Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime
di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili - D.Lgs.
494/96 coordinato con il D.Lgs. di modifica approvato dal consiglio dei
Ministri in via definitiva in data 15 novembre 1999.
Avvertenze:
-La norma di riferimento è quella
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
-La presentazione di questa pagina
ha il solo scopo di contribuire a semplificare la lettura del testo normativo e
si invita a segnalare le eventuali discordanze presenti riscontrate.
-In grassetto sono riportate le
modifiche apportate al D.Lgs. 494/96 dal nuovo decreto legislativo.
-Nel coordinamento del testo si è
riportata la segnalazione della prevista soppressione od abrogazione del testo
originario.
-L'entrata in vigore riportata
dall'art. 25 del testo coordinato è adeguata alla previsione del nuovo decreto
legislativo.
-Ulteriori disposizioni emanate
col nuovo decreto sono riportate fedelmente alla fine del coordinato (testo in
corsivo).
Omissione del preambolo
Art. 1.
Campo di
applicazione
1. Il presente decreto legislativo
prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori
nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 2, comma 1,
lettera a).
2. Le disposizioni del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo
19 marzo 1996, n. 242, di seguito denominato decreto legislativo n. 626/1994, e
della vigente legislazione in materia di prevenzione infortuni e di igiene del
lavoro si applicano al settore di cui al comma 1, fatte salve le disposizioni
specifiche contenute nel resente decreto legislativo.
3. Le disposizioni del presente
decreto non si applicano:
a) ai lavori di prospezione,
ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
b) ai lavori svolti negli impianti
connessi alle attivita' minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di
ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
c) ai lavori svolti negli impianti
che costituiscono pertinenze della miniera ai sensi dell'articolo 23 del regio
decreto 29 luglio 1927, n. 1443, anche se ubicati fuori del perimetro delle
concessioni;
d) ai lavori di frantumazione,
vagliatura, squadratura e lizzatura dei prodotti delle cave ed alle operazioni
di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
e) alle attivita' di prospezione,
ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel
territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e
nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato.
e-bis) ai lavori svolti in mare;
e-ter) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici,
televisivi o in altri luoghi in cui si effettuano riprese, purché tali attività
non implichino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.
Art. 2.
Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni
di cui al presente decreto si intendono per:
a) cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato
"cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di
ingegneria civile il cui elenco è riportato all'allegato I;
b) committente: il soggetto per
conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali
frazionamenti della sua realizzazione. Nel
caso di appalto di opera pubblica il committente è il soggetto titolare del
potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;
c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal
committente ai fini della progettazione o dell'esecuzione o del controllo
dell'esecuzione dell'opera. Nel caso di appalto di opera pubblica, il
responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art.7 della legge 11 febbraio
1994, n.109 e successive modifiche;
d) lavoratore autonomo: persona
fisica la cui attivita' professionale concorre alla realizzazione dell'opera
senza vincolo di subordinazione;
e) coordinatore in materia di
sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito
denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal
committente o dal responsabile dei lavori, dell'escuzione dei compiti di cui
all'articolo 4;
f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la
realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione
dei lavori: soggetto, diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice,
incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei
compiti di cui all'art.5;
f-bis) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla
somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi,
previste per la realizzazione dell'opera;
f-ter) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di
lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere
interessato, ai sensi dell'art.4 del dlgs 19 settembre 1994, n. 626 e
successive modifiche.
Art. 3.
Obblighi
del committente o del responsabile dei lavori
1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di
progettazione dell'opera, e in particolare al momento delle scelte tecniche,
nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di
cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutele di cui
all'art.3 del dlgs n. 626 del 1994. Al fine di permettere la pianificazione
dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro
che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il
committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali
lavori o fasi di lavoro.
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della
progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'art.4, comma 1, lettere
a) e b).
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non
contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente
all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la
progettazione in ognuno dei seguenti casi:
a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o
superiore a 200 uomini-giorno;
b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi
particolari elencati nell'allegato II.
4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei
lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui
all'art.10.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in
cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori
o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
5. Il committente o il
responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo
10, puo' svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazioe sia di
coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
6. il committente o il
responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori
autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del
coordinatore per l'esecuzione dei lavori; tali nominativi devono essere
indicati nel cartello di cantiere.
