Aggiornamento alla GU 17/10/2000

 

R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 (1).

Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato (1/a).

 

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 luglio 1924, n. 158.

(1/a) Vedi, anche, la L. 6 dicembre 1971, n. 1034.

 

È approvato il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, annesso al presente decreto, visto, d'ordine nostro, del Ministro proponente.

 

 

TITOLO I

Della composizione del Consiglio di Stato

 

 

1. (Artt. 1, 2 e 3 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; art. 20 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e tabella n. 41, allegato II, del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395). - Il Consiglio di Stato si compone del Presidente, di cinque presidenti di sezione, di cinquanta consiglieri, di un segretario generale, di due primi referendari, di tre referendari e di cinque segretari di sezione (2).

Il Presidente del Consiglio di Stato, i presidenti di sezione ed i consiglieri sono nominati per decreto reale, proposto dal Ministro per l'interno (3), dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Le funzioni di segretario generale sono conferite per incarico, con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, ad un referendario o ad un primo referendario (4).

Ove le esigenze del servizio lo richiedano, il Presidente del Consiglio di Stato può conferire l'incarico ad un consigliere (5).

Le promozioni al grado di primo referendario e le nomine a referendario hanno luogo in conformità dell'articolo seguente (5/a).

 

(2) Vedi, ora, la tabella dei posti in organico allegata alla L. 21 dicembre 1950, n. 1018. Per il personale di segreteria, vedi L. 10 aprile 1964, n. 193. Per il nuovo ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria, vedi la L. 27 aprile 1982, n. 186.

(3) Ora, con decreto presidenziale su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del R.D. 21 agosto 1931, n. 1030 e del R.D.L. 16 maggio 1944, n. 136.

(4) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 24 marzo 1932, n. 270, che soppresse, nell'organico, il posto di segretario generale.

(5) Comma aggiunto dall'art. 4, L. 24 marzo 1932, n. 270.

(5/a) Vedi il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 579.

 

 

2. (Artt. 24 e 25 del R. decreto del 30 dicembre 1923, n. 2840; art. 14, comma 2° del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395). - Le promozioni al grado di primo referendario hanno luogo per decreto reale e sono conferite, per merito comparativo, previa designazione del Consiglio di presidenza, a referendari i quali abbiano almeno due anni di anzianità di grado.

I posti di referendario al Consiglio di Stato sono conferiti in base a concorso per titoli e per esame tra i funzionari appartenenti all'amministrazione dello Stato, compresi quelli dei due rami del Parlamento, di grado non inferiore all'ottavo, appartenenti a carriere per l'ammissione alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza (6).

Con decreto del Ministro per l'interno (7) sono stabilite le modalità del concorso.

 

(6) Comma così modificato dall'art. 1, R.D.L. 23 ottobre 1924, n. 1672, convertito con modificazioni in legge dalla L. 8 febbraio 1925, n. 88.

(7) Ora, Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del R.D.L. 21 agosto 1931, n. 1030.

 

 

3. (Art. 3 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; art. 4 e seguenti del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395; art. 1, comma 3°, del R. decreto-legge 3 giugno 1920, n. 768). - Gli stipendi del personale indicato negli articoli precedenti sono determinati dalle tabelle annesse al R.D. 11 novembre 1923, n. 2395 (8).

Il funzionario chiamato a coprire il posto di segretario generale al Consiglio di Stato, se è fornito di

stipendio superiore, conserva la differenza di stipendio a titolo di assegno personale, valutabile agli effetti della pensione (9).

 

(8) .

(9) Comma da ritenersi abrogato per effetto della L. 24 marzo 1932, n. 270, che soppresse, nell'organico, la carica di segretario generale.

 

 

4. (Art. 23 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840). - La metà dei posti che si rendono vacanti nel ruolo dei consiglieri di Stato, deve essere conferita al personale della magistratura che abbia prestato non meno di quattro anni di effettivo servizio complessivamente nei gradi di referendario e di primo referendario (5/a) (10).

 

(5/a) Vedi il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 579.

(10) Così sostituito dall'art. 4, R.D.L. 6 febbraio 1929, n. 478. Vedi, anche l'art. 4, L. 21 dicembre

1950, n. 1018.

 

 

5. (Art. 4 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638, art. 205 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395). - I presidenti e i consiglieri di Stato non possono essere rimossi, né sospesi, né collocati a riposo d'ufficio, né allontanati in qualsivoglia altro modo, se non nei casi e con l'adempimento delle condizioni seguenti:

1° non possono essere destinati ad altro pubblico ufficio, se non con loro consenso;

2° non possono essere collocati a riposo di ufficio, se non quando, per infermità o per debolezza di mente, non siano più in grado di adempiere convenientemente ai doveri della carica;

3° non possono essere sospesi, se non per negligenza nell'adempimento dei loro doveri o per irregolare e censurabile condotta;

4° non possono essere rimossi dall'ufficio, se non quando abbiano ricusato di adempiere ad un dovere del proprio ufficio imposto dalle leggi o dai regolamenti; quando abbiano dato prova di abituale negligenza, ovvero, con fatti gravi, abbiano compromessa la loro riputazione personale o la dignità del collegio al quale appartengono.

I provvedimenti preveduti nei paragrafi 2, 3 e 4 di questo articolo debbono essere emanati per decreto reale, sopra proposta motivata del Ministro per l'interno (11), udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale e dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il limite di età per il collocamento a riposo per il Presidente, dei presidenti di sezione, dei consiglieri del Consiglio di Stato, è fissato al compimento degli anni settanta.

