D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80
Nuove disposizioni in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni
pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione
amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15
marzo 1997, n. 59
(Pubblicato sul S.O. n.
65 della Gazz. Uff. 8 aprile 1998, n. 80)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Visto l'articolo 11, comma 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 1998;
Acquisito il parere della
commissione bicamerale consultiva in ordine all'attuazione della riforma
amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Udita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Tenuto conto delle osservazioni
delle organizzazioni sindacali, sentite ai sensi dell'articolo 19 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
Vista la definitiva deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 1998;
Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari
regionali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
Emana
il seguente decreto
legislativo:
Art. 1
1. All'articolo 1, comma 1, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente:
"c) realizzare la migliore
utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la
formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari
opportunita' alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi
rispetto a quelle del lavoro privato.".
2. All'articolo 1, comma
3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dopo le parole: "legge
23 ottobre 1992, n. 421," sono inserite le seguenti: "e dall'articolo
11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59,".
Art. 2.
1. All'articolo 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i commi 1, 2, 2-bis e 3 sono sostituiti dai
seguenti:
"1. Le amministrazioni
pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di
legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i
rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarita'
dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la
loro organizzazione ai seguenti criteri:
a) funzionalita' rispetto ai compiti
e ai programmi di attivita', nel perseguimento degli obiettivi di efficienza,
efficacia ed economicita'. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della
definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si
procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;
b) ampia flessibilita', garantendo
adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai
sensi dell'articolo 4, comma 2;
c) collegamento delle attivita'
degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed
interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
d) garanzia dell'imparzialita' e
della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di
apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico
ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilita' complessiva dello
stesso;
e) armonizzazione degli orari di
servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari
delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.
2. I rapporti di lavoro dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni
del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti
di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni
contenute nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o
statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui
applicabilita' sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a
categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi
collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo
che la legge disponga espressamente in senso contrario.
3. I rapporti individuali di lavoro
di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono
stipulati secondo i criteri e le modalita' previsti nel titolo III del presente
decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui
all'articolo 49, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici puo' avvenire
esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste,
mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti
amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da
contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo
rinnovo contrattuale. I trattamenti economici piu' favorevoli in godimento sono
riassorbiti con le modalita' e nelle misure previste dai contratti collettivi e
i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per
la contrattazione collettiva.".
2. Nel comma 4
dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole:
o"a partire rispettivamente dalle qualifiche di segretario di legazione e
di vice consigliere di prefettura " sono sostituite dalle seguenti: "quest'ultima
a partire dalla qualifica di vice consigliere di prefettura ". Nel
medesimo comma sono soppresse le parole: o"i dirigenti generali nominati
con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri e quelli a questi stessi equiparati per effetto dell'articolo 2
della legge 8 marzo 1985, n. 72." .
Art. 3.
1. L'articolo 3 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni,
e' sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Indirizzo politico-amministrativo.
Funzioni e responsabilita'). - 1. Gli organi di governo esercitano le funzioni
di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da
attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni,
e verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della
gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti
normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
applicativo;
b) la definizione di obiettivi,
priorita', piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e
per la gestione;
c) la individuazione delle risorse
umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e
la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri
generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di
tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti
analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle
autorita' amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal
presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione
degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria,
tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione
delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via
esclusiva dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi
risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti
indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto ad opera di specifiche
disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni
pubbliche, i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente
espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al
principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione
e gestione dall'altro.".
Art. 4.
1. L'articolo 4 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Potere di
organizzazione). - 1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione
organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui
all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione
amministrativa.
2. Nell'ambito delle leggi e degli
atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per
l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti
di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacita' e i
poteri del privato datore di lavoro.
3. Gli organismi di
controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni
organizzative ai principi indicati all'articolo 2, comma 1, anche al fine di
proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi
per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della
gestione .".
Art. 5.
1. L'articolo 6 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Organizzazione e
disciplina degli uffici e dotazioni organiche) - 1. Nelle amministrazioni
pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonche' la consistenza
e la variazione delle dotazioni organiche, sono determinate in funzione delle
finalita' indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi
fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative
ai sensi dell'articolo 10. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale
distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei
processi di mobilita' e di reclutamento del personale.
2. Per le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica l'articolo 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del personale dei diversi
livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica puo' essere modificata
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro
competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non
incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio
al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Per la ridefinizione degli uffici
e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza
triennale, nonche' ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione,
trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede
adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.
4. Le variazioni delle dotazioni
organiche gia' determinate sono approvate dall'organo di vertice delle
amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di
personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e con
gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le
amministrazioni dello Stato la programmazione triennale del fabbisogno e l'approvazione
delle variazioni delle dotazioni organiche avviene ad opera del Consiglio dei
Ministri, secondo le modalita' di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. Per la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e
sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le
particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'articolo 5,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al
personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si
interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16
dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la
determinazione delle piante organiche del personale degli istituti e scuole di
ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica relative a
tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, compresi i
dirigenti, sono devolute all'universita' di appartenenza. Parimenti sono
attribuite agli Osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano tutte le
attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al
reclutamento del personale di ricerca.
6. Le amministrazioni
pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo e a
quelli previsti dall'articolo 31 non possono assumere nuovo personale, compreso
quello appartenente alle categorie protette.".
Art. 6.
1. L'articolo 10 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal seguente:
"Art. 10
(Partecipazione sindacale) - 1. I contratti collettivi nazionali disciplinano i
rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione anche con riferimento
agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di
lavoro." .
Art. 7.
1. Dopo l'articolo 12 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' inserito il seguente:
"Art. 12-bis
(Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro). - 1. Le amministrazioni
pubbliche provvedono, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la
gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da
assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attivita' stragiudiziali e
giudiziali inerenti alle controversie. Piu' amministrazioni omogenee o affini
possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalita' di
costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o
parte del contenzioso comune.".
Art. 8.
1. L'articolo 13 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal seguente:
"Art. 13 (Amministrazioni
destinatarie). - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.".
Art. 9.
1. L'articolo 14 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal seguente:
"Art. 14 (Indirizzo
politico-amministrativo). - 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui
all'articolo 3, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro
dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, anche
sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'articolo 16:
a) definisce obiettivi, priorita',
piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per
l'attivita' amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini
dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione
ai dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle rispettive
amministrazioni delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del
presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per
il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle
assegnazioni con le modalita' previste dal medesimo decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279, tenendo altresi' conto dei procedimenti e subprocedimenti
attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di
cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione,
istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi del comma 4-bis
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono
assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici
anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti
con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni, con
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti
pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino
delle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato
dall'autorita' di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, e' determinato, in attuazione
dell'articolo 12, comma 1, lettera n), della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi
nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il
trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle
responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari
disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei
Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento,
e' sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita'
collettiva e per la qualita' della prestazione individuale. Con effetto dalla
data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono
abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive
modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione
e la disciplina dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie particolari dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non puo'
revocare, riformare, riservare o avocare a se' o altrimenti adottare
provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo
il Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve
adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di
grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente,
che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro puo'
nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta,
dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo
provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera p)
della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto previsto
dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed
integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento
ministeriale per motivi di legittimita'.".
Art. 10.
1. La rubrica ed il primo periodo
del comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 15
(Dirigenti). - 1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente capo la
dirigenza e' articolata nelle due fasce del ruolo unico di cui all'articolo
23.".
Art. 11
1. L'articolo 16 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal seguente:
"Art. 16 (Funzioni dei dirigenti
di uffici dirigenziali generali). - 1. I dirigenti di uffici dirigenziali
generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 3
esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono
pareri al Ministro, nelle materie di sua competenza;
b) curano l'attuazione dei piani,
programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai
dirigenti gli incarichi e la responsabilita' di specifici progetti e gestioni;
definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le
conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
c) adottano gli atti relativi
all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;
d) adottano gli atti e i
provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di
acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo
quelli delegati ai dirigenti;
e) dirigono, coordinano e
controllano l'attivita' dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi,
anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei
confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21;
f) promuovono e resistono alle liti
ed hanno il potere di conciliare e di transigere;
g) richiedono direttamente pareri
agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli
organi di controllo sugli atti di competenza;
h) svolgono le attivita' di
organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e
di lavoro;
i) decidono sui ricorsi gerarchici
contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
l) curano i rapporti con gli uffici
dell'Unione europea e degli Organismi internazionali nelle materie di
competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica,
sempreche' tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o
organo.
