Decreto
Legislativo 27 maggio 1999, n. 165
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 1999
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista
la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista
la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto
il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;
Visto
il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
Vista
la prelimimare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 novembre 1998;
Sentite
le organizzazioni sindacali;
Acquisito
il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisito
il parere della competente commissione parlamentare ai sensi della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21
maggio 1999;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le
politiche agricole, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, per
gli affari regionali e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica;
E
m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art.
1.
Soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo
1.
L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), di cui alla
legge 14 agosto 1982, n. 610, e successive modificazioni, e' soppressa e posta
in liquidazione.
2.
Il commissario liquidatore dell'AIMA e' nominato con decreto del Ministro per
le politiche agricole, che ne determina il compenso di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Art.
2.
Istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
1.
E' istituito, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
l'ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ente di diritto pubblico, di
seguito denominato Agenzia. L'Agenzia e' sottoposta alla vigilanza del
Ministero per le politiche agricole, di seguito denominato Ministero.
2.
L'Agenzia e' dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa,
amministrativa, finanziaria e contabile.
3.
L'Agenzia ha sede legale in Roma, fatte salve le diverse determinazioni
statutarie, e puo' dotarsi di una sede di rappresentanza presso l'Unione
europea.
4.
L'Agenzia puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi
dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive
modificazioni ed integrazioni.
Art.
3.
Funzioni dell'Agenzia e delle regioni
1.
L'Agenzia e' l'organismo di coordinamento di cui all'articolo 4, paragrafo 1,
lettera b), del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970,
come modificato dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1287/95 del Consiglio,
del 22 marzo 1995, ed agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei
confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEOGA,
ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995. L'Agenzia
e' responsabile nei confronti dell'Unione europea degli adempimenti connessi
alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonche'
degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziate
dal FEOGA.
2.
Il Ministro per le politiche agricole, con proprio decreto, sentita la
Commissione europea, ai sensi del regolamento (CE) n.1663/95, d'intesa con la
conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, determina il limite al numero degli organismi
pagatori e stabilisce le modalita' e le procedure per il relativo
riconoscimento.
3.
Le regioni istituiscono appositi servizi ed organismi per le funzioni di
organismo pagatore, che devono essere riconosciuti, sentita l'Agenzia, previa
verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, sulla base del decreto di
cui al comma 2. Tali organismi possono essere istituiti anche sotto forma di
consorzio o di societa' a capitale misto pubblicoprivato.
4.
Fino all'istituzione ed al riconoscimento degli appositi organismi di cui al
comma 3, l'Agenzia e' organismo pagatore dello Stato italiano per l'erogazione
di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione
europea e finanziati dal FEOGA, non attribuita ad altri organismi pagatori
nazionali, previo riconoscimento della stessa Agenzia, da parte del Ministero,
ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.1663/95.
5.
I suddetti organismi pagatori devono fornire all'Agenzia tutte le informazioni
occorrenti per le comunicazioni alla Commissione europea previste dai
regolamenti (CEE) n. 729/70 e (CE) n. 1663/95 e successive modificazioni ed
integrazioni.
6.
Fino alla istituzione ed al riconoscimento degli organismi di cui al comma 3,
l'Ente nazionale risi continua a svolgere sul territorio nazionale le funzioni
di organismo pagatore nel settore risicolo.
Art.
4.
Compiti attribuiti dalla normativa comunitaria e nazionale
1.
In attuazione della normativa comunitaria, l'Agenzia svolge, nel rispetto degli
indirizzi del Ministro per le politiche agricole, i compiti di esecuzione delle
forniture dei prodotti agroalimentari disposte dalla Unione europea per gli
aiuti alimentari e la cooperazione economica con altri Paesi, nonche' delle
operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e internazionale di
prodotti agroalimentari per la formazione delle scorte necessarie e di quelle
relative all'immissione regolata sul mercato interno e alla collocazione sui
mercati comunitari ed extracomunitari dei suddetti prodotti, compresi i Paesi
dell'Europa centroorientale (P.E.C.O.) e le repubbliche dell'ex Unione
Sovietica, tranne nei casi in cui risulti piu' conveniente procedere ad
acquisti in loco nei Paesi in via di sviluppo, oppure sia piu' opportuno
avvalersi di organizzazioni internazionali. Svolge inoltre gli altri compiti,
di rilievo nazionale, gia' attribuiti all'AIMA da specifiche leggi nazionali o
da regolamenti comunitari.
