Decreto
Legislativo 27 luglio 1999, n. 279
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1999
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione;
Vista
la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Vista
la legge 1 aprile 1981, n. 121;
Visto
il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Ritenuto
di dover apportare integrazioni al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
e, in particolare, all'articolo 160;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 gennaio 1999;
Acquisito
il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito
il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione
della riforma amministrativa, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Acquisito
il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23
luglio 1999;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per gli
affari regionali e dell'interno;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1.
All'articolo 160 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' aggiunto il
seguente comma:
"2-bis.
All'articolo 20 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il secondo comma e' sostituito dal seguente: ''Il comitato e' presieduto dal
prefetto ed e' composto dal questore, dal sindaco del comune capoluogo e dal
presidente della provincia, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri
e del Corpo della guardia di finanza, nonche' dai sindaci degli altri comuni
interessati, quando devono trattarsi questioni riferibili ai rispettivi ambiti
territoriali.'';
b) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: ''Alla convocazione e alla
formazione dell'ordine del giorno del comitato provvede il prefetto. La
convocazione e' in ogni caso disposta quando lo richiede il sindaco del comune
capoluogo di provincia per la trattazione di questioni attinenti alla sicurezza
della comunita' locale o per la prevenzione di tensioni o conflitti sociali che
possono comportare turbamenti dell'ordine o della sicurezza pubblica in ambito
comunale. Per la trattazione delle medesime questioni, su richiesta del
sindaco, e' altresi' integrato, ove occorra, l'ordine del giorno del
comitato.''".
Fonte Dipartimento della Funzione
Pubblica