini di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino a sei mesi. Tale
termine è imputato a quello della fase precedente ove non completamente
utilizzato, ovvero ai termini di cui alla lettera d) per la parte eventualmente
residua. In quest'ultimo caso i termini di cui alla lettera d) sono proporzionalmente
ridotti
b-bis)
dall'emissione dell'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato
o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini
senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna ai sensi dell'art. 442:
1)
tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la
pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
2)
sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la
pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto
previsto nel numero 1;
3)
nove mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la
pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti
anni;
c)
dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado o dalla sopravvenuta
esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata
pronunciata sentenza di condanna in grado di appello:
1)
nove mesi, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a
tre anni;
2)
un anno, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a
dieci anni;
3)
un anno e sei mesi, se vi è stata condanna alla pena dell'ergastolo o della
reclusione superiore a dieci anni;
d)
dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello o dalla
sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi gli stessi termini previsti
dalla lettera c) senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di
condanna, salve le ipotesi di cui alla lettera b), numero 3-bis). Tuttavia, se
vi è stata condanna in primo grado, ovvero se la impugnazione è stata proposta
esclusivamente dal pubblico ministero, si applica soltanto la disposizione del
comma 4.
2.
Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di
cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un
grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del
procedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta
esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal
comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento.
3.
Nel caso di evasione dell'imputato sottoposto a custodia cautelare, i termini
previsti dal comma 1 decorrono di nuovo, relativamente a ciascuno stato e grado
del procedimento, dal momento in cui venga ripristinata la custodia cautelare.
4.
La durata complessiva della custodia cautelare, considerate anche le proroghe
previste dall'art. 305, non può superare i seguenti termini:
a)
due anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la
pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
b)
quattro anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce
la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto
previsto dalla lettera a);
c)
sei anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la
pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a venti
anni.".
"Art.
304 (Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare). - 1.
I termini previsti dall'art. 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a
norma dell'art. 310, nei seguenti casi:
a)
nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o
rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta
dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non
siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione
di termini per la difesa;
b)
nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o
rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della
mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza
uno o più imputati;
c)
nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall'art.
544, commi 2 e 3;
c-bis)
nel giudizio abbreviato, durante il tempo in cui l'udienza è sospesa o rinviata
per taluno dei casi indicati nelle lettere a) e b) e durante la pendenza dei
termini previsti dall'art. 544, commi 2 e 3;
2.
I termini previsti dall'art. 303 possono essere altresì sospesi quando si
procede per taluno dei reati indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a), nel
caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi, durante
il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio
di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni.
3.
Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione è disposta dal giudice, su
richiesta del pubblico ministero, con ordinanza appellabile a norma dell'art.
310.
4.
I termini previsti dall'art. 303, comma 1, lettera a), sono sospesi, con
ordinanza appellabile a norma dell'art. 310, se l'udienza preliminare è sospesa
o rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere a) e b), del
presente articolo.
5.
Le disposizioni di cui alle lettere a) e b), del comma 1, anche se riferite al
giudizio abbreviato, e di cui al comma 4, non si applicano ai coimputati ai
quali i casi di sospensione non si riferiscono e che chiedono che si proceda
nei loro confronti previa separazione dei processi.
6.
La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei
termini previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3 senza tenere conto
dell'ulteriore termine previsto dall'art. 303, comma 1, lettera b), numero
3-bis) e i termini aumentati della metà previsti dall'art. 303, comma 4,
ovvero, se più favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea
prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena
dell'ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea.
7.
Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che per il limite relativo
alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei
periodi di sospensione di cui al comma 1, lettera b).".
-
Si riporta il testo dell'art. 159 del codice penale:
"Art.
159 (Sospensione del corso della prescrizione). - Il corso della prescrizione
rimane sospeso nei casi di autorizzazione a procedere o di questione deferita
ad altro giudizio, e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento penale
o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione
di legge. La sospensione del corso della prescrizione, nei casi di autorizzazione
a procedere di cui al primo comma, si verifica dal momento in cui il pubblico
ministero effettua la relativa richiesta. La prescrizione riprende il suo corso
dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione. In caso di
autorizzazione a procedere, il corso della prescrizione riprende dal giorno in
cui l'autorità competente accoglie la richiesta.".
-
Si riporta il testo degli articoli 127 e 190-bis del codice di procedura
penale:
"Art.
127 (Procedimento in camera di consiglio). - 1. Quando si deve procedere in
camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data
dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e
ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima
della data predetta. Se l'imputato è privo di difensore, l'avviso è dato a
quello di ufficio.
2.
Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in
cancelleria.
3.
Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonchè i difensori
sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo
posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere
sentito prima del giorno dell'udienza, dal magistrato di sorveglianza del
luogo.
4.
L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato o del
condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia
detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.
5.
Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4, sono previste a pena di nullità.
6.
L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.
7.
Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai
soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione.
8.
Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che
l'ha emessa disponga diversamente con decreto motivato.
9.
L'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal
giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia
altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.
10.
Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'art.
140, comma 2.".
"Art.
190-bis (Requisiti della prova in casi particolari). - 1. Nei procedimenti per
taluno dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis, quando è richiesto
l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'art. 210 e queste
hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel
contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime
saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a
norma dell'art. 238, l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze
diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o
taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze.
1-bis.
La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti
dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies,
609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, se
l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni sedici.".
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