LA RIFORMA DEI REATI SOCIETARI

(tratti generali)

 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DLgs 11.4.2002 n. 61 si è provveduto a riformare gli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali.

Il provvedimento ha radicalmente modificato la materia, in quanto:

- ha operato una razionalizzazione delle fattispecie costituenti reato;

- ha dettato una riduzione delle sanzioni penali a carico dei trasgressori che comunque, anche per le fattispecie più gravi, non eccedono mai i quattro anni di reclusione;

- ha previsto la commisurazione della pena all'entità del danno generato in capo ai terzi mediante la condotta illecita;

- ha disposto una distinzione tra reati perseguibili d'ufficio e reati perseguibili dietro querela della parte offesa;

- ha introdotto la figura della responsabilità amministrativa delle imprese nel cui interesse le violazioni sono commesse da parte di amministratori, direttori generali, liquidatori o altri soggetti sottoposti alla loro vigilanza (dipendenti delle società).

La nuova disciplina recata dal DLgs 61/2002 è in vigore dal 16.4.2002, ossia dal giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (G.U. 15.4.2002 n. 88), secondo quanto disposto dall'art. 9 del decreto medesimo.

 

Il nuovo titolo XI del libro V del codice civile (artt. da 2621 a 2641), come ridisegnato dall'art. 1 del DLgs 61/2002, individua, in capo alle persone fisiche che se ne rendono autori, le seguenti fattispecie costituenti illecito penale o amministrativo:

 

1. False comunicazioni sociali (falso in bilancio) che non arrecano danno a soci o creditori sociali

Illecito Penale

Sanzione: Arresto fino a un anno e sei mesi

 

2. False comunicazioni sociali (falso in bilancio) che arrecano danno a soci o creditori sociali

Illecito Penale

Sanzione: Società quotata: reclusione da sei mesi a tre anni

Sanzione: Società non quotata: reclusione da uno a quattro anni

 

3. False informazioni nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o all'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati (falso in prospetto)

Illecito Penale

Sanzione: Senza danno patrimoniale ai destinatari: arresto fino a un anno

Sanzione: Con danno patrimoniale ai destinatari: reclusione da uno a tre anni

 

4. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione

Illecito Penale

Senza danno patrimoniale ai destinatari: arresto fino a un anno

Sanzione: Con danno patrimoniale ai destinatari: reclusione da uno a quattro anni

 

5. Impedimento del libero svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alla società di revisione (impedito controllo)

Illecito Amministrativo / Illecito Penale

Sanzione: Senza danno patrimoniale ai soci: sanzione fino a 10.329 euro;

Sanzione: Con danno patrimoniale ai soci: reclusione fino a un anno

 

6. Indebita restituzione dei conferimenti ai soci

Illecito Penale

Reclusione fino a un anno

 

7. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Illecito Penale

Sanzione: Arresto fino a un anno (la ricostituzione degli utili e delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato)

 

8. Illecite operazioni sulle azioni o quote della società o della controllante

Illecito Penale

Sanzione: Reclusione fino a un anno (la ricostituzione del capitale e delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato)

 

9. Effettuazione di operazioni che recano pregiudizio ai creditori

Illecito Penale

Sanzione: Reclusione da sei mesi a tre anni (il risarcimento del danno prima del giudizio estingue il reato)

 

10. Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro Illecito delle Imprese

Illecito Amministrativo

Sanzione da 206 a 2.065 euro

 

11. Omessa convocazione dell'assemblea dei soci

Illecito Amministrativo

Sanzione da 1.032 euro a 2.065 euro

 

12. Formazione fittizia del capitale

Illecito Penale

Sanzione: Reclusione fino a un anno

 

13. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

Illecito Penale

Sanzione: Reclusione da sei mesi a tre anni (il risarcimento del danno prima del giudizio estingue il reato)

 

14. Infedeltà patrimoniale

Illecito Penale

Sanzione: Reclusione da sei mesi a tre anni

 

15. Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità

Illecito Penale

Sanzione: Reclusione fino a tre anni

 

16. Illecita influenza sull'assemblea

Illecito Penale

Sanzione: Reclusione da sei mesi a tre anni

 

17. Aggiotaggio

Illecito Penale

Sanzione: Reclusione da uno a cinque anni

 

18. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Illecito Penale

Sanzione: Reclusione da uno a quattro anni

 

 

Con la riforma operata dal DLgs 61/2002 è stata introdotto per la prima volta il concetto della "responsabilità oggettiva" della società nell'interesse della quale il reato societario è stato commesso.

A tale proposito, l'art. 3 del DLgs 61/2002 introduce il nuovo art. 25-ter, rubricato "reati societari", nel DLgs 8.6.2001 n. 231.

La responsabilità oggettiva della società è di tipo amministrativo ed è sanzionata mediante una sanzione pecuniaria commisurata alla tipologia ed alla gravità dell'illecito commesso.

La responsabilità amministrativa della società sussiste quando viene commesso nell'interesse della società uno dei reati individuati dal nuovo art. 25-ter del DLgs 231/2001 da parte:

- di amministratori, direttori generali o liquidatori della società,

- nonché da parte di soggetti sottoposti alla vigilanza dei predetti amministratori, direttori generali o liquidatori (quali, ad esempio, i dipendenti della società), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi inerenti la loro carica.

