D.Lgs.
17 marzo 1995, n. 157 (1).
Attuazione
della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto
l'art. 11 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge comunitaria per il 1993,
recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 92/50/CEE del
Consiglio che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
servizi;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione
del 17 febbraio 1995;
Acquisiti
i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16
marzo 1995;
Sulla
proposta dei Ministri del bilancio e della programmazione economica incaricato
per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, dei lavori pubblici e
dell'ambiente e del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, degli affari esteri, di grazia e giustizia e dell'interno;
Emana
il seguente decreto legislativo:
1.
Ambito di applicazione.
1.
Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si
applicano per l'aggiudicazione, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici
di cui all'articolo 2, degli appalti di servizi di cui all'allegato 1, il cui
valore di stima, al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, è
uguale o superiore al controvalore in euro di 200.000 diritti speciali di
prelievo (DPS).
2.
Salvo quanto previsto al comma 3, sono soggetti alle disposizioni del presente
decreto anche gli appalti di servizi di cui al comma 1 il cui valore di stima,
al netto dell'IVA, è uguale o superiore al controvalore in euro di 130.000 DSP,
se sono indetti dalle amministrazioni di cui all'allegato 8.
3.
Per gli appalti di servizi di cui all'allegato 2, per quelli di
telecomunicazioni di cui all'allegato 1, categoria n. 5, i cui numeri di
riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, per gli appalti di servizi di cui
all'allegato 1, categoria n. 8, e per quelli di cui all'articolo 3, comma 5, le
disposizioni del presente decreto si applicano solo se il relativo valore di
stima, al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, è uguale o
superiore a 200.000 euro.
4.
Sulla base delle comunicazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee dalla Commissione europea, il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica cura la tempestiva pubblicazione,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del controvalore in euro e,
fino al 31 dicembre 2001, in moneta nazionale, dei DSP da assumere a base per
la determinazione degli importi indicati ai commi 1 e 2; tale valore, salve
successive diverse indicazioni, pure da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, conformi ad eventuali nuove comunicazioni da parte
della Commissione europea, ha efficacia per un biennio, decorrente dal primo
giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione o dalla diversa
data eventualmente precisata in sede di pubblicazione. Fino al 31 dicembre 2001
i bandi di gara recano l'indicazione in lire e in euro dell'importo
dell'appalto (2).
2.
Amministrazioni aggiudicatrici.
1.
Sono amministrazioni aggiudicatrici:
a)
le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, consorzi o associazioni,
gli altri enti pubblici non economici;
b)
gli organismi di diritto pubblico; sono tali gli organismi, dotati di
personalità giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalità d'interesse
generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è
finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali,
da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è
sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o
di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai
medesimi soggetti pubblici.
2.
Nell'allegato 7 sono elencati, in modo non esaustivo, gli organismi di diritto
pubblico di cui al comma 1, lettera b) (3).
3.
Appalti pubblici di servizi.
1.
Gli appalti pubblici di servizi sono contratti a titolo oneroso, conclusi per
iscritto tra un prestatore di servizi e un'amministrazione aggiudicatrice di
cui all'art. 2, aventi ad oggetto la prestazione dei servizi elencati negli
allegati 1 e 2.
2.
Per gli appalti di servizi di cui all'allegato 2 e per quelli in cui il valore
di tali servizi prevalga rispetto a quello dei servizi di cui all'allegato 1,
il presente decreto si applica limitatamente ai soli articoli 8, comma 3, 20 e
21.
3.
Nei contratti misti di lavori e servizi e nei contratti di servizi quando
comprendono lavori accessori, si applicano le norme della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni qualora i lavori assumano rilievo
economico superiore al 50% (4).
4.
Gli appalti che includono forniture e servizi sono considerati appalti di
servizi quando il valore totale di questi è superiore al valore delle forniture
comprese nell'appalto.
5.
Il presente decreto si applica anche agli appalti di servizi sovvenzionati, in
misura superiore al 50 per cento, da un'amministrazione aggiudicatrice ed
aggiudicati dall'ente o soggetto sovvenzionato e collegati agli appalti di
lavori di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
19 dicembre 1991, n. 406.
4.
Calcolo dell'importo stimato dell'appalto.
1.
Per effettuare il calcolo dell'importo stimato dell'appalto le amministrazioni
aggiudicatrici si basano sulla remunerazione complessiva dei prestatori di
servizi, tenendo conto delle disposizioni che seguono.
2.
La scelta del metodo di valutazione non deve essere compiuta allo scopo di
eludere l'applicazione del presente decreto; nessun insieme di servizi da
appaltare può essere, inoltre, frazionato allo scopo di sottrarlo alla sua
applicazione.
3.
In sede di valutazione dell'importo stimato dell'appalto occorre tener conto:
a)
nel caso di servizi assicurativi, del premio da pagare;
b)
nel caso di servizi bancari e altri servizi finanziari, di onorari,
commissioni, interessi o altri tipi di remunerazione;
c)
nel caso di contratti comprendenti la progettazione, degli onorari o delle
commissioni da pagare.
4.
Quando un appalto di servizi rientrante tra quelli di cui al comma 3 è
ripartito in più lotti, il suo valore, ai fini dell'applicazione del presente decreto,
è dato dalla somma del valore dei singoli lotti; il presente decreto non si
applica, peraltro, per i lotti il cui valore stimato, al netto dell'IVA, è
inferiore al controvalore in euro di 80.000 DSP o, nel caso degli appalti di
cui all'articolo 1, comma 3, a 80.000 euro, purché il valore stimato
complessivo dei lotti così esentati non superi il 20 per cento del valore
complessivo stimato di tutti i lotti (5).
5.
Negli appalti in cui non sia determinato il prezzo complessivo, la base di
calcolo dell'importo è data:
a)
per gli appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, dal
valore complessivo dell'appalto per l'intera durata;
b)
per gli appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, dal
valore mensile moltiplicato per quarantotto.
6.
Per gli appalti che presentano carattere di regolarità o sono destinati ad
essere rinnovati entro un determinato periodo, il valore dell'appalto deve
stabilirsi, alternativamente:
a)
in base al valore complessivo dei contratti analoghi relativi alla stessa
categoria di servizi, conclusi nel corso dei dodici mesi o dell'esercizio
finanziario precedente, rettificato, se possibile, per tener conto dei
cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei
dodici mesi successivi al contratto iniziale;
b)
in base al valore complessivo stimato dei contratti per i dodici mesi
successivi alla prima prestazione del servizio o per tutta la durata
dell'appalto quando questa sia superiore a dodici mesi.
7.
Nei casi in cui l'appalto preveda espressamente delle opzioni, la base per il
calcolo del valore del contratto è data dal suo massimo valore complessivo
autorizzato, comprendente gli elementi opzionali.
8.
[Per la determinazione del controvalore in moneta nazionale dell'ECU valgono le
disposizioni di cui all'art. 1, commi 6 e 7, del decreto legislativo 24 luglio
1992, n. 358] (6).
5.
Appalti esclusi.
1.
Il presente decreto non si applica agli appalti di lavori di cui al decreto
legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, ed alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modifiche, agli appalti di forniture di cui al decreto legislativo
24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche e agli appalti di lavori, di
forniture o di servizi di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e
successive modifiche.
2.
Il presente decreto non si applica, inoltre:
a)
ai contratti aventi per oggetto l'acquisizione o la locazione,
indipendentemente dalle modalità finanziarie, di terreni, edifici esistenti o
altri immobili o riguardanti, comunque, diritti inerenti a tali beni;
i
contratti di servizi finanziari conclusi precedentemente, contestualmente o
successivamente al contratto di acquisizione o locazione rientrano, tuttavia,
indipendentemente dalla forma, nel campo d'applicazione del presente decreto;
b)
ai contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo svolgimento, lo sviluppo, la
produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte delle emittenti e
a quelli concernenti il tempo di trasmissione;
c)
ai contratti aventi per oggetto servizi d'arbitrato e conciliazione;
d)
ai contratti per servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla
vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari e a quelli
per i servizi forniti da banche centrali;
e)
ai contratti relativi a servizi di ricerca e selezione del personale;
f)
ai contratti per servizi di ricerca e di sviluppo diversi da quelli i cui
risultati appartengono esclusivamente alla amministrazione aggiudicatrice
perché li utilizzi nell'esercizio della propria attività, purché la prestazione
del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione;
g)
agli appalti pubblici di servizi aggiudicati a un ente che sia esso stesso
un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 2, in base a un
diritto di esclusiva di cui beneficia in virtù di disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative, purché queste siano compatibili con il
trattato;
h)
agli appalti di servizi nel settore della difesa da aggiudicarsi in conformità
all'articolo 296 del trattato;
i)
agli appalti relativi a servizi dichiarati segreti o la cui prestazione debba
essere accompagnata, in base a disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative, da misure speciali di sicurezza ovvero quando lo esiga la
tutela degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato;
l)
agli appalti relativi a servizi regolati da specifiche norme procedurali e da
aggiudicarsi in base:
1)
a un accordo internazionale concluso con uno o più Stati estranei all'Unione
europea, concernente servizi destinati alla realizzazione, all'utilizzazione o
allo sfruttamento in comune di un progetto da parte degli Stati firmatari;
2)
a un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di
stanza e concernente imprese di uno Stato membro o estraneo all'Unione europea;
3)
alla procedura propria di un'organizzazione internazionale (7).
6.
Procedure d'aggiudicazione.
1.