2. I dirigenti di uffici
dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull'attivita' da essi svolta
correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga
opportuno.
3. L'esercizio dei compiti e dei
poteri di cui al comma 1 puo' essere conferito anche a dirigenti preposti a
strutture organizzative comuni a piu' amministrazioni pubbliche, ovvero alla
attuazione di particolari programmi, progetti e gestioni.
4. Gli atti e i provvedimenti
adottati dai dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti
di uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo non sono
suscettibili di ricorso gerarchico.
5. Gli ordinamenti delle
amministrazioni pubbliche al cui vertice e' preposto un segretario generale,
capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con funzione di
coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i
compiti ed i poteri.".
Art. 12
1. L'articolo 17 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal seguente:
"Art. 17 (Funzioni dei
dirigenti). - 1. I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 3,
esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono
pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
b) curano l'attuazione dei progetti
e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali
generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed
esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
c) svolgono tutti gli altri compiti
ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
d) dirigono, coordinano e
controllano l'attivita' degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili
dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di
inerzia;
e) provvedono alla
gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai
propri uffici.".
Art. 13.
1. L'articolo 19 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal seguente:
"Art. 19 (Incarichi di funzioni
dirigenziali). - 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse
si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da
realizzare, delle attitudini e della capacita' professionale del singolo
dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando
di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli
incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103,
primo comma, del codice civile in relazione all'equivalenza di mansioni.
2. Tutti gli incarichi di direzione
degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente
articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a
sette anni, con facolta' di rinnovo. Il trattamento economico e' regolato ai
sensi dell'articolo 24 ed ha carattere onnicomprensivo.
3. Gli incarichi di segretario
generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al
loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente
sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente,
a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita'
professionali richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di direzione degli
uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a
dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 o, in
misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero,
con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
5. Gli incarichi di direzione degli
uffici di livello dirigenziale sono conferiti, con decreto del dirigente
generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 3, comma
1, lettera c).
6. Gli incarichi di cui ai commi
precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le
medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti
alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla
seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o
privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare
specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla
formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o
da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e
procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una
indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo
conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative
alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del
contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa
senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
7. Gli incarichi di direzione degli
uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di
responsabilita' dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i
risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione, disciplinate
dall'articolo 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto
individuale di cui al comma 2 dell'articolo 24.
8. Gli incarichi di direzione degli
uffici dirigenziali di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati,
modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.
Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si
intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3
e 4 e' data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze
professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia
affidata la titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli
organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni
ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento. Le modalita' per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono
stabilite con il regolamento di cui all'articolo 23, comma 3.
11. Per la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza
dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra
livelli dirigenziali differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di
cui all'articolo 2, comma 4, il conferimento degli incarichi di funzioni
dirigenziali continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di
settore.".
Art. 14.
1. L'articolo 21 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal seguente:
"Art. 21 (Responsabilita' dirigenziale).
- 1. I risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione o il
mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati con i sistemi e le garanzie
determinati con i decreti legislativi di cui all'articolo 17 della legge 15
marzo 1997, n. 59, comportano per il dirigente interessato la revoca
dell'incarico, adottata con le procedure previste dall'articolo 19, e la
destinazione ad altro incarico, anche tra quelli di cui all'articolo 19, comma
10.
2. Nel caso di grave inosservanza
delle direttive impartite dall'organo competente o di specifica responsabilita'
per i risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione, il
dirigente, previa contestazione e contraddittorio, puo' essere escluso dal
conferimento di ulteriori incarichi, di livello dirigenziale corrispondente a
quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore
gravita', l'amministrazione puo' recedere dal rapporto di lavoro, secondo le
disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.
3. I provvedimenti di cui al comma 2
sono adottati previo conforme parere di un comitato di garanti, i cui
componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il comitato e' presieduto da un magistrato della Corte dei conti, con
esperienza nel controllo di gestione, designato dal Presidente della Corte dei
conti; di esso fanno parte un dirigente della prima fascia del ruolo unico di
cui all'articolo 23, eletto dai dirigenti del medesimo ruolo con le modalita'
stabilite dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo e collocato
fuori ruolo per la durata del mandato, e un esperto scelto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza
nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico. Il parere
viene reso entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale
termine, si prescinde dal parere. Il comitato dura in carica tre anni.
L'incarico non e' rinnovabile.
4. In attesa dell'emanazione dei
decreti legislativi di cui all'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ai
fini di cui al presente articolo la valutazione dei risultati negativi viene
effettuata nelle forme previste dall'articolo 20.
5. Restano ferme le
disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze
di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze
armate.".
Art. 15.
1. L'articolo 23 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal seguente:
"Art. 23 (Ruolo unico dei
dirigenti). - 1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
il ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, articolato in due fasce. La distinzione in fasce ha
rilievo agli effetti del trattamento economico e, limitatamente a quanto
previsto dall'articolo 19, ai fini del conferimento degli incarichi di
dirigenza generale.
2. Nella prima fascia del ruolo
unico sono inseriti in sede di prima applicazione del presente decreto i
dirigenti generali in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 3 e, successivamente, i dirigenti che abbiano ricoperto
incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali ai sensi dell'articolo
19 per un tempo pari ad almeno a cinque anni, senza essere incorsi nelle misure
previste dall'articolo 21, comma 2, per le ipotesi di responsabilita'
dirigenziale. Nella seconda fascia sono inseriti gli altri dirigenti in
servizio alla medesima data e i dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di
accesso di cui all'articolo 28.
3. Con regolamento da emanare, entro
il 31 luglio 1998, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' di costituzione e tenuta del ruolo
unico, articolato in modo da garantire la necessaria specificita' tecnica,
nonche' le modalita' dei concorsi per l'accesso alla dirigenza di cui
all'articolo 28. Il regolamento disciplina altresi' le modalita' di elezione
del componente del comitato di garanti di cui all'articolo 21, comma 3.
4. La Presidenza del
Consiglio dei Ministri cura una banca dati informatica contenente i dati
curricolari e professionali di ciascun dirigente, al fine di promuovere la
mobilita' e l'interscambio professionale degli stessi fra amministrazioni
statali, amministrazioni centrali e locali, organismi ed enti internazionali e
dell'Unione europea.".
Art. 16.
1. L'articolo 24 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal seguente:
"Art. 24 (Trattamento
economico). - 1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente e'
determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che
il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e
alle connesse responsabilita'. La graduazione delle funzioni e responsabilita'
ai fini del trattamento accessorio e' definita, ai sensi dell' art. 3, con
decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei
rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma
restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilita'
finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Per i dirigenti incaricati di
uffici dirigenziali di livello generale ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo
19, con contratto individuale e' stabilito il trattamento economico
fondamentale, assumendo come parametri di base i valori economici massimi
contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono
determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al
livello di responsabilita' attribuito con l'incarico di funzione ed ai
risultati conseguiti nell'attivita' amministrativa e di gestione, ed i relativi
importi.
3. Il trattamento economico
determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti
attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonche'
qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque
conferito dall'amministrazione di appartenenza, presso cui prestano servizio o
su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti
direttamente all'amministrazione di appartenenza e confluiscono nelle risorse
destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.
4. Per il restante personale con
qualifica dirigenziale indicato dal comma 4 dell'articolo 2, la retribuzione e'
determinata ai sensi dei commi 5 e 7 dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992,
n. 216.
5. Il bilancio triennale e le
relative leggi finanziarie, nell'ambito delle risorse da destinare ai
miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all'articolo 2,
commi 4 e 5, indicano le somme da destinare, in caso di perequazione, al
riequilibrio del trattamento economico del restante personale dirigente civile
e militare non contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti
collettivi nazionali per i dirigenti del comparto Ministeri, tenendo conto dei
rispettivi trattamenti economici complessivi e degli incrementi comunque
determinatisi a partire dal febbraio 1993, e secondo i criteri indicati
nell'articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334.
6. I fondi per la
perequazione di cui all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334,
destinati al personale di cui all'articolo 2, comma 5, sono assegnati alle
Universita' e da queste utilizzati per l'incentivazione dell'impegno didattico
dei professori e ricercatori universitari, con particolare riferimento al
sostegno dell'innovazione didattica, delle attivita' di orientamento e
tutorato, della diversificazione dell'offerta formativa. Le Universita' possono
destinare allo stesso scopo propri fondi, utilizzando anche le somme
attualmente stanziate per il pagamento delle supplenze e degli affidamenti.
