LA RIFORMA DEI REATI SOCIETARI
(tratti generali)
Con
la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DLgs 11.4.2002 n. 61 si è provveduto
a riformare gli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società
commerciali.
Il
provvedimento ha radicalmente modificato la materia, in quanto:
-
ha operato una razionalizzazione delle fattispecie costituenti reato;
-
ha dettato una riduzione delle sanzioni penali a carico dei trasgressori che
comunque, anche per le fattispecie più gravi, non eccedono mai i quattro anni
di reclusione;
-
ha previsto la commisurazione della pena all'entità del danno generato in capo
ai terzi mediante la condotta illecita;
-
ha disposto una distinzione tra reati perseguibili d'ufficio e reati
perseguibili dietro querela della parte offesa;
-
ha introdotto la figura della responsabilità amministrativa delle imprese nel
cui interesse le violazioni sono commesse da parte di amministratori, direttori
generali, liquidatori o altri soggetti sottoposti alla loro vigilanza
(dipendenti delle società).
La
nuova disciplina recata dal DLgs 61/2002 è in vigore dal 16.4.2002, ossia dal
giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (G.U.
15.4.2002 n. 88), secondo quanto disposto dall'art. 9 del decreto medesimo.
Il
nuovo titolo XI del libro V del codice civile (artt. da 2621 a 2641), come
ridisegnato dall'art. 1 del DLgs 61/2002, individua, in capo alle persone
fisiche che se ne rendono autori, le seguenti fattispecie costituenti illecito
penale o amministrativo:
1.
False comunicazioni sociali (falso in bilancio) che non arrecano danno a soci o
creditori sociali
Illecito
Penale
Sanzione:
Arresto fino a un anno e sei mesi
2.
False comunicazioni sociali (falso in bilancio) che arrecano danno a soci o
creditori sociali
Illecito
Penale
Sanzione:
Società quotata: reclusione da sei mesi a tre anni
Sanzione:
Società non quotata: reclusione da uno a quattro anni
3.
False informazioni nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione
all'investimento o all'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati
(falso in prospetto)
Illecito
Penale
Sanzione:
Senza danno patrimoniale ai destinatari: arresto fino a un anno
Sanzione:
Con danno patrimoniale ai destinatari: reclusione da uno a tre anni
4.
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione
Illecito
Penale
Senza
danno patrimoniale ai destinatari: arresto fino a un anno
Sanzione:
Con danno patrimoniale ai destinatari: reclusione da uno a quattro anni
5.
Impedimento del libero svolgimento delle attività di controllo o di revisione
legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alla società di
revisione (impedito controllo)
Illecito
Amministrativo / Illecito Penale
Sanzione:
Senza danno patrimoniale ai soci: sanzione fino a 10.329 euro;
Sanzione:
Con danno patrimoniale ai soci: reclusione fino a un anno
6.
Indebita restituzione dei conferimenti ai soci
Illecito
Penale
Reclusione
fino a un anno
7.
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
Illecito
Penale
Sanzione:
Arresto fino a un anno (la ricostituzione degli utili e delle riserve prima del
termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato)
8.
Illecite operazioni sulle azioni o quote della società o della controllante
Illecito
Penale
Sanzione:
Reclusione fino a un anno (la ricostituzione del capitale e delle riserve prima
del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato)
9.
Effettuazione di operazioni che recano pregiudizio ai creditori
Illecito
Penale
Sanzione:
Reclusione da sei mesi a tre anni (il risarcimento del danno prima del giudizio
estingue il reato)
10.
Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro
Illecito delle Imprese
Illecito
Amministrativo
Sanzione
da 206 a 2.065 euro
11.
Omessa convocazione dell'assemblea dei soci
Illecito
Amministrativo
Sanzione
da 1.032 euro a 2.065 euro
12.
Formazione fittizia del capitale
Illecito
Penale
Sanzione:
Reclusione fino a un anno
13.
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
Illecito
Penale
Sanzione:
Reclusione da sei mesi a tre anni (il risarcimento del danno prima del giudizio
estingue il reato)
14.
Infedeltà patrimoniale
Illecito
Penale
Sanzione:
Reclusione da sei mesi a tre anni
15.
Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità
Illecito
Penale
Sanzione:
Reclusione fino a tre anni
16.
Illecita influenza sull'assemblea
Illecito
Penale
Sanzione:
Reclusione da sei mesi a tre anni
17.
Aggiotaggio
Illecito
Penale
Sanzione:
Reclusione da uno a cinque anni
18.
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
Illecito
Penale
Sanzione:
Reclusione da uno a quattro anni
Con
la riforma operata dal DLgs 61/2002 è stata introdotto per la prima volta il
concetto della "responsabilità oggettiva" della società
nell'interesse della quale il reato societario è stato commesso.
A
tale proposito, l'art. 3 del DLgs 61/2002 introduce il nuovo art. 25-ter,
rubricato "reati societari", nel DLgs 8.6.2001 n. 231.
La
responsabilità oggettiva della società è di tipo amministrativo ed è sanzionata
mediante una sanzione pecuniaria commisurata alla tipologia ed alla gravità
dell'illecito commesso.
La
responsabilità amministrativa della società sussiste quando viene commesso
nell'interesse della società uno dei reati individuati dal nuovo art. 25-ter
del DLgs 231/2001 da parte:
-
di amministratori, direttori generali o liquidatori della società,
-
nonché da parte di soggetti sottoposti alla vigilanza dei predetti
amministratori, direttori generali o liquidatori (quali, ad esempio, i
dipendenti della società), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi
avessero vigilato in conformità agli obblighi inerenti la loro carica.
