D.P.R. 21-12-1999 n. 554
Regolamento di
attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori
pubblici, e successive modificazioni.
Pubblicato nella Gazz.
Uff. 28 aprile 2000, n. 98, S.O.
Epigrafe
Premessa
1. Àmbito di
applicazione e calcolo degli importi.
2. Definizioni.
3. Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici.
4. Esercizio della funzione
di vigilanza.
5. Istruttoria e
provvedimenti conseguenti.
6. Esercizio del potere
sanzionatorio.
7. Il responsabile del
procedimento per la realizzazione di lavori pubblici.
8. Funzioni e compiti
del responsabile del procedimento.
9. Pubblicità degli atti
della conferenza dei servizi.
10. Accesso agli atti.
11. Disposizioni
preliminari.
12. Fondo per accordi
bonari.
13. Programma triennale.
14. Pubblicità del
programma.
15. Disposizioni
preliminari.
16. Norme tecniche.
17. Quadri economici.
18. Documenti componenti
il progetto preliminare.
19. Relazione
illustrativa del progetto preliminare.
20. Relazione tecnica.
21. Studio di
prefattibilità ambientale.
22. Schemi grafici del
progetto preliminare.
23. Calcolo sommario
della spesa.
24. Capitolato speciale
prestazionale del progetto preliminare.
25. Documenti componenti
il progetto definitivo.
26. Relazione
descrittiva del progetto definitivo.
27. Relazioni geologica,
geotecnica, idrologica e idraulica del progetto definitivo.
28. Relazioni tecniche e
specialistiche del progetto definitivo.
29. Studio di impatto
ambientale e studio di fattibilità ambientale.
30. Elaborati grafici
del progetto definitivo.
31. Calcoli preliminari
delle strutture e degli impianti.
32. Disciplinare
descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo.
33. Piano particellare
di esproprio.
34. Stima sommaria
dell'intervento e delle espropriazioni del progetto definitivo.
35. Documenti componenti
il progetto esecutivo.
36. Relazione generale
del progetto esecutivo.
37. Relazioni
specialistiche.
38. Elaborati grafici
del progetto esecutivo.
39. Calcoli esecutivi
delle strutture e degli impianti.
40. Piano di
manutenzione dell'opera e delle sue parti.
41. Piani di sicurezza e
di coordinamento.
42. Cronoprogramma.
43. Elenco dei prezzi
unitari.
44. Computo
metrico-estimativo definitivo e quadro economico.
45. Schema di contratto
e Capitolato speciale d'appalto.
46. Verifica del progetto
preliminare.
47. Validazione del
progetto.
48. Modalità delle
verifiche e della validazione.
49. Acquisizione dei
pareri e approvazione dei progetti.
50. Àmbito di
applicazione.
51. Limiti alla
partecipazione alle gare.
52. Esclusione dalle
gare di affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria.
53. Requisiti delle
società di ingegneria.
54. Requisiti delle
società professionali.
55. Commissioni
giudicatrici.
56. Penali.
57. Modalità di
espletamento.
58. Contenuto del bando.
59. Modalità di
espletamento.
60. Contenuto del bando.
61. Valutazione delle
proposte progettuali.
62. Disposizioni
generali e modalità di determinazione del corrispettivo.
63. Bando di gara,
domanda di partecipazione e lettera di invito.
64. Modalità di
svolgimento della gara.
65. Disposizioni
generali.
66. Requisiti di
partecipazione.
67. Licitazione privata.
68. Lettera di invito.
69. Pubblico incanto.
70. Verifiche.
71. Disposizioni
preliminari.
72. Categorie di opere generali
e specializzate - strutture, impianti e opere speciali.
73. Condizione per la
partecipazione alle gare.
74. Criteri di
affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite
direttamente.
75. Cause di esclusione
dalle gare di appalto per l'esecuzione di lavori pubblici.
76. Procedure di scelta
del contraente.
77. Licitazione privata
semplificata.
78. Trattativa privata
preceduta da gara informale.
79. Termini per le gare.
80. Forme di pubblicità.
81. Procedure accelerate.
82. Segretezza e
sicurezza.
83. Appalto per
l'esecuzione dei lavori congiunto all'acquisizione di beni immobili.
84. Procedura di scelta
del concessionario di lavori pubblici.
85. Bando di gara.
86. Schema di contratto.
87. Contenuti
dell'offerta.
88. Tipologie di lavori
eseguibili in economia.
89. Aggiudicazione al
prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi.
90. Aggiudicazione al
prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari.
91. Offerta
economicamente più vantaggiosa.
92. Commissione
giudicatrice e modalità di scelta dei commissari.
93. Riunione di Imprese.
94. Fallimento
dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante.
95. Requisiti
dell'impresa singola e di quelle riunite.
96. Società tra imprese
riunite.
97. Consorzi stabili di
imprese.
98. Requisiti del
concessionario.
99. Requisiti del
promotore.
100. Cauzione
provvisoria.
101. Cauzione
definitiva.
102. Fideiussione a
garanzia dell'anticipazione e fideiussione a garanzia dei saldi.
103. Polizza di
assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.
104. Polizza di
assicurazione indennitaria decennale.
105. Polizza
assicurativa del progettista.
106. Polizza
assicurativa del dipendente incaricato della progettazione.
107. Requisiti dei
fideiussori.
108. Garanzie di
concorrenti riuniti.
109. Stipulazione ed
approvazione del contratto.
110. Documenti facenti
parte integrante del contratto.
111. Contenuto dei
capitolati e dei contratti.
112. Spese di contratto,
di registro ed accessorie a carico dell'appaltatore.
113. Anticipazione.
114. Pagamenti in
acconto.
115. Cessione del
corrispettivo d'appalto.
116. Ritardato
pagamento.
117. Penali.
118. Risoluzione dei
contratti per reati accertati.
119. Risoluzione del
contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.
120. Inadempimento di
contratti per cottimo.
121. Provvedimenti in
seguito alla risoluzione dei contratti.
122. Recesso dal
contratto e valutazione del decimo.
123. Ufficio della
direzione dei lavori.
124. Direttore dei
lavori.
125. Direttori
operativi.
126. Ispettori di
cantiere.
127. Sicurezza nei
cantieri.
128. Ordini di servizio.
129. Giorno e termine
per la consegna.
130. Processo verbale di
consegna.
131. Differenze
riscontrate all'atto della consegna.
132. Consegna di
materiali da un appaltatore ad un altro.
133. Sospensione e
ripresa dei lavori.
134. Variazioni ed
addizioni al progetto approvato.
135. Diminuzione dei
lavori.
136. Determinazione ed
approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto.
137. Contestazioni tra
la stazione appaltante e l'appaltatore.
138. Sinistri alle
persone e danni alle proprietà.
139. Danni.
140. Appalto integrato.
141. Subappalto.
142. Modo di esecuzione
dei lavori.
143. Lavori in
amministrazione diretta.
144. Cottimo.
145. Autorizzazione
della spesa per lavori in economia.
146. Lavori d'urgenza.
147. Provvedimenti in
casi di somma urgenza.
148. Perizia suppletiva
per maggiori spese.
149. Accordo bonario.
150. Definizione delle
controversie.
151. Camera Arbitrale
per i lavori pubblici.
152. Fondi a
disposizione delle stazioni appaltanti.
153. Lavori in economia
contemplati nel contratto.
154. Lavori di
manutenzione.
155. Accertamento e
registrazione dei lavori.
156. Elenco dei
documenti amministrativi e contabili.
157. Giornale dei
lavori.
158. Libretti di misura
dei lavori e delle provviste.
159. Annotazione dei
lavori a corpo.
160. Modalità della
misurazione dei lavori.
161. Lavori e
somministrazioni su fatture.
162. Note settimanali
delle somministrazioni.
163. Forma del registro
di contabilità.
164. Annotazioni delle
partite di lavorazioni nel registro di contabilità.
165. Eccezioni e riserve
dell'appaltatore sul registro di contabilità.
166. Titoli speciali di
spesa.
167. Sommario del
registro.
168. Stato di
avanzamento lavori.
169. Certificato per
pagamento di rate.
170. Contabilizzazione
separate di lavori.
171. Lavori annuali
estesi a più esercizi.
172. Certificato di
ultimazione dei lavori.
173. Conto finale dei
lavori.
174. Reclami
dell'appaltatore sul conto finale.
175. Relazione del
responsabile del procedimento sul conto finale.
176. Annotazione dei
lavori ad economia.
177. Conti dei
fornitori.
178. Pagamenti.
179. Giustificazione di
minute spese.
180. Rendiconto mensile
delle spese.
181. Rendiconto finale
delle spese.
182. Riassunto di
rendiconti parziali.
183. Numerazione delle
pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura.
184. Iscrizione di
annotazioni di misurazione.
185. Operazioni in
contraddittorio dell'appaltatore.
186. Firma dei soggetti
incaricati.
187. Oggetto del collaudo.
188. Nomina del
collaudatore.
189. Avviso ai
creditori.
190. Ulteriori documenti
da fornirsi al collaudatore.
191. Determinazione del
giorno di visita e relativi avvisi.
192. Estensione delle
verificazioni di collaudo.
193. Oneri dell'appaltatore
nelle operazioni di collaudo.
194. Processo verbale di
visita.
195. Relazioni.
196. Discordanza fra la
contabilità e l'esecuzione.
197. Difetti e mancanze
nell'esecuzione.
198. Eccedenza su quanto
è stato autorizzato ed approvato.
199. Certificato di
collaudo.
200. Verbali di
accertamento ai fini della presa in consegna anticipata.
201. Obblighi per
determinati risultati.
202. Lavori non
collaudabili.
203. Domande
dell'appaltatore al certificato di collaudo.
204. Ulteriori provvedimenti
amministrativi.
205. Svincolo della
cauzione.
206. Commissioni
collaudatrici.
207. Collaudo dei lavori
di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica.
208. Certificato di
regolare esecuzione.
209. Approvazione degli atti
di collaudo.
210. Compenso spettante
ai collaudatori.
211. Applicazione.
212. Scavo archeologico,
restauro e manutenzione.
213. Attività di
progettazione per i beni culturali.
214. Progetto
preliminare.
215. Progetto
definitivo.
216. Progetto esecutivo.
217. Progettazione dello
scavo archeologico.
218. Progettazione di
lavori di impiantistica e per la sicurezza.
219. Adeguamento del
progetto.
220. Lavori di
manutenzione.
221. Consuntivo
scientifico.
222. Sistemi di
realizzazione dei lavori e scelta del contraente.
223. Procedure di scelta
del contraente.
224. Direzione dei
lavori e collaudo beni mobili e superfici decorate.
225. Programmazione.
226. Progettazione.
227. Misure
organizzative per la gestione ed esecuzione dell'opera.
228. Direzione dei
lavori.
229. Collaudo.
230. Disciplina
economica dell'esecuzione dei lavori pubblici.
231. Abrogazione di
norme.
232. Disposizioni
transitorie.
Allegato A
Allegato B
Allegato C
Allegato D
Allegato E
Allegato F
Allegato G
Allegato H
Allegato I
Allegato L
Allegato M
Allegato N
Allegato O
D.P.R. 21 dicembre 1999,
n. 554 (1).
Regolamento di
attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori
pubblici, e successive modificazioni (1/a) (1/circ).
(1) Pubblicato nella
Gazz. Uff. 28 aprile 2000, n. 98, S.O.
(1/a) Con Determinazione
4 settembre 2000 sono state individuate le tipologie unitarie dei bandi di gara
per l'affidamento dei lavori pubblici.
(1/circ) Con riferimento
al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare:
- Ministero dei lavori
pubblici: Circ. 7 settembre 2000, n. 1329/400/19.
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visto l'articolo 87,
quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 3 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che demanda al
Governo la potestà di regolamentare il settore dei lavori pubblici, nelle
materie e secondo le modalità indicate nello stesso articolo;
Visto l'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio
Superiore dei lavori pubblici;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno
1999;
Udito il parere del
Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale il 12 luglio 1999;
Visto il parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281;
Acquisito il parere
delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 10 dicembre 1999;
Sulla proposta del
Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'ambiente e il
Ministro per i beni e le attività culturali
Emana il seguente
regolamento
TITOLO I
Organizzazione dei
lavori pubblici
Capo I - Potestà
regolamentare
1. Àmbito di
applicazione e calcolo degli importi.
1. Il presente
regolamento disciplina la materia dei lavori pubblici di cui alla legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che in prosieguo assume la
denominazione di Legge, affidati dai soggetti elencati e nei limiti fissati
dall'articolo 2, commi 2 e 3, della Legge stessa, recependo altresì la
normativa comunitaria.
2. Le Regioni, anche a
statuto speciale, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti regionali
da queste finanziati applicano il regolamento per i lavori finanziati in misura
prevalente con fondi provenienti dallo Stato o realizzati nell'àmbito di
funzioni da questo delegate, nonché nelle materie non oggetto di potestà
legislativa a norma dell'articolo 117 della Costituzione.
3. Ai sensi
dell'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, i soggetti di cui al
comma 2 applicano le disposizioni del regolamento fino a quando non avranno
adeguato la propria legislazione ai princìpi desumibili dalla Legge.
4. In recepimento della
normativa comunitaria successiva alla Legge, gli importi espressi in ECU nella
stessa Legge devono intendersi espressi in Euro.
5. Gli importi indicati
nel presente regolamento sono considerati al netto dell'IVA.
2. Definizioni.
1. Ai fini del presente
regolamento si intende per:
a) stazioni appaltanti:
i soggetti indicati dall'articolo 2, comma 2, della Legge;
b) tipologia delle opere
o dei lavori, ai fini della programmazione e progettazione: la costruzione, la
demolizione, il recupero, la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione, il
completamento e le attività ad essi assimilabili;
c) per categoria delle
opere o dei lavori, ai fini della programmazione e progettazione: la
destinazione funzionale delle opere o degli impianti da realizzare;
d) opere o lavori
puntuali: quelli che interessano una limitata area di terreno;
e) opere o lavori a
rete: quelli che, destinati al movimento di persone e beni, presentano
prevalente sviluppo unidimensionale ed investono vaste estensioni di
territorio;
f) opere o lavori di
presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica: quelli, puntuali o
a rete, destinati al risanamento o alla salvaguardia dell'ambiente e del
paesaggio;
g) strutture, impianti e
opere speciali previsti all'articolo 13, comma 7, della Legge: quelli elencati
all'articolo 72, comma 4;
h) opere e impianti di
speciale complessità, o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico,
o complessi o ad elevata componente tecnologica, oppure di particolare
complessità, secondo le definizioni rispettivamente contenute nell'articolo 17,
commi 4 e 13, nell'articolo 20, comma 4, e nell'articolo 28, comma 7 della
Legge: le opere e gli impianti caratterizzati dalla presenza in modo rilevante
di almeno due dei seguenti elementi:
1) utilizzo di materiali
e componenti innovativi;
2) processi produttivi
innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa;
3) esecuzione in luoghi
che presentano difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche,
idrauliche, geologiche e ambientali;
4) complessità di
funzionamento d'uso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la
loro funzionalità;
5) esecuzione in
ambienti aggressivi;
6) necessità di
prevedere dotazioni impiantistiche non usuali;
i) progetto integrale di
un intervento: un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte
le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica;
l) manutenzione: la
combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative,
incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'opera o
un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento
di approvazione del progetto;
m) restauro:
l'esecuzione di una serie organica di operazioni tecniche specialistiche e
amministrative indirizzate al recupero delle caratteristiche di funzionalità e
di efficienza di un'opera o di un manufatto;
n) completamento:
l'esecuzione delle lavorazioni mancanti a rendere funzionale un'opera iniziata
ma non ultimata;
o) responsabile del
procedimento: il responsabile unico del procedimento previsto dall'articolo 7
della Legge;
p) responsabile dei
lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l'esecuzione dei
lavori: i soggetti previsti dalle norme in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori sui luoghi di lavoro;
q) appalto integrato:
l'appalto avente ad oggetto ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b),
numero 1, della Legge, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori.
Capo II - Modalità di
esercizio della vigilanza da parte dell'Autorità sui lavori pubblici
3. Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici.
1. L'organizzazione e il
funzionamento dell'Autorità, della Segreteria tecnica, del Servizio Ispettivo,
dell'Osservatorio dei lavori pubblici e delle eventuali commissioni istituite
al proprio interno, nonché le modalità di esercizio della vigilanza sul
contenzioso arbitrale sono disciplinati dai regolamenti adottati dall'Autorità
stessa.
2. Le modalità di
esercizio della vigilanza sul sistema di qualificazione sono disciplinate dal
regolamento previsto dall'articolo 8, comma 2, della Legge.
3. Tutte le delibere
dell'Autorità sono trasmesse in copia conforme ai soggetti interessati con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Le delibere e gli atti
riguardanti questioni di rilievo generale o comportanti la soluzione di
questioni di massima sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
4. Ove ricorrano
esigenze di elevata e specifica professionalità, l'Autorità può avvalersi di
supporti esterni, definendo le modalità di conferimento dei relativi incarichi
professionali.
4. Esercizio della
funzione di vigilanza.
1. Ai fini
dell'esercizio della vigilanza, le richieste di cui all'articolo 4, comma 6,
della Legge contengono il termine entro il quale i destinatari devono inviare
gli elementi richiesti.
2. Ai fini
dell'assunzione di notizie e chiarimenti, l'Autorità può convocare, previo
congruo preavviso e con indicazione delle circostanze su cui devono essere
sentiti, i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli
amministratori, i sindaci, i revisori, i direttori di imprese e società e
chiunque sia ritenuto opportuno sentire.
3. L'Autorità può
altresì inviare funzionari per assumere notizie e chiarimenti nella sede di
amministrazioni e imprese.
4. (Comma non ammesso al
"Visto" della Corte dei conti).
5. Istruttoria e
provvedimenti conseguenti.
1. In relazione agli
elementi acquisiti anche a norma dell'articolo 4, l'Autorità delibera
l'apertura dell'istruttoria in merito alla situazione sottoposta ad esame e ne
dà comunicazione a tutti i soggetti interessati.
2. La comunicazione deve
contenere gli elementi essenziali della fattispecie oggetto di istruttoria, e
deve assegnare il termine, non inferiore a venti giorni, entro il quale il
destinatario può chiedere di essere sentito.
3. Per l'espletamento
delle ispezioni nei casi previsti dalla Legge, l'Autorità si avvale del
Servizio Ispettivo fissando l'oggetto, la data di inizio e di ultimazione
dell'ispezione.
4. Salvo quanto previsto
dall'articolo 4, comma 6, della Legge, al procedimento, ai diritti e agli
obblighi dei soggetti interessati, e all'accesso agli atti si applicano le
disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241,e successive modificazioni.
6. Esercizio del potere
sanzionatorio.
1. L'Autorità provvede
alla contestazione della violazione del dovere di informazione di cui
all'articolo 4, commi 6 e 17, della Legge, e del dovere di esatta dichiarazione
e di dimostrazione circa il possesso dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all'articolo 10, comma
1-quater, della Legge, concedendo un termine non inferiore a venti giorni per
la presentazione di eventuali giustificazioni scritte.
2. Decorso detto
termine, l'Autorità valuta le giustificazioni eventualmente pervenute e
delibera in merito.
3. I provvedimenti
prevedono il termine di pagamento delle sanzioni, e sono impugnabili avanti al
giudice amministrativo nei modi e nei termini di legge.
4. Nel caso di sanzione
pecuniaria irrogata per violazione degli obblighi di veridicità delle
dichiarazioni e delle dimostrazioni ai sensi dell'articolo 10, comma 1-quater,
della Legge, il provvedimento è trasmesso all'Osservatorio dei Lavori Pubblici.
5. Nel caso di cui
all'articolo 4, comma 8, della Legge, l'Autorità informa i soggetti competenti
per l'applicazione delle sanzioni disciplinari. L'amministrazione è tenuta a comunicare
all'Autorità l'esito del procedimento disciplinare.
TITOLO II
Organi del procedimento
e disciplina dell'accesso agli atti
Capo I - Organi del
procedimento
7. Il responsabile del
procedimento per la realizzazione di lavori pubblici.
1. Le fasi di
progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono
eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile del
procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'àmbito del
proprio organico, prima della fase di predisposizione del progetto preliminare
da inserire nell'elenco annuale di cui all'articolo 14, comma 1, della Legge.
2. Il responsabile del
procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo
dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai
costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla
sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra
disposizione di legge in materia.
3. Nello svolgimento
delle attività di propria competenza il responsabile del procedimento formula
proposte al dirigente cui è affidato il programma triennale e fornisce allo
stesso dati e informazioni:
a) nelle fasi di
aggiornamento annuale del programma triennale;
b) nelle fasi di
affidamento, di elaborazione ed approvazione del progetto preliminare,
definitivo ed esecutivo;
c) nelle procedure di
scelta del contraente per l'affidamento di appalti e concessioni;
d) sul controllo
periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione,
qualità e prezzo;
e) nelle fasi di
esecuzione e collaudo dei lavori.
4. Il responsabile del
procedimento è un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura
dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o,
quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario
con idonea professionalità, e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore
a cinque anni. Il responsabile del procedimento può svolgere per uno o più
interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le
funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono
coincidere nel caso di interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed
i), e di interventi di importo superiore a 500.000 Euro.
5. In caso di
particolare necessità nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e
per appalti di importo inferiore a 300.000 Euro diversi da quelli definiti ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h) le competenze del responsabile del
procedimento sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della
struttura corrispondente. Ove non sia presente tale figura professionale, le
competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il
lavoro da realizzare (1/b).
6. I soggetti non tenuti
alla applicazione dell'articolo 7 della Legge devono in ogni caso garantire lo
svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del procedimento dalle norme
della Legge e del regolamento che li riguardano.
(1/b) Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano nei comuni
danneggiati fino a 10.000 abitanti ai sensi di quanto disposto dall'art. 7,
comma 9, O.M. 23 novembre 2000 (Gazz. Uff. 27 novembre 2000, n. 277).
8. Funzioni e compiti
del responsabile del procedimento.
1. Il responsabile del
procedimento fra l'altro:
a) promuove e
sovrintende agli accertamenti ed alle indagini preliminari idonei a consentire
la verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli
interventi;
b) verifica in via
generale la conformità ambientale, paesistica, territoriale ed urbanistica
degli interventi e promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica;
c) redige, secondo
quanto previsto dall'articolo 16, commi 1 e 2 della Legge, il documento
preliminare alla progettazione;
d) accerta e certifica
la ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 17, comma 4, della Legge,
motiva la scelta del metodo di affidamento degli incarichi di natura tecnica,
coordina e verifica la predisposizione dei bandi di gara, nonché il successivo
svolgimento delle relative procedure;
e) coordina le attività
necessarie al fine della redazione del progetto preliminare, verificando che,
nel rispetto del contenuto del documento preliminare alla progettazione, siano
indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di
progettazione ed i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle
rilevazioni e degli elaborati richiesti;
f) coordina le attività
necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che
siano rispettate le indicazioni contenute nel documento preliminare alla
progettazione e nel progetto preliminare, nonché alla redazione del piano di
sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza;
g) convoca e presiede
nelle procedure di licitazione privata e di appalto concorso, ove ne ravvisi la
necessità, un incontro preliminare per l'illustrazione del progetto e per
consentire osservazioni allo stesso;
h) propone alla
amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori e garantisce
la conformità a legge delle disposizioni contenute nei bandi di gara e negli
inviti; nel caso di trattativa privata effettua le dovute comunicazioni
all'Autorità, promuove la gara informale e garantisce la pubblicità dei
relativi atti;
i) richiede
all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione giudicatrice dei
concorsi di idee, dei concorsi di progettazione, degli appalti concorsi, nonché
degli appalti per l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici;
l) promuove
l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori ed accerta la sussistenza
delle condizioni che ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della Legge
giustificano l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni alla
amministrazione aggiudicatrice;
m) accerta e certifica
le situazioni di carenza di organico in presenza delle quali le funzioni di
collaudatore sono affidate ai sensi dell'articolo 28, comma 4, della Legge ai
soggetti esterni alla stazione appaltante;
n) adotta gli atti di
competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per
l'esecuzione dei lavori;
o) effettua, prima
dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie
verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa
vigente, alle indicazioni del documento preliminare e alle disponibilità
finanziarie, nonché all'esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed
amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili;
p) nel caso di lavori
eseguibili per lotti, accerta e attesta:
1 - l'avvenuta
redazione, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, della progettazione
preliminare dell'intero lavoro e la sua articolazione per lotti;
2 - la quantificazione,
nell'àmbito del programma e dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari
necessari per appaltare l'intero lavoro;
3 - l'idoneità dei
singoli lotti a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intero
intervento.
q) svolge le attività
necessarie all'espletamento della conferenza dei servizi, curando gli
adempimenti di pubblicità delle relative deliberazioni ed assicurando
l'allegazione del verbale della conferenza stessa al progetto preliminare posto
a base delle procedure di appalto concorso e di affidamento della concessione
di lavori pubblici;
r) svolge la funzione di
vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella concessione di lavori pubblici,
verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali;
s) raccoglie, verifica e
trasmette all'Osservatorio dei lavori pubblici gli elementi relativi agli
interventi di sua competenza;
t) accerta la data di
effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori;
u) trasmette agli organi
competenti della amministrazione aggiudicatrice la proposta del coordinatore
per l'esecuzione dei lavori di sospensione, allontanamento delle imprese e dei
lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto;
v) assicura che
ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti in corso d'opera;
w) irroga le penali per
il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle
indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
x) accerta e certifica
negli interventi l'eventuale presenza delle caratteristiche di cui all'articolo
2, comma 1, lettere h) ed i);
y) propone la
risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;
z) propone la definizione
bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei
lavori.
2. Il responsabile del
procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto
delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro,
qualora il soggetto che, nella struttura organizzativa della amministrazione
aggiudicatrice sarebbe deputato a rappresentare il committente, non intenda
adempiere direttamente agli obblighi dalle stesse norme previsti. La
designazione deve contenere l'indicazione degli adempimenti di legge oggetto
dell'incarico.
