Aggiornamento
alla GU 17/10/2000
R.D.
26 giugno 1924, n. 1054 (1).
Approvazione
del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato (1/a).
(1)
Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 luglio 1924, n. 158.
(1/a)
Vedi, anche, la L. 6 dicembre 1971, n. 1034.
È
approvato il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, annesso al
presente decreto, visto, d'ordine nostro, del Ministro proponente.
TITOLO
I
Della
composizione del Consiglio di Stato
1.
(Artt. 1, 2 e 3 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; art. 20 del R. decreto
30 dicembre 1923, n. 3084, e tabella n. 41, allegato II, del R. decreto 11
novembre 1923, n. 2395). - Il Consiglio di Stato si compone del Presidente, di
cinque presidenti di sezione, di cinquanta consiglieri, di un segretario
generale, di due primi referendari, di tre referendari e di cinque segretari di
sezione (2).
Il
Presidente del Consiglio di Stato, i presidenti di sezione ed i consiglieri
sono nominati per decreto reale, proposto dal Ministro per l'interno (3), dopo
deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Le
funzioni di segretario generale sono conferite per incarico, con decreto del
Presidente del Consiglio di Stato, ad un referendario o ad un primo
referendario (4).
Ove
le esigenze del servizio lo richiedano, il Presidente del Consiglio di Stato
può conferire l'incarico ad un consigliere (5).
Le
promozioni al grado di primo referendario e le nomine a referendario hanno
luogo in conformità dell'articolo seguente (5/a).
(2)
Vedi, ora, la tabella dei posti in organico allegata alla L. 21 dicembre 1950,
n. 1018. Per il personale di segreteria, vedi L. 10 aprile 1964, n. 193. Per il
nuovo ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di
segreteria, vedi la L. 27 aprile 1982, n. 186.
(3)
Ora, con decreto presidenziale su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri ai sensi del R.D. 21 agosto 1931, n. 1030 e del R.D.L. 16 maggio 1944,
n. 136.
(4)
Comma così sostituito dall'art. 4, L. 24 marzo 1932, n. 270, che soppresse,
nell'organico, il posto di segretario generale.
(5)
Comma aggiunto dall'art. 4, L. 24 marzo 1932, n. 270.
(5/a)
Vedi il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 579.
2.
(Artt. 24 e 25 del R. decreto del 30 dicembre 1923, n. 2840; art. 14, comma 2°
del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395). - Le promozioni al grado di primo
referendario hanno luogo per decreto reale e sono conferite, per merito
comparativo, previa designazione del Consiglio di presidenza, a referendari i
quali abbiano almeno due anni di anzianità di grado.
I
posti di referendario al Consiglio di Stato sono conferiti in base a concorso
per titoli e per esame tra i funzionari appartenenti all'amministrazione dello
Stato, compresi quelli dei due rami del Parlamento, di grado non inferiore
all'ottavo, appartenenti a carriere per l'ammissione alle quali sia richiesta
la laurea in giurisprudenza (6).
Con
decreto del Ministro per l'interno (7) sono stabilite le modalità del concorso.
(6)
Comma così modificato dall'art. 1, R.D.L. 23 ottobre 1924, n. 1672, convertito
con modificazioni in legge dalla L. 8 febbraio 1925, n. 88.
(7)
Ora, Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del R.D.L. 21 agosto 1931,
n. 1030.
3.
(Art. 3 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; art. 4 e seguenti del R.
decreto 11 novembre 1923, n. 2395; art. 1, comma 3°, del R. decreto-legge 3
giugno 1920, n. 768). - Gli stipendi del personale indicato negli articoli
precedenti sono determinati dalle tabelle annesse al R.D. 11 novembre 1923, n.
2395 (8).
Il
funzionario chiamato a coprire il posto di segretario generale al Consiglio di
Stato, se è fornito di
stipendio
superiore, conserva la differenza di stipendio a titolo di assegno personale,
valutabile agli effetti della pensione (9).
(8)
.
(9)
Comma da ritenersi abrogato per effetto della L. 24 marzo 1932, n. 270, che
soppresse, nell'organico, la carica di segretario generale.
4.
(Art. 23 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840). - La metà dei posti che si
rendono vacanti nel ruolo dei consiglieri di Stato, deve essere conferita al
personale della magistratura che abbia prestato non meno di quattro anni di
effettivo servizio complessivamente nei gradi di referendario e di primo
referendario (5/a) (10).
(5/a)
Vedi il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 579.
(10)
Così sostituito dall'art. 4, R.D.L. 6 febbraio 1929, n. 478. Vedi, anche l'art.
4, L. 21 dicembre
1950,
n. 1018.
5.
(Art. 4 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638, art. 205 del R. decreto 11
novembre 1923, n. 2395). - I presidenti e i consiglieri di Stato non possono
essere rimossi, né sospesi, né collocati a riposo d'ufficio, né allontanati in
qualsivoglia altro modo, se non nei casi e con l'adempimento delle condizioni
seguenti:
1°
non possono essere destinati ad altro pubblico ufficio, se non con loro
consenso;
2°
non possono essere collocati a riposo di ufficio, se non quando, per infermità
o per debolezza di mente, non siano più in grado di adempiere convenientemente
ai doveri della carica;
3°
non possono essere sospesi, se non per negligenza nell'adempimento dei loro
doveri o per irregolare e censurabile condotta;
4°
non possono essere rimossi dall'ufficio, se non quando abbiano ricusato di
adempiere ad un dovere del proprio ufficio imposto dalle leggi o dai
regolamenti; quando abbiano dato prova di abituale negligenza, ovvero, con
fatti gravi, abbiano compromessa la loro riputazione personale o la dignità del
collegio al quale appartengono.
I
provvedimenti preveduti nei paragrafi 2, 3 e 4 di questo articolo debbono
essere emanati per decreto reale, sopra proposta motivata del Ministro per
l'interno (11), udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale e dopo
deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Il
limite di età per il collocamento a riposo per il Presidente, dei presidenti di
sezione, dei consiglieri del Consiglio di Stato, è fissato al compimento degli
anni settanta.