Nel bando di gara l'amministrazione aggiudicatrice indica quale delle seguenti
procedure intende utilizzare per l'aggiudicazione dell'appalto:
a)
il pubblico incanto;
b)
la licitazione privata;
c)
l'appalto concorso, per settori diversi da quelli indicati all'art. 26.2;
d)
la trattativa privata.
2.
Si intende per:
a)
pubblico incanto, la procedura aperta in cui ogni impresa interessata può
presentare un'offerta;
b)
licitazione privata, la procedura ristretta alla quale partecipano soltanto le
imprese invitate dall'amministrazione aggiudicatrice;
c)
appalto concorso, la procedura ristretta di cui alla lettera b), nella quale il
candidato redige, in base alla richiesta formulata dalla amministrazione
aggiudicatrice, il progetto del servizio ed indica le condizioni e i prezzi ai
quali è disposto ad eseguire l'appalto;
d)
trattativa privata, la procedura negoziata in cui l'amministrazione
aggiudicatrice consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di
esse i termini del contratto.
7.
Trattativa privata.
1.
Gli appalti del presente decreto possono essere aggiudicati a trattativa
privata, previa pubblicazione di un bando, nei seguenti casi:
a)
in caso di offerte irregolari, dopo che siano stati esperiti un pubblico
incanto, una licitazione privata o un appalto concorso, oppure in caso di
offerte che risultino inaccettabili in relazione a quanto disposto dagli
articoli 11, 12, comma 2, 18, 19 e da 22 a 25, purché le condizioni
dell'appalto non vengano sostanzialmente modificate; le amministrazioni
aggiudicatrici pubblicano, in questo caso, un bando di gara, a meno che
ammettano alla trattativa privata tutte le imprese che soddisfano i criteri di
cui agli articoli da 11 a 16 e che, in occasione delle suddette procedure,
abbiano presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura
d'appalto;
b)
in casi eccezionali, quando la natura dei servizi o i rischi connessi non
consentano la fissazione preliminare e globale del prezzo;
c)
in occasione di appalti in cui la natura dei servizi, specie se di natura
intellettuale o se rientranti tra quelli di cui alla categoria 6 dell'allegato
1, renda impossibile stabilire le specifiche degli appalti stessi con
sufficiente precisione perché essi possano essere aggiudicati selezionando
l'offerta migliore in base alle norme delle procedure aperte o ristrette.
2.
Gli appalti del presente decreto possono essere aggiudicati a trattativa
privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara:
a)
quando non vi è stata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata dopo che sono
stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto
concorso, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente
modificate;
b)
qualora, per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla
tutela di diritti esclusivi, l'esecuzione dei servizi possa venire affidata
unicamente a un particolare prestatore di servizi;
c)
quando l'appalto fa seguito ad un concorso di progettazione e deve, in base
alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori
del concorso; in quest'ultimo caso, tuttavia, i vincitori devono essere
invitati a partecipare ai negoziati;
d)
nella misura strettamente necessaria, qualora, per impellente urgenza
determinata da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice,
non possano essere osservati i termini, di cui agli articoli 8, 9 e 10, per il
pubblico incanto, la licitazione privata, l'appalto concorso o la trattativa
privata con pubblicazione di un bando; le circostanze addotte per giustificare
tale impellente urgenza non devono in alcun caso essere imputabili alle
amministrazioni aggiudicatrici;
e)
per i servizi complementari non compresi nel progetto inizialmente preso in
considerazione, né nel contratto inizialmente concluso, ma che, a causa di
circostanze impreviste, siano diventati necessari per la prestazione del
servizio oggetto del progetto o del contratto, purché siano aggiudicati al
prestatore che fornisce questo servizio, a condizione che:
1)
tali servizi complementari non possano venire separati, sotto il profilo
tecnico o economico, dall'appalto principale senza recare gravi inconvenienti
all'amministrazione, ovvero, pur essendo separabili dall'esecuzione
dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari per il suo perfezionamento;
2)
il valore complessivo stimato degli appalti aggiudicati per servizi
complementari non può, tuttavia, superare il 50 per cento dell'importo relativo
all'appalto principale;
f)
per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già
affidati allo stesso prestatore di servizi mediante un precedente appalto
aggiudicato dalla stessa amministrazione, purché tali servizi siano conformi a
un progetto di base per il quale sia stato aggiudicato un primo appalto
conformemente alle procedure di cui al comma 3; in questo caso il ricorso alla trattativa
privata, ammesso solo nei tre anni successivi alla conclusione dell'appalto
iniziale, deve essere indicato in occasione del primo appalto e il costo
complessivo stimato dei servizi successivi è preso in considerazione
dall'amministrazione aggiudicatrice per la determinazione del valore globale
dell'appalto.
3.
In ogni altro caso si applicano le procedure di cui all'art. 6, comma 1,
lettere a), b) e c).
8.
Forme di pubblicità.
1.
Le amministrazioni aggiudicatrici rendono noto, non appena possibile, dopo
l'inizio dell'esercizio finanziario, con un avviso indicativo, conforme
all'allegato 4, lettera A, il volume globale degli appalti per ciascuna delle
categorie di servizi di cui all'allegato 1 che esse intendono aggiudicare nei
dodici mesi successivi, se il loro valore complessivo stimato, tenuto conto di
quanto disposto dall'articolo 4, risulta pari o superiore, al netto dell'IVA, a
750.000 euro per gli appalti di cui all'articolo 1, comma 3, e al controvalore
in euro di 750.000 DSP per gli altri appalti di cui allo stesso articolo 1,
commi 1 e 2 (8).
2.
Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono aggiudicare un appalto pubblico
mediante le procedure di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) e
all'art. 7, comma 1, rendono nota tale intenzione con un bando di gara.
3.
Le amministrazioni che abbiano aggiudicato un appalto pubblico di servizi ne
comunicano il risultato con apposito avviso; per gli appalti di servizi di cui
all'allegato 2 esse precisano, nell'avviso, se acconsentano o meno alla loro
pubblicazione; non sono, tuttavia, pubblicate le informazioni relative
all'aggiudicazione di appalti la cui divulgazione impedisca l'applicazione
della legge o sia altrimenti contraria al pubblico interesse o sia lesiva di
legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche o private o possa
pregiudicare la concorrenza tra prestatori di servizi.
4.
I bandi e gli avvisi di cui ai commi 1, 2 e 3, adottati conformemente
all'allegato 4, sono inviati il più rapidamente possibile all'Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee; nel caso della procedura
accelerata di cui all'art. 10, comma 8, detti bandi o avvisi sono inviati per
telescritto, telegramma o telecopia.
5.
L'avviso di cui al comma 3 è inviato, al più tardi, quarantotto giorni dopo
l'aggiudicazione dell'appalto.
6.
La pubblicazione dei bandi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e, per estratto, su almeno due quotidiani a carattere nazionale e sul quotidiano
avente particolare diffusione nella regione dove si svolgerà la gara non può
aver luogo prima della data di spedizione, che deve esservi menzionata, dei
bandi all'Ufficio di cui al comma 4; la pubblicazione non deve contenere
informazioni diverse da quelle pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee.
7.
La prova della data di spedizione incombe alle amministrazioni aggiudicatrici.
8.
La lunghezza del testo di bandi e avvisi non può eccedere, di massima, le
seicentocinquanta parole.
9.
Le disposizioni di cui al presente articolo possono essere applicate anche per
gare di importo inferiore a quello di cui all'art. 1, ma almeno pari o
superiore a 100.000 E.C.U.
9.
Termini relativi ai pubblici incanti.
1.
Per i pubblici incanti non può essere fissato un termine di ricezione delle
offerte inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di
gara ai sensi dell'art. 8, comma 4.
2.
Il termine di cui al comma 1 può essere ridotto fino a trentasei giorni ed,
eccezionalmente, fino a ventidue giorni se è stato inviato alla Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee l'avviso indicativo di cui all'articolo 8,
comma 1, completo di tutte le informazioni di cui all'allegato 4, lettera A,
nonché di quelle di cui all'allegato 4, lettera B; l'invio di tale avviso deve
essere avvenuto almeno cinquantadue giorni prima della data di spedizione del
bando di gara e da non oltre un anno rispetto a tale data; il termine ridotto
deve essere, comunque, sufficiente a permettere agli interessati la presentazione
di offerte valide (9).
3.
I capitolati d'oneri e i documenti complementari, se richiesti in tempo utile,
devono essere inviati agli offerenti nei sei giorni dal ricevimento della
richiesta da parte delle amministrazioni aggiudicatrici.
4.
Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, se richieste in tempo
utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima del termine stabilito
per la ricezione delle offerte.
5.
Quando, in considerazione della mole dei capitolati d'oneri o dei documenti o
informazioni complementari non possano essere rispettati i termini di cui ai
commi 3 e 4, oppure quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di
una visita dei luoghi o previa consultazione in loco dei documenti allegati al
capitolato d'oneri, i termini di cui ai commi 1 e 2 debbono essere
adeguatamente prolungati.
5-bis.
Le offerte sono presentate per iscritto e recapitate direttamente o a mezzo
posta; le amministrazioni aggiudicatrici possono consentire altre modalità di
presentazione se le offerte:
a)
includono tutte le informazioni necessarie alla loro valutazione;
b)
rimangono riservate in attesa della loro valutazione;
c)
se necessario, sono confermate al più presto per iscritto o mediante invio di
copia autenticata;
d)
vengono aperte dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione
(10).
10.
