"Disposizioni
in materia di infrastrutture e trasporti"
(Testo
approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il 17 luglio 2002, non
ancora promulgato o pubblicato nella Gazzetta Ufficiale)
Art.
1.
(Disposizioni
per l'aggiornamento del Piano generale dei trasporti e per l'accesso al SIMPT)
1.
Per le finalità indicate al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 30
dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30, dando priorità alle tematiche inerenti allo sviluppo
dell'intermodalità, del trasporto pubblico locale, al miglioramento della
logistica, e per incentivare la liberalizzazione del mercato, è autorizzata la
spesa di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
2.
È facoltà del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concedere a titolo
oneroso alle società private e a titolo gratuito agli uffici della pubblica
amministrazione, agli organi costituzionali e giurisdizionali, alle
associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8
luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, alle associazioni di utenti e
di consumatori di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e
successive modificazioni, alle associazioni di volontariato iscritte nei registri
di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (ONLUS) l'accesso alle procedure elaborative,
agli strumenti di analisi dei risultati ed alla banca dati del Sistema
informativo per il monitoraggio e la pianificazione dei trasporti (SIMPT) del
Servizio pianificazione e programmazione dell'ex Ministero dei trasporti e
della navigazione. Le modalità ed i corrispettivi per l'accesso da parte dei
soggetti di cui al presente comma sono definiti con apposito decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Per le finalità di cui al presente comma, è
istituito apposito capitolo nello stato di previsione dell'entrata del bilancio
dello Stato. I corrispettivi per l'accesso alle procedure elaborative, agli
strumenti di analisi dei risultati ed alla banca dati del SIMPT sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e destinati alle
finalità di cui al presente articolo.
3.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 700.000 euro
per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede, per i medesimi anni,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
Art.
2.
(Norme
di accelerazione dei lavori pubblici e disposizioni in materia di edilizia
agevolata)
1.
I commi 2, 2-bis e 3 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993,
n. 96, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"2.
Le controversie relative ai progetti speciali e alle altre opere di cui al
comma 1, per le liti pendenti al 31 dicembre 2001, possono essere definite transattivamente
su iniziativa d'ufficio ovvero su istanza del creditore da presentare entro e
non oltre il 30 giugno 2002, nel limite del 25 per cento delle pretese di
maggiori compensi, al netto di rivalutazione monetaria, interessi, spese e
onorari. Tale procedimento è altresì applicato a tutti gli interventi per i
quali risultano iscritte esclusivamente riserve nella contabilità dei lavori.
Qualora sulla controversia sia intervenuto un lodo arbitrale o una decisione
giurisdizionale non definitiva, il limite per la definizione transattiva è
elevabile ad un massimo del 50 per cento dell'importo riconosciuto al netto di
rivalutazione monetaria e interessi. All'ammontare definito in sede transattiva
si applica un coefficiente di maggiorazione forfettario pari al 5 per cento
annuo comprensivo di rivalutazione monetaria e di interessi.
2-bis.
L'esame e la definizione delle domande avvengono entro sei mesi dalla data di
ricezione di ciascuna istanza. Per la procedura d'ufficio lo stesso termine
decorre dalla data dell'avvio del procedimento. Nel caso di accettazione della
proposta l'Amministrazione può ricorrere al parere dell'Avvocatura generale
dello Stato, che deve pronunciarsi nel termine di sei mesi dalla richiesta,
sullo schema di transazione secondo le norme di contabilità pubblica. In tal
caso il termine è interrotto per il tempo occorrente ad acquisire tale parere.
Nel caso in cui l'Avvocatura generale dello Stato non esprima il suo parere
entro sei mesi dalla data della richiesta da parte dell'Amministrazione
interessata, vale il principio del silenzio assenso. L'Amministrazione provvede
al pagamento degli importi entro i due mesi successivi all'acquisizione del
parere dell'Avvocatura generale dello Stato.
3.
La presentazione dell'istanza sospende fino al 30 novembre 2002 i termini
relativi ai giudizi pendenti anche in fase esecutiva. Tale procedimento si
applica altresì ai progetti speciali ed alle opere previste dalla delibera CIPE
8 aprile 1987, n. 157, individuati all'articolo 2, comma 2, della legge 19
dicembre 1992, n. 488, già trasferiti dal commissario ad acta ai sensi
dell'articolo 9 del presente decreto".
2.
Alla definizione degli atti di trasferimento delle opere di cui al comma 1
dell'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, provvede il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le procedure di cui
all'articolo 20-bis del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sulla base di
autocertificazione della rendicontazione della spesa finale approvata
dall'organo deliberante e sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente
destinatario del trasferimento, per importi non superiori a 103.000.000 di
euro. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Ministro per gli affari regionali, sono individuati i criteri e le modalità di
formazione del campione di progetti non inferiore al 20 per cento delle opere
definite, da sottoporre a controllo ai sensi della presente legge.
3.
Per le opere stradali di interesse intercomunale in corso di realizzazione,
ammesse al finanziamento ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge
22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, le funzioni di esecuzione, manutenzione e gestione sono
trasferite alle regioni che subentrano nei rapporti giuridici intercorsi, anche
processuali, ai soggetti attuatori, con vincolo di utilizzazione delle risorse
al completamento dei progetti originariamente approvati.
4.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza oneri per il
bilancio dello Stato, un collegio di revisione per la verifica dei rendiconti
presentati dal commissario ad acta nominato ai sensi degli articoli 9 e 9-bis
del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come da ultimo modificato dal
presente articolo. Il collegio è costituito da un magistrato della Corte dei
conti con qualifica non inferiore a consigliere che lo presiede, da un
dirigente generale del Ministero dell'economia e delle finanze e da un
dirigente generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La
verifica dei rendiconti dovrà riguardare le attività del commissario ad acta
sotto l'aspetto dell'efficienza, efficacia ed economicità della gestione, nel
rispetto delle normative vigenti. Le delibere del collegio sono atti
definitivi. Nessun compenso o rimborso spese è previsto per i componenti del
collegio.
5.
Agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 18 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, si applicano i limiti di costo di cui al decreto
del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, nel caso in cui le gare di appalto per la
realizzazione dei lavori siano andate deserte per almeno due volte. In tale
ultimo caso si può procedere ad una eventuale riduzione del numero degli
alloggi da realizzare. In alternativa, il concessionario del programma di cui
al predetto articolo 18 può contribuire con fondi propri all'incremento del
finanziamento statale, nei limiti massimi di costo di cui al citato decreto del
Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, ai fini della completa
realizzazione dell'opera.
6.
Gli alloggi realizzati con il finanziamento privato di cui al comma 5 possono
essere ceduti agli enti locali, agli istituti autonomi case popolari, comunque
denominati, o agli enti assimilati, competenti al prezzo di costo di cui al
citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994. In tal caso il
prezzo di cessione è determinato dal costo di costruzione, di cui al medesimo
decreto, con esclusione di ogni rivalutazione e del prezzo del terreno. Nel
caso in cui i predetti alloggi rimangano nella disponibilità del promotore,
questi è tenuto, per un periodo di dodici anni, a destinarli alla locazione con
le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.
431, in favore dei dipendenti pubblici impegnati nella lotta alla criminalità.
7.
La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti
rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della
legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita, da ultimo, al 31 ottobre 2001
dall'articolo 145, comma 81, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è
ulteriormente differita a nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Il finanziamento degli interventi così attivati è comunque
subordinato alle disponibilità esistenti, alla data di ratifica da parte del
comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla
realizzazione del programma di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203.
8.
I fondi previsti dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67,
destinati alla realizzazione degli interventi di edilizia agevolata nell'ambito
del programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione
o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella
lotta alla criminalità ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203, sono utilizzati per le seguenti finalità connesse all'attuazione del
citato programma:
a)
copertura dei maggiori oneri, intervenuti nell'esecuzione dei programmi di
edilizia sovvenzionata, fino ad un massimo del 10 per cento del costo di
costruzione;
b)
finanziamento dei programmi integrati utilmente collocati in graduatoria nei
limiti e secondo quanto indicato nel comma 7;
c)
finanziamento degli interventi nei limiti e secondo quanto indicato nel comma
7.
9.
Per i lavori di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali
ed i connessi riflessi sociali di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25
marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135, individuati con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ivi
previsti, la cui esecuzione non sia ancora iniziata o proseguita, ovvero, se
iniziata o proseguita, risulti comunque sospesa alla data di entrata in vigore
della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri dispone, di
norma, l'utilizzazione delle somme non impiegate ai sensi di quanto disposto al
comma 5 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 67 del 1997, revocando
contestualmente la nomina dei relativi commissari straordinari. Per tutti gli
interventi ritenuti prioritari il Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dispone la nomina
di uno o più nuovi commissari straordinari, cui spetterà l'assunzione di ogni
determinazione, anche di carattere contrattuale, ritenuta necessaria e comunque
utile per pervenire all'avvio ovvero alla prosecuzione dei lavori, anche
sospesi. Le determinazioni assunte dai commissari straordinari sono vincolanti
per le amministrazioni competenti. Gli oneri connessi ai compensi da
riconoscere ai commissari straordinari sono posti a carico dei fondi stanziati
per i singoli interventi. Restano applicabili i commi 2, 3, 4, 4-bis e 4-quater
dell'articolo 13 del citato decreto-legge n. 67 del 1997.
10.
Il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la emissione dei decreti
definitivi, recanti la determinazione dei contributi per l'edilizia agevolata
di cui all'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, all'articolo 9
della legge 27 maggio 1975, n. 166, all'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto
1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n.
492, e agli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, è dimostrato dai
singoli mutuatari attraverso la presentazione della relativa autocertificazione
all'istituto mutuante. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è
autorizzato ad effettuare controlli a campione, non inferiori al 20 per cento
del totale delle autocertificazioni, per verificare le dichiarazioni contenute
nelle autocertificazioni.
11.
Al comma 49 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole:
"Il commissario ad acta previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 4
settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre
1987, n. 452, con propria determinazione, affida entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti:
"Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nomina un commissario ad
acta che opera con i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,
e successive modificazioni, e che, con propria determinazione, affida entro sei
mesi dalla data del decreto di nomina".
12.
Per il completamento delle procedure di spesa avviate dai provveditorati
regionali alle opere pubbliche e dai magistrati per il Po di Parma ed alle
acque di Venezia, oltre che per la realizzazione di interventi idraulici
rimasti di competenza statale, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 25 maggio 2001, n. 265, il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio assegna, con propri decreti, ai competenti provveditorati regionali
alle opere pubbliche, ai magistrati per il Po di Parma ed alle acque di
Venezia, i fondi occorrenti, utilizzando, a tale fine, lo stanziamento degli
appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio in conformità alle disposizioni di cui alla legge 17
agosto 1960, n. 908.
Art.
3.
(Disposizioni
in materia di servitù)
1.
Le procedure impositive di servitù previste dalle leggi in materia di
trasporti, telecomunicazioni, acque, energia, relative a servizi di interesse
pubblico, si applicano anche per gli impianti che siano stati eseguiti e
utilizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge, fermo
restando il diritto dei proprietari delle aree interessate alle relative
indennità.
2.
Ai fini di cui al comma 1, sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli aventi
titolo fino all'imposizione della servitù.
3.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
l'autorità espropriante può procedere, ai sensi dell'articolo 43 del medesimo
testo unico, disponendo, con oneri di esproprio a carico dei soggetti beneficiari,
l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio di soggetti,
privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che
svolgano, anche in base alla legge, servizi di interesse pubblico nei settori
di cui al comma 1. I soggetti di cui al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, sono autorità
esproprianti ai fini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327.
Art.
4.
(Disposizioni
in materia di occupazioni di urgenza)
1.
Le proroghe dei termini di scadenza delle occupazioni di urgenza stabilite
dall'articolo 5 della legge 29 luglio 1980, n. 385, dall'articolo 1, comma
5-bis, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º marzo 1985, n. 42, dall'articolo 6 della legge 18
aprile 1984, n. 80, dall'articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119,
dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47,
dall'articolo 1 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, dall'articolo 22 della legge
20 maggio 1991, n. 158, coordinate tra loro nelle scadenze, si intendono, con
effetto retroattivo, riferite anche ai procedimenti espropriativi in corso alle
scadenze previste dalle singole leggi e si intendono efficaci anche in assenza
di atti dichiarativi delle amministrazioni procedenti.
Art.
5.
(Disposizioni
in materia di espropriazione e di edilizia)
1.
All'articolo 58, comma 1, numero 62), del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono aggiunte,
in fine, le parole: "limitatamente alle norme riguardanti
l'espropriazione".
2.
Le disposizioni del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 327 del 2001 non si applicano ai progetti per i quali, alla data
di entrata in vigore del medesimo decreto, sia intervenuta la dichiarazione di
pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.
3.
Il termine di entrata in vigore del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 327 del 2001, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2002.
4.
Entro il termine del 31 dicembre 2002, il Governo è delegato ad emanare uno o
più decreti legislativi volti ad introdurre nel citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, senza oneri per il
bilancio dello Stato, le modifiche ed integrazioni necessarie ad assicurare il
coordinamento e l'adeguamento delle disposizioni normative e regolamentari in
esso contenute alla normativa in materia di realizzazione delle infrastrutture
ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale di
cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, nonché a
garantire la massima rapidità delle relative procedure e ad agevolare le
procedure di immissione nel possesso.
5.
All'articolo 59, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera b), sono aggiunte le
seguenti:
"b-bis)
il laboratorio dell'Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa;
b-ter)
il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano
(Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le
barriere metalliche".
Art.
6.
(Disposizioni
relative al Registro italiano dighe)
1.
Nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento
attuativo del Registro italiano dighe (RID) di cui all'articolo 91 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, i concessionari
delle dighe di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono tenuti
ad iscriversi al RID e a corrispondere al medesimo un contributo annuo per le
attività di vigilanza e controllo svolte dallo stesso. Nel caso in cui i
soggetti concessionari di cui al primo periodo non ottemperino nei termini
prescritti all'obbligo d'iscrizione al RID e al versamento del contributo, nei
loro confronti è applicata una sanzione amministrativa pari a cinque volte il
contributo in questione. Se non ottemperano alla iscrizione e contestualmente
al versamento del contributo e della sanzione, decadono dalla concessione. Per
le altre attività che il RID è tenuto ad espletare nelle fasi di progettazione
e costruzione delle predette dighe, è stabilito altresì, a carico dei
richiedenti, un diritto di istruttoria.
2.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede
alla disciplina dei criteri di determinazione del contributo e del diritto
previsti al comma 1, nonché delle modalità di riscossione degli stessi, nel
rispetto del principio di copertura dei costi sostenuti dal RID.
3.
Con il decreto di cui al comma 2, in sede di prima applicazione della presente
legge, l'ammontare del contributo e del diritto di cui al comma 1 è commisurato
in modo da assicurare la copertura delle spese di funzionamento del RID nonché
una quota aggiuntiva da destinare ad investimenti e potenziamento, nella misura
compresa tra il 50 e il 70 per cento dei costi di funzionamento.
