Legge 24 novembre 2000, n. 340
Disposizioni per la delegificazione di norme e
per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di
semplificazione 1999. (1)
(Pubblicato sulla G.U. n. 275 del 24 novembre
2000)
Capo I
NORME IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE
Art. 1.
(Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione)
1. La presente legge dispone, ai sensi
dell'articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la delegificazione
e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e degli adempimenti
elencati nell'allegato A ovvero la soppressione di quelli elencati
nell'allegato B, entrambi annessi alla presente legge.
2. Alla delegificazione e alla semplificazione dei procedimenti di cui
all'allegato A annesso alla presente legge si provvede con regolamenti emanati
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel
rispetto dei principi, criteri e procedure di cui all'articolo 20 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui all'allegato B annesso alla presente legge sono
abrogate dalla data di entrata in vigore della medesima, limitatamente alla
parte che disciplina gli adempimenti ed i procedimenti ivi indicati.
Conseguentemente, dalla stessa data, gli stessi procedimenti e adempimenti
amministrativi sono soppressi.
4. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Nelle
materie di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti
di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non
provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 2, comma 2, della presente legge e dall'articolo 7 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";
b) all'articolo 20, comma 7, dopo le parole: "Le regioni a statuto
ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6" sono
inserite le seguenti: "e dalle leggi annuali di semplificazione";
c) all'articolo 20-bis, comma 1, lettera a), dopo la parola:
"eliminare" sono inserite le seguenti: "o modificare";
d) all'articolo 21, comma 13, il secondo periodo e' soppresso;
e) nell'allegato 1 sono soppresse le previsioni di cui ai numeri: 3,
4, 5, 9, 20, 27, 37, 45, 49, 51, 52, 53, 55, 61, 71, 75, 81, 88, 93, 100, 101,
102, 103, 104, 107, 110 e 112-decies;
f) al numero 18 dell'allegato 1, dopo le parole: "Procedimento di
espropriazione per causa di pubblica utilita'" sono aggiunte le seguenti:
"e altre procedure connesse";
g) il numero 94 dell'allegato 1 e' sostituito dal seguente: "94.
Procedimento per l'iscrizione, variazione e cancellazione dal registro delle
imprese: legge 29 dicembre 1993, n. 580;
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581";
h) il titolo del numero 97 dell'allegato 1 e' sostituito dal seguente:
"Procedimento per la verifica del possesso dei requisiti previsti per
l'esercizio delle attivita' di installazione, di ampliamento e di
trasformazione degli impianti";
i) il titolo del numero 98 dell'allegato 1 e' sostituito dal seguente:
"Procedimento per la verifica del possesso dei requisiti previsti per
l'esercizio delle attivita' di autoriparazione";
l) dopo il numero 98 dell'allegato 1 e' inserito il seguente: "98-bis.
Procedimento per la verifica del possesso dei requisiti previsti per
l'esercizio delle attivita' di pulizia: legge 25 gennaio 1994, n. 82;
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 luglio
1997, n. 274";
m) al numero 105 dell'allegato 1, dopo le parole: "Procedimenti per il
rilascio delle concessioni edilizie", sono aggiunte le seguenti: "e
di altri atti di assenso concernenti attivita' edilizie".
5. All'articolo 39, comma 22, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, le parole: ", per non piu' di un
triennio," sono soppresse.
6. Alla legge 8 marzo 1999, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, al primo periodo sono soppresse le parole:
"non immediatamente" e al terzo periodo, le parole: "possono
essere collocati fuori ruolo o in aspettativa retribuita" sono sostituite
dalle seguenti: "sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in
aspettativa retribuita, anche in deroga alle norme e ai criteri che
disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29";
b) il comma 3 dell'articolo 3 e' abrogato;
c) all'articolo 7, comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "e nelle norme che dispongono la delegificazione della materia ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400";
d) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente:
"f-bis) da ogni altra disposizione che preveda la redazione dei testi
unici";
e) all'articolo 7, comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente:
"Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede entro il 31 dicembre
2002 mediante l'emanazione di testi unici riguardanti materie e settori
omogenei, comprendenti, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni,
le disposizioni legislative e regolamentari. A tale fine ciascun testo unico, aggiornato
in base a quanto disposto dalle leggi di semplificazione annuali, comprende le
disposizioni contenute in un decreto legislativo e in un regolamento che il
Governo emana ai sensi dell'articolo 14 e dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi ai seguenti criteri e principi
direttivi:";
f) all'articolo 7, comma 2, la lettera g) e' abrogata;
g) l'articolo 8 e' abrogato;
h) all'articolo 9, comma 1, le parole: "e di riordino" sono
soppresse;
i) all'allegato 1 sono soppresse le previsioni di delegificazione e
semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui ai seguenti numeri: 5),
12), 13), 14), 15), 23), 26), 31), 32), 47), 50), 51), 52), 54);
l) il numero 30) dell'allegato 1 e' sostituito dal seguente:
"30) procedimento relativo alla iscrizione e alla cancellazione dal
registro dei revisori contabili, nonche' all'attivita' di vigilanza del
Ministro della giustizia ed alla sospensione dei revisori dall'esercizio
dell'attivita' di controllo dei conti:
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
legge 13 maggio 1997, n. 132;
legge 8 luglio 1998, n. 222".
m) al numero 43) dell'allegato 1 le parole: "in nome e" sono
soppresse;
n) all'allegato 2 e' soppresso il numero 5);
o) dopo il numero 7) dell'allegato 3 sono inseriti i seguenti:
"7-bis) Istruzione non universitaria, ivi comprese le scuole italiane
all'estero, l'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e l'integrazione
dei sistemi formativi.
7-ter) Debito pubblico.
7-quater) Appalti pubblici di beni, servizi e forniture".
7. All'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come
sostituito dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191, alla
fine del quarto periodo sono soppresse le parole: "tra soggetti privati e
pubbliche amministrazioni".
8. Entro il 31 marzo 2001, il Governo e' delegato, sentito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad emanare un
testo unico per il riordino delle norme, diverse da quelle del codice civile e
delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, che regolano i
rapporti di lavoro dei dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, secondo quanto disposto dall'articolo 7
della legge 8 marzo 1999, n. 50, apportando le modifiche necessarie per il
migliore coordinamento delle diverse disposizioni e indicando, in particolare:
a) le disposizioni abrogate a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi
del quadriennio 1994-1997, ai sensi dell'articolo 72 del citato decreto
legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni;
b) le norme generali e speciali del pubblico impiego che hanno cessato di
produrre effetti, ai sensi dell'articolo 72 del citato decreto legislativo n.
29 del 1993, e successive modificazioni, dal momento della sottoscrizione, per
ciascun ambito di riferimento, del secondo contratto collettivo previsto dal
medesimo decreto.
(1) Il periodo "- Legge di semplificazione
1999" è stato aggiunto con Avviso di rettifica pubblicato sulla G.U. n 279
del 29 novembre 2000
Art. 2.
(Ulteriori disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive)
[1. Gli strumenti di semplificazione di cui alla
legge 4 gennaio 1968, n. 15, agli articoli 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n.
127, come modificati dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, e alle
relative disposizioni regolamentari di attuazione, possono essere utilizzati
anche nei rapporti tra privati che vi consentano. In tal caso l'amministrazione
competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di
appositi accordi, e' tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato
corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso
l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto
dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.] (1)
(1) Articolo soppresso dall'articolo 77 del
Testo Unico sulla documentazione amministrativa emanato con il D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445.
Art. 3.
(Disposizioni in materia di accesso a dati per finalita' di rilevante interesse
pubblico)
[1. Fermo restando il divieto di accesso a dati
diversi da quelli di cui e' necessario acquisire la certezza o verificare
l'esattezza, si considera operata per finalita' di rilevante interesse pubblico
ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la
consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore
di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante,
finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualita' e fatti ovvero al
controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per
l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia
all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati
i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei
dati personali ai sensi della normativa vigente..] (1)
(1) Articolo soppresso dall'articolo 77 del
Testo Unico sulla documentazione amministrativa emanato con il D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445.
Art. 4.
(Rilascio e rinnovi dei passaporti)
1. Il Ministro degli affari esteri puo' delegare
per il rilascio e i rinnovi dei passaporti, oltre che i questori, i sindaci dei
comuni di residenza dei richiedenti.
Art. 5.
(Tutela dei consumatori e degli utenti)
1. Dopo la lettera g) del comma 4 dell'articolo
4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e' aggiunta la seguente:
"g-bis) segnalare alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, eventuali difficolta', impedimenti od
ostacoli, relativi all'attuazione delle disposizioni in materia di
semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni.
Le segnalazioni sono verificate dal predetto Dipartimento anche mediante
l'Ispettorato della funzione pubblica".
Art. 6.
