D.Lgs.
24 luglio 1992, n. 358 (1).
Testo
unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in
attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto
l'art. 13, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al
Governo ad emanare un testo unico delle disposizioni in materia di pubbliche
forniture;
Visto
il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 48, con il quale è stata data attuazione
alla direttiva n. 88/295/CEE in tema di procedure di aggiudicazione delle
pubbliche forniture;
Viste
le disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1981, n. 113, come inizialmente
modificata dal decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, convertito dalla legge 26
dicembre 1981, n. 784, e successivamente dalla legge 23 marzo 1983, n. 83;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24
luglio 1992;
Sulla
proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro,
dell'interno e dei lavori pubblici;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Capo
I - Disposizioni generali
1.
Ambito di applicazione.
1.
Il presente testo unico disciplina l'affidamento, da parte di una
amministrazione aggiudicatrice e nelle forme indicate dall'articolo 2, di
pubbliche forniture di beni, compresi gli eventuali relativi lavori di
installazione, il cui valore di stima al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione
del bando, sia uguale o superiore al controvalore in unità di conto europee
(ECU) di 200.000 diritti speciali di prelievo (DPS).
2.
Il presente testo unico si applica anche alle forniture il cui valore di stima
al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, sia uguale o
superiore al controvalore in ECU di 130.000 DPS, che siano aggiudicate dalle
amministrazioni di cui all'allegato 1 e, per il solo settore difesa, per quelle
concernenti i prodotti indicati nell'allegato 2; per i prodotti del settore
difesa non ricompresi nell'allegato 2 si applica la soglia di cui al comma 1.
3.
Sono amministrazioni aggiudicatrici:
a)
le amministrazioni dello Stato, con l'esclusione dell'Amministrazione dei
monopoli di Stato per le sole forniture di sali e tabacchi, le regioni, le
province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e i
loro consorzi o associazioni, gli altri enti pubblici non economici;
b)
gli organismi di diritto pubblico; sono tali gli organismi, dotati di personalità
giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale
non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in
modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti
pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al
loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza
sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi
soggetti pubblici; gli organismi di diritto pubblico sono elencati, in modo non
esaustivo, nell'allegato 3.
4.
Le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché le province
autonome di Trento e Bolzano, nella loro rispettiva competenza, sono tenute ad
adeguare alle disposizioni del presente testo unico la normativa emanata nella
materia, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'articolo 9 della
legge 9 marzo 1989, n. 86, nonché dell'articolo 2 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112. Costituiscono norme di princìpio quelle contenute negli
articoli da 2 a 21-quater del presente testo unico.
5.
Nelle gare per l'aggiudicazione delle forniture di cui al presente testo unico
le amministrazioni aggiudicatrici osservano il princìpio della non
discriminazione tra i fornitori. Nell'atto di concessione di un'attività di
servizio pubblico deve essere stabilito che il concessionario è comunque
tenuto, per i contratti di pubbliche forniture da assegnarsi a terzi nell'esercizio
del servizio stesso, ad osservare tale princìpio.
6.
Il controvalore in ECU e in moneta nazionale da assumere a base per la
determinazione degli importi indicati ai commi 1 e 2, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee, ha effetto, di norma, per un biennio,
decorrente dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di
pubblicazione o dalla data eventualmente precisata in sede di pubblicazione;
esso è pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nei
quindici giorni successivi alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee (2).
2.
Pubbliche forniture.
1.
Le pubbliche forniture sono contratti a titolo oneroso aventi per oggetto
l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione, l'acquisto a riscatto con o
senza opzioni per l'acquisto, conclusi per iscritto tra un fornitore e una
delle amministrazioni o enti aggiudicatori definiti dall'art. 1.
3.
Contratti di durata.
1.
Ai fini del rispetto dei limiti d'importo indicati nell'art. 1:
a)
nell'ipotesi di forniture aventi una durata determinata e concernenti la
locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, se la
durata è uguale o inferiore a dodici mesi, si considera il valore totale di
stima per la durata del contratto; nel caso in cui tale durata è superiore a
dodici mesi, si considera il valore totale comprendente l'importo stimato del
valore residuo;
b)
nell'ipotesi di contratti dei quali si appalesi indeterminata la durata o nei
casi in cui sussistano dubbi sulla durata medesima, si considera il valore
mensile moltiplicato per 48;
c)
quando si tratta di contratti che presentano carattere di regolarità o che sono
destinati ad essere rinnovati nel corso di un periodo determinato:
1)
deve essere preso come base per l'applicazione di tali limiti il valore reale
complessivo dei contratti analoghi conclusi nel corso dei dodici mesi o
dell'esercizio precedenti, corretto, se possibile, tenendo conto delle
modifiche in termini di quantità o di valore prevedibili con riguardo ai dodici
mesi successivi al contratto iniziale;
2)
in alternativa, se l'esercizio è superiore a dodici mesi, può farsi riferimento
al costo stimato complessivo dei contratti aggiudicati nei dodici mesi
successivi alla prima esecuzione contrattuale nel corso dell'esercizio stesso;
3)
le modalità di valutazione dei contratti non possono essere utilizzate per
sottrarle all'applicazione del presente testo unico (3);
d)
per le forniture omogenee, che possono dar luogo a contratti aggiudicati
contemporaneamente per lotti distinti, deve essere preso come base il valore di
stima della totalità dei lotti;
e)
quando un contratto di fornitura prevede espressamente delle opzioni, deve
essere preso, come base per determinare il valore di stima del contratto,
l'importo totale massimo autorizzato dell'acquisto, della locazione
finanziaria, della locazione o dell'acquisto a riscatto, compreso il ricorso
alle opzioni.
2.
Nessun contratto d'acquisto può essere artificiosamente frazionato allo scopo
di sottrarlo all'applicazione del presente testo unico.
4.
Forniture escluse.
1.
Sono escluse dall'applicazione del presente testo unico:
a)
le forniture da assegnarsi nei settori e con le modalità di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
b)
le forniture di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
c)
le forniture dichiarate segrete o la cui esecuzione richiede misure speciali di
sicurezza, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi
essenziali della sicurezza dello Stato;
d)
le forniture regolate da norme procedurali diverse e da aggiudicarsi:
1)
in base ad un accordo internazionale concluso, in conformità con il Trattato,
con uno o più Paesi terzi e riguardante forniture destinate alla realizzazione
o all'utilizzazione in comune di un'opera da parte degli Stati firmatari; tale
accordo è comunicato alla Commissione delle Comunità europee a cura del
Ministero degli affari esteri;
2)
ad imprese di uno Stato membro o di un Paese terzo in base ad un accordo
internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza;
3)
in base alla particolare procedura di un'organizzazione internazionale;
e)
le forniture riguardanti, nel settore della difesa, la fabbricazione o il
commercio di armi, munizioni e materiale bellico di cui all'elenco deliberato
dal Consiglio delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 223, paragrafo 2,
del Trattato; tale esclusione non riguarda i prodotti che non sono destinati a
fini specificamente militari (4).
Capo
II - Norme comuni in materia di pubblicità e di termini
5.
Forme di pubblicità alle gare.
1.
Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 1, comma 3, comunicano,
non appena possibile dopo l'inizio dell'esercizio finanziario, con un bando di
gara indicativo, conforme all'allegato 4, lettera D), il totale delle
forniture, per settore di prodotti, il cui valore di stima, tenuto conto delle
disposizioni degli articoli 1 e 3, è pari o superiore a 750.000 ECU e che esse
intendono aggiudicare nel corso dei dodici mesi successivi; i settori di
prodotti sono definiti dalle amministrazioni aggiudicatrici con riferimento
alle voci della nomenclatura «classificazione dei prodotti associati alle
attività (C.P.A.)» di cui al regolamento CEE n. 3696/93 del Consiglio del 29
ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 342
del 31 dicembre 1993 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -
serie Comunità europee - 24 febbraio 1994, n. 16, ferma, comunque, l'osservanza
di successive modifiche o integrazioni del regolamento stesso. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica pubblica nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana le modalità di riferimento da fare, nei
bandi di gara, a particolari voci della nomenclatura in conformità con quanto
eventualmente stabilito in proposito dalla Commissione delle Comunità europee
(5).
2.
Le amministrazioni che intendono aggiudicare una pubblica fornitura mediante le
procedure aperte o ristrette di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b) o
c), o negoziate di cui al medesimo articolo 9, comma 3, manifestano tale
intenzione con un bando di gara (5).
3.
Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno aggiudicato una fornitura ne
comunicano il risultato con apposito avviso conforme all'allegato 4, lettera E.
Possono
essere omesse le informazioni:
a)
che siano di ostacolo all'applicazione di norme di legge;
b)
che siano contrarie al pubblico interesse;
c)
che siano lesive di interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o
private;
d)
che pregiudichino la concorrenza tra fornitori (5).