 

(11) Ora, tale attribuzione appartiene al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del R.D. 21

agosto 1931, n. 1030.

 

 

6. (Art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840; art. 1 del R. decreto-legge 9 maggio 1920, n.

762). - Oltre ai casi stabiliti per legge o regolamento i presidenti ed i consiglieri del Consiglio di Stato non possono ricevere o accettare incarichi o missioni estranee alle normali loro attribuzioni se non per deliberazione del Consiglio dei Ministri. Essi possono far parte anche di altri corpi consultivi della amministrazione centrale, ma devono astenersi dal voto in tutti i casi nei quali debba essere udito anche il Consiglio di Stato, salvo che trattisi dell'esame di schemi di norme legislative o regolamentari (12).

I Consiglieri di Stato destinati ad altri uffici o investiti di speciali incarichi o missioni, anche se collocati fuori ruolo, potranno, in deroga ad ogni altra contraria disposizione, essere chiamati a partecipare ai lavori del Consiglio di Stato, sempre che il Ministro per l'interno (11), udito il Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato, riconosca che non vi sia alcuna ragione di incompatibilità.

 

(12) Comma così modificato dal R.D.L. 23 ottobre 1924, n. 1672, convertito con modificazioni, in

legge della L. 8 febbraio 1925, n. 88.

(11) Ora, tale attribuzione appartiene al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del R.D. 21

agosto 1931, n. 1030.

 

 

7. È addetto al Consiglio di Stato un personale di segreteria e un personale subalterno nel numero, nei gradi, con le qualifiche e con gli stipendi indicati nelle tabelle allegate al R.D. 11 novembre 1923, n. 2395 (13).

 

(13) Vedi, ora, L. 10 aprile 1964, n. 193.

 

 

8. (Art. 20 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084). - I posti di segretario di sezione del Consiglio di Stato sono conferiti, su conforme proposta del consiglio di Presidenza, agli impiegati dei gradi nono e decimo del ruolo del personale di segreteria, che siano provvisti del titolo di studio prescritto per l'ammissione ai ruoli del gruppo B.

Qualora manchino impiegati del ruolo indicato che si trovino nelle condizioni in cui al precedente comma, i detti posti di segretario di sezione sono conferiti per concorso fra impiegati di qualsiasi amministrazione appartenenti ai ruoli del gruppo B, con le modalità che saranno stabilite mediante decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello delle finanze (13).

 

(13) Vedi, ora, L. 10 aprile 1964, n. 193.

 

 

9. (Art. 5 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 840). - Il Consiglio di Stato si divide in cinque sezioni (14). Le prime tre sono consultive e trattano gli affari relativi ai diversi Ministeri, secondo il riparto che sarà fissato annualmente con decreto reale.

Le altre due sezioni (14) costituiscono il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Il riparto dei ricorsi fra esse è devoluto al Presidente del Consiglio di Stato con l'assistenza dei presidenti delle sezioni medesime.

Ogni sezione è presieduta dal Presidente proprio. Il Presidente del Consiglio di Stato presiede le adunanze generali e le adunanze plenarie indicate nel secondo comma dell'art. 45, e può presiedere le sezioni consultive nelle quali reputi intervenire.

 

(14) Con D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 642, è stata istituita una sesta sezione con funzioni giurisdizionali.

L'art. 17, comma 28, L. 15 maggio 1997, n. 127, ha istituito una sezione consultiva per l'esame degli schemi di atti normativi per i quali il parere del Consiglio di Stato è prescritto per legge o è comunque richiesto dall'amministrazione.

(14) Con D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 642, è stata istituita una sesta sezione con funzioni giurisdizionali.

L'art. 17, comma 28, L. 15 maggio 1997, n. 127, ha istituito una sezione consultiva per l'esame degli schemi di atti normativi per i quali il parere del Consiglio di Stato è prescritto per legge o è comunque richiesto dall'amministrazione.

 

 

10. (Art. 6 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.) - Ciascuna sezione si compone di un presidente e di non meno di sette consiglieri. Assiste alle adunanze o alle udienze un segretario di sezione (15).

 

(15) Attualmente può assistere alle adunanze anche un altro dipendente appartenente al personale di segreteria, designato annualmente dal Presidente del Consiglio di Stato. Vedi l'art. 70, secondo comma, R.D. 21 aprile 1942, n. 444.

 

 

11. (Art. 7 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.) - I primi referendari, i referendari e i segretari sono assegnati a ciascuna sezione con ordinanza del Presidente del Consiglio di Stato.

A ciascuna delle sezioni giurisdizionali potranno essere destinati, quando occorre, anche più di uno fra primi referendari e referendari.

Tanto nelle sezioni consultive, quanto nelle giurisdizionali, i primi referendari e i referendari istruiscono gli affari che sono solo commessi, e ne riferiscono alla sezione, e, quando ne sia il caso, al Consiglio in adunanza generale. Ed hanno voto deliberativo, se siano relatori o vengano chiamati a supplire consiglieri assenti o impediti.

 

 

12. (Art. 8 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840). - Al principio di ogni anno sono designati, con decreto reale, il presidente e i consiglieri di ogni sezione, in modo però che in ciascuna sezione giurisdizionale almeno due e non più di quattro consiglieri siano mutati dalla composizione dell'anno precedente.

Ove manchi in qualche sezione il numero dei consiglieri necessario per deliberare, il Presidente del Consiglio supplisce con consiglieri appartenenti ad altre sezioni (16).

 

(16) Articolo così modificato dal R.D.L. 23 ottobre 1924, n. 1672, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 8 febbraio 1925, n. 88.