Termini relativi alla licitazione privata all'appalto concorso e alla
trattativa privata.
1.
Nella licitazione privata, nell'appalto concorso e nella trattativa privata con
pubblicazione del bando di gara, il termine di ricezione delle domande di
partecipazione, stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici, non può essere
inferiore a trentasette giorni dalla data di spedizione del bando stesso; in
conformità con le prescrizioni del bando, le domande devono essere corredate
dagli elementi necessari ai fini della scelta dei soggetti da invitare ai sensi
dell'art. 22, comma 1.
2.
Le amministrazioni aggiudicatrici invitano simultaneamente e per iscritto tutti
i candidati prescelti a presentare le rispettive offerte.
3.
La lettera d'invito, il cui contenuto minimo è indicato nell'allegato 5, deve
essere accompagnata dal capitolato d'oneri e dai documenti complementari.
4.
Nella licitazione privata e nell'appalto concorso il termine di ricezione delle
offerte, stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici, non può essere
inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito.
5.
Il termine di cui al comma 4 può essere ridotto fino a ventisei giorni se è
stato inviato alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'avviso
indicativo di cui all'articolo 8, comma 1, completo di tutte le informazioni di
cui all'allegato 4, lettera A, e comprensivo, per le procedure ristrette, anche
delle informazioni di cui all'allegato 4, lettera C); l'invio di tale avviso
deve essere avvenuto almeno cinquantadue giorni prima della data di spedizione
del bando di gara e da non oltre un anno rispetto a tale data (11).
6.
Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, se richieste in tempo
utile, devono essere comunicate ai candidati almeno sei giorni prima del
termine stabilito per la ricezione delle offerte.
7.
Quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi
o previa consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i
termini di cui ai commi 4 e 5 debbono essere adeguatamente prolungati.
8.
Nei casi in cui l'urgenza renda inidonei i termini previsti nei commi 1 e 4, le
amministrazioni giudicatrici possono stabilire:
a)
un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a
quindici giorni dalla data di spedizione del bando di gara;
b)
un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data
di spedizione della lettera d'invito.
9.
Nei casi di cui al comma 8 l'amministrazione aggiudicatrice precisa, nel bando
di gara, le ragioni d'urgenza che giustificano l'abbreviazione dei termini; il
termine di cui al comma 6 può, in tali casi, essere ridotto a quattro giorni.
10.
La domanda di partecipazione alle gare può effettuarsi, oltre che per lettera,
anche con telegramma, telescritto, telefono o telecopia; in tali ipotesi essa è
comunque confermata con lettera da spedirsi non oltre il termine di cui al
comma 1.
11.
Nei casi di cui al comma 8 le domande di partecipazione alle gare e gli inviti
a presentare un'offerta devono essere fatti per i canali più rapidi possibili;
quando le domande vengono fatte mediante telegramma, telescritto, telefono o
telecopia esse devono essere confermate con lettera spedita prima della
scadenza del termine di cui alla lettera a) dello stesso comma 8.
11-bis.
Le offerte sono presentate con le modalità di cui all'articolo 9, comma 5-bis
(12).
11.
Raggruppamenti di imprese.
1.
Alle gare per l'aggiudicazione degli appalti di servizi di cui al presente
decreto sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e
temporaneamente raggruppate.
2.
L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e
deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole
imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le
stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nel presente articolo.
3.
L'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti
dell'amministrazione di tutte le imprese raggruppate.
4.
Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della
gara, devono conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad
una di esse, designata quale capogruppo. Tale mandato deve contenere
espressamente le prescrizioni di cui al presente articolo e risultare da
scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dallo Stato in cui il
relativo atto è redatto. La procura è conferita al rappresentante legale
dell'impresa capogruppo.
5.
Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha
effetto nei riguardi dell'amministrazione.
6.
Al mandatario spetta la rappresentanza, anche processuale, delle imprese
mandanti nei riguardi dell'amministrazione per tutte le operazioni e gli atti
di qualsiasi natura dipendenti dal contratto, anche dopo l'eventuale collaudo,
fino all'estinzione del rapporto. Tuttavia l'amministrazione può far valere
direttamente le responsabilità a carico delle imprese mandanti.
7.
Il rapporto di mandato non determina di per sè organizzazione o associazione
fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai
fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
8.
In caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa
individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare,
l'amministrazione ha facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del
gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel
gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria
nel modo indicato al comma 4, ovvero di recedere dal contratto.
9.
In caso di fallimento di una impresa mandante o, se trattasi di impresa
individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare,
l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso
dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a
mezzo delle altre imprese mandanti (13).
12.
Esclusione dalla partecipazione alle gare.
1.
Fermo il disposto, per le imprese stabilite in Italia, del decreto legislativo
8 agosto 1994, n. 490, e successive modifiche e indipendentemente da quanto previsto
dall'articolo 3, ultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e
dall'articolo 68 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono esclusi dalla partecipazione alle gare i
concorrenti:
a)
che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione
controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione
equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabiliti, o a
carico dei quali è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni, oppure versano in stato di sospensione dell'attività commerciale;
b)
nei cui confronti sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato,
ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla loro
moralità professionale o per delitti finanziari;
c)
che nell'esercizio della propria attività professionale hanno commesso un
errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto
dall'amministrazione aggiudicatrice;
d)
che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
e)
che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
f)
che si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire
informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo o
degli articoli da 13 a 17.
2.
A dimostrazione che il concorrente non si trova in una delle situazioni di cui
alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1 è sufficiente la produzione di un
certificato rilasciato dall'ufficio competente, nazionale o dello Stato in cui
è stabilito, o anche di una dichiarazione rilasciata, con le forme e nei limiti
di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e al decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dal prestatore di servizi interessato, che
attesti sotto la propria responsabilità di non trovarsi in una delle predette
situazioni.
3.
Se la legislazione dello Stato in cui il concorrente è stabilito non contempla
il rilascio di uno o più certificati previsti dal comma 2, ovvero se tali
documenti non contengono tutti i dati richiesti, essi possono essere sostituiti
da una dichiarazione giurata; se neanche questa è ivi prevista, è sufficiente
una dichiarazione solenne che, al pari di quella giurata, deve essere resa
innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o ad un
organismo professionale qualificato, autorizzati a riceverla in base alla
legislazione dello Stato stesso, che ne attesti l'autenticità.
4.
Il Ministero della giustizia e le altre amministrazioni competenti, nei tre
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle
politiche comunitarie, gli uffici e organi competenti al rilascio dei
certificati o altre attestazioni di cui al comma 2; con le stesse modalità le
amministrazioni provvedono a comunicare gli eventuali successivi aggiornamenti.
Nei trenta giorni successivi al loro ricevimento il Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie cura la trasmissione dei dati stessi
alla Commissione europea e agli altri Stati membri.
5.
Le persone giuridiche che, in base alla legislazione dello Stato membro in cui
sono stabilite, sono autorizzate a svolgere la prestazione del servizio di cui
si tratta, non possono essere escluse dalle gare sulla base di disposizioni
nazionali che non consentono l'esecuzione di tale prestazione da parte delle
medesime; tuttavia, ad esse può essere richiesto di indicare, nell'offerta o
nella domanda di partecipazione, il nome e le qualificazioni professionali
delle persone che effettuano la prestazione del servizio stesso (14).
13.
Capacità economica e finanziaria.
1.
La dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese
concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
a)
idonee dichiarazioni bancarie;
b)
bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;
c)
dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo
ai servizi identici a quello oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre
esercizi.
2.
Le amministrazioni precisano nel bando di gara quali dei documenti indicati al
comma 1 devono essere presentati, nonché gli altri eventuali che ritengono di
richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere
richiesti a prestatori di servizi stabiliti in Stati membri che non prevedono
la pubblicazione del bilancio.
3.
Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le
referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria
mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione
aggiudicatrice (15).
14.
Capacità tecnica.
1.
La dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti, negli appalti di cui
all'allegato 1, può essere fornita mediante:
a)
l'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con
l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati,
dei servizi stessi; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni
o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle
amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a
privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o,
in mancanza, dallo stesso concorrente;
b)
l'elenco dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi e/o dei
dirigenti dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente
responsabili della prestazione di servizi;
c)
l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o
meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di
qualità;
d)
l'indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero
di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;
e)
la descrizione delle attrezzature tecniche, dei materiali, degli strumenti,
compresi quelli di studio e di ricerca, utilizzati per la prestazione del servizio
e delle misure adottate per garantire la qualità;
f)
il controllo, effettuato dalla amministrazione o, per suo incarico, da un
organismo ufficiale competente del Paese in cui è stabilito il concorrente,
allorché il servizio da prestare sia complesso o debba rispondere,
eccezionalmente, a uno scopo determinato; il controllo verte sulla capacità di
produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle
misure utilizzate da quest'ultimo per il controllo della qualità;
g)
l'indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente,
subappaltare.
2.
L'amministrazione aggiudicatrice precisa, nel bando di gara o nella lettera
d'invito, quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o
dimostrati.
3.
Le informazioni di cui all'art. 13 e quelle di cui al comma 1 non possono
eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto
dei legittimi interessi del concorrente relativi alla protezione dei segreti
tecnici e commerciali.
4.
