D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 (1).
Disposizioni per la razionalizzazione degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4,
lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 1998, n. 99.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della
Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega
al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure
urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1998;
Acquisito il parere della conferenza unificata,
istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere della commissione parlamentare
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, ai sensi
dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Acquisito il parere della commissione parlamentare
per le questioni regionali;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni del 27 e del 30 marzo 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana il seguente decreto legislativo:
1. Oggetto.
1. Il presente decreto individua i princìpi che
regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno
pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi,
i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefìci di qualsiasi genere,
di seguito denominati «interventi», concessi da amministrazioni pubbliche,
anche attraverso soggetti terzi.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
d'intesa con i Ministri competenti per materia, con proprio decreto individua i
criteri generali per la gestione e il coordinamento di tutti gli interventi,
nonché le deroghe necessarie per l'attuazione di interventi disciplinati sulla
base di accordi internazionali.
3. I princìpi del presente decreto costituiscono
princìpi generali dell'ordinamento dello Stato. Le regioni a statuto ordinario
ne assicurano l'attuazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.
2. Modalità di attuazione.
1. Gli interventi sono disposti in conformità alla
normativa dell'Unione europea; il calcolo dell'intensità di aiuto, ove
consentito, è effettuato in equivalente sovvenzione lorda o netta. In ogni caso
tale modalità di calcolo non è applicata ai regimi di aiuto secondo la regola
del «de minimis» di cui alla comunicazione della Commissione europea,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C68 del 6 marzo
1996, e successive modifiche e integrazioni.
2. Il tasso da applicare per le operazioni di
attualizzazione e rivalutazione, nonché la definizione di piccola e media
impresa sono indicati e aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, in conformità con le disposizioni dell'Unione
europea (2).
3. I soggetti interessati hanno diritto agli
interventi esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste
dalla legge. Il soggetto competente comunica tempestivamente, con avviso da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto
esaurimento delle risorse disponibili e restituisce agli istanti le cui
richieste non siano state soddisfatte, la documentazione da essi inviata a loro
spese. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il soggetto
competente comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative
domande, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, almeno sessanta giorni prima del termine iniziale.
(2) Il tasso da applicare per le operazioni di
attualizzazione/rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle
agevolazioni a favore delle imprese è stato fissato, a partire dal 1° gennaio
1999, al 6,18% dal D.M. 20 gennaio 1999 (Gazz. Uff. 26 gennaio 1999, n. 20), a
partire dal 1° agosto 1999, al 4,76% dal D.M. 20 settembre 1999 (Gazz. Uff. 25
settembre 1999, n. 226), a partire dal 1° novembre 1999, al 5,61% dal D.M. 10
novembre 1999 (Gazz. Uff. 16 novembre 1999, n. 269), a partire dal 1° gennaio
2000, al 5,70% dal D.M. 10 febbraio 2000 (Gazz. Uff. 18 febbraio 2000, n. 40)
e, a partire dal 1° gennaio 2001, al 6,33 % dal D.M. 25 gennaio 2001 (Gazz.
Uff. 8 febbraio 2001, n. 32).
3. Procedimenti e moduli organizzativi.
1. Gli interventi sono attuati con procedimento
automatico, valutativo, o negoziale.
2. Ferma restando la concessione da parte del
soggetto competente, per lo svolgimento dell'attività istruttoria o di
erogazione, tenuto conto della complessità degli adempimenti di natura tecnica
o gestionale, possono essere stipulate convenzioni, le cui obbligazioni sono di
natura privatistica, con società o enti in possesso dei necessari requisiti
tecnici, organizzativi e di terzietà in relazione allo svolgimento delle
predette attività, selezionati tramite le procedure di gara previste dal
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Gli oneri derivanti dalle
convenzioni in misura non superiore a quanto determinato in sede di
aggiudicazione della gara sono posti a carico degli stanziamenti cui le
convenzioni si riferiscono: in ogni caso è disposto il pagamento di penali in
caso di revoca di interventi dall'aggiudicatario in misura percentuale sul
valore dell'intervento, fatti salvi esclusivamente i casi di accertata falsità
dei documenti.