 

 

13. (Art. 9 del testo unico 17 agosto 1907 n. 638.) - La direzione del personale e del servizio interno nonché la corrispondenza col Ministero (17), spettano al Presidente.

 

(17) Ora, con la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del R.D. 21 agosto 1931, n. 1030.

 

 

TITOLO II

 

Capo I - Delle attribuzioni consultive del Consiglio di Stato.

 

 

14. (Art. 10 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.) - Il Consiglio di Stato:

1° dà parere sopra le proposte di legge e sugli affari di ogni natura, pei quali sia interrogato dai Ministri del Re;

2° formula quei progetti di legge ed i regolamenti che gli vengono commessi dal Governo.

 

 

15. (Art. 11 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.) - Quando il parere del Consiglio di Stato è richiesto per legge il decreto reale o ministeriale che ne consegue deve avere la formula «udito il parere del Consiglio di Stato».

 

 

16. (Art. 12 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840). - Il voto del Consiglio di Stato è richiesto:

1° sopra tutte le proposte di regolamenti che per l'art. 1, n. 7, del R.D. 14 novembre 1901, n. 466 (18), sono soggetti all'approvazione del Consiglio dei Ministri;

2° sulla esecuzione delle provvisioni ecclesiastiche, per le quali occorre il decreto reale;

3° sopra tutti i coordinamenti in testi unici di leggi o di regolamenti, salvo che non sia diversamente stabilito per legge;

4° sui ricorsi fatti al Re contro la legittimità dei provvedimenti amministrativi, sui quali siano esaurite o non possano proporsi domande di riparazione in via gerarchica (17/a);

5° sulle convenzioni o sui contratti da approvarsi per legge (18), o che importino impegni finanziari

che non trovano riscontro in impegni regolarmente assunti per legge;

6° in tutti gli altri casi in cui sia richiesto per legge.

Nei casi previsti al n. 4 di questo articolo, quando il provvedimento sia contrario al parere del Consiglio di Stato, deve farsi constare dal decreto reale che è stato pure udito il Consiglio dei ministri.

I ricorsi indicati al n. 4 del comma primo, non sono più ammessi dopo 180 giorni da quello in cui il ricorrente ebbe comunicazione del provvedimento: e devono essere notificati all'autorità che abbia emesso il provvedimento e a chi vi abbia interesse diretto nei modi stabiliti dal regolamento (19).

 

(18) Vedi, anche, gli artt. 1 e 2, L. 31 gennaio 1926, n. 100, recante disposizioni sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche.

(17/a) Vedi, ora, per la nuova disciplina del ricorso straordinario al Capo dello Stato il D.P.R. 24

novembre 1971, n. 1199.

(18) Vedi, anche, gli artt. 1 e 2, L. 31 gennaio 1926, n. 100, recante disposizioni sulla facoltà del

potere esecutivo di emanare norme giuridiche.

(19) Vedi, anche, gli artt. 47, 60 e 61, R.D. 21 aprile 1942, n. 444.

 

 

Capo II - Del modo di procedere nella trattazione degli affari consultivi.

 

 

17. (Art. 13 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.) - Il Consiglio di Stato, per l'esame degli affari sui quali è richiesto il suo parere, delibera in adunanza generale di tutti i suoi componenti o diviso per sezioni.

 

 

18. (Art. 14 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638) - Le adunanze generali sono convocate e presiedute dal Presidente del Consiglio e vi assiste il segretario generale.

 

 

19. (Art. 15 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.) - A render valide le deliberazioni, tanto nelle adunanze generali, quanto nelle adunanze di sezione, è necessaria la presenza almeno della metà del numero dei consiglieri che compongono il Consiglio o la sezione.

 

 

20. (Art. 16 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.) - Le deliberazioni si prendono a maggioranza

assoluta di voti. In caso di parità, il voto del Presidente ha la preponderanza.

 

 

21. (Art. 17 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.) - I Ministri possono intervenire, per gli affari consultivi, alle adunanze generali del Consiglio ed a quelle delle sezioni; o delegare Commissari per dare speciali informazioni sugli affari da trattarsi, o per manifestare gli intendimenti del Ministro sopra nuove leggi e regolamenti, dei quali sia commessa al Consiglio la compilazione.

 

 

22. (Art. 18 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.) - È in facoltà del Presidente, quando il Consiglio sia chiamato a dar parere sopra affari di natura mista o indeterminata, di formare Commissioni speciali, scegliendone i consiglieri nelle sezioni.

Potrà anche aggiungere alla sezione incaricata di esaminare determinati affari alcuni membri di altre sezioni, i quali, però, in questi casi, non hanno che voto consultivo.

In caso di assenza o d'impedimento di membri di una sezione il Presidente può provvisoriamente destinare a supplirli quelli di un'altra sezione.

 

 

23. (Art. 19 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.) - Dal regolamento del servizio interno sono determinati gli affari che debbono essere trattati dalle sezioni, cui spettano, e quelli in adunanza generale.

È sempre in facoltà del Ministro di esigere che dati affari siano trattati in adunanza generale, salvo il disposto dell'art. 33.

 

 

24. (Art. 20 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.) - Le proposte di leggi e di regolamenti, dopo essere state studiate e preparate nella sezione alla quale per loro natura appartengono, o nelle Commissioni speciali, sono esaminate e discusse in adunanza generale.

 

 

25. (Art 21 del testo unico 17 agosto 1907 n. 638.) - Avuto il parere di una sezione, il Ministro può,

salve le disposizioni dell'art. 33, richiedere al Presidente che l'affare sia riproposto all'esame dell'intero Consiglio e discusso in adunanza generale.

