D.Lgs. 18-5-2001 n. 228
Orientamento
e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5
marzo 2001, n. 57.
Pubblicato
nella Gazz. Uff. 15 giugno 2001, n. 137, S.O.
Epigrafe
Premessa
1.
Imprenditore agricolo.
2.
Iscrizione al registro delle imprese.
3.
Attività agrituristiche.
4.
Esercizio dell'attività di vendita.
5.
Modifiche alla legge 3 maggio 1982, n. 203.
6.
Utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili.
7.
Prelazione di più confinanti.
8.
Conservazione dell'integrità dell'azienda agricola.
9.
Soci di società di persone.
10.
Attribuzione della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale.
11.
Attenuazione dei vincoli in materia di proprietà coltivatrice.
12.
Operazioni fondiarie dell'ISMEA.
13.
Distretti rurali e agroalimentari di qualità.
14.
Contratti di collaborazione con le pubbliche amministrazioni.
15.
Convenzioni con le pubbliche amministrazioni.
16.
Interventi per il rafforzamento e lo sviluppo delle imprese gestite
direttamente dai produttori agricoli.
17.
Trasferimento di adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli.
18.
Promozione dei processi di tracciabilità.
19.
Commissione interministeriale per la sicurezza alimentare.
20.
Istituti della concertazione.
21.
Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare
qualità e tipicità.
22.
Sorveglianza rinforzata.
23.
Prodotti di montagna.
24.
Indicatori di tempo e temperatura.
25.
Organizzazioni interprofessionali.
26.
Organizzazioni di produttori.
27.
Requisiti delle organizzazioni di produttori.
28.
Programmi di attività delle organizzazioni di produttori e delle loro forme
associate.
29.
Aiuti alle organizzazioni di produttori ed alle loro forme associate.
30.
Adeguamento delle borse merci.
31.
Programmazione negoziata.
32.
Procedure di finanziamento della ricerca.
33.
Disposizioni per gli organismi pagatori.
34.
Garanzie.
35.
Àmbito di applicazione.
36.
Disposizioni finanziarie.
Allegato
1
D.Lgs.
18 maggio 2001, n. 228 (1).
Orientamento
e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5
marzo 2001, n. 57.
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(1)
Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 2001, n. 137, S.O.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti
gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 aprile 2001;
Acquisito
il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il 24 aprile 2001;
Acquisito
il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2
maggio 2001;
Sulla
proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle
finanze, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e del commercio con l'estero, della sanità, dell'ambiente, per
la funzione pubblica, per gli affari regionali e per le politiche comunitarie;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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Capo
I - Soggetti e attività
1.
Imprenditore agricolo.
1.
(2).
2.
Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed
i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui
all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente
ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.
------------------------
(2)
Sostituisce l'articolo 2135 del codice civile.
2.
Iscrizione al registro delle imprese.
1.
L'iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle
società semplici esercenti attività agricola nella sezione speciale del
registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile,
oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle
leggi speciali, ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile.
------------------------
3.
Attività agrituristiche.
1.
Rientrano fra le attività agrituristiche di cui alla legge 5 dicembre 1985, n.
730, ancorché svolte all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità
dell'impresa, l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche,
di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una
migliore fruizione e conoscenza del territorio, nonché la degustazione dei
prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita del vino, ai sensi della legge 27
luglio 1999, n. 268. La stagionalità dell'ospitalità agrituristica si intende
riferita alla durata del soggiorno dei singoli ospiti.
2.
Possono essere addetti ad attività agrituristiche, e sono considerati
lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale,
assicurativa e fiscale, i familiari di cui all'articolo 230-bis del codice
civile, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, determinato e parziale.
3.
Alle opere ed ai fabbricati destinati ad attività agrituristiche si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 9, lettera a) ed all'articolo 10 della
legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonché di cui all'articolo 24, comma 2, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere
provvisionali per l'accessibilità ed il superamento delle barriere
architettoniche.
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4.
Esercizio dell'attività di vendita.
1.
Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle
imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere
direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti
provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le
disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
2.
La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a
previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e
può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione.
3.
La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del
richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di
ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende
praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi
compreso il commercio elettronico.
4.
Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante
su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è
indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per
la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio
la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio
medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
5.
La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti
derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei
prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo
produttivo dell'impresa.
6.
Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli,
singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui
amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse
alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in
giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella
preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio
dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal
passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
7.
Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a
non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del
medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.
8.
Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non
provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore
a lire 80 milioni per gli imprenditori individuali ovvero a lire 2 miliardi per
le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114
del 1998.
------------------------
Capo
II - Contratti agrari, integrità aziendale e distretti
5.
Modifiche alla legge 3 maggio 1982, n. 203.
1.
(3).
------------------------
(3)
Aggiunge l'articolo 4-bis alla L. 3 maggio 1982, n. 203.
6.
Utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili.
1.
Le disposizioni recate dalla legge 12 giugno 1962, n. 567, e successive
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11, e successive modificazioni,
dalla legge 3 maggio 1982, n. 203, e successive modificazioni, si applicano
anche ai terreni demaniali o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsiasi
natura o del patrimonio indisponibile appartenenti ad enti pubblici,
territoriali o non territoriali, ivi compresi i terreni golenali, che siano
oggetto di affitto o di concessione amministrativa.
2.
L'ente proprietario può recedere in tutto o in parte dalla concessione o dal
contratto di affitto mediante preavviso non inferiore a sei mesi e pagamento di
una indennità per le coltivazioni in corso che vadano perdute nell'ipotesi che
il terreno demaniale o equiparato o facente parte del patrimonio indisponibile
debba essere improcrastinabilmente destinato al fine per il quale la
demanialità o l'indisponibilità è posta.
3.
Sui terreni di cui al comma 1 del presente articolo sono ammessi soltanto i
miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni concordati tra le parti o
quelli eseguiti a seguito del procedimento di cui all'articolo 16 della legge 3
maggio 1982, n. 203. In quest'ultimo caso l'autorità competente non può
emettere parere favorevole se i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni
mantengono la loro utilità anche dopo la restituzione del terreno alla sua
destinazione istituzionale.
4.
Gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, alla scadenza della
concessione amministrativa o del contratto di affitto, per la concessione e la
locazione dei terreni di loro proprietà devono adottare procedure di
licitazione privata o trattativa privata. A tal fine possono avvalersi della
disposizione di cui all'articolo 23, terzo comma, della legge 11 febbraio 1971,
n. 11, come sostituito dal primo comma dell'articolo 45 della legge 3 maggio
1982, n. 203.
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7.
Prelazione di più confinanti.
1.
Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui
rispettivamente all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive
modificazioni, ed all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, nel caso
di più soggetti confinanti, si intendono, quali criteri preferenziali,
nell'ordine, la presenza come partecipi nelle rispettive imprese di coltivatori
diretti e imprenditori agricoli a titolo principale di età compresa tra i 18 e
i 40 anni o in cooperative di conduzione associata dei terreni, il numero di
essi nonché il possesso da parte degli stessi di conoscenze e competenze
adeguate ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/99 del
Consiglio, del 17 maggio 1999.
------------------------
8.
Conservazione dell'integrità dell'azienda agricola.
1.
Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1994, n. 97,
si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2002, anche alle aziende agricole
ubicate in comuni non montani.
------------------------
9.
Soci di società di persone.
1.
Ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della
qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo
principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le
agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore
delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche. I predetti
soggetti mantengono la qualifica previdenziale e, ai fini del raggiungimento,
da parte del socio, del fabbisogno lavorativo prescritto, si computa anche
l'apporto delle unità attive iscritte nel rispettivo nucleo familiare.
------------------------
10.
Attribuzione della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale.
1.
(4).
2.
Restano ferme le disposizioni di cui al testo unico delle imposte dirette
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
------------------------
(4)
Aggiunge un comma all'art. 12, L. 9 maggio 1975, n. 153.
11.
Attenuazione dei vincoli in materia di proprietà coltivatrice.
1.
Il periodo di decadenza dai benefìci previsti dalla vigente legislazione in
materia di formazione e di arrotondamento di proprietà coltivatrice è ridotto
da dieci a cinque anni.
2.
La estinzione anticipata del mutuo o la vendita del fondo acquistato con i
suddetti benefìci non possono aver luogo prima che siano decorsi cinque anni
dall'acquisto.
