Legge 16 giugno 1998, n. 191
Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n.
59 e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del
personale dipendente e di lavoro a distanza nelle Pubbliche Amministrazioni e
disposizioni in materia di edilizia scolastica.
(Pubblicata sulla G. U. 20 giugno 1998, n. 142, S.O.)
Art. 1 - Modifiche ed integrazioni alla legge 15 marzo
1997, n. 59
1.
Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n.
127, sono apportate le modificazioni e integrazioni di cui ai commi seguenti.
2.
All'articolo 1, comma 3, la lettera h) é sostituita dalla seguente:
"
h) moneta, perequazione delle risorse finanziarie, sistema valutario e
banche".
3.
All'articolo 1, comma 3, dopo la lettera r) é aggiunta la seguente:
"
r-bis) trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale".
4.
All'articolo 1, comma 4, lettera b), dopo la parola: "statale" sono
aggiunte le seguenti: "ovvero, previa intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con i decreti legislativi di cui al comma 1; in mancanza dell'intesa,
il Consiglio dei ministri delibera in via definitiva su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri;".
5.
All'articolo 1, comma 6, le parole: "nel rispetto delle esigenze della
salute, della sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente" sono
sostituite dalle seguenti: "nel rispetto dei diritti fondamentali
dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, delle
esigenze della salute, della sanità e sicurezza pubblica e della tutela
dell'ambiente".
6.
All'articolo 2, dopo il comma 2, é aggiunto il seguente:
"2-
bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura adottano, con
delibera consiliare a maggioranza assoluta dei componenti, i regolamenti per la
disciplina delle materie di propria competenza di cui al comma 2 del presente
articolo nonché quelli per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e quelli relativi alle materie
disciplinate dallo statuto. Restano salve le competenze che in materia
regolamentare competono nel settore delle attività produttive allo Stato e agli
enti pubblici territoriali".
7.
All'articolo 4, dopo il comma 4, é inserito il seguente:
"
4- bis. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 4 sono trasmessi alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere
delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni
dalla data di assegnazione degli stessi. Decorso il termine senza che il parere
sia espresso, il Governo ha facoltà di adottare i decreti legislativi".
8.
All'articolo 4, comma 5, dopo le parole: "di cui al comma 3, lettera
a)," sono inserite le seguenti: "e del principio di efficienza e di
economicità di cui alla lettera c) del medesimo comma".
9.
All'articolo 6, comma 1, le parole: "quaranta giorni" sono sostituite
dalle seguenti: "quarantacinque giorni".
1.
All'articolo 7 è aggiunto, in fine, il seguente comma :
"
3-bis. Il Governo è delegato ad emanare, sentito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un decreto legislativo
che istituisce un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i principi e i
criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 48 della legge 27 dicembre
1997, n. 449."
11.
All'articolo 10, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: ", anche nel
caso in cui si intendano recepire condizioni e osservazioni formulate dalla
Commissione di cui all'articolo 5 oltre il termine stabilito dall'articolo 6,
comma 1".
12.
All'articolo 11, comma 1, alinea, le parole: "31 luglio 1998" sono
sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 1999".
13.
All'articolo 11, comma 1, lettera b) , le parole: "nonché gli enti
privati, controllati" sono sostituite dalle seguenti: "le istituzioni
di diritto privato e le società per azioni, controllate".
14.
All'articolo 11, comma 4, alinea, le parole: "31 marzo 1998" sono
sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1998".
15.
All'articolo 11, comma 4, lettera h), dopo la parola: "procedure" é
inserita la seguente: "facoltative".
16.
All'articolo 11, dopo il comma 4 é inserito il seguente:
"
4- bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere
delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si
esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi.
Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque
emanati".
17.
All'articolo 20, comma 5, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
"
g- bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle
finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o
che risultino in contrasto con i princípi generali dell'ordinamento giuridico
nazionale o comunitario;
g-
ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per
i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la
sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater)
adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli
atti amministrativi ai princípi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies)
soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di
carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una
difforme disciplina settoriale".