 

 

TITOLO III

 

Capo I - Delle attribuzioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

 

26. (Art. 22 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840). - Spetta al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale di decidere sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, contro atti e provvedimenti di un'autorità amministrativa o di un corpo amministrativo deliberante, che abbiano per oggetto un interesse d'individui o di enti morali giuridici; quando i ricorsi medesimi non siano di competenza dell'autorità giudiziaria, né si tratti di materia spettante alla giurisdizione od alle attribuzioni contenziose di corpi o collegi speciali.

Il ricorso, che non implichi incompetenza od eccesso di potere, non è ammesso contro le decisioni le quali concernano controversie doganali (20) oppure questioni sulla leva militare.

 

(20) La Corte Costituzionale, con sentenza 24 giugno 1958, n. 40, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 26 limitatamente alle «

controversie doganali», in riferimento all'art. 113, secondo comma, Cost.

 

 

27. (Art. 23 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; artt. 5 e 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n.

2840; art. 71 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161). - Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale decide pronunciando anche in merito:

1) dei sequestri di temporalità, dei provvedimenti concernenti le attribuzioni rispettive delle podestà civili ed ecclesiastiche, e degli atti provvisionali di sicurezza generale relativi a questa materia;

2) dei ricorsi per contestazioni fra Comuni di diverse Province per l'applicazione della tassa istituita dalla L. 11 agosto 1870, n. 5784, allegato O (21);

3) dei ricorsi per contestazioni sui confini di Comuni o di Province (22);

4) dei ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dei Tribunali che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico (22/cost);

5) dei ricorsi in materia di consorzi per strade, le quali tocchino il territorio di più Province;

6) dei ricorsi contro il diniego dell'autorizzazione a stare in giudizio ad enti morali giuridici, sottoposti alla tutela della pubblica amministrazione;

7) dei ricorsi sopra tutte le questioni che per leggi speciali non peranco abrogate nelle diverse Province del Regno siano state di competenza dei Consigli e delle Consulte di Stato;

8) dei ricorsi contro il decreto emanato dal Prefetto per provvedere, ai termini del terzo capoverso

dell'art. 132 della legge comunale e provinciale, T.U. 4 febbraio 1915, n. 148, all'amministrazione della proprietà od attività patrimoniali delle frazioni o agli interessi dei parrocchiani, che fossero in

opposizione con quelli del Comune o di altre frazioni del medesimo;

9) dei ricorsi in materia di consorzi per opere idrauliche per le quali provvede lo Stato in concorso

delle Province e degli enti interessati, o alle quali concorre lo Stato nell'interesse generale;

10) dei ricorsi in materia di concorso di spesa per opere di bonifica di prima categoria costruite dallo Stato direttamente o per sua concessione da enti o privati, nonché in materia di consorzi per opere di bonifica della stessa categoria, ai termini dell'art. 56, comma primo e secondo del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3256;

11) dei ricorsi intorno alla classificazione delle strade provinciali e comunali;

12) dei ricorsi contro provvedimenti della pubblica amministrazione in merito ad opere di privato interesse, esistenti o che potessero occorrere, attorno alle strade nazionali, od alla costruzione o

riparazione dei muri od altri sostegni attorno alle strade medesime;

13) dei ricorsi contro i provvedimenti del Prefetto e contro le deliberazioni in materia di apertura, ricostruzione o manutenzione delle strade comunali e provinciali;

14) dei ricorsi contro le deliberazioni in materia di pedaggi sui ponti e sulle strade provinciali e comunali;

15) dei ricorsi contro provvedimenti ordinati dal Prefetto a norma di quanto è prescritto nell'art. 378 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, sui lavori pubblici, relativi ad opere pubbliche delle

Province e dello Stato, eccettuati quelli indicati nella 2ª parte della lettera b) dell'art. 70 del R.D.L. 9

ottobre 1919, n. 2161 (23);

16) dei ricorsi contro le decisioni pronunziate dalle giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale nei casi in cui le giunte stesse esercitano giurisdizione anche nel merito (24);

17) dei ricorsi relativi a tutte le controversie, che da qualsiasi legge generale o speciale siano deferite alla giurisdizione del Consiglio di Stato anche per il merito.

Nulla è innovato, anche per le materie prevedute in questo articolo, alle disposizioni delle leggi vigenti, per quanto riguarda la competenza giudiziaria.

 

(21) Vedi però art. 289 T.U. 14 settembre 1931, n. 1175, sulla finanza locale.

(22) Vedi art. 267 T.U. della legge comunale e provinciale, approvata con R.D. 3 marzo 1934, n.

383.

(22/cost) La Corte costituzionale, con  sentenza 10-12 dicembre 1998, n. 406 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, primo comma, numero 4, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva  ordinanza 14-20 luglio 1999, n. 332 (Gazz. Uff. 28 luglio 1999, n. 30, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, primo comma, numero 4, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione.

(23) Vedi ora art. 143, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 sulle acque pubbliche e sugli impianti elettrici.

(24) Vedi anche artt. 1 e 4, R.D. 26 giugno 1924, n. 1058 sulla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

 

 

28. (Art. 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840). - Nelle materie in cui il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale non ha competenza esclusiva ai sensi dell'articolo seguente, esso è autorizzato a decidere di tutte le questioni pregiudiziali od incidentali relative a diritti la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale di sua competenza.

Su dette questioni pregiudiziali e incidentali, tuttavia, la efficacia della cosa giudicata rimane limitata alla questione principale decisa nel caso.

Restano sempre in esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria l'incidente di falso, e le questioni concernenti lo stato e la capacità di privati individui, salvo che si tratti della capacità a stare in giudizio.