L'incentivazione, a valere sui fondi di cui all'articolo 2 della predetta legge
n. 334 del 1997, e' erogata come assegno aggiuntivo pensionabile.".
Art. 17.
1. Dopo l'articolo 27 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' inserito il seguente:
"Art. 27-bis (Criteri di
adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali). - 1. Le regioni a
statuto ordinario, nell'esercizio della propria potesta' statutaria,
legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio
della propria potesta' statutaria e regolamentare, adeguano ai principi
dell'articolo 3 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle
relative peculiarita'. Gli enti pubblici non economici nazionali si adeguano,
anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano,
adottando appositi regolamenti di organizzazione.
2. Le pubbliche
amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono, entro due mesi dalla adozione,
le deliberazioni, le disposizioni ed i provvedimenti adottati in attuazione del
medesimo comma alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne cura la
raccolta e la pubblicazione.".
Art. 18
1. L'articolo 33 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal seguente:
"Art. 33 (Passaggio diretto di
personale tra amministrazioni diverse). - 1. Nell'ambito del medesimo comparto
le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante
passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio
presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il
trasferimento e' disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.
2. Il trasferimento di personale fra
comparti diversi avviene a seguito di apposito accordo stipulato fra le
amministrazioni, con il quale sono indicate le modalita' ed i criteri per il
trasferimento dei lavoratori in possesso di specifiche professionalita', tenuto
conto di quanto stabilito ai sensi del comma 3.
3. I contratti
collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per
l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2.".
Art. 19.
1. L'articolo 34 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal seguente:
"Art. 34 (Passaggio
di dipendenti per effetto di trasferimento di attivita'). - 1. Fatte salve le
disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attivita',
svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture,
ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze
di tali soggetti si applica l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le
procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a
4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.".
Art. 20.
L'articolo 35 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal seguente:
"Art. 35 (Eccedenze di
personale e mobilita' collettiva). - 1. Le pubbliche amministrazioni che
rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare preventivamente le
organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste
dal presente articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente
articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in
particolare il comma 11 dell'articolo 4 ed i commi 1 e 2 dell'articolo 5.
2. Il presente articolo trova
applicazione quando l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti.
3. La comunicazione preventiva di
cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta
alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali
firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. La
comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la
situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene
di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all'interno
della medesima amministrazione; del numero, della collocazione, delle
qualifiche del personale eccedente, nonche' del personale abitualmente
impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e
dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per
fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte
medesime.
4. Entro dieci giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle
organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede all'esame delle cause
che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e delle
possibilita' di diversa utilizzazione del personale eccedente, o di una sua
parte. L'esame e' diretto a verificare le possibilita' di pervenire ad un
accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente, o
nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme
flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarieta',
ovvero presso altre amministrazioni comprese nell'ambito della provincia o in
quello diverso determinato ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali
che partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto
comunicato dall'amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile
confronto.
5. La procedura si conclude, decorsi
quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al
comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le
diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni
sindacali possono richiedere che il confronto prosegua, per le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali,
presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, con l'assistenza dell'Aran, e per le altre amministrazioni, ai
sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. La
procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di
cui al comma 1.
6. I contratti collettivi nazionali
possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto
delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale
attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni nell'ambito della
provincia o in quello diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale
delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai
contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 33.
7. Conclusa la procedura di cui ai
commi 3, 4 e 5, l'amministrazione colloca in disponibilita' il personale che
non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima
amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre
amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa
amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi
precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.
8. Dalla data di
collocamento in disponibilita' restano sospese tutte le obbligazioni inerenti
al rapporto di lavoro, non decorre l'anzianita' e il lavoratore ha diritto ad
una indennita' pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennita' integrativa
speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque
denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi.".
Art. 21.
1. Dopo l'articolo 35 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' inserito il seguente:
"Art. 35-bis (Gestione del
personale in disponibilita'). - 1. Il personale in disponibilita' e' iscritto
in appositi elenchi.
2. Per le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici
nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini
della riqualificazione professionale del personale e della sua ricollocazione
in altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture regionali e
provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e
realizzando opportune forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.
3. Per le altre amministrazioni,
l'elenco e' tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, alle quali sono affidate i compiti di
riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni
del personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale per
l'impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2.
4. Il personale in disponibilita'
iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennita' di cui al comma 8
dell'articolo 35 per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava
sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad
altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di
fruizione dell'indennita' di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro si
intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto previsto
nell'articolo 35. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al
momento del collocamento in disponibilita' sono corrisposti
dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per
tutto il periodo della disponibilita'.
5. I contratti collettivi nazionali
possono riservare appositi fondi per la riqualificazione professionale del
personale trasferito ai sensi dell'articolo 35 o collocato in disponibilita' e
per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in
particolare mediante mobilita' volontaria.
6. Nell'ambito della programmazione
triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilita' di
ricollocare il personale in disponibilita' iscritto nell'apposito elenco.
7. Per gli enti pubblici
territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento
in disponibilita' restano a disposizione del loro bilancio e possono essere
utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio
successivo.
8. Sono fatte salve le
procedure di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive
modificazioni e integrazioni, relative al collocamento in disponibilita' presso
gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto.".
Art. 22.
1. L'articolo 36 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal seguente:
"Art. 36 (Reclutamento del
personale). - 1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con
contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive,
conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalita'
richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
b) mediante avviamento degli
iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le
qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo requisito della scuola
dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche
professionalita'.
2. Le assunzioni obbligatorie da
parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di
cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, come integrato
dall'articolo 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, avvengono per chiamata
numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente
normativa, previa verifica della compatibilita' della invalidita' con le
mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale
delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del
personale della polizia municipale, deceduto nell'espletamento del servizio,
nonche' delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata di cui
alla legge 13 agosto 1980, n. 466, tali assunzioni avvengono per chiamata
diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento
nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della
selezione e modalita' di svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e
assicurino economicita' e celerita' di espletamento, ricorrendo, ove e'
opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare
forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi
e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e
professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita'
tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di
reclutamento;
e) composizione delle commissioni
esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso,
scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime,
che non siano componenti dell'organo di direzione politica
dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni
sindacali o dalle associazioni professionali.
4. Le determinazioni relative
all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna
amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno
di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
l'avvio delle procedure e' subordinato alla previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri adottata ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
5. I concorsi pubblici per le
assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si
espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni
tecnico-amministrative o di economicita', sono autorizzate dal Presidente del
Consiglio dei Ministri. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o
provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali per
l'accesso alle varie professionalita'.
6. Ai fini delle assunzioni di
personale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Amministrazioni
che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello
Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di
difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26
della legge 1° febbraio 1989, n. 53.
7. Le pubbliche amministrazioni, nel
rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale di cui ai commi
precedenti, si avvalgono delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di
impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di
lavoro subordinato nell'impresa. I contratti collettivi nazionali provvedono a
disciplinare la materia dei contratti a tempo determinato, dei contratti di
formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della fornitura di
prestazioni di lavoro temporaneo, in applicazione di quanto previsto dalla
legge 18 aprile 1962, n. 230, dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n.
56, dall'articolo 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del
decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1994, n. 451, dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, nonche' da
ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina.
8. In ogni caso, la
violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di
lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non puo' comportare la
costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e sanzione. Il lavoratore
interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di
lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno
l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei
dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa
grave.".
Art. 23.
1. Dopo l'articolo 36 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' inserito il seguente:
"Art. 36-bis (Norme sul
reclutamento per gli enti locali). - 1. Il regolamento sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le
modalita' di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure
concorsuali, nel rispetto dei principi fissati nell'articolo 36.
2. Nei comuni
interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi turistici
o a particolari manifestazioni anche a carattere periodico, al fine di
assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei
servizi pubblici, il regolamento puo' prevedere particolari modalita' di
selezione per l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze
temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidita' e trasparenza ed escludendo
ogni forma di discriminazione. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei
commi 7 e 8 dell'articolo 36.".
Art. 24.
1. All'articolo 37 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nella rubrica le parole:
"Comunita' europea" e al comma 1 le parole: "Comunita' economica
europea" sono sostituite dalle seguenti: "Unione europea".
