Legge 15 maggio 1997, n. 127
Misure urgenti per lo
snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e
controllo.
(Pubblicata sulla G.U.
n. 113 del 17 maggio 1997)
Art. 1 - (Semplificazione
delle norme sulla documentazione amministrativa)
1. Entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti da
adottarsi ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
previo parere delle competenti commissioni parlamentari, il Governo adotta
misure per la semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa.
Le commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
Decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza del parere ed entra
in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Dalla data di entrata in vigore
delle norme regolamentari di cui al comma 1 sono abrogate le disposizioni
vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.
3. Il regolamento si conforma, oltre
che ai principi contenuti nell’articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
ai seguenti criteri e principi direttivi:
a) eliminazione o riduzione dei certificati o delle
certificazioni richieste ai soggetti interessati all’adozione di provvedimenti
amministrativi o all’acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre
utilità erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti di pubblici servizi;
b) ampliamento delle categorie di stati, fatti, qualità
personali comprovabili dagli interessati con dichiarazioni sostitutive di
certificazioni;
c) modificazioni delle disposizioni normative e
regolamentari sui procedimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui
alle lettere a) e b), al fine di evitare che le misure di
semplificazione comportino oneri o ritardi nell’adozione del provvedimento
amministrativo.
d) indicazione esplicita delle norme
abrogate.
Art. 2 - (Disposizioni
in materia di stato civile e di certificazione anagrafica)
1. L’articolo 70 del regio decreto 9
luglio 1939, n. 1238 è sostituito dal seguente:
" ART. 70 - 1. La
dichiarazione di nascita è resa indistintamente da uno dei genitori, da un
procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona
che ha assistito al parto, rispettando l’eventuale volontà della madre di non
essere nominata.
2. La dichiarazione può essere resa, entro dieci
giorni, presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto o, entro tre
giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui
è avvenuta la nascita. In tale ultimo caso è trasmessa dal direttore sanitario
all'ufficiale di stato civile competente nei dieci giorni successivi, anche
attraverso l’utilizzazione di sistemi di comunicazione telematici.
3. I genitori, o uno di essi, hanno facoltà di
dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di
residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo
diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di
residenza della madre. In tali casi il comune nel quale è resa la dichiarazione
deve procurarsi l'attestazione dell’avvenuta nascita presso il centro di
nascita che risulta dalla dichiarazione. Ove la nascita sia avvenuta al di
fuori di un centro di nascita, è necessario produrre una dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e
del relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130.
4. Alla dichiarazione di nascita non si applica
l'articolo 41 ".
2. L'articolo 195 del regio decreto
9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:
" ART. 195 - 1. I certificati e
gli estratti di stato civile sono validi in tutto il territorio della
Repubblica ".
[3. I certificati rilasciati dalle
pubbliche amministrazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a
modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno
validità di sei mesi dalla data di rilasci salvo che disposizioni di legge o
regolamentari prevedano una validità superiore (1). ] (0)
[4. I certificati anagrafici, le
certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti
di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni, nonché dai
gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel
caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni
contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di
rilascio. Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti
deve avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione
dell'interessato (1). Resta ferma (2) la facoltà di verificare la
veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa
dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4
gennaio 1968, n. 15.] (0)
5. I comuni favoriscono, per mezzo
di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi
anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i
gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla
riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche
attraverso sistemi informatici e telematici.
6. Dopo il comma 1 dell'articolo
15-quinquies del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, è inserito il seguente:
" 1-bis. La
certificazione redatta con le modalità di cui al comma 1 può essere trasmessa e
rilasciata in forma telematica anche al di fuori del territorio del comune
competente ".
[7. Le fotografie prescritte per il
rilascio di documenti personali sono legalizzate dall'ufficio ricevente, a
richiesta dell'interessato, se presentate personalmente. La legalizzazione
delle fotografie prescritte per il rilascio dei documenti personali non è
soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo. (3) ] (0)
8. Le firme e le sottoscrizioni
inerenti ai medesimi atti, e richieste a più soggetti dai pubblici uffici,
possono essere apposte anche disgiuntamente, purché nei termini.
[9. Nei documenti di riconoscimento
non è necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo
specifica istanza del richiedente. ] (0)
[10. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro per la funzione pubblica, sono individuate le caratteristiche e le
modalità per il rilascio della carta di identità e di altri documenti di
riconoscimento muniti di supporto magnetico o informatico. La carta di identità
e i documenti di riconoscimento devono contenere i dati personali e il codice
fiscale e possono contenere anche l'indicazione del gruppo sanguigno, nonché
delle opzioni di carattere sanitario previste dalla legge. Il documento, ovvero
il supporto magnetico o informatico, può contenere anche altri dati, al fine di
razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e la erogazione dei
servizi al cittadino, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nonché
le procedure informatiche e le informazioni, che possono o debbono essere
conosciute dalla pubblica amministrazione o da altri soggetti, ivi compresa la
chiave biometrica, occorrenti per la firma digitale ai sensi dell'articolo 15,
comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei relativi regolamenti di
attuazione, ed é rilasciato a seguito della dichiarazione di nascita. La carta
di identità potrà essere utilizzata anche per il trasferimento elettronico dei
pagamenti [tra
soggetti privati e pubbliche amministrazioni] (4). Con decreto del Ministro
dell'interno, sentite l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate
le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali
utilizzati per la produzione delle carte di identità e dei documenti di
riconoscimento di cui al presente comma. Le predette regole sono adeguate con
cadenza almeno biennale in relazione alle esigenze dettate dall'evoluzione
delle conoscenze scientifiche e tecnologiche. La carta di identità può essere
rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza,
ovvero, previo pagamento delle spese e dei diritti di segreteria, a decorrere
dal terzo mese successivo alla produzione di documenti con caratteristiche
tecnologiche e funzionali innovative. Nel rispetto della disciplina generale
fissata dai decreti di cui al presente comma e nell'ambito dei rispettivi
ordinamenti, le pubbliche amministrazioni possono sperimentare modalità di
utilizzazione dei documenti di cui al presente comma per l'erogazione di
ulteriori servizi o utilità (5). ] (0)
11. E’ abrogata la lettera f)
dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio
del passaporto.
11-bis. Il terzo comma dell'articolo
17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è abrogato.
11-ter. Nell'articolo 3 del Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
comma: "A decorrere dal 1° gennaio 1999 sulla carta d'identità
deve essere indicata la data di scadenza (6).
12. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la
revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile di cui al
regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sulla base dei seguenti criteri:
a) riduzione e semplificazione dei registri dello stato
civile;
b) eliminazione o riduzione delle fasi procedimentali
che si svolgono tra uffici di diverse amministrazioni o della medesima
amministrazione ;
c) eliminazione, riduzione e semplificazione degli
adempimenti richiesti al cittadino in materia di stato civile;
d) revisione delle competenze e dei procedimenti degli
organi della giurisdizione volontaria in materia di stato civile;
e) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti;
f) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici
della medesima amministrazione;
g) riduzione del numero di procedimenti amministrativi
e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività,
anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò non ostacoli la
conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso,
ovvero che richiedano particolari procedure, fermo restando l’obbligo di porre
in essere le procedure stesse.
13. Sullo schema di regolamento di
cui al comma 12 le Commissioni parlamentari si esprimono entro trenta giorni
dalla data di ricezione. Decorso tale termine il decreto è emanato anche in
mancanza del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
14. Dalla data di entrata in vigore
delle norme regolamentari di cui al comma 12 sono abrogate le disposizioni
vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.
15. I comuni che non
versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni,
possono prevedere la soppressione dei diritti di segreteria da corrispondere
per il rilascio degli atti amministrativi previsti dall'articolo 10, comma 10,
del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 marzo 1993, n. 68, nonché del diritto fisso previsto dal comma 12-ter
del citato articolo 10. Possono inoltre prevedere la soppressione o riduzione
di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati,
documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono
destinati esclusivamente a vantaggio dell’ente locale, o limitatamente alla
quota destinata esclusivamente a vantaggio dell’ente locale.
(0) Comma soppresso dall'articolo 77 del Testo Unico sulla
documentazione amministrativa emanato con il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
(1) Parte
aggiunta dall'articolo 2 della Legge 16 giugno 1998, n. 191
(2) Parte così modificata
dall'articolo 2 della Legge 16 giugno 1998, n. 191
In precedenza era :
[E’ comunque fatta salva]
(3) Parte aggiunta dall'articolo 55 della Legge 21 novembre 2000, n. 342
(4) Parole soppresse dall'art. 1
della L. 24 novembre 2000, n. 340 .
(5) Comma così modificato
dall'articolo 2 della Legge 16 giugno 1998, n. 191
In precedenza era :
[10. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sono
individuate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le modalità per il rilascio della carta di identità su supporto
magnetico. La carta di identità deve contenere i dati personali ed il codice
fiscale nonché, qualora l'interessato non si opponga, l’indicazione del gruppo
sanguigno. La stessa può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo
giorno precedente la scadenza.]
(6) Commi aggiunti
dall'articolo 2 della Legge 16 giugno 1998, n. 191
Art. 3 - (Disposizioni
in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di
ammissione agli impieghi)
[1. I dati relativi al cognome,
nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati
in documenti di riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso valore
probatorio dei corrispondenti certificati. E’ fatto divieto alle
amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel
caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta
l’esibizione di un documento di riconoscimento, di richiedere certificati
attestanti stati o fatti contenuti nel documento di riconoscimento esibito. E’,
comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli
esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare, nel corso del
procedimento, la veridicità dei dati contenuti nel documento di identità. Nel
caso in cui i dati attestati in documenti di riconoscimento abbiano subito
variazioni dalla data di rilascio e ciononostante sia stato esibito il
documento ai fini del presente comma, si applicano le sanzioni previste
dall'articolo 489 del codice penale. ] (0)
2. L'articolo 3, primo comma, della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, è sostituito dal seguente:
" I regolamenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, stabiliscono per quali fatti, stati e qualità personali,
oltre quelli indicati nell'articolo 2, è ammessa, in luogo della prescritta
documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato. In
tali casi la documentazione sarà successivamente esibita dall'interessato, a
richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui
favorevole. Qualora l'interessato non produca la documentazione nel termine di trenta
giorni (1), o nel più ampio termine concesso dall'amministrazione, il
provvedimento non è emesso ".
3. L'articolo 3, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, è sostituito
dal seguente: " 1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1
dell'articolo 2 possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e
sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ".
[4. Nei casi in cui le norme di
legge o di regolamenti prevedono che in luogo della produzione di certificati
possa essere presentata una dichiarazione sostitutiva, la mancata accettazione
della stessa costituisce violazione dei doveri di ufficio. ] (0)
[5. E’ fatto divieto alle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, di richiedere l'autenticazione della sottoscrizione delle
domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione nelle pubbliche
amministrazioni a qualsiasi titolo, nonché ad esami per il conseguimento di
abilitazioni, diplomi o titoli culturali (2). ] (0)
6. La partecipazione ai concorsi
indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo
deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla
natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione.
7. Sono aboliti i titoli
preferenziali relativi all’età e restano fermi le altre limitazioni e i
requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai concorsi
pubblici. Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni
di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, é preferito
il candidato più giovane di età (2).
8. Alla lettera e) del primo comma
dell'articolo 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: " I bandi di concorso possono prevedere la
partecipazione di personale dotato anche di laurea diversa adeguando le prove
d'esame e riservano in ogni caso una percentuale non inferiore al 20 per cento
dei posti messi a concorso a personale dotato di laurea in scienze economiche o
statistiche e attuariali ".
9. All'articolo 4 della legge 4
gennaio 1968, n 15, è aggiunto, in fine, il seguente: " Quando la
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ad imprese di gestione
di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con l'osservanza delle
modalità di cui all'articolo 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante
legale dell'impresa stessa ".
10. Sono abrogati i commi 5 e 6
dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e il secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
nonché ogni altra disposizione in contrasto con il divieto di cui al comma 5.
[11. La
sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione
pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi non é soggetta ad
autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero
l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non
autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica
del documento é inserita nel fascicolo. L'istanza e la copia fotostatica del
documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei
procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà é
consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma
2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 . (3) ] (0)
(0) Comma soppresso dall'articolo 77 del Testo Unico sulla
documentazione amministrativa emanato con il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
(1) Parte
così modificata dall'articolo 2 della Legge 16 giugno 1998, n. 191
In precedenza era :
[quindici giorni]
(2) Parte aggiunta dall'articolo 2
della Legge 16 giugno 1998, n. 191
(3) Comma così modificato
dall'articolo 2 della Legge 16 giugno 1998, n. 191
In precedenza era :
[11. La sottoscrizione, in presenza
del dipendente addetto, di istanze da produrre agli organi della
amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, non è
soggetta ad autenticazione]
Inoltre, secondo
l'articolo 2 della Legge 16 giugno 1998, n. 191, questo comma si interpreta nel
senso che la sottoscrizione di istanza da produrre agli organi
dell'amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi non
è soggetta ad autenticazione, anche nei casi in cui contiene dichiarazioni
sostitutive rese ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n.
