D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445
Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
(Pubblicato sulla G.U. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.)
(L) Disposizioni legislative
(R) Disposizioni regolamentari
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
VISTO l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 come modificato
dall'articolo 1, comma 6, lettera e) della legge 24 novembre 2000, n.340;
VISTO il punto 4) dell'allegato 3, della legge 8 marzo 1999, n.50;
VISTO il decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni
legislative in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle
disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTE le deliberazioni preliminari del Consiglio dei Ministri adottate nelle
riunioni del 25 agosto 2000 e del 06 ottobre 2000;
VISTO il parere della Conferenza Stato-città, ai sensi dell'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997 n.281, espresso nella riunione del 14
settembre 2000;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 18 settembre 2000;
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del
15 dicembre 2000;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;
EMANA
il seguente decreto:
CAPO I. Definizioni e ambito di applicazione
Articolo 1 (R) - Definizioni
1. Ai fini del presente testo unico si intende per:
a) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione, comunque formata, del
contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque,
utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. Le relative modalità di
trasmissione sono quelle indicate al capo II, sezione III del presente testo
unico.
b) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti.
c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del titolare
e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica
amministrazione italiana o di altri Stati, che consente l'identificazione
personale del titolare.
d) DOCUMENTO D'IDENTITÀ la carta di identità ed ogni altro documento munito di
fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico,
dall'amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la
finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare.
e) DOCUMENTO D'IDENTITÀ ELETTRONICO il documento analogo alla carta d'identità
elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di
età.
f) CERTIFICATO il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente
funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati,
qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o
comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche.
g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE il documento, sottoscritto
dall'interessato, prodotto in sostituzione dei certificati di cui alla lettera
f).
h) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' il documento, sottoscritto
dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a
diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal presente testo
unico.
i) AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE l'attestazione, da parte di un pubblico
ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo
accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.
l) LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi
ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché
dell'autenticità della firma stessa.
m) LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA l'attestazione, da parte di una pubblica
amministrazione competente, che un'immagine fotografica corrisponde alla
persona dell'interessato.
n) FIRMA DIGITALE il risultato della procedura informatica (validazione) basata
su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che
consente al sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario tramite
la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la
provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di
documenti informatici.
o) AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le amministrazioni e, nei rapporti con l'utenza,
i gestori di pubblici servizi che ricevono le dichiarazioni sostitutive di cui
alle lettere g) e h) o provvedono agli accertamenti d'ufficio ai sensi
dell'art. 43.
p) AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni e i gestori di pubblici
servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti
nelle dichiarazioni sostitutive, o richiesti direttamente dalle amministrazioni
procedenti ai sensi degli articoli 43 e 71.
q) GESTIONE DEI DOCUMENTI l'insieme delle attività finalizzate alla
registrazione di protocollo e alla classificazione, organizzazione,
assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi formati o acquisiti
dalle amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio
adottato; essa è effettuata mediante sistemi informativi automatizzati.
r) SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI l'insieme delle risorse di
calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure
informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei documenti.
s) SEGNATURA DI PROTOCOLLO l'apposizione o l'associazione, all'originale del
documento, in forma permanente e non modificabile delle informazioni
riguardanti il documento stesso.
Articolo 2 (L) – Oggetto
1. Le norme del presente testo unico disciplinano la
formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione
di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione;
disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della
pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra
loro e in quelli con l'utenza, e ai privati che vi consentono. Le norme
concernenti i documenti informatici e la firma digitale, contenute nel capo II,
si applicano anche nei rapporti tra privati come previsto dall'articolo 15,
comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Articolo 3 (R) – Soggetti
1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai
cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle società
di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai
comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea.
2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti
in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli
46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve
le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la
disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47
nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di
convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del
dichiarante.
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e
i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla
competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua
italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la
conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze
penali della produzione di atti o documenti non veritieri.
Articolo 4 (R) - Impedimento alla
sottoscrizione e alla dichiarazione
1. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è
raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del
dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui
resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere.
2. La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di
impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita
dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un
impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di
questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al
pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia di
dichiarazioni fiscali.
Articolo 5 (L) - Rappresentanza legale
1. Se l'interessato è soggetto alla potestà dei genitori, a
tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i documenti previsti dal presente
testo unico sono sottoscritti rispettivamente dal genitore esercente la
potestà, dal tutore, o dall'interessato stesso con l'assistenza del curatore.
CAPO II. Documentazione amministrativa
SEZIONE I. Documenti amministrativi e atti pubblici
Articolo 6 (L-R) - Riproduzione e
conservazione di documenti
1. Le pubbliche amministrazioni ed i privati hanno facoltà
di sostituire, a tutti gli effetti, i documenti dei propri archivi, le
scritture contabili, la corrispondenza e gli altri atti di cui per legge o
regolamento è prescritta la conservazione, con la loro riproduzione su supporto
fotografico, su supporto ottico o con altro mezzo idoneo a garantire la
conformità dei documenti agli originali. (L)
2. Gli obblighi di conservazione ed esibizione dei documenti di cui al comma 1
si intendono soddisfatti, sia ai fini amministrativi che probatori, anche se
realizzati su supporto ottico quando le procedure utilizzate sono conformi alle
regole tecniche dettate dall'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione. (L)
3. I limiti e le modalità tecniche della riproduzione e dell'autenticazione dei
documenti di cui al comma 1, su supporto fotografico o con altro mezzo tecnico
idoneo a garantire la conformità agli originali, sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le
attività culturali sugli archivi delle amministrazioni pubbliche e sugli
archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, ai sensi delle
disposizioni del Capo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Articolo 7 (L) - Redazione e stesura di
atti pubblici
1. Le leggi, i decreti, gli atti ricevuti dai notai, tutti
gli altri atti pubblici, e le certificazioni sono redatti, anche
promiscuamente, con qualunque mezzo idoneo, atto a garantirne la conservazione
nel tempo.
2. Il testo degli atti pubblici comunque redatti non deve contenere lacune,
aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. Sono ammesse
abbreviazioni, acronimi, ed espressioni in lingua straniera, di uso comune.
Qualora risulti necessario apportare variazioni al testo, si provvede in modo
che la precedente stesura resti leggibile.
CAPO II. Documentazione amministrativa
SEZIONE II. Documento informatico
Articolo 8 (R) - Documento informatico
1. Il documento informatico da chiunque formato, la
registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti
telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi
alle disposizioni del presente testo unico.
2. Le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la
duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti
informatici sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il
Garante per la protezione dei dati personali. Esse sono adeguate alle esigenze
dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con
cadenza almeno biennale.
3. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono
definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire
l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute
nel documento informatico anche con riferimento all'eventuale uso di chiavi
biometriche di cui all'articolo 22, lettera e).
4. Restano ferme le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei
dati personali.
Articolo 9 (R) - Documenti informatici
delle pubbliche amministrazioni
1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i
documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, costituiscono
informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi
tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
2. Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione, immissione,
conservazione, riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti
amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi compresa l'emanazione
degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e resi facilmente
individuabili sia i dati relativi alle amministrazioni interessate sia il soggetto
che ha effettuato l'operazione.
3. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili
per via telematica moduli e formulari elettronici validi ad ogni effetto di
legge.
4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite dall'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione d'intesa con l'amministrazione
degli archivi di Stato e, per il materiale classificato, con le Amministrazioni
della difesa, dell'interno e delle finanze, rispettivamente competenti.
Articolo 10 (R) - Forma ed efficacia del
documento informatico
1.
Il documento informatico ha l'efficacia probatoria prevista dall'articolo 2712
del codice civile, riguardo ai fatti ed alle cose rappresentate.
2.
Il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, soddisfa il
requisito legale della forma scritta. Sul piano probatorio il documento stesso
è liberamente valutabile, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di
qualità e sicurezza. Esso inoltre soddisfa l'obbligo previsto dagli articoli
2214 e seguenti del codice civile e da ogni altra analoga disposizione
legislativa o regolamentare.
3.
Il documento informatico, quando è sottoscritto con firma digitale o con un
altro tipo di firma elettronica avanzata, e la firma è basata su di un
certificato qualificato ed è generata mediante un dispositivo per la creazione
di una firma sicura, fa inoltre piena prova, fino a querela di falso, della
provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritto.
4.
Al documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, in ogni caso non
può essere negata rilevanza giuridica né ammissibilità come mezzo di prova
unicamente a causa del fatto che è sottoscritto in forma elettronica ovvero in
quanto la firma non è basata su di un certificato qualificato oppure non è
basata su di un certificato qualificato rilasciato da un certificatore
accreditato o, infine, perché la firma non è stata apposta avvalendosi di un
dispositivo per la creazione di una firma sicura.
5.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma
elettronica è basata su di un certificato qualificato rilasciato da un
certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea,
quando ricorre una delle seguenti condizioni:
a)
il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed è accreditato in
uno Stato membro;
b)
il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella
Comunità europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva;
c)
il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un
accordo bilaterale o multilaterale tra la Comunità e Paesi terzi od
organizzazioni internazionali.
6.
Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro
riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità
definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.(*)
(*) COMMA COSI’ MODIFICATO DAL DLGS. N. 10/2002
Il testo sostituito era il seguente:
“Articolo 10 (R) - Forma ed efficacia
del documento informatico
1. Il documento informatico sottoscritto con firma digitale,
redatto in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2 e per
le pubbliche amministrazioni, anche di quelle di cui all'articolo 9, comma 4,
soddisfa il requisito legale della forma scritta e ha efficacia probatoria ai
sensi dell'articolo 2712 del Codice civile.
2. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro
riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità
definite con decreto del Ministro delle finanze.
3. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'articolo 23, ha efficacia di scrittura privata ai sensi dell'articolo 2702
del codice civile.
4. Il documento informatico redatto in conformità alle regole tecniche di cui
all'articolo 8, comma 2 soddisfa l'obbligo previsto dagli articoli 2214 e
seguenti del codice civile e da ogni altra analoga disposizione legislativa o
regolamentare.”
Articolo 11 (R) - Contratti stipulati con
strumenti informatici o per via telematica
1. I contratti stipulati con strumenti informatici o per via
telematica mediante l'uso della firma digitale secondo le disposizioni del
presente testo unico sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge.