4.
Il presente articolo si applica anche ai soggetti intestatari a qualunque
titolo di condotte forzate con dighe a monte.
Art.
7.
(Modifiche
alla legge 11 febbraio 1994, n. 109. Ulteriori disposizioni concernenti gli
appalti e il Consiglio superiore dei lavori pubblici)
1.
Nelle more della revisione della legge quadro sui lavori pubblici, anche allo
scopo di adeguare la stessa alle modifiche al titolo V della parte seconda
della Costituzione, alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Art.
2. - (Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge). - 1. Ai sensi
e per gli effetti della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3,
comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al
comma 2 del presente articolo, le attività di costruzione, demolizione,
recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche
di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti
misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi
quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme della presente legge
qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento.
2.
Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2,
si applicano:
a)
alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti
pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali,
alle loro associazioni e consorzi nonché agli altri organismi di diritto
pubblico;
b)
ai concessionari di lavori e di servizi pubblici e ai soggetti di cui al
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, alle
aziende speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 114, 2 e 31 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle società di cui agli articoli 113,
113-bis, 115 e 116 del citato testo unico, alle società con capitale pubblico,
in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività
la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato
in regime di libera concorrenza; ai predetti soggetti non si applicano gli
articoli 7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33 della presente legge;
c)
ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui all'allegato A del decreto
legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonché ai lavori civili relativi ad
ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici
scolastici ed universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative,
di importo superiore a 1 milione di euro, per la cui realizzazione sia
previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e
specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il
50 per cento dell'importo dei lavori; ai predetti soggetti non si applicano gli
articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32 e 33 della presente legge.
3.
Ai concessionari di lavori pubblici si applicano le sole disposizioni della
presente legge in materia di pubblicità dei bandi di gara e termini per
concorrere, secondo quanto previsto per gli appalti a terzi dalla direttiva
93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, nonché in materia di
qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; per i lavori eseguiti
direttamente o tramite imprese collegate o controllate, individuate ai sensi
della citata direttiva 93/37/CEE, si applicano le sole norme relative alla
qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. Le amministrazioni
aggiudicatrici possono imporre ai concessionari di lavori pubblici, con
espressa previsione del contratto di concessione, di affidare a terzi appalti
corrispondenti a una percentuale minima del 30 per cento del valore globale dei
lavori oggetto della concessione oppure possono invitare i candidati concessionari
a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore
globale dei lavori oggetto della concessione che essi intendono affidare a
terzi. Per la realizzazione delle opere previste nelle convenzioni già
assentite alla data del 30 giugno 2002, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi
della legislazione vigente, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi
una percentuale minima del 40 per cento dei lavori, applicando le disposizioni
della presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis,
27, 32, 33. È fatto divieto ai soggetti di cui al comma 2, lettera a), di
procedere ad estensioni di lavori affidati in concessione al di fuori delle
ipotesi previste dalla citata direttiva 93/37/CEE previo aggiornamento degli atti
convenzionali sulla base di uno schema predisposto dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Di tale aggiornamento deve essere data
comunicazione al Parlamento.
4.
I soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, applicano le disposizioni
della presente legge per i lavori di cui all'articolo 8, comma 6, del medesimo
decreto legislativo e comunque per i lavori riguardanti i rilevati aeroportuali
e ferroviari. Agli stessi soggetti non si applicano le disposizioni del
regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, relative all'esecuzione dei lavori,
alla contabilità dei lavori e al collaudo dei lavori. Resta ferma
l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative ai
collaudi di natura tecnica. Gli appalti di forniture e servizi restano comunque
regolati dal solo decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
5.
Le disposizioni della presente legge non si applicano agli interventi eseguiti
direttamente dai privati a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti
all'attività edilizia o conseguenti agli obblighi di cui al quinto comma
dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive
modificazioni, o di quanto agli interventi assimilabile; per le singole opere
d'importo superiore alla soglia comunitaria i soggetti privati sono tenuti ad
affidare le stesse nel rispetto delle procedure di gara previste dalla citata
direttiva 93/37/CEE.
6.
Le disposizioni della presente legge, ad esclusione dell'articolo 8, non si
applicano ai contratti di sponsorizzazione di cui all'articolo 119 del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ed all'articolo 43
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero ai contratti a questi ultimi
assimilabili, aventi ad oggetto interventi di cui al comma 1, ivi compresi gli
interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate
di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al Titolo
I del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
7.
Ai sensi della presente legge si intendono:
a)
per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo con personalità
giuridica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse
generale non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attività sia
finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici o da
altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia sottoposta al
controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, di
direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da
componenti designati dai medesimi soggetti;
b)
per procedure di affidamento dei lavori o per affidamento dei lavori il ricorso
a sistemi di appalto o di concessione;
c)
per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui al comma 2, lettera a);
d)
per altri enti aggiudicatori o realizzatori i soggetti di cui al comma 2,
lettere b) e c).";
b)
all'articolo 3, comma 6, lettera l):
1)
le parole: "ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e successive
modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del Titolo I
del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490";
2)
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fatto salvo quanto
specificatamente previsto con riferimento ai beni mobili ed alle superfici
decorate di beni architettonici";
c)
all'articolo 4, comma 17, primo periodo, le parole: "150.000 Ecu"
sono sostituite dalle seguenti: "150.000 euro"; le parole:
"quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta
giorni"; le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle
seguenti: "sessanta giorni"; al medesimo comma 17 dell'articolo 4,
dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Per gli appalti di importo
inferiore a 500.000 euro non è necessaria la comunicazione dell'emissione degli
stati di avanzamento";
d)
all'articolo 8:
1)
al comma 2, le parole: "150.000 Ecu" sono sostituite dalle seguenti:
"150.000 euro";
2)
al comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b)
le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti
degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi,
finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere";
3)
al comma 4, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
"g)
le modalità di verifica della qualificazione. Fatto salvo quanto
specificatamente previsto con riferimento alla qualificazione relativa alla
categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di
tutela del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al comma 11-sexies ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso, la durata
dell'efficacia della qualificazione è di cinque anni, con verifica entro il
terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei
requisiti di capacità strutturale da indicare nel regolamento. La verifica di
mantenimento sarà tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in
misura non superiore ai 3/5 della stessa. La durata dell'efficacia della
qualificazione relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di
beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle
disposizioni di tutela di cui al citato testo unico ottenuta antecedentemente
alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero
nelle more dell'efficacia dello stesso, è di tre anni, fatta salva la verifica
in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di
ordine speciale individuati dal suddetto regolamento";
4)
al comma 11-sexies sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "È facoltà
dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, individuare, quale ulteriore
requisito dei soggetti esecutori dei lavori di cui al presente comma,
l'avvenuta esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce
l'intervento. Ai fini della comprova del requisito relativo all'esecuzione di
lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento, potranno essere
utilizzati unicamente i lavori direttamente ed effettivamente realizzati dal
soggetto esecutore, anche per effetto di cottimi e subaffidamenti.";
5)
dopo il comma 11-sexies è aggiunto il seguente:
"11-septies.
Nel caso di forniture e servizi, i lavori, ancorché accessori e di rilievo
economico inferiore al 50 per cento, devono essere eseguiti esclusivamente da
soggetti qualificati ai sensi del presente articolo.";
e)
all'articolo 12:
1)
al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "È vietata la
partecipazione a più di un consorzio stabile";
2)
dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:
"8-bis.
Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per l'affidamento
di lavori, la somma delle cifre d'affari in lavori realizzate da ciascuna
impresa consorziata, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara, è incrementata di una percentuale della somma stessa. Tale
percentuale è pari al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo
anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del quinquennio.
8-ter.
Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute
dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita con
riferimento ad una determinata categoria di opera generale o specializzata per
la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese
consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato, è in
ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda
tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno
una con qualificazione per classifica VII e almeno due con classifica V o
superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con
qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di
progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei meccanismi premiali di
cui all'articolo 8, comma 4, lettera e), è in ogni caso sufficiente che i
corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese
consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non
coincida con una delle classifiche di cui all'articolo 3 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, la
qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in
quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle
imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di
sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell'intervallo tra le due
classifiche";
f)
all'articolo 13:
1)
al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I lavori
riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate
possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione ai sensi del
comma 1.";
2)
al comma 7, la parola: "ciascuna" è sostituita dalle seguenti:
"una o più" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le
medesime speciali categorie di lavori, che siano indicate nel bando di gara, il
subappalto, ove consentito, non può essere artificiosamente suddiviso in più
contratti.";
g)
all'articolo 14:
1)
al comma 1, dopo le parole: "L'attività di realizzazione dei lavori di cui
alla presente legge" sono inserite le seguenti: "di singolo importo
superiore a 100.000 euro";
2)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3.
Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di
tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di
recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i
progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la
possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario";
3)
al comma 6, dopo le parole: "è subordinata" sono inserite le
seguenti: ", per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla
previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo
pari o superiore a 1.000.000 di euro,";
4)
al comma 7, le parole: "o un tronco di lavoro a rete" sono soppresse;
h)
all'articolo 16:
1)
dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis.
Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di
tutela di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
il progetto preliminare dell'intervento deve ricomprendere una scheda tecnica
redatta e sottoscritta da un soggetto con qualifica di restauratore di beni
culturali ai sensi della vigente normativa e finalizzata alla puntuale individuazione
delle caratteristiche del bene vincolato e dell'intervento da
realizzare.";
2)
al comma 6, dopo le parole: "e momenti di verifica" è inserita la
seguente: "tecnica";
i)
all'articolo 17:
1)
al comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi
compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici,
i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente
normativa"; al medesimo comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la
seguente:
"g-bis)
da consorzi stabili di società di professionisti di cui al comma 6, lettera a),
e di società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b), anche in forma mista,
formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei
servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a
cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le
previsioni del comma 1 dell'articolo 12. È vietata la partecipazione a più di
un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento
di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa
connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura
realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio
precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo 12, comma
8-bis, della presente legge; ai consorzi stabili di società di professionisti e
di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi
4, 5, 6 e 7 del predetto articolo 12";
2)
al comma 4, il secondo periodo è soppresso;
3)
al comma 6, alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza
della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo
dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti
statutari e i regolamenti vigenti;" e alla lettera b), secondo periodo, le
parole: "di ciascun professionista firmatario del progetto" sono
sostituite dalle seguenti: "di categoria cui ciascun firmatario del
progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo
professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive
Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti";
4)
al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "All'atto
dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva
del soggetto affidatario";
5)
i commi 10, 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:
"10.
Per l'affidamento di incarichi di progettazione di importo pari o superiore
alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti
pubblici di servizi, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, ovvero, per i soggetti
tenuti all'applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e
successive modificazioni, le disposizioni ivi previste.
11.
Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia
compreso tra 100.000 euro e la soglia di applicazione della disciplina
comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, il regolamento
disciplina le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono
rispettare, in alternativa alla procedura del pubblico incanto, in modo che sia
assicurata adeguata pubblicità agli stessi e siano contemperati i princìpi
generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la
proporzionalità tra le modalità procedurali e il corrispettivo dell'incarico.
12.
Per l'affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei
lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro le stazioni
appaltanti per il tramite del responsabile del procedimento possono procedere
all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), di loro
fiducia, previa verifica dell'esperienza e della capacità professionale degli
stessi e con motivazione della scelta in relazione al progetto da
affidare";
6)
dopo il comma 12-bis è inserito il seguente:
"12-ter.
Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi
delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 del
presente articolo, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie
professionali interessate. I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi
dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143,
introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto
contrario è nullo. Fino all'emanazione del decreto continua ad applicarsi
quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.";
l)
all'articolo 19:
1)
al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b)
la progettazione esecutiva di cui all'articolo 16, comma 5, e l'esecuzione dei
lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, qualora:
1)
riguardino lavori di importo inferiore a 200.000 euro;
2)
riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più
del 60 per cento del valore dell'opera;
3)
riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici;
4)
riguardino lavori di importo pari o superiore a 10 milioni di euro";
2)
dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:
"1-ter.
L'appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui al comma 1, lettera
b), deve possedere i requisiti progettuali previsti dal bando o deve avvalersi
di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo
individuato in sede di offerta o eventualmente associato; il bando indica l'ammontare
delle spese di progettazione esecutiva comprese nell'importo a base di appalto
ed i requisiti richiesti al progettista, in conformità a quanto richiesto dalla
normativa in materia di gare di progettazione. L'ammontare delle spese di
progettazione non è soggetto a ribasso d'asta. L'appaltatore risponde dei
ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in
corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo. Ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nel caso di opere di
particolare pregio architettonico, il responsabile del procedimento procede in
contraddittorio con il progettista qualificato alla realizzazione del progetto
esecutivo a verificare la conformità con il progetto definitivo, al fine di
accertare l'unità progettuale. Al contraddittorio partecipa anche il
progettista titolare dell'affidamento del progetto definitivo, che si esprime
in ordine a tale conformità.
1-quater.
I lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate
di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal
testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, non sono
suscettibili di affidamento congiuntamente ad altre lavorazioni afferenti ad
altre categorie di opere generali e speciali individuate dal regolamento di cui
all'articolo 3, commi 2 e 3, e dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2.
L'affidamento dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici comprende, di regola, l'affidamento
dell'attività di progettazione successiva a livello preliminare.
1-quinquies.
Nel caso di affidamento dei lavori in assicurazione di qualità, qualora la
stazione appaltante non abbia già adottato un proprio sistema di qualità, è
fatto obbligo alla stessa di affidare, ad idonei soggetti qualificati, secondo
le procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, i servizi di
supporto al responsabile del procedimento ed al direttore dei lavori, in modo
da assicurare che anche il funzionamento della stazione appaltante sia conforme
ai livelli di qualità richiesti dall'appaltatore";
3)
al comma 2, le parole: "Qualora nella gestione siano previsti prezzi o
tariffe amministrati, controllati o predeterminati" sono sostituite dalle
seguenti: "Qualora necessario"; le parole: ", che comunque non
può superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori. Il prezzo può
essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in più rate
annuali, costanti o variabili" sono soppresse; sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "A titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono
cedere in proprietà o diritto di godimento beni immobili nella propria
disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o
connessa all'opera da affidare in concessione, nonché beni immobili che non
assolvono più a funzioni di interesse pubblico, già indicati nel programma di
cui all'articolo 14, ad esclusione degli immobili ricompresi nel patrimonio da
dismettere ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora il soggetto
concedente disponga di progettazione definitiva o esecutiva, l'oggetto della
concessione, quanto alle prestazioni progettuali, può essere circoscritto alla
revisione della progettazione e al suo completamento da parte del
concessionario";
4)
al comma 2-bis, le parole: "La durata della concessione non può essere
superiore a trenta anni" sono sostituite dalle seguenti:
"L'amministrazione aggiudicatrice, al fine di assicurare il perseguimento
dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario,
può stabilire che la concessione abbia una durata anche superiore a trenta
anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del
prezzo di cui al comma 2 sull'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi
alle modifiche delle condizioni del mercato";
5)
dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:
"2-ter.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere
destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto
funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti al
concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione dell'opera.