(11)
Ora, tale attribuzione appartiene al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi del R.D. 21
agosto
1931, n. 1030.
6.
(Art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840; art. 1 del R. decreto-legge 9
maggio 1920, n.
762).
- Oltre ai casi stabiliti per legge o regolamento i presidenti ed i consiglieri
del Consiglio di Stato non possono ricevere o accettare incarichi o missioni
estranee alle normali loro attribuzioni se non per deliberazione del Consiglio
dei Ministri. Essi possono far parte anche di altri corpi consultivi della amministrazione
centrale, ma devono astenersi dal voto in tutti i casi nei quali debba essere
udito anche il Consiglio di Stato, salvo che trattisi dell'esame di schemi di
norme legislative o regolamentari (12).
I
Consiglieri di Stato destinati ad altri uffici o investiti di speciali
incarichi o missioni, anche se collocati fuori ruolo, potranno, in deroga ad
ogni altra contraria disposizione, essere chiamati a partecipare ai lavori del
Consiglio di Stato, sempre che il Ministro per l'interno (11), udito il
Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato, riconosca che non vi sia alcuna
ragione di incompatibilità.
(12)
Comma così modificato dal R.D.L. 23 ottobre 1924, n. 1672, convertito con
modificazioni, in
legge
della L. 8 febbraio 1925, n. 88.
(11)
Ora, tale attribuzione appartiene al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi del R.D. 21
agosto
1931, n. 1030.
7.
È addetto al Consiglio di Stato un personale di segreteria e un personale
subalterno nel numero, nei gradi, con le qualifiche e con gli stipendi indicati
nelle tabelle allegate al R.D. 11 novembre 1923, n. 2395 (13).
(13)
Vedi, ora, L. 10 aprile 1964, n. 193.
8.
(Art. 20 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084). - I posti di segretario di sezione
del Consiglio di Stato sono conferiti, su conforme proposta del consiglio di
Presidenza, agli impiegati dei gradi nono e decimo del ruolo del personale di
segreteria, che siano provvisti del titolo di studio prescritto per
l'ammissione ai ruoli del gruppo B.
Qualora
manchino impiegati del ruolo indicato che si trovino nelle condizioni in cui al
precedente comma, i detti posti di segretario di sezione sono conferiti per
concorso fra impiegati di qualsiasi amministrazione appartenenti ai ruoli del
gruppo B, con le modalità che saranno stabilite mediante decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con quello delle finanze (13).
(13)
Vedi, ora, L. 10 aprile 1964, n. 193.
9.
(Art. 5 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; art. 1 del R. decreto 30 dicembre
1923, n. 840). - Il Consiglio di Stato si divide in cinque sezioni (14). Le
prime tre sono consultive e trattano gli affari relativi ai diversi Ministeri,
secondo il riparto che sarà fissato annualmente con decreto reale.
Le
altre due sezioni (14) costituiscono il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale. Il riparto dei ricorsi fra esse è devoluto al Presidente del
Consiglio di Stato con l'assistenza dei presidenti delle sezioni medesime.
Ogni
sezione è presieduta dal Presidente proprio. Il Presidente del Consiglio di
Stato presiede le adunanze generali e le adunanze plenarie indicate nel secondo
comma dell'art. 45, e può presiedere le sezioni consultive nelle quali reputi
intervenire.
(14)
Con D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 642, è stata istituita una sesta sezione con
funzioni giurisdizionali.
L'art.
17, comma 28, L. 15 maggio 1997, n. 127, ha istituito una sezione consultiva
per l'esame degli schemi di atti normativi per i quali il parere del Consiglio
di Stato è prescritto per legge o è comunque richiesto dall'amministrazione.
(14)
Con D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 642, è stata istituita una sesta sezione con
funzioni giurisdizionali.
L'art.
17, comma 28, L. 15 maggio 1997, n. 127, ha istituito una sezione consultiva
per l'esame degli schemi di atti normativi per i quali il parere del Consiglio
di Stato è prescritto per legge o è comunque richiesto dall'amministrazione.
10.
(Art. 6 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.) - Ciascuna sezione si compone
di un presidente e di non meno di sette consiglieri. Assiste alle adunanze o
alle udienze un segretario di sezione (15).
(15)
Attualmente può assistere alle adunanze anche un altro dipendente appartenente
al personale di segreteria, designato annualmente dal Presidente del Consiglio
di Stato. Vedi l'art. 70, secondo comma, R.D. 21 aprile 1942, n. 444.
11.
(Art. 7 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.) - I primi referendari, i
referendari e i segretari sono assegnati a ciascuna sezione con ordinanza del
Presidente del Consiglio di Stato.
A
ciascuna delle sezioni giurisdizionali potranno essere destinati, quando
occorre, anche più di uno fra primi referendari e referendari.
Tanto
nelle sezioni consultive, quanto nelle giurisdizionali, i primi referendari e i
referendari istruiscono gli affari che sono solo commessi, e ne riferiscono
alla sezione, e, quando ne sia il caso, al Consiglio in adunanza generale. Ed
hanno voto deliberativo, se siano relatori o vengano chiamati a supplire
consiglieri assenti o impediti.
12.
(Art. 8 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; art. 3 del R. decreto 30
dicembre 1923, n. 2840). - Al principio di ogni anno sono designati, con
decreto reale, il presidente e i consiglieri di ogni sezione, in modo però che
in ciascuna sezione giurisdizionale almeno due e non più di quattro consiglieri
siano mutati dalla composizione dell'anno precedente.
Ove
manchi in qualche sezione il numero dei consiglieri necessario per deliberare,
il Presidente del Consiglio supplisce con consiglieri appartenenti ad altre
sezioni (16).
(16)
Articolo così modificato dal R.D.L. 23 ottobre 1924, n. 1672, convertito in
legge, con modificazioni, dalla L. 8 febbraio 1925, n. 88.