(Attivita' istruttorie in materia di sportello unico delle imprese)
1. Dopo l'articolo 27 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, e' inserito il seguente:
"Art. 27-bis. - (Misure organizzative per lo sportello unico delle
imprese) - 1. Le amministrazioni, gli enti e le autorita' competenti a
svolgere, ai sensi degli articoli da 23 a 27, attivita' istruttorie nell'ambito
del procedimento di cui al regolamento previsto dall'articolo 20, comma 8,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, per la realizzazione, l'ampliamento, la
ristrutturazione, la riconversione di impianti produttivi e per l'esecuzione di
opere interne ai fabbricati, nonche' per la determinazione delle aree destinate
agli investimenti produttivi, provvedono all'adozione delle misure
organizzative necessarie allo snellimento delle predette attivita' istruttorie,
al fine di assicurare il coordinamento dei termini di queste con i termini di
cui al citato regolamento".
Art. 7.
(Testo unico relativo ai contratti di programma, ai patti territoriali e ai
contratti d'area)
1. Nell'allegato 3 della legge 8 marzo 1999, n.
50, e' aggiunto, in fine, il seguente numero:
"9-bis) Disciplina relativa ai contratti di programma, ai patti
territoriali, ai contratti d'area ed agli altri interventi di cui all'articolo
2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".
2. Nella predisposizione del testo unico di cui all'allegato 3, numero 9-bis),
della legge n. 50 del 1999, introdotto dal comma 1 del presente articolo, il
Governo prevede anche l'attribuzione al CIPE della competenza ad emanare le
deliberazioni attuative ed integrative al fine di ulteriormente semplificare,
riordinare e coordinare la disciplina del settore.
Art. 8.
(Utilizzo di siti industriali per la sicurezza e l'approvvigionamento
strategico dell'energia)
1. L'uso o il riutilizzo di siti industriali per
l'installazione di impianti destinati al miglioramento del quadro di
approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e
dell'affidabilita' del sistema, nonche' della flessibilita' e della
diversificazione dell'offerta, e' soggetto ad autorizzazione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero
dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata. Ai fini della procedura di
cui al presente articolo, per impianti si intendono i rigassificatori di gas
naturale liquido. Il soggetto richiedente l'autorizzazione deve allegare alla
richiesta di autorizzazione un progetto preliminare.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolge
l'istruttoria nominando il responsabile unico del procedimento che convoca la
conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata
dalla presente legge. L'istruttoria si conclude in ogni caso nel termine di
centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta.
3. Il soggetto richiedente l'autorizzazione, contemporaneamente alla
presentazione del progetto preliminare di cui al comma 1, presenta al Ministero
dell'ambiente uno studio di impatto ambientale attestante la conformita' del
progetto medesimo alla vigente normativa in materia di ambiente. Il Ministero
dell'ambiente nel termine di sessanta giorni concede il nulla osta alla prosecuzione
del procedimento, ove ne sussistano i presupposti.
4. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello
strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla
quale, tenuto conto delle osservazioni, delle proposte e delle opposizioni
formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si
pronuncia definitivamente entro novanta giorni il consiglio comunale. Decorso
inutilmente tale termine, la determinazione della conferenza di servizi
equivale ad approvazione della variazione dello strumento urbanistico.
5. Nei casi disciplinati dal presente articolo, il procedimento si conclude con
un unico provvedimento di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli
impianti e delle opere annesse, adottato con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata. In assenza del nulla osta
di cui al comma 3, la decisione e' rimessa al Consiglio dei ministri che
provvede ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, come sostituito dall'articolo 12 della presente legge.
Capo II
MODIFICHE ALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, E ULTERIORI NORME IN MATERIA DI CONFERENZA
DI SERVIZI
Art. 9.
(Ricorso alla conferenza di servizi)
1. L'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di
vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo,
l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando l'amministrazione
procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque
denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici
giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente richiesti.
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per l'esame contestuale
di interessi coinvolti in piu' procedimenti amministrativi connessi,
riguardanti medesimi attivita' o risultati.
In tal caso, la conferenza e' indetta dall'amministrazione o, previa informale
intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente.
Per i lavori pubblici si continua ad applicare l'articolo 7 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. L'indizione della conferenza
puo' essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque
denominati, di competenza di piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di
servizi e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione
competente per l'adozione del provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di
servizi e' convocata dal concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto
previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale
(VIA)".
2. Per l'approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie la
conferenza di servizi e' indetta dal Ministro dei trasporti e della navigazione
ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. La
conferenza di servizi viene indetta e convocata dalla Ferrovie dello Stato spa,
ai sensi della presente legge e con riferimento all'articolo 25, comma secondo,
della legge 17 maggio 1985, n. 210, in caso di opere per la soppressione di
passaggi a livello su linee delle Ferrovie stesse localizzati nell'ambito
regionale.
Art. 10.
(Conferenza di servizi su istanze o progetti preliminari)
1. L'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990,
n. 241, introdotto dall'articolo 17, comma 5, della legge 15 maggio 1997, n.
127, e' sostituito dal seguente:
"Art. 14-bis. - 1. La conferenza di servizi puo' essere convocata per
progetti di particolare complessita', su motivata e documentata richiesta
dell'interessato, prima della presentazione di una istanza o di un progetto
definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla
loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si
pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi
sono a carico del richiedente.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico,
la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di
indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le
intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e
gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale
sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela
della salute, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna
tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla
base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della
realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro
quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in
sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro
trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei
contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia
di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla
richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro
i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorita'
competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto
e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte
integrante della procedura di VIA, la suddetta autorita' esamina le principali
alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione
disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita',
anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali
elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le
condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i
necessari atti di consenso.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo
stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede
possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di
significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a
seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette
alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base
delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di
servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e
il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento
mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione
aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto
preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni".
Art. 11.
(Procedimento della conferenza di servizi)
1. L'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990,
n. 241, introdotto dall'articolo 17, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.
127, e' sostituito dal seguente:
"Art. 14-ter. - 1. La conferenza di servizi assume le determinazioni
relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.
2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve
pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o
informatica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi
cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora
impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa
data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella
immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto
definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano
determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori
della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto
dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente
provvede ai sensi dei commi 2 e seguenti dell'articolo 14-quater.
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime
dopo aver acquisito la valutazione medesima. Se la VIA non interviene nel
termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione
competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude
nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della
maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di
trenta giorni di cui al precedente periodo e' prorogato di altri trenta giorni
nel caso che si appalesi la necessita' di approfondimenti istruttori.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia' intervenuta la decisione
concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater,
nonche' quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano
alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute pubblica.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi
attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad
esprimere in modo vincolante la volonta' dell'amministrazione su tutte le
decisioni di competenza della stessa.
7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante
non abbia espresso definitivamente la volonta' dell'amministrazione
rappresentata e non abbia notificato all'amministrazione procedente, entro il
termine di trenta giorni dalla data di ricezione della determinazione di
conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso, ovvero nello stesso
termine non abbia impugnato la determinazione conclusiva della conferenza di
servizi.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola
volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore
documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i
successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.
9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole
della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni
autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato
di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a
partecipare, alla predetta conferenza.
10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA e' pubblicato, a
cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta
Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un
quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede
giurisdizionale da parte dei soggetti interessati".
Art. 12.
(Dissensi espressi in sede di conferenza di servizi)
1. L'articolo 14-quater della legge 7 agosto
1990, n. 241, introdotto dall'articolo 17, comma 7, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, e' sostituito dal seguente:
"Art. 14-quater. - 1. Il dissenso di uno o piu' rappresentanti delle
amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di
inammissibilita', deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve
essere congruamente motivato, non puo' riferirsi a questioni connesse che non
costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche
indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
2. Se una o piu' amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza il
proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima,
entro i termini perentori indicati dall'articolo 14-ter, comma 3, assume
comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della
maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La
determinazione e' immediatamente esecutiva.
3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute, la decisione e' rimessa al
Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione dissenziente o quella procedente
sia un'amministrazione statale, ovvero ai competenti organi collegiali
esecutivi degli enti territoriali, nelle altre ipotesi. Il Consiglio dei
ministri o gli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano
entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri o il
presidente della giunta regionale o il presidente della provincia o il sindaco,
valutata la complessita' dell'istruttoria, decidano di prorogare tale termine
per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.
4. Quando il dissenso e' espresso da una regione, le determinazioni di
competenza del Consiglio dei ministri previste al comma 3 sono adottate con
l'intervento del presidente della giunta regionale interessata, al quale e'
inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare alla riunione, per
essere ascoltato, senza diritto di voto.
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento
negativo trova applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge
23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303".
Art. 13.