4.
I bandi e gli avvisi sono inviati il più rapidamente possibile all'Ufficio
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. Nel caso della procedura
accelerata di cui all'articolo 7, comma 8, i bandi di gara sono inviati per
telescritto, telegramma o telecopia (5).
5.
L'avviso di cui al comma 3 è inviato non oltre quarantotto giorni dalla
stipulazione del contratto.
6.
I bandi di gara e gli avvisi sono redatti in conformità degli schemi di cui
all'allegato 4.
7.
La pubblicazione dei bandi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
e, per estratto, su almeno due quotidiani a carattere nazionale e sul
quotidiano avente particolare diffusione nella regione dove la gara sarà svolta
non può aver luogo prima della data di spedizione, che deve esservi menzionata,
degli avvisi e dei bandi all'Ufficio di cui al comma 4. La pubblicazione non
deve contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee.
8.
La prova della data di spedizione incombe alle amministrazioni aggiudicatrici.
9.
Le spese di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee sono a carico delle Comunità; la lunghezza del
testo non può essere superiore a una pagina della Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee, ossia circa seicentocinquanta parole (5).
10.
Con le modalità di cui al comma 9 le amministrazioni aggiudicatrici possono far
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee anche i bandi di
gara relativi a forniture non disciplinate dal presente testo unico (5).
6.
Termini di ricezione delle offerte nel pubblico incanto.
1.
Nei pubblici incanti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), il termine di
ricezione delle offerte stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici non può
essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di
gara.
2.
Il termine di cui al comma 1 può essere ridotto fino a trentasei giorni ed,
eccezionalmente, fino a ventidue giorni se sia stato inviato alla Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee l'avviso indicativo di cui all'articolo 5,
comma 1, completo di tutte le informazioni di cui all'allegato 4, lettera A;
l'invio di tale avviso deve essere avvenuto almeno cinquantadue giorni prima
della data di spedizione del bando di gara e da non oltre un anno rispetto a
tale data; il termine ridotto deve essere, comunque, sufficiente a permettere
agli interessati la presentazione di offerte valide.
3.
I capitolati d'oneri e i documenti complementari, qualora richiesti in tempo
utile, devono essere inviati agli offerenti entro sei giorni lavorativi dalla
ricezione della richiesta.
4.
Se richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati
d'oneri devono essere comunicate almeno sei giorni prima del termine stabilito
per la ricezione delle offerte.
5.
Quando, in considerazione della mole dei capitolati d'oneri o dei documenti o
informazioni complementari, non possono essere rispettati i termini di cui ai
commi 3 e 4, oppure quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di
una visita dei luoghi o previa consultazione sul posto dei documenti allegati
al capitolato d'oneri, il termine di cui al comma 1 deve essere adeguatamente
prorogato.
6.
Le offerte sono presentate per iscritto e recapitate direttamente o a mezzo
posta; le amministrazioni aggiudicatrici possono consentire altre modalità di
presentazione a condizione che le offerte:
a)
includano tutte le informazioni necessarie alla loro valutazione;
b)
rimangano riservate in attesa della loro valutazione;
c)
se necessario, siano confermate al più presto per iscritto o mediante invio di
copia autenticata;
d)
vengano aperte dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione
(6).
7.
Termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte nella
licitazione privata, nell'appalto-concorso e nella trattativa privata.
1.
Nella licitazione privata e nell'appalto-concorso di cui all'articolo 9, comma
1, lettere b) e c), e nella trattativa privata di cui all'articolo 9, comma 3,
il termine di ricezione delle domande di partecipazione, stabilito dalle
amministrazioni aggiudicatrici, non può essere inferiore a trentasette giorni
dalla data di spedizione del bando di gara.
2.
Le amministrazioni aggiudicatrici, con le modalità di cui all'articolo 17,
invitano simultaneamente e per iscritto tutti i candidati prescelti a
presentare le rispettive offerte. La lettera d'invito, il cui contenuto minimo
è indicato nell'allegato 6, è accompagnata dal capitolato d'oneri e dai
documenti complementari.
3.
Nella licitazione privata e nell'appalto-concorso il termine di ricezione delle
offerte, stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici, non può essere
inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione della lettera di invito.
4.
Il termine di cui al comma 3 può essere ridotto fino a ventisei giorni se sia
stato inviato alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee l'avviso
indicativo di cui all'articolo 5, comma 1, completo di tutte le informazioni di
cui all'allegato 4, lettera B; l'invio di tale avviso deve essere avvenuto almeno
cinquantadue giorni prima della data di spedizione del bando di gara e da non
oltre un anno rispetto a tale data.
5.
Se richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati
d'oneri devono essere comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del
termine stabilito per la ricezione delle offerte.
6.
Quando le offerte possono essere fatte soltanto dopo la visita dei luoghi o
dopo la consultazione sul posto di documenti allegati al capitolato d'oneri, il
termine di cui al comma 3 deve essere adeguatamente prorogato.
7.
Le domande di partecipazione alle gare possono inoltrarsi per lettera,
telegramma, telescritto, per telefono o per telecopia; le domande di
partecipazione, quando sono fatte per telegramma, per telescritto, per telefono
o per telecopia, sono confermate per lettera da spedirsi non oltre i termini di
cui al comma 1.
8.
Nei casi in cui l'urgenza renda inidonei i termini previsti dai commi 1, 3 e 4,
le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire i termini seguenti:
a)
un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a
quindici giorni dalla data di spedizione del bando di gara;
b)
un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data
della lettera di invito a presentare offerte.
9.
Nei casi di cui al comma 8, il termine indicato nel comma 5 è ridotto a quattro
giorni, purché le informazioni complementari sul capitolato d'oneri siano state
richieste in tempo utile.
10.
Le domande di partecipazione e le lettere di invito a presentare offerte, nei
casi di cui al comma 8, sono inoltrate per i canali più rapidi e, se inviate
per telegramma, per telescritto, per telefono o per telecopia, sono confermate
prima della scadenza dei termini di cui, rispettivamente, alle lettere a) e b)
dello stesso comma.
11.
Le offerte sono presentate con le modalità di cui all'articolo 6, comma 6 (7).
Capo
III - Norme del settore tecnico
8.
Specifiche tecniche.
1.
Le specifiche tecniche di cui all'allegato 5 sono contenute nei capitolati
d'oneri o nei contratti relativi a ciascuna fornitura.
2.
Fatte salve le norme tecniche nazionali obbligatorie, purché compatibili con il
diritto comunitario, le specifiche tecniche di cui al comma 1 sono definite
dalle amministrazioni aggiudicatrici con riferimento a norme nazionali che
traspongono norme europee o ad omologazioni tecniche europee o a specifiche
tecniche comuni.
3.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono derogare a quanto stabilito al comma
2 qualora:
a)
dette norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni non
contengano disposizioni volte all'accertamento della conformità o non esistano
mezzi tecnici per accertare in modo soddisfacente la conformità di un prodotto
a tali norme, omologazioni o specifiche tecniche;
b)
l'applicazione del comma 2 pregiudichi l'applicazione:
1)
del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519, e successive modificazioni,
di attuazione della direttiva 91/263/CEE del Consiglio del 29 aprile 1991,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, che abroga e sostituisce
la direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986;
2)
della decisione 87/95/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986, relativa alla
normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle
telecomunicazioni, o di altri atti comunitari in specifici settori di servizi o
di prodotti;
c)
le norme, le omologazioni o le specifiche tecniche di cui al comma 2 obblighino
le amministrazioni aggiudicatrici ad acquisire forniture incompatibili con le
apparecchiature già in uso o comportino costi o difficoltà tecniche
sproporzionati, purché in tal caso la deroga si inserisca in un programma
definito e formulato per iscritto per il successivo passaggio, entro un periodo
determinato, a norme europee, omologazioni tecniche europee o specifiche
tecniche comuni;
d)
il progetto interessato abbia natura realmente innovativa, tale da rendere
inadeguata l'applicazione delle norme, omologazioni e specifiche tecniche
comuni già esistenti.
4.
Qualora ricorrano le ipotesi di deroga di cui al comma 3, le amministrazioni
che se ne avvalgono ne indicano i motivi, ove possibile, nel bando di gara da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee o nei capitolati
d'oneri e, in ogni caso, nella propria documentazione interna; tali motivi
vengono comunicati, su richiesta, alla Commissione e agli altri Stati membri.
5.