Qualora le amministrazioni aggiudicatrici richiedano la presentazione di
certificati rilasciati da organismi indipendenti, attestanti che il concorrente
osserva determinate norme in materia di garanzia della qualità, esse fanno
riferimento ai sistemi di garanzia della qualità basati sulla pertinente serie
di norme europee EN 29000, certificati da organismi conformi alla serie di
norme europee EN 45000. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i
certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati
membri; esse ammettono, parimenti, altre prove relative all'impiego di misure
equivalenti di garanzia della qualità qualora il concorrente non abbia accesso
a tali certificati o non possa ottenerli nei termini richiesti.
15.
Iscrizione nei registri professionali.
1.
I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro
residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel
registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel
registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti
consigli nazionali degli ordini professionali; per i cittadini di altri Stati
membri, non residenti in Italia, può essere richiesta la prova dell'iscrizione,
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri
professionali o commerciali di cui all'allegato 9 o di presentare una
dichiarazione giurata o un certificato in conformità con quanto previsto in
tale allegato (16).
2.
Se i concorrenti ad un appalto pubblico di servizi debbono, nello Stato membro
in cui sono stabiliti, essere in possesso di una particolare autorizzazione o
appartenere a una particolare organizzazione ai fini della prestazione del
servizio in quello Stato, l'amministrazione aggiudicatrice può richiedere loro
la prova del possesso di tale autorizzazione ovvero dell'appartenenza a tale
organizzazione.
16.
Completamento e chiarimento dei documenti presentati.
1.
Nei limiti previsti dagli articoli 12, comma 1, 13, 14, e 15, le amministrazioni
aggiudicatrici invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire
chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni
presentati.
17.
Elenchi ufficiali di prestatori di servizi.
1.
I concorrenti iscritti in elenchi ufficiali di prestatori di servizi possono
presentare all'amministrazione aggiudicatrice, per ogni appalto, un certificato
d'iscrizione indicante le referenze che hanno permesso l'iscrizione stessa e la
relativa classificazione.
2.
L'iscrizione di un prestatore di servizi in uno degli elenchi di cui al comma
1, certificata dall'autorità che ha istituito l'elenco, costituisce, per le
amministrazioni aggiudicatrici, presunzione d'idoneità alla prestazione dei
servizi, corrispondente alla classificazione del concorrente iscritto,
limitatamente a quanto previsto dagli articoli 12, comma 1, lettere a), b), c)
ed f), 13, comma 1, lettere b) e c), 14, comma 1, lettera b), e 15 del presente
decreto (17).
3.
I dati risultanti dall'iscrizione in uno degli elenchi di cui al comma 1 non
possono essere contestati;
tuttavia,
per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali
può essere richiesta ai concorrenti iscritti negli elenchi un'apposita
certificazione aggiuntiva.
4.
I cittadini di altri Stati membri debbono potersi iscrivere negli elenchi
ufficiali di cui al comma 1 alle stesse condizioni stabilite per i prestatori
di servizi italiani; a tal fine, non possono, comunque, essere richieste prove
o dichiarazioni diverse da quelle previste dagli articoli da 12 a 15; le
amministrazioni o gli enti che gestiscono tali elenchi comunicano agli altri
Stati membri nome e indirizzo degli organismi presso i quali possono essere
presentate le domande d'iscrizione.
5.
I concorrenti agli appalti pubblici di servizi debbono poter partecipare alle
gare indipendentemente dalla loro iscrizione in elenchi di prestatori di
fiducia eventualmente costituiti dalle singole amministrazioni aggiudicatrici.
18.
Subappalto.
1.
Nel capitolato d'oneri l'amministrazione aggiudicatrice richiede al concorrente
di indicare nell'offerta la parte dell'appalto che intenda eventualmente
subappaltare a terzi.
2.
L'indicazione di cui al comma 1 lascia impregiudicata la responsabilità
dell'appaltatore aggiudicatario.
3.
La disciplina del subappalto nel settore dei lavori pubblici contenuta
nell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e
integrazioni, si applica anche nelle ipotesi di subappalto nel settore degli
appalti pubblici di servizi.
19.
Disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro.
1.
L'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a indicare, nel capitolato d'oneri,
le autorità presso le quali i concorrenti possono ottenere informazioni circa
gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione
dell'impiego e di condizioni di lavoro e applicabili nel corso dell'esecuzione
del contratto.
2.
L'amministrazione aggiudicatrice, nel fornire le informazioni di cui al comma 1,
chiede ai concorrenti di precisare, senza che ciò osti all'applicazione delle
disposizioni di cui all'art. 25, che nel redigere le offerte hanno tenuto conto
degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione
dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro.
20.
Prescrizioni tecniche.
1.
Le specifiche tecniche di cui all'allegato 3 sono contenute nei capitolati
d'oneri o nei documenti contrattuali relativi a ciascun appalto.
2.
Fatte salve le norme tecniche nazionali obbligatorie, in quanto compatibili con
il diritto comunitario, le specifiche tecniche di cui al comma 1 sono definite
dalle amministrazioni aggiudicatrici con riferimento a norme nazionali che
recepiscono norme europee o ad omologazioni tecniche europee oppure a
specifiche tecniche comuni.
21.
Deroghe in materia di prescrizioni tecniche.
1.
L'amministrazione aggiudicatrice può derogare alle disposizioni di cui all'art.
20, comma 2, qualora:
a)
le norme, le omologazioni tecniche europee o le specifiche tecniche comuni non
includano nessuna disposizione in materia di accertamento della conformità,
ovvero non esistano mezzi tecnici che permettano di stabilire in modo
soddisfacente la conformità di un prodotto a tali norme,
omologazioni
tecniche europee o specifiche tecniche comuni;
b)
l'applicazione delle norme, delle omologazioni tecniche europee o delle
specifiche tecniche comuni comporti l'impiego di prodotti o materiali
incompatibili con le apparecchiature già usate dall'amministrazione
aggiudicatrice, ovvero costi sproporzionati o difficoltà tecniche
sproporzionate, purché venga definita contestualmente e per iscritto una
strategia che consenta il passaggio, entro un determinato periodo di tempo,
alle indicate norme, omologazioni e specifiche;
c)
il progetto costituisca un'effettiva innovazione e risulti per esso inadeguato
il ricorso a norme europee, a omologazioni tecniche europee o a specifiche
tecniche comuni già esistenti;
d)
l'applicazione dell'art. 20, comma 2, pregiudichi l'attuazione della direttiva 86/361/CEE
del Consiglio del 24 luglio 1986, concernente la prima fase del reciproco
riconoscimento della omologazione delle apparecchiature terminali di
telecomunicazioni, o della decisione 87/95/CEE del Consiglio del 22 dicembre
1986, relativa alla normalizzazione del settore delle tecnologie
dell'informazione e delle telecomunicazioni, ovvero di altri atti comunitari in
specifici settori relativi a servizi o a prodotti.
2.
Le amministrazioni aggiudicatrici che si avvalgono di quanto previsto nel comma
1, ne indicano, ogni qualvolta ciò sia possibile, i motivi nel bando di gara
oppure nei capitolati d'oneri e ne indicano, in ogni caso, i motivi nella
propria documentazione interna e li comunicano, previa loro richiesta, agli
Stati membri e alla Commissione CE.
3.
In mancanza di norme europee, di omologazioni tecniche europee o di specifiche
tecniche comuni, le specifiche tecniche:
a)
sono definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali, di cui sia
riconosciuta la conformità ai requisiti essenziali fissati dalle direttive
comunitarie relative all'armonizzazione tecnica, secondo le procedure previste
nelle medesime e, in particolare, secondo le procedure stabilite nella
direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, concernente i prodotti
da costruzione;
b)
possono essere definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali in
materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere, nonché di
impiego dei materiali;
c)
possono essere definite con riferimento ad altri documenti; in tal caso, deve
essere fatto riferimento, in ordine di preferenza, a:
1)
norme nazionali che recepiscono norme internazionali riconosciute dall'Italia;
2)
altre norme e omologazioni tecniche nazionali;
3)
qualsiasi altra norma.
4.
È vietata, salvo che sia giustificata dall'oggetto del contratto,
l'introduzione, nelle relative clausole, di prescrizioni tecniche che
menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza, ovvero
ottenuti mediante un particolare procedimento e che abbiano, quindi, l'effetto
di favorire o di escludere determinati prestatori di servizi; è, in
particolare, vietata l'indicazione di marchi, brevetti o tipi, nonché
l'indicazione di una origine o di una produzione determinata; tuttavia, tale
indicazione, accompagnata dall'espressione «o equivalente», è autorizzata
quando l'oggetto del contratto non possa essere descritto diversamente mediante
specifiche sufficientemente precise e comprensibili per tutti gli interessati.
22.
Scelta dei soggetti da invitare alle procedure ristrette.
1.
Nella licitazione privata, nell'appalto concorso e nella trattativa privata
l'amministrazione aggiudicatrice sceglie, tra i candidati in possesso dei
requisiti prescritti dagli articoli da 12 a 17, quelli da invitare per la
presentazione delle offerte ovvero per la trattativa; l'amministrazione si basa
sulle informazioni ricevute in merito alla situazione del prestatore di
servizi, nonché sulle informazioni e sulle formalità necessarie per valutare le
condizioni minime di natura economica e tecnica che devono essere soddisfatte.
2.
Nella licitazione privata e nell'appalto concorso l'amministrazione
aggiudicatrice può prevedere, facendone menzione nel bando di gara, i numeri
minimo e massimo di prestatori di servizi che intende invitare; i limiti sono
definiti in relazione alla natura del servizio da prestare, fermo restando che
il numero minimo non deve essere inferiore a cinque e quello massimo, almeno di
norma, a venti prestatori di servizi; in ogni caso, il numero di candidati
invitati a presentare offerte deve essere sufficiente a garantire una
concorrenza effettiva.
