Aggiornamento
alla GU 17/10/2000
D.P.R.
24 novembre 1971, n. 1199 (1).
Semplificazione
dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi (2).
(1)
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 gennaio 1972, n. 13.
(2)
Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto
l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto
l'art. 4 della legge 18 marzo 1968, numero 249, concernente delega al Governo
per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento
delle funzioni e per il riassetto
delle
carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali, sostituito dall'art. 6
della legge 28 ottobre 1970, n. 775, riguardante proroga, modifiche e
integrazioni alla predetta delega;
Ritenuto
opportuno provvedere, in attuazione della delega sopra indicata, alla
semplificazione e allo snellimento dei procedimenti in materia di ricorsi
amministrativi;
Sentito
il Consiglio di Stato che ha predisposto a tale fine uno schema di
provvedimento in esito ad apposito incarico conferitogli ai sensi dell'art. 14
del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;
Udito
il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28
ottobre 1970, n. 775;
Sentito
il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
per il tesoro;
Decreta:
Capo
I - Ricorso gerarchico
1.
Ricorso.
Contro
gli atti amministrativi non definitivi è ammesso ricorso in unica istanza
all'organo sovraordinato, per motivi di legittimità e di merito, da parte di
chi vi abbia interesse.
Contro
gli atti amministrativi dei Ministri, di enti pubblici o di organi collegiali è
ammesso ricorso da
parte
di chi vi abbia interesse nei casi, nei limiti e con le modalità previsti dalla
legge o dagli ordinamenti dei singoli enti.
La
comunicazione degli atti soggetti a ricorso ai sensi del presente articolo deve
recare l'indicazione del termine e dell'organo cui il ricorso deve essere
presentato.
2.
Termine - Presentazione.
Il
ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato e
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
Il
ricorso è presentato all'organo indicato nella comunicazione o a quello che ha
emanato l'atto impugnato direttamente o mediante lettera raccomandata con avviso
di ricevimento. Nel primo caso, l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il
ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di
presentazione.
I
ricorsi rivolti, nel termine prescritto, a organi diversi da quello competente,
ma appartenenti alla medesima amministrazione, non sono soggetti a
dichiarazione di irricevibilità e i ricorsi stessi sono trasmessi d'ufficio
all'organo competente.
3.
Sospensione dell'esecuzione.
D'ufficio
o su domanda del ricorrente proposta nello stesso ricorso o in successiva
istanza da presentarsi nei modi previsti dall'art 2, secondo comma, l'organo
decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.
4.
Istruttoria.
L'organo
decidente, qualora non vi abbia già provveduto il ricorrente, comunica il
ricorso agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla
base dell'atto impugnato.
Entro
venti giorni dalla comunicazione del ricorso gli interessati possono presentare
all'organo cui è diretto deduzioni e documenti.
L'organo
decidente può disporre gli accertamenti che ritiene utili ai fini della
decisione del ricorso.
5.
Decisione.
L'organo
decidente, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, lo dichiara
inammissibile.
Se
ravvisa una irregolarità sanabile, assegna al ricorrente un termine per la
regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il ricorso
improcedibile. Se riconosce infondato il ricorso, lo respinge.
Se
lo accoglie per incompetenza, annulla l'atto e rimette l'affare all'organo
competente. Se lo accoglie per altri motivi di legittimità o per motivi di
merito, annulla o riforma l'atto salvo, ove occorra, il rinvio dell'affare
all'organo che lo ha emanato.
La
decisione deve essere motivata e deve essere emessa e comunicata all'organo o
all'ente che ha emanato l'atto impugnato, al ricorrente e agli altri
interessati, ai quali sia stato comunicato il ricorso, in via amministrativa o
mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
6.
Silenzio.
Decorso
il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che
l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a
tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso
all'autorità giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente
della Repubblica.
Capo
II - Ricorso in opposizione
7.
Procedimento.
Nei
casi previsti dalla legge, il ricorso in opposizione è presentato all'organo
che ha emanato l'atto
impugnato.
Per
quanto non espressamente previsto dalla legge, valgono, in quanto applicabili,
le norme contenute nel capo I del presente decreto.
Capo
III - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
8.
Ricorso.
Contro
gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia
interesse.
Quando
l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il
ricorso straordinario da parte dello stesso interessato.
9.
Termine - Presentazione.
Il
ricorso deve essere proposto nel termine di centoventi giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
Nel
detto termine, il ricorso deve essere notificato nei modi e con le forme
prescritti per i ricorsi giurisdizionali ad uno almeno dei controinteressati e
presentato con la prova dell'eseguita notificazione all'organo che ha emanato
l'atto o al Ministero competente, direttamente o mediante notificazione o mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne
rilascia ricevuta.
