D.Lgs. 30-7-1999 n. 300
Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo
1997, n. 59.
Pubblicato
nella Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
Epigrafe
Premessa
1.
Oggetto.
2.
Ministeri.
3.
Disposizioni generali.
4.
Disposizioni sull'organizzazione.
5.
I dipartimenti.
6.
Il segretario generale.
7.
Uffici di diretta collaborazione con il ministro.
8.
L'ordinamento.
9.
Il personale e la dotazione finanziaria.
10.
Agenzie fiscali .
11.
L'ufficio territoriale del governo.
12.
Attribuzioni.
13.
Ordinamento.
14.
Attribuzioni.
15.
Ordinamento.
16.
Attribuzioni.
17.
Ordinamento.
18.
Incarichi dirigenziali.
19.
Magistrati.
20.
Attribuzioni.
21.
Ordinamento.
22.
Agenzia Industrie Difesa.
23.
Istituzione del ministero e attribuzioni.
24.
Aree funzionali.
25.
Ordinamento.
26.
Riforma del ministero delle finanze.
27.
Istituzione del Ministero e attribuzioni.
28.
Aree funzionali.
29.
Ordinamento.
30.
Attribuzioni di funzioni ad altri ministeri.
31.
Agenzia per le normative ed i controlli tecnici.
32.
Agenzia per la proprietà industriale.
32-bis.
Istituzione del Ministero e attribuzioni.
32-ter.
Aree funzionali.
32-quater.
Ordinamento.
32-quinquies.
Funzioni in materia di requisiti e controlli tecnici.
33.
Attribuzioni.
34.
Ordinamento.
35.
Istituzione del ministero e attribuzioni.
36.
Aree funzionali.
37.
Ordinamento.
38.
Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.
39.
Funzioni dell'agenzia.
40.
Abrogazioni.
41.
Istituzione del ministero e attribuzioni.
42.
Aree funzionali.
43.
Ordinamento.
44.
Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture.
45.
Istituzione del ministero e attribuzioni.
46.
Aree funzionali.
47.
Ordinamento.
47-bis.
Istituzione del Ministero e attribuzioni.
47-ter.
Aree funzionali.
47-quater.
Ordinamento.
48.
Istituto superiore di sanità e Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro.
49.
Istituzione del ministero e attribuzioni.
50.
Aree funzionali.
51.
Ordinamento.
52.
Attribuzioni.
53.
Aree funzionali.
54.
Ordinamento.
55.
Procedura di attuazione ed entrata in vigore.
56.
Attribuzioni del ministero delle finanze.
57.
Istituzione delle agenzie fiscali.
58.
Organizzazione del ministero.
59.
Rapporti con le agenzie fiscali.
60.
Controlli sulle agenzie fiscali.
61.
Princìpi generali.
62.
Agenzia delle entrate.
63.
Agenzia delle dogane.
64.
Agenzia del territorio.
65.
Agenzia del demanio.
66.
Statuti.
67.
Organi.
68.
Funzioni.
69.
Commissario straordinario.
70.
Bilancio e finanziamento.
71.
Personale.
72.
Rappresentanza in giudizio.
73.
Gestione e fasi del cambiamento.
74.
Disposizioni transitorie sul personale.
75.
Disposizioni particolari per l'area dell'istruzione non universitaria.
76.
Riordino degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento
educativi.
77.
Disposizioni per l'università e la ricerca.
78.
Disposizioni per le politiche agricole.
79.
Agenzia di protezione civile.
80.
Vigilanza.
81.
Compiti.
82.
Organi.
83.
Commissione grandi rischi e comitato operativo della protezione civile.
84.
Fonti di finanziamento.
85.
Personale.
86.
Primo inquadramento del personale.
87.
Norme finali e abrogazioni.
88.
Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale.
89.
Disposizioni finali.
D.Lgs.
30 luglio 1999, n. 300 (1).
Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo
1997, n. 59 (1/circ).
------------------------
(1)
Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
(1/circ)
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti
circolari:
-
Ministero dell'interno: Circ. 18 luglio 2001, n. M/3110;
-
Ministero della pubblica istruzione: Circ. 18 ottobre 2000, n. 232;
-
Ministero delle finanze: Circ. 15 febbraio 2001, n. 13/D; Circ. 9 maggio 2001,
n. 20/D.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista
la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in
particolare l'articolo 11, comma 1, come modificato dall'articolo 7 della legge
15 maggio 1997, n. 127, dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191, e
dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50;
Visti
l'articolo 11, comma 1, lettera a), e l'articolo 12 della legge 15 marzo 1997,
n. 59;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 giugno 1999;
Sentite
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Acquisito
il parere della Commissione parlamentare bicamerale di cui all'articolo 5 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29
luglio 1999;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
------------------------
1.
Oggetto.
1.
Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega disposta con
l'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato dall'articolo 1
della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1999,
n. 50, detta norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la
fusione di ministeri, l'istituzione di agenzie, il riordino dell'amministrazione
periferica dello Stato.
2.
In nessun caso le norme del presente decreto legislativo possono essere
interpretate nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni
o ad enti pubblici nazionali, di funzioni e compiti trasferiti, delegati o
comunque attribuiti alle regioni, agli enti locali e alle autonomie funzionali
dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, ovvero da conferire ai sensi dei decreti legislativi emanati in
attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59.
------------------------
2.
Ministeri.
1.
I Ministeri sono i seguenti:
1)
Ministero degli affari esteri;
2)
Ministero dell'interno;
3)
Ministero della giustizia;
4)
Ministero della difesa;
5)
Ministero dell'economia e delle finanze;
6)
Ministero delle attività produttive;
7)
Ministero delle comunicazioni;
8)
Ministero delle politiche agricole e forestali;
9)
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
10)
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
11)
Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
12)
Ministero della salute;
13)
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
14)
Ministero per i beni e le attività culturali (2).
2.
I ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonché per mezzo
delle agenzie disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni di
spettanza statale nelle materie e secondo le aree funzionali indicate per
ciascuna amministrazione dal presente decreto, nel rispetto degli obblighi
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
3.
Sono in ogni caso attribuiti ai ministri, anche con riferimento alle agenzie
dotate di personalità giuridica, la titolarità dei poteri di indirizzo politico
di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la
relativa responsabilità.
4.
I ministeri intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza, i rapporti
con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali di
settore, fatte salve le competenze del ministero degli affari esteri.
------------------------
(2)
Comma così sostituito dall'art. 1, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, come modificato
dalla relativa legge di conversione.
TITOLO
I
L'Organizzazione
dei ministeri
3.
Disposizioni generali.
1.
I dipartimenti costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti
Ministeri:
1)
Ministero dell'interno;
2)
Ministero della giustizia;
3)
Ministero dell'economia e delle finanze;
4)
Ministero delle attività produttive;
5)
Ministero delle politiche agricole e forestali;
6)
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
7)
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
8)
Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
9)
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
10)
Ministero della salute.
2.
Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti
Ministeri:
1)
Ministero degli affari esteri;
2)
Ministero della difesa;
3)
Ministero delle comunicazioni;
4
Ministero per i beni e le attività culturali (3).
------------------------
(3)
Articolo così sostituito dall'art. 2, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, come
modificato dalla relativa legge di conversione.
4.
Disposizioni sull'organizzazione.
1.
L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di
livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la
distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei
dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente
decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con
regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi dell'articolo 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge
15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli
esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di
ciascun ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali.
Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun
ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilità tra i diversi
dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di
professionalità richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme
restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la
dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di
spesa.
2.
I ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono
tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi
automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite
della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.
3.
Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri
fissati dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e
integrazioni.
4.
All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun
ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto
ministeriale di natura non regolamentare (4).
5.
Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione
periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.
6.
I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative
relative a ciascun ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con
effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.
------------------------
(4)
In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 21 luglio
2000, per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il
D.M. 30 gennaio 2001, per il Ministero della pubblica istruzione, il D.M. 17
maggio 2001, per il Ministero della sanità, il D.M. 21 novembre 2001, per il
Ministero dell'economia e delle finanze e il D.M. 22 gennaio 2002, per il
Ministero della giustizia.
5.
I dipartimenti.
1.
I dipartimenti sono costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato
delle funzioni del ministero. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali
concernenti grandi aree di materie omogenee e i relativi compiti strumentali
ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unità di gestione in cui
si articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di
gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.
2.
L'incarico di capo del dipartimento viene conferito in conformità alle
disposizioni, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
3.
Il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo
degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso,
al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione ed è
responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso
dipendenti, in attuazione degli indirizzi del ministro.
4.
Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello
dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso.
5.
Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi 3 e 4, in particolare, il
capo del dipartimento:
a)
determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del ministro;
b)
alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione
dei programmi secondo princìpi di economicità, efficacia ed efficienza, nonché
di rispondenza del servizio al pubblico interesse;
c)
svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di vigilanza
nei confronti degli uffici del dipartimento;
d)
promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per
la trattazione di questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;
e)
adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di
efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del
dipartimento;
f)
è sentito dal ministro ai fini dell'esercizio del potere di proposta per il
conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale
generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29;
g)
può proporre al ministro l'adozione dei provvedimenti di revoca degli incarichi
di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi
dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e,
comunque, viene sentito nel relativo procedimento;
h)
è sentito dal ministro per l'esercizio delle attribuzioni a questi conferite
dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
6.
Con le modalità di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, possono essere definiti ulteriori compiti del capo del
dipartimento.
------------------------
6.
Il segretario generale.
1.
Nei ministeri di cui al precedente articolo 3, comma 1, ove previsto da
precedenti disposizioni di legge o regolamentari, l'ufficio del segretario
generale è soppresso. I compiti attribuiti a tale ufficio sono distribuiti tra
i capi dei dipartimenti con il regolamento di cui al precedente articolo 4.
2.
Nei ministeri di cui al precedente articolo 3, comma 2, è istituito l'ufficio
del segretario generale. Il segretario generale opera alle dirette dipendenze
del ministro. Assicura il coordinamento dell'azione amministrativa; provvede
all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di
competenza del ministro; coordina gli uffici e le attività del ministero;
vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al
ministro.
------------------------
7.
Uffici di diretta collaborazione con il ministro.
1.
La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del
ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e
14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed
integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo
trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei
sottosegretari di Stato, sono regolati dall'articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2.
I regolamenti di cui al suddetto articolo 14, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a)
attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che
consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli
obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della
relativa attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto
del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
b)
assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle
risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in
funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonché
del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;
c)
organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta
collaborazione con il ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo
di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta
dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace
svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la
provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;
d)
organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il
raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, l'elaborazione di
testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della
regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme
introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti
con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il
Consiglio di Stato;
e)
attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti,
anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità (4/a).
------------------------
(4/a)
Vedi, anche, l'art. 5 D.P.R. 14 maggio 2001, n. 258.
TITOLO
II
Le
agenzie
8.
L'ordinamento.
1.
Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente decreto
legislativo, svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse
nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al
servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e
locali.
2.
Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono
sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma
4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di
indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo le disposizioni del successivo comma
4, e secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e 14
del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni.
3.
L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene conferito in conformità
alle disposizioni dettate dal precedente articolo 5 del presente decreto per il
conferimento dell'incarico di capo del dipartimento.
4.
Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del presidente del consiglio dei ministri e
dei ministri competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sono emanati gli statuti delle agenzie
istituite dal presente decreto legislativo, in conformità ai seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a)
definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'agenzia anche sulla
base delle previsioni contenute nel precedente articolo 5 del presente decreto
con riferimento al capo del dipartimento;
b)
attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'agenzia dei poteri e
della responsabilità della gestione, nonché della responsabilità per il
conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente nelle forme
previste dal presente decreto; nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa
predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso;
c)
previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali
settori di attività dell'agenzia, in numero non superiore a quattro, con il
compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni
ad esso conferite;
d)
definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono comprendere,
comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente comma 2:
d1)
l'approvazione dei programmi di attività dell'agenzia e di approvazione dei
bilanci e rendiconti, secondo modalità idonee a garantire l'autonomia
dell'agenzia;
d2)
l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere;
d3)
l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare
l'osservanza delle prescrizioni impartite;
d4)
l'indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere;
e)
definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il ministro
competente e il direttore generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente
attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata dalla
legge; dei risultati attesi in un arco temporale determinato; dell'entità e
delle modalità dei finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle
strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalità di verifica dei
risultati di gestione; delle modalità necessarie ad assicurare al ministero
competente la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali
l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
f)
attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo
stanziato a tale scopo in apposita unità previsionale di base dello stato di
previsione del ministero competente; attribuzione altresì all'agenzia di
autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria
organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva
lettera l);
g)
regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza,
assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del
ministro competente;
h)
previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del ministro
competente, composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti
all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica
professionalità; previsione di un membro supplente; attribuzione dei relativi
compensi, da determinare con decreto del ministro competente di concerto con
quello del tesoro;
i)
istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi
del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti
di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;
l)
determinazione di una organizzazione dell'agenzia rispondente alle esigenze di
speditezza, efficienza ed efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione
a regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal direttore generale
dell'agenzia e approvati dal ministro competente, della possibilità di adeguare
l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze
funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di
ogni altro potere di organizzazione; applicazione dei criteri di mobilità
professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;
m)
facoltà del direttore generale dell'agenzia di deliberare e proporre
all'approvazione del ministro competente, di concerto con quello del tesoro,
regolamenti interni di contabilità ispirati, ove richiesto dall'attività dell'agenzia,
a princìpi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità
pubblica.
------------------------
9.
Il personale e la dotazione finanziaria.
1.
Alla copertura dell'organico delle agenzie, nei limiti determinati per ciascuna
di esse dai successivi articoli, si provvede, nell'ordine:
a)
mediante l'inquadramento del personale trasferito dai ministeri e dagli enti
pubblici, di cui al precedente articolo 8, comma 1;
b)
mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
c)
a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento.
2.
Al termine delle procedure di inquadramento di cui al precedente comma 1, sono
corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e
degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono
trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non
possono essere reintegrate.
3.
Al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia, ai sensi del precedente
comma 1, è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli
enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento
dell'inquadramento, fino alla stipulazione del primo contratto integrativo
collettivo di ciascuna agenzia.
4.
Gli oneri di funzionamento dell'agenzia sono coperti:
a)
mediante le risorse finanziarie trasferite da amministrazioni, secondo quanto
disposto dal precedente comma 2;
b)
mediante gli introiti derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni
per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio,
supporto, promozione;
c)
mediante un finanziamento annuale, nei limiti del fondo a tale scopo stanziato
in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del ministero
competente e suddiviso in tre capitoli, distintamente riferiti agli oneri di
gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di
investimento, alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli
obiettivi gestionali.
------------------------
10.
Agenzie fiscali (4/b).
1.
Le agenzie fiscali sono disciplinate, anche in deroga agli articoli 8 e 9,
dalle disposizioni del Capo II del Titolo V del presente decreto legislativo ed
alla loro istituzione si provvede secondo le modalità e nei termini ivi
previsti (4/c).
------------------------
(4/b)
Rubrica così modificata dall'art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343.
(4/c)
Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343.
TITOLO
III
L'amministrazione
periferica
11.
L'ufficio territoriale del governo.
1.
Le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo.
2.
Gli uffici territoriali del governo mantengono tutte le funzioni di competenza
delle prefetture, assumono quelle ad essi assegnate dal presente decreto e, in
generale, sono titolari di tutte le attribuzioni dell'amministrazione
periferica dello Stato non espressamente conferite ad altri uffici. Sono in
ogni caso fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome.