18.
All'articolo 20, comma 7, terzo periodo, le parole: "Entro un anno"
sono sostituite dalle seguenti: "Entro due anni".
19.
I riferimenti a provvedimenti normativi contenuti nell'allegato 1 previsto
dall'articolo 20, comma 8, come integrato dal comma 20 del presente articolo,
sono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione. Conseguentemente nei
provvedimenti normativi citati nel predetto allegato sono soppresse le parole :
"e successive modificazioni".
20.
All'allegato 1 previsto dall'articolo 20, comma 8, dopo il numero 112 sono
aggiunti i seguenti:
"
112- bis. Procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori:
legge
29 aprile 1949, n. 264;
legge
28 febbraio 1987, n. 56;
legge
23 luglio 1991, n. 223;
decreto-legge
1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608;
legge
24 giugno 1997, n. 196.
112-
ter. Adempimenti obbligatori delle imprese in materia di lavoro dipendente:
regio
decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n.
473;
decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1984, n. 863;
legge
10 aprile 1991, n. 125.
112-
quater. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni all'esportazione e
all'importazione:
regolamento
(CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994;
regolamento
(CE) n. 737/94 della Commissione, del 30 marzo 1994;
decreto
del Ministro per il commercio con l'estero 30 ottobre 1990, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 68 alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 1990.
112-
quinquies. Procedimento di rilascio del certificato di agibilità:
testo
unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265, articolo 221, e successive modificazioni;
legge
5 novembre 1971, n. 1086;
legge
28 febbraio 1985, n. 47, articolo 52;
legge
9 gennaio 1989, n. 13.
112-
sexies. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni per trasporti eccezionali:
decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 61 e 62;
regolamento
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
112-
septies. Procedimento per la composizione del contenzioso in materia di premi
per l'assicurazione infortuni:
decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479.
112-
octies. Procedimenti relativi all'elencazione e alla dichiarazione delle cose
trasportate in conto proprio:
legge
6 giugno 1974, n. 298, articolo 39;
decreto
del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783.
112-
nonies. Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni in materia di
temporanee importazioni ed esportazioni:
testo
unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articoli da 175 a 221.
112
-decies. Procedimento per la riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato:
testo
unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639".
112
-undecies. Procedimenti relativi a sorvoli, rilevamenti e riprese aeree e
satellitari sul territorio nazionale e sulle acque territoriali:
Regio
decreto 11 luglio 1941, n. 1161;
Codice
della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articoli
793, 825 e 1200;
Legge
2 febbraio 1960, n. 68;
Legge
30 gennaio 1963, n. 141, articolo1;
Decreto
del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968, pubblicato nella G.U. n. 178
del 15 luglio 1968;
Legge
24 ottobre 1977, n. 801, articolo 12;
Legge
25 marzo 1985, n. 106;
Decreto
del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, articolo 6, come
sostituito dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 28
aprile 1993, n. 207".
21.
All'articolo 21, comma 15, alinea, le parole: "Entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti:
"Entro il 30 novembre 1998".
22.
All'articolo 21, dopo il comma 20 é aggiunto il seguente:
" 20- bis. Con la stessa legge regionale di cui al
comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalità di svolgimento
e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta
alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le
modalità e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti
nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle
d'Aosta. É abrogato il comma 5 dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1997, n.
425".
Art. 2 - Modifiche ed integrazioni alla legge 15 maggio
1997, n. 127
1.
Alla legge 15 maggio 1997, n. 127, sono apportate le modificazioni e
integrazioni di cui ai commi seguenti.
2.
All'articolo 2, comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: "salvo che
disposizioni di legge o regolamentari prevedano una validità superiore".
3.
All'articolo 2, comma 4, dopo il primo periodo é inserito il seguente: "Il
procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere
comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato.";
al medesimo comma 4, secondo periodo, le parole: "É comunque fatta
salva" sono sostituite dalle seguenti: "Resta ferma".