3.
Nella trattativa privata indetta ai sensi dell'art. 7, comma 1, il numero dei
candidati non può essere inferiore a tre, purché vi sia un numero sufficiente
di candidati idonei.
4.
Le amministrazioni aggiudicatrici rivolgono gli inviti, senza discriminazioni,
ai cittadini di altri Stati membri che soddisfano i requisiti necessari, alle
stesse condizioni applicate ai cittadini italiani.
23.
Criteri di aggiudicazione.
1.
Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative
riguardanti la remunerazione di particolari servizi, gli appalti pubblici di
servizi di cui al presente decreto sono aggiudicati in base a uno dei seguenti
criteri:
a)
unicamente al prezzo più basso;
b)
a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad
elementi diversi, variabili secondo il contratto in questione, quali, ad
esempio, il merito tecnico, la qualità, le caratteristiche estetiche e
funzionali, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, il
termine di consegna o esecuzione, il prezzo (18).
2.
Nel caso di aggiudicazione ai sensi del comma 1, lettera b), le amministrazioni
aggiudicatrici devono menzionare, nel capitolato d'oneri o nel bando di gara, i
criteri di aggiudicazione di cui si prevede l'applicazione, possibilmente
nell'ordine decrescente d'importanza.
3.
L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere, nel bando di gara, che i
concorrenti formulino l'offerta precisando modalità atte ad assicurare, in caso
di aggiudicazione in loro favore, l'efficace e continuativo collegamento con la
stessa amministrazione aggiudicatrice per tutta la durata della prestazione del
servizio.
4.
L'affidamento della progettazione non è compatibile con l'aggiudicazione, a
favore dello stesso affidatario, degli appalti pubblici relativi ai lavori e ai
servizi progettati; della suddetta incompatibilità deve essere data notizia nel
bando di gara.
5.
L'amministrazione aggiudicatrice comunica, entro dieci giorni dall'espletamento
della gara, l'esito di essa all'aggiudicatario e al concorrente che segue nella
graduatoria.
6.
I parametri di valutazione e di ponderazione degli elementi di cui al comma 1,
lettera b), volti a garantire il corretto rapporto prezzo-qualità in relazione
al servizio da affidare, sono stabiliti dalle singole amministrazioni aggiudicatici
in sede di bando o di lettera di invito.(*)
(*) Il sesto comma è stato così modificato dall’art. 53 della
legge comunitaria 2001 – Legge n. 39/2002. Il testo precedente era il seguente:
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministro competente per il settore interessato sono stabiliti
parametri di valutazione e di ponderazione degli elementi di cui al comma 1,
lettera b), volti a garantire, in relazione alla natura del servizio, un
corretto rapporto prezzo-qualità.
24.
Varianti.
1.
Quando l'aggiudicazione avviene in base all'art. 23, comma 1, lettera b),
l'amministrazione aggiudicatrice può prendere in considerazione le varianti
presentate dagli offerenti qualora esse siano conformi ai requisiti minimi
prescritti dalla stessa amministrazione.
2.
L'amministrazione aggiudicatrice indica, nel bando di gara, se le varianti sono
ammesse e, in tal caso, precisa, nel capitolato d'oneri, i requisiti minimi che
esse devono rispettare e le modalità per la loro presentazione.
3.
L'amministrazione aggiudicatrice non può respingere la presentazione di una
variante soltanto perché essa sia stata stabilita con specifiche tecniche
definite con riferimento a norme nazionali che attuano norme europee o a
omologazioni tecniche europee oppure a specifiche tecniche comuni di cui
all'art. 20, comma 2, o con riferimento a specifiche tecniche nazionali di cui
all'art. 21, comma 3, lettere a) e b).
4.
Le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano ammesso varianti a norma dei
commi 1, 2 e 3, non possono respingere una variante soltanto perché
configurerebbe, se accolta, un contratto di forniture anziché un appalto
pubblico di servizi.
25.
Offerte anormalmente basse.
1.
Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla
prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice, prima di escluderle, chiede per
iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta
ritenuti pertinenti e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni
ricevute.
2.
L'amministrazione aggiudicatrice tiene conto, in particolare, delle
giustificazioni riguardanti l'economia del metodo di prestazione del servizio o
le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di
cui dispone il concorrente per prestare il servizio, oppure l'originalità del
servizio stesso, con l'esclusione, peraltro, di giustificazioni concernenti
elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori risultano da atti
ufficiali.
3.
Sono assoggettate alla verifica di cui ai commi 1 e 2 tutte le offerte che
presentano una percentuale di ribasso che superi di un quinto la media
aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tener conto delle
offerte in aumento.
4.
Nella verifica delle offerte l'amministrazione aggiudicatrice tiene conto anche
degli oneri eventualmente connessi, per l'aggiudicatario, all'applicazione
dell'art. 23, comma 3 (9/cost) (18/a).
26.
Concorsi di progettazione.
1.
Le disposizioni che seguono disciplinano i concorsi di progettazione, anche se
rientranti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e
successive modifiche (19).
2.
I concorsi di progettazione sono procedure intese a fornire all'amministrazione
o al soggetto aggiudicatore, soprattutto nel settore della pianificazione
territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura e dell'ingegneria civile,
nonché in quello dell'elaborazione dati, un piano o un progetto, selezionati da
una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di
premi.
3.
Le presenti disposizioni si applicano:
a)
ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di
aggiudicazione di appalti di servizi indetta ai sensi del presente decreto, il
cui valore stimato al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando,
è pari o superiore ai valori indicati nell'articolo 1, commi 1, 2 e 3, in
relazione ai soggetti aggiudicatori e agli appalti di servizi da tali
disposizioni contemplati, con l'esclusione degli appalti di servizi di cui
all'articolo 3, comma 5;
b)
ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di
aggiudicazione di appalti di servizi indetta ai sensi del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche, il cui valore stimato, al netto
dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, è uguale o superiore:
1)
a 600.000 euro per gli appalti di servizi indetti dai soggetti aggiudicatori
che svolgono la propria attività nei settori indicati nell'allegato X dello
stesso decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche;
2)
al controvalore in euro di 400.000 DSP per gli appalti di servizi contemplati
nell'allegato XVI A del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive
modifiche, indetti dai soggetti aggiudicatori che svolgono la propria attività
nei settori di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX del decreto stesso; sono
esclusi i servizi di ricerca e sviluppo di cui alla categoria n. 8
dell'allegato XVI A e i servizi di telecomunicazioni di cui alla categoria n. 5
dell'allegato medesimo, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526;
3)
a 400.000 euro per gli appalti di servizi di cui al n. 2, secondo periodo, che
precede e per quelli di cui all'allegato XVI B del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 158, e successive modifiche, indetti dai soggetti aggiudicatori che
svolgono le proprie attività nei settori di cui agli allegati da I a IX dello
stesso decreto (20).
4.
I soggetti aggiudicatori di cui al comma 3 applicano le presenti disposizioni
anche per i concorsi di progettazione nei quali l'importo complessivo dei premi
di partecipazione e dei versamenti a favore dei partecipanti è uguale o
superiore ai valori nella stessa disposizione precisati (21).
5.
L'amministrazione aggiudicatrice che intende indire un concorso di
progettazione pubblica un bando di concorso.
6.
Le regole per organizzare i concorsi sono stabilite in conformità del presente
decreto e messe a disposizione degli interessati alla partecipazione.
7.
Fermo il disposto di cui all'art. 12, comma 2, l'ammissione dei partecipanti ai
concorsi di progettazione non può essere limitata al territorio nazionale o a
parte di esso.
8.
Se ai concorsi di progettazione partecipa un numero limitato di candidati, le
amministrazioni e soggetti aggiudicatori stabiliscono criteri selettivi chiari
e non discriminatori; in ogni caso il numero dei candidati da invitare deve
garantire un'effettiva concorrenza.
9.
La commissione giudicatrice è composta unicamente da persone fisiche
indipendenti dai partecipanti al concorso.
10.
Ogni qualvolta ai concorrenti sia richiesta una particolare qualificazione
professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice deve
possedere la stessa qualificazione o una equipollente.
11.
La commissione giudicatrice è autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri,
che sono presi in base a progetti presentati in modo anonimo e solo in base ai
criteri specificati nel bando di concorso di cui all'allegato 6A.
12.
L'amministrazione che abbia espletato un concorso di progettazione invia
all'Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee un avviso in merito ai
risultati della procedura, conforme all'allegato 6B; per i concorsi di cui ai
commi 3 e 4, primo periodo, l'avviso deve essere inviato entro quarantotto
giorni dalla chiusura del concorso; per i concorsi di cui ai commi 3 e 4,
secondo periodo, detto termine è pari a giorni sessanta.
13.
Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche, si applicano anche
con riguardo ai concorsi di progettazione (22).
14.
Le amministrazioni e i soggetti aggiudicatori per quanto di rispettiva
competenza, nel rispetto delle disposizioni che precedono, fissano le regole
necessarie per l'espletamento dei concorsi di progettazione, tenendo conto, in
relazione ai settori di applicazione e alla specificità della progettazione,
del regolamento previsto dall'art. 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modifiche ed integrazioni.
27.
Adempimenti procedurali e comunicazioni alla Commissione CE.
1.
