Legge 8 marzo 2000, n. 53
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2000
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
(Finalità).
1. La
presente legge promuove un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di
formazione e di relazione, mediante:
a) l'istituzione dei congedi dei genitori e l'estensione del sostegno ai
genitori di soggetti portatori di handicap;
b) l'istituzione del congedo per la formazione continua e l'estensione
dei congedi per la formazione;
c) il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città e la
promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale.
Art. 2
(Campagne
informative).
1. Al fine
di diffondere la conoscenza delle disposizioni della presente legge, il
Ministro per la solidarietà sociale è autorizzato a predisporre, di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, apposite campagne
informative, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati allo
scopo.
Capo II
CONGEDI
PARENTALI, FAMILIARI E FORMATIVI
Art. 3
(Congedi
dei genitori).
1.
All'articolo 1 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dopo il terzo comma è
inserito il seguente:
"Il diritto di astenersi dal lavoro di cui all'articolo 7, ed il relativo
trattamento economico, sono riconosciuti anche se l'altro genitore non ne ha
diritto. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 e al comma 2
dell'articolo 15 sono estese alle lavoratrici di cui alla legge 29 dicembre
1987, n. 546, madri di bambini nati a decorrere dal 1° gennaio 2000. Alle
predette lavoratrici i diritti previsti dal comma 1 dell'articolo 7 e dal comma
2 dell'articolo 15 spettano limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il
primo anno di vita del bambino".
2.
L'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è sostituito dal seguente:
Art. 7. – 1. Nei primi otto anni di vita del bambino ciascun genitore ha
diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente
articolo. Le astensioni dal lavoro dei genitori non possono complessivamente
eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del
presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal
lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di astensione
obbligatoria di cui all'articolo 4, primo comma, lettera c), della
presente legge, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei
mesi;
b) al padre lavoratore, per un periodo continuativo o frazionato non
superiore a sei mesi;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o
frazionato non superiore a dieci mesi.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal
lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi, il limite di cui alla lettera b)
del comma 1 è elevato a sette mesi e il limite complessivo delle astensioni
dal lavoro dei genitori di cui al medesimo comma è conseguentemente elevato a
undici mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è
tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di
lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e
comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.
4. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto, altresí, di
astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a otto
anni ovvero di età compresa fra tre e otto anni, in quest'ultimo caso nel
limite di cinque giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore, dietro
presentazione di certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio
sanitario nazionale o con esso convenzionato. La malattia del bambino che dia
luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo di ferie in
godimento da parte del genitore.
5. I periodi di astensione dal lavoro di cui ai commi 1 e 4 sono
computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e
alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. Ai fini della fruizione
del congedo di cui al comma 4, la lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti a
presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, attestante che l'altro genitore non sia in astensione dal
lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo".
3.
All'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono aggiunti, in fine,
i seguenti commi:
"Ai periodi di riposo di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni in materia di contribuzione figurativa, nonché di riscatto ovvero
di versamento dei relativi contributi previsti dal comma 2, lettera b), dell'articolo
15.
In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore
aggiuntive rispetto a quelle previste dal primo comma del presente articolo
possono essere utilizzate anche dal padre".
4.
L'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è sostituito dal seguente:
"Art. 15. – 1. Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità
giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo di
astensione obbligatoria dal lavoro stabilita dagli articoli 4 e 5 della
presente legge. Tale indennità è comprensiva di ogni altra indennità spettante
per malattia.
2. Per i periodi di astensione facoltativa di cui all'articolo 7, comma
1, ai lavoratori e alle lavoratrici è dovuta:
a) fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per
cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di
sei mesi; il relativo periodo, entro il limite predetto, è coperto da
contribuzione figurativa;
b) fuori dei casi di cui alla lettera a), fino al compimento
dell'ottavo anno di vita del bambino, e comunque per il restante periodo di
astensione facoltativa, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione,
nell'ipotesi in cui il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5
volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria; il periodo medesimo è coperto da contribuzione
figurativa, attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200 per
cento del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di
riferimento, salva la facoltà di integrazione da parte dell'interessato, con
riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero
con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della
prosecuzione volontaria.