4.
All'articolo 2, il comma 10 é sostituito dal seguente:
"
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica,
sono individuate le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta
di identità e di altri documenti di riconoscimento muniti di supporto magnetico
o informatico. La carta di identità e i documenti di riconoscimento devono
contenere i dati personali e il codice fiscale e possono contenere anche
l'indicazione del gruppo sanguigno, nonché delle opzioni di carattere sanitario
previste dalla legge. Il documento, ovvero il supporto magnetico o informatico,
può contenere anche altri dati, al fine di razionalizzare e semplificare
l'azione amministrativa e la erogazione dei servizi al cittadino, nel rispetto
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nonché le procedure informatiche e le
informazioni, che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica
amministrazione o da altri soggetti, ivi compresa la chiave biometrica, occorrenti
per la firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo
1997, n. 59, e dei relativi regolamenti di attuazione, ed é rilasciato a
seguito della dichiarazione di nascita. La carta di identità potrà essere
utilizzata anche per il trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti
privati e pubbliche amministrazioni. Con decreto del Ministro dell'interno,
sentite l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e
di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la
produzione delle carte di identità e dei documenti di riconoscimento di cui al
presente comma. Le predette regole sono adeguate con cadenza almeno biennale in
relazione alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e
tecnologiche. La carta di identità può essere rinnovata a decorrere dal
centottantesimo giorno precedente la scadenza, ovvero, previo pagamento delle
spese e dei diritti di segreteria, a decorrere dal terzo mese successivo alla
produzione di documenti con caratteristiche tecnologiche e funzionali
innovative. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui
al presente comma e nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, le pubbliche
amministrazioni possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di
cui al presente comma per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità".
5.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 2,
comma 10, primo periodo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito
dal comma 4 del presente articolo, é emanato entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Il decreto del Ministro dell'interno,
di cui all'articolo 2, comma 10, quinto periodo, della legge 15 maggio 1997, n.
127, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, é emanato entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6.
All'articolo 2, dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti :
"11-bis.
Il terzo comma dell'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è
abrogato.
11-ter.
Nell'articolo 3 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto,
in fine, il seguente comma: "A decorrere dal 1° gennaio 1999 sulla carta
d'identità deve essere indicata la data di scadenza". "
7.
All'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, le parole: "quindici giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".
8.
All'articolo 3, comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: "nonché ad
esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali".
9.
All'articolo 3, comma 7, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se due
o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei
titoli e delle prove di esame, pari punteggio, é preferito il candidato più
giovane di età".
10.
All'articolo 3, il comma 11 é sostituito dal seguente:
"
11. La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione
pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi non é soggetta ad
autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero
l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non
autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. La copia
fotostatica del documento é inserita nel fascicolo. L'istanza e la copia
fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via
telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta
facoltà é consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo
15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
[11.
Il comma 11 dell'articolo 3 si interpreta nel senso che la sottoscrizione di
istanza da produrre agli organi dell'amministrazione pubblica ed ai gestori o
esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione, anche nei casi
in cui contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 3 e 4
della legge 4 gennaio 1968, n. 15.] (0)
[12.
All'articolo 6, comma 2, dopo la lettera f) è inseguita la seguente :
"f-bis)
tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in
pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di
irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione
statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo
edilizio e paesaggistico-ambientale;"] (1)
[13.
All'articolo 6, il comma 3 é sostituito dal seguente:
"
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono inseriti
i seguenti:
"3-
bis. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui
al comma 3, fatta salva l'applicazione del comma 68, lettera c), dell'articolo
17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, possono essere attribuite, a seguito di
provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi,
indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni
diversa disposizione.
3-
ter. In attesa di apposita definizione contrattuale, nei comuni di cui al comma
3- bis, ai responsabili di uffici e servizi possono essere assegnate indennità
di funzione localmente determinate, nell'ambito delle complessive disponibilità
di bilancio dei comuni medesimi.