3.
Non incorre nella decadenza dei benefìci l'acquirente che, durante il periodo
vincolativo di cui ai commi 1 e 2, ferma restando la destinazione agricola,
alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso a favore del coniuge, di
parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano
l'attività di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile,
come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto. Le disposizioni del
presente comma si applicano anche in tutti i casi di alienazione conseguente
all'attuazione di politiche comunitarie, nazionali e regionali volte a favorire
l'insediamento di giovani in agricoltura o tendenti a promuovere il
prepensionamento nel settore.
4.
All'articolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
al primo comma, le parole: "trenta anni" sono sostituite dalle
seguenti: "quindici anni";
b)
(5).
5.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli atti di
acquisto posti in essere in data antecedente di almeno cinque anni la data di
entrata in vigore del presente decreto.
------------------------
(5)
Aggiunge un comma, dopo il terzo, all'art. 11, L. 14 agosto 1971, n. 817.
12.
Operazioni fondiarie dell'ISMEA.
1.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le
risorse finanziarie derivanti dalla gestione finanziaria di cui al titolo II
della legge 26 maggio 1965, n. 590, recante interventi degli enti di sviluppo
nella formazione della proprietà coltivatrice, sono trasferiti all'ISMEA e
destinati alle operazioni fondiarie previste dall'articolo 4, comma 1, della
legge 15 dicembre 1998, n. 441. All'ISMEA non si applicano le disposizioni
della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni e integrazioni.
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13.
Distretti rurali e agroalimentari di qualità.
1.
Si definiscono distretti rurali i sistemi produttivi locali di cui all'articolo
36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni,
caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante
dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla
produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le
tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.
2.
Si definiscono distretti agroalimentari di qualità i sistemi produttivi locali,
anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza
economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese
agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e
tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da
produzioni tradizionali o tipiche.
3.
Le regioni provvedono all'individuazione dei distretti rurali e dei distretti
agroalimentari.
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Capo
III - Rapporti con le pubbliche amministrazioni
14.
Contratti di collaborazione con le pubbliche amministrazioni.
1.
Le pubbliche amministrazioni possono concludere contratti di collaborazione,
anche ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, con gli imprenditori agricoli anche su richiesta delle organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, per la
promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle
produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali.
2.
I contratti di collaborazione sono destinati ad assicurare il sostegno e lo
sviluppo dell'imprenditoria agricola locale, anche attraverso la valorizzazione
delle peculiarità dei prodotti tipici, biologici e di qualità, anche tenendo
conto dei distretti agroalimentari, rurali e ittici.
3.
Al fine di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori e di consentire
la conoscenza della provenienza della materia prima e della peculiarità delle
produzioni di cui ai commi 1 e 2, le pubbliche amministrazioni, nel rispetto
degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura,
possono concludere contratti di promozione con gli imprenditori agricoli che si
impegnino nell'esercizio dell'attività di impresa ad assicurare la tutela delle
risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio
agrario e forestale.
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15.
Convenzioni con le pubbliche amministrazioni.
1.
Al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed
alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e
forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di
promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del
territorio, le pubbliche amministrazioni possono stipulare convenzioni con gli
imprenditori agricoli.
2.
Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le prestazioni delle pubbliche
amministrazioni che possono consistere, nel rispetto degli Orientamenti
comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura anche in finanziamenti,
concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere
pubbliche. Per le predette finalità le pubbliche amministrazioni, in deroga
alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori
agricoli di importo annuale non superiore a 50 milioni di lire nel caso di
imprenditori singoli, e 300 milioni di lire nel caso di imprenditori in forma
associata.
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Capo
IV - Rafforzamento della filiera agroalimentare
16.
Interventi per il rafforzamento e lo sviluppo delle imprese gestite
direttamente dai produttori agricoli.
1.