Quando
il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di
presentazione.
L'organo,
che ha ricevuto il ricorso, lo trasmette immediatamente al Ministero
competente, al quale riferisce.
Ai
controinteressati è assegnato un termine di sessanta giorni dalla notificazione
del ricorso per presentare al Ministero che istruisce l'affare deduzioni e
documenti ed eventualmente per proporre ricorso incidentale.
Quando
il ricorso sia stato notificato ad alcuni soltanto dei controinteressati, il
Ministero ordina l'integrazione del procedimento, determinando i soggetti cui
il ricorso stesso deve essere notificato e le modalità e i termini entro i
quali il ricorrente deve provvedere all'integrazione.
10.
Opposizione dei controinteressati.
I
controinteressati, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del
ricorso, possono richiedere, con atto notificato al ricorrente e all'organo che
ha emanato l'atto impugnato, che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale.
In tal caso, il ricorrente, qualora intenda insistere nel ricorso, deve
depositare nella segreteria del giudice amministrativo competente, nel termine
di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, l'atto di
costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione all'organo che
ha emanato l'atto impugnato ed ai controinteressati e il giudizio segue in sede
giurisdizionale secondo le norme del titolo III del testo unico delle leggi sul
Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e del
regolamento di procedura, approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n. 642
(3) (3/a).
Il
collegio giudicante, qualora riconosca che il ricorso è inammissibile in sede
giurisdizionale, ma può essere deciso in sede straordinaria dispone la
rimessione degli atti al Ministero competente per l'istruzione dell'affare.
Il
mancato esercizio della facoltà di scelta, prevista dal primo comma del
presente articolo, preclude ai controinteressati, ai quali sia stato notificato
il ricorso straordinario, l'impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale della decisione di accoglimento del Presidente della
Repubblica, salvo che per vizi di forma o di procedimento propri del medesimo
(3/a).
(3)
.
(3/a)
La Corte costituzionale, con sentenza 9-29 luglio 1982, n. 148 (Gazz. Uff. 4
agosto 1982, n.
213)
ha così statuito:
1)
Dichiara la illegittimità del primo comma dell'art. 10, D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199, nella parte in cui, ai fini dell'esercizio della facoltà di
scelta ivi prevista, non equipara ai controinteressati l'ente pubblico, diverso
dallo Stato, che ha emanato l'atto impugnato con ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica;
2)
Dichiara, in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, la
illegittimità dell'ultimo comma dell'art. 10, D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nella parte in cui, ai fini della preclusione dell'impugnazione contro la
decisione di accoglimento del ricorso straordinario, per effetto del mancato esercizio
della facoltà di scelta, prevista dal primo comma dello stesso articolo, non
equipara ai controinteressati l'ente pubblico, diverso dallo Stato, che ha
emanato l'atto impugnato, al quale sia stato notificato il ricorso medesimo.
(3/a)
La Corte costituzionale, con sentenza 9-29 luglio 1982, n. 148 (Gazz. Uff. 4
agosto 1982, n.
213)
ha così statuito:
1)
Dichiara la illegittimità del primo comma dell'art. 10, D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199, nella parte in cui, ai fini dell'esercizio della facoltà di
scelta ivi prevista, non equipara ai controinteressati l'ente pubblico, diverso
dallo Stato, che ha emanato l'atto impugnato con ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica;
2)
Dichiara, in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, la
illegittimità dell'ultimo comma dell'art. 10, D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nella parte in cui, ai fini della preclusione dell'impugnazione contro la
decisione di accoglimento del ricorso straordinario, per effetto del mancato esercizio
della facoltà di scelta, prevista dal primo comma dello stesso articolo, non
equipara ai controinteressati l'ente pubblico, diverso dallo Stato, che ha
emanato l'atto impugnato, al quale sia stato notificato il ricorso medesimo.
11.
Istruttoria del ricorso - Richiesta di parere.
Entro
centoventi giorni dalla scadenza del termine previsto dall'art. 9, quarto comma,
il ricorso, istruito dal Ministero competente, è trasmesso, insieme con gli
atti e i documenti che vi si riferiscono, al Consiglio di Stato per il parere.
Trascorso
il detto termine, il ricorrente può richiedere, con atto notificato al
Ministero competente, se il ricorso sia stato trasmesso al Consiglio di Stato.
In caso di risposta negativa o di mancata risposta entro trenta giorni, lo
stesso ricorrente può depositare direttamente copia del ricorso presso il Consiglio
di Stato.
I
ricorsi con i quali si impugnano atti di enti pubblici in materie per le quali
manchi uno specifico collegamento con le competenze di un determinato Ministero
devono essere presentati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che ne cura
la relativa istruttoria.
12.
Organo competente ad esprimere il parere sul ricorso straordinario.