3. Per la valutazione degli aspetti specialistici e
dei risultati attesi dagli interventi, il soggetto competente per la
concessione può avvalersi di esperti prescelti a rotazione da appositi elenchi,
aperti a tutti gli interessati, previa verifica della insussistenza di cause di
incompatibilità e del possesso dei necessari requisiti di professionalità,
competenza e imparzialità. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri sono fissati i criteri per l'inclusione e la permanenza degli esperti
negli elenchi e per la tenuta dei medesimi.
4. Procedura automatica.
1. La procedura automatica si applica qualora non
risulti necessaria, per l'attuazione degli interventi, un'attività istruttoria
di carattere tecnico, economico e finanziario del programma di spesa.
L'intervento è concesso in misura percentuale, ovvero in misura fissa di
ammontare predeterminato, sulle spese ammissibili sostenute, successivamente
alla presentazione della domanda ovvero nel corso dell'esercizio precedente.
2. Il Ministro competente per materia o la regione o
gli enti locali competenti determinano previamente per tutti i beneficiari
degli interventi, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, l'ammontare
massimo dell'intervento concedibile e degli investimenti ammissibili, nonché le
modalità di erogazione.
3. Per l'accesso agli interventi l'interessato
presenta una dichiarazione, secondo un apposito schema pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dal soggetto competente per la concessione,
sottoscritta, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15 , dal legale rappresentante dell'impresa e dal presidente
del collegio sindacale o, in mancanza di quest'ultimo, da un revisore dei conti
iscritto al relativo registro, attestante il possesso dei requisiti e la
sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, nonché la
documentazione e le informazioni necessarie per l'avvio dei procedimenti di cui
al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
4. Il soggetto competente accerta esclusivamente la
completezza e la regolarità delle dichiarazioni e di quanto previsto dal comma
3, registrate secondo l'ordine cronologico di presentazione. Entro trenta
giorni, l'intervento è concesso nei limiti delle risorse disponibili.
5. Qualora la dichiarazione sia viziata o priva di
uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente, entro il medesimo termine
di cui al comma 4, è comunicato all'impresa il diniego all'intervento.
6. L'iniziativa è realizzata nel termine previsto
dalla vigente normativa, in ogni caso non oltre due anni decorrenti dalla data
della concessione, a pena di decadenza dell'intervento. L'impresa beneficiaria
entro 60 giorni dalla realizzazione dell'iniziativa, con le medesime forme e
modalità di cui al comma 3, fornisce i documenti giustificativi delle spese
sostenute, ivi compresi gli estremi identificativi degli eventuali impianti,
macchinari o attrezzature acquistati, nonché una perizia giurata di un
professionista competente nella materia, iscritto al relativo albo
professionale, attestante l'inerenza dei costi sostenuti alle tipologie
ammissibili e la loro congruità. Tale perizia giurata non è obbligatoria
esclusivamente nel caso di cui all'articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n.
196. Il soggetto competente, accertata la completezza e la regolarità della
documentazione prodotta, entro il termine previsto dalle norme applicabili e
comunque non oltre sessanta giorni dalla sua presentazione, fatti salvi i
maggiori termini eventualmente previsti dalla normativa antimafia, provvede
alla erogazione dell'intervento mediante unica somministrazione.
5. Procedura valutativa.
1. La procedura valutativa si applica a progetti o
programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione
della domanda; sono tuttavia ammissibili, nei casi previsti dalle leggi
vigenti, anche le spese sostenute nell'anno antecedente ovvero, nel caso di
procedimento a graduatoria, a partire dal termine di chiusura del bando
procedente. Il soggetto competente comunica i requisiti, le modalità e le
condizioni concernenti i procedimenti di cui ai commi 2 e 3, con avviso da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno novanta
giorni prima dell'invio delle domande, e provvede a quanto disposto
dall'articolo 2, comma 3.