(Disposizioni in materia di trasferimento di funzioni amministrative)
1. Nell'ambito del trasferimento di funzioni
amministrative dallo Stato alle regioni e agli enti locali, ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e delle successive
norme di attuazione, agli enti destinatari del trasferimento, come
amministrazioni procedenti, sono conferiti altresi' tutti i compiti di natura
consultiva, istruttoria e preparatoria connessi all'esercizio della funzione
trasferita, anche nel caso di attivita' attribuite dalla legge ad uffici ed
organi di altre amministrazioni. Tale disposizione non si applica ove si tratti
di funzioni attribuite da specifiche norme di legge ad autorita' preposte alla
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico
o alla tutela della salute; in tali casi, l'amministrazione procedente e'
sempre tenuta a convocare una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14
e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Art. 14.
(Abrogazioni e norma di raccordo)
1. All'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, come da ultimo sostituito dall'articolo 5 della legge 18 novembre 1998,
n. 415, i commi da 7 a 14 sono abrogati, salvo quanto previsto dall'articolo
14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo
9, comma 1, della presente legge.
2. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni, e le leggi regionali prevedono forme di pubblicita'
dei lavori della conferenza di servizi, nonche' degli atti assunti da ciascuna
amministrazione interessata.
Art. 15.
(Norme in materia di accesso ai documenti amministrativi)
1. Il comma 4 dell'articolo 25 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e' sostituito dal seguente:
"4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende
respinta. In caso di rifiuto, espresso o tacito, o di differimento ai sensi
dell'articolo 24, comma 6, dell'accesso, il richiedente puo' presentare ricorso
al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5 del presente
articolo, ovvero chiedere, nello stesso termine, al difensore civico competente
che sia riesaminata la suddetta determinazione. Se il difensore civico ritiene
illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a chi l'ha disposto. Se
questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso e' consentito.
Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine
di cui al comma 5 decorre dalla data del ricevimento, da parte del richiedente,
dell'esito della sua istanza al difensore civico".
Capo III
NORME IN MATERIA DI ATTIVITA'
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Art. 16.
(Commissione per la ricostituzione di atti di morte o di nascita)
1. E' soppressa la Commissione per la
ricostituzione di atti di morte o di nascita, istituita con regio decreto-legge
18 ottobre 1942, n. 1520.
2. Il Ministero della difesa provvede ad assicurare lo svolgimento delle
residue attivita' di segreteria, compreso il rilascio di certificazioni
concernenti atti gia' formati dalla Commissione di cui al comma 1 alla data di
entrata in vigore della presente legge, senza oneri aggiuntivi.
3. Il regio decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520, il decreto legislativo
luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 216, e la legge 17 febbraio 1971, n. 90, sono
abrogati.
Art. 17.
(Programmazione negoziata)
1. Al testo unico in materia di interventi nelle
aree depresse del territorio nazionale, previsto dal combinato disposto degli
articoli 4 e 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e
dell'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono
allegati, previo coordinamento formale fra le norme legislative e regolamentari
che disciplinano la materia, le deliberazioni del Comitato interministeriale
per la programmazione economica che hanno ad oggetto la disciplina
organizzativa e procedimentale degli istituti della programmazione negoziata e
tutti gli altri atti ad essa collegati, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 18.
(Termini)
1. I testi unici di cui al comma 4 dell'articolo
6 della legge 3 aprile 1997, n. 94, sono emanati entro il 30 giugno 2002.
2. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 8, comma 1,
della legge 3 giugno 1999, n. 157, e' fissato in otto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. Il termine indicato dall'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione da parte del
prefetto, e' fissato in novanta giorni.
4. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e' sostituito
dal seguente:
"4. Il testo unico puo' essere aggiornato, secondo i principi ed i criteri
direttivi di cui al comma 2, lettera b), entro tre anni dalla data della sua
entrata in vigore, con uno o piu' decreti legislativi il cui schema e'
deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di
Stato esprime entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Lo schema e'
trasmesso, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con relazione cui sono
allegati i pareri del Consiglio di Stato e di detta Conferenza, alle competenti
Commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro quarantacinque giorni
dal ricevimento. Ciascun decreto legislativo e' emanato su proposta del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro per
gli affari regionali".
5. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e' sostituito
dal seguente:
"6. Per la predisposizione degli schemi dei decreti legislativi previsti
dal presente articolo, il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo' avvalersi
dell'opera di una commissione composta da esperti, esterni o appartenenti
all'amministrazione, particolarmente qualificati nel settore. Al relativo onere
si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito delle
ordinarie unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero
per i beni e le attivita' culturali".
6. I termini per il deposito di atti ovvero per la presentazione di domande al
registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n.
580, e di denunce al repertorio delle notizie economiche ed amministrative
(REA) di cui all'articolo 9 del regolamento emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono unificati in giorni trenta.
Art. 19.
(Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi pubblici a favore delle
imprese)
1. Al fine di rendere piu' proficui e celeri gli
interventi pubblici a favore delle imprese, le leggi regionali e i regolamenti
di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 123, possono modificare, alla stregua degli stessi principi, nei limiti
delle disponibilita' finanziarie previste dalle singole leggi e in conformita'
alla normativa dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto
legislativo n. 123 del 1998, le disposizioni delle leggi vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, con riguardo sia alle spese
ammissibili, sia alla tipologia e alla misura delle agevolazioni, sia alle
modalita' della loro concessione ed erogazione.
2. Al fine di garantire, nell'ambito del programma di cui all'articolo 17 del
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n.
104, il necessario coordinamento delle attivita' di supporto tecnico svolte
dall'Istituto per la promozione industriale (IPI) per l'attuazione di quanto
previsto al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e' autorizzato ad utilizzare il finanziamento concesso
nell'esercizio 2000 entro un limite di spesa di lire 200 milioni, ai sensi del
citato articolo 17, per acquisire la partecipazione maggioritaria in detta
associazione e sostenere i relativi oneri associativi.
Art. 20.
(Rete autostradale e stradale nazionale)
1. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 1
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Alle modifiche della rete autostradale e stradale classificata di
interesse nazionale ai sensi dei predetti decreti, fatte salve le norme in
materia di programmazione e realizzazione di opere autostradali, si provvede,
su proposta della regione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le
Commissioni parlamentari competenti per materia".
Art. 21.
(Disposizioni in materia di infrastrutture autostradali e viarie)
1. Per la costruzione e l'affidamento in
gestione delle infrastrutture autostradali si applicano le disposizioni che
recepiscono nell'ordinamento italiano la normativa comunitaria in materia di
lavori pubblici o di servizi.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dei lavori pubblici, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia, e' consentita la costruzione di nuove autostrade o
tratte autostradali a condizione che siano inserite nelle scelte prioritarie
del Piano generale dei trasporti e nel programma triennale di cui all'articolo
3, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. Sono fatte salve
le vigenti procedure rispetto alla conformita' urbanistica e alla valutazione
di impatto ambientale.
3. Gli articoli da 37-bis a 38 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, si applicano anche alla realizzazione di nuove
infrastrutture viarie di interesse nazionale per le quali sono utilizzabili
sistemi di pedaggiamento, procedendosi, ove occorra, ai sensi del comma 2 del
presente articolo.
Art. 22.
(Piani urbani di mobilita')
1. Al fine di soddisfare i fabbisogni di
mobilita' della popolazione, assicurare l'abbattimento dei livelli di
inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione dei consumi energetici,
l'aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale,
la minimizzazione dell'uso individuale dell'automobile privata e la moderazione
del traffico, l'incremento della capacita' di trasporto, l'aumento della
percentuale di cittadini trasportati dai sistemi collettivi anche con soluzioni
di car pooling e car sharing e la riduzione dei fenomeni di congestione nelle
aree urbane, sono istituiti appositi piani urbani di mobilita' (PUM) intesi
come progetti del sistema della mobilita' comprendenti l'insieme organico degli
interventi sulle infrastrutture di trasporto pubblico e stradali, sui parcheggi
di interscambio, sulle tecnologie, sul parco veicoli, sul governo della domanda
di trasporto attraverso la struttura dei mobility manager, i sistemi di
controllo e regolazione del traffico, l'informazione all'utenza, la logistica e
le tecnologie destinate alla riorganizzazione della distribuzione delle merci
nelle citta'. Le autorizzazioni legislative di spesa, da individuare con il
regolamento di cui al comma 4, recanti limiti di impegno decorrenti dall'anno
2002, concernenti fondi finalizzati, da leggi settoriali in vigore, alla
costruzione e sviluppo di singole modalita' di trasporto e mobilita', a
decorrere dall'anno finanziario medesimo sono iscritte in apposito fondo dello
stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.
2. Sono abilitati a presentare richiesta di cofinanziamento allo Stato in
misura non superiore al 60 per cento dei costi complessivi di investimento, per
l'attuazione degli interventi previsti dal PUM, i singoli comuni o aggregazioni
di comuni limitrofi con popolazione superiore a 100.000 abitanti, le province
aggreganti i comuni limitrofi con popolazione complessiva superiore a 100.000
abitanti, d'intesa con i comuni interessati, e le regioni, nel caso delle aree
metropolitane di tipo policentrico e diffuso, d'intesa con i comuni
interessati.
