PROGETTO
DI LEGGE - Senato 1246 (ex Camera 2032)
Disposizioni
in materia di infrastrutture e trasporti (Collegato alla finanziaria 2002)
testo
approvato dalla Camera il 13 marzo e trasmesso al Senato il 19 marzo
Art.
7.
Modifiche
alla legge 11 febbraio 1994, n. 109. Ulteriori disposizioni concernenti gli
appalti e il Consiglio superiore dei lavori pubblici
1.
Nelle more della revisione della legge quadro sui lavori pubblici, allo scopo
di adeguare la stessa alle modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione, alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 2:
1)
al comma 3, secondo periodo, le parole: "Ai concessionari di lavori
pubblici ed" sono soppresse; dopo il secondo periodo, è inserito il
seguente: "Ai concessionari di lavori pubblici si applicano le sole
disposizioni della presente legge in materia di pubblicità dei bandi di gara e
termini per concorrere, secondo quanto previsto dalla direttiva 93/37/CEE del
Consiglio, del 14 giugno 1993";
2)
dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis.
Le disposizioni della presente legge non si applicano agli interventi eseguiti
direttamente dai privati a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti
all'attività edilizia o conseguenti agli obblighi di cui al quinto comma
dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o di quanto ad essi
assimilabile; per le singole opere d'importo superiore alla soglia comunitaria
i soggetti privati sono tenuti ad affidare le stesse nel rispetto delle
procedure di gara previste dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14
giugno 1993";
3)
al comma 4, le parole: "Le amministrazioni aggiudicatrici devono prevedere
nel bando l'obbligo per il concessionario di appaltare a terzi una percentuale
minima del 40 per cento dei lavori oggetto della concessione" sono
sostituite dalle seguenti: "Le amministrazioni aggiudicatrici possono
imporre al concessionario di lavori pubblici, con espressa previsione del
contratto di concessione, di affidare a terzi appalti corrispondenti a una
percentuale minima del 30 per cento del valore globale dei lavori oggetto della
concessione, pur prevedendo la facoltà per i candidati di aumentare tale
percentuale, oppure invitare i candidati concessionari a dichiarare nelle loro
offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto
della concessione che essi intendono affidare a terzi";
b)
all'articolo 4, comma 17, le parole: "150.000 Ecu" sono sostituite
dalle seguenti: "500.000 euro"; le parole: "quindici
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni"; le
parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti:
"sessanta giorni" e sono aggiunte, in fine, le parole: "non
dipendenti da errori o errata interpretazione dei dati richiesti. Per i lavori
pubblici di importo compreso fra 200.000 e 500.000 euro, le amministrazioni
aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a
comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici esclusivamente note informative
sintetiche con cadenza annuale";
c)
all'articolo 8:
1)
al comma 2, le parole: "150.000 Ecu" sono sostituite dalle seguenti:
"150.000 euro" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le
regioni possono elevare, per gli appalti di competenza, il livello dei lavori
per i quali non è richiesta la qualificazione, sino a 258.228 euro";
2)
al comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b)
le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti
degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi,
finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere. Lo svolgimento
dell'attività di attestazione può avere carattere non esclusivo per gli
organismi di attestazione, fermo restando che in ogni caso essi devono agire in
piena indipendenza rispetto ai soggetti esecutori di lavori pubblici
destinatari del sistema di qualificazione e che sono soggetti alla sorveglianza
dell'Autorità e fermo restando il divieto per lo stesso soggetto di svolgere
sia i compiti di attestazione, sia altri compiti relativamente alla medesima
impresa";
3)
al comma 4, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
"g)
le modalità di verifica della qualificazione. La durata dell'efficacia della
qualificazione è di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del
mantenimento dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di capacità da
indicare nel regolamento";
d)
all'articolo 12:
1)
al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "È vietata la
partecipazione a più di un consorzio stabile";
2)
dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:
"8-bis.
Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per l'affidamento
di lavori, la somma delle cifre d'affari in lavori realizzate da ciascuna
impresa consorziata, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara, è incrementata di una percentuale della somma stessa. Tale
percentuale è pari al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo
anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del quinquennio.
8-ter.
Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute
dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita con
riferimento ad una determinata categoria di opera generale o specializzata per
la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese
consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato, è in
ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda
tale qualificazione. Qualora la somma delle classifiche delle imprese
consorziate non coincida con una delle classifiche di cui all'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000,
n. 34, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore
o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute
dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente
al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell'intervallo tra le
due classifiche";
e)
all'articolo 13, al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I
lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate
possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione ai sensi del
comma 1";
f)
all'articolo 14:
1)
al comma 1, dopo le parole: "L'attività di realizzazione dei lavori di cui
alla presente legge" sono inserite le seguenti: "di singolo importo
superiore a 200.000 euro";
2)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3.
Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di
tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di
recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i
progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la
possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario";
3)
al comma 6, dopo le parole: "è subordinata" sono inserite le
seguenti: ", per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla
previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo
pari o superiore a 1.000.000 di euro,";
4)
al comma 7, le parole: "o un tronco di lavoro a rete" sono soppresse;
g)
all'articolo 16, comma 6, dopo le parole: "e momenti di verifica" è
inserita la seguente: "tecnica";
h)
all'articolo 17, i commi 10, 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:
"10.
Per l'affidamento di incarichi di progettazione di importo pari o superiore
alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti
pubblici di servizi, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, ovvero, per i soggetti
tenuti all'applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e
successive modificazioni, le disposizioni ivi previste.
11.
Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia
compreso tra 100.000 euro e la soglia di applicazione della disciplina
comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, il regolamento
disciplina le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono
rispettare, in alternativa alla procedura del pubblico incanto, in modo che sia
assicurata adeguata pubblicità agli stessi e siano contemperati i princìpi
generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la
proporzionalità tra le modalità procedurali e il corrispettivo dell'incarico.
12.
Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia
inferiore a 100.000 euro le stazioni appaltanti possono procedere
all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), di loro
fiducia, previa verifica dell'esperienza e della capacità professionale degli
stessi e con motivazione della scelta in relazione al progetto da
affidare";
i)
all'articolo 19:
1)
al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b)
la progettazione esecutiva di cui all'articolo 16, comma 5, e l'esecuzione dei
lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, qualora:
1) riguardino lavori la cui componente
impiantistica o tecnologica incida per più del 50 per cento del valore
dell'opera;
2) riguardino lavori di manutenzione,
restauro e scavi archeologici;
3) riguardino lavori di importo pari o
superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria";
2)
dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
"1-ter.
L'appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui al comma 1, lettera
b), numeri 1) e 3), deve possedere i requisiti progettuali previsti dal bando o
deve avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto
esecutivo scelto tra almeno cinque soggetti individuati in sede di offerta o
eventualmente associato; il bando indica l'ammontare delle spese di
progettazione esecutiva comprese nell'importo a base di appalto ed i requisiti
richiesti al progettista, in conformità a quanto richiesto dalla normativa in
materia di gare di progettazione. L'ammontare delle spese di progettazione non
è soggetto a ribasso d'asta. L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri
conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di
carenze del progetto esecutivo";
3)
al comma 2, le parole: "Qualora nella gestione siano previsti prezzi o
tariffe amministrati, controllati o predeterminati" sono sostituite dalle
seguenti: "Qualora necessario"; le parole: ", che comunque non
può superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori. Il prezzo può
essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in più rate
annuali, costanti o variabili" sono soppresse; sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "A titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono
cedere in proprietà o diritto di godimento beni immobili nella propria
disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o
connessa all'opera da affidare in concessione, nonché beni immobili che non
assolvono più a funzioni di interesse pubblico, già indicati nel programma di
cui all'articolo 14. Qualora il soggetto concedente disponga di progettazione
definitiva o esecutiva, l'oggetto della concessione, quanto alle prestazioni
progettuali, può essere circoscritto alla revisione della progettazione e al
suo completamento da parte del concessionario";
4)
al comma 2-bis, le parole: "La durata della concessione non può essere
superiore a trenta anni" sono sostituite dalle seguenti:
"L'amministrazione aggiudicatrice, al fine di assicurare il perseguimento
dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario,
può stabilire che la concessione abbia una durata anche superiore a trenta
anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del
prezzo di cui al comma 2 sull'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi
alle modifiche delle condizioni del mercato";
5)
dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:
"2-ter.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere
destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto
funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti al
concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione dell'opera.
2-quater.