7. Il committente o il
responsabile dei lavori puo' sostituire in qualsiasi momento, anche
personalmente se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, i soggetti
designati in attuazione dei commi 3 e 4.
8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di
affidamento dei lavori a un'unica impresa:
a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da
affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e
artigianato;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione
dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della Previdenza
Sociale (INPS), All'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro
(INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti.
Art. 4.
Obblighi
del coordinatore per la progettazione
1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta
di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di
cui all. art.12, comma 1;
b) predispone un fascicolo contenente le informazioni
utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti
i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e
dell'allegato II al documento Ue 26/o5/93. Il fascicolo non è predisposto nel
caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all.art.31, lettera a), della
legge 5 agosto 1978, n. 457.
2. Il fascicolo di cui al comma 1,
lettera b), e' preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi
sull'opera.
3. Con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della
sanità e dei lavori pubblici, sentita la commissione consultiva permanente per
la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro di cui all'art.393 del
decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n.547, come sostituito
e modificato dal decreto legislativo n.626 del 1194, in seguito denominata
"commissione prevenzione infortuni", sono definiti i contenuti del
fascicolo di cui al comma 1, lettera b).
Il decreto di cui all'art.4, comma 3, è adottato entro il termine dei
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (ndr il presente decreto è il decreto di modifica)
Art. 5.
Obblighi
del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
1. Durante la realizzazione
dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a:
a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo,
l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi,
delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'art.12 e la corretta applicazione delle relative
procedure di lavoro;
b) verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da
considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e
coordinamento di cui all'art.12, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e
adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'art.4,
comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali
modifiche intervenute valutando le proposte delle imprese esecutrici adeguino,
se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
c) organizzare tra i datori di
lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento
delle attivita' nonche' la loro reciproca informazione;
d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti
sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della
sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa
contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le
inosservanze alle disposizioni, degli artt.7, 8 e 9, e alle prescrizioni del
piano di cui all'art.12 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento
delle imprese o dei lavoratori autonomi del cantiere o la risoluzione del
contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non
adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea
motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione
dell'inadempienza alla Azienda unità sanitaria locale territoriale competente e
alla Direzione provinciale del lavoro;
f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente
riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti
adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
1-bis. Nei casi di cui all'art.3, comma 4-bis, il coordinatore per
l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di
sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'art.4, comma
1, lettere a) e b).
2. soppresso
3. soppresso
Art. 6.
Responsabilita'
dei committenti e dei responsabili dei lavori
1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse
all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al
responsabile dei lavori.
2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del
coordinatore per l'esecuzione non esonera il committente o il responsabile dei
lavori dalle responsabilità connesse alla verifica e all'adempimento degli
obblighi di cui agli artt.4, comma 1, e 5, comma 1, lettera a)
Art. 7
Obblighi dei
lavoratori autonomi
1. I lavoratori autonomi che
esercitano direttamente la propria attivita' nei cantieri:
a) utilizzano le attrezzature di
lavoro in conformita' alle disposizioni del titolo III del decreto legislativo
n. 626/1994;
b) utilizzano i dispositivi di
protezione individuale conformemente a quanto previsto dal titolo IV del
decreto legislativo n. 626/1994;
c) si adeguano alle indicazioni
fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini dellasicurezza.
Art. 8.
Misure
generali di tutela
1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione
dell'opera, osservano le misure generali di tutela di cui all'art.3 del dlgs
n.626 del 1994, e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:
a) il mantenimento del cantiere in
condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita';
b) la scelta dell'ubicazione di
posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti,
definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
c) le condizioni di movimentazione
dei vari materiali;
d) la manutenzione, il controllo
prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei
dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la
sicurezza e la salute dei lavoratori;
e) la delimitazione e
l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in
particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
f) l'adeguamento, in funzione
dellevoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi
di lavoro o fasi di lavoro;
g) la cooperazione tra datori di
lavoro e lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le attivita'
che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimita' del cantiere.
Art. 9.
Obblighi
dei datori di lavoro
1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui
nel cantiere operi un'unica impresa, anche familiare o con meno di dieci
addetti:
a) adottano le misure conformi
alle prescrizioni di cui all'allegato IV;
b) curano le condizioni di
rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il
committente o il responsabile dei lavori;
c) curano che lo stoccaggio e
l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.