2. Nel procedimento a graduatoria sono regolati
partitamente nel bando di gara i contenuti, le risorse disponibili, i termini
iniziali e finali per la presentazione delle domande. La selezione delle
iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito
di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi
predeterminati.
3. Nel procedimento a sportello è prevista
l'istruttoria delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione
delle domande, nonché la definizione di soglie e condizioni minime, anche di
natura quantitativa, connesse alle finalità dell'intervento e alle tipologie
delle iniziative, per l'ammissibilità all'attività istruttoria. Ove le disponibilità
finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la
concessione dell'intervento è disposta secondo il predetto ordine cronologico.
4. La domanda di accesso agli interventi è presentata
ai sensi dell'articolo 4, comma 3, e contiene tutti gli elementi necessari per
effettuare la valutazione sia del proponente, che dell'iniziativa per la quale
è richiesto l'intervento.
5. L'attività istruttoria è diretta a verificare il
perseguimento degli obiettivi previsti dalle singole normative, la sussistenza
dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del programma e il fine
perseguito, la congruità delle spese sostenute. Qualora l'attività istruttoria
presupponga anche la validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa,
la stessa è svolta con particolare riferimento alla redditività, alle
prospettive di mercato e al piano finanziario per la copertura del fabbisogno
finanziario derivante dalla gestione, nonché la sua coerenza con gli obiettivi
di sviluppo aziendale. A tale fine, ove i programmi siano volti a realizzare,
ampliare o modificare impianti produttivi, sono utilizzati anche strumenti di
simulazione dei bilanci e dei flussi finanziari dall'esercizio di avvio a
quello di entrata a regime dell'iniziativa. Le attività istruttorie e le
relative decisioni sono definite entro e non oltre sei mesi dalla data di
presentazione della domanda.
6. Procedura negoziale.
1. La procedura negoziale si applica agli interventi
di sviluppo territoriale o settoriale, anche se realizzati da una sola impresa
o da un gruppo di imprese nell'ambito di forme della programmazione concertata.
Nel caso in cui l'intervento sia rivolto a programmi territoriali comunque
interessanti direttamente o indirettamente enti locali, devono essere definiti gli
impegni di tali enti, in ordine alle infrastrutture di supporto e alle
eventuali semplificazioni procedurali, volti a favorire la localizzazione degli
interventi. Una quota degli oneri derivanti dai predetti impegni può essere
messa a carico del procedimento.
2. Il soggetto competente per l'attuazione della
procedura individua previamente i criteri di selezione dei contraenti,
adottando idonei strumenti di pubblicità, provvede alla pubblicazione di
appositi bandi, acquisisce le manifestazioni di interesse da parte delle
imprese nell'ambito degli interventi definiti dai bandi stessi su base
territoriale o settoriale. I bandi, inoltre, determinano le spese ammissibili,
le forme e le modalità degli interventi, la durata del procedimento di
selezione delle manifestazioni di interesse, la documentazione necessaria per
l'attività istruttoria e i criteri di selezione con riferimento agli obiettivi
territoriali e settoriali, alle ricadute tecnologiche e produttive, all'impatto
occupazionale, ai costi dei programmi e alla capacità dei proponenti di
perseguire gli obiettivi fissati.
3. Per consentire al soggetto competente di prendere
in considerazione le manifestazioni di interesse, i richiedenti presentano
apposita domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 4. L'attività istruttoria, a
seguito dell'espletamento della fase di selezione di cui al comma 2, è condotta
sulla base delle indicazioni e dei princìpi applicati per il procedimento
valutativo, tenendo conto delle specificità previste nell'apposito bando.
4. L'atto di concessione dell'intervento può essere
sostituito da un contratto conforme a quanto previsto nel bando.
5. La definizione delle modalità di erogazione è
rimessa all'apprezzamento del soggetto competente, che a tale fine tiene conto
dei princìpi e delle regole fissati per la procedura valutativa e degli
obiettivi specifici di ciascun intervento.