2. Ai contratti indicati al comma 1 si applicano le vigenti disposizioni in
materia di contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali.
Articolo 12 (R) - Pagamenti informatici
1. Il trasferimento elettronico dei pagamenti tra privati,
pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato secondo
le regole tecniche definite col decreto di cui all'articolo 8, comma 2.
Articolo 13 (R) - Libri e scritture
1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli
previsti dalla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili di
cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti
informatici in conformità alle disposizioni del presente testo unico e secondo
le regole tecniche definite col decreto di cui all'articolo 8, comma 2.
CAPO II. Documentazione amministrativa
SEZIONE III. Trasmissione di documenti
Articolo 14 (R) - Trasmissione del documento
informatico
1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si
intende inviato e pervenuto al destinatario, se trasmesso all'indirizzo
elettronico da questi dichiarato.
2. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un
documento informatico, redatto in conformità alle disposizioni del presente
testo unico e alle regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e 9, comma
4, sono opponibili ai terzi.
3. La trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità
che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della
posta nei casi consentiti dalla legge.
Articolo 15 (L) - Trasmissione dall'estero
di atti agli uffici di stato civile
1. In materia di trasmissione di atti o copie di atti di
stato civile o di dati concernenti la cittadinanza da parte delle
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, si osservano le disposizioni
speciali sulle funzioni e sui poteri consolari.
Articolo 16 (R) - Riservatezza dei dati
personali contenuti nei documenti trasmessi
1. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali di
cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i certificati
ed i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere
soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste
da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle
finalità per le quali vengono acquisite.
2. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto
è sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati
richiesti nei registri di nascita.
3. Ai fini statistici, i direttori sanitari inviano copia del certificato di
assistenza al parto, privo di elementi identificativi diretti delle persone
interessate, ai competenti enti ed uffici del Sistema statistico nazionale,
secondo modalità preventivamente concordate. L'Istituto nazionale di
statistica, sentiti il Ministero della sanità e il Garante per la protezione
dei dati personali, determina nuove modalità tecniche e procedure per la
rilevazione dei dati statistici di base relativi agli eventi di nascita e per
l'acquisizione dei dati relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati
morti nel rispetto dei princìpi contenuti nelle disposizioni di legge sulla
tutela della riservatezza dei dati personali.
Articolo 17 (R) - Segretezza della
corrispondenza trasmessa per via telematica
1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via
telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non
possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con
qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma
sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza,
comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di
informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate
ad essere rese pubbliche.
2. Agli effetti del presente testo unico, gli atti, i dati e i documenti
trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del
sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a che
non sia avvenuta la consegna al destinatario.
CAPO II. Documentazione amministrativa
SEZIONE IV. Copie autentiche, autenticazione di sottoscrizioni
Articolo 18 (L-R) - Copie autentiche
1. Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e
documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia
della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono essere
validamente prodotte in luogo degli originali. (L)
2. L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal
quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale
deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario
comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste
nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia,
a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la
data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e
cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed
il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli
il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio
intermedio. Per le copie di atti e documenti informatici si applicano le
disposizioni contenute nell'articolo 20. (L)
3. Nei casi in cui l'interessato debba presentare alle amministrazioni o ai
gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento, l'autenticazione
della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi
altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale
e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente.
In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in
corso. (R)
Articolo 19 (R) - Modalità alternative
all'autenticazione di copie
1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di
cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di
un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia
di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono
conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità
all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere
obbligatoriamente conservati dai privati.
Articolo 20 (R) - Copie di atti e documenti
informatici
1. I duplicati, le copie, gli estratti del documento
informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a
tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni del presente testo
unico.
2. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici,
scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti
amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici
autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli
articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata la
firma digitale di colui che li spedisce o rilascia, secondo le disposizioni del
presente testo unico.
3. Le copie su supporto informatico di documenti, formati in origine su
supporto cartaceo o, comunque, non informatico, sostituiscono, ad ogni effetto
di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale
è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con
dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole
tecniche di cui all'articolo 8, comma 2.
4. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 2
esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto
cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.
5. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla
legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a
mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle
regole tecniche dettate nell'articolo 8, comma 2.
Articolo 21 (R) - Autenticazione delle
sottoscrizioni
1. L'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della
pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con
le modalità di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3.
2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è
presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi
al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici,
l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal
dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato
dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla
sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la
sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento
dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la
data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica
rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.
CAPO II. Documentazione amministrativa
SEZIONE V. Firma digitale
Articolo 22 (R) – Definizioni
1. Ai fini del presente Testo unico si intende:
a) per sistema di validazione, il sistema informatico e crittografico in grado
di generare ed apporre la firma digitale o di verificarne la validità;
b) per chiavi asimmetriche, la coppia di chiavi crittografiche, una privata ed
una pubblica, correlate tra loro, da utilizzarsi nell'ambito dei sistemi di
validazione o di cifratura di documenti informatici;
c) per chiave privata, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche,
destinato ad essere conosciuto soltanto dal soggetto titolare, mediante il
quale si appone la firma digitale sul documento informatico o si decifra il
documento informatico in precedenza cifrato mediante la corrispondente chiave
pubblica;
d) per chiave pubblica, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche
destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale
apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche o si
cifrano i documenti informatici da trasmettere al titolare delle predette
chiavi;
e) per chiave biometrica, la sequenza di codici informatici utilizzati
nell'ambito di meccanismi di sicurezza che impiegano metodi di verifica
dell'identità personale basati su specifiche caratteristiche fisiche dell'utente;
f) per certificazione, il risultato della procedura informatica, applicata alla
chiave pubblica e rilevabile dai sistemi di validazione, mediante la quale si
garantisce la corrispondenza biunivoca tra chiave pubblica e soggetto titolare
cui essa appartiene, si identifica quest'ultimo e si attesta il periodo di
validità della predetta chiave ed il termine di scadenza del relativo
certificato, in ogni caso non superiore a tre anni;
g) per validazione temporale, il risultato della procedura informatica, con cui
si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario
opponibili ai terzi;
h) per indirizzo elettronico, l'identificatore di una risorsa fisica o logica
in grado di ricevere e registrare documenti informatici;
i) per certificatore, il soggetto pubblico o privato che effettua la
certificazione, rilascia il certificato della chiave pubblica, lo pubblica
unitamente a quest'ultima, pubblica ed aggiorna gli elenchi dei certificati
sospesi e revocati;
l) per revoca del certificato, l'operazione con cui il certificatore annulla la
validità del certificato da un dato momento, non retroattivo, in poi;
m) per sospensione del certificato, l'operazione con cui il certificatore
sospende la validità del certificato per un determinato periodo di tempo;
n) per validità del certificato, l'efficacia, e l'opponibilità al titolare
della chiave pubblica, dei dati in esso contenuti;
o) per regole tecniche, le specifiche di carattere tecnico, ivi compresa ogni
disposizione che ad esse si applichi.
Articolo 23 (R) - Firma digitale
1. A ciascun documento informatico, o a un gruppo di
documenti informatici, nonché al duplicato o copia di essi, può essere apposta,
o associata con separata evidenza informatica, una firma digitale.
2. L'apposizione o l'associazione della firma digitale al documento informatico
equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta
su supporto cartaceo.
3. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed
al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.
4. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi una chiave privata
la cui corrispondente chiave pubblica non risulti scaduta di validità ovvero
non risulti revocata o sospesa ad opera del soggetto pubblico o privato che
l'ha certificata.
5. L'uso della firma apposta o associata mediante una chiave revocata, scaduta
o sospesa equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione,
comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il
revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a
conoscenza di tutte le parti interessate.
6. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce, ad ogni fine previsto
dalla normativa vigente, l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri,
contrassegni e marchi di qualsiasi genere.
7. Attraverso la firma digitale devono potersi rilevare nei modi e con le
tecniche definiti con il decreto di cui all'articolo 8, comma 2, gli elementi
identificativi del soggetto titolare della firma, del soggetto che l'ha
certificata e del registro su cui essa è pubblicata per la consultazione.
Articolo 24 (R) - Firma digitale
autenticata
1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del
codice civile, la firma digitale, la cui apposizione è autenticata dal notaio o
da altro pubblico ufficiale autorizzato.
2. L'autenticazione della firma digitale consiste nell'attestazione, da parte
del pubblico ufficiale, che la firma digitale è stata apposta in sua presenza
dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità
della chiave utilizzata e del fatto che il documento sottoscritto risponde alla
volontà della parte e non è in contrasto con l'ordinamento giuridico ai sensi
dell'articolo 28, primo comma, n.1 della legge 6 febbraio 1913, n.89.
3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale integra e
sostituisce ad ogni fine di legge la apposizione di sigilli, punzoni, timbri,
contrassegni e marchi comunque previsti.
4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento
formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può
allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni
dell'articolo 20, comma 3.
5. Ai fini e per gli effetti della presentazione di istanze agli organi della
pubblica amministrazione si considera apposta in presenza del dipendente
addetto la firma digitale inserita nel documento informatico presentato o
depositato presso pubbliche amministrazioni.
6. La presentazione o il deposito di un documento per via telematica o su
supporto informatico ad una pubblica amministrazione sono validi a tutti gli
effetti di legge se vi sono apposte la firma digitale e la validazione
temporale a norma del presente testo unico.
Articolo 25 (R) - Firma di documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni
1. In tutti i documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni la firma autografa o la firma, comunque prevista, è sostituita dalla
firma digitale, in conformità alle norme del presente testo unico.
2. L'uso della firma digitale integra e sostituisce ad ogni fine di legge
l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque
previsti.
Articolo 26 (R) - Deposito della chiave
privata
1. Il titolare della coppia di chiavi asimmetriche può
ottenere il deposito in forma segreta della chiave privata presso un notaio o
altro pubblico depositario autorizzato.
2. La chiave privata di cui si richiede il deposito può essere registrata su
qualsiasi tipo di supporto idoneo a cura del depositante e deve essere
consegnata racchiusa in un involucro sigillato in modo che le informazioni non
possano essere lette, conosciute od estratte senza rotture od alterazioni.