3.
Il prefetto preposto all'ufficio territoriale del governo nel capoluogo della
regione assume anche le funzioni di commissario del governo.
4.
Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle
responsabilità del titolare dell'ufficio territoriale del governo, al riordino,
nell'ambito dell'ufficio territoriale del governo, dei compiti degli uffici
periferici delle amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 5 e
all'accorpamento, nell'ambito dell'ufficio territoriale del governo, delle
relative strutture, garantendo la concentrazione dei servizi comuni e delle
funzioni strumentali da esercitarsi unitamente, assicurando un'articolazione
organizzativa e funzionale atta a valorizzare la specificità professionali, con
particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico. Il regolamento disciplina
inoltre le modalità di svolgimento in sede periferica da parte degli uffici
territoriali del governo di funzioni e compiti di amministrazione periferica la
cui competenza ecceda l'ambito provinciale. Il regolamento prevede altresì il
mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture
periferiche trasferite all'ufficio territoriale del governo e della disciplina
vigente per il reclutamento e l'accesso ai suddetti ruoli, nonché la dipendenza
funzionale dell'ufficio territoriale del governo o di sue articolazioni dai ministeri
di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza (4/d).
5.
Le disposizioni dei comuni precedenti non si applicano alle amministrazioni
periferiche degli affari esteri, della giustizia, della difesa, del tesoro,
delle finanze, della pubblica istruzione, dei beni e delle attività culturali;
non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti dal presente
decreto legislativo ad agenzie. Il titolare dell'ufficio territoriale del
governo è coadiuvato da una conferenza permanente, da lui presieduta e composta
dai responsabili delle strutture periferiche dello Stato. Il titolare
dell'ufficio territoriale di governo nel capoluogo della regione è coadiuvato
da una conferenza permanente composta dai rappresentanti delle strutture periferiche
regionali dello Stato.
------------------------
(4/d)
In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 17 maggio
2001, n. 287.
TITOLO
IV
I
Ministeri
Capo
I - Il ministero degli affari esteri
12.
Attribuzioni.
1.
Al ministero degli affari esteri sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di rapporti politici, economici, sociali e
culturali con l'estero; di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli
interessi italiani in sede internazionale; di analisi, definizione e attuazione
dell'azione italiana in materia di politica internazionale; di rapporti con gli
altri Stati con le organizzazioni internazionali; di stipulazione e di
revisione dei trattati e delle convenzioni internazionali e di coordinamento
delle relative attività di gestione; di studio e di risoluzione delle questioni
di diritto internazionale, nonché di contenzioso internazionale; di
rappresentanza della posizione italiana in ordine all'attuazione delle
disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune previste dal
Trattato dell'Unione europea e di rapporti attinenti alle relazioni politiche
ed economiche esterne dell'Unione europea; di cooperazione allo sviluppo; di
emigrazione e tutela delle collettività italiane e dei lavoratori all'estero;
cura delle attività di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai
processi negoziali riguardanti i trattati dell'Unione europea, della Comunità
europea, della CECA, dell'EURATOM.
2.
Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il ministero degli affari esteri
assicura la coerenza delle attività internazionali ed europee delle singole
amministrazioni con gli obiettivi di politica internazionale.
3.
Restano attribuite alla presidenza del consiglio dei ministri le funzioni ad
essa spettanti in ordine alla partecipazione dello Stato italiano all'Unione
europea, nonché all'attuazione delle relative politiche.
------------------------
13.
Ordinamento.
1.
Il ministero si articola in direzioni generali in numero non superiore a 20,
coordinate da un segretario generale.
2.
Restano in vigore, per il ministero degli affari esteri, la riserva di cui
all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così
come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente le
particolari disposizioni dettate dalle normative di settore e l'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
------------------------
Capo
II - Il ministero dell'interno
14.
Attribuzioni.
1.
Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti
allo Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e del
funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate
dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa
civile, politiche di protezione civile e prevenzione incendi, salve le
specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei Ministri,
tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso
pubblico (4/e).
2.
Il ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale
nelle seguenti aree funzionali:
a)
garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e
del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo
stato civile e sull'anagrafe e attività di collaborazione con gli enti locali;
b)
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e coordinamento delle forze di
polizia;
c)
amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale di
governo sul territorio;
d)
tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni religiose, di
cittadinanza, immigrazione e asilo.
3.
Il ministero svolge attraverso il corpo nazionale dei vigili del fuoco anche
gli altri compiti ad esso assegnato dalla normativa vigente (5).
4.
Restano ferme le disposizioni della legge 1° aprile 1981, n. 121.
------------------------
(4/e)
Comma così sostituito dall'art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343, nel testo
modificato dalla relativa legge di conversione.
(5)
Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343.
15.
Ordinamento.
1.
Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli
4 e 5 del presente decreto.
Il
numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro.
2.
L'organizzazione periferica del ministero è costituita dagli Uffici
territoriali del governo di cui all'articolo 11, anche con compiti di
rappresentanza generale del governo sul territorio, dalle Questure e dalle
strutture periferiche del corpo nazionale dei vigili del fuoco.
------------------------
Capo
III - Il ministero della giustizia
16.
Attribuzioni.
1.
Il ministro di grazia e giustizia e il ministero di grazia e giustizia assumono
rispettivamente la denominazione di ministro della giustizia e ministero della
giustizia.
2.
Il ministero della giustizia svolge le funzioni e i compiti ad esso attribuiti
dalla Costituzione, dalle leggi e dai regolamenti in materia di giustizia e
attività giudiziaria ed esecuzione delle pene, rapporti con il consiglio
superiore della magistratura, attribuzioni concernenti i magistrati ordinari,
vigilanza sugli ordini professionali, archivi notarili, cooperazione
internazionale in materia civile e penale.
3.
Il ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti concernenti le
seguenti aree funzionali:
a)
servizi relativi alla attività giudiziaria: gestione amministrativa della
attività giudiziaria in ambito civile e penale; attività preliminare
all'esercizio da parte del ministro delle sue competenze in materia
processuale; casellario giudiziale; cooperazione internazionale in materia
civile e penale; studio e proposta di interventi normativi nel settore di
competenza;
b)
organizzazione e servizi della giustizia: organizzazione e funzionamento dei
servizi relativi alla giustizia; gestione amministrativa del personale
amministrativo e dei mezzi e strumenti anche informatici necessari; attività
relative alle competenze del ministro in ordine ai magistrati; studio e
proposta di interventi normativi nel settore di competenza;
c)
servizi dell'amministrazione penitenziaria: gestione amministrativa del
personale e dei beni della amministrazione penitenziaria; svolgimento dei compiti
relativi alla esecuzione delle misure cautelari, delle pene e delle misure di
sicurezza detentive; svolgimento dei compiti previsti dalle leggi per il
trattamento dei detenuti e degli internati;
d)
servizi relativi alla giustizia minorile: svolgimento dei compiti assegnati
dalla legge al ministero della giustizia in materia di minori e gestione
amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi.
4.
Relativamente all'ispettorato generale restano salve le disposizioni della
legge 12 agosto 1962, n. 1311 e successive modifiche ed integrazioni, nonché
dell'articolo 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195.
------------------------
17.
Ordinamento.
1.
Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli
4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore
a quattro, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente
articolo.
------------------------
18.
Incarichi dirigenziali.
1.
Agli uffici di diretta collaborazione con il ministro ed ai dipartimenti, sono
preposti i dirigenti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80, i magistrati delle giurisdizioni ordinarie e amministrative, i
professori e ricercatori universitari, gli avvocati dello Stato, gli avvocati;
quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono
essere preposti anche soggetti estranei all'amministrazione ai sensi
dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
sostituito dall'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
2.
Agli uffici dirigenziali generali istituiti all'interno dei dipartimenti, sono
preposti i dirigenti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 1998, n.
80, ed i magistrati della giurisdizione ordinaria; quando ricorrono specifiche
esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono essere preposti anche gli
altri soggetti elencati al comma 1.
------------------------
19.
Magistrati.
1.
Il numero massimo dei magistrati collocati fuori dal ruolo organico della
magistratura e destinati al ministero non deve superare le 50 unità.
------------------------
Capo
IV - Il ministero della difesa
20.
Attribuzioni.
1.
Al ministero della difesa sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti
allo Stato in materia di difesa e sicurezza militare dello Stato, politica
militare e partecipazione a missioni a supporto della pace, partecipazione ad
organismi internazionali di settore, pianificazione generale e operativa delle
forze armate e interforze, pianificazione relativa all'area industriale di
interesse della difesa.
2.
Il ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti concernenti le
seguenti aree:
a)
area tecnico operativa: difesa e sicurezza dello Stato, del territorio
nazionale e delle vie di comunicazione marittime ed aree, pianificazione
generale operative delle Forze armate e Interforze con i conseguenti programmi
tecnico finanziari; partecipazione a missioni anche multinazionali per
interventi a supporto della pace; partecipazione agli organismi internazionali
ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui
deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale ed attuazione delle
decisioni da questi adottate; rapporti con le autorità militari degli altri
Stati; informativa al Parlamento sull'evoluzione del quadro strategico e degli
impegni operativi; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti
dell'area operativa: interventi di tutela ambientale, concorso nelle attività
di protezione civile su disposizione del Governo, concorso alla salvaguardia
delle libere istituzioni ed il bene della collettività nazionale nei casi di
pubbliche calamità;
b)
area tecnico amministrativa e tecnico industriale: politica degli armamenti e
relativi programmi di cooperazione internazionale; conseguimento degli
obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare; bilancio ed affari
finanziari; ispezioni amministrative; affari giuridici, economici, contenzioso,
disciplinari e sociali del personale militare e civile; armamenti terrestri,
navali ed aeronautici; telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate;
lavori e demanio; commissariato e servizi generali; leva e reclutamento; sanità
militare; attività di ricerca e sviluppo, approvvigionamento dei materiali e
dei sistemi d'arma; programmi di studio nel settore delle nuove tecnologie per
lo sviluppo dei programmi d'armamento; pianificazione dell'area industriale
pubblica e privata; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti
dell'area tecnico industriale.
------------------------
21.
Ordinamento.
1.
Il ministero si articola in direzioni generali in numero non superiore a dieci,
coordinate da un segretario generale.
2.
Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge 18 febbraio 1997, n. 25
e nel decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, nel decreto legislativo 28
novembre 1997, n. 459 e nel decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
nonché nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre
1965, n. 1478.
------------------------
22.
Agenzia Industrie Difesa.
1.
È istituita, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9, l'Agenzia Industrie
Difesa, con personalità giuridica di diritto pubblico. L'agenzia è posta sotto
la vigilanza del ministro della difesa, ed è organizzata in funzione del
conseguimento dei suoi specifici obiettivi, ai sensi dell'articolo 12, lettera
r), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Scopo dell'agenzia è quello di gestire
unitariamente le attività delle unità produttive ed industriali della difesa di
cui alla tabella C allegata al decreto 20 gennaio 1998 del ministro della
difesa indicati con uno o più decreti dello stesso ministro, da adottare entro
il 31 marzo 2000. L'agenzia utilizza le risorse finanziarie materiali ed umane
delle unità dalla stessa amministrate nella misura stabilita dal regolamento di
cui al comma 2.
2.
Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'agenzia sono
definite con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dell'obiettivo dell'economia
gestione e dei princìpi che regolano la concorrenza ed il mercato in quanto
applicabili. Con decreto del ministro della difesa, di concerto con il ministro
del tesoro, bilancio e programmazione economica, possono essere aggiornati i
termini di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 28 novembre
1997, n. 459, e ridefinita la procedura ivi prevista, nonché definite le
modalità per la trasformazione in società per azioni delle unità produttive ed
industriali di cui al comma 1 ovvero per la loro alienazione, assicurando al
personale il diritto di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n.
283 del 1998 (5/a).
------------------------
(5/a)
In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 15 novembre
2000, n. 424.
Capo
V - Il ministero dell'economia e delle finanze
23.
Istituzione del ministero e attribuzioni.
1.
È istituito il ministero dell'economia e delle finanze.
2.
Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in
materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli
investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi
andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio
statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli
interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di
coesione. Il ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività
e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti
dalla legge.
3.
Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei
ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze,
eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o
ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli
1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le
funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali
e alle autonomie funzionali.
------------------------
24.
Aree funzionali.
1.
Il ministero svolge, in particolare, le funzioni di spettanza statale nelle
seguenti aree funzionali:
a)
politica economica e finanziaria, con particolare riguardo all'analisi dei
problemi economici, monetari e finanziari interni e internazionali, alla
vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema creditizio, all'elaborazione
delle linee di programmazione economica e finanziaria, alle operazioni di
copertura del fabbisogno finanziario e di gestione del debito pubblico e alla
gestione di partecipazioni azionarie dello Stato, compreso l'esercizio dei
diritti dell'azionista e l'alienazione dei titoli azionari di proprietà dello
Stato;
b)
politiche, processi e adempimenti di bilancio, con particolare riguardo alla
formazione e gestione del bilancio dello Stato, compresi gli adempimenti di
tesoreria e la verifica dei relativi andamenti e flussi di cassa, assicurandone
il raccordo operativo con gli adempimenti in materia di copertura del
fabbisogno finanziario previsto dalla lettera a), nonché alla verifica della
quantificazione degli oneri derivanti dai provvedimenti e dalle innovazioni
normative ed al monitoraggio della spesa pubblica, coordinandone e
verificandone gli andamenti e svolgendo i controlli previsti dall'ordinamento;
c)
programmazione economica e finanziaria, coordinamento e verifica degli
interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle
politiche di coesione, anche avvalendosi delle Camere di commercio, con particolare
riferimento alle aree depresse, esercitando a tal fine le funzioni attribuite
dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di
programmazione dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari;
d)
politiche fiscali, con particolare riguardo alle funzioni di cui all'articolo
56, all'analisi del sistema fiscale e delle scelte inerenti alle entrate
tributarie ed erariali in sede nazionale, comunitaria e internazionale, alle
attività di coordinamento, indirizzo, vigilanza e controllo previste dalla
legge sulle agenzie fiscali e sugli altri enti o organi che comunque esercitano
funzioni in materia di tributi ed entrate erariali di competenza dello Stato,
al coordinamento, monitoraggio e controllo del sistema informativo della
fiscalità e della rete unitaria di settore, alla informazione istituzionale nel
settore della fiscalità, alle funzioni previste dalla legge in materia di
demanio, patrimonio dello Stato, catasto e conservatorie dei registri
immobiliari;
e)
amministrazione generale, personale e servizi indivisibili e comuni del
ministero, con particolare riguardo alle attività di promozione, coordinamento
e sviluppo della qualità dei processi e dell'organizzazione e alla gestione
delle risorse; servizi del tesoro e provveditorato generale dello Stato;
gestione delle risorse necessarie all'attività delle commissioni tributarie.
------------------------
25.
Ordinamento.
1.
Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli
4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore
a cinque, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo.
2.
Restano ferme le disposizioni dell'articolo 7 del decreto legislativo 5
dicembre 1997, n. 430.
------------------------
26.
Riforma del ministero delle finanze.
1.
In attesa della costituzione del ministero dell'economia e delle finanze, e
comunque entro il termine di diciotto mesi dalla data dell'entrata in vigore
del presente decreto legislativo, si provvede, anche in fasi successive, alla
trasformazione del ministero delle finanze, alla istituzione delle agenzie
fiscali e all'ordinato trasferimento delle funzioni e delle risorse, secondo le
disposizioni e con le modalità stabilite dal Capo II del Titolo V.
