D.Lgs. 30-7-1999 n. 303
Ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L.
15 marzo 1997, n. 59.
Pubblicato
nella Gazz. Uff. 1° settembre 1999, n. 205, S.O.
Epigrafe
Premessa
1.
Denominazioni.
2.
Finalità e funzioni.
3.
Partecipazione all'Unione europea.
4.
Rapporti con il sistema delle autonomie.
5.
Politiche di pari opportunità.
6.
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi.
7.
Autonomia organizzativa.
8.
Autonomia contabile e di bilancio.
9.
Personale della Presidenza.
10.
Riordino dei compiti operativi e gestionali.
11.
Ordinamento transitorio.
12.
Abrogazione di norme e modifiche alla legge 23 agosto 1988, n. 400.
13.
Disposizioni finali.
D.Lgs.
30 luglio 1999, n. 303 (1).
Ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L.
15 marzo 1997, n. 59.
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(1)
Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° settembre 1999, n. 205, S.O.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista
la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in
particolare l'articolo 11, comma 1, come modificato dall'articolo 7 della legge
15 maggio 1997, n. 127, dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191, e
dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50;
Visti
l'articolo 11, comma 1, lettera a), e l'articolo 12 della legge 15 marzo 1997,
n. 59;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 giugno 1999;
Sentite
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Acquisito
il parere della Commissione parlamentare bicamerale di cui all'articolo 5 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29
luglio 1999;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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Capo
I - Ordinamento della Presidenza
1.
Denominazioni.
1.
Nel presente decreto legislativo sono denominati:
a)
"Presidente" il Presidente del Consiglio dei Ministri e
"Presidenza" la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b)
"Segretariato generale", "Segretario generale" e
"Vicesegretario generale": rispettivamente, il Segretariato generale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Segretario generale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Vicesegretario generale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
c)
"Dipartimenti": le strutture di livello dirigenziale generale in cui
si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, comprensive di una pluralità di uffici accomunati da omogeneità
funzionale;
d)
"uffici": strutture di livello dirigenziale generale collocate
all'interno di strutture dipartimentali ovvero in posizione di autonomia
funzionale, equiparabile a quella dei Dipartimenti;
e)
"servizi": unità operative di base di livello dirigenziale.
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2.
Finalità e funzioni.
1.
Il presente decreto legislativo disciplina l'ordinamento, l'organizzazione e le
funzioni della Presidenza, della cui attività il Presidente si avvale per
l'esercizio delle autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento
attribuitegli dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica.
L'organizzazione della Presidenza tiene conto, in particolare, della esigenza
di assicurare, anche attraverso il collegamento funzionale con le altre
amministrazioni interessate, l'unità di indirizzo politico ed amministrativo
del Governo, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione.
2.
Il Presidente si avvale della Presidenza, in particolare, per l'esercizio, in
forma organica e integrata, delle seguenti funzioni:
a)
la direzione ed i rapporti con l'organo collegiale di governo;
b)
i rapporti del Governo con il Parlamento e con altri organi costituzionali;
c)
i rapporti del Governo con le istituzioni europee;
d)
i rapporti del Governo con il sistema delle autonomie;
e)
i rapporti del Governo con le confessioni religiose, ai sensi degli articoli 7
e 8, ultimo comma, della Costituzione;
f)
la progettazione delle politiche generali e le decisioni di indirizzo politico
generale;
g)
il coordinamento dell'attività normativa del Governo;
h)
il coordinamento dell'attività amministrativa del Governo e della funzionalità
dei sistemi di controllo interno;
i)
la promozione e il coordinamento delle politiche di pari opportunità e delle
azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere le discriminazioni;
l)
il coordinamento delle attività di comunicazione istituzionale;
m)
la promozione e verifica dell'innovazione nel settore pubblico ed il
coordinamento in materia di lavoro pubblico;
n)
il coordinamento di particolari politiche di settore considerate strategiche
dal programma di Governo;
o)
il monitoraggio dello stato di attuazione del programma di Governo e delle
politiche settoriali.
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3.
Partecipazione all'Unione europea.
1.