3. Salvo diversa
indicazione, il responsabile del procedimento nello svolgimento dell'incarico
di responsabile dei lavori:
a) si attiene ai
princìpi e alle misure generali di tutela previste dalla legge;
b) determina la durata
dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere contemporaneamente o
successivamente;
c) designa il
coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei
lavori;
d) vigila sulla loro attività,
valuta il piano di sicurezza e di coordinamento e l'eventuale piano generale di
sicurezza e il fascicolo predisposti dal coordinatore per la progettazione;
e) comunica alle imprese
esecutrici i nominativi dei coordinatori per la progettazione e per
l'esecuzione dei lavori e si accerta che siano indicati nel cartello di
cantiere;
f) assicura la messa a
disposizione di tutti i concorrenti alle gare di appalto del piano di sicurezza
e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza;
g) trasmette la notifica
preliminare all'organo sanitario competente nonché, chiede, ove è necessario,
alle imprese esecutrici l'iscrizione alla camera di commercio industria e
artigianato; chiede inoltre alle stesse imprese una dichiarazione autentica in
ordine all'organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nelle varie
qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo sostenuto per il
personale dipendente, unitamente ai modelli riepilogativi annuali attestanti la
congruenza dei versamenti assicurativi e previdenziali effettuati in ordine
alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti.
4. Il responsabile del
procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti delle
amministrazioni aggiudicatrici.
5. Nel caso di inadeguatezza
dell'organico, il responsabile del procedimento propone all'amministrazione
aggiudicatrice l'affidamento delle attività di supporto secondo le procedure e
con le modalità previste dalla normativa vigente. I soggetti affidatari devono
essere muniti di assicurazione professionale.
6. Gli affidatari dei
servizi di supporto di cui al presente articolo non possono partecipare agli
incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici
nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali
abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro
soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi
dell'articolo 17, comma 9, della Legge.
7. Il responsabile del
procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla Legge e dal
presente regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta
diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'articolo 18
della Legge relativamente all'intervento affidatogli, ed è tenuto a risarcire i
danni derivati alla amministrazione aggiudicatrice in conseguenza del suo
comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste
dall'ordinamento di appartenenza.
Capo II - Disciplina
dell'accesso agli atti e forme di pubblicità
9. Pubblicità degli atti
della conferenza dei servizi.
1. Della convocazione
della conferenza dei servizi è data pubblicità, almeno dieci giorni prima della
data di svolgimento della stessa, mediante comunicazione, con contestuale
allegazione del progetto, da effettuarsi all'Albo pretorio del comune ovvero,
nel caso di amministrazioni aggiudicatrici diverse dal comune, utilizzando
forme equivalenti di pubblicità. Con le stesse modalità di cui sopra e per i
dieci giorni successivi alla data di conclusione dei lavori della conferenza
dei servizi viene data pubblicità alle determinazioni assunte in quella sede
con il relativo verbale.
2. In caso di
affidamento mediante appalto-concorso o concessione dei lavori pubblici, ove
sia necessario o opportuno procedere alla conferenza dei servizi,
l'amministrazione aggiudicatrice ne dispone la convocazione sulla base del
progetto preliminare; il relativo verbale integra il progetto preliminare posto
a base di gara.
10. Accesso agli atti.
1. Ai sensi
dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono sottratte all'accesso
le relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle
domande e sulle riserve dell'impresa.
TITOLO III
Programmazione e
progettazione
Capo I - La
programmazione dei lavori
11. Disposizioni
preliminari.
1. Le amministrazioni
aggiudicatrici elaborano uno studio per individuare il quadro dei bisogni e
delle esigenze, al fine di identificare gli interventi necessari al loro
soddisfacimento.
2. Sulla base dello
studio di cui al comma 1 le amministrazioni aggiudicatrici provvedono alla
redazione di studi di fattibilità necessari per l'elaborazione del programma di
cui all'articolo 14 della Legge.
3. In materia di
programmi di lavori pubblici gli enti locali territoriali applicano le norme
previste nei propri ordinamenti compatibili con le disposizioni della Legge e
del regolamento.
12. Fondo per accordi
bonari.
1. È obbligatoriamente
inserito nel bilancio, ove consentito dalla vigente legislazione, un fondo pari
ad almeno il tre per cento delle spese previste per l'attuazione degli
interventi compresi nel programma, destinato alla eventuale copertura di oneri
derivanti dall'applicazione dell'articolo 31-bis della Legge, nonché ad
eventuali incentivi per l'accelerazione dei lavori.
2. Per i lavori
finanziati con assunzione di prestiti o con risorse, aventi destinazione
vincolata per legge, la percentuale predetta può essere direttamente
accantonata sui relativi stanziamenti.
3. I ribassi d'asta e le
economie comunque realizzate nella esecuzione del programma possono essere
destinate, su proposta del responsabile del procedimento, ad integrare il fondo
di cui al comma 1.
4. Le somme restano
iscritte nel fondo fino alla ultimazione degli interventi previsti dal
programma.
5. Non possono essere in
ogni caso riportati a residui importi superiori al dieci per cento dei residui
passivi relativi al programma di riferimento. Le amministrazioni aggiudicatrici
possono comunque ridurre ulteriormente gli stanziamenti predetti.
6. Le somme del fondo
non utilizzate sono portate in economia e concorrono a determinare il risultato
contabile dell'esercizio in cui gli interventi si sono conclusi.
13. Programma triennale.
1. In conformità allo
schema-tipo definito con decreto del Ministro dei lavori pubblici e sulla base
degli studi di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, ogni anno viene redatto,
aggiornando quello precedentemente approvato, un programma dei lavori pubblici
da eseguire nel successivo triennio. Tale programma è deliberato dalle
amministrazioni aggiudicatrici diverse dallo Stato contestualmente al bilancio
di previsione e al bilancio pluriennale, ed è ad essi allegato assieme
all'elenco dei lavori da avviare nell'anno.
2. Il programma indica,
per tipologia e in relazione alle specifiche categorie degli interventi, le
loro finalità, i risultati attesi, le priorità, le localizzazioni, le
problematiche di ordine ambientale, paesistico ed urbanistico-territoriale, le
relazioni con piani di assetto territoriale o di settore, il grado di
soddisfacimento della domanda, le risorse disponibili, la stima dei costi e dei
tempi di attuazione. Le priorità del programma privilegiano valutazioni di
pubblica utilità rispetto ad altri elementi.
3. Lo schema di
programma e di aggiornamento sono redatti, entro il 30 settembre di ogni anno.
La proposta di aggiornamento è fatta anche in ordine alle esigenze prospettate
dai responsabili del procedimento dei singoli interventi. Le Amministrazioni
dello Stato procedono all'aggiornamento definitivo del programma entro 90
giorni dall'approvazione della legge di bilancio da parte del Parlamento (1/c).
4. Sulla base
dell'aggiornamento di cui al comma 3 è redatto, entro la stessa data, l'elenco
dei lavori da avviare nell'anno successivo.
(1/c) L'art. 3, O.M. 27
ottobre 2000 (Gazz. Uff. 3 novembre 2000, n. 257) ha stabilito che le
disposizioni contenute nel presente comma sono sospese, per l'anno 2000, nei
confronti degli enti locali delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia,
Veneto, Emilia-Romagna, Liguria e Calabria.
14. Pubblicità del
programma.
1. Le amministrazioni
aggiudicatrici inviano all'Osservatorio dei lavori pubblici, sulla base della
scheda tipo predisposta dal Ministero dei lavori pubblici, i programmi
triennali, i loro aggiornamenti e gli elenchi annuali dei lavori da realizzare,
ai sensi dell'articolo 14, comma 11, della Legge.
2. Le amministrazioni
aggiudicatrici di rilevanza nazionale trasmettono i programmi al CIPE entro il
30 aprile di ciascun anno.
3. Le caratteristiche
essenziali degli appalti di lavori pubblici di importo pari o superiori al
controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, contenuti nei programmi, sono altresì
rese note mediante comunicazione di preinformazione all'Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali dell'Unione Europea.
Capo II - La
progettazione
Sezione prima:
Disposizioni generali
15. Disposizioni
preliminari.
1. La progettazione ha
come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità e
tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefìci e i costi
globali di costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione è informata,
tra l'altro, a princìpi di minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non
rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall'intervento
e di massima manutenibilità, durabilità dei materiali e dei componenti,
sostituibilità degli elementi, compatibilità dei materiali ed agevole
controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo.
2. Il progetto è
redatto, salvo quanto disposto dal responsabile del procedimento ai sensi
dell'articolo 16, comma 2, della Legge, secondo tre progressivi livelli di
definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo. I tre livelli costituiscono
una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza
soluzione di continuità.
3. Al fine di potere
effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo
ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza
delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, a cura
dell'appaltatore e con l'approvazione del direttore dei lavori, in modo da
rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione
dell'opera o del lavoro.
4. Il responsabile del
procedimento cura la redazione di un documento preliminare all'avvio della
progettazione, con allegato ogni atto necessario alla redazione del progetto.
5. Il documento
preliminare, con approfondimenti tecnici e amministrativi graduati in rapporto
all'entità, alla tipologia e categoria dell'intervento da realizzare, riporta
fra l'altro l'indicazione:
a) della situazione
iniziale e della possibilità di far ricorso alle tecniche di ingegneria
naturalistica;
b) degli obiettivi
generali da perseguire e delle strategie per raggiungerli;
c) delle esigenze e
bisogni da soddisfare;
d) delle regole e norme
tecniche da rispettare;
e) dei vincoli di legge
relativi al contesto in cui l'intervento è previsto;
f) delle funzioni che
dovrà svolgere l'intervento;
g) dei requisiti tecnici
che dovrà rispettare;
h) degli impatti
dell'opera sulle componenti ambientali e nel caso degli organismi edilizi delle
attività ed unità ambientali;
i) delle fasi di
progettazione da sviluppare e della loro sequenza logica nonché dei relativi
tempi di svolgimento;
l) dei livelli di
progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi da redigere;
m) dei limiti finanziari
da rispettare e della stima dei costi e delle fonti di finanziamento;
n) del sistema di realizzazione
da impiegare.
6. I progetti, con le
necessarie differenziazioni, in relazione alla loro specificità e dimensione,
sono redatti nel rispetto degli standard dimensionali e di costo ed in modo da
assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilità con le caratteristiche
del contesto territoriale e ambientale in cui si colloca l'intervento, sia
nella fase di costruzione che in sede di gestione.
7. Gli elaborati
progettuali prevedono misure atte ad evitare effetti negativi sull'ambiente,
sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione
all'attività di cantiere ed a tal fine comprendono:
a) uno studio della
viabilità di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella
provvisoria, in modo che siano contenuti l'interferenza con il traffico locale
ed il pericolo per le persone e l'ambiente;
b) l'indicazione degli
accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed
atmosferici;
c) la localizzazione
delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e quantità di
materiali da prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale
finale;
d) lo studio e la
copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di conservazione,
protezione e restauro volti alla tutela e salvaguardia del patrimonio di
interesse artistico e storico e delle opere di sistemazione esterna.
8. I progetti sono
redatti considerando anche il contesto in cui l'intervento si inserisce in modo
che esso non pregiudichi l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle
opere, degli impianti e dei servizi esistenti.
9. I progetti devono
essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare nella fase di
costruzione e in quella di esercizio gli utenti e la popolazione delle zone interessate
dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute degli operai.
10. Tutti gli elaborati
devono essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili degli
stessi nonché dal progettista responsabile dell'integrazione fra le varie
prestazioni specialistiche.
11. La redazione dei
progetti delle opere o dei lavori complessi ed in particolare di quelli di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i), è svolta preferibilmente impiegando
la tecnica dell'"analisi del valore". In tale caso le relazioni
illustrano i risultati di tali analisi.
12. Qualora siano
possibili più soluzioni progettuali, la scelta deve avvenire mediante l'impiego
di una metodologia di valutazione qualitativa e quantitativa, multicriteri o
multiobiettivi, tale da permettere di dedurre una graduatoria di priorità tra
le soluzioni progettuali possibili.
16. Norme tecniche.
1. I progetti sono
predisposti in conformità alle regole e norme tecniche stabilite dalle
disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione.
2. I materiali e i
prodotti sono conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni
di legge, le norme armonizzate e le omologazioni tecniche. Le relazioni
tecniche indicano la normativa applicata.
3. È vietato introdurre
nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata
fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano
l'effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre o che indichino
marchi, brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata. È ammessa
l'indicazione specifica del prodotto o del procedimento, purché accompagnata
dalla espressione "o equivalente", allorché non sia altrimenti
possibile la descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni
sufficientemente precise e comprensibili.
17. Quadri economici.
1. I quadri economici
degli interventi sono predisposti con progressivo approfondimento in rapporto
al livello di progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie
variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'intervento
stesso e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo:
a) lavori a misura, a
corpo, in economia;
b) somme a disposizione della
stazione appaltante per:
1- lavori in economia,
previsti in progetto ed esclusi dall'appalto;
2- rilievi, accertamenti
e indagini;
3- allacciamenti ai
pubblici servizi;
4- imprevisti;
5- acquisizione aree o
immobili;
6- accantonamento di cui
all'articolo 26, comma 4, della Legge;
7- spese tecniche
relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di
servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti;
8- spese per attività di
consulenza o di supporto;
9- eventuali spese per
commissioni giudicatrici;
10- spese per pubblicità
e, ove previsto, per opere artistiche;
11- spese per
accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato
speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialistici;
12- I.V.A ed eventuali
altre imposte.
2. L'importo dei lavori
a misura, a corpo ed in economia deve essere suddiviso in importo per
l'esecuzione delle lavorazioni ed importo per l'attuazione dei piani di
sicurezza.
Sezione seconda:
Progetto preliminare
18. Documenti componenti
il progetto preliminare.
1. Il progetto
preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli
elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni
economiche e della tipologia e categoria dell'intervento, ed è composto, salva
diversa determinazione del responsabile del procedimento, dai seguenti
elaborati:
a) relazione
illustrativa;
b) relazione tecnica;
c) studio di
prefattibilità ambientale;
d) indagini geologiche,
idrogeologiche e archeologiche preliminari;
e) planimetria generale
e schemi grafici;
f) prime indicazioni e
disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
g) calcolo sommario
della spesa.
2. Qualora il progetto
debba essere posto a base di gara di un appalto concorso o di una concessione
di lavori pubblici:
a) sono effettuate,
sulle aree interessate dall'intervento, le indagini necessarie quali quelle
geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche e sono redatti le
relative relazioni e grafici;
b) è redatto un
capitolato speciale prestazionale.
3. Qualora il progetto
preliminare è posto a base di gara per l'affidamento di una concessione di
lavori pubblici, deve essere altresì predisposto un piano economico e
finanziario di massima, sulla base del quale sono determinati gli elementi
previsti dall'articolo 85, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) da
inserire nel relativo bando di gara.
19. Relazione
illustrativa del progetto preliminare.
1. La relazione
illustrativa, secondo la tipologia, la categoria e la entità dell'intervento,
contiene:
a) la descrizione
dell'intervento da realizzare;
b) l'illustrazione delle
ragioni della soluzione prescelta sotto il profilo localizzativo e funzionale,
nonché delle problematiche connesse alla prefattibilità ambientale, alle
preesistenze archeologiche e alla situazione complessiva della zona, in
relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'intervento, anche con
riferimento ad altre possibili soluzioni;
c) l'esposizione della
fattibilità dell'intervento, documentata attraverso lo studio di prefattibilità
ambientale, dell'esito delle indagini geologiche, geotecniche, idrologiche,
idrauliche e sismiche di prima approssimazione delle aree interessate e
dell'esito degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura
storica, artistica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura
interferenti sulle aree o sugli immobili interessati;
d) l'accertamento in
ordine alla disponibilità delle aree o immobili da utilizzare, alle relative
modalità di acquisizione, ai prevedibili oneri e alla situazione dei pubblici
servizi;
e) gli indirizzi per la
redazione del progetto definitivo in conformità di quanto disposto dall'articolo
15, comma 4, anche in relazione alle esigenze di gestione e manutenzione;
f) il cronoprogramma
delle fasi attuative con l'indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle
varie attività di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo;
g) le indicazioni
necessarie per garantire l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle
opere, degli impianti e dei servizi esistenti.
2. La relazione dà
chiara e precisa nozione di quelle circostanze che non possono risultare dai
disegni e che hanno influenza sulla scelta e sulla riuscita del progetto.
3. La relazione
riferisce in merito agli aspetti funzionali ed interrelazionali dei diversi
elementi del progetto e ai calcoli sommari giustificativi della spesa. Nel caso
di opere puntuali, la relazione ne illustra il profilo architettonico.
La relazione riporta una
sintesi riguardante forme e fonti di finanziamento per la copertura della
spesa, l'eventuale articolazione dell'intervento in lotti funzionali e
fruibili, nonché i risultati del piano economico finanziario.
20. Relazione tecnica.
1. La relazione tecnica
riporta lo sviluppo degli studi tecnici di prima approssimazione connessi alla
tipologia e categoria dell'intervento da realizzare, con l'indicazione di
massima dei requisiti e delle prestazioni che devono essere riscontrate
nell'intervento.
21. Studio di
prefattibilità ambientale.
1. Lo studio di
prefattibilità ambientale in relazione alla tipologia, categoria e all'entità
dell'intervento e allo scopo di ricercare le condizioni che consentano un
miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del contesto
territoriale comprende:
a) la verifica, anche in
relazione all'acquisizione dei necessari pareri amministrativi, di
compatibilità dell'intervento con le prescrizioni di eventuali piani
paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere generale che
settoriale;
b) lo studio sui
prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento e del suo esercizio
sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini;
c) la illustrazione, in
funzione della minimizzazione dell'impatto ambientale, delle ragioni della
scelta del sito e della soluzione progettuale prescelta nonché delle possibili
alternative localizzative e tipologiche;
d) la determinazione
delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali interventi di
ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la
stima dei relativi costi da inserire nei piani finanziari dei lavori;
e) l'indicazione delle
norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e degli eventuali
limiti posti dalla normativa di settore per l'esercizio di impianti, nonché
l'indicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare per assicurarne il
rispetto.
2. Nel caso di
interventi ricadenti sotto la procedura di valutazione di impatto ambientale,
lo studio di prefattibilità ambientale, contiene le informazioni necessarie
allo svolgimento della fase di selezione preliminare dei contenuti dello studio
di impatto ambientale. Nel caso di interventi per i quali si rende necessaria
la procedura di selezione prevista dalle direttive comunitarie lo studio di
prefattibilità ambientale consente di verificare che questi non possono causare
impatto ambientale significativo ovvero deve consentire di identificare misure
prescrittive tali da mitigare tali impatti.
22. Schemi grafici del
progetto preliminare.
1. Gli schemi grafici,
redatti in scala opportuna e debitamente quotati, con le necessarie
differenziazioni in relazione alla dimensione, alla categoria e alla tipologia
dell'intervento, e tenendo conto della necessità di includere le misure e gli
interventi di cui all'articolo 21, comma 1, lett. d) sono costituiti:
a) per opere e lavori
puntuali:
- dallo stralcio dello
strumento di pianificazione paesaggistico territoriale e del piano urbanistico
generale o attuativo, sul quale sono indicate la localizzazione dell'intervento
da realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate;
- dalle planimetrie con
le indicazioni delle curve di livello in scala non inferiore a 1: 2.000, sulle
quali sono riportati separatamente le opere ed i lavori da realizzare e le
altre eventuali ipotesi progettuali esaminate;
- dagli schemi grafici e
sezioni schematiche nel numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie a
permettere l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche spaziali,
tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e dei lavori da realizzare,
integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare;
b) per opere e lavori a
rete:
- dalla corografia
generale contenente l'indicazione dell'andamento planimetrico delle opere e dei
lavori da realizzare e gli eventuali altri andamenti esaminati con riferimento
all'orografia dell'area, al sistema di trasporti e degli altri servizi
esistenti, al reticolo idrografico, all'ubicazione dei servizi esistenti in
scala non inferiore a 1: 25.000. Se sono necessarie più corografie, va redatto
anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1: 100.000;
- dallo stralcio dello
strumento di pianificazione paesaggistico territoriale e del piano urbanistico
generale o attuativo sul quale è indicato il tracciato delle opere e dei lavori
da realizzare e gli eventuali altri tracciati esaminati. Se sono necessari più
stralci, deve essere redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a
1: 25.000;
- dalle planimetrie con
le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1: 5.000, sulle
quali sono riportati separatamente il tracciato delle opere e dei lavori da
realizzare e gli eventuali altri tracciati esaminati. Se sono necessarie più
planimetrie, deve essere redatto un quadro d'insieme in scala non inferiore a
1:10.000;
- dai profili
longitudinali e trasversali altimetrici delle opere e dei lavori da realizzare
in scala non inferiore a 1:5.000/500, sezioni tipo idriche, stradali e simili
in scala non inferiore ad 1:100 nonché uguali profili per le eventuali altre
ipotesi progettuali esaminate;
- dalle indicazioni di
massima, in scala adeguata, di tutti i manufatti speciali che l'intervento
richiede;
- dalle tabelle
contenenti tutte le quantità caratteristiche delle opere e dei lavori da
realizzare.
2. Sia per le opere ed i
lavori puntuali che per le opere ed i lavori a rete, il progetto preliminare
specifica gli elaborati e le relative scale da adottare in sede di progetto
definitivo ed esecutivo, ferme restando le scale minime previste nei successivi
articoli. Le planimetrie e gli schemi grafici riportano le indicazioni
preliminari relative al soddisfacimento delle esigenze di cui all'articolo 14,
comma 7, della Legge.
23. Calcolo sommario
della spesa.
1. Il calcolo sommario
della spesa è effettuato:
a) per quanto concerne
le opere o i lavori, applicando alle quantità caratteristiche degli stessi, i
corrispondenti costi standardizzati determinati dall'Osservatorio dei lavori
pubblici. In assenza di costi standardizzati, applicando parametri desunti da
interventi similari realizzati, ovvero redigendo un computo metrico-estimativo
di massima con prezzi unitari ricavati dai prezziari o dai listini ufficiali
vigenti nell'area interessata;
b) per quanto concerne
le ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante, attraverso
valutazioni di massima effettuate in sede di accertamenti preliminari a cura
del responsabile del procedimento.
24. Capitolato speciale
prestazionale del progetto preliminare.
1. Il capitolato
speciale prestazionale contiene:
a) l'indicazione delle
necessità funzionali, dei requisiti e delle specifiche prestazioni che dovranno
essere presenti nell'intervento in modo che questo risponda alle esigenze della
stazione appaltante e degli utilizzatori, nel rispetto delle rispettive risorse
finanziarie;
b) la specificazione
delle opere generali e delle eventuali opere specializzate comprese
nell'intervento con i relativi importi;
c) una tabella degli
elementi e sub-elementi in cui l'intervento è suddivisibile, con l'indicazione
dei relativi pesi normalizzati necessari per l'applicazione della metodologia
di determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione terza: Progetto
definitivo
25. Documenti componenti
il progetto definitivo.
1. Il progetto
definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare
approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi,
contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio della concessione
edilizia, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto
equivalente.
2. Esso comprende:
a) relazione
descrittiva;
b) relazioni geologica,
geotecnica, idrologica, idraulica, sismica;
c) relazioni tecniche
specialistiche;
d) rilievi
planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico;
e) elaborati grafici;
f) studio di impatto
ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità
ambientale;
g) calcoli preliminari
delle strutture e degli impianti;
h) disciplinare
descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
i) piano particellare di
esproprio;
l) computo metrico
estimativo;
m) quadro economico.
3. Quando il progetto
definitivo è posto a base di gara ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera
b) della Legge ferma restando la necessità della previa acquisizione della
positiva valutazione di impatto ambientale se richiesta, in sostituzione del
disciplinare di cui all'articolo 32, il progetto è corredato dallo schema di
contratto e dal capitolato speciale d'appalto redatti con le modalità indicate
all'articolo 43. Il capitolato prevede, inoltre, la sede di redazione e tempi
della progettazione esecutiva, nonché le modalità di controllo del rispetto da
parte dell'affidatario delle indicazioni del progetto definitivo.
4. Gli elaborati grafici
e descrittivi nonché i calcoli preliminari sono sviluppati ad un livello di
definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano
apprezzabili differenze tecniche e di costo.
26. Relazione
descrittiva del progetto definitivo.
1. La relazione fornisce
i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalità
dell'intervento, il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei
conseguenti costi e dei benefici attesi.
2. In particolare la
relazione:
a) descrive, con
espresso riferimento ai singoli punti della relazione illustrativa del progetto
preliminare, i criteri utilizzati per le scelte progettuali, gli aspetti
dell'inserimento dell'intervento sul territorio, le caratteristiche
prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonché i criteri di
progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto
riguarda la sicurezza, la funzionalità e l'economia di gestione;
b) riferisce in merito a
tutti gli aspetti riguardanti la topografia, la geologia, l'idrologia, il
paesaggio, l'ambiente e gli immobili di interesse storico, artistico ed
archeologico che sono stati esaminati e risolti in sede di progettazione
attraverso lo studio di fattibilità ambientale, di cui all'art. 29, ove
previsto, nonché attraverso i risultati di apposite indagini e studi
specialistici;
c) indica le eventuali
cave e discariche da utilizzare per la realizzazione dell'intervento con la
specificazione dell'avvenuta autorizzazione;
d) indica le soluzioni
adottate per il superamento delle barriere architettoniche;
e) riferisce in merito
all'idoneità delle reti esterne dei servizi atti a soddisfare le esigenze
connesse all'esercizio dell'intervento da realizzare ed in merito alla verifica
sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee con i nuovi manufatti;
f) contiene le
motivazioni che hanno indotto il progettista ad apportare variazioni alle
indicazioni contenute nel progetto preliminare;
g) riferisce in merito
alle eventuali opere di abbellimento artistico o di valorizzazione
architettonica;
h) riferisce in merito
al tempo necessario per la redazione del progetto esecutivo eventualmente
aggiornando quello indicato nel cronoprogramma del progetto preliminare.