------------------------
Capo
VI - Il ministero delle attività produttive
27.
Istituzione del Ministero e attribuzioni.
1.
È istituito il Ministero delle attività produttive.
2.
Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in
materia di industria, artigianato, energia, commercio, fiere e mercati,
prodotti agroindustriali, salvo quanto stabilito dall'articolo 33, comma 3,
lettera b), turismo e industria alberghiera, miniere, cave e torbiere, acque
minerali e termali, politiche per i consumatori, con eccezione dei prodotti
agricoli e agroalimentari, commercio con l'estero e internazionalizzazione del
sistema produttivo.
3.
Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del
commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatte salve le risorse e il personale
che siano attribuiti con il presente decreto legislativo ad altri Ministeri,
agenzie o autorità, perché concernenti funzioni specificamente assegnate ad
essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1,
comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le
funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali
e alle autonomie funzionali.
4.
Spettano inoltre al Ministero delle attività produttive le risorse e il
personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
del Ministero della sanità, del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, concernenti le funzioni assegnate al Ministero delle attività
produttive dal presente decreto legislativo (6).
5.
Restano ferme le competenze spettanti al Ministero della difesa. (7).
------------------------
(6)
Per la decorrenza dell'operatività delle disposizioni contenute nel presente
comma vedi l'art. 2, D.P.C.M. 10 aprile 2001.
(7)
Articolo così sostituito dall'art. 3, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, come modificato
dalla relativa legge di conversione.
28.
Aree funzionali.
1.
Il ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale
nelle seguenti aree funzionali:
a)
sviluppo del sistema produttivo: indirizzi di politica industriale, agroindustriale,
del commercio e dei servizi; definizione di un sistema coordinato di
monitoraggio della legislazione commerciale e dell'entità e dell'efficienza
della rete distributiva, agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e
benefìci alle attività produttive che abbiano come diretto destinatario le
imprese, ivi compresi quelli per la ricerca applicata; sviluppo e vigilanza
della cooperazione; rilascio delle autorizzazioni prescritte; definizione degli
obiettivi e delle linee della politica energetica e mineraria nazionale e
provvedimenti ad essa inerenti; tutela e valorizzazione della qualità dei
prodotti agroindustriali e loro valorizzazione economica; definizione, in
accordo con le regioni, dei princìpi e degli obiettivi per la valorizzazione e
lo sviluppo del sistema turistico; coordinamento delle attività statali
connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico
nazionale; agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefìci alle
attività produttive diretti ad attuare politiche di coesione, ivi comprese le
funzioni concernenti agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e
benefìci per le attività produttive e per le rispettive infrastrutture nel
mezzogiorno e nelle aree depresse; brevetti, modelli e marchi; politiche per i
consumatori; determinazione di caratteristiche di macchine, impianti e prodotti
industriali, esclusi i profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro, con
esclusione dei mezzi destinati alla circolazione stradale, delle macchine,
impianti e prodotti destinati specificamente ad attività sanitarie o
ospedaliere, nonché dei prodotti alimentari; autorizzazioni, certificazioni,
omologazioni e immatricolazioni per le macchine, impianti, prodotti e servizi
di competenza; vigilanza sugli enti di normazione tecnica e di accreditamento
degli organismi di certificazione di qualità e dei laboratori di prova;
promozione e diffusione dei sistemi di qualità aziendale e dei prodotti (8);
b)
commercio estero e internazionalizzazione del sistema economico: indirizzi di
politica commerciale verso l'estero, disciplina degli scambi con i paesi terzi,
elaborazioni, negoziazione e gestione degli accordi bilaterali e multilaterali;
rapporti con gli organismi economici e finanziari internazionali e con le
istituzioni multilaterali limitatamente ai settori di competenza;
collaborazione all'attività di cooperazione internazionale e di aiuto allo
sviluppo svolta dal ministero degli affari esteri; coordinamento delle attività
della commissione CIPE per la politica commerciale con l'estero; rapporti con i
soggetti pubblici e privati che svolgono attività di promozione degli scambi
con l'estero; incentivazioni e sostegno delle iniziative di
internazionalizzazione delle imprese e delle attività produttive e promozione
degli investimenti esteri in Italia, fatte salve le funzioni concernenti
specificamente la disciplina valutaria assegnata alla competenza del ministero
dell'economia e delle finanze; vigilanza sull'Istituto per il commercio con
l'estero, credito all'esportazione, assicurazione del credito all'esportazione
e agli investimenti esteri in Italia; esercizio dei diritti di azionista nelle
società a partecipazione pubblica aventi ad oggetto l'internazionalizzazione
del sistema produttivo; rilascio delle autorizzazioni prescritte per
l'esportazione e l'importazione, ferme le disposizioni vigenti
sull'esportazione e l'importazione dei materiali per la difesa e dei materiali
con duplice uso; tutela della produzione italiana all'estero; promozione della
formazione professionale dei soggetti operanti nel settore
dell'internazionalizzazione delle imprese;
[c)
comunicazioni e tecnologie dell'informazione: politiche nel settore delle
comunicazioni, adeguamento periodico del servizio universale delle
telecomunicazioni; piano nazionale di ripartizione delle frequenze e relativo
coordinamento internazionale, sviluppo della società dell'informazione;
radiodiffusione sonora e televisiva e telecomunicazioni, con particolare
riguardo alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo ed ai rapporti
con concessionario; alla disciplina del settore delle telecomunicazioni, al
rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze ad uso
privato, alla verifica degli obblighi di servizio universale nel settore delle
telecomunicazioni alla vigilanza sulla osservanza delle normative di settore e
sulle emissioni radioelettriche ed alla emanazione delle norme di impiego dei
relativi apparati; alla sorveglianza sul mercato; servizi postali e bancoposta,
con particolare riferimento alla regolamentazione del settore, ai contratti di
programma e di servizio con le poste italiane, alle concessioni ed
autorizzazioni nel settore dei servizi postali, alla emissione delle carte
valori, alla vigilanza sul settore e sul rispetto degli obblighi di servizio
universale; stampa, editoria e produzioni multimediali, con particolare
riferimento alle iniziative volte alla trasformazione su supporti innovativi e
con tecniche interattive delle produzioni tradizionali; tecnologie
dell'informazione, con particolare riferimento alle funzioni di normazione
tecnica, standardardizzazione, accreditamento, certificazione ed omologazione
nel settore, coordinamento della ricerca applicata per le tecnologie innovative
nel settore delle telecomunicazioni e per l'adozione e l'implementazione dei
nuovi standard (9)] (10).
------------------------
(8)
Per la decorrenza dell'operatività delle disposizioni contenute nella presente
lettera vedi l'art. 2, D.P.C.M. 10 aprile 2001.
(9)
Per la decorrenza dell'operatività delle disposizioni contenute nella presente
lettera vedi l'art. 2, D.P.C.M. 10 aprile 2001.
(10)
Lettera soppressa dall'art. 4, D.L. 12 giugno 2001, n. 217.
29.
Ordinamento.
1.
Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli
4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore
a tre, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo
(10/a).
2.
Il ministero delle attività produttive si avvale degli uffici territoriali del
governo, nonché, sulla base di apposita convenzione, degli uffici delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle regioni e degli enti
locali.
------------------------
(10/a)
Comma così modificato dall'art. 4-bis, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, aggiunto
dalla relativa legge di conversione.
30.
Attribuzioni di funzioni ad altri ministeri.
1.
Le funzioni inerenti ai rapporti con l'istituto per la vigilanza delle
assicurazioni private e di interesse pubblico, attualmente esercitate dal
ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono trasferite al
ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il
relativo personale e le risorse relative sono assegnati al ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica (11).
------------------------
(11)
Per la decorrenza dell'operatività delle disposizioni contenute nel presente
articolo vedi l'art. 3, D.P.C.M. 10 aprile 2001.
31.
Agenzia per le normative ed i controlli tecnici.
1.
È istituita l'agenzia per le normative ed i controlli tecnici, nelle forme
disciplinate dagli articoli 8 e 9.
2.
Spettano all'agenzia le competenze inerenti ai controlli di conformità delle
macchine, degli impianti e di prodotti nelle materie di spettanza del ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli enti pubblici da esso
vigilati. Spetta, inoltre, all'agenzia la vigilanza sugli enti di normazione
tecnica e sugli organismi di accreditamento dei sistemi di qualità aziendale e
dei prodotti.
3.
Spetta inoltre all'agenzia la predisposizione delle normative tecniche e degli
standard per la certificazione dei prodotti nelle materie indicate al comma 2,
ai fini della loro approvazione ministeriale.
4.
[In materia di comunicazioni spetta all'agenzia:
a)
rilasciare i titoli di abilitazione all'esercizio dei servizi radioelettrici;
b)
determinare requisiti tecnici di apparecchiature e procedure di omologazione;
accreditare i laboratori di prova e rilasciare le autorizzazioni ad effettuare
collaudi, installazioni, allacciamenti e manutenzioni] (12).
5.
Nell'esercizio delle funzioni a livello periferico, l'agenzia può stipulare
convenzioni con le regioni ed avvalersi, oltre che degli uffici territoriali di
governo di cui all'articolo 11, degli uffici delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, sulla base di apposita convenzione.
6.
Sono soppresse le strutture del ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato che svolgono le attività demandate all'agenzia. Il relativo
personale e le relative risorse sono assegnati all'agenzia (13).
------------------------
(12)
Comma soppresso dall'art. 5, D.L. 12 giugno 2001, n. 217.
(13)
Comma così modificato dall'art. 5, D.L. 12 giugno 2001, n. 217.
32.
Agenzia per la proprietà industriale.
1.
È istituita l'agenzia per la proprietà industriale, nelle forme disciplinate
dagli articoli 8 e 9.
2.
L'agenzia svolge i compiti e le funzioni dell'ufficio centrale dei brevetti per
invenzioni, modelli e marchi, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di
proprietà industriale.
3.
Rimangono ferme le competenze assegnate dalle norme vigenti alla commissione
ricorsi prevista dall'articolo 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e
successive modificazioni.
4.
Nell'esercizio delle funzioni a livello periferico, l'agenzia può stipulare
convenzioni con le regioni ed avvalersi, oltre che degli uffici territoriali di
governo di cui all'articolo 11, degli uffici delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, sulla base di apposita convenzione.
5.
Sono soppresse le strutture del ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato che svolgono le attività demandate all'agenzia; il relativo
personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia.
------------------------
Capo
VI-bis Ministero delle comunicazioni (14)
32-bis.
Istituzione del Ministero e attribuzioni.
1.
È istituito il Ministero delle comunicazioni.
2.
Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in
materia di poste, telecomunicazioni, reti multimediali, informatica,
telematica, radiodiffusione sonora e televisiva, tecnologie innovative
applicate al settore delle comunicazioni, ferme restando le competenze in
materia di stampa ed editoria del Dipartimento per l'informazione e l'editoria
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Restano ferme le competenze
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (15).
------------------------
(14)
Il Capo VI-bis, comprendente gli articoli da 32-bis a 32-quinquies, è stato
aggiunto dall'art. 6, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, come modificato dalla
relativa legge di conversione.
(15)
Il Capo VI-bis, comprendente gli articoli da 32-bis a 32-quinquies, è stato
aggiunto dall'art. 6, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, come modificato dalla
relativa legge di conversione.
32-ter.
Aree funzionali.
1.
Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale
nelle seguenti aree funzionali:
a)
comunicazioni e tecnologie dell'informazione: politiche nel settore delle
comunicazioni, adeguamento periodico del servizio universale delle
telecomunicazioni; piano nazionale di ripartizione delle frequenze e relativo
coordinamento internazionale, radiodiffusione sonora e televisiva e telecomunicazioni,
con particolare riguardo alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo
ed ai rapporti con il concessionario, alla disciplina del settore delle
telecomunicazioni, al rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle
licenze, alla verifica degli obblighi di servizio universale nel settore delle
telecomunicazioni, alla vigilanza sulla osservanza delle normative di settore e
sulle emissioni radioelettriche ed alla emanazione delle norme di impiego dei
relativi apparati, alla sorveglianza sul mercato; servizi postali e bancoposta,
con particolare riferimento alla regolamentazione del settore, ai contratti di
programma e di servizio con le Poste Italiane, alle concessioni ed
autorizzazioni nel settore dei servizi postali, alla emissione delle carte
valori, alla vigilanza sul settore e sul rispetto degli obblighi di servizio
universale; produzioni multimediali, con particolare riferimento alle
iniziative volte alla trasformazione su supporti innovativi e con tecniche
interattive delle produzioni tradizionali, ferme restando le competenze
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; tecnologie
dell'informazione, con particolare riferimento alle funzioni di normazione
tecnica, standardizzazione, accreditamento, certificazione ed omologazione nel
settore, coordinamento della ricerca applicata per le tecnologie innovative nel
settore delle telecomunicazioni e per l'adozione e l'implementazione dei nuovi
standard. (16).
------------------------
(16)
Il Capo VI-bis, comprendente gli articoli da 32-bis a 32-quinquies, è stato
aggiunto dall'art. 6, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, come modificato dalla
relativa legge di conversione.
32-quater.
Ordinamento.
1.
Per l'organizzazione degli uffici e per l'ordinamento interno del Ministero si
applica la normativa vigente alla data del 9 giugno 2001. (17).
------------------------
(17)
Il Capo VI-bis, comprendente gli articoli da 32-bis a 32-quinquies, è stato
aggiunto dall'art. 6, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, come modificato dalla relativa
legge di conversione.
32-quinquies.
Funzioni in materia di requisiti e controlli tecnici.
1.
Sono attribuite al Ministero delle comunicazioni le funzioni relative:
a)
al rilascio dei titoli di abilitazione all'esercizio dei servizi radioelettrici;
b)
alla determinazione dei requisiti tecnici di apparecchiature e alle procedure
di omologazione; all'accreditamento dei laboratori di prova; al rilascio delle
autorizzazioni ad effettuare collaudi, installazioni, allacciamenti e
manutenzione (18).
------------------------
(18)
Il Capo VI-bis, comprendente gli articoli da 32-bis a 32-quinquies, è stato
aggiunto dall'art. 6, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, come modificato dalla
relativa legge di conversione.
Capo
VII - Il ministero per le politiche agricole e forestali
33.
Attribuzioni.
1.
Il ministro per le politiche agricole e il ministero per le politiche agricole
assumono rispettivamente la denominazione di ministro delle politiche agricole
e forestali e ministero delle politiche agricole e forestali.
2.
Sono attribuiti al ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in
materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca, ai sensi dell'articolo 2 del
decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, fatto salvo quanto previsto dagli
articoli 25 e 26 del presente decreto legislativo.
3.