Il regime di aiuti istituito dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo
30 aprile 1998, n. 173, è finalizzato anche a favorire il riorientamento delle
filiere produttive nell'ottica della sicurezza alimentare e della tracciabilità
degli alimenti e si applica prioritariamente a favore delle imprese gestite
direttamente dai produttori agricoli, ivi comprese:
a)
le società cooperative agricole e loro consorzi che utilizzano prevalentemente
prodotti conferiti dai soci;
b)
le organizzazioni di produttori e loro forme associate riconosciute ai sensi
dell'articolo 26 del presente decreto;
c)
le società di capitali in cui oltre il 50 per cento del capitale sociale sia
sottoscritto da imprenditori agricoli o dalle società di cui alle lettere a) e
b).
------------------------
17.
Trasferimento di adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli.
1.
Il rispetto del criterio fissato dall'articolo 26, paragrafo 2 del regolamento
(CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativamente alla garanzia
del trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli
nella concessione degli aiuti da parte dell'Unione europea e dello Stato
membro, ove non diversamente stabilito dai piani di sviluppo rurale di cui al
regolamento (CE) n. 1257/99 e dai programmi operativi regionali di cui al
regolamento (CE) n. 1260/99, è assicurato con la dimostrazione, da parte delle
imprese agroalimentari, dell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti
stipulati, anche nel rispetto di accordi interprofessionali, con i produttori
interessati alla produzione oggetto degli investimenti benefìciari del sostegno
pubblico. Nel caso di imprese cooperative e loro consorzi il rispetto del
suddetto criterio è assicurato almeno mediante l'utilizzazione prevalente,
nelle attività di trasformazione e di commercializzazione, dei prodotti
conferiti da parte dei produttori associati.
2.
Le amministrazioni competenti in relazione all'attuazione dell'intervento
individuano i termini e le modalità che consentono di soddisfare il criterio di
cui al comma 1. Il rispetto di tale criterio costituisce vincolo per la
erogazione del sostegno agli investimenti, anche in relazione alla restituzione
del contributo erogato.
3.
Al fine di consentire l'effettivo trasferimento del vantaggio economico ai
produttori da parte delle imprese benefìciarie delle provvidenze di cui alla
legge 8 agosto 1991, n. 252, anche ai soggetti che subiscono gli effetti
negativi derivanti dall'epidemia di encefalopatia spongiforme bovina, l'impegno
a non cedere o alienare assunto relativamente agli investimenti di cui alla
lettera c) dell'allegato C alla circolare del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste 1° ottobre 1991, n. 265, si intende a tutti gli effetti assolto purché
esso sia stato rispettato per almeno un terzo del periodo inizialmente
previsto.
------------------------
18.
Promozione dei processi di tracciabilità.
1.
Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministro della
sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definite le modalità
per la promozione, in tutte le fasi della produzione e della distribuzione, di
un sistema volontario di tracciabilità degli alimenti, dei mangimi e degli
animali destinati alla produzione alimentare e delle sostanze destinate o atte
a far parte di un alimento o di un mangime in base ai seguenti criteri:
a)
favorire la massima adesione al sistema volontario di tracciabilità anche
attraverso accordi di filiera;
b)
definire un sistema di certificazione atto a garantire la tracciabilità,
promuovendone la diffusione;
c)
definire un piano di controllo allo scopo di assicurare il corretto
funzionamento del sistema di tracciabilità.
2.
Le amministrazioni competenti, al fini dell'accesso degli esercenti attività
agricola, alimentare o mangimistica ai contributi previsti dall'ordinamento
nazionale, assicurano priorità alle imprese che assicurano la tracciabilità,
certificata ai sensi dell'atto di indirizzo e coordinamento.
------------------------
19.
Commissione interministeriale per la sicurezza alimentare.
1.
È istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, la Commissione interministeriale
per la sicurezza alimentare. La Commissione attua il coordinamento delle
attività delle amministrazioni competenti in materia di sicurezza alimentare,
ferme restando le competenze delle amministrazioni medesime, e studia i
problemi connessi all'istituzione dell'Autorità europea per gli alimenti ed
all'individuazione del punto di contatto nazionale con detta Autorità.
2.
La Commissione di cui al comma 1 è composta di otto membri, designati, uno
ciascuno, dai Ministri delegati per la funzione pubblica e per le politiche
comunitarie e, due per ciascuno, dai Ministri della sanità, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, delle politiche agricole e forestali.
3.