Il Presidente promuove e coordina l'azione del Governo diretta ad assicurare la
piena partecipazione dell'Italia all'Unione europea e lo sviluppo del processo
di integrazione europea.
2.
Compete al Presidente del Consiglio la responsabilità per l'attuazione degli
impegni assunti nell'ambito dell'Unione europea. A tal fine, il Presidente si
avvale di un apposito Dipartimento della Presidenza del Consiglio. Di tale
struttura si avvale, altresì, per il coordinamento, nella fase di
predisposizione della normativa comunitaria, delle amministrazioni dello Stato
competenti per settore, delle regioni, degli operatori privati e delle parti
sociali interessate, ai fini della definizione della posizione italiana da
sostenere, di intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di Unione
europea (1/a).
3.
Restano ferme le attribuzioni regionali in materia di attuazione delle norme
comunitarie e in materia di relazioni con le istituzioni comunitarie.
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(1/a)
Con D.M. 19 settembre 2000, è stata ridefinita l'organizzazione interna del
Dipartimento per le politiche comunitarie.
4.
Rapporti con il sistema delle autonomie.
1.
Il Presidente coordina l'azione del Governo in materia di rapporti con il
sistema delle autonomie e promuove lo sviluppo della collaborazione tra Stato,
regioni e autonomie locali.
2.
Il Presidente, anche in esito alle deliberazioni degli appositi organi a
composizione mista, promuove le iniziative necessarie per l'ordinato
svolgimento dei rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali ed assicura
l'esercizio coerente e coordinato dei poteri e dei rimedi previsti per i casi
di inerzia e di inadempienza.
3.
Per l'esercizio dei compiti di cui al presente articolo, il Presidente si
avvale di un apposito Dipartimento per gli affari regionali, e, ferma
restandone l'attuale posizione funzionale e strutturale, delle segreterie della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali.
Si avvale altresì, sul territorio, dei Commissari di Governo nelle regioni di
cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo sul riordino dei
Ministeri. A tal fine, i Commissari stessi dipendono funzionalmente dal
Presidente del Consiglio.
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5.
Politiche di pari opportunità.
1.
Il Presidente promuove e coordina le azioni di Governo volte ad assicurare pari
opportunità, a prevenire e rimuovere le discriminazioni, nonché a consentire
l'indirizzo, coordinamento e monitoraggio della utilizzazione dei relativi
fondi europei.
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6.
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi.
1.
Le funzioni relative al coordinamento dell'attività normativa del Governo sono
organizzate in un apposito Dipartimento, in modo da garantire, in coerenza con
quanto disposto dall'articolo 19, comma 1, lettere c) e d), della legge 23
agosto 1988, n. 400, la valutazione d'impatto della regolazione, la
semplificazione dei procedimenti, la qualità del linguaggio normativo,
l'applicabilità dell'innovazione normativa, la adempiuta valutazione degli
effetti finanziari. Il Dipartimento, in collaborazione con il Dipartimento di
cui all'articolo 3, comma 2, assicura, quanto al processo di formazione ed
attuazione in sede nazionale della normativa comunitaria, l'esame preliminare
della situazione normativa ed economica interna e la valutazione delle
conseguenze dell'introduzione di norme comunitarie sull'assetto interno. Del
Dipartimento fanno parte i settori legislativi operanti nell'ambito della
Presidenza, nonché la segreteria del Nucleo per la semplificazione delle norme
e delle procedure di cui all'articolo 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Al
Dipartimento possono essere assegnati in posizione di fuori ruolo, in aggiunta
al Capo ed al Vice Capo del Dipartimento stesso, magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, ovvero avvocati dello Stato, in numero non
superiore a sette. A tale personale si applica quanto disposto dall'articolo
12, comma 9.
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7.
Autonomia organizzativa.
1.
Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di cui all'articolo 2, e per i
compiti di organizzazione e gestione delle occorrenti risorse umane e
strumentali, il Presidente individua con propri decreti le aree funzionali
omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale
(1/b).
2.
Con propri decreti, il Presidente determina le strutture della cui attività si
avvalgono i Ministri o Sottosegretari da lui delegati (1/c).
3.
I decreti di cui ai commi 1 e 2 indicano il numero massimo degli uffici in cui
si articola ogni Dipartimento e dei servizi in cui si articola ciascun ufficio.