13.
(Art. 9 del testo unico 17 agosto 1907 n. 638.) - La direzione del personale e
del servizio interno nonché la corrispondenza col Ministero (17), spettano al
Presidente.
(17)
Ora, con la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del R.D. 21 agosto
1931, n. 1030.
TITOLO
II
Capo
I - Delle attribuzioni consultive del Consiglio di Stato.
14.
(Art. 10 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.) - Il Consiglio di Stato:
1°
dà parere sopra le proposte di legge e sugli affari di ogni natura, pei quali
sia interrogato dai Ministri del Re;
2°
formula quei progetti di legge ed i regolamenti che gli vengono commessi dal
Governo.
15.
(Art. 11 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.) - Quando il parere del
Consiglio di Stato è richiesto per legge il decreto reale o ministeriale che ne
consegue deve avere la formula «udito il parere del Consiglio di Stato».
16.
(Art. 12 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; art. 4 del R. decreto 30
dicembre 1923, n. 2840). - Il voto del Consiglio di Stato è richiesto:
1°
sopra tutte le proposte di regolamenti che per l'art. 1, n. 7, del R.D. 14
novembre 1901, n. 466 (18), sono soggetti all'approvazione del Consiglio dei
Ministri;
2°
sulla esecuzione delle provvisioni ecclesiastiche, per le quali occorre il
decreto reale;
3°
sopra tutti i coordinamenti in testi unici di leggi o di regolamenti, salvo che
non sia diversamente stabilito per legge;
4°
sui ricorsi fatti al Re contro la legittimità dei provvedimenti amministrativi,
sui quali siano esaurite o non possano proporsi domande di riparazione in via
gerarchica (17/a);
5°
sulle convenzioni o sui contratti da approvarsi per legge (18), o che importino
impegni finanziari
che
non trovano riscontro in impegni regolarmente assunti per legge;
6°
in tutti gli altri casi in cui sia richiesto per legge.
Nei
casi previsti al n. 4 di questo articolo, quando il provvedimento sia contrario
al parere del Consiglio di Stato, deve farsi constare dal decreto reale che è
stato pure udito il Consiglio dei ministri.
I
ricorsi indicati al n. 4 del comma primo, non sono più ammessi dopo 180 giorni
da quello in cui il ricorrente ebbe comunicazione del provvedimento: e devono
essere notificati all'autorità che abbia emesso il provvedimento e a chi vi
abbia interesse diretto nei modi stabiliti dal regolamento (19).
(18)
Vedi, anche, gli artt. 1 e 2, L. 31 gennaio 1926, n. 100, recante disposizioni
sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche.
(17/a)
Vedi, ora, per la nuova disciplina del ricorso straordinario al Capo dello
Stato il D.P.R. 24
novembre
1971, n. 1199.
(18)
Vedi, anche, gli artt. 1 e 2, L. 31 gennaio 1926, n. 100, recante disposizioni
sulla facoltà del
potere
esecutivo di emanare norme giuridiche.
(19)
Vedi, anche, gli artt. 47, 60 e 61, R.D. 21 aprile 1942, n. 444.
Capo
II - Del modo di procedere nella trattazione degli affari consultivi.
17.
(Art. 13 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.) - Il Consiglio di Stato, per
l'esame degli affari sui quali è richiesto il suo parere, delibera in adunanza
generale di tutti i suoi componenti o diviso per sezioni.
18.
(Art. 14 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638) - Le adunanze generali sono
convocate e presiedute dal Presidente del Consiglio e vi assiste il segretario
generale.
19.
(Art. 15 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.) - A render valide le
deliberazioni, tanto nelle adunanze generali, quanto nelle adunanze di sezione,
è necessaria la presenza almeno della metà del numero dei consiglieri che
compongono il Consiglio o la sezione.
20.
(Art. 16 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.) - Le deliberazioni si
prendono a maggioranza
assoluta
di voti. In caso di parità, il voto del Presidente ha la preponderanza.
21.
(Art. 17 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.) - I Ministri possono
intervenire, per gli affari consultivi, alle adunanze generali del Consiglio ed
a quelle delle sezioni; o delegare Commissari per dare speciali informazioni
sugli affari da trattarsi, o per manifestare gli intendimenti del Ministro
sopra nuove leggi e regolamenti, dei quali sia commessa al Consiglio la
compilazione.
22.
(Art. 18 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.) - È in facoltà del
Presidente, quando il Consiglio sia chiamato a dar parere sopra affari di
natura mista o indeterminata, di formare Commissioni speciali, scegliendone i
consiglieri nelle sezioni.
Potrà
anche aggiungere alla sezione incaricata di esaminare determinati affari alcuni
membri di altre sezioni, i quali, però, in questi casi, non hanno che voto
consultivo.
In
caso di assenza o d'impedimento di membri di una sezione il Presidente può
provvisoriamente destinare a supplirli quelli di un'altra sezione.
23.
(Art. 19 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.) - Dal regolamento del
servizio interno sono determinati gli affari che debbono essere trattati dalle
sezioni, cui spettano, e quelli in adunanza generale.
È
sempre in facoltà del Ministro di esigere che dati affari siano trattati in
adunanza generale, salvo il disposto dell'art. 33.
24.
(Art. 20 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.) - Le proposte di leggi e di
regolamenti, dopo essere state studiate e preparate nella sezione alla quale
per loro natura appartengono, o nelle Commissioni speciali, sono esaminate e
discusse in adunanza generale.
25.
(Art 21 del testo unico 17 agosto 1907 n. 638.) - Avuto il parere di una
sezione, il Ministro può,
salve
le disposizioni dell'art. 33, richiedere al Presidente che l'affare sia
riproposto all'esame dell'intero Consiglio e discusso in adunanza generale.
TITOLO
III
Capo
I - Delle attribuzioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.
26.