2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese
esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art.12 e la
redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al
singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'art.4,
commi 1, 2 e 7, e all'art.7, comma 1, lettera b), del dlgs n.626 del 1994.
Art. 10.
Requisiti
professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per
l'esecuzione dei lavori
1. Il coordinatore per la
progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze
agrarie o scienze forestali, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o
committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle
costruzioni per almeno un anno;
b) diploma universitario in
ingegneria o architettura nonche' attestazione da parte di datori di lavoro o
committenti comprovante l'espletamento di attivita' lavorative nel settore
delle costruzioni per almeno due anni;
c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o
agrotecnico o attestazione da parte di datori di lavoro o committenti
comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni
per almeno tre anni.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere, altresì, in possesso di
attestato di frequenza di specifico corso in materia di sicurezza organizzato
dalle regioni mediante le strutture tecniche operanti nel settore della
prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa
dall'Ispesl, dall'Inail, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dai
rispettivi ordini e collegi professionali, dalle università, dalle associazioni
sindacali dei datori di lavoro o dagli organismi paritetici istituiti nel
settore dell'edilizia.
3. Il contenuto e la durata dei
corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui
all'allegato V.
4. L'attestato di cui comma 2 non
e' richiesto per i dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni che
esplicano nell'ambito delle stesse amministrazioni le funzioni di coordinatore.
5. L'attestato di cui al comma 2
non e' richiesto per coloro che, non piu' in servizio, abbiano svolto attivita'
tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in
qualita' di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per
coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di
uno o piu' esami del corso o dipoma di laurea, equipollenti ai fini della
preparazione conseguita con il corso di cui all'allegato V o l'attestato di
partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con le medesime
caratteristiche di equipollenza.
6. Le spese connesse con
l'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei
partecipanti.
7. Le regioni determinano la
misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse
organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.
Art. 11.
Notifica
preliminare
1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei
lavori trasmette all'Azienda unità sanitaria locale e alla direzione
provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare
elaborata conformemente all'allegato III nonché gli eventuali aggiornamenti nei
seguenti casi:
a) cantieri di cui all'articolo 3, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica,
ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti
sopravvenute in corso d'opera.";
c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di
lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno
2. Copia della notifica deve
essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a
disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.
3. Gli organismi paritetici
istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 20 del
decreto legislativo n. 626/1994 hanno accesso ai dati relativi alle notifiche
preliminari presso gli organi di vigilanza.
Art. 12.
Piano di
sicurezza e di coordinamento
1. Il piano contenente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei
rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a
garantire, per tutta la durata dei lavori, il delle norme rispetto per la prevenzione
degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei
relativi costi che non sono soggetti al ribasso delle offerte delle imprese
esecutrici. Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi
risultanti dalla presenza simultanea o successiva di più imprese o dei
lavoratori autonomi ed è redatto al fine di prevedere, quando ciò risulti
necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi
logistici e di protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione
tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare e
alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. In particolare il
piano contiene, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i
seguenti elementi:
a. modalità da seguire per la recinzione del
cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
b. protezioni o misure di sicurezza contro i
possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno;
c. servizi igienico-assistenziali;
d. protezioni o misure di sicurezza connesse alla
presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
e. viabilità principale di cantiere;
f. impianti di alimentazione e reti principali di
elettricità, acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo;
g. impianti di terra e di protezione contro le
scariche atmosferiche;
h. misure generali di protezione contro il rischio di
seppellimento da adottare negli scavi;
i. misure generali da adottare contro il rischio di
annegamento;
l. misure generali di protezione da adottare contro
il rischio di caduta dall'alto;
m. misure per assicurare la salubrità dell'aria nei
lavori in galleria;
n. misure per assicurare la stabilità della volta nei
lavori in galleria;
o. misure generali di sicurezza da adottare nel caso
di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione
siano definite in fase di progetto;
p. misure di sicurezza contro i possibili rischi di
incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi
utilizzati in cantiere;
q. disposizioni per dare attuazione a quanto previsto
dall'articolo 14;
r. disposizioni per dare attuazione a quanto previsto
dall'articolo 5, comma 1, lettera c);
s. valutazione, in relazione alla tipologia dei
lavori, delle spese prevedibili per l'attuazione dei singoli elementi del
piano;
t. misure generali di protezione da adottare contro
gli sbalzi eccessivi di temperatura.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del
contratto di appalto.