Alla organizzazione interna delle strutture medesime provvedono, nell'ambito
delle rispettive competenze, il Segretario generale ovvero il Ministro o
Sottosegretario delegato (1/d).
4.
Per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati
determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente
istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata
temporanea è specificata dall'atto istitutivo. Sentiti il Comitato nazionale
per la bioetica e gli altri organi collegiali che operano presso la Presidenza,
il Presidente, con propri decreti, ne disciplina le strutture di supporto
(1/e).
5.
Il Segretario generale è responsabile del funzionamento del Segretariato
generale e della gestione delle risorse umane e strumentali della Presidenza.
Il Segretario generale può essere coadiuvato da uno o più Vicesegretari
generali. Per le strutture affidate a Ministri o Sottosegretari, le
responsabilità di gestione competono ai funzionari preposti alle strutture
medesime, ovvero, nelle more della preposizione, a dirigenti temporaneamente
delegati dal Segretario generale, su indicazione del Ministro o Sottosegretario
competente.
6.
Le disposizioni che disciplinano i poteri e le responsabilità dirigenziali
nelle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alla valutazione
dei risultati, si applicano alla Presidenza nei limiti e con le modalità da
definirsi con decreto del Presidente, sentite le organizzazioni sindacali,
tenuto conto della peculiarità dei compiti della Presidenza. Il Segretario
generale e, per le strutture ad essi affidate, i Ministri o Sottosegretari
delegati, indicano i parametri organizzativi e funzionali, nonché gli obiettivi
di gestione e di risultato cui sono tenuti i dirigenti generali preposti alle
strutture individuate dal Presidente.
7.
Il Presidente, con propri decreti, individua gli uffici di diretta
collaborazione propri e, sulla base delle relative proposte, quelli dei
Ministri senza portafoglio o sottosegretari della Presidenza, e ne determina la
composizione.
8.
La razionalità dell'ordinamento e dell'organizzazione della Presidenza è
sottoposta a periodica verifica triennale, anche mediante ricorso a strutture
specializzate pubbliche o private. Il Presidente informa le Camere dei
risultati della verifica. In sede di prima applicazione del presente decreto,
la verifica è effettuata dopo due anni.
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(1/b)
Con D.P.C.M. 15 aprile 2000 è stato determinato l'ordinamento delle strutture
generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
(1/c)
Con D.P.C.M. 15 aprile 2000 è stato determinato l'ordinamento delle strutture
generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con D.P.C.M. 24 ottobre
2000 è stata determinata l'Organizzazione del Dipartimento per gli affari
sociali.
(1/d)
Con D.P.C.M. 15 aprile 2000 è stato determinato l'ordinamento delle strutture
generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con D.M. 29 ottobre 2001
è stata definita l'organizzazione interna del Dipartimento per le riforme
istituzionali e la devoluzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
(1/e)
In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.P.C.M. 31 ottobre
2001.
8.
Autonomia contabile e di bilancio.
1.
A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore
del presente decreto, la Presidenza provvede all'autonoma gestione delle spese
nei limiti delle disponibilità iscritte in apposita unità previsionale di base
dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica. Con propri decreti il Presidente stabilisce, in
coerenza con i criteri di classificazione della spesa del bilancio statale, la
struttura dei bilanci e la disciplina della gestione delle spese. I decreti,
nell'ambito dei princìpi generali della contabilità pubblica, tengono conto
delle peculiari esigenze di funzionalità della Presidenza.
2.
Gravano su un apposito fondo del bilancio della Presidenza, alimentato anche
mediante storno di apposite disponibilità dagli stati di previsione della spesa
dei Ministeri interessati, le spese relative a gestioni affidate a Commissari
straordinari di Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, ovvero per il funzionamento di organi collegiali istituiti presso la
Presidenza per disposizione di legge o con decreto emanato previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri.
3.
I decreti di cui al comma 1 sono comunicati ai Presidenti delle Camere, ai
quali sono altresì trasmessi i bilanci preventivi, annuale e pluriennale, e il
rendiconto della gestione finanziaria della Presidenza.
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9.