In mancanza di norme europee, di omologazioni tecniche europee o di specifiche
tecniche comuni, le specifiche tecniche:
a)
sono definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali di cui sia
riconosciuta la conformità ai requisiti essenziali indicati nelle direttive
comunitarie sull'armonizzazione tecnica, in conformità con le procedure
stabilite nelle direttive stesse e, in particolare, con quelle di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, di attuazione
della direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989;
b)
possono essere definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali in
materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere, nonché di
impiego dei materiali;
c)
possono essere definite con riferimento ad altri documenti e in particolare, in
ordine di preferenza:
1)
a norme nazionali che recepiscono norme internazionali accettate dallo Stato
italiano;
2)
ad altre norme e omologazioni tecniche nazionali;
3)
a qualsiasi altra norma.
6.
Salvo che non sia giustificata dall'oggetto dell'appalto, è vietata
l'introduzione nelle clausole contrattuali di specifiche tecniche che
menzionano prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza o ottenuti
con un particolare procedimento e che hanno l'effetto di favorire o escludere
determinati fornitori o prodotti. È vietata, in particolare, l'indicazione di
marchi, brevetti o tipi o l'indicazione di un'origine o di una produzione
determinata; tale indicazione, purché accompagnata dalla menzione «o
equivalente», è, tuttavia, ammessa se le amministrazioni aggiudicatrici non
possano fornire una descrizione dell'oggetto del contratto mediante specifiche
sufficientemente precise e comprensibili da parte di tutti gli interessati (8).
Capo
IV - Criteri di scelta del contraente
9.
Procedure di aggiudicazione.
1.
Nel bando di gara l'amministrazione aggiudicatrice indica quale delle seguenti
procedure intende utilizzare per l'aggiudicazione della fornitura:
a)
il pubblico incanto;
b)
la licitazione privata;
c)
l'appalto-concorso;
d)
la trattativa privata.
2.
Si intende per:
a)
pubblico incanto, la procedura aperta in cui ogni impresa interessata può
presentare un'offerta;
b)
licitazione privata, la procedura ristretta alla quale partecipano soltanto le
imprese invitate dall'amministrazione aggiudicatrice;
c)
appalto-concorso, la procedura ristretta di cui alla lettera b), nella quale il
candidato redige, in base alla richiesta formulata dall'amministrazione
aggiudicatrice, il progetto della fornitura e indica le condizioni e i prezzi
ai quali è disposto ad eseguirla;
d)
trattativa privata, la procedura negoziata in cui l'amministrazione
aggiudicatrice consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di
esse i termini del contratto.
3.
Le forniture del presente testo unico possono essere aggiudicate a trattativa
privata in caso di offerte irregolari, dopo che siano stati esperiti un
pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto-concorso, oppure in caso
di offerte che risultano inaccettabili in relazione a quanto disposto dagli
articoli da 10 a 20, purché le condizioni iniziali della fornitura non vengano
sostanzialmente modificate; le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano, in
questo caso, un bando di gara, oppure ammettono alla trattativa privata tutte
le imprese che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 11 a 15 e che, in
occasione della precedente procedura aperta o ristretta, hanno presentato
offerte conformi ai requisiti formali della procedura di gara.
4.
Le forniture del presente testo unico possono essere aggiudicate a trattativa
privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara:
a)
quando non vi è stata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata dopo
l'esperimento di un pubblico incanto, di una licitazione privata o di un
appalto-concorso, purché le condizioni iniziali della fornitura non siano
sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa alla Commissione delle
Comunità europee un'apposita relazione esplicativa;
b)
per i prodotti fabbricati a puro scopo di ricerca, di prova, di studio o di
messa a punto, meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad
accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a
punto;
c)
per le forniture la cui fabbricazione o consegna può essere affidata, a causa
di particolarità tecniche, artistiche o per ragioni inerenti alla protezione
dei diritti di esclusiva, unicamente a un fornitore determinato;
d)
nella misura strettamente necessaria, quando l'eccezionale urgenza risultante
da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice non sia
compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte o ristrette di cui al
comma 2 o da quelle negoziate di cui al comma 3; le circostanze addotte non
devono essere in nessun caso imputabili all'amministrazione stessa;
e)
per le forniture complementari effettuate dal fornitore originario e destinate
al rinnovo parziale di forniture o impianti d'uso corrente o all'ampliamento di
forniture o impianti esistenti, qualora la sostituzione del fornitore obblighi
l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare materiale di tecnica differente,
l'impiego o la manutenzione del quale comporti incompatibilità o difficoltà
tecniche sproporzionate; in tali casi la durata dei contratti e dei contratti
rinnovabili non può, di regola, superare i tre anni.
5.
In ogni altro caso si applicano le procedure di cui al comma 1, lettere a), b)
o c) (9).
10.
Raggruppamenti di imprese.
1.
Alle gare per l'aggiudicazione delle forniture di cui al presente testo unico
sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente
raggruppate.
2.
L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e
deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole
imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le
stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nel presente articolo.
3.
L'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti
dell'amministrazione di tutte le imprese raggruppate.
4.
Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della
gara, devono conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad
una di esse, designata quale capogruppo. Tale mandato deve contenere
espressamente le prescrizioni di cui al presente articolo e risultare da
scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dal Paese in cui il
relativo atto è redatto. La procura è conferita al rappresentante legale
dell'impresa capogruppo.
5.
Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha
effetto nei riguardi dell'amministrazione.
6.
Al mandatario spetta la rappresentanza, anche processuale, delle imprese
mandanti nei riguardi dell'amministrazione per tutte le operazioni e gli atti
di qualsiasi natura dipendenti dal contratto, anche dopo il collaudo della
fornitura, fino all'estinzione del rapporto. Tuttavia l'amministrazione può far
valere direttamente le responsabilità a carico delle imprese mandanti.
7.
Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione
fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai
fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
8.
In caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa
individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare,
l'amministrazione ha facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del
gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel
gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria
nel modo indicato al comma 4, ovvero di recedere dal contratto.
9.
In caso di fallimento di una impresa mandante o, se trattasi di impresa
individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare,
l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso
dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a
mezzo delle altre imprese mandanti (10).
11.
Esclusione dalla partecipazione alle gare.
1.
Indipendentemente da quanto previsto dall'articolo 3, ultimo comma, del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, e dall'articolo 68 del relativo regolamento di
esecuzione, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono esclusi
dalla partecipazione alle gare i fornitori:
a)
che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione
controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione
equivalente secondo la legislazione del Paese in cui sono stabiliti, o a carico
dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni,
oppure versino in stato di sospensione dell'attività commerciale;
b)
nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in
giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale o
per delitti finanziari;
c)
che nell'esercizio della propria attività professionale abbiano commesso un
errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto
dall'amministrazione aggiudicatrice;
d)
che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione
italiana o quella del Paese in cui sono stabiliti;
e)
che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui sono
stabiliti;
f)
che si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire
informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo o
degli articoli 12, 13, 14, 15 e 18.
2.
A dimostrazione che il fornitore non si trova in una delle situazioni di cui
alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1 è sufficiente la produzione di un
certificato rilasciato dall'ufficio competente, nazionale o del Paese in cui è
stabilito, o anche di una dichiarazione rilasciata, con le forme di cui alla
legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, dal
fornitore interessato, che attesti sotto la propria responsabilità di non
trovarsi in una delle predette situazioni.
3.
Qualora la legislazione del Paese in cui il concorrente è stabilito non
contempli il rilascio di uno o più certificati previsti dal comma 2, ovvero se
tali documenti non contengono tutti i dati richiesti, essi possono essere
sostituiti da una dichiarazione giurata; se neanche questa è ivi prevista, è
sufficiente una dichiarazione solenne che, al pari di quella giurata, deve
essere resa innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o
ad un organismo professionale qualificato, autorizzati a riceverla in base alla
legislazione del Paese stesso, che ne attesti l'autenticità.
4.
Il Ministero di grazia e giustizia e le altre amministrazioni competenti, nei
tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle
politiche comunitarie, gli uffici e organi competenti al rilascio dei
certificati o altre attestazioni di cui al comma 2; con le stesse modalità le
amministrazioni provvedono a comunicare gli eventuali successivi aggiornamenti.
Nei trenta giorni successivi al loro ricevimento il Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie cura la trasmissione dei dati stessi
alla Commissione delle Comunità europee e agli altri Stati membri (11).
12.
Iscrizione dei concorrenti nei registri professionali.
1.
Le imprese concorrenti alle gare possono essere invitate a provare la loro
iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato se
chi esercita l'impresa è un cittadino italiano o di altro Stato membro
residente in Italia. Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non
residente in Italia, può essergli richiesto di provare la sua iscrizione,
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri
professionali o commerciali di cui all'allegato 7 o di presentare una
dichiarazione giurata o un certificato in conformità con quanto previsto in
tale allegato.
2.
I fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nell'allegato 7
attestano, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato
rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese
in cui sono residenti; altrimenti si applicano, a tali fornitori, le
disposizioni di cui al punto 2, ultimo periodo, dello stesso allegato (12).
13.
Capacità finanziaria ed economica dei concorrenti.
1.
La dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese
concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
a)
idonee dichiarazioni bancarie;
b)
bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;
c)
dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo
alle forniture identiche a quella oggetto della gara, realizzate negli ultimi
tre esercizi.
2.
Le amministrazioni precisano nel bando di gara quali dei documenti indicati al
comma 1 devono essere presentati, nonché gli altri eventuali che ritengono di
richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere
richiesti a fornitori stabiliti in Stati membri che non prevedono la
pubblicazione del bilancio.
3.
Se il fornitore non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le
referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria
mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione
(13).
14.
Capacità tecniche dei concorrenti.
1.
La dimostrazione delle capacità tecniche delle imprese concorrenti può essere
fornita mediante:
a)
l'elenco delle principali forniture effettuate durante gli ultimi tre anni, con
il rispettivo importo, data e destinatario. Se trattasi di forniture effettuate
ad amministrazioni od enti pubblici, esse sono provate da certificati
rilasciati o vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi
di forniture a privati, i certificati sono rilasciati dall'acquirente; quando
ciò non sia possibile, è sufficiente una semplice dichiarazione del
concorrente;
b)
la descrizione dell'attrezzatura tecnica, delle misure adottate per garantire
la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca dell'impresa;
c)
l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici che facciano o meno parte
integrante dell'impresa ed in particolare di quelli incaricati dei controlli di
qualità;
d)
campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità sia
certificabile a richiesta dell'amministrazione;
e)
certificati stabiliti dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del
controllo di qualità, riconosciuti competenti, i quali attestino la conformità
dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme;
f)
controllo effettuato dall'amministrazione o, per suo incarico, da un organismo
ufficiale competente del Paese di residenza del concorrente, quando i prodotti
da fornire sono complessi o, in via eccezionale, devono rispondere ad uno scopo
determinato. Tale controllo verte sulla capacità di produzione e, se
necessario, di studio e di ricerca dell'impresa concorrente e sulle misure
usate da quest'ultima per controllare la qualità.
2.
Nei bandi di gara o nelle lettere d'invito le amministrazioni devono precisare
quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o
dimostrati (14).
3.
Le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo e quelle di cui
all'articolo 13 non possono andare oltre l'oggetto della fornitura e
l'amministrazione deve tenere conto dei legittimi interessi dell'impresa
concorrente relativi alla protezione dei segreti tecnici e commerciali (14).
15.
Completamento e chiarimenti dei documenti presentati.
1.
Nei limiti previsti dagli articoli 11, 12, 13 e 14, le amministrazioni possono
invitare le imprese concorrenti a completare od a fornire i chiarimenti in
ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
2.
Le amministrazioni sono tenute a rispettare il carattere riservato di tutte le
informazioni fornite dalle imprese concorrenti.
16.
Subappalto.
1.
Nel capitolato d'oneri l'amministrazione aggiudicatrice richiede al concorrente
di indicare nell'offerta le parti della fornitura che intende eventualmente
subappaltare a terzi.
2.
L'indicazione di cui al comma 1 lascia impregiudicata la responsabilità del
fornitore aggiudicatario.
3.
La disciplina del subappalto contenuta nell'articolo 18 della legge 19 marzo
1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni, si applica anche nel
settore delle pubbliche forniture (15).
17.
Scelta dei soggetti da invitare nella licitazione privata, nell'appalto
concorso e nella trattativa privata.
1.
Nella licitazione privata e nell'appalto concorso, nonché nella trattativa
privata di cui all'articolo 9, comma 3, l'amministrazione aggiudicatrice
sceglie, tra i candidati in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli da
11 a 15, quelli da invitare per la presentazione delle offerte ovvero per la
trattativa; l'amministrazione si basa sulle informazioni ricevute in merito
alla situazione del fornitore, nonché sulle informazioni e sulle formalità
necessarie per valutare le condizioni minime di natura economica e tecnica che
devono essere soddisfatte.
2.
Nella licitazione privata e nell'appalto concorso l'amministrazione
aggiudicatrice può prevedere, facendone menzione nel bando di gara, i numeri
minimo e massimo di fornitori che intende invitare; i limiti sono definiti in
relazione alla natura della prestazione da fornire, fermo restando che il
numero minimo non deve essere inferiore a cinque e quello massimo, almeno di
norma, a venti fornitori; in ogni caso il numero di candidati invitati a
presentare offerte deve essere sufficiente a garantire una concorrenza
effettiva. 3. Nella trattativa privata indetta ai sensi dell'articolo 9, comma
3, il numero dei candidati non può essere inferiore a tre, purché vi sia un
numero sufficiente di candidati idonei.
4.
Le amministrazioni aggiudicatrici rivolgono gli inviti, senza discriminazioni
basate sulla nazionalità, ai fornitori italiani o di altri Stati membri in
possesso dei requisiti richiamati al comma 1 (16).
18.
Elenchi ufficiali di fornitori.
1.
I concorrenti iscritti in elenchi o albi ufficiali di fornitori possono
presentare all'amministrazione aggiudicatrice, per ogni appalto, un certificato
d'iscrizione indicante le referenze che hanno permesso l'iscrizione e la
relativa classificazione.
2.
Nell'istituzione, nella tenuta e nell'aggiornamento degli elenchi o albi dei
fornitori devono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 11,
comma 1, lettere a), b), c) ed f), e agli articoli 12, 13 e 14 del presente
testo unico.
3.
L'iscrizione di un fornitore in uno degli elenchi o albi di cui al comma 1 o in
analoghi elenchi di altri Stati membri, certificata dall'autorità che li ha
istituiti, costituisce, per le amministrazioni aggiudicatrici, presunzione di
idoneità del fornitore stesso limitatamente a quanto previsto all'articolo 11,
comma 1, lettere a), b), c) ed f), all'articolo 12, all'articolo 13, comma 1,
lettere b) e c), e all'articolo 14, comma 1, lettera a), del presente testo
unico.
4.
I dati risultanti dall'iscrizione in uno degli elenchi o albi di cui al comma 1
non possono essere contestati dall'amministrazione aggiudicatrice; tuttavia,
per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali
può essere richiesta ai concorrenti iscritti negli elenchi un'apposita
dichiarazione aggiuntiva.
5.
I cittadini di altri Stati membri debbono potersi iscrivere negli elenchi o
albi ufficiali di cui al comma 1 alle stesse condizioni stabilite per i
fornitori italiani; a tal fine non possono essere richieste prove o
dichiarazioni diverse da quelle previste dagli articoli da 11 a 14.
6.
Le amministrazioni o gli enti che gestiscono tali elenchi o albi comunicano
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento
delle politiche comunitarie, nei tre mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore
del presente testo unico ovvero dall'istituzione di nuovi elenchi o albi, il
nome e l'indirizzo dei gestori degli stessi presso cui possono essere
presentate le domande d'iscrizione; le stesse amministrazioni o enti provvedono
all'aggiornamento dei dati comunicati. Nei trenta giorni successivi al loro
ricevimento il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie
cura la trasmissione di tali dati agli altri Stati membri (17).
19.
Criteri di aggiudicazione e anomalia dell'offerta.
1.
Le forniture previste dal presente testo unico, sono aggiudicate in base a uno
dei seguenti criteri:
a)
al prezzo più basso, qualora la fornitura dei beni oggetto del contratto debba
essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici;
b)
a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad
elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il
prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il
rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico,
il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica; in questo caso, i
criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere
menzionati nel capitolato d'oneri e nel bando di gara, possibilmente
nell'ordine decrescente di importanza che è loro attribuita.
2.
Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla
prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice, prima di escluderle, chiede per
iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta
ritenuti pertinenti e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni
ricevute.
3.
L'amministrazione aggiudicatrice tiene conto, in particolare, delle
giustificazioni riguardanti l'economia del processo di fabbricazione o le
soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui
dispone il concorrente per fornire il prodotto o l'originalità del prodotto
stesso.
4.
Sono assoggettate alla verifica di cui ai commi 2 e 3 tutte le offerte che
presentano una percentuale di ribasso che supera di un quinto la media
aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tenere conto
delle offerte in aumento.
5.
Nel caso di aggiudicazione dell'appalto con le modalità di cui al comma 1,
lettera a), l'amministrazione aggiudicatrice comunica alla Commissione delle
Comunità europee l'esclusione delle offerte ritenute troppo basse (18).
20.
Varianti.
1.