(Art. 22 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; art. 5 del R. decreto 30
dicembre 1923, n. 2840). - Spetta al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
di decidere sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per
violazione di legge, contro atti e provvedimenti di un'autorità amministrativa
o di un corpo amministrativo deliberante, che abbiano per oggetto un interesse
d'individui o di enti morali giuridici; quando i ricorsi medesimi non siano di
competenza dell'autorità giudiziaria, né si tratti di materia spettante alla
giurisdizione od alle attribuzioni contenziose di corpi o collegi speciali.
Il
ricorso, che non implichi incompetenza od eccesso di potere, non è ammesso
contro le decisioni le quali concernano controversie doganali (20) oppure
questioni sulla leva militare.
(20)
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 giugno 1958, n. 40, ha dichiarato la
illegittimità costituzionale della disposizione contenuta nel secondo comma
dell'articolo 26 limitatamente alle «
controversie
doganali», in riferimento all'art. 113, secondo comma, Cost.
27.
(Art. 23 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; artt. 5 e 6 del R. decreto 30
dicembre 1923, n.
2840;
art. 71 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161). - Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale decide pronunciando anche in merito:
1)
dei sequestri di temporalità, dei provvedimenti concernenti le attribuzioni
rispettive delle podestà civili ed ecclesiastiche, e degli atti provvisionali
di sicurezza generale relativi a questa materia;
2)
dei ricorsi per contestazioni fra Comuni di diverse Province per l'applicazione
della tassa istituita dalla L. 11 agosto 1870, n. 5784, allegato O (21);
3)
dei ricorsi per contestazioni sui confini di Comuni o di Province (22);
4)
dei ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità
amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
dei Tribunali che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico
(22/cost);
5)
dei ricorsi in materia di consorzi per strade, le quali tocchino il territorio
di più Province;
6)
dei ricorsi contro il diniego dell'autorizzazione a stare in giudizio ad enti
morali giuridici, sottoposti alla tutela della pubblica amministrazione;
7)
dei ricorsi sopra tutte le questioni che per leggi speciali non peranco
abrogate nelle diverse Province del Regno siano state di competenza dei
Consigli e delle Consulte di Stato;
8)
dei ricorsi contro il decreto emanato dal Prefetto per provvedere, ai termini
del terzo capoverso
dell'art.
132 della legge comunale e provinciale, T.U. 4 febbraio 1915, n. 148,
all'amministrazione della proprietà od attività patrimoniali delle frazioni o
agli interessi dei parrocchiani, che fossero in
opposizione
con quelli del Comune o di altre frazioni del medesimo;
9)
dei ricorsi in materia di consorzi per opere idrauliche per le quali provvede
lo Stato in concorso
delle
Province e degli enti interessati, o alle quali concorre lo Stato
nell'interesse generale;
10)
dei ricorsi in materia di concorso di spesa per opere di bonifica di prima
categoria costruite dallo Stato direttamente o per sua concessione da enti o
privati, nonché in materia di consorzi per opere di bonifica della stessa
categoria, ai termini dell'art. 56, comma primo e secondo del R.D. 30 dicembre
1923, n. 3256;
11)
dei ricorsi intorno alla classificazione delle strade provinciali e comunali;
12)
dei ricorsi contro provvedimenti della pubblica amministrazione in merito ad
opere di privato interesse, esistenti o che potessero occorrere, attorno alle
strade nazionali, od alla costruzione o
riparazione
dei muri od altri sostegni attorno alle strade medesime;
13)
dei ricorsi contro i provvedimenti del Prefetto e contro le deliberazioni in
materia di apertura, ricostruzione o manutenzione delle strade comunali e
provinciali;
14)
dei ricorsi contro le deliberazioni in materia di pedaggi sui ponti e sulle
strade provinciali e comunali;
15)
dei ricorsi contro provvedimenti ordinati dal Prefetto a norma di quanto è
prescritto nell'art. 378 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, sui
lavori pubblici, relativi ad opere pubbliche delle
Province
e dello Stato, eccettuati quelli indicati nella 2ª parte della lettera b)
dell'art. 70 del R.D.L. 9
ottobre
1919, n. 2161 (23);
16)
dei ricorsi contro le decisioni pronunziate dalle giunte provinciali
amministrative in sede giurisdizionale nei casi in cui le giunte stesse
esercitano giurisdizione anche nel merito (24);
17)
dei ricorsi relativi a tutte le controversie, che da qualsiasi legge generale o
speciale siano deferite alla giurisdizione del Consiglio di Stato anche per il
merito.
Nulla
è innovato, anche per le materie prevedute in questo articolo, alle
disposizioni delle leggi vigenti, per quanto riguarda la competenza
giudiziaria.
(21)
Vedi però art. 289 T.U. 14 settembre 1931, n. 1175, sulla finanza locale.
(22)
Vedi art. 267 T.U. della legge comunale e provinciale, approvata con R.D. 3
marzo 1934, n.
383.
(22/cost)
La Corte costituzionale, con sentenza 10-12
dicembre 1998, n. 406 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27,
primo comma, numero 4, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113
della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 14-20 luglio 1999, n. 332 (Gazz. Uff. 28 luglio 1999,
n. 30, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione
di legittimità costituzionale dell'art. 27, primo comma, numero 4, sollevata in
riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione.
(23)
Vedi ora art. 143, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 sulle acque pubbliche e sugli
impianti elettrici.
(24)
Vedi anche artt. 1 e 4, R.D. 26 giugno 1924, n. 1058 sulla Giunta provinciale
amministrativa in sede giurisdizionale.
28.
(Art. 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840). - Nelle materie in cui il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale non ha competenza esclusiva ai sensi
dell'articolo seguente, esso è autorizzato a decidere di tutte le questioni
pregiudiziali od incidentali relative a diritti la cui risoluzione sia
necessaria per pronunciare sulla questione principale di sua competenza.
Su
dette questioni pregiudiziali e incidentali, tuttavia, la efficacia della cosa
giudicata rimane limitata alla questione principale decisa nel caso.