La
responsabilità amministrativa della società opera:
-
se il reato è commesso da amministratori, direttori generali o liquidatori
della società, a condizione che venga provato l'interesse della società
nell'effettuazione dell'illecito;
-
se il reato è commesso da dipendenti o altre persone soggette alla vigilanza
degli amministratori, direttori generali o liquidatori della società, a
condizione che venga provato:
-
l'interesse della società nell'effettuazione dell'illecito;
-
ed inoltre il mancato esercizio di un'adeguata attività di controllo da parte
degli amministratori, direttori generali o liquidatori della società.
La
responsabilità amministrativa della società è prevista, ai sensi dell'art.
25-ter del DLgs 231/2001, in presenza dei seguenti reati societari:
1.
False comunicazioni sociali dalle quali non consegue un danno patrimoniale ai
soci o ad altri soggetti
Sanzione
pecuniaria per la società: da 100 a 150 quote
2.
False comunicazioni sociali relative a società non quotate dalle quali consegue
un danno patrimoniale ai soci o ad altri soggetti
Sanzione
pecuniaria per la società: da 150 a 300 quote
3.
False comunicazioni sociali relative a società quotate dalle quali consegue un
danno patrimoniale ai soci o ad altri soggetti
Sanzione
pecuniaria per la società: da 200 a 400 quote
4.
Falso in prospetto che non cagiona un danno patrimoniale
Sanzione
pecuniaria per la società: da 100 a 130 quote
5.
Falso in prospetto che cagiona un danno patrimoniale
Sanzione
pecuniaria per la società: da 200 a 330 quote
6.
Falso nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione che non
cagiona un danno patrimoniale
Sanzione
pecuniaria per la società: da 100 a 130 quote
7.
Falso nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione che
cagiona un danno patrimoniale
Sanzione
pecuniaria per la società: da 200 a 400 quote
8.
Impedito controllo che cagiona un danno patrimoniale
Sanzione
pecuniaria per la società: da 100 a 180 quote
9.
Formazione fittizia del capitale
Sanzione
pecuniaria per la società: da 100 a 180 quote
10.
Indebita restituzione dei conferimenti
Sanzione
pecuniaria per la società: da 100 a 180 quote
11.
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
Sanzione
pecuniaria per la società: da 100 a 130 quote
12.
Illecite operazioni su azioni o quote della società o della controllante
Sanzione
pecuniaria per la società: da 100 a 180 quote
13.
Operazioni in pregiudizio dei creditori
Sanzione
pecuniaria per la società: da 150 a 330 quote
14.
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
Sanzione
pecuniaria per la società: da 150 a 330 quote
15.
Illecita influenza sull'assemblea
Sanzione
pecuniaria per la società: da 150 a 330 quote
16.
Aggiotaggio
Sanzione
pecuniaria per la società: da 200 a 500 quote
17.
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
Sanzione
pecuniaria per la società: da 200 a 400 quote
Responsabilità
per fatto del dipendente – La responsabilità amministrativa della società può
scattare anche nel caso in cui l'illecito sia commesso da persone soggette alla
vigilanza degli amministratori, dei direttori generali o dei liquidatori,
qualora questi ultimi non abbiano vigilato in modo adeguato, conformemente agli
obblighi inerenti alla loro carica.
Rileva
come tale circostanza implichi per le società la necessità di porre in essere
quei "controlli adeguati" in grado di metterla al riparo da possibili
sanzioni pecuniarie derivanti non già da fatto illecito commesso da figure di
primo piano nella gestione, ma da un qualunque dipendente o altro collaboratore
che a vario titolo ricade sotto la vigilanza di amministratori, direttori
generali o liquidatori della società.
A
tale proposito si sta attivando la Confindustria nel senso di predisporre delle
linee guida e dei modelli comportamentali comuni che, se osservati, dovrebbero
ragionevolmente mettere le società al riparo dalla responsabilità derivante dal
mancato esercizio dell'attività di controllo.
Gli
illeciti previsti dal DLgs 61/2002 sono, in via generale, perseguibili
d'ufficio, ma in alcuni casi è stata introdotta la perseguibilità solo su
querela di parte.
Gli
illeciti che, a decorrere dal 16.4.2002, possono essere perseguiti solo su
querela di parte sono:
-
false comunicazioni sociali (falso in bilancio) che arrecano danno ai soci o ai
creditori, relativamente a società non quotate (per le società quotate permane
la procedibilità d'ufficio);
-
impedito controllo dal quale deriva un danno patrimoniale per il socio;
effettuazione di - operazioni che recano pregiudizio ai creditori;
-
indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
-
infedeltà patrimoniale;
-
infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità.
Ai
sensi dell'art. 124 del codice penale, la parte offesa deve presentare la
querela entro il termine perentorio di tre mesi dalla data in cui ha avuto
conoscenza del fatto che costituisce reato.
Per
i procedimenti già in corso alla data del 16.4.2002 aventi per oggetto illeciti
che, ai sensi della nuova normativa in vigore, richiedono la querela di parte
ai fini della procedibilità, l'art. 5 del DLgs 61/2002 ha stabilito che la parte
offesa deve attivarsi, presentando apposita querela, entro la data del
16.7.2002 (ossia entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge), a
pena di decadenza del procedimento in corso.
Posto
che per gli illeciti penali la nuova disciplina prevede pene massime mai
superiori ai cinque anni, si segnala che ai sensi degli artt. 157 e 160 del
codice penale tutti i reati (ivi inclusi, dunque, quelli afferenti il falso in
bilancio) si prescrivono entro cinque anni dalla data in cui il fatto è stato
commesso (estendibile fino ad un massimo di sette anni e sei mesi nel caso in
cui si verifichino cause di interruzione della prescrizione).
I
nuovi termini di prescrizione, in quanto più favorevoli agli imputati, operano
anche con riferimento ai procedimenti già in corso alla data del 16.4.2002.