2-quater.
Il concessionario, ovvero la società di progetto di cui all'articolo 37-quater,
partecipano alla conferenza di servizi finalizzata all'esame ed alla
approvazione dei progetti di loro competenza; in ogni caso essi non hanno
diritto di voto";
6)
al comma 4, le parole: "in ogni caso" sono sostituite dalle seguenti:
"salvo il caso di cui al comma 5,"; e le parole: "numero
1)" sono sostituite dalle seguenti: "numeri 1), 2) e 4)";
7)
al comma 5, dopo le parole: "i contratti" sono inserite le seguenti:
"di cui al comma 1, lettera a), di importo inferiore a 500.000 euro e i
contratti" e, dopo le parole: "scavi archeologici", sono
aggiunte le seguenti: "nonché quelli relativi alle opere in sotterraneo e
quelli afferenti alle opere di consolidamento dei terreni";
m)
all'articolo 20:
1)
al comma 2, dopo le parole: "ponendo a base di gara un progetto" sono
inserite le seguenti: "almeno di livello";
2)
al comma 4, dopo le parole: "previo parere del Consiglio superiore dei
lavori pubblici" sono inserite le seguenti: "per i lavori di importo
pari o superiore a 25.000.000 di euro";
n)
all'articolo 21:
1)
al comma 1-bis, primo periodo, le parole: "a 5 milioni di ECU" sono
sostituite dalle seguenti: "al controvalore in euro di 5.000.000 di
DSP"; è soppresso il secondo periodo; dopo il terzo periodo sono inseriti
i seguenti: "Il bando o la lettera di invito devono precisare le modalità
di presentazione delle giustificazioni, nonché indicare quelle eventualmente
necessarie per l'ammissibilità delle offerte. Non sono richieste
giustificazioni per quegli elementi i cui valori minimi sono rilevabili da dati
ufficiali. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia
sufficiente ad escludere l'incongruità della offerta, il concorrente è chiamato
ad integrare i documenti giustificativi ed all'esclusione potrà provvedersi
solo all'esito della ulteriore verifica, in contraddittorio";
2)
dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
"1-ter.
L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata
può essere effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, determinata in base agli elementi di cui al comma 2, lettera a),
nel caso di appalti di importo superiore alla soglia comunitaria in cui, per la
prevalenza della componente tecnologica o per la particolare rilevanza tecnica
delle possibili soluzioni progettuali, si ritiene possibile che la
progettazione possa essere utilmente migliorata con integrazioni tecniche
proposte dall'appaltatore";
3)
dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
"8-bis.
L'aggiudicazione dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di
tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, il cui importo stimato sia inferiore a 5.000.000 di DSP, è disposta
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, assumendo
quali elementi obbligatori di valutazione il prezzo e l'apprezzamento dei
curricula in relazione alle caratteristiche dell'intervento individuate nella
scheda tecnica di cui all'articolo 16, comma 3-bis. In questa ipotesi,
all'elemento prezzo dovrà essere comunque attribuita una rilevanza prevalente
secondo criteri predeterminati";
o)
all'articolo 23, comma 1-ter, il quarto periodo è sostituito dai seguenti:
"Ogni domanda deve indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono state
inviate le domande e deve essere corredata da una autocertificazione, ai sensi
della vigente normativa in materia, con la quale il richiedente attesta il
possesso delle qualifiche e dei requisiti previsti dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, di non trovarsi
in nessuna delle cause di esclusione dalle gare d'appalto e di non aver
presentato domanda in numero superiore a quanto previsto al secondo periodo del
presente comma. Le stazioni appaltanti procedono a verifiche a campione sui
soggetti concorrenti e comunque sui soggetti aggiudicatari";
p)
all'articolo 24:
1)
al comma 1, alla lettera a) è premessa la seguente:
"0a)
lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro";
2)
al comma 1, lettera a), le parole: "non superiore a 300.000 ECU" sono
sostituite dalle seguenti: "compreso tra oltre 100.000 euro e 300.000
euro"; alle lettere b) e c), la parola: "ECU" è sostituita dalla
seguente: "euro";
3)
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis.
L'affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui importo stimato
sia superiore a 40.000 euro, avviene mediante gara informale sulla base di
quanto disposto dall'articolo 21, comma 8-bis, alla quale devono essere
invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti
qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell'appalto.
Per l'affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui importo stimato
sia inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti possono procedere
all'affidamento a soggetti, singoli o raggruppati, di propria fiducia. In
questo caso comunque le stazioni appaltanti devono verificare la sussistenza,
in capo agli affidatari, dei requisiti di cui alla presente legge e motivarne
la scelta in relazione alle prestazioni da affidare.";
4)
dopo il comma 7 è inserito il seguente:
"7-bis.
Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di
tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, è ammissibile l'affidamento a trattativa privata, ad un soggetto esecutore
di un appalto, di lavori complementari, non figuranti nel progetto inizialmente
approvato o nell'affidamento precedentemente disposto, che siano diventati
necessari, a seguito di circostanza non prevedibile, all'intervento nel suo
complesso, sempreché tali lavori non possano essere tecnicamente o
economicamente separati dall'appalto principale senza grave inconveniente per
il soggetto aggiudicatario oppure, quantunque separabili dall'esecuzione
dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento.
L'importo dei lavori complementari non può complessivamente superare il 50 per
cento dell'appalto principale.";
q)
all'articolo 27, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis.
Con riferimento agli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e
delle superfici decorate di beni architettonici, sottoposte alle disposizioni
di tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, l'ufficio di direzione dei lavori del direttore dei lavori deve
comprendere tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo un soggetto
con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente.";
r)
all'articolo 28, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un
solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per
almeno cinque anni in uffici pubblici. È abrogata ogni diversa disposizione,
anche di natura regolamentare";
s)
all'articolo 29:
1)
al comma 1, lettera a), le parole: "superiore a 5 milioni di ECU"
sono sostituite dalle seguenti: "pari o superiore al controvalore in euro
di 5.000.000 di DSP"; alla lettera b), alla parola: "superiore",
sono premesse le parole: "pari o" e la parola: "ECU" è
sostituita dalla seguente: "euro"; alla lettera c) la parola:
"ECU" è sostituita dalla seguente: "euro";
2)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2.
Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel quadro economico
del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione, che è tenuta ad
assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, tramite
il responsabile del procedimento di cui all'articolo 80, comma 10, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554, il quale, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse,
dovrà effettuare a proprio carico le forme di pubblicità ivi disciplinate,
senza alcuna possibilità di rivalsa sull'amministrazione";
t)
all'articolo 30:
1)
al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "In caso di
aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia
fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento,
l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20
per cento. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal
raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati
d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo
contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al
precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento
dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo
in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento
di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità
anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la
sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di
analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento
delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25
per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa
vigente. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche ai
contratti in corso"; al terzo periodo, dopo le parole: "La mancata
costituzione della garanzia" sono inserite le seguenti: "di cui al
primo periodo";
2)
il comma 6 è sostituito dai seguenti:
"6.
Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le stazioni
appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalità stabiliti dal
regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui
all'articolo 16, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente. Gli
oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali
sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere. Con apposito
regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 3, il Governo regola le modalità
di verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri:
a)
per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve essere
effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea
UNI CEI EN 45004;
b)
per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica può essere
effettuata dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti ove il
progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni
appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità, ovvero da
altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento;
c)
in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto deve essere
munito di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi
derivanti dallo svolgimento dell'attività di propria competenza.
6-bis.
Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, la
verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o
dagli organismi di controllo di cui alla lettera a) del medesimo comma. Gli
incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono
essere affidati a soggetti di fiducia della stazione appaltante.";
3)
al comma 7-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il sistema, una
volta istituito, è obbligatorio per tutti i contratti di cui all'articolo 19,
comma 1, lettera b), di importo superiore a 75 milioni di euro";
u)
all'articolo 31-bis, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
"1.
Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettere a) e b), in materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito
dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico
dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al
10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento
promuove la costituzione di apposita commissione perché formuli, acquisita la relazione
del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro
novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle predette riserve, proposta
motivata di accordo bonario. In merito alla proposta si pronunciano, nei
successivi trenta giorni, l'appaltatore ed il soggetto committente. Decorso
tale termine è in facoltà dell'appaltatore avvalersi del disposto dell'articolo
32. La procedura per la definizione dell'accordo bonario può essere reiterata
per una sola volta. La costituzione della commissione è altresì promossa dal
responsabile del procedimento, indipendentemente dall'importo economico delle
riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del
certificato di collaudo o di regolare esecuzione di cui all'articolo 28. Nell'occasione
la proposta motivata della commissione è formulata entro novanta giorni dal
predetto ricevimento.
1-bis.
La commissione di cui al comma 1 è formata da tre componenti in possesso di
specifica idoneità, designati, rispettivamente, il primo dal responsabile del
procedimento, il secondo dall'impresa appaltatrice o concessionaria ed il
terzo, di comune accordo, dai componenti già designati contestualmente
all'accettazione congiunta del relativo incarico. In caso di mancato accordo,
alla nomina del terzo componente provvede su istanza della parte più diligente,
per le opere di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici
nazionali e dei loro concessionari, il presidente del tribunale del luogo dove
è stato stipulato il contratto. Qualora l'impresa non provveda alla
designazione del componente di sua elezione nel termine di trenta giorni dalla
richiesta del responsabile del procedimento, questi provvede a formulare
direttamente la proposta motivata di accordo bonario, acquisita la relazione
del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo. Gli oneri
connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi
stanziati per i singoli interventi.
1-ter.
L'accordo bonario, definito con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis ed
accettato dall'appaltatore, ha natura transattiva. Le parti hanno facoltà di
conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti,
perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo bonario risolutivo delle riserve.
1-quater.
Le disposizioni dei commi da 1 a 1-ter non si applicano ai lavori per i quali
l'individuazione del soggetto affidatario sia già intervenuta alla data di
entrata in vigore della presente disposizione; per gli appalti di importo
inferiore a 10 milioni di euro, la costituzione della commissione è facoltativa
ed il responsabile del procedimento può essere componente della commissione
stessa.";
v)
all'articolo 32:
1)
al comma 2, sono premesse le parole: "Per i soggetti di cui all'articolo
2, comma 2, lettera a), della presente legge,";
2)
al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono fatte salve le
disposizioni che prevedono la costituzione di collegi arbitrali in difformità
alla normativa abrogata, contenute nelle clausole di contratti o capitolati
d'appalto già stipulati alla data di entrata in vigore del regolamento, a
condizione che i collegi arbitrali medesimi non risultino già costituiti alla
data di entrata in vigore della presente disposizione";
3)
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis.
Sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con i precedenti commi,
prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie nella materia
dei lavori pubblici come definita all'articolo 2";
z)
all'articolo 33, comma 1, dopo le parole: "destinate ad attività"
sono inserite le seguenti: "della Banca d'Italia,";
aa)
all'articolo 37-bis:
1)
al comma 1, le parole: "Entro il 30 giugno di ogni anno" sono
soppresse; dopo le parole: "promotori stessi", è inserito il seguente
periodo: "Le proposte sono presentate entro il 30 giugno di ogni anno
oppure, nel caso in cui entro tale scadenza non siano state presentate proposte
per il medesimo intervento, entro il 31 dicembre."; dopo le parole:
"un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito"
sono inserite le seguenti: "o da società di servizi costituite
dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli
intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della
legge 23 novembre 1939, n. 1966"; dopo le parole: "garanzie offerte
dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice" sono inserite le
seguenti: "; il regolamento detta indicazioni per chiarire ed agevolare le
attività di asseverazione"; e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"I soggetti pubblici e privati possono presentare alle amministrazioni
aggiudicatrici, nell'ambito della fase di programmazione di cui all'articolo 14
della presente legge, proposte d'intervento relative alla realizzazione di
opere pubbliche o di pubblica utilità e studi di fattibilità. Tale
presentazione non determina, in capo alle amministrazioni, alcun obbligo di
esame e valutazione. Le amministrazioni possono adottare, nell'ambito dei
propri programmi, le proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico
interesse; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso
per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi
proposti";
2)
al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La realizzazione
di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo
economico dalle stesse perseguiti, possono presentare studi di fattibilità o
proposte di intervento, ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di
realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro
autonomia decisionale";
3)
dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
"2-bis.
Entro venti giorni dalla avvenuta redazione dei programmi di cui al comma 1, le
amministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli stessi
programmi di interventi realizzabili con capitali privati, in quanto
suscettibili di gestione economica, pubblicando un avviso indicativo con le
modalità di cui all'articolo 80 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, mediante affissione
presso la propria sede per almeno sessanta giorni consecutivi, nonché
pubblicando lo stesso avviso, a decorrere dalla sua istituzione, sul sito
informatico individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e, ove
istituito, sul proprio sito informatico. L'avviso è trasmesso all'Osservatorio
dei lavori pubblici che ne dà pubblicità. Fermi tali obblighi di pubblicazione,
le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di pubblicare lo stesso avviso
facendo ricorso a differenti modalità, nel rispetto dei princìpi di cui
all'articolo 1, comma 1, della presente legge.
2-ter.
Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, le amministrazioni
aggiudicatrici provvedono:
a)
alla nomina e comunicazione al promotore del responsabile del procedimento;
b)
alla verifica della completezza dei documenti presentati e ad eventuale
dettagliata richiesta di integrazione.";
bb)
all'articolo 37-ter, comma 1, le parole: "Entro il 31 ottobre di ogni
anno" sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"La pronuncia delle amministrazioni aggiudicatrici deve intervenire entro
quattro mesi dalla ricezione della proposta del promotore. Ove necessario, il
responsabile del procedimento concorda per iscritto con il promotore un più
lungo programma di esame e valutazione. Nella procedura negoziata di cui
all'articolo 37-quater il promotore potrà adeguare la propria proposta a quella
giudicata dall'amministrazione più conveniente. In questo caso, il promotore
risulterà aggiudicatario della concessione";
cc)
all'articolo 37-quater:
1)
al comma 1, all'alinea, le parole: "il 31 dicembre" sono sostituite
dalle seguenti: "tre mesi dalla pronuncia di cui all'articolo
37-ter"; alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: "; è
altresì consentita la procedura di appalto-concorso";
2)
al comma 5 le parole da: "Nel caso" fino a: "secondo
offerente" sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso in cui la gara
sia esperita mediante appalto-concorso e nella successiva procedura negoziata
di cui al comma 1, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso è
tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano
partecipato alla procedura, il rimborso delle spese sostenute e documentate nei
limiti dell'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, quinto periodo";
3)
il comma 6 è abrogato;
4)
le parole: "articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo", ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "articolo 37-bis, comma 1,
quinto periodo";
dd)
all'articolo 37-quinquies, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
"1-ter.
Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione del
contratto, la società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario
e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'Amministrazione
concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso d'opera da parte della
pubblica amministrazione, i soci della società restano solidalmente
responsabili con la società di progetto nei confronti dell'Amministrazione per
l'eventuale rimborso del contributo percepito. In alternativa, la società di
progetto può fornire alla pubblica amministrazione garanzie bancarie ed
assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in
corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla
data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il contratto di
concessione stabilisce le modalità per la eventuale cessione delle quote della
società di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i
requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società ed a
garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del
concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo
dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale della società di progetto e lo
smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche ed altri investitori
istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la
qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento.";
ee)
dopo l'articolo 38, è aggiunto il seguente:
"Art.
38-bis. - (Deroghe in situazioni di emergenza ambientale). - 1. Al fine di
accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilità e
parcheggi, tese a migliorare la qualità dell'aria e dell'ambiente nelle città,
l'approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale
costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti".
2.
Per i programmi già approvati alla data di entrata in vigore della presente
legge, le proposte dei promotori di cui all'articolo 37-bis della legge 11
febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 1 del presente articolo,
possono essere presentate senza pubblicazione del preventivo avviso indicativo
entro la data del 30 giugno 2002. Qualora entro tale data non siano pervenute
proposte da parte del promotore, si dà luogo all'avviso indicativo. La
procedura di comparazione delle proposte, di cui all'articolo 37-ter, comma 1,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 1 del presente
articolo, è estesa anche alle proposte già ricevute dalle amministrazioni
aggiudicatrici e non ancora istruite. In questo caso si intende che i termini
decorrano dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3.
All'articolo 18, comma 9, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive
modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: "Per i subappalti o cottimi
di importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di
importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione
da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà".
4.
Nell'esercizio del potere regolamentare di cui all'articolo 3 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, il Governo provvede ad
adeguare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554, alle previsioni della presente legge, determinando in
particolare i requisiti di idoneità e i criteri di remunerazione dei componenti
della commissione istituita ai sensi del comma 1, lettera u), del presente
articolo, e apportando altresì allo stesso le modificazioni la cui opportunità
sia emersa nel corso del primo periodo di applicazione della medesima legge. Il
Governo provvede altresì a modificare il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, anche al fine di aggiornare
i requisiti richiesti alle imprese, secondo regole che migliorino la
qualificazione del mercato e la adeguata concorrenza. Il Governo provvede
infine a modificare il regolamento di cui al citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 34 del 2000 prevedendo la possibilità per l'Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici di comminare sanzioni rapportate alla gravità
delle violazioni compiute dagli organismi di attestazione (SOA).
5.
Per garantire la piena autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio
superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 11
febbraio 1994, n. 109, è istituito un apposito centro di responsabilità
amministrativa nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti per il funzionamento del predetto organo tecnico consultivo.
6.
È abrogato l'articolo 55 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537.
7.
In apposita unità previsionale di base da istituire nell'ambito del centro di
responsabilità di cui al comma 5 è trasferita, nella misura da determinare con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, quota parte delle risorse iscritte per
l'anno 2002 nell'unità previsionale di base 3.1.1.0 - Funzionamento, dello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al
centro di responsabilità "Opere pubbliche ed edilizia".
8.
Ai fini di cui al comma 5, è altresì autorizzata la spesa aggiuntiva di
1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2002.
9.
All'unità previsionale di base di cui al comma 7 affluiscono, sulla base di
apposito regolamento, emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i proventi delle
attività del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori
pubblici connesse con l'applicazione del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e attinenti allo
svolgimento delle funzioni di organismo di certificazione ed ispezione, nonché
di notifica di altri organismi e di benestare tecnico europeo. Confluiscono,
altresì, in detta unità previsionale di base, secondo quanto disposto
dall'articolo 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i proventi
dell'attività di studio e ricerca, anche nel campo della modellistica fisica
delle opere, svolte dallo stesso Servizio tecnico centrale per l'espletamento
dei compiti relativi al rilascio delle concessioni ai laboratori di prove sui
materiali, ai sensi dell'articolo 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e di
prove geotecniche sui terreni e sulle rocce, ai sensi dell'articolo 8 del
citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del
1993, nonché dell'attività ispettiva, relativamente agli aspetti che riguardano
la sicurezza statica delle costruzioni, presso impianti di prefabbricazione e
di produzione di prodotti di impiego strutturale nelle costruzioni civili.
10.
All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, pari a 1.000.000 di euro a
decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art.
8.
(Sviluppo
Italia Spa)
1.
Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree depresse del
Paese, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali,
regionali e locali competenti possono avvalersi, per le attività tecniche,
economiche e finanziarie occorrenti, delle convenzioni con Sviluppo Italia Spa
di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni.
Art.
9.
(Delega
al Governo in materia di finanziamento delle società di progetto)
1.
Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari,
che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, un decreto legislativo
inteso ad agevolare, anche con opportune deroghe alle previsioni del codice
civile in materia, il finanziamento delle società di progetto concessionarie o
contraenti generali, da parte delle banche, attenendosi ai seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a)
la società finanziata potrà cedere, alle banche che erogano i finanziamenti, i
propri crediti, ivi inclusi quelli verso il concedente o committente, senza il
consenso del contraente ceduto;
b)
la società finanziata potrà costituire, in favore della banca che eroga i finanziamenti,
privilegio generale su tutti i beni ed i crediti della società stessa, anche a
consistenza variabile;
c)
i diritti dei terzi contraenti delle società finanziate dovranno essere
salvaguardati con adeguata forma di pubblicità, attraverso lo strumento del
registro delle imprese;
d)
mantenimento del capitale sociale al fine di salvaguardare la capacità di
rimborso del finanziamento.
Art.
10.
(Canone
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in occasione della realizzazione
di opere destinate all'erogazione di servizi di pubblica utilità)
1.
Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, applicato alle occupazioni
permanenti e temporanee per la realizzazione di infrastrutture pubbliche e
private di preminente interesse nazionale destinate all'erogazione di servizi
di pubblica utilità, è determinato in modo da comprendere nel suo ammontare la
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché ogni altro onere imposto
dalle province e dai comuni per le occupazioni connesse con la realizzazione di
dette infrastrutture.
2.
All'articolo 63, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, le parole: "di eventuali oneri di manutenzione derivanti
dall'occupazione del suolo e del sottosuolo" sono sostituite dalle
seguenti: "di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in
concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano,
a qualsiasi titolo, già posti a carico delle aziende che eseguono i
lavori".
Art.
11.
(Disposizioni
in materia di ferrovie e trasporti pubblici locali)
1.
Il comma 2 dell'articolo 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato;
proseguono, pertanto, senza soluzione di continuità, le concessioni rilasciate
alla TAV Spa dall'ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 e il 16 marzo
1992, ivi comprese le successive modificazioni ed integrazioni, ed i sottostanti
rapporti di general contracting instaurati dalla TAV Spa pertinenti le opere di
cui all'articolo 2, lettera h), della legge 17 maggio 1985, n. 210, e
successive modificazioni.
2.
Il comma 4 dell'articolo 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato;
conseguentemente prosegue il programma di ammodernamento e potenziamento delle
infrastrutture ferroviarie previsto dalla legge 22 dicembre 1986, n. 910, e
successive modificazioni. Nelle more dell'assunzione da parte delle regioni
delle attività amministrative sulle aziende ferroviarie in concessione ed in
gestione commissariale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
svolge, proseguendo nei rapporti già in essere, i compiti di coordinamento e
vigilanza, dandone informazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
3.
Le società costituite ai sensi dell'articolo 31 della legge 17 maggio 1999, n.
144, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi imputabili alle
corrispondenti gestioni commissariali governative alla data del 31 dicembre
2000. Il periodo transitorio di affidamento, da parte delle regioni, della
gestione dei servizi, fissato al 31 dicembre 2003 dal comma 3-bis dell'articolo
18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive
modificazioni, è prorogabile per un biennio.
4.
All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo,
determinato in 1.808.000 euro per l'anno 2002 e in 2.583.000 euro a decorrere
dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 582.285 euro per
l'anno 2002, 1.465.344 euro per l'anno 2003 e 1.244.505 euro a decorrere dal
2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti; quanto a 1.117.656 euro per l'anno 2003 e 1.338.495 euro a decorrere
dal 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
quanto a 1.225.715 euro per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero
delle politiche agricole e forestali.
5.
Dopo il comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422, sono inseriti i seguenti:
"2-bis.
Per soggetti direttamente coinvolti nella realizzazione delle opere di cui al
comma 2 sono da intendersi le province, i comuni e le comunità montane nel caso
di esercizio associato di servizi comunali di trasporto locale di cui
all'articolo 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, che partecipano
alla realizzazione dell'opera con lo stanziamento di un contributo di importo
pari o superiore al 5 per cento dell'investimento.
2-ter.
Le risorse necessarie all'attuazione degli accordi di programma di cui al comma
2 sono depositate presso conti di tesoreria infruttiferi intestati al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti con vincolo di destinazione alle singole
regioni. L'erogazione, mediante svincolo, è disposta da parte del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti in favore delle regioni a valere sui conti
di tesoreria infruttiferi intestati alle stesse regioni in ragione dello stato
di avanzamento della realizzazione degli interventi individuati negli accordi
di programma di cui al comma 2, secondo i termini e le modalità ivi concordate
e comunque in maniera tale da assicurare il tempestivo e corretto adempimento
degli obblighi connessi all'esecuzione delle opere".
Art.
12.
(Regolazione
di partite debitorie con le ferrovie concesse ed in ex gestione commissariale
governativa)
1.
La regolazione delle partite debitorie con le ferrovie concesse ed in ex
gestione commissariale governativa prevista dall'articolo 145, comma 30, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è effettuata, nei limiti delle risorse ivi
assentite, sulla base dei disavanzi maturati alla data del 31 dicembre 2000,
relativi ai servizi di competenza statale, comprensivi degli oneri per
trattamento di fine rapporto e ferie non godute del personale dipendente, come
risultanti dai bilanci debitamente certificati dagli organi di controllo,
procedendo a compensare in diminuzione del disavanzo, così determinato,
eventuali partite creditorie per lo Stato.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti beneficiari dovranno produrre
apposita autocertificazione, firmata dal legale rappresentante e dal collegio
sindacale ovvero dal collegio dei revisori dei conti, da cui si evinca
l'ammontare del disavanzo da ripianare.
3.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, provvede a compiere opportune verifiche in
ordine ai dati esposti nelle autocertificazioni presentate dalle aziende.
Art.
13.
(Attivazione
degli interventi previsti nel programma di infrastrutture)
1.
Per la progettazione e realizzazione delle opere strategiche di preminente
interesse nazionale, individuate in apposito programma approvato dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), e per le attività di
istruttoria e monitoraggio sulle stesse, nonché per opere di captazione ed
adduzione di risorse idriche necessarie a garantire continuità
dell'approvvigionamento idrico per quanto di competenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, sono autorizzati limiti di impegno
quindicennali di 193.900.000 euro per l'anno 2002, di 160.400.000 euro per
l'anno 2003 e di 109.400.000 euro per l'anno 2004. Le predette risorse, che, ai
fini del soddisfacimento del principio di addizionalità, devono essere
destinate, per almeno il 30 per cento, al Mezzogiorno, unitamente a quelle
provenienti da rimborsi comunitari, integrano i finanziamenti pubblici,
comunitari e privati allo scopo disponibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre
operazioni finanziarie e le quote a ciascuno assegnate, sono stabilite le
modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziatori ai
mutuatari e le quote da utilizzare per le attività di progettazione,
istruttoria e monitoraggio. Le somme non utilizzate dai soggetti attuatori al
termine della realizzazione delle opere sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi di cui al
presente articolo.
2.
Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel settore dei
trasporti di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194,
favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione
di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono autorizzati
limiti di impegno quindicennali pari a 30 milioni di euro per l'anno 2003 e a
ulteriori 40 milioni di euro per l'anno 2004. Una quota non inferiore al 10 per
cento delle risorse attivabili con gli stanziamenti di cui al presente comma
dovrà essere destinata dalle regioni all'esecuzione di interventi che prevedano
lo sviluppo di tecnologie di trasporto ad elevata efficienza ambientale e
l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale e a basso impatto
ambientale.
3.
Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, è sostituito
dal seguente:
"1.
Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni,
individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi
strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la
modernizzazione e lo sviluppo del Paese. L'individuazione è operata, a mezzo di
un programma predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate
e inserito, previo parere del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel
Documento di programmazione economico-finanziaria, con l'indicazione dei
relativi stanziamenti. Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti
strategici di cui al presente comma, il Governo procede secondo finalità di
riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, nonché a
fini di garanzia della sicurezza strategica e di contenimento dei costi
dell'approvvigionamento energetico del Paese e per l'adeguamento della
strategia nazionale a quella comunitaria delle infrastrutture e della gestione
dei servizi pubblici locali di difesa dell'ambiente. Al fine di sviluppare la
portualità turistica, il Governo, nell'individuare le infrastrutture e gli
insediamenti strategici, tiene conto anche delle strutture dedicate alla
nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997,
n. 509. Il programma tiene conto del Piano generale dei trasporti.
L'inserimento nel programma di infrastrutture strategiche non comprese nel Piano
generale dei trasporti costituisce automatica integrazione dello stesso. Il
Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, le risorse necessarie, che si aggiungono ai finanziamenti
pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili, senza diminuzione delle
risorse già destinate ad opere concordate con le regioni e le province autonome
e non ricomprese nel programma. In sede di prima applicazione della presente
legge il programma è approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001. Gli
interventi previsti dal programma sono automaticamente inseriti nelle intese
istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro nei comparti idrici
ed ambientali, ai fini della individuazione delle priorità e ai fini
dell'armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi
stessi, con le indicazioni delle risorse disponibili e da reperire, e sono
compresi in una intesa generale quadro avente validità pluriennale tra il
Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto
coordinamento e realizzazione delle opere".
4.
All'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dopo il comma 1 è inserito
il seguente:
"1-bis.
Il programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria
deve contenere le seguenti indicazioni:
a)
elenco delle infrastrutture e degli insediamenti strategici da realizzare;
b)
costi stimati per ciascuno degli interventi;
c)
risorse disponibili e relative fonti di finanziamento;
d)
stato di realizzazione degli interventi previsti nei programmi precedentemente
approvati;
e)
quadro delle risorse finanziarie già destinate e degli ulteriori finanziamenti
necessari per il completamento degli interventi".
5.
Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, la lettera c)
è sostituita dalla seguente:
"c)
attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti delle regioni e delle province
autonome interessate, del compito di valutare le proposte dei promotori, di
approvare il progetto preliminare e definitivo, di vigilare sulla esecuzione
dei progetti approvati, adottando i provvedimenti concessori ed autorizzatori
necessari, comprensivi della localizzazione dell'opera e, ove prevista, della
VIA istruita dal competente Ministero. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti cura le istruttorie, formula le proposte ed assicura il supporto
necessario per l'attività del CIPE, avvalendosi, eventualmente, di una apposita
struttura tecnica, di advisor e di commissari straordinari, che agiscono con i
poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonché della
eventuale ulteriore collaborazione richiesta al Ministero dell'economia e delle
finanze nel settore della finanza di progetto, ovvero offerta dalle regioni o
province autonome interessate, con oneri a proprio carico".