3. Per i periodi di astensione per malattia del bambino di cui
all'articolo 7, comma 4, è dovuta:
a) fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, la
contribuzione figurativa;
b) successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al
compimento dell'ottavo anno, la copertura contributiva calcolata con le
modalità previste dal comma 2, lettera b).
4. Il reddito individuale di cui al comma 2, lettera b), è
determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per
l'integrazione al minimo.
5. Le indennità di cui al presente articolo sono corrisposte con gli
stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione
obbligatoria contro le malattie dall'ente assicuratore della malattia presso il
quale la lavoratrice o il lavoratore è assicurato e non sono subordinate a
particolari requisiti contributivi o di anzianità assicurativa".
5. Le
disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei
genitori adottivi o affidatari. Qualora, all'atto dell'adozione o
dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra sei e dodici anni, il
diritto di astenersi dal lavoro, ai sensi dei commi 1 e 2 del presente
articolo, può essere esercitato nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel
nucleo familiare. Nei confronti delle lavoratrici a domicilio e delle addette
ai servizi domestici e familiari, le disposizioni dell'articolo 15 della legge
30 dicembre 1971, n. 1204, come sostituito dal comma 4 del presente articolo,
si applicano limitatamente al comma 1.
Art. 4
(Congedi
per eventi e cause particolari).
1. La
lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre
giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità
del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la
stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione
anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il
lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse
modalità di espletamento dell'attività lavorativa.
2. I
dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi
e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi
del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a
due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non
ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività
lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini
previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento
dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione
volontaria.
3. I
contratti collettivi disciplinano le modalità di partecipazione agli eventuali
corsi di formazione del personale che riprende l'attività lavorativa dopo la
sospensione di cui al comma 2.
4. Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, di concerto con i
Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e per le pari
opportunità, provvede alla definizione dei criteri per la fruizione dei congedi
di cui al presente articolo, all'individuazione delle patologie specifiche ai
sensi del comma 2, nonché alla individuazione dei criteri per la verifica
periodica relativa alla sussistenza delle condizioni di grave infermità dei
soggetti di cui al comma 1.
Art. 5
(Congedi
per la formazione).
1. Ferme
restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui
all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i dipendenti di datori di
lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di
servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una
sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo
non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera
vita lavorativa.
2. Per
"congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al
completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio
di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad
attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di
lavoro.
3. Durante
il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di
lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile
nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e
con altri congedi. Una grave e documentata infermità, individuata sulla base
dei criteri stabiliti dal medesimo decreto di cui all'articolo 4, comma 4,
intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione
scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo.
4. Il
datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per la formazione
ovvero può differirne l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze
organizzative. I contratti collettivi prevedono le modalità di fruizione del
congedo stesso, individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono
avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego all'esercizio
di tale facoltà e fissano i termini del preavviso, che comunque non può essere
inferiore a trenta giorni.
5. Il
lavoratore può procedere al riscatto del periodo di cui al presente articolo,
ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della
prosecuzione volontaria.
Art. 6
(Congedi
per la formazione continua).
1. I
lavoratori, occupati e non occupati, hanno diritto di proseguire i percorsi di
formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze
professionali. Lo Stato, le regioni e gli enti locali assicurano un'offerta
formativa articolata sul territorio e, ove necessario, integrata, accreditata
secondo le disposizioni dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e
successive modificazioni, e del relativo regolamento di attuazione. L'offerta
formativa deve consentire percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti
come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo. La formazione può
corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta
dall'azienda, attraverso i piani formativi aziendali o territoriali concordati
tra le parti sociali in coerenza con quanto previsto dal citato articolo 17
della legge n. 196 del 1997, e successive modificazioni.