3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi
sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano
operativo di sicurezza.
4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione
dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di
coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima
dell'inizio dei lavori.
5. L'impresa che si aggiudica i lavori può presentare al coordinatore
per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento,
ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base
della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono
giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la
cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per
organizzare urgenti misure di salvataggio.
Art.13.
Obblighi
di trasmissione.
1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di
sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte
per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera
trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara
di appalto
2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa aggiudicataria trasmette il
piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.
3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice
trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per
l'esecuzione
Art. 14
Consultazione
dei rappresentanti per la sicurezza
1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di
cui all'articolo 12 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il
datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante per
la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il
rappresentante per la sicurezza può formulare proposte a riguardo.
2. soppresso.
Art. 15.
Coordinamento
della consultazione e partecipazione de lavoratori
abrogato
Art. 16.
Modalita'
di attuazione della valutazione del rumore
1. L'esposizione quotidiana
personale di un lavoratore al rumore puo' essere calcolata in fase preventiva
facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard
individuati da studi e misurazioni la cui validita' e' riconosciuta dalla
commissione prevenzione infortuni.
2. Sul rapporto di valutazione di cui all'articolo 40 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277, va riportata la fonte documentale cui si è
fatto riferimento.
3. Nel caso di lavoratori adibiti
lavorazioni e compiti che comportano una variazione notevole dell'esposizione
quotidiana al rumore da una giornata lavorativa all'altra puo' essere fatto
riferimento, ai fini dell'applicazione della vigente normativa, al valore
dell'esposizione settimanale relativa alla settimana di presumibile mag- giore
esposizione nello specifico cantiere, calcolata in conformita' a quanto
previsto dall'articolo 39 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
Art. 17.
Modalita'
attuative di particolari obblighi
1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200
giorni lavorativi, l'adempimento di quanto previsto dall'articolo 14
costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo n. 626 del 1994, salvo motivata richiesta del
rappresentante per la sicurezza.
2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200
giorni lavorativi ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui al titolo
I, capo IV, del decreto legislativo n. 626 del 1994, la visita del medico
competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe
a quelli già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse
imprese, può essere sostituita o integrata, a giudizio del medico competente,
con l'esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro
attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.
3. Fermo restando l'articolo 22
del decreto legislativo n. 626/1994, i criteri e i contenuti per la formazione
dei lavoratori e dei loro rappresentanti possono essere definiti dalle parti
sociali in sede di contrattazione nazionale di categoria.
4. I datori di lavoro, quando e'
previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il
responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso,
antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto
dall'articolo 4, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 626/1994.
Art. 18.
Aggiornamento
degli allegati
1. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della sanita',
sentita eventualmente la Commissione prevenzione infortuni, i provvede ad
adeguare gli allegati I, II, III e IV in conformita' a modifiche adottate in
sede comunitaria.
Art. 19.
Norme
transitorie
1. In sede di prima applicazione
del presente decreto i requisiti di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, non sono
richiesti per le persone che alla data di entrata in vigore del presente
decreto:
a) sono in possesso di
attestazione, comprovante il loro inquadramento in qualifiche che consentono di
sovraintendere altri lavoratori e l'effettivo svolgimento di attivita'
qualificata in materia di sicurezza sul lavoro nelle costruzioni per almeno
quattro anni, rilasciata da datori di lavoro pubblici o privati; l'attestazione
e' accompagnata da idonea documentazione comprovante il regolare versamento dei
contributi assicurativi per i periodi di svolgimento dell'attivita';
b) dimostrano di avere svolto per
almeno quattro anni funzioni di direttore tecnico di cantiere, documentate da
certificazioni di committenti pubblici o privati e in tal caso vidimate dalle
autorita' che hanno rilasciato la concessione o l permesso di esecuzione dei
lavori.
2. I soggetti di cui al comma 1
devono, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
frequentare il corso di cui all'articolo 10, comma 2, la cui durata e' fissata
in 60 ore.