L'amministrazione aggiudicatrice nei quindici giorni dal ricevimento di
eventuali istanze scritte, comunica ai richiedenti i motivi del rigetto della
loro domanda di invito o della loro offerta; a richiesta di coloro che abbiano
presentato offerte selezionabili, essa comunica anche le caratteristiche e i
vantaggi propri dell'offerta risultata aggiudicataria e il nome del concorrente
al quale è stato aggiudicato l'appalto; possono essere motivatamente omesse,
peraltro, alcune informazioni relative all'aggiudicazione se:
1)
sono di ostacolo all'applicazione di norme di legge;
2)
sono contrarie al pubblico interesse;
3)
sono lesive di interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private;
4)
pregiudicano la concorrenza tra i prestatori di servizi (23).
2.
L'amministrazione aggiudicatrice comunica per iscritto, ai concorrenti che lo
richiedono, le decisioni prese in merito all'aggiudicazione di un appalto di servizi
oggetto di una gara, compresi i motivi che l'hanno indotta a rinunciare
all'aggiudicazione o ad avviare una nuova procedura; essa comunica tale
decisione anche all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità
europee (24).
3.
Nel caso di aggiudicazione dell'appalto con le modalità di cui all'art. 23,
comma 1, lettera a), l'amministrazione aggiudicatrice comunica alla Commissione
CE il rifiuto delle offerte ritenute troppo basse.
4.
Per ogni appalto concluso l'amministrazione aggiudicatrice redige un verbale
contenente almeno le seguenti informazioni:
a)
il nome e l'indirizzo dell'amministrazione stessa;
b)
l'oggetto e il valore dell'appalto;
c)
i nomi dei concorrenti presi in considerazione e i motivi della loro scelta;
d)
i nomi dei concorrenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
e)
il nome dell'aggiudicatario e le motivazioni della scelta della sua offerta e,
se nota, la parte di appalto che il medesimo intende subappaltare a terzi;
f)
le circostanze che, ai sensi dell'art. 7, giustificano il ricorso alla
trattativa privata.
5.
Il verbale di cui al comma 4, o un suo estratto, è comunicato, dietro sua
richiesta, alla Commissione CE.
6.
Con apposita relazione l'amministrazione aggiudicatrice precisa alla
Commissione CE, dietro sua richiesta, le ragioni che l'hanno indotta ad
utilizzare la procedura negoziata ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a).
7.
Ogni accordo internazionale concluso con le modalità di cui all'art. 5, comma
2, lettera m), n. 1), è comunicato alla Commissione CE.
28.
Prospetti statistici.
1.
Entro il 31 luglio di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici, anche tenuto
conto di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie, un prospetto statistico relativo ai
contratti stipulati nell'anno precedente. Il Dipartimento per il coordinamento
delle politiche comunitarie trasmette tali dati entro il 31 ottobre alla
Commissione europea.
2.
Per le amministrazioni aggiudicatrici elencate nell'allegato 8 i prospetti di
cui al comma 1 indicano almeno:
a)
il valore globale degli appalti di servizi aggiudicati da ciascuna di esse al
di sotto delle soglie di cui all'articolo 1, comma 2;
b)
per gli appalti di servizi di importo pari o superiore alle soglie di cui
all'articolo 1, comma 2, il numero e il valore degli appalti aggiudicati da
ciascuna amministrazione aggiudicatrice, distinguendo, ove possibile, secondo
il tipo di procedura, le categorie di servizi in base alla nomenclatura di cui
agli allegati 1 e 2, la nazionalità degli aggiudicatari e, in caso di gare a
trattativa privata, secondo la suddivisione di cui all'articolo 7, commi 1 e 2,
e con la precisazione del numero e del valore degli appalti attribuiti a
ciascuno Stato membro e a Paesi terzi;
c)
il numero e il valore globale degli appalti di servizi eventualmente
aggiudicati in base a deroghe all'accordo OMC - Organizzazione mondiale per il
commercio, già accordo GATT.
3.
Per tutte le tre amministrazioni aggiudicatrici i prospetti di cui al comma 1
indicano:
a)
il numero e il valore degli appalti aggiudicati, di importo uguale o superiore
alle soglie di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, distinguendo, ove possibile,
secondo le procedure, le categorie di servizi in base alla nomenclatura di cui
all'allegato 1 e la nazionalità dei prestatori di servizi ai quali sono stati
aggiudicati gli appalti, con la precisazione del numero e del valore degli
appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e a Paesi terzi e, nel caso delle
procedure negoziate, secondo la suddivisione di cui all'articolo 7, commi 1 e
2;
b)
il valore totale degli appalti aggiudicati in base alle deroghe all'accordo OMC
- Organizzazione mondiale per il commercio, già accordo GATT.
4.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per le
informazioni relative agli appalti di cui all'articolo 1, comma 3, di importo
stimato, al netto dell'IVA, inferiore a 200.000 euro (25).
29.
Computo dei termini.
1.
Il computo dei termini previsti nel presente decreto è effettuato secondo le
disposizioni del regolamento CEE - Euratom n. 1182/71 del Consiglio del 3
giugno 1971.
30.
Procedure di ricorso.
1.
Fermo quanto previsto agli articoli 33, comma 2, lettera e), e 35, comma 5, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, le disposizioni in materia di
violazioni del diritto comunitario contenute nell'articolo 12 della legge 19
febbraio 1992, n. 142, si applicano agli appalti disciplinati dal presente
decreto (26).
31.
Adeguamento delle leggi delle regioni e delle province autonome di Trento e
Bolzano.
1.
Le leggi delle regioni, nelle materie di propria competenza, devono rispettare le
disposizioni contenute nel presente decreto per quanto attiene agli ambiti
soggettivi e oggettivi di operatività, nonché in materia di procedure di
aggiudicazione, di forme di pubblicità, di termini procedurali, di riunione di
imprese, di requisiti soggettivi di partecipazione, di iscrizione nei registri
professionali e negli elenchi ufficiali di prestatori di servizi, di
subappalto, di prescrizioni tecniche non discriminatorie, di scelta dei
soggetti da invitare alle procedure ristrette, di criteri d'aggiudicazione, di
varianti, di verifica delle offerte anomale, di concorso di progettazione, di
adempimenti procedurali e di comunicazione agli organi della CE, di rilevazioni
statistiche.
2.
Sono fatte salve le competenze esclusive delle regioni a statuto speciale e le
competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano.
32.
Allegati.
1.
Gli allegati da 1 a 9 sono parte integrante del presente decreto (27).
1-bis.
Le amministrazioni interessate segnalano alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, le
modifiche e integrazioni necessarie per adeguare gli allegati alle innovazioni
arrecate, in materia, dalla sopravvenienza di nuove norme comunitarie o
nazionali; gli allegati sono modificati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri; i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di
modifica degli allegati 7 e 8 vengono trasmessi alla Commissione europea a cura
del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie (28).
Allegato
1
Da
richiedere tramite e-mail
Allegato
2
Da
richiedere tramite e-mail
Allegato
3
DEFINIZIONI
DI ALCUNE SPECIFICHE TECNICHE
Ai
fini del presente decreto si intende per:
1.
«specifiche tecniche»: l'insieme delle prescrizioni d'ordine tecnico, contenute
in particolare nel capitolato d'oneri, che definiscono le caratteristiche
richieste di un'opera, un materiale, un prodotto o una fornitura e che
permettono di caratterizzare obiettivamente l'opera, il materiale, il prodotto
o la fornitura in modo che essi rispondano all'uso a cui sono destinati
dall'amministrazione aggiudicatrice.
Tra
queste caratteristiche rientrano i livelli di qualità o proprietà d'uso, la
sicurezza, le dimensioni, inclusi i requisiti applicabili al materiale, al
prodotto od alla fornitura per quanto riguarda la garanzia della qualità, la
terminologia, i simboli, il collaudo ed i metodi di prova, l'imballaggio, la
marcatura o l'etichettatura. Esse comprendono altresì le regole riguardanti la
progettazione e le modalità di determinazione dei costi, le condizioni di
collaudo, d'ispezione e di accettazione delle opere, nonché i metodi o le
tecniche di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che l'amministrazione
aggiudicatrice è in grado di prescrivere, nell'ambito di regolamenti generali o
specifici, in relazione all'opera finita ed ai materiali od alle parti che la
compongono;
2.
«norme»: le specifiche tecniche, la cui osservanza non è in linea di massima
obbligatoria, approvate da un ente di normalizzazione riconosciuto ai fini di
un'applicazione ripetuta e continua;
3.
«norme europee»: le norme approvate dal Comitato europeo per la
standardizzazione (CEN) o dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica
(Cenelec) in quanto «norme europee (EN)» ovvero «documenti d'armonizzazione
(HD)», in base alle regole comuni di queste organizzazioni, ovvero
dall'Istituto europeo delle norme per le telecomunicazioni (ETSI - European
Telecomunication Standards Institute) in quanto «norme europee per le
telecomunicazioni (ETS)»;
4.
«omologazione tecnica europea»: la valutazione tecnica favorevole dell'idoneità
all'impiego di un prodotto, fondata sulla rispondenza ai requisiti essenziali
per la realizzazione di opere, in funzione delle caratteristiche intrinseche
del prodotto stesso e di determinate condizioni d'applicazione e d'impiego.
L'omologazione
europea è rilasciata da un organismo designato a questo scopo dallo Stato
membro;
5.
«specifiche tecniche comuni»: le specifiche tecniche stabilite conformemente ad
una procedura riconosciuta dagli Stati membri per garantire un'applicazione
conforme in tutti gli Stati membri, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee;
6.