Restano
sempre in esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria l'incidente di falso,
e le questioni concernenti lo stato e la capacità di privati individui, salvo
che si tratti della capacità a stare in giudizio.
29.
(Art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840). - Sono attribuiti
all'esclusiva giurisdizione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale:
1)
i ricorsi relativi al rapporto d'impiego prodotti dagli impiegati dello Stato,
degli enti od istituti pubblici sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza
dell'amministrazione centrale dello Stato o da agenti di ferrovie e tramvie
concesse all'industria privata ai sensi dell'art. 15 del R.D.L. 19 ottobre
1923, n. 2311 (25), quando non si tratti di materia spettante alla
giurisdizione della Corte dei conti o a quella di altri corpi o collegi
speciali;
2)
i ricorsi contro i provvedimenti che autorizzano o negano la fondazione di
istituzioni pubbliche di
beneficenza,
o di istituzioni pubbliche di istruzione e di educazione, o che ne approvano o
modificano gli statuti;
3)
i ricorsi relativi al concentramento, al raggruppamento, alla fusione, alla
trasformazione, alla costituzione in consorzio o alla federazione delle
istituzioni pubbliche indicate nel numero precedente o ad esse equiparate a
norma dell'art. 91 della L. 17 luglio 1890, n. 6972; 4) le controversie tra lo
Stato ed i suoi creditori riguardanti la interpretazione dei contratti di
prestito pubblico, delle leggi relative a tali prestiti e delle altre sul
debito pubblico; nonché le controversie indicate nell'art. 14 della L. 27
aprile 1885, n. 3048;
5)
i ricorsi circa la competenza passiva delle spese ritenute rispettivamente
obbligatorie per lo Stato, per la Provincia e per il Comune, ai termini delle
leggi vigenti in materia di sanità pubblica;
6)
i ricorsi in materia di spedalità e di ricovero degli inabili al lavoro;
7)
le controversie relative alle spese per gli alienati previste dall'art. 7
(primo comma) della L. 14 febbraio 1904, n. 36;
8)
i ricorsi contro il decreto del Prefetto che, in seguito al reclamo di parte o
d'ufficio, abbia provveduto per regolare o vietare l'esercizio d'industrie
insalubri o pericolose ai termini degli artt. 32, 33 e 34 della legge sulla
pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144 (26), e dell'art. 68 della legge
sanitaria, T.U. 1° agosto 1907, n. 636 (27);
9)
i ricorsi contro le decisioni delle giunte provinciali amministrative emesse in
materia di loro esclusiva giurisdizione.
I
ricorsi previsti dai nn. 1, 6 e 7 del presente articolo sono ammessi soltanto
per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge.
Su
quelli previsti dai nn. 2, 3, 4, 5, 8 e 9, il Consiglio di Stato pronunzia
anche in merito, salvo pei ricorsi di cui al n. 9 quanto è disposto in
contrario dal secondo comma dell'art. 22 del testo unico delle leggi sulla
giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.
(25)
Per l'art. 10, R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, le controversie del personale delle
ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna concesse all'industria privata
appartengono alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, dinanzi alla
quale il processo si svolge con il rito delle controversie individuali di
lavoro. Per i ricorsi contro le decisioni del Consiglio di disciplina (articolo
58, R.D. 8 gennaio 1931, n. 148), è tuttora competente il Consiglio di Stato.
La L. 24 maggio 1952, n. 628, ha esteso tale norma al personale delle filovie
urbane ed extraurbane, nonché delle autolinee urbane.
(26)
Ora, artt. 64 e 65, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di P.S.
(27)
Ora, artt. 216 e 217, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie.
30.
(Art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840). - Nelle materie deferite
alla esclusiva giurisdizione del Consiglio di Stato, questo conosce anche di
tutte le questioni relative a diritti.
Restano,
tuttavia, sempre riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni
attinenti a diritti patrimoniali conseguenziali alla pronunzia di legittimità dell'atto
o provvedimento contro cui si ricorre, nonché le questioni pregiudiziali
concernenti lo Stato e la capacità dei privati individui, salvo che si tratti
della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso.
31.
(Penultimo comma degli artt. 22 e 23 del T.U. 17 agosto 1907, n. 638.) - Il
ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale non è ammesso se trattasi
di atti o provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico.
32.
(Art. 24 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; art. 12 del R. decreto 30
dicembre 1923, n. 2840). - Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
pronunzia sui ricorsi attribuiti alla sua competenza, a norma dei precedenti
articoli, con decisioni motivate, in conformità delle leggi che regolano la
materia cui si riferisce l'oggetto del ricorso, in quanto non siano contrarie
alle disposizioni della presente legge.
33.
(Art. 25 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; art. 12 del R. decreto 30
dicembre 1923, n. 2840). - Negli affari che, a norma della presente legge,
possono formare oggetto di ricorso al Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, il Governo, avuto il parere della sezione competente, non può
richiedere, in via amministrativa, l'esame del Consiglio di Stato in adunanza
generale.
Col
preventivo assenso scritto di coloro ai quali il provvedimento direttamente si
riferisce, può invece provocare la decisione del Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale. Ma se essi si rifiutino, si intenderà che vi abbiano
rinunziato (28).
(28)
Vedi anche art. 5, R.D. 17 agosto 1907, n. 642.
34.
(Art. 26 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; art. 12 del R. decreto 30
dicembre 1923, n. 2840). - Quando la legge non prescrive altrimenti, il ricorso
al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale non è ammesso se non contro il
provvedimento definitivo, emanato in sede amministrativa, sul ricorso
presentato in via gerarchica, salva la facoltà dell'assegnazione di un breve
termine per riprodurre all'autorità gerarchica competente il ricorso proposto,
per errore ritenuto scusabile contro provvedimenti non definitivi (29).
Tale
ricorso non è più ammesso, quando contro il provvedimento definitivo, siasi
presentato ricorso al Re in sede amministrativa, secondo la legge vigente
(29/a).