6.
All'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dopo il comma 3, è
inserito il seguente:
"3-bis.
In alternativa alle procedure di approvazione dei progetti preliminari e
definitivi, di cui al comma 2, l'approvazione dei progetti definitivi degli
interventi individuati nel comma 1 può essere disposta con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIPE integrato
dai presidenti delle regioni o delle province autonome interessate, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Con il
predetto decreto sono dichiarate la compatibilità ambientale e la
localizzazione urbanistica dell'intervento nonché la pubblica utilità
dell'opera; lo stesso decreto sostituisce ogni altro permesso, autorizzazione o
approvazione comunque denominati, e consente la realizzazione di tutte le opere
ed attività previste nel progetto approvato".
7.
Al comma 12 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dopo le
parole: "della presente legge" sono inserite le seguenti: ",
salvo che le leggi regionali emanate prima della data di entrata in vigore
della presente legge siano già conformi a quanto previsto dalle lettere a), b),
c) e d) del medesimo comma 6, anche disponendo eventuali categorie aggiuntive e
differenti presupposti urbanistici".
8.
Al comma 12 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il secondo
periodo è sostituito dal seguente: "Le regioni a statuto ordinario possono
ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui al periodo
precedente".
9.
Per avviare la realizzazione degli interventi necessari per il completamento
delle strutture logistiche dell'Istituto universitario europeo di Firenze, è
autorizzata, a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la
spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2002, 4.500.000 euro per l'anno 2003 e
5.000.000 di euro per l'anno 2004.
10.
All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a 2.000.000 di euro per
l'anno 2002, 4.500.000 euro per l'anno 2003 e 5.000.000 di euro per l'anno
2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
11.
All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 193.900.000 euro
per l'anno 2002, 384.300.000 euro per l'anno 2003 e 533.700.000 euro a
decorrere dall'anno 2004, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
Art.
14.
(Delega
al Governo in materia di attraversamento stabile dello Stretto di Messina)
1.
Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sentito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, un
decreto legislativo inteso a riformare ed aggiornare la legge 17 dicembre 1971,
n. 1158, relativa all'attraversamento stabile dello Stretto di Messina, attenendosi
ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
riconduzione della procedura di approvazione del progetto e realizzazione delle
opere alla disciplina di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e relative
norme di attuazione, applicabili all'opera in oggetto, in virtù della
inclusione dell'attraversamento stabile nel programma delle opere di preminente
interesse nazionale, approvato ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della
medesima legge n. 443 del 2001;
b)
qualificazione della società "Stretto di Messina" quale organismo di
diritto pubblico cui sono demandate le attività per la realizzazione
dell'opera, in conformità alla direttiva del Presidente del Consiglio dei
ministri 23 gennaio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo
1998.
Art.
15.
(Programma
per il miglioramento della sicurezza stradale sulla rete nazionale)
1.
Per la realizzazione di un programma di interventi ed azioni diretti al
miglioramento della sicurezza stradale sulla rete classificata nazionale, con
priorità per le strade ad elevata incidentalità e con particolare attenzione
alla installazione di adeguate reti di protezione sui viadotti autostradali e
stradali, approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in
coerenza con il Piano nazionale della sicurezza stradale approvato dal CIPE, è
autorizzato un limite di impegno quindicennale di 20.000.000 di euro per l'anno
2002, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre
operazioni finanziarie che l'Ente nazionale per le strade (ANAS), o gli enti
destinatari delle competenze trasferite, sono autorizzati ad effettuare.
2.
Per una migliore sicurezza stradale, il Governo, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, è tenuto ad adottare il regolamento
di cui all'articolo 22, comma 4, della legge 24 novembre 2000, n. 340, ai fini
dell'attuazione dei Piani urbani di mobilità.
3.
Nell'ambito del programma di cui al comma 1 si procede, senza nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato, all'obbligatoria installazione nelle
autostrade, come definite dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modificazioni, di reti
di protezione sui viadotti e sui cavalcavia. Le disposizioni del presente comma
non si applicano ai lavori per i quali l'individuazione del soggetto
affidatario sia già intervenuta alla data di entrata in vigore della presente
legge.
4.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20.000.000 di
euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
5.
Per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete stradale di
importo non superiore a 200.000 euro, il disposto dell'articolo 7 della legge 7
agosto 1990, n. 241, si intende adempiuto mediante pubblicazione per estratto
dell'avvio del procedimento su un quotidiano a diffusione locale.
6.
Per la verifica della puntuale attuazione degli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria nonché di completamento della rete autostradale
affidata in concessione, il soggetto concedente provvede annualmente ad
accertare l'effettiva realizzazione di quanto previsto nei rispettivi piani
finanziari, assumendo le eventuali iniziative a norma di convenzione, e redige
annualmente una relazione da inviare al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti che provvede a trasmetterla alle competenti Commissioni parlamentari.
Art.
16.
(Fondo
di rotazione per la progettazione di interventi di compensazione ambientale sul
sistema stradale)
1.
Al fine di ridurre l'impatto del sistema stradale ed autostradale sul
territorio e di migliorarne la qualità, è istituito presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti il fondo di rotazione per la progettazione di
opere di compensazione ambientale. Per la costituzione del suddetto fondo è
autorizzato un limite di impegno quindicennale di 10.000.000 di euro a
decorrere dall'anno 2003 quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da
mutui o altre operazioni finanziarie che gli enti gestori delle strade,
ciascuno per la rete di competenza, sono autorizzati ad effettuare. Il fondo di
rotazione è destinato al finanziamento di interventi diretti a migliorare la
qualità ambientale delle reti stradali nazionali e regionali esistenti nonché
alla promozione di iniziative pilota che, nel caso di territori di particolare
fragilità dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, possono fare
ricorso ai concorsi di idee.
2.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, sono definite le modalità e le procedure per
l'utilizzazione del fondo.
3.
Il disposto dell'articolo 55, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
si intende nel senso che l'ANAS procede con cadenza periodica alla ricognizione
dei residui passivi derivanti da impegni registrati nelle proprie scritture
contabili, non utilizzabili entro il periodo di tempo di validità del piano o
programma nel quale erano originariamente inseriti. I residui passivi
risultanti da tale accertamento vanno ad integrare il fondo di riserva
dell'Ente, da utilizzare per i fini istituzionali.
4.
Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai fondi iscritti nel
bilancio dell'ANAS, in relazione ad opere specifiche non più realizzabili.
All'individuazione delle predette opere si procede con decreto, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, su motivata proposta
dell'ANAS, previo accertamento delle sopravvenute, oggettive circostanze
ostative alla realizzazione delle stesse opere. Le somme che si rendono
disponibili sono destinate a copertura di investimenti per opere
infrastrutturali sulla rete viaria nazionale individuate dagli accordi di
programma tra l'ANAS e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
5.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10.000.000 di
euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede, per gli anni 2003 e 2004,
mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
Art.
17.
(Veicoli
a minimo impatto ambientale)
1.
Per l'attuazione dell'articolo 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n.
426, e successive modificazioni, in relazione alla sostituzione del parco
autoveicoli a propulsione tradizionale con veicoli a minimo impatto ambientale,
è autorizzata la spesa di 30.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003
e 2004.
2.
All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art.
18.
(Interventi
in materia di mobilità ciclistica)
1.
Per la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge 19 ottobre 1998, n.
366, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di 2 milioni di
euro, a decorrere dall'anno 2002, quale concorso dello Stato agli oneri
derivanti dalla contrazione di mutui o di altre operazioni finanziarie che le
regioni sono autorizzate ad effettuare nei limiti della quota a ciascuna di esse
assegnata.
2.
All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art.
19.
(Realizzazione
di opere di interesse locale)
1.
Al fine di garantire il miglioramento della viabilità di particolari realtà
territoriali, sono attribuiti agli enti rispettivamente interessati
stanziamenti destinati alle seguenti iniziative nei limiti finanziari indicati:
a)
per la progettazione e realizzazione del prolungamento della strada statale
Cimpello-Sequals fino a Gemona, I lotto funzionale Sequals-strada provinciale
della Valcosa, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per ciascuno degli
anni 2002, 2003 e 2004, da assegnare alla provincia di Pordenone;
b)
per la progettazione e realizzazione di opere per la messa in sicurezza della
ex strada statale n. 668, tratto Lonato-Orzinuovi, secondo le priorità
individuate dalla provincia di Brescia, è autorizzata la spesa di 3.000.000 di
euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Brescia;
c)
per la progettazione e realizzazione di opere di messa in sicurezza e
miglioramento della viabilità delle strade statali n. 36 e n. 38, nel tratto
Lecco-Sondrio, è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per l'anno 2002, da
assegnare alla provincia di Lecco e alla provincia di Sondrio, per essere
utilizzati, previa convenzione con l'ANAS e la regione Lombardia, secondo i
limiti e le finalità di seguito elencati:
1)
provincia di Lecco: 1.180.000 euro per il collegamento dello svincolo di Dervio
sulla strada statale n. 36 con la strada provinciale n. 72;
2)
provincia di Sondrio: 1.820.000 euro per la messa in sicurezza della strada
statale n. 38 nei comuni di Piantedo, Delebio, Andalo Valtellino e Rogolo;
d)
per la progettazione delle varianti sulle ex strade statali n. 639 e n. 342,
tratto Bergamo-Lecco, secondo le priorità concordate tra le province di Bergamo
e di Lecco, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2002, da
assegnare alle medesime province di Bergamo e di Lecco;
e)
per la progettazione e realizzazione del Ponte al lago del Corlo e del suo
collegamento con la valle di Carazzagno nel comune di Arsiè, in provincia di
Belluno, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2002, da assegnare
al comune di Arsiè. Il comune di Arsiè può attribuire, mediante apposita
convenzione, le funzioni di stazione appaltante, anche relativamente alla
progettazione dell'opera di cui alla presente lettera, al provveditorato
regionale alle opere pubbliche;
f)
per gli interventi di messa in sicurezza della rete viaria individuati dalla
provincia di Treviso secondo il progetto "strade sicure", è
autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2002, da assegnare alla
stessa provincia di Treviso;
g)
per la progettazione e realizzazione del nuovo ponte sul fiume Mincio
"Bypass ponte Visconte o di Valeggio sul Mincio - variante alla strada
provinciale n. 55" e del suo collegamento con la ex strada statale n. 249,
è autorizzata la spesa di 4.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alla
provincia di Verona;
h)
per la progettazione e realizzazione di opere per la messa in sicurezza dell'ex
strada statale n. 174 nel tratto Nardò-Galatone e per la progettazione e
realizzazione nello stesso tratto del cavalcavia alla linea ferrata in
prossimità della stazione ferroviaria Nardò centrale e del suo raccordo con lo
svincolo della strada statale n. 101, è autorizzata la spesa di 3.000.000 di
euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Lecce;
i)
per il potenziamento delle infrastrutture viarie nell'area industriale
denominata Bacino del Salotto, compresa tra i comuni di Santeramo, Altamura e
Matera, e con particolare riferimento alla circonvallazione di Santeramo in
Colle, secondo il progetto già approvato, è autorizzata la spesa di 2.000.000
di euro per l'anno 2002, 2.000.000 di euro per l'anno 2003 e 2.500.000 euro per
l'anno 2004, da attribuire all'ANAS;
l)
per il completamento della strada fondo valle Isclero, tratto S. Salvatore
Telesino-Paolisi, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli
anni 2002, 2003 e 2004, da assegnare alla provincia di Benevento;
m)
per la progettazione e realizzazione del completamento della tangenziale est di
Galatina è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2002, 2.000.000 di
euro per l'anno 2003 e 2.500.000 euro per l'anno 2004, da assegnare al comune
di Galatina;
n)
per la progettazione e la realizzazione del nuovo traforo del Colle di Tenda,
strada statale n. 20, seconda canna, e per consentire la messa in sicurezza
della galleria esistente è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno
2002, da assegnare all'ANAS;
o)
per la progettazione e realizzazione della strada provinciale
Melito-Cassandrino-S. Antimo è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per
l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Napoli;
p)
per la messa in sicurezza della strada provinciale
Formia-Maranola-Castellonorato è autorizzata la spesa di 1.250.000 euro per
l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Latina;
q)
per i lavori di adeguamento della strada statale n. 141, nel tratto urbano del
comune di Romano d'Ezzelino-Vicenza, è autorizzata la spesa di 1.350.000 euro
per l'anno 2002, da assegnare al comune di Romano d'Ezzelino;
r)
per l'adeguamento dell'ex strada statale n. 523, tratto Ponte Scodellino-Bivio
Bertorella e tratto Sestri Levante-Battilana, è autorizzata la spesa di
4.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare per un importo pari a 3.000.000
di euro alla comunità montana delle Valli del Taro e del Ceno in convenzione
con la provincia di Parma e per un importo pari a 1.000.000 di euro alla
provincia di Genova;
s)
per la progettazione del nodo autostradale e stradale di Genova, comprese
infrastrutture di raccordo, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per
l'anno 2002, da assegnare alla regione Liguria;
t)
per la progettazione e la realizzazione di lavori di sistemazione e
miglioramento dell'inserimento ambientale relativi all'ex strada statale n.
4-bis del Terminillo ed alla strada provinciale di raccordo tra Terminillo e
Leonessa, è autorizzata la spesa di 1.225.000 euro per l'anno 2002, da
assegnare alla regione Lazio;
u)
per la progettazione della bretella autostradale Carcare-Predosa è autorizzata
la spesa di 250.000 euro per l'anno 2002, da assegnare al comune di Cairo
Montenotte;
v)
per la progettazione di una bretella di collegamento tra la strada statale n.