3. Quando il progetto
definitivo è posto a base di gara e riguarda interventi complessi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i) la relazione deve essere corredata da
quanto previsto all'articolo 36, comma 3.
27. Relazioni geologica,
geotecnica, idrologica e idraulica del progetto definitivo.
1. La relazione
geologica comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche, la
identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi
litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, definisce il
modello geologico-tecnico del sottosuolo, illustra e caratterizza gli aspetti
stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, litotecnici e fisici
nonché il conseguente livello di pericolosità geologica e il comportamento in
assenza ed in presenza delle opere.
2. La relazione
geotecnica definisce, alla luce di specifiche indagini geotecniche, il
comportamento meccanico del volume di terreno influenzato, direttamente o
indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che a sua volta influenzerà
il comportamento del manufatto stesso. Illustra inoltre i calcoli geotecnici
per gli aspetti che si riferiscono al rapporto del manufatto con il terreno.
3. Le relazioni
idrologica e idraulica riguardano lo studio delle acque meteoriche,
superficiali e sotterranee. Gli studi devono indicare le fonti dalle quali
provengono gli elementi elaborati ed i procedimenti usati nella elaborazione
per dedurre le grandezze di interesse.
28. Relazioni tecniche e
specialistiche del progetto definitivo.
1. Ove la progettazione
implichi la soluzione di questioni specialistiche, queste formano oggetto di
apposite relazioni che definiscono le problematiche e indicano le soluzioni da
adottare in sede di progettazione esecutiva.
29. Studio di impatto
ambientale e studio di fattibilità ambientale.
1. Lo studio di impatto
ambientale, ove previsto dalla normativa vigente, è redatto secondo le norme
tecniche che disciplinano la materia ed è predisposto contestualmente al
progetto definitivo sulla base dei risultati della fase di selezione
preliminare dello studio di impatto ambientale, nonché dei dati e delle
informazioni raccolte nell'àmbito del progetto stesso anche con riferimento
alle cave e alle discariche.
2. Lo studio di
fattibilità ambientale, tenendo conto delle elaborazioni a base del progetto
definitivo, approfondisce e verifica le analisi sviluppate nella fase di
redazione del progetto preliminare, ed analizza e determina le misure atte a
ridurre o compensare gli effetti dell'intervento sull'ambiente e sulla salute,
ed a riqualificare e migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del contesto
territoriale avuto riguardo agli esiti delle indagini tecniche, alle
caratteristiche dell'ambiente interessato dall'intervento in fase di cantiere e
di esercizio, alla natura delle attività e lavorazioni necessarie
all'esecuzione dell'intervento, e all'esistenza di vincoli sulle aree
interessate. Esso contiene tutte le informazioni necessarie al rilascio delle
prescritte autorizzazioni e approvazioni in materia ambientale.
30. Elaborati grafici
del progetto definitivo.
1. Gli elaborati grafici
descrivono le principali caratteristiche dell'intervento da realizzare. Essi
individuano le caratteristiche delle fondazioni e sono redatti nelle opportune
scale in relazione al tipo di opera o di lavoro, puntuale o a rete, da realizzare.
2. Per i lavori e le
opere puntuali i grafici sono costituiti, salva diversa indicazione del
progetto preliminare ed oltre a quelli già predisposti con il medesimo
progetto, da:
a) stralcio dello
strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione dell'area
interessata all'intervento;
b) planimetria d'insieme
in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni delle curve di livello
dell'area interessata all'intervento, con equidistanza non superiore a
cinquanta centimetri, delle strade, della posizione, sagome e distacchi delle
eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali alberature esistenti con la
specificazione delle varie essenze;
c) planimetria in scala
non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, corredata
da due o più sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi
dell'intervento, anche in relazione al terreno, alle strade ed agli edifici
circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella quale risultino precisati la
superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica. Tutte le quote altimetriche
relative sia al piano di campagna originario sia alla sistemazione del terreno
dopo la realizzazione dell'intervento, sono riferite ad un caposaldo fisso. La
planimetria riporta la sistemazione degli spazi esterni indicando le
recinzioni, le essenze arboree da porre a dimora e le eventuali superfici da
destinare a parcheggio; è altresì integrata da una tabella riassuntiva di tutti
gli elementi geometrici del progetto: superficie dell'area, volume
dell'edificio, superficie coperta totale e dei singoli piani e ogni altro utile
elemento;
d) le piante dei vari
livelli, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o da normative
specifiche e comunque non inferiore a 1:100 con l'indicazione delle destinazioni
d'uso, delle quote planimetriche e altimetriche e delle strutture portanti. Le
quote altimetriche sono riferite al caposaldo di cui alla lettera c) ed in
tutte le piante sono indicate le linee di sezione di cui alla lettera e);
e) almeno due sezioni,
trasversale e longitudinale nella scala prescritta da regolamenti edilizi o da
normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100, con la misura delle
altezze nette dei singoli piani, dello spessore dei solai e della altezza
totale dell'edificio. In tali sezioni è altresì indicato l'andamento del
terreno prima e dopo la realizzazione dell'intervento, lungo le sezioni stesse,
fino al confine ed alle eventuali strade limitrofe. Tutte le quote altimetriche
sono riferite allo stesso caposaldo di cui alla lettera c);
f) tutti i prospetti, a
semplice contorno, nella scala prescritta da normative specifiche e comunque
non inferiore a 1:100 completi di riferimento alle altezze e ai distacchi degli
edifici circostanti, alle quote del terreno e alle sue eventuali modifiche. Se
l'edificio è adiacente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti comprendono
anche quelli schematici delle facciate adiacenti;
g) elaborati grafici
nella diversa scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore
a 1:200 atti ad illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti
fondamentali, in particolare per quanto riguarda le fondazioni;
h) schemi funzionali e
dimensionamento di massima dei singoli impianti, sia interni che esterni;
i) planimetrie e sezioni
in scala non inferiore a 1:200, in cui sono riportati i tracciati principali
delle reti impiantistiche esterne e la localizzazione delle centrali dei
diversi apparati, con l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia
di sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo;
3. Le prescrizioni di
cui al comma 2 si riferiscono agli edifici. Esse valgono per gli altri lavori e
opere puntuali per quanto possibile e con gli opportuni adattamenti.
4. Per interventi su
opere esistenti, gli elaborati di cui al comma 2, lettere c), d), e) ed f)
indicano, con idonea rappresentazione grafica, le parti conservate, quelle da
demolire e quelle nuove.
5. Per i lavori e le
opere a rete i grafici sono costituiti, oltre che da quelli già predisposti con
il progetto preliminare, anche da:
a) stralcio dello
strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione dei
tracciati dell'intervento. Se sono necessari più stralci è redatto anche un
quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:25.000;
b) planimetria in scala
non inferiore a 1:2.000 con le indicazioni delle curve di livello delle aree
interessate dall'intervento, con equidistanza non superiore a un metro,
dell'assetto definitivo dell'intervento e delle parti complementari. Se sono necessarie
più planimetrie è redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a
1:5.000;
c) profili longitudinali
in scala non inferiore a 1:200 per le altezze e 1:2.000 per le lunghezze e
sezioni trasversali;
d) piante, sezioni e
prospetti in scala non inferiore a 1:100 di tutte le opere d'arte, manufatti e
opere speciali comunque riconducibili ad opere puntuali.
6. Per ogni opera e
lavoro, indipendentemente dalle tipologie e categorie, gli elaborati grafici
del progetto definitivo comprendono le opere ed i lavori necessari per il
rispetto delle esigenze di cui all'articolo 15, comma 7.
31. Calcoli preliminari
delle strutture e degli impianti.
1. I calcoli preliminari
delle strutture e degli impianti devono consentirne il dimensionamento e, per
quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli impianti, anche la
specificazione delle caratteristiche. I calcoli degli impianti devono
permettere, altresì, la definizione degli eventuali volumi tecnici necessari.
32. Disciplinare
descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo.
1. Il disciplinare
descrittivo e prestazionale precisa, sulla base delle specifiche tecniche,
tutti i contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto.
Il disciplinare contiene, inoltre, la descrizione, anche sotto il profilo
estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni
dell'intervento, dei materiali e di componenti previsti nel progetto.
33. Piano particellare
di esproprio.
1. Il piano particellare
degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi è redatto
in base alle mappe catastali aggiornate, e comprende anche le espropriazioni e gli
asservimenti necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e di
corsi d'acqua.
2. Sulle mappe catastali
sono altresì indicate le eventuali zone di rispetto o da sottoporre a vincolo
in relazione a specifiche normative o ad esigenze connesse alla categoria
dell'intervento.
3. Il piano è corredato
dall'elenco delle ditte che in catasto risultano proprietarie dell'immobile da
espropriare, asservire o occupare temporaneamente ed è corredato
dell'indicazione di tutti i dati catastali nonché delle superfici interessate.
4. Per ogni ditta va
inoltre indicata l'indennità presunta di espropriazione e di occupazione
temporanea determinata in base alle leggi e normative vigenti, previo
occorrendo apposito sopralluogo.
5. Se l'incarico di
acquisire l'area su cui insiste l'intervento da realizzare è affidato
all'appaltatore, questi ha diritto al rimborso di quanto corrisposto a titolo
di indennizzo ai proprietari espropriati, nonché al pagamento delle eventuali
spese legali sostenute se non sussistano ritardi o responsabilità a lui
imputabili.
34. Stima sommaria
dell'intervento e delle espropriazioni del progetto definitivo.
1. La stima sommaria
dell'intervento consiste nel computo metrico estimativo, redatto applicando
alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari dedotti dai prezziari della
stazione appaltante o dai listini correnti nell'area interessata.
2. Per eventuali voci
mancanti il relativo prezzo viene determinato:
a) applicando alle
quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la
realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi
elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di
commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
b) aggiungendo
all'importo così determinato una percentuale per le spese relative alla
sicurezza;
c) aggiungendo
ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e il 15 per cento, a seconda
della categoria e tipologia dei lavori, per spese generali;
d) aggiungendo infine
una percentuale del 10 per cento per utile dell'appaltatore.
3. In relazione alle
specifiche caratteristiche dell'intervento il computo metrico estimativo può
prevedere le somme da accantonare per eventuali lavorazioni in economia, da
prevedere nel contratto d'appalto o da inserire nel quadro economico tra quelle
a disposizione della stazione appaltante.
4. L'elaborazione della
stima sommaria dell'intervento può essere effettuata anche attraverso programmi
di gestione informatizzata; se la progettazione è affidata a progettisti
esterni, i programmi devono essere preventivamente accettati dalla stazione
appaltante.
5. Il risultato della
stima sommaria dell'intervento e delle espropriazioni confluisce in un quadro
economico redatto secondo lo schema di cui all'articolo 17.
Sezione quarta: Progetto
esecutivo
35. Documenti componenti
il progetto esecutivo.
1. Il progetto esecutivo
costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce
compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed
impiantistico l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani
operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i
grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto è redatto nel pieno
rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate in sede di
rilascio della concessione edilizia o di accertamento di conformità
urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità
ambientale ovvero il provvedimento di esclusione delle procedure, ove previsti.
Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti:
a) relazione generale;
b) relazioni
specialistiche;
c) elaborati grafici
comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e
miglioramento ambientale;
d) calcoli esecutivi
delle strutture e degli impianti;
e) piani di manutenzione
dell'opera e delle sue parti;
f) piani di sicurezza e
di coordinamento;
g) computo metrico
estimativo definitivo e quadro economico;
h) cronoprogramma;
i) elenco dei prezzi
unitari e eventuali analisi;
l) quadro dell'incidenza
percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si
compone l'opera o il lavoro;
m) schema di contratto e
capitolato speciale di appalto.
36. Relazione generale
del progetto esecutivo.
1. La relazione generale
del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso specifici
riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale
d'appalto, i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i
particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei prescritti
livelli di sicurezza e qualitativi. Nel caso in cui il progetto prevede
l'impiego di componenti prefabbricati, la relazione precisa le caratteristiche
illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del capitolato speciale
d'appalto riguardanti le modalità di presentazione e di approvazione dei componenti
da utilizzare.
2. La relazione generale
contiene l'illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per
trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni
spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal
progetto definitivo approvato; la relazione contiene inoltre la descrizione
delle indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di
esecuzione la possibilità di imprevisti.
3. La relazione generale
dei progetti riguardanti gli interventi complessi di cui all'articolo 2, comma
1, lettere h) ed i), è corredata:
a) da una
rappresentazione grafica di tutte le attività costruttive suddivise in livelli
gerarchici dal più generale oggetto del progetto fino alle più elementari
attività gestibili autonomamente dal punto di vista delle responsabilità, dei
costi e dei tempi;
b) da un diagramma che
rappresenti graficamente la pianificazione delle lavorazioni nei suoi
principali aspetti di sequenza logica e temporale, ferma restando la
prescrizione all'impresa, in sede di capitolato speciale d'appalto,
dell'obbligo di presentazione di un programma di esecuzione delle lavorazioni
riguardante tutte le fasi costruttive intermedie, con la indicazione
dell'importo dei vari stati di avanzamento dell'esecuzione dell'intervento alle
scadenze temporali contrattualmente previste.
37. Relazioni
specialistiche.
1. Le relazioni
geologica, geotecnica, idrologica e idraulica illustrano puntualmente, sulla base
del progetto definitivo, le soluzioni adottate.
2. Per gli interventi di
particolare complessità, per i quali si sono rese necessarie, nell'àmbito del
progetto definitivo, relazioni specialistiche, queste sono sviluppate in modo
da definire in dettaglio gli aspetti inerenti alla esecuzione e alla
manutenzione degli impianti tecnologici e di ogni altro aspetto dell'intervento
o del lavoro, compreso quello relativo alle opere a verde.
3. Le relazioni
contengono l'illustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle
verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva.
38. Elaborati grafici
del progetto esecutivo.
1. Gli elaborati grafici
esecutivi, eseguiti con i procedimenti più idonei, sono costituiti:
a) dagli elaborati che
sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del
progetto definitivo;
b) dagli elaborati che
risultino necessari all'esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli
esiti, degli studi e di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva;
c) dagli elaborati di
tutti i particolari costruttivi;
d) dagli elaborati atti
ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio;
e) dagli elaborati di
tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle
prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione dei
progetti preliminari, definitivi o di approvazione di specifici aspetti dei
progetti;
f) dagli elaborati di
tutti i lavori da eseguire per soddisfare l' esigenza di cui all'articolo 15,
comma 7;
g) dagli elaborati atti
a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei
componenti prefabbricati.
2. Gli elaborati sono
comunque redatti in scala non inferiore al doppio di quelle del progetto
definitivo, o comunque in modo da consentire all'esecutore una sicura
interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.
39. Calcoli esecutivi
delle strutture e degli impianti.
1. I calcoli esecutivi
delle strutture e degli impianti, nell'osservanza delle rispettive normative
vigenti, possono essere eseguiti anche mediante utilizzo di programmi
informatici.
2. I calcoli esecutivi
delle strutture consentono la definizione e il dimensionamento delle stesse in
ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessità di
variazioni in corso di esecuzione.
3. I calcoli esecutivi
degli impianti sono eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio, alla
destinazione specifica dell'intervento e devono permettere di stabilire e
dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi
altro elemento necessario per la funzionalità dell'impianto stesso, nonché
consentire di determinarne il prezzo.
4. La progettazione
esecutiva delle strutture e degli impianti è effettuata unitamente alla
progettazione esecutiva delle opere civili al fine di prevedere esattamente
ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di ottimizzare le
fasi di realizzazione.
5. I calcoli delle
strutture e degli impianti, comunque eseguiti, sono accompagnati da una
relazione illustrativa dei criteri e delle modalità di calcolo che ne
consentano una agevole lettura e verificabilità.
6. Il progetto esecutivo
delle strutture comprende:
a) gli elaborati grafici
di insieme (carpenterie, profili e sezioni) in scala non inferiore ad 1:50, e
gli elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore ad 1:10, contenenti
fra l'altro:
1) per le strutture in
cemento armato o in cemento armato precompresso: i tracciati dei ferri di
armatura con l'indicazione delle sezioni e delle misure parziali e complessive,
nonché i tracciati delle armature per la precompressione; resta esclusa
soltanto la compilazione delle distinte di ordinazione a carattere
organizzativo di cantiere;
2) per le strutture
metalliche o lignee: tutti i profili e i particolari relativi ai collegamenti,
completi nella forma e spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi
e bulloni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle saldature; resta
esclusa soltanto la compilazione dei disegni di officina e delle relative
distinte pezzi;
3) per le strutture
murarie: tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentirne
l'esecuzione.
b) la relazione di
calcolo contenente:
1) l'indicazione delle
norme di riferimento;
2) la specifica della
qualità e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle modalità di
esecuzione qualora necessarie;
3) l'analisi dei carichi
per i quali le strutture sono state dimensionate;
4) le verifiche
statiche.
7. Nelle strutture che
si identificano con l'intero intervento, quali ponti, viadotti, pontili di
attracco, opere di sostegno delle terre e simili, il progetto esecutivo deve
essere completo dei particolari esecutivi di tutte le opere integrative.
8. Il progetto esecutivo
degli impianti comprende:
a) gli elaborati grafici
di insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque non inferiore ad 1:50, e
gli elaborati grafici di dettaglio, in scala non inferiore ad 1:10, con le
notazioni metriche necessarie;
b) l'elencazione
descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative
relazioni di calcolo;
c) la specificazione
delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari ed
apparecchiature.
40. Piano di
manutenzione dell'opera e delle sue parti.
1. Il piano di
manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede,
pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi
effettivamente realizzati, l'attività di manutenzione dell'intervento al fine
di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità,
l'efficienza ed il valore economico.
2. Il piano di
manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla
specificità dell'intervento, ed è costituito dai seguenti documenti operativi:
a) il manuale d'uso;
b) il manuale di
manutenzione;
c) il programma di
manutenzione;
3. Il manuale d'uso si
riferisce all'uso delle parti più importanti del bene, ed in particolare degli
impianti tecnologici. Il manuale contiene l'insieme delle informazioni atte a
permettere all'utente di conoscere le modalità di fruizione del bene, nonché
tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni
derivanti da un'utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le
operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze
specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento
anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.
4. Il manuale d'uso
contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione
nell'intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione
grafica;
c) la descrizione;
d) le modalità di uso
corretto.
5. Il manuale di
manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti più importanti del bene
ed in particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle
diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti
interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per
il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.
6. Il manuale di
manutenzione contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione
nell'intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione
grafica;
c) la descrizione delle
risorse necessarie per l'intervento manutentivo;
d) il livello minimo
delle prestazioni;
e) le anomalie
riscontrabili;
f) le manutenzioni
eseguibili direttamente dall'utente;
g) le manutenzioni da
eseguire a cura di personale specializzato.
7. Il programma di
manutenzione prevede un sistema di controlli e di interventi da eseguire, a
cadenze temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione
del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola secondo tre
sottoprogrammi:
a) il sottoprogramma
delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le
prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;
b) il sottoprogramma dei
controlli, che definisce il programma delle verifiche e dei controlli al fine
di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei
successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta
delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di
norma;
c) il sottoprogramma
degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti
interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta
conservazione del bene.
8. Il programma di
manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di manutenzione redatti in fase di
progettazione sono sottoposti a cura del direttore dei lavori, al termine della
realizzazione dell'intervento, al controllo ed alla verifica di validità, con
gli eventuali aggiornamenti resi necessari dai problemi emersi durante
l'esecuzione dei lavori.
9. Il piano di
manutenzione è redatto a corredo dei:
a) progetti affidati
dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, se
relativi a lavori di importo pari o superiore a 35.000.000 di Euro;
b)progetti affidati dopo
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, se
relativi a lavori di importo pari o superiore a 25.000.000 di Euro;
c) progetti affidati
dopo diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, se
relativi a lavori di importo pari o superiore a 10.000.000 di Euro, e inferiore
a 25.000.000 di Euro;
d) progetti affidati
dopo ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, se relativi a lavori di importo inferiore a 10.000.000 di Euro,
fatto salvo il potere di deroga del responsabile del procedimento, ai sensi
dell'articolo 16, comma 2, della Legge.
41. Piani di sicurezza e
di coordinamento.
1. I piani di sicurezza
e di coordinamento sono i documenti complementari al progetto esecutivo che
prevedono l'organizzazione delle lavorazioni atta a prevenire o ridurre i
rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. La loro redazione comporta,
con riferimento alle varie tipologie di lavorazioni, individuazione, l'analisi
e la valutazione dei rischi intrinseci al particolare procedimento di
lavorazione connessi a congestione di aree di lavorazioni e dipendenti da
sovrapposizione di fasi di lavorazioni.
2. I piani sono
costituiti da una relazione tecnica contenente le coordinate e la descrizione
dell'intervento e delle fasi del procedimento attuativo, la individuazione
delle caratteristiche delle attività lavorative con la specificazione di quelle
critiche, la stima della durata delle lavorazioni, e da una relazione
contenente la individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in rapporto
alla morfologia del sito, alla pianificazione e programmazione delle
lavorazioni, alla presenza contemporanea di più soggetti prestatori d'opera,
all'utilizzo di sostanze pericolose e ad ogni altro elemento utile a valutare
oggettivamente i rischi per i lavoratori. I piani sono integrati da un
disciplinare contenente le prescrizioni operative atte a garantire il rispetto
delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei
lavoratori e da tutte le informazioni relative alla gestione del cantiere. Tale
disciplinare comprende la stima dei costi per dare attuazione alle prescrizioni
in esso contenute.
42. Cronoprogramma.
1. Il progetto esecutivo
è corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni, redatto al fine di stabilire
in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, l'importo
degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della
consegna.
2. Nei casi di
appalto-concorso e di appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione, il
cronoprogramma è presentato dall'appaltatore unitamente all'offerta.
3 Nel calcolo del tempo
contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di
andamento stagionale sfavorevole.
4. Nel caso di
sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta
fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.
43. Elenco dei prezzi
unitari.
1. Per la redazione dei
computi metrico-estimativi facenti parte integrante dei progetti esecutivi, vengono
utilizzati i prezzi adottati per il progetto definitivo, secondo quanto
specificato all'articolo 34, integrati, ove necessario, da nuovi prezzi redatti
con le medesime modalità.
44. Computo
metrico-estimativo definitivo e quadro economico.
1. Il computo
metrico-estimativo del progetto esecutivo costituisce l'integrazione e
l'aggiornamento della stima sommaria dei lavori redatta in sede di progetto
definitivo, nel rispetto degli stessi criteri e delle stesse indicazioni precisati
all'articolo 43.
2. Il computo
metrico-estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni,
dedotte dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, i prezzi dell'elenco di
cui all'articolo 43.
3. Nel quadro economico
redatto secondo l'articolo 17 confluiscono:
a) il risultato del
computo metrico estimativo dei lavori, comprensivi delle opere di cui
all'articolo 15, comma 7;
b) l'accantonamento in
misura non superiore al 10 per cento per imprevisti e per eventuali lavori in economia;
c) l'importo dei costi
di acquisizione o di espropriazione di aree o immobili, come da piano
particellare allegato al progetto;
d) tutti gli ulteriori
costi relativi alle varie voci riportate all'articolo 17.
45. Schema di contratto
e Capitolato speciale d'appalto.
1. Lo schema di
contratto contiene, per quanto non disciplinato dal presente regolamento e dal
capitolato generale d'appalto, le clausole dirette a regolare il rapporto tra
stazione appaltante e impresa, in relazione alle caratteristiche
dell'intervento con particolare riferimento a:
a) termini di esecuzione
e penali;
b) programma di
esecuzione dei lavori;
c) sospensioni o riprese
dei lavori;
d) oneri a carico
dell'appaltatore;
e) contabilizzazione dei
lavori a misura, a corpo;
f) liquidazione dei
corrispettivi;
g) controlli;
h) specifiche modalità e
termini di collaudo;
i) modalità di soluzione
delle controversie.
2. Allo schema di
contratto è allegato il capitolato speciale, che riguarda le prescrizioni
tecniche da applicare all'oggetto del singolo contratto.
3. Il capitolato
speciale d'appalto è diviso in due parti, l'una contenente la descrizione delle
lavorazioni e l'altra la specificazione delle prescrizioni tecniche; esso illustra
in dettaglio:
a) nella prima parte
tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica
dell'oggetto dell'appalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente
deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo;
b) nella seconda parte
le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i
requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di
prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle
caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di
specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di
componenti prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche principali,
descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare in ordine
all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio nonché le modalità di
approvazione da parte del direttore dei lavori, sentito il progettista, per
assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.
4. Nel caso di interventi
complessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), il capitolato contiene,
altresì, l'obbligo per l'aggiudicatario di redigere un documento (piano di
qualità di costruzione e di installazione), da sottoporre alla approvazione
della direzione dei lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni,
sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di
controllo da svolgersi nella fase esecutiva. A tal fine il capitolato suddivide
tutte le lavorazioni previste in tre classi di importanza: critica, importante,
comune. Appartengono alla classe:
a) critica le strutture
o loro parti nonché gli impianti o loro componenti correlabili, anche
indirettamente, con la sicurezza delle prestazioni fornite nel ciclo di vita
utile dell'intervento;
b) importante le
strutture o loro parti nonché gli impianti o loro componenti correlabili, anche
indirettamente, con la regolarità delle prestazioni fornite nel ciclo di vita
utile dell'intervento ovvero qualora siano di onerosa sostituibilità o di
rilevante costo;
c) comune tutti i
componenti e i materiali non compresi nelle classi precedenti.
5. La classe di
importanza è tenuta in considerazione:
nell'approvvigionamento
dei materiali da parte dell'aggiudicatario e quindi dei criteri di qualifica
dei propri fornitori;
a) nella identificazione
e rintracciabilità dei materiali;
b) nella valutazione
delle non conformità.
6. Per gli interventi il
cui corrispettivo è previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un
intervento il cui corrispettivo è previsto a corpo e a misura, il capitolato
speciale d'appalto indica, per ogni gruppo delle lavorazioni complessive
dell'intervento ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota
percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento. Tali importi e
le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo
metrico-estimativo. Al fine del pagamento in corso d'opera i suddetti importi e
aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti
principali. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle
aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene
contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.