15
Art. 4 (Giuramento
del sindaco e del presidente della provincia. Distintivo del sindaco)
[1. Il comma 6 dell'articolo 36
della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:
" 6. Il sindaco e il presidente
della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il
giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana ".
2. Il comma 7 dell'articolo 36 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:
" 7. Distintivo
del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma
del comune, da portarsi a tracolla della spalla destra ". ]
(1) Articolo abrogato
dall’articolo 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Art. 5 - (Disposizioni
in materia di funzionamento e di competenza del consigli comunali, provinciali
e regionali)
[1. Il comma 2-bis dell'articolo 31
della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
" 2-bis. Le dimissioni dalla
carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere
assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di
presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono
immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve
procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate
deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni, quale
risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i
presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma
dell'articolo 39, comma 1, lettera b), numero 2), della presente legge ".
2. Al comma 1 dell'articolo 39 della
legge 8 giugno 1990, n 142, il numero 2) della lettera b) è sostituito dal
seguente:
" 2) cessazione dalla carica
per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché
contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei
membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della
provincia ".
3. Al comma 1, lettera b),
dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il numero 2) è
aggiunto il seguente
" 2-bis) riduzione dell'organo
assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio
" .
4. All'articolo 35 della legge 8
giugno 1990, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
" 2-bis. E', altresì, di
competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio
".
5. Al comma 2, lettera b), dell'articolo 32 della legge 8
giugno 1990, n. 142, dopo le parole: " i piani territoriali ed
urbanistici, " sono aggiunte le seguenti: " i piani particolareggiati
ed i piani di recupero, ".
6. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 32 della legge 8
giugno 1990, n. 142, è abrogata.] (1)
7. Al numero 7) del
tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108,
introdotto dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le parole:
"qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista
regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai
sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di
raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella
composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore "
devono interpretarsi nel senso che tale arrotondamento è da riferirsi ai
decimali da rapportarsi alla percentuale complessiva e non al numero dei seggi,
che devono pertanto comunque raggiungere o superare il 55 per cento del totale
dei seggi del consiglio nella composizione così integrata.
(1) Commi da 1 a 6 abrogati dall'articolo 274 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267
Art. 6 -
(Disposizioni in materia di personale)
[1. Il comma 1 dell'articolo 51
della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:
" 1. I comuni e le
province disciplinano con appositi regolamenti, in conformità con lo statuto,
l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di
autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di
professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n.
421, la potestà regolamentare degli enti si esercita tenendo conto della
contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne
disapplicazioni durante il periodo di vigenza. Nelle materie non riservate alla
legge il comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, si applica anche ai
regolamenti dl cui al presente comma ".
2. Il secondo periodo
del comma 3 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito
dal seguente: " Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione
degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati
dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite
dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di
spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio
presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel
rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti
generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni
edilizie;
f-bis) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e
riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza
edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente
legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione
dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale. (1)
g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali,
autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di
giudizio e di conoscenza;
h) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a
questi, delegati dal sindaco ".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono
inseriti i seguenti:
"3- bis. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le
funzioni di cui al comma 3, fatta salva l'applicazione del comma 68, lettera
c), dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, possono essere
attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili
degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale,
anche in deroga a ogni diversa disposizione.
3- ter. In attesa di apposita definizione contrattuale, nei comuni di cui al
comma 3- bis, ai responsabili di uffici e servizi possono essere assegnate
indennità di funzione localmente determinate, nell'ambito delle complessive
disponibilità di bilancio dei comuni medesimi.
3- quater. Nei comuni tra loro convenzionati per l'esercizio di funzioni
amministrative o per l'espletamento associato dei servizi, ai responsabili
degli uffici o dei servizi che svolgano la loro funzione anche per gli altri
comuni, in attesa di apposita definizione contrattuale, possono essere
assegnate indennità di funzione in deroga alle normative vigenti. La relativa
maggiore spesa sarà rimborsata dagli altri enti convenzionati nei termini
previsti dalla convenzione". (2)
4. Dopo il comma 5
dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n 142, è inserito il seguente:
" 5-bis. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli
enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le
modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione
organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte
specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da
ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non
superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e
dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti locali,
il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti,
i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della
dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti
all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte
specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti
richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in
misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica
dell'ente, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle
20 unità. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata
superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in
carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti
contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali,
può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità
ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e
culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il
trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in
stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale
e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso
in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
5. Il rapporto di
impiego del dipendente di una pubblica amministrazione è risolto di diritto con
effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato ai sensi del comma 4.
L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del
posto in organico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione
del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i trenta giorni
successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla
data di disponibilità del posto in organico.] (3)
6. Sono ammessi a
presentare domanda di riammissione in servizio, anche in deroga ai limiti
temporali eventualmente previsti dai relativi ordinamenti, i dipendenti
pubblici dimessisi per accedere a cariche elettive a causa di situazioni di
ineleggibilità dichiarate incostituzionali con sentenza della Corte
costituzionale n. 388 del 9-17 ottobre 1991. Nel periodo intercorrente tra
la data delle dimissioni e la data della riammissione in servizio, i dipendenti
pubblici stessi sono considerati ad ogni effetto di legge in aspettativa senza
assegni. (1) La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
[7. Il comma 6
dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:
" 6. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con
provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza
professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma
amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in
caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della
provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato
raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro
assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 11 del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, o per
responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi
disciplinati dall'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può
prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di
concorsi.
8. Al comma 7 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n 142, è aggiunto,
infine, il seguente periodo: " Il regolamento sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi può inoltre prevedere la costituzione di uffici posti alle
dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o
degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo
loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, purché
l'ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, da collaboratori assunti con
contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica
amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni . Al personale
assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali. Con
provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al precedente periodo
il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può
essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro
straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della
prestazione individuale (1).] (3)
9. All'articolo 41 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono aggiunti, infine, i seguenti
commi:
" 3 bis. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli
enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli
impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, nelrispetto dei
principi fissati nei commi 1 e 2 dell'articolo 36 .
3 ter. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione
a flussi turistici o a particolari manifestazioni anche a carattere periodico,
al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e
qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento può prevedere particolari
modalità di selezione per l'assunzione del personale a tempo determinato per
esigenze temporanee o stagionali,secondo criteri di rapidità e trasparenza ed
escludendo ogni forma di discriminazione. I rapporti a tempo determinato non
possono, a pena di nullità, essere in nessun caso trasformati in rapporti a
tempo indeterminato" .
[10. Dopo l'articolo
51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:
" ART. 51-bis. - (Direttore generale). - 1. Il sindaco nei comuni con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti e il presidente della provincia,
previa deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono nominare un
direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a
tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli
indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo
le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che
sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia
ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione
del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2
dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, nonché la
proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 11 del predetto
decreto legislativo n. 77 del 1995. A tali fini, al direttore generale
rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente,
ad eccezione del segretario del comune e della provincia.
2. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della
provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale. La durata
dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente
della provincia.
3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è consentito
procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra
comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso
il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata e
unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in ogni
altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative
funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della provincia
al segretario.
11. All'articolo 55
della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 5 è sostituito dal seguente:
" 5. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni
di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono
esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria ".] (3)
[12. Gli enti locali,
che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui
all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni, possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente,
in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una
professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente. La stessa
disposizione si applica altresì alle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, alle aziende sanitarie locali e alle aziende
ospedaliere (1) .] (4)
13. Il comma 1
dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito dai
seguenti:
" 1. L'1 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro
ovvero il 50 per cento della tariffa professionale relativa a un atto di
pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva sono destinati alla
costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici
tecnici dell'amministrazione aggiudicataria o titolare dell'atto di
pianificazione, qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani,
il coordinatore unico di cui all'articolo 7, il responsabile del procedimento e
i loro collaboratori.
1-bis). Il fondo di cui al comma 1 è ripartito per ogni singola opera o atto di
pianificazione, sulla base di un regolamento dell'amministrazione
aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione, tenendo conto delle
responsabilità professionali assunte dagli autori dei progetti e dei piani,
nonché dagli incaricati della direzione dei lavori e del collaudo in corso
d'opera" (1).
14. Il comma 11
dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal
seguente:
" 11. In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8, gli enti locali con
popolazione non superiore ai 15.000 abitanti, che non versino nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, non sono tenuti alla
rilevazione dei carichi di lavoro. Per gli enti locali con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti, che si trovino nelle stesse condizioni, la
rilevazione dei carichi di lavoro costituisce presupposto indispensabile per la
rideterminazione delle dotazioni organiche. La metodologia adottata è approvata
con deliberazione della giunta che ne attesta, nel medesimo atto, la congruità.
Non sono, altresì, tenute alla rilevazione dei carichi di lavoro le istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza.
15. L'articolo 16-bis
del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito dal seguente:
" Art. 16-bis - (Disposizioni in materia di assunzioni e mobilità negli
enti locali). - 1. Le procedure di mobilità del personale degli enti locali dissestati,
eccedente rispetto ai parametri fissati in sede di rideterminazione della
pianta organica, vengono espletate prioritariamente nell'ambito della provincia
e della regione di appartenenza dell'ente interessato.
2. Esclusivamente al fine di consentire l'assegnazione del personale di cui al
comma 1, gli enti locali della regione nella quale si trovino enti locali in
dissesto danno comunicazione dei posti vacanti alla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Entro quarantacinque
giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il Dipartimento della
funzione pubblica trasmette all'ente locale l'elenco nominativo del personale
da trasferire mediante la procedura di mobilita d'ufficio. In mancanza di tale
trasmissione, nel predetto termine, l'ente locale può avviare le procedure di
assunzione ".
16. Le disposizioni
dell'articolo 3, commi da 47 a 52, della legge 24 dicembre 1993, n 537, non si
applicano agli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente
deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, e successive modificazioni.
17. Entro il 30
settembre 1998 (5) gli enti locali sono tenuti ad annullare i provvedimenti
di inquadramento del personale adottati in modo difforme dalle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e successive
modificazioni ed integrazioni, e a bandire contestualmente i concorsi per la
copertura dei posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento. Fino alla
data di copertura dei posti resisi disponibili per effetto del presente comma,
il personale destinatario dei provvedimenti di inquadramento ivi indicati
continua a svolgere le mansioni corrispondenti alla qualifica attribuita con
detti provvedimenti, mantenendo il relativo trattamento economico. Alla
copertura dei posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento si provvede
mediante concorsi interni per titoli integrati da colloquio ai quali sono
ammessi a partecipare i dipendenti appartenenti alla qualifica immediatamente
inferiore che abbiano svolto almeno cinque anni di effettivo servizio nella
medesima qualifica, nonché i dipendenti di cui al presente comma anche se
provvisti del titolo di studio immediatamente inferiore a quello prescritto per
l'accesso alla qualifica corrispondente.
18. All'articolo 1 della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 14, le parole: " alla data del 30 novembre 1995 " sono
sostituite dalle seguenti: " alla data del 30 novembre 1996 "; le
parole: " indette entro il 31 dicembre 1993 " sono sostituite dalle
seguenti: "indette entro il 31 dicembre 1994"; le parole: "entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 1997";
b) al comma 15, le parole: "trentasei mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "ventiquattro mesi";
c) al comma 18, le parole: "31 dicembre 1996" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 1997" .
19. In caso di
sospensione cautelare nei confronti di un impiegato di un ente locale
sottoposto a procedimento penale, la temporanea vacanza può essere coperta con
una assunzione a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni della
presente legge . Tale disposizione non si applica per gli enti locali che
versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, che
abbiano personale in mobilità.
20. Al comma 3-bis primo
periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n 539, sono aggiunte, in fine,
le parole: "vigente prima della data del 31 agosto 1993".
21. Per gli enti locali,
in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di
tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si
venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per
i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso
medesimo. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia a decorrere dal
4 dicembre 1996.
(1) Parte aggiunta
dall'articolo 2 della Legge 16 giugno 1998, n. 191.
(2) Comma così modificato dall'articolo 2 della Legge 16 giugno 1998, n. 191 .
In precedenza era :
[3. Dopo il comma 3 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è
inserito il seguente:
" 3-bis. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le
funzioni di cui al comma 3 sono svolte dai responsabili degli uffici o dei
servizi ".]