Art. 25.
1. L'articolo 56 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal seguente:
"Art. 56 (Disciplina delle
mansioni). - 1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per
le quali e' stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito
della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a
quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente
acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o
selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica
di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o
dell'assegnazione di incarichi di direzione.
2. Per obiettive esigenze di
servizio il prestatore di lavoro puo' essere adibito a mansioni proprie della
qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in
organico, per non piu' di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano
state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al
comma 4;
b) nel caso di sostituzione di altro
dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione
dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di
mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in
modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei
compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per
il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento
previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia
disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e
comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente
e' assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la
copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui
al comma 2, e' nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una
qualifica superiore, ma al lavoratore e' corrisposta la differenza di
trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto
l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha
agito con dolo o colpa grave.
6. Le disposizioni del
presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina
degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la
decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono
regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data,
in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di
appartenenza puo' comportare il diritto a differenze retributive o ad
avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore.".
Art. 26.
1. Nell'articolo 58 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i commi 6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dai
seguenti:
"6. I commi da 7 a 16 del
presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 2, commi 4 e
5, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con
prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo
pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di
dipendenti pubblici ai quali e' consentito da disposizioni speciali lo
svolgimento di attivita' libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui
ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi
nei compiti e doveri di ufficio, per i quali e' previsto, sotto qualsiasi
forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti: a) dalla collaborazione
a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) dalla utilizzazione economica da
parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni
industriali; c) dalla partecipazione a convegni e seminari; d) da incarichi per
i quali e' corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) da
incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente e' posto in posizione di
aspettativa, di comando o di fuori ruolo; f) da incarichi conferiti dalle
organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa
non retribuita.
7. I dipendenti pubblici non possono
svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori
universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei
disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei
casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve
le piu' gravi sanzioni e ferma restando la responsabilita' disciplinare, il compenso
dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura
dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del
bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere
destinato ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti.
8. Le pubbliche amministrazioni non
possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza
dei dipendenti stessi. Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei
predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso
infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il
relativo provvedimento e' nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come
corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilita'
dell'amministrazione conferente, e' trasferito all'amministrazione di
appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi
equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i
soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti
pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza
dei dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione
dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. All'accertamento delle
violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle
finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate
del Ministero delle finanze.
10. L'autorizzazione di cui ai commi
precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del
dipendente dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico;
puo', altresi', essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione
di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta
giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta
comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di
appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa tra le due
amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere e' per l'amministrazione
di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione
presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni
dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di
appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta
per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata;
in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.
11. Entro il 30 aprile di ciascun
anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici
per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione
all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati
nell'anno precedente.
12. Entro il 30 giugno di ciascun
anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi
retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o
su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica
l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno
precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo
previsto o presunto. L'elenco e' accompagnato da una relazione nella quale sono
indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati
conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i
criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o
autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento
dell'amministrazione, nonche' le misure che si intendono adottare per il
contenimento della spesa. Nello stesso termine e con le stesse modalita' le
amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi
ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver
conferito o autorizzato incarichi.
13. Entro lo stesso termine di cui
al comma 12, le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al
Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto
magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico
conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse
erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui
al comma 11.
14. Al fine della verifica
dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, le amministrazioni pubbliche sono tenute a
comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su
supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti
dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri
d'ufficio; sono altresi' tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei
collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di
consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei
compensi corrisposti.
15. Le amministrazioni che omettono
gli adempimenti di cui ai commi 11, 12, 13 e 14 non possono conferire nuovi
incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che
omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui
allo stesso comma 9.
16. Il Dipartimento
della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al
Parlamento sui dati raccolti e formula proposte per il contenimento della spesa
per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli
incarichi stessi.".
Art. 27.
1. L'articolo 58-bis del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal seguente: "Art.
58-bis (Codice di comportamento). - 1. Il Dipartimento della funzione pubblica,
sentite le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo
47-bis, definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, anche in relazione alle necessarie misure organizzative da
adottare al fine di assicurare la qualita' dei servizi che le stesse
amministrazioni rendono ai cittadini.
2. Il codice e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione.
3. Le pubbliche amministrazioni
formulano all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni indirizzi, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, e dell'articolo
73, comma 5, affinche' il codice venga recepito nei contratti, in allegato, e
perche' i suoi principi vengano coordinati con le previsioni contrattuali in
materia di responsabilita' disciplinare.
4. Per ciascuna magistratura e per
l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano,
entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, un codice etico che viene sottoposto all'adesione degli
appartenenti alla magistratura interessata. Decorso inutilmente detto termine,
il codice e' adottato dall'organo di autogoverno.
5. Entro il 31 dicembre 1998,
l'organo di vertice di ciascuna pubblica amministrazione verifica, sentite le
organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 47-bis e le
associazioni di utenti e consumatori, l'applicabilita' del codice di cui al
comma 1, anche per apportare eventuali integrazioni e specificazioni al fine
della pubblicazione e dell'adozione di uno specifico codice di comportamento
per ogni singola amministrazione.
6. Sull'applicazione dei codici di
cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna
struttura.
7. Le pubbliche amministrazioni
organizzano attivita' di formazione del personale per la conoscenza e la
corretta applicazione dei codici di cui al presente articolo.".
2. Il comma 3 dell'articolo 59 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal seguente:
"3. Salvo quanto
previsto dagli articoli 20, comma 1, e 58, comma 1, e ferma restando la definizione
dei doveri del dipendente ad opera dei codici di comportamento di cui
all'articolo 58-bis, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni e'
definita dai contratti collettivi.".
Art. 28.
1. Dopo l'articolo 59 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' inserito il seguente:
"Art. 59-bis (Impugnazione
delle sanzioni disciplinari). - 1. Se i contratti collettivi nazionali non
hanno istituito apposite procedure di conciliazione e arbitrato, le sanzioni
disciplinari possono essere impugnate dal lavoratore davanti al collegio di
conciliazione di cui all'articolo 69-bis, con le modalita' e con gli effetti di
cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 20 maggio 1970, n. 300.".
2. La disposizione di
cui al comma 1 si applica a far data dall'entrata in vigore del primo contratto
collettivo successivo all'entrata in vigore del presente decreto. Dalla
medesima data cessano di produrre effetti i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 59 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 29.
1. L'articolo 68 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal seguente:
"Art. 68 (Controversie relative
ai rapporti di lavoro). - 1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di
giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad
eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse
le controversie concernenti l'assunzione al lavoro e le indennita' di fine
rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorche' vengano in questione
atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini
della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione
davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella
controversia non e' causa di sospensione del processo.
2. Il giudice adotta, nei confronti
delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento,
costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le
sentenze con le quali riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che
l'assunzione e' avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali,
hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di
lavoro.
3. Sono devolute al giudice
ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a
comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi
dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e le controversie,
promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle pubbliche
amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui
all'articolo 45 e seguenti del presente decreto.
4. Restano devolute alla
giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di
procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, nonche', in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie
relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2 commi 4 e 5, ivi comprese
quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.
5. Nelle controversie di
cui ai commi 1 e 3 e nel caso di cui al comma 3 dell'articolo 68-bis, il
ricorso per cassazione puo' essere proposto anche per violazione o falsa
applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo
45.".
Art. 30.
1. Dopo l'articolo 68 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' inserito il seguente :
"Art. 68-bis (Accertamento
pregiudiziale sull'efficacia, validita' ed interpretazione dei contratti
collettivi). - 1. Quando per la definizione di una controversia individuale di
cui all'articolo 68 e' necessario risolvere in via pregiudiziale una questione
concernente l'efficacia, la validita' o l'interpretazione delle clausole di un
contratto o accordo collettivo nazionale, sottoscritto dall'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN - ai sensi
dell'articolo 45 e seguenti, il giudice, con ordinanza non impugnabile, nella
quale indica la questione da risolvere, sospende il giudizio, fissa una nuova
udienza di discussione non prima di centoventi giorni e dispone la
comunicazione, a cura della cancelleria, dell'ordinanza, del ricorso
introduttivo e della memoria difensiva all'ARAN.