Tuttavia
quando il provvedimento si riferisce direttamente ad altri interessati, il
ricorso al Re non può essere proposto se non siano decorsi i termini per
impugnare il provvedimento stesso in sede giurisdizionale; ovvero quando
nessuno degli interessati abbia dichiarato, entro quindici giorni dalla
ricevuta comunicazione del ricorso al Re, di fare opposizione. In caso
contrario il giudizio avrà luogo in sede giurisdizionale (29/a).
(29)
Comma così modificato dall'art. 1, R.D.L. 23 ottobre 1924, n. 1672, il quale è
stato modificato e convertito in legge dalla L. 8 febbraio 1925, n. 88.
(29/a)
Con sentenza 24 gennaio-1 febbraio 1964, n. 1, pubblicata nella Gazz. Uff. 8
febbraio 1964, n. 34, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del secondo e del terzo comma dell'art. 34, in quanto il
procedimento per la proposizione e la risoluzione del ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica non assicura ai controinteressati la possibilità
della tutela giurisdizionale.(29/a) Con sentenza 24 gennaio-1 febbraio 1964, n.
1, pubblicata nella Gazz. Uff. 8 febbraio 1964, n. 34, la Corte Costituzionale
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo e del terzo comma
dell'art. 34, in quanto il procedimento per la proposizione e la risoluzione
del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica non assicura ai
controinteressati la possibilità della tutela giurisdizionale.
Capo
II - Del procedimento dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.
35.
(Art. 27 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; art. 12 del R. decreto 30
dicembre 1923, n. 2840). - I ricorsi presentati al Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale sono sottoscritti dalle parti ricorrenti o da una di esse e
firmati da un avvocato ammesso al patrocinio in Corte di cassazione. Se la
parte non ha sottoscritto, l'avvocato che firma in suo nome deve essere munito
di mandato speciale.
Il
ricorrente, che non abbia eletto, nel ricorso, domicilio in Roma, si intenderà
averlo eletto, per gli atti e gli effetti del ricorso, presso la segreteria del
Consiglio di Stato.
36.
(Art. 28 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; art. 12 del R. decreto 30
dicembre 1923, n. 2840). - Fuori dei casi nei quali i termini siano fissati dalle
leggi speciali, relative alla materia del ricorso, il termine per ricorrere al
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale è di giorni 60 (30) dalla data in
cui la decisione amministrativa sia stata notificata nelle forme e nei modi
stabiliti dal regolamento, o dalla data in cui risulti che l'interessato ne ha
avuta piena cognizione. Se il ricorrente ha dichiarato di accettare, a norma
dell'art. 33, che l'affare sia proposto alla decisione del Consiglio di Stato,
il termine è di giorni 30 dalla data della dichiarazione (31).
Il
ricorso è diretto al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e deve essere,
nei termini suddetti, notificato tanto all'autorità dalla quale è emanato
l'atto o il provvedimento impugnato, quanto alle persone, alle quali l'atto o
il provvedimento direttamente si riferisce, salvo la possibilità di rinnovare o
integrare la notificazione, secondo le norme da stabilirsi col regolamento, nei
casi di errore che dalla sezione sia ritenuto scusabile (32).
I
termini per ricorrere e per controricorrere sono aumentati di 30 giorni, se le
parti o alcune di esse, risiedono in altro Stato d'Europa, e di 90, se
risiedono fuori d'Europa.
L'originale
ricorso, con la prova delle eseguite notificazioni e coi documenti sui quali si
fonda, deve essere dal ricorrente, entro 30 giorni successivi alle
notificazioni medesime, depositato, insieme all'atto o provvedimento impugnato,
nella segreteria del Consiglio di Stato.
I
termini ed i modi prescritti in quest'articolo per la notificazione ed il
deposito del ricorso debbono osservarsi a pena di decadenza.
(30)
Il termine è ridotto a 30 giorni per i ricorsi di appello contro le decisioni
della G.P.A., in tema di
spese
facoltative e sovrimposte comunali e provinciali (artt. 306 e 316 T.U. 3 marzo
1934, n. 383,
sulle
leggi comunali e provinciali.
(31)
Comma così modificato dall'art. 1, R.D.L. 23 ottobre 1924, n. 1672, il quale è
stato modificato e convertito in legge dalla L. 8 febbraio 1925, n. 88.
(32)
Comma così modificato dal R.D.L. 23 ottobre 1924, n. 1672, convertito, con
modificazioni, in
legge
dalla L. 8 febbraio 1925, n. 88.
37.
(Art. 29 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.) - Nel termine di 30 giorni
successivi a quello assegnato per il deposito del ricorso, l'autorità e le
parti, alle quali il ricorso fosse stato notificato, possono presentare
memorie, fare istanze, produrre documenti, e anche un ricorso incidentale, con
le stesse forme prescritte per il ricorso (33).
La
notificazione del ricorso incidentale sarà fatta nei modi prescritti per il
ricorso principale, presso il domicilio eletto, all'avvocato che ha firmato il
ricorso stesso.
L'originale
del ricorso incidentale, con la prova delle eseguite notificazioni e coi
documenti, deve essere depositato in segreteria nel termine di giorni 10.
Se
colui che vuole produrre il ricorso incidentale risiede all'estero, il termine
per la notificazione è aumentato nella misura indicata al capoverso secondo
dell'art. 36.
I
termini e i modi prescritti nel presente articolo per la notificazione e il
deposito del ricorso incidentale debbono osservarsi a pena di decadenza.
Il
ricorso incidentale non è efficace, se venga prodotto dopo che siasi rinunziato
al ricorso principale, o se questo venga dichiarato inammissibile, per essere
stato proposto fuori termine.
(33)
Vedi anche artt. 22 e 44, R.D. 17 agosto 1907, n. 642.
38.
(Art. 30 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.) - Nei casi di urgenza, il
Presidente del Consiglio di Stato può abbreviare i termini prescritti per il
deposito del ricorso stesso, per la presentazione e il deposito del ricorso
incidentale.