3. Una percentuale non superiore al 5 per cento dell'importo complessivo
derivante dall'attuazione del comma 1 e' destinata a comuni singoli che per
ragioni tecniche, geografiche o socio-economiche, non possono far parte delle
aggregazioni di cui al comma 2. Il Comitato interministeriale per la
programmazione economica stabilisce annualmente la ripartizione percentuale del
restante 95 per cento tra le citta' metropolitane di cui all'articolo 22 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed i restanti comuni di cui al
comma 2.
4. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei trasporti e della
navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, dei lavori pubblici e dell'ambiente, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono
definiti l'elenco delle autorizzazioni legislative di spesa di cui al comma 1,
il procedimento di formazione e di approvazione dei PUM, i requisiti minimi dei
relativi contenuti, i criteri di priorita' nell'assegnazione delle somme,
nonche' le modalita' di erogazione del finanziamento statale, di controllo dei
risultati e delle relative procedure.
5. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti promotori dei progetti
presentati, fino a concorrenza delle somme disponibili sulla base dei criteri
di valutazione di cui al comma 4.
Art. 23.
(Diritti per la partecipazione a concorsi)
1. All'articolo 27, comma 6, del decreto-legge
28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
1983, n. 131, le parole: "sono stabilite in lire 7.500" sono
sostituite dalle seguenti: "sono eventualmente previste dalle predette
amministrazioni in base ai rispettivi ordinamenti e comunque fino ad un massimo
di lire 20.000".
Art. 24.
(Gare informatiche e supporto ai programmi informatici delle pubbliche
amministrazioni)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2001, le
amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare tutti i bandi e gli avvisi
di gara su uno o piu' siti informatici individuati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, che stabilisce altresi' le necessarie modalita'
applicative.
2. A decorrere dal 30 giugno 2001 gli obblighi di cui al comma 1 sono estesi
alle societa' concessionarie di lavori e servizi pubblici, alle societa', alle
aziende speciali e ai consorzi che gestiscono servizi pubblici, nonche' agli
altri soggetti obbligati ad osservare la normativa nazionale e comunitaria
sulle procedure di affidamento degli appalti pubblici.
3. A decorrere dal 1º luglio 2001 la pubblicazione di cui al comma 1,
limitatamente ai bandi ed avvisi di gara di importo inferiore a quello di
applicazione della disciplina comunitaria, sostituisce ogni altra forma di
pubblicazione prevista da norme di legge o di regolamento, fatta salva la
normativa di origine comunitaria e fatti salvi gli obblighi di pubblicazione
sui giornali quotidiani o periodici previsti dalle leggi vigenti.
4. Con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le procedure di scelta del
contraente e le modalita' di utilizzazione degli strumenti informatici che le
pubbliche amministrazioni possono utilizzare ai fini dell'acquisizione in via
elettronica ed informatica di beni e servizi.
5. I regolamenti assicurano la parita' di condizioni dei partecipanti, la
segretezza, ove necessaria, la trasparenza e la semplificazione delle
procedure, comprese quelle relative alle modalita' di collaudo e pagamento,
nonche' la completezza delle offerte.
6. Per la definizione e attuazione dei programmi di informatizzazione delle
pubbliche amministrazioni, ivi compresa l'assistenza ai soggetti che utilizzano
la rete unitaria della pubblica amministrazione, il Governo si avvale del
Centro tecnico di cui al comma 19 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997,
n. 127, che e' collocato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in
posizione di autonomia amministrativa e funzionale, ai sensi dell'articolo 7
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Sono soppressi i primi due
periodi del medesimo comma 19 dell'articolo 17 della legge n. 127 del 1997.
7. Le spese relative al servizio informatico di cui al presente articolo sono
ricomprese negli ordinari stanziamenti di bilancio.
8. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e
delle relative norme di attuazione.
Art. 25.
(Accesso alle banche dati pubbliche)
1. Le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che
siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni
del committente pubblico, hanno facolta' di darli in uso gratuito ad altre
amministrazioni pubbliche, che li adattano alle proprie esigenze.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 29 del 1993 hanno accesso gratuito ai dati contenuti in pubblici
registri, elenchi, atti o documenti da chiunque conoscibili.
Art. 26.
(Istituzione dell'Ufficiale elettorale)
1. Dopo l'articolo 4 del testo unico delle leggi
per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle
liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 1967, n. 223, di seguito denominato "decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223," e' inserito il seguente:
"Art. 4-bis. - 1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali
provvede l'Ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico.
2. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti l'Ufficiale
elettorale e' il sindaco, quale Ufficiale del Governo. Nei comuni con
popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti l'Ufficiale elettorale e' la
Commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente
testo unico.
3. Il sindaco puo' delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al
segretario comunale o a un funzionario del comune.
4. Ogni delegazione e revoca delle funzioni di cui al comma 3 deve essere
approvata dal prefetto.
5. Se il sindaco e' sospeso dalle funzioni di Ufficiale del Governo, i poteri
previsti nel presente articolo spettano al commissario prefettizio incaricato
di esercitare dette funzioni. Egli puo' delegare le funzioni di Ufficiale
elettorale ad idoneo funzionario, o impiegato del comune.
6. In tutti i casi di assenza o impedimento del sindaco, le funzioni di
Ufficiale elettorale, sempreche' non siano state delegate a norma del comma 3,
sono svolte dal vice sindaco o, in via subordinata, dal consigliere
anziano".
2. Il secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 1967, n. 223, e' sostituito dal seguente:
"Esse debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dall'Ufficiale
elettorale. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale e' la Commissione elettorale
comunale le liste elettorali devono essere autenticate, mediante
sottoscrizione, dal presidente della medesima Commissione e dal
segretario".
3. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967,
n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: "Il Consiglio comunale," sono
inserite le seguenti: "nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000
abitanti,";
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"La Commissione e' composta dal sindaco e da sei componenti effettivi e
sei supplenti nei comuni cui sono assegnati fino a 50 consiglieri, ovvero da
otto componenti effettivi ed otto supplenti nei comuni cui sono assegnati piu'
di 50 consiglieri".
4. Il primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 1967, n. 223, e' sostituito dal seguente:
"Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale
ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati
eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purche' non
inferiore a tre nei comuni il cui consiglio e' composto da un numero di membri
pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio e' composto
da piu' di 50 membri.
A parita' di voti e' proclamato eletto il piu' anziano di eta'".
5. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967,
n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma sono soppresse le parole: ", nei comuni con oltre
10.000 abitanti,";
b) al terzo comma sono soppresse le parole: "cinque o".
6. Il primo periodo dell'articolo 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e' sostituito dai seguenti: "Di tutte le
operazioni compiute dall'Ufficiale elettorale per la revisione delle liste
elettorali viene redatto, su apposito registro, un verbale. Nel caso in cui
l'Ufficiale elettorale e' la Commissione elettorale comunale il verbale e'
redatto dal segretario ed e' sottoscritto dai membri della Commissione presenti
alla seduta e dal segretario".
7. All'articolo 18, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 1967, n. 223, le parole: "dal presidente della Commissione
comunale e dal segretario" sono sostituite dalle seguenti:
"dall'Ufficiale elettorale" ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale e' la Commissione
elettorale comunale i predetti elenchi sono firmati dal presidente della stessa
Commissione e dal segretario"
8. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967,
n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: "la Commissione elettorale comunale, con
l'assistenza del segretario," sono sostituite dalle seguenti:
"l'Ufficiale elettorale";
b) al terzo comma, le parole: "dal presidente della Commissione elettorale
comunale e dal segretario" sono sostituite dalle seguenti:
"dall'Ufficiale elettorale" ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale e' la Commissione
elettorale comunale il predetto verbale e' firmato dal presidente della
Commissione e dal segretario".
9. Al secondo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: ", con l'assistenza del
segretario, dalla Commissione elettorale comunale" sono sostituite dalle
seguenti: "dall'Ufficiale elettorale".
10. All'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967,
n. 223, le parole: "dai componenti della Commissione comunale e dal
segretario" sono sostituite dalle seguenti:
"dall'Ufficiale elettorale".
11. All'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967,
n. 223, le parole: "e delle Commissioni elettorali" sono sostituite
dalle seguenti: ", degli Ufficiali elettorali e delle Commissioni
elettorali circondariali".
12. L'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.
223, e' sostituito dal seguente:
"Art. 52. - 1. Il sindaco o chi ne esercita le funzioni, l'Ufficiale
elettorale, i componenti delle Commissioni elettorali circondariali ed i
rispettivi segretari sono personalmente responsabili della regolarita' degli
adempimenti loro assegnati dal presente testo unico".
13. In tutte le leggi o decreti, aventi ad oggetto materia elettorale, che
fanno riferimento alla Commissione elettorale comunale, tale riferimento si
intende all'Ufficiale elettorale.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dal
1º gennaio 2002.
Art. 27.