(3) Commi abrogati dall'articolo 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
(4) Comma abrogato dall'articolo 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, fatta
salva l'applicabilita' delle disposizioni ivi previste per le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende sanitarie locali e
ospedaliere.
(5) Parte così modificata dall'articolo 2 della Legge 16 giugno 1998, n. 191 .
In precedenza era :
[Entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge].
Art. 7 -
(Modifiche alla legge 15 marzo 1997, n. 59)
1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, le
parole: "entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge" sono sostituite dalle seguenti: " entro il 31 marzo
1998";
b) all'articolo 4, comma 4, lettera
a), sono soppresse le parole: "e amministrazione";
c) all'articolo 5, comma 3, sono
soppresse le parole: "La Commissione ha sede presso la Camera dei
deputati";
d) all'articolo 11, comma 1, le
parole: "entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio
1998";
e) all'articolo 11, comma 4, le
parole: "e di coordinarle con" sono sostituite dalle seguenti:
"recanti principi e criteri direttivi per"; la parola:
"emanate" è sostituita dalle seguenti: "da emanarsi";
f) all'articolo 11, comma 4, le
parole: "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31
marzo 1998";
g) all'articolo 11, comma 7, è
aggiunto il seguente periodo: "Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali
per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso";
h) all'articolo 12, comma 1, lettera
c), sono soppresse le parole: "dell'articolo 38";
i) all'articolo 12, comma 1, lettera
g), dopo le parole: "ad ordinamento autonomo" sono aggiunte le
seguenti: "o di agenzie e aziende, anche";
I) all'articolo 12, comma 1, la
lettera t) è sostituita dalla seguente:
" t) prevedere che i processi
di riordinamento e razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da
adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione, all'uopo anche
rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione della Scuola superiore della
pubblica amministrazione e delle altre scuole delle amministrazioni centrali
" ;
m) la lettera h) del comma 5
dell'articolo 20 è ricollocata come lettera f), al termine del comma 1
dell'articolo 17;
n) all'articolo 22, comma 1, sono
soppresse le parole: "Di conseguenza";
o) all'articolo 22, comma 1, le
parole: "e alle province autonome" sono sostituite dalle seguenti:
",alle province autonome e ai comuni";
p) all'articolo 22, comma 2, dopo le
parole: "o la provincia autonoma " sono aggiunte le seguenti: "o
i comuni";
q) all'articolo 22, comma 3, le
parole: " trasferiti ad uno o più comuni. Possono altresì" sono
sostituite dalle seguenti: " ad esse trasferiti ai comuni interessati, i
quali possono altresì";
r) all'articolo 22, comma 4, le
parole: "territorialmente interessate" sono sostituite dalle
seguenti: " o i comuni territorialmente interessati";
s) alle leggi richiamate
al n. 86 dell'allegato 1 sono aggiunte le seguenti: "legge 17 gennaio
1994, n. 47; decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490".
Art. 8 - (Disposizioni
in materia dl contrattazione collettiva)
1. All'articolo 50 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 18
novembre 1993, n. 470, sono apportate le seguenti modificazioni: al primo
periodo del comma 4 le parole: " previo parere delle province e dei
comuni" sono sostituite dalle seguenti: " previa intesa con le
province e con i comuni e previo parere degli organismi rappresentativi degli
altri enti del comparto"; al medesimo comma 4 il terzo e il quarto periodo
sono sostituiti dal seguente: "L'intesa dei comuni e delle province è
espressa rispettivamente dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e
dall'Unione delle province d'Italia".
2. L'ultimo periodo del comma 1
dell'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, è sostituito dal
seguente: " Per quanto attiene ai contratti collettivi riguardanti il
personale delle regioni, degli enti regionali e degli enti locali, il Governo provvede
previa intesa con le amministrazioni regionali, provinciali e comunali,
espressa dalla Conferenza dei presidenti dette regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, dall'Unione delle province d'Italia e
dall'Associazione nazionale dei comuni italiani".
3. Il comma 2 dell'articolo 52 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto
legislativo 18 novembre 1993, n. 470, è sostituito dal seguente:
"2. Il Presidente del Consiglio
dei ministri, per gli aspetti di interesse regionale, provinciale e comunale,
previa intesa con le amministrazioni regionali, provinciali e comunali,
espressa rispettivamente dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano dall'Unione delle province d'ltalia e
dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, impartisce all'agenzia le
direttive per i rinnovi dei contratti collettivi, indicando in particolare le
risorse complessivamente disponibili per i comparti, i criteri generali della
distribuzione delle risorse al personale ed ogni altro elemento utile in ordine
al rispetto degli indirizzi impartiti.
4. In attesa della
riforma della procedura della contrattazione collettiva di cui all'articolo 45
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN),
l'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27 marzo
1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186, può essere concessa
sino al 31 marzo 1998.
Art. 9 -
(Disposizioni in materia di equilibrio finanziario e contabile degli enti
locali)
1. Entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad
emanare norme legislative dirette ad integrare le disposizioni di cui al
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni,
relative alle conseguenze della dichiarazione di dissesto finanziario di cui
all'articolo 79 del medesimo decreto e dirette a rafforzare gli strumenti di verifica
per garantire il rispetto dell'equilibrio finanziario degli enti locali e la
corretta gestione delle risorse finanziarie, strumentali e umane, prevedendo:
a) sistemi di verifica
dell'attendibilità delle previsioni di bilancio da parte dei collegi del
revisori:
b) le sanzioni per gli
amministratori, esclusa ogni limitazione ai diritti di elettorato attivo e
passivo, quando il dissesto finanziario sia diretta conseguenza di azioni od
omissioni dolose o colpose accertate secondo giusto procedimento;
c) procedure semplificate e celeri
per la rilevazione e il pagamento dei debiti conseguenti al dissesto
finanziario;
d) disposizioni per garantire il
rispetto dell'obbligo di idonea copertura finanziaria nelle deliberazioni dei
provvedimenti degli enti locali e per contenere il fenomeno dei debiti fuori
bilancio.
2. Sullo schema di decreto
legislativo è acquisito, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonché della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali. In
mancanza dei pareri nel termine prescritto, il Governo procede comunque
all'emanazione del decreto legislativo.
3. Le disposizioni di cui al comma
1, lettere a) e c), si applicano anche ai casi di dissesto in atto alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo emanato ai sensi del medesimo comma
1.
3- bis. All'articolo 105, comma 1,
lettera b) , del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificata
dall'articolo 17 del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, il secondo
periodo é sostituito dal seguente: "Nei pareri é espresso un motivato
giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle
previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dei
pareri espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi
dell'articolo 3, delle variazioni rispetto all'anno precedente,
dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro
elemento utile (1)
.
4. L'articolo 108 del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è sostituito dal seguente:
"Art. 108. - (Adeguamento dei
regolamenti) - 1. I regolamenti di contabilità di comuni e province sono
approvati nel rispetto delle sottoelencate norme del presente decreto, da
considerarsi come principi generali con valore di limite inderogabile:
a) articoli da 1 a 18;
b) articoli 21, 24, comma 4, 25,
comma 2, 27 e 29, comma 1;
c) articoli da 31 a 34;
d) articoli 35, commi da 1 a 4, e da
36 a 39;
e) articoli 43, 44, comma 1, 46 e
48;
f) articoli da 50 a 54, 58, commi 1
e 2, 62 e 64;
g) articoli da 67 a 99;
h) articoli 100, 102, 105, 106, 107,
111 e 116 (2)
2. Le rimanenti norme del presente
decreto non si applicano qualora il regolamento di contabilità dell'ente rechi
una differente disciplina ".
5. Fermo restando l'obbligo del
sistema di codifica dei titoli di entrata e di spesa, la predisposizione del
modello di cui all'articolo 114, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, da parte di comuni e
province è facoltativa.
6. Sono abrogati l'articolo 50,
comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, il comma 5
dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43, nella parte in cui consente l'affidamento senza gara del servizio di
tesoreria al concessionario del servizio di riscossione, e, all'articolo 27,
comma 9, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive
modificazioni sono soppresse le parole: "all'articolo 53, comma 1,
ed".
[All'articolo 31, comma 2, lettera
c), del decreto legislative 25 febbraio 1995, n. 77, e successive
modificazioni, le parole: e in sede di assestamento sono sostituite dalle
parole: "una tantum"] (3).
7. In prima applicazione il termine
per l'adeguamento dei regolamenti di contabilità di comuni e province ai
principi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n 77, e successive
modificazioni, è fissato al 31 ottobre 1997.
7- bis. Disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi del comma 1
possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi princípi e criteri
direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in
vigore dello stesso (1).
(1) Comma aggiunto dall'articolo 2
della Legge 16 giugno 1998, n. 191 .
(2) Parte così modificata
dall'articolo 2 della Legge 16 giugno 1998, n. 191.
In precedenza era :
[h) articoli 102, 105, 106, 111 e
116].
(3) Periodo abrogato
dall'articolo 20 del D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342
Art. 10 - (Disposizioni
in materia di giudizio di conto)
[1. Dopo il comma 2 dell'articolo 58
della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:
"2-bis. Gli agenti contabili
degli enti locali, salvo che la Corte dei Conti lo richieda, non sono tenuti
alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di
cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n 2440, ed agli
articoli 44 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio
1934, n. 1214 " .
2. Al decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 3 e 4 dell'articolo 67
sono abrogati;
b) al comma 1 dell'articolo 75 sono
soppresse le parole da: "il quale lo deposita" fino alla fine del
comma. ] (1)
(1) Articolo abrogato
dall'articolo 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Art. 11 - (Soppressione della
commissione di cui all'articolo 29, secondo comma, del decreto legge 15 marzo
1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n.
431. Competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici)
1. Il parere del Consiglio superiore
dei lavori Pubblici sostituisce il parere della commissione di cui all'articolo
19, secondo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n.124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni.
La commissione predetta è soppressa.
2. All'articolo 6 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, come modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995, n 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, dopo il comma
5-bis è aggiunto il seguente:
" 5-ter. Il
Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro quarantacinque
giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il
procedimento prosegue prescindendo dal parere omesso e l'amministrazione motiva
autonomamente l'atto amministrativo da emanare".(1)
(1) Parte così modificata
dall'articolo 2 della Legge 16 giugno 1998, n. 191 .
In precedenza era :
[Decorso tale termine,
il parere si intende espresso in senso favorevole].
Art. 12 - (Disposizioni in materia di
alienazione degli immobili di proprietà pubblica).
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 1993, n 560, è inserito il seguente:
" 2-bis. Le disposizioni della
presente legge non si applicano alle unità immobiliari degli enti pubblici
territoriali che non abbiano finalità di edilizia residenziale pubblica. Agli
immobili urbani pubblici e a quelli sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo
4 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, adibiti a uso
diverso da quello di edilizia residenziale si applicano le disposizioni degli
articoli 38 e 40 della legge 27 luglio 1978, n 392, e successive modificazioni
".
2. I comuni e le province possono
procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga
alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive
modificazioni, ed al regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n.
454, e successive modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità generale
degli enti locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento
giuridico-contabile. A tal fine sono assicurati criteri di trasparenza e
adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di
acquisto, da definire con regolamento dell'ente interessato.
[3. Alle alienazioni di beni
immobili di interesse storico e artistico dello Stato, dei comuni e delle
province si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della
legge 1° giugno 1939, n. 1089. I beni
immobili notificati ai sensi della legge 20 giugno 1909, n. 364, o della legge
11 giugno 1922, n.77, per i quali non siano state in tutto o in parte rinnovate
e trascritte le notifiche ai sensi dell'articolo 2 della legge 1°
giugno 1939, n. 1089, sono, su domanda degli aventi diritto. da presentarsi
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ricompresi
a tutti gli effetti tra gli immobili notificati e vincolati ai sensi della
legge 1° giugno 1939, n. 1089. Alle
alienazioni, totali o parziali, dei beni immobili di cui al periodo precedente,
avvenute prima della data di entrata in vigore della presente legge, non si
applicano le disposizioni di cui al capo III, sezione II, della legge 1°
giugno 1939, n. 1089.] (1)
[4. Le disposizioni del comma 3 e
quelle da esse richiamate non si applicano alle alienazioni deliberate prima
del 31 dicembre 1996, da parte di enti ed istituti pubblici, aventi ad oggetto
beni immobili ricompresi nella tutela disposta con gli articoli I e 2 della
legge 1° giugno 1939, n. 1089, per i quali
non siano intervenute, prima della deliberazione di alienazione, la notifica e
la trascrizione ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge. In assenza di
regolamento, i comuni e le province non possono procedere alle alienazioni
secondo le disposizioni di cui al comma 2.] (1)
5. Le approvazioni e le
autorizzazioni a sensi della legge 1° giugno 1939, n 1089, relative ad
interventi in materia di edilizia pubblica e privata sui beni di interesse
storico e artistico, sono rilasciate entro il termine di novanta giorni dalla
presentazione della richiesta alla competente soprintendenza. Il termine è
sospeso, fino a trenta giorni, per una sola volta, se la competente
soprintendenza richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, ovvero
procede ad accertamenti di natura tecnica, dandone comunicazione al
richiedente.