Il ministero svolge in particolare, nei limiti stabiliti dal predetto articolo
2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, le funzioni e i compiti nelle
seguenti aree funzionali:
a)
agricoltura e pesca: elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con
quella comunitaria; trattazione, cura e rappresentanza degli interessi della
pesca e acquacoltura nell'ambito della politica di mercato in sede comunitaria
ed internazionale; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative
all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse
ittiche marine di interesse nazionale, di importazione e di esportazione dei
prodotti ittici, nell'applicazione della regolamentazione comunitaria e di
quella derivante dagli accordi internazionali e l'esecuzione degli obblighi
comunitari ed internazionali riferibili a livello statale; adempimenti relativi
al Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia in Agricoltura (FEOGA), sezioni
garanzia e orientamento, a livello nazionale e comunitario, compresa la
verifica della regolarità delle operazioni relative al FEOGA, sezione garanzia;
riconoscimento e vigilanza sugli organismi pagatori statali di cui al
regolamento n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995;
b)
qualità dei prodotti agricoli e dei servizi: riconoscimento degli organismi di
controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione
dei prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dal paragrafo 1
dell'articolo 32 del trattato che istituisce la Comunità europea, come
modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209;
tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici;
agricoltura biologica; promozione e tutela della produzione ecocompatibile e
delle attività agricole nelle aree protette; certificazione delle attività
agricole e forestali ecocompatibile; elaborazione del codex alimentarius;
valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici; riconoscimento e
sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli;
accordi interprofessionali di dimensione nazionale; prevenzione e repressione -
attraverso l'ispettorato centrale repressione frodi di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge
7 agosto 1986, n. 462 - nella preparazione e nel commercio dei prodotti
agroalimentari e ad uso agrario; controllo sulla qualità delle merci di
importazione, nonché lotta alla concorrenza sleale (18/a).
------------------------
(18/a)
Lettera così modificata dall'art. 6-bis, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, aggiunto
dalla relativa legge di conversione.
34.
Ordinamento.
1.
Il ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4
e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a
due, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo.
------------------------
Capo
VIII - Il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
35.
Istituzione del ministero e attribuzioni.
1.
È istituito il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
2.
Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in
materia di tutela dell'ambiente e del territorio; identificazione delle linee
fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e
ambientali; difesa del suolo e tutela delle acque; protezione della natura;
gestione dei rifiuti, inquinamento e rischio ambientale; promozione di
politiche di sviluppo sostenibile; risorse idriche.
3.
Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti
dei ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o agenzie e fatte in
ogni caso salve le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali anche ai
sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e
b), della legge 15 marzo 1997, n. 59; sono altresì trasferite le funzioni e i
compiti attribuiti al ministero delle politiche agricole in materia di polizia
forestale ambientale (19).
------------------------
(19)
Per la decorrenza dell'operatività delle disposizioni contenute nel presente
comma vedi l'art. 1, D.P.C.M. 10 aprile 2001.
36.
Aree funzionali.
1.
Il ministero svolge, in particolare, le funzioni e i compiti di spettanza
statale nelle seguenti aree funzionali:
a)
promozione di politiche di sviluppo sostenibile nazionali e internazionali;
sorveglianza, monitoraggio e controllo nonché individuazione di valori limite,
standard, obiettivi di qualità e sicurezza e norme tecniche, per l'esercizio
delle funzioni di cui al presente articolo;
b)
valutazione d'impatto ambientale; prevenzione e protezione dall'inquinamento
atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali; gestione
dei rifiuti; interventi di bonifica; interventi di protezione e risanamento
nelle aree ad elevato rischio ambientale; riduzione dei fattori di rischio;
c)
assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali;
individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette;
tutela della biodiversità, della fauna e della flora; difesa del suolo; polizia
ambientale; polizia forestale ambientale; sorveglianza dei parchi nazionali e
delle riserve naturali dello Stato, controlli sulle importazioni e sul
commercio delle specie esotiche protette, sorveglianza sulla tutela della flora
e della fauna protette da accordi e convenzioni internazionali (20);
d)
gestione e tutela delle risorse idriche; prevenzione e protezione
dall'inquinamento idrico; difesa del mare e dell'ambiente costiero (21).
------------------------
(20)
Per la decorrenza dell'operatività delle disposizioni contenute nella presente
lettera vedi l'art. 1, D.P.C.M. 10 aprile 2001.
(21)
Per la decorrenza dell'operatività delle disposizioni contenute nella presente
lettera vedi l'art. 1, D.P.C.M. 10 aprile 2001.
37.
Ordinamento.
1.
Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli
4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore
a quattro, in relazione alle aree funzionali definite dal precedente articolo.
2.
Il ministero si avvale altresì degli uffici territoriali del governo di cui
all'articolo 11.
------------------------
38.
Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.
1.
È istituita l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
2.
L'agenzia svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale
per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della
difesa del suolo, ivi compresi l'individuazione e delimitazione dei bacini
idrografici nazionali e interregionali.
3.
All'agenzia sono trasferite le attribuzioni dell'agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente, quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso
la presidenza del consiglio dei ministri, ad eccezione di quelle del servizio
sismico nazionale (21/a).
4.
Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 4, prevede
l'istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali
per la protezione dell'ambiente, con funzioni consultive nei confronti del
direttore generale e del comitato direttivo. Lo statuto prevede altresì che il
comitato direttivo sia composto di quattro membri, di cui due designati dal
Ministero dell'ambiente e due designati dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Lo statuto disciplina inoltre le funzioni e le competenze degli
organismi sopra indicati e la loro durata, nell'àmbito delle finalità indicate
dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4
dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
1994, n. 61 (22).
5.
Sono soppressi l'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, i servizi
tecnici nazionali istituiti presso la presidenza del consiglio dei ministri. Il
relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia.
------------------------
(21/a)
Il presente comma era stato modificato dall'art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n.
343. La modifica è stata soppressa dalla relativa legge di conversione.
(22)
Comma così sostituito dall'art. 2, L. 23 marzo 2001, n. 93.
39.
Funzioni dell'agenzia.
1.
L'agenzia svolge, in particolare, le funzioni concernenti:
a)
la protezione dell'ambiente, come definite dall'articolo 1 del decreto-legge 4
dicembre 1993, n. 496, convertito dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, nonché le
altre assegnate all'agenzia medesima con decreto del ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio;
b)
il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo e delle acque di
cui agli articoli 1 e 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché ogni altro
compito e funzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 88 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
------------------------
40.
Abrogazioni.
1.
Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a)
l'articolo 9, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, della legge 18
maggio 1989, n. 183;
b)
l'articolo 1-ter, 2 e 2-ter del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
------------------------
Capo
IX - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
41.
Istituzione del ministero e attribuzioni.
1.
È istituito il ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2.
Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in
materia di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio
con riferimento alle reti infrastrutturali e al sistema delle città e delle
aree metropolitane; reti infrastrutturali e opere di competenza statale;
politiche urbane e dell'edilizia abitativa; opere marittime e infrastrutture
idrauliche; trasporti e viabilità.
3.
Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti
dei ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, nonché
del dipartimento per le aree urbane istituito presso la presidenza del
consiglio dei ministri, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente
decreto, ad altri ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni
conferite alle regioni e agli enti locali, anche ai sensi e per gli effetti
degli articoli 1, comma 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo
1997 n. 59.
------------------------
42.
Aree funzionali.
1.
Il ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale
nelle seguenti aree funzionali:
a)
programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti
infrastrutturali di interesse nazionale, ivi comprese le reti elettriche,
idrauliche e acquedottistiche, e delle altre opere pubbliche di competenza dello
Stato, ad eccezione di quelle in materia di difesa; qualificazione degli
esecutori di lavori pubblici; costruzioni nelle zone sismiche; integrazione
modale fra i sistemi di trasporto;
b)
edilizia residenziale: aree urbane;
c)
navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti; demanio marittimo;
sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne; programmazione,
previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto;
aviazione civile e trasporto aereo;
d)
trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e sicurezza dei trasporti
terrestri.
2.
Il ministero svolge, altresì, funzioni e compiti di monitoraggio, controllo e
vigilanza nelle aree di cui al comma 1, nonché funzioni di vigilanza sui
gestori del trasporto derivanti dalla legge, dalla concessione e dai contratti
di programma o di servizio, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79.
------------------------
43.
Ordinamento.
1.
Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli
4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro, in
relazione alle aree funzionali definite dal precedente articolo.
2.
Il ministero si avvale degli uffici territoriali del governo, dell'agenzia dei
trasporti terrestri e delle infrastrutture e delle capitanerie di porto, alle
quali non si applica il disposto dell'articolo 11.
------------------------
44.
Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture.
1.
È istituita l'agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture nelle
forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
2.
L'agenzia svolge le funzioni spettanti allo Stato in relazione:
a)
alla definizione degli standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza
dei trasporti terrestri;
b)
alla vigilanza ai fini della sicurezza dei trasporti ad impianto fisso, fatto
salvo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
c)
alla omologazione e approvazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, loro
componenti e unità tecniche indipendenti;
d)
alla vigilanza e al controllo tecnico in materia di revisioni generali e
parziali sui veicoli a motore e i loro rimorchi, anche se svolte tramite
officine autorizzate ai sensi della lettera d) del comma 3 dell'articolo 105
del decreto legislativo 31 marzo 1998,n. 112, nonché in materia di visite e
prove di veicoli in circolazione per trasporti nazionali e internazionali,
anche con riferimento ai veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e
deperibili;
e)
alla certificazione attribuita all'organismo notificato di cui all'articolo 20
della direttiva 96/48/CE del Consiglio 23 luglio 1996, ed in generale alla
certificazione in applicazione delle norme di base nell'ambito dei sistemi,
sottosistemi, prodotti e processi relativi ai sistemi di trasporto;
f)
alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza
stradale e norme tecniche relative alle strade e loro pertinenze ed alla
segnaletica stradale, ai sensi dl decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
g)
ai collegamenti informatici e alle banche dati nazionali gestiti presso il
centro elaborazione dati della motorizzazione civile.
3.
Spetta altresì all'agenzia il coordinamento dell'interoperabilità dei sistemi
di trasporto.
4.
All'agenzia sono assegnate le competenze progettuali e gestionali in materia di
infrastrutture di competenza statale, ivi comprese quelle esercitate dai
provveditorati alle opere pubbliche e dagli uffici opere marittime.
5.
Sono soppresse le strutture del ministero dei trasporti e della navigazione e
del ministero dei lavori pubblici che svolgono le funzioni ed i compiti
demandati all'agenzia, ai sensi dei precedenti commi. Il relativo personale e
le relative risorse sono assegnate all'agenzia.
6.
L'agenzia può articolarsi in strutture territoriali di livello regionale.
------------------------
Capo
X - Il ministero del lavoro e delle politiche sociali (23)
45.
Istituzione del ministero e attribuzioni.
1.
È istituito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (24).
2.
Sono attribuite al Ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in
materia di politiche sociali, con particolare riferimento alla prevenzione e
riduzione delle condizioni di bisogno e disagio delle persone delle famiglie,
di politica del lavoro e sviluppo dell'occupazione, di tutela del lavoro e
dell'adeguatezza del sistema previdenziale (25).
3.
Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché le funzioni del
Dipartimento per gli affari sociali, operante presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ivi compresa quelle in materia di immigrazione,
eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o
Agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli
1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le
funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali.
Il Ministero esercita le funzioni di vigilanza sull'Agenzia per il servizio
civile, di cui all'articolo 10, commi 7 e seguenti, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303. Il Ministero esercita altresì le funzioni di vigilanza
spettanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a norma
dell'articolo 88, sull'Agenzia per la formazione e istruzione professionale
(26).
4.
Al ministero sono altresì trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni che,
da parte di apposite strutture e con riferimento alle materie di cui al comma
1, sono esercitate: dal ministero degli affari esteri, in materia di tutela
previdenziale dei lavoratori emigrati; dal ministero dei trasporti e della
navigazione, in materia di vigilanza sul trattamento giuridico, economico,
previdenziale ed assistenziale del personale delle aziende autoferrotranviarie
e delle gestioni governative, nonché in materia di organizzazione, assistenza e
previdenza del lavoro marittimo, portuale e della pesca; dallo stesso ministero
dei trasporti e della navigazione in materia di previdenza e assistenza dei
lavoratori addetti ai servizi di trasporto aereo; dal ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, in materia di servizio ispettivo per la
sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione
attinente alla salute sui luoghi di lavoro; dal ministero dell'interno,
iniziative di cooperazione internazionale e attività di prevenzione e studio
sulle emergenze sociali. [Sono altresì trasferiti al ministero i compiti svolti
in materia di tutela contro gli infortuni de lavoro dall'Istituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL)] (27) (28).
------------------------
(23)
Rubrica così sostituita dall'art. 7, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, come modificato
dalla relativa legge di conversione.
(24)
Comma così sostituito dall'art. 8, D.L. 12 giugno 2001, n. 217.
(25)
Comma così sostituito dall'art. 8, D.L. 12 giugno 2001, n. 217.
(26)
Comma così sostituito dall'art. 8, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, come modificato
dalla relativa legge di conversione.
(27)
Per la decorrenza dell'operatività delle disposizioni contenute nel presente
comma vedi l'art. 4, D.P.C.M. 10 aprile 2001.
(28)
Periodo abrogato dall'art. 9, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419.
46.
Aree funzionali.
1.
Il ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle
seguenti aree funzionali:
a)
[ordinamento sanitario: indirizzi generali e coordinamento in materia di
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie umane, ivi comprese
le malattie infettive e diffusive; prevenzione, diagnosi e cura delle affezioni
animali, ivi comprese le malattie infettive e diffusive e le zoonosi;
programmazione sanitaria di rilievo nazionale, indirizzo, coordinamento e
monitoraggio delle attività regionali; rapporti con le organizzazioni
internazionali e l'Unione europea; ricerca scientifica in materia sanitaria]
(29);
b)
[tutela della salute umana e sanità veterinaria: tutela della salute umana
anche sotto il profilo ambientale, controllo e vigilanza sui farmaci, sostanze
e prodotti destinati all'impiego in medicina e sull'applicazione delle
biotecnologie; adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura
igienico-sanitaria, relative anche a prodotti alimentari; organizzazione dei
servizi sanitari; professioni sanitarie; concorsi e stato giuridico del
personale del servizio sanitario nazionale; polizia veterinaria; tutela della
salute nei luoghi di lavoro] (30);
c)
politiche sociali, previdenziali: princìpi ed obiettivi della politica sociale,
criteri generali per la programmazione della rete degli interventi di
integrazione sociale; standard organizzativi delle strutture interessate;
standard dei servizi sociali essenziali; criteri di ripartizione delle risorse
del Fondo nazionale per le politiche sociali, politica di tutela abitativa a
favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza tecnica, a
richiesta degli enti locali e territoriali; rapporti con gli organismi
internazionali, coordinamento dei rapporti con gli organismi comunitari;
requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori
sociali e per la relativa formazione; controllo e vigilanza amministrativa e
tecnico-finanziaria sugli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e sulle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale e sui patronati;
d)
politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori: indirizzo,
programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione delle politiche del
lavoro dell'occupazione; gestione degli incentivi alle persone a sostegno
dell'occupabilità e della nuova occupazione; politiche della formazione
professionale come strumento delle politiche attive del lavoro; indirizzo,
promozione e coordinamento in materia di collocamento e politiche attive del
lavoro; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari;
raccordo con organismi internazionali; conciliazione delle controversie di
lavoro individuali e plurime e risoluzione delle controversie collettive di rilevanza
pluriregionale; conduzione del sistema informativo del lavoro; condizioni di
sicurezza nei posti di lavoro; profili di sicurezza dell'impiego sul lavoro di
macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli destinati
ad attività sanitarie e ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale;
ispezioni sul lavoro e controllo sulla disciplina del rapporto di lavoro
subordinato ed autonomo; assistenza e accertamento delle condizioni di lavoro
degli italiani all'estero.
------------------------
(29)
Lettera soppressa dall'art. 9, D.L. 12 giugno 2001, n. 217.
(30)
Lettera soppressa dall'art. 9, D.L. 12 giugno 2001, n. 217.
47.
Ordinamento.
1.
Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli
4 e 5 del presente decreto. Il numero di dipartimenti non può essere superiore
a due, in relazione alle aree funzionali di cui al precedente articolo 46
(30/a).
2.