3. Copia degli attestati di cui al
comma 1, lettere a) e b), deve essere trasmessa all'organo di vigilanza
territorialmente competente.
Art. 20.
Sanzioni relative agli obblighi dei committenti o dei responsabili dei
lavori
1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:
a) con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con
l'ammenda da lire 3 milioni a lire 8 milioni per la violazione degli articoli
3, commi 1, secondo periodo, 3, 4 e 4-bis; 6 comma 2;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da lire un milione a lire 5 milioni per la violazione dell'articolo
3, comma 8, lettera a);
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
1 milione a lire 6 milioni per la violazione degli articoli 11, comma 1, 13,
comma 1.
Art. 21.
Contravvenzioni
commesse dai coordinatori
1. Il coordinatore per la
progettazione e' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire
tre milioni a lire otto milioni per la violazione dell'articolo 4, comma 1.
2. Il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori e' punito:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire 3 milioni a
lire 8 milioni per la violazione dell'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c),
e), ed f) e comma 1-bis;
b) con l'arresto da due a quattro
mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione
dell'articolo 5, comma 1, lettera d).
Art. 22.
Sanzioni
relative agli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti.
1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e, nell'ambito delle
rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o
sovrintendono le attività delle imprese stesse, sono tenuti all'osservanza
delle pertinenti disposizioni del presente decreto.
2. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da due a quattro mesi o
con l'ammenda da 2 a 5 milioni per la violazione dell'articolo 14, comma 1,
primo periodo.
3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
lire 3 milioni a lire 8 milioni per la violazione degli articoli 9, comma 1,
lettera a); 12, comma 3;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
1 milione a lire 6 milioni per la violazione degli articoli 12, comma 4; 13,
commi 2 e 3.
4. I preposti sono puniti con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda
da lire 500 mila a lire 2 milioni per la violazione degli articoli 9, comma 1,
lettera a), 12, comma 3 Art. 23.
Art.23.
Contravvenzioni commesse dai lavoratori autonomi.
1. I lavoratori autonomi sono puniti con l'arresto fino a un mese o con
l'ammenda da lire 300 mila a lire 1 milione per la violazione degli articoli 7,
comma 1, e 12, comma 3.
Art.23-bis.
Estinzione delle contravvenzioni.
1. Alle contravvenzioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettere a) e
b); 21, commi 1 e 2; 22, commi 2 e 3, lettera a), e 4; 23, comma 1, si
applicano le disposizioni del capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994,
n.758
Art. 24.
Oneri
1. Agli oneri derivanti dagli
obblighi di adeguamento per le pubbliche amministrazioni si fara' fronte con le
ordinarie risorse di bilancio di ciascuna amministrazione.
Art. 25.
Entrata in
vigore
1. Le disposizioni del presente
decreto (ndr decreto di modifica)
entrano in vigore tre mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
ART.22 D.Lgs. di modifica: I contenuti minimi del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n.
494 del 1996, e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza, sono
definiti con il regolamento previsto dall'articolo 31, comma 1, della legge n.
109 del 1994 e successive modifiche.
ART.23 D.Lgs. di modifica: 1. Con uno o più decreti del
ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i ministri
della sanità e dei lavori pubblici, sentita la commissione consultiva
permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro di cui
all'articolo 26 del decreto legislativo n. 626 del 1994, e d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono modificati i contenuti
dell'allegato V del decreto legislativo n. 494 del 1996 e sono definiti:
a) i lavori edili o di ingegneria
civile al coordinamento dei quali sono abilitati i soggetti di cui all'articolo
10, comma 1, del dlgs n. 494 del 1996, come modificato dal presente decreto, in
relazione alle specifiche competenze connesse al titolo di studio;
b) i livelli di formazione e
qualificazione dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione di cui
al decreto legislativo n. 494 del 1996, in relazione alla tipologia dei lavori
da svolgere nel cantiere. Sono validi i corsi di formazione completati entro la
data di entrata in vigore del decreto di cui al presente articolo.
ART.24 D.Lgs. di modifica: 1. L'articolo 15 del decreto
legislativo n. 494 del 1996, è abrogato.
ART.25 D.Lgs. di modifica: 1. Salvo quanto previsto al comma
2, le disposizioni del presente decreto trovano applicazione nei casi in cui
alla data di entrata in vigore del presente decreto non si sia conclusa la fase
di progettazione.