6. Decorso il temine di cui al comma
5, previa diffida a provvedere nel successivo termine di trenta giorni, le
richieste di approvazione e di autorizzazione si intendono accolte. In tali
casi, nei confronti dei responsabili del ritardo è promosso il procedimento
disciplinare mediante contestazione di addebiti, in applicazione delle
disposizioni vigenti.
6-bis. I termini di
cui al comma1, al comma2, lettera a), e al comma 3 dell'articolo 1 della legge
8 ottobre 1997, n. 352, sono prorogati di 6 mesi (2).
(1) Comma abrogato dall'articolo 2
della Legge 16 giugno 1998, n. 191
(2) Comma aggiunto
dall'articolo 2 della Legge 16 giugno 1998, n. 191
Art. 13 - Abrogazione
delle disposizioni che prevedono il riconoscimento o autorizzazioni per
accettare lasciti e donazioni e per acquistare beni stabili).
1. L'articolo 17 del codice civile e
la legge 21 giugno 1896, n. 218, sono abrogati. Sono altresi' abrogati
l'articolo 600, il quarto comma dell'articolo 782 e l'articolo 786 del codice
civile, nonche' le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per
l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredita' e legati da parte
di persone giuridiche, ovvero il riconoscimento o autorizzazioni per l'acquisto
di immobili o per accettazione di donazioni, eredita' e legati da parte delle
associazioni, fondazioni e di ogni altro ente non riconosciuto.
2. Le disposizioni di
cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi
in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge. (1)
(1) Articolo così modificato
dall'articolo 1 della Legge 22 giugno 2000, n. 192.
In precedenza era
“1. L'articolo 17 del codice civile
e la legge 21 giugno 1896, n. 218, sono abrogati; sono altresì abrogate le
altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto e
l'alienazione di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da
parte di persone giuridiche, associazioni e fondazioni.
2. Le disposizioni di
cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi
in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.”
Art. 14 - (Disposizioni
in materia di pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali)
1. All'articolo 28-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il terzo comma è sostituito dal seguente:
"L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni
singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente
legislazione di tutela e dichiara, per i beni e le opere di cui al primo comma,
l'interesse dello Stato ad acquisirli";
b) il quinto comma è abrogato.
2. All'articolo 39 del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni,
approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) il comma 3 è sostituito dal
seguente: "3. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta
per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalle norme
indicate nell'articolo 13, comma 1, e dichiara, per i beni e le opere di cui al
comma 1, l'interesse dello Stato ad acquisirli" ;
b) il comma 5 è
abrogato.
Art. 15 - (Disposizioni
in materia di pagamento all'estero delle tasse di concessione governativa e
dell'imposta dl bollo)
1. Alla Sezione III della Tabella
dei diritti da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, annessa alla
legge 2 maggio 1983, n 185, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la denominazione della Sezione
III è sostituita dalla seguente: "Passaporti, altre tasse di concessione
governativa e imposta di bollo";
b) l'articolo 25 è sostituito dal
seguente: "Art. 25 - Passaporto. La tassa da applicarsi è uguale a quella
stabilita nel territorio nazionale. Altre tasse di concessione governativa. Le
tasse da applicarsi sono uguali a quelle stabilite nel territorio
nazionale";
c) dopo l'articolo 25 è inserito il
seguente: "Art. 25-bis - Imposta di bollo. L'imposta da applicarsi è
uguale a quella stabilita nel territorio nazionale ".
2. Entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottarsi ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo
adotta misure per la semplificazione delle modalità dei versamenti a favore
della pubblica amministrazione, delle regioni, delle amministrazioni locali e degli
enti pubblici economici da parte dei cittadini italiani all'estero o stranieri
presso gli uffici diplomatici e consolari per altre imposte, tasse, ammende e
servizi resi.
Art. 16 - (Difensori
civici delle regioni e delle province autonome)
1. A tutela dei cittadini residenti
nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti
aventi titolo secondo quante stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e
provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome,
su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino
all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle
amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali
di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori
della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia (1) , le medesime
funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i
rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture
regionali e provinciali.
2. I difensori civici
inviano ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera del deputati
entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai
sensi del comma 1.
(1) Parte così modificata
dall'articolo 2 della Legge 16 giugno 1998, n. 191.
In precedenza era :
[i difensori civici
delle regioni e delle province autonome esercitano, sino all'istituzione del
difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni
periferiche dello Stato, con esclusione di quelle competenti in materia di
difesa, di sicurezza pubblica e di giustizia].
Art. l7 - (Ulteriori
disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo)
1. Il comma 2-bis dell'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, è sostituito dal seguente:
" 2-bis. Nella prima riunione
della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono
il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile
decorso del termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi
3-bis e 4".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:
"3-bis. Nel caso in cui una
amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio
motivato dissenso, l'amministrazione procedente può assumere la determinazione
di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente
del Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione procedente o quella
dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione
è data al presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio
dei ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della
regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale o dei consigli
comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre
la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza
di sospensione, la determinazione è esecutiva. In caso di sospensione la
conferenza può, entro trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga
conto delle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Decorso
inutilmente tale termine, la conferenza é sciolta" (1).
3. Il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241 è sostituito dal seguente:
" 4. Qualora il motivato
dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione
preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione
procedente può richiedere, purché non vi sia stata una precedente valutazione
di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione
del procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri ".
4. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, è aggiunto il seguente:
" 4-bis. - La conferenza di
servizi può essere convocata anche per l' esame contestuale di interessi
coinvolti in più procedimenti amministrativi reciprocamente connessi,
riguardanti medesimi attività o risultato. In tal caso, la conferenza è indetta
dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni
che curano l'interesse pubblico prevalente, ovvero dall'amministrazione
competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli
altri connessi. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi
altra amministrazione coinvolta ".
5. Dopo l'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241, è inserito il seguente:
" ART. 14-bis. - 1. Il ricorso
alla conferenza di servizi è obbligatorio nei casi in cui l'attività di
programmazione, progettazione, localizzazione. decisione o realizzazione di
opere pubbliche o programmi operativi di importo iniziale complessivo superiore
a lire 30 miliardi richieda l'intervento di più amministrazioni o enti, anche
attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati, ovvero
qualora si tratti di opere di interesse statale o che interessino più regioni.
La conferenza può essere indetta anche dalla amministrazione preposta al
coordinamento in base alla disciplina vigente e può essere richiesta da qualsiasi
altra amministrazione coinvolta in tale attività.
2. Nelle conferenze di servizi di
cui al comma 1, la decisione si considera adottata se, acquisita anche in sede
diversa ed anteriore alla conferenza di servizi una intesa tra lo Stato e la
regione o le regioni territorialmente interessate. si esprimano a favore della
determinazione i rappresentanti di comuni o comunità montane i cui abitanti,
secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale, costituiscono la maggioranza
di quelli delle collettività locali complessivamente interessate dalla
decisione stessa e comunque i rappresentanti della maggioranza dei comuni o
delle comunità montane interessate. Analoga regola vale per i rappresentanti
delle province".
6. Dopo l'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n
241, introdotto dal comma 5 del presente articolo, è inserito il seguente:
" ART. 14-ter. - 1. La
conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, può essere convocata prima o nel corso dell'accertamento
di conformità di cui all'articolo 2 del predetto decreto. Quando l'accertamento
abbia dato esito positivo, la conferenza approva i progetti entro trenta giorni
dalla convocazione.
2. La conferenza di cui al comma 1 è
indetta, per le opere di interesse statale. dal Provveditore alle opere
pubbliche competente per territorio. Allo stesso organo compete l'accertamento
di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 383, salvo il caso di opere che interessano il territorio di più
regioni per il quale l'intesa viene accertata dai competenti organi del
Ministero dei lavori pubblici ".
7. Dopo l'articolo 14-ter della legge 7
agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 6 del presente articolo, è inserito
il seguente:
" ART. 14-quater - 1. Nei
procedimenti relativi ad opere per le quali sia intervenuta la valutazione di
impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n 349, le
disposizioni di cui agli articoli 14, comma 4, 16, comma 3, e 17, comma 2, si
applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute dei
cittadini, fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Su proposta del
Ministro competente, del Ministro dell'ambiente o del Ministro per i beni
culturali e ambientali, la valutazione di impatto ambientale può essere estesa,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del
Consiglio dei ministri, anche ad opere non appartenenti alle categorie
individuate ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
2. Per l'opera sottoposta a
valutazione di impatto ambientale, il provvedimento finale, adottato a
conclusione del relativo procedimento, è pubblicato, a cura del proponente,
unitamente all'estratto della predetta valutazione di impatto ambientale, nella
Gazzetta Ufficiale e su un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali
impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati
[8.
All'articolo 27 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
" 5-bis. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei
programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili
i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi.
L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica
utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione
cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni
". ] (2)
[9. Al comma 4 dell'articolo 27 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: "consenso unanime delle" sono
sostituite dalle seguenti: "consenso unanime del presidente della regione,
del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre".] (2
10. Le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 27 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 8 del presente articolo, si
applicano, in quanto compatibili, agli accordi di programma ed ai patti
territoriali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,
convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, agli
accordi di programma relativi agli interventi previsti nei programmi e nei
piani approvati dalla Commissione di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre
1990, n. 396, nonché alle sovvenzioni globali di cui alla normativa
comunitaria.
11. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis, 3-bis e 4
dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotte dal presente
articolo, si applicano anche alle altre conferenze di servizi previste dalle
vigenti disposizioni di legge.
12. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 12 giugno
1990, n 146, è sostituito dal seguente:
"5. La Commissione provvede
all'autonoma gestione delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti
degli stanziamenti previsti da un apposito fondo istituito a tale scopo nel
bilancio dello Stato. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al
controllo della Corte dei conti. Le norme dirette a disciplinare la gestione
delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello
Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro
del tesoro, sentita la predetta Commissione".
13. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 giugno
1990, n. 146, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: " Alle
dipendenze della Commissione è posto, altresì, un contingente, non superiore
nel primo biennio a diciotto unità, di dipendenti dello Stato e di altre
amministrazioni pubbliche, in posizione di comando, determinato, su proposta
della Commissione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
concerto con il Ministro del tesoro. I dipendenti comandati conservano lo stato
giuridico e il trattamento economico delle amministrazioni di provenienza, a
carico di queste ultime ".
14. Nel caso in cui disposizioni di
legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni
pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di
comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il
provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.
15. All'articolo 56 terzo comma del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, la parola: "sentiti" è sostituita dalla seguente:
"sentito"; le parole: "ed il consiglio dl amministrazione"
sono soppresse.
16. All' articolo 58 terzo comma del citato testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la
parola: "sentiti" è sostituita dalla seguente: "sentito";
le parole: " ed il consiglio di amministrazione" sono soppresse.
17. All'articolo 56 del citato testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è aggiunto
il seguente comma: "In attesa dell'adozione del provvedimento di comando
può essere concessa dall'amministrazione di appartenenza l'immediata
utilizzazione dell'impiegato presso l'amministrazione che ha richiesto il
comando ".
18. Fino alla trasformazione in
società per azioni dell'Ente poste italiane il personale dipendente dell'Ente
stesso può essere comandato presso le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.[I
dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati
dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa
presso altri enti.] (2)
19.[ Presso l'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione è istituito un Centro tecnico
operante con autonomia amministrativa e funzionale, sotto la direzione ed il
controllo dell'Autorità per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete
unitaria della pubblica amministrazione. Con regolamento da emanarsi entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
disciplinati i compiti, l'organizzazione ed il funzionamento del Centro
medesimo.] (3) Il
Centro si avvale di personale assunto con contratto di diritto privato, anche a
tempo determinato, in numero non superiore a cinquanta unità. In sede di prima
applicazione i compiti del Centro sono svolti dall'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione. Dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al presente comma il Centro subentra nei compiti dell'Autorità inerenti
l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica
amministrazione, ivi inclusi i procedimenti di gara ancora in corso. Gli oneri
di funzionamento del Centro gravano sulle disponibilità già destinate al
finanziamento del progetto intersettoriale "Rete unitaria della pubblica
amministrazione" di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 1996, n.
307, convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 400, da assegnare con le
modalità ivi indicate nella misura ritenuta congrua dall'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione in relazione alla progressiva
assunzione dei compiti ad esso attribuiti.
20. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 81 quarto
comma del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dagli articoli 29, 33, 35
e 194 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché dagli articoli 19 e
seguenti del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 novembre 1979, n. 718, in materia di redazione e aggiornamento degli
inventari, il valore dei beni e delle apparecchiature di natura informatica
anche destinati al funzionamento di sistemi informativi complessi si intende
ammortizzato nel termine massimo di cinque anni dall'acquisto. Trascorso tale
termine, il valore d'inventario si intende azzerato, anche se i beni stessi
risultino ancora suscettibili di utilizzazione.
21. I beni e le apparecchiature di cui al comma 20, qualora
siano divenuti inadeguati per la funzione a cui erano destinati, sono alienati
ove possibile a cura del Provveditorato generale dello Stato secondo il
procedimento previsto dall'articolo 35 del regio decreto 23 maggio 1924, n.
827. In caso di esito negativo del procedimento di alienazione, i beni e le
apparecchiature stessi sono assegnati in proprietà a titolo gratuito a
istituzioni scolastiche o ad associazioni o altri soggetti non aventi fini di
lucro che ne abbiano fatto richiesta, ovvero sono distrutti nel rispetto della
vigente normativa in materia di tutela ambientale.
22. Le disposizioni di cui all'articolo
12 della legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano anche al personale di
livello dirigenziale od equiparato di cui all'articolo 2 commi 4 e 5 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, nonché
al personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche. Per il personale
delle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e militare le
competenze attribuite dalla legge 5 luglio 1982, n. 441, alla Presidenza del
Consiglio dei ministri e al Presidente del Consiglio dei ministri sono
esercitate dai rispettivi organi di governo.
23. All'articolo 3 comma 4 del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 479, relativo alle attribuzioni dei consigli di indirizzo e
vigilanza degli enti pubblici di assistenza e previdenza, il primo periodo è
sostituito dai seguenti: " Il consiglio di indirizzo e vigilanza definisce
i programmi e individua le linee di indirizzo dell'ente; elegge tra i
rappresentanti dei lavoratori dipendenti il proprio presidente; nell'ambito
della programmazione generale determina gli obiettivi strategici pluriennali;
definisce in sede di autoregolamentazione la propria organizzazione interna,
nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni,
compresa quella di vigilanza, per la quale può avvalersi anche dell'organo di
controllo interno, istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per acquisire i dati e gli
elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed
economica gestione delle risorse; emana le direttive di carattere generale
relative all'attività dell'ente; approva in via definitiva il bilancio preventivo
e il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei
piani di investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni dalla
deliberazione del consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza tra
i due organi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede
all'approvazione definitiva. I componenti dell'organo di controllo interno sono
nominati dal presidente dell'ente, d'intesa con il consiglio di indirizzo e
vigilanza".
24. I commi da 1 a 4 dell'articolo 16 della legge 7
agosto 1990, n. 241, sono sostituiti dai seguenti:
" 1. Gli organi consultivi
delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi
obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della
richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare
immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il
quale il parere sarà reso.
2. In caso di decorrenza del termine
senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione
richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1
e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da
amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e
della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito
abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine di cui al comma 1 può
essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso
definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori
da parte delle amministrazioni interessate ".
25. Il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via
obbligatoria:
a) per l'emanazione degli atti
normativi del Governo e dei singoli ministri, ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché per l'emanazione di testi unici;
b) per la decisione dei ricorsi
straordinari al Presidente della Repubblica;
c) sugli schemi generali di
contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o più ministri.
26. E' abrogata ogni diversa disposizione di legge che
preveda il parere del Consiglio di Stato in via obbligatoria. Resta fermo il
combinato disposto dell'articolo 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e dell'articolo 33 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato,
approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.
27. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge,
il parere del Consiglio di Stato è reso nel termine dl quarantacinque giorni
dal ricevimento della richiesta; decorso il termine, l'amministrazione può
procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze
istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma,
tale termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere
reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori
da parte delle amministrazioni interessate.
28. E' istituita una sezione consultiva del Consiglio
di Stato per l'esame degli schemi di atti normativi per i quali il parere del
Consiglio di Stato è prescritto per legge o è comunque richiesto dall'amministrazione.
La sezione esamina altresì, se richiesto dal Presidente del Consiglio dei
ministri, gli schemi di atti normativi dell'Unione europea. Il parere del
Consiglio di Stato è sempre reso in adunanza generale per gli schemi di atti
legislativi e di regolamenti devoluti dalla sezione o dal presidente del
Consiglio di Stato a causa della loro particolare importanza.
29. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.
1092, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
" 3-bis. Al fine di agevolare
la lettura di una legge, decreto o altro atto normativo, i cui articoli
risultino di particolare complessità in ragione dell'elevato numero di commi,
la Presidenza del Consiglio dei ministri ne predispone, per la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, un testo corredato da sintetiche note a margine,
stampate in modo caratteristico, che indichino in modo sommario il contenuto di
singoli commi o di gruppi di essi. Tale testo viene pubblicato in una data
indicata contestualmente alla pubblicazione della legge o dell'atto normativo
e, comunque, non oltre quindici giorni dalla pubblicazione stessa ".
30. I disegni di legge di conversione dei decreti-legge
presentati al Parlamento recano in allegato i testi integrali delle norme
espressamente modificate o abrogate.
31. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3, comma 5, del
decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come modificati dal decreto
legislativo 10 novembre 1993, n. 479, nonché gli articoli 45, 46 e 48 della
legge 8 giugno 1990, n. 142.
32. Il controllo di legittimità sugli
atti amministrativi della regione, esclusa ogni valutazione di merito, si
esercita esclusivamente sui regolamenti, esclusi quelli attinenti all'autonomia
organizzativa, funzionale e contabile dei consigli regionali, nonché sugli atti
costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'ltalia
all'Unione europea.
[33.
Il controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali, ivi compresi gli
atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), (1) si esercita esclusivamente sugli
statuti dell'ente, sui regolamenti di competenza del consiglio, esclusi quelli
attinenti all'autonomia organizzativa e contabile, sui bilanci annuali e
pluriennali e relative variazioni, sul rendiconto della gestione, secondo le
disposizioni dei commi da 34 a 45.] (2)
[34. Sono altresì soggette al controllo
preventivo di legittimità le deliberazioni che le giunte intendono di propria
iniziativa sottoporre al comitato regionale di controllo.] (2)
[35. Possono essere attivati nell'ambito dei comitati
regionali di controllo servizi di consulenza ai quali gli enti locali possono
rivolgersi al fine di ottenere preventivi elementi valutativi in ordine
all'adozione di atti o provvedimenti di particolare complessità o che attengano
ad aspetti nuovi dell'attività deliberativa. La regione disciplina con propria
normativa le modalità organizzative e di espletamento dei servizi di
consulenza. ] (2)
[36. Contestualmente all'affissione all'albo
le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo
consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle
forme stabilite dallo statuto o dal regolamento.] (2)
37. La
commissione statale di controllo [ed il comitato regionale di controllo ]
(2) possono riesaminare il provvedimento sottoposto a controllo nel caso di
annullamento in sede giurisdizionale di una decisione negativa di controllo.
[38. Le deliberazioni della giunta e del consiglio sono
sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunziate, quando un
quarto dei consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei
comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e
motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni
dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:
a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla
soglia di rilievo comunitario;
b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.] (2
[39. Nei casi previsti dal comma 38, il
controllo è esercitato, dalla data di rispettiva istituzione, dai difensori
civici comunali e provinciali; il difensore civico, se ritiene che la
deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'ente, entro quindici
giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal
caso, se l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia
se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
componenti il consiglio. Fino all'istituzione del difensore civico, il
controllo è esercitato, con gli effetti predetti, dal comitato regionale di
controllo. .] (2
[40. La deliberazione soggetta al controllo
preventivo di legittimità diventa esecutiva se nel termine di trenta giorni
dalla trasmissione della stessa, che deve comunque avvenire a pena di decadenza
entro il quinto giorno successivo all'adozione, il comitato regionale di
controllo non abbia adottato un provvedimento motivato di annullamento,
trasmesso nello stesso termine di trenta giorni all'ente interessato. Le
deliberazioni diventano esecutive prima del decorso del termine se il comitato
regionale di controllo dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di
legittimità.] (2
[41. Il controllo di legittimità comporta la
verifica della conformità dell'atto alle norme vigenti ed alle norme statutarie
specificamente indicate nel provvedimento di annullamento, per quanto riguarda
la competenza, la forma e la procedura, e rimanendo esclusa ogni diversa
valutazione dell'interesse pubblico perseguito. Nell'esame del bilancio
preventivo e del rendiconto della gestione il controllo di legittimità
comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati
contabili con quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi
allegati alle stesse.] (2
[42. Il comitato regionale dl controllo, entro
dieci giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 33, può disporre
l'audizione dei rappresentanti dell'ente deliberante o richiedere chiarimenti o
elementi integrativi di giudizio in forma scritta. In tal caso il termine per
l'esercizio del controllo viene sospeso e riprende a decorrere dalla data della
trasmissione dei chiarimenti o elementi integrativi o dell'audizione dei
rappresentanti.] (2
[43. Il comitato può indicare all'ente interessato le
modificazioni da apportare alle risultanze del rendiconto della gestione con
l'invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.] (2
[44. Nel caso di mancata adozione delle modificazioni
entro il termine di cui al comma 43, o di annullamento della deliberazione di
adozione del rendiconto della gestione da parte del comitato di controllo,
questo provvede alla nomina di uno o più commissari per la redazione del conto
stesso.] (2
[45. Qualora i comuni e le province, sebbene
invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere
atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato
dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale
di controllo. II commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal
conferimento dell'incarico .] (2
46. Le associazioni di protezione ambientale a carattere
nazionale, individuate dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 febbraio 1987,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1987, come modificato
dal decreto del Ministro dell'ambiente 17 febbraio 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1995, possono, nei casi previsti
dall'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, impugnare davanti al
giudice amministrativo gli atti di competenza delle regioni, delle province e
dei comuni.
47. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n.
549, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo le parole:
" di personale del comparto sanità " sono inserite le seguenti:
" di personale delle regioni e degli enti locali, limitatamente agli enti
che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui
all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni ";
b) il secondo periodo del comma 10 è
sostituito dal seguente: "Il divieto non si applica alle regioni, alle
province autonome e agli enti locali che non versino nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ".
[48. All'articolo 3, comma 69, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
" Le stesse disposizioni si applicano altresì ai conferimenti di aziende,
di complessi aziendali o di rami di essi da parte delle province e dei comuni
in sede di costituzione o trasformazione dei consorzi in aziende speciali e
consortili ai sensi degli articoli 25 e 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni, per la costituzione di società per azioni ai sensi dell'articolo
12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ovvero per la costituzione,
anche mediante atto unilaterale, da parte di enti locali, di società per azioni
al fine di dismetterne le partecipazioni ai sensi del decreto-legge 31 maggio
1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n.
474, e successive modificazioni " ] (2)
49. Agli enti locali che abbiano ottenuto, entro il 31
dicembre 1996, l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato, le disposizioni di cui all'articolo 6 e al comma 47 del presente
articolo si applicano nei limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 7, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549.
50. I comuni possono rideterminare attraverso
accorpamenti il numero e la localizzazione delle sezioni elettorali, e possono
prevederne l'ubicazione in edifici pubblici anche non scolastici.
[51.
I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto unilaterale,
trasformare le aziende speciali costituite ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera c), della
legge 8 giugno 1990, n. 142, in società per azioni, di cui possono restare
azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla
trasformazione. Il capitale iniziale di tali società è determinato dalla
deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione
delle aziende speciali risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e
comunque in misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la
costituzione delle società medesime. L'eventuale residuo del patrimonio netto
conferito è imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le
denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle aziende originarie.