2. La
contrattazione collettiva di categoria, nazionale e decentrata, definisce il
monte ore da destinare ai congedi di cui al presente articolo, i criteri per
l'individuazione dei lavoratori e le modalità di orario e retribuzione connesse
alla partecipazione ai percorsi di formazione.
3. Gli
interventi formativi che rientrano nei piani aziendali o territoriali di cui al
comma 1 possono essere finanziati attraverso il fondo interprofessionale per la
formazione continua, di cui al regolamento di attuazione del citato articolo 17
della legge n. 196 del 1997.
4. Le
regioni possono finanziare progetti di formazione dei lavoratori che, sulla
base di accordi contrattuali, prevedano quote di riduzione dell'orario di
lavoro, nonché progetti di formazione presentati direttamente dai lavoratori.
Per le finalità del presente comma è riservata una quota, pari a lire 30
miliardi annue, del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, provvede annualmente, con proprio decreto, a
ripartire fra le regioni la predetta quota, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
Art. 7
(Anticipazione
del trattamento di fine rapporto).
1. Oltre
che nelle ipotesi di cui all'articolo 2120, ottavo comma, del codice civile, il
trattamento di fine rapporto può essere anticipato ai fini delle spese da
sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all'articolo 7,
comma 1, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come sostituito dall'articolo
3, comma 2, della presente legge, e di cui agli articoli 5 e 6 della presente
legge. L'anticipazione è corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al
mese che precede la data di inizio del congedo. Le medesime disposizioni si
applicano anche alle domande di anticipazioni per indennità equipollenti al
trattamento di fine rapporto, comunque denominate, spettanti a lavoratori
dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati.
2. Gli
statuti delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, possono prevedere la
possibilità di conseguire, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del citato
decreto legislativo n. 124 del 1993, un'anticipazione delle prestazioni per le
spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui agli
articoli 5 e 6 della presente legge.
3. Con
decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della
previdenza sociale e per la solidarietà sociale, sono definite le modalità
applicative delle disposizioni del comma 1 in riferimento ai dipendenti delle
pubbliche amministrazioni.
Art. 8
(Prolungamento
dell'età pensionabile).
1. I
soggetti che usufruiscono dei congedi previsti dall'articolo 5, comma 1,
possono, a richiesta, prolungare il rapporto di lavoro di un periodo
corrispondente, anche in deroga alle disposizioni concernenti l'età di
pensionamento obbligatoria. La richiesta deve essere comunicata al datore di
lavoro con un preavviso non inferiore a sei mesi rispetto alla data prevista
per il pensionamento.
Capo III
FLESSIBILITÀ
DI ORARIO
Art. 9
(Misure a
sostegno della flessibilità di orario).
1. Al fine
di promuovere e incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa
volte a conciliare tempo di vita e di lavoro, nell'ambito del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è
destinata una quota fino a lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000,
al fine di erogare contributi, di cui almeno il 50 per cento destinato ad
imprese fino a cinquanta dipendenti, in favore di aziende che applichino
accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilità, ed in
particolare:
a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al
lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero
quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di
particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro,
tra cui part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario
flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni,
orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad
otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il
periodo di congedo;
c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del
lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei
congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo.
2. Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri per la solidarietà sociale e per le pari opportunità, sono definiti i
criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
Capo IV
ULTERIORI
DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ
Art. 10
(Sostituzione
di lavoratori in astensione).
1.
L'assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in
astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, come modificata dalla presente legge, può avvenire
anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio
dell'astensione, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione
collettiva.
2. Nelle
aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro
che assume lavoratori con contratto a tempo determinato in sostituzione di
lavoratori in astensione ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, come modificati dalla presente legge, è concesso uno
sgravio contributivo del 50 per cento. Le disposizioni del presente comma
trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della
lavoratrice o del lavoratore in astensione e per un anno dall'accoglienza del
minore adottato o in affidamento.