«requisiti essenziali»: i requisiti riguardanti la sicurezza, la salute e
determinati altri aspetti d'interesse generale che l'opera può soddisfare.
Allegato
4 (30)
MODELLI
DI BANDI E AVVISI DI GARA
A
- Preinformazione.
1.
Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax
dell'amministrazione e, qualora non coincidano con i primi, del servizio al
quale possono esser richieste informazioni aggiuntive.
2.
Appalti complessivi che s'intendono aggiudicare in ciascuna delle categorie di
servizi di cui all'allegato 1.
3.
Data provvisoria per l'avvio delle procedure d'aggiudicazione per ogni
categoria.
4.
Altre informazioni.
5.
Data d'invio dell'avviso.
6.
Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee.
7.
Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo d'applicazione
dell'accordo O.M.C.
B
- Procedure aperte.
1.
Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax
dell'amministrazione.
2.
Categorie di servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC. Quantità dei
servizi da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se
possibile, una stima dei termini entro i quali tali opzioni possono essere
esercitate. Nel caso di appalti rinnovabili nel corso di un determinato
periodo,
eventualmente
anche di una stima del calendario delle successive gare d'appalto per i servizi
da aggiudicare.
3.
Luogo di esecuzione.
4.
a) eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata
ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative,
regolamentari od amministrative;
b)
riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in
causa;
c)
menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome
e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del
servizio.
5.
Eventuale indicazione della facoltà per i prestatori di servizi di presentare
offerte per una parte dei servizi in questione.
6.
Eventuale divieto di varianti.
7.
Termine ultimo per il completamento del servizio o durata del contratto e, per
quanto possibile, termine ultimo per l'avvio o la prestazione del servizio.
8.
a) denominazione ed indirizzo del servizio al quale possono venire richiesti i
documenti del caso;
b)
termine ultimo per la richiesta di tali documenti;
c)
all'occorrenza, costo e modalità di pagamento delle somme pagabili per tali
documenti.
9.
a) termine ultimo per il ricevimento delle offerte;
b)
indirizzo al quale devono essere avviate;
c)
lingua o lingue nelle quali devono essere redatte.
10.
a) persone autorizzate a presenziare all'apertura delle offerte;
b)
data, ora e luogo dell'apertura.
11.
Se del caso, cauzioni e altre forme di garanzia richieste.
12.
Modalità essenziali di finanziamento e pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni in materia.
13.
All'occorrenza, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto.
14.
Informazioni relative alla posizione dei prestatori di servizi, nonché
informazioni e formalità necessarie per valutare le condizioni minime di
carattere economico e tecnico che devono soddisfare.
15.
Periodo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta.
16.
Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e, se possibile, loro classificazione
per ordine d'importanza.
I
criteri diversi da quello del prezzo più basso vanno menzionati qualora non
figurino nel capitolato d'oneri.
17.
Altre informazioni.
18.
Data o date di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee o menzione della sua mancata pubblicazione.
19.
Data d'invio del bando.
20.
Data di ricevimento del bando da parte dell'ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee.
21.
Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo di applicazione
dell'accordo OMC.
C
- Procedure ristrette.
1.
Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax
dell'amministrazione.
2.
Categorie di servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC. Quantità dei
servizi da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se
possibile, una stima dei termini entro i quali tali opzioni possono essere
esercitate. Nel caso di appalti regolari o rinnovabili nel corso di un
determinato periodo, eventualmente anche di una stima del calendario delle
successive gare d'appalto per i servizi da aggiudicare.
3.
Luogo di esecuzione.
4.
a) eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia
riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative,
regolamentari od amministrative;
b)
riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in
causa;
c)
menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome
e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del
servizio.
5.
Eventuale indicazione della facoltà per i prestatori dei servizi di presentare
offerte per una parte dei servizi in questione.
6.
Numero previsto dei prestatori di servizi - eventualmente indicando un massimo
ed un minimo - che verranno invitati a presentare offerte.
7.
Eventuale divieto di varianti.
8.
Termine ultimo per il completamento del servizio o durata del contratto e, per
quanto possibile, termine ultimo per l'avvio o la prestazione del servizio.
9.
Eventualmente forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto.
10.
a) se del caso, motivazione del ricorso alla procedura accelerata;
b)
termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione;
c)
indirizzo al quale vanno inviate;
d)
lingua o lingue in cui le domande devono essere redatte.
11.
Termine ultimo entro il quale saranno inviati gli inviti a presentare offerte.
12.
Se del caso, cauzioni ed altre forme di garanzie richieste.
13.
Informazioni relative alla posizione dei prestatori di servizi nonché
informazioni e formalità necessarie per valutare le condizioni minime di
carattere economico e tecnico che devono soddisfare.
14.
Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e, se possibile, loro classificazione
in ordine d'importanza, qualora tali informazioni non figurino nell'invito a
presentare offerte.
15.
Altre informazioni.
16.
Data o date di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee o menzione della sua mancata pubblicazione.
17.
Data d'invio del bando.
18.
Data di ricevimento del bando da parte dell'ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee.
19.
Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo di applicazione
dell'accordo OMC.
D
- Procedure negoziate.
1.
Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax
dell'amministrazione.
2.
Categorie di servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC. Quantità dei
servizi da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se
possibile, una stima dei termini entro i quali tali opzioni possono essere
esercitate. Nel caso di appalti rinnovabili nel corso di un determinato
periodo, eventualmente anche di una stima del calendario delle successive gare
d'appalto per i servizi da aggiudicare.
3.
Luogo di esecuzione.
4.
a) eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata
ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative,
regolamentari od amministrative;
b)
riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in
causa;
c)
menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome
e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del
servizio.
5.
Eventuale indicazione della facoltà per i prestatori di servizi di presentare
offerte per una parte dei servizi in questione.
6.
Numero previsto dei prestatori di servizi - eventualmente indicando un massimo
ed un minimo - che verranno invitati a presentare offerte.
7.
Eventuale divieto di varianti.
8.
Termine ultimo per il completamento del servizio o durata del contratto e, per
quanto possibile, termine ultimo per l'avvio o la prestazione del servizio.
9.
Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto.
10.
a) se del caso, motivazione del ricorso alla procedura accelerata;
b)
termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione;
c)
indirizzo al quale vanno inviate;
d)
lingua o lingue in cui le domande devono essere redatte.
11.
Se del caso, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste.
12.
Informazioni relative alla posizione del prestatore di servizi, nonché
informazioni e formalità necessarie a valutare le condizioni minime di
carattere economico e tecnico che devono soddisfare.
13.
Se del caso, nomi ed indirizzi di prestatori di servizi già selezionati
dall'amministrazione aggiudicatrice.
14.
Altre informazioni.
15.
Data d'invio del bando.
16.
Data di ricevimento del bando da parte dell'ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee.
17.
Date delle precedenti pubblicazioni dell'avviso nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
18.
Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo di applicazione
dell'accordo OMC.
E
- Appalti aggiudicati.
(avviso
di postinformazione)
1.
Nome ed indirizzo dell'amministrazione.
2.
Procedura d'aggiudicazione prescelta; nel caso della procedura negoziata non
preceduta da pubblicazione di un bando di gara, motivazione del ricorso a tale
procedura (articolo 7, comma 2).
3.
Categoria del servizio e descrizione; numero di riferimento CPC; quantità di
servizi aggiudicati.
4.
Data di aggiudicazione dell'appalto.
5.
Criteri di aggiudicazione dell'appalto.
6.
Numero di offerte ricevute.
7.
Nome ed indirizzo del o dei prestatori di servizi.
8.
Prezzo o gamma dei prezzi (minimo/massimo) pagati.
9.
Valore dell'offerta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato l'appalto o
offerta massima e minima prese in considerazione ai fini di tale
aggiudicazione.
10.
Se del caso, valore e quota del contratto che possono essere subappaltati a
terzi.
11.
Altre informazioni.
12.
Data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.
13.
Data d'invio dell'avviso.
14.
Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee.
15.
Nel caso di contratti relativi a servizi di cui all'allegato 2, accordo
dell'amministrazione aggiudicatrice per la pubblicazione dell'avviso (articolo
8, comma 3).
Allegato
5
(art.
10, comma 3)
MODELLO
DI LETTERA D'INVITO
La
lettera d'invito contiene almeno:
a)
se del caso, l'indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti il
capitolato d'oneri e i documenti complementari, il termine per presentare tale
domanda, nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma che deve
essere eventualmente versata per ottenere detti documenti;
b)
il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo cui queste devono essere
spedite e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
c)
gli estremi del bando di gara pubblicato;
d)
l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle
dichiarazioni verificabili fornite dal candidato a norma degli articoli 13 e 14
oppure a completamento delle informazioni ivi previste (punto 13 degli allegati
4B, 4C, e punto 12 dell'allegato 4D).
e)
i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nel bando di gara.
Allegato
6
A.
Bandi di concorso di progettazione
1.
Nome, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax
dell'amministrazione e del servizio al quale possono venir richiesti i documenti
del caso.
2.
Descrizione del progetto.
3.
Natura del concorso: aperto o ristretto.
4.
Nel caso di concorsi aperti, termine ultimo per la presentazione dei progetti.
5.
Nel caso di concorsi ristretti:
a)
numero previsto di partecipanti;
b)
se del caso, nomi dei partecipanti già selezionati;
c)
criteri che verranno applicati alla selezione dei partecipanti;
d)
termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione.
6.