 

 

29. (Art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840). - Sono attribuiti all'esclusiva giurisdizione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale:

1) i ricorsi relativi al rapporto d'impiego prodotti dagli impiegati dello Stato, degli enti od istituti pubblici sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dell'amministrazione centrale dello Stato o da agenti di ferrovie e tramvie concesse all'industria privata ai sensi dell'art. 15 del R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2311 (25), quando non si tratti di materia spettante alla giurisdizione della Corte dei conti o a quella di altri corpi o collegi speciali;

2) i ricorsi contro i provvedimenti che autorizzano o negano la fondazione di istituzioni pubbliche di

beneficenza, o di istituzioni pubbliche di istruzione e di educazione, o che ne approvano o modificano gli statuti;

3) i ricorsi relativi al concentramento, al raggruppamento, alla fusione, alla trasformazione, alla costituzione in consorzio o alla federazione delle istituzioni pubbliche indicate nel numero precedente o ad esse equiparate a norma dell'art. 91 della L. 17 luglio 1890, n. 6972; 4) le controversie tra lo Stato ed i suoi creditori riguardanti la interpretazione dei contratti di prestito pubblico, delle leggi relative a tali prestiti e delle altre sul debito pubblico; nonché le controversie indicate nell'art. 14 della L. 27 aprile 1885, n. 3048;

5) i ricorsi circa la competenza passiva delle spese ritenute rispettivamente obbligatorie per lo Stato, per la Provincia e per il Comune, ai termini delle leggi vigenti in materia di sanità pubblica;

6) i ricorsi in materia di spedalità e di ricovero degli inabili al lavoro;

7) le controversie relative alle spese per gli alienati previste dall'art. 7 (primo comma) della L. 14 febbraio 1904, n. 36;

8) i ricorsi contro il decreto del Prefetto che, in seguito al reclamo di parte o d'ufficio, abbia provveduto per regolare o vietare l'esercizio d'industrie insalubri o pericolose ai termini degli artt. 32, 33 e 34 della legge sulla pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144 (26), e dell'art. 68 della legge sanitaria, T.U. 1° agosto 1907, n. 636 (27);

9) i ricorsi contro le decisioni delle giunte provinciali amministrative emesse in materia di loro esclusiva giurisdizione.

I ricorsi previsti dai nn. 1, 6 e 7 del presente articolo sono ammessi soltanto per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge.

Su quelli previsti dai nn. 2, 3, 4, 5, 8 e 9, il Consiglio di Stato pronunzia anche in merito, salvo pei ricorsi di cui al n. 9 quanto è disposto in contrario dal secondo comma dell'art. 22 del testo unico delle leggi sulla giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

 

(25) Per l'art. 10, R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, le controversie del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna concesse all'industria privata appartengono alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, dinanzi alla quale il processo si svolge con il rito delle controversie individuali di lavoro. Per i ricorsi contro le decisioni del Consiglio di disciplina (articolo 58, R.D. 8 gennaio 1931, n. 148), è tuttora competente il Consiglio di Stato. La L. 24 maggio 1952, n. 628, ha esteso tale norma al personale delle filovie urbane ed extraurbane, nonché delle autolinee urbane.

(26) Ora, artt. 64 e 65, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di P.S.

(27) Ora, artt. 216 e 217, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie.

 

 

30. (Art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840). - Nelle materie deferite alla esclusiva giurisdizione del Consiglio di Stato, questo conosce anche di tutte le questioni relative a diritti.

Restano, tuttavia, sempre riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni attinenti a diritti patrimoniali conseguenziali alla pronunzia di legittimità dell'atto o provvedimento contro cui si ricorre, nonché le questioni pregiudiziali concernenti lo Stato e la capacità dei privati individui, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso.

 

 

31. (Penultimo comma degli artt. 22 e 23 del T.U. 17 agosto 1907, n. 638.) - Il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale non è ammesso se trattasi di atti o provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico.

 

 

32. (Art. 24 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; art. 12 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840). - Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale pronunzia sui ricorsi attribuiti alla sua competenza, a norma dei precedenti articoli, con decisioni motivate, in conformità delle leggi che regolano la materia cui si riferisce l'oggetto del ricorso, in quanto non siano contrarie alle disposizioni della presente legge.

 

 

33. (Art. 25 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; art. 12 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840). - Negli affari che, a norma della presente legge, possono formare oggetto di ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, il Governo, avuto il parere della sezione competente, non può richiedere, in via amministrativa, l'esame del Consiglio di Stato in adunanza generale.

Col preventivo assenso scritto di coloro ai quali il provvedimento direttamente si riferisce, può invece provocare la decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Ma se essi si rifiutino, si intenderà che vi abbiano rinunziato (28).

 

(28) Vedi anche art. 5, R.D. 17 agosto 1907, n. 642.

 

 

34. (Art. 26 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; art. 12 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840). - Quando la legge non prescrive altrimenti, il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale non è ammesso se non contro il provvedimento definitivo, emanato in sede amministrativa, sul ricorso presentato in via gerarchica, salva la facoltà dell'assegnazione di un breve termine per riprodurre all'autorità gerarchica competente il ricorso proposto, per errore ritenuto scusabile contro provvedimenti non definitivi (29).

Tale ricorso non è più ammesso, quando contro il provvedimento definitivo, siasi presentato ricorso al Re in sede amministrativa, secondo la legge vigente (29/a).