7. Procedure di erogazione.
1. I benefìci determinati dagli interventi sono
attribuiti in una delle seguenti forme: credito d'imposta, bonus fiscale, secondo
i criteri e le procedure previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341,
concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto
interessi, finanziamento agevolato.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6
dell'articolo 4, nel caso di erogazione del beneficio sotto forma di contributo
in conto capitale esso è posto a disposizione dell'impresa beneficiaria, presso
una banca appositamente convenzionata, in più quote annuali, stabilite per ogni
regime di aiuto da ciascun soggetto competente, tenuto conto della durata del
programma. Le erogazioni a favore dell'impresa beneficiaria sono effettuate dal
soggetto responsabile per un importo pari allo stato di avanzamento contabile
dell'iniziativa. Le agevolazioni possono essere erogate anche a titolo di
anticipazione, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza
assicurativa d'importo pari almeno alla somma da erogare. Dall'ultima quota viene
trattenuto un importo non inferiore al dieci per cento delle agevolazioni
concesse, che è erogato successivamente alla presentazione della documentazione
finale di spesa da parte dell'impresa beneficiaria e all'effettuazione dei
controlli di cui all'articolo 9.
3. Il credito d'imposta, non rimborsabile, può essere
fatto valere, con le modalità e i criteri di cui alla legge 5 ottobre 1991, n.
317, ai fini dell'IVA, dell'IRPEG e dell'IRPEF, anche in compensazione ai sensi
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Il bonus fiscale può essere utilizzato dal
soggetto beneficiario, con le modalità stabilite dal decreto 24 gennaio 1996,
n. 90 (3) del Ministro delle finanze, in
una o più soluzioni a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione
dello stesso, per il pagamento, presso il concessionario del servizio della
riscossione competente per territorio, delle imposte che affluiscono sul conto
fiscale di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, intestato allo stesso
soggetto beneficiario, ivi incluse quelle dovute in qualità di sostituto
d'imposta. Il bonus fiscale è rilasciato dal soggetto competente in duplice
esemplare; in occasione del primo versamento delle imposte sul proprio conto
fiscale, l'impresa beneficiaria consegna al concessionario uno dei due
esemplari.
5. L'erogazione del finanziamento agevolato segue le
modalità, in quanto compatibili, previste al comma 2 per il contributo in conto
capitale, fatta salva la maggiorazione relativa agli interessi di cui al
medesimo comma. L'agevolazione derivante da un finanziamento agevolato è pari
alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di interesse di
riferimento, di cui al comma 2 dell'articolo 2, e quelli effettivamente da
corrispondere al tasso agevolato; ai soli fini del calcolo dell'agevolazione,
tale differenza deve essere scontata al valore attuale al momento
dell'erogazione del finanziamento. Ciascun soggetto competente determina le
modalità di rimborso del finanziamento, che in ogni caso non possono prevedere
una durata superiore a quindici anni, ivi compreso l'eventuale utilizzo del
periodo di preammortamento di durata pari a quella di realizzazione del
programma.
6. Il contributo in conto interessi è concesso in
relazione a un finanziamento accordato da soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attività bancaria; esso è pari alla quota parte degli interessi, calcolati
al tasso di riferimento previsto dal comma 2 dell'articolo 2, posta a carico
dell'Amministrazione. Ai soli fini del calcolo dell'agevolazione, tale parte di
interessi è scontata al valore attuale al momento dell'erogazione
dell'agevolazione. L'erogazione del contributo avviene in più quote, sulla base
delle rate di ammortamento pagate dall'impresa beneficiaria, esclusivamente
all'impresa, a meno che la legge consenta, per le modalità di funzionamento del
meccanismo finanziario, la possibilità di una erogazione diretta all'impresa.
Ciascun soggetto competente può, tenuto conto della tipologia dell'intervento,
prevedere la conversione del contributo in conto interessi in contributo in
conto capitale, scontando al valore attuale, al momento dell'erogazione, il
beneficio derivante dalla quota di interessi. Il tasso di interesse e le altre
condizioni economiche alle quali è perfezionato il finanziamento sono liberamente
concordati tra le parti.