Le funzioni svolte dagli uffici periferici del Ministero del lavoro e
previdenza sociale sono attribuite agli uffici territoriali del Governo di cui
all'articolo 11 (31).
3.
Presso il ministero continua ad operare il comitato nazionale delle pari
opportunità di cui all'articolo 5 della legge 10 aprile 1991, n. 125.
------------------------
(30/a)
Comma così modificato dal comma 01 dell'art. 10, D.L. 12 giugno 2001, n. 217
aggiunto dalla relativa legge di conversione.
(31)
Comma così sostituito dall'art. 10, D.L. 12 giugno 2001, n. 217.
Capo
X-bis Ministero della salute (32)
47-bis.
Istituzione del Ministero e attribuzioni.
1.
È istituito il Ministero della salute.
2.
Nell'àmbito e con finalità di salvaguardia e di gestione integrata dei servizi
socio-sanitari e della tutela dei diritti alla dignità della persona umana e
alla salute, sono attribuite al Ministero le funzioni spettanti allo Stato in
materia di tutela della salute umana, di coordinamento del sistema sanitario
nazionale, di sanità veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro,
di igiene e sicurezza degli alimenti.
3.
Al Ministero sono trasferite, con inerenti risorse, le funzioni del Ministero
della sanità. Il Ministero, con modalità definite d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, esercita la vigilanza sull'Agenzia per i servizi sanitari
regionali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115. (33).
------------------------
(32)
Il Capo X-bis, comprendente gli articoli da 47-bis a 47-quater, è stato
aggiunto dall'art. 11, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, come modificato dalla
relativa legge di conversione.
(33)
Il Capo X-bis, comprendente gli articoli da 47-bis a 47-quater, è stato
aggiunto dall'art. 11, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, come modificato dalla
relativa legge di conversione.
47-ter.
Aree funzionali.
1.
Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle
seguenti aree funzionali:
a)
ordinamento sanitario: indirizzi generali e coordinamento in materia di
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie umane, ivi comprese
le malattie infettive e diffusive; prevenzione, diagnosi e cura delle affezioni
animali, ivi comprese le malattie infettive e diffusive e le zoonosi;
programmazione sanitaria di rilievo nazionale, indirizzo, coordinamento e
monitoraggio delle attività regionali; rapporti con le organizzazioni
internazionali e l'Unione europea; ricerca scientifica in materia sanitaria;
b)
tutela della salute umana e sanità veterinaria: tutela della salute umana anche
sotto il profilo ambientale, controllo e vigilanza sui farmaci, sostanze e
prodotti destinati all'impiego in medicina e sull'applicazione delle
biotecnologie; adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura
igienico-sanitaria, relative anche a prodotti alimentari; organizzazione dei
servizi sanitari; professioni sanitarie; concorsi e stato giuridico del
personale del servizio sanitario nazionale; polizia veterinaria; tutela della
salute nei luoghi di lavoro (34).
------------------------
(34)
Il Capo X-bis, comprendente gli articoli da 47-bis a 47-quater, è stato
aggiunto dall'art. 11, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, come modificato dalla
relativa legge di conversione.
47-quater.
Ordinamento.
1.
Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli
4 e 5. Il numero di dipartimenti non può essere superiore a quattro, in
relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 47-ter.
2.
Le funzioni già svolte dagli uffici periferici del Ministero della sanità sono
attribuite agli uffici territoriali del Governo di cui all'articolo 11. Per lo
svolgimento delle funzioni inerenti alla tutela sanitaria e veterinaria, gli
uffici territoriali possono avvalersi delle aziende sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere, sulla base di apposite convenzioni. Lo schema tipo delle
convenzioni è definito dal Ministero in sede di Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (35)
------------------------
(35)
Il Capo X-bis, comprendente gli articoli da 47-bis a 47-quater, è stato
aggiunto dall'art. 11, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, come modificato dalla
relativa legge di conversione.
48.
Istituto superiore di sanità e Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro.
[1.
L'Istituto superiore di sanità (ISS) e l'Istituto superiore per la prevenzione
e la sicurezza del lavoro (ISPEL) esercitano, nelle materie di competenza
dell'area sanitaria del ministero, funzioni e compiti tecnico-scientifici e di
coordinamento tecnico. In particolare, l'Istituto superiore di sanità svolge
funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo e di formazione per
quanto concerne la salute pubblica; l'ISPEL è centro di riferimento nazionale
di informazione, documentazione, ricerca, sperimentazione, controllo e
formazione in materia di tutela della salute e tutela igienico-sanitaria.
2.
L'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro hanno autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa
e contabile e costituiscono organi tecnico-scientifici del servizio sanitario
nazionale, dei quali il ministero, le regioni, e, tramite queste, le aziende
sanitarie locali e le aziende ospedaliere si avvalgono nell'esercizio delle
attribuzioni conferite loro dalla normativa vigente.
3.
Sono organi dei due istituti il presidente, il consiglio di amministrazione, il
direttore generale, il comitato scientifico e il collegio dei revisori. Alla
organizzazione degli istituti si provvede con regolamenti, secondo i criteri e
le modalità di cui al decreto legislativo sul riordinamento degli enti pubblici
non previdenziali. I regolamenti recano anche disposizioni di raccordo con la
disciplina di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e dalle altre
disposizioni vigenti per gli enti di ricerca] (36).
------------------------
(36)
Articolo abrogato dall'art. 9, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419.
Capo
XI - Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
49.
Istituzione del ministero e attribuzioni.
1.
È istituito il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2.
Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in
materia di istruzione scolastica ed istruzione superiore, di istruzione
universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica.
3.
Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali
e di personale, le funzioni dei ministeri della pubblica istruzione e della
università e ricerca scientifica e tecnologica, eccettuate quelle attribuite,
anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni
caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1,
lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla
vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. È fatta altresì salva
l'autonomia delle istituzioni scolastiche e l'autonomia delle istituzioni
universitarie e degli enti di ricerca, nel quadro di cui all'articolo 1, comma
6, e dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il ministero esercita le funzioni di
vigilanza spettanti al ministero della pubblica istruzione, a norma
dell'articolo 88, sull'agenzia per la formazione e l'istruzione professionale.
------------------------
50.
Aree funzionali.
1.
Il ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle
seguenti aree funzionali:
a)
istruzione non universitaria: organizzazione generale dell'istruzione
scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato giuridico del personale;
definizione dei criteri e dei parametri per l'organizzazione della rete
scolastica; criteri e parametri per l'attuazione delle politiche sociali nella
scuola; determinazione e assegnazione delle risorse finanziarie a carico del
bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche autonome;
valutazione del sistema scolastico; ricerca e sperimentazione delle innovazioni
funzionali alle esigenze formative; riconoscimento dei titoli di studio e delle
certificazioni in ambito europeo e internazionale e attivazione di politiche
dell'educazione comuni ai paesi dell'Unione europea; assetto complessivo
dell'intero sistema formativo, individuazione degli obiettivi e degli standard
formativi e percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di
formazione tecnica superiore; consulenza e supporto all'attività delle
istituzioni scolastiche autonome; competenze di cui alla legge 11 gennaio 1996,
n. 23; istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2, ed all'articolo 138, comma
3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
b)
compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica
e tecnologica nazionale di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
istruzione universitaria, ricerca scientifica e tecnologica: programmazione
degli interventi sul sistema universitario e degli enti di ricerca non
strumentali; indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento
delle università e degli enti di ricerca non strumentali; monitoraggio e
valutazione, anche mediante specifico Osservatorio, in materia universitaria;
attuazione delle norme comunitarie e internazionali in materia di istruzione
universitaria, armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema
universitario, anche in attuazione degli accordi culturali stipulati a cura del
ministero degli affari esteri; monitoraggio degli enti di ricerca non
strumentali e supporto alla valutazione del CIVR; completamento dell'autonomia
universitaria; formazione di grado universitario; razionalizzazione delle
condizioni d'accesso all'istruzione universitaria; partecipazione alle attività
relative all'accesso alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo tra
istruzione universitaria, istruzione scolastica e formazione; valorizzazione e
sostegno della ricerca libera nelle università e negli enti di ricerca;
integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica; coordinamento della
partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca;
indirizzo e sostegno della ricerca aerospaziale; cooperazione scientifica in
ambito nazionale, comunitario ed internazionale; promozione e sostegno della
ricerca delle imprese ivi compresa la gestione di apposito fondo per le
agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la
ricerca pubblica.
------------------------
51.
Ordinamento.
1.
Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli
4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore
a tre, in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 50.
------------------------
Capo
XII - Il ministero per i beni e le attività culturali
52.
Attribuzioni.
1.
Il ministero per i beni e le attività culturali esercita, anche in base alle
norme del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e del testo unico
approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, le attribuzioni
spettanti allo Stato in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo e
sport, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri
ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti
degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo
1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed
agli enti locali (36/a).
2.
Al ministero sono altresì trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni
esercitate dal dipartimento per l'informazione e l'editoria, istituito presso
la presidenza del consiglio dei ministri, in materia di diritto d'autore e
disciplina della proprietà letteraria e promozione delle attività culturali.
------------------------
(36/a)
Comma così modificato dall'art. 4, L. 29 dicembre 2000, n. 400.
53.
Aree funzionali.
1.
Il ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale in
materia di tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni
ambientali; promozione delle attività culturali; promozione dello spettacolo
(attività teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, circensi, dello
spettacolo viaggiante), anche tramite la promozione delle produzioni
cinematografiche, radiotelevisive e multimediali; promozione del libro e
sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali; promozione della
cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione di
opere destinate ad attività culturali; studio, ricerca, innovazione ed alta
formazione nelle materie di competenza, anche mediante sostegno all'attività
degli istituti culturali; vigilanza sul CONI e sull'Istituto del credito
sportivo.
------------------------
54.
Ordinamento.
1.
Il ministero si articola in non più di dieci direzioni generali, coordinate da
un segretario generale, alla cui individuazione ed organizzazione si provvede
ai sensi dell'articolo 4.
2.
L'organizzazione periferica del ministero si articola nelle soprintendenze
regionali, nelle soprintendenze di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a),
b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n.
805, negli archivi di Stato e nelle biblioteche pubbliche statali. Si applicano
gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
3.
All'articolo 7 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono apportate
le seguenti modifiche:
a)
(37).
b)
nel comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Con i
provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1, può essere attribuito al
soprintendente regionale il coordinamento di altre attività del ministero nella
regione";
c)
(38).
------------------------
(37)
Sostituisce il comma 1, dell'art. 7, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368.
(38)
Sostituisce il comma 3, dell'art. 7, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368.
TITOLO
V
Disposizioni
finali e transitorie
Capo
I - Procedura di attuazione ed entrata in vigore
55.
Procedura di attuazione ed entrata in vigore.
1.
A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo governo costituito a
seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del
presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle
norme del presente decreto:
a)
sono istituiti:
-
il ministero dell'economia e delle finanze;
-
il ministero delle attività produttive;
-
il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
-
il ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
-
il ministero del lavoro e delle politiche sociali;
-
il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
-
Il ministero della salute;
b)
sono soppressi:
-
il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
-
il ministero delle finanze;
-
il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
-
il ministero del commercio con l'estero;
-
il dipartimento per il turismo della presidenza del Consiglio dei ministri;
-
il ministero dell'ambiente;
-
il ministero dei lavori pubblici;
-
il ministero dei trasporti e della navigazione;
-
il dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
-
il ministero del lavoro e della previdenza sociale;
-
il ministero della sanità;
-
il dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio dei
ministri;
-
il ministero della pubblica istruzione;
-
il ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (38/a).
2.
Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il ministro e
il ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamente la denominazione di
ministro della giustizia e ministero della giustizia e il ministro e il
ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione
di ministro delle politiche agricole e forestali e ministero delle politiche
agricole e forestali.
3.
Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento adottato ai sensi del comma
4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si può provvedere al
riassetto dell'organizzazione dei singoli ministeri, in conformità con la
riorganizzazione del governo e secondo i criteri ed i princìpi previsti dal
presente decreto legislativo (39).
4.
Sono, comunque, fatti salvi i regolamenti di organizzazione già adottati ai
sensi del comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e
della legge 3 aprile 1997, n. 94.
5.
Le disposizioni contenute all'articolo 11, commi 1, 2 e 3, trovano applicazione
a decorrere dalla data indicata al comma 1.
6.
Salvo disposizione contraria, la decorrenza dell'operatività delle disposizioni
del presente decreto è distribuita, con decreto del presidente del consiglio
dei ministri, entro l'arco temporale intercorrente tra l'entrata in vigore del
presente decreto e la data di cui al comma 1. Qualora ricorrano specifiche e
motivate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, può, con proprio decreto, differire o gradualizzare
temporalmente singoli adempimenti od atti, relativi ai procedimenti di
riorganizzazione dei Ministeri (40).
7.
Al riordino del Magistrato delle acque di Venezia e del Magistrato per il Po si
provvede, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, con i decreti previsti dall'articolo 11, comma 3, della legge 15
marzo 1997, n. 59.
8.
A far data dal 1° gennaio 2000, le funzioni relative al settore agroindustriale
esercitate dal ministero per le politiche agricole sono trasferite, con le
inerenti risorse, al ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36
del presente decreto legislativo il ministero dell'ambiente si avvale del Corpo
forestale dello Stato. Il trasferimento del Corpo forestale dello Stato al
ministero dell'ambiente è disposto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del
decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 contestualmente alla emanazione del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, comma
1, del medesimo decreto legislativo n. 143 del 1997.
9.
All'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le
parole "per le amministrazioni e le aziende autonome" sono sostituite
dalle parole "per le amministrazioni, le agenzie e le aziende
autonome".
------------------------
(38/a)
Comma così modificato dal comma 2-bis dell'art. 6, D.L. 12 giugno 2001, n. 217,
aggiunto dalla relativa legge di conversione.
(39)
Per l'organizzazione del Ministero della sanità vedi il D.P.R. 7 dicembre 2000,
435; per l'organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali vedi
il D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441; per l'organizzazione del Ministero della
giustizia vedi il D.P.R. 6 marzo 2001, n. 55; per l'organizzazione del
Ministero delle politiche agricole e forestali vedi il D.P.R. 28 marzo 2000, n.
450; per l'organizzazione del Ministero delle finanze vedi il D.P.R. 26 marzo
2001, n. 107; per l'organizzazione del Ministero delle attività produttive vedi
il D.P.R. 26 marzo 2001, n. 175; per l'organizzazione del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali vedi il D.P.R. 26 marzo 2001, n. 176;
per l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vedi il
D.P.R. 26 marzo 2001, n. 177; per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio vedi il D.P.R. 27 marzo 2001, n. 178.
(40)
Comma così modificato dall'art. 1, L. 6 luglio 2002, n. 137. In attuazione di
quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 10 aprile 2001.
Capo
II - Riforma del Ministero delle finanze e dell'amministrazione fiscale
Sezione
I - Ministero delle finanze
56.
Attribuzioni del ministero delle finanze.
1.