2. Entro trenta giorni dalla
comunicazione di cui al comma 1, l'ARAN convoca le organizzazioni sindacali
firmatarie per verificare la possibilita' di un accordo sull'interpretazione
autentica del contratto o accordo collettivo, ovvero sulla modifica della
clausola controversa. All'accordo sull'interpretazione autentica o sulla
modifica della clausola si applicano le disposizioni dell'articolo 53. Il testo
dell'accordo e' trasmesso, a cura dell'ARAN, alla cancelleria del giudice
procedente, la quale provvede a darne avviso alle parti almeno dieci giorni prima
dell'udienza. Decorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, in
mancanza di accordo la procedura si intende conclusa.
3. Se non interviene l'accordo
sull'interpretazione autentica o sulla modifica della clausola controversa, il
giudice decide con sentenza sulla sola questione di cui al comma 1, impartendo
distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione o, comunque, per la
prosecuzione della causa. La sentenza e' impugnabile soltanto con ricorso
immediato per cassazione, proposto nel termine di sessanta giorni dalla
comunicazione dell'avviso di deposito della motivazione della sentenza. Il
deposito nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa di una
copia del ricorso per cassazione, dopo la notificazione alle altre parti, determina
la sospensione del processo.
4. La Corte di cassazione, quando
accoglie il ricorso a norma dell'articolo 383 del codice di procedura civile,
rinvia la causa allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza cassata. La
riassunzione della causa puo' essere fatta da ciascuna delle parti entro il
termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di
cassazione. In caso di estinzione del processo, per qualsiasi causa, la
sentenza della Corte di cassazione conserva i suoi effetti.
5. L'ARAN e le organizzazioni
sindacali firmatarie possono intervenire nel processo anche oltre il termine
previsto dall'articolo 419 del codice di procedura civile e sono legittimate, a
seguito dell'intervento, alla proposizione dei mezzi di impugnazione delle
sentenze che decidono una questione di cui al comma 1. Possono, anche se non
intervenute, presentare memorie nel giudizio di merito ed in quello per
cassazione. Della presentazione di memorie e' dato avviso alle parti, a cura
della cancelleria.
6. In pendenza del giudizio davanti
alla Corte di cassazione, possono essere sospesi i processi la cui definizione
dipende dalla risoluzione della medesima questione sulla quale la Corte e'
chiamata a pronunciarsi. Intervenuta la decisione della Corte di cassazione, il
giudice fissa, anche d'ufficio, l'udienza per la prosecuzione del processo.
7. Quando per la definizione di
altri processi e' necessario risolvere una questione di cui al comma 1 sulla
quale e' gia' intervenuta una pronuncia della Corte di cassazione e il giudice
non ritiene di uniformarsi alla pronuncia della Corte, si applica il disposto
del comma 3.
8. La Corte di
cassazione, nelle controversie di cui e' investita ai sensi del comma 3, puo'
condannare la parte soccombente, a norma dell'articolo 96 del codice di
procedura civile, anche in assenza di istanza di parte.".
Art. 31.
L'articolo 69 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal seguente:
"Art. 69 (Tentativo
obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali). - 1. Per le
controversie individuali di cui all'articolo 68, il tentativo obbligatorio di
conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile si svolge
con le procedure previste dai contratti collettivi, ovvero davanti al collegio
di conciliazione di cui all'articolo 69-bis, secondo le disposizioni dettate
dal presente decreto.
2. La domanda giudiziale diventa
procedibile trascorsi novanta giorni dalla presentazione della richiesta di
espletamento del tentativo di conciliazione.
3. Il giudice che rileva
l'improcedibilita' della domanda sospende il giudizio e fissa alle parti il
termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di
conciliazione. Si applicano i commi secondo e quinto dell'articolo 412-bis del
codice di procedura civile. Espletato il tentativo di conciliazione o decorso
il termine di novanta giorni, il processo puo' essere riassunto entro i
successivi centottanta giorni. La parte contro la quale e' stata proposta la
domanda in violazione dell'articolo 410 del codice di procedura civile, con
l'atto di riassunzione o con memoria depositata in cancelleria almeno dieci
giorni prima dell'udienza fissata, puo' modificare o integrare le proprie
difese e proporre nuove eccezioni processuali e di merito, che non siano rilevabili
d'ufficio.".
2. Dopo il terzo comma
dell'articolo 669-octies del codice di procedura civile, e' aggiunto il
seguente: "Per le controversie individuali relative ai rapporti di lavoro
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, escluse quelle devolute alla
giurisdizione del giudice amministrativo, il termine decorre dal momento in cui
la domanda giudiziale e' divenuta procedibile.".
Art. 32.
1. Dopo l'articolo 69 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' inserito il seguente:
"Art. 69-bis (Collegio di
conciliazione) - 1. Ferma restando la facolta' del lavoratore di avvalersi
delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, il
tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 69 si svolge
dinanzi ad un collegio di conciliazione istituito presso l'Ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione nella cui circoscrizione si trova
l'ufficio cui il lavoratore e' addetto, ovvero era addetto al momento della
cessazione del rapporto. Il collegio di conciliazione e' composto dal direttore
dell'Ufficio o da un suo delegato, che lo presiede, da un rappresentante del
lavoratore e da un rappresentante dell'amministrazione.
2. La richiesta del tentativo di
conciliazione, sottoscritta dal lavoratore, e' consegnata all'Ufficio presso il
quale e' istituito il collegio di conciliazione competente o spedita mediante
raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta deve essere
consegnata o spedita a cura dello stesso lavoratore all'amministrazione di
appartenenza.
3. La richiesta deve precisare:
a) l'amministrazione di appartenenza
e la sede alla quale il lavoratore e' addetto;
b) il luogo dove gli devono essere
fatte le comunicazioni inerenti alla procedura;
c) l'esposizione sommaria dei fatti
e delle ragioni poste a fondamento della pretesa;
d) la nomina del proprio
rappresentante nel collegio di conciliazione o la delega per la nomina medesima
ad un'organizzazione sindacale.
4. Entro trenta giorni dal
ricevimento della copia della richiesta, l'amministrazione, qualora non accolga
la pretesa del lavoratore, deposita presso l'Ufficio osservazioni scritte.
Nello stesso atto nomina il proprio rappresentante in seno al collegio di
conciliazione. Entro i dieci giorni successivi al deposito, il presidente fissa
la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione. Dinanzi al
collegio di conciliazione il lavoratore puo' farsi rappresentare o assistere
anche da un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato. Per
l'amministrazione deve comparire un soggetto munito del potere di conciliare.
5. Se la conciliazione riesce, anche
limitatamente ad una parte della pretesa avanzata dal lavoratore, viene redatto
separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti del
collegio di conciliazione. Il verbale costituisce titolo esecutivo. Alla
conciliazione non si applicano le disposizioni dell'articolo 2113, commi primo,
secondo e terzo, del codice civile.
6. Se non si raggiunge l'accordo tra
le parti, il Collegio di conciliazione deve formulare una proposta per la
bonaria definizione della controversia. Se la proposta non e' accettata, i
termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni
espresse dalle parti.
7. Nel successivo giudizio sono
acquisiti, anche di ufficio, i verbali concernenti il tentativo di
conciliazione non riuscito. Il giudice valuta il comportamento tenuto dalle
parti nella fase conciliativa ai fini del regolamento delle spese.
8. La conciliazione
della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, in adesione
alla proposta formulata dal collegio di cui al comma 1, ovvero in sede
giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo, del codice
di procedura civile, non puo' dar luogo a responsabilita'
amministrativa.".
Art. 33.
1. Sono devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di
pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti al credito, alla vigilanza
sulle assicurazioni, al mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti,
alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.
2. Tali controversie sono, in
particolare, quelle:
a) concernenti la istituzione,
modificazione o estinzione di soggetti gestori di pubblici servizi, ivi
comprese le aziende speciali, le istituzioni o le societa' di capitali anche di
trasformazione urbana;
b) tra le amministrazioni pubbliche
e i gestori comunque denominati di pubblici servizi;
c) tra le amministrazioni pubbliche
e i soci di societa' miste e quelle riguardanti la scelta dei soci;
d) in materia di vigilanza e di
controllo nei confronti di gestori dei pubblici servizi;
e) aventi ad oggetto le procedure di
affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, svolte da
soggetti comunque tenuti alla applicazione delle norme comunitarie o della
normativa nazionale o regionale;
f) riguardanti le attivita' e le
prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese
nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale e della pubblica istruzione, con esclusione dei
rapporti individuali di utenza con soggetti privati, delle controversie
meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona e delle
controversie in materia di invalidita'.
3. All'articolo 5, primo
comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono soppresse le parole: "o
di servizi".
Art. 34.