Tuttavia quando il provvedimento si riferisce direttamente ad altri interessati, il ricorso al Re non può essere proposto se non siano decorsi i termini per impugnare il provvedimento stesso in sede giurisdizionale; ovvero quando nessuno degli interessati abbia dichiarato, entro quindici giorni dalla ricevuta comunicazione del ricorso al Re, di fare opposizione. In caso contrario il giudizio avrà luogo in sede giurisdizionale (29/a).

 

(29) Comma così modificato dall'art. 1, R.D.L. 23 ottobre 1924, n. 1672, il quale è stato modificato e convertito in legge dalla L. 8 febbraio 1925, n. 88.

(29/a) Con sentenza 24 gennaio-1 febbraio 1964, n. 1, pubblicata nella Gazz. Uff. 8 febbraio 1964, n. 34, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo e del terzo comma dell'art. 34, in quanto il procedimento per la proposizione e la risoluzione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica non assicura ai controinteressati la possibilità della tutela giurisdizionale.(29/a) Con sentenza 24 gennaio-1 febbraio 1964, n. 1, pubblicata nella Gazz. Uff. 8 febbraio 1964, n. 34, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo e del terzo comma dell'art. 34, in quanto il procedimento per la proposizione e la risoluzione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica non assicura ai controinteressati la possibilità della tutela giurisdizionale.

 

 

Capo II - Del procedimento dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

 

35. (Art. 27 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; art. 12 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840). - I ricorsi presentati al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale sono sottoscritti dalle parti ricorrenti o da una di esse e firmati da un avvocato ammesso al patrocinio in Corte di cassazione. Se la parte non ha sottoscritto, l'avvocato che firma in suo nome deve essere munito di mandato speciale.

Il ricorrente, che non abbia eletto, nel ricorso, domicilio in Roma, si intenderà averlo eletto, per gli atti e gli effetti del ricorso, presso la segreteria del Consiglio di Stato.

 

 

36. (Art. 28 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; art. 12 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840). - Fuori dei casi nei quali i termini siano fissati dalle leggi speciali, relative alla materia del ricorso, il termine per ricorrere al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale è di giorni 60 (30) dalla data in cui la decisione amministrativa sia stata notificata nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento, o dalla data in cui risulti che l'interessato ne ha avuta piena cognizione. Se il ricorrente ha dichiarato di accettare, a norma dell'art. 33, che l'affare sia proposto alla decisione del Consiglio di Stato, il termine è di giorni 30 dalla data della dichiarazione (31).

Il ricorso è diretto al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e deve essere, nei termini suddetti, notificato tanto all'autorità dalla quale è emanato l'atto o il provvedimento impugnato, quanto alle persone, alle quali l'atto o il provvedimento direttamente si riferisce, salvo la possibilità di rinnovare o integrare la notificazione, secondo le norme da stabilirsi col regolamento, nei casi di errore che dalla sezione sia ritenuto scusabile (32).

I termini per ricorrere e per controricorrere sono aumentati di 30 giorni, se le parti o alcune di esse, risiedono in altro Stato d'Europa, e di 90, se risiedono fuori d'Europa.

L'originale ricorso, con la prova delle eseguite notificazioni e coi documenti sui quali si fonda, deve essere dal ricorrente, entro 30 giorni successivi alle notificazioni medesime, depositato, insieme all'atto o provvedimento impugnato, nella segreteria del Consiglio di Stato.

I termini ed i modi prescritti in quest'articolo per la notificazione ed il deposito del ricorso debbono osservarsi a pena di decadenza.

 

(30) Il termine è ridotto a 30 giorni per i ricorsi di appello contro le decisioni della G.P.A., in tema di

spese facoltative e sovrimposte comunali e provinciali (artt. 306 e 316 T.U. 3 marzo 1934, n. 383,

sulle leggi comunali e provinciali.

(31) Comma così modificato dall'art. 1, R.D.L. 23 ottobre 1924, n. 1672, il quale è stato modificato e convertito in legge dalla L. 8 febbraio 1925, n. 88.

(32) Comma così modificato dal R.D.L. 23 ottobre 1924, n. 1672, convertito, con modificazioni, in

legge dalla L. 8 febbraio 1925, n. 88.

 

 

37. (Art. 29 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.) - Nel termine di 30 giorni successivi a quello assegnato per il deposito del ricorso, l'autorità e le parti, alle quali il ricorso fosse stato notificato, possono presentare memorie, fare istanze, produrre documenti, e anche un ricorso incidentale, con le stesse forme prescritte per il ricorso (33).

La notificazione del ricorso incidentale sarà fatta nei modi prescritti per il ricorso principale, presso il domicilio eletto, all'avvocato che ha firmato il ricorso stesso.

L'originale del ricorso incidentale, con la prova delle eseguite notificazioni e coi documenti, deve essere depositato in segreteria nel termine di giorni 10.

Se colui che vuole produrre il ricorso incidentale risiede all'estero, il termine per la notificazione è aumentato nella misura indicata al capoverso secondo dell'art. 36.

I termini e i modi prescritti nel presente articolo per la notificazione e il deposito del ricorso incidentale debbono osservarsi a pena di decadenza.

Il ricorso incidentale non è efficace, se venga prodotto dopo che siasi rinunziato al ricorso principale, o se questo venga dichiarato inammissibile, per essere stato proposto fuori termine.

 

(33) Vedi anche artt. 22 e 44, R.D. 17 agosto 1907, n. 642.

 

 

38. (Art. 30 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.) - Nei casi di urgenza, il Presidente del Consiglio di Stato può abbreviare i termini prescritti per il deposito del ricorso stesso, per la presentazione e il deposito del ricorso incidentale.

Per gravi motivi può anche prorogarli.