3. Nelle
aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui alla legge 29 dicembre 1987,
n. 546, è possibile procedere, in caso di maternità delle suddette lavoratrici,
e comunque entro il primo anno di età del bambino o nel primo anno di
accoglienza del minore adottato o in affidamento, all'assunzione di un
lavoratore a tempo determinato, per un periodo massimo di dodici mesi, con le
medesime agevolazioni di cui al comma 2.
Art. 11
(Parti
prematuri).
1.
All'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
"Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i
giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti
al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto.
La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato
attestante la data del parto".
Art. 12
(Flessibilità
dell'astensione obbligatoria).
1. Dopo
l'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è inserito il seguente:
"Art. 4-bis. – 1. Ferma restando la durata complessiva
dell'astensione dal lavoro, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal
lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro
mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio
sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini
della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale
opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del
nascituro".
2. Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri
della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, definisce,
con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, l'elenco dei lavori ai quali non si applicano le
disposizioni dell'articolo 4-bis della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
introdotto dal comma 1 del presente articolo.
3. Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri
della sanità e per la solidarietà sociale, provvede, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, ad aggiornare l'elenco dei lavori
pericolosi, faticosi ed insalubri di cui all'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026.
Art. 13
(Astensione
dal lavoro del padre lavoratore).
1. Dopo
l'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sono inseriti i seguenti:
"Art. 6-bis. – 1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal
lavoro nei primi tre mesi dalla nascita del figlio, in caso di morte o di grave
infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento
esclusivo del bambino al padre.
2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma
1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi
previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai
sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
3. Si applicano al padre lavoratore le disposizioni di cui agli articoli
6 e 15, commi 1 e 5, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive
modificazioni.
4. Al padre lavoratore si applicano altresí le disposizioni di cui
all'articolo 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive
modificazioni, per il periodo di astensione dal lavoro di cui al comma 1 del
presente articolo e fino al compimento di un anno di età del bambino.
Art. 6-ter.
– 1. I periodi di riposo di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, e successive modificazioni, e i relativi trattamenti economici
sono riconosciuti al padre lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne
avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente".
Art. 14
(Estensione
di norme a specifiche categorie di lavoratrici madri).
1. I
benefici previsti dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 13 della legge 7
agosto 1990, n. 232, sono estesi, dalla data di entrata in vigore della
presente legge, anche alle lavoratrici madri appartenenti ai corpi di polizia
municipale.
Art. 15
(Testo unico).
1. Al fine
di conferire organicità e sistematicità alle norme in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare un
decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia, nel rispetto dei seguenti princípi e criteri direttivi:
a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da
successive disposizioni;
c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti,
apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per
garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di
adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
d) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo
unico, che restano comunque in vigore;
e) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non
richiamate, con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo
unico;
f) esplicita abrogazione delle norme secondarie incompatibili con le
disposizioni legislative raccolte nel testo unico.
2. Lo
schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è deliberato dal Consiglio dei
ministri ed è trasmesso, con apposita relazione cui è allegato il parere del
Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni parlamentari permanenti, che
esprimono il parere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione.
3. Entro
un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma
1 possono essere emanate, nel rispetto dei princípi e criteri direttivi di cui
al medesimo comma 1 e con le modalità di cui al comma 2, disposizioni
correttive del testo unico.
Art. 16
(Statistiche
ufficiali sui tempi di vita).
1.
L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) assicura un flusso informativo
quinquennale sull'organizzazione dei tempi di vita della popolazione attraverso
la rilevazione sull'uso del tempo, disaggregando le informazioni per sesso e
per età.
Art. 17
(Disposizioni
diverse).
1. Nei
casi di astensione dal lavoro disciplinati dalla presente legge, la lavoratrice
e il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e, salvo
che espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa unità produttiva ove
erano occupati al momento della richiesta di astensione o di congedo o in altra
ubicata nel medesimo comune; hanno altresí diritto di essere adibiti alle
mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
2.