2.
In attuazione della normativa nazionale, l'Agenzia svolge, nel rispetto degli
indirizzi del Ministro per le politiche agricole, i seguenti compiti di:
a) intervento sul mercato agricolo e agroalimentare, d'intesa con la Confererza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, per sostenere comparti in situazioni contingenti, per
periodi temporalmente circoscritti, al fine di riassorbire la temporanea
sovracapacita' produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato stesso,
provvedendo alla successiva collocazione dei prodotti;
b) esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte dallo Stato
italiano, anche in conformita' ai programmi annualmente stabiliti dal Ministero
degli affari esteri in relazione agli impegni assunti per l'aiuto alimentare e
la cooperazione con gli altri Paesi.
3.
Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 1 e 2, nel quadro della
prevenzione delle violazioni in danno ai fondi nazionali e comunitari,
l'Agenzia e il Ministero delle finanze collaborano congiuntamente nel caso in
cui i prodotti agroalimentari siano destinati ad essere assoggettati ad un
regime doganale.
4.
L'Agenzia presenta annualmente al Ministro per le politiche agricole, che ne
informa il Parlamento, una relazione sull'attivita' svolta, contenente
l'ammontare delle somme erogate e l'indicazione degli interventi effettuati.
Art.
5.
Gestione degli interventi e aiuti comunitari
1.
Nella qualita' di organismo di coordinamento, l'Agenzia promuove l'applicazione
armonizzata della normativa comunitaria e a tal fine verifica la conformita' e
i tempi delle procedure istruttorie e di controllo seguite dagli organismi
pagatori ed effettua il monitoraggio delle attivita' svolte dagli stessi anche
ai sensi del regolamento (CEE) n. 729/70, delle relative norme di attuazione e
successive modificazioni e integrazioni.
2.
In caso di inerzia o inadempienza nell'esercizio delle funzioni svolte dagli
organismi pagatori si applicano, su segnalazione dell'Agenzia al Ministro ed
alle regioni interessate, le procedure di cui all'articolo 5, comma 3, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3.
In mancanza dell'istituzione o nelle more del riconoscimento dell'organismo
pagatore da parte delle regioni, l'Agenzia puo' avvalersi, previa intesa con le
medesime, degli uffici regionali, ai sensi e nel rispetto del punto 4
dell'allegato al regolamento (CE) n.1663/95, per lo svolgimento delle funzioni
relative alla gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica
agricola comune.
4.
Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al presente decreto
legislativo, ivi compresi i controlli preventivi integrati effettuati mediante
telerilevamento, previsti dalla normativa comunitaria, l'Agenzia, gli altri
organismi pagatori, nonche' l'AIMA in liquidazione, si avvalgono, ai sensi
dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dei servizi
del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), sulla base di apposite
convenzioni, tenuto conto, sentita l'autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione, di quanto disposto dall'articolo 6,commi 2 e 3, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in materia di norme tecniche e di
criteri di sicurezza per l'accesso ai dati ed alle informazioni resi disponibili
dalla rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 15,
comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
5.