A conclusione dei propri lavori la Commissione di cui al comma 1 redige una
relazione, anche con riguardo ad eventuali proposte operative in materia di
coordinamento delle competenze in materia di sicurezza alimentare e di
individuazione del punto di contatto nazionale dell'Autorità europea per gli
alimenti.
------------------------
20.
Istituti della concertazione.
1.
Nella definizione delle politiche agroalimentari il Governo si avvale del
Tavolo agroalimentare istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, che è convocato con cadenza almeno trimestrale. Al Tavolo
agroalimentare partecipa una delegazione del Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n.
281, composta di tre rappresentanti designati dal Consiglio medesimo.
2.
Le modalità delle ulteriori attività di concertazione presso il Ministero delle
politiche agricole e forestali sono definite con decreto del Ministro.
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21.
Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare
qualità e tipicità.
1.
Fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come
modificato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e senza nuovi o
maggiori oneri a carico dei rispettivi bilanci, lo Stato, le regioni e gli enti
locali tutelano, nell'àmbito delle rispettive competenze:
a)
la tipicità, la qualità, le caratteristiche alimentari e nutrizionali, nonché
le tradizioni rurali di elaborazione dei prodotti agricoli e alimentari a
denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine
controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine protetta (DOP), a
indicazione geografica protetta (IGP) e a indicazione geografica tutelata
(IGT);
b)
le aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura
biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24
giugno 1991;
c)
le zone aventi specifico interesse agrituristico.
2.
La tutela di cui al comma 1 è realizzata, in particolare, con:
a)
la definizione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla
localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, di cui
all'articolo 22, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 1997,
n. 389, e l'adozione di tutte le misure utili per perseguire gli obiettivi di
cui al comma 2 dell'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997;
b)
l'adozione dei piani territoriali di coordinamento di cui all'articolo 15,
comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e l'individuazione delle zone non
idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti ai
sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera e), del citato decreto legislativo n.
22 del 1997, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 389 del
1997.
------------------------
22.
Sorveglianza rinforzata.
1.
I vegetali, le sementi, i prodotti antiparassitari di uso agricolo e i prodotti
assimilati, i fertilizzanti, i composti e i materiali di sostegno, che sono
composti in tutto o in parte di organismi geneticamente modificati, sono
soggetti ad uno specifico monitoraggio territoriale.
2.
I Servizi fitosanitari regionali, nell'àmbito delle attività ispettive previste
dalle vigenti normative fitosanitarie sui vegetali e prodotti vegetali,
collaborano con le strutture incaricate dell'effettuazione dei controlli sugli
organismi geneticamente modificati.
3.
Le modalità per l'espletamento del monitoraggio, anche al fine di assicurare
omogeneità di interventi e raccordo operativo con il Servizio fitosanitario
centrale del Ministero delle politiche agricole e forestali, sono stabilite con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i
Ministri della sanità e dell'ambiente e d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, senza oneri
aggiuntivi a carico dei bilanci dello Stato, delle regioni e delle province.
------------------------
23.
Prodotti di montagna.
1.
Le denominazioni "montagna", "prodotto di montagna" e
simili possono essere utilizzati per i prodotti agricoli e alimentari, soltanto
ove questi siano prodotti ed elaborati nelle aree di montagna come definite
dalla normativa comunitaria in applicazione dell'articolo 3 della direttiva n.
75/268 del Consiglio del 28 aprile 1975 e dai programmi di cui al regolamento
CE n. 1257/99.
------------------------
24.
Indicatori di tempo e temperatura.
1.
Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e della sanità,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni, sono
definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i criteri per promuovere l'indicazione in etichetta delle modalità di
conservazione dei prodotti agroalimentari in relazione al tempo ed alla
temperatura da riportare all'interno ed all'esterno degli imballaggi
preconfezionati di prodotti agroalimentari freschi, refrigerati e surgelati di
breve durabilità.
------------------------
25.
Organizzazioni interprofessionali.
1.
All'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, all'alinea, le parole: "qualsiasi organismo che" sono
sostituite dalle seguenti: "un'associazione costituita ai sensi degli
articoli 14 e seguenti del codice civile e riconosciuta ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361";
b)
(6);
c)
(7).
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(6)
Sostituisce la lett. a) al comma 1 dell'art. 12, D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173.