La responsabilità amministrativa della società opera:

- se il reato è commesso da amministratori, direttori generali o liquidatori della società, a condizione che venga provato l'interesse della società nell'effettuazione dell'illecito;

- se il reato è commesso da dipendenti o altre persone soggette alla vigilanza degli amministratori, direttori generali o liquidatori della società, a condizione che venga provato:

- l'interesse della società nell'effettuazione dell'illecito;

- ed inoltre il mancato esercizio di un'adeguata attività di controllo da parte degli amministratori, direttori generali o liquidatori della società.

La responsabilità amministrativa della società è prevista, ai sensi dell'art. 25-ter del DLgs 231/2001, in presenza dei seguenti reati societari:

 

1. False comunicazioni sociali dalle quali non consegue un danno patrimoniale ai soci o ad altri soggetti

Sanzione pecuniaria per la società: da 100 a 150 quote

 

2. False comunicazioni sociali relative a società non quotate dalle quali consegue un danno patrimoniale ai soci o ad altri soggetti

Sanzione pecuniaria per la società: da 150 a 300 quote

 

3. False comunicazioni sociali relative a società quotate dalle quali consegue un danno patrimoniale ai soci o ad altri soggetti

Sanzione pecuniaria per la società: da 200 a 400 quote

 

4. Falso in prospetto che non cagiona un danno patrimoniale

Sanzione pecuniaria per la società: da 100 a 130 quote

 

5. Falso in prospetto che cagiona un danno patrimoniale

Sanzione pecuniaria per la società: da 200 a 330 quote

 

6. Falso nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione che non cagiona un danno patrimoniale

Sanzione pecuniaria per la società: da 100 a 130 quote

 

7. Falso nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione che cagiona un danno patrimoniale

Sanzione pecuniaria per la società: da 200 a 400 quote

 

8. Impedito controllo che cagiona un danno patrimoniale

Sanzione pecuniaria per la società: da 100 a 180 quote

 

9. Formazione fittizia del capitale

Sanzione pecuniaria per la società: da 100 a 180 quote

 

10. Indebita restituzione dei conferimenti

Sanzione pecuniaria per la società: da 100 a 180 quote

 

11. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Sanzione pecuniaria per la società: da 100 a 130 quote

 

12. Illecite operazioni su azioni o quote della società o della controllante

Sanzione pecuniaria per la società: da 100 a 180 quote

 

13. Operazioni in pregiudizio dei creditori

Sanzione pecuniaria per la società: da 150 a 330 quote

 

14. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

Sanzione pecuniaria per la società: da 150 a 330 quote

 

15. Illecita influenza sull'assemblea

Sanzione pecuniaria per la società: da 150 a 330 quote

 

16. Aggiotaggio

Sanzione pecuniaria per la società: da 200 a 500 quote

 

17. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Sanzione pecuniaria per la società: da 200 a 400 quote

 

Responsabilità per fatto del dipendente – La responsabilità amministrativa della società può scattare anche nel caso in cui l'illecito sia commesso da persone soggette alla vigilanza degli amministratori, dei direttori generali o dei liquidatori, qualora questi ultimi non abbiano vigilato in modo adeguato, conformemente agli obblighi inerenti alla loro carica.

Rileva come tale circostanza implichi per le società la necessità di porre in essere quei "controlli adeguati" in grado di metterla al riparo da possibili sanzioni pecuniarie derivanti non già da fatto illecito commesso da figure di primo piano nella gestione, ma da un qualunque dipendente o altro collaboratore che a vario titolo ricade sotto la vigilanza di amministratori, direttori generali o liquidatori della società.

A tale proposito si sta attivando la Confindustria nel senso di predisporre delle linee guida e dei modelli comportamentali comuni che, se osservati, dovrebbero ragionevolmente mettere le società al riparo dalla responsabilità derivante dal mancato esercizio dell'attività di controllo.

 

Gli illeciti previsti dal DLgs 61/2002 sono, in via generale, perseguibili d'ufficio, ma in alcuni casi è stata introdotta la perseguibilità solo su querela di parte.

Gli illeciti che, a decorrere dal 16.4.2002, possono essere perseguiti solo su querela di parte sono:

- false comunicazioni sociali (falso in bilancio) che arrecano danno ai soci o ai creditori, relativamente a società non quotate (per le società quotate permane la  procedibilità d'ufficio);

- impedito controllo dal quale deriva un danno patrimoniale per il socio; effettuazione di - operazioni che recano pregiudizio ai creditori;

- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;

- infedeltà patrimoniale;

- infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità.

Ai sensi dell'art. 124 del codice penale, la parte offesa deve presentare la querela entro il termine perentorio di tre mesi dalla data in cui ha avuto conoscenza del fatto che costituisce reato.

Per i procedimenti già in corso alla data del 16.4.2002 aventi per oggetto illeciti che, ai sensi della nuova normativa in vigore, richiedono la querela di parte ai fini della procedibilità, l'art. 5 del DLgs 61/2002 ha stabilito che la parte offesa deve attivarsi, presentando apposita querela, entro la data del 16.7.2002 (ossia entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge), a pena di decadenza del procedimento in corso.

Posto che per gli illeciti penali la nuova disciplina prevede pene massime mai superiori ai cinque anni, si segnala che ai sensi degli artt. 157 e 160 del codice penale tutti i reati (ivi inclusi, dunque, quelli afferenti il falso in bilancio) si prescrivono entro cinque anni dalla data in cui il fatto è stato commesso (estendibile fino ad un massimo di sette anni e sei mesi nel caso in cui si verifichino cause di interruzione della prescrizione).

I nuovi termini di prescrizione, in quanto più favorevoli agli imputati, operano anche con riferimento ai procedimenti già in corso alla data del 16.4.2002.