All'Agenzia compete la rendicontazione alla Unione europea dei pagamenti
effettuati dalla stessa e da tutti gli altri gli organismi pagatori, nonche',
in qualita' di organismo pagatore, l'autorizzazione, l'esecuzione e la
contabilizzazione dei pagamenti stessi. Alle eventuali rettifiche negative
apportate dalla Comunita' alle spese dichiarate dagli organismi pagatori si fa
fronte mediante assegnazione all'apposito conto corrente di tesoreria intestato
"Ministero del tesoro-FEOGA", da parte del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, dei fondi occorrenti. In caso di
correzioni finanziarie negative comunque imputabili agli organismi pagatori
istituiti dalle regioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su segnalazione del Minstro per le politiche
agricole, stabilisce, in sede di ripartizione dei finanziamenti alle regioni,
le somme da detrarre.
6.
Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato, previa espressa motivata richiesta degli organismi pagatori
riconosciuti, ad effettuare a favore degli stessi anticipazioni di cassa entro
sessanta giorni dalla richiesta, per far fronte alle esigenze di pagamento
degli aiuti comunitari. Nell'effettuare le anticipazioni, il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tiene conto
dell'avvenuta utilizzazione delle anticipazioni concesse. I servizi e gli
organismi previsti dall'articolo 3, comma 3, del presente decreto sono inseriti
nella tabella A, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del
sistema di tesoreria unica.
7.
I servizi e organismi pagatori di cui all'articolo 3, comma 3, possono essere
istituiti dalle regioni anche prima del riconoscimento dell'Agenzia quale
organismo pagatore.
Art.
6.
Personale
1.
A decorrere dalla data di approvazione del regolamento del personale
dell'Agenzia, il personale in servizio presso l'AIMA e' trasferito, con uno o
piu' decreti del Ministro per le politiche agricole, nei limiti della dotazione
organica fissata, all'Agenzia, secondo criteri e procedure determinati dal
Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro della funzione
pubblica, sentite le organizzazioni sindacali, previa domanda dell'interessato.
2.
Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Agenzia e' disciplinato ai
sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni
e integrazioni. L'istituzione di fondi di previdenza e' disciplinata dal
decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e successive modificazioni ed
integrazioni.
3.
Al personale trasferito all'Agenzia si applica quanto previsto dall'articolo 34
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Tale personale mantiene l'anzianita' e le
posizioni giuridiche maturate.
4.
Il personale dell'AIMA non trasferito all'Agenzia ai sensi del comma 1, e' trasferito
alle regioni con le relative risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, con le procedure di cui
all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Al personale non
trasferito alle regioni si applica l'articolo 35 del citato decreto legislativo
n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
5.
In sede di prima applicazione, l'Agenzia puo' conferire incarichi dirigenziali,
ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 29 del 1993,
come modificato dal decreto legislativo n. 80 del 1998, con contratti di
diritto privato a tempo determinato, a personale di particolare e documentata
qualificazione professionale, non presente nell'organico dell'AIMA, in numero
non superiore a 10 unita'.
6.
Fino all'espletamento delle procedure di cui al comma 4, gli oneri inerenti al
personale non trasferito all'Agenzia sono a carico del bilancio della soppressa
AIMA.
7.
Ai dipendenti dell'Agenzia si applica il regime pensionistico e quello relativo
all'indennita' di buonuscita previsto per il personale degli enti pubblici non
economici. Il pagamento delle pensioni in atto, alle quali provvede
direttamente l'AIMA, e' effettuato a partire dalla data 1 gennaio 2000
dall'INPDAP, al quale sono trasferite le partite di pensioni esistenti al 31
dicembre 1999.
8.
Al personale appartenente ai ruoli dell'AIMA alla data di entrata in vigore del
presente decreto, trasferito ai sensi delle disposizioni di cui al presente
articolo, si applica il trattamento giuridico ed economico spettante al
personale appartenente all'amministrazione o ente di destinazione. Per gli
eventuali trattamenti economici piu' favorevoli in godimento al momento del
definitivo trasferimento ad altro ente o amministrazione, si applica la
disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del
1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 7.
E n t r a t e
1.