Quando l'aggiudicazione avviene in base all'articolo 19, comma 1, lettera b),
l'amministrazione aggiudicatrice può prendere in considerazione le varianti
presentate dai concorrenti qualora esse siano conformi ai requisiti minimi
prescritti dalla stessa amministrazione.
2.
L'amministrazione aggiudicatrice indica nel bando di gara se le varianti sono
ammesse e, in tal caso, precisa, nel capitolato d'oneri, i requisiti minimi che
esse devono rispettare e le modalità per la loro presentazione.
3.
L'amministrazione aggiudicatrice non può respingere la presentazione di una
variante soltanto perché essa sia stata stabilita con specifiche tecniche
definite con riferimento a norme nazionali che attuano norme europee o a
omologazioni tecniche europee oppure a specifiche tecniche comuni di cui
all'articolo 8, comma 2, o con riferimento a specifiche tecniche nazionali di
cui all'articolo 8, comma 5, lettere a) e b).
4.
Le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano ammesso varianti a norma dei
commi che precedono non possono respingere una variante soltanto perché
configurerebbe, se accolta, un appalto pubblico di servizi anziché di forniture
(19).
21.
Comunicazioni e verbali di gara.
1.
L'amministrazione comunica, entro dieci giorni dall'espletamento della gara,
l'esito di essa all'aggiudicatario e al concorrente che segue nella
graduatoria.
2.
L'amministrazione aggiudicatrice, nei quindici giorni dal ricevimento della
relativa istanza scritta, comunica ai richiedenti i motivi del rigetto della
loro domanda di invito o della loro offerta; a richiesta di coloro che abbiano
presentato offerte selezionabili, essa comunica anche le caratteristiche e i
vantaggi propri dell'offerta risultata aggiudicataria e il nome del concorrente
al quale è stata aggiudicata la fornitura; talune informazioni possono essere
omesse se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 5, comma 3, secondo
periodo.
3.
L'amministrazione aggiudicatrice comunica, ai concorrenti che lo richiedono per
iscritto, i motivi che l'hanno indotta a rinunciare all'aggiudicazione di una
fornitura oggetto di una gara ovvero ad avviare una nuova procedura; essa
comunica tale decisione anche all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle
Comunità europee.
4.
Per ogni fornitura conclusa l'amministrazione aggiudicatrice redige un verbale
contenente almeno le seguenti informazioni:
a)
il nome e l'indirizzo dell'amministrazione stessa;
b)
l'oggetto e il valore della fornitura;
c)
i nomi dei concorrenti presi in considerazione e i motivi della loro scelta;
d)
i nomi dei concorrenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
e)
il nome dell'aggiudicatario e le motivazioni della scelta della sua offerta e,
se nota, la parte della fornitura che il medesimo intende subappaltare a terzi;
f)
le circostanze che, ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, giustificano il
ricorso alla trattativa privata.
5.
Il verbale di cui al comma 4, o un suo estratto, è comunicato, dietro sua
richiesta, alla Commissione delle Comunità europee (20).
Capo
V - Fornitori di Paesi terzi, prospetti statistici e disposizioni finali (21)
21-bis.
Accesso alle gare di fornitori non appartenenti a Stati membri e forniture di
prodotti originari di Paesi terzi.
1.
Per l'accesso alle gare disciplinate dal presente testo unico di fornitori
appartenenti a Stati la cui lista viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee, che hanno diritto ai benefici previsti dall'accordo
GATT sulle pubbliche forniture, approvato dal Consiglio delle Comunità con
decisione in data 10 dicembre 1979, n. 80/271/CEE, come modificato con
protocollo 2 febbraio 1987, approvato dal Consiglio delle Comunità con decisione
in data 16 novembre 1987, n. 87/565/CEE e, successivamente, con protocollo del
15 aprile 1994, approvato dal Consiglio delle Comunità europee in data 22
dicembre 1994, n. 94/800/CE, si applicano le disposizioni previste dall'accordo
stesso.
2.
L'accesso alle gare per pubbliche forniture di soggetti appartenenti a Stati
diversi da quelli di cui al comma 1 e le forniture di prodotti originari degli
stessi Stati possono essere consentiti caso per caso, per esigenze tecniche o
economiche, dalle amministrazioni aggiudicatrici che indicono le gare (22).
21-ter.
Prospetti statistici.
1.
Entro il 31 luglio di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici, anche tenuto
conto di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie, un prospetto statistico relativo ai
contratti stipulati nell'anno precedente. Il Dipartimento per il coordinamento
delle politiche comunitarie trasmette tali dati entro il 31 ottobre alla
Commissione delle Comunità europee.
2.
Per le amministrazioni aggiudicatrici elencate nell'allegato 1 i prospetti di
cui al comma 1 indicano almeno:
a)
il valore globale degli appalti aggiudicati da ciascuna di esse al di sotto
delle soglie di cui all'articolo 1, commi 1 e 2;
b)
per le forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1,
commi 1 e 2, il numero e il valore delle forniture aggiudicate da ciascuna
amministrazione, distinguendo, ove possibile, secondo il tipo di procedura, le
categorie di prodotti in base alla nomenclatura di cui all'articolo 5, comma 1,
la nazionalità degli aggiudicatari e, in caso di gare a trattativa privata,
secondo la suddivisione di cui all'articolo 9, commi 3 e 4, e con la
precisazione del numero e del valore delle forniture attribuite a ciascuno
Stato membro e a Paesi terzi;
c)
il numero e il valore globale delle forniture eventualmente aggiudicate in base
a deroghe all'accordo GATT.
3.
Per tutte le altre amministrazioni aggiudicatrici i prospetti di cui al comma 1
indicano:
a)
il numero e il valore delle forniture aggiudicate, di importo pari o superiore
alle soglie di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, distinguendo, ove possibile,
secondo le procedure, le categorie di prodotti in base alla nomenclatura di cui
all'articolo 5, comma 1, e la nazionalità dei fornitori ai quali sono state
aggiudicate le forniture, con la precisazione del numero e del valore delle
forniture attribuite a ciascuno Stato membro e a Paesi terzi;
b)
il valore totale delle forniture aggiudicate in base alle deroghe all'accordo
GATT (22).
21-quater.
Computo dei termini.
1.
Il computo dei termini previsti nel presente decreto è effettuato secondo le
disposizioni del regolamento CEE - EURATOM del Consiglio del 3 giugno 1971, n.
1182/71 (22).
21-quinquies.
Disposizioni finali.
1.
La legge 30 marzo 1981, n. 113, come modificata dal decreto-legge 7 novembre
1981, n. 631, convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784, e dalla legge 23
marzo 1983, n. 83, e il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 48, sono
abrogati.
2.
Gli allegati da 1 a 7 fanno parte integrante del presente testo unico (22).
Allegato
1 (23)
AMMINISTRAZIONI
AGGIUDICATRICI
(Articolo
1, comma 2, del presente testo unico)
1)
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica [1];
2)
Ministero delle finanze [2];
3)
Ministero di grazia e giustizia;
4)
Ministero degli affari esteri;
5)
Ministero della pubblica istruzione;
6)
Ministero dell'interno;
7)
Ministero dei lavori pubblici;
8)
Ministero per le politiche agricole;
9)
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
10)
Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
11)
Ministero della sanità;
12)
Ministero per i beni culturali e ambientali;
13)
Ministero della difesa;
14)
Ministero del commercio con l'estero;
15)
Ministero delle comunicazioni;
16)
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
17)
Ministero dell'ambiente;
18)
Ministero dei trasporti e della navigazione;
19)
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
__________
[1]
Facente funzione di ente acquirente centrale per la maggior parte degli altri
Ministeri o enti.
[2]
Non compresi gli appalti conclusi dall'Amministrazione dei monopoli di Stato
limitatamente alle
forniture
di sali e tabacchi.
Allegato
2 (24)
PRODOTTI
DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2
Capitolo
25: Sale; zolfo, terre e pietre; gessi, calci e cementi.
Capitolo
26: Minerali metallurgici, scorie e ceneri.
Capitolo
27: Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione;
sostanze bituminose; cere minerali; eccettuati:ex 27.10: carburanti speciali.
Capitolo
28: Prodotti chimici inorganici; composti inorganici o organici dei metalli
preziosi, degli elementi radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli
isotopi; eccettuati:
ex
28.09: esplosivi;
ex
28.13: esplosivi;
ex
28.14: gas lacrimogeni;
ex
28.28: esplosivi;
ex
28.32: esplosivi;
ex
28.39: esplosivi;
ex
28.50: prodotti tossicologici;
ex
28.51: prodotti tossicologici;
ex
28.54: esplosivi.