(Accelerazione del procedimento controllo della Corte dei conti)
1. Gli atti trasmessi alla Corte dei conti per
il controllo preventivo di legittimita' divengono in ogni caso esecutivi trascorsi
sessanta giorni dalla loro ricezione, senza che sia intervenuta una pronuncia
della Sezione del controllo, salvo che la Corte, nel predetto termine, abbia
sollevato questione di legittimita' costituzionale, per violazione
dell'articolo 81 della Costituzione,
delle norme aventi forza di legge che costituiscono il presupposto dell'atto,
ovvero abbia sollevato, in relazione all'atto, conflitto di attribuzione. Il
predetto termine e' sospeso per il periodo intercorrente tra le eventuali
richieste istruttorie e le risposte delle amministrazioni o del Governo, che
non puo' complessivamente essere superiore a trenta giorni.
2. La Sezione del controllo comunica l'esito del procedimento nelle
ventiquattro ore successive alla fine dell'adunanza. Le deliberazioni della
Sezione sono pubblicate entro trenta giorni dalla data dell'adunanza.
3. All'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, l'ultimo
periodo e' soppresso.
4. Il procedimento previsto dall'articolo 25, secondo comma, del testo unico
delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934,
n. 1214, puo' essere attivato dal Consiglio dei ministri anche con riferimento
ad una o piu' parti dell'atto sottoposto a controllo. L'atto, che si e' risolto
debba avere corso, diventa esecutivo ove le Sezioni riunite della Corte dei
conti non abbiano deliberato entro trenta giorni dalla richiesta.
5. L'articolo 61, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e'
abrogato.
Art. 28.
(Norma di semplificazione del procedimento di esecuzione di lavori pubblici
connessi all'opera di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici
del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982)
1. Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 493, come modificato dall'articolo 11-ter del decreto-legge 12
novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre
1996, n. 677, e' sostituito dal seguente:
"6. Ogni stanziamento proveniente dal fondo previsto dall'articolo 3 del
testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, tuttora
disponibile presso i comuni e' utilizzato per il ripristino del patrimonio
edilizio privato e pubblico danneggiato dagli eventi sismici nonche' per le
necessarie opere di urbanizzazione e per le strutture scolastiche, nel rispetto
delle priorita' sancite dall'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, e
dei costi massimi stabiliti dal CIPE".
Art. 29.
(Delega al Governo per la predisposizione di un testo unico delle leggi in
materia di commercio estero)
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalita'
di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato
dall'articolo 1, comma 6, della presente legge, senza oneri a carico del
bilancio dello Stato, un decreto legislativo recante il testo unico in materia
di commercio con l'estero, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative in materia di
commercio con l'estero, considerando, oltre alle esportazioni, anche gli
investimenti in grado di promuovere l'internazionalizzazione delle produzioni
italiane, in particolare quelle delle piccole e medie imprese e i prodotti
tipici locali, prevedendo la delegificazione e la semplificazione dei
procedimenti in materia;
b) coordinare le misure di intervento di competenza dello Stato con quelle
delle regioni e degli altri soggetti operanti nel settore
dell'internazionalizzazione delle imprese.
Art. 30.
(Pubblicita' delle fusioni e scissioni delle societa')
1. Il comma quarto dell'articolo 2501-bis del
codice civile e' sostituito dal seguente:
"Se alla fusione partecipano societa' regolate dai capi V, VI e VII, tra
la data fissata per la delibera di fusione e l'iscrizione del progetto deve
intercorrere almeno un mese".
2. Nel comma primo dell'articolo 2502-bis del codice civile sono soppresse le
parole: "e pubblicata altresi' per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana; l'estratto deve contenere le indicazioni previste ai
numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell'articolo 2501-bis e la menzione
dell'avvenuta iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese".
3. Il comma primo dell'articolo 2503 del codice civile e' sostituito dal
seguente:
"La fusione puo' essere attuata solo dopo due mesi dall'iscrizione delle
deliberazioni delle societa' che vi partecipano, salvo che consti il consenso
dei rispettivi creditori anteriore all'iscrizione prevista nel terzo comma
dell'articolo 2501-bis, il pagamento dei creditori che non hanno dato il
consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso una banca".
4. Nel comma secondo dell'articolo 2503-bis del codice civile le parole:
"della pubblicazione del progetto di fusione" sono sostituite dalle
seguenti: "della iscrizione del progetto di fusione".
5. II comma quarto dell'articolo 2504 del codice civile e' abrogato.
6. L'articolo 2504-sexies del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 2504-sexies. (Effetti della iscrizione degli atti del procedimento
di fusione nel registro delle imprese). - Alle iscrizioni nel registro delle
imprese ai sensi degli articoli 2501-bis, 2502-bis e 2504 conseguono gli
effetti previsti dall'articolo 2457-ter".
7. Il comma quinto dell'articolo 2504-octies del codice civile e' abrogato.
Art. 31.
(Soppressione dei fogli annunzi legali e regolamento sugli strumenti di
pubblicita')
1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge, i fogli degli annunzi
legali delle province sono aboliti. La legge 30 giugno 1876, n. 3195, il
decreto ministeriale 25 maggio 1895, recante istruzioni speciali per
l'esecuzione della legge 30 giugno 1876, n. 3195, sulla pubblicazione degli
annunzi legali, il regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 97, convertito dalla
legge 24 maggio 1932, n. 583, e la legge 26 giugno 1950, n. 481, sono abrogati.
2. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
domande, le denunce e gli atti che le accompagnano presentate all'ufficio del
registro delle imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli imprenditori
individuali e dai soggetti iscritti nel repertorio delle notizie economiche e
amministrative di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono inviate per via telematica ovvero
presentate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della
legge 15 marzo 1997, n. 59. Le modalita' ed i tempi per l'assoggettamento al
predetto obbligo degli imprenditori individuali e dei soggetti iscritti solo
nel repertorio delle notizie economiche e amministrative sono stabilite con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. Quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio degli
annunzi legali come unica forma di pubblicita', la pubblicazione e' effettuata
nella Gazzetta Ufficiale.
4. In tutti i casi nei quali le norme di legge impongono forme di pubblicita'
legale, l'individuazione degli strumenti per assicurare l'assolvimento
dell'obbligo e' effettuata con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Si procede alla individuazione degli strumenti, anche telematici, differenziando,
se necessario, per categorie di atti.
Art. 32.
(Semplificazione della fase costitutiva e della fase modificativa delle
societa' di capitali)
1. In attesa della riforma del diritto
societario, la fase costitutiva e la fase modificativa delle societa' di
capitali sono regolate dalle disposizioni del presente articolo.
2. I commi terzo e quarto dell'articolo 2330 del codice civile sono sostituiti
dai seguenti:
"L'iscrizione della societa' nel registro delle imprese e' richiesta
contestualmente al deposito dell'atto costitutivo. L'ufficio del registro delle
imprese, verificata la regolarita' formale della documentazione, iscrive la
societa' nel registro.
Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento
all'omologazione dell'atto costitutivo decorrono dalla data dell'iscrizione nel
registro delle imprese".
3. Nel comma primo dell'articolo 2332 del codice civile e' soppresso il numero
3).
4. Il comma primo dell'articolo 2411 del codice civile e' sostituito dal
seguente:
"Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione dell'assemblea, entro
trenta giorni, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge,
ne richiede l'iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito
e allega le eventuali autorizzazioni richieste. L'ufficio del registro delle
imprese, verificata la regolarita' formale della documentazione, iscrive la
delibera nel registro. Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni
stabilite dalla legge, ne da' comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre
il detto termine, agli amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni
successivi e, in mancanza, ciascun socio a spese della societa', possono
ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui ai commi secondo e terzo.
Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento
all'omologazione della delibera decorrono dalla data dell'iscrizione nel
registro delle imprese".
5. Dopo l'articolo 138 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' inserito il
seguente:
"Art. 138-bis. - 1. Il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle
imprese delle deliberazioni di societa' di capitali, dallo stesso notaio
verbalizzate, quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni
richieste dalla legge, viola l'articolo 28, primo comma, n. 1, della presente
legge, ed e' punito con la sospensione prevista dal secondo comma dell'articolo
138 e con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 30.000.000.
2. Con sanzione amministrativa pari a quella di cui al comma 1 e' punito il
notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese di un atto
costitutivo di societa' di capitali, da lui rogato, quando risultino
manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge".
Art. 33.
(Ulteriori semplificazioni in materia societaria)
1. Il comma secondo dell'articolo 2196, il
secondo periodo del comma secondo dell'articolo 2197, il comma secondo
dell'articolo 2298, il comma terzo dell'articolo 2299, il comma secondo
dell'articolo 2309, il secondo periodo del comma quarto dell'articolo 2383 e il
comma secondo dell'articolo 2450-bis del codice civile sono abrogati. Nel comma
primo dell'articolo 2506 del codice civile sono soppresse le parole: "e
depositarne nel registro delle imprese le firme autografe". L'articolo 49
del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e'
abrogato. Nel comma secondo dell'articolo 2354 del codice civile le parole:
"l'originale sia depositato presso l'ufficio del registro delle imprese
ove e' iscritta la societa'" sono sostituite dalla seguente: "autenticata".
