Con
Decreto Legislativo n. 61/2002 è stato ridisegnato il reato di “falso in
bilancio”. Riservandoci di pubblicare nei prossimi giorni alcune considerazioni
e approfondimenti in materia, riportiamo di seguito il testo degli articoli del
codice civile così come modificati in virtù dell’intervento riformatore.
LIBRO QUINTO
TITOLO XI
DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA
DI SOCIETÀ E DI CONSORZI
Capo
I
Delle
falsità
Articolo
2621
False
comunicazioni sociali
Salvo
quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i
sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il
pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei
bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla
legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti
al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui
comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o
finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo
ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con
l'arresto fino ad un anno e sei mesi.
La
punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni
posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.
La
punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo
sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità
è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del
risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o
una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.
In
ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che,
singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da
quella corretta.
Articolo
2622
False
comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori
Gli
amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con
l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o
per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre
comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo
fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero
omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla
situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al
quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla
predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori
sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a
tre anni.
Si
procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a
danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che
sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità
europee.
Nel
caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II,
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la pena per i fatti previsti
al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.
La
punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso
in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società
per conto di terzi.
La
punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità
o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della
situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al
quale essa appartiene.
La
punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una
variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non
superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%. In
ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che,
singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da
quella corretta.
Articolo
2623
Falso
in prospetto
Chiunque,
allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti
richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla
quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in
occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la
consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del
prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo
ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha
loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.
Se
la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai
destinatari del prospetto, la pena è dalla reclusione da uno a tre anni.
Articolo
2624
Falsità
nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione
I
responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri
un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la
consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle
comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la
situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto
sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle
comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha
loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.
Se
la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai
destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro
anni.
Articolo
2625
Impedito
controllo
Gli
amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici,
impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o
di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle
società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria
fino a 10.329 euro.
Se
la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un
anno e si procede a querela della persona offesa.
Capo
II
Degli
illeciti commessi dagli amministratori
Articolo
2626
Indebita
restituzione dei conferimenti
Gli
amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale,
restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano
dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
Articolo
2627
Illegale
ripartizione degli utili e delle riserve
Salvo
che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che
ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati
per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con
utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto
fino ad un anno.
La
restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine
previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.
Articolo
2628
Illecite
operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
Gli
amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o
sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del
capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con
la reclusione fino ad un anno.
La
stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla
legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società
controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non
distribuibili per legge.
Se
il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto
per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è
stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.
Articolo
2629
Operazioni
in pregiudizio dei creditori
Gli
amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei
creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra
società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela
della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il
risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Capo
III
Degli
illeciti commessi mediante omissione
Articolo
2630
Omessa
esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi
Chiunque,
essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in
un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce,
comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro.
Se
si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria
è aumentata di un terzo.
Articolo
2631
Omessa
convocazione dell'assemblea
Gli
amministratori e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci nei
casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro. Ove la
legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale
effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorché siano trascorsi
trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a
conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei
soci.
La
sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo in caso di
convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta
da parte dei soci.
Capo
IV
Degli
altri illeciti, delle circostanze attenuanti e delle misure di sicurezza
patrimoniali
Articolo
2632
Formazione
fittizia del capitale
Gli
amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano
fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote
sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca
di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in
natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di
trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
Articolo
2633
Indebita
ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
I
liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei
creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli,
cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con
la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il
risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Articolo
2634
Infedeltà
patrimoniale
Gli
amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse
in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un
ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di
disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un
danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La
stessa pena si applica se il fatto è commesso in relazione a beni posseduti o
amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un
danno patrimoniale.
In
ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se
compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal
collegamento o dall'appartenenza al gruppo.
Per
i delitti previsti dal primo e secondo comma si procede a querela della persona
offesa.
Articolo
2635
Infedeltà
a seguito di dazione o promessa di utilità
Gli
amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e i responsabili
della revisione, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità,
compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro
ufficio, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione sino
a tre anni.
La
stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità.
Si
procede a querela della persona offesa.
Articolo
2636
Illecita
influenza sull'assemblea
Chiunque,
con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo
scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni.
Articolo
2637
Aggiotaggio
Chiunque
diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri
artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo
di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo
significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità
patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della
reclusione da uno a cinque anni.
Articolo
2638
Ostacolo
all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
Gli
amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o
enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di
vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni
alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare
l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non
rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione
economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero,
allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte
fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono
puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al
caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla
società per conto di terzi.
Sono
puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e
i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle
autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i
quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle
predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
Articolo
2639
Estensione
delle qualifiche soggettive
Per
i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della
qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato
sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia
chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla
qualifica o alla funzione.