Le società conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla
trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle
aziende originarie .] (2)
[52. La deliberazione di trasformazione tiene
luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società
previsti dalla normativa vigente, ferma l'applicazione delle disposizioni degli
articoli 2330, commi terzo e quarto, e 2330-bis del codice civile .] (2)
[53. Ai fini della definitiva determinazione
dei valori patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla costituzione delle
società, gli amministratori devono richiedere a un esperto designato dal
presidente del tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 2343, primo comma, del codice civile. Entro sei mesi dal
ricevimento di tale relazione gli amministratori e i sindaci determinano i
valori definitivi di conferimento dopo avere controllato le valutazioni
contenute nella relazione stessa e, se sussistono fondati motivi, aver
proceduto alla revisione della stima. Fino a quando i valori di conferimento
non sono stati determinati in via definitiva le azioni delle società sono
inalienabili. .] (2)
[54. Le società di cui al comma 51 possono
essere costituite anche ai fini dell'applicazione delle norme di cui al
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 1994, n. 474.] (2)
[55. Le partecipazioni nelle società di cui al
comma 51 possono essere alienate anche ai fini e con le modalità di cui
all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.] (2)
[56. Il conferimento e l'assegnazione dei beni
degli enti locali e delle aziende speciali alle società di cui al comma 51 sono
esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali.] (2)
[57. La deliberazione di cui al comma 51 potrà
anche prevedere la scissione dell'azienda speciale e la destinazione a società
di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa. Si applicano, in tal
caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 51 a 56 e da
60 a 61 del presente articolo, nonché agli articoli 2504-septies e 2504-decies
del codice civile .] (2)
[58. All'articolo 22, comma 3, della legge 8
giugno 1990, n. 142, la lettera e) è sostituita dalla seguente: " e) a
mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale
pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico
servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito
territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati
".] (2)
[58-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto legge 31
gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995,
n. 95, è aggiunto, in fine, il seguente periodo : "Restano salvi gli effetti
degli atti e dei contratti che le medesime aziende speciali hanno posto in
essere anteriormente alla data di attuazione del registro delle imprese di cui
all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580".] (2) (4)
[59. Le città metropolitane e i comuni,
anche con la partecipazione della provincia e della regione, possono costituire
società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione
urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine le
deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere che gli azionisti privati delle
società per azioni siano scelti tramite procedura di evidenza pubblica . Le
società di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione delle
aree interessate dall'intervento, alla trasformazione e alla
commercializzazione delle stesse. Le acquisizioni possono avvenire
consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del
comune. Le aree interessate dall'intervento di trasformazione sono individuate
con delibera del consiglio comunale. L'individuazione delle aree di intervento
equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per le aree non interessate
da opere pubbliche. Le aree di proprietà degli enti locali interessate
dall'intervento possono essere attribuite alla società a titolo di concessione.
I rapporti tra gli enti locali azionisti e la società per azioni di
trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena
di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti.] (2)
60. Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, è abrogato.
61. L'articolo 1 della legge 1°
ottobre 1951, n. 1084, è abrogato.
62. Dopo il comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507, è aggiunto il seguente: " 4-bis. Le occupazioni
non autorizzate di spazi ed aree pubbliche con manufatti od opere di qualsiasi
natura possono essere rimosse e demolite d'ufficio dal comune. Le spese per la
rimozione sono poste a carico del trasgressore".
63. Il consiglio comunale può determinare le
agevolazioni, sino alla completa esenzione dal pagamento della tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per le superfici e gli spazi gravati
da canoni concessori non ricognitori.
64. Fino all'entrata in vigore delle
nuove disposizioni previste dall'articolo 3, comma 143, lettera e), numero 1),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i comuni che non abbiano dichiarato il
dissesto e che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui
all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni, possono, con proprio regolamento, non applicare le tasse sulle
concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978,
n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, o
modificarne le aliquote.
65. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono
disciplinati i casi e le modalità con le quali, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e
della difesa, sono ceduti a titolo gratuito ai comuni, alle province e alle
regioni che ne facciano richiesta, beni immobili dello Stato, iscritti in
catasto nel demanio civile e militare che da almeno dieci anni risultino inutilizzati,
quando non si tratti di beni inseriti nel programma di dismissione di beni
immobili di cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, né di beni che siano stati conferiti nei fondi immobiliari istituiti ai
sensi dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come sostituito
dall'articolo 3, comma 111,
della legge 23 dicembre 1996, n.
662.
66. I beni ceduti ai sensi del comma 65
non possono essere alienati nei venti anni successivi alla cessione.
67. Il comune e la provincia hanno un segretario
titolare dirigente o funzionario pubblico dipendente da apposita Agenzia avente
personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all'albo di cui al comma
75.
68. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti
di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei
confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione
amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il sindaco o il
presidente della provincia, ove si avvalgano della facoltà prevista dal comma 1
dell'articolo 51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto
dall'articolo 6, comma 10, della presente legge, contestualmente al
provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano, secondo
l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i
rapporti con il segretario ed il direttore generale. Il segretario sovrintende
allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo
quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 del citato articolo 51-bis della
legge n. 142 del 1990, il sindaco o il presidente della provincia abbiano
nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:
a) partecipa con funzioni
consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della
giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) può rogare tutti i contratti nei
quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali
nell'interesse dell'ente;
c) esercita ogni altra funzione
attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal
presidente della provincia.
[69. Il regolamento di cui all'articolo
35, comma 2-bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 4
dall'articolo 5 della presente legga, può prevedere un vicesegretario per
coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o
impedimento.
70. Il sindaco e il presidente della
provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo
dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui al comma
75. Salvo quanto disposto dal comma 71, la nomina avrà durata corrispondente a
quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha
nominato. Il segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la
cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo
segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre
centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco o del presidente della
provincia, decorsi i quali il segretario e confermato.
71. Il segretario può essere revocato
con provvedimento motivato del sindaco o del presidente della provincia, previa
deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.
72. Il segretario comunale o
provinciale non confermato, revocato o comunque privo di incarico è collocato
in posizione di disponibilità per la durata massima di quattro anni. Durante il
periodo di disponibilità rimane iscritto all'albo ed è posto a disposizione
dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo per le attività dell'Agenzia
stessa o per l'attività di consulenza, nonché per incarichi di cui al comma 78
presso altre amministrazioni che lo richiedano con oneri a carico dell'ente
presso cui presta servizio. Per il periodo di disponibilità al segretario compete
il trattamento economico in godimento in relazione agli incarichi conferiti.
Nel caso di collocamento in disponibilità per mancato raggiungimento di
risultati imputabile al segretario oppure motivato da gravi e ricorrenti
violazioni dei doveri d'ufficio, allo stesso, salvo diversa sanzione, compete
il trattamento economico tabellare spettante per la sua qualifica detratti i
compensi percepiti a titolo di indennità per l'espletamento dei predetti
incarichi. Decorsi quattro anni senza aver preso servizio in qualità di
titolare in altra sede il segretario viene collocato d'ufficio in mobilità
presso altre pubbliche amministrazioni nella piena salvaguardia della posizione
giuridica ed economica.
73. Il regolamento di cui al comma 78
disciplina un fondo finanziario di mobilità a carico degli enti locali e
percentualmente determinato sul trattamento economico del segretario dell'ente,
graduato in rapporto alla dimensione dell'ente, e definito in sede di accordo
contrattuale e da attribuire all'Agenzia.
74. Il rapporto di lavoro dei
segretari comunali e provinciali è disciplinato da contratti collettivi ai
sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n 29, e successive modificazioni
75. L'albo nazionale dei segretari
comunali e provinciali, al quale si accede per concorso, è articolato in
sezioni regionali.
76. E' istituita l'Agenzia autonoma per
la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali avente personalità
giuridica di diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza del Ministero
dell'interno fino all'attuazione dei decreti legislativi in materia di
riordino, accorpamento e soppressione dei Ministeri in attuazione della legge
I5 marzo 1997, n. 59. L'Agenzia è gestita da un consiglio di amministrazione,
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composto da
due sindaci nominati dall'ANCI, da un presidente di provincia designato
dall'UPI, da tre segretari comunali e provinciali eletti tra gli iscritti
all'albo, e da due esperti designati dalla Conferenza Stato-Città e autonomie
locali. Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente e un vicepresidente.
Con la stessa composizione e con le stesse modalità sono costituiti i consigli
di amministrazione delle sezioni regionali.
77. Il numero complessivo degli
iscritti all'albo non può essere superiore al numero dei comuni e delle
province ridotto del numero delle sedi unificate, maggiorato di una percentuale
determinata ogni due anni dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia e
funzionale all'esigenza dl garantire una adeguata opportunità di scelta da
parte dei sindaci e dei presidenti di provincia. Resta ferma la facoltà dei
comuni di stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale
comunicandone l'avvenuta costituzione all'Agenzia regionale. L'iscrizione
all'albo è subordinata al possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola
superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica
amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore
dell'amministrazione dell'interno di cui al comma 79. Al relativo corso si
accede mediante concorso nazionale a cui possono partecipare i laureati in
giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio.
78. Con regolamento da emanarsi entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro competente sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze
degli enti locali e salvo quanto previsto dalla presente legge, sono
disciplinati l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile
dell'Agenzia, l'amministrazione dell'albo e la sua articolazione in sezioni e
in fasce professionali, l'iscrizione all'albo degli iscritti all'albo
provvisorio, le modalità dl svolgimento dei concorsi per l'iscrizione all'albo,
il passaggio tra le fasce professionali, il procedimento disciplinare e le
modalità di utilizzazione dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di
segreteria. Le abrogazioni e le modificazioni previste dal regolamento hanno
effetto decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
regolamento stesso. Il regolamento dovrà conformarsi ai seguenti principi e
criteri diretti:
a) individuazione della dotazioni
organiche dell'Agenzia nei limite massimo costituito dal personale del Servizio
segretari comunali e provinciali dell'amministrazione civile dell'interno;
b) reclutamento del personale da
destinare all'Agenzia mediante utilizzo delle procedure in materia di mobilità,
ricorrendo prioritariamente, anche in deroga alle disposizioni dell'ordinamento
speciale, al personale dell'amministrazione civile dell'interno, utilizzando
anche l'istituto del comando o del fuori ruolo;
c) previsione di un esame di
idoneità per l'iscrizione all'albo riservato ai frequentatori dei corsi
promossi dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei
dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma
della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno di cui al comma 79;
d) disciplina dell'ordinamento
contabile dell'Agenzia anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità
generale dello Stato, fermo restando l'obbligo di sottoporre il rendiconto
della gestione finanziaria al controllo della Corte dei Conti;
e) utilizzazione in via prioritaria
dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria per le esigenze
dell'Agenzia e per incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero per
l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre
amministrazioni pubbliche con oneri retributivi a loro carico.
78-bis. L'Agenzia, con deliberazione del
consiglio nazionale di amministrazione, può adeguare la dotazione organica
stabilita ai sensi del comma 78, in relazione alle esigenze di funzionamento,
entro i limiti derivanti dalle disponibilità di bilancio (4)
79. L'Agenzia istituisce scuole
regionali ed interregionali per la formazione e la specializzazione dei
segretari comunali e provinciali e dei dirigenti della pubblica amministrazione
locale, ovvero può avvalersi, previa convenzione, della sezione autonoma della
Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno. Con regolamento da emanarsi
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sentite le
organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli enti locali, sono
disciplinati l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile delle
scuole determinando i criteri per l'eventuale stipula di convenzioni per
l'attività formativa anche in sede decentrata con istituti, enti, società di
formazione e ricerca.] (5)
79-bis. Le somme dovute alla Scuola
superiore dell'amministrazione dell'interno in esecuzione delle convenzioni
stipulate ai sensi del presente articolo e di quelle stipulate con enti
pubblici o privati, nonché le somme derivanti dall'erogazione di prestazioni o
di servizi forniti dalla Scuola stessa sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base dello
stato di previsione del Ministero dell'interno relativa alle spese per il
funzionamento della Scuola. Le medesime disposizioni si applicano, nel rispetto
delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, alle somme derivanti da
prestazioni fornite a terzi dalle altre scuole delle amministrazioni centrali.
(4)
[80.
Per il proprio funzionamento e per quello della Scuola superiore, l'Agenzia si
avvale del fondo di mobilità di cui al comma 73 a cui sono attribuiti i
proventi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno
1962, n. 604, e successive modificazioni.] (2)
81. In sede di prima attuazione e
comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è istituito, a cura del Ministro dell'interno, un albo
provvisorio al quale sono iscritti, in via transitoria, i segretari comunali e
provinciali. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51-bis della legge 8 giugno
1990, n. 142, introdotto dall'articolo 6, comma 10, della presente legge e di
cui al comma 68 del presente articolo. A decorrere dal sessantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78 il
sindaco e il presidente della provincia possono nominare il segretario
scegliendolo tra gli iscritti all'albo. In sede di prima attuazione della
presente legge e fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78
non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, decimo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, concernenti il divieto
di trasferimento per almeno un anno dalla sede di prima assegnazione dei
segretari comunali di qualifica iniziale.
82. Il regolamento di cui al comma 78 deve altresì stabilire
una disciplina transitoria relativa a tutti gli istituti necessari
all'attuazione del nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali, nel
rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dai segretari in
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Le norme
transitorie dovranno, altresì, prevedere disposizioni che garantiscano il
trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni dei segretari che ne
facciano richiesta. Entro trenta giorni dall'emanazione del regolamento di cui
al comma 78, è consentito ai segretari in servizio di ruolo di chiedere
l'iscrizione ad apposita sezione speciale dell'albo. I segretari che richiedano
l'iscrizione alla sezione speciale sono mantenuti nel ruolo statale e
trasferiti presso altre pubbliche amministrazioni, con preferenza per quelle
statali, mantenendo ad esaurimento qualifica e trattamento economico
pensionabile in godimento. Le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, ed all'articolo
15 del decreto legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono abrogate.