3-
quater. Nei comuni tra loro convenzionati per l'esercizio di funzioni
amministrative o per l'espletamento associato dei servizi, ai responsabili
degli uffici o dei servizi che svolgano la loro funzione anche per gli altri
comuni, in attesa di apposita definizione contrattuale, possono essere
assegnate indennità di funzione in deroga alle normative vigenti. La relativa
maggiore spesa sarà rimborsata dagli altri enti convenzionati nei termini
previsti dalla convenzione". ] (1)
14.
All'articolo 6, comma 6, dopo le parole: "ottobre 1991." é inserito
il seguente periodo: "Nel periodo intercorrente tra la data delle
dimissioni e la data della riammissione in servizio, i dipendenti pubblici
stessi sono considerati ad ogni effetto di legge in aspettativa senza
assegni".
[15.
All'articolo 6, comma 8, sono aggiunte, in fine, le parole: ", i quali, se
dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza
assegni". ] (1)
[16.
All'articolo 6, comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al
personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si
applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti
locali. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al
precedente periodo il trattamento economico accessorio previsto dai contratti
collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei
compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la
qualità della prestazione individuale". ] (1)
17.
All'articolo 6, comma 12, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
stessa disposizione si applica altresì alle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, alle aziende sanitarie locali e alle aziende
ospedaliere".
18.
All'articolo 6, comma 13, capoverso 1- bis , sono aggiunte, in fine, le parole:
", tenendo conto delle responsabilità professionali assunte dagli autori
dei progetti e dei piani, nonché dagli incaricati della direzione dei lavori e
del collaudo in corso d'opera".
19.
All'articolo 6, comma 17, le parole: "Entro e non oltre tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle
seguenti: "Entro il 30 settembre 1998".
20.
All'articolo 9, dopo il comma 3 é inserito il seguente:
"
3- bis. All'articolo 105, comma 1, lettera b) , del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, come modificata dall'articolo 17 del decreto legislativo
15 settembre 1997, n. 342, il secondo periodo é sostituito dal seguente:
"Nei pareri é espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di
attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e
progetti, anche tenuto conto dei pareri espressi dal responsabile del servizio
finanziario ai sensi dell'articolo 3, delle variazioni rispetto all'anno
precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di
ogni altro elemento utile".
21.
All'articolo 9, comma 4, la lettera h) é sostituita dalla seguente:
"
h) articoli 100, 102, 105, 106, 107, 111 e 116".
22.
All'articolo 9, dopo il comma 7 é aggiunto il seguente:
"
7- bis. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato
ai sensi del comma 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi
princípi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla
data di entrata in vigore dello stesso".
23.
All'articolo 11, comma 2, capoverso 5- ter , l'ultimo periodo é sostituito dal
seguente: "Decorso tale termine, il procedimento prosegue prescindendo dal
parere omesso e l'amministrazione motiva autonomamente l'atto amministrativo da
emanare".
24.
All'articolo 12, sono abrogati i commi 3 e 4.
25.
All'articolo 12, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente :
"6-bis.
I termini di cui al comma1, al comma2, lettera a), e al comma 3 dell'articolo 1
della legge 8 ottobre 1997, n. 352, sono prorogati di 6 mesi".
26.
All'articolo 13, comma 1, dopo le parole: "l'acquisto" sono inserite
le seguenti: "e l'alienazione".
27.
All'articolo 16, comma 1, le parole da: "i difensori civici delle regioni
e delle province autonome" fino a: "in materia di difesa, di
sicurezza pubblica e di giustizia" sono sostituite dalle seguenti: "i
difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di
cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore
civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello
Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con
esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza
pubblica e della giustizia".
28.
All'articolo 17, comma 2, capoverso 3- bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "In caso di sospensione la conferenza può, entro trenta giorni,
pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni del
Presidente del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente tale termine, la
conferenza é sciolta".
[29.