118 e la strada statale n. 115, nei tratti intersecati dal torrente Magazzolo,
è autorizzata la spesa di 1.250.000 euro per l'anno 2002, da assegnare
all'ANAS;
z)
per la realizzazione di un percorso pedonale sulle mura etrusche della città di
Perugia è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2002, da assegnare
al comune di Perugia;
aa)
per la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento e messa in
sicurezza della strada provinciale n. 7, S. Silvestro Felisio, nel tratto dal
fiume Senio allo scavalco della A14, compresa la messa in sicurezza della
strada provinciale n. 55, Ponte Sant'Andrea, ed adeguamento planimetrico della
stessa strada provinciale n. 55, quinto lotto nel comune di Faenza, è
autorizzata la spesa di 1.650.000 euro per l'anno 2002, da assegnare alla
provincia di Ravenna;
bb)
per la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento per la
strada statale n. 247, Riviera Berica, nel tratto compreso tra Vicenza e
Noventa Vicentina, tra il chilometro 21,400 ed il chilometro 21,800 e tra il
chilometro 20,700 e il chilometro 21, per la messa in sicurezza degli incroci
tra la strada statale medesima e le strade provinciali Berico Euganea e Dorsale
dei Berici, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2002, da
assegnare alla provincia di Vicenza;
cc)
per la progettazione di un collegamento viario diretto Como-Varese, è autorizzata
la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di
Como;
dd)
per la realizzazione dell'asse viario a valle dell'abitato di Barcellona Pozzo
di Gotto, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare
al comune di Barcellona Pozzo di Gotto;
ee)
per la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili con risanamento delle
aree interessate, così come previsto dal progetto Parco fluviale del Pescara, è
autorizzata la spesa di 1.250.000 euro per l'anno 2002, da assegnare alla
provincia di Pescara;
ff)
per i lavori di ammodernamento della strada provinciale bivio Fiume Alli -
strada statale n. 106 è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2002,
da assegnare alla provincia di Catanzaro;
gg)
per la progettazione e realizzazione di opere per la messa in sicurezza della
superstrada Cassino-Formia, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per
l'anno 2002, da assegnare alla regione Lazio.
2.
Gli enti assegnatari dei finanziamenti, competenti alla realizzazione degli
interventi di cui al comma 1, sono autorizzati a procedere alla progettazione
ed esecuzione dei lavori sulla base della normativa vigente in materia di
lavori pubblici, anche in difformità alla programmazione triennale di cui all'articolo
14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ovvero
agli strumenti di programmazione formalmente approvati.
3.
Per la conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera, di cui alla legge 11
novembre 1986, n. 771, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno
2002, 1.500.000 euro per l'anno 2003 e 1.500.000 euro per l'anno 2004, da
assegnare al comune di Matera.
4.
All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, dalla lettera a) alla lettera
m), e 3, pari a 26.000.000 di euro per l'anno 2002, 9.000.000 di euro per
l'anno 2003 e 10.000.000 di euro per l'anno 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
5.
All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, dalla lettera n) alla lettera
gg), determinato in 22.325.000 euro per l'anno 2002, si provvede mediante
riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6
dell'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Art.
20.
(Interventi
per i campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina)
1.
Per la realizzazione di strutture viarie e di trasporto, di impianti sportivi e
di servizio, funzionali allo svolgimento dei campionati mondiali di sci alpino
del 2005 in Valtellina, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di
5.164.569 euro a decorrere dall'anno 2002, di 5.164.569 euro a decorrere
dall'anno 2003 e di 165.000 euro a decorrere dall'anno 2004, quale concorso
dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni
finanziarie che la regione Lombardia è autorizzata ad effettuare. Le relative
rate di ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte agli istituti
finanziatori da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.
2.
Ai fini dell'individuazione delle infrastrutture di cui al comma 1, la regione
Lombardia stipula un apposito accordo di programma quadro, ai sensi
dell'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'economia e
delle finanze e gli enti locali interessati.
3.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5.164.569
euro per l'anno 2002, 10.329.138 euro per l'anno 2003 e 10.494.138 euro a
decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
Art.
21.
(Giochi
olimpici invernali Torino 2006)
1.
Per la realizzazione e il completamento delle infrastrutture, sportive e
turistiche, che insistono sul territorio della regione Piemonte, individuate
con apposito programma deliberato dalla giunta regionale della medesima
regione, funzionali allo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali Torino
2006, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 10.329.138 euro per
l'anno 2003 e di 5.164.569 euro per l'anno 2004.
2.
La regione Piemonte è autorizzata a contrarre mutui o ad effettuare altre
operazioni finanziarie per i fini di cui al comma 1. Le relative rate di
ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte agli istituti
finanziatori dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10.329.138
euro per l'anno 2003 ed a 15.493.707 euro per l'anno 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art.
22.
(Interventi
per le Universiadi invernali "Tarvisio 2003")
1.
È autorizzata la spesa di 2.500.000 euro per l'anno 2002, e di 5.000.000 di
euro per l'anno 2003, da assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia per il
finanziamento delle iniziative e delle opere connesse alla preparazione e allo
svolgimento delle Universiadi invernali "Tarvisio 2003".
2.
Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e con l'Unione nazionale comuni
comunità enti montani (UNCEM), predispone un progetto pilota di istruzione
riservato a giovani atleti italiani praticanti sport invernali. Il progetto è
volto ad incentivare la pratica sportiva nell'ambito della programmazione
scolastica al fine di conciliare la pratica agonistica di una o più discipline
sportive con la frequenza scolastica. A tal fine è autorizzata, per ciascuno
degli anni del triennio 2002-2004, la spesa di 2 milioni di euro.
3.
All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 2.500.000 euro per
l'anno 2002 e 5.000.000 di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. All'onere
derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 2 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Art.
23.
(Finanziamenti
per il programma "Genova capitale europea della cultura 2004")
1.
Per la realizzazione del programma "Genova capitale europea della cultura
2004" è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2002 e di euro
5.000.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
2.
A decorrere dal 2002 è autorizzato un limite di impegno quindicennale di euro
1.500.000, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o da altre
operazioni finanziarie che il comune di Genova è autorizzato ad effettuare per
interventi infrastrutturali, per il trasporto pubblico delle persone, di
restauro e ristrutturazione anche di beni di valore storico-artistico.
3.
L'individuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 è effettuata con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con il sindaco di
Genova.
4.
All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 2.000.000 per
l'anno 2002 e ad euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base
di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze e, quanto a 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004,
l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
5.
All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 1.500.000 euro per
ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
Art.
24.
(Differimento
di termine per il completamento di interventi strutturali e di riqualificazione
urbana)
1.
All'articolo 1, comma 1, della legge 29 novembre 2001, n. 436, le parole:
"entro il 31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti:
"entro il 30 giugno 2003".
Art.
25.
(Interventi
aeroportuali)
1.
Al fine di garantire la sicurezza degli aeroporti e le attività di prevenzione
dalle azioni terroristiche, il controllo totale dei bagagli da stiva, nonché la
realizzazione di interventi aeroportuali diretti ad assicurare un migliore
funzionamento, ivi compresi gli interventi per l'abbattimento della rumorosità,
è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 5.000.000 di euro a
decorrere dall'anno 2002.
2.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5.000.000 di
euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art.
26.
(Recepimento
degli annessi alla Convenzione internazionale per l'aviazione civile
internazionale)
1.
Al recepimento degli annessi alla Convenzione internazionale per l'aviazione
civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva
con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile
1956, n. 561, si provvede in via amministrativa, sulla base dei princìpi
generali stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985,
n. 461, emanato in attuazione dell'articolo 687 del codice della navigazione,
anche mediante l'emanazione di regolamenti tecnici dell'Ente nazionale per
l'aviazione civile.
2.
Con le stesse modalità di cui al comma 1 si provvede alla predisposizione delle
norme di adeguamento alle eventuali modifiche degli annessi e al recepimento
dell'ulteriore normativa tecnica applicativa degli stessi.
3.
Il Governo è autorizzato a modificare, con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in attuazione
dei princìpi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del
1985, le disposizioni di legge incompatibili con quelle degli annessi oggetto
del recepimento.
4.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 250.000
euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
Art.
27.
(Programmi
di riabilitazione urbana)
1.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
i Ministri interessati, di intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i
criteri e le modalità di predisposizione, di valutazione, di finanziamento, di
controllo e di monitoraggio di programmi volti alla riabilitazione di immobili
ed attrezzature di livello locale e al miglioramento della accessibilità e
mobilità urbana, denominati "programmi di riabilitazione urbana",
nonché di programmi volti al riordino delle reti di trasporto e di infrastrutture
di servizio per la mobilità attraverso una rete nazionale di autostazioni per
le grandi aree urbane.
2.
I programmi sono promossi dagli enti locali, di intesa con gli enti e le
amministrazioni competenti sulle opere e sull'assetto del territorio.
3.
Le opere ricomprese nei programmi possono riguardare interventi di demolizione
e ricostruzione di edifici e delle relative attrezzature e spazi di servizio,
finalizzati alla riqualificazione di porzioni urbane caratterizzate da degrado
fisico, economico e sociale, nel rispetto della normativa in materia di tutela
storica, paesaggistico-ambientale e dei beni culturali.
4.
Le opere che costituiscono i programmi possono essere cofinanziate da risorse
private, rese disponibili dai soggetti interessati dalle trasformazioni urbane.
A cura degli enti locali promotori è trasmessa al Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, con cadenza annuale, una relazione sull'attuazione dei
programmi di riabilitazione urbana e sugli effetti di risanamento ambientale e
civile ottenuti.
5.
Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore
degli immobili in base all'imponibile catastale, ricompresi nel piano
attuativo, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione
al comune delle proposte di realizzazione dell'intervento e del relativo schema
di convenzione. Successivamente il sindaco, assegnando un termine di novanta
giorni, diffida i proprietari che non abbiano aderito alla formazione del
consorzio ad attuare le indicazioni del predetto piano attuativo sottoscrivendo
la convenzione presentata. Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il
consorzio consegue la piena disponibilità degli immobili ed è abilitato a
promuovere l'avvio della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e
delle costruzioni dei proprietari non aderenti. L'indennità espropriativa,
posta a carico del consorzio, in deroga all'articolo 5-bis del decreto-legge 11
luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
n. 359, deve corrispondere al valore venale dei beni espropriati diminuito
degli oneri di urbanizzazione stabiliti in convenzione. L'indennità può essere
corrisposta anche mediante permute di altre proprietà immobiliari site nel
comune.
Art.
28.
(Edificabilità
delle zone limitrofe ad aree cimiteriali)
1.
All'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto
24 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
il primo comma è sostituito dal seguente:
"I
cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro
abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio
di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli
strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale
esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge";
b)
i commi quarto, quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti:
"Il
consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente
azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di
quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato,
purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche
alternativamente, le seguenti condizioni:
a)
risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari
condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;
b)
l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche
almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi
della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti,
ovvero da ponti o da impianti ferroviari.
Per
dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento
urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio
comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda
sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi
ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici
preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo
precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di
parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature
sportive, locali tecnici e serre.
Al
fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale,
previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta,
il parere si ritiene espresso favorevolmente.
All'interno
della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di
recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra
cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di
destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del
primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457".
2.
All'articolo 57 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, i commi 3 e 4 sono
abrogati.
Art.
29.
(Modifiche
all'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179)
1.
All'articolo 18, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
alla lettera b), le parole: "60 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "50 per cento" e le parole da: "a maggioranza"
fino a: "dei soci iscritti" sono sostituite dalle seguenti: "dal
consiglio di amministrazione e approvata nei successivi centoventi giorni con
una doppia votazione, a maggioranza dei due terzi, dell'assemblea ordinaria
regolarmente costituita da tenere a distanza di almeno sessanta giorni l'una
dall'altra";
b)
alla lettera g), le parole da: "per le cooperative a proprietà
indivisa" fino a: "di presentazione del piano" sono soppresse.
Art.
30.
(Conferimento
di immobili in uso governativo al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e infrastrutture delle Forze di polizia)
1.
Gli immobili demaniali già in uso alle soppresse amministrazioni dei lavori
pubblici e dei trasporti e della navigazione, non trasferiti alle regioni,
inclusi gli alloggi di pertinenza, sono conferiti in uso governativo al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di assicurare, nel
rispetto della normativa in materia di tutela storica, paesaggistico-ambientale
e dei beni culturali, tempestivi ed efficaci provvedimenti di adeguamento
funzionale delle strutture centrali, decentrate e periferiche, inclusa la mobilità
del personale, per il cantieramento e la realizzazione delle infrastrutture di
rilievo nazionale ed internazionale. Le entrate derivanti dalla concessione
temporanea degli alloggi e delle foresterie sono conferite dall'amministrazione
delle infrastrutture e dei trasporti all'amministrazione finanziaria
competente.
2.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri
dell'interno e dell'economia e delle finanze, predispone un programma
pluriennale straordinario di interventi per il triennio 2002-2004, al fine di
realizzare infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo e
all'ammodernamento delle strutture della Polizia di Stato, dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle capitanerie di
porto, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
3.
Per l'attuazione del programma di cui al comma 2 l'amministrazione può assumere
impegni pluriennali, corrispondenti alla durata dei finanziamenti.
4.
Per le finalità di cui al comma 2 sono autorizzati limiti di impegno
quindicennali di 5.000.000 di euro per l'anno 2002, 10.000.000 di euro per
l'anno 2003 e 15.000.000 di euro per l'anno 2004.
5.
Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un Comitato avente il
compito di formulare pareri sullo schema del programma di cui al comma 2, sul
suo coordinamento ed integrazione interforze. Il Comitato, presieduto dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato, è composto:
a)
dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, o da un
suo delegato;
b)
dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o da un suo delegato;
c)
dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, o da un suo
delegato;
d)
dal Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, o da un suo
delegato;
e)
dal Comandante del Corpo forestale dello Stato, o da un suo delegato;
f)
dal Capo dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e difesa
civile, o da un suo delegato;
g)
da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle infrastrutture e dei
trasporti, dell'economia e delle finanze e dell'interno.
6.
Le funzioni di segretario del Comitato di cui al comma 5 sono espletate da un
funzionario designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nessun
compenso o rimborso spese è previsto per i componenti del Comitato stesso.
7.
Il Comitato di cui al comma 5 trasmette annualmente al Parlamento una relazione
sullo stato di attuazione degli interventi.
8.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5.000.000 di
euro per l'anno 2002, 15.000.000 di euro per l'anno 2003 e 30.000.000 di euro a
decorrere dall'anno 2004, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
Art.
31.
(Disposizioni
in materia di impianti a fune)
1.
All'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole:
"Gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici di cui
all'articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n.140, potranno godere,
previa verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneità al
funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga di un anno" sono
sostituite dalle seguenti: "Gli impianti di cui si prevede
l'ammodernamento con i benefici di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 11
maggio 1999, n. 140, o con altri benefici pubblici statali, regionali o di enti
locali potranno godere, previa verifica da parte degli organi di controllo
della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga di
due anni".
2.
Possono usufruire della proroga di cui all'articolo 145, comma 46, della citata
legge n. 388 del 2000, come modificato dal comma 1 del presente articolo, anche
gli impianti la cui vita tecnica è terminata nei sei mesi antecedenti la data
di entrata in vigore della presente legge.
3.
Fermi restando gli orientamenti della Commissione europea in materia di
concorrenza, i fondi previsti dall'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n.
140, sono trasferiti alle regioni a statuto ordinario in conformità al decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 novembre 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 22 dicembre 1999.
4.
In luogo del contributo annuo di cui all'articolo 8, comma 3, della citata
legge n. 140 del 1999, lo Stato trasferisce alle regioni a statuto ordinario,
in unica soluzione, nell'anno 2002, l'ammontare complessivo di 180.000.000 di
euro. Per l'anno 2002, quanto a 2.582.000 euro, si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 della citata legge n. 140
del 1999, come rideterminata dalla tabella F allegata alla legge 23 dicembre
2000, n. 388. Per la restante parte, pari a 177.418.000 euro per l'anno 2002,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5.