Il ministero delle finanze svolge le seguenti funzioni statali:
a)
analisi, indagini e studi sulle politiche fiscali e sulla loro attuazione, ai
fini della valutazione del sistema tributario e delle scelte di settore in sede
nazionale, comunitaria e internazionale;
b)
predisposizione dei relativi atti normativi, di programmazione e di indirizzo e
cura dei rapporti interni ed internazionali per il conseguimento degli
obiettivi fissati;
c)
indirizzo, vigilanza e controllo sui risultati di gestione delle agenzie
fiscali, nel rispetto dell'autonomia gestionale ad esse attribuita; esercizio
dei poteri di coordinamento e vigilanza attribuiti dalla legge su altri enti o
organi che comunque esercitano funzioni in settori della fiscalità di
competenza dello Stato;
d)
coordinamento, secondo le modalità previste dal presente decreto e salva la
possibilità di definire autonomamente forme di diretta collaborazione tra loro,
delle attività e dei rapporti tra le agenzie fiscali e con gli altri enti e
organi di cui alla lettera c);
e)
coordinamento, monitoraggio e controllo, anche attraverso apposite strutture
per l'attuazione di strategie di integrazione tra i sistemi del ministero,
delle agenzie e della guardia di finanza, del sistema informativo della
fiscalità e della rete unitaria di settore;
f)
comunicazione istituzionale con i contribuenti e con l'opinione pubblica per
favorire la corretta applicazione della legislazione tributaria;
g)
amministrazione del personale e delle risorse necessarie allo svolgimento dei
compiti del ministero e all'attività giurisdizionale delle commissioni
tributarie.
2.
Fermi restando l'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, l'autonomia
organizzativa ed i compiti di polizia economica e finanziaria attribuiti al
corpo della guardia di finanza, il coordinamento fra la guardia di finanza e le
agenzie fiscali nelle attività operative inerenti alle funzioni trasferite alle
agenzie stesse è curato sulla base delle direttive impartite dal ministro delle
finanze per realizzare la migliore collaborazione nella lotta all'evasione
fiscale.
3.
Nell'esercizio delle proprie funzioni il ministero favorisce ed attua la
cooperazione con le regioni e gli enti locali ed il coordinamento con le loro
attività.
------------------------
57.
Istituzione delle agenzie fiscali.
1.
Per la gestione delle funzioni esercitate dai dipartimenti delle entrate, delle
dogane, del territorio e di quelle connesse svolte da altri uffici del
ministero sono istituite l'agenzia delle entrate, l'agenzia delle dogane,
l'agenzia del territorio e l'agenzia del demanio, di seguito denominate agenzie
fiscali. Alle agenzie fiscali sono trasferiti i relativi rapporti giuridici,
poteri e competenze che vengono esercitate secondo la disciplina
dell'organizzazione interna di ciascuna agenzia.
2.
Le regioni e gli enti locali possono attribuire alle agenzie fiscali, in tutto
o in parte, la gestione delle funzioni ad essi spettanti, regolando con
autonome convenzioni le modalità di svolgimento dei compiti e gli obblighi che
ne conseguono.
------------------------
58.
Organizzazione del ministero.
1.
Il ministero è organizzato secondo i princìpi di distinzione tra direzione
politica e gestione amministrativa.
2.
Gli uffici nei quali si articola il ministero fanno capo ad un unico dipartimento.
3.
L'organizzazione, la disciplina degli uffici e le dotazioni organiche del
ministero sono stabilite con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (41).
------------------------
(41)
Per il regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze vedi il D.P.R.
26 marzo 2001, n. 107.
59.
Rapporti con le agenzie fiscali.
1.
Il ministro delle finanze dopo l'approvazione da parte del Parlamento del
documento di programmazione economica-finanziaria ed in coerenza con i vincoli
e gli obiettivi stabiliti in tale documento, determina annualmente, e comunque
entro il mese di settembre, con un proprio atto di indirizzo e per un periodo
almeno triennale, gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli
obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre
condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle agenzie fiscali. Il
documento di indirizzo è trasmesso al Parlamento.
2.
Il ministro e ciascuna agenzia, sulla base del documento di indirizzo,
stipulano, per ciascun esercizio finanziario, una convenzione, con la quale
vengono fissati:
a)
i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere;
b)
le direttive generali sui criteri della gestione ed i vincoli da rispettare;
c)
le strategie per il miglioramento;
d)
le risorse disponibili;
e)
gli indicatori ed i parametri in base ai quali misurare l'andamento della
gestione.
3.
La convenzione prevede, inoltre:
a)
le modalità di verifica dei risultati di gestione;
b)
le disposizioni necessarie per assicurare al ministero la conoscenza dei
fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e
l'uso delle risorse. Le informazioni devono essere assunte in forma organizzata
e sistematica ed esser tali da consentire una appropriata valutazione
dell'attività svolta dall'agenzia;
c)
le modalità di vigilanza sull'operato dell'agenzia sotto il profilo della
trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle
norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contributi.
4.
Nella convenzione solo stabiliti, nei limiti delle risorse stanziate su tre
capitoli che vanno a comporre una unità previsionale di base per ciascuna
agenzia, gli importi che vengono trasferiti, distinti per:
a)
gli oneri di gestione calcolati, per le diverse attività svolte dall'agenzia,
sulla base di una efficiente conduzione aziendale e dei vincoli di servizio
imposti per esigenze di carattere generale;
b)
le spese di investimento necessarie per realizzare i miglioramenti programmati;
c)
la quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi della gestione
e graduata in modo da tenere conto del miglioramento dei risultati complessivi
e del recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamente conseguiti.
5.
Il ministero e le agenzie fiscali possono promuovere la costituzione o
partecipare a società e consorzi che, secondo le disposizioni del codice
civile, abbiano ad oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio
delle funzioni pubbliche ad essi attribuite; a tal fine, può essere ampliato
l'oggetto sociale della società costituita in base alle disposizioni
dell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, fermo restando
che il ministero e le agenzie fiscali detengono la maggioranza delle azioni
ordinarie della predetta società.
------------------------
60.
Controlli sulle agenzie fiscali.
1.
Le agenzie sono sottoposte all'alta vigilanza del ministro, il quale la
esercita secondo le modalità previste nel presente decreto legislativo.
2.
Le deliberazioni del comitato direttivo relative agli statuti, ai regolamenti e
agli atti di carattere generale che regolano il funzionamento delle agenzie
sono trasmesse al ministero delle finanze che, nei dieci giorni successivi alla
ricezione, può richiedere di sospenderne l'esecutività. Nei trenta giorni
successivi, il ministro può chiedere una nuova delibera del comitato direttivo,
prospettando le ragioni di legittimità o di merito del rinvio. Per
l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano
le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n.
439.
3.
Fermi i controlli sui risultati, gli altri atti di gestione delle agenzie non
sono sottoposti a controllo ministeriale preventivo.
------------------------
Sezione
II - Le agenzie fiscali
61.
Princìpi generali.
1.
Le agenzie fiscali hanno personalità giuridica di diritto pubblico.
2.
In conformità con le disposizioni del presente decreto legislativo e dei
rispettivi statuti, le agenzie fiscali, hanno autonomia regolamentare,
amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.
3.
Le agenzie fiscali operano nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esse
affidate in base ai princìpi di legalità, imparzialità e trasparenza, con
criteri di efficienza, economicità ed efficacia nel perseguimento delle
rispettive missioni.
4.
[La Corte dei Conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria delle
agenzie, con le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, e
riferisce al Parlamento anche avvalendosi delle indicazioni fornite dalle
apposite strutture di controllo interno previste dagli statuti delle agenzie
fiscali] (42).
------------------------
(42)
Comma abrogato dall'art. 27, L. 24 novembre 2000, n. 340.
62.
Agenzia delle entrate.
1.
All'agenzia delle entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti le
entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla competenza di altre
agenzie, enti od organi, con il compito di perseguire il massimo livello di
adempimento degli obblighi fiscali sia attraverso l'assistenza ai contribuenti,
sia attraverso i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l'evasione
fiscale.
2.
L'agenzia è competente in particolare a svolgere i servizi relativi alla
amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate
erariali o locali già di competenza del dipartimento delle entrate del
ministero delle finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad
apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori.
3.
In fase di prima applicazione il ministro delle finanze stabilisce con decreto
i servizi da trasferire alla competenza dell'agenzia (43).
------------------------
(43)
Con D.M. 28 dicembre 2000 sono state emanate disposizioni sulle modalità di
avvio delle agenzie fiscali e sull'istituzione del ruolo speciale provvisorio
del personale dell'amministrazione finanziaria.
63.
Agenzia delle dogane.
1.
L'agenzia delle dogane è competente a svolgere i servizi relativi
all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei diritti doganali e
della fiscalità interna negli scambi internazionali, delle accise sulla produzione
e sui consumi, operando in stretto collegamento con gli organi dell'Unione
europea nel quadro dei processi di armonizzazione e di sviluppo
dell'unificazione europea. All'agenzia spettano tutte le funzioni attualmente
svolte dal dipartimento delle dogane del ministero delle finanze, incluse
quelle esercitate in base ai trattati dell'Unione europea o ad altri atti e
convenzioni internazionali.
2.
L'agenzia gestisce con criteri imprenditoriali i laboratori doganali di
analisi; può anche offrire sul mercato le relative prestazioni.
3.
In fase di prima applicazione il ministro delle finanze stabilisce con decreto
i servizi da trasferire alla competenza dell'agenzia (44).
------------------------
(44)
Con D.M. 28 dicembre 2000 sono state emanate disposizioni sulle modalità di
avvio delle agenzie fiscali e sull'istituzione del ruolo speciale provvisorio
del personale dell'amministrazione finanziaria. Con Delib. 5 dicembre 2000, n.
1/2000 (Gazz. Uff. 14 luglio 2001, n. 162, S.O.), modificata dalla Delib. 7
maggio 2001, n. 21/2001 (Gazz. Uff. 14 luglio 2001, n. 162, S.O.) e dalla
Delib. 8 febbraio 2002, n. 33 (Gazz. Uff. 3 luglio 2002, n. 154), è stato
approvato il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane. Con
Delib. 5 dicembre 2000, n. 2/2000 (Gazz. Uff. 14 luglio 2001, n. 162, S.O.),
modificata dalla Delib. 30 gennaio 2001, n. 12/2001 (Gazz. Uff. 14 luglio 2001,
n. 162, S.O.), è stato approvato il regolamento di contabilità dell'Agenzia
delle dogane. Con Delib. 5 dicembre 2000, n. 3/2000 (Gazz. Uff. 14 luglio 2001,
n. 162, S.O.), modificata dalla Delib. 14 dicembre 2000, n. 5/2001 (Gazz. Uff.
14 luglio 2001, n. 162, S.O.) e dalla Delib. 30 gennaio 2001, n. 10/2001 (Gazz.
Uff. 14 luglio 2001, n. 162, S.O.), è stato approvato lo statuto dell'Agenzia
delle dogane.
64.
Agenzia del territorio.
1.
L'agenzia del territorio è competente a svolgere i servizi relativi al catasto,
i servizi geotopocartografici e quelli relativi alle conservatorie dei registri
immobiliari, con il compito di costituire l'anagrafe dei beni immobiliari
esistenti sul territorio nazionale sviluppando, anche ai fini della
semplificazione dei rapporti con gli utenti, l'integrazione fra i sistemi
informativi attinenti alla funzione fiscale ed alle trascrizioni ed iscrizioni
in materia di diritti sugli immobili. L'agenzia opera in stretta collaborazione
con gli enti locali per favorire lo sviluppo di un sistema integrato di
conoscenze sul territorio.
2.
L'agenzia costituisce l'organismo tecnico di cui all'articolo 67 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e può gestire, sulla base di apposite
convenzioni stipulate con i comuni o a livello provinciale con le associazioni
degli enti locali, i servizi relativi alla tenuta e all'aggiornamento del
catasto.
3.
L'agenzia gestisce l'osservatorio del mercato immobiliare ed i connessi servizi
estimativi che può offrire direttamente sul mercato.
4.
Il comitato direttivo di cui all'articolo 67 del presente decreto legislativo è
integrato, per l'agenzia del territorio, da due membri nominati su designazione
della Conferenza Stato-città ed autonomie locali (45).
------------------------
(45)
Con D.M. 28 dicembre 2000 sono state emanate disposizioni sulle modalità di
avvio delle agenzie fiscali e sull'istituzione del ruolo speciale provvisorio
del personale dell'amministrazione finanziaria.
65.
Agenzia del demanio.
1.
All'agenzia del demanio è attribuita l'amministrazione dei beni immobili dello
Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego, di sviluppare
il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in
ogni caso, nella valutazione dei beni a fini conoscitivi ed operativi, criteri
di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di
provvista, anche mediante l'acquisizione sul mercato, di utilizzo e di
manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili.
2.
L'agenzia può stipulare convenzioni per le gestioni dei beni immobiliari con le
regioni gli enti locali ed altri enti pubblici. Può avvalersi, a supporto delle
proprie attività estimative e sulla base di apposita convenzione, dei dati
forniti dall'osservatorio del mercato immobiliare dell'agenzia del territorio
(46).
------------------------
(46)
Con D.M. 28 dicembre 2000 sono state emanate disposizioni sulle modalità di
avvio delle agenzie fiscali e sull'istituzione del ruolo speciale provvisorio
del personale dell'amministrazione finanziaria.
66.
Statuti.
1.
Le agenzie fiscali sono regolate dal presente decreto legislativo, nonché dai
rispettivi statuti, deliberati da ciascun comitato direttivo ed approvati con
le modalità di cui all'articolo 60 dal ministro delle finanze.
2.
Gli statuti disciplinano le competenze degli organi di direzione dell'agenzia,
istituendo inoltre apposite strutture di controllo interno, e recano princìpi
generali in ordine alla organizzazione ed al funzionamento dell'agenzia,
prevedendo forme adeguate di consultazione con le organizzazioni sindacali.
3.
L'articolazione degli uffici, a livello centrale e periferico, è stabilita con
disposizioni interne che si conformano alle esigenze della conduzione aziendale
favorendo il decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione
dei rapporti con i cittadini e il soddisfacimento delle necessità dei
contribuenti meglio compatibile con i criteri di economicità e di efficienza
dei servizi.
------------------------
67.
Organi.
1.
Sono organi delle agenzie fiscali:
a)
il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalità, di
capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni
attinenti al settore operativo dell'agenzia;
b)
il comitato direttivo, composto da un numero massimo di sei membri e dal
direttore dell'agenzia, che lo presiede;
c)
il collegio dei revisori dei conti.
2.
Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa
deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle
finanze, sentita la conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali.
L'incarico ha la durata massima di cinque anni, è rinnovabile ed è
incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra
attività professionale pubblica o privata.
3.
Il comitato direttivo è nominato per la durata di cinque anni con decreto del
presidente della Repubblica previa deliberazione del consiglio dei ministri, su
proposta del ministro delle finanze. Metà dei componenti possono essere scelti
fra dipendenti delle amministrazioni pubbliche dotati di qualificata competenza
nei settori in cui opera l'agenzia. Gli altri membri sono scelti fra i
dirigenti dei principali settori dell'agenzia.
4.
Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due membri
effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori contabili, nominati
con decreto del ministro delle finanze di concerto con il ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica. I revisori durano in carica
cinque anni e possono essere confermati una sola volta. Il collegio dei revisori
dei conti esercita le funzioni di cui all'articolo 2403 del codice civile, in
quanto applicabile.
5.
I componenti del comitato direttivo non possono svolgere attività
professionale, né essere amministratori o dipendenti di società o imprese, nei
settori di intervento dell'agenzia.
6.
I compensi dei componenti degli organi collegiali sono stabiliti con decreto
del ministro delle finanze, di concerto con il ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e sono posti a carico del bilancio
dell'agenzia.
------------------------
68.
Funzioni.
1.
Il direttore rappresenta l'agenzia e la dirige, emanando tutti i provvedimenti
che non siano attribuiti, in base alle norme del presente decreto legislativo o
dello statuto, ad altri organi.
2.