2. L'articolo 2330-bis del codice civile e' abrogato. Nel comma terzo
dell'articolo 2343-bis del codice civile sono soppresse le parole:
"del deposito deve essere fatta menzione nel Bollettino ufficiale delle
societa' per azioni e a responsabilita' limitata". Il comma quinto
dell'articolo 2383 del codice civile e' abrogato. Nel comma sesto dell'articolo
2383 del codice civile le parole "dai due commi precedenti" sono
sostituite dalle seguenti: "dal comma precedente".
Nel comma settimo dell'articolo 2383 del codice civile sono soppresse le
parole: "e quinto". Nel comma terzo dell'articolo 2385, nel comma
terzo dell'articolo 2400, e nei commi quarto e quinto dell'articolo 2449 del
codice civile sono soppresse le parole: "e pubblicata nel Bollettino ufficiale
delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata". Nel comma primo
dell'articolo 2436 del codice civile sono soppresse le parole: "e
pubblicate nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a
responsabilita' limitata" e nel comma secondo dell'articolo 2436 del
codice civile sono soppresse le parole: "e pubblicato nel Bollettino
ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata". Nel
comma settimo dell'articolo 2449 del codice civile sono soppresse le parole: "e
pubblicati nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a
responsabilita' limitata".
Nel comma quarto dell'articolo 2420-bis del codice civile e' soppresso il terzo
periodo. Nel comma quinto dell'articolo 2420-bis del codice civile le parole
"pubblicato nel Bollettino ufficiale della societa' per azioni e a
responsabilita' limitata" sono sostituite dalle seguenti: "depositato
presso l'ufficio del registro delle imprese". Nel comma primo
dell'articolo 2435 del codice civile e' soppresso il secondo periodo. Nel comma
secondo dell'articolo 2441 del codice civile le parole "pubblicata nel
Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita'
limitata" sono sostituite dalle seguenti: "depositata presso
l'ufficio del registro delle imprese". Il comma secondo dell'articolo 2444
del codice civile e' abrogato. Il comma terzo dell'articolo 2450-bis del codice
civile e' abrogato. Nel comma quarto dell'articolo 2452 del codice civile sono
soppresse le parole: "e terzo". Nel comma primo dell'articolo 2456
del codice civile sono soppresse le parole: "e la pubblicazione del
provvedimento di cancellazione nel Bollettino ufficiale delle societa' per
azioni e a responsabilita' limitata". L'art. 2457-bis del codice civile e'
abrogato. La rubrica dell'articolo 2457-ter del codice civile e' sostituita
dalla seguente: "Effetti della pubblicazione nel registro delle
imprese". Il comma primo dell'articolo 2457-ter del codice civile e'
sostituito dal seguente:
"Gli atti per i quali il codice prescrive l'iscrizione o il deposito nel
registro delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale
pubblicazione, a meno che la societa' non provi che i terzi ne erano a
conoscenza". Il comma terzo dell'articolo 2457-ter del codice civile e'
abrogato. Nel comma secondo dell'articolo 2475 del codice civile e' soppressa
la parola: "2330-bis". Nel comma secondo dell'articolo 2487 del
codice civile e' soppressa la parola:
"quinto". La rubrica dell'articolo 2497-bis del codice civile e'
sostituita dalla seguente: "Effetti della pubblicazione nel registro delle
imprese". Nell'articolo 2497-bis del codice civile le parole "degli
articoli 2457-bis e" sono sostituite dalle seguenti "dall'articolo
2457". Nel comma primo dell'articolo 2626 del codice civile sono soppresse
le parole: "ovvero omettono di richiedere una pubblicazione nel Bollettino
ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata,".
3. La legge 12 aprile 1973, n. 256, e' abrogata. L'articolo 1, comma 1, lettere
f) e g), l'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), l'articolo 5, comma 2,
l'articolo 12, comma 2, l'articolo 14, commi 3 e 4, l'articolo 20, commi 2 e 3,
l'articolo 21 e l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 1995, n. 581, sono abrogati. Nella rubrica del Titolo IV del medesimo
decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995, sono soppresse le
seguenti parole: "il BUSARL, il BUSC e".
4. Nel comma primo dell'articolo 2309, nel comma quarto dell'articolo 2383, nel
comma terzo dell'articolo 2385, nel comma terzo dell'articolo 2400, nel comma
secondo dell'articolo 2417, nel comma settimo dell'articolo 2449, nel comma
primo dell'articolo 2450-bis, e nel comma quarto dell'articolo 2475-bis del
codice civile le parole "quindici giorni" sono sostituite dalle
seguenti: "trenta giorni".
Art. 34
(Semplificazione in materia di libri fondiari e di procedure di intavolazione)
1. All'allegato al regio decreto 28 marzo 1929,
n. 499, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 33, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) dei decreti di trasferimento pronunziati dal giudice e dei
provvedimenti definitivi dell'autorita' amministrativa, che importino
trasferimento totale o parziale della proprieta' dell'immobile o di un diritto
tavolare o la sua modificazione o estinzione, ovvero di apposite dichiarazioni
di titolarita' del diritto e di regolarita' urbanistica e fiscale a cura
dell'ente pubblico;";
b) nella Sezione IV, dopo il paragrafo 3, e' inserito il seguente:
"§ 3-bis. Annotazione dei contratti preliminari e dei contratti sottoposti
a condizione.
Art. 60-bis. - 1. Fermi gli altri requisiti stabiliti dalla legge, il giudice
tavolare puo' ordinare l'annotazione dei contratti preliminari previsti
dall'articolo 2645-bis, comma 4, del codice civile, solo sulla base di una
planimetria dalla quale risulti chiaramente la descrizione delle porzioni di
edifici da costruire o in corso di costruzione che ne costituiscono l'oggetto.
Tale planimetria deve essere redatta da un tecnico autorizzato.
2. Il rispetto o l'inosservanza del limite indicato nell'articolo 2645-bis,
comma 5, del codice civile, devono risultare chiaramente, mediante attestazione
di un tecnico autorizzato, dalla planimetria prevista nell'articolo 10, terzo
comma, del presente allegato.
Art. 60-ter. - 1. Per gli effetti di cui all'articolo 2645-bis, comma 2, del
codice civile, il giudice tavolare deve ordinare contemporaneamente la
cancellazione delle intavolazioni e prenotazioni incompatibili conseguite da
terzi aventi causa dal promittente alienante in base a domande presentate dopo
l'istanza di annotazione del contratto preliminare.
2. Agli stessi effetti di cui al comma 1 il giudice tavolare ordina, a
richiesta della parte istante, la cancellazione delle altre iscrizioni che,
riguardo allo stesso immobile, siano state eseguite contro il promittente
alienante dopo l'annotazione del contratto preliminare, salve le iscrizioni
ipotecarie nei casi previsti dall'articolo 2825-bis del codice civile e le
annotazioni delle domande di cui all'articolo 71-bis del presente allegato.
Art. 60-quater. - 1. Deve essere cancellata l'annotazione dei contratti
preliminari quando la cancellazione e' debitamente consentita dalle parti
interessate, ovvero e' ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.
2. Cessati gli effetti dell'annotazione del contratto preliminare nei casi di
cui all'articolo 2645-bis, comma 3, del codice civile, l'annotazione e'
cancellata a richiesta di parte.
Art. 60-quinquies. - 1. Se un contratto sottoposto a condizione ha formato
oggetto di annotazione ai sensi dell'articolo 20, lettera h), la cancellazione
dell'annotazione puo' essere ordinata dal giudice tavolare a domanda, quando la
mancanza della condizione risulta da sentenza passata in giudicato o da
convenzione. La domanda di cancellazione puo' essere giustificata, ai sensi
dell'articolo 94, primo comma, n. 3), anche in base ad altre pronunce
definitive dell'autorita' giudiziaria o in base ad atti muniti di pubblica
fede.
2. Se risulta negli stessi modi di cui al comma 1 l'avveramento della
condizione, sono cancellate d'ufficio tutte le iscrizioni aventi ad oggetto il
diritto subordinato a condizione, previa intavolazione del diritto a nome
dell'acquirente se si tratta di condizione sospensiva, salve le annotazioni delle
domande giudiziali di cui all'articolo 71-bis.
3. Le cancellazioni previste dal comma 1 possono essere ordinate anche in
virtu' di una dichiarazione unilaterale della parte in danno della quale la
condizione e' mancata o si e' verificata, salvo in quest'ultimo caso che siano
state eseguite iscrizioni dopo l'annotazione del contratto condizionato";
c) dopo l'articolo 71, e' inserito il seguente:
"Art. 71-bis. - 1. La cancellazione dell'annotazione delle domande di cui
all'articolo 20, lettere f) e g), e' eseguita quando e' debitamente consentita
dalle parti interessate ovvero e' ordinata giudizialmente con sentenza passata
in giudicato.