All'articolo 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"Al termine del periodo di interdizione dal lavoro previsto dall'articolo
4 della presente legge le lavoratrici hanno diritto, salvo che espressamente vi
rinuncino, di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate
all'inizio del periodo di gestazione o in altra ubicata nel medesimo comune, e
di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino; hanno altresí
diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni
equivalenti".
3. I
contratti collettivi di lavoro possono prevedere condizioni di maggior favore
rispetto a quelle previste dalla presente legge.
4. Sono
abrogate le disposizioni legislative incompatibili con la presente legge ed in
particolare l'articolo 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Art. 18
(Disposizioni
in materia di recesso).
1. Il
licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo di cui agli
articoli 3, 4, 5, 6 e 13 della presente legge è nullo.
2. La
richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice o dal lavoratore durante
il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore
adottato o in affidamento deve essere convalidata dal Servizio ispezione della
direzione provinciale del lavoro.
Capo V
MODIFICHE
ALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104
Art. 19
(Permessi
per l'assistenza a portatori di handicap).
1.
All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: "permesso mensile" sono
inserite le seguenti: "coperti da contribuzione figurativa";
b) al comma 5, le parole: ", con lui convivente," sono
soppresse;
c) al comma 6, dopo le parole: "può usufruire" è inserita la
seguente: "alternativamente".
Art. 20
(Estensione
delle agevolazioni per l'assistenza a portatori di handicap).
1. Le
disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come
modificato dall'articolo 19 della presente legge, si applicano anche qualora
l'altro genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai familiari
lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con
continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado
portatore di handicap, ancorché non convivente.
Capo VI
NORME
FINANZIARIE
Art. 21
(Copertura
finanziaria).
1.
All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni degli articoli da 3 a
20, esclusi gli articoli 6 e 9, della presente legge, valutato in lire 298
miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede, quanto a lire 273
miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio
1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52,
concernente il Fondo per l'occupazione; quanto a lire 25 miliardi annue a
decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285.
2. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Capo VII
TEMPI
DELLE CITTÀ
Art. 22
(Compiti
delle regioni).
1. Entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni
definiscono, con proprie leggi, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge
8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, qualora non vi abbiano già
provveduto, norme per il coordinamento da parte dei comuni degli orari degli
esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle
amministrazioni pubbliche, nonché per la promozione dell'uso del tempo per fini
di solidarietà sociale, secondo i principi del presente capo.
2. Le
regioni prevedono incentivi finanziari per i comuni, anche attraverso
l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 28, ai fini della
predisposizione e dell'attuazione dei piani territoriali degli orari di cui
all'articolo 24 e della costituzione delle banche dei tempi di cui all'articolo
27.
3. Le
regioni possono istituire comitati tecnici, composti da esperti in materia di
progettazione urbana, di analisi sociale, di comunicazione sociale e di
gestione organizzativa, con compiti consultivi in ordine al coordinamento degli
orari delle città e per la valutazione degli effetti sulle comunità locali dei
piani territoriali degli orari.
4.
Nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, le
regioni promuovono corsi di qualificazione e riqualificazione del personale
impiegato nella progettazione dei piani territoriali degli orari e nei progetti
di riorganizzazione dei servizi.
5. Le
leggi regionali di cui al comma 1 indicano:
a) criteri generali di amministrazione e coordinamento degli orari di
apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della
pubblica amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e turistici, delle
attività culturali e dello spettacolo, dei trasporti;
b) i criteri per l'adozione dei piani territoriali degli orari;
c) criteri e modalità per la concessione ai comuni di finanziamenti per
l'adozione dei piani territoriali degli orari e per la costituzione di banche
dei tempi, con priorità per le iniziative congiunte dei comuni con popolazione
non superiore a 30.000 abitanti.
6. Le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono secondo le rispettive competenze.
Art. 23
(Compiti
dei comuni).
1. I
comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti attuano, singolarmente o in
forma associata, le disposizioni dell'articolo 36, comma 3, della legge 8
giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, secondo le modalità stabilite
dal presente capo, nei tempi indicati dalle leggi regionali di cui all'articolo
22, comma 1, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. In caso
di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1, il presidente della giunta
regionale nomina un commissario ad acta.