(7)
Sostituisce, con i commi da 2 a 2-quater, l'originario comma 2 dell'art. 12,
D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173.
26.
Organizzazioni di produttori.
1.
Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate hanno lo scopo di:
a)
assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla
domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;
b)
concentrare l'offerta e commercializzare la produzione degli associati;
c)
ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;
d)
promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente
e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità delle
produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei
suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità.
2.
Ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori e le loro forme
associate devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:
a)
società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei
prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori
agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative
agricole e loro consorzi;
b)
società cooperative agricole e loro consorzi;
c)
consorzi con attività esterne di cui all'articolo 2612 e seguenti del codice
civile o società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile,
costituiti da imprenditori agricoli o loro forme societarie.
3.
Le regioni riconoscono, ai fini del presente decreto, le organizzazioni di
produttori che ne facciano richiesta a condizione che gli statuti:
a)
prevedano l'obbligo per i soci almeno di:
1)
applicare in materia di produzione, commercializzazione, tutela ambientale le
regole dettate dall'organizzazione;
2)
aderire, per quanto riguarda la produzione oggetto dell'attività delle
organizzazioni, ad una sola di esse;
3)
far vendere almeno il 75% della propria produzione direttamente
dall'organizzazione;
4)
versare contributi finanziari per la realizzazione delle finalità
istituzionali;
5)
mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso,
osservare il preavviso di almeno dodici mesi;
b)
contengano disposizioni concernenti:
1)
regole atte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione e
l'assunzione autonoma delle decisioni da essa adottate;
2)
le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare,
di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalle
organizzazioni;
3)
le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento
dell'organizzazione.
4.
Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate devono, altresì,
rispondere ai criteri previsti dal presente decreto legislativo ed a tal fine
comprovare di rappresentare un numero minimo di produttori ed un volume minimo
di produzione commercializzabile per il settore o il prodotto per il quale si
chiede il riconoscimento, come determinati dall'articolo 27. Esse inoltre
devono dimostrare di mettere effettivamente a disposizione dei soci i mezzi
tecnici necessari per lo stoccaggio, il confezionamento, la preparazione, la
commercializzazione del prodotto e garantire altresì una gestione commerciale,
contabile e di bilancio adeguata alle finalità istituzionali.
5.
Le regioni determinano, con propri provvedimenti, senza oneri aggiuntivi, le
modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni di produttori
al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento e per la
revoca del relativo provvedimento.
6.
Spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali i compiti di
riconoscimento, controllo, vigilanza e sostegno delle unioni e delle
associazioni nazionali dei produttori agricoli, ai sensi dell'articolo 33,
comma 3, del decreto 30 luglio 1999, n. 300.
7.
Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo
le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre
1978, n. 674, adottano delibere di trasformazione in una delle forme giuridiche
previste dal presente articolo. Gli aiuti di avviamento previsti dalla
legislazione vigente sono concessi in proporzione alle spese reali di
costituzione e di funzionamento aggiuntive. Nel caso le associazioni non
adottino le predette delibere le regioni dispongono la revoca del
riconoscimento. Gli atti e le formalità posti in essere ai fini della
trasformazione sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi, all'imposta
sostitutiva determinata nella misura di lire un milione.
------------------------
27.
Requisiti delle organizzazioni di produttori.
1.
Le organizzazioni di produttori devono, ai fini del riconoscimento,
rappresentare un numero minimo di produttori aderenti come determinati in
relazione aciascun settore produttivo nell'allegato 1 ed un volume minimo di
produzione commercializzabile determinato nel 5 per cento del volume di
produzione della regione di riferimento. Il numero minimo di produttori
aderenti ed il volume, espresso, per ciascun settore o prodotto, in quantità o
in valore, sono aggiornati con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni possono
ridurre nella misura massima del 50 per cento detta percentuale, nei seguenti
casi:
a)
qualora le regioni procedenti al riconoscimento siano individuate
nell'obiettivo 1 ai sensi della normativa comunitaria;
b)
qualora l'organizzazione di produttori richiedente il riconoscimento abbia
almeno il 50 per cento dei soci ubicati in zone definite svantaggiate ai sensi
della normativa comunitaria;
c)
qualora la quota prevalente della produzione commercializzata dalla
organizzazione di produttori sia certificata biologica ai sensi della vigente
normativa.