Personale della Presidenza.
1.
Gli incarichi dirigenziali presso la Presidenza sono conferiti secondo le
disposizioni di cui agli articoli 14, comma 2, e 19 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, relativi,
rispettivamente, alle strutture individuate come di diretta collaborazione ed
alle altre strutture, ferma restando l'applicabilità, per gli incarichi di
direzione di dipartimento, dell'articolo 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
come modificato dal presente decreto, e ferma altresì restando l'applicabilità
degli articoli 18, comma 3, e 31, comma 4, della legge stessa.
2.
La Presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro di livello non
dirigenziale: di personale di ruolo, entro i limiti di cui all'articolo 11,
comma 4; di personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni
pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione di comando, fuori
ruolo, o altre corrispondenti posizioni disciplinate dai rispettivi
ordinamenti; di personale proveniente dal settore privato, utilizzabile con
contratti a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle funzioni
individuate come di diretta collaborazione; di consulenti o esperti, anche
estranei alla pubblica amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo
criteri e limiti fissati dal Presidente.
3.
In materia di reclutamento del personale di ruolo, il Presidente, con proprio
decreto, può istituire, in misura non superiore al 20 per cento dei posti
disponibili, una riserva di posti per l'inquadramento selettivo, a parità di
qualifica, del personale di altre amministrazioni in servizio presso la
Presidenza ed in possesso di requisiti professionali adeguati e comprovati nel
tempo.
4.
Il rapporto di lavoro del personale di ruolo della Presidenza è disciplinato
dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di
lavoro privato, in conformità delle norme del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, anche per quanto
attiene alla definizione del comparto di contrattazione per la Presidenza. Tale
regime si applica, relativamente al trattamento economico accessorio e fatta
eccezione per gli estranei e per gli appartenenti a categorie sottratte alla
contrattazione collettiva, al personale che presso la Presidenza ricopre
incarichi dirigenziali ed al personale di prestito in servizio presso la
Presidenza stessa.
5.
Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il contingente del personale di
prestito, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, il contingente dei consulenti ed
esperti, e le corrispondenti risorse finanziarie da stanziare in bilancio.
Appositi contingenti sono previsti per il personale delle forze di polizia, per
le esigenze temporanee di cui all'articolo 39, comma 22, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, nonché per il personale di prestito utilizzabile nelle
strutture di diretta collaborazione. Il Presidente può ripartire per aree
funzionali, in relazione alle esigenze ed alle disponibilità finanziarie, i
contingenti del personale di prestito, dei consulenti ed esperti. Al giuramento
di un nuovo Governo, cessano di avere effetto i decreti di utilizzazione del
personale estraneo e del personale di prestito addetto ai gabinetti e
segreterie delle autorità politiche. Il restante personale di prestito è
restituito entro sei mesi alle amministrazioni di appartenenza, salva proroga
del comando o conferma del fuori ruolo disposte sulla base di specifica e
motivata richiesta dei dirigenti preposti alle strutture della Presidenza.
6.
Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il trattamento economico del
Segretario generale e dei vicesegretari generali, nonché i compensi da
corrispondere ai consulenti, agli esperti, al personale estraneo alla pubblica
amministrazione.
7.
Ai decreti di cui al presente articolo ed a quelli di cui agli articoli 7 e 8
non sono applicabili la disciplina di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, e quella di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, della legge 14
gennaio 1994, n. 20 (1/f). Il Presidente può richiedere il parere del Consiglio
di Stato e della Corte dei conti sui decreti di cui all'articolo 8.
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(1/f)
La Corte costituzionale, con sentenza 22-29 maggio 2002, n. 221 (Gazz. Uff. 5
giugno 2002, n. 22 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, che non
spetta allo Stato adottare l'art. 9, comma 7, primo periodo, del presente
decreto e, conseguentemente, lo ha annullato. Vedi, anche, l'art. 12, D.L. 8
luglio 2002, n. 138.
Capo
II - Norme di prima applicazione, transitorie e finali
10.
Riordino dei compiti operativi e gestionali.
1.
Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997,
n. 59, sono trasferiti ai Ministeri di seguito individuati i compiti relativi
alle seguenti aree funzionali, in quanto non riconducibili alle autonome
funzioni di impulso indirizzo e coordinamento del Presidente. Ai Ministeri
interessati sono contestualmente trasferite le corrispondenti strutture e le
relative risorse finanziarie, materiali ed umane:
a)
turismo al Ministero dell'industria, commercio e artigianato;
b)
italiani nel mondo al Ministero per gli affari esteri;
c)
segreteria del comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate
ordinarie, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera s), della legge 23 agosto
1988, n. 400, al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica;
d)
aree urbane, fatto salvo quanto previsto al comma 5, nonché Commissione Reggio
Calabria, di cui all'articolo 7 della legge 5 luglio 1989, n. 246, e
Commissione per il risanamento della Torre di Pisa, al Ministero dei lavori
pubblici;
e)
diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria, nonché promozione
delle attività culturali, nell'àmbito dell'attività del Dipartimento per
l'informazione ed editoria, al Ministero per i beni e le attività culturali,
come previsto dall'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo sul riordino
dei Ministeri.
2.
Fatte salve le successive modifiche ordinamentali di cui agli articoli 12,
lettere f) e seguenti, e 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le
amministrazioni destinatarie dei compiti e delle strutture trasferite ai sensi
del comma 1 ne assumono la responsabilità a decorrere dalla entrata in vigore
del presente decreto quando si tratti di strutture in atto affidate a Ministri
con portafoglio mediante delega del Presidente del Consiglio. In caso diverso,
l'assunzione di responsabilità decorre dalla individuazione, mediante apposito
decreto del Presidente del Consiglio, delle risorse da trasferire.
3.
A decorrere dalla data di inizio della legislatura successiva a quella in cui
il presente decreto entra in vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno,
con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti svolti dagli
uffici dei commissari di Governo nelle regioni.
4.
A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 45 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, i
compiti esercitati dal Dipartimento degli affari sociali della Presidenza. Al
Ministero stesso sono contestualmente trasferite le inerenti risorse
finanziarie, materiali ed umane.
5.
A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo
sul riordinamento dei Ministeri, con le inerenti risorse finanziarie, materiali
e umane, i compiti esercitati, nell'àmbito del Dipartimento delle aree urbane
della Presidenza, dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi.
6.
A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede
di riordino dei Ministeri, sono trasferite, con le inerenti risorse
finanziarie, materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e
per i servizi tecnici, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, le funzioni del Dipartimento per i
servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, fatta
eccezione per le funzioni del Servizio sismico nazionale, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
successive modificazioni. Sono escluse dal suddetto trasferimento le funzioni
già attribuite all'Ufficio per il sistema informativo unico, che restano
assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri e sono affidate al
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie (1/g).
7.
È istituita, nelle forme di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo sul
riordino dei Ministeri, l'Agenzia per il servizio civile, alla quale sono
trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti
attribuiti all'Ufficio nazionale del servizio civile dalla legge 8 luglio 1998,
n. 230. L'Agenzia svolge altresì i compiti relativi al servizio sostitutivo di
quello di leva previsti dall'articolo 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
L'Agenzia è soggetta alla vigilanza della struttura centrale che esercita attribuzioni
nell'area funzionale dei diritti sociali.
8.
L'Agenzia, in particolare, organizza, gestisce e verifica la chiamata e
l'impiego degli obiettori di coscienza, promuovendone e curandone la formazione
e l'addestramento, anche in vista della pianificazione degli eventuali richiami
in caso di pubbliche calamità.
9.
Lo statuto dell'Agenzia di cui al comma 7 è adottato con regolamento da
emanarsi entro sessanta giorni, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e
del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica. Gli organi dell'Ufficio nazionale per il
servizio civile operano sino alla data di nomina degli organi previsti dallo
statuto dell'Agenzia.
10.
La collocazione e l'organizzazione dell'Ufficio di supporto alla Cancelleria
dell'Ordine al merito della Repubblica e dell'Ufficio di segreteria del
Consiglio supremo della difesa sono stabilite da appositi protocolli d'intesa
tra Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e Segretariato
generale della Presidenza.
11.
