Circolare n° 16 del 25 gennaio
2001
" Modifiche al decreto
legislativo 19 settembre 1994, n.626, Titolo VI, uso delle attrezzature munite
di videoterminali.
Chiarimenti operativi in ordine
alla definizione di lavoratore esposto e sorveglianza sanitaria"
Emanata dal Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale
Con la legge 29 dicembre 2000,
n.422, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee legge comunitaria 2000", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
S. O. n.14/L del 20 gennaio 2001, sono state apportate modifiche al decreto
legislativo 19 settembre 1994, n.626, Titolo VI, in tema di sicurezza e salute
dei lavoratori addetti ad attrezzature munite di videoterminali.
Dette innovazioni, che riguardano
il campo di applicazione della normativa - il quale ne risulta
significativamente ampliato nonché le
modalità di espletamento della sorveglianza sanitaria, comportano notevoli
riflessi sull'organizzazione del lavoro nelle imprese e sulle modalità di
adempimento delle prestazioni.
Il legislatore non ha ritenuto
opportuno dettare norme transitorie e conseguentemente la nuova disciplina sarà
applicabile decorsi i termini ordinari di vacatio legis; si ritiene pertanto
opportuno fornire i seguenti chiarimenti al fine di richiamare l'attenzione
sulle innovazioni intervenute e sugli adempimenti conseguenti.
Ambito di applicazione
L'art.21 della legge comunitaria
citata, che modifica la lettera c) dellart.51 del D.Lgs.626/94, definisce
lavoratore addetto alluso di attrezzature munite di videoterminali il
lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali in modo
sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di
cui allart.54, e non più il lavoratore che utilizza dette attrezzature per
almeno quattro ore consecutive giornaliere per tutta la settimana lavorativa,
come disposto dalla normativa precedente.
Tale disposizione, prescindendo
dalla modalità di organizzazione dei tempi di lavoro, ha ampliato il campo di
applicazione del Titolo VI. Rientrano infatti nella definizione di lavoratore
addetto ai videoterminali anche quei lavoratori la cui prestazione, pur
comportando l'uso di videoterminali per venti ore settimanali, si articola in
modalità che non prevedono l'uso continuativo degli stessi per il periodo di
quattro ore consecutive considerato in precedenza, e che non rientravano prima
nel campo di applicazione della normativa.
Il datore di lavoro è pertanto
tenuto ad aggiornare la valutazione del rischio di cui allart.4 alla luce della
nuova definizione di lavoratore, in esito alla quale valuterà la necessità o
meno di nuove misure di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori e
i riflessi sull'organizzazione del lavoro.
Infatti, per i lavoratori compresi
nella definizione di cui sopra è previsto l'obbligo di sorveglianza sanitaria
di cui all'art.55, nonché di formazione e informazione di cui all'art.56.
Non sono state apportate, invece,
modifiche all'art.54 (modalità di svolgimento della prestazione quotidiana),
che sancisce il diritto del lavoratore, qualora svolga la sua attività per
almeno quattro ore consecutive, ad una interruzione della sua attività mediante
pause ovvero cambiamento di attività, con modalità stabilite dalla
contrattazione collettiva anche aziendale, o, in mancanza, di quindici minuti
ogni centoventi minuti di applicazione continuata al videoterminale. Tale
disposizione è funzionale alla prevenzione dell'affaticamento visivo
determinato dall'uso del videoterminale per un periodo sufficientemente lungo,
che allo stato delle conoscenze scientifiche disponibili, si è ritenuto di
quantificare nelle predette quattro ore.
E' evidente, pertanto, che tale regime di interruzioni trova applicazione
non più nella generalità dei casi disciplinati dal Titolo VI, come era
implicito nella vigenza della precedente definizione di lavoratore addetto
all'uso di videoterminali, ma nelle sole ipotesi in cui la prestazione
lavorativa quotidiana preveda almeno quattro ore consecutive di uso delle attrezzature
munite di videoterminali.