Eventuale indicazione del fatto che la partecipazione sia riservata ad una
particolare professione.
7.
Criteri che verranno applicati alla valutazione dei progetti.
8.
Se del caso, nomi dei membri della giuria selezionati.
9.
Indicazione del fatto che la decisione della giuria sia vincolante o no per le
amministrazioni o per i soggetti aggiudicatori.
10.
Se del caso, numero e valore dei premi in palio.
11.
Se del caso, indicazione particolareggiata degli importi pagabili a tutti i
partecipanti.
12.
Indicazione del fatto che i concorrenti premiati abbiano o meno diritto all'aggiudicazione
di eventuali contratti complementari o, nel caso di cui all'art. 26, commi 3,
lettera b), e 4, secondo periodo, di eventuali appalti volti a dar seguito al
progetto.
13.
Altre informazioni.
14.
Data d'invio del bando.
15.
Data di ricevimento del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee.
B.
Risultati dei concorsi di progettazione
1.
Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax
dell'amministrazione.
2.
Descrizione del progetto.
3.
Numero totale dei partecipanti.
4.
Numero dei partecipanti esteri.
5.
Vincitori del concorso.
6.
Se del caso, premi assegnati.
7.
Altre informazioni.
8.
Riferimento del bando di concorso di progettazione.
9.
Data d'invio dell'avviso.
10.
Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee.
Allegato
7 (31)
ORGANISMI
DI DIRITTO PUBBLICO
di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera b)
Organismi:
Società
«Stretto di Messina» (D.P.C.M. 23 gennaio 1998;)
Ente
autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo;
Ente
nazionale per l'aviazione civile - ENAC;
Ente
nazionale per l'assistenza al volo - ENAV.
Categorie:
Autorità
portuali;
Aziende
speciali, istituzioni e società di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno
1990, n. 142, nonché società per azioni a prevalente capitale privato di cui
all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
Consorzi
per le opere idrauliche;
Università
statali, Istituti universitari statali;
Istituti
superiori scientifici e culturali, Osservatori astronomici, astrofisici,
geofisici o vulcanologici;
Enti
di ricerca e sperimentazione;
Istituzioni
pubbliche di assistenza e di beneficenza;
Consorzi
di bonifica;
Enti
di sviluppo o di irrigazione;
Consorzi
per le aree industriali;
Enti
preposti a servizi di pubblico interesse;
Enti
pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo
libero;
Enti
culturali e di promozione artistica.
Allegato
8 (32)
AMMINISTRAZIONI
AGGIUDICATRICI
di
cui all'articolo 1, comma 2
1)
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
2)
Ministero degli affari esteri;
3)
Ministero della giustizia;
4)
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
5)
Ministero dell'interno;
6)
Ministero della difesa;
7)
Ministero delle finanze;
8)
Ministero dei lavori pubblici;
9)
Ministero delle comunicazioni;
10)
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
11)
Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
12)
Ministero della sanità;
13)
Ministero per i beni e le attività culturali;
14)
Ministero della pubblica istruzione;
15)
Ministero dell'università e della ricerca scientifica;
16)
Ministero dei trasporti e della navigazione;
17)
Ministero delle politiche agricole e forestali;
18)
Ministero dell'ambiente;
19)
Ministero del commercio con l'estero.
Allegato
9 (33)
Elenco
dei pertinenti registri professionali o commerciali o delle pertinenti
dichiarazioni o pertinenti certificati di cui all'articolo 15, comma 1:
in
Belgio, il «Registre du commerce - Handelsregister» e gli «ordres
professionnels - Beroepsorden»;
in
Danimarca, l'«Erhvers-og Selskabsstyrelsen»;
in
Germania, lo «Handelsregister», lo «Handwerksrolle» e il «Vereinsregister»;
in
Grecia, il prestatore di servizi può essere invitato a produrre una
dichiarazione, giurata dinanzi a notaio, riguardante l'esercizio dell'attività
professionale in questione; nei casi previsti dalla legislazione nazionale
vigente, per la prestazione dei servizi di ricerca di cui all'allegato I A il
registro professionale «Mhtrvo Melethtvn», nonché il «Mhtrvo Grafeivn Meletvn»;
in
Spagna, il «Registro Central de Empresas Consultoras y de Servicios del
Ministerio de Economia y Hacienda»;
in Francia, il «Registre du commerce» ed il «Répertoire
des métiers»;
in
Italia, il «Registro della camera di commercio, industria, agricoltura e
artigianato» od il «Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato» o
il «Consiglio nazionale degli ordini professionali»;
in
Lussemburgo, il «Registre aux firmes» ed il «Role de la Chambre des métiers»;
nei
Paesi Bassi, lo «Handelsregister»;
in
Portogallo, il «Registro nacional das Pessoas Colectivas»;
nel
Regno Unito ed in Irlanda al prestatore di servizi può venir richiesto di
fornire un certificato rilasciato dal «Registrar of companies», o dal
«Registrar of Friendly Societies», ovvero, qualora esso non ottenga tale
certificato, di un certificato da cui risulti che l'interessato ha dichiarato
sotto giuramento di esercitare la professione in questione, nel Paese in cui è
stabilito, in un luogo specifico e sotto un determinato nome o ragione sociale;
in Austria, il Firmenbuch, il
Gewerberegister, il Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern;
in
Finlandia, il Kaupparekisteri/Handelsregistret;
in Svezia, l'Aktiebolags-, Handels- eller
forenings- registern.
(1)
Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 maggio 1995, n. 104, S.O.
(2)
Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65 (Gazz.
Uff. 24 marzo 2000, n. 70).
(3)
Articolo così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65 (Gazz.
Uff. 24 marzo 2000, n. 70).
(4)
Comma prima modificato dall'art. 9, comma 75, L. 18 novembre 1998, n. 415 e poi
così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65 (Gazz. Uff. 24
marzo 2000, n. 70).
(5)
Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65
(Gazz. Uff. 24 marzo 2000, n. 70).
(6)
Comma abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65 (Gazz. Uff.
24 marzo 2000, n. 70).
(7)
Articolo così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65 (Gazz.
Uff. 24 marzo 2000, n. 70).
(8)
Comma così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65 (Gazz. Uff.
24 marzo 2000, n. 70).
(9)
Comma così sostituito dall'art. 7, comma 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65
(Gazz. Uff. 24 marzo 2000, n. 70).
(10)
Comma aggiunto dall'art. 7, comma 2, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65 (Gazz. Uff.
24 marzo 2000, n. 70).
(11)
Comma così sostituito dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65
(Gazz. Uff. 24 marzo 2000, n. 70).
(12)
Comma aggiunto dall'art. 8, comma 2, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65 (Gazz. Uff.
24 marzo 2000, n. 70).
(13)
Articolo così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65 (Gazz.
Uff. 24 marzo 2000, n. 70).
(14)
Articolo così sostituito dall'art. 10, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65 (Gazz.
Uff. 24 marzo 2000, n. 70).
(15)
Articolo così sostituito dall'art. 11, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65 (Gazz.
Uff. 24 marzo 2000, n. 70).
(16)
Comma così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65 (Gazz. Uff.
24 marzo 2000, n. 70).
(17)
Comma così sostituito dall'art. 13, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65 (Gazz. Uff.
24 marzo 2000, n. 70).
(18)
Vedi il D.P.C.M. 27 febbraio 1997, n. 116, riportato al n. A/XLII e il D.P.C.M.
13 marzo 1999, n. 117.
(9/cost)
La Corte costituzionale, con sentenza 18-29 aprile 1996, n. 132 (Gazz. Uff. 8
maggio 1996, n. 19, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 25, promossa in riferimento agli artt.
117, 118, 119, 11 e 77 della Costituzione.
(18/a)
Vedi l'art. 1, L. 7 novembre 2000, n. 327.
(19)
Comma così sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65 (Gazz. Uff.
24 marzo 2000, n. 70).
(20)
Comma così sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65 (Gazz. Uff.
24 marzo 2000, n. 70).
(21)
Comma così sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65 (Gazz. Uff.
24 marzo 2000, n. 70).
(22)
Comma così sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65 (Gazz. Uff.
24 marzo 2000, n. 70).
(23)
Comma così sostituito dall'art. 15, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65 (Gazz. Uff.
24 marzo 2000, n. 70).
(24)
Comma così sostituito dall'art. 15, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65 (Gazz. Uff.
24 marzo 2000, n. 70).
(25)
Articolo così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65 (Gazz.
Uff. 24 marzo 2000, n. 70).
(26)
Articolo così sostituito dall'art. 17, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65 (Gazz.
Uff. 24 marzo 2000, n. 70).
(27)
Comma così sostituito dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65
(Gazz. Uff. 24 marzo 2000, n. 70).
(28)
Comma aggiunto dall'art. 18, comma 2, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65 (Gazz.
Uff. 24 marzo 2000, n. 70).
(29)
Nota soppressa dall'art. 18, comma 3, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65 (Gazz.
Uff. 24 marzo 2000, n. 70).
(30)
Allegato così sostituito dall'art. 18, comma 4, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65
(Gazz. Uff. 24 marzo 2000, n. 70).
(31)
Allegato così sostituito dall'art. 18, comma 5, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65
(Gazz. Uff. 24 marzo 2000, n. 70).
(32)
Allegato aggiunto dall'art. 18, comma 6, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65 (Gazz.
Uff. 24 marzo 2000, n. 70).
(33)
Allegato aggiunto dall'art. 18, comma 6, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65 (Gazz.
Uff. 24 marzo 2000, n. 70).