Nell'uno e nell'altro caso, dovrà essere abbreviato o prorogato, in eguale misura, il termine per la presentazione delle memorie e la produzione dei documenti relativi al ricorso principale e a quello incidentale (34).

 

(34) Vedi anche art. 20, R.D. 17 agosto 1907, n. 642.

 

 

39. (Art. 31 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.) - I ricorsi in via contenziosa non hanno effetto sospensivo. Tuttavia la esecuzione dell'atto o del provvedimento può essere sospesa per gravi ragioni, con decreto motivato dalla sezione sopra istanza del ricorrente (35).

 

(35) Le modifiche apportate a questo articolo dal R.D.L. 23 ottobre 1924, n. 1672, sono state

abrogate dalla L. 8 febbraio 1925, n. 88. Vedi, anche, art. 10, L. 21 dicembre 1950, n. 1018.

 

 

40. (Art. 10 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840). - Le parti in causa o la pubblica amministrazione dovranno domandare, con separate istanze, ai presidenti delle sezioni contenziose, la fissazione dell'udienza per la discussione dei ricorsi.

I ricorsi si avranno per abbandonati, se per il corso di due anni non sia fatto alcun atto di procedura (36).

 

(36) Articolo così modificato dalla L. 8 febbraio 1925, n. 88. Il termine è stato ridotto ad anni due

dall'art. 6, L. 21 dicembre 1950, n. 1018. Il citato art. 6 inoltre dispone: «Tale termine si applica anche ai ricorsi pendenti. Tuttavia le parti in causa, anche se sia scaduto il termine anzidetto possono impedire la perenzione, compiendo atti di procedura entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre la scadenza del triennio previsto dal citato art. 40 del testo unico».

 

 

41. (Art. 33 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; art. 8, penul. comma, e art. 11 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840). - Nel giorno fissato per la discussione del ricorso, il consigliere incaricato fa, in udienza pubblica, la relazione dell'affare. Dopo la relazione, se le parti si facciano rappresentare da un avvocato, questo può essere ammesso a svolgere succintamente il proprio assunto.

L'autorità che ha emanato il provvedimento impugnato può farsi rappresentare dall'avvocatura erariale (37) o da un Commissario scelto fra i direttori od ispettori generali dei Ministeri o tra i primi referendari o referendari del Consiglio di Stato, che non siano addetti alla sezione.

La polizia delle udienze, l'ordine della discussione e delle deliberazioni e la pronunziazione delle decisioni sono regolate dalle disposizioni del Codice di procedura civile.

Oltre i casi previsti in altre leggi, i ricorsi indicati al n. 6 dell'art. 27 e quelli indicati ai nn. 6 e 7 dell'art. 29 sono trattati e decisi in Camera di consiglio, sulle memorie delle parti.

 

(37) Ora, Avvocatura dello Stato.

 

 

42. (Art. 34 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; art. 62 del R. decreto 26 ottobre 1923, n. 2275). - I ricorsi principali e incidentali, le memorie, gli atti e i documenti che si producono in sede giurisdizionale, sono soggetti alle prescrizioni sancite nelle leggi sul bollo (38), per gli affari da trattarsi in sede di giustizia amministrativa.

Gli originali delle decisioni e dei provvedimenti giurisdizionali di qualsivoglia natura emessi dal Consiglio di Stato sono esenti da bollo, ma le parti ricorrenti sono obbligate a pagare all'ufficio del registro, senza riguardo al numero dei fogli, una tassa di bollo di lire 40 per ciascun ricorso principale e di lire 18 per ciascuna domanda incidentale di sospensione, salvo rimborso a carico delle parti soccombenti che siano condannate alla rifusione delle spese (39). Le tasse suddette sono comprensive dell'addizionale.

La presentazione dei ricorsi principali, compresi quelli per revocazione, e delle domande di sospensione si ha per non eseguita se non sia accompagnata dalla bolletta di ricevuta della tassa, indicata nel comma precedente. In caso di inadempimento a tale prescrizione la sezione, cui sono stati rimessi i ricorsi, ne dichiara in Camera di consiglio la decadenza.

La tassa è irripetibile anche in caso di rinunzia.

Gli atti indicati nel presente articolo non sono soggetti a tassa di registro.

 

(38) Vedi D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492 (Tariffa allegato A, parte I, n. 43) e L. 5 dicembre 1964, n. 1267.

(39) Vedi, ora, art. 7, L. 21 dicembre 1950, n. 1018, che, per il ricorso principale e la domanda incidentale di sospensione, ha istituito una tassa fissa di lire 2.000. Tale importo è stato, poi, elevato a lire 3.000 dall'art. 4, L. 25 aprile 1957, n. 283. Vedi, peraltro, l'art. 240, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

 

 

43. (Art. 35 del testo Unico 17 agosto 1907, n. 638.) - Le decisioni in sede giurisdizionale, salvo il disposto dell'art. 45, sono prese con l'intervento di sette votanti a maggioranza assoluta di voti.

Non possono prendere parte alle decisioni i consiglieri che avessero concorso a dar parere, nella

sezione consultiva, sull'affare che forma oggetto di ricorso.

 

 

44. (Art. 36 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; art. 12 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840). - Se la sezione, a cui è stato rimesso il ricorso riconosce che l'istruzione dell'affare è incompleta, o che i fatti affermati nell'atto o provvedimento impugnato sono in contraddizione coi documenti, può richiedere all'amministrazione interessata nuovi schiarimenti o documenti: ovvero ordinare all'amministrazione medesima di fare nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed anche a produrre determinati documenti, ovvero disporre consulenza tecnica (39/a) (39/b).