Il concessionario, ovvero la società di progetto di cui all'articolo 37-quater,
partecipano alla conferenza di servizi finalizzata all'esame ed alla
approvazione dei progetti di loro competenza; in ogni caso essi non hanno
diritto di voto";
6)
al comma 4, le parole: "in ogni caso" sono sostituite dalle seguenti:
"salvo il caso di cui al comma 5,"; e dopo le parole: "numero
1)", sono inserite le seguenti: "e numero 3)";
7)
al comma 5, dopo le parole: "i contratti" sono inserite le seguenti:
" di cui al comma 1, lettera a), di importo inferiore a 500.000 euro e i
contratti";
l)
all'articolo 20:
1)
al comma 2, dopo le parole: "ponendo a base di gara un progetto" sono
inserite le seguenti: "almeno di livello";
2)
al comma 4, dopo le parole: "previo parere del Consiglio superiore dei
lavori pubblici" sono inserite le seguenti: "per i lavori di importo
pari o superiore a 25.000.000 di euro";
m)
all'articolo 21:
1)
al comma 1-bis, è soppresso il secondo periodo; dopo il terzo periodo sono
inseriti i seguenti: "Il bando o la lettera di invito possono precisare le
modalità di presentazione delle giustificazioni, nonché indicare quelle
eventualmente necessarie per l'ammissibilità delle offerte. Ove l'esame delle
giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere
l'incongruità della offerta, il concorrente è chiamato ad integrare i documenti
giustificativi ed all'esclusione potrà provvedersi solo all'esito della
ulteriore verifica, in contraddittorio";
2)
dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
"1-ter.
L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata
può essere effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, determinata in base agli elementi di cui al comma 2, lettera a),
nel caso di appalti di importo superiore alla soglia comunitaria in cui, per la
prevalenza della componente tecnologica o per la particolare rilevanza tecnica
delle possibili soluzioni progettuali, si ritiene possibile che la
progettazione possa essere utilmente migliorata con integrazioni tecniche
proposte dall'appaltatore";
n)
all'articolo 23, comma 1-ter, il quarto periodo è sostituito dai seguenti:
"Ogni domanda deve indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono state
inviate le domande e deve essere corredata da una autocertificazione, ai sensi
della vigente normativa in materia, con la quale il richiedente attesta il
possesso delle qualifiche e dei requisiti previsti dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, di non trovarsi
in nessuna delle cause di esclusione dalle gare d'appalto e di non aver
presentato domanda in numero superiore a quanto previsto al secondo periodo del
presente comma. Le stazioni appaltanti procedono a verifiche a campione sui
soggetti concorrenti e comunque sui soggetti aggiudicatari";
o)
all'articolo 24:
1)
al comma 1, alla lettera a) è premessa la seguente:
"0a)
lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro";
2)
al comma 1, lettera a), le parole: "non superiore a 300.000 ECU" sono
sostituite dalle seguenti: "compreso tra oltre 100.000 euro e 300.000
euro"; alle lettere b) e c), la parola: "ECU" è sostituita dalla
seguente: "euro";
3)
al comma 5, le parole: "lettera b)" sono sostituite dalle seguenti:
"lettere 0a) e b)";
p)
all'articolo 26:
1)
al comma 1, è premesso il seguente:
"01.
Le amministrazioni aggiudicatrici concedono ed erogano all'appaltatore, entro
quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal
responsabile del procedimento, un'anticipazione sull'importo contrattuale, per
un valore pari al 10 per cento dell'importo stesso, che è gradualmente
recuperata in corso d'opera. Sul relativo importo, in caso di mancata
erogazione, decorrono gli interessi di mora previsti dal capitolato generale.
Con le medesime modalità tale anticipazione è parzialmente erogata
dall'appaltatore al subappaltatore, nel limite massimo del 10 per cento
dell'importo dei lavori subappaltati. L'erogazione dall'anticipazione è
subordinata alla costituzione di una apposita garanzia fidejussoria bancaria,
con le modalità stabilite dall'articolo 102 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554";
2)
al comma 4, dopo le parole: "inflazione reale" sono inserite le
seguenti: "accertato su base nazionale con riferimento alla specifica
categoria di lavoro da eseguire"; dopo le parole: "nell'anno
precedente" sono inserite le seguenti: "a quello di presentazione
dell'offerta";
3)
al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Può essere altresì
prevista, ove ritenuto utile, l'attribuzione di un premio di
acceleramento";
q)
all'articolo 28, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un
solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per
almeno 5 anni in uffici pubblici. È abrogata ogni diversa disposizione, anche
di natura regolamentare";
r)
all'articolo 29, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2.
Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel quadro economico
del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione, che è tenuta ad
assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, tramite
il responsabile del procedimento di cui all'articolo 80, comma 10, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554, il quale, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse,
dovrà effettuare a proprio carico le forme di pubblicità ivi disciplinate,
senza alcuna possibilità di rivalsa sull'amministrazione";
s)
all'articolo 30:
1)
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis.
La cauzione provvisoria non è dovuta nelle gare per lavori pubblici di importo
inferiore a 750.000 euro. Per tali gare, qualora un'impresa incorra in
condotta, anche omissiva, che legittimerebbe l'escussione della cauzione
provvisoria, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, agiscono per il
risarcimento degli eventuali danni e segnalano il fatto all'Autorità per i
provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 7; la segnalazione comporta
l'esclusione dell'impresa da tutte le gare per affidamento di lavori pubblici
per sei mesi, decorrenti dalla data in cui si è verificata la suddetta
condotta. Resta fermo l'obbligo di presentare la cauzione di cui al comma
2";
2)
al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "In caso di
aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia
fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento,
l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20
per cento. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal
raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento
lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al
raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo,
la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito;
successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per
cento dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei
lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è
automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola
condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di
analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento
delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25
per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa
vigente. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche ai
contratti in corso"; al terzo periodo, dopo le parole: "La mancata
costituzione della garanzia" sono inserite le seguenti: "di cui al
primo periodo";
3)
il comma 6 è sostituito dai seguenti:
"6.
Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le stazioni
appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalità stabiliti dal
regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui
all'articolo 16, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente. Con
apposito regolamento, adottato a norma dell'articolo 3, il Governo regola le
modalità di verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri:
a) per i lavori di importo superiore a 20
milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo
accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004;
b) per i lavori di importo inferiore a 20
milioni di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle
predette stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti
esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di
controllo di qualità, ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri
stabiliti dal regolamento;
c) in ogni caso, il soggetto che effettua
la verifica del progetto deve essere munito di una polizza indennitaria civile
per danni a terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di
propria competenza.
6-bis.
Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, la
verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o
dagli organismi di controllo di cui alla lettera a) del medesimo comma. Gli
incarichi di verifica di ammontare inferiore a 200.000 euro possono essere
affidati a soggetti di fiducia della stazione appaltante";
4)
al comma 7-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il sistema, una
volta istituito, è obbligatorio per tutti i contratti di cui all'articolo 19,
comma 1, lettera b), di importo superiore a 75 milioni di euro";
t)
all'articolo 32:
1)
al comma 2, sono premesse le parole: "Per i soggetti di cui all'articolo
2, comma 2, lettera a), della presente legge,";
2)
al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono fatte salve le
disposizioni che prevedono la costituzione di collegi arbitrali in difformità alla
normativa abrogata, contenute nelle clausole di contratti o capitolati
d'appalto già stipulati alla data di entrata in vigore del regolamento, a
condizione che i collegi arbitrali medesimi non risultino già costituiti alla
data di entrata in vigore della presente disposizione";
3)
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis.
Sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con i precedenti commi,
prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie nella materia
dei lavori pubblici come definita all'articolo 2";
u)
all'articolo 37-bis:
1)
al comma 1, le parole: "Entro il 30 giugno di ogni anno" sono
soppresse; dopo le parole: "un piano economico-finanziario asseverato da
un istituto di credito" sono inserite le seguenti: "o da una società
di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n.