7. L'intervento relativo alle garanzie sui prestiti è
calcolato secondo quanto disposto dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1997,
n. 266. Le eventuali differenze sono scontate al valore attuale al tasso di
riferimento in vigore al momento della concessione dell'intervento.
8. Al procedimento di erogazione si applicano i
termini di cui all'articolo 4, comma 6, fatto salvo quanto disposto dal comma
2, ultimo periodo, del presente articolo.
9. Presso ciascuna amministrazione statale competente
è istituito un apposito Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, al
quale affluiscono le risorse finanziarie stanziate per l'attuazione degli
interventi di competenza della medesima Amministrazione, amministrato secondo
le normative vigenti per tali interventi (4).
(3) Il rinvio al D.M. 24 gennaio 1996, n. 90, deve
intendersi riferito al D.M. 31 gennaio 2000, n. 58, ai sensi dell'art. 7 di
quest'ultimo.
(4) Vedi, anche, l'art. 52, L. 23 dicembre 1998, n.
448.
8. Ispezioni e controlli.
1. Il soggetto competente, ove non abbia previamente
stabilito i termini e le modalità dei controlli di propria competenza, può
disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sui programmi e le
spese oggetto di intervento, allo scopo di verificare lo stato di attuazione,
il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la
veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa
beneficiaria, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel
procedimento e la regolarità di quest'ultimo.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con i Ministri competenti, sono individuati gli
strumenti idonei ad assicurare la piena trasparenza della gestione dei fondi e
stabiliti i requisiti dei soggetti preposti alle attività ispettive, comprese
le cause di incompatibilità, nonché i compensi indipendentemente dall'entità
dell'intervento, le modalità di scelta dei campioni e di effettuazione delle
ispezioni, la misura massima degli oneri per le attività di controllo poste a
carico dei fondi per gli interventi, nonché gli indirizzi alle regioni in
materia. I medesimi soggetti hanno libero accesso alla sede e agli impianti
dell'impresa interessata. È fatto loro divieto di accettare qualunque tipo di
beneficio e di intrattenere qualsiasi rapporto, che configuri conflitto di
interesse, con le società beneficiarie degli interventi nonché con le società
controllanti o controllate, durante lo svolgimento dell'incarico e per i
successivi quattro anni.
3. Nei limiti fissati con le modalità di cui al comma
2, gli oneri per le attività di controllo ed ispettive sono posti a carico
degli stanziamenti dei Fondi di cui al comma 9 dell'articolo 7.
9. Revoca dei benefìci e sanzioni.
1. In caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero
di Documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al
richiedente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla revoca degli
interventi e, in caso di revoca dal bonus fiscale, ne da immediata
comunicazione al Ministero delle finanze.
2. In caso di revoca degli interventi, disposta ai sensi
del comma 1, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria
consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte
l'importo dell'intervento indebitamente fruito.
3. Qualora i beni acquistati con l'intervento siano
alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione,
ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso
all'intervento, è disposta la revoca dello stesso, il cui importo è restituito
con le modalità di cui al comma 4.
4. Nei casi di restituzione dell'intervento in
conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o
fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1,
disposta anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento
riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un
interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo
di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta,
maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la
maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso ufficiale di
sconto.
5. Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti
nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo
sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante,
ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti
dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti
dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai
sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a
titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni.
6. Le somme restituite ai sensi del comma 4 sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità
di cui all'articolo 10, comma 2.
10. Programmazione degli interventi.
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e, per quanto concerne gli interventi in materia di
ricerca scientifica, con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, sulla base dei documenti di cui all'articolo 11,
comma 4, predispone annualmente, previo parere della Conferenza Stato-Regioni o
rispettivamente della Conferenza Stato-Città, la relazione di cui all'articolo
1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, allegata al Documento di programmazione
economico-finanziaria, nella quale sono indicati:
a) il quadro programmatico dell'intervento pubblico
in favore delle imprese per il triennio successivo, avuto riguardo allo
sviluppo tendenziale dell'apparato produttivo e del sistema tecnologico, nonché
alle esigenze di riequilibrio territoriale;
b) lo stato di attuazione delle singole normative;
c) l'efficacia degli interventi rispetto agli
obiettivi perseguiti;
d) il fabbisogno finanziario per il finanziamento
degli interventi.