Le entrate dell'Agenzia sono costituite:
a) dalle assegnazioni a carico dello Stato, finalizzate anche alla gestione
delle attivita' istituzionali dell'Agenzia, determinate con la legge
finanziaria;
b) dalle somme di provenienza dell'Unione europea per il finanziamento o il
cofinanziamento del funzionamento dell'Agenzia e dei rimborsi forfettari da
parte del FEOGA;
c) dai proventi realizzati nell'espletamento delle gestioni di intervento.
2.
Non costituiscono entrate, ai sensi delle lettere a), b), e c) del comma 1, le
assegnazioni a carico del bilancio dello Stato o della Unione europea destinate
ad essere erogate a terzi a titolo di aiuti o per spese connesse alla gestione
degli ammassi pubblici. Le somme destinate agli ammassi e agli aiuti
comunitari, anche cofinanziati, sono gestite su un conto infruttifero intestato
all'Agenzia con la dizione "Aiuti e ammassi comunitari" da tenersi
presso la Tesoreria centrale dello Stato. Tali somme, cosi' identificate,
costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'Agenzia.
3.
Con apposito decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro per le politiche
agricole, sono determinate le modalita' per l'accreditamento delle somme
destinate agli aiuti comunitari sui sottoconti infruttiferi intestati agli
organismi pagatori regionali.
Art.
8.
Ordinamento contabile
1.
L'esercizio finanziario dell'Agenzia inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina
il successivo 31 dicembre. Il bilancio preventivo e' deliberato dal consiglio
di amministrazione entro il 15 settembre dell'anno precedente e trasmesso nei
successivi cinque giorni al Ministero e al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, ai fini della relativa approvazione e del suo
coordinamento con le linee del Documento di programmazione economicofinanziaria
(DPEF) del Governo.
2.
Il primo esercizio termina il 31 dicembre successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo.
3.
L'Agenzia e' inserita nella tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n.
720, e successive modificazioni ed integrazioni, e ad essa si applica la
normativa prevista dagli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
4.
Il bilancio consuntivo dell'Agenzia e' sottoposto a certificazione ai sensi
degli articoli 155 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
e successive modificazioni.
5.
Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia e' esercitato dalla Corte
dei conti con le modalita' previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958,
n. 259.
Art.
9.
O r g a n i
1.
Sono organi dell'Agenzia:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori.
2.
Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, sovrintende al suo funzionamento
e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.
Puo' assumere deliberazioni di urgenza che devono essere sottoposte a ratifica
nella prima seduta successiva al consiglio di amministrazione. Il presidente e'
nominato con le procedure di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni.
3.
Il consiglio di amministrazione esercita tutte le competenze per
l'amministrazione e la gestione dell'Agenzia che non sono espressamente riservate
ad altri organi. Esso e' composto dal presidente e da quattro membri, nominati
con decreto del Ministro per le politiche agricole. Il consiglio puo' delegare
ad uno o piu' componenti funzioni specifiche.
4.
Il collegio dei revisori esplica il controllo sull'attivita' dell'Agenzia ai
sensi della normativa vigente. E' composto da tre membri effettivi e due
supplenti nominati con decreto del Ministro per le politiche agricole. Il
presidente e' designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica ed e' posto fuori ruolo. I revisori devono essere iscritti nel
registro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
5.
I componenti degli organi dell'Agenzia durano in carica tre anni e sono
rinnovabili una sola volta. I compensi relativi sono determinati con decreto
del Ministro per le politiche agricole di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica.
Art.
10.
Statuto e regolamento di amministrazione e contabilita'
1.
Lo statuto dell'Agenzia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, e' approvato con decreto del Ministro
per le politiche agricole, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica, su
propostadel consiglio di amministrazione. Lo statuto disciplina le competenze
degli organi e stabilisce i principi sull'organizzazione e sul funzionamento
dell'Agenzia.
2.
Il regolamento di amministrazione e contabilita' dell'Agenzia entro il temine
di cui al comma 1, e' deliberato dal consiglio di amministrazione, e approvato
con decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il regolamento deve
prevedere la separazione tra gestione dei fondi FEOGA e gestione dei fondi
nazionali e si conforma alla normativa comunitaria anche in deroga alle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n.