3. Le modalità del deposito sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 605
del codice civile, in quanto applicabili.
Articolo 27 (R) - Certificazione delle
chiavi
1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche
di cifratura con gli effetti di cui all'articolo 8, comma 1 deve munirsi di una
idonea coppia di chiavi e rendere pubblica una di esse mediante la procedura di
certificazione.
2. Le chiavi pubbliche di cifratura sono custodite per un periodo non inferiore
a dieci anni a cura del certificatore e, dal momento iniziale della loro
valutabilità, sono consultabili in forma telematica.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29, le attività di certificazione sono
effettuate da certificatori inclusi, sulla base di una dichiarazione anteriore
all'inizio dell'attività, in apposito elenco pubblico, consultabile in via
telematica, predisposto tenuto e aggiornato a cura dell'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione, e dotati dei seguenti requisiti,
specificati con il decreto di cui all'articolo 8, comma 2:
a) forma di società per azioni e capitale sociale non inferiore a quello
necessario ai fini dell'autorizzazione all'attività bancaria, se soggetti
privati;
b) possesso da parte dei rappresentanti legali e dei soggetti preposti
all'amministrazione, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche;
c) affidamento che, per competenza ed esperienza, i responsabili tecnici del
certificatore e il personale addetto all'attività di certificazione siano in
grado di rispettare le norme del presente regolamento e le regole tecniche di
cui all'articolo 8, comma 2;
d) qualità dei processi informatici e dei relativi prodotti, sulla base di
standard riconosciuti a livello internazionale.
4. La procedura di certificazione di cui al comma 1 può essere svolta anche da
un certificatore operante sulla base di licenza o autorizzazione rilasciata da
altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, sulla
base di equivalenti requisiti.
Articolo 28 (R) - Obblighi dell'utente e
del certificatore
1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi
asimmetriche o della firma digitale, è tenuto ad adottare tutte le misure
organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri.
2. Il certificatore è tenuto a:
a) identificare con certezza la persona che fa richiesta della certificazione;
b) rilasciare e rendere pubblico il certificato avente le caratteristiche
fissate con il decreto di cui all'articolo 8, comma 2;
c) specificare, su richiesta dell'istante, e con il consenso del terzo
interessato, la sussistenza dei poteri di rappresentanza o di altri titoli
relativi all'attività professionale o a cariche rivestite;
d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2;
e) informare i richiedenti, in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di
certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi;
f) attenersi alle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati
personali, emanate ai sensi dell'articolo 15, comma 2 della legge 31 dicembre
1996, n. 675;
g) non rendersi depositario di chiavi private;
h) procedere tempestivamente alla revoca od alla sospensione del certificato in
caso di richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri
di quest'ultimo, di perdita del possesso della chiave, di provvedimento
dell'autorità, di acquisizione della conoscenza di cause limitative della
capacità del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni;
i) dare immediata pubblicazione della revoca e della sospensione della coppia
di chiavi asimmetriche;
l) dare immediata comunicazione all'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione ed agli utenti, con un preavviso di almeno sei mesi, della
cessazione dell'attività e della conseguente rilevazione della documentazione
da parte di altro certificatore o del suo annullamento.
Articolo 28-bis (L) (*)
Responsabilità
del certificatore
1.
Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato o che
garantisce al pubblico l'affidabilità del certificato è responsabile, se non
prova d'aver agito senza colpa, del danno cagionato a chi abbia fatto
ragionevole affidamento:
a)
sull'esattezza delle informazioni in esso contenute alla data del rilascio e
sulla loro completezza rispetto ai requisiti fissati per i certificati
qualificati;
b)
sulla garanzia che al momento del rilascio del certificato il firmatario
detenesse i dati per la creazione della firma corrispondenti ai dati per la
verifica della firma riportati o identificati nel certificato;
c)
sulla garanzia che i dati per la creazione e per la verifica della firma
possano essere usati in modo complementare, nei casi in cui il certificatore
generi entrambi.
2.
Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato è
responsabile, nei confronti dei terzi che facciano ragionevole affidamento sul
certificato stesso, dei danni provocati per effetto della mancata registrazione
della revoca o sospensione del certificato, salvo che provi d'aver agito senza
colpa.
3.
Il certificatore può indicare, in un certificato qualificato, i limiti d'uso di
detto certificato ovvero un valore limite per i negozi per i quali può essere
usato il certificato stesso, purché i limiti d'uso o il valore limite siano
riconoscibili da parte dei terzi. Il certificatore non è responsabile dei danni
derivanti dall'uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti posti
dallo stesso o derivanti dal superamento del valore limite.
(*) ARTICOLO INTRODOTTO DAL DLGS. N. 10/2002
Articolo 29 (R) - Chiavi di cifratura della
pubblica amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente,
con riferimento al proprio ordinamento, alla generazione, alla conservazione,
alla certificazione ed all'utilizzo delle chiavi pubbliche di competenza.
2. Con il decreto di cui all'articolo 8 sono disciplinate le modalità di
formazione, di pubblicità, di conservazione, certificazione e di utilizzo delle
chiavi pubbliche delle pubbliche amministrazioni.
3. Le chiavi pubbliche dei pubblici ufficiali non appartenenti alla pubblica
amministrazione sono certificate e pubblicate autonomamente in conformità alle
leggi ed ai regolamenti che definiscono l'uso delle firme autografe nell'ambito
dei rispettivi ordinamenti giuridici.
4. Le chiavi pubbliche di ordini ed albi professionali legalmente riconosciuti
e dei loro legali rappresentanti sono certificate e pubblicate a cura del
Ministro di grazia e giustizia o suoi delegati.
CAPO II. Documentazione amministrativa
SEZIONE VI. Legalizzazione di firme e di fotografie
Articolo 30 (L) - Modalità per la
legalizzazione di firme
1. Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e il
cognome di colui la cui firma si legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante
deve indicare la data e il luogo della legalizzazione, il proprio nome e
cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed
il timbro dell'ufficio.
Articolo 31 (L) - Atti non soggetti a
legalizzazione
1. Salvo quanto previsto negli articoli 32 e 33, non sono
soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici
ufficiali su atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi rilasciati. Il
funzionario o pubblico ufficiale deve indicare la data e il luogo del rilascio,
il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria
firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
Articolo 32 (L) - Legalizzazione di firme
di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute
1. Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente
riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi ad
uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola sono legalizzate
dal provveditore agli studi.
Articolo 33 (L) - Legalizzazione di firme
di atti da e per l'estero
1. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da
valere all'estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto,
legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero
competente, o di altri organi e autorità delegati dallo stesso.
2. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da
valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai
competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai
funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva
l'articolo 31.
3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua
straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata
conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
4. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato,
rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello
Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture.
5. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della
traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.
Articolo 34 (L) - Legalizzazione di
fotografie
1. Le amministrazioni competenti per il rilascio di
documenti personali sono tenute a legalizzare le prescritte fotografie
presentate personalmente dall'interessato. Su richiesta di quest'ultimo le
fotografie possono essere, altresì, legalizzate dal dipendente incaricato dal
Sindaco.
2. La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio dei documenti
personali non è soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo.
CAPO II. Documentazione amministrativa
SEZIONE VII. Documenti di riconoscimento e di identità
Articolo 35 (L-R) - Documenti di identità e
di riconoscimento
1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene
richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal
documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2. (R)
2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida,
la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla
conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento,
purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente,
rilasciate da un'amministrazione dello Stato. (R)
3. Nei documenti d'identità e di riconoscimento non è necessaria l'indicazione
o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente. (L)
Articolo 36 (L) - Carta d'identità e
documenti elettronici
1.
Le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta d'identità
elettronica, del documento d'identità elettronico e della carta nazionale dei
servizi sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per
la funzione pubblica, con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione
dei dati personali.
2.
La carta d'identità elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito
della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno, devono
contenere:
a)
i dati identificativi della persona;
b)
il codice fiscale;
3.
La carta d'identità e il documento elettronico possono contenere:
a)
l'indicazione del gruppo sanguigno;
b)
le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;
c)
i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in
ogni caso, del DNA;
d)
tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l'azione
amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel
rispetto della normativa in materia di riservatezza;
e)
le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere
conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per
la firma elettronica;
4.
La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi possono essere
utilizzate ai fini dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche
amministrazioni, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia.
5.
Con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per
la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie
e ai materiali utilizzati per la produzione della carta di identità
elettronica, del documento di identità elettronico e della carta nazionale dei
servizi.
6.
Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente
articolo e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati
personali, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi
ordinamenti, possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di
cui al presente articolo per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità.
7.
La carta di identità, ancorché su supporto cartaceo, può essere rinnovata a
decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza.(*)
(*) ARTICOLO SOTITUITO DAL DLGS. N. 10/2002-03-15
Il testo precedente era il seguente:
“ Art. 36 - (L) - Carta d'identità e
documenti elettronici
1. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio della
carta d'identità elettronica e del documento d'identità elettronico sono
definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
2. La carta d'identità elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito
della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno, devono
contenere:
a) i dati identificativi della persona;
b) il codice fiscale;
3. La carta d'identità e il documento elettronico possono contenere:
a) l'indicazione del gruppo sanguigno;
b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;
c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in
ogni caso, del DNA;
d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l'azione
amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel
rispetto della normativa in materia di riservatezza;
e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere
conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti ivi compresa la
chiave biometrica, occorrenti per la firma digitale.
4. La carta d'identità elettronica può altresì essere utilizzata per il
trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche
amministrazioni.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, sentiti l'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione, il Garante per la protezione dei dati personali
e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le regole
tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per
la produzione delle carte di identità e dei documenti di riconoscimento di cui
al presente articolo. Le predette regole sono adeguate con cadenza almeno
biennale in relazione alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze
scientifiche e tecnologiche.
6. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al
presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei
dati personali, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi
ordinamenti, possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di
cui al presente articolo per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità.
7. La carta di identità, ancorché su supporto cartaceo, può essere rinnovata a
decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza.”
CAPO II. Documentazione amministrativa
SEZIONE VIII. Regime fiscale
Articolo 37 (L) - Esenzioni fiscali
1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47
sono esenti dall'imposta di bollo.