Gli organi collegiali le cui strutture di supporto sono dal presente decreto
trasferite ad altre amministrazioni, operano presso le amministrazioni
medesime.
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(1/g)
Comma così sostituito dall'art. 2, D.L. 7 settembre 2001, n. 343, come
modificato dalla legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 12, L. 6 luglio
2002, n. 137.
11.
Ordinamento transitorio.
1.
In fase di prima applicazione del presente decreto, e sino alla adozione dei
decreti di cui all'articolo 7, resta ferma l'attuale organizzazione della
Presidenza, relativamente ai compiti non trasferiti ai sensi dell'articolo 10 e
fatti salvi gli effetti dei decreti legislativi da adottarsi ai sensi degli
articoli 11 e seguenti della legge 15 marzo 1997, n. 59. In particolare, fino
alla emanazione dei decreti di cui all'articolo 7, comma 2, i Ministri delegati
continuano ad avvalersi delle strutture ad essi affidate.
2.
Sino alla stipulazione dei nuovi contratti collettivi, resta applicabile al
personale in servizio presso la Presidenza il regime contrattuale del comparto
di appartenenza. Sino a diversa previsione contrattuale, le relazioni sindacali
sono regolate, nell'ambito della Presidenza, dal contratto collettivo per il
comparto del personale statale.
3.
Con effetto dalla entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 7, da
adottarsi, in prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, sono abrogate le norme di legge, di
regolamento ovvero di organizzazione, emanate ai sensi dell'articolo 21 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, relative alla organizzazione dei corrispondenti
uffici e dipartimenti della Presidenza (1/h).
4.
In sede di prima applicazione del presente decreto, il rapporto tra consistenza
del personale di ruolo della Presidenza e contingente del personale di prestito
è determinato sulla base del personale che alla data del 1° giugno 1999 risulta
assegnato alle strutture della Presidenza non immediatamente trasferite ai
sensi dell'articolo 10. A successive determinazioni delle due grandezze,
modificative delle tabelle allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, si
perviene con decreto del Presidente, sentite le organizzazioni sindacali,
tenendo conto degli ulteriori trasferimenti di funzioni e strutture, dei
risultati delle operazioni di cui al comma 5, delle determinazioni assunte dal
Presidente ai sensi dell'articolo 7, comma 6, dell'obiettivo di una graduale
riduzione, nelle strutture non di diretta collaborazione, del rapporto tra
personale di prestito e personale di ruolo, sino a raggiungere, entro tre anni,
una percentuale non superiore al 20 per cento per le strutture medesime. Resta
salva l'esigenza di garantire il ricorso aggiuntivo a personale di prestito per
la rapida copertura di fabbisogni aggiuntivi e temporanei, in relazione a
quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, del presente decreto, e dall'articolo
11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
5.
Il diritto di opzione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge
15 marzo 1997, n. 59, è assicurato ai dipendenti ivi contemplati, anche se in
servizio presso strutture il cui trasferimento ad altre amministrazioni è
differito nel tempo, mediante la predisposizione di apposita procedura da
concludersi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Una
volta esercitata, l'opzione non è più revocabile. Il personale che ha
esercitato l'opzione per la permanenza nei ruoli della Presidenza non può
essere inviato in comando o fuori ruolo presso altre amministrazioni per il
periodo di due anni e, se è già in tale posizione, ne cessa automaticamente
dopo un anno dall'esercizio dell'opzione, salva scadenza anteriore.
6.
Al personale non dirigenziale di ruolo della Presidenza che alla data del 1°
giugno 1999 risulta assegnato a strutture della Presidenza immediatamente
trasferite ad altre amministrazioni ai sensi dell'articolo 10, comma 1, ed al
personale non dirigenziale che alla data predetta presta servizio nelle
strutture stesse in posizione di fuori ruolo, comando o distacco, è conservato
ad personam, se più favorevole, il trattamento economico di carattere fisso e
continuativo fruito presso la Presidenza. Al personale non dirigenziale della
Presidenza o di altre amministrazioni che alla data del 1° giugno 1999 risulti
in servizio presso strutture trasferite con decorrenza non immediata, ai sensi
dei commi 3 e seguenti dell'articolo 10, è, all'atto del trasferimento
riconosciuto un trattamento economico di carattere fisso e continuativo
complessivamente non inferiore a quello in godimento alla decorrenza del
trasferimento.