Sorveglianza sanitaria
Le modifiche apportate all'art.55
in tema di sorveglianza sanitaria sono state dettate dalla necessità di
adeguare la norma all'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia CE con
la sentenza 12 dicembre 1996 e ai rilievi mossi dalla Commissione CE in ordine
al recepimento della direttiva 90/270/CEE relativamente alla mancata
previsione, per tutti i lavoratori, del controllo sanitario periodico, nonché
alla mancata previsione del controllo oftalmologico in relazione a tale
sorveglianza sanitaria periodica.
A fronte del precedente obbligo di
sotto posizione a visita periodica, con cadenza almeno biennale, i soli
lavoratori giudicati idonei con prescrizioni all'esito della visita preventiva
e quelli di età superiore ai quarantacinque anni, lart.21 della legge
comunitaria citata, con le disposizioni contenute nei commi 3, 3 bis, 3 ter e
4, in parte introduce una disciplina nuova e in parte e chiarisce obblighi già
sussistenti ai sensi della normativa pre vigente.
In tal senso, la disposizione
introdotta al comma 3 non introduce ex novo l'obbligo di sorveglianza sanitaria
per i lavoratori di cui al Titolo VI, essendo tale obbligo già esistente, ma ha
la funzione di costituisce una specificazione della disciplina generale di cui
allart.16che prevede accertamenti preventivi e periodici, effettuati dal medico
competente, ai fini della valutazione della idoneità dei lavoratori alla
mansione specifica.
Analoga funzione illustrativa ha
il successivo comma 3 bis, ai sensi del quale le visite di controllo, sia
preventive che periodiche, sono effettuate con le modalità di cui ai commi 1 e
2; è chiaro infatti che la necessità di esami specialistici può derivare
dall'esito delle visite periodiche, oltre che dalla visita preventiva.
Il comma 3 ter stabilisce la
periodicità delle visite di controllo, disponendo che la stessa, fatti salvi i
casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico
competente, è almeno biennale per i lavoratori classificati come idonei con
prescrizioni e per quelli che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; ha
frequenza almeno quinquennale per i lavoratori giudicati idonei senza
prescrizioni all'esito della visita di controllo preventiva di cui al comma 1.
Si segnala, al riguardo
l'elevazione dell'età per cui è previsto l'obbligo di visita di controllo con
periodicità almeno biennale, che passa da quarantacinque a cinquanta anni.
Il comma 4 sottolinea il legame
funzionale fra la sorveglianza sanitaria e l'obbligo del controllo
oftalmologico, precisando che quest'ultimo discende, oltre che da apposita
richiesta del lavoratore che sospetti una alterazione della funzione visiva,
confermata dal medico competente, anche dall'esito dei controlli preventivi e
periodici.
Alla luce di quanto sopra, appare
evidente che le modifiche introdotte richiedono un attento riesame dei profili
organizzativi e delle procedure aziendali nonché complessi adempimenti
conseguenti alle innovazioni intervenute. Ne scaturisce, infatti, la necessità
di un aggiornamento puntuale della valutazione del rischio, volto ad
individuare ed attuare adeguate misure di prevenzione e protezione, quali:
- l'introduzione della
sorveglianza sanitaria, con conseguente necessità di nomina del medico competente
ove già non presente;
- la programmazione ed attuazione
delle visite preventive e periodiche per i soggetti non rientranti in
precedenza nel campo di applicazione della normativa;
- l'elaborazione di un piano
specifico di informazione e formazione di detti soggetti e la sua applicazione
(art.56).
Non appare superfluo ricordare,
inoltre, che l'aggiornamento della valutazione del rischio va effettuata previa
consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art.19) e con
la collaborazione del medico competente (art.4 comma 6), e che la
predisposizione del piano di formazione prevede il coinvolgimento degli
organismi paritetici (art.22, comma 6).
Da quanto sopra discende che,
stante la già ricordata assenza di una disciplina transitoria, appare
necessaria una immediata attivazione da parte dei datori di lavoro, sia
pubblici che privati, ai fini del rispetto delle nuove disposizioni, che
peraltro richiederanno i necessari tempi tecnici oggettivamente inevitabili per
l'adeguamento alle nuove disposizioni, tempi tecnici dei quali gli organi di
vigilanza non potranno non tenere conto.