2. L'imposta di bollo non è dovuta quando per le leggi vigenti sia esente da
bollo l'atto sostituito ovvero quello nel quale è apposta la firma da
legalizzare.
CAPO III. Semplificazione della documentazione
amministrativa
SEZIONE I. Istanze e dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione
Articolo 38 (L-R) - Modalità di invio e
sottoscrizione delle istanze
1.
Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione
o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per
fax e via telematica. (L)
2.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide:
a)
se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato
qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un
dispositivo per la creazione di una firma sicura;
b)
ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della
carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi (L).(*)
(*) ARTICOLO SOTITUITO DAL DLGS. N. 10/2002-03-15
Il testo precedente era il seguente:
“Art. 38 (L-R) - Modalità di invio e
sottoscrizione delle istanze
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla
pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono
essere inviate anche per fax e via telematica. (L)
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se
sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è
identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità
elettronica. (R)
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre
agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici
servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto
ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata
di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del
documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del
documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei
procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è
consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2
della legge 15 marzo 1997, n.59. (L)”
Articolo 39 (L) - Domande per la
partecipazione a concorsi pubblici
1. La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a
selezioni per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche
amministrazioni, nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi
o titoli culturali non è soggetta ad autenticazione.
CAPO III. Semplificazione della documentazione
amministrativa
SEZIONE II. Certificati
Articolo 40 (L) - Certificazioni
contestuali
1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in
ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona,
nell'ambito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento.
Articolo 41 (L) - Validità dei certificati
1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni
attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno
validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi
dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono
una validità superiore.
2. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti
e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche
amministrazioni nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre
i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al
documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno
subìto variazioni dalla data di rilascio. Il procedimento per il quale gli atti
certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita la
dichiarazione dell'interessato. Resta ferma la facoltà di verificare la
veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa
dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76.
Articolo 42 (R) - Certificati di
abilitazione
1. Tutti i titoli di abilitazione rilasciati al termine di
corsi di formazione o di procedimenti autorizzatori all'esercizio di
determinate attività, ancorché definiti "certificato", sono
denominati rispettivamente "diploma" o "patentino".
CAPO III. Semplificazione della documentazione amministrativa
SEZIONE III. Acquisizione diretta di documenti
Articolo 43 (L-R) - Accertamenti d'ufficio
1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici
servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità
personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in
documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a
certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel
presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni,
previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente
e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei
dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta
dall'interessato. (R)
2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è
necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata
per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una
pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi
dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di
stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive
presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi
l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita
autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso
volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa
vigente. (L)
3. Quando l'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio ai sensi
del precedente comma, può procedere anche per fax e via telematica. (R)
4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati
relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o
pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire
alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via
telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei
dati personali. (R)
5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente
informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso
l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e
l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni
sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza
della loro fonte di provenienza. (R)
6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite
fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte
di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro
trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. (R)
Articolo 44 (R) - Acquisizione di estratti
degli atti dello stato civile
1. Gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti
esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile
e, ove formati o tenuti dagli uffici dello stato civile in Italia o dalle
autorità consolari italiane all'estero, vengono acquisiti d'ufficio.
2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma l le amministrazioni possono
provvedere all'acquisizione d'ufficio degli estratti solo quando ciò sia
indispensabile.
CAPO III. Semplificazione della documentazione
amministrativa
SEZIONE IV. Esibizione di documento
Articolo 45 (L-R) - Documentazione mediante
esibizione
1. I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita,
la cittadinanza, lo stato civile e la residenza attestati in documenti di
identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati
mediante esibizione dei documenti medesimi. È fatto divieto alle
amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel
caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta
l'esibizione di un documento di identità o di riconoscimento, di richiedere
certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento esibito. È,
comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli
esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare, nel corso del
procedimento, la veridicità e l'autenticità dei dati contenuti nel documento di
identità o di riconoscimento. (L)
2. Nei casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce informazioni
relative a stati, qualità personali e fatti attraverso l'esibizione da parte
dell'interessato di un documento di identità o di riconoscimento in corso di
validità, la registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione della
copia fotostatica non autenticata del documento stesso. (R)
3. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di
riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i
fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello
stesso, purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento,
che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del
rilascio. (R)
CAPO III. Semplificazione della documentazione
amministrativa
SEZIONE V. Norme in materia di dichiarazioni sostitutive
Articolo 46 (R) - Dichiarazioni sostitutive
di certificazioni
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle
normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei
benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione
dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato
presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore,
di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi
comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri
dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver
presentato domanda di concordato.
Articolo 47 (R) - Dichiarazioni sostitutive
dell'atto di notorietà
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali
o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da
dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità
di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare
anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli
abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con
la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti
gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia
all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali
dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede
il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.
Articolo 48 (R) - Disposizioni generali in
materia di dichiarazioni sostitutive
1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità
temporale degli atti che sostituiscono.
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione
delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di
utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le
amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste
dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole
amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.
Articolo 49 (R) - Limiti di utilizzo delle
misure di semplificazione
1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine,
di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro
documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni
scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte
dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla
pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con
validità per l'intero anno scolastico.
CAPO IV. Sistema di gestione informatica dei documenti
SEZIONE I. Disposizioni sulla gestione informatica dei documenti
Articolo 50 (R) - Attuazione dei sistemi
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono ad introdurre nei
piani di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati progetti per la realizzazione
di sistemi di protocollo informatico in attuazione delle disposizioni del
presente testo unico.
2. Le pubbliche amministrazioni predispongono appositi progetti esecutivi per
la sostituzione dei registri di protocollo cartacei con sistemi informatici
conformi alle disposizioni del presente testo unico.
3. Le pubbliche amministrazioni provvedono entro il 1° gennaio 2004 a
realizzare o revisionare sistemi informativi automatizzati finalizzati alla
gestione del protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi in
conformità alle disposizioni del presente testo unico ed alle disposizioni di
legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali, nonché dell'articolo
15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dei relativi regolamenti di attuazione.
4. Ciascuna amministrazione individua, nell'ambito del proprio ordinamento, gli
uffici da considerare ai fini della gestione unica o coordinata dei documenti
per grandi aree organizzative omogenee, assicurando criteri uniformi di
classificazione e archiviazione, nonché di comunicazione interna tra le aree
stesse.
5. Le amministrazioni centrali dello Stato provvedono alla gestione informatica
dei documenti presso gli uffici di registrazione di protocollo già esistenti
alla data di entrata in vigore del presente testo unico presso le direzioni
generali e le grandi ripartizioni che a queste corrispondono, i dipartimenti,
gli uffici centrali di bilancio, le segreterie di gabinetto.
Articolo 51 (R) - Sviluppo dei sistemi
informativi delle pubbliche amministrazioni
. Le pubbliche amministrazioni adottano un piano di sviluppo
dei sistemi informativi automatizzati in attuazione delle disposizioni del
presente testo unico e secondo le norme tecniche definite dall'Autorità per
l'informatica della pubblica amministrazione.
2. Le pubbliche amministrazioni provvedono a realizzare o revisionare sistemi
informativi finalizzati alla totale automazione delle fasi di produzione,
gestione, diffusione ed utilizzazione dei propri dati, documenti, procedimenti
ed atti in conformità alle disposizioni del presente testo unico ed alle
disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.
3. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e
benefìci il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti
cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono
alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi
cartacei con archivi informatici.
Articolo 52 (R) - Il sistema di gestione
informatica dei documenti
1. Il sistema di gestione informatica dei documenti, in
forma abbreviata "sistema" deve:
a) garantire la sicurezza e l'integrità del sistema;
b) garantire la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti
in entrata e in uscita;
c) fornire informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento
ricevuto dall'amministrazione e i documenti dalla stessa formati nell'adozione
dei provvedimenti finali;
d) consentire il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti
registrati;
e) consentire, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle informazioni del
sistema da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni in
materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali;
f) garantire la corretta organizzazione dei documenti nell'ambito del sistema
di classificazione d'archivio adottato.
Articolo 53 (R) - Registrazione di
protocollo
1. La registrazione di protocollo per ogni documento
ricevuto o spedito dalle pubbliche amministrazioni è effettuata mediante la
memorizzazione delle seguenti informazioni:
a) numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema e
registrato in forma non modificabile;
b) data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e
registrata in forma non modificabile;
c) mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i
destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non modificabile;
d) oggetto del documento, registrato in forma non modificabile;
e) data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili;
f) l'impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica,
costituita dalla sequenza di simboli binari in grado di identificarne
univocamente il contenuto, registrata in forma non modificabile.
2. Il sistema deve consentire la produzione del registro giornaliero di
protocollo, costituito dall'elenco delle informazioni inserite con l'operazione
di registrazione di protocollo nell'arco di uno stesso giorno.
3. L'assegnazione delle informazioni nelle operazioni di registrazione di
protocollo è effettuata dal sistema in unica soluzione, con esclusione di
interventi intermedi, anche indiretti, da parte dell'operatore, garantendo la
completezza dell'intera operazione di modifica o registrazione dei dati.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di concerto con
il Ministro per la funzione pubblica, sono specificate le regole tecniche, i
criteri e le specifiche delle informazioni previste nelle operazioni di
registrazione di protocollo.
5. Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti
dall'amministrazione e tutti i documenti informatici. Ne sono esclusi le
gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari della pubblica
amministrazione, le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, i
materiali statistici, gli atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i
libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e tutti i
documenti già soggetti a registrazione particolare dell'amministrazione.
Articolo 54 (R) - Informazioni annullate o
modificate
1. Le informazioni non modificabili di cui all'articolo 53
lett. a), b), c), d), e) e f) sono annullabili con la procedura di cui al
presente articolo. Le informazioni annullate devono rimanere memorizzate nella
base di dati per essere sottoposte alle elaborazioni previste dalla procedura.
2. La procedura per indicare l'annullamento riporta, secondo i casi, una
dicitura o un segno in posizione sempre visibile e tale, comunque, da
consentire la lettura di tutte le informazioni originarie unitamente alla data,
all'identificativo dell'operatore ed agli estremi del provvedimento d'autorizzazione.