All'articolo 17, comma 33, dopo le parole: "enti locali" sono
inserite le seguenti: ", ivi compresi gli atti delle istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza (IPAB),". ] (1)
[30.
All'articolo 17, dopo il comma 58, è inserito il seguente:
"58-bis.
All'articolo 4, comma 3, del decreto legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo : "Restano salvi gli effetti degli atti e dei contratti
che le medesime aziende speciali hanno posto in essere anteriormente alla data
di attuazione del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580".] (1)
[31.
All'articolo 17, dopo il comma 78 è inserito il seguente :
"78-bis.
L'Agenzia, con deliberazione del consiglio nazionale di amministrazione, può
adeguare la dotazione organica stabilita ai sensi del comma 78, in relazione
alle esigenze di funzionamento, entro i limiti derivanti dalle disponibilità di
bilancio".] (1)
32.
All'articolo 17, dopo il comma 79 é inserito il seguente:
"
79- bis. Le somme dovute alla Scuola superiore dell'amministrazione
dell'interno in esecuzione delle convenzioni stipulate ai sensi del presente
articolo e di quelle stipulate con enti pubblici o privati, nonché le somme
derivanti dall'erogazione di prestazioni o di servizi forniti dalla Scuola
stessa sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, all'unità previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero dell'interno relativa alle spese per il funzionamento della Scuola.
Le medesime disposizioni si applicano, nel rispetto delle procedure previste
dai rispettivi ordinamenti, alle somme derivanti da prestazioni fornite a terzi
dalle altre scuole delle amministrazioni centrali".
33.
All'articolo 17, dopo il comma 133 é inserito il seguente:
" 133- bis. Con regolamento da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
disciplinate le procedure per la autorizzazione alla installazione ed esercizio
di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e
alle zone a traffico limitato delle città ai fini dell'accertamento delle
violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e
della irrogazione delle relative sanzioni. Con lo stesso regolamento sono
individuate le finalità perseguibili nella rilevazione e nella utilizzazione
dei dati, nonché le categorie di soggetti che possono accedere ai dati
personali rilevati a mezzo degli impianti".
(0) Comma soppresso dall'articolo 77 del Testo Unico
sulla documentazione amministrativa emanato con il D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445.
(1) Comma abrogato dall'articolo 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 3 - Disposizioni in materia di formazione del
personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni
1.
Nell'ambito delle iniziative di innovazione amministrativa, il Centro di
formazione e studi (FORMEZ) può rimodulare i progetti in corso finanziati con
risorse già assegnate nei precedenti esercizi.
2.
Le risorse finanziarie attribuite al FORMEZ per il funzionamento e lo
svolgimento delle attività istituzionali, ai sensi del decreto-legge 8 febbraio
1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono iscritte, a
decorrere dall'esercizio 1998, in apposite unità previsionali di base da
istituire nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
ministri-Dipartimento del bilancio e dei servizi amministrativi e tecnici. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio, anche nel conto dei residui e provvede alla denominazione delle nuove
unità previsionali di base su indicazione del Ministro per la funzione pubblica
e gli affari regionali.
3.
Nell'ambito delle iniziative di innovazione amministrativa, il FORMEZ può
operare sull'intero territorio nazionale a decorrere dall'esercizio finanziario
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge. A tale scopo devono essere ridefiniti, anche statutariamente, i fini
dell'Istituto e devono essere discussi nelle sedi preposte i progetti formativi
da estendere all'intero territorio nazionale e per i quali devono essere
adeguati nuovi finanziamenti.
4.
Ai partecipanti al corso di formazione dirigenziale previsto dall'articolo 28
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, é assegnata una borsa di studio
annua lorda, in relazione alla frequenza del corso e con le modalità stabilite
dalle norme vigenti per il pagamento degli stipendi, d'importo pari al 60 per
cento dello stipendio tabellare e dell'indennità integrativa speciale, nelle
misure annue lorde in vigore nel tempo previste dal contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto Ministeri. Detto
importo comprende anche il corrispettivo che i partecipanti al corso sono
tenuti a versare alla Scuola superiore della pubblica amministrazione per il
servizio di ristorazione o, se previsto, di residenzialità.