696, nonche' alle norme sulla contabilia' generale dello Stato.
3.
Il regolamento del personale e' deliberato, entro il termine di cui al comma 1,
dal Consiglio di amministrazione e approvato con decreto del Ministro per le
politiche agricole, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Il
regolamento determina la dotazione organica dell'Agenzia e prevede il rispetto,
nelle nuove assunzioni, delle disposizioni dell'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
4.
La struttura dell'Agenzia e la modalita' della gestione sono adeguate alle
esigenze derivanti dalla qualifica di organismo di coordinamento nonche' da
quella di organismo pagatore, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 729/70 del
Consiglio del 21 aprile 1970, (CE) n.1663/95 della Commissione del 7 luglio
1995, (CE) n. 896/97 della Commissione, del 20 maggio 1997 e successive
modificazioni ed integrazioni. In ogni caso, le funzioni di organismo di
coordinamento devono essere tenute nettamente distinte da quelle di organismo
pagatore. La struttura si articola in aree funzionali omogenee e centri di
imputazioni di responsabilita'.
5.
Nelle more dell'approvazione degli atti previsti nei commi 1, 2 e 3, si
applicano all'Agenzia le disposizioni vigenti per l'AIMA in quanto compatibili
con il presente decreto.
Art.
11.
Beni e dotazioni finanziarie
1.
L'Agenza e' dotata di un fondo di dotazione costituito dai beni mobili e
immobili strumentali alla sua attivita'. I beni materiali e immateriali della
soppressa AIMA sono trasferiti all'Agenzia.
2.
Nella dotazione di cui al comma 1 sono comprese le assegnazioni a carico dello
Stato occorrenti ad assicurare l'esecuzione da parte del SIAN, ai sensi
dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 173 del 1998, dei controlli
finalizzati alla gestione delle erogazioni previste dalla normativa comunitaria
e nazionale, effettuate dall'Agenzia e dai servizi ed organismi di cui
all'articolo 3, comma
4.
Dette assegnazioni sono calcolate al netto dei finanziamenti e cofinanziamenti
a favore degli organi nazionali di controllo previsti dalla vigente normativa
comunitaria.
Art.
12.
Norme transitorie
1.
Fino alla data di riconoscimento dell'Agenzia quale organismo pagatore, di cui
all'articolo 3, comma 4, l'AIMA in liquidazione continua a provvedere alla
erogazione degli aiuti comunitari relativi alle campagne in corso e a quelle
precedenti e svolge i compiti di organismo di intervento nel mercato agricolo
previsti dalla normativa comunitaria. I rapporti gia' in essere con le
organizzazioni professionali agricole in relazione all'attivita' istituzionale
delle stesse, in favore dei produttori agricoli aderenti, di informazione,
divulgazione, raccolta dati ed elementi di fatto occorrenti anche per le
operazioni di controllo previste dalla normativa comunitaria e nazionale e
rispondenti all'interesse della collettivita', sono prorogati sino alla
scadenza della campagna agraria in corso e comunque non oltre il 30 giugno
1999.
2.
Il commissario liquidatore, di cui all'articolo 1, comma 2, svolge anche le
funzioni necessarie all'adempimento dei compiti conservati quale organismo
pagatore dell'AIMA in liquidazione ai sensi del comma 1 del presente articolo,
nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1663/95. Dalla
data di insediamento del commissario liqudatore cessano dalle funzioni il
commissario straordinario di governo e il subcommissario dell'AIMA.
3.
Il commissario liquidatore provvede inoltre a curare il passaggio delle
attivita', delle funzioni e dei beni materiali e immateriali trasferiti
all'Agenzia e ad approvare il conto consuntivo finale dell'AIMA. A tal fine si
avvale, sino al termine della gestione, di un contingente del personale non
trasferito all'Agenzia, individuato con decreto del Ministro per le politiche
agricole.