Articolo 55 (R) - Segnatura di protocollo
1. La segnatura di protocollo è l'apposizione o
l'associazione all'originale del documento, in forma permanente non
modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso. Essa consente
di individuare ciascun documento in modo inequivocabile. Le informazioni minime
previste sono:
a) il progressivo di protocollo, secondo il formato disciplinato all'articolo
57;
b) la data di protocollo;
c) l'identificazione in forma sintetica dell'amministrazione o dell'area
organizzativa individuata ai sensi dell'articolo 50, comma 4.
2. L'operazione di segnatura di protocollo va effettuata contemporaneamente
all'operazione di registrazione di protocollo.
3. L'operazione di segnatura di protocollo può includere il codice
identificativo dell'ufficio cui il documento e' assegnato o il codice
dell'ufficio che ha prodotto il documento, l'indice di classificazione del
documento e ogni altra informazione utile o necessaria, qualora tali
informazioni siano disponibili già al momento della registrazione di
protocollo.
4. Quando il documento è indirizzato ad altre amministrazioni ed è formato e
trasmesso con strumenti informatici, la segnatura di protocollo può includere
tutte le informazioni di registrazione del documento. L'amministrazione che
riceve il documento informatico può utilizzare tali informazioni per
automatizzare le operazioni di registrazione di protocollo del documento
ricevuto.
5. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dell'Autorità per l'informatica nella pubblica Amministrazione di concerto con
il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti il formato e la struttura
delle informazioni associate al documento informatico ai sensi del comma 4.
Articolo 56 (R) - Operazioni ed informazioni
minime del sistema di gestione informatica dei documenti
1. Le operazioni di registrazione indicate all'articolo 53 e
le operazioni di segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 nonché le
operazioni di classificazione costituiscono operazioni necessarie e sufficienti
per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti da parte delle
pubbliche amministrazioni.
Articolo 57 (R) - Numero di protocollo
1. Il numero di protocollo è progressivo e costituito da
almeno sette cifre numeriche. La numerazione è rinnovata ogni anno solare.
CAPO IV. Sistema di gestione informatica dei documenti
SEZIONE II. Accesso ai documenti e alle informazioni del sistemainformatica dei
documenti
Articolo 58 (R) - Funzioni di accesso ai
documenti e alle informazioni del sistema
1. L'accesso al sistema da parte degli utenti appartenenti
all'Amministrazione, nonché la ricerca, la visualizzazione e la stampa di tutte
le informazioni relative alla gestione dei documenti sono disciplinati dai criteri
di abilitazione stabiliti dal responsabile della tenuta del servizio di cui
all'articolo 61.
2. La ricerca delle informazioni del sistema è effettuata secondo criteri di
selezione basati su tutti i tipi di informazioni registrate. I criteri di selezione
possono essere costituiti da espressioni semplici o da combinazioni di
espressioni legate tra loro per mezzo di operatori logici. Per le informazioni
costituite da testi deve essere possibile la specificazione delle condizioni di
ricerca sulle singole parole o parti di parole contenute nel testo.
3. Il sistema deve offrire la possibilità di elaborazioni statistiche sulle
informazioni registrate allo scopo di favorire le attività di controllo.
Articolo 59 (R) - Accesso esterno
1. Per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti
amministrativi, possono essere utilizzate tutte le informazioni del sistema di
gestione informatica dei documenti anche mediante l'impiego di procedure
applicative operanti al di fuori del sistema e strumenti che consentono
l'acquisizione diretta delle informazioni da parte dell'interessato.
2. A tal fine le pubbliche amministrazioni determinano, nel rispetto delle
disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali, e
nell'ambito delle misure organizzative volte ad assicurare il diritto di
accesso ai documenti amministrativi i criteri tecnici ed organizzativi per
l'impiego, anche per via telematica, del sistema di gestione informatica dei
documenti per il reperimento, la visualizzazione e la stampa delle informazioni
e dei documenti.
3. Nel caso di accesso effettuato mediante strumenti che consentono
l'acquisizione diretta delle informazioni e dei documenti da parte
dell'interessato, le misure organizzative e le norme tecniche indicate al comma
2 determinano, altresì, le modalità di identificazione del soggetto anche
mediante l'impiego di strumenti informatici per la firma digitale del documento
informatico, come disciplinati dal presente testo unico.
4. Nel caso di accesso effettuato da soggetti non appartenenti alla pubblica
amministrazione possono utilizzarsi le funzioni di ricerca e di visualizzazione
delle informazioni e dei documenti messe a disposizione anche per via
telematica attraverso gli uffici relazioni col pubblico.
Articolo 60 (R) - Accesso effettuato dalle
pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni che, mediante proprie
applicazioni informatiche, accedono al sistema di gestione informatica dei
documenti delle grandi aree organizzative omogenee di cui al comma 4
dell'articolo 50, adottano le modalità di interconnessione stabilite
nell'ambito delle norme e dei criteri tecnici emanati per la realizzazione
della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni che accedono ai sistemi di gestione informatica
dei documenti attraverso la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni
utilizzano funzioni minime e comuni di accesso per ottenere le seguenti
informazioni:
a) numero e data di registrazione di protocollo dei documenti, ottenuti
attraverso l'indicazione alternativa o congiunta dell'oggetto, della data di
spedizione, del mittente, del destinatario;
b) numero e data di registrazione di protocollo del documento ricevuto,
ottenuti attraverso l'indicazione della data e del numero di protocollo
attribuiti dall'amministrazione al documento spedito.
3. Ai fini del presente articolo, le pubbliche amministrazioni provvedono
autonomamente, sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione, alla determinazione dei criteri
tecnici ed organizzativi per l'accesso ai documenti e alle informazioni del
sistema di gestione informatica dei documenti.
CAPO IV. Sistema di gestione informatica dei documenti
SEZIONE III. Tenuta e conservazione del sistema di gestione dei documenti
Articolo 61 (R) - Servizio per la gestione
informatica dei documenti dei flussi documentali e degli archivi
1. Ciascuna amministrazione istituisce un servizio per la
tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e
degli archivi in ciascuna delle grandi aree organizzative omogenee individuate
ai sensi dell'articolo 50. Il servizio è posto alle dirette dipendenze della
stessa area organizzativa omogenea.
2. Al servizio è preposto un dirigente ovvero un funzionario, comunque in
possesso di idonei requisiti professionali o di professionalità tecnico
archivistica acquisita a seguito di processi di formazione definiti secondo le
procedure prescritte dalla disciplina vigente.
3. Il servizio svolge i seguenti compiti:
a) attribuisce il livello di autorizzazione per l'accesso alle funzioni della
procedura, distinguendo tra abilitazioni alla consultazione e abilitazioni
all'inserimento e alla modifica delle informazioni;
b) garantisce che le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo
si svolgano nel rispetto delle disposizioni del presente testo unico;
c) garantisce la corretta produzione e la conservazione del registro
giornaliero di protocollo di cui all'articolo 53;
d) cura che le funzionalità del sistema in caso di guasti o anomalie siano
ripristinate entro ventiquattro ore dal blocco delle attività e, comunque, nel
più breve tempo possibile;
e) conserva le copie di cui agli articoli 62 e 63, in luoghi sicuri differenti;
f) garantisce il buon funzionamento degli strumenti e dell'organizzazione delle
attività di registrazione di protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi
documentali, incluse le funzionalità di accesso di cui agli articoli 59e 60 e
le attività di gestione degli archivi di cui agli articoli 67, 68 e 69;
g) autorizza le operazioni di annullamento di cui all'articolo 54;
h) vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente testo unico da parte
del personale autorizzato e degli incaricati.
Articolo 62 (R) - Procedure di salvataggio
e conservazione delle informazioni del sistema
1. Il responsabile per la tenuta del sistema di gestione
informatica dei documenti dispone per la corretta esecuzione delle operazioni
di salvataggio dei dati su supporto informatico rimovibile.
2. E' consentito il trasferimento su supporto informatico rimovibile delle
informazioni di protocollo relative ai fascicoli che fanno riferimento a
procedimenti conclusi.
3. Le informazioni trasferite sono sempre consultabili. A tal fine, il
responsabile per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti
dispone, in relazione all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e
tecnologiche, con cadenza almeno quinquennale, la riproduzione delle
informazioni del protocollo informatico su nuovi supporti informatici.
4. Le informazioni relative alla gestione informatica dei documenti
costituiscono parte integrante del sistema di indicizzazione e di
organizzazione dei documenti che sono oggetto delle procedure di conservazione
sostitutiva.
Articolo 63 (R) - Registro di emergenza
1. Il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo
informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi autorizza lo
svolgimento anche manuale delle operazioni di registrazione di protocollo su
uno o più registri di emergenza, ogni qualvolta per cause tecniche non sia
possibile utilizzare la normale procedura informatica. Sul registro di
emergenza sono riportate la causa, la data e l'ora di inizio dell'interruzione
nonché la data e l'ora del ripristino della funzionalità del sistema.
2. Qualora l'impossibilità di utilizzare la procedura informatica si prolunghi
oltre ventiquattro ore, per cause di eccezionale gravità, il responsabile per
la tenuta del protocollo può autorizzare l'uso del registro di emergenza per periodi
successivi di non più di una settimana. Sul registro di emergenza vanno
riportati gli estremi del provvedimento di autorizzazione.
3. Per ogni giornata di registrazione di emergenza è riportato sul registro di
emergenza il numero totale di operazioni registrate manualmente.
4. La sequenza numerica utilizzata su un registro di emergenza, anche a seguito
di successive interruzioni, deve comunque garantire l'identificazione univoca
dei documenti registrati nell'ambito del sistema documentario dell'area
organizzativa omogenea.
5. Le informazioni relative ai documenti protocollati in emergenza sono
inserite nel sistema informatico, utilizzando un'apposita funzione di recupero
dei dati, senza ritardo al ripristino delle funzionalità del sistema. Durante la
fase di ripristino, a ciascun documento registrato in emergenza viene
attribuito un numero di protocollo del sistema informatico ordinario, che
provvede a mantenere stabilmente la correlazione con il numero utilizzato in
emergenza.