1. La cancellazione di cui al comma 1 deve essere giudizialmente ordinata
qualora la domanda sia rigettata con sentenza passata in giudicato o il
processo sia estinto per rinunzia o per inattivita' delle parti";
d) dopo l'articolo 95, e' inserito il seguente:
"Art. 95-bis. - 1. Il giudice tavolare, qualora lo ritenga opportuno, puo'
delegare ai conservatori dei libri fondiari preposti ai relativi uffici
l'emissione del decreto tavolare per determinati atti o categorie di atti.
2. Nella trattazione degli affari delegati i conservatori di cui al comma 1
sono tenuti ad osservare le istruzioni e le direttive impartite dal giudice tavolare.
3. Con atto motivato il giudice tavolare puo' riservarsi o avocare a se' la
trattazione di determinate pratiche qualora lo ritenga opportuno per la
difficolta' sostanziale o giuridica del caso o per l'importanza o la portata
della decisione";
e) dopo l'articolo 130-bis, e' inserito il seguente:
"Art. 130-ter. - 1. Avverso il decreto tavolare del conservatore dei libri
fondiari, emesso per delega del giudice tavolare, e' ammesso reclamo con le
modalita' previste dagli articoli 126 e seguenti".
Art. 35.
(Controversie in materia di masi chiusi)
1. In tutte le controversie in materia di masi
chiusi concernenti la determinazione dell'assuntore del maso chiuso e la
determinazione del prezzo di assunzione si osservano le disposizioni dettate
dal capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile.
2. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa all'ordinamento dei
masi chiusi e' tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione ai sensi
dell'articolo 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203.
Art. 36.
(Disposizioni in materia di atti pubblici, scritture private autenticate e loro
copia certificata conforme)
1. Salvo autorizzazione o ordine della
competente autorita' giudiziaria e salvo quanto disposto dal titolo VI, capo I,
della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' fatto divieto ai notai ed ai pubblici
ufficiali depositari di atti pubblici e scritture private autenticate di
asportare anche temporaneamente tali atti e documenti dai locali ove gli stessi
sono conservati o archiviati.
2. In tutti quei casi in cui e' prevista a qualsiasi fine la produzione in
originale dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, il relativo
obbligo si intende adempiuto, salvo specifico ordine della competente autorita'
giudiziaria, mediante produzione di copia certificata conforme dal pubblico
ufficiale depositario.
3. Le annotazioni, gli estremi di protocollo e registrazione, le quietanze ed
ogni altra formalita' da annotarsi a margine degli atti pubblici e delle
scritture private autenticate a cura degli uffici finanziari e della pubblica
amministrazione in genere sono eseguite sui documenti stessi dal pubblico
ufficiale depositario, sulla base di idoneo documento scritto emesso dalla
competente amministrazione cui l'originale avrebbe dovuto essere prodotto in
base alla normativa previgente.
4. Il Ministro della giustizia e il Ministro delle finanze possono in qualsiasi
momento disporre atti di ispezione e controllo, senza preavviso, per verificare
la conformita' agli originali delle copie di atti pubblici e scritture private.
5. E' abrogata ogni norma in contrasto con tale disposizione.
Art. 37.
(Comunicazione di violazioni tributarie)
1. All'articolo 36 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Comunicazione di violazioni
tributarie";
b) i commi primo, secondo e terzo sono abrogati.
Art. 38.
(Trasferimento di impianti, beni e attivita' alle societa' costituite a seguito
della liberalizzazione del mercato elettrico)
1. Alle societa' per azioni, costituite in
applicazione degli articoli 9 e 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, nonche' del combinato disposto del comma 1 dell'articolo 8
del citato decreto legislativo n. 79 del 1999 e del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 4 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
207 del 3 settembre 1999, a far data dall'efficacia degli atti di conferimento
di impianti, beni e attivita' alle societa' stesse, sono trasferiti le
concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti i
provvedimenti amministrativi, compresi quelli in via di perfezionamento,
concernenti gli impianti, i beni e le attivita' conferiti e gia' intestati alla
originaria societa' conferente e alle societa' conferenti successive.
2. Fatti salvi i poteri delle competenti autorita' anche in materia di
aggiornamento dei relativi canoni, le concessioni concernenti soltanto le aree
demaniali destinate all'esercizio degli impianti di produzione di energia
termoelettrica e alle opere connesse e ausiliarie in esercizio alla data di
entrata in vigore della presente legge sono prorogate sino al 31 dicembre 2020,
ma scadono di diritto alla cessazione dell'attivita' di produzione di energia
che si verifichi precedentemente alla medesima data. La presente legge, munita
del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 2)
ELENCO DEI PROCEDIMENTI DA DELEGIFICARE E
SEMPLIFICARE
1. Procedimenti per la concessione
dell'indennita' per infortunio o malattia da parte dell'INAIL o dell'INPS.
Testo
unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
Legge 11 gennaio 1943, n. 138.
2. Procedimento per l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dei
distributori di carburante autostradali.
Testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio
decreto 23 agosto 1890, n. 7088;
Legge 7 dicembre 1984, n. 818.
3. Procedimento per l'approvazione tecnica dei progetti delle dighe e
per la vigilanza sulla loro costruzione e sulle operazioni di controllo durante
l'esercizio.
Decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 ottobre 1994, n. 584, articolo 2.
4. Procedimento per l'emanazione di decreti, di competenza del
Ministero delle politiche agricole e forestali, finalizzati ad apportare
modifiche agli allegati 1B (concimi nazionali), 1C (ammendanti e correttivi), 2
(etichettatura) e 3 (tolleranze applicabili ai fertilizzanti) della legge 19
ottobre 1984, n. 748.
Legge 19 ottobre 1984, n. 748, articoli 8 e 9;
Decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, articolo 6;
Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 58.
5. Procedimento per il rilascio delle concessioni per gli autoservizi
di linea di competenza statale.
Legge 28 settembre 1939, n. 1822.
6. Procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova degli
autoveicoli.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 98, 100, 101 e
102.
7. Procedimento per la domiciliazione delle tariffe dovute per la
registrazione delle revisioni effettuate dalle imprese di autoriparazione.
Decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, articolo 3.
8. Procedimento di chiusura annuale del "Fondo - Scorta"
della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco e della Guardia di finanza.
Legge 2 dicembre 1969, n. 968, articolo 1, secondo comma.
9. Procedimento per la cancellazione d'ufficio dal registro delle
imprese di imprese, societa', consorzi ed altri enti non piu' operativi.
Legge 16 dicembre 1977, n. 904;
Legge 7 maggio 1986, n. 150;
Codice civile, articoli 2191, 2312, 2456 e 2544;
Legge 29 dicembre 1993, n. 580.
10. Procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al
registro delle imprese.
Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile
1910, n. 639;
Legge 29 dicembre 1993, n. 580, articolo 18.
11. Procedimento per l'iscrizione delle informazioni sulle procedure
concorsuali presso l'ufficio del registro delle imprese.
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Legge 29 dicembre 1993, n. 580.
12. Procedimento per l'autorizzazione alla installazione degli impianti
di riscaldamento ad acqua calda e degli impianti di produzione di acqua calda
per servizi igienici in edifici adibiti ad uso civile.
Decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, articolo 2;
Legge 5 marzo 1990, n. 46;
Legge 9 gennaio 1991, n. 10.
13. Procedimento per la formazione dei piani attuativi.
Legge 17 agosto 1942, n. 1150;
Legge 18 aprile 1962, n. 167;
Legge 6 agosto 1967, n. 765;
Legge 22 ottobre 1971, n. 865;
Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Legge 5 agosto 1978, n. 457;
Legge 28 febbraio 1985, n. 47;
Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
14. Procedimento per il collaudo per opere di cemento armato e/o
strutture metalliche.
Legge 5 novembre 1971, n. 1086.
15. Tutela dall'inquinamento acustico. Rumore nell'ambiente esterno e
determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. Tecnico competente
acustica ambientale.
Legge 26 ottobre 1995, n. 447.
Codice penale, articolo 659;
Codice civile, articolo 844;
Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303;
Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
16. Autorizzazione alla custodia, all'utilizzo e al trasporto di gas
tossici.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 58;
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.
17. Procedimenti concernenti la produzione e commercializzazione di
prodotti alimentari.
Legge 30 aprile 1962, n. 283;
Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123;
Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155.
18. Procedimenti concernenti le modifiche alla disciplina metrologica
delle cisterne a scomparti tarati montate su autoveicoli per il trasporto e la
misura di prodotti liquidi a pressione atmosferica.
Testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio
decreto 23 agosto 1890, n. 7088;
Legge 31 gennaio 1967, n. 33.
19. Procedimento di iscrizione a ruolo del notaio.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 18 e seguenti;
Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, articoli 32
e seguenti.
20. Procedimento di iscrizione del notaio trasferito.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 25;
Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, articoli 41
e seguenti.
21. Procedimento per il rilascio del permesso di assenza del notaio.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 26;
Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, articoli 51
e seguenti.
22. Procedimento per la nomina del coadiutore del notaio.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 45;
Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, articoli 65
e seguenti.