2. Nelle ipotesi in cui l'incarico
di progettazione esecutiva sia stato affidato prima del 24 marzo 1997 e sia
stata conclusa la fase di progettazione alla data di entrata in vigore del
presente decreto, si applica la normativa vigente al momento dell'affidamento
dell'incarico.
3. Ai fini delle disposizioni di
cui ai commi 1 e 2 la fase di progettazione si intende conclusa:
a) nel caso di appalti pubblici,
con approvazione del progetto esecutivo;
b) in tutti gli altri casi, con la
presentazione, alle autorità competenti per il controllo dei lavori edili o di
ingegneria civile, delle prescritte istanze per l'esecuzione dei lavori: nel
caso di lavori di manutenzione, alla data dell'atto di affidamento dei lavori
stessi.
ART.26 D.Lgs. di modifica: Le disposizioni del presente
decreto (ndr come già indicato
nell'articolo di entrata in vigore del D.Lgs. 494 coordinato con il D.Lgs. di
modifica) entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti
normativi della repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Allegato I
Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 2,
lettera a)
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione,
conservazione, risanamento, ristrutturazione, o equipaggiamento, la trasformazione,
il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in
muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali,
comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le
opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per
la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di
bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli
scavi, e il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per
la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile
Allegato II
ELENCO DEI
LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI
LAVORATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 11, COMMA 1.
1. Lavori che espongono i
lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondita'
superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se
particolarmente aggravati dalla natura dell'attivita' o dei procedimenti
attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
2. Lavori che espongono i
lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari
per la sicurezza e la sa- lute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza
legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni
ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate quali
definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle
radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimita' di linee
elettriche in tensione.
5. Lavori che espongono ad un
rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri
sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con
respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria
compressa.
9. Lavori comportanti l'impiego di
esplosivi.
10. Lavori di montaggio o
smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.
Allegato III
CONTENUTO
DELLA NOTIFICA PRELIMINARE DI CUI ALL'ARTICOLO 11.
1. Data della comunicazione.
2. Indirizzo del cantiere.
3. Committente (i) nome (i) e
indirizzo (i).
4. Natura dell'opera.
5. Responsabile (i) dei lavori,
(nome (i) e indirizzo (i)).
6. Coordinatore (i) per quanto
riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'pera (nome (i)
e indirizzo (i)).
7. Coordinatore (i) per quanto
riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i)
e indirizzo (i)).
8. Data presunta d'inizio dei
lavori in cantiere.
9. Durata presunta dei lavori in
cantiere.
10. Numero massimo presunto dei
lavoratori sul cantiere.
11. Numero previsto di imprese e
di lavoratori autonomi sul cantiere.
12. Identificazione delle imprese
gia' selezionate.
13. Ammontare complessivo presunto
dei lavori.
Allegato IV
PRESCRIZIONI
DI SICUREZZA E DI SALUTE PER I CANTIERI
(Articolo 9)
1. I luoghi di lavoro al servizio
dei cantieri edili devono rispondere alle norme di cui al Titolo II del decreto
legislativo n. 626/1994.
Prescrizioni specifiche per i
posti di lavoro nei cantieri
1. I posti di lavoro in cui si
esercita l'attivita' di costruzione devono soddisfare alle disposizioni
previste dalla legislazione vigente e a quelle indicate nelle Sezioni I e II.
Sezione I Posti di lavoro nei
cantieri all'interno dei locali.
1. Porte di emergenza.
1.1. Le porte di emergenza devono
aprirsi verso l'esterno.
1.2. Le porte di emergenza non
devono essere chiuse in modo tale da non poter essere aperte facilmente e
immediatamente da ogni persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di
emergenza.
1.3. Le porte scorrevoli e le
porte a bussola sono vietate come porte di emergenza.
2. Areazione.
2.1. Qualora vengano impiegati
impianti di condizionamento d'aria o di ventilazione meccanica, essi devono
funzionare in modo tale che i lavoratori non vengano esposti a correnti d'aria
moleste.
2.2. Ogni deposito e accumulo di
sporcizia che possono comportare immediatamente un rischio per la salute dei
lavoratori a causa dell'inquinamento dell'aria respirata devono essere
eliminati rapidamente.