Capitolo
29: Prodotti chimici; eccettuati:
ex
29.03: esplosivi;
ex
29.04: esplosivi;
ex
29.07: esplosivi;
ex
29.08: esplosivi;
ex
29.11: esplosivi; ex 29.12: esplosivi;
ex
29.13: prodotti tossicologici;
ex
29.14: prodotti tossicologici;
ex
29.15: prodotti tossicologici;
ex
29.21: prodotti tossicologici;
ex
29.22: prodotti tossicologici;
ex
29.23: prodotti tossicologici;
ex
29.26: esplosivi;
ex
29.27: prodotti tossicologici;
ex
29.29: esplosivi.
Capitolo
30: Prodotti farmaceutici.
Capitolo
31: Concimi.
Capitolo
32: Estratti per concia e per tinta; tannini e loro derivati; sostanze
coloranti; colori, pitture, vernici e tinture; mastici; inchiostri.
Capitolo
33: Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati
e cosmetici preparati.
Capitolo
34: Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie,
preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per
pulire e lucidature, candele e prodotti simili, paste per modelli e «cere per
l'odontoiatria».
Capitolo
35: Sostanze albuminoidi; colle; enzimi.
Capitolo
37: Prodotti per la fotografia e per la cinematografia.
Capitolo
38: Prodotti vari delle industrie chimiche eccettuati:
ex
38.19: prodotti tossicologici.
Capitolo
39: Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine
artificiali e lavori di tali sostanze; eccettuati:
ex
39.03: esplosivi.
Capitolo
40: Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro lavori, eccettuati:
ex
40.11: Pneumatici a prova di proiettili.
Capitolo
41: Pelli e cuoio.
Capitolo
42: Lavori di cuoio o di pelli; oggetti da correggiaio e da sellaio; oggetti da
viaggio, borse da donna e simili contenitori; lavori di budella.
Capitolo
43: Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali.
Capitolo
44: Legno, carbone di legna e lavori di legno.
Capitolo
45: Sughero e suoi lavori.
Capitolo
46: Lavori di intreccio, da panieraio e da stuoiaio.
Capitolo
47: Materie occorrenti per la fabbricazione della carta.
Capitolo
48: Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone.
Capitolo
49: Prodotti dell'arte libraria e delle arti grafiche.
Capitolo
65: Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti.
Capitolo
66: Ombrelli (da pioggia e da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti.
Capitolo
67: Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori
artificiali; lavori di capelli.
Capitolo
68: Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica e materie simili.
Capitolo
69: Prodotti ceramici.
Capitolo
70: Vetro e lavori di vetro.
Capitolo
71: Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) e simili,
metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di
queste materie; minuterie di fantasia.
Capitolo
73: Ghisa, ferro e acciaio.
Capitolo
74: Rame.
Capitolo
75: Nichel.
Capitolo
76: Alluminio.
Capitolo
77: Magnesio, berillio (glucinio).
Capitolo
78: Piombo.
Capitolo
79: Zinco.
Capitolo
80: Stagno.
Capitolo
81: Altri metalli comuni.
Capitolo
82: Utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli
comuni; eccettuati:
ex
82.05: utensili;
ex
82.07: pezzi per utensili.
Capitolo
83: Lavori diversi e metalli comuni.
Capitolo
84: Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; eccettuati:
ex
84.06: motori;
ex
84.08: altri propulsori;
ex
84.45: macchine;
ex84.53:macchine
automatiche per l'elaborazione dell'informazione;
ex
84.55: pezzi della voce 84.53;
ex
84.59: reattori nucleari.
Capitolo
85: Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati a usi elettrotecnici;
eccettuati:
ex
85.13: telecomunicazioni;
ex
85.15: apparecchi di trasmissione.
Capitolo
86: Veicoli e materiali per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non
elettrici per vie di comunicazione; eccettuati:
ex
86.02: locomotive blindate;
ex
86.03: altre locomotive blindate;
ex
86.05: vetture blindate;
ex
86.06: carri-officine;
ex
86.07: carri.
Capitolo
87: Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri;
eccettuati:
ex
87.08: carri da combattimento e autoblinde;
ex
87.01: trattori;
ex
87.02: veicoli militari;
ex
87.03: veicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panne;
ex
87.09: motocicli;
ex
87.14: rimorchi.
Capitolo
89: Navigazione marittima e fluviale, eccettuate:
ex
89.01A: navi da guerra.
Capitolo
90: Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di
misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici;
eccettuati:
ex
90.05: binocoli;
ex
90.13: strumenti vari, laser;
ex
90.14: telemetri;
ex
90.28: strumenti di misura elettrici o elettronici;
ex
90.11: microscopi;
ex
90.17: strumenti per la medicina;
ex
90.18: apparecchi di meccanoterapia;
ex
90.19: apparecchi di ortopedia;
ex
90.20: apparecchi a raggi X.
Capitolo
91: Orologeria.
Capitolo
92: Strumenti musicali; apparecchi di registrazione e di riproduzione del
suono; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono
in televisione; parti e accessori di questi strumenti e apparecchi.
Capitolo
94: Mobilia; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; eccettuati:
ex
9401A: sedili per aerodine.
Capitolo
95: Oggetti da intagliare e da modellare allo stato lavorato (compresi i
lavori).
Capitolo
96: Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacci.
Capitolo
98: Lavori diversi.
Allegato
3 (25)
ORGANISMI
DI DIRITTO PUBBLICO
(Articolo
1, comma 3, lettera b), del presente testo unico)
Organismi:
Società
«Stretto di Messina» (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
gennaio 1998;)
Ente
autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo;
Ente
nazionale per l'aviazione civile - ENAC;
Ente
nazionale per l'assistenza al volo - ENAV.
Categorie:
Autorità
portuali;
Aziende
speciali, istituzioni e società per azioni a prevalente capitale pubblico di
cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché società per
azioni a prevalente capitale privato di cui all'articolo 12 della legge 23
dicembre 1992, n. 498;
Consorzi
per le opere idrauliche;
Università
statali, Istituti universitari statali;
Istituti
superiori scientifici e culturali, Osservatori astronomici, astrofisici,
geofisici o vulcanologici;
Enti
di ricerca e sperimentazione;
Istituzioni
pubbliche di assistenza e di beneficenza;
Consorzi
di bonifica;
Enti
di sviluppo o di irrigazione;
Consorzi
per le aree industriali;
Enti
preposti a servizi di pubblico interesse;
Enti
pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo
libero;
Enti
culturali e di promozione artistica.
Allegato
4 (26)
MODELLI
DI BANDI DI GARA E AVVISI
(Articolo
5, comma 6, del presente testo unico)
A
- Pubblico incanto
(Articolo
9, comma 1, lettera a), del presente testo unico)
1)
Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telescrivente e
telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice.
2)
a) Procedura di aggiudicazione prescelta;
b)
forma della fornitura che è oggetto della gara.
3)
a) Luogo della consegna;
b)
natura dei prodotti da fornire, con specificazione degli scopi per i quali le
offerte sono richieste (se per acquisto, affitto, noleggio, locazione
finanziaria o per una combinazione di tali scopi); numero di riferimento CPA;
c)
quantità dei prodotti da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori
forniture e, se nota, una stima dei tempi entro i quali tali opzioni possono
essere esercitate; nel caso di appalti rinnovabili nel corso di un determinato
periodo, presumibile calendario delle successive gare di fornitura;
d)
indicazioni relative alla possibilità per i fornitori di presentare offerte per
una parte delle forniture richieste.
4)
Termine ultimo per il completamento della fornitura o durata del contratto e,
per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio o la consegna delle forniture.
5)
a) Nome e indirizzo del servizio presso il quale possono essere richiesti i
capitolati d'oneri e i documenti complementari;
b)
termine ultimo per la ricezione delle domande sub - a);
c)
eventualmente, importo e modalità di pagamento della somma da versare per
ottenere i documenti sub - a).
6)
a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte;
b)
indirizzo al quale le offerte devono essere inviate;
c)
la o le lingue nelle quali esse devono essere redatte.
7)
a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte;
b)
data, luogo e ora dell'apertura delle offerte.
8)
Eventuali cauzioni o garanzie richieste.
9)
Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni in materia.
10)
Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprese
aggiudicatario della fornitura.
11)
Indicazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime
di carattere economico e tecnico cui questi deve soddisfare.
12)
Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta.
13)
Criteri utilizzati per l'aggiudicazione della fornitura; vanno menzionati i
criteri diversi dal prezzo più basso qualora non figurino nel capitolato
d'oneri.
14)
Eventuale divieto di varianti.
15)
Altre indicazioni.
16)
Data o date di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee o menzione della sua mancata pubblicazione.
17)
Data d'invio del bando all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità
europee.
18)
Data di ricezione del bando da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali
delle Comunità europee.
19)
Eventuale indicazione del fatto che la fornitura rientra nel campo
d'applicazione dell'accordo GATT.