23. Redazione di atti pubblici in lingua straniera e revisione della
disciplina di nullita'.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 54 e 55;
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 58, comma primo, numero 4º.
24. Redazione di atti pubblici con intervento di sordi, muti e
sordomuti e revisione della disciplina di nullita'.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 56 e 57;
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 58, comma primo, numero 4º.
25. Procedimento per la conservazione e la pubblicita' dei testamenti.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 66, ultimo comma;
Legge 25 maggio 1981, n. 307, articoli 3 e seguenti;
Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956;
Decreto del Ministro di grazia e giustizia 25 ottobre 1993, n. 586;
Codice civile, articolo 622.
26. Comunicazioni di atti di trasferimento di terreni.
Legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 18;
Legge 12 agosto 1993, n. 310, articolo 7.
27. Semplificazione per i privati delle modalita' di conservazione dei
documenti su microfilm.
Regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 6 dicembre 1996, n. 694.
28. Procedimento per la denuncia di apparecchi a pressione e serbatoi
gpl e procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di gpl in serbatoi
fissi di capacita' non eccedente 5 metri cubi.
Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132;
Legge 13 luglio 1966, n. 615, capo II;
Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359;
Legge 26 luglio 1965, n. 966;
Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
29. Procedimenti per il collaudo, la denuncia di installazione e le
verifiche periodiche relativi a gru ed altri apparecchi di sollevamento
(argani, paranchi); funi e catene; piani inclinati; idroestrattori a forza
centrifuga; scale aeree, ponti sospesi con argano o sviluppabili su carro,
ponti sospesi motorizzati.
Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164;
Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
30. Procedimento di denuncia all'Ispettorato del lavoro relativamente
all'esercizio di nuova attivita' produttiva.
Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303,
articolo 48.
31. Procedimento per il controllo della qualita' dei prodotti
ortofrutticoli ai fini dell'esportazione.
Legge 25 marzo 1997, n. 68, articolo 2, comma 2, lettera h).
32. Procedimento di autorizzazione per l'attivita' di noleggio di
autoveicoli senza conducente e per l'esercizio dell'attivita' di rimessa di
autoveicoli o vetture e adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 86;
Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773,
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940,
n. 635, articolo 196.
33. Procedimento in materia di inquadramento e definizione del
trattamento economico del personale del comparto scuola.
Legge 11 luglio 1980, n. 312, articolo 172;
Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articoli 438, 439, 440, 486,
490, 560 e 570.
34. Procedimento per l'acquisto di immobili, anche vincolati a norma
della legge 1º giugno 1939, n. 1089, destinati a sede di organi
dell'Amministrazione centrale e periferica dello Stato.
Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Legge 1º giugno 1939, n. 1089;
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544;
Legge 5 agosto 1978, n. 468;
Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
35. Procedimento relativo alla permuta di immobili demaniali adibiti ad
uso di pubblici uffici.
Regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito dalla legge
17 aprile 1925, n. 473.
36. Concessione e locazione di immobili di proprieta' dello Stato.
Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3 e 6;
Legge 14 gennaio 1994, n. 20, articolo 3, comma 1, lettere f) e g).
37. Passaggio dei beni dello Stato dal demanio al patrimonio pubblico.
Codice della navigazione, articolo 35.
38. Procedimento per le alienazioni dei beni immobili dello Stato.
Legge 24 dicembre 1908, n. 783;
Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72;
Legge 14 gennaio 1994, n. 20.
39. Procedimento per la riliquidazione della pensione definitiva.
Decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, articolo 3, comma 2.
40. Procedimento relativo al collocamento in aspettativa per infermita'
del personale militare.
Legge 10 aprile 1954, n. 113;
Legge 31 luglio 1954, n. 599;
Legge 17 aprile 1957, n. 260;
Legge 3 agosto 1961, n. 833;
Legge 1º febbraio 1989, n. 53.
41. Procedimento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di
barbiere, parrucchiere per uomo-donna, estetista.
Legge 14 febbraio 1963, n. 161;
Legge 4 gennaio 1990, n. 1.
42. Procedimento per l'iscrizione all'albo degli spedizionieri.
Legge 14 novembre 1941, n. 1442.
43. Procedimenti connessi all'acquisto e locazione di nuove macchine
utensili o di produzione.
Legge 28 novembre 1965, n. 1329, articoli 4 e 10.
44. Procedimento per l'archiviazione del verbale errato di
contestazione di violazione del codice della strada.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 204.
45. Procedimento di revisione annuale dei diritti aeroportuali.
Legge 5 maggio 1976, n. 324, articolo 9;
Legge 15 febbraio 1985, n. 25.
46. Denuncia di inizio attivita'.
Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto
1967, n. 765;
Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Legge 8 luglio 1986, n. 349;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
47. Autorizzazione edilizia.
Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto
1967, n. 765;
Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Legge 8 luglio 1986, n. 349;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
48. Interventi non soggetti a concessione od autorizzazione edilizie.
Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto
1967, n. 765;
Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Legge 8 luglio 1986, n. 349;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
49. Catasto edilizio.
Regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni,
approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;
Regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249;
Decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514;
Decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 febbraio 1985, n. 17;
Legge 30 dicembre 1989, n. 427;
Decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1994, n. 133;
Decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 dicembre 1995, n. 539;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
50. Autorizzazioni e concessioni relative alla sede stradale e
pertinenze. Accessi e diramazioni. Attraversamenti ed uso della sede stradale.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
51. Procedimento per l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento
e la manutenzione di impianti tecnologici.
Legge 5 marzo 1990, n. 46.
52. Procedimento per la progettazione, la messa in opera e l'esercizio
di edifici e di impianti al fine del contenimento del consumo energetico.
Legge 9 gennaio 1991, n. 10;
Legge 5 marzo 1990, n. 46.
53. Procedimento per l'autorizzazione e la licenza di panificazione.
Legge 31 luglio 1956, n. 1002;
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 22.
54. Procedimento relativo alle denunce delle presenze nelle strutture
ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e dei
ricoveri in case ed istituti di cura.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773;
Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
Legge 30 settembre 1993, n. 388;
Decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480;
Decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 maggio 1995, n. 203;
Legge 30 maggio 1995, n. 203.
55. Procedimento di concessione di medaglie d'onore per la lunga
navigazione.
Decreto luogotenenziale 1º marzo 1945, n. 127;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 586;
Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1110.
56. Procedimento per lo svolgimento di tombole e pesche di beneficenza
in occasione di feste o sagre a carattere locale.
Regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973;
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773.
57. Procedimento di vidimazione di registri, libri sociali e scritture
contabili, abolizione dell'obbligo di vidimazione o estensione della facolta'
di vidimazione agli uffici del giudice di pace e ai comuni.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
Codice civile, articoli 2215, 2218 e 2421.
58. Procedimento per l'attribuzione del codice fiscale con estensione
della facolta' di richiesta telematica e di ricezione del codice fiscale e di
duplicato dello stesso a liberi professionisti (consulenti fiscali,
commercialisti, notai, avvocati).
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, articolo 1.
59. Procedimento di rilascio di porto d'armi a cittadini degli Stati
dell'Unione europea.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 42.
60. Comunicazione di trasferimento di possesso di fabbricati.
Decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, articolo 12.
61. Procedimento per la determinazione dei compensi spettanti ai
presidenti e ai componenti delle camere di commercio.
Legge 29 dicembre 1993, n. 580, articolo 11, comma 1, lettera e);
Legge 1º agosto 1988, n. 340, articolo 3, comma 6.
62. Procedure concernenti i fili a sbalzo o palorci, telefori e piccoli
impianti montani ad esclusivo uso della economia montana: pareri.
Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771,
articoli 43 e 44.
63. Procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle
infermita' da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata
ordinaria e dell'equo indennizzo. Funzionamento e composizione del Comitato per
le pensioni privilegiate ordinarie.
Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti
civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
Legge 23 agosto 1988, n. 400;
Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
NORME ABROGATE LIMITATAMENTE ALLA PARTE
DISCIPLINANTE I PROCEDIMENTI INDICATI
1. Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 62.
Regolamento
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, articoli 111, 113 e 114.
(Procedimento per l'iscrizione nel registro dei portieri e dei custodi).
2. Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265, articolo 100, secondo, terzo e quarto comma.
(Procedimento di registrazione presso l'ufficio comunale del diploma
di abilitazione all'esercizio della professione sanitaria).
3. Legge 3 giugno 1935, n. 1095;
Legge 22 dicembre 1939, n. 2207;
Decreto del Capo del Governo 10 agosto 1938, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 1939;
Decreto ministeriale 25 ottobre 1946, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53
del 5 marzo 1947.
(Procedimento per il trapasso di proprieta' di beni immobili siti nelle
province di confine terrestre).
4. Legge 8 maggio 1998, n. 146, articolo 21, comma 2.
(Procedure concernenti i fili a sbalzo o palorci, telefori e piccoli
impianti montani ad esclusivo uso dell'economia montana).