1966"; dopo le parole: "garanzie offerte dal promotore
all'amministrazione aggiudicatrice" sono inserite le seguenti: "; il
regolamento detta indicazioni per chiarire ed agevolare le attività di
asseverazione"; e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I
soggetti pubblici e privati possono presentare alle amministrazioni
aggiudicatrici, nell'ambito della fase di programmazione di cui all'articolo 14
della presente legge, proposte d'intervento relative alla realizzazione di
opere pubbliche o di pubblica utilità e studi di fattibilità. Tale
presentazione non determina, in capo alle amministrazioni, alcun obbligo di
esame e valutazione. Le amministrazioni possono adottare, nell'ambito dei
propri programmi, le proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico
interesse; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso
per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi
proposti";
2)
al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La realizzazione
di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153. Nell'ambito degli scopi di utilità sociale e promozione dello
sviluppo economico dalle stesse perseguiti, le fondazioni bancarie e le Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono presentare studi di
fattibilità o proposte di intervento, ovvero aggregarsi alla presentazione di
proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando
la loro autonomia decisionale";
3)
dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
"2-bis.
Entro venti giorni dalla avvenuta redazione dei programmi di cui al comma 1, le
amministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli stessi
programmi di interventi realizzabili con capitali privati, in quanto
suscettibili di gestione economica, pubblicando un avviso indicativo mediante
affissione presso la propria sede per almeno sessanta giorni consecutivi,
nonché pubblicando lo stesso avviso, a decorrere dalla sua istituzione, sul
sito informatico individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e, ove
istituito, sul proprio sito informatico. Fermi tali obblighi di pubblicazione,
le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di pubblicare lo stesso avviso
facendo ricorso a differenti modalità, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo
1, comma 1, della presente legge. Le proposte dei promotori sono presentate
decorsi tre mesi dalla pubblicazione dell'avviso indicativo.
2-ter.
Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, le amministrazioni
aggiudicatrici provvedono:
a)
alla nomina e comunicazione al promotore del responsabile del procedimento;
b)
alla verifica della completezza dei documenti presentati e ad eventuale
dettagliata richiesta di integrazione;
c)
a rendere nota la presentazione della proposta, pubblicando un avviso con le
modalità di cui al comma 2-bis";
v)
all'articolo 37-ter, comma 1, le parole: "Entro il 31 ottobre di ogni
anno" sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"La pronuncia delle amministrazioni aggiudicatrici deve intervenire entro
sei mesi dalla ricezione della proposta del promotore e deve valutare
comparativamente le sole proposte eventualmente pervenute entro due mesi dalla
pubblicazione dell'avviso relativo alla presentazione della prima proposta. Ove
necessario, il responsabile del procedimento concorda per iscritto con il
promotore un più lungo programma di esame e valutazione. Qualora una delle
proposte presentate nei due mesi successivi alla pubblicazione dell'avviso
risulti più conveniente della prima, le amministrazioni aggiudicatrici devono
invitare il primo proponente ad adeguare la propria. In tal caso il primo
proponente verrà designato come promotore; nel caso contrario, si passerà alla
proposta più conveniente";
z)
all'articolo 37-quater:
1)
al comma 1, all'alinea, le parole: "il 31 dicembre" sono sostituite
dalle seguenti: "tre mesi dalla pronuncia di cui all'articolo
37-ter"; alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: "; è
altresì consentita la procedura di appalto-concorso";
2)
al comma 5 le parole da: "Nel caso" fino a: "secondo
offerente" sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso in cui la gara
sia esperita mediante appalto-concorso e nella successiva procedura negoziata
di cui al comma 1, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso è
tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano
partecipato alla procedura, il rimborso delle spese sostenute e documentate nei
limiti dell'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, quarto periodo";
3)
il comma 6 è abrogato;
4)
le parole: "articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo", ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "articolo 37-bis, comma 1,
quarto periodo";
aa)
all'articolo 37-quinquies, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
"1-ter.
Salvo diversa previsione del contratto di concessione, responsabile del buon
adempimento della stessa è la società di progetto, la quale presta la garanzia
globale di esecuzione, di cui all'articolo 30, comma 7-bis. Fino all'attuazione
di tale garanzia, la società di progetto presta la garanzia fidejussoria di cui
all'articolo 30, comma 2, e, laddove ritenuto opportuno, l'ente concedente
potrà esigere, all'atto del subentro, che gli affidatari della concessione non
vengano in tutto liberati. Il limite di tale impegno, comunque, non dovrà
eccedere, nel suo complesso, l'importo del finanziamento pubblico previsto per
l'esecuzione delle opere. Il contratto di concessione stabilisce le modalità
per la eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando
che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono
tenuti a partecipare alla società ed a garantire, nei limiti del contratto di
concessione, il buon adempimento degli obblighi del concessionario. L'ingresso
nel capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle
partecipazioni da parte di banche ed altri investitori istituzionali che non
abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia
avvenire in qualsiasi momento";
bb)
dopo l'articolo 38, è aggiunto il seguente:
"Art.