7. Per gli interventi il
cui corrispettivo è previsto a misura, il capitolato speciale d'appalto precisa
l'importo di ciascuno dei gruppi delle lavorazioni complessive dell'opera o del
lavoro ritenute omogenee, desumendolo dal computo metrico-estimativo.
8. Ai fini della
disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal direttore dei lavori
ai sensi dell'articolo 25, comma 3, primo periodo della Legge, la verifica
dell'incidenza delle eventuali variazioni è desunta dagli importi netti dei
gruppi di lavorazione ritenuti omogenei definiti con le modalità di cui ai
commi 6 e 7.
9. Per i lavori il cui
corrispettivo è in parte a corpo e in parte a misura, la parte liquidabile a
misura riguarda le lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulta
eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive
quantità. Tali lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione
della progettazione esecutiva con puntuale motivazione di carattere tecnico e
con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa
incidenza sul valore complessivo assunto a base d'asta.
10. Il capitolato
speciale d'appalto prescrive l'obbligo per l'impresa di presentare, prima
dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo, anche indipendente dal
cronoprogramma di cui all'art. 42 comma 1, nel quale sono riportate, per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare
presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. È
in facoltà prescrivere, in sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali
scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate
esigenze.
Sezione quinta:
Verifiche e validazione dei progetti, acquisizione dei pareri e approvazione
dei
progetti
46. Verifica del
progetto preliminare.
1. Ai sensi
dell'articolo 16, comma 6, della Legge i progetti preliminari sono sottoposti,
a cura del responsabile del procedimento ed alla presenza dei progettisti, ad
una verifica in rapporto alla tipologia, alla categoria, all'entità e
all'importanza dell'intervento.
2. La verifica è
finalizzata ad accertare la qualità concettuale, sociale, ecologica, ambientale
ed economica della soluzione progettuale prescelta e la sua conformità alle
specifiche disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche contenute nel
documento preliminare alla progettazione, e tende all'obiettivo di ottimizzare
la soluzione progettuale prescelta.
3. La verifica comporta
il controllo della coerenza esterna tra la soluzione progettuale prescelta e il
contesto socio economico e ambientale in cui l'intervento progettato si
inserisce, il controllo della coerenza interna tra gli elementi o componenti
della soluzione progettuale prescelta e del rispetto dei criteri di
progettazione indicati nel presente regolamento, la valutazione dell'efficacia
della soluzione progettuale prescelta sotto il profilo della sua capacità di
conseguire gli obiettivi attesi, ed infine la valutazione dell'efficienza della
soluzione progettuale prescelta intesa come capacità di ottenere il risultato
atteso minimizzando i costi di realizzazione, gestione e manutenzione.
47. Validazione del
progetto.
1. Prima della
approvazione, il responsabile del procedimento procede in contraddittorio con i
progettisti a verificare la conformità del progetto esecutivo alla normativa
vigente ed al documento preliminare alla progettazione. In caso di appalto
integrato la verifica ha ad oggetto il progetto definitivo.
2. La validazione
riguarda fra l'altro:
a) la corrispondenza dei
nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la
sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
b) la completezza della
documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica,
amministrativa ed economica dell'intervento;
c) l'esistenza delle
indagini, geologiche, geotecniche e, ove necessario, archeologiche nell'area di
intervento e la congruenza dei risultati di tali indagini con le scelte
progettuali;
d) la completezza,
adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e
tecnico-economici, previsti dal regolamento;
e) l'esistenza delle
relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e la valutazione
dell'idoneità dei criteri adottati;
f) l'esistenza dei
computi metrico-estimativi e la verifica della corrispondenza agli elaborati
grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;
g) la rispondenza delle
scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
h) l'effettuazione della
valutazione di impatto ambientale, ovvero della verifica di esclusione dalle
procedure, ove prescritte;
i) l'esistenza delle
dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e
legislative comunque applicabili al progetto;
l) l'acquisizione di
tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare
l'immediata cantierabilità del progetto;
m) il coordinamento tra
le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del
capitolato speciale d'appalto nonché la verifica della rispondenza di queste ai
canoni della legalità.
48. Modalità delle
verifiche e della validazione.
1. Le verifiche di cui
agli articoli 46 e 47 sono demandate al responsabile del procedimento che vi
provvede direttamente con il supporto tecnico dei propri uffici, oppure nei
casi di accertata carenza di adeguate professionalità avvalendosi del supporto
degli organismi di controllo di cui all'articolo 30, comma 6, della Legge,
individuati secondo le procedure e con le modalità previste dalla normativa
vigente in materia di appalto di servizi. Le risultanze delle verifiche sono
riportate in verbali sottoscritti da tutti i partecipanti.
2. Gli affidatari delle
attività di supporto non possono espletare incarichi di progettazione e non
possono partecipare neppure indirettamente agli appalti, alle concessioni ed ai
relativi subappalti e cottimi con riferimento ai lavori per i quali abbiano
svolto le predette attività.
3. Gli oneri economici
inerenti allo svolgimento dei servizi di cui al comma 1 fanno carico agli
stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori.
49. Acquisizione dei
pareri e approvazione dei progetti.
1. La conferenza dei
servizi si svolge dopo l'acquisizione dei pareri tecnici necessari alla
definizione di tutti gli aspetti del progetto. La conferenza dei servizi
procede a nuovo esame del progetto dopo che siano state apportate le modifiche
eventualmente richieste, e dopo che su di esse sono intervenuti i necessari
pareri tecnici.
2. Terminata la verifica
di cui all'articolo 47 e svolta la conferenza di servizi, ciascuna
amministrazione aggiudicatrice procede alla approvazione del progetto secondo i
modi e i tempi stabiliti dal proprio ordinamento.
3. In caso di opere o
lavori sottoposti a valutazione di impatto ambientale si procede in ogni caso
secondo quanto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 8, della
Legge.
TITOLO IV
Affidamento dei servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria
Capo I - Disposizioni
generali
50. Àmbito di
applicazione.
1. Quando ricorre una
delle situazioni previste dall'articolo 17, comma 4, della Legge, le stazioni
appaltanti affidano ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere d),
e), f) e g) della Legge i servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria
anche integrata e gli altri servizi tecnici concernenti la redazione del
progetto preliminare, del progetto definitivo ed esecutivo nonché le attività
tecnico-amministrative connesse alla progettazione (seguivano alcune parole non
ammesse al "Visto" della Corte dei conti), secondo le procedure e con
le modalità previste dalle disposizioni del presente titolo.
2. Gli importi degli
interventi progettati anteriormente alla data di pubblicazione dei bandi sono
aggiornati secondo le variazioni accertate dall'ISTAT relative al costo di
costruzione di un edificio residenziale.
3. Ai fini del presente
titolo si intendono per:
a) prestazioni
professionali speciali: le prestazioni previste dalle vigenti tariffe
professionali non ricomprese in quelle considerate normali;
b) prestazioni
accessorie: le prestazioni professionali non previste dalle vigenti tariffe.
51. Limiti alla
partecipazione alle gare.
1. È fatto divieto ai
concorrenti di partecipare alla medesima gara per l'affidamento di un appalto
di servizi di cui all'articolo 50, in più di un'associazione temporanea ovvero
di partecipare singolarmente e quali componenti di una associazione temporanea.
2. Il medesimo divieto
sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto
qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria
delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o
collaboratore coordinato e continuativo.
3. La violazione di tali
divieti comporta l'esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.
4. Nel caso di stazioni
appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura è articolata su base locale
l'àmbito territoriale previsto dall'articolo 18, comma 2-ter della Legge si
riferisce alle singole articolazioni territoriali.
5. Ai sensi dell'articolo
17, comma 8, della Legge, i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso
articolo 17, comma 1, lettera g) devono prevedere la presenza di un
professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione
secondo le norme dello stato membro dell'Unione Europea di residenza.
52. Esclusione dalle
gare di affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria.
1. Sono esclusi dalle
procedure di affidamento dei servizi disciplinati dal presente titolo e non
possono stipulare i relativi contratti i soggetti di cui all'articolo 17, comma
1, lettere d), e), f) e g), della legge che si trovino nelle condizioni
previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, così
come da ultimo modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, che
disciplina gli affidamenti di appalti pubblici di servizi.
2. (Comma non ammesso al
"Visto" della Corte dei conti) (1/d).
(1/d) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 30 agosto 2000, n. 412
(Gazz. Uff. 16 gennaio 2001, n. 12).
53. Requisiti delle
società di ingegneria.
1. Ai fini
dell'affidamento dei servizi disciplinati dal presente titolo, le società di
ingegneria sono tenute a disporre di almeno un direttore tecnico, con funzioni
di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società e
di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati
delle progettazioni, che sia ingegnere o architetto o laureato in una disciplina
tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società, abilitato
all'esercizio della professione da almeno 10 anni nonché iscritto, al momento
dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai
vigenti ordinamenti ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le
norme dei paesi dell'Unione Europea cui appartiene il soggetto. Al direttore
tecnico o ad altro ingegnere o architetto da lui dipendente abilitato
all'esercizio della professione, ed iscritto al relativo albo professionale, la
società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici
inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento; l'approvazione e la firma
degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore
tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della
stazione appaltante.
2. Il direttore tecnico
è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società
ogniqualvolta vengono definiti gli indirizzi relativi all'attività di
progettazione, si decidono le partecipazioni a gare per affidamento di
incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, e comunque quando si
trattano in generale questioni relative allo svolgimento di studi di
fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori,
valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale.
3. Le società di
ingegneria predispongono e aggiornano l'organigramma dei soci, dei dipendenti o
dei collaboratori coordinati e continuativi direttamente impiegati nello
svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della
qualità. L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche
competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle
prestazioni ai servizi di cui all'articolo 50, nell'organigramma sono indicate
la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate
alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in
apposito allegato al conto economico. L'organigramma e le informazioni di cui
sopra, nonché ogni loro successiva variazione, sono comunicate entro 30 giorni
all'Autorità. La verifica delle capacità economiche finanziarie e
tecnico-organizzative della società ai fini della partecipazione alle gare per
gli affidamenti di servizi si riferisce alla sola parte della struttura
dedicata alla progettazione. L'indicazione delle attività diverse da quelle
appartenenti ai servizi di natura tecnica sono comunicate all'Autorità.
54. Requisiti delle
società professionali.
1. Le società
professionali, predispongono e aggiornano l'organigramma dei soci, dei
dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi impiegati nello
svolgimento di funzioni professionali e tecniche e di controllo della qualità.
L'organigramma riporta altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e
responsabilità. Le società professionali sono tenute agli obblighi di
comunicazione imposti dall'articolo 53.
55. Commissioni
giudicatrici.
1. La commissione
giudicatrice per il concorso di idee, per il concorso di progettazione e per
gli appalti di servizi è composta da un numero di membri tecnici non inferiore
a tre, esperti nella materia oggetto del concorso o dell'appalto, di cui almeno
uno dipendente della stazione appaltante.
2. Alla spesa per i
compensi e i rimborsi spettanti alla commissione giudicatrice si fa fronte
mediante l'utilizzazione delle somme di cui all'articolo 18, comma 2-bis, della
Legge.
56. Penali.
1. I disciplinari di
affidamento dei servizi di progettazione e delle attività ad essa connesse
precisano le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli
obblighi contrattuali.
2. I termini di adempimento
delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile del procedimento in relazione
alla tipologia, alla categoria, all'entità ed alla complessità dell'intervento,
nonché al suo livello qualitativo.
3. Le penali da
applicare ai soggetti incaricati della progettazione o delle attività a questa
connesse sono stabilite dal responsabile del procedimento, in sede di redazione
del documento preliminare alla progettazione, in misura giornaliera compresa
tra lo 0,5 per mille e l'1 per mille del corrispettivo professionale, e
comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare in
relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
4. Quando la disciplina
contrattuale prevede l'esecuzione della prestazione articolata in più parti,
nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di
cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi.
Capo II - Concorso di
idee
57. Modalità di
espletamento.
1. Il concorso di idee è
espletato con le modalità del pubblico incanto, ed è preceduto da pubblicità
secondo la disciplina di cui all'articolo 80, comma 2, qualora l'importo
complessivo dei premi sia pari o superiore al controvalore in Euro di 200.000
DSP, e all'articolo 80, comma 3, qualora inferiore. Per i Ministeri l'importo è
fissato nel controvalore in Euro di 130.000 DSP.
2. Possono partecipare
al concorso, oltre i soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere d), e),
f) e g) della Legge, anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio
della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo
l'ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano
il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti dell'amministrazione che
bandisce il concorso.
3. Il concorrente
predispone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta
rappresentazione. Nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello
pari o superiore a quelli richiesti per il progetto preliminare. Il tempo di
presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all'importanza
e complessità del tema e non può essere inferiore a sessanta giorni dalla data
di pubblicazione del bando.
4. La valutazione delle
proposte presentate al concorso di idee è effettuata da una commissione
giudicatrice, costituita ai sensi dell'articolo 55, sulla base di criteri e
metodi stabiliti nel bando di gara.
5. Le stazioni
appaltanti riconoscono un congruo premio al soggetto che ha elaborato l'idea
ritenuta migliore.
6. L'idea premiata è
acquisita in proprietà dalla stazione appaltante e, previa eventuale
definizione dei suoi aspetti tecnici, può essere posta a base di gara di un
concorso di progettazione ovvero di un appalto di servizi di cui ai Capi IV e V
del presente titolo, e alla relativa procedura è ammesso a partecipare il
vincitore del premio qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.
58. Contenuto del bando.
1. Il bando per il
concorso di idee contiene:
a) nome, indirizzo,
numeri di telefono e telefax e di e-mail della stazione appaltante;
b) nominativo del
responsabile del procedimento;
c) descrizione delle
esigenze della stazione appaltante;
d) eventuali modalità di
rappresentazione delle idee;
e) modalità di
presentazione delle proposte, comunque costituite da schemi grafici e da una
relazione tecnico economica;
f) termine per la
presentazione delle proposte;
g) criteri e metodi per
la valutazione delle proposte;
h) importo del premio da
assegnare al vincitore del concorso;
i) data di
pubblicazione.
Capo III - Concorsi di
progettazione
59. Modalità di
espletamento.
1. L'espletamento del
concorso di progettazione è preceduto da pubblicità secondo quanto previsto
all'articolo 80, comma 2, qualora l'importo complessivo dei premi o del valore
stimato dei servizi cui è preordinato il concorso è pari o superiore al
controvalore in Euro di 200.000 DSP, e all'articolo 80, comma 3, qualora
inferiore. Per i Ministeri il valore è fissato nel controvalore in Euro di
130.000 DSP. Il termine di presentazione delle proposte progettuali non può
essere inferiore a novanta giorni.
2. Il concorso è di
norma aggiudicato con pubblico incanto, ovvero con licitazione privata qualora
sussistano particolari ragioni.
3. Nel concorso di
progettazione sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di
approfondimento pari a quello di un progetto preliminare, salvo quanto disposto
al comma 6. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da
realizzarsi con il sistema della concessione di lavori pubblici, la proposta
ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la
sua costruzione e gestione.
4. L'ammontare del premio
da assegnare al vincitore è determinato in misura non superiore al 60 per cento
dell'importo presunto dei servizi necessari per la redazione del progetto
preliminare calcolato sulla base delle vigenti tariffe professionali. Una
ulteriore somma compresa fra il 40 ed il 70 per cento è stanziata per i
concorrenti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese per la redazione
del progetto preliminare.
5. Con il pagamento del
premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Al
vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti richiesti nel bando,
possono essere affidati a trattativa privata i successivi livelli di
progettazione. Tale possibilità ed il relativo corrispettivo devono essere
stabiliti nel bando.
6. In caso di intervento
di particolare rilevanza e complessità può procedersi ad esperimento di un
concorso articolato in due gradi, di cui il secondo, che ha ad oggetto la
presentazione del progetto preliminare, si svolge tra i soggetti individuati
attraverso la valutazione di proposte di idee presentate al concorso di primo
grado e selezionate senza formazione di graduatorie di merito né assegnazione
di premi. Al vincitore finale, se in possesso dei requisiti richiesti dal
bando, è affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva. Tale
possibilità ed il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando. Per
i premi e i rimborsi spese si applica quanto previsto ai commi 4 e 5. I tempi
di presentazione delle proposte non possono essere inferiori a novanta giorni
per il primo grado e a centoventi giorni per il secondo grado.
7. Le stazioni
appaltanti, dandone adeguata motivazione, possono altresì procedere,
all'esperimento di un concorso in due gradi, il primo avente ad oggetto la
presentazione di un progetto preliminare, e il secondo avente ad oggetto la
presentazione di un progetto definitivo. Restano ferme le altre disposizioni
del comma 6.
60. Contenuto del bando.
1. Il bando per i
concorsi di progettazione, oltre agli elementi elencati dall'articolo 58,
contiene l'indicazione:
a) della procedura di
aggiudicazione prescelta;
b) del numero di
partecipanti al secondo grado selezionati secondo quanto previsto dall'articolo
59, comma 6;
c) descrizione del progetto;
d) del numero, compreso
tra dieci e venti, previsto di partecipanti nel caso di licitazione privata;
e) delle modalità, dei
contenuti e dei termini della domanda di partecipazione nonché dei criteri di
scelta nel caso di licitazione privata;
f) dei criteri di
valutazione delle proposte progettuali;
g) del "peso"
o del "punteggio" da attribuire, con somma pari a cento e con
gradazione rapportata all'importanza relativa di ciascuno, agli elementi di
giudizio nei quali è scomponibile la valutazione del progetto oggetto del
concorso;
h) dell'indicazione del
carattere vincolante o meno della decisione della commissione giudicatrice;
i) del costo massimo di
realizzazione all'intervento da progettare determinato sulla base di valori
parametrici fissati nel bando stesso;
l) delle informazioni
circa le modalità di presentazione dei progetti;
m) l'indicazione dei
giorni e delle ore in cui gli interessati possono recarsi presso gli uffici
della stazione appaltante per ritirare la documentazione di cui al comma 3.
2. Il bando contiene
anche le informazioni circa le modalità di ritiro degli elaborati non premiati
e per i quali non è stato disposto il rimborso spese, nonché l'eventuale
facoltà della commissione di menzionare i progetti che, pur non premiati,
presentano profili di particolare interesse.
3. Al bando di gara sono
allegate le planimetrie con le curve di livello riguardanti le aree interessate
dall'intervento, le relazioni e i grafici relativi alle indagini geologiche,
geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche effettuate sulle medesime aree
nonché il documento preliminare alla progettazione di cui all'articolo 15,
comma 5.
61. Valutazione delle
proposte progettuali.
1. La valutazione delle
proposte progettuali presentate al concorso di progettazione è eseguita sulla
base dei criteri e dei metodi contenuti nell'allegato C.
Capo IV - Affidamento
dei servizi di importo inferiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP.
62. Disposizioni
generali e modalità di determinazione del corrispettivo.
1. I servizi di cui
all'articolo 50 di importo inferiore a 40.000 Euro sono affidati dalle stazioni
appaltanti previa adeguata pubblicità dell'esigenza di acquisire la relativa
prestazione professionale; l'avvenuto affidamento deve essere reso noto con
adeguate formalità, unitamente alle motivazioni della scelta effettuata.
2. I servizi di cui
all'articolo 50 il cui corrispettivo complessivo stimato, costituito dalla
quota riferita alla progettazione e dalla quota riferita alle prestazioni
accessorie, è compreso tra 40.000 Euro e il controvalore in Euro di 200.000
DSP, sono affidati mediante licitazione privata. Per i Ministeri la
disposizione si applica qualora il corrispettivo sia compreso tra 40.000 Euro e
il controvalore in Euro di 130.000 DSP.
3. La quota del
corrispettivo complessivo riferita alla progettazione è determinata sulla base
delle percentuali ed aliquote di prestazioni parziali previste dalle vigenti
tariffe professionali, in corrispondenza della classe, della categoria e degli
importi dell'intervento risultanti dai progetti redatti, nonché del livello di
progettazione da redigere. Tali percentuali ed aliquote parziali sono aumentate
sulla base degli incrementi, al netto del ribasso offerto in gara, stabiliti
dalle vigenti tariffe professionali per il rimborso delle spese e per le
prestazioni progettuali speciali ivi previste ed eventualmente richieste.
4. Alla suddetta quota
si applicano altresì l'eventuale aumento percentuale per incarico parziale e la
riduzione, prevista dalla normativa vigente per le prestazioni professionali
rese in favore dello Stato o altri enti pubblici per la realizzazione di opere
pubbliche o di interesse pubblico il cui onere è anche parzialmente a carico
dello Stato o degli enti medesimi, ottenuta moltiplicando la riduzione massima
prevista dalla suddetta normativa per il ribasso percentuale offerto.
5. La quota del
corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni accessorie è determinata
con riferimento agli importi posti a base di gara, stabiliti con riguardo ai
correnti prezzi di mercato, al netto del ribasso percentuale offerto.
6. Alla licitazione
privata si applicano i termini previsti dalla normativa comunitaria in materia
di appalto di servizi e dalla relativa normativa nazionale di recepimento,
nonché quelli previsti dal presente regolamento.
7. Qualora per la
presentazione dell'offerta la stazione appaltante richieda adempimenti
preliminari particolarmente complessi, per ragioni tecniche o per altri motivi,
i termini per la presentazione dell'offerta devono essere aumentati almeno
della metà.
8. Nel caso di ricorso
alla procedura di urgenza, non derivante da fatto della stazione appaltante,
sono indicate nel bando di gara le relative motivazioni.
9. I bandi di gara sono
resi noti con le forme di pubblicità di cui all'articolo 80, comma 3.
10. La progettazione di
un intervento non può essere artificiosamente divisa in più parti al fine di
eludere l'applicazione delle norme che disciplinano l'affidamento del servizio.
63. Bando di gara,
domanda di partecipazione e lettera di invito.
1. Il bando di gara per
l'affidamento degli incarichi contiene:
a) il nome, l'indirizzo,
i numeri di telefono, di telefax e di e-mail della stazione appaltante;
b) l'indicazione dei
servizi di cui all'articolo 50 con la specificazione delle prestazioni
specialistiche necessarie compresa quella del coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione;
c) l'importo complessivo
stimato dell'intervento cui si riferiscono i servizi da affidare e degli
eventuali importi parziali stimati, nonché delle relative classi e categorie
dei lavori individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti
tariffe professionali;
d) l'ammontare
presumibile del corrispettivo della progettazione, e le percentuali per il
rimborso spese e per le prestazioni progettuali speciali eventualmente
richieste, stabilite in base alle vigenti tariffe professionali;
e) l'importo massimo,
stabilito con riferimento ai correnti prezzi di mercato, delle eventuali
prestazioni accessorie;
f) il tempo massimo per
l'espletamento dell'incarico;
g) i fattori ponderali
da assegnare agli elementi di valutazione dell'offerta;
h) il termine non
inferiore a 37 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, per la
presentazione delle domande di partecipazione;
i) l'indirizzo al quale
devono essere inviate le domande;
l) il termine entro il
quale sono spediti gli inviti a presentare offerta;
m) il massimale
dell'assicurazione prevista dall'articolo 30, comma 5, della Legge;
n) il divieto previsto
dall'articolo 17, comma 9, della Legge;
o) l'importo minimo
della somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie
di cui alla lettera c), per i quali il soggetto concorrente ha svolto i servizi
di cui all'articolo 50, nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del
bando; tali importi devono essere stabiliti fra tre e cinque volte l'importo
globale stimato dell'intervento cui si riferiscono i servizi da affidare;
p) il numero, compreso
fra dieci e venti, dei soggetti da invitare a presentare offerta selezionati
con l'applicazione dei criteri di cui all'allegato D.
q) il nominativo del
responsabile del procedimento.
2. Le domande di
partecipazione sono corredate da una dichiarazione, resa nelle forme previste
dalla vigente legislazione, con la quale il professionista o il legale
rappresentante del soggetto concorrente:
a) attesta di non
trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 51 e 52;
b) indica, nel rispetto
di quanto previsto al precedente comma 1 lettera o), gli importi dei lavori e
specifica per ognuno di essi: il committente nonché le classi e le categorie,
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe
professionali, cui essi appartengono, il soggetto che ha svolto il servizio e
la natura delle prestazioni effettuate;
c) fornisce l'elenco dei
professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive
qualifiche professionali nonché con l'indicazione del professionista incaricato
dell'integrazione delle prestazioni specialistiche.
3. Al fine di
selezionare i soggetti da invitare alla presentazione dell'offerta in possesso
del requisito tecnico professionale previsto dal comma 1, lettera o), le
stazione appaltanti formano una graduatoria assegnando a ciascuno un punteggio
determinato secondo i criteri fissati dall'allegato D.
4. La lettera di invito
è inviata simultaneamente ai soggetti selezionati. Se uno solo dei soggetti
risulta in possesso del requisito di cui al comma 3, la stazione appaltante può
affidare il servizio a trattativa privata sulla base delle condizioni stabilite
dal bando di gara.
5. La lettera di invito
deve indicare:
a) il numero massimo di
schede di formato A3, ovvero di formato A4, che costituiscono la documentazione
di ognuno dei progetti di cui all'articolo 64, comma 1, lettera b); tale numero
è compreso tra tre e cinque, nel caso di schede di formato A3, e tra sei e
dieci, nel caso di schede di formato A4;
b) il contenuto, in
rapporto allo specifico servizio da affidare, della relazione tecnica di
offerta di cui all'art. 64, comma 1, lett. b) ed il numero massimo di cartelle,
che costituiscono la relazione; tale numero è compreso tra venti e quaranta;
c) l'eventuale
suddivisione degli elementi a) e b) di cui all'articolo 64, comma 3 in
sub-elementi e relativi sub-pesi.
6. Il termine di
presentazione delle offerte fissato nella lettera di invito non può essere
inferiore a 40 giorni dalla data di spedizione della lettera stessa.