CAPO IV. Sistema di gestione informatica dei documenti
SEZIONE IV. Sistema di gestione dei flussi documentali
Articolo 64 (R) - Sistema di gestione dei
flussi documentali
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono in ordine alla
gestione dei procedimenti amministrativi mediante sistemi informativi
automatizzati, valutando i relativi progetti in termini di rapporto tra costi e
benefici, sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione.
2. I sistemi per la gestione dei flussi documentali che includono i
procedimenti amministrativi di cui al comma 1 è finalizzata al miglioramento
dei servizi e al potenziamento dei supporti conoscitivi delle amministrazioni
secondo i criteri di economicità, di efficacia dell'azione amministrativa e di
pubblicità stabiliti dalla legge.
3. Il sistema per la gestione dei flussi documentali include il sistema di
gestione informatica dei documenti.
4. Le amministrazioni determinano autonomamente e in modo coordinato per le
aree organizzative omogenee, le modalità di attribuzione dei documenti ai
fascicoli che li contengono e ai relativi procedimenti, definendo adeguati
piani di classificazione d'archivio per tutti i documenti, compresi quelli non
soggetti a registrazione di protocollo.
Articolo 65 (R) - Requisiti del sistema per
la gestione dei flussi documentali
1. Oltre a possedere i requisiti indicati all'articolo 52,
il sistema per la gestione dei flussi documentali deve :
a) fornire informazioni sul legame esistente tra ciascun documento registrato, il
fascicolo ed il singolo procedimento cui esso è associato;
b) consentire il rapido reperimento delle informazioni riguardanti i fascicoli,
il procedimento ed il relativo responsabile, nonché la gestione delle fasi del
procedimento;
c) fornire informazioni statistiche sull'attività dell'ufficio;
d) consentire lo scambio di informazioni con sistemi per la gestione dei flussi
documentali di altre amministrazioni al fine di determinare lo stato e l'iter
dei procedimenti complessi.
Articolo 66 (R) - Specificazione delle
informazioni previste dal sistema di gestione dei flussi documentali
1. Le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle
informazioni previste, delle operazioni di registrazione e del formato dei dati
relativi ai sistemi informatici per la gestione dei flussi documentali sono
specificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di concerto con
il Ministro della funzione pubblica.
CAPO IV. Sistema di gestione informatica dei documenti
SEZIONE V. Disposizioni sugli archivi
Articolo 67 (R) - Trasferimento dei
documenti all'archivio di deposito
1. Almeno una volta ogni anno il responsabile del servizio
per la gestione dei flussi documentali e degli archivi provvede a trasferire
fascicoli e serie documentarie relativi a procedimenti conclusi in un apposito
archivio di deposito costituito presso ciascuna amministrazione.
2. Il trasferimento deve essere attuato rispettando l'organizzazione che i
fascicoli e le serie avevano nell'archivio corrente.
3. Il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli
archivi deve formare e conservare un elenco dei fascicoli e delle serie
trasferite nell'archivio di deposito.
Articolo 68 (R) - Disposizioni per la
conservazione degli archivi
1. Il servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi elabora
ed aggiorna il piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema
di classificazione, per la definizione dei criteri di organizzazione
dell'archivio, di selezione periodica e di conservazione permanente dei
documenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni contenute in materia di
tutela dei beni culturali e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Dei documenti prelevati dagli archivi deve essere tenuta traccia del
movimento effettuato e della richiesta di prelevamento.
3. Si applicano in ogni caso, per l'archiviazione e la custodia dei documenti
contenenti dati personali, le disposizioni di legge sulla tutela della
riservatezza dei dati personali.
Articolo 69 (R) - Archivi storici
1. I documenti selezionati per la conservazione permanente
sono trasferiti contestualmente agli strumenti che ne garantiscono l'accesso,
negli Archivi di Stato competenti per territorio o nella separata sezione di
archivio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di
tutela dei beni culturali.
CAPO IV. Sistema di gestione informatica dei documenti
SEZIONE VI. Attuazione ed aggiornamento dei sistemi
Articolo 70 (R) - Aggiornamenti del sistema
1. Le pubbliche amministrazioni devono assicurare, per ogni
aggiornamento del sistema, il pieno recupero e la riutilizzazione delle
informazioni acquisite con le versioni precedenti.
CAPO V. Controlli
Articolo 71 (L-R) - Modalità dei controlli
1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare
idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati
dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46
e 47. (R)
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono
effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo
43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante
ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o
telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le
risultanze dei registri da questa custoditi. (R)
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle
irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità,
il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia
all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o
al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha
seguito. (R)
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai
privati che vi consentono di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente
per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi
accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal
consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti
informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le
risultanze dei dati da essa custoditi. (L)
Articolo 72 (R)
- Responsabilità dei controlli
1. Ai fini dei controlli di cui all'articolo 71 le
amministrazione certificanti individuano e rendono note le misure organizzative
adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli
medesimi e le modalità per la loro esecuzione.
2. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni
costituisce violazione dei doveri d'ufficio.
CAPO VI. Sanzioni
Articolo 73 (L) - Assenza di responsabilità della pubblica
amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i
casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti
emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di
documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti
dall'interessato o da terzi.
Articolo 74 (L-R) - Violazione dei doveri
d'ufficio
1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata
accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di
notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico. (L)
2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d'ufficio:
a) la richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui, ai sensi
dell'articolo 43, ci sia l'obbligo del dipendente di accettare la dichiarazione
sostitutiva;
b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di
stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di
riconoscimento;
c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di
stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto
ai fini della formazione dell'atto di nascita. (R)
Articolo 75 (R) - Decadenza dai benefici
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora
dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.
Articolo 76 (L) - Norme penali
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi
o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità
equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le
dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2,
sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina
ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o
arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea
dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
CAPO VII. Disposizioni finali
Articolo 77 (L-R) - Norme abrogate
1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico
sono abrogati: la legge 4 gennaio 1968 n.15; l'articolo 2, comma 15, primo periodo
della legge 24 dicembre 1993 n.537; l'articolo 2 commi 3, 4, 7, 9 e 10 e
l'articolo 3 commi 1, 4, 5, e 11 come sostituito dall'articolo 2, comma 10
della legge 16 giugno 1998, n. 191, della legge 15 maggio 1997 n. 127;
l'articolo 2, comma 11 della citata legge 16 giugno 1998 n. 191; gli articoli 2
e 3 della legge 24 novembre 2000, n.340; l'articolo 55, comma 3 della legge 21
novembre 2000, n.342. (L)
2. Sono altresì abrogati: il D.P.R. 10 novembre 1997 n. 513; il D.P.R. 20
ottobre 1998 n. 403; il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428; i commi 2 e 3
dell'articolo 37 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. (R)
Articolo 78 (L-R) - Norme che rimangono in
vigore
1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico
restano comunque in vigore :
a) tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di
trasmissione delle dichiarazioni fiscali e le disposizioni di cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109 concernenti la dichiarazione sostitutiva
unica per la determinazione dell'indicatore della situazione economica
equivalente dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;
b) l'articolo 16 della tabella, allegato B, annessa al D.P.R.26 ottobre 1972
n.642 in materia di imposta di bollo;
c) gli articoli 18 e 30 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
d ) l'articolo 2, comma 15, secondo periodo della legge 24 dicembre 1993 n.537;
e) le disposizioni in materia di dati personali di cui alla legge 31 dicembre
1996, n. 675 e ai decreti legislativi adottati in attuazione delle leggi 31
dicembre 1996, n. 676 e 6 ottobre 1998, n. 344;
f) fino alla loro sostituzione, i regolamenti ministeriali, le direttive e i
decreti ministeriali a contenuto generale, nonché le regole tecniche già
emanate alla data di entrata in vigore del presente testo unico;
g) tutte le disposizioni legislative in materia di conservazione di beni
archivistici di cui al capo II del d.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
2. Per le forze di polizia, restano in vigore, con riferimento agli articoli
43, comma 4, 59 e 60, le particolari disposizioni di legge e di regolamento
concernenti i trattamenti di dati personali da parte delle forze dell'ordine,
ai sensi dell'articolo 4 legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Allegato
Tavola di corrispondenza dei riferimenti previgenti al testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa
Articolato del testo unico |
Riferimento previgente |
Articolo 1 (Definizioni) comma 1 lettera a) |
articolo 22, comma 2 L.241/90 e art. 7, comma 6 D.P.R.