38-bis. - (Deroghe in situazioni di emergenza ambientale).
1.
Al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto,
viabilità e parcheggi, tese a migliorare la qualità dell'aria e dell'ambiente nelle
città, l'approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale
costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti".
2.
Per i programmi già approvati alla data di entrata in vigore della presente
legge, le proposte dei promotori di cui all'articolo 37-bis della legge 11
febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 1 del presente articolo,
possono essere presentate senza pubblicazione del preventivo avviso indicativo
entro la data del 30 giugno 2002. Qualora entro tale data non siano pervenute
proposte da parte del promotore, si dà luogo all'avviso indicativo. La
procedura di comparazione delle proposte, di cui all'articolo 37-ter, comma 1,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 1 del presente
articolo, è estesa anche alle proposte già ricevute dalle amministrazioni
aggiudicatrici e non ancora istruite. In questo caso si intende che i termini
decorrano dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3.
Al fine di ampliare l'area del subappalto, al comma 3 dell'articolo 18 della
legge 19 marzo 1990, n .55, e successive modificazioni, le parole: "30 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento".
4.
All'articolo 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive
modificazioni, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soli subappalti che
siano singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori
affidati o di importo superiore a 100.000 euro; si applicano altresì alle sole
forniture con posa in opera e noli a caldo che siano singolarmente di importo
superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo
superiore a 100.000 euro e per le quali, inoltre, l'incidenza del costo della
mano d'opera e del personale, relativamente al cantiere cui si riferisce
l'appalto, sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto.
L'appaltatore trasmette al committente, prima dell'inizio delle prestazioni,
una comunicazione concernente il nome del subaffidatario, l'oggetto e l'importo
del subcontratto".
5.
Nell'esercizio del potere regolamentare di cui all'articolo 3 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, il Governo provvede ad
adeguare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554, alle previsioni della presente legge apportando altresì
allo stesso le modificazioni la cui opportunità sia emersa nel corso del primo
periodo di applicazione della medesima legge. Il Governo provvede altresì a
modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio 2000, n. 34, anche al fine di aggiornare i requisiti richiesti alle
imprese, secondo regole che migliorino la qualificazione del mercato e la
adeguata concorrenza.
6.
Per garantire la piena autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio
superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 11
febbraio 1994, n. 109, è istituito un apposito centro di responsabilità
amministrativa nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti per il funzionamento del predetto organo tecnico consultivo.
7.
In apposita unità previsionale di base da istituire nell'ambito del centro di
responsabilità di cui al comma 6 è trasferita, nella misura da determinare con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, quota parte delle risorse iscritte per
l'anno 2002 nell'unità previsionale di base 3.1.1.0 - Funzionamento, dello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al
centro di responsabilità "Opere pubbliche ed edilizia".
8.
Ai fini di cui al comma 6, è altresì autorizzata la spesa aggiuntiva di
1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2002.
9.
All'unità previsionale di base di cui al comma 7 affluiscono, sulla base di
apposito regolamento, emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i
proventi delle attività del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore
dei lavori pubblici connesse con l'applicazione del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e attinenti
allo svolgimento delle funzioni di organismo di certificazione ed ispezione,
nonché di notifica di altri organismi e di benestare tecnico europeo.
Confluiscono, altresì, in detta unità previsionale di base, secondo quanto
disposto dall'articolo 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i proventi
dell'attività di studio e ricerca, anche nel campo della modellistica fisica
delle opere, svolte dallo stesso Servizio tecnico centrale per l'espletamento
dei compiti relativi al rilascio delle concessioni ai laboratori di prove sui
materiali, ai sensi dell'articolo 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e di
prove geotecniche sui terreni e sulle rocce, ai sensi dell'articolo 8 del
citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del
1993, nonché dell'attività ispettiva, relativamente agli aspetti che riguardano
la sicurezza statica delle costruzioni, presso impianti di prefabbricazione e
di produzione di prodotti di impiego strutturale nelle costruzioni civili.
10.
All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, pari a 1.000.000 di euro a
decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.