3. I
comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti possono attuare le
disposizioni del presente capo in forma associata.
Art. 24
(Piano
territoriale degli orari).
1. Il
piano territoriale degli orari, di seguito denominato "piano",
realizza le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ed è
strumento unitario per finalità ed indirizzi, articolato in progetti, anche
sperimentali, relativi al funzionamento dei diversi sistemi orari dei servizi
urbani e alla loro graduale armonizzazione e coordinamento.
2. I comuni
con popolazione superiore a 30.000 abitanti sono tenuti ad individuare un
responsabile cui è assegnata la competenza in materia di tempi ed orari e che
partecipa alla conferenza dei dirigenti, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n.
142, e successive modificazioni.
3. I
comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti possono istituire
l'ufficio di cui al comma 2 in forma associata.
4. Il
sindaco elabora le linee guida del piano. A tale fine attua forme di
consultazione con le amministrazioni pubbliche, le parti sociali, nonché le
associazioni previste dall'articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni, e le associazioni delle famiglie.
5.
Nell'elaborazione del piano si tiene conto degli effetti sul traffico,
sull'inquinamento e sulla qualità della vita cittadina degli orari di lavoro
pubblici e privati, degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e
privati, degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, delle
attività commerciali, ferme restando le disposizioni degli articoli da 11 a 13
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché delle istituzioni
formative, culturali e del tempo libero.
6. Il
piano è approvato dal consiglio comunale su proposta del sindaco ed è
vincolante per l'amministrazione comunale, che deve adeguare l'azione dei
singoli assessorati alle scelte in esso contenute. Il piano è attuato con
ordinanze del sindaco.
Art. 25
(Tavolo di
concertazione).
1. Per
l'attuazione e la verifica dei progetti contenuti nel piano di cui all'articolo
24, il sindaco istituisce un tavolo di concertazione, cui partecipano:
a) il sindaco stesso o, per suo incarico, il responsabile di cui
all'articolo 24, comma 2;
b) il prefetto o un suo rappresentante;
c) il presidente della provincia o un suo rappresentante;
d) i presidenti delle comunità montane o loro rappresentanti;
e) un dirigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni non statali
coinvolte nel piano;
f) rappresentanti sindacali degli imprenditori della grande, media e
piccola impresa, del commercio, dei servizi, dell'artigianato e
dell'agricoltura;
g) rappresentanti sindacali dei lavoratori;
h) il provveditore agli studi ed i rappresentanti delle università
presenti nel territorio;
i) i presidenti delle aziende dei trasporti urbani ed extraurbani,
nonché i rappresentanti delle aziende ferroviarie.
2. Per
l'attuazione del piano di cui all'articolo 24, il sindaco promuove accordi con
i soggetti pubblici e privati di cui al comma 1.
3. In caso
di emergenze o di straordinarie necessità dell'utenza o di gravi problemi
connessi al traffico e all'inquinamento, il sindaco può emettere ordinanze che
prevedano modificazioni degli orari.
4. Le
amministrazioni pubbliche, anche territoriali, sono tenute ad adeguare gli
orari di funzionamento degli uffici alle ordinanze di cui al comma 3.
5. I
comuni capoluogo di provincia sono tenuti a concertare con i comuni limitrofi,
attraverso la conferenza dei sindaci, la riorganizzazione territoriale degli
orari. Alla conferenza partecipa un rappresentante del presidente della
provincia.
Art. 26
(Orari
della pubblica amministrazione).
1. Le
articolazioni e le scansioni degli orari di apertura al pubblico dei servizi
della pubblica amministrazione devono tenere conto delle esigenze dei cittadini
che risiedono, lavorano ed utilizzano il territorio di riferimento.
2. Il
piano di cui all'articolo 24, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni, può prevedere modalità ed articolazioni
differenziate degli orari di apertura al pubblico dei servizi della pubblica
amministrazione.