1. Sono devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli
atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in
materia urbanistica ed edilizia.
2. Agli effetti del presente
decreto, la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell'uso del
territorio.
3. Nulla e' innovato in ordine:
a) alla giurisdizione del tribunale
superiore delle acque;
b) alla giurisdizione
del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la
corresponsione delle indennita' in conseguenza dell'adozione di atti di natura
espropriativa o ablativa.
Art. 35.
1. Il giudice amministrativo, nelle
controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva ai sensi degli articoli
33 e 34, dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il
risarcimento del danno ingiusto.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il
giudice amministrativo puo' stabilire i criteri in base ai quali
l'amministrazione pubblica o il gestore del pubblico servizio devono proporre a
favore dell'avente titolo il pagamento di una somma entro un congruo termine.
Se le parti non giungono ad un accordo, col ricorso previsto dall'articolo 27,
primo comma, n. 4, del testo unico approvato col regio decreto 26 giugno 1924,
n. 1054, puo' essere chiesta la determinazione della somma dovuta.
3. Il giudice amministrativo, nelle
controversie di cui al comma 1, puo' disporre l'assunzione dei mezzi di prova
previsti dal codice di procedura civile, nonche' della consulenza tecnica
d'ufficio, esclusi l'interrogatorio formale e il giuramento. L'assunzione dei
mezzi di prova e l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio sono
disciplinati, ove occorra, nel regolamento di cui al regio decreto 17 agosto
1907, n. 642, tenendo conto della specificita' del processo amministrativo in
relazione alle esigenze di celerita' e concentrazione del giudizio.
4. L'articolo 7, terzo comma, della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e' sostituito dal seguente:
"Il tribunale amministrativo
regionale, nelle materie deferite alla sua giurisdizione esclusiva, conosce
anche di tutte le questioni relative a diritti. Restano riservate all'autorita'
giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la
capacita' dei privati individui, salvo che si tratti della capacita' di stare
in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso.".
5. Sono abrogati
l'articolo 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e ogni altra disposizione
che prevede la devoluzione al giudice ordinario delle controversie sul
risarcimento del danno conseguente all'annullamento di atti amministrativi
nelle materie di cui al comma 1.
Art. 36.
1. La rubrica e il primo comma
dell'articolo 410 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 410 (Tentativo
obbligatorio di conciliazione). - Chi intende proporre in giudizio una domanda
relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 e non ritiene di avvalersi
delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi
deve promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o
conferisca mandato, il tentativo di conciliazione presso la commissione di
conciliazione nella cui circoscrizione si trova l'azienda o la dipendenza alla
quale il lavoratore e' addetto o era addetto al momento dell'estinzione del
rapporto.
La comunicazione della
richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la
prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i
venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di
decadenza."
Art. 37.
1. Dopo l'articolo 410 del codice di
procedura civile e' inserito il seguente:
"Art. 410-bis (Termine
per l'espletamento del tentativo di conciliazione). - Il tentativo di
conciliazione, anche se nelle forme previste dai contratti e accordi
collettivi, deve essere espletato entro sessanta giorni dalla presentazione
della richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di
conciliazione si considera comunque espletato ai fini dell'articolo
412-bis.".
Art. 38.
1. L'articolo 412 del codice di
procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 412 (Verbale di mancata
conciliazione). - Se la conciliazione non riesce, si forma processo verbale con
l'indicazione delle ragioni del mancato accordo; in esso le parti possono
indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, precisando, quando
e' possibile, l'ammontare del credito che spetta al lavoratore. In quest'ultimo
caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le
disposizioni di cui all'articolo 411.
L'Ufficio provinciale del lavoro
rilascia alla parte copia del verbale entro cinque giorni dalla richiesta.
Le disposizioni del primo comma si
applicano anche al tentativo di conciliazione in sede sindacale.
Delle risultanze del
verbale di cui al primo comma il giudice tiene conto in sede di decisione sulle
spese del successivo giudizio.".
Art. 39.
1. Dopo l'articolo 412 del codice di
procedura civile sono inseriti i seguenti:
"Art. 412-bis (Procedibilita'
della domanda). - L'espletamento del tentativo di conciliazione costituisce
condizione di procedibilita' della domanda.
L'improcedibilita' deve essere
eccepita dal convenuto nella memoria difensiva di cui all'articolo 416 e puo'
essere rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'articolo
420.
Il giudice, ove rilevi la
improcedibilita' della domanda, sospende il giudizio e fissa alle parti il termine
perentorio di sessanta giorni per proporre la richiesta del tentativo di
conciliazione.
Trascorso il termine di cui al primo
comma dell'articolo 410-bis, il processo puo' essere riassunto entro i
successivi centottanta giorni.
Il mancato espletamento del
tentativo di conciliazione non preclude la concessione dei provvedimenti
speciali d'urgenza e di quelli cautelari previsti nel capo III del titolo I del
libro IV.
Art. 412-ter (Arbitrato previsto dai
contratti collettivi). - Se il tentativo di conciliazione non riesce o comunque
e' decorso il termine previsto nel primo comma dell'articolo 410-bis, le parti
possono concordare di deferire ad arbitri la risoluzione della controversia,
anche tramite l'organizzazione sindacale alla quale aderiscono o abbiano
conferito mandato, se i contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro
prevedono tale facolta' e stabiliscono:
a) le modalita' della richiesta di
devoluzione della controversia al collegio arbitrale e il termine entro il
quale l'altra parte puo' aderirvi;
b) la composizione del collegio
arbitrale e la procedura per la nomina del presidente e dei componenti;
c) le forme e i modi di espletamento
dell'eventuale istruttoria;
d) il termine entro il quale il
collegio deve emettere il lodo, dandone comunicazione alle parti interessate;
e) i criteri per la liquidazione dei
compensi agli arbitri.
I contratti e accordi collettivi
possono, altresi', prevedere l'istituzione di collegi o camere arbitrali
stabili, composti e distribuiti sul territorio secondo criteri stabiliti in
sede di contrattazione nazionale.
Nella pronuncia del lodo arbitrale
si applica l'articolo 429, terzo comma, del codice di procedura civile.
Salva diversa previsione della
contrattazione collettiva, per la liquidazione delle spese della procedura
arbitrale si applicano altresi' gli articoli 91, primo comma, e 92 del codice
di procedura civile.
Art. 412-quater (Impugnazione ed
esecutivita' del lodo arbitrale). - Il lodo arbitrale e' impugnabile per
violazione di disposizioni inderogabili di legge e per difetto assoluto di
motivazione, con ricorso depositato entro il termine di trenta giorni dalla
notificazione del lodo da parte degli arbitri davanti alla Corte d'appello
nella cui circoscrizione e' la sede dell'arbitrato, in funzione di giudice del
lavoro.
Trascorso tale termine, o se le
parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione
arbitrale, il lodo e' depositato presso l'ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione a cura di una delle parti o per il tramite di una
associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertandone
l'autenticita', provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella
cui circoscrizione e' stato redatto. Il giudice, su istanza della parte
interessata, accertata la regolarita' formale del lodo arbitrale, lo dichiara
esecutivo con decreto.
La Corte d'appello
decide con sentenza provvisoriamente esecutiva ricorribile in
cassazione.".
Art. 40.
1. Dopo il quarto comma
dell'articolo 413 del codice di procedura civile sono inseriti i seguenti:
"Competente per territorio per
le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni e' il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al
quale il dipendente e' addetto o era addetto al momento della cessazione del
rapporto.
Nelle controversie nelle
quali e' parte una Amministrazione dello Stato non si applicano le disposizioni
dell'articolo 6 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.".
Art. 41.
1. Dopo l'ultimo comma dell'articolo
415 del codice di procedura civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Nelle controversie
relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
di cui al quinto comma dell'articolo 413, il ricorso e' notificato direttamente
presso l'amministrazione destinataria ai sensi dell'articolo 144, secondo
comma. Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della
rappresentanza e difesa in giudizio, si osservano le disposizioni delle leggi
speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura
dello Stato competente per territorio.".
Art. 42.
1. Dopo l'articolo 417 del codice di
procedura civile e' inserito il seguente: "Art. 417-bis (Difesa delle
pubbliche amministrazioni). - Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma
dell'articolo 413, limitatamente al giudizio di primo grado le amministrazioni
stesse possono stare in giudizio avvalendosi di propri funzionari muniti di
mandato generale o speciale per ciascun giudizio.