B
- Licitazione privata e appalto concorso
(Articolo
9, comma 1, lettere b) e c), del presente testo unico)
1)
Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telescrivente o
telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice.
2)
a) Procedura di aggiudicazione prescelta;
b)
eventualmente; giustificazione del ricorso alla procedura accelerata;
c)
forma della fornitura che è oggetto della gara.
3)
a) Luogo della consegna;
b)
natura dei prodotti da fornire, con specificazione degli scopi per i quali le
offerte sono richieste (se per acquisto, affitto, noleggio, locazione finanziaria
o per una combinazione di tali scopi); numero di riferimento CPA;
c)
quantità dei prodotti da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori
forniture e, se nota, una stima dei tempi entro i quali tali opzioni possono
essere esercitate; nel caso di forniture rinnovabili nel corso di un
determinato periodo, presumibile calendario delle successive gare di fornitura;
d)
indicazioni relative alla possibilità per i fornitori di presentare offerte per
una parte delle forniture richieste.
4)
Termine ultimo per il completamento della fornitura o durata del contratto e,
per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio o la consegna delle forniture.
5)
Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprese
aggiudicatario della fornitura.
6)
a) Termine per la ricezione delle domande di partecipazione;
b)
indirizzo al quale tali domande devono essere inviate;
c)
la o le lingue nelle quali esse devono essere redatte.
7)
Termine ultimo per la spedizione degli inviti a presentare offerte.
8)
Eventuali cauzioni o garanzie richieste.
9)
Indicazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime
di carattere economico e tecnico cui questi deve soddisfare.
10)
Criteri utilizzati all'atto dell'aggiudicazione della fornitura, se non
figurano nell'invito a presentare offerte.
11)
Numero previsto dei fornitori - eventualmente, con indicazione nel minimo e nel
massimo - che verranno invitati a presentare offerte.
12)
Eventuale divieto di varianti.
13)
Altre indicazioni.
14)
Data o date di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee o menzione della sua mancata pubblicazione.
15)
Data d'invio del bando all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità
europee.
16)
Data di ricezione del bando da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali
delle Comunità europee.
17)
Eventuale indicazione del fatto che la fornitura rientra nel campo
d'applicazione dell'accordo GATT.
C
- Trattativa privata
(Articolo
9, comma 3, del presente testo unico)
1)
Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telescrivente o di
telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice.
2)
a) Procedura di stipulazione prescelta;
b)
giustificazione dell'eventuale ricorso alla procedura accelerata;
c)
eventualmente, forma della fornitura che è oggetto della gara.
3)
a) Luogo della consegna;
b)
natura dei prodotti da fornire, con specificazione degli scopi per i quali le
offerte sono richieste (se per acquisto, affitto, noleggio, locazione
finanziaria o per una combinazione di tali scopi); numero di riferimento CPA;
c)
quantità dei prodotti da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori
forniture e, se nota, una stima dei tempi entro i quali tali opzioni possono
essere esercitate; nel caso di forniture rinnovabili nel corso di un
determinato periodo, presumibile calendario delle successive gare di fornitura;
d)
indicazioni relative alla possibilità per i fornitori di presentare offerte per
una parte delle forniture richieste.
4)
Termine ultimo per il completamento della fornitura o durata del contratto e,
per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio o la consegna delle forniture.
5)
Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprese
aggiudicatario della fornitura.
6)
a) Termine per la ricezione delle domande di partecipazione;
b)
indirizzo al quale tali domande devono essere inviate;
c)
la o le lingue nelle quali esse devono essere redatte.
7)
Eventuali cauzioni o garanzie richieste.
8)
Indicazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime
di carattere economico e tecnico cui questi deve soddisfare.
9)
Numero previsto dei fornitori - eventualmente, con indicazione nel minimo e nel
massimo - che verranno invitati a presentare offerte.
10)
Eventuale divieto di varianti.
11)
Eventualmente, nome e indirizzo dei fornitori già prescelti
dall'amministrazione aggiudicatrice.
12)
Data o date delle precedenti pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee.
13)
Altre indicazioni.
14)
Data di invio del bando all'ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee.
15)
Data di ricezione del bando da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali
delle Comunità europee.
16)
Eventuale indicazione del fatto che la fornitura rientra nel campo
d'applicazione dell'accordo GATT.
D
- Preinformazione
(Articolo
5, comma 1, del presente testo unico)
1)
Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telescrivente o di
telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice e, se non coincidono, del
servizio presso il quale si possono richiedere informazioni complementari.
2)
La natura e la quantità o il valore dei prodotti da fornire; numero di
riferimento della classificazione dei prodotti per attività (CPA).
3)
La data provvisoria di avvio delle procedure di aggiudicazione della fornitura
(se nota).
4)
Altre indicazioni.
5)
Data di spedizione del presente avviso.
6)
Data di ricezione dell'avviso da parte dell'ufficio pubblicazioni ufficiali
delle Comunità europee.
7)
Eventuale indicazione del fatto che la fornitura rientra nel campo di
applicazione dell'accordo GATT.
E
- Forniture aggiudicate
(Articolo
5, comma 3, del presente testo unico)
1)
Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice.
2)
Procedura di gara prescelta; in caso di trattativa privata senza pubblicazione
del bando ai sensi dell'articolo 9, comma 4, la motivazione del ricorso a tale
procedura.
3)
Data di aggiudicazione definitiva della fornitura.
4)
Criteri di assegnazione del contratto.
5)
Numero di offerte ricevute.
6)
Numero e indirizzo del o dei fornitore/i.
7)
Natura e quantità dei prodotti forniti, eventualmente per fornitore - numero di
riferimento CPA.
8)
Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagato/i.
9)
Valore della/e offerta/e prescelta/e o offerta massima e minima presa in
considerazione per l'aggiudicazione della fornitura.
10)
Valore e parte del contratto che possono eventualmente essere aggiudicati a
terzi.
11)
Altre informazioni.
12)
Data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee.
13)
Data di spedizione del presente avviso.
14)
Data di ricezione del bando di gara da parte dell'ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee.
Allegato
5 (27)
DEFINIZIONE
DI ALCUNE SPECIFICHE TECNICHE
(Articolo
8 comma 1, del presente testo unico)
Ai
sensi del presente testo unico si intende per:
1)
specifiche tecniche: l'insieme delle prescrizioni tecniche figuranti tra
l'altro nei capitolati d'oneri che definiscono le caratteristiche richieste di
un prodotto, di un materiale o di una fornitura e che permettono di
caratterizzare oggettivamente un prodotto, un materiale o una fornitura in modo
che essi rispondano all'uso cui sono destinati dall'amministrazione
aggiudicatrice. Tali caratteristiche comprendono i livelli di qualità o di
proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese anche le
prescrizioni applicabili ad un prodotto, a un materiale o a una fornitura per
quanto riguarda il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i
simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura e
l'etichettatura, tali da consentire l'obiettiva individuazione di un materiale,
di un prodotto o di una fornitura in modo da rispondere all'uso cui sono
destinati dall'amministrazione aggiudicatrice;
2)
norma: la specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto ad espletare
attività normativa per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non
è, in linea di massima, obbligatoria;
3)
norma europea: una norma approvata dal Comitato europeo di normalizzazione
(CEN) o dal Comitato europeo di normalizzazione elettronica (CENELEC) come
Norma europea (EN) o Documenti di armonizzazione (HD) conformemente alle regole
comuni di tali organismi;
4)
omologazione tecnica europea: la valutazione tecnica favorevole alla idoneità
all'impiego di un prodotto fondata sulla corrispondenza ai requisiti essenziali
per la costruzione, per quanto concerne le caratteristiche intrinseche del
prodotto e le condizioni fissate per la sua messa in opera e la sua
utilizzazione; l'omologazione tecnica europea è rilasciata dagli organismi
nazionali a tale scopo riconosciuti;
5)
prescrizione tecnica comune: la prescrizione tecnica elaborata secondo una
procedura riconosciuta dagli Stati membri al fine di assicurare l'applicazione
uniforme in tutti gli Stati membri dell'Unione europea e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
Allegato
6 (28)
CONTENUTO
MINIMO DELLA LETTERA D'INVITO
(Articolo
7, comma 2, del presente testo unico)
Il
contenuto minimo della lettera d'invito nelle procedure di cui all'articolo 7
del presente testo unico è il seguente:
1)
se occorre, indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti il
capitolato d'oneri e i documenti complementari, il termine per presentare la
domanda, l'importo e le modalità di pagamento della somma eventualmente da
corrispondere per ottenere detti documenti;
2)
il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale vanno spedite e la
lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
3)
gli estremi del bando di gara pubblicato;
4)
l'indicazione di documenti integrativi eventualmente da allegare a sostegno
delle dichiarazioni verificabili fornite dal candidato in base al bando di
gara; per le condizioni economiche e tecniche si applicano i criteri e le
modalità di cui agli articoli 13 e 14;
5)
i criteri di aggiudicazione della fornitura se non sono indicati nel bando di
gara.