Nei giudizi di merito il Consiglio di Stato può inoltre ordinare qualunque altro mezzo istruttorio, nei modi determinati dal regolamento di procedura.

La decisione sui mezzi istruttori, compresa la consulenza tecnica, è adottata dal presidente della sezione o da un magistrato da lui delegato ovvero dal collegio mediante ordinanza con la quale è contestualmente fissata la data della successiva udienza di trattazione del ricorso (40).

 

(39/a) Con sentenza 10 aprile 1987, n. 146 (Gazz. Uff. 29 aprile 1987, n. 18 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 44, primo comma, del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 e 26 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, e 7, primo comma, della L. 6 dicembre 1971, n. 1034 nei limiti in cui li richiama, nella parte in cui, nelle controversie di impiego di dipendenti dello Stato e di enti, riservate alla giurisdizione esclusiva amministrativa, non consentono l'esperimento dei mezzi istruttori previsti negli artt. 421, comma da 2 a 4, 422, 424 e 425, del c.p.c. novellati in virtù della L. 11 agosto 1973, n. 533.

(39/b) Comma così modificato dall'art. 16, L. 21 luglio 2000, n. 205.

(40) Comma aggiunto prima dal R.D.L. 23 ottobre 1924, n. 1672, convertito con modificazioni, in legge dalla L. 8 febbraio 1925, n. 88 e poi così sostituito dall'art. 1, L. 21 luglio 2000, n. 205.

 

 

45. (Art. 37 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; art. 13 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840). - Se il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale riconosce infondato il ricorso, lo rigetta. Se accoglie il ricorso per motivi di incompetenza annulla l'atto e rimette l'affare all'autorità competente.

Se accoglie il ricorso per altri motivi, nei casi previsti dall'art. 26 e dai nn. 1, 6 e 7, dell'art. 29, annulla l'atto o provvedimento, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa; e negli altri casi, ove non dichiari inammissibile il ricorso, decide anche nel merito.

La sezione, se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo o possa dar luogo a contrasti giurisprudenziali, con ordinanza emanata su richiesta delle parti o di ufficio può rimettere il ricorso all'Adunanza plenaria (41).

Prima della decisione il Presidente del Consiglio di Stato, su richiesta delle parti o d'ufficio può deferire all'adunanza plenaria qualunque ricorso che renda necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza (41).

Le norme del procedimento sono determinate nel regolamento (42).

 

(41) Comma così sostituito dall'art. 5, L. 21 dicembre 1950, n. 1018.

(41) Comma così sostituito dall'art. 5, L. 21 dicembre 1950, n. 1018.

(42) Vedi gli artt. 70-80, R.D. 17 agosto 1907, n. 642.

 

 

46. (Art. 38 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.) - Contro le decisioni delle sezioni è ammesso il ricorso di revocazione nei casi stabiliti dal Codice di procedura civile.

 

 

47. (Art. 39 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.) - L'incompetenza per ragioni di materia può essere opposta e dichiarata in qualunque stato della causa. La sezione, avanti la quale pende il ricorso, può dichiararla anche di ufficio.

 

 

48. (Art. 40 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.) - Le decisioni pronunziate in sede giurisdizionale possono, agli effetti della L. 31 marzo 1877, n. 3761, essere impugnate con ricorso per cassazione.

Tale ricorso tuttavia è proponibile soltanto per assoluto difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato.

 

 

49. (Art. 26 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840). - Dove le leggi speciali ammettono il ricorso alla IV sezione del Consiglio di Stato, il giudizio del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale deve intendersi limitato alla sola legittimità, e dove ammettono il ricorso alla V sezione, deve intendersi che il giudizio predetto sia estensibile anche al merito.

 

 

Disposizioni transitorie e finali.

 

 

50. (Comma 2° dell'art. 25 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840). - Nella prima attuazione dell'organico approvato con R.D. 11 novembre 1923, n. 2395, i posti di primo referendario al Consiglio di Stato saranno conferiti a scelta del Ministro dell'interno.

 

 

51. (Art. 206 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395). - Agli attuali Presidente e presidenti di sezione del Consiglio di Stato sarà corrisposto, quando siano collocati a riposo e sino al compimento dei settantatrè anni di età, un assegno personale pari alla differenza fra lo stipendio percepito prima dell'attuazione del R.D. 11 novembre 1923, n. 2395, aumentato dell'assegno temporaneo mensile di cui al R.D. 12 novembre 1922, n. 1477 e dell'indennità di carica e la pensione.

 

 

52. (Art. 10 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 165). - Per il patrocinio dei ricorrenti presso il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale in quanto alle vertenze riguardanti gli affari delle nuove Province, nulla è innovato a ciò che dispone l'art. 11 del R.D. 22 luglio 1920, n. 1049.

Resta però fermo quanto è prescritto dall'ultimo capoverso dell'art. 34 circa la elezione del domicilio.

 

 

53. (Art. 27 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840). - Con regi decreti, a proposizione del Ministro per l'interno, sentito il Consiglio di Stato, saranno determinate le norme del procedimento da seguirsi avanti al Consiglio di Stato e alla Giunta provinciale amministrativa, in sede giurisdizionale, in quanto non siasi provveduto con la presente legge e sarà provveduto altresì a quanto altro possa occorrere per la esecuzione della legge medesima.

 

 

54. (Art. 28 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840). - Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

 

 

55. (Art. 49 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.) - Un regolamento di servizio interno è approvato con decreto reale.

 

 

56. (Art. 30 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840). - La presente legge andrà in vigore col 1°

luglio 1924.