2. Le autorizzazioni legislative di spesa concernenti
interventi agevolativi alle imprese, stabilite da norme in vigore, a decorrere
dall'anno finanziario 1999 vengono determinate ai sensi dell'articolo 11, comma
3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e
integrazioni. L'importo così determinato viene iscritto sotto la voce
«Ministero del tesoro», per essere ripartito tra i fondi istituiti, ai sensi
dell'articolo 7, comma 9, negli stati di previsione della spesa dei Ministeri
competenti alla concessione degli interventi, in conformità alle indicazioni
del documento di programmazione economico-finanziaria (5).
3. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel
documento di programmazione economico-finanziaria, la legge di accompagnamento
alla legge finanziaria indica:
a) le misure correttive da apportare alla
legislazione vigente;
b) gli obiettivi da perseguire tramite l'adozione di
nuovi interventi.
(5) Vedi, anche, l'art. 52, L. 23 dicembre 1998, n.
448.
11. Monitoraggio e valutazione
dell'efficacia.
1. Ciascun soggetto competente provvede al
monitoraggio degli interventi al fine di verificare lo stato di attuazione,
anche finanziario, di ciascun regime e la capacità di perseguire i relativi
obiettivi.
2. La valutazione dell'efficacia degli interventi è
effettuata da ciascun soggetto competente mediante indicatori predeterminati
sulla base degli obiettivi e delle modalità di intervento.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previo
assenso del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, predispone i criteri per lo svolgimento delle
attività di monitoraggio e di valutazione degli interventi.
4. Ciascun soggetto competente predispone annualmente
una dettagliata relazione della quale per ogni tipologia di intervento sono in
particolare indicati:
a) lo stato di attuazione finanziario, con
riferimento ai movimenti intervenuti sui fondi di cui all'articolo 7, comma 9;
b) l'efficacia, in termini quantitativi, degli
interventi rispetto agli obiettivi perseguiti;
c) l'eventuale fabbisogno finanziario per gli
interventi in vigore;
d) l'eventuale esigenza di nuovi interventi, con il
relativo fabbisogno finanziario, tenuto conto degli obiettivi da perseguire e
dei possibili risultati conseguibili.
12. Disposizioni di attuazione.
1. Al riordino della disciplina dei singoli
interventi si procede con i regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59, che si conformano ai princìpi del presente
decreto (6).
2. I princìpi desumibili dal presente decreto
costituiscono princìpi generale dell'ordinamento giuridico. Entro un anno dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad
adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel
presente decreto, secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative
norme di attuazione.
3. Le disposizioni del presente decreto, fatto salvo
quanto previsto al comma 4, si applicano a decorrere dalla data di entrata in
vigore dei regolamenti di cui al comma 1 e delle leggi regionali adottate dalle
regioni a statuto ordinario e, comunque in caso di mancata adozione, non oltre
un anno dal termine di decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli
enti locali delle funzioni loro conferite dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, individuato ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 del medesimo
decreto legislativo n. 112 del 1998 (7) (8).
4. Le disposizioni recanti la disciplina delle
attività di controllo e revoca si applicano agli interventi concessi
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto adottato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 8, comma 2. Per
gli interventi già concessi alla predetta data, le medesime disposizioni si
applicano con gli stessi termini di cui al comma 3.
(6) Vedi, anche, l'art. 19, L. 24 novembre 2000,
n. 340.
(7) Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 24
maggio 1999, n. 148, nel testo integrato dalla relativa legge di
conversione.
(8) Vedi, anche, l'art. 19, L. 24 novembre 2000,
n. 340.