403/98 |
comma 1 lettera b) |
articolo 1, comma 1, lett. a) D.P.R. 513/97 |
comma 1 lettere c), d) |
---- |
comma 1 lettera e) |
articolo1, comma1, lett. b) D.P.C.M. n. 437/99 |
comma 1 lettere f), g), h) |
---- |
comma 1 lettera i) |
articolo 20, secondo comma L.15/68 |
comma 1 lettera l) |
articolo 15, primo comma L.15/68 |
comma 1 lettera m) |
---- |
comma 1 lettera n) |
articolo 1, comma 1 lett. b) D.P.R. 513/97 |
comma 1 lettere o), p) |
---- |
comma 1 lettera q), primo periodo |
articolo 1 D.P.R. 428/98 |
comma 1 lettera q), secondo periodo |
articolo 2, comma 1 D.P.R. 428/98 |
comma 1 lettera r) |
articolo 1 D.P.R. 428/98 |
comma 1 lettera s) |
articolo 1 D.P.R. 428/98 |
Articolo 2 (Oggetto) |
|
comma 1 |
articolo 1 L.15/68 e articolo 2 comma 1, primo periodo
L.340/2000 |
Articolo 3 (Soggetti) |
|
comma 1 |
articolo 5, comma 1 D.P.R. 403/98 |
comma 2 |
articolo 5, comma 2 D.P.R. 403/98 |
comma 3 |
---- |
comma 4 |
articolo 2 comma 2 D.P.R. 394/99 |
Articolo 4 (Impedimento alla sottoscrizione e alla
dichiarazione) |
|
comma 1 |
articolo 4 D.P.R. 403/98 |
comma 2 |
---- |
comma 3 |
---- |
Articolo 5 (Rappresentanza legale) |
|
comma 1 |
articolo 8 L.15/68 |
Articolo 6 (Riproduzione e conservazione di documenti) |
|
comma 1 |
articolo 25 L.15/68 e art.15 D.P.R. 513/1997 |
comma 2 |
articolo 2, comma 15, primo periodo L.537/1993 |
comma 3 |
---- |
comma 4 |
---- |
Articolo 7 (Redazione e stesura di atti pubblici) |
|
comma 1 |
articolo 12, primo comma L.15/68 |
comma 2 |
articolo 13 primo e secondo comma L.15/68 |
Articolo 8 (Documento informatico) |
|
comma 1 |
articolo 2 D.P.R. 513/97 |
comma 2 |
articolo 3, comma 1 e 2 D.P.R. 513/97 |
comma 3 |
articolo 3, comma 3 D.P.R. 513/97 |
comma 4 |
articolo 3, comma 4 D.P.R. 513/97 |
Articolo 9 (Documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni) |
|
comma 1 |
articolo 18, comma 1 D.P.R. 513/97 |
comma 2 |
articolo 18, comma 2 D.P.R. 513/97 |
comma 3 |
articolo 22, comma 1 D.P.R. 513/97 |
comma 4 |
articolo 18 comma 3 D.P.R. 513/97 |
Articolo 10 (Forma ed efficacia del documento informatico) |
|
comma 1 |
articolo 4, comma 1 D.P.R. 513/97 |
comma 2 |
articolo 4, comma 2 D.P.R. 513/97 |
comma 3 |
articolo 5, comma 1 D.P.R. 513/97 |
comma 4 |
articolo 5, comma 2 D.P.R. 513/97 |
Articolo 11 (Contratti stipulati con strumenti informatici
o per via telematica) |
|
comma 1 |
articolo 11, comma 1 D.P.R. 513/97 |
comma 2 |
articolo 11, comma 2 D.P.R. 513/97 |
Articolo 12 (Pagamenti informatici) |
|
comma 1 |
articolo 14 D.P.R. 513/97 |
Articolo 13 (Libri e scritture) |
|
comma 1 |
articolo 15 D.P.R. 513/97 |
Articolo 14 (Trasmissione del documento informatico) |
|
comma 1 |
articolo 12, comma 1 D.P.R. 513/97 |
comma 2 |
articolo 12, comma 2 D.P.R. 513/97 |
comma 3 |
articolo 12, comma 3 D.P.R. 513/97 |
Articolo 15 (Trasmissione dall'estero di atti agli uffici
di stato civile) |
|
comma 1 |
articolo 19 L.15/68 |
Articolo 16 (Riservatezza dei dati personali contenuti nei
documenti trasmessi) |
|
comma 1 |
articolo 8, comma 1 D.P.R. 403/98 |
comma 2 |
articolo 8, comma 2 D.P.R. 403/98 |
comma 3 |
articolo 8, comma 2 D.P.R. 403/98 |
Articolo 17 (Segretezza della corrispondenza trasmessa per
via telematica) |
|
comma 1 |
articolo 13, comma 1 D.P.R. 513/97 |
comma 2 |
articolo 13, comma 2 D.P.R. 513/97 |
Articolo 18 (Copie autentiche) |
|
comma 1 |
articolo 14, primo comma e articolo 7, primo comma L.15/68 |
comma 2 |
articolo 14, secondo comma L.15/68 |
comma 3 |
articolo 3, comma 4 D.P.R. 403 /98 |
Articolo 19 (Modalità alternative all'autenticazione di
copie) |
|
comma 1 |
articolo 2, comma 2 D.P.R. 403/98 |
Articolo 20 (Copie di atti e documenti informatici) |
|
comma 1 |
articolo 6, comma 1 D.P.R. 513/97 |
comma 2 |
articolo 6, comma 2 D.P.R. 513/97 |
comma 3 |
articolo 6, comma 3 D.P.R. 513/97 |
comma 4 |
articolo 6, comma 4 D.P.R. 513/97 |
comma 5 |
articolo 6, comma 5 D.P.R. 513/97 |
Articolo 21 (Autenticazione delle sottoscrizioni) |
|
comma 1 |
---- |
comma 2 |
---- |
Articolo 22 (Definizioni) |
|
comma 1, lettera a) |
articolo 1, comma 1 lett. c) D.P.R. 513/97 |
comma 1, lettera b) |
articolo 1, comma 1 lett. d) D.P.R. 513/97 |
comma 1, lettera c) |
articolo 1, comma 1 lett. e) D.P.R. 513/97 |
comma 1, lettera d) |
articolo 1, comma 1 lett. f) D.P.R. 513/97 |
comma 1, lettera e) |
articolo 1, comma 1 lett. g) D.P.R. 513/97 |
comma 1, lettera f) |
articolo 1, comma 1 lett. h) D.P.R. 513/97 |
comma 1, lettera g) |
articolo 1, comma 1 lett. i) D.P.R. 513/97 |
comma 1, lettera h) |
articolo 1, comma 1 lett. l) D.P.R. 513/97 |
comma 1, lettera i) |
articolo 1, comma 1 lett. m) D.P.R. 513/97 |
comma 1, lettera l) |
articolo 1, comma 1 lett. n) D.P.R. 513/97 |
comma 1, lettera m) |
articolo 1, comma 1 lett. o) D.P.R. 513/97 |
comma 1, lettera n) |
articolo 1, comma 1 lett. p) D.P.R. 513/97 |
comma 1, lettera o) |
articolo 1, comma 1 lett. q) D.P.R. 513/97 |
Articolo 23 (Firma digitale) |
|
comma 1 |
articolo 10, comma 1 D.P.R. 513/97 |
comma 2 |
articolo 10, comma 2 D.P.R. 513/97 |
comma 3 |
articolo 10, comma 3 D.P.R. 513/97 |
comma 4 |
articolo 10, comma 4 D.P.R. 513/97 |
comma 5 |
articolo 10, comma 5 D.P.R. 513/97 |
comma 6 |
articolo 10, comma 6 D.P.R. 513/97 |
comma 7 |
articolo 10, comma 7 D.P.R. 513/97 |
Articolo 24 (Firma digitale autenticata) |
|
comma 1 |
articolo 16, comma 1 D.P.R. 513/97 |
comma 2 |
articolo 16, comma 2 D.P.R. 513/97 |
comma 3 |
articolo 16, comma 3 D.P.R. 513/97 |
comma 4 |
articolo 16, comma 4 D.P.R. 513/97 |
comma 5 |
articolo 16, comma 5 D.P.R. 513/97 |
comma 6 |
articolo 16, comma 6 D.P.R. 513/97 |
Articolo 25 (Firma di documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni) |
|
comma 1 |
articolo 19, comma 1 D.P.R. 513/97 |
comma 2 |
articolo 19, comma 2 D.P.R. 513/97 |
Articolo 26 (Deposito della chiave privata) |
|
comma 1 |
articolo 7, comma 1 D.P.R. 513/97 |
comma 2 |
articolo 7, comma 2 D.P.R. 513/97 |
comma 3 |
articolo 7, comma 3 D.P.R. 513/97 |
Articolo 27 (Certificazione delle chiavi) |
|
comma 1 |
articolo 8, comma 1 D.P.R. 513/97 |
comma 2 |
articolo 8, comma 2 D.P.R. 513/97 |
comma 3 |
articolo 8, comma 3 D.P.R. 513/97 |
comma 4 |
articolo 8, comma 4 D.P.R. 513/97 |
Articolo 28 (Obblighi dell'utente e del certificatore) |
|
comma 1 |
articolo 9, comma 1 D.P.R. 513/97 |
comma 2 |
articolo 9, comma 2 D.P.R. 513/97 |
Articolo 29 (Chiavi di cifratura della pubblica
amministrazione) |
|
comma 1 |
articolo 17, comma 1 D.P.R. 513/97 |
comma 2 |
articolo 17, comma 2 D.P.R. 513/97 |
comma 3 |
articolo 17, comma 3 D.P.R. 513/97 |
comma 4 |
articolo 17, comma 4 D.P.R. 513/97 |
Articolo 30 (Modalità per la legalizzazione di firme) |
|
comma 1 |
articolo 15 secondo comma L.15/68 |
Articolo 31 (Atti non soggetti a legalizzazione) |
|
comma 1 |
articolo 18, primo e secondo comma L.15/68 |
Articolo 32 (Legalizzazione di firme di capi di scuole
parificate o legalmente riconosciute) |
|
comma 1 |
articolo 16 L.15/68 |
Articolo 33 (Legalizzazione di firme di atti da e per
l'estero) |
|
comma 1 |
articolo 17, primo comma L.15/68 |
comma 2 |
articolo 17, secondo comma L.15/68 |
comma 3 |
articolo 17, terzo comma L.15/68 |
comma 4 |
articolo 17, quarto comma L.15/68 |
comma 5 |
articolo 17, quinto comma L.15/68 |
Articolo 34 (Legalizzazione di fotografie) |
|
comma 1 |
articolo 2, comma 7 L.127/97come modificato dall'articolo
55 comma 3 della L.342/2000 |
Articolo 35 (Documenti di identità e di riconoscimento) |
|
comma 1 |
---- |
comma 2 |
articolo 292 R.D. n. 635/40 |
comma 3 |
articolo 2, comma 9 L.127/97 |
Articolo 36 (Carta d'identità e documenti elettronici) |
|
comma 1 |
articolo 2, comma 10 L.127/97 come modificato
dall'articolo 2, comma 4 L.191/98 |
comma 2 |
articolo 2, comma 10 L.127/97 come modificato
dall'articolo 2, comma 4 L.191/98 |