5. All'articolo 43, comma 5, ultimo periodo, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, la parola: "tecnico" é soppressa.
Art. 4 - Telelavoro
1.
Allo scopo di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare
economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane, le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono avvalersi di forme di lavoro a
distanza. A tal fine, possono installare, nell'ambito delle proprie
disponibilità di bilancio, apparecchiature informatiche e collegamenti
telefonici e telematici necessari e possono autorizzare i propri dipendenti ad
effettuare, a parità di salario, la prestazione lavorativa in luogo diverso
dalla sede di lavoro, previa determinazione delle modalità per la verifica
dell'adempimento della prestazione lavorativa.
2.
I dipendenti possono essere reintegrati, a richiesta, nella sede di lavoro
originaria.
3.
Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
disciplinate le modalità organizzative per l'attuazione del comma 1 del
presente articolo, ivi comprese quelle per la verifica dell'adempimento della
prestazione lavorativa, e le eventuali abrogazioni di norme incompatibili. Le
singole amministrazioni adeguano i propri ordinamenti ed adottano le misure
organizzative volte al conseguimento degli obiettivi di cui al presente
articolo.
4.
Nella materia di cui al presente articolo le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono con proprie leggi.
5. La contrattazione collettiva, in relazione alle
diverse tipologie del lavoro a distanza, adegua alle specifiche modalità della
prestazione la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro dei
dipendenti interessati. Forme sperimentali di telelavoro possono essere in ogni
caso avviate dalle amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative e l'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
Art. 5 - Disposizioni in materia di edilizia scolastica
1.
A decorrere dall'anno l998, il Ministero dell'interno provvede al trasferimento
delle somme dovute dai comuni alle province ai sensi dell'articolo 9, comma 4,
della legge 11 gennaio 1996, n. 23, riducendo ed aumentando i rispettivi
contributi erariali sulla base delle certificazioni prodotte dagli enti locali
interessati ovvero sulla base dei dati risultanti dai decreti ministeriali di
cui all'articolo 9, comma 2, della citata legge n. 23 del 1996. Per il solo
anno 1998, sono computate le somme già trasferite dai comuni alle province e le
spese sostenute dai comuni nelle more della stipulazione delle convenzioni
previste dalla legge n. 23 del 1996. Qualora gli enti locali non inviino le
certificazioni il
Ministero
dell'interno, a decorrere dal 1 settembre 1998, opera i trasferimenti sulla
base dei dati risultanti dai predetti decreti ministeriali e, limitatamente
all'anno 1998, nella misura del 33 per cento dei dati finanziari risultanti dai
medesimi decreti.
2.
Per il finanziamento delle maggiori spese derivanti dall'applicazione della
legge n. 23 del 1996 è autorizzata per l'anno 1998, l'ulteriore spesa di lire
38.457 miliardi a favore delle province. All'onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario
1998, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al
Ministero dell'interno. II Ministero dell'interno provvede all'assegnazione in
proporzione al totale provinciale delle medie delle spese correnti sostenute da
ciascun comune così come determinate dai decreti ministeriali attuativi di cui
al comma 1.
3.
Nelle more della stipulazione delle convenzioni previste dalla legge n. 23 del
1996, le somme corrispondenti alle spese sostenute nell'anno 1998 dallo Stato e
dagli altri soggetti diversi da quelli di cui al comma , sono detratte da
quelle da trasferire alle province con le predette convenzioni. A decorrere dal
1 gennaio 1999, il Ministero dell'interno provvede al trasferimento delle somme
a favore delle province sulla base delle convenzioni e, in mancanza, sulla base
dei dati finanziari risultanti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 9,
comma 3, della citata legge n. 23 del 1996. Le relative somme sono portate in
diminuzione delle dotazioni di bilancio del Ministero della pubblica istruzione
e in aumento delle dotazioni del Ministero dell'interno.