Per le amministrazioni statali o ad
esse equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, la
disposizione di cui al comma precedente si applica salvo che l'Avvocatura dello
Stato competente per territorio, ove vengano in rilievo questioni di massima o
aventi notevoli riflessi economici, determini di assumere direttamente la
trattazione della causa dandone immediata comunicazione ai competenti uffici
dell'amministrazione interessata, nonche' al Dipartimento della funzione
pubblica, anche per l'eventuale emanazione di direttive agli uffici per la
gestione del contenzioso del lavoro. In ogni altro caso l'Avvocatura dello
Stato trasmette immediatamente, e comunque non oltre 7 giorni dalla notifica
degli atti introduttivi, gli atti stessi ai competenti uffici
dell'amministrazione interessata per gli adempimenti di cui al comma
precedente.
Gli enti locali, anche
al fine di realizzare economie di gestione, possono utilizzare le strutture
dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, alle quali conferiscono
mandato nei limiti di cui al primo comma.".
Art. 43.
1. Sono abrogati gli articoli 5, 8,
20, commi 9, 10 e 11, 22, 25, commi 1 e 3, 27, comma 2, 30, 32, 40, 41, 42 comma
1 (1), 43, 44, 45, comma 2, 53, comma 2, 57, 62, 72, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e ogni altra disposizione
incompatibile con quelle del presente decreto.
2. Il comma 2 dell'articolo 74 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal seguente:
"2. Sono abrogate le disposizioni del capo I, titolo I, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni
ed integrazioni, l'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, il decreto del
Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551, nonche' le altre
disposizioni del medesimo decreto n. 748 del 1972 incompatibili con quelle del
presente decreto.".
3. Sono abrogati il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 16 settembre 1994, n. 716, il decreto del
Ministro per la funzione pubblica 27 febbraio 1995, n. 112, dalla data di
attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 19,(2) e le
lettere b), d) ed e) dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 18 ottobre 1994, n. 692.
4. Sono abrogati i commi 5, 6, 23,
27 e da 47 a 52, nonche' 31, ultimo periodo, dell'articolo 3 della legge 24
dicembre 1993, n. 537. E' abrogato il comma 15 dell'articolo 22 della legge
23 dicembre 1994, n. 724 (3).
5. E' abrogato l'articolo 32 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
6. L'articolo 3, comma 1, lettera
e), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' abrogato. Restano ferme le altre
disposizioni di cui all'articolo 3 della stessa legge.
7. Sono abrogati il secondo e il
terzo comma dell'articolo 5 della legge 11 agosto 1973, n. 533.
8. Nell'articolo 61, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole: "di
cui alla lettera d) dell'articolo 8" sono sostituite dalle seguenti:
"di cui all'articolo 36, comma 3, lettera e),".
9. Nell'articolo 11,
comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole: "ai
sensi dell'articolo 5, lettera b)," sono sostituite dalle seguenti:
"ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c),".
(1) Parte aggiunta dall'art. 22 del
D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387
(2) Parte aggiunta dall'art. 22 del
D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387
(3) Parte aggiunta
dall'art. 22 del D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387
Art. 44.
1. Al comma 1 dell'articolo 8 del
decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, le lettere b) e d) sono sostituite
dalle seguenti:
"b) nella prima applicazione
del presente decreto legislativo e fino alla verifica di cui alla lettera g),
l'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali
che, nel comparto o nell'area di contrattazione, abbiano una rappresentativita'
non inferiore al 4 per cento, tenendo conto del solo dato associativo, di cui
all'articolo 47-bis, comma 1, e le confederazioni alle quali esse siano
affiliate. Si tiene conto del solo dato associativo anche ai fini della
percentuale richiesta per la sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali
dall'articolo 47-bis, comma 3. Le percentuali vengono calcolate sulla base dei
dati relativi alle deleghe per i contributi sindacali rilevati nel comparto o
nell'area dal Dipartimento della funzione pubblica. Le percentuali sono
arrotondate al decimo di punto superiore;
c) ai fini del calcolo delle
percentuali di cui alla lettera b) si considerano le deleghe in virtu' delle quali
ciascuna organizzazione sindacale percepisce, dall'amministrazione o ente che
effettua la trattenuta, la quota di retribuzione volontariamente ceduta dal
lavoratore per il contributo sindacale. Le organizzazioni sindacali che, nel
corso del 1997, abbiano dato vita, mediante fusione, affiliazione o in altra
forma, ad una nuova aggregazione associativa possono imputare al nuovo soggetto
sindacale le deleghe delle quali risultino titolari, purche' il nuovo soggetto
succeda effettivamente nella titolarita' delle deleghe che ad esso vengono
imputate, o che le deleghe siano, comunque, confermate espressamente dai
lavoratori a favore del nuovo soggetto. Le organizzazioni sindacali interessate
hanno l'onere di fornire all'ARAN idonea documentazione;
d) nella prima applicazione del
presente decreto e fino alla verifica di cui alla lettera g), in sede
decentrata le pubbliche amministrazioni ammettono alle trattative le
organizzazioni sindacali che risultino firmatarie dei contratti collettivi
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che
abbiano la rappresentativita' richiesta ai fini dell'ammissione alla
contrattazione collettiva nazionale ai sensi della lettera b), ovvero che, in
mancanza di tale requisito, contino, nell'amministrazione o ente interessato,
una percentuale di deleghe non inferiore al 10 per cento rispetto al totale dei
dipendenti;
e) nella prima applicazione del
presente decreto resta fermo il contingente complessivo dei distacchi esistente
al 1° dicembre 1997 ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, e successive modifiche ed
integrazioni. Con l'accordo di cui al decreto legge 10 maggio 1996, n. 254,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1996, n. 365, si provvede
alla nuova ripartizione dei contingenti tra le organizzazioni sindacali che
hanno titolo all'ammissione alle trattative nazionali ai sensi della lettera b)
e delle confederazioni alle quali sono affiliate;
f) nella prima applicazione del
presente decreto resta fermo il contingente complessivo dei permessi retribuiti
esistente al 1° dicembre 1997 ai sensi del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770 del 1994 e i relativi
coefficienti di ripartizione in ciascuna amministrazione o ente. Per avviare le
elezioni e il funzionamento delle rappresentanze unitarie del personale, nel
1998 e comunque fino alla verifica di cui alla lettera g), i permessi di cui
all'articolo 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300, fruibili in ogni amministrazione
o ente, non possono essere inferiori, nel loro ammontare complessivo, a novanta
minuti all'anno per dipendente e spettano alle organizzazioni sindacali
rappresentative ai sensi del presente articolo e alle rappresentanze unitarie
elette dal personale. L'accordo di cui al decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1996, n. 365, determina i
criteri di gestione del monte ore risultante, la quota spettante alle
rappresentanze unitarie del personale e puo' prevedere, per la quota spettante
alle organizzazioni sindacali, l'utilizzo flessibile e cumulativo dei permessi
orari;
g) entro il primo trimestre del 1999
l'ARAN provvede a verificare la rappresentativita' delle organizzazioni
sindacali e delle confederazioni alle quali siano affiliate, in base alle
percentuali delle deleghe relative al 1998 e dei voti riportati nelle elezioni
delle rappresentanze unitarie del personale, applicando l'articolo 47-bis. A
seguito della verifica vengono definitivamente individuate, per il biennio
successivo, le organizzazioni e le confederazioni sindacali che hanno titolo
per essere ammesse alle trattative contrattuali e a fruire, in proporzione alla
rappresentativita', dei diritti e delle prerogative sindacali di cui alle lettere
e) ed f);".
2. La lettera c) dell'articolo 8,
comma 1, del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, diviene lettera h), e
la lettera e) diviene lettera i). Conseguentemente, nella lettera h) le parole:
"alla lettera precedente" sono sostituite dalle parole: "alla
lettera b)" e le parole contenute nel comma 2 del medesimo articolo 8:
"di cui alla lettera e)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui
alla lettera i)".
3. Nell'articolo 46 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al comma 3, lettera a), dopo le parole:
"dell'ANCI e dell'UPI" sono inserite le seguenti: "e
dell'UNIONCAMERE" e nel medesimo articolo, dopo il comma 3, e' inserito il
seguente: "3-bis. Un rappresentante del Governo, designato dal Ministro
della sanita', partecipa al comitato di settore per il comparto di
contrattazione collettiva delle amministrazioni del Servizio sanitario
nazionale.".
4. All'articolo 47-bis, comma 6, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole: "Agli effetti
dell'articolo 54, come modificato dal decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1996, n. 365, del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, e dei
successivi accordi" sono sostituite dalle seguenti: "Agli effetti
dell'accordo tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative, previsto
dal comma 1 dell'articolo 54, e dei contratti collettivi che regolano la
materia,".