comma 3 |
articolo 2, comma 10 L.127/97 come modificato
dall'articolo 2, comma 4 L.191/98 |
comma 4 |
articolo 2, comma 10 L.127/97 come modificato
dall'articolo 2, comma 4 L.191/98 |
comma 5 |
articolo 2, comma 10 L.127/97 come modificato
dall'articolo 2, comma 4 L.191/98 |
comma 6 |
articolo 2, comma 10 L.127/97 come modificato
dall'articolo 2, comma 4 L.191/98 |
comma 7 |
articolo 2, comma 10 L.127/97 come modificato
dall'articolo 2, comma 4 L.191/98 |
Articolo 37 (Esenzioni fiscali) |
|
comma 1 |
articolo 21, primo comma L.15/68 |
comma 2 |
articolo 23, primo comma L.15/68 |
Articolo 38 (Modalità di invio e sottoscrizione delle
istanze) |
|
comma 1 |
art.3 comma 11 della L.127/97 come modificato dall'art. 2
comma 10 della L.191/98 |
comma 2 |
---- |
comma 3 |
articolo 3, comma 11 L.127/97, come modificato dall'art.2
comma 10 della L.191/98 |
Articolo 39 (Domande per la partecipazione a concorsi
pubblici) |
|
comma 1 |
articolo 3, comma 5 L.127/97 |
Articolo 40 (Certificazioni contestuali) |
|
comma 1 |
articolo 11 L.15/68 |
Articolo 41 (Validità dei certificati) |
|
comma 1 |
articolo 2, comma 3 L.127/97, come modificato dall'art.2
comma 2 della L.191/98 |
comma 2 |
articolo 2, comma 4 L.127/97 |
Articolo 42 (Certificati di abilitazione) |
|
comma 1 |
articolo 12 D.P.R. 403/98 |
Articolo 43 (Accertamenti d'ufficio) |
|
comma 1 |
---- |
comma 2 |
articolo 3, comma 1 L.340/2000 |
comma 3 |
---- |
comma 4 |
---- |
comma 5 |
articolo 7, comma 2 D.P.R. 403/98 |
comma 6 |
articolo 7, comma 3 D.P.R. 403/98 |
Articolo 44 (Acquisizione di estratti degli atti dello
stato civile) |
|
comma 1 |
articolo 9, comma 1 D.P.R. 403/98 |
comma 2 |
articolo 9, comma 2 D.P.R. 403/98 |
Articolo 45 (Documentazione mediante esibizione) |
|
comma 1 |
articolo 3, comma 1 L.127/97 |
comma 2 |
articolo 7, comma 4 D.P.R. 403/98 |
comma 3 |
---- |
Articolo 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) |
|
comma 1 |
articolo 2, primo comma L.15/68 e articolo 1, comma 1
D.P.R. 403/1998 |
Articolo 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorietà) |
|
comma 1 |
articolo 4, primo comma L.15/68 |
comma 2 |
articolo 2, comma 2 D.P.R. 403/98 |
comma 3 |
articolo 2, comma 1 D.P.R. 403/98 |
comma 4 |
---- |
Articolo 48 (Disposizioni generali in materia di
dichiarazioni sostitutive) |
|
comma 1 |
articolo 6, comma 1 D.P.R. 403/98 |
comma 2 |
articolo 6, comma 2 D.P.R. 403/98 |
comma 3 |
articolo 6, comma 3 D.P.R. 403/98 |
Articolo 49 (Limiti di utilizzo delle misure di
semplificazione) |
|
comma 1 |
articolo 10, comma 1 D.P.R. 403/98 |
comma 2 |
articolo 10, comma 2 D.P.R. 403/98 |
Articolo 50 (Attuazione dei sistemi) |
|
comma 1 |
articolo 21, comma 1 D.P.R. 428/98 |
comma 2 |
articolo 21, comma 2 D.P.R. 428/98 |
comma 3 |
articolo 21, comma 3 D.P.R.428/98 |
comma 4 |
articolo 2, comma 2 D.P.R.428/98 |
comma 5 |
articolo 2, comma 3 D.P.R. 428/98 |
Articolo 51 (Sviluppo dei sistemi informativi delle
pubbliche amministrazioni) |
|
comma 1 |
articolo 20, comma 1 D.P.R. 513/97 |
comma 2 |
articolo 20, comma 2 D.P.R. 513/97 |
comma 3 |
articolo 20, comma 3 D.P.R. 513/97 |
Articolo 52 (Sistema di gestione informatica dei
documenti) |
|
comma 1 |
articolo 3 D.P.R. 428/98 |
Articolo 53 (Registrazione di protocollo) |
|
comma 1 |
articolo 4, comma 1 D.P.R. 428/98 |
comma 2 |
articolo 4, comma 2 D.P.R. 428/98 |
comma 3 |
articolo 4, comma 3 D.P.R. 428/98 |
comma 4 |
articolo 4, comma 4 D.P.R. 428/98 |
comma 5 |
articolo 4, comma 5 D.P.R. 428/98 |
Articolo 54 (Informazioni annullate o modificate) |
|
comma 1 |
articolo 5 comma 1 e comma 2 D.P.R. 428/98 |
comma 2 |
articolo 5 comma 1 D.P.R. 428/98 |
Articolo 55 (Segnatura di protocollo) |
|
comma 1 |
articolo 6, comma 1 D.P.R. 428/98 |
comma 2 |
articolo 6, comma 2 D.P.R. 428/98 |
comma 3 |
articolo 6, comma 3 D.P.R. 428/98 |
comma 4 |
articolo 6, comma 4 D.P.R. 428/98 |
comma 5 |
articolo 6, comma 5 D.P.R. 428/98 |
Articolo 56 (Informazioni minime del sistema di gestione informatica
dei documenti) |
|
comma 1 |
articolo 7 D.P.R. 428/98 |
Articolo 57 (Numero di protocollo) |
|
comma 2 |
articolo 8 D.P.R. 428/98 |
Articolo 58 (Funzioni di accesso ai documenti e alle
informazioni del sistema) |
|
comma 1 |
articolo 9, comma 1 D.P.R. 428/98 |
comma 2 |
articolo 9, comma 2 D.P.R. 428/98 |
comma 3 |
articolo 9, comma 3 D.P.R. 428/98 |
Articolo 59 (Accesso esterno) |
|
comma 1 |
articolo 10, comma 1 D.P.R. 428/98 |
comma 2 |
articolo 10, comma 2 D.P.R. 428/98 |
comma 3 |
articolo 10, comma 3 D.P.R. 428/98 |
comma 4 |
articolo 10, comma 4 D.P.R. 428/98 |
Articolo 60 (Accesso effettuato dalle pubbliche
amministrazioni) |
|
comma 1 |
articolo 11, comma 1 D.P.R. 428/98 |
comma 2 |
articolo 11, comma 2 D.P.R. 428/98 |
comma 3 |
articolo 11, comma 4 D.P.R. 428/98 |
Articolo 61 (Servizio per la gestione informatica dei
documenti dei flussi documentali e degli archivi) |
|
comma 1 |
articolo 12, comma 1 D.P.R. 428/98 |
comma 2 |
articolo 12, comma 2 D.P.R. 428/98 |
comma 3 |
articolo 12, comma 3 D.P.R. 428/98 |
Articolo 62 (Procedure di salvataggio e conservazione
delle informazioni del sistema) |
|
comma 1 |
articolo 13, comma 1 D.P.R. 428/98 |
comma 2 |
articolo 13, comma 2 D.P.R. 428/98 |
comma 3 |
articolo 13, comma 3 D.P.R. 428/98 |
comma 4 |
articolo 13, comma 4 D.P.R. 428/98 |
Articolo 63 (Registro di emergenza) |
|
comma 1 |
articolo 14, comma 1 D.P.R. 428/98 |
comma 2 |
articolo 14, comma 2 D.P.R. 428/98 |
comma 3 |
articolo 14, comma 3 D.P.R. 428/98 |
comma 4 |
articolo 14, comma 4 D.P.R. 428/98 |
comma 5 |
articolo 14, comma 5 D.P.R. 428/98 |
Articolo 64 (Sistema di gestione dei flussi documentali) |
|
comma 1 |
articolo 15, comma 2 D.P.R. 428/98 |
comma 2 |
articolo 15, comma 1 D.P.R. 428/98 |
comma 3 |
articolo 15, comma 3 D.P.R. 428/98 |
comma 4 |
articolo 15, comma 4 D.P.R. 428/98 |
Articolo 65 (Requisiti del sistema per la gestione dei flussi
documentali) |
|
comma 1 |
articolo 16 D.P.R. 428/98 |
Articolo 66 (Specificazione delle informazioni previste
dal sistema di gestione dei flussi documentali) |
|
comma 1 |
articolo 17 D.P.R. 428/98 |
Articolo 67 (Trasferimento dei documenti all'archivio di
deposito) |
|
comma 1 |
articolo 18, comma 1 D.P.R. 428/98 |
comma 2 |
articolo 18, comma 2 D.P.R. 428/98 |
comma 3 |
---- |
Articolo 68 (Disposizioni per la conservazione degli
archivi) |
|
comma 1 |
articolo 19, comma 1 D.P.R. 428/98 |
comma 2 |
articolo 19, comma 2 D.P.R. 428/98 |
comma 3 |
articolo 19, comma 3 D.P.R. 428/98 |
Articolo 69 (Archivi storici) |
|
comma 1 |
articolo 20 D.P.R. 428/98 |
Articolo 70 (Aggiornamenti del sistema) |
|
comma 1 |
articolo 22 D.P.R. 428/98 |
Articolo 71 (Modalità dei controlli) |
|
comma 1 |
articolo 11, comma 1 D.P.R. 403/98 |
comma 2 |
articolo 11, comma 2 D.P.R. 403/98 |
comma 3 |
---- |
comma 4 |
articolo 2 comma 1, secondo periodo L.340/2000 |
Articolo 72 (Responsabilità dei controlli) |
|
comma 1 |
---- |
comma 2 |
---- |
Articolo 73 (Assenza di responsabilità della pubblica
amministrazione) |
|
comma 1 |
articolo 24 L.15/68 |
Articolo 74 (Violazione dei doveri d'ufficio) |
|
comma 1 |
articolo 3, comma 4 L.127/97 |
comma 2, lettera a) |
articolo 3, comma 3 D.P.R.403/98 |
comma 2, lettera b) |
articolo 7, comma 5 D.P.R.403/98 |
comma 2, lettera c) |
---- |
Articolo 75 (Decadenza dai benefici) |
|
comma 1 |
articolo 11, comma 3 D.P.R.403/98 |
Articolo 76 ( Norme penali) |
|
comma 1 |
articolo 26, primo comma L.15/68 |
comma 2 |
articolo 26, secondo comma L.15/68 |
comma 3 |
articolo 26, secondo comma L.15/68 |
comma 4 |
articolo 26, terzo comma L.15/68 |
Articolo 77 (Norme abrogate) |
|
comma 1 |
---- |
comma 2 |
---- |
Articolo 78 (Norme che rimangono in vigore) |
|
comma 1 |
---- |
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.