Il
parere sul ricorso straordinario è espresso dalla sezione o dalla commissione
speciale, alla quale il ricorso è assegnato.
La
sezione o la commissione speciale, se rileva che il punto di diritto sottoposto
al loro esame ha dato luogo o possa dar luogo a contrasti giurisprudenziali,
può rimettere il ricorso all'Adunanza generale.
Prima
dell'espressione del parere il presidente del Consiglio di Stato può deferire
alla Adunanza generale qualunque ricorso che renda necessaria la risoluzione di
questioni di massima di particolare importanza.
Nei
casi previsti nei due commi precedenti l'Adunanza generale esprime il parere su
preavviso della sezione o della commissione speciale, alla quale il ricorso è
assegnato.
13.
Parere su ricorso straordinario.
L'organo
al quale è assegnato il ricorso, se riconosce che l'istruttoria è incompleta o
che i fatti affermati nell'atto impugnato sono in contraddizione con i
documenti, può richiedere al Ministero competente nuovi chiarimenti o documenti
ovvero ordinare al Ministero medesimo di disporre nuove verificazioni,
autorizzando le parti ad assistervi ed a produrre nuovi documenti. Se il
ricorso sia stato notificati ad alcuni soltanto dei controinteressati, mando
allo stesso Ministero di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei
confronti degli altri secondo le modalità previste nell'art. 9, quinto comma.
Se l'istruttoria è completa e il contraddittorio è regolare, esprime parere:
a)
per la dichiarazione di inammissibilità, se riconosce che il ricorso non poteva
essere proposto, salva la facoltà dell'assegnazione di un breve termine per
presentare all'organo competente il ricorso proposto, per errore ritenuto
scusabile, contro atti non definitivi;
b)
per l'assegnazione al ricorrente di un termine per la regolarizzazione, se
ravvisa una irregolarità sanabile, e, se questi non vi provvede, per la
dichiarazione di improcedibilità del ricorso;
c)
per la reiezione, se riconosce infondato il ricorso;
d)
per accoglimento e la rimessione degli atti all'organo competente, se riconosce
fondato il ricorso per il motivo di incompetenza;
e)
per l'accoglimento, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, se
riconosce fondato il
ricorso
per altri motivi di legittimità.
14.
Decisione del ricorso straordinario.
La
decisione del ricorso straordinario è adottata con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Ministero competente. Questi, ove intenda proporre
una decisione difforme dal parere del Consiglio di Stato, deve sottoporre
l'affare alla deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Qualora
il Ministro competente per l'istruttoria del ricorso non intenda proporre al
Consiglio dei Ministri una decisione difforme dal parere del Consiglio di
Stato, la decisione del ricorso deve essere conforme al parere predetto.
Qualora
il decreto di decisione del ricorso straordinario pronunci l'annullamento di
atti amministrativi generali a contenuto normativo, del decreto stesso deve
essere data, a cura dell'Amministrazione interessata, nel termine di trenta
giorni dalla emanazione, pubblicità nelle medesime forme di pubblicazione degli
atti annullati.
Nel
caso di omissione da parte dell'amministrazione, può provvedervi la parte
interessata, ma le spese sono a carico dell'amministrazione stessa.
15.
Revocazione.
I
decreti del Presidente della Repubblica che decidono i ricorsi straordinari
possono essere impugnati per revocazione nei casi previsti dall'art. 395 del
codice di procedura civile.
Nei
casi previsti nei numeri 4 e 5 dell'art. 395 del codice di procedura civile il
ricorso per revocazione deve essere proposto nel termine di sessanta giorni
dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa o
della pubblicazione del decreto impugnato nei modi stabiliti dai regolamenti
particolari delle singole amministrazioni; negli altri casi il termine di
sessanta giorni decorre dal giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo
o della falsità o del recupero dei documenti.
Al
ricorso per revocazione sono applicabili, le norme contenute nel presente capo.
Capo
IV - Disposizioni finali e transitorie
16.
Norme transitorie.
I
ricorsi previsti dall'art. 1, primo comma, già esperibili in più gradi,
continuano ad essere ammessi
secondo
le norme anteriori, qualora siano stati proposti o il relativo termine di
proposizione sia ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
I
termini per la proposizione dei ricorsi previsti nei capi I e II, in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto, continuano a decorrere fino
alla scadenza originariamente prevista, se superiori ai trenta giorni sono
prorogati fino ai trenta giorni se inferiori.
La
norma dell'art. 12, primo comma, si applica ai ricorsi straordinari trasmessi
al Consiglio di Stato e sui quali l'Adunanza generale non abbia ancora espresso
il parere alla data di entrata in vigore del presente decreto.
17.
Norma finale.
Sono
abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto o con esso
incompatibili.