Allegato
7 (29)
REGISTRI
PROFESSIONALI DI ALTRI STATI MEMBRI
(Articolo
12 del presente testo unico)
1)
I pertinenti registri professionali o commerciali e le pertinenti dichiarazioni
o i pertinenti certificati di cui all'articolo 12, comma 1, del presente testo
unico sono, rispettivamente:
in
Belgio, il «Registre du CommercieHandelsregister»;
in
Danimarca, l'«Aktieselskabsregistret», il «Forenings-registret» e lo
«Handelsregistret»;
in
Germania, lo «Handelsregistrer» e lo «Handwerksrolle»;
in
Grecia, il «Biotexniko h Biomexaniko h Emporiko Epimelhthrio»;
in
Spagna, il «Registro Mercantil» ovvero, per i privati non iscritti, un
certificato da cui risulti che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di
esercitare la professione in questione;
in
Francia, il «Registre du commerce» ed il «Repertoire des métiers»;
in
Lussemburgo, il «Registre aux firmes» ed il «Role de la chambre des métiers»;
nei
Paesi Bassi, lo «Handelsregister»;
in
Portogallo, il «Registo Nacional das Pessoas Colectivas».
2)
Al fornitore stabilito nel Regno Unito o in Irlanda può richiedersi la
presentazione di un certificato rilasciato dal «Registrar of companies» o dal
«Registrar of Friendly Societies», che attesti che l'impresa del fornitore e
«incorporated» o «registered»; qualora non ottenga tale certificato il
fornitore può presentare un certificato da cui risulti che ha dichiarato sotto
giuramento di esercitare la professione in questione, nel paese in cui è
stabilito, in un luogo specifico e sotto un determinato nome o ragione sociale.
(1)
Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 agosto 1992, n. 188, S.O.
(2)
Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402 (Gazz.
Uff. 24 novembre 1998,
n.
275).
(3)
Lettera così sostituita dall'art. 2, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402 (Gazz. Uff.
24 novembre 1998, n. 275).
(4)
Articolo così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402 (Gazz.
Uff. 24 novembre 1998, n. 275).
(5)
Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402 (Gazz. Uff.
24 novembre 1998, n. 275).
(6)
Articolo così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402 (Gazz.
Uff. 24 novembre 1998, n. 275).
(7)
Articolo così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402 (Gazz.
Uff. 24 novembre 1998, n. 275).
(8)
Articolo così sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402 (Gazz.
Uff. 24 novembre 1998, n. 275).
(9)
Articolo così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402 (Gazz.
Uff. 24 novembre 1998, n. 275).
(10)
Vedi, anche, l'art. 11, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157.
(11)
Articolo così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402 (Gazz.
Uff. 24 novembre 1998, n. 275).
(12)
Articolo così sostituito dall'art. 10, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402 (Gazz.
Uff. 24 novembre 1998, n. 275).
(13)
Articolo così sostituito dall'art. 11, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402 (Gazz.
Uff. 24 novembre 1998, n. 275).
(14)
Comma così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402 (Gazz. Uff.
24 novembre 1998, n. 275).
(15)
Articolo così sostituito dall'art. 13, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402 (Gazz.
Uff. 24 novembre 1998, n. 275).
(16)
Articolo così sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402 (Gazz.
Uff. 24 novembre 1998, n. 275).
(17)
Articolo così sostituito dall'art. 15, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402 (Gazz.
Uff. 24 novembre 1998, n. 275).
(18)
Articolo così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402 (Gazz.
Uff. 24 novembre 1998, n. 275).
(19)
Articolo così sostituito dall'art. 17, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402 (Gazz.
Uff. 24 novembre 1998, n. 275).
(20)
Articolo così sostituito dall'art. 18, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402 (Gazz.
Uff. 24 novembre 1998, n. 275).
(21)
Intitolazione così sostituita dall'art. 19, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402
(Gazz. Uff. 24 novembre 1998, n. 275).
(22)
Articolo aggiunto dall'art. 19, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402 (Gazz. Uff. 24
novembre 1998, n. 275).
(23)
Allegato così sostituito dagli allegati al D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402
(Gazz. Uff. 24 novembre 1998, n. 275). Il comma 4 dell'art. 19 del suddetto decreto
ha, inoltre, disposto che le amministrazioni interessate segnaleranno alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle
politiche comunitarie, le modifiche e integrazioni che si renderanno necessarie
per adeguare gli allegati alle innovazioni arrecate, in materia, dalla
sopravvenienza di nuove norme comunitarie o nazionali; gli allegati saranno
modificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; i decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri di modifica degli allegati 1 e 3 verranno
trasmessi alla Commissione delle Comunità europee a cura del Dipartimento per
il coordinamento delle politiche comunitarie.
(24)
Allegato così sostituito dagli allegati al D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402
(Gazz. Uff. 24 novembre 1998, n. 275). Il comma 4 dell'art. 19 del suddetto
decreto ha, inoltre, disposto che le amministrazioni interessate segnaleranno
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento
delle politiche comunitarie, le modifiche e integrazioni che si renderanno
necessarie per adeguare gli allegati alle innovazioni arrecate, in materia,
dalla sopravvenienza di nuove norme comunitarie o nazionali; gli allegati
saranno modificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; i
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di modifica degli allegati 1
e 3 verranno trasmessi alla Commissione delle Comunità europee a cura del
Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.
(25)
Allegato così sostituito dagli allegati al D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402
(Gazz. Uff. 24 novembre 1998, n. 275). Il comma 4 dell'art. 19 del suddetto
decreto ha, inoltre, disposto che le amministrazioni interessate segnaleranno
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento
delle politiche comunitarie, le modifiche e integrazioni che si renderanno
necessarie per adeguare gli allegati alle innovazioni arrecate, in materia,
dalla sopravvenienza di nuove norme comunitarie o nazionali; gli allegati
saranno modificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; i
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di modifica degli allegati 1
e 3 verranno trasmessi alla Commissione delle Comunità europee a cura del
Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.
(26)
Allegato così sostituito dagli allegati al D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402
(Gazz. Uff. 24 novembre 1998, n. 275). Il comma 4 dell'art. 19 del suddetto
decreto ha, inoltre, disposto che le amministrazioni interessate segnaleranno
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento
delle politiche comunitarie, le modifiche e integrazioni che si renderanno
necessarie per adeguare gli allegati alle innovazioni arrecate, in materia,
dalla sopravvenienza di nuove norme comunitarie o nazionali; gli allegati
saranno modificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; i
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di modifica degli allegati 1
e 3 verranno trasmessi alla Commissione delle Comunità europee a cura del
Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.
(27)
Allegato così sostituito dagli allegati al D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402
(Gazz. Uff. 24 novembre 1998, n. 275). Il comma 4 dell'art. 19 del suddetto
decreto ha, inoltre, disposto che le amministrazioni interessate segnaleranno
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento
delle politiche comunitarie, le modifiche e integrazioni che si renderanno
necessarie per adeguare gli allegati alle innovazioni arrecate, in materia,
dalla sopravvenienza di nuove norme comunitarie o nazionali; gli allegati
saranno modificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; i
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di modifica degli allegati 1
e 3 verranno trasmessi alla Commissione delle Comunità europee a cura del
Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.
(28)
Allegato aggiunto dall'art. 19, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402 (Gazz. Uff. 24
novembre 1998, n. 275). Il comma 4 dello stesso articolo ha, inoltre, disposto
che le amministrazioni interessate segnaleranno alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie,
le modifiche e integrazioni che si renderanno necessarie per adeguare gli
allegati alle innovazioni arrecate, in materia, dalla sopravvenienza di nuove
norme comunitarie o nazionali; gli allegati saranno modificati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri; i decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri di modifica degli allegati 1 e 3 verranno trasmessi alla
Commissione delle Comunità europee a cura del Dipartimento per il coordinamento
delle politiche comunitarie.
(29)
Allegato aggiunto dall'art. 19, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402 (Gazz. Uff. 24
novembre 1998, n. 275). Il comma 4 dello stesso articolo ha, inoltre, disposto
che le amministrazioni interessate segnaleranno alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie,
le modifiche e integrazioni che si renderanno necessarie per adeguare gli
allegati alle innovazioni arrecate, in materia, dalla sopravvenienza di nuove
norme comunitarie o nazionali; gli allegati saranno modificati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri; i decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri di modifica degli allegati 1 e 3 verranno trasmessi alla
Commissione delle Comunità europee a cura del Dipartimento per il coordinamento
delle politiche comunitarie.