Fuori
dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici
ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie
relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente
incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di
amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di
terzi.
Articolo
2640
Circostanza
attenuante
Se
i fatti previsti come reato agli articoli precedenti hanno cagionato un'offesa
di particolare tenuità la pena è diminuita.
Articolo
2641
Confisca
In
caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno
dei reati previsti dal presente titolo è ordinata la confisca del prodotto o
del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo.
Quando
non è possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni indicati nel comma
primo, la confisca ha ad oggetto una somma di denaro o beni di valore
equivalente.
Per
quanto non stabilito nei commi precedenti si applicano le disposizioni
dell'articolo 240 del codice penale.
LIBRO QUINTO
TITOLO XI
DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA DI SOCIETÀ E DI CONSORZI
Capo
I
Disposizioni
generali per le società soggette a registrazione
Articolo
2621
False
comunicazioni ed illegale ripartizioni di utili o di acconti sui dividendi
Salvo
che il fatto costituisca reato più grave, sono puniti con la reclusione da uno
a cinque anni e con la multa da lire due milioni a venti milioni:
1)
i promotori, i soci fondatori, gli amministratori, i direttori generali, i
sindaci e i liquidatori, i quali nelle relazioni, nei bilanci o in altre
comunicazioni sociali, fraudolentemente espongono fatti non rispondenti al vero
sulla costituzione o sulle condizioni economiche della società o nascondono in
tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime;
2)
gli amministratori e i direttori generali che, in mancanza di bilancio
approvato o in difformità da esso o in base ad un bilancio falso, sotto
qualunque forma, riscuotono o pagano utili fittizi o che non possono essere
distribuiti;
3)
gli amministratori e i direttori generali che distribuiscono acconti sui
dividendi:
a)
in violazione dell'art. 2433-bis, primo comma;
b)
ovvero in misura superiore all'importo degli utili conseguiti dalla chiusura
dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che devono essere destinate a
riserva per obbligo legale o statutario e delle perdite degli esercizi
precedenti e aumentato delle riserve disponibili;
c)
ovvero in mancanza di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente o del
prospetto contabile previsto nell'art. 2433-bis, quinto comma, oppure in
difformità da essi, ovvero sulla base di un bilancio o di un prospetto
contabile falsi.
Articolo
2622
Divulgazione
di notizie sociali riservate
Gli
amministratori, i direttori generali, i sindaci e i loro dipendenti, i
liquidatori, che, senza giustificato motivo, si servono a profitto proprio od
altrui di notizie avute a causa del loro ufficio, o ne danno comunicazione,
sono puniti, se dal fatto può derivare pregiudizio alla società, con la
reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a due milioni.
Il
delitto è punibile su querela della società.
Articolo
2623
Violazione
di obblighi incombenti agli amministratori
Sono
puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire
quattrocentomila a due milioni gli amministratori che:
1)
eseguono una riduzione di capitale o la fusione con altra società o una
scissione in violazione degli articoli 2306, 2445 e 2503;
2)
restituiscono ai soci palesemente o sotto forme simulate i conferimenti o li
liberano dall'obbligo di eseguirli, fuori del caso di riduzione del capitale
sociale;
3)
impediscono il controllo della gestione sociale da parte del collegio
sindacale, o, nei casi previsti dalla legge, da parte dei soci.
Articolo
2624
Prestiti
e garanzie della società
Gli
amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori che contraggono
prestiti sotto qualsiasi forma, sia direttamente sia per interposta persona,
con la società che amministrano o con una società che questa controlla o da cui
è controllata, o che si fanno prestare da una di tali società garanzie per
debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa
da lire quattrocentomila a quattro milioni.
Per
gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori delle
società che hanno per oggetto l'esercizio del credito si applicano le
disposizioni delle leggi speciali.
Articolo
2625
Violazioni
di obblighi incombenti ai liquidatori
I
liquidatori di società che procedono alla ripartizione dell'attivo sociale fra
i soci prima che siano pagati i creditori o siano accantonate le somme
necessarie per pagarli, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con
la multa da lire duecentomila a due milioni.
Articolo
2626
Omissione
ed esecuzione tardiva o incompiuta di denunzie, comunicazioni, depositi
Agli
amministratori, ai sindaci, ai liquidatori e ai preposti all'esercizio di sede
secondaria nel territorio dello Stato di società costituite all'estero che
omettono di fare, nel termine stabilito, all'ufficio del registro delle imprese
una denunzia, una comunicazione o un deposito, a cui sono dalla legge
obbligati, o li eseguono o li fanno eseguire in modo incompiuto, nei casi in
cui detta pubblicazione è prescritta dal codice, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire due milioni.