5. Al comma 1 dell'articolo 54 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole da: "stipulato"
fino a: "interesse regionale" sono sostituite dalle seguenti:
"tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi
dell'articolo 47-bis".
6. I contratti e accordi collettivi
nazionali di cui all'articolo 45, commi 3 e 4, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
7. In materia di rappresentativita'
delle organizzazioni sindacali ai sindacati delle minoranze linguistiche della
provincia di Bolzano e delle regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia-Giulia,
riconosciuti rappresentativi agli effetti di speciali disposizioni di legge
regionale e provinciale o di attuazione degli statuti (1). spettano,
eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune, i medesimi diritti,
poteri e prerogative, previsti per le organizzazioni sindacali considerate
rappresentative in base al presente decreto. Per le organizzazioni sindacali
che organizzano anche lavoratori delle minoranze linguistiche della provincia
di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, i criteri per la determinazione della
rappresentativita' di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 4
novembre 1997, n. 396, si riferiscono esclusivamente ai rispettivi ambiti
territoriali e ai dipendenti ivi impiegati.
8. L'ARAN assume,
nell'ambito degli indirizzi deliberati dai comitati di settore, iniziative per
il coordinamento delle parti datoriali, anche da essa non rappresentate, al
fine di favorire, ove possibile, anche con la contestualita' delle procedure
del rinnovo dei contratti, soluzioni omogenee in settori operativi simili o
contigui nel campo dell'erogazione dei servizi.
(1) Così modificato dall'art. 22 del
D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387
In precedenza era :
“rispettivamente, con
l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 1978 e con
l'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 430 del 1989”
Art. 45.
1. A decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, le disposizioni previgenti che conferiscono
agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti
amministrativi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta
ai dirigenti.
2. A decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, le disposizioni previgenti riferite ai
dirigenti generali si intendono riferite ai dirigenti di uffici dirigenziali
generali.
3. Per la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, in attesa del riordino di cui all'articolo 12 della legge 15
marzo 1997, n. 59, resta fermo che le disposizioni del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, ivi comprese
quelle apportate dal presente decreto, si applicano se compatibili con i principi
e le disposizioni della legge 23 agosto 1988, n. 400, come integrata
dall'articolo 8 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639. Sulla base del riordino di
cui al citato articolo 12 e in coerenza con il nuovo assetto della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, si provvedera' a definire la collocazione
contrattuale del relativo personale.
4. Al comma 5 dell'articolo 73 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dopo le parole: "legge 31
gennaio 1992, n. 138," sono inserite le seguenti: "legge 30 dicembre
1986, n. 936,".
5. Con riferimento ai rapporti di
lavoro di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, come modificato dal presente decreto, non si applica l'articolo 199 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
6. Fino all'attuazione dell'articolo
21, commi 16 e 17, della legge 15 marzo 1997, n. 59, rimane in vigore
l'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
7. Le disposizioni del presente
decreto si applicano al personale della scuola. Restano ferme le disposizioni
del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, e dell'articolo 21 della legge
15 marzo 1997, n. 59. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del
personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
8. Le disposizioni di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato
dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 31 dicembre 1998 (1)
o, se anteriore, dalla data di entrata in vigore dei contratti collettivi di
cui all'articolo 24 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993, come
modificato dal presente decreto. Dalla stessa data decorre il termine di cui al
comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
modificato dal presente decreto. Fino alla predetta data continua a trovare
applicazione l'articolo 19, nonchè l'articolo 21, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29.
9. Le disposizioni di cui
all'articolo 22, commi 17 e 18, della legge 29 dicembre 1994, n. 724,
continuano ad applicarsi alle amministrazioni che non hanno ancora provveduto
alla determinazione delle dotazioni organiche previa rilevazione dei carichi di
lavoro.
10. Per il personale della carriera
prefettizia di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, gli istituti della partecipazione sindacale di cui
all'articolo 10 del medesimo decreto sono disciplinati attraverso apposito regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
11. In materia di reclutamento, le
pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche e
integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dall'articolo
36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente
decreto, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi
previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.
12. Sono portate a compimento le
procedure di reclutamento per cui, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, siano stati emanati i relativi bandi, ovvero siano stati adottati i
provvedimenti autorizzativi da parte dei competenti organi, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
13. In fase di prima applicazione,
il personale in servizio presso i Gabinetti dei Ministri e le Segreterie
particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, fermi restando i
rispettivi provvedimenti di assegnazione ai predetti uffici, transita nel
contingente degli uffici istituiti con il regolamento di cui all'articolo 14,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal
presente decreto. Sino alla data di entrata in vigore di tale regolamento si
applicano a tutti i Ministri, compresi i Ministri senza portafoglio, le
disposizioni sulla costituzione dei Gabinetti e delle Segreterie particolari di
cui al regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni.
Il personale addetto ai Gabinetti ed alle Segreterie particolari puo' essere
scelto fra estranei alle amministrazioni pubbliche in misura non superiore a un
terzo. Limitatamente alla durata dell'incarico, ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche chiamati alle cariche di cui al comma 1 dell'articolo
158 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' assicurato lo stesso trattamento
economico complessivo spettante agli estranei all'amministrazione dello Stato
chiamati a ricoprire le corrispondenti cariche. E' fatto salvo l'eventuale
trattamento economico piu' favorevole spettante.
14. Nei confronti delle
amministrazioni pubbliche che, anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, abbiano fatto le comunicazioni relative all'anagrafe delle
prestazioni nei termini e secondo le modalita' previste dalla preesistente
disciplina, le disposizioni di cui all'articolo 58, commi 12 e 13, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, si
applicano a decorrere dall'anno 1999.
15. Al comma 1 dell'articolo 26 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Relativamente al personale del ruolo tecnico e professionale,
l'ammissione e' altresi' consentita ai candidati in possesso di esperienze
lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale o di attivita'
coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di
attivita' documentate presso studi professionali privati, societa' o istituti
di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti
profili del ruolo medesimo.".
16. Nell'articolo 59, comma 1, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono soppresse le parole: "fatto
salvo per i soli dirigenti generali quanto disposto dall'articolo 20, comma
10,".
17. Sono attribuite al giudice
ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui
all'articolo 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato
dal presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di
lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni
attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano
attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e debbono
essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.
18. Le controversie di cui agli
articoli 33 e 34 del presente decreto sono devolute al giudice amministrativo a
partire dal 1° luglio 1998. Resta ferma la
giurisdizione prevista dalle norme attualmente in vigore per i giudizi pendenti
alla data del 30 giugno 1998.
19. Le disposizioni contenute
nell'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, sono prorogate fino alla
data di entrata in vigore dei contratti collettivi di cui all'articolo 24 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente
decreto, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998. All'onere derivante
dall'attuazione del presente comma, determinato in lire37 miliardi per l'anno
1998, si provvede utilizzando l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo
2, comma 10, della legge 28 dicembre 1995, n. 550.
20. Nel comma 3 dell'articolo 13
della legge 15 marzo 1997, n. 59, le parole: "per i soli Ministeri"
sono sostituite dalle seguenti: "per le amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo".
21. I limiti di cui all'articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal
presente decreto, non si applicano per la nomina dei direttori degli Enti parco
nazionale.
22. Le disposizioni in materia di
mobilita' di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, come modificati dal presente decreto, non si applicano al
personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
23. In tutti i casi, anche se
previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti
pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia
finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre
pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di
fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il
personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al
trattamento fondamentale. La disposizione di cui al presente comma si applica
al personale comandato, fuori ruolo o in analoga posizione presso l'ARAN a
decorrere dalla completa attuazione del sistema di finanziamento previsto
dall'articolo 50, commi 8 e 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
accertata dall'organismo di coordinamento di cui all'articolo 46, comma 5, del
medesimo decreto.
24. Le disposizioni dell'articolo 20
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applicano fino all'entrata
in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 17, della legge 15 marzo
1997, n. 59.
25. Fino alla entrata
in vigore della nuova disciplina derivante dal contratto collettivo per il
comparto scuola, relativo al quadriennio 1998-2001, continuano ad applicarsi al
personale della scuola le procedure di cui agli articoli 272, 484, 522, 524,
525 e 586 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.(2)
(1) Così modificato dall'art. 22 del
D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387
In precedenza era :
“30 settembre 1998”
(1) Commi aggiunti
dall'art. 22 del D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387
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