Per
gravi motivi può anche prorogarli.
Nell'uno
e nell'altro caso, dovrà essere abbreviato o prorogato, in eguale misura, il
termine per la presentazione delle memorie e la produzione dei documenti relativi
al ricorso principale e a quello incidentale (34).
(34)
Vedi anche art. 20, R.D. 17 agosto 1907, n. 642.
39.
(Art. 31 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.) - I ricorsi in via contenziosa
non hanno effetto sospensivo. Tuttavia la esecuzione dell'atto o del
provvedimento può essere sospesa per gravi ragioni, con decreto motivato dalla
sezione sopra istanza del ricorrente (35).
(35)
Le modifiche apportate a questo articolo dal R.D.L. 23 ottobre 1924, n. 1672,
sono state
abrogate
dalla L. 8 febbraio 1925, n. 88. Vedi, anche, art. 10, L. 21 dicembre 1950, n.
1018.
40.
(Art. 10 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840). - Le parti in causa o la
pubblica amministrazione dovranno domandare, con separate istanze, ai
presidenti delle sezioni contenziose, la fissazione dell'udienza per la
discussione dei ricorsi.
I
ricorsi si avranno per abbandonati, se per il corso di due anni non sia fatto
alcun atto di procedura (36).
(36)
Articolo così modificato dalla L. 8 febbraio 1925, n. 88. Il termine è stato
ridotto ad anni due
dall'art.
6, L. 21 dicembre 1950, n. 1018. Il citato art. 6 inoltre dispone: «Tale
termine si applica anche ai ricorsi pendenti. Tuttavia le parti in causa, anche
se sia scaduto il termine anzidetto possono impedire la perenzione, compiendo
atti di procedura entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge e comunque non oltre la scadenza del triennio previsto dal
citato art. 40 del testo unico».
41.
(Art. 33 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; art. 8, penul. comma, e art.
11 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840). - Nel giorno fissato per la
discussione del ricorso, il consigliere incaricato fa, in udienza pubblica, la
relazione dell'affare. Dopo la relazione, se le parti si facciano rappresentare
da un avvocato, questo può essere ammesso a svolgere succintamente il proprio
assunto.
L'autorità
che ha emanato il provvedimento impugnato può farsi rappresentare
dall'avvocatura erariale (37) o da un Commissario scelto fra i direttori od
ispettori generali dei Ministeri o tra i primi referendari o referendari del
Consiglio di Stato, che non siano addetti alla sezione.
La
polizia delle udienze, l'ordine della discussione e delle deliberazioni e la
pronunziazione delle decisioni sono regolate dalle disposizioni del Codice di
procedura civile.
Oltre
i casi previsti in altre leggi, i ricorsi indicati al n. 6 dell'art. 27 e
quelli indicati ai nn. 6 e 7 dell'art. 29 sono trattati e decisi in Camera di
consiglio, sulle memorie delle parti.
(37)
Ora, Avvocatura dello Stato.
42.
(Art. 34 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; art. 62 del R. decreto 26
ottobre 1923, n. 2275). - I ricorsi principali e incidentali, le memorie, gli
atti e i documenti che si producono in sede giurisdizionale, sono soggetti alle
prescrizioni sancite nelle leggi sul bollo (38), per gli affari da trattarsi in
sede di giustizia amministrativa.
Gli
originali delle decisioni e dei provvedimenti giurisdizionali di qualsivoglia
natura emessi dal Consiglio di Stato sono esenti da bollo, ma le parti
ricorrenti sono obbligate a pagare all'ufficio del registro, senza riguardo al
numero dei fogli, una tassa di bollo di lire 40 per ciascun ricorso principale
e di lire 18 per ciascuna domanda incidentale di sospensione, salvo rimborso a
carico delle parti soccombenti che siano condannate alla rifusione delle spese
(39). Le tasse suddette sono comprensive dell'addizionale.
La
presentazione dei ricorsi principali, compresi quelli per revocazione, e delle
domande di sospensione si ha per non eseguita se non sia accompagnata dalla
bolletta di ricevuta della tassa, indicata nel comma precedente. In caso di
inadempimento a tale prescrizione la sezione, cui sono stati rimessi i ricorsi,
ne dichiara in Camera di consiglio la decadenza.
La
tassa è irripetibile anche in caso di rinunzia.
Gli
atti indicati nel presente articolo non sono soggetti a tassa di registro.
(38)
Vedi D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492 (Tariffa allegato A, parte I, n. 43) e L. 5 dicembre
1964, n. 1267.
(39)
Vedi, ora, art. 7, L. 21 dicembre 1950, n. 1018, che, per il ricorso principale
e la domanda incidentale di sospensione, ha istituito una tassa fissa di lire
2.000. Tale importo è stato, poi, elevato a lire 3.000 dall'art. 4, L. 25
aprile 1957, n. 283. Vedi, peraltro, l'art. 240, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n.
51.
43.
(Art. 35 del testo Unico 17 agosto 1907, n. 638.) - Le decisioni in sede
giurisdizionale, salvo il disposto dell'art. 45, sono prese con l'intervento di
sette votanti a maggioranza assoluta di voti.
Non
possono prendere parte alle decisioni i consiglieri che avessero concorso a dar
parere, nella
sezione
consultiva, sull'affare che forma oggetto di ricorso.
44.
(Art. 36 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; art. 12 del R. decreto 30
dicembre 1923, n. 2840). - Se la sezione, a cui è stato rimesso il ricorso
riconosce che l'istruzione dell'affare è incompleta, o che i fatti affermati
nell'atto o provvedimento impugnato sono in contraddizione coi documenti, può
richiedere all'amministrazione interessata nuovi schiarimenti o documenti:
ovvero ordinare all'amministrazione medesima di fare nuove verificazioni,
autorizzando le parti ad assistervi ed anche a produrre determinati documenti,
ovvero disporre consulenza tecnica (39/a) (39/b).