Il comitato direttivo delibera, su proposta del presidente, lo statuto, i
regolamenti e gli altri atti di carattere generale che regolano il
funzionamento dell'agenzia, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani
aziendali e le spese che impegnano il bilancio dell'agenzia, anche se ripartite
in più esercizi, per importi superiori al limite fissato dallo statuto. Il
direttore sottopone alla valutazione del comitato direttivo le scelte
strategiche aziendali e le nomine dei dirigenti responsabili delle strutture di
vertice a livello centrale e periferico.
------------------------
69.
Commissario straordinario.
1.
Nei casi di gravi inosservanze degli obblighi sanciti nella convenzione, di
risultati particolarmente negativi della gestione, di manifesta impossibilità
di funzionamento degli organi di vertice dell'agenzia o per altre gravi ragioni
di interesse pubblico, con decreto del presidente del consiglio dei ministri su
proposta del ministro delle finanze può essere nominato un commissario straordinario,
il quale assume i poteri, previsti dal presente decreto legislativo e dallo
statuto di ciascuna agenzia, del direttore del comitato direttivo dell'agenzia.
Per i compensi del commissario straordinario si applicano le disposizioni
dell'articolo 67, comma 6.
2.
La nomina è disposta per il periodo di un anno e può essere prorogata per non
oltre sei mesi. A conclusione, dell'incarico del commissario sono nominati il
direttore e il comitato direttivo subentranti.
------------------------
70.
Bilancio e finanziamento.
1.
Le entrate delle agenzie fiscali sono costituite da:
a)
i finanziamenti erogati in base alle disposizioni dell'articolo 59 del presente
decreto legislativo a carico del bilancio dello Stato;
b)
i corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse
le amministrazioni statali per le prestazioni che non rientrano nella
convenzione di cui all'articolo 59;
c)
altri proventi patrimoniali e di gestione.
2.
I finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), vengono determinati ai sensi
dell'articolo 11, comma 3 lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni ed integrazioni. I fondi vengono accreditati a
ciascuna agenzia su apposita contabilità speciale soggetta ai vincoli del
sistema di tesoreria unica.
3.
Le agenzie, che possono stipulare convenzioni con aziende di credito per la
gestione del servizio di tesoreria, non hanno facoltà di accendere mutui, né di
adire ad alcuna forma di indebitamento, fatta eccezione per le anticipazioni di
cassa previste nelle convenzioni per la gestione del servizio di tesoreria.
4.
In sede di prima attuazione i finanziamenti di cui alla lettera a) del comma 1
sono determinati sulla base delle assegnazioni di bilancio iscritte nello stato
di previsione del ministero delle finanze destinate all'espletamento delle
funzioni trasferite a ciascuna agenzia.
5.
Il comitato direttivo delibera il regolamento di contabilità, che è sottoposto
al ministro delle finanze secondo le disposizioni dell'articolo 60. Il
regolamento si conforma, nel rispetto delle disposizioni generali in materia di
contabilità pubblica e anche prevedendo apposite note di raccordo della
contabilità aziendale, ai princìpi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti
del codice civile.
6.
Le agenzie fiscali non possono impegnare o erogare spese eccedenti le entrate.
I piani di investimento e gli impegni a carattere pluriennale devono
conformarsi al limite costitutito dalle risorse finanziarie stabilite dalla
legge finanziaria e dalle altre entrate proprie delle agenzie fiscali.
------------------------
71.
Personale.
1.
Il rapporto di lavoro del personale dipendente delle agenzie fiscali è
disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il
rapporto di lavoro privato, in conformità delle norme del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, anche per
quanto attiene alla definizione del comparto di contrattazione per le agenzie
fiscali; ciascuna agenzia definisce la contrattazione integrativa aziendale di
secondo livello.
2.
Al fine di garantire l'imparzialità e il buon andamento nell'esercizio della
funzione pubblica assegnata alle agenzie fiscali, con regolamento da emanare
entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
emanate disposizioni idonee a garantire l'indipendenza e l'autonomia tecnica
del personale (46/a).
3.
Il regolamento di amministrazione è deliberato, su proposta del direttore
dell'agenzia, dal comitato direttivo ed è sottoposto al ministro vigilante
secondo le disposizioni dell'articolo 60 del presente decreto legislativo. In
particolare esso, in conformità con i princìpi contenuti nel decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni:
a)
disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia;
b)
detta le norme per l'assunzione del personale dell'agenzia, per l'aggiornamento
e per la formazione professionale;
c)
fissa le dotazioni organiche complessive del personale dipendente dall'agenzia;
d)
determina le regole per l'accesso alla dirigenza (47).
------------------------
(46/a)
In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.P.R. 16 gennaio
2002, n. 18.
(47)
Il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate è stato deliberato
con Delib. 30 novembre 2000 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2001, n. 36).
72.
Rappresentanza in giudizio.
1.
Le agenzie fiscali possono avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello
Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.
------------------------
Sezione
III - Disposizioni transitorie
73.
Gestione e fasi del cambiamento.
1.
Con decreto ministeriale può essere costituita, alle dirette dipendenze del
ministro delle finanze, un'apposita struttura interdisciplinare di elevata
qualificazione scientifica e professionale. La struttura collabora con il
ministro al fine di curare la transizione durante le fasi del cambiamento e
fino al pieno funzionamento del regime di gestione previsto dal presente
decreto legislativo. Alle relative spese si provvede con gli stanziamenti
ordinari dello stato di previsione della spesa del ministero delle finanze e
dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato.
2.
Il ministro delle finanze provvede con propri decreti a definire e rendere
esecutive le fasi della trasformazione.
3.
Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, vengono nominati il direttore e i comitati direttivi di
ciascuna agenzia. Con propri decreti il ministro delle finanze approva gli
statuti provvisori e le disposizioni necessarie al primo funzionamento di
ciascuna agenzia.
4.
Il ministro delle finanze stabilisce le date a decorrere dalle quali le
funzioni svolte dal ministero, secondo l'ordinamento vigente, vengono
esercitate dalle agenzie. Da tale data le funzioni cessano di essere esercitate
dai dipartimenti del ministero.
5.
Il ministro delle finanze dispone con decreto in ordine alle assegnazioni di
beni e personale afferenti alle attività di ciascuna agenzia.
6.
I termini di cui al presente articolo possono essere modificati con decreto del
ministro delle finanze.
7.
Con l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 58, comma 3, sono
abrogate tutte le norme sulla organizzazione e sulla disciplina degli uffici
dell'amministrazione finanziaria incompatibili con le disposizioni del presente
decreto legislativo e, in particolare quelle del regio decreto-legge 8 dicembre
1927, n. 2258 e successive integrazioni e modifiche, del decreto legislativo 26
aprile 1990, n. 105 e successive integrazioni e modifiche, della legge 29
ottobre 1991, n. 358 e successive integrazioni e modifiche, degli articoli da 9
a 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146 e successive integrazioni e modifiche.
------------------------
74.
Disposizioni transitorie sul personale.
1.
A partire dalla data fissata con decreto del ministro delle finanze, tutto il
personale del ministero è incluso in un ruolo speciale e distaccato presso i
nuovi uffici del ministero o presso le agenzie fiscali secondo un piano diretto
a consentire l'avvio delle attività in conformità con le trasformazioni attuate
con il presente decreto legislativo. Il piano si conforma, previa concertazione
con le organizzazioni sindacali, a criteri di maggiore aderenza alle funzioni
ed alle attività svolte in precedenza dai singoli dipendenti, inclusi quelli
appartenenti ad uffici soppressi.
2.
Il trattamento giuridico ed economico definito o da definire ai sensi del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed
integrazioni, continua ad applicarsi ai dipendenti di cui al comma 1 fino alla
stipulazione dei nuovi contratti collettivi di lavoro, fermi altresì gli
istituti e le procedure che regolano le relazioni sindacali.
3.
Ciascun dirigente svolge il proprio incarico, fino alla scadenza del relativo
termine e secondo le modalità del contratto individuale, presso il ministero o
l'agenzia a cui è provvisoriamente assegnato. Dopo l'approvazione del contratto
collettivo e contemporaneamente alla stipula del successivo contratto
individuale direttamente con una agenzia fiscale, si provvede all'inquadramento
nel ruolo della stessa agenzia. Ai dirigenti transitoriamente distaccati presso
un'agenzia fiscale si applicano, nel caso di mancata stipulazione di un
contratto individuale, le disposizioni dell'articolo 19, comma 10 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni.
4.
Il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 58, comma 3, del presente decreto
legislativo disciplina, in conformità con le disposizioni del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni,
l'inquadramento definitivo dei dirigenti provvisoriamente distaccati presso il
ministero a termini del comma 3 del presente articolo e può, a parità di oneri
a carico del bilancio dello Stato, trasformare le posizioni economiche regolate
dalle disposizioni di leggi vigenti per il ministero delle finanze in rapporti
di lavoro o di consulenza conformi alle funzioni attribuite dal presente
decreto legislativo al ministero.
5.
L'inquadramento definitivo del restante personale nelle dotazioni organiche del
ministero e delle agenzie fiscali è disciplinato dal regolamento di cui
all'articolo 58, comma 3 e dai regolamenti di cui all'articolo 71, comma 2 del
presente decreto legislativo, ferma in ogni caso l'applicazione delle
disposizioni previste dalla legislazione vigente e dai contratti collettivi a
garanzia del personale dipendente dai ministeri.
------------------------
Capo
III - Disposizioni in materia di istruzione non universitaria, di università e
ricerca, di politiche agricole
75.
Disposizioni particolari per l'area dell'istruzione non universitaria.
1.
Le disposizioni relative al ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, limitatamente all'area dell'istruzione non universitaria, fatta salva
l'ulteriore fase di riordino in attuazione del presente titolo, si applicano a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. A tal fine
l'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione dei dipartimenti e
degli uffici di livello dirigenziale generale e la definizione dei rispettivi
compiti sono stabiliti con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge
15 marzo 1997, n. 59 (48).
2.
Il regolamento di cui al comma 1 si attiene ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a)
individuazione dei dipartimenti in numero non superiore a due e ripartizione
fra essi dei compiti e delle funzioni secondo criteri di omogeneità, coerenza e
completezza;
b)
eventuale individuazione, quali uffici di livello non equiparato ad ufficio
dirigenziale dipartimentale, di servizi autonomi di supporto, in numero non
superiore a tre, per l'esercizio di funzioni strumentali di interesse comune ai
dipartimenti, con particolare riferimento ai compiti in materia di
informatizzazione, comunicazione ed affari economici.
3.
Relativamente alle competenze in materia di istruzione non universitaria, il
ministero ha organizzazione periferica, articolata in uffici scolastici
regionali di livello dirigenziale generale, quali autonomi centri di
responsabilità amministrativa, che esercitano tra le funzioni residuate allo
Stato in particolare quelle inerenti all'attività di supporto alle istituzioni
scolastiche autonome, ai rapporti con le amministrazioni regionali e con gli
enti locali, ai rapporti con le università e le agenzie formative, al
reclutamento e alla mobilità del personale scolastico, ferma restando la
dimensione provinciale dei ruoli del personale docente, amministrativo, tecnico
e ausiliare, alla assegnazione delle risorse finanziarie e di personale alle
istituzioni scolastiche. Ai fini di un coordinato esercizio delle funzioni
pubbliche in materia di istruzione è costituito presso ogni ufficio scolastico
regionale un organo collegiale a composizione mista, con rappresentanti dello
Stato, della regione e delle autonomie territoriali interessate, cui compete il
coordinamento delle attività gestionali di tutti i soggetti interessati e la
valutazione della realizzazione degli obiettivi programmati. Alla
organizzazione degli uffici scolastici regionali e del relativo organo
collegiale si provvede con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A decorrere dalla entrata in
vigore del regolamento stesso, sono soppresse le sovrintendenze scolastiche
regionali e, in relazione all'articolazione sul territorio provinciale, anche
per funzioni, di servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche,
sono contestualmente soppressi i provveditorati agli studi.
4.
In relazione all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione
dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il riordino dell'area
dell'istruzione non universitaria è definitivamente attuato entro l'anno 2000,
garantendo l'invarianza della spesa per le dotazioni organiche di personale
previste dal decreto del presidente del consiglio dei ministri 30 luglio 1996.
5.
Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4 il ministro
della pubblica istruzione è autorizzato a sperimentare anche con singoli atti
modelli organizzativi conformi alle disposizioni del presente decreto
legislativo che consentano l'aggregazione di compiti e funzioni omogenee con
attribuzione delle connesse responsabilità amministrative e contabili al
dirigente preposto. Per tali finalità è altresì autorizzato a promuovere i
procedimenti di formazione, riconversione e riqualificazione necessari in
relazione alla nuova organizzazione e alle competenze dell'amministrazione.
------------------------
(48)
In attuazione di quanto disposto nel presente comma, vedi il D.P.R. 6 novembre
2000, n. 347.
76.
Riordino degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento
educativi.
1.
Gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi
(IRRSAE) sono trasformati in Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE).
Tali istituti sono enti strumentali, con personalità giuridica, dell'amministrazione
della pubblica istruzione che, nel quadro degli interventi programmati dagli
uffici scolastici di ambito regionale e delle iniziative di innovazione degli
ordinamenti scolastici, svolgono funzioni di supporto agli uffici
dell'amministrazione, anche di livello sub-regionale, alle istituzioni
scolastiche, alle loro reti e consorzi, ai sensi dell'articolo 21, comma 10,
della legge 15 marzo 1997, n. 59. Gli IRRE operano in coordinamento e
collaborazione con l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e
la ricerca educativa, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema
dell'istruzione, le università e con le altre agenzie educative.
2.
Gli istituti di cui al comma 1 per l'espletamento delle loro funzioni sono
dotati di autonomia amministrativa e contabile. Essi svolgono attività di
ricerca nell'ambito didattico-pedagogico e nell'ambito della formazione del
personale della scuola, e si coordinano con l'Istituto nazionale di
documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, con le università e
con le altre agenzie formative.
3.
L'organizzazione amministrativa, organizzativa e finanziaria degli IRRE è
definita dall'apposito regolamento di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59, che ne individua gli organi di direzione, scientifici e di
controllo e i relativi poteri, le risorse di personale e finanziarie e
definisce i raccordi con l'amministrazione regionale. Si applica l'articolo 19
della legge 15 marzo 1997, n. 59 (49).
------------------------
(49)
Con D.P.R. 6 marzo 2001, n. 190, è stato approvato il regolamento concernente
l'organizzazione degli Istituti regionali di ricerca educativa.
77.
Disposizioni per l'università e la ricerca.
1.
Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione del
ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è riordinato ai sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevedendo
un dipartimento per le funzioni finali, con non più di due uffici di livello
dirigenziale generale al suo interno, nonché non più di due uffici di livello
dirigenziale generale per funzioni strumentali.
------------------------
78.
Disposizioni per le politiche agricole.
1.
Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione del nuovo
ministero delle politiche agricole e forestali, il ministro per le politiche
agricole è riordinato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400, prevedendo che il dipartimento delle politiche di mercato
e il dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi, sono
articolati rispettivamente in due ed in tre uffici di livello dirigenziale
generale.
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Capo
IV - Agenzia di protezione civile (49/a)
79.
Agenzia di protezione civile.
[1.
È istituita l'agenzia di protezione civile, di seguito denominata agenzia,
dotata di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, amministrativa,
finanziaria, patrimoniale e contabile.
2.
All'agenzia sono trasferite le funzioni ed i compiti tecnico-operativi e
scientifici in materia di protezione civile svolti dalla direzione generale
della protezione civile e dei servizi antincendi del ministero dell'interno,
dal dipartimento della protezione civile, istituito presso la presidenza del
consiglio dei ministri, e dal servizio sismico nazionale.