4.
Allo scopo di garantire, da parte dell'AIMA, dell'Agenzia e dei servizi e degli
organismi pagatori, la continuita' nell'erogazione dei pagamenti degli aiuti ai
produttori, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo
15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, sono prorogati, sino
all'espletamento delle procedure di gara previste dalla normativa comunitaria,
da avviarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e
da concludersi, comunque, entro i successivi sei mesi, gli atti esecutivi e i
contratti stipulati per lo sviluppo, il funzionamento e l'esercizio dei sistemi
informativi del SIAN e dell'AIMA, per la gestione degli interventi connessi con
l'applicazione di regolamenti comunitari e nazionali in materia di aiuti e per
la gestione e l'aggiornamento degli schedari oleicolo e viticolo. I fondi
necessari all'AIMA, all'Agenzia e ai servizi e agli organismi pagatori, per i
predetti sono reperiti ai sensi dell'articolo 11, comma 2.
5.
Le spese per la liquidazione sono a carico di un fondo costituito presso il
Ministero, da trasferire su un conto corrente speciale acceso presso la
tesoreria provinciale dello Stato di Roma, finanziato con le disponibilita'
esistenti all'atto dell'insediamento del commissario liquidatore e con quelle
assegnate dalle successive leggi finanziarie.
6.
Il commissario liquidatore continua ad utilizzare i beni indispensabili alla
liquidazione secondo tempi e modalita' stabiliti con decreto dei Ministri del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per le politiche
agricole.
7.
Tutte le attivita' del commissario liquidatore cessano alla data del 31
dicembre 2000. Fino alla presentazione del conto finale il controllo sulle
attivita' e' esercitato dal collegio dei revisori in carica alla data della
soppressione dell'AIMA, ferme restando le competenze della Corte dei conti.
Entro il 30 giugno 2001, il commissario liquidatore ha l'obbligo di
presentazione del conto, verificato dal collegio dei revisori, relativamente
alle attivita' connesse alla gestione commissariale alla data del 31 dicembre
2000.
8.
I rapporti giuridici e le obbligazioni attive e passive ancora esistenti alla
data del 1 gennaio 2001 sono trasferiti al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, che subentra nella gestione ai sensi e con le
modalita' della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni. Per
i relativi adempimenti si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30
aprile 1998, n. 173, articolo 15.
9.
Il commissario liquidatore dell'AIMA e gli organi dell'Agenzia sono nominati
entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Un contingente di personale di cui all'articolo 6 e' distaccato
temporaneamente presso l'Agenzia, per le esigenze dei suddetti organi, con
decreto del Ministro per le politiche agricole.
Art.
13.
Organismo di certificazione
1.
A decorrere dall'anno finanziario comunitario 1999-2000, le funzioni di
certificazione dei conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti, con
riferimento alle spese a carico del FEOGA - Garanzia, sono svolte da un
apposito comitato istituito presso il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, che si avvale del personale del predetto
Ministero e di personale regionale designato dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, in possesso di idonea qualificazione professionale per i compiti di
certificazione.
2.
Il comitato di cui al comma 1 e' l'organismo indipendente sotto il profilo
funzionale dagli organismi pagatori e dall'organismo di coordinamento, previsto
dal regolamento (CE) n. 1663/95. La sua composizione e il suo funzionamento
sono disciplinati con regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro per le politiche
agricole.
3.
Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attivita' di cui al presente
articolo si fa fronte con le disponibilita' nazionali destinate agli interventi
previsti dai regolamenti comunitari. La determinazione dei compensi spettanti
ai membri e al personale del comitato, cui al comma 1, e' effettuata con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con il Ministro per le politiche agricole.
Art.
14.
Regioni a statuto speciali e province autonome
1.
Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano alle regioni a
statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto
e nei limiti dei relativi statuti e delle norme di attuazione.
Art.
15.
Entrata in vigore
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Fonte Dipartimento della Funzione
Pubblica