3. Le
pubbliche amministrazioni, attraverso l'informatizzazione dei relativi servizi,
possono garantire prestazioni di informazione anche durante gli orari di
chiusura dei servizi medesimi e, attraverso la semplificazione delle procedure,
possono consentire agli utenti tempi di attesa più brevi e percorsi più
semplici per l'accesso ai servizi.
Art. 27
(Banche
dei tempi).
1. Per
favorire lo scambio di servizi di vicinato, per facilitare l'utilizzo dei servizi
della città e il rapporto con le pubbliche amministrazioni, per favorire
l'estensione della solidarietà nelle comunità locali e per incentivare le
iniziative di singoli e gruppi di cittadini, associazioni, organizzazioni ed
enti che intendano scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca
solidarietà e interesse, gli enti locali possono sostenere e promuovere la
costituzione di associazioni denominate "banche dei tempi".
2. Gli
enti locali, per favorire e sostenere le banche dei tempi, possono disporre a
loro favore l'utilizzo di locali e di servizi e organizzare attività di
promozione, formazione e informazione. Possono altresí aderire alle banche dei
tempi e stipulare con esse accordi che prevedano scambi di tempo da destinare a
prestazioni di mutuo aiuto a favore di singoli cittadini o della comunità
locale. Tali prestazioni devono essere compatibili con gli scopi statutari
delle banche dei tempi e non devono costituire modalità di esercizio delle
attività istituzionali degli enti locali.
Art. 28
(Fondo per
l'armonizzazione dei tempi delle città).
1.
Nell'elaborare le linee guida del piano di cui all'articolo 24, il sindaco
prevede misure per l'armonizzazione degli orari che contribuiscano, in linea
con le politiche e le misure nazionali, alla riduzione delle emissioni di gas
inquinanti nel settore dei trasporti. Dopo l'approvazione da parte del
consiglio comunale, i piani sono comunicati alle regioni, che li trasmettono al
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) indicandone,
ai soli fini del presente articolo, l'ordine di priorità.
2. Per le
finalità del presente articolo è istituito un Fondo per l'armonizzazione dei
tempi delle città, nel limite massimo di lire 15 miliardi annue a decorrere
dall'anno 2001. Alla ripartizione delle predette risorse provvede il CIPE,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
3. Le
regioni iscrivono le somme loro attribuite in un apposito capitolo di bilancio,
nel quale confluiscono altresí eventuali risorse proprie, da utilizzare per
spese destinate ad agevolare l'attuazione dei progetti inclusi nel piano di cui
all'articolo 24 e degli interventi di cui all'articolo 27.
4. I
contributi di cui al comma 3 sono concessi prioritariamente per:
a) associazioni di comuni;
b) progetti presentati da comuni che abbiano attivato forme di
coordinamento e cooperazione con altri enti locali per l'attuazione di
specifici piani di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini di utenza;
c) interventi attuativi degli accordi di cui all'articolo 25, comma 2.
5. La
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, è convocata ogni anno, entro il mese di febbraio, per l'esame dei
risultati conseguiti attraverso l'impiego delle risorse del Fondo di cui al
comma 2 e per la definizione delle linee di intervento futuro. Alle relative
riunioni sono invitati i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, per la
solidarietà sociale, per la funzione pubblica, dei trasporti e della
navigazione e dell'ambiente, il presidente della società Ferrovie dello Stato
spa, nonché i rappresentanti delle associazioni ambientaliste e del
volontariato, delle organizzazioni sindacali e di categoria.
6. Il
Governo, entro il mese di luglio di ogni anno e sulla base dei lavori della
Conferenza di cui al comma 5, presenta al Parlamento una relazione sui progetti
di riorganizzazione dei tempi e degli orari delle città.
7.
All'onere derivante dall'istituzione del Fondo di cui al comma 2 si provvede
mediante utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f),
della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Il testo
della presente legge è stato trascritto – la fonte di provenienza è il sito
internet della Camera dei Deputati.