La
stessa sanzione si applica al notaio nei casi in cui l'obbligo della denunzia,
della comunicazione, del deposito o della pubblicazione è posto dalla legge
anche a di lui carico.
Articolo
2627
Omissione
delle indicazioni obbligatorie
Agli
amministratori, ai direttori generali, ai liquidatori e ai preposti
all'esercizio di sede secondaria nel territorio dello Stato di società costituite
all'estero che contravvengono alle disposizioni degli articoli 2250 e 2506,
quarto comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire centomila a lire un milione.
Capo
II
Disposizioni
speciali per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità
limitata e per le società cooperative
Articolo
2628
Manovre
fraudolente sui titoli della società
Gli
amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori che diffondono
notizie false o adoperano altri mezzi fraudolenti atti a cagionare nel pubblico
mercato o nelle borse di commercio un aumento o una diminuzione del valore
delle azioni della società o di altri titoli ad essa appartenenti, sono puniti
con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire
seicentomila.
Articolo
2629
Valutazione
esagerata dei conferimenti e degli acquisti della società
Sono
puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire
quattrocentomila a quattro milioni:
1)
i promotori ed i soci fondatori che nell'atto costitutivo esagerano
fraudolentemente il valore dei beni in natura o dei crediti conferiti;
2)
gli amministratori, i promotori, i fondatori e i soci che nel caso di acquisto
di beni o di crediti da parte della società previsto nell'art. 2343-bis
esagerano fraudolentemente il valore dei beni o dei crediti trasferiti;
3)
gli amministratori e i soci conferenti che nel caso di aumento di capitale
esagerano fraudolentemente il valore dei beni in natura o dei crediti
conferiti;
4)
gli amministratori che nel caso di trasformazione della società esagerano
fraudolentemente il valore del patrimonio della società che si trasforma.
Articolo
2630
Violazione
di obblighi incombenti agli amministratori
Sono
puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire
quattrocentomila a lire due milioni gli amministratori, che:
1)
emettono azioni o attribuiscono quote per somma minore del loro valore
nominale, ovvero emettono nuove azioni o attribuiscono nuove quote prima che quelle
sottoscritte precedentemente siano interamente liberate;
2)
violano le disposizioni degli articoli 2357, primo comma, 2358, 2359-bis, primo
comma, 2360, o quelle degli articoli 2483 e 2522;
3)
influiscono sulla formazione della maggioranza dell'assemblea, valendosi di
azioni o di quote non collocate o facendo esercitare sotto altro nome il
diritto di voto spettante alle proprie azioni o quote, ovvero usando altri
mezzi illeciti;
4)
omettono di offrire in borsa nei termini e con le modalità stabilite dal terzo
comma dell'articolo 2441 i diritti di opzione non esercitati, se le relative
azioni vengano sottoscritte.
Sono
puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a
due milioni gli amministratori, che:
1)
percepiscono compensi o partecipazioni in violazione dell'articolo 2389;
2)
omettono di convocare, nei termini prescritti dalla legge, l'assemblea dei soci
nei casi previsti dagli articoli 2367 e 2446;
3)
assumono per conto della società partecipazioni in altre imprese, che, per la
misura e per l'oggetto, importano una sostanziale modificazione dell'oggetto
sociale determinato dall'atto costitutivo.
4)
violano le disposizioni degli articoli 2357, secondo, terzo e quarto comma,
2357-bis, secondo comma, 2357-ter, 2359-bis, secondo, terzo, quarto e quinto
comma; 2359-ter, primo e secondo comma, e 2359-quater, secondo e terzo comma.
Articolo
2630-bis
Violazione
del divieto di sottoscrizione di azioni proprie o di azioni o quote della
società controllante
Sono
puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire
quattrocentomila a due milioni i promotori, i soci fondatori e gli
amministratori che violano le disposizioni di cui agli articoli 2357-quater,
primo comma, e 2359-quinquies, primo comma.
Articolo
2631
Conflitto
d'interessi
L'amministratore,
che avendo in una determinata operazione per conto proprio o di terzi un
interesse in conflitto con quello della società, non si astiene dal partecipare
alla deliberazione del consiglio o del comitato esecutivo relativa alla
operazione stessa, è punito con la multa da lire quattrocentomila a quattro
milioni.
Se
dalla deliberazione o dall'operazione è derivato un pregiudizio alla società,
si applica, oltre la multa, la reclusione fino a tre anni.
Articolo
2632
Violazione
di obblighi incombenti ai Sindaci
Sono
puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire
duecentomila a lire due milioni i sindaci, che omettono:
1)
nel caso previsto dal n. 2 dell'articolo 2621, di adempiere gli obblighi
imposti dalla legge, fuori dei casi di concorso nel delitto da esso previsto;
2)
di convocare l'assemblea nei casi previsti dagli articoli 2406 e 2408.