83. Sino all'espletamento dei corsi di
formazione e reclutamento l'ammissione all'albo nel grado iniziale è disposta
in favore dei vincitori e degli idonei del concorsi in via di espletamento
ovvero dei vicesegretari che ne facciano richiesta e che abbiano svolto per
almeno quattro anni le relative funzioni.
[84. Le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la materia di cui ai
commi da 67 a 86 del presente articolo con propria legislazione. Nel territorio
della regione Trentino-Alto Adige, fino all'emanazione dl apposita legge,
rimane ferma l'applicazione del titolo VI della legge 11 marzo 1972, n. 118.]
(2)
[85. All'articolo 53, comma 1, della
legge 8 giugno 1990, n 142, sono soppresse le parole: " nonché del
segretario comunale o provinciale sotto il profilo di legittimità " .] (2)
[86. L'articolo 52 e il comma 4
dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono abrogate.] (2)
87. Con decreto del Presidente della
Repubblica da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previo parere della Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle
associazioni nazionali delle autonomie locali, è disciplinata la procedura per
consentire alle regioni e agli enti locali e ai loro consorzi di ricorrere a
modalità di riscossione dei tributi nonché di sanzioni o prestazioni di natura
pecuniaria in forma diretta, anche mediante strumenti elettronici o
informatici, ovvero tramite il sistema bancario e postale.
88. Con proprio regolamento le regioni e gli enti
locali potranno altresì stabilire limiti di esenzione per versamenti e rimborsi
di importi valutati di modica entità e dovuti all'ente interessato.
89. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 87 sono abrogate tutte le disposizioni che escludono o limitano
l'utilizzazione di sistemi di pagamento a favore delle regioni e degli enti
locali diversi dalla carta moneta.
90. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo
periodo, è inserito il seguente: "Tali parcheggi possono essere
realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree
pertinenziali esterne al fabbricato, purché non in contrasto con i piani urbani
del traffico, tenuto conto dell'uso della superficie sovrastante e
compatibilmente con la tutela dei corpi idrici ";
b) al comma 3, dopo le parole:
"sono approvate", sono inserite le seguenti "salvo che si tratti
di proprietà non condominiale ".
91. I regolamenti comunali e provinciali in materia di
termine, dl responsabile del procedimento e di diritto di accesso ai documenti,
ove non già vigenti, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Decorso tale termine il comitato regionale di
controllo nomina un commissario per la loro adozione. Resta fermo quanto
disposto dall'articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dagli articoli 22
e 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
92. Fino all'approvazione del
regolamento previsto dall'articolo 7, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n.
142, si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241.
93. Alla revisione e semplificazione
delle disposizioni previste dalla legge 19 marzo 1980, n. 80, in materia dl
disciplina delle vendite straordinarie e dl liquidazione, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché dal testo unico delle leggi sui pesi e
sulle misure nel Regno d'ltalia del 20 luglio 1890, n. 6991, approvato con
regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e dal relativo regolamento di attuazione
approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, si provvede, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri e
le modalità previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59.
94. Nell'ambito dell'ulteriore
semplificazione, prevista dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
dei procedimenti amministrativi di cui alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, 19
marzo 1990, n. 55, 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto
1994, n. 490, i regolamenti individuano Ie disposizioni che pongono a carico di
persone fisiche, associazioni, imprese, società e consorzi obblighi in materia
di comunicazioni e certificazioni, che si intendono abrogate ove gli obblighi
da esse previsti non siano più rilevanti ai fini della lotta alla criminalità
organizzata.
95. L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma
universitario, di laurea e di specializzazione di cui agli articoli 2, 3 e 4
della legge 19 novembre 1990, n. 341, è disciplinato dagli atenei, con le
modalità di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della predetta legge, in
conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa
comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e
le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con
altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti
per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore
della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente
articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì:
a) la durata, il numero minimo di
annualità e i contenuti minimi qualificanti per ciascun corso di cui al
presente comma, con riferimento ai settori scientifico-disciplinari;
b) modalità e strumenti per
l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia
informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di
strumenti informatici e telematici;
c) modalità di attivazione da parte
di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in
deroga alle disposizioni di cui al capo II del titolo III del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
96. Con decreti del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanati sulla base
di criteri di semplificazione delle procedure e di armonizzazione con la
revisione degli ordinamenti di cui al comma 95, è altresì rideterminata la
disciplina concernente:
a) il riconoscimento delle scuole di
cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, l'attivazione dei corsi, il rilascio e
la valutazione dei relativi titoli;
b) il riconoscimento degli istituti
di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e la
valutazione dei titoli da essi rilasciati;
c) il differimento dei termini per
la convalida dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, e la valutazione dei diplomi
rilasciati entro il 31 dicembre 1996 dalle scuole di cui all'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, anche ai fini
dell'iscrizione al relativo albo professionale;
d) il riordino delle università per
stranieri, prevedendo anche casi specifici in base ai quali è consentito
l'accesso a studenti italiani;
e) i professori a contratto di cui
agli articoli 25 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, prevedendo apposite disposizioni in materia di requisiti
scientifici e professionali dei predetti professori, di modalità di impiego,
nonché di durata e di rinnovabilità dei contratti .
97. Le materie di cui all'articolo 3,
comma 6, e all'articolo 4, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono
disciplinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati.
98. I decreti di cui al comma 95 contengono altresì
norme per la formazione degli insegnanti delle scuole della regione Valle
d'Aosta, delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle scuole in
lingua slovena ai fini di adeguarla alle particolari situazioni linguistiche.
Ai predetti fini le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, nonché le
province autonome di Trento e di Bolzano, possono, sentiti i Ministeri
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica
istruzione, stipulare apposite convenzioni con università italiane e con quelle
dei Paesi dell'area linguistica francese, tedesca e slovena. Tali convenzioni
disciplinano il rilascio di titoli di studio universitari da parte delle
università nonché le modalità di finanziamento. La stessa disciplina si applica
ai diplomi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
99. Dalla data di entrata in vigore
della presente legge, si provvede, con uno o più decreti del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del
Consiglio universitario nazionale, secondo criteri di affinità scientifica e
didattica, all'accorpamento e al successivo aggiornamento dei settori
scientifico-disciplinari, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli
insegnamenti, anche al fine di stabilire la pertinenza della titolarità ai
medesimi settori, nonché i raggruppamenti concorsuali.
100. Il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica presenta ogni tre anni al Parlamento una
relazione sullo stato degli ordinamenti didattici universitari e sul loro
rapporto con lo sviluppo economico e produttivo, nonché con l'evoluzione degli
indirizzi culturali e professionali.
101. In ogni università o istituto di
istruzione universitaria, nelle more dell'attuazione della disciplina di cui al
comma 95, si applicano gli ordinamenti didattici vigenti alla data di entrata
in vigore della presente legge. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano
le modalità e i criteri per il passaggio al nuovo ordinamento, ferma restando
la facoltà degli studenti iscritti di completare i corsi di studio, ovvero di
transitare ai nuovi corsi previo riconoscimento, da parte delle strutture
didattiche competenti, degli esami sostenuti con esito positivo.
102. Il Consiglio universitario
nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza delle istituzioni autonome
universitarie. Esso formula pareri e proposte:
a) sulla programmazione
universitaria;
b) sui criteri per la utilizzazione
della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle
università;
c) sui decreti di cui ai commi 95 e
96, nonché sull'approvazione dei regolamenti didattici d'ateneo;
d) sui settori
scientifico-disciplinari;
e) sul reclutamento dei professori e
dei ricercatori dell'università.
103. Oltre ai pareri obbligatori di cui
al comma 102, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica può sentire il CUN su altre materie di interesse generale per
l'università.
a) tre membri eletti in
rappresentanza di ciascuna delle grandi aree omogenee di settori
scientifico-disciplinari individuate, in numero non superiore a quindici, con
decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) otto studenti eletti dal
Consiglio nazionale degli studenti, di cui all'articolo 20, comma 8, lettera
b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, fra i componenti del medesimo;
c) quattro membri eletti in
rappresentanza del personale tecnico e amministrativo delle università;
d) tre membri eletti dalla
Conferenza permanente dei rettori delle università italiane (CRUI).
105. La mancata elezione di una delle
rappresentanze di cui al comma 104 non inficia la valida costituzione
dell'organo.
106. Le modalità di elezione e di
funzionamento del CUN sono determinate con decreti del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le competenti Commissioni
parlamentari. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei membri di cui al
comma 104, lettera a), è comunque attribuito ai professori ordinari e associati
e ai ricercatori afferenti a ciascuna area.
107. I componenti del CUN sono nominati
con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, durano in carica quattro anni e non sono immediatamente
rieleggibili. Detta disposizione si applica anche in sede di prima elezione del
CUN in attuazione della presente legge.
108. In sede di prima applicazione della
presente legge, gli schemi dei decreti di cui al comma 106 sono presentati al
Parlamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
stessa. Le elezioni per il rinnovo del CUN hanno luogo entro sessanta giorni
dall'emanazione del decreto concernente le modalità di elezione.
109. Nel rispetto dell'equilibrio
finanziario del bilancio e dei principi di una corretta ed efficiente gestione
delle risorse economiche e strumentali, le materie di cui all'articolo 2, comma
1, lettera c), numeri 2), 3), 4) e 5), della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
sono regolate dalle università, per quanto riguarda il personale tecnico e
amministrativo, secondo i propri ordinamenti. I relativi atti regolamentari
devono rispettare quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro e sono
soggetti al procedimento di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29.
110. Il contratto di lavoro del
direttore amministrativo, scelto tra dirigenti delle università, di altre
amministrazioni pubbliche, ovvero anche fra estranei alle amministrazioni
pubbliche, è a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni,
rinnovabile. Si applicano l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, in quanto compatibile, e l'articolo 20 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 6 del decreto
legislativo 18 novembre 1993, n. 470; la relazione di cui al comma 1 di detto
articolo è presentata al rettore e da questi trasmessa al consiglio di
amministrazione e al senato accademico. In prima applicazione il contratto di
lavoro è stipulato con il direttore amministrativo in carica alla data di
entrata in vigore della presente legge per la durata determinata dagli organi
competenti dell'ateneo.
111. Le norme che disciplinano
l'accesso al pubblico impiego sono integrate, in sede degli accordi di comparto
previsti dall'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, con le modalità di cui all'articolo 50 del medesimo
decreto legislativo, e successive modificazioni, al fine di tenere in
considerazione le professionalità prodotte dai diplomi universitari, dai
dottorati di ricerca e dai diplomi delle scuole di specializzazione.
112. Fino al riordino della disciplina
relativa allo stato giuridico dei professori universitari e del relativo
reclutamento, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, con proprio decreto, definisce i criteri per la chiamata diretta,
da parte delle facoltà, di eminenti studiosi, non solo italiani, che occupino
analoga posizione in università straniere o che siano insigniti di alti
riconoscimenti scientifici in ambito internazionale. L'articolo 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è abrogato dalla data
di emanazione del predetto decreto.
113. Il Governo è delegato ad emanare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi, sentite le competenti Commissioni parlamentari, per
modificare la disciplina del concorso per l'accesso alla magistratura
ordinaria, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
semplificazione delle modalità di svolgimento del concorso e introduzione
graduale, come condizione per l'ammissione al concorso, dell'obbligo di
conseguire un diploma biennale esclusivamente presso scuole di specializzazione
istituite nelle università, sedi delle facoltà dl giurisprudenza.
114. Anche in deroga alle vigenti
disposizioni relative all'accesso alle professioni di avvocato e notaio, il
diploma dl specializzazione di cui al comma 113 costituisce, nei termini che
saranno definiti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, adottato di
concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, titolo valutabile ai fini del compimento del relativo periodo di
pratica. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, dl concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i
competenti ordini professionali, sono definiti i criteri per la istituzione ed
organizzazione delle scuole di specializzazione di cui al comma 113, anche
prevedendo l'affidamento annuale degli insegnamenti a contenuto professionale a
magistrati, notai ed avvocati.