7. I servizi di
ingegneria valutabili sono quelli iniziati e ultimati nel decennio antecedente
la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello
stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.
8. La stazione
appaltante verifica le dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti
previsti al comma 2, lettere a) e b) ai sensi e per gli effetti dell'articolo
10, comma 1-quater della Legge, per quanto compatibili.
64. Modalità di
svolgimento della gara.
1. L'offerta è racchiusa
in un plico che contiene:
a) una busta contenente
la documentazione amministrativa indicata nella lettera di invito e una dichiarazione
presentata nelle forme previste dalla vigente legislazione circa la permanenza
delle condizioni di cui agli articoli 51 e 52;
b) una busta contenente
l'offerta tecnica costituita:
1) dalla documentazione
grafica, descrittiva o fotografica di un numero massimo di tre progetti
relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria
capacità progettuale, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli
oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali;
2) dalla illustrazione
delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico;
3) dal curriculum dei
professionisti di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c) predisposto secondo
gli allegati G ed H;
c) una busta contenente
l'offerta economica costituita da:
1) ribasso percentuale
da applicarsi:
a) alla percentuale per
rimborso spesa;
b) alla percentuale per
le prestazioni progettuali speciali di cui all'articolo 63, comma 1, lettera
d);
c) agli importi per le
prestazioni accessorie di cui all'art. 63, comma 1, lettera e);
d) alla riduzione
percentuale prevista dalla legge per le prestazioni rese in favore di
amministrazioni ed enti pubblici;
2) riduzione percentuale
da applicarsi al tempo fissato dal bando per l'espletamento dell'incarico.
2. Le offerte sono
valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo
in considerazione i seguenti elementi:
a) professionalità
desunta dalla documentazione grafica, fotografica e descrittiva;
b) caratteristiche
qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle
modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico e dai
curriculum dei professionisti che svolgeranno il servizio di cui al comma 1
lettera b), punti 2) e 3);
c) ribasso percentuale
indicato nell'offerta economica;
d) riduzione percentuale
indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo
3. I fattori ponderali
da assegnare agli elementi sono fissati dal bando di gara e possono variare:
per l'elemento a): da 20
a 40;
per l'elemento b): da 20
a 40;
per l'elemento c): da 10
a 30;
per l'elemento d): da 0
a 10.
4. La somma dei fattori
ponderali deve essere pari a cento. Le misure dei punteggi devono essere
stabilite in rapporto all'importanza relativa di ogni elemento di valutazione.
5. In una o più sedute
riservate, la Commissione valuta le offerte tecniche e procede alla
assegnazione dei relativi punteggi. Successivamente, in seduta pubblica, la
Commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche,
procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data
lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina l'offerta
economica più vantaggiosa applicando i criteri e le formule di cui all'allegato
E.
6. Le stazioni
appaltanti possono prevedere nel bando la procedura di verifica della congruità
dell'offerta economicamente più vantaggiosa qualora i punti relativi al prezzo
e la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono pari o
superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando
di gara. L'esito negativo della verifica circa la compatibilità del ribasso
offerto rispetto alla qualità delle prestazioni offerte comporta l'esclusione
dell'offerta.
Capo V - Affidamento dei
servizi di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP
65. Disposizioni
generali.
1. I servizi di cui
all'articolo 50, sono affidati mediante licitazione privata o pubblico incanto
qualora il corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto
stabilito dall'articolo 62, commi 3, 4 e 5, sia pari o superiore al
controvalore in Euro di 200.000 DSP. Per i Ministeri tale valore è fissato nel
controvalore di 130.000 DSP.
2. Alle procedure di cui
al comma 1 si applicano le norme comunitarie e nazionali di recepimento in
materia di appalto pubblico di servizi per quanto riguarda i termini, i bandi,
gli avvisi di gara.
3. In fase di
prequalifica, la stazione appaltante invia ai candidati che ne fanno richiesta
e con onere a loro carico una nota illustrativa contenente i principali
elementi caratterizzanti la prestazione da svolgere. In tale fase è fatto
divieto di richiedere la presa visione dei luoghi da parte dei candidati.
4. La stazione
appaltante può chiedere, nel caso di raggruppamenti temporanei di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera g) della Legge che i requisiti finanziari e
tecnici di cui all'articolo 66, comma 1, lettere a), b) e d) siano posseduti in
misura non superiore al 60% dal capogruppo; la restante percentuale deve essere
posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere
richiesti percentuali di possesso dei requisiti minimi.
66. Requisiti di
partecipazione.
1. I requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono
definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo:
a) al fatturato globale
per servizi di cui all'articolo 50, espletati negli ultimi cinque esercizi
antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo variabile tra 3 e 6
volte l'importo a base d'asta;
b) all'avvenuto
espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'articolo 50,
relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori
cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo
globale per ogni classe e categoria variabile tra 2 e 4 volte l'importo stimato
dei lavori da progettare;
c) all'avvenuto
svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'articolo 50,
relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori
cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo
totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo
stimato dei lavori da progettare;
d) al numero medio annuo
del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci
attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata
e continuativa su base annua), in una misura variabile tra 2 e 3 volte le unità
stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico.
2. I servizi di
ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio o nel
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di
essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca
precedente.
3. I concorrenti non
devono trovarsi altresì nelle condizioni previste dagli articoli 51 e 52.
67. Licitazione privata.
1. I bandi di gara
contengono le indicazioni previste dall'articolo 63, comma 1, lettere da a) a
n) e lettera q), nonché dell'articolo 66, commi 1 e 3, e sono resi noti con le
forme di pubblicità di cui all'articolo 80, comma 2.
2. Sono invitati a
presentare offerta i soggetti in possesso dei requisiti minimi previsti dal
bando di gara in numero compreso fra cinque e venti.
3. Qualora il numero dei
soggetti in possesso dei requisiti minimi previsti dal bando di gara risulti
inferiore a cinque, la stazione appaltante procede a nuova gara, modificando le
relative condizioni.
4. Se il numero dei
soggetti in possesso dei requisiti minimi previsti dal bando di gara risulta
superiore a quello fissato, la scelta dei soggetti da invitare a presentare
offerta viene effettuata per una metà arrotondata per difetto, sulla base dei
criteri di cui all'allegato F) e per i restanti tramite sorteggio pubblico.
5. La procedura di
scelta degli offerenti avviene in seduta pubblica, con data indicata nel bando
di gara, limitatamente alla fase di verifica della documentazione
amministrativa, e in seduta riservata ai fini dell'attribuzione dei punteggi di
cui allegato F).
6. La stazione
appaltante nei successivi tre giorni comunica formalmente a ciascuno dei
soggetti concorrenti l'esito della selezione ed il punteggio riportato.
68. Lettera di invito.
1. La lettera di invito
a presentare offerta è inviata nella stessa data ai soggetti selezionati entro
sessanta giorni dalla data di spedizione del bando. In caso di procedura
d'urgenza il termine per l'invio delle lettere di invito non può superare i
dieci giorni decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento delle domande di
partecipazione.
2. In caso di mancata
osservanza dei termini di cui al comma 1, salva la possibilità di termini
maggiori definiti dal responsabile del procedimento in presenza di particolari
e motivate necessità, la procedura è annullata e la documentazione viene
restituita ai concorrenti a spese della stazione appaltante.
3. La lettera di invito
contiene la richiesta di elementi utili alla valutazione, che siano strettamente
correlati al servizio da affidare.
69. Pubblico incanto.
1. Quando la stazione
appaltante ricorre alla procedura del pubblico incanto, nel bando di gara
inserisce gli elementi di cui all'articolo 63, comma 1, lettere da a) a g), m),
n) e q), e all'articolo 66, commi 1 e 3, nonché gli ulteriori elementi previsti
dalle norme comunitarie e nazionali di recepimento delle direttive in materia
di procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi.
70. Verifiche.
1. La stazione
appaltante verifica le dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti di cui
all'articolo
66 ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 10, comma 1-quater, della Legge per quanto compatibili.
2. La stazione
appaltante può procedere altresì alla verifica prevista dall'articolo 64, comma
6.
TITOLO V
Sistemi di realizzazione
di lavori pubblici
Capo I - Appalti e
concessioni
Sezione prima:
Disposizioni generali
71. Disposizioni
preliminari.
1. L'avvio delle
procedure di scelta del contraente presuppone l'acquisizione da parte del
responsabile del procedimento dell'attestazione del direttore dei lavori in
merito:
a) alla accessibilità
delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni
risultanti dagli elaborati progettuali;
b) alla assenza di
impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima
dell'approvazione del progetto;
c) alla conseguente
realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al
sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.
2. L'offerta da
presentare per l'affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori
pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti
attestano di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo
metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso
conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei
lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati
progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì
l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità (seguivano
alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti) della
mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità
di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in
appalto.
3. In nessun caso si
procede alla stipulazione del contratto, se il responsabile del procedimento e
l'impresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, con verbale da
entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono
l'immediata esecuzione dei lavori.
4. Gli adempimenti
necessari per l'avvio delle procedure espropriative e per il conseguimento del
decreto di occupazione di urgenza sono posti in essere in tempi compatibili con
la stipulazione del contratto.
72. Categorie di opere
generali e specializzate - strutture, impianti e opere speciali.
1. Ai fini dei bandi di
gara e della qualificazione delle imprese le opere e i lavori pubblici
appartengono ad una o più categorie di opere generali ovvero ad una o più
categorie di opere specializzate.
2. Per opere generali si
intendono le opere o i lavori caratterizzati da una pluralità di lavorazioni,
indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro finito in ogni sua parte.
3. Per opere
specializzate si intendono le lavorazioni che nell'àmbito del processo
realizzativo dell'opera o lavoro necessitano di una particolare
specializzazione e professionalità.
4. Si considerano
strutture, impianti e opere speciali, le seguenti opere specializzate se di
importo superiore a quelli indicati all'articolo 73, comma 3:
a) il restauro, la
manutenzione di superfici decorate di beni architettonici, il restauro di beni
mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico;
b) l'installazione, la
gestione e la manutenzione ordinaria di impianti idrosanitari, del gas,
antincendio, di termoregolazione, di cucina e di lavanderia;
c) l'installazione, la
gestione e la manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili,
di sollevamento e di trasporto;
d) l'installazione,
gestione e manutenzione di impianti pneumatici, di impianti antintrusione;
e) l'installazione, la
gestione e la manutenzione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici,
televisivi e simili;
f) i rilevamenti
topografici speciali e le esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali;
g) le fondazioni
speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi;
h) la bonifica
ambientale di materiali tossici e nocivi;
i) i dispositivi
strutturali, i giunti di dilatazione, e gli apparecchi di appoggio, i ritegni
antisismici;
l) la fornitura e posa
in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti industrialmente;
m) l'armamento
ferroviario;
n) gli impianti per la
trazione elettrica;
o) gli impianti di
trattamento rifiuti;
p) gli impianti di
potabilizzazione.
73. Condizione per la
partecipazione alle gare.
1. Nei bandi di gara per
l'appalto di opere o lavori pubblici è richiesta la qualificazione nella sola
categoria di opere generali che rappresenta la categoria prevalente, e che
identifica la categoria dei lavori da appaltare. Nei bandi di gara per
l'appalto di opere o lavori nei quali assume carattere prevalente una
lavorazione specializzata, la gara è esperita con espressa richiesta della
qualificazione nella relativa categoria specializzata. Si intende per categoria
prevalente quella di importo più elevato fra le categorie costituenti
l'intervento.
2. Nel bando di gara è
indicato l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto, la
relativa categoria generale o specializzata considerata prevalente nonché tutte
le parti, appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si
compone l'opera o il lavoro con i relativi importi e categorie che, a scelta
del concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo, oppure
scorporabili.
3. Le parti costituenti
l'opera o il lavoro di cui al comma 2 sono quelle di importo singolarmente
superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro
ovvero di importo superiore a 150.000 Euro.
74. Criteri di
affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite
direttamente.
1. Le imprese
aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella categoria di opere
generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di
gara come categoria prevalente possono, fatto salvo quanto previsto al comma 2,
eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il
lavoro, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure
subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in
possesso delle relative qualificazioni.
2. Le lavorazioni
relative a opere generali, e a strutture, impianti ed opere speciali di cui
all'articolo 72, comma 4, indicate nel bando di gara, non possono essere
eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria
prevalente, se prive delle relative adeguate qualificazioni; esse, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 13, comma 7, della Legge, sono comunque
subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Le
medesime lavorazioni sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di
gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.
3. Le imprese
qualificate nella categoria di opera generale sono abilitate a partecipare alle
gare indette per la manutenzione dell'opera generale stessa.
75. Cause di esclusione
dalle gare di appalto per l'esecuzione di lavori pubblici.
1. Sono esclusi dalla
partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni
e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
a) che si trovano in
stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o
di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti è
pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; il divieto opera se
la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si
tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di
società in nome collettivo o in accomandita semplice, gli amministratori muniti
di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo
di società;
c) nei cui confronti è
stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e
professionale; il divieto opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del
titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio
o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in
accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o
del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In
ogni caso il divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla
carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,
qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa
dissociazione della condotta penalmente sanzionata. (Seguivano alcune parole
non ammesse al "Visto" della Corte dei conti). Resta salva in ogni
caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445,
comma 2, del codice di procedura penale;
d) che hanno violato il
divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
e) che hanno commesso
gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici;
f) che hanno commesso
grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione
appaltante che bandisce la gara;
g) che abbiano commesso
irregolarità, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui sono stabiliti;
h) che nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio dei lavori pubblici.
2. I concorrenti
dichiarano ai sensi delle vigenti leggi l'inesistenza delle situazioni di cui al
comnma 1, lettere a), d), e), f), g) e h) e dimostrano mediante la produzione
di certificato del casellario giudiziale o dei carichi pendenti che non
ricorrono le condizioni prescritte al medesimo comma 1, lettere b) e c).
3. Se nessun documento o
certificato tra quelli previsti dal comma 2 è rilasciato da altro Stato
dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata
rilasciata dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa,
a un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in
base alla legislazione dello Stato stesso o, negli Stati dell'Unione europea in
cui non è prevista la dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne (1/e).
(1/e) Articolo così sostituito
dall'art. 2, D.P.R. 30 agosto 2000, n. 412 (Gazz. Uff. 16 gennaio 2001, n. 12).
Sezione seconda: Appalto
di lavori pubblici
76. Procedure di scelta
del contraente.
1. L'appalto di lavori
pubblici è affidato mediante pubblico incanto, licitazione privata,
appalto-concorso o trattativa privata sulla base delle motivate indicazioni del
responsabile del procedimento.
2. Non si fa luogo ad
appalto-concorso o a licitazione privata qualora il numero dei candidati
qualificati sia inferiore a tre. In tal caso, la stazione appaltante bandisce
una nuova gara mediante pubblico incanto, anche modificando le relative
condizioni, e aggiudica comunque l'appalto all'esito della seconda procedura.
3. Le stazioni
appaltanti comunicano ai candidati od offerenti che lo richiedano le decisioni
assunte riguardo all'aggiudicazione o alla mancata aggiudicazione dell'appalto,
o l'eventuale decisione di avviare nuova procedura di affidamento. Delle stesse
decisioni è data comunicazione anche all'Ufficio delle pubblicazioni delle
Comunità Europee.
4. Le stazioni
appaltanti comunicano altresì ad ogni candidato o offerente non ammesso alla
gara o non selezionato che lo richieda, nei quindici giorni successivi al
ricevimento della domanda, i motivi della mancata ammissione o del rigetto
della sua offerta, e della scelta dell'offerta vincente, ove non vi ostino
motivi di pubblico interesse o di tutela dell'impresa.
77. Licitazione privata
semplificata.
1. Per i lavori di
importo inferiore a 750.000 Euro i soggetti elencati all'articolo 2, comma 2,
lettere a) e b), della Legge compilano annualmente, sulla base delle domande
pervenute entro il 15 dicembre, un elenco dei soggetti da invitare alle
procedure di licitazione privata semplificata. L'elenco è formato, entro il 31
dicembre di ogni anno mediante sorteggio pubblico. La data del sorteggio è resa
pubblica con avviso sul bollettino della Regione dove ha sede il soggetto al
quale è stata presentata la domanda. Le domande presentate dopo il 15 dicembre
sono inserite in elenco nell'ordine di presentazione.
2. L'invito a presentare
offerte è inoltrato a trenta concorrenti nel rispetto dell'ordine in cui sono
inserite nell'elenco, e sempre che siano in possesso dei requisiti di
qualificazione necessari per l'affidamento dei lavori.
3. (Comma non ammesso al
"Visto" della Corte dei conti).
4. Le imprese inserite
nell'elenco possono ricevere ulteriori inviti dopo che la stazione appaltante
ha invitato tutti i soggetti dell'elenco, in possesso dei requisiti di
qualificazione necessari per l'affidamento dei lavori cui si riferisce
l'invito.
5. Nel caso di stazioni
appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura organizzativa è articolata
su basi locali le domande e i relativi elenchi si riferiscono alle singole
articolazioni territoriali.
6. L'elenco dei lavori
che la stazione appaltante intende affidare con la procedura prevista dal
presente articolo è reso pubblico ai sensi dell'articolo 80, comma 4, entro il
trenta novembre di ogni anno.
78. Trattativa privata
preceduta da gara informale.
1. La stazione
appaltante, quando ricorrono i presupposti fissati dalla legge, individua le
imprese da invitare alla gara informale, sulla base di informazioni riguardanti
le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e
tecnico-organizzative dei soggetti desunte dal mercato e nel rispetto dei
princìpi di trasparenza, concorrenza e rotazione.
2. Le imprese
individuate ai sensi del comma 1 sono contemporaneamente invitate a presentare,
anche in qualità di mandataria di raggruppamento ai sensi della Legge, le
offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi
essenziali della prestazione richiesta.
3. La stazione
appaltante negozia il contratto con l'impresa che ha offerto le condizioni più
vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione
previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico
incanto o licitazione privata, sulla base della documentazione esibita dalla
impresa prescelta.
4. La procedura della
gara informale può essere adottata dalla stazione appaltante anche nel caso in
cui questa non sia obbligatoria per legge; il numero dei soggetti da invitare
può essere inferiore a quello di legge, e comunque non inferiore a cinque.
79. Termini per le gare.
1. Nella licitazione
privata e nell'appalto concorso, per appalti di importo pari o superiore al
controvalore in Euro di 5.000.000 DSP, il termine di ricezione della domanda di
partecipazione non può essere inferiore a trentasette giorni a decorrere dalla
data di spedizione del bando di gara. Le domande di partecipazione possono
essere inoltrate mediante lettera, telegramma, telescritto, telecopia o telefono;
ove inoltrate con mezzo diverso dalla lettera, devono comunque essere
confermate per lettera spedita entro il termine di ricezione delle domande
stesse.
2. Le stazioni
appaltanti, ricevute le domande di partecipazione, invita nella stessa data e
per iscritto i candidati in possesso dei requisiti previsti nel bando di gara a
presentare le offerte. La lettera di invito deve contenere:
a) l'indirizzo
dell'ufficio cui possono essere richiesti il capitolato d'oneri ed i documenti
complementari, il termine per presentare la richiesta, nonché l'importo e le
modalità di pagamento della somma che deve essere eventualmente versata per
ottenere i suddetti documenti;
b) il termine di
ricezione delle offerte, l'indirizzo cui queste devono essere spedite e la lingua
o le lingue in cui devono essere redatte;
c) gli estremi del bando
di gara;
d) i criteri di
aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nel bando di gara.
3. Nei pubblici incanti
per appalti di lavori di importo pari o superiore al controvalore in Euro di
5.000.000 DSP il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a
cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di gara; per la
licitazione privata lo stesso termine non può essere inferiore a quaranta
giorni dalla data di invio dell'invito scritto; per l'appalto-concorso tale
termine non può essere inferiore ad ottanta giorni.
4. Quando le offerte
possono essere fatte soltanto a seguito di una visita dei luoghi o previa
consultazione sul luogo di documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini
di ricezione delle offerte devono essere adeguatamente aumentati.
5. I capitolati d'oneri
ed i documenti complementari, sempre che richiesti in tempo utile, devono
essere inviati alle imprese dalle stazioni appaltanti entro sei giorni dalla
data di ricezione della richiesta.
6. Le informazioni
complementari sui capitolati d'oneri, sempre che richieste in tempo utile,
devono essere comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del termine
stabilito per la ricezione delle offerte.
7. Quando, per la loro
mole, i capitolati d'oneri ed i documenti non possono essere forniti nei
termini o quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita
dei luoghi o previa consultazione sul luogo dei documenti allegati al capitolato
d'oneri, i termini di cui al comma 3 devono essere adeguatamente aumentati.
8. Quando la
comunicazione di preinformazione di cui all'articolo 80, comma 1, è stata
inviata almeno cinquantadue giorni prima e, comunque, non più di dodici mesi
prima della data di invio del bando, il termine di ricezione delle offerte può
essere ridotto a ventidue giorni, per pubblici incanti, a ventisei giorni per
la licitazione privata ed a cinquanta giorni per l'appalto concorso.
9. Nella licitazione
privata o nell'appalto-concorso relativi a lavori di importo inferiore al
controvalore in Euro di 5.000.000 DSP il termine di ricezione delle domande di
partecipazione non può essere inferiore a diciannove giorni dalla data di
pubblicazione del bando.
10. Nei pubblici incanti
relativi a lavori di importo inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP
il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a ventisei
giorni dalla data di pubblicazione del bando; per la licitazione privata lo
stesso termine non può essere inferiore a venti giorni dalla data di spedizione
degli inviti; per l'appalto-concorso tale termine non può essere inferiore a
ottanta giorni.
11. I termini sono
calcolati conformemente alle vigenti disposizioni dell'Unione Europea.
80. Forme di pubblicità.
1. Le caratteristiche
essenziali degli appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore al
controvalore in Euro di 5.000.000 DSP, contenuti nei programmi, sono rese note
mediante comunicazione di preinformazione all'Ufficio delle pubblicazioni
ufficiali dell'Unione europea.
2. Per i lavori di
importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP, gli avvisi
ed i bandi sono inviati all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Unione
europea. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e, dopo dodici giorni dall'invio all'ufficio delle
pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea, per estratto su almeno due dei
principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore
diffusione nella regione dove si eseguono i lavori. La pubblicazione reca
menzione della data di spedizione e non deve contenere informazioni diverse
rispetto a quelle comunicate; le stazioni appaltanti devono essere in grado di
provare la data di spedizione.
3. Per i lavori di
importo pari o superiore ad un milione ed inferiore al controvalore in Euro di
5.000.000 di DSP, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati sul foglio
delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, per
estratto, con le modalità previste dal comma 2.
4. Per i lavori di
importo compreso tra 500.000 ed 1.000.000 di Euro, gli avvisi ed i bandi di
gara sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della regione nella quale ha sede
la stazione appaltante e, per estratto, su almeno due dei principali quotidiani
avente particolare diffusione nella provincia dove si eseguono i lavori.
5. Quando l'importo dei
lavori posto in gara non raggiunge i 500.000 Euro, la pubblicazione può essere
effettuata soltanto nell'Albo Pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e
nell'Albo della stazione appaltante.
6. È facoltà della
stazione appaltante ricorrere ad ulteriori forme di pubblicità, anche
telematica.
7. Gli estratti di avvisi
e di bandi di gara contengono le seguenti notizie: la tipologia delle commesse,
l'importo dei lavori, la località di esecuzione, la data di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee e sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, la data di presentazione dell'offerta e della domanda di
partecipazione alla gara, l'indirizzo dell'ufficio ove poter acquisire le
informazioni necessarie.
8. Le stesse modalità
sono osservate per la pubblicazione dei dati di cui all'articolo 29, comma 1,
lettere f), f-bis) e f-ter) della Legge.
9. Ai fini del presente
articolo, per quotidiani nazionali si intendono quelli aventi una significativa
diffusione, in termini di vendita, in tutte le regioni e destinati
prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale; per
quotidiani regionali o provinciali si intendono quelli più diffusi, in termini
di vendita, nel relativo territorio e destinati prevalentemente a fornire
contenuti informativi di interesse generale concernenti anche, in misura
significativa, la cronaca locale; sono equiparati ai quotidiani provinciali i
periodici a diffusione locale che abbiano almeno due uscite settimanali e che
abbiano il formato, l'impostazione grafica e i contenuti redazionali tipici dei
giornali quotidiani.
10. Nei bandi, negli
avvisi e negli inviti di gara è indicato il nome del responsabile del
procedimento.
11. Gli avvisi di
preinformazione, i bandi di gara, gli avvisi degli appalti aggiudicati sono
redatti secondo gli schemi di cui agli allegati I, L, M, N, O.
12. L'osservatorio dei
lavori pubblici assicura la trasmissione annuale alla Commissione Europea dei
prospetti statistici relativi ai contratti di appalto di lavori stipulati dalle
amministrazioni aggiudicatrici nell'anno precedente, contenenti il numero e il
valore globale dei contratti aggiudicati al di sopra della soglia comunitaria,
le procedure di aggiudicazione seguite, le categorie dei lavori appaltati, la
nazionalità dell'impresa aggiudicataria.
81. Procedure
accelerate.
1. Nel caso di
licitazione privata, se per ragioni di urgenza non è possibile l'osservanza dei
termini di cui all'articolo 79, la stazione appaltante può stabilire i termini
seguenti:
a) un termine di
ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni a
decorrere dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana successiva alla pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea per gli appalti di importo pari o
superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, ovvero, per gli appalti
di importo inferiore, dalla data di pubblicazione del bando;
b) un termine di
ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione
dell'invito.
2. Sempre che siano
state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul capitolato
d'oneri devono essere comunicate dalla stazione appaltante almeno quattro
giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
3. Le domande di
partecipazione alle gare e gli inviti a presentare l'offerta sono trasmessi per
le vie più rapide possibili. Le domande inviate mediante telegramma,
telescritto, telecopia o telefono sono confermate con lettera spedita prima della
scadenza del termine indicato al comma 1, lettera a).
82. Segretezza e
sicurezza.