7.
Ove, in sede di prima applicazione del presente decreto, a seguito anche delle
opzioni di cui al comma 5, i limiti del contingente del personale di ruolo
risultassero superati, il Presidente determina i profili professionali per i
quali ulteriori assunzioni restano compatibili con l'obiettivo di graduale
riadeguamento numerico del personale.
8.
Il decreto di cui all'articolo 8 stabilisce la data dalla quale un ufficio
interno di ragioneria della Presidenza sostituisce l'Ufficio centrale di
bilancio del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica presso
la Presidenza stessa.
9.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, la Presidenza
provvede a riordinare in un testo unico le disposizioni di legge relative al
proprio ordinamento. Il testo unico è aggiornato al termine dei processi di
trasferimento delle funzioni della Presidenza ad amministrazioni ministeriali.
------------------------
(1/h)
Vedi, anche, l'art. 34, D.P.C.M. 4 agosto 2000.
12.
Abrogazione di norme e modifiche alla legge 23 agosto 1988, n. 400.
1.
Restano ferme, se non modificate o abrogate dal presente decreto, le
disposizioni della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché quelle di cui
all'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639, anche per ciò che attiene alle
competenze in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali. Resta
altresì fermo, anche dopo l'entrata in vigore del presente decreto, quanto
previsto dall'articolo 45, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80.
2.
(2).
3.
Le norme che attribuiscono funzioni o compiti a Ministri senza portafoglio
ovvero a specifici uffici o dipartimenti della Presidenza si intendono
modificate nel senso che le relative funzioni e compiti, salvo che per le
strutture interessate ai trasferimenti di cui all'articolo 10, sono attribuite
al Presidente e, rispettivamente, alla Presidenza. In sede di prima
applicazione del presente decreto legislativo, le funzioni e i compiti si
intendono delegate al corrispondente Ministro senza portafoglio, se nominato,
ovvero si intendono attribuite all'ufficio interessato sino a diversa
determinazione organizzativa del Presidente.
4.
Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle del presente
decreto e, in particolare, le seguenti disposizioni della legge 23 agosto 1988,
n. 400:
a)
articolo 18, comma 1, comma 2, secondo periodo, e comma 5;
b)
articolo 19, comma 1, lettere s), per quanto riguarda il riferimento al
comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie, v), z), e
cc);
c)
articolo 21, commi 1, 3, 4, e 5;
d)
articolo 22;
e)
articolo 23, comma 1;
f)
articolo 27;
g)
articolo 29, comma 3;
h)
articolo 30;
i)
articolo 31, commi 1, 2, 3, e 5;
l)
articolo 35;
m)
articolo 37;
n)
articolo 39.
5.
L'abrogazione degli articoli 29, comma 3, 31, commi 1, 2, 3 e 5 e 37, comma 2,
ha effetto dalla data di emanazione degli atti del Presidente che fissano i
criteri e limiti di cui all'articolo 9, comma 2, ed il contingente di cui al
comma 5 del medesimo articolo 9.
6.
È fatto salvo, relativamente agli articoli 20, 23, e 26 della legge 23 agosto
1988, n. 400, quanto previsto all'articolo 11, comma 3.
7.
All'articolo 28, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le parole
"tra i magistrati" sino al termine del comma sono sostituite dalle
seguenti: "tra le categorie di personale di cui all'articolo 18 comma
2".
8.
(3).
9.
(4).
10.
(5).
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(2)
Aggiunge la lettera c-bis) al comma 2 dell'art. 5, L. 23 agosto 1988, n. 400.
(3)
Aggiunge il comma 4, all'art. 2, L. 23 agosto 1988, n. 400.
(4)
Aggiunge un periodo al comma 3 dell'art. 18, L. 23 agosto 1988, n. 400.
(5)
Aggiunge la lettera i-bis) al primo comma dell'art. 19, L. 23 agosto 1988, n.
400.
13.
Disposizioni finali.
1.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le variazioni conseguenziali
all'applicazione del presente decreto legislativo.