2.
Le regioni possono, inoltre, derogare al numero minimo di produttori indicato
nell'allegato 1 se l'organizzazione di produttori commercializza almeno il 50
per cento del volume di produzione della regione di riferimento. Nel caso in
cui l'organizzazione di produttori chieda il riconoscimento per i vini di
qualità prodotti in regioni determinate, si considera, quale soglia minima, il
30 per cento del totale del volume di produzione ed il 30 per cento dei
produttori della zona classificata V.Q.P.R.D.
3.
Le regioni possono stabilire limiti superiori a quelli di cui al comma 1.
4.
Qualora una organizzazione di produttori sia costituita da soci le cui aziende
sono ubicate in più regioni, è competente al riconoscimento la regione nel cui
territorio è stato realizzato il maggior valore della produzione
commercializzata. I relativi accertamenti sono effettuati dalle regioni
interessate su richiesta della regione competente al riconoscimento.
------------------------
28.
Programmi di attività delle organizzazioni di produttori e delle loro forme
associate.
1.
Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate costituiscono un
fondo di esercizio alimentato dai contributi dei soci e da finanziamenti
pubblici per la realizzazione di programmi di attività che debbono prevedere:
a)
azioni rivolte al miglioramento qualitativo dei prodotti, allo sviluppo della
loro valorizzazione commerciale, anche attraverso la promozione di accordi interprofessionali,
alla loro promozione presso i consumatori, alla promozione della diffusione di
sistemi di certificazione della qualità e di tracciabilità dei singoli
prodotti, alla creazione di linee di prodotti biologici, alla promozione della
produzione ottenuta mediante metodi di lotta integrata o di altri metodi di
produzione rispettosi dell'ambiente;
b)
misure destinate a promuovere l'utilizzo, da parte dei produttori, di tecniche
rispettose dell'ambiente, nonché le risorse umane e tecniche necessarie per
l'accertamento dell'osservanza della normativa fitosanitaria vigente;
c)
azioni rivolte alla realizzazione e sviluppo di accordi di filiera, o
qualsivoglia ulteriore azione volta al perseguimento delle proprie finalità.
------------------------
29.
Aiuti alle organizzazioni di produttori ed alle loro forme associate.
1.
Le regioni ed il Ministero delle politiche agricole e forestali possono
concedere, rispettivamente, alle organizzazioni di produttori ed alle loro
forme associate aiuti di avviamento o di ampliamento delle attività,
conformemente agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore
agricolo.
------------------------
30.
Adeguamento delle borse merci.
1.
Le contrattazioni delle merci e delle derrate di cui alla legge 20 marzo 1913,
n. 272, e successive modificazioni, sono svolte anche attraverso strumenti
informatici o per via telematica.
2.
Al fine di rendere uniformi le modalità di gestione, di vigilanza e di accesso
alle negoziazioni telematiche, le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura adottano, durante un periodo sperimentale di dodici mesi, apposite
norme tecniche, in conformità a quanto stabilito dal decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 dicembre 2000, idonee a
consentire l'accesso alle contrattazioni, anche da postazioni remote, ad una
unica piattaforma telematica.
3.
Entro il termine del periodo sperimentale di cui al comma 2, il Ministro delle
attività produttive emana un regolamento per il funzionamento del sistema
telematico delle borse merci italiane.
4.
Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, i risultati in
termini di prezzi di riferimento e di quantità delle merci e delle derrate
negoziate in via telematica sono oggetto di comunicazione, da parte delle
società di gestione, alle Deputazioni delle Borse merci, nonché di
pubblicazione nel bollettino ufficiale dei prezzi, edito dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
5.
Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 le norme
della legge 20 marzo 1913, n. 272, cessano di avere applicazione nei confronti
delle contrattazioni dei prodotti fungibili agricoli, agroindustriali, ittici e
tipici.
------------------------
31.
Programmazione negoziata.
1.
Nel documento di programmazione agroalimentare e forestale e nel documento di
programmazione economica e finanziaria sono definiti, per il periodo di
riferimento, gli obiettivi strategici da conseguire attraverso gli strumenti della
programmazione negoziata in agricoltura.