1. Le amministrazioni
usuarie del bene oggetto dell'intervento dichiarano con provvedimento motivato,
le opere di cui all'articolo 33 della Legge da considerarsi "segrete"
ai sensi del R.D. 11 luglio 1941, n. 1161 e della legge 24 ottobre 1977, n. 801
oppure "eseguibili con speciali misure di sicurezza".
2. Le opere di cui al
comma 1 sono realizzate da imprese in possesso dei requisiti previsti dagli
articoli 8 e 9 della Legge e della abilitazione di sicurezza.
3. La realizzazione
delle opere dichiarate segrete o eseguibili con speciali misure di sicurezza
avviene previo esperimento di gara informale cui sono invitate da 5 a 15
imprese, secondo le disposizioni previste dall'articolo 78, commi 1, 2, e 3.
4. L'impresa invitata
può richiedere di essere autorizzata a presentare offerta quale mandataria di
un'associazione temporanea, della quale deve indicare i componenti.
L'amministrazione aggiudicatrice entro i successivi dieci giorni è tenuta a
pronunziarsi sull'istanza; la mancata risposta nel termine equivale a diniego
di autorizzazione.
5. Gli incaricati della
progettazione, della direzione dei lavori e del collaudo delle opere di cui al
comma 1, qualora esterni all'amministrazione, devono essere in possesso
dell'abilitazione di sicurezza.
83. Appalto per
l'esecuzione dei lavori congiunto all'acquisizione di beni immobili.
1. Se il corrispettivo
dell'appalto dei lavori è costituito, in tutto o in parte, dal trasferimento in
favore dell'appaltatore delle proprietà di beni immobili, il bando di gara
prevede l'importo minimo del prezzo che l'offerente dovrà versare per
l'acquisizione del bene, nonché il prezzo massimo posto a base di gara per
l'esecuzione dei lavori.
2. I concorrenti
presentano offerte aventi ad oggetto alternativamente:
a) il prezzo per
l'acquisizione del bene;
b) il prezzo per la
esecuzione dei lavori;
c) il prezzo per la
congiunta acquisizione del bene ed esecuzione dei lavori.
3. Le buste contenenti
le offerte specificano, a pena di esclusione, a quale delle tre ipotesi di cui
al comma 2 l'offerta fa riferimento. Nessun concorrente può presentare più
offerte.
4. L'amministrazione
aggiudicatrice dichiara la gara deserta qualora nessuna delle offerte pervenute
abbia ad oggetto l'acquisizione del bene.
5. Qualora le offerte
pervenute riguardano:
a) esclusivamente
l'acquisizione del bene, la proprietà dello stesso viene aggiudicata al miglior
offerente;
b) esclusivamente
l'esecuzione di lavori ovvero l'acquisizione del bene congiuntamente
all'esecuzione dei lavori, la vendita del bene e l'appalto dei lavori vengono
aggiudicati alla migliore offerta congiunta;
c) la sola acquisizione
del bene ovvero la sola esecuzione dei lavori ovvero l'acquisizione del bene
congiuntamente all'esecuzione dei lavori, la vendita del bene e l'appalto per
l'esecuzione dei lavori vengono aggiudicati alla migliore offerta congiunta,
sempre che essa sia più conveniente delle due migliori offerte separate. In
caso contrario l'aggiudicazione, avviene in favore della migliore offerta
relativa all'acquisizione del bene e a quella relativa all'esecuzione dei
lavori.
6. Il valore dei beni
immobili da trasferire a seguito della procedura di gara è determinato dal
responsabile del procedimento sulla base dei criteri estimativi desumibili
dalle norme fiscali.
7. L'inserimento nel
programma triennale dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato,
delle amministrazioni pubbliche e degli altri enti non territoriali ai fini
della loro alienazione comporta il venir meno del vincolo di destinazione ai
sensi del secondo comma dell'articolo 828 del codice civile.
Sezione terza:
Concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici.
84. Procedura di scelta
del concessionario di lavori pubblici.
1. L'affidamento della
concessione di lavori pubblici avviene mediante licitazione privata. Il
criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, disciplinato dall'articolo 91.
2. Si applicano i
termini previsti ai commi 1 e 5, dell'articolo 79, maggiorati di quindici
giorni e le forme di pubblicità di cui all'articolo 80.
85. Bando di gara.
1. Il bando di gara per
l'affidamento della concessione specifica le modalità con le quali i
partecipanti alla gara dimostrano la disponibilità delle risorse finanziarie
necessarie a coprire il costo dell'investimento. Il bando di gara, sulla base
dei dati del piano economico-finanziario compreso nel progetto preliminare,
indica:
a) l'eventuale prezzo
massimo che l'amministrazione aggiudicatrice intende corrispondere;
b) l'eventuale prezzo
minimo che il concessionario è tenuto a corrispondere per la costituzione o il
trasferimento di diritti;
c) l'eventuale canone da
corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;
d) la percentuale, pari
o superiore al quaranta per cento dei lavori da appaltare obbligatoriamente a
terzi secondo le modalità e le condizioni fissate dall'articolo 2, comma 4,
della Legge;
e) il tempo massimo
previsto per l'esecuzione dei lavori e per l'avvio della gestione;
f) la durata massima
della concessione;
g) il livello minimo
della qualità di gestione del servizio, nonché delle relative modalità;
h) il livello iniziale
massimo e la struttura delle tariffe da praticare all'utenza e la metodologia
del loro adeguamento nel tempo;
i) eventuali ulteriori
elementi specifici che saranno inseriti nel contratto;
l) la facoltà o
l'obbligo per il concessionario di costituire la società di progetto prevista
dall'articolo 37-quinquies della Legge.
2. Le amministrazioni
aggiudicatrici possono prevedere la facoltà per i concorrenti di inserire
nell'offerta la proposta di eventuali varianti al progetto posto a base di
gara, indicando quali parti dell'opera o del lavoro è possibile variare e a
quali condizioni.
86. Schema di contratto.
1. Lo schema di
contratto di concessione indica:
a) le condizioni
relative all'elaborazione da parte del concessionario del progetto dei lavori
da realizzare e le modalità di approvazione da parte dell'amministrazione
aggiudicatrice;
b) l'indicazione delle
caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche e architettoniche
dell'opera e lo standard dei servizi richiesto;
c) i poteri riservati
all'amministrazione aggiudicatrice, ivi compresi i criteri per la vigilanza sui
lavori da parte del responsabile del procedimento;
d) la specificazione
della quota annuale di ammortamento degli investimenti;
e) il limite minimo dei
lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi secondo le modalità e le
condizioni fissate dall'articolo 2, comma 4, della Legge;
f) le procedure di
collaudo;
g) le modalità ed i
termini per la manutenzione e per la gestione dell'opera realizzata, nonché i
poteri di controllo del concedente sulla gestione stessa;
h) le penali per le
inadempienze del concessionario, nonché le ipotesi di decadenza della
concessione e la procedura della relativa dichiarazione;
i) le modalità di
corresponsione dell'eventuale prezzo;
l) i criteri per la
determinazione e l'adeguamento della tariffa che il concessionario potrà
riscuotere dall'utenza per i servizi prestati;
m) l'obbligo per il
concessionario di acquisire tutte le approvazioni necessarie oltre quelle già
ottenute in sede di approvazione del progetto;
n) le modalità ed i
termini di adempimento da parte del concessionario degli eventuali oneri di
concessione, comprendenti la corresponsione di canoni o prestazioni di natura
diversa;
o) le garanzie
assicurative richieste per le attività di progettazione, costruzione e
gestione;
p) le modalità, i
termini e gli eventuali oneri relativi alla consegna del lavoro all'amministrazione
aggiudicatrice al termine della concessione.
87. Contenuti
dell'offerta.
1. In relazione a quanto
previsto nel bando l'offerta contiene:
a) il prezzo richiesto
dal concorrente;
b) il prezzo che
eventualmente il concorrente è disposto a corrispondere all'amministrazione
aggiudicatrice;
c) il canone da
corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;
d) il tempo di
esecuzione dei lavori;
e) la durata della
concessione;
f) il livello iniziale
della tariffa da praticare all'utenza ed il livello delle qualità di gestione
del servizio e delle relative modalità;
g) le eventuali varianti
al progetto posto a base di gara.
2. All'offerta è inoltre
allegato un dettagliato piano economico finanziario dell'investimento e della
connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto.
Sezione quarta: Lavori
in economia
88. Tipologie di lavori
eseguibili in economia.
1. I lavori eseguibili
in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle
proprie specifiche competenze e nell'àmbito delle seguenti categorie generali:
a) manutenzione o
riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi
imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure
previste agli articoli 19 e 20 della Legge;
b) manutenzione di opere
o di impianti di importo non superiore a 50.000 Euro;
c) interventi non
programmabili in materia di sicurezza;
d) lavori che non
possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di
gara;
e) lavori necessari per
la compilazione di progetti;
f) completamento di
opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno
dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i
lavori.
2. I fondi necessari per
la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione
appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo
di rendiconto finale.
3. Il programma annuale
dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i
quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.
4. Nel bilancio di
previsione sono tenuti distinti gli stanziamenti per gli interventi da eseguire
in economia prevedibili, e quelli per gli interventi non preventivabili. Questi
ultimi sono stimati sulla base delle risultanze relative agli esercizi
finanziari precedenti.
Capo II - Criteri di
aggiudicazione
89. Aggiudicazione al
prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi.
1. Quando la gara di
pubblico incanto o di licitazione privata si tiene con il metodo del massimo
ribasso sull'elenco prezzi unitari, l'autorità che presiede la gara, aperti i
plichi ricevuti e verificata la documentazione presentata, aggiudica l'appalto
al concorrente che ha presentato il massimo ribasso percentuale determinato ai
sensi dei commi 2 e 3.
2. Nel caso di lavori di
importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, ove il
soggetto che presiede la gara, individui offerte che presentano un ribasso
percentuale superiore a quello considerato soglia di anomalia in base alle
disposizioni di legge, sospende la seduta e comunica i nominativi dei relativi
concorrenti, ai sensi dell'articolo 21, comma 1-bis, della Legge, al
responsabile del procedimento. Questi, avvalendosi di organismi tecnici della
stazione appaltante, esamina le giustificazioni presentate dai concorrenti ai
sensi dell'articolo 21, comma 1-bis della Legge e valuta la congruità delle
offerte. Il soggetto che presiede la gara, alla riapertura della seduta
pubblica, pronuncia l'esclusione delle offerte giudicate non congrue e
aggiudica l'appalto. Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse è
inferiore a cinque non si procede alla determinazione della soglia di anomalia
fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità
dell'offerta.
3. A seguito
dell'esclusione dell'offerta giudicata non congrua, la stazione appaltante
comunica l'avvenuta esclusione e le relative motivazioni all'Osservatorio dei
lavori pubblici, che provvede a darne informativa alla Commissione della
Comunità Europea.
4. Nel caso di lavori di
importo inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP non si procede
all'esclusione automatica se il numero delle offerte ammesse è inferiore a
cinque. In tal caso, le offerte che presentano un carattere anormalmente basso
rispetto alla prestazione sono soggette a verifica di congruità da parte del
responsabile del procedimento, che chiede ai relativi offerenti di presentare,
nel termine di dieci giorni dalla ricezione della richiesta, gli elementi
giustificativi dell'offerta presentata. Se la risposta non perviene in termine
utile o comunque non è ritenuta adeguata, la stazione appaltante esclude la
relativa offerta e aggiudica l'appalto al migliore offerente rimasto in gara.
90. Aggiudicazione al
prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari.
1. Se la licitazione
privata è aggiudicata con il metodo dell'offerta a prezzi unitari, alla lettera
d'invito è allegata la lista delle lavorazioni e forniture previste per la
esecuzione dell'opera o dei lavori composta da sette colonne. Nella lista, vidimata
in ogni suo foglio dal responsabile del procedimento, sono riportati per ogni
lavorazione e fornitura, nella prima colonna il numero di riferimento
dell'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in
progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie
lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella quarta
colonna il quantitativo previsto in progetto per ogni voce.
2. Nel termine fissato
con la lettera di invito, i concorrenti rimettono alla stazione appaltante,
unitamente agli altri documenti richiesti, la lista di cui al comma 1 che
riporta, nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari offerti per ogni
lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere
nella sesta colonna e, nella settima colonna, i prodotti dei quantitativi
risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta. Il prezzo
complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti, è indicato dal
concorrente in calce al modulo stesso unitamente al conseguente ribasso
percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il prezzo
complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di
discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.
3. Nel caso di
discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato in lettere.
Il modulo è sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non può presentare
correzioni che non sono da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte.
4. In caso di pubblico
incanto, il bando di gara contiene l'indicazione dei giorni e delle ore in cui
gli interessati possono recarsi presso gli uffici della stazione appaltante per
ritirare copia della lista delle lavorazioni e forniture di cui al comma 1.
5. Nel caso di appalto
integrato nonché nel caso di appalti i cui corrispettivi sono stabiliti
esclusivamente a corpo ovvero a corpo e a misura, la lista delle quantità
relative alla parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha effetto ai soli
fini dell'aggiudicazione; prima della formulazione dell'offerta, il concorrente
ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso l'esame
degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico, posti in
visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad
integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le
voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli
elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è
previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi
unitari che ritiene di offrire. L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di
inammissibilità, da una dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle
voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che,
seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle
quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi degli
articoli 19, comma 4 e 21, comma 1, della Legge. I termini per la presentazione
dell'offerta previsti dall'articolo 79, comma 5, sono maggiorati della metà.
6. Nel giorno e nell'ora
stabiliti nel bando di gara, l'autorità che presiede la gara apre i plichi
ricevuti e contrassegna ed autentica le offerte in ciascun foglio e le
eventuali correzioni apportate nel modo indicato nel comma 5; legge ad alta
voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il conseguente
ribasso percentuale e procede all'aggiudicazione in base al ribasso percentuale
indicato in lettere ai sensi di quanto previsto all'articolo 89, commi 2 e 4.
7. La stazione
appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del
contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati dall'aggiudicatario
tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si
riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma di cui al comma 2. In caso
di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello
dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari sono corretti
in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari
offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari
contrattuali.
8. Le sedute di gara
possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo
salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche.
91. Offerta
economicamente più vantaggiosa.
1. In caso di aggiudicazione
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i "pesi"
o "punteggi" da assegnare agli elementi di valutazione previsti
dall'articolo 21, comma 2, della Legge devono essere globalmente pari a cento,
e devono essere indicati nel bando di gara.
2. Lo stesso bando di
gara per tutti gli elementi di valutazione qualitativa prevede i sub-elementi
ed i "sub-pesi" o i "sub-punteggi" in base ai quali è
determinata la valutazione.
3. In una o più sedute
riservate, la Commissione valuta le offerte tecniche e procede alla
assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule di cui
all'allegato B quelle indicate dal bando. Successivamente, in seduta pubblica,
la Commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte
tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e,
data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina
l'offerta economicamente più vantaggiosa applicando, tra i criteri di cui
all'allegato B, quello indicato nel bando.
4. La stazione
appaltante può altresì procedere alla verifica prevista all'articolo 64, comma
6.
92. Commissione
giudicatrice e modalità di scelta dei commissari.
1. Nelle commissioni
giudicatrici di cui all'articolo 21, comma 4, della Legge, tutti i commissari
sono scelti pubblicamente mediante sorteggio, ad eccezione del Presidente che è
nominato direttamente dalle stazioni appaltanti.
2. Ai fini del sorteggio
il responsabile del procedimento predispone un elenco di tutti i nominativi
proposti dagli ordini professionali, dalle facoltà universitarie e dalla
stazione appaltante. Qualora nel termine di trenta giorni non siano pervenuti i
nominativi richiesti, la stazione appaltante può scegliere i commissari a
propria discrezione nell'àmbito dei soggetti inadempienti.
3. L'atto di nomina dei
membri della commissione ne determina il compenso e fissa il termine per
l'espletamento dell'incarico. Tale termine può essere prorogato una volta sola
per giustificati motivi.
4. Al momento
dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo
4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni l'inesistenza
delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 21, comma 5, della Legge.
5. Il componente di
commissione giudicatrice che abbia un qualsiasi interesse personale o
professionale nei confronti di uno o più soggetti comunque coinvolti,
direttamente o indirettamente, nelle attività di gara o di esecuzione dei
lavori, ha l'obbligo di astenersi dal partecipare alle operazioni di gara.
TITOLO VI
Soggetti abilitati ad
assumere lavori pubblici
93. Riunione di Imprese.
1. Sono ammessi a
presentare offerta per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici imprese
riunite che abbiano conferito o si impegnino a conferire, mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad una di esse, detta capogruppo.
2. In caso di
licitazione privata, di appalto concorso o di trattativa privata, l'impresa
invitata individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per
sè o quale capogruppo di imprese riunite, ai sensi del comma 1.
3. La violazione delle
disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis della Legge comporta
l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto.
4. Le imprese riunite in
associazione temporanea devono eseguire i lavori nella percentuale
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
94. Fallimento
dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante.
1. In caso di fallimento
dell'impresa mandataria ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in
caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del suo titolare, la
stazione appaltante ha facoltà di proseguire il rapporto di appalto con altra
impresa che sia costituita mandataria nei modi previsti dall'articolo 93 purché
abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire,
ovvero di recedere dall'appalto.
2. In caso di fallimento
di una delle imprese mandanti ovvero, qualora si tratti di un'impresa
individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del
suo titolare, l'impresa capogruppo, ove non indichi altra impresa subentrante
che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla
esecuzione, direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti, purché queste
abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire.
95. Requisiti
dell'impresa singola e di quelle riunite.
1. L'impresa singola può
partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico
finanziari e tecnico organizzativi relativi alla categoria prevalente per
l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla
categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I
requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dall'impresa
devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
2. Per le associazioni
temporanee di imprese e per i consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere
d), e) ed e-bis), della Legge di tipo orizzontale, i requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le
imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa
consorziata nelle misure minime del 40%; la restante percentuale è posseduta
cumulativamente dalle mandatanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna
nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento.
L'impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria.
3. Per le associazioni
temporanee di imprese e per i consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere
d), e) ed e-bis), della Legge di tipo verticale, i requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla capogruppo
nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante
possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che
intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti
relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono
posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente.
4. Se l'impresa singola
o le imprese che intendano riunirsi in associazione temporanea hanno i
requisiti di cui al presente articolo, possono associare altre imprese
qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel
bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20
per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo
delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei
lavori che saranno ad essa affidati.
5. Il mandato conferito
all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite deve risultare da scrittura
privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante
dell'impresa capogruppo. Il mandato è gratuito ed irrevocabile e la sua revoca
per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.
6. Al mandatario spetta
la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei
confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di
qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori,
fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può
far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti.
7. Ai fini del presente
regolamento, il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o
associazione delle imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria
autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri
sociali.
96. Società tra imprese
riunite.
1. Le imprese riunite
dopo l'aggiudicazione possono costituire tra loro una società anche consortile,
ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti del Codice Civile, per
l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.
2. La società subentra,
senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e
senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o
parziale del contratto, ferme restando le responsabilità delle imprese riunite
ai sensi della Legge.
3. Il subentro ha
effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo alla stazione
appaltante, e subordinatamente alla iscrizione della società nel registro delle
imprese.
4. Tutte le imprese
riunite devono far parte della società, la quale non può conseguire la
qualificazione. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori, la società può
essere costituita anche dalle sole imprese interessate all'esecuzione parziale.
5. Ai soli fini della
qualificazione, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti alle singole
imprese associate, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società
stessa.
97. Consorzi stabili di
imprese.
1. I consorzi stabili di
imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), e articolo 12 della Legge,
hanno la facoltà di far eseguire i lavori dai consorziati senza che ciò
costituisca subappalto, ferma la responsabilità sussidiaria e solidale degli
stessi nei confronti della stazione appaltante.
2. I consorzi stabili
conseguono la qualificazione a seguito di verifica dell'effettiva sussistenza
in capo alle singole consorziate dei corrispondenti requisiti.
3. Il conseguimento
della qualificazione da parte del consorzio stabile non pregiudica la
contemporanea qualificazione delle singole imprese consorziate, ma il documento
di qualificazione di queste ultime deve riportare la segnalazione di
partecipazione ad un consorzio stabile, nonché l'indicazione di tutti gli altri
soggetti partecipanti.
4. Per i primi cinque
anni dalla costituzione ai fini della partecipazione del consorzio alle gare i
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa
vigente, posseduti dalle singole imprese consorziate, vengono sommati. Alle
singole imprese consorziate si applicano le disposizioni previste per le
imprese mandanti dei raggruppamenti temporanei di imprese.
5. In caso di
scioglimento del consorzio stabile ai consorziati sono attribuiti pro-quota i
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del
consorzio. Le quote di assegnazione devono tenere conto dell'apporto reso dai
singoli consorziati nell'esecuzione dei lavori.
98. Requisiti del
concessionario.
1. I soggetti che
intendono partecipare alle gare per l'affidamento di concessione di lavori
pubblici, se eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa, devono
essere qualificati secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 9 della Legge con
riferimento ai lavori direttamente eseguiti, ed essere in possesso dei seguenti
ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:
a) fatturato medio
relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla
pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento
previsto per l'intervento;
b) capitale sociale non
inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento;
c) svolgimento negli
ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un
importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per
l'intervento;
d) svolgimento negli
ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto
dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento
dell'investimento previsto dall'intervento.
2. In alternativa ai
requisiti previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 il concessionario può
incrementare i requisiti previsti dalle lettere a) e b) nella misura fissata
dal bando di gara, comunque compresa fra il doppio e il triplo.
3. Se il concessionario
non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in
possesso esclusivamente dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c), e
d).
4. Qualora il candidato
alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o
da un consorzio, i requisiti previsti al comma 1, lettere a) e b), devono
essere posseduti dalla capogruppo, dalle mandanti o dalle consorziate nella
misura prevista dall'articolo 95.
99. Requisiti del
promotore.
1. Possono presentare le
proposte di cui all'articolo 37-bis della Legge, oltre ai soggetti elencati
negli articoli 10 e 17, comma 1, lettera f), della Legge, soggetti che svolgono
in via professionale attività finanziaria, assicurativa, tecnico-operativa, di
consulenza e di gestione nel campo dei lavori pubblici o di pubblica utilità e
dei servizi alla collettività, che negli ultimi tre anni hanno partecipato in
modo significativo alla realizzazione di interventi di natura ed importo almeno
pari a quello oggetto della proposta.
2. Possono presentare
proposta anche soggetti appositamente costituiti, nei quali comunque devono
essere presenti in misura maggioritaria soci aventi i requisiti di esperienza e
professionalità stabiliti nel comma 1.
3. Al fine di ottenere
l'affidamento della concessione, il promotore deve comunque possedere, anche
associando o consorziando altri soggetti, i requisiti previsti dall'articolo
98.
TITOLO VII
Garanzie
100. Cauzione
provvisoria.
1. La cauzione
provvisoria prevista dall'articolo 30, comma 1, della Legge può essere
costituita a scelta dell'offerente in contanti o in titoli del debito pubblico
o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di
Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di
pegno a favore delle stazioni appaltanti. La cauzione può essere costituita,
sempre a scelta dell'offerente anche mediante fideiussione bancaria ovvero
mediante polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a semplice
richiesta.
2. La cauzione
provvisoria deve essere accompagnata dall'impegno di un fidejussore verso il
concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva nel caso di
aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto o della concessione.
101. Cauzione
definitiva.
1. La cauzione
definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato.
2. La cauzione viene
prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e
del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più
all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva
comunque la risarcibilità del maggior danno.
3. Le stazioni
appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore
spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del
contratto disposta in danno dell'appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno
inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di
quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza
di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori comunque presenti in cantiere.
4. La stazione
appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove
questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
all'appaltatore.
102. Fideiussione a
garanzia dell'anticipazione e fideiussione a garanzia dei saldi.
1. L'erogazione
dell'anticipazione, ove consentita dalla legge, è subordinata alla costituzione
di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari
all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei
lavori.
2. L'importo della
garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in
rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni
appaltanti.
3. La fideiussione a
garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni
previste dal comma 1. Il tasso di interesse è applicato per il periodo
intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.
103. Polizza di
assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.
1. L'esecutore dei
lavori è obbligato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della Legge, a stipulare
una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti
a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed
opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
La somma assicurata è stabilita nel bando di gara. La polizza deve inoltre
assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni
causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
2. Il massimale per
l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5 per
cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 Euro, ed un
massimo di 5.000.000 di Euro.
3. La copertura
assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di
garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni
le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle
lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o
rifacimento.
4. Il contraente
trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente
articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.
5. L'omesso o il
ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.
104. Polizza di
assicurazione indennitaria decennale.
1. Per i lavori di cui
all'articolo 30, comma 4, della Legge, l'appaltatore ed il concessionario sono
obbligati a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi
di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi
difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in
favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza
dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed
autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza
decennale non deve essere inferiore al 20 per cento del valore dell'opera
realizzata con il limite massimo di 14.000.000 di Euro.
2. L'appaltatore e il
concessionario sono altresì obbligati a stipulare, per i lavori di cui al comma
1, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati
a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci
anni, con massimale non inferiore a 4.000.000 di Euro.
3. La liquidazione della
rata di saldo è subordinata all'accensione delle polizze di cui ai commi 1 e 2.
105. Polizza
assicurativa del progettista.
1. Le stazioni
appaltanti richiedono ai progettisti, come forma di copertura assicurativa, la
polizza di cui all'articolo 30, comma 5, della Legge. Tale polizza copre la
responsabilità professionale del progettista esterno per i rischi derivanti da
errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo, che
abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di
progettazione e/o maggiori costi.
2. Si intende per
maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la stazione appaltante
deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o
omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essi avrebbe dovuto affrontare
per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni.