3.
Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le attività di protezione civile,
dipende funzionalmente dall'agenzia.
4.
L'attività dell'agenzia è disciplinata, per quanto non previsto dal presente
decreto legislativo, dalle norme del codice civile.
5.
L'agenzia è soggetta al controllo successivo della Corte di conti, che si
esercita ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
6.
L'agenzia può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi
dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive
modificazioni ed integrazioni] (49/b).
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(49/a)
L'intero Capo IV, comprendente gli articoli da 79 a 87, è stato soppresso
dall'art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343. Vedi, anche, l'art. 5-bis dello
stesso decreto, nel testo integrato della relativa legge di conversione.
(49/b)
L'intero Capo IV, comprendente gli articoli da 79 a 87, è stato soppresso
dall'art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343. Ai sensi di quanto disposto
dall'art. 5-bis dello stesso decreto, nel testo integrato dalla relativa legge
di conversione, tutti i riferimenti alla Agenzia di protezione civile,
contenuti nella legislazione vigente, si intendono effettuati al Dipartimento
della protezione civile.
80.
Vigilanza.
[1.
L'agenzia è sottoposta alla vigilanza del ministro dell'interno, che esercita
poteri di indirizzi sull'attività dell'agenzia. Le deliberazioni del comitato
direttivo dell'agenzia relative ai regolamenti, al bilancio e al rendiconto
sono trasmesse al ministro dell'interno che, nei dieci giorni successivi alla
ricezione, può chiedere di sospenderne l'esecutività. Nei trenta giorni
successivi, il ministro dell'interno può chiedere una nuova delibera del
comitato direttivo, prospettando le ragioni di legittimità o del merito del
rinvio. In assenza di osservazioni i regolamenti diventano esecutivi trascorsi
45 giorni dalla ricezione. Il ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica esprime, nel termine di venti giorni, il proprio
avviso sull'ordinamento finanziario e contabile.
2.
Fermi i controlli sui risultati, gli altri atti di gestione dell'agenzia,
comprese le variazioni di bilancio, non sono sottoposti a controllo preventivo]
(49/c).
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(49/c)
L'intero Capo IV, comprendente gli articoli da 79 a 87, è stato soppresso
dall'art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343.
81.
Compiti.
[1.
L'agenzia svolge compiti relativi a:
a)
la formulazione degli indirizzi e dei criteri generali, di cui all'articolo
107, comma 1, lettere a) e f) n. 1, e all'articolo 93, comma 1, lettera g), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, da sottoporre al ministro
dell'interno per l'approvazione del consiglio dei ministri;
b)
l'acquisizione di elementi tecnici sulla intensità ed estensione degli eventi
calamitosi per la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza da parte
del consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225;
c)
le attività, connesse agli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, relative a:
1)
l'approvazione, d'intesa con le regioni e gli enti locali, dei piani di
emergenza e la loro attuazione, compreso il coordinamento per l'utilizzazione
delle organizzazioni di volontariato;
2)
la predisposizione di ordinanze, di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, da emanarsi dal ministro dell'interno;
3)
la rilevazione dei danni e l'approvazione di piani di interventi volti al
superamento delle emergenze ed alla ripresa delle normali condizioni di vita,
da attuarsi d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati;
d)
l'attività tecnico-operativa volta ad assicurare i primi interventi nell'ambito
dei compiti di soccorso di cui all'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n.
225;
e)
lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi, coordinando anche
l'impiego dei mezzi aerei di altre amministrazioni statali o delle regioni;
f)
lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani di emergenza;
g)
l'attività di formazione in materia di protezione civile;
h)
la promozione di ricerche sulla previsione e prevenzione dei rischi naturali ed
antropici, finalizzate alla definizione dei fenomeni attesi, alla valutazione
del loro impatto sul territorio, alla valutazione e riduzione della
vulnerabilità e allo sviluppo e gestione di sistemi di sorveglianza utili ai
fini del preavviso dell'evento o dell'allarme tempestivo;
i)
la raccolta sistematica, la valutazione e la diffusione dei dati sulle
situazioni di rischio, anche attraverso la realizzazione di sistemi informativi
e di sistemi di monitoraggio, d'intesa con le regioni ed altre amministrazioni
pubbliche;
l)
l'attività di informazione alle popolazioni interessate;
m)
il coordinamento delle organizzazioni di volontariato per favorirne la
partecipazione alle attività di protezione civile;
n)
la promozione e lo sviluppo di accordi con organismi nazionali ed
internazionali bilaterali e multilaterali in materia di previsione e
prevenzione dei rischi, di interventi di soccorso ed a tutela della pubblica
incolumità.
2.
Entro il mese di febbraio l'agenzia predispone una relazione annuale sullo
stato della protezione civile che il ministro dell'interno presenta al
Parlamento.
3.
Il ministro dell'interno si avvale dell'agenzia:
a)
per le attività di cui all'articolo 107, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
b)
per la predisposizione di provvedimenti normativi in materia di protezione
civile e nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo.
4.
L'agenzia assicura, mediante convenzioni e intese, il supporto
tecnico-operativo e tecnico-scientifico a favore di tutte le amministrazioni
pubbliche interessate.
5.
I compiti di cui al comma 1, lettere a) e i) e al comma 3, lettera a), sono
esercitati attraverso intese nella conferenza unificata ai sensi dell'articolo
107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I compiti di cui al comma 1,
lettere e), f), g), h) ed l), sono esercitati sentite le regioni] (49/d).
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(49/d)
L'intero Capo IV, comprendente gli articoli da 79 a 87, è stato soppresso
dall'art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343.
82.
Organi.
[1.
Sono organi dell'agenzia:
a)
il direttore;
b)
il comitato direttivo;
c)
il collegio dei revisori dei conti.
2.
Il direttore è scelto tra personalità con comprovata esperienza
tecnico-scientifica nel settore e provvede ad attivare tutte le iniziative
necessarie a prevenire situazioni di pericolo e a fronteggiare le emergenze.
3.
Il comitato direttivo è composto dal direttore dell'agenzia, che lo presiede, e
da quattro dirigenti dei principali settori di attività dell'agenzia, di cui
uno nominato su designazione della conferenza unificata.
4.
Il direttore e il comitato direttivo durano in carica cinque anni, possono
essere confermati una sola volta e vengono nominati con decreto del presidente
del consiglio dei ministri, previa deliberazione del consiglio dei ministri, su
proposta del ministro dell'interno.
5.
Il collegio dei revisori dei conti è composto da un presidente, da due
componenti effettivi e da due supplenti, che durano in carica tre anni e sono
rinnovabili una sola volta. I componenti del collegio sono nominati dal
ministro dell'interno, su designazione, quanto al presidente, del ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica] (49/e).
------------------------
(49/e)
L'intero Capo IV, comprendente gli articoli da 79 a 87, è stato soppresso
dall'art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343.
83.
Commissione grandi rischi e comitato operativo della protezione civile.
[1.
Operano presso l'agenzia la commissione nazionale per la previsione e la
prevenzione dei grandi rischi e il comitato operativo della protezione civile
di cui agli articoli 9 e 10 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
2.
La commissione di cui al comma 1, articolata in sezioni, svolge attività
consultiva tecnico-scientifica e propositiva in materia di prevenzione delle
varie situazioni di rischio; è presieduta dal direttore dell'agenzia ed è
composta da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile
con funzioni di vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di
assenza o di impedimento, da esperti nei vari settori di rischio, da due
esperti designati dall'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici e da due esperti designati dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3.
Il comitato operativo della protezione civile assicura la direzione unitaria ed
il coordinamento delle attività in emergenza, stabilendo gli interventi di
tutte le amministrazioni ed enti interessati al soccorso. È presieduto dal
direttore dell'agenzia e composto da tre rappresentanti dell'agenzia stessa, da
un rappresentante per ciascuna delle strutture operative nazionali di cui
all'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, non confluite
nell'agenzia e che sono tenute a concorrere all'opera di soccorso e da due
rappresentanti designati dalle regioni. Alle riunioni del comitato possono
essere inviate le autorità regionali e locali di protezione civile interessate
a specifiche emergenze. Possono inoltre essere invitati rappresentanti di altri
enti o amministrazioni.
4.
I componenti del comitato rappresentanti di ministeri, su delega dei rispettivi
ministri, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito
delle amministrazioni di appartenenza ed altresì nei confronti di enti, aziende
autonome ed amministrazioni controllati o vigilanti, tutte le facoltà e
competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e
rappresentano, in seno al comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo
complesso.
5.
L'agenzia, sentite le regioni, definisce, in sede locale e sulla base dei piani
di emergenza, gli interventi e la struttura organizzativa necessari per fronteggiare
gli eventi calamitosi da coordinare con il prefetto anche per gli aspetti
dell'ordine e della sicurezza pubblica] (49/f).
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(49/f)
L'intero Capo IV, comprendente gli articoli da 79 a 87, è stato soppresso
dall'art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343.
84.
Fonti di finanziamento.
[1.
Le entrate dell'agenzia sono costituite da:
a)
un fondo iscritto nello stato di previsione del ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive integrazioni e
modifiche;
b)
trasferimenti da parte dello Stato, connessi ad interventi per calamità, per
fronteggiare le quali si richiedono mezzi straordinari;
c)
trasferimenti specifici da parte dello Stato per fronteggiare oneri derivanti
da preesistenti leggi a fronte di competenze trasferite all'agenzia;
d)
proventi per prestazioni ad altre amministrazioni pubbliche e a privati;
e)
proventi derivanti da entrate diverse.
2.
I trasferimenti a carico del bilancio dello Stato sono iscritti su appositi
capitoli dello stato di previsione del ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica] (49/g).
------------------------
(49/g)
L'intero Capo IV, comprendente gli articoli da 79 a 87, è stato soppresso
dall'art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343.
85.
Personale.
[1.
Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell'agenzia sono
disciplinati con appositi strumenti di contrattazione integrativa, ai sensi
dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, con previsione di una separata area di
contrattazione, al fine di tener conto adeguatamente delle specificazioni
connesse alla peculiarità delle esigenze e delle corrispettive prestazioni di
lavoro connesse, in particolare, alla gestione delle emergenze.
2.
L'agenzia può utilizzare personale dipendente da amministrazioni o enti
pubblici, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.
3.
Esperti altamente qualificati possono essere assunti con contratti a tempo
determinato di diritto privato di durata non superiore a cinque anni,
rinnovabile una sola volta previa procedura di valutazione comparativa] (49/h).
------------------------
(49/h)
L'intero Capo IV, comprendente gli articoli da 79 a 87, è stato soppresso
dall'art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343.
86.
Primo inquadramento del personale.
[1.
Entro il termine di cui all'articolo 87, comma 1, l'agenzia provvede all'inquadramento
del personale di ruolo del servizio sismico nazionale in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto, con contestuale soppressione di tali
ruoli; vengono altresì inquadrati i vincitori di concorsi già banditi alla
stessa data.
2.
Entro lo stesso termine viene inquadrato, a domanda, il personale di ruolo in
servizio presso la direzione generale della protezione civile e dei servizi
antincendi del ministero dell'interno, che svolge le funzioni e i compiti di
cui all'articolo 79, comma 2, il personale di ruolo della presidenza del
consiglio dei ministri in servizio presso il dipartimento della protezione
civile della presidenza del consiglio dei ministri e il personale di ruolo di
altre amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici in posizione di
comando o fuori ruolo presso tutte le strutture di cui all'articolo 79, comma
2. Il contratto integrativo definisce l'equiparazione di qualifiche e profili
professionali per il personale proveniente dai diversi comparti di contrattazione.
3.
L'agenzia succede nei rapporti di lavoro con il personale di ruolo delle
strutture di cui all'articolo 79, comma 2, alle condizioni economiche e
normative esistenti al momento dell'inquadramento ed i dipendenti mantengono i
diritti antecedentemente maturati] (49/i).
------------------------
(49/i)
L'intero Capo IV, comprendente gli articoli da 79 a 87, è stato soppresso
dall'art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343.
87.
Norme finali e abrogazioni.
[1.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo si provvede alla nomina degli organi dell'agenzia. Nei successivi
sei mesi l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia sono disciplinati con
lo statuto e i regolamenti e ad essa sono trasferiti i compiti svolti dalle
strutture di cui all'articolo 79, comma 2, che vengono contestualmente
soppresse (50).
2.
Sono abrogati gli articoli 1, 4 e 7 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed è
soppresso il consiglio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 8
della stessa legge] (50/a).
------------------------
(50)
Con D.M. 9 maggio 2001 (Gazz. Uff. 19 maggio 2001, n. 115) è stato approvato lo
statuto dell'Agenzia di protezione civile.
(50/a)
L'intero Capo IV, comprendente gli articoli da 79 a 87, è stato soppresso
dall'art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343.
Capo
V - Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale
88.
Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale.
1.
È istituita, nelle forme di cui agli articoli 8 e 9 del presente decreto,
l'agenzia per la formazione l'istruzione professionale.
2.
All'agenzia sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e
di personale, i compiti esercitati dal ministero del lavoro e previdenza
sociale e dal ministero della pubblica istruzione in materia di sistema
integrato di istruzione e formazione professionale.
3.
Ai fini di una compiuta attuazione del sistema formativo integrato e di un
equilibrato soddisfacimento sia delle esigenze della formazione professionale,
connesse anche all'esercizio, in materia, delle competenze regionali, sia delle
esigenze generali del sistema scolastico, definite dal competente ministero,
l'agenzia svolge, in particolare, i compiti statali di cui all'articolo 142 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad eccezione di quelli cui si
riferiscono le lettere a) e l) del comma 1, e di quelli inerenti alla
formazione scolastica e di formazione tecnica superiore. In tale quadro,
l'agenzia esercita la funzione di accreditamento delle strutture di formazione
professionale che agiscono nel settore e dei programmi integrati di istruzione
e formazione anche nei corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio
o diploma di istruzione secondaria superiore. L'agenzia svolge, inoltre,
attività di studio, ricerca, sperimentazione, documentazione, informazione e
assistenza tecnica nel settore della formazione professionale.
4.
Lo statuto dell'agenzia è approvato con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 8, comma 4, su proposta dei ministri del lavoro, della pubblica
istruzione di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. È altresì sentita la Conferenza per i rapporti
permanenti tra Stato, regioni e province autonome. Lo statuto conferisce
compiti di controllo gestionale ad un organo a composizione mista
Stato-regioni.
5.
L'agenzia è sottoposta alla vigilanza del ministro del lavoro e del ministro
della pubblica istruzione, per i profili di rispettiva competenza, nel quadro
degli indirizzi definiti d'intesa fra i predetti ministri. I programmi generali
di attività dell'agenzia sono approvati dalle autorità statali competenti
d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province
autonome. L'autorità di vigilanza esercita i compiti di cui all'articolo 142,
comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Lo statuto dell'agenzia
prevede che il direttore sia nominato d'intesa dal ministro della pubblica
istruzione e dal ministro del lavoro.
6.
Con i regolamenti adottati con le procedure di cui al comma 4, su proposta
anche dei ministri di settore, possono essere trasferiti all'agenzia, con le
inerenti risorse, le funzioni inerenti alla formazione professionale svolte da
strutture operanti presso ministeri o amministrazioni pubbliche.
7.
(51).
------------------------
(51)
Aggiunge il numero 9) all'allegato 3, L. 8 marzo 1999, n. 50.
89.
Disposizioni finali.
1.
Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le variazioni conseguenziali
all'applicazione del presente decreto legislativo.