Sono fatti salvi gli interventi già previsti e finanziati con il primo bando,
ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della citata legge n. 140 del 1999, purché
già realizzati o in corso di realizzazione entro il termine del 31 dicembre
2002. Il contributo da liquidare è pari al 40 per cento dell'ammontare
complessivo della spesa.
6.
Le risorse previste dal comma 1 dell'articolo 54 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e quelle previste dalla presente legge sono ripartite entro il 30
settembre 2002 alle regioni a statuto ordinario, con decreto del Ministro delle
attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tali risorse
costituiscono il concorso dello Stato al finanziamento delle iniziative
regionali di sostegno all'innovazione e all'ammodernamento degli impianti a
fune.
Art.
32.
(Disposizioni
in materia di trasporto rapido di massa)
1.
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 26 febbraio 1992, n. 211,
come modificata dall'articolo 13, comma 8, della legge 7 dicembre 1999, n. 472,
è sostituita dalla seguente:
"a)
essere corredati dalla progettazione preliminare, dallo studio di valutazione
di impatto ambientale, dal piano economico-finanziario volto ad assicurare
l'equilibrio finanziario, che deve, tra l'altro, indicare l'investimento
complessivo, ivi compresi gli oneri finanziari, i costi di manutenzione delle
infrastrutture e degli impianti, i costi di gestione, i proventi vari e di
esercizio, calcolati sulla base delle tariffe definite per conseguire
l'equilibrio del piano economico-finanziario medesimo, nonché gli investimenti
privati e pubblici derivanti da leggi statali e regionali e da impegni di
bilancio comunale;".
2.
All'articolo 5, comma 2, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive
modificazioni, le parole da: "Entro 240 giorni" fino a:
"distinta per lotti funzionali," sono sostituite dalle seguenti:
"Entro 270 giorni dalla data di approvazione dei programmi di interventi,
i soggetti interessati trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti la progettazione definitiva, indicando contestualmente se intendono
procedere secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 13 della legge
7 dicembre 1999, n. 472,".
3.
All'articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"2-bis.
Contestualmente alla trasmissione della progettazione definitiva dovrà essere
presentato un programma temporale delle scadenze relative agli adempimenti
successivi del soggetto beneficiario, fino alla consegna dei lavori, per
consentire il monitoraggio da parte del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti sull'esito degli investimenti finanziati. Il soggetto beneficiario è
tenuto a comunicare tempestivamente e a documentare le cause di scostamento
rispetto al programma; il conseguimento degli obiettivi di programma costituirà
elemento di valutazione nella destinazione di ulteriori contributi per nuovi
progetti".
4.
All'articolo 13 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, il comma 5 è sostituito
dal seguente:
"5.
Ad avvenuta approvazione dei progetti definitivi, verificato il possesso di
tutti i pareri, nulla osta ed autorizzazioni necessari per la realizzazione
delle opere, sono trasferiti agli enti beneficiari, in relazione
all'avanzamento dei lavori, i contributi necessari alla realizzazione delle
opere".
5.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli interventi
finanziati con delibere del CIPE successive alla data di entrata in vigore
della presente legge; per gli interventi finanziati con delibere del CIPE
antecedenti, il soggetto beneficiario può avvalersi delle procedure introdotte
dal presente articolo.
Art.
33.
(Disposizioni
in materia di capitanerie di porto - guardia costiera)
1.
Ai fini dell'accertamento di conformità previsto dall'articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 383, le opere di edilizia relative a fabbricati, pertinenze e opere
accessorie destinate o da destinare a comandi e reparti delle capitanerie di
porto - guardia costiera, comprese quelle per sistemi di controllo dei traffici
marittimi, sono equiparate alle opere destinate alla difesa militare. Restano
ferme le autorizzazioni di competenza del Ministero per i beni e le attività
culturali, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia
di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, qualora le predette opere, costruzioni e impianti tecnologici ricadano
su immobili o aree vincolate.
2.
Al fine di avviare la necessaria progressiva sostituzione dei militari in
servizio obbligatorio di leva nel Corpo delle capitanerie di porto con
volontari di truppa, sono autorizzati l'immissione in servizio permanente di
495 volontari e l'arruolamento di 145 volontari, in ferma volontaria
prefissata, breve e in rafferma, ad incremento delle dotazioni organiche
fissate dagli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196,
per lo stesso Corpo, secondo la seguente progressione: 140 volontari in
servizio permanente e 35 volontari in ferma volontaria, nell'anno 2002; 170
volontari in servizio permanente e 59 volontari in ferma volontaria, nell'anno
2003; 185 volontari in servizio permanente e 51 volontari in ferma volontaria,
nell'anno 2004. Contestualmente il contingente di 3.325 militari di truppa
chiamati ad assolvere il servizio militare obbligatorio nel Corpo delle capitanerie
di porto si riduce nell'anno 2002 a 3.150 unità, nell'anno 2003 a 2.921 unità e
nell'anno 2004 a 2.685 unità.
3.
All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato complessivamente in
5.000.000 di euro per l'anno 2002, 10.000.000 di euro per l'anno 2003 e
15.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
Art.
34.
(Benefìci
per le imprese armatoriali che esercitano il cabotaggio e contributi per
l'eliminazione del naviglio. Modifiche al codice della navigazione)
1.
All'articolo 52, comma 32, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)
al primo periodo le parole: "del 43 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "dell'80 per cento";
b)
l'ultimo periodo è soppresso.
2.
All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, lettera a), determinato in 16
milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
3.
A decorrere dall'anno 2002 è autorizzato un limite di impegno quindicennale di
6.500.000 euro quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre
operazioni finanziarie a favore delle imprese armatoriali che esercitano, anche
in via non esclusiva, per l'intero anno attività di cabotaggio, individuate con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con proprio decreto,
da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce le modalità e i
termini di applicazione del presente articolo.
4.
Al fine di accelerare l'eliminazione del naviglio cisterniero vetusto per una
migliore tutela dell'ambiente marino, di cui all'articolo 2 della legge 7 marzo
2001, n. 51, è autorizzato un limite d'impegno quindicennale di 6.700.000 euro
a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5.
All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a 6.500.000 euro a
decorrere dall'anno 2002, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6.
All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e
successive modificazioni, dopo le parole: "diretto verso un altro
Stato" sono aggiunte le seguenti: ", se si osservano i criteri di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c). Le predette navi possono effettuare
servizi di cabotaggio nel limite massimo di quattro viaggi mensili, se osservano
i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e comma 1-bis".
7.
All'articolo 5, comma 3, della legge 7 marzo 2001, n. 51, le parole: "da
lire 2 milioni a lire 12 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da
1.033 euro a 6.197 euro" e le parole: "lire 5 milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "2,58 euro".
8.
All'articolo 318 del codice della navigazione, dopo il comma 2, è inserito il
seguente:
"2-bis.
I certificati dei primi ufficiali di coperta non italiani, imbarcati in virtù
degli accordi collettivi nazionali di cui al comma 2, sono soggetti a
riconoscimento da parte dell'amministrazione competente, ai sensi dell'articolo
3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
2001, n. 324".
9.
All'articolo 319 del codice della navigazione, al primo comma, dopo le parole:
"navigazione marittima o interna" sono inserite le seguenti: "e
nei porti nazionali" e al secondo comma, dopo le parole: "l'autorità
consolare" sono inserite le seguenti: "o la capitaneria di
porto".
Art.
35.
(Programma
di ricerca in materia di cabotaggio e navigazione a corto raggio)
1.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere, nel
quadro della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo
sviluppo, al Centro per gli studi di tecnica navale spa (Cetena) di Genova, un
contributo sulle spese sostenute per uno specifico programma straordinario di
ricerca, da condurre congiuntamente con il Consorzio Confitarma-Federlinea per
la ricerca (Cofir) di Genova e da completare entro tre anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, per lo sviluppo del cabotaggio
marittimo, delle autostrade del mare e della navigazione a corto raggio.
2.
Per l'approvazione del programma di ricerca di cui al comma 1, nonché per la
determinazione e corresponsione del relativo contributo, si applica l'articolo
6 della legge 31 luglio 1997, n. 261, tenendo altresì conto delle attività di
ricerca nelle discipline scientifico-economiche di potenziale interesse per la
navigazione marittima e fluviale.
3.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 300.000 euro
per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
4.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 300.000 euro
per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
Art.
36.
(Ammodernamento
delle infrastrutture portuali. Classificazione del porto di Oristano)
1.
Il termine di adozione del regolamento di cui all'articolo 100 della legge 21
novembre 2000, n. 342, è prorogato al 30 giugno 2002.
2.
Al fine del proseguimento del programma di ammodernamento e riqualificazione
delle infrastrutture portuali di cui all'articolo 9 della legge 30 novembre
1998, n. 413, e di quelle individuate dall'articolo 1, comma 4, lettera d),
della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sono autorizzati ulteriori limiti di
impegno quindicennali di 34.000.000 di euro per l'anno 2003 e di 64.000.000 di
euro per l'anno 2004, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui
o altre operazioni finanziarie che i soggetti individuati con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati ad effettuare.
3.
Il sistema informativo del demanio marittimo può essere sottoposto a
particolari procedure per assicurare la sicurezza dei dati.
4.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 34.000.000 di
euro per l'anno 2003 e a 98.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2004, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e
2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5.
Il porto di Oristano è classificato, ai fini dell'articolo 4 della legge 28
gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, porto di rilevanza economica
nazionale ed inserito nella categoria II, classe II.
Art.
37.
(Disposizioni
sugli interporti)
1.
Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 24, comma 1, della
legge 5 marzo 2001, n. 57, per il completamento della rete interportuale
nazionale è prorogato al 31 dicembre 2002.
2.
Al comma 1 dell'articolo 24 della legge 5 marzo 2001, n. 57, la lettera e) è
sostituita dalla seguente:
"e)
includere nell'ambito degli interventi da ammettere a finanziamento i centri
merci, i magazzini generali e le piattaforme logistiche, compresi quelli
multimodali, i terminali intermodali nonché quelli dedicati al transito ed allo
stazionamento, per un periodo non superiore a trenta giorni, delle merci
pericolose, e, ove necessario, completare funzionalmente gli interporti già
individuati e ammessi al finanziamento nell'ambito del Sistema nazionale
integrato dei trasporti".
3.
L'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
158, è da intendere nel senso che sono ricomprese nel settore dei trasporti le
opere strettamente funzionali alla realizzazione dei sistemi trasportistici,
quali le strutture finalizzate all'intermodalità.
4.
Alle attività di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158; ogni disposizione incompatibile è abrogata.
Art.
38.
(Disposizioni
in materia di trasporto ferroviario e interventi per lo sviluppo del trasporto
ferroviario di merci)
1.
Per l'anno 2001, l'ammontare delle somme da corrispondere in relazione agli
obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia previsti
dal regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, ed in
conformità all'articolo 5 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29
luglio 1991, relativo alla disciplina della modalità della fornitura e
commercializzazione dei servizi, in attesa della stipula del contratto di
servizio pubblico per l'anno 2001, è accertato, in via definitiva e senza dare
luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista per lo
stesso anno e per lo stesso contratto dal bilancio di previsione dello Stato.
Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla
società Trenitalia spa, alle singole scadenze, le somme spettanti.
2.
Per i servizi di trasporto ferroviario viaggiatori di interesse nazionale da
sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico, con particolare
riferimento al trasporto passeggeri notturno e fatti salvi gli obblighi di
servizio pubblico consistenti in agevolazioni tariffarie che saranno
disciplinati con il regolamento di cui al comma 4, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti provvede, allo scopo di incentivare il
superamento degli assetti monopolistici e di introdurre condizioni di
concorrenzialità dei servizi stessi, ad avviare procedure concorsuali per la
scelta delle imprese ferroviarie per l'erogazione del servizio sulla base dei
princìpi stabiliti con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e
successive modificazioni.
3.
Fino alla definitiva individuazione dei servizi di cui al comma 2 ed
all'espletamento delle procedure di cui al medesimo comma, e comunque non oltre
il 31 dicembre 2003, al fine di garantire la continuità del servizio e tenuto
conto degli attuali assetti del mercato, con contratto di servizio, da
stipulare con la società Trenitalia spa sono definiti gli obblighi di servizio
pubblico, i relativi oneri a carico dello Stato, nonché le compensazioni
spettanti alla medesima società in ragione degli obblighi di servizio previsti
dalle norme vigenti.
4.
Nel quadro della liberalizzazione del trasporto ferroviario il Governo, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta, entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, per disciplinare gli interventi di cui al comma 5 del presente articolo,
nonché la materia relativa all'incentivazione del trasporto merci su ferrovia e
a criteri e modalità per l'erogazione della connessa contribuzione pubblica.
Dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogate le disposizioni
vigenti, anche di legge, con esso incompatibili.
5.
Alle imprese che si impegnano contrattualmente per un triennio con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e con un'impresa ferroviaria a realizzare
un quantitativo minimo annuo di treni completi di trasporto combinato o di
merci pericolose, è riconosciuto un contributo in funzione dei treni-chilometro
effettuati sul territorio italiano nel triennio 2002-2004. Qualora a consuntivo
l'impegno contrattuale non venga onorato per almeno il 90 per cento, il diritto
di percepire il contributo decade automaticamente. Per trasporto combinato si
intende il trasporto merci per cui l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio
con o senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la
parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia
senza rottura di carico. Per trasporto ferroviario di merci pericolose, anche
in carri tradizionali, si intende il trasporto delle merci classificate dal
regolamento internazionale per il trasporto di merci pericolose (RID). La
misura del contributo è stabilita con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in
funzione del limite massimo di risorse a tale scopo attribuite ai sensi del
comma 6.
6.
Nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, è istituito un fondo denominato "Fondo per la contribuzione
agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con
particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli
investimenti per le autostrade viaggianti", per il quale sono autorizzati
limiti di impegno quindicennali di 14.500.000 euro per l'anno 2002, di
5.000.000 di euro per l'anno 2003 e di 13.000.000 di euro per l'anno 2004,
quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni
finanziarie che i soggetti individuati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati ad effettuare. Almeno il 30 per
cento e non oltre il 75 per cento di tali fondi è destinato alla copertura
finanziaria degli oneri di cui al comma 5.
7.
Per il triennio 2002-2004, il 25 per cento degli importi di cui al comma 6,
ripartito proporzionalmente per ciascuna annualità del triennio, è finalizzato
al rilascio di un contributo per i treni-chilometri effettuati nel territorio
nazionale a favore delle imprese ferroviarie che si impegnano a sottoscrivere
un accordo di programma con i Ministeri competenti, previo accordo con le
imprese di settore, per il trasporto combinato e accompagnato delle merci. Per
trasporto combinato si intende il trasporto di merci effettuato con le modalità
definite al comma 5; per trasporto accompagnato si intende il trasporto di
merci, caricate su veicoli adibiti al trasporto di merci su strada, mediante
carri ferroviari speciali.