3. Per nuove spese di
progettazione si intendono gli oneri di nuova progettazione, nella misura
massima del costo iniziale di progettazione sostenuti dalle stazioni appaltanti
qualora, per motivate ragioni, affidino con le procedure di cui alla Legge ed
al presente regolamento, la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al
progettista originariamente incaricato. L'obbligo di nuovamente progettare i
lavori a carico del progettista senza costi e oneri per la stazione appaltante
deve essere inderogabilmente previsto nel contratto.
4. Il progettista,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve produrre una dichiarazione
di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo
"responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea,
contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile
professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza
decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del
certificato del collaudo provvisorio. La mancata presentazione della
dichiarazione determina la decadenza dall'incarico, e autorizza la sostituzione
del soggetto affidatario.
5. Nel caso in cui il
pagamento dei corrispettivi professionali sia dal contratto frazionato in via
di anticipazione non correlata allo svolgimento per fasi del progetto, ciascuna
anticipazione in acconto è subordinata alla costituzione di una garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'acconto medesimo. Il
saldo è corrisposto soltanto a seguito della presentazione della polizza. Lo
svincolo delle garanzie fideiussorie è contestuale alla presentazione della
polizza, che deve in ogni caso avvenire al momento della consegna degli
elaborati progettuali.
6. L'assicuratore, entro
novanta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento, comunica alla
stazione appaltante la somma offerta, ovvero indica i motivi per i quali non
può formulare alcuna offerta. Il responsabile del procedimento entro sessanta
giorni dal ricevimento dell'offerta deve assumere la propria determinazione.
Trascorso inutilmente tale termine, l'offerta si intende rifiutata. Qualora il
responsabile del procedimento dichiari di accettare la somma offertagli,
l'assicuratore deve provvedere al pagamento entro trenta giorni dalla ricezione
della comunicazione.
7. Qualora
l'assicuratore non proceda alla comunicazione di cui al comma 6, ovvero la sua
offerta sia ritenuta incongrua dalla stazione appaltante, la stima
dell'ammontare del danno è demandata ad un perito designato dall'Autorità
nell'àmbito dell'elenco di cui all'articolo 151, comma 6. Qualora il pagamento
della somma stimata non sia effettuato entro sessanta giorni dalla
comunicazione della stima, l'Amministrazione dà comunicazione all'ISVAP.
106. Polizza
assicurativa del dipendente incaricato della progettazione.
1. Qualora la
progettazione sia affidata a proprio dipendente, la stazione appaltante assume
l'onere del rimborso al dipendente dei due terzi del premio corrisposto da
questi per contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi
professionali. L'importo da garantire non può essere superiore al dieci per
cento del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre il
solo rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'articolo 25, comma
1, lettera d), della Legge.
107. Requisiti dei
fideiussori.
1. Le garanzie bancarie
sono prestate da istituti di credito o da banche autorizzati all'esercizio
dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385.
2. (Comma non ammesso al
"Visto" della Corte dei conti).
3. Le garanzie
assicurative sono prestate da imprese di assicurazione autorizzate alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
4. Le fideiussioni
devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro
dell'industria di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.
108. Garanzie di
concorrenti riuniti.
1. In caso di riunione
di concorrenti ai sensi dell'articolo 13 della Legge, le garanzie fideiussorie
e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile,
dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti
con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 13, comma 2, della
Legge, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'articolo
13, comma 3, della Legge.
TITOLO VIII
Il contratto
109. Stipulazione ed
approvazione del contratto.
1. La stipulazione del
contratto di appalto deve aver luogo entro sessanta giorni dalla aggiudicazione
nel caso di pubblico incanto, licitazione privata ed appalto-concorso ed entro
trenta giorni dalla comunicazione di accettazione dell'offerta nel caso di
trattativa privata e di cottimo fiduciario.
2. Per gli appalti di
competenza di Amministrazioni statali, l'approvazione del contratto deve
intervenire entro sessanta giorni dalla data di stipulazione.
3. Se la stipula del
contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei termini fissati
dai commi precedenti, l'impresa può, mediante atto notificato alla stazione
appaltante (Seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della
Corte dei conti) sciogliersi da ogni impegno o (seguiva una parola non ammessa
al "Visto" della Corte dei conti) recedere dal contratto. In caso di
mancata presentazione dell'istanza, all'impresa non spetta alcun indennizzo.
4. (Seguivano alcune
parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti). L'appaltatore
non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese
contrattuali. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza,
l'impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei
lavori ordinati dal direttore dei lavori ivi compresi quelle per opere
provvisionali.
110. Documenti facenti
parte integrante del contratto.
1. Sono parte integrante
del contratto e devono in esso essere richiamati:
a) il capitolato
generale;
b) il capitolato
speciale;
c) gli elaborati grafici
progettuali;
d) l'elenco dei prezzi
unitari;
e) i piani di sicurezza
previsti dall'articolo 31 della Legge;
f) il cronoprogramma.
2. Sono esclusi dal
contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati al comma
1.
111. Contenuto dei
capitolati e dei contratti.
1. Il capitolato
generale, i capitolati speciali e i contratti disciplinano, fra l'altro, nel
rispetto delle disposizioni della Legge e del presente regolamento:
a) il termine entro il
quale devono essere ultimati i lavori oggetto dell'appalto e i presupposti in
presenza dei quali il responsabile del procedimento concede proroghe;
b) i casi e i modi nei
quali possono essere disposte le sospensioni totali o parziali dei lavori, e i
criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni
superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti;
c) le responsabilità e
gli obblighi dell'appaltatore per i difetti di costruzione;
d) i modi e i casi di
riconoscimento dei danni da forza maggiore;
e) le modalità di
riscossione dei corrispettivi dell'appalto.
112. Spese di contratto,
di registro ed accessorie a carico dell'appaltatore.
1. Sono a carico
dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto
e dei documenti e disegni di progetto.
2. La liquidazione delle
spese di cui al comma 1 è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente
dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto.
3. Sono pure a carico
dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
113. Anticipazione.
1. Nei casi consentiti
dalla legge le stazioni appaltanti erogano all'appaltatore, entro quindici
giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del
procedimento, l'anticipazione sull'importo contrattuale nella misura prevista
dalle norme vigenti. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al
pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice
civile.
2. L'anticipazione è
revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e
sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale
con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
114. Pagamenti in
acconto.
1. Nel corso
dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati
risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo
dell'appalto, nei termini o nelle rate stabiliti dal capitolato speciale ed a
misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.
2. I certificati di
pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento
sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e
l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal
capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna
rata.
3. Nel caso di
sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione
appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino
alla data di sospensione.
115. Cessione del
corrispettivo d'appalto.
1. Ai sensi
dell'articolo 26, comma 5, della Legge, le cessioni di crediti vantati nei
confronti delle amministrazioni pubbliche a titolo di corrispettivo di appalto
possono essere effettuate dagli appaltatori a banche o intermediari finanziari
disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto
sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
2. La cessione deve
essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve
essere notificata all'amministrazione debitrice.
3. La cessione del
credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile alla pubblica
amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi
al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica di cui al
comma 2.
4. L'amministrazione
pubblica, al momento della stipula del contratto o contestualmente, può
preventivamente riconoscere la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di
parte dei crediti che devono venire a maturazione.
5. In ogni caso,
l'amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni
opponibili al cedente in base al contratto di appalto.
116. Ritardato pagamento.
1. Nel caso di ritardato
pagamento delle rate di acconto rispetto ai termini indicati nel capitolato
generale o speciale sono dovuti gli interessi a norma dell'articolo 26, comma
1, della Legge.
2. I medesimi interessi
sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo rispetto ai
termini previsti dall'articolo 28, comma 9, della Legge, con decorrenza dalla
scadenza dei termini stessi
3. Nel caso di
concessione di lavori pubblici il cui prezzo sia da corrispondersi in più rate
annuali, il disciplinare di concessione prevede la decorrenza degli interessi
per ritardato pagamento.
4. L'importo degli
interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione
del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito
in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.
117. Penali.
1. I capitolati speciali
di appalto e i contratti precisano le penali da applicare nel caso di ritardato
adempimento degli obblighi contrattuali.
2. I termini di
adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile del procedimento
in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità ed alla complessità
dell'intervento, nonché al suo livello qualitativo.
3. Per il ritardato
adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori di lavori pubblici, le
penali da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento, in sede
di elaborazione del progetto posto a base di gara ed inserite nel capitolato
speciale d'appalto, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1
per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non
superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all'entità delle
conseguenze legate all'eventuale ritardo.
4. Il direttore dei
lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito
agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di
esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo
della penale superiore all'importo previsto al comma 3, il responsabile del
procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo
119.
5. Qualora la disciplina
contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti,
nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di
cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi.
118. Risoluzione dei
contratti per reati accertati.
1. Qualora nei confronti
dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo
che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui
all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta
sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione
appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti
comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti
alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta, in
relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle
finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del
contratto. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al
pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi
derivanti dallo scioglimento del contratto.
119. Risoluzione del
contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.
1. Quando il direttore
dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave
inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona
riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione
particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei
lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.
2. Su indicazione del
responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione
degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici
giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del
procedimento.
3. Acquisite e valutate
negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che
l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del
responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.
4. Qualora, al di fuori
dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei
lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere
inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le
prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento
della comunicazione.
5. Scaduto il termine
assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con
l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli
effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere
al responsabile del procedimento.
6. Sulla base del
processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su
proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del
contratto.
120. Inadempimento di
contratti per cottimo.
1. Per i contratti
relativi a cottimo, in caso di inadempimento dell'appaltatore la risoluzione è
dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione
del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto
alla stazione appaltante.
121. Provvedimenti in
seguito alla risoluzione dei contratti.
1. Il responsabile del
procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione
del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, la redazione dello stato
di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e
mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal direttore dei lavori.
2. In sede di
liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da
porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa
sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante
non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 10, comma 1-ter, della
Legge.
122. Recesso dal
contratto e valutazione del decimo.
1. La stazione
appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il
pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in
cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
2. Il decimo
dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra
l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del
ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
3. L'esercizio del
diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da
darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la
stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo
definitivo.
4. I materiali il cui
valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1sono
soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della
comunicazione dello scioglimento del contratto.
5. La stazione
appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano
in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso
essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti
non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare
nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli
impianti al momento dello scioglimento del contratto.
6. L'appaltatore deve
rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore
dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della
stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato
d'ufficio ed a sue spese.
TITOLO IX
Esecuzione dei lavori
Capo I - Direzione dei
lavori
123. Ufficio della
direzione dei lavori.
1. Per il coordinamento,
la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo
intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di
direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in
relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno
o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di
cantiere.
2. L'ufficio di
direzione lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e
amministrativo dell'esecuzione dell'intervento secondo le disposizioni che
seguono e nel rispetto degli impegni contrattuali.
124. Direttore dei
lavori.
1. Il direttore dei
lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in
conformità al progetto e al contratto.
2. Il direttore dei
lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione
dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in
via esclusiva con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del
contratto.
3. Il direttore dei
lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla
base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti
ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto
dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed in aderenza
alle disposizioni delle norme tecniche di cui all'articolo 21 della predetta
legge.
4. Al direttore dei
lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente
demandati dalla Legge o dal presente regolamento nonché:
a) verificare
periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della
documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei
confronti dei dipendenti;
b) curare la costante
verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei
manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori
ultimati.
125. Direttori
operativi.
1. Gli assistenti con
funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel
verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano
eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi
rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori.
2. Ai direttori
operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i
seguenti compiti:
a) verificare che
l'appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei
calcoli delle strutture;
b) programmare e
coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;
c) curare
l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e
segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità
rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi
correttivi;
d) assistere il
direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare
difetti progettuali o esecutivi;
e) individuare ed
analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e
proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
f) assistere i
collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
g) esaminare e approvare
il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
h) controllare, quando
svolge anche le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, il
rispetto dei piani di sicurezza da parte del direttore di cantiere;
i) collaborare alla
tenuta dei libri contabili.
126. Ispettori di
cantiere.
1. Gli assistenti con
funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella
sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel
Capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una
sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono
presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che
richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle
eventuali manutenzioni.
2. Agli ispettori,
possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:
a) la verifica dei
documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che
siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in
qualità del fornitore;
b) la verifica, prima
della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti
abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o
dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali
sono stati costruiti;
c) il controllo sulla
attività dei subappaltatori;
d) il controllo sulla
regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche
tecniche contrattuali;
e) l'assistenza alle
prove di laboratorio;
f) l'assistenza ai
collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli
impianti;
g) la predisposizione
degli atti contabili quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori.
127. Sicurezza nei
cantieri.
1. Le funzioni del
coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla
sicurezza nei cantieri sono svolte dal direttore lavori. Nell'eventualità che
il direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa
stessa, le stazioni appaltanti devono prevedere la presenza di almeno un
direttore operativo avente i requisiti necessari per l'esercizio delle relative
funzioni.
2. Le funzioni del
coordinatore per l'esecuzione dei lavori comprendono:
a) l'assicurare, tramite
opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute
nei piani di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
b) l'adeguare i predetti
piani e il relativo fascicolo previsti dalla normativa stessa in relazione
all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
c) l'organizzare tra i
datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
d) il proporre alla
stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle norme in materia di
sicurezza nei cantieri, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle
imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
e) il sospendere in caso
di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione
scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
f) l'assicurare il
rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1-bis della Legge.
Capo II - Esecuzione dei
lavori
Sezione prima:
Disposizioni preliminari
128. Ordini di servizio.
1. L'ordine di servizio
è l'atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da
parte del responsabile del procedimento al direttore dei lavori e da
quest'ultimo all'appaltatore. L'ordine di servizio è redatto in due copie
sottoscritte dal direttore dei lavori emanante e comunicato all'appaltatore che
lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. L'ordine di servizio non
costituisce sede per la iscrizione di eventuali riserve dell'appaltatore.
2. Il responsabile del
procedimento impartisce al direttore dei lavori con ordine di servizio le
istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da
seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e
stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale
il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali
attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni.
Sezione seconda:
Consegna dei lavori
129. Giorno e termine
per la consegna.
1. Dopo l'approvazione
del contratto o, qualora vi siano ragioni di urgenza, subito dopo
l'aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento autorizza il
direttore dei lavori alla consegna dei lavori.
2. Per le
amministrazioni statali, la consegna dei lavori deve avvenire non oltre
quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del
decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla
data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei
Conti non è richiesta per legge. Per le altre stazioni appaltanti il termine di
quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto. Per i
cottimi fiduciari il termine decorre dalla data dell'accettazione dell'offerta.
3. Il direttore dei
lavori comunica all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi
per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle
attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento
dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'appaltatore
gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al
completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della
stazione appaltante.
4. In caso di consegna
in via d'urgenza, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o
somministrato dall'appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi
di mancata stipula del contratto.
5. Effettuato il
tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si
riconoscano necessari. L'appaltatore è responsabile della conservazione dei
segnali e capisaldi.
6. La consegna dei
lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'appaltatore
ai sensi dell'articolo 121; dalla data di tale verbale decorre il termine utile
per il compimento dell'opera o dei lavori.
7. Qualora l'appaltatore
non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova
data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data
della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine
assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di
risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
8. Qualora la consegna
avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'appaltatore
può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza
di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali
nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non
superiore ai limiti indicati dal capitolato generale. Ove l'istanza
dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna,
l'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal
ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal capitolato generale.
9. La facoltà della
stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore non
può esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma 8, qualora il ritardo
nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale.
10. Qualora, iniziata la
consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza
maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso
inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9.
11. Nelle ipotesi
previste dai commi 8, 9 e 10 il responsabile del procedimento ha l'obbligo di
informare l'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici.
130. Processo verbale di
consegna.
1. Il processo verbale
di consegna contiene i seguenti elementi:
a) le condizioni e
circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i
tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
b) le aree, le cave, i
locali ed i mezzi d'opera concessi all'appaltatore per la esecuzione dei
lavori; al processo verbale di consegna vanno uniti i profili delle cave in
numero sufficiente per poter in ogni tempo calcolare il volume totale del
materiale estratto;
c) la dichiarazione che
l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni
caso, salvo l'ipotesi di cui al comma 7, che lo stato attuale è tale da non
impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.
2. Qualora, per
l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera,
occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi
fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.
3. Qualora la consegna
sia eseguita ai sensi dell'articolo 129, comma 4, il processo verbale indica a
quali materiali l'appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve
immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato
dall'impresa. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca
le eventuali limitazioni.
4. Il processo verbale è
redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e
dall'appaltatore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento
dei lavori.
5. Un esemplare del
verbale di consegna è inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia
copia conforme all'appaltatore, ove questa lo richieda.
6. Il capitolato
speciale dispone che la consegna dei lavori possa farsi in più volte con
successivi verbali di consegna parziale quando la natura o l'importanza dei
lavori o dell'opera lo richieda, ovvero si preveda una temporanea
indisponibilità delle aree o degli immobili. In caso di urgenza, l'appaltatore
comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti
gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
7. In caso di consegna
parziale l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei
lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e
sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora
permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina dell'articolo
133.
131. Differenze
riscontrate all'atto della consegna.
1. Il direttore dei
lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori
all'effettivo stato dei luoghi.
2. Se sono riscontrate
differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede
alla consegna, e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al
responsabile del procedimento, indicando le cause e l'importanza delle
differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di
redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti
da adottare.
3. Qualora l'appaltatore
intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato
dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul
verbale di consegna con le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 165.
132. Consegna di
materiali da un appaltatore ad un altro.
1. Nel caso di subentro
di un appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei
lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori
per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro
il nuovo appaltatore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità
da corrispondersi.
2. Qualora l'appaltatore
sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di
consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono
fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai
medesimi firmati assieme all'appaltatore subentrante. Qualora l'appaltatore
subentrante non intervenga si sospende la consegna e si procede con le modalità
indicate all'articolo 129, comma 7.
Sezione terza:
Esecuzione in senso stretto
133. Sospensione e ripresa
dei lavori.
1. Qualora circostanze
speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a
regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le
ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di
consegna.
2. Fuori dei casi
previsti dal comma 1 il responsabile del procedimento può, per ragioni di
pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e
con gli effetti previsti dal capitolato generale.
3. Il direttore dei
lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante,
compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato
l'interruzione dei lavori. Il verbale deve essere inoltrato al responsabile del
procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
4. Nel verbale di
sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la
cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le
stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la
consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al
momento della sospensione.
5. Nel corso della
sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di
tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la
consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando,
ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano
d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già
eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.
6. I verbali di ripresa
dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a
cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'appaltatore ed inviati al
responsabile del procedimento nei modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale
di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.
7. Ove successivamente
alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza
maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei
lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili,
mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza
di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.
8. Le contestazioni
dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a
pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori; qualora
l'appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di
sottoscriverli, si procede a norma dell'articolo 165.
9. Quando la sospensione
supera il quarto del tempo contrattuale il responsabile del procedimento dà
avviso all'Autorità.
134. Variazioni ed
addizioni al progetto approvato.
1. Nessuna variazione o
addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è
disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione
appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 25
della Legge.
2. Il mancato rispetto
di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e
comporta la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, dei lavori e delle
opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei
lavori.
3. Qualora per uno dei
casi previsti dalla Legge, sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione
variazioni o addizioni non previste nel contratto, il direttore dei lavori,
sentiti il responsabile del procedimento ed il progettista, promuove la
redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi
nell'apposita relazione da inviare alla stazione appaltante.
4. L'appaltatore ha
l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione
appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino
sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto.
5. Gli ordini di
variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione, salvo il
caso di cui all'articolo 25, comma 3, primo periodo della Legge.
6. Le variazioni sono
valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non
previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il
prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma
dell'articolo 136.
7. L'accertamento delle
cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'articolo 25, comma
1, della Legge consentono di disporre varianti in corso d'opera è demandato al
responsabile del procedimento, che vi provvede con apposita relazione a seguito
di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti.
8. Nel caso di cui
all'articolo 25, comma 1, lettera b), della Legge, il responsabile del
procedimento, su proposta del direttore dei lavori, descrive la situazione di
fatto, accerta la sua non imputabilità alla stazione appaltante, motiva circa
la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della
consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la
variazione. Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le originarie
previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della Pubblica
Amministrazione o di altra autorità, il responsabile del procedimento riferisce
alla stazione appaltante. Nel caso previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera
b-bis) della Legge la descrizione del responsabile del procedimento ha ad
oggetto la verifica delle caratteristiche dell'evento in relazione alla specificità
del bene, o della prevedibilità o meno del rinvenimento.
9. Le perizie di
variante, corredate dai pareri e dalle autorizzazioni richiesti, sono approvate
dall'organo decisionale della stazione appaltante su parere dell'organo che ha
approvato il progetto, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa
rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli
altri casi, le perizie di variante sono approvate dal responsabile del
procedimento, sempre che non alterino la sostanza del progetto.
10. Sono approvate dal
responsabile del procedimento, previo accertamento della loro non
prevedibilità, le variazioni di cui all'articolo 25, comma 3, secondo periodo,
della Legge che prevedano un aumento della spesa non superiore al cinque per
cento dell'importo originario del contratto ed alla cui copertura si provveda
attraverso l'accantonamento per imprevisti o mediante utilizzazione, ove
consentito, delle eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di gara.
11. I componenti
dell'ufficio della direzione lavori sono responsabili, nei limiti delle
rispettive attribuzioni, dei danni derivati alla stazione appaltante dalla
inosservanza del presente articolo. Essi sono altresì responsabili delle
conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o
addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre
che non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla
vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali.
135. Diminuzione dei
lavori.
1. La stazione
appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse
condizioni del contratto una diminuzione dei lavori nei limiti e con gli
effetti previsti dal capitolato generale.
136. Determinazione ed
approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto.
1. Quando sia necessario
eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare
materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti
dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:
a) desumendoli dal
prezziario di cui all'articolo 34, comma 1;
b) ragguagliandoli a
quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c) quando sia
impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove
regolari analisi.
2. Le nuove analisi
vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera,
materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta nuovi
prezzi.
3. I nuovi prezzi sono
determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, ed
approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese
rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla
stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di
essere ammessi nella contabilità dei lavori.
4. Tutti i nuovi prezzi
sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui all'articolo
26, comma 4, della Legge.
5. Se l'appaltatore non
accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può
ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali
sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove
l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal
presente regolamento, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.
137. Contestazioni tra
la stazione appaltante e l'appaltatore.
1. Il direttore dei
lavori o l'appaltatore comunicano al responsabile del procedimento le
contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire
sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti
entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove in contraddittorio fra
loro l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione
del responsabile del procedimento è comunicata all'appaltatore, il quale ha
l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro
di contabilità in occasione della sottoscrizione.
2. Se le contestazioni
riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con
l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando
questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è
comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore
dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di
osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono
definitivamente accettate.
3. L'appaltatore, il suo
rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato
al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni
dell'appaltatore.
4. Contestazioni e
relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.
138. Sinistri alle
persone e danni alle proprietà.
1. Qualora nella
esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà,
il direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio
al responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed
adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione
appaltante le conseguenze dannose.
139. Danni.
1. Nel caso di danni
causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori
nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro tre giorni
da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
2. Appena ricevuta la
denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale,
all'accertamento:
a) dello stato delle
cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei
danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale
negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o
meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) dell'eventuale
omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
140. Appalto integrato.
1. Nell'ipotesi di
appalto integrato, intervenuta la stipulazione del contratto a norma
dell'articolo 109, il responsabile del procedimento, con apposito ordine di
servizio, dispone che l'appaltatore dia immediato inizio alla redazione del
progetto esecutivo, che dovrà essere completata nei tempi di cui al capitolato
speciale allegato al progetto definitivo posto a base di gara.
2. Il responsabile del
procedimento, qualora ne ravvisi la necessità, dispone che l'appaltatore
provveda all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica
rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, senza
che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'appaltatore.
3. Il progetto esecutivo
non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle
lavorazioni previste nel progetto definitivo, salvo quanto disposto dal comma
4.
4. Nel caso in cui si
verifichi una delle ipotesi di cui all'articolo 25, comma 1, lettere a), b), c)
della Legge, ovvero nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto
definitivo, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in
base ai prezzi contrattuali con le modalità previste dal capitolato generale e,
se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi
dell'articolo 136. La stazione appaltante procede all'accertamento delle cause,
condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al
concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal capitolato speciale
allegato al progetto definitivo.
5. Il progetto esecutivo
è approvato dalla stazione appaltante, sentito il progettista del progetto
definitivo, entro il termine fissato dal capitolato speciale. Dalla data di
approvazione decorrono i termini previsti dall'articolo 129, comma 2, per la
consegna dei lavori. Il pagamento della prima rata di acconto del corrispettivo
è effettuato in favore dell'appaltatore entro quindici giorni dalla consegna
dei lavori. Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si
applicano le penali previste nel capitolato speciale allegato al progetto
definitivo, salvo il diritto di risolvere il contratto.
6. Qualora il progetto
esecutivo redatto dall'impresa non sia ritenuto meritevole di approvazione, il
contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore.
7. In ogni altro caso di
mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal
contratto e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 122, all'appaltatore è
riconosciuto unicamente quanto previsto dal capitolato generale in caso di
accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.
Sezione quarta:
subappalto
141. Subappalto.
1. La percentuale di
lavori della categoria prevalente subappaltabile è stabilita nella misura del
30 per cento dell'importo della categoria.
2. Il subappaltatore può
subappaltare la posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali di
cui all'articolo 72, comma 4, lettere c), d) ed l).
3. L'appaltatore che
intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare alla stazione
appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista
dall'articolo 18 commi 3 e 9 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive
modificazioni. Il termine previsto dall'articolo 18, comma 9 della legge n.
55/1990 decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.
4. L'affidamento dei lavori
da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c) della
legge ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si applicano comunque
le disposizioni di cui al comma 3, numero 5 e al comma 6 dell'articolo 18 della
legge 19 marzo 1990, n. 55.