2.
Nell'àmbito dei fondi stanziati annualmente dalla legge finanziaria ai sensi
della legge 30 giugno 1998, n. 208, e successive modificazioni, il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) provvede ad
individuare una quota da destinare agli obiettivi di cui al comma 1.
------------------------
Capo
V - Disposizioni diverse
32.
Procedure di finanziamento della ricerca.
1.
Per gli enti del settore di ricerca in agricoltura di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, nell'attesa dell'adozione del relativo
decreto ed allo scopo di assicurare l'ordinaria prosecuzione dell'attività, il
Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato ad erogare acconti
sulla base delle previsioni contenute nel decreto di riparto, nonché dei
contributi assegnati come competenza nel precedente anno.
------------------------
33.
Disposizioni per gli organismi pagatori.
1.
I procedimenti per erogazioni da parte degli Organismi pagatori riconosciuti di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come
modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, sono
sospesi riguardo ai benefìciari nei cui confronti siano pervenute da parte di
organismi di accertamento e di controllo, notizie circostanziate di indebite
percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, finché
i fatti non siano definitivamente accertati.
2.
I procedimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono riavviati a seguito di
presentazione di idonea garanzia da parte dei benefìciari.
3.
[Il Comitato preposto all'esercizio delle funzioni di organismo pagatore
dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di cui al comma 4
dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 165 del 1999, come
sostituito dall'articolo 9, comma 2, del citato decreto legislativo n. 188 del
2000, è l'organo di gestione per l'esercizio delle funzioni medesime ed opera
in regime di autonomia gestionale, negoziale, amministrativa e contabile e con
proprie dotazioni finanziarie e di personale, sulla base di direttive del
Ministro delle politiche agricole e forestali. Le determinazioni del Comitato
aventi rilevanza esterna sono attuate dal presidente dell'AGEA] (8).
4.
[Il consiglio di amministrazione dell'AGEA, entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sentito il Comitato di cui al comma 3,
sottopone ai Ministri competenti le modifiche alle disposizioni dello statuto,
del regolamento di amministrazione e contabilità e del regolamento del
personale che si rendono necessarie per l'attuazione del citato comma 3,
prevedendo in particolare le idonee forme di rappresentanza del Comitato per lo
svolgimento delle funzioni ad esso attribuite] (9).
5.
[La dotazione finanziaria dell'organismo pagatore dell'AGEA è determinata
annualmente in sede di approvazione del bilancio preventivo sulla base di
direttive del Ministro delle politiche agricole e forestali] (10).
------------------------
(8)
Comma abrogato dall'art. 2, D.L. 22 ottobre 2001, n. 381.
(9)
Comma abrogato dall'art. 2, D.L. 22 ottobre 2001, n. 381.
(10)
Comma abrogato dall'art. 2, D.L. 22 ottobre 2001, n. 381.
34.
Garanzie.
1.
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248,
l'àmbito di applicazione della garanzia diretta e della cogaranzia di cui,
rispettivamente, agli articoli 2 e 4 del medesimo decreto, è esteso ai settori
agricolo, agroalimentare e della pesca. La garanzia diretta e la cogaranzia
sono concesse nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti
di Stato sotto forma di garanzia di cui alla comunicazione della Commissione CE
2000/C 71/07.
------------------------
35.
Àmbito di applicazione.
1.
Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto
speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei
limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
------------------------
36.
Disposizioni finanziarie.
1.
Agli oneri derivanti dal presente decreto, quantificati complessivamente in
lire 83,895 miliardi per l'anno 2001 e in lire 95,895 miliardi a decorrere dal
2002, di cui lire 68,963 miliardi per l'articolo 1, comma 2, lire 7,052
miliardi per l'articolo 3, lire 12 miliardi a decorrere dal 2002 per l'articolo
8, lire 56 milioni per l'articolo 9, lire 7,824 miliardi per l'articolo 10, si
provvede:
a)
per gli anni 2001 e 2002 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata
dall'articolo 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come rifinanziata dalla
legge 23 dicembre 2000, n. 388;
b)
per l'anno 2003 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata - ai
sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 - dalla
tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
------------------------
Allegato
1
(art.
27, comma 1)