115. Il Governo, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti
legislativi, finalizzati alla trasformazione degli attuali Istituti superiori
di educazione fisica (ISEF), sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) possibilità di istituire facoltà
o corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, con il concorso di altre
facoltà o dipartimenti, indicando i settori scientifico-disciplinari
caratterizzanti;
b) determinazione delle procedure
per l'individuazione sul territorio, in modo programmato e tenuto conto della
localizzazione degli attuali ISEF, delle sedi delle facoltà di scienze motorie,
anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di programmazione
universitaria;
c) possibilità di attivare le facoltà
anche mediante specifiche convenzioni con gli ISEF pareggiati per l'utilizzo
delle strutture e del personale , nonché per il mantenimento dei contributi
finanziari dei soggetti promotori degli ISEF predetti;
d) trasformazione dell'ISEF statale
di Roma in istituto universitario autonomo o in facoltà di uno degli atenei
romani, con il conseguente subentro in tutti i rapporti giuridici attivi e
passivi facenti capo al medesimo ISEF e con l'inquadramento del personale non
docente nei ruoli e nelle qualifiche universitarie;
e) mantenimento, ad esaurimento e a
domanda, delle funzioni didattiche e del trattamento economico complessivo in
godimento per i docenti non universitari in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge presso l'ISEF di Roma e gli ISEF pareggiati, i
quali abbiano svolto attività di insegnamento in posizione di comando, distacco
o incarico per almeno un triennio, con esclusione dall'equiparazione ai
professori universitari di ruolo anche ai fini della valutazione del servizio
pregresso e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
f) mantenimento, ad esaurimento e a
domanda, anche in altra sede nei casi diversi dalle convenzioni di cui alla
lettera c), delle funzioni e del trattamento economico complessivo in godimento
per il personale tecnico-amministrativo in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge presso gli ISEF pareggiati, senza oneri aggiuntivi
per il bilancio dello Stato;
g) valutazione dei titoli conseguiti
ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente
legge, nonché previsione delle modalità di passaggio dal medesimo ordinamento a
quello previsto dai decreti legislativi di cui al presente comma;
h) previsione della possibilità, per
le facoltà universitarie di cui al presente comma, di sottoscrivere convenzioni
con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONl) per l'attuazione di
programmi di ricerca scientifica per corsi di aggiornamento e di
specializzazione, nonché per l'uso di strutture e attrezzature.
116. All'articolo 9, comma 4, della
legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole: " per i quali sia
prevista" sono sostituite dalle seguenti: "universitari, anche a
quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda".
117. Fino al riordino delle Accademie di
belle arti, dei Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati,
degli Istituti superiori di educazione fisica, i diplomi conseguiti presso le
predette istituzioni costituiscono titolo valido per l'ammissione alla scuola
di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre
1990, n. 341, per gli indirizzi comprendenti le classi di abilitazione
all'insegnamento cui gli stessi danno accesso in base alla normativa vigente.
Nell'organizzazione delle corrispondenti attività didattiche, le università
potranno stipulare apposite convenzioni con le predette istituzioni e, per
quanto riguarda in particolare educazione musicale, con le scuole di didattica
della musica.
118. Il comma 2 dell'articolo 1 della
legge 12 febbraio 1992, n. 188, è sostituito dal seguente:
" 2. I cittadini italiani che
hanno conseguito un titolo accademico austriaco sono ammessi con riserva a
tutti i concorsi banditi da amministrazioni pubbliche, nonché agli esami di
Stato e ai tirocini pratici post lauream e sono iscritti con riserva negli albi
professionali, in attesa della dichiarazione di cui ai comma 1 ".
119. Sono abrogate le disposizioni
incompatibili con i commi da 95 a 118 del presente articolo ed in particolare i
commi 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 3, il comma 3 dell'articolo 4, i commi 1, 2 e 3
dell'articolo 9, l'articolo 10, ad eccezione del comma 9, e l'articolo 14 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché gli articoli 65 e 67 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. I regolamenti di cui
all'articolo 20, comma 8, lettere a) e c), della legge 15 maggio 1997, n. 59,
entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
120. In deroga alle procedure di
programmazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive
modificazioni e integrazioni, è consentita l'istituzione di una università non
statale nel territorio rispettivamente della provincia autonoma di Bolzano e
della regione autonoma della Valle d'Aosta, promosse o gestite da enti e da
privati. L'autorizzazione, per le predette istituzioni, al rilascio di titoli
di studio universitari aventi valore legale, è concessa con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa
intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione
autonoma della Valle d'Aosta. Tali decreti sono emanati sentito altresì
l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario in ordine alle
dotazioni didattiche, scientifiche, strumentali, finanziarie, edilizie, nonché
concernenti l'organico del personale docente, ricercatore e non docente.
Possono essere attivati, con modifica statutaria, nuovi corsi di studi al cui
termine sia previsto dagli ordinamenti vigenti il rilascio di titoli aventi
valore legale, quando i corsi vengano istituiti nel territorio della provincia
dl Bolzano e della regione autonoma della Valle d'Aosta. I contributi dello
Stato in relazione alle strutture didattiche e scientifiche sono determinati
annualmente con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia
autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta, nell'ambito
dell'apposito stanziamento di bilanci o previsto per le università non statali,
nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica. Le funzioni amministrative, relative agli
atenei di cui al presente comma, in particolare quelle concernenti gli statuti
e i regolamenti didattici, sono esercitate dal Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la
provincia autonoma di Bolzano e la regione autonoma della Valle d'Aosta.
121. Ai sensi dell'articolo 17 del
lesto unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il
Trentino Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, è attribuita alla provincia autonoma di Bolzano la potestà
di emanare norme legislative in materia di finanziamento all'ateneo di cui al
comma 120 e di edilizia universitaria, ivi comprese la scelta delle aree e
l'acquisizione, anche mediante esproprio, degli immobili necessari. A seguito
dell'emanazione delle predette norme la provincia eserciterà le relative
funzioni amministrative. Con riferimento all'attribuzione alla regione autonoma
della Valle d'Aosta della potestà legislativa nella materia di cui al presente
comma si procederà, successivamente al decreto di autorizzazione di cui al
comma 120, secondo periodo, ai sensi dell'articolo 48-bis dello Statuto
speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 4, e successive modificazioni.
122. L'università degli studi di Trento
e gli atenei di cui al comma 120 promuovono e sviluppano la collaborazione
scientifica con le università e con i centri di ricerca degli altri Stati ed in
particolare degli Stati membri dell'Unione europea per le esigenze sia della
ricerca scientifica che dell'insegnamento. I relativi accordi di collaborazione
possono prevedere l'esecuzione di corsi integrati di studio sia presso entrambe
le università, sia presso una di esse, nonché programmi di ricerca congiunti.
Le medesime università riconoscono la validità dei corsi seguiti ovvero delle
parti dei piani di studio svolti dagli studenti presso le università e
istituzioni universitarie estere, nonché i titoli accademici conseguiti al
termine dei corsi integrati.
123. Gli accordi di collaborazione di
cui al comma 122, qualora abbiano ad oggetto l'istituzione di corsi di laurea,
di diploma e di dottorato di ricerca, sono comunicati al Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro trenta giorni
dalla loro stipulazione. Ove il Ministro non si opponga entro trenta giorni dal
ricevimento degli accordi predetti per motivi di contrasto con la legge, con
obblighi internazionali dello Stato italiano o con i criteri contenuti nei
decreti di cui al comma 95, gli accordi medesimi divengono esecutivi.
124. Si applicano all'ateneo di cui al
comma 120 istituito sul territorio della provincia autonoma di Bolzano le
disposizioni di cui agli articoli 170 e 332 del testo unico delle leggi
sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592,
e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusivo riferimento ai gradi
e ai titoli accademici rilasciati nei Paesi aderenti all'Unione europea la cui
equipollenza è direttamente riconosciuta, senza esami integrativi, nel testo
degli scambi di note in vigore tra la Repubblica italiana e ciascuno Stato
membro dell'Unione europea, anche qualora nel predetto ateneo non siano
attivate le corrispondenti facoltà. Nel caso in cui i medesimi scambi di note
prevedano, per l'equipollenza di alcuni titoli e gradi, esami integrativi,
l'applicazione delle disposizioni di cui al citato testo unico approvato con
regio decreto n. 1592 del 1933 è subordinata all'attivazione, presso l'ateneo
di cui al presente comma, dei corsi universitari che fanno riferimento ai
medesimi titoli e gradi.
125. I competenti organi dell'università
degli studi di Trento possono disporre la nomina a professore di prima fascia,
di associato ovvero di ricercatore, per chiamata diretta, di studiosi che
rivestano presso università straniere qualifiche analoghe a quelle anzidette e
previste dall'ordinamento universitario italiano, nella misura massima, per
l'università di Trento, del trenta per cento delle rispettive dotazioni
organiche previste per ciascun tipo di qualifica. La facoltà di nomina di cui
al presente comma si applica anche, nella misura massima rispettivamente del
cinquanta e del settanta per cento, all'università istituita nel territorio
della regione autonoma della Valle d'Aosta e all'ateneo istituito nella
provincia autonoma di Bolzano; tali misure possono essere ulteriormente
derogate previa intesa con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica.
126. L'università degli studi di Trento
e gli atenei di cui al comma 120 possono istituire la facoltà di scienza della
formazione primaria. L'attivazione del corso di laurea è subordinata
all'avvenuta soppressione del corsi di studio ordinari triennali e quadriennali
rispettivamente della scuola magistrale e degli istituti magistrali.
127. In sede di prima applicazione
delle disposizioni di cui al comma 95, lettera c), al fine di favorire la
realizzazione degli accordi di collaborazione internazionale dell'università di
Trento, volti al conferimento del titolo di dottore di ricerca, nell'ambito di
programmi dell'Unione europea, il medesimo titolo è rilasciato dalla università
di cui al presente comma, limitatamente ai dottorati di cui è sede
amministrativa. In tali casi la commissione dl valutazione delle tesi di
dottorato, di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n 382, è sostituita da una commissione nominata dal rettore,
composta da cinque esperti del settore, di cui almeno due professori ordinari e
un professore associato. Almeno due componenti della commissione non devono
appartenere alla predetta università.
128. La provincia autonoma di Trento può
disporre con leggi provinciali, ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, la concessione dl contributi a favore dell'università degli studi di
Trento per lo sviluppo della ricerca scientifica e per l'attuazione di
specifici programmi e progetti formativi.
129. Al secondo comma dell'articolo 44
della legge 14 agosto 1982, n. 590, la parola: " contestualmente" è
sostituita dalle seguenti: "in correlazione".
130. L'ultimo periodo del comma 14
dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, è sostituito dai seguenti:
" Il collegio dei revisori è composto da cinque revisori ufficiali dei
conti nominati d'intesa tra i Presidenti delle due Camere, all'inizio di
ciascuna legislatura, e individuati tra gli iscritti nel registro dei revisori
contabili. Il mandato dei membri del collegio non è rinnovabile" .
131. Nell'esercizio della delega prevista
dal capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nel rispetto dei criteri da essa
stabiliti, il Governo può prevedere il trasferimento della gestione di musei
statali alle regioni, alle province o ai comuni.
132. I comuni possono, con
provvedimento del sindaco, conferire funzioni dl prevenzione e accertamento
delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali e delle società di
gestione del parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione. La
procedura sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio
sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti. I gestori possono
comunque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero dei mancati
pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali.
133. Le funzioni di cui al comma 132
sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il
trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 22 e 25 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.
133-bis. Con regolamento da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono disciplinate le procedure per la autorizzazione alla
installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di
veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato delle città ai fini
dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione
del traffico veicolare e della irrogazione delle relative sanzioni. Con lo
stesso regolamento sono individuate le finalità perseguibili nella rilevazione
e nella utilizzazione dei dati, nonché le categorie di soggetti che possono
accedere ai dati personali rilevati a mezzo degli impiantiA tale personale sono
inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo del comma
132, le funzioni dl prevenzione e accertamento in materia dl circolazione e
sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 6,
comma 4, lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (2)
134. Al comma 5 dell'articolo 5 della
legge 7 marzo 1986, n. 65, la parola: "portano" è sostituita dalle
seguenti: " possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio
comunale, portare" .
135. Per la stipula delle convenzioni
di cui all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, con i comuni per il
Ministero della difesa provvede il rappresentante del Governo competente per
territorio.
136. In attesa della nuova disciplina
in materia di ordinamento degli enti locali e degli istituti di partecipazione
popolare, è consentito il contemporaneo svolgimento delle consultazioni
referendarie comunali con i referendum abrogativi nazionali che dovranno
svolgersi nella primavera del 1997. Al fine di dare attuazione a tale
disposizione, si applicano le norme relative alle consultazioni referendarie
nazionali e quelle attuative che verranno stabilite, anche in deroga al
disposto
dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'interno. Con lo stesso
decreto sono determinati i criteri di ripartizione delle spese tra gli enti
interessati, in ragione del numero dei referendum di competenza di ciascun
ente.
137. Le disposizioni della presente
legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle norme di
attuazione.
138. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
(1) Parte aggiunta dall'articolo 2 della Legge 16 giugno
1998, n. 191
(2) Comma o parte abrogati dall'articolo 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
(3) Periodi soppressi dall'articolo 24 della Legge 24 novembre 2000, n. 340
(4) Comma aggiunto dall'articolo 2 della Legge 16 giugno 1998, n. 191
(5) Commi da 67 a 79 abrogati dall'articolo 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267