8.
A valere sul Fondo di cui al comma 6, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti può affidare incarichi di studio e di consulenza per elaborare studi
di settore a supporto della definizione degli interventi dello Stato
disciplinati dal presente articolo e per l'assistenza tecnica per la gestione
delle relative procedure.
9.
Il comma 2 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.
Le infrastrutture ferroviarie per le quali risultino stipulati gli accordi nei
termini e con le modalità di cui all'articolo 8, comma 6-bis, del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, previa
integrazione degli accordi di programma sottoscritti ai sensi dell'articolo 8,
comma 3, del medesimo decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e
ratificati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre
2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del
30 dicembre 2000, sono trasferite alle regioni territorialmente competenti, con
le modalità di cui all'articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo n.
422 del 1997. Alla realizzazione degli interventi funzionali al potenziamento delle
infrastrutture ferroviarie delle linee Parma-Suzzara e Ferrara-Suzzara,
coerentemente ai programmi di utilizzo delle risorse nell'ambito di itinerari
di rilievo nazionale ed internazionale, si provvederà attraverso una intesa
generale quadro, con la quale saranno individuate le risorse necessarie.
10.
All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, pari a 14.500.000 euro per
l'anno 2002, 19.500.000 euro per l'anno 2003 e 32.500.000 euro a decorrere
dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art.
39.
(Realizzazione
del piano triennale per l'informatica)
1.
Nell'ambito delle risorse disponibili in bilancio, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti può stipulare per il settore informatico
contratti di prestazione d'opera ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del
codice civile o contratti di collaborazione a tempo determinato.
2.
Per la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché per la realizzazione di
un programma di sperimentazione avente la durata di un anno di sistemi
innovativi di rilevazione e controllo automatizzato dei percorsi effettuati in
aree urbane ed extraurbane dai veicoli che trasportano merci pericolose, al
fine di monitorare e validare le migliori tecnologie in materia, sono
autorizzati limiti di impegno quindicennali di 5.728.000 euro per l'anno 2002,
di 6.229.000 euro per l'anno 2003 e di 18.228.000 euro per l'anno 2004.
3.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5.728.000
euro per l'anno 2002, 11.957.000 euro per l'anno 2003 e 30.185.000 euro per
l'anno 2004, si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
4.
È facoltà del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concedere a
soggetti pubblici o privati l'accesso, a titolo oneroso, alla consultazione
delle banche dati, alle procedure elaborative, agli strumenti di analisi dei
risultati dei sistemi informativi e statistici del Ministero. Le modalità ed i
corrispettivi per l'accesso da parte dei soggetti di cui al presente comma sono
definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. I corrispettivi di cui al presente articolo sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli dello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per far
fronte agli oneri derivanti dalla gestione dei sistemi informativi e
statistici, nonché dalla formazione e dall'attuazione del piano informativo e
statistico.
5.
Per il completamento nell'intero territorio nazionale delle fasi realizzative
del progetto esecutivo del Sistema di controllo del traffico marittimo VTS
(Vessel Traffic Service), ritenuto prioritario per l'avvio delle autostrade del
mare e dello sportello unico per lo short sea shipping, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al
comma 2 e di quelle disponibili in bilancio, si avvale della procedura di cui
all'articolo 7, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
157, nel rispetto degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni.
Art.
40.
(Installazione
di cavidotti per reti di telecomunicazioni)
1.
I lavori di costruzione e di manutenzione straordinaria di strade, autostrade,
strade ferrate, aerodromi, acquedotti, porti, interporti, o di altri beni
immobili appartenenti allo Stato, alle regioni a statuto ordinario, agli enti
locali e agli altri enti pubblici, anche a struttura societaria, la cui
esecuzione comporta lavori di trincea o comunque di scavo del sottosuolo,
purché previsti dai programmi degli enti proprietari, devono comprendere cavedi
multiservizi o, comunque, cavidotti di adeguata dimensione, conformi alle norme
tecniche UNI e CEI pertinenti, per il passaggio di cavi di telecomunicazioni e
di altre infrastrutture digitali, nel rispetto della vigente normativa in
materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Nelle
nuove costruzioni civili a sviluppo verticale devono essere parimenti previsti
cavedi multiservizi o, comunque, cavidotti di adeguate dimensioni per rendere
agevoli i collegamenti delle singole unità immobiliari.
2.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di realizzazione
di beni immobili appartenenti alle aziende speciali e consorzi di cui agli
articoli 2, 31 e 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, nonché alle società di cui agli articoli 113, 113-bis, 115, 116 e
120 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e
successive modificazioni.
3.
Gli organismi di telecomunicazioni, titolari di licenze individuali ai sensi
della normativa di settore vigente, utilizzano i cavedi o i cavidotti di cui al
comma 1 senza oneri, anche economici e finanziari, per il soggetto proprietario
e sostenendo le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione.
4.
I soggetti proprietari sono tenuti ad offrire l'accesso ai cavedi o ai
cavidotti, sino al limite della capacità di contenimento, con modalità eque e
non discriminatorie, a tutti i soggetti titolari di licenze individuali
rilasciate ai sensi della normativa di settore vigente. Il corrispettivo
complessivamente richiesto ai titolari di licenze individuali per l'accesso ai
cavedi o ai cavidotti deve essere commisurato alle spese aggiuntive sostenute
dal soggetto proprietario per la realizzazione dei cavidotti. Detto
corrispettivo, comunque, deve essere tale da non determinare oneri aggiuntivi a
carico dei soggetti proprietari.
5.
La concessione, anche in condivisione, dei diritti di passaggio per
l'installazione e l'accesso alle reti pubbliche di telecomunicazioni nei beni
immobili di cui ai commi 1 e 2 avviene nel rispetto della normativa di settore
vigente.
6.
Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche alle istituzioni
pubbliche di ricerca per l'accesso alla rete dell'università e della ricerca
scientifica (rete GARR), nonché all'organismo gestore della stessa.
7.
Le disposizioni del presente articolo costituiscono princìpi fondamentali, ai
sensi del secondo periodo del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione,
nei confronti dell'attività legislativa delle regioni a statuto ordinario.
8.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
9.
All'articolo 16 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 7, è inserito il seguente:
"7-bis.
Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 rientrano i
cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di
telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei
criteri definiti dalle regioni".
10.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori per i quali
l'individuazione del soggetto affidatario sia già intervenuta alla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art.
41.
(Riassetto
in materia di telecomunicazioni)
1.
Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, previa acquisizione
dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, da rendersi entro
quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, per il riassetto delle
disposizioni vigenti conseguenti al recepimento delle direttive 2002/19/CE,
2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 7 marzo 2002, nonché delle altre approvate entro il termine di esercizio
della delega, riguardanti:
a)
l'istituzione di un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di
comunicazione elettronica;
b)
le autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;
c)
l'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e
l'interconnessione alle medesime;
d)
il servizio universale;
e)
i diritti degli utenti e la sicurezza dei dati personali nelle comunicazioni
elettroniche.
2.
Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
adozione di un codice delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di telecomunicazioni, secondo i seguenti criteri:
1)
garanzia di accesso al mercato con criteri di obiettività, trasparenza, non
discriminazione e proporzionalità;
2)
utilizzazione efficiente dello spettro radio, ferme restando le disposizioni
vigenti in materia di radiodiffusione sonora e televisiva, anche attraverso
l'attribuzione della facoltà di trasferimento del diritto d'uso delle
radiofrequenze, previa notifica all'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e al Ministero delle comunicazioni, senza distorsioni della
concorrenza;
3)
previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la
concessione del diritto di installazione di infrastrutture e ricorso alla
condivisione delle strutture, anche con riferimento, ove compatibili, ai
princìpi della legge 21 dicembre 2001, n. 443;
4)
riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi,
nonché regolazione uniforme dei medesimi procedimenti anche con riguardo a
quelli relativi al rilascio di autorizzazioni per la installazione delle
infrastrutture di reti mobili, in conformità ai princìpi di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241;
5)
interoperabilità dei servizi in tecnica digitale;
6)
affidamento all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle funzioni di
vigilanza, controllo e garanzia sull'attuazione delle politiche di
regolamentazione del Ministero delle comunicazioni, fatte salve le competenze
di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, al
decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 marzo 2001, n. 66, ed al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
7)
disciplina flessibile dell'accesso e dell'interconnessione avendo riguardo alle
singole tipologie di servizi, in modo da garantire concorrenza sostenibile,
innovazione, interoperabilità dei servizi e vantaggi per i consumatori;
8)
garanzia della fornitura del servizio universale, senza distorsioni della
concorrenza;
b)
previsione, per le successive correzioni, modificazioni o integrazioni in
futuro occorrenti, anche sulla base di direttive europee, dell'applicazione
della procedura prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, con il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia,
secondo i medesimi criteri e princìpi direttivi stabiliti nel presente comma;
c)
depenalizzazione delle fattispecie disciplinate dall'articolo 195 del testo
unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo
1973, n. 156, escluse quelle aventi ad oggetto impianti per la radiodiffusione
sonora e televisiva, sulla base dei seguenti criteri e comunque con previsione
di sanzioni pecuniarie di importo non inferiore a quello attualmente vigente:
1)
individuazione degli illeciti di natura amministrativa riguardanti la
competenza del Ministero delle comunicazioni e dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni;
2)
fissazione delle sanzioni amministrative da applicare per le singole
fattispecie in equo rapporto alla gravità degli illeciti;
3)
determinazione delle modalità di accertamento degli illeciti;
4)
fissazione delle sanzioni amministrative per fattispecie costituenti
contravvenzioni da 1.500 euro a 50.000 euro e per fattispecie costituenti
delitti da 2.500 euro a 250.000 euro;
5)
previsione, nei casi più gravi, ovvero in ipotesi di reiterazione per più di
due volte nel quinquennio di illeciti della medesima natura, della sanzione
accessoria della sospensione da uno a sei mesi o della revoca della
concessione, autorizzazione o licenza, nel rispetto del principio di
proporzionalità;
d)
espressa abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili.
Art.
42.
(Ulteriori
disposizioni per la ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria
colpiti dal sisma del 1997 e interventi in favore di altre aree colpite da
eventi sismici)
1.
Il termine per l'occupazione temporanea degli immobili da parte dei comuni
indicato all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, è prorogabile
una sola volta per ulteriori tre anni. La proroga del termine di occupazione
temporanea degli immobili da parte dei comuni non dà diritto ad alcun
indennizzo.
2.
Le spese eccedenti l'ammontare del contributo, sostenute dal comune per la
realizzazione dei lavori di riparazione dei danni e di ricostruzione di un
immobile, nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 3, comma 6,
del citato decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 61 del 1998, sono assistite da privilegio speciale e immobiliare
sull'immobile medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo
comma, del codice civile.
3.
All'articolo 4, comma 4, del citato decreto-legge n. 6 del 1998, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Non costituisce causa di decadenza l'alienazione dell'immobile,
anche se perfezionata prima del completamento degli interventi di
ricostruzione, a fondazioni o a società a partecipazione pubblica, a condizione
che l'immobile venga destinato a pubblici servizi o a scopi di pubblica
utilità.
4.
Per gli interventi di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, relativi ai comuni
della provincia di Foggia, è attribuito un contributo pari a 1.000.000 di euro
per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. A tal fine il CIPE, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede, ai sensi della citata
legge n. 32 del 1992, alla ripartizione del suddetto contributo a favore dei
comuni della provincia di Foggia danneggiati dagli eventi sismici del 1980-81.
5.
All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a 1.000.000 di euro per
ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6.
Il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, provvede a
disporre la riapertura delle operazioni di rilevamento dei danni causati, nelle
province di Ascoli Piceno e Macerata, dalla crisi sismica del 1997 al
patrimonio culturale ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 6 del
1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, al fine di
consentire il deposito di nuove istanze di contributo, per i relativi
interventi di consolidamento e restauro, nel limite di 2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
Art.
43.
(Ulteriori
disposizioni per garantire gli interventi nelle zone del Belice colpite dal
sisma del 1968)
1.
Ai fini dell'utilizzazione delle risorse esistenti per gli interventi di cui
all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziati
dalla tabella 3 allegata all'articolo 54 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati nei limiti delle disponibilità in
essere a contrarre mutui quindicennali, secondo criteri e modalità stabiliti
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
2.
Il trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati, ai sensi del
secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, è disposto,
dopo l'ultimazione dei lavori, con ordinanza del sindaco.
3.
Gli atti, contratti, documenti e formalità occorrenti per la ricostruzione o la
riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei comuni della valle del
Belice, colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968, sono esenti dalle
imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali nonché dalle tasse di
concessione governativa. Le esenzioni decorrono dal 1º gennaio 1968 fino al 31
dicembre 2002 e non si fa luogo a restituzione di eventuali imposte già pagate.
4.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 3
milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
Art.
44.
(Modifiche
all'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267)
1.
All'articolo 120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2.
Le società di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione
degli immobili interessati dall'intervento, alla trasformazione e alla
commercializzazione degli stessi. Le acquisizioni possono avvenire
consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del
comune";
b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3.
Gli immobili interessati dall'intervento di trasformazione sono individuati con
delibera del consiglio comunale. L'individuazione degli immobili equivale a
dichiarazione di pubblica utilità, anche per gli immobili non interessati da
opere pubbliche. Gli immobili di proprietà degli enti locali interessati
dall'intervento possono essere conferiti alla società anche a titolo di
concessione".
Art.
45.
(Modifiche
all'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422)
1.
All'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 2, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: "con
esclusione" sono inserite le seguenti: ", terminato il periodo
transitorio previsto dal presente decreto o dalle singole leggi
regionali,";
b)
al comma 2, lettera a), secondo periodo, la parola: "attraverso" è
sostituita dalle seguenti: "a seguito di";
c)
al comma 2, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: "delle società
dalle stesse controllate" sono aggiunte le seguenti: "o ad esse
collegate, delle loro controllanti e delle società di gestione delle reti,
degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali";
d)
al comma 2, lettera a), il terzo periodo è soppresso;
e)
al comma 2, lettera a), dopo il quarto periodo sono aggiunti i seguenti:
"Il bando di gara deve garantire che la disponibilità a qualunque titolo
delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziale per
l'effettuazione del servizio non costituisca, in alcun modo, elemento
discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti. Il bando di
gara deve altresì assicurare che i beni di cui al periodo precedente siano,
indipendentemente da chi ne abbia, a qualunque titolo, la disponibilità, messi
a disposizione del gestore risultato aggiudicatario a seguito di procedura ad
evidenza pubblica";
f)
al comma 2, lettera e), le parole: "strumentali funzionali
all'effettuazione" sono sostituite dalle seguenti: "essenziali per
l'effettuazione".
Art.
46.
(Variazioni
di bilancio)
1.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della
presente legge.
Art.
47.
(Disposizioni
particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di
Trento e di Bolzano)
1.
Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i
rispettivi statuti e norme di attuazione, anche con riferimento alle
disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione, per le parti
in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.