Nei
giudizi di merito il Consiglio di Stato può inoltre ordinare qualunque altro
mezzo istruttorio, nei modi determinati dal regolamento di procedura.
La
decisione sui mezzi istruttori, compresa la consulenza tecnica, è adottata dal
presidente della sezione o da un magistrato da lui delegato ovvero dal collegio
mediante ordinanza con la quale è contestualmente fissata la data della
successiva udienza di trattazione del ricorso (40).
(39/a)
Con sentenza 10 aprile 1987, n. 146 (Gazz. Uff. 29 aprile 1987, n. 18 - Serie
speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità degli artt.
44, primo comma, del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 e 26 del R.D. 17 agosto 1907,
n. 642, e 7, primo comma, della L. 6 dicembre 1971, n. 1034 nei limiti in cui
li richiama, nella parte in cui, nelle controversie di impiego di dipendenti
dello Stato e di enti, riservate alla giurisdizione esclusiva amministrativa,
non consentono l'esperimento dei mezzi istruttori previsti negli artt. 421,
comma da 2 a 4, 422, 424 e 425, del c.p.c. novellati in virtù della L. 11
agosto 1973, n. 533.
(39/b)
Comma così modificato dall'art. 16, L. 21 luglio 2000, n. 205.
(40)
Comma aggiunto prima dal R.D.L. 23 ottobre 1924, n. 1672, convertito con
modificazioni, in legge dalla L. 8 febbraio 1925, n. 88 e poi così sostituito
dall'art. 1, L. 21 luglio 2000, n. 205.
45.
(Art. 37 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; art. 13 del R. decreto 30
dicembre 1923, n. 2840). - Se il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
riconosce infondato il ricorso, lo rigetta. Se accoglie il ricorso per motivi
di incompetenza annulla l'atto e rimette l'affare all'autorità competente.
Se
accoglie il ricorso per altri motivi, nei casi previsti dall'art. 26 e dai nn.
1, 6 e 7, dell'art. 29, annulla l'atto o provvedimento, salvo gli ulteriori
provvedimenti dell'autorità amministrativa; e negli altri casi, ove non
dichiari inammissibile il ricorso, decide anche nel merito.
La
sezione, se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo
o possa dar luogo a contrasti giurisprudenziali, con ordinanza emanata su
richiesta delle parti o di ufficio può rimettere il ricorso all'Adunanza
plenaria (41).
Prima
della decisione il Presidente del Consiglio di Stato, su richiesta delle parti
o d'ufficio può deferire all'adunanza plenaria qualunque ricorso che renda
necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza
(41).
Le
norme del procedimento sono determinate nel regolamento (42).
(41)
Comma così sostituito dall'art. 5, L. 21 dicembre 1950, n. 1018.
(41)
Comma così sostituito dall'art. 5, L. 21 dicembre 1950, n. 1018.
(42)
Vedi gli artt. 70-80, R.D. 17 agosto 1907, n. 642.
46.
(Art. 38 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.) - Contro le decisioni delle sezioni
è ammesso il ricorso di revocazione nei casi stabiliti dal Codice di procedura
civile.
47.
(Art. 39 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.) - L'incompetenza per ragioni
di materia può essere opposta e dichiarata in qualunque stato della causa. La
sezione, avanti la quale pende il ricorso, può dichiararla anche di ufficio.
48.
(Art. 40 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.) - Le decisioni pronunziate in
sede giurisdizionale possono, agli effetti della L. 31 marzo 1877, n. 3761,
essere impugnate con ricorso per cassazione.
Tale
ricorso tuttavia è proponibile soltanto per assoluto difetto di giurisdizione
del Consiglio di Stato.
49.
(Art. 26 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840). - Dove le leggi speciali
ammettono il ricorso alla IV sezione del Consiglio di Stato, il giudizio del
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale deve intendersi limitato alla sola
legittimità, e dove ammettono il ricorso alla V sezione, deve intendersi che il
giudizio predetto sia estensibile anche al merito.
Disposizioni
transitorie e finali.
50.
(Comma 2° dell'art. 25 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840). - Nella prima
attuazione dell'organico approvato con R.D. 11 novembre 1923, n. 2395, i posti
di primo referendario al Consiglio di Stato saranno conferiti a scelta del
Ministro dell'interno.
51.
(Art. 206 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395). - Agli attuali Presidente
e presidenti di sezione del Consiglio di Stato sarà corrisposto, quando siano
collocati a riposo e sino al compimento dei settantatrè anni di età, un assegno
personale pari alla differenza fra lo stipendio percepito prima dell'attuazione
del R.D. 11 novembre 1923, n. 2395, aumentato dell'assegno temporaneo mensile
di cui al R.D. 12 novembre 1922, n. 1477 e dell'indennità di carica e la
pensione.
52.
(Art. 10 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 165). - Per il patrocinio dei
ricorrenti presso il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale in quanto alle
vertenze riguardanti gli affari delle nuove Province, nulla è innovato a ciò
che dispone l'art. 11 del R.D. 22 luglio 1920, n. 1049.
Resta
però fermo quanto è prescritto dall'ultimo capoverso dell'art. 34 circa la
elezione del domicilio.
53.
(Art. 27 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840). - Con regi decreti, a
proposizione del Ministro per l'interno, sentito il Consiglio di Stato, saranno
determinate le norme del procedimento da seguirsi avanti al Consiglio di Stato
e alla Giunta provinciale amministrativa, in sede giurisdizionale, in quanto
non siasi provveduto con la presente legge e sarà provveduto altresì a quanto
altro possa occorrere per la esecuzione della legge medesima.
54.
(Art. 28 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840). - Sono abrogate tutte le
disposizioni contrarie alla presente legge.
55.
(Art. 49 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.) - Un regolamento di servizio
interno è approvato con decreto reale.
56.
(Art. 30 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840). - La presente legge andrà
in vigore col 1°
luglio
1924.