3. Illuminazione naturale e
artificiale.
3.1. I luoghi di lavoro devono
disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce naturale ed essere
dotati di dispositivi che consentano un'adeguata illuminazione artificiale per
tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
4. Pavimenti, pareti e soffitti dei
locali.
4.1. I pavimenti dei locali non
devono presentare protuberanze, cavita' o piani inclinati pericolosi; essi
devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli.
4.2. Le superifici dei pavimenti,
delle pareti e dei soffitti nei locali devono essere tali da poter essere
pulite e intonacate per ottenere condizioni appropriate di igiene.
4.3 Le pareti trasparenti o
translucide, in particolare le pareti interamente vetrate nei locli o nei
pressi dei posti di lavoro e delle vie di circolazione devono essere
chiaramente segnalate ed essere costituite da materiali di sicurezza ovvero
essere separate da detti posti di lavoro e vie di circolazione, in modo tale
che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti stesse, ne'
essere feriti qualora vadano in frantumi.
5. Finestre e lucernari dei
locali.
5.1. Le finestre, i lucernari e i
dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e
fissati dai lavoratori in maniera sicura. Quando sono aperti essi non devono
essere posizionati in modo da costituire un pericolo per i lavoratori.
5.2. Le finestre e i lucernari
devono essere progettati in maniera congiunta con le attrezzature ovvero essere
dotati di dispositivi che ne consentano la pulitura senza rischi per i
lavoratori che effettuano questo lavoro nonche' per i lavoratori presenti.
6. Porte e portoni.
6.1. La posizione, il numero, i
materiali impiegati e le dimensioni delle porte e dei portoni sono determinati
dalla natura e dall'uso dei locali.
6.2. Un segnale deve essere appost
ad altezza d'uomo sulle porte trasparenti.
6.3. Le porte ed i portoni a vento
devono essere trasparenti o essere dotati di pannelli trasparenti.
6.4. Quando le superfici
trasparenti o translucide delle porte e dei portoni sono costituite da materiale
di sicurezza e quando c'e' da temere che i lavoratori possano essere feriti se
una porta o un portone va in frantumi, queste superfici devono essere protette
contro lo sfondamento.
7. Vie di circolazione.
7.1. Quando l'uso e l'attrezzatura
dei locali lo richiedano per assicurare la protezione dei lavoratori, il
tracciato delle vie di circolazione deve essere messo in evidenza.
8. Misure specifiche per le scale
e i marciapiedi mobili.
8.1. Le scale ed i marciapiedi
mobili devono funzionare in modo sicuro.
8.2. Essi devono essere dotati dei
necessari dispositivi di sicurezza.
8.3. Essi devono essere dotati di
dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili e accessibili.
Sezione II Posti di lavoro nei cantieri all'esterno dei locali 1. Caduta di
oggetti.
1.1. I materiali e le attrezzatur
devono essere disposti o accatastati in modo da evitarne il crollo o il
ribaltamento.
2. Lavori di demolizione.
2.1. Quando la demolizione di un
edificio o di una struttura puo' presentare un pericolo, i lavori devono essere
progettati e intrapresi soltanto sotto la sorveglianza di una persona
competente.
3. Paratoie e cassoni.
3.1. Paratoie e cassoni devono
essere:
a) ben costruiti, con materiali
appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente;
b) provvisti dell'attrezzatura
adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d'acqua
e di materiali.
3.2. La costruzione, la
sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o di un
cassone devono essere effettuati soltanto sotto la sorveglianza di una persona
competente.
3.3. Tutte le paratoie e i cassoni
devono essere ispezionati ad intervalli regolari da una persona competente.
Allegato V
CORSO DI
FORMAZIONE PER LA SICUREZZA DEL LAVORO NEL SETTORE EDILE.
(Articolo 10)
1. Durata del corso 120 ore.
2. Argomenti:
a) la legislazione vigente in
materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
b) malattie professionali;
c) statistiche sulle violazioni
delle norme nei cantieri;
d) analisi dei rischi;
e) norme di buona tecnica e
criteri per l'organizzazione dei cantieri e l'effettuazione dei lavori in
sicurezza (uso delle macchine, dei DPI, ponteggi e opere provvisionali etc);
f) metodologie per l'elaborazione
di piani di sicurezza e coordinamento