Sono
puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a
due milioni i sindaci che violano gli obblighi previsti dagli articoli 2357,
quarto comma, 2359-ter, secondo comma, e 2359-quater, secondo e terzo comma.
Articolo
2633
Irregolarità
dei titoli azionari o obbligazionari
Gli
amministratori delle società per azioni e in accomandita per azioni, che
emettono azioni o certificati provvisori senza l'osservanza dell'articolo 2354,
oppure emettono obbligazioni in violazione dell'articolo 2413, sono puniti con
l'ammenda da lire centomila a un milione.
Gli
amministratori che emettono obbligazioni convertibili senza le indicazioni
prescritte nell'ultimo comma dell'articolo 2420-bis sono puniti con l'ammenda
da lire 2 milioni a lire 10 milioni.
Articolo
2634
Rappresentante
comune degli obbligazionisti
Il
rappresentante comune degli obbligazionisti, che omette di richiedere
l'iscrizione della sua nomina nel registro delle imprese nei termini previsti
dall'articolo 2417, è punito con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.
Capo
III
Disposizioni
speciali per i consorzi
Articolo
2635
Omissione
dell'iscrizione nel registro delle imprese
Agli
amministratori dei consorzi, che omettono di richiedere nel termine prescritto
le iscrizioni previste dall'articolo 2612, si applica la pena prevista
dall'articolo 2626.
Capo
IV
Degli
amministratori giudiziari e dei commissari governativi
Articolo
2636
Amministratori
giudiziari e commissari governativi
Agli
amministratori giudiziari previsti dagli articoli 2091 e 2409, nonché ai
commissari governativi previsti dagli articoli 2543 e 2619 si applicano le pene
stabilite dagli articoli 2621, 2622, 2623, 2624, 2626, 2627, 2628 e 2630, se
commettono alcuno dei fatti in essi previsti.
Nel
caso di mancata convocazione della assemblea a norma del quinto comma
dell'articolo 2409, all'amministratore giudiziario si applica la pena prevista
dal secondo comma dell'articolo 2630.
Articolo
2637
Interesse
privato dell'amministratore giudiziario e del commissario governativo
Salvo
che al fatto siano applicabili gli articoli 315, 317, 318, 319 e 323 del codice
penale, l'amministratore giudiziario o il commissario governativo che,
direttamente o per interposta persona o con atti simulati, prende interesse
privato in qualsiasi atto della gestione a lui affidata, è punito con la
reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a lire quattro
milioni.
La
condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.
Articolo
2638
Accettazione
di retribuzione non dovuta
L'amministratore
giudiziario o il commissario governativo che riceve o pattuisce una
retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella legalmente
attribuitagli, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa
da lire quattrocentomila a lire due milioni.
Nei
casi più gravi può inoltre essere disposta l'interdizione dagli uffici
direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
Articolo
2639
Omessa
consegna o deposito di cose detenute a causa d'ufficio
L'amministratore
giudiziario o il commissario governativo che non ottempera all'ordine
dell'autorità di consegnare o depositare somme o altra cosa, da lui detenute a
causa del suo ufficio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con
la multa fino a lire tre milioni.
Se
il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa
fino a lire seicentomila.
Capo
V
Disposizioni
comuni
Articolo
264
Circostanza
aggravante
Quando
dai fatti previsti negli articoli 2621, 2622, 2623, 2628, e 2630, primo comma,
deriva all'impresa un danno di gravità rilevante, la pena è aumentata fino alla
metà.
Articolo
2641
Pene
accessorie
La
condanna alla pena della reclusione pronunziata a carico di amministratori,
direttori generali, sindaci e liquidatori per i delitti commessi nell'esercizio
ed a causa del loro ufficio, importa l'incapacità ad esercitare uffici
direttivi presso qualsiasi impresa per un periodo di dieci anni, salve le altre
pene accessorie previste dal capo III, titolo II, libro I del codice penale.
Gli
uffici direttivi a cui si riferisce l'incapacità preveduta nel comma precedente
e nel secondo comma dell'articolo 2638 sono quelli di amministratore, sindaco,
liquidatore e direttore generale (articolo abrogato dall'articolo 148 della
legge 689/1981, ndr).
Articolo
2642
Comunicazione
della sentenza di condanna
Ogni
sentenza penale pronunziata a carico di amministratori, direttori generali,
sindaci, liquidatori e commissari di qualsiasi impresa per i delitti commessi
nell'esercizio od a causa del loro ufficio è comunicata, a cura del cancelliere
dell'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza, per gli eventuali
provvedimenti, all'organo che esercita la funzione disciplinare sugli iscritti
nell'albo professionale al quale essi appartengono.