5. Ai fini del presente
articolo, le attività ovunque espletate ai sensi dell'articolo 18, comma 12,
della legge 19 marzo 1990, n. 55, sono quelle poste in essere nel cantiere cui
si riferisce l'appalto.
Capo III - Lavori in
economia
142. Modo di esecuzione
dei lavori.
1. I lavori in economia
si possono eseguire:
a) in amministrazione
diretta;
b) per cottimi.
2. Per tutti i lavori in
economia la stazione appaltante nomina un responsabile del procedimento.
143. Lavori in
amministrazione diretta.
1. Quando si procede in
amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue
per mezzo di proprio personale o di personale eventualmente assunto i lavori
individuati all'articolo 88.
2. Il responsabile del
procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari
per la realizzazione dell'opera.
3.I lavori assunti in
amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore
a 50.000 Euro.
144. Cottimo.
1. Il cottimo è una
procedura negoziata, adottata per l'affidamento dei lavori di particolari
tipologie, individuate da ciascuna stazione appaltante, ai sensi dell'articolo
88 e di importo non superiore a 200.000 Euro.
2. Nel cottimo
l'affidamento è preceduto da indagine di mercato fra almeno cinque imprese ai
sensi dell'articolo 78; per i lavori di importo inferiore a 20.000 Euro si può
procedere ad affidamento diretto.
3. L'atto di cottimo
deve indicare:
a) l'elenco dei lavori e
delle somministrazioni;
b) i prezzi unitari per
i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
c) le condizioni di
esecuzione;
d) il termine di
ultimazione dei lavori;
e) le modalità di
pagamento;
f) le penalità in caso
di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il
contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai
sensi dell'articolo 120.
4. Gli affidamenti tramite
cottimo sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione
all'Osservatorio e pubblicazione nell'albo della stazione appaltante dei
nominativi degli affidatari.
145. Autorizzazione
della spesa per lavori in economia.
1. Nel caso di lavori di
cui all'articolo 88, comma 1, nell'àmbito delle somme a disposizione dei quadri
economici degli interventi compresi nel programma l'autorizzazione è
direttamente concessa dal responsabile del procedimento.
2. Nel caso di esigenze
impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte
nell'àmbito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento
per lavori in economia, questi possono essere autorizzati dalla stazione
appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, nei limiti in
precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o
utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta.
146. Lavori d'urgenza.
1. Nei casi in cui
l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere
d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi
dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari
per rimuoverlo.
2. Il verbale è
compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato.
Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per
la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.
147. Provvedimenti in
casi di somma urgenza.
1. In circostanze di
somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile
del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre,
contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 146, la
immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o comunque di
quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica
incolumità.
2. L'esecuzione dei
lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più
imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi
incaricato.
3. Il prezzo delle
prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto
di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 136, comma
5.
4. Il responsabile del
procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di
esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette,
unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede
alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
5. Qualora un'opera o un
lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del
competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle
spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.
148. Perizia suppletiva
per maggiori spese.
1. Ove durante
l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente,
il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere
l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.
2. In nessun caso,
comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei
limiti di 200.000 Euro.
TITOLO X
Accordo bonario e
definizione delle controversie
149. Accordo bonario.
1. Qualora nel corso dei
lavori l'appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo
complessivo superi i limiti indicati dall'articolo 31-bis della Legge, il
Direttore dei Lavori ne dà immediata comunicazione al responsabile del
procedimento, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione
riservata in merito.
2. Il responsabile del
procedimento, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle
riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore, nel termine
dei novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve acquisisce la
relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di
collaudo, sente l'appaltatore sulle condizioni ed i termini di un'eventuale
accordo, e formula alla stazione appaltante una proposta di soluzione bonaria.
3. Nei successivi
sessanta giorni la stazione appaltante, nelle forme previste dal proprio
ordinamento, assume le dovute determinazioni in merito alla proposta e ne dà
sollecita comunicazione al responsabile del procedimento e all'appaltatore.
Nello stesso termine la stazione appaltante acquisisce gli eventuali ulteriori
pareri ritenuti necessari.
4. Qualora l'appaltatore
aderisca alla soluzione bonaria prospettata dalla stazione appaltante nella
comunicazione, il responsabile del procedimento convoca le parti per la
sottoscrizione del verbale di accordo bonario. La sottoscrizione determina la
definizione di ogni contestazione sino a quel momento insorta.
5. Sulla somma
riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso
legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione
dell'accordo.
6. Le dichiarazioni e
gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata
sottoscrizione dell'accordo.
7. La procedura di
accordo bonario ha luogo tutte le volte che le riserve iscritte
dall'appaltatore, ulteriori e diverse rispetto a quelle già precedentemente
esaminate, raggiungono nuovamente l'importo fissato dalla Legge.
150. Definizione delle
controversie.
1. Nel caso in cui gli
atti contrattuali o apposito compromesso prevedono che le eventuali
controversie insorte tra la stazione appaltante e l'appaltatore siano decise da
arbitri, il giudizio è demandato ad un collegio istituito presso la Camera
Arbitrale per i lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 32 della Legge. L'arbitrato
ha natura rituale.
2. Ciascuna delle parti,
nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nomina
l'arbitro di propria competenza tra professionisti di particolare esperienza
nella materia dei lavori pubblici; se la parte nei cui confronti è diretta la
domanda di arbitrato omette di provvedervi, alla nomina procede il Presidente
del Tribunale ai sensi dell'articolo 810, comma 2, del codice di procedura
civile.
3. Ad iniziativa della
parte più diligente, gli atti di nomina dei due arbitri sono trasmessi alla
Camera Arbitrale per i lavori pubblici affinché essa provveda alla nomina del
terzo arbitro, con funzioni di presidente del collegio, scelto nell'àmbito
dell'albo camerale sulla base di criteri oggettivi e predeterminati.
4. Le parti possono
determinare la sede del collegio arbitrale in uno dei luoghi in cui sono
situate le sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici. Se non vi è
alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se non vi è accordo
fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede della Camera
Arbitrale per i lavori pubblici.
5. Contestualmente alla
nomina del terzo arbitro, la Camera Arbitrale comunica alle parti la misura e
le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale.
Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il giudizio
si svolge secondo le norme fissate dal decreto interministeriale di cui
all'articolo 32, secondo comma, della Legge.
6. Il corrispettivo a
saldo per la decisione della controversia è versato alla Camera Arbitrale dalle
parti, nella misura liquidata secondo i parametri della tariffa di cui al
suddetto decreto interministeriale e nel termine di trenta giorni dalla
comunicazione del lodo (1/f).
(1/f) Con D.M. 2 dicembre 2000, n. 398, è stato emanato il regolamento
contenente le norme di procedura del giudizio arbitrale.
151. Camera Arbitrale
per i lavori pubblici.
1. La Camera Arbitrale
per i lavori pubblici cura la formazione e la tenuta dell'albo degli arbitri,
redige il codice deontologico degli arbitri camerali, e provvede agli
adempimenti necessari alla costituzione ed al funzionamento del collegio
arbitrale disciplinato dall'articolo 150. (Seguiva un periodo non ammesso al
"Visto" della Corte dei conti).
2. Sono organi della
Camera Arbitrale il Presidente ed il Consiglio Arbitrale.
3. Il Consiglio
Arbitrale, composto da cinque membri, è nominato dall'Autorità per la vigilanza
sui lavori pubblici fra soggetti dotati di particolare competenza nella
materia, al fine di garantire l'indipendenza e l'autonomia dell'istituto; al
suo interno l'Autorità sceglie il Presidente. L'incarico ha durata quinquennale
ed è retribuito nella misura determinata dal provvedimento di nomina nei limiti
delle risorse attribuite all'Autorità stessa. Il Presidente e i Consiglieri
sono soggetti alle incompatibilità e ai divieti previsti dal successivo comma
8.
4. Per l'espletamento
delle sue funzioni la Camera Arbitrale si avvale di una struttura di segreteria
con personale fornito dall'Autorità.
5. Possono essere
ammessi all'albo degli arbitri della Camera Arbitrale soggetti appartenenti
alle seguenti categorie:
a) magistrati
amministrativi, magistrati contabili ed avvocati dello Stato in servizio, nel
numero fissato dal Consiglio della Camera Arbitrale, designati dagli organi
competenti secondo i rispettivi ordinamenti, nonché avvocati dello Stato e
magistrati a riposo;
b) avvocati iscritti
agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio avanti alle magistrature
superiori e in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di
cassazione;
c) tecnici in possesso
del diploma di laurea in ingegneria o architettura, abilitati all'esercizio
della professione da almeno dieci anni ed iscritti ai relativi albi;
d) professori
universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche con particolare
competenza nella materia dei lavori pubblici.
6. La Camera Arbitrale
cura altresì la tenuta dell'elenco dei periti al fine della nomina dei
consulenti tecnici nei giudizi arbitrali; sono ammessi all'elenco i soggetti in
possesso dei requisiti professionali previsti dal comma 5, lettera c), nonché
dottori commercialisti in possesso dei medesimi requisiti professionali.
7. I soggetti di cui al
comma 5, lettere b), c), e d), nonché al comma 6 del presente articolo, in
possesso dei requisiti di onorabilità fissati in via generale dal Consiglio
Arbitrale, sono rispettivamente inseriti nell'albo degli arbitri e nell'elenco
dei periti su domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione.
8. L'appartenenza
all'albo degli arbitri e all'elenco dei consulenti ha durata triennale, e può
essere nuovamente conseguita decorsi due anni dalla scadenza del biennio;
durante il periodo di appartenenza all'albo gli arbitri non possono svolgere
l'incarico di arbitro di parte in altri giudizi arbitrali, e per lo stesso
periodo non possono espletare incarichi professionali in favore delle parti dei
giudizi arbitrali da essi decisi.
9. In aggiunta ai casi
di incompatibilità previsti dal codice di procedura civile, non possono essere
nominati arbitri coloro abbiano compilato il progetto o dato parere su di esso,
ovvero diretto, sorvegliato o collaudato i lavori cui si riferiscono le controversie,
né coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere sulle
controversie stesse.
10. Il compenso per lo
svolgimento dell'incarico arbitrale da parte di tutti i componenti del collegio
è determinato dal Consiglio Arbitrale secondo parametri fissati in via generale
tenendo conto del valore delle controversie e della complessità delle
questioni. (Seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della
Corte dei conti).
11. Gli importi dei
corrispettivi dovuti alla Camera Arbitrale per la decisione delle controversie
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai
sensi dell'articolo 4, comma 10-quinquies della Legge con decreto del Ministro
del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica all'unità previsionale
di base della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativa al funzionamento
dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici al fine del pagamento delle
spese (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei
conti) e del compenso agli arbitri.
12. La Camera Arbitrale
cura annualmente la rilevazione dei dati emergenti dal contenzioso in materia
di lavori pubblici e li trasmette all'Autorità e all'Osservatorio.
TITOLO XI
Contabilità dei lavori
Capo I - Scopo e forma
della contabilità
152. Fondi a
disposizione delle stazioni appaltanti.
1. Il fondo posto a
disposizione delle stazioni appaltanti, risultante dal quadro economico
allegato al progetto approvato, ha le seguenti destinazioni:
a) lavori in economia
previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto;
b) rilievi, accertamenti
e indagini preliminari comprese le eventuali prove di laboratorio per
materiali, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b) punto 11;
c) allacciamenti ai pubblici
servizi;
d) maggiori lavori
imprevisti;
e) incremento del prezzo
chiuso ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della Legge;
f) acquisizione o
espropriazione di aree o immobili;
g) spese tecniche di
progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità,
liquidazione e assistenza ai collaudi;
h) spese per attività di
consulenza o di supporto;
i) spese per commissioni
giudicatrici;
l) spese per le
verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 124, comma 4;
m) spese per collaudi;
n) imposta sul valore
aggiunto;
o) spese per pubblicità
e, ove previsto, per opere d'arte.
2. Per disporre, durante
l'esecuzione dei lavori, delle somme di cui alle lettere a), d) e g), è
necessaria l'autorizzazione delle stazioni appaltanti.
153. Lavori in economia
contemplati nel contratto.
1. I lavori in economia
a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono
inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle
somministrazioni al lordo del ribasso d'asta.
154. Lavori di
manutenzione.
1. Qualora, nel caso di
contratti aperti relativi a lavori di manutenzione, l'importo dei lavori da
eseguire ecceda l'importo contrattuale il direttore dei lavori dà comunicazione
al responsabile del procedimento per le opportune determinazioni. Il
responsabile del procedimento può autorizzare l'ulteriore spesa, fino ad un
totale complessivo pari all'originario importo posto a base di gara e comunque
non superiore a 200.000 Euro.
2. Sono contratti aperti
gli appalti in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato
arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari
secondo le necessità della stazione appaltante.
155. Accertamento e
registrazione dei lavori.
1. Il costo dei lavori
comprende le spese dei lavori, delle somministrazioni, delle espropriazioni, di
assistenza ed ogni altra inerente all'esecuzione; sia le perizie che le
contabilità devono distinguersi in altrettanti capi quanti sono i titoli
diversi di spesa.
2. Gli atti contabili
redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di
legge, e hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti
producenti spesa.
3. L'accertamento e la
registrazione dei fatti producenti spesa devono avvenire contemporaneamente al
loro accadere, in particolare per le partite la cui verificazione richieda
scavi o demolizioni di opere al fine di consentire che con la conoscenza dello
stato di avanzamento dei lavori e dell'importo dei medesimi, nonché dell'entità
dei relativi fondi, l'ufficio di direzione lavori si trovi sempre in grado:
a) di rilasciare
prontamente gli stati d'avanzamento dei lavori ed ì certificati per il
pagamento degli acconti;
b) di controllare lo
sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente le debite disposizioni per
la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;
c) di promuovere senza
ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.
4. La contabilità dei
lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi
informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e
contabili nel rispetto di quanto previsto dagli articoli che seguono.
156. Elenco dei
documenti amministrativi e contabili.
1. I documenti
amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni
in appalto sono:
a) il giornale dei
lavori;
b) i libretti di misura
delle lavorazioni e delle provviste;
c) le liste settimanali;
d) il registro di
contabilità;
e) il sommario del
registro di contabilità;
f) gli stati
d'avanzamento dei lavori;
g) i certificati per il
pagamento delle rate di acconto;
h) il conto finale e la
relativa relazione.
2. I libretti delle
misure, il registro di contabilità, gli stati d'avanzamento dei lavori e il
conto finale sono firmati dal direttore dei lavori.
3. I libretti delle misure
e le liste settimanali sono firmati dall'appaltatore o dal tecnico
dell'appaltatore suo rappresentante che ha assistito al rilevamento delle
misure. Il registro di contabilità, il conto finale, e le liste settimanali nei
casi previsti sono firmati dall'appaltatore.
4. I certificati di
pagamento e la relazione sul conto finale sono firmati dal responsabile del
procedimento.
157. Giornale dei
lavori.
l. Il giornale dei
lavori è tenuto da un assistente del direttore dei lavori, per annotare in
ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le
lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata
dall'appaltatore nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico
dei lavori.
2. Inoltre sul giornale
sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possano
influire sui medesimi, inserendovi, a norma delle ricevute istruzioni, le
osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla natura dei
terreni e quelle particolarità che possano essere utili.
3. Nel giornale sono
inoltre annotati gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del
responsabile del procedimento e del direttore dei lavori, le relazioni
indirizzate al responsabile del procedimento, i processi verbali di
accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le
sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le
modifiche od aggiunte ai prezzi.
4. Il direttore dei
lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna visita, verifica
l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le
osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo
con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente.
158. Libretti di misura
dei lavori e delle provviste.
1. Il libretto delle
misure contiene la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle
provviste, ed in particolare:
a) il genere di
lavorazione o provvista, classificata secondo la denominazione di contratto;
b) la parte di
lavorazione eseguita ed il posto;
c) le figure quotate
delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il caso; trattandosi di lavorazioni
che modificano lo stato preesistente delle cose devono allegarsi i profili e i
piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo delle lavorazioni;
d) le altre memorie
esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie
parti, la forma ed il modo di esecuzione.
2. Qualora le quantità
delle lavorazioni o delle provviste debbano desumersi dalla applicazione di
medie, sono specificati nel libretto, oltre ai risultati, i punti ed oggetti
sui quali sono stati fatti saggi, scandagli e misure e gli elementi ed il
processo sui quali sono state calcolate le medie seguendo i metodi della
geometria.
3. Nel caso di utilizzo
di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle
misure viene effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate
direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento ed in
contraddittorio con l'appaltatore. Nei casi in cui è consentita l'utilizzazione
di programmi per la contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti
delle misure deve essere effettuata sulla base dei rilevati nel brogliaccio,
anche se non espressamente richiamato.
159. Annotazione dei
lavori a corpo.
1. I lavori a corpo sono
annotati sul libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato
d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato
suddiviso, viene registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa alla
stessa categoria, rilevabile dal capitolato speciale d'appalto, che è stata
eseguita.
2. In occasione di ogni
stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota di ogni
categoria di lavorazione che è stata eseguita viene riportata distintamente nel
registro di contabilità.
3. Le progressive quote
percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte
da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può
controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo
metrico-estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. Tale computo
peraltro non fa parte della documentazione contrattuale.
160. Modalità della
misurazione dei lavori.
1. La tenuta dei
libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire
la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere,
peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto
la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori deve verificare i
lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e cura
che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati
dall'appaltatore o del tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento
delle misure.
2. L'appaltatore è invitato
ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e
deve firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se l'appaltatore rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il
direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali
devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, quando siano di
grandi dimensioni, possono essere compilati in sede separata. Tali disegni,
devono essere firmati dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore che ha
assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai
documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina
del libretto del quale si intendono parte. Si possono tenere distinti libretti
per categorie diverse lavorazioni lavoro o per opere d'arte di speciale
importanza.
161. Lavori e
somministrazioni su fatture.
1. Le lavorazioni e le
somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura sono
sottoposti alle necessarie verifiche da parte del direttore dei lavori, per
accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo
stato di fatto. Le fatture così verificate e, ove necessario, rettificate, sono
pagate all'appaltatore, ma non iscritte nei conti se prima non siano state
interamente soddisfatte e quietanzate.
162. Note settimanali
delle somministrazioni.
1. Le giornate di
operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate
dall'appaltatore sono annotate dall'assistente incaricato su un brogliaccio,
per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L'appaltatore firma le
liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite con
operai e mezzi d'opera da lui forniti. Ciascun assistente preposto alla
sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono
essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando
queste abbiano una certa importanza.
163. Forma del registro
di contabilità.
1. Le annotazioni delle
lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure
in apposito registro le cui pagine devono essere preventivamente numerate e
firmate dal responsabile del procedimento e dall'appaltatore.
2. L'iscrizione delle
partite è fatta in ordine cronologico. Il responsabile del procedimento, su
proposta del direttore dei lavori, può prescrivere in casi speciali che il
registro sia diviso per articoli, o per serie di lavorazioni, purché le
iscrizioni rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico. Il registro è
tenuto dal direttore dei lavori o, sotto la sua responsabilità, dal personale
da lui designato.
3. I lavori di edifici e
di altre opere d'arte di grande importanza possono avere uno speciale registro
separato.
164. Annotazioni delle
partite di lavorazioni nel registro di contabilità.
1. Le partite di
lavorazioni eseguite e quelle delle somministrazioni fatte dall'appaltatore
sono annotate nel libretto delle misure o nell'apposito documento, a seconda
delle modalità di contabilizzazione, sul luogo del lavoro, e quindi trascritte
nel registro di contabilità, segnando per ciascuna partita il richiamo della pagina
del libretto nella quale fu notato l'articolo di elenco corrispondente ed il
prezzo unitario di appalto. Si iscrivono immediatamente di seguito le domande
che l'appaltatore ritiene di fare, le quali debbono essere formulate e
giustificate nel modo indicato dall'articolo 165 nonché le motivate deduzioni
del direttore dei lavori. Si procede con le stesse modalità per ogni successiva
annotazione di lavorazioni e di somministrazioni. Nel caso in cui l'appaltatore
si rifiuti di firmare, si provvede a norma dell'articolo 165, comma 5.
165. Eccezioni e riserve
dell'appaltatore sul registro di contabilità.
1. Il registro di
contabilità è firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui
gli viene presentato.
2. Nel caso in cui
l'appaltatore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine
perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel
rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
3. Se l'appaltatore ha
firmato con riserva, egli deve a pena di decadenza, nel termine di quindici
giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le
corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di
compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il direttore dei
lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate
deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le
proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle
ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'appaltatore, incorre in
responsabilità per le somme che, per tale negligenza, l'amministrazione dovesse
essere tenuta a sborsare.
5. Nel caso in cui
l'appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure
lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel
termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente
accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque
termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
6. Ove per qualsiasi
legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa
contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita
provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili,
quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata
riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle
categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite
provvisorie.
166. Titoli speciali di
spesa.
1. Per le giornate di
operai e dei mezzi d'opera il riassunto di ciascuna lista settimanale è
riportato sul registro.
2. Le fatture ed i
titoli di spesa, i cui prezzi originali risultino modificati per applicazione
di ribassi di ritenute e simili, sono trascritte in contabilità sotto un capo
distinto.
3. La trascrizione delle
fatture in contabilità si fa per semplice sunto.
167. Sommario del
registro.
1. Ciascuna partita è
riportata in apposito sommario e classificata, secondo il rispettivo articolo
di elenco e di perizia.
2. Nel caso di lavori a
corpo, viene specificata ogni categoria di lavorazione secondo il capitolato
speciale, con la indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto
all'importo contrattuale a corpo.
3. Il sommario indica,
in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantità di ogni lavorazione
eseguita, e i relativi importi, in modo da consentire una verifica della
rispondenza all'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di
contabilità.
168. Stato di
avanzamento lavori.
1. Quando, in relazione
alle modalità specificate nel capitolato speciale d'appalto, si deve effettuare
il pagamento di una rata di acconto, il direttore dei lavori redige, nei
termini specificati nel capitolato speciale d'appalto, uno stato d'avanzamento
nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite
dal principio dell'appalto sino ad allora ed al quale è unita una copia degli
eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta
approvazione ai sensi dell'articolo 136.
2. Lo stato di
avanzamento è ricavato dal registro di contabilità ma può essere redatto anche
utilizzando quantità ed importi progressivi per voce o, nel caso di lavori a
corpo, per categoria, riepilogati nel sommario di cui all'articolo 167.
3. Quando ricorrano le
condizioni di cui all'articolo 161 e sempre che i libretti delle misure siano
stati regolarmente firmati dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore che
ha assistito al rilevamento delle misure, lo stato d'avanzamento può essere
redatto, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, in base a misure ed
a computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo stato d'avanzamento
mediante opportuna annotazione (2).
(2) Vedi, anche, l'art. 29, D.M. 19 aprile 2000, n. 145.
169. Certificato per
pagamento di rate.
1. Quando per
l'ammontare delle lavorazioni e delle somministrazioni eseguite è dovuto il
pagamento di una rata di acconto, il responsabile del procedimento rilascia,
nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine stabilito dal
capitolato speciale d'appalto, apposito certificato compilato sulla base dello
stato d'avanzamento presentato dal direttore dei lavori. Esso è inviato alla
stazione appaltante in originale ed in due copie, per l'emissione del mandato
di pagamento.
2. Ogni certificato di
pagamento emesso dal responsabile del procedimento è annotato nel registro di
contabilità.
170. Contabilizzazione
separate di lavori.
1. Nel caso di appalto
comprendente lavori da tenere distinti, come nel caso in cui i lavori fanno
capo a fonti diverse di finanziamento, la contabilità comprende tutti i lavori
ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentire
una gestione separata dei relativi quadri economici. I certificati di pagamento
devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza
di uno stesso contratto.
171. Lavori annuali
estesi a più esercizi.
1. I lavori annuali
estesi a più esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori
di ciascun esercizio, chiudendone la contabilità e collaudandoli, come
appartenenti a tanti lavori fra loro distinti.
172. Certificato di
ultimazione dei lavori.
1. In esito a formale
comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il
direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con
l'appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante
l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni
previste per il verbale di consegna.
2. Il certificato di
ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non
superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola
entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e
non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di
questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la
necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto
completamente delle lavorazioni sopraindicate.
173. Conto finale dei
lavori.
1. Il direttore dei
lavori compila il conto finale entro il termine stabilito nel capitolato
speciale e con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei
lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile del procedimento.
2. Il direttore dei
lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le
vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la
relativa documentazione, e segnatamente:
a) i verbali di consegna
dei lavori;
b) gli atti di consegna
e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso
all'impresa;
c) le eventuali perizie
suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
d) gli eventuali nuovi
prezzi ed i relativi verbali di concordamento o atti aggiuntivi, con gli
estremi di approvazione e di registrazione;
e) gli ordini di
servizio impartiti;
f) la sintesi
dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali
riserve e la menzione degli eventuali accordi bonari intervenuti;
g) i verbali di
sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la
indicazione dei ritardi e delle relative cause;
h) gli eventuali
sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile
cause e delle relative conseguenze;
i) i processi verbali di
accertamento di fatti o di esperimento di prove;
l) le richieste di
proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante;
m) gli atti contabili
(libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di
contabilità);
n) tutto ciò che può
interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle
notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.
174. Reclami
dell'appaltatore sul conto finale.
1. Esaminati i documenti
acquisiti, il responsabile del procedimento invita l'appaltatore a prendere
cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore
a trenta giorni.
2. L'appaltatore,
all'atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo
diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento
dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli
atti contabili per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario di cui
all'articolo 149, eventualmente aggiornandone l'importo.
3. Se l'appaltatore non
firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza
confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto
finale si ha come da lui definitivamente accettato.
175. Relazione del
responsabile del procedimento sul conto finale.
1. Firmato
dall'appaltatore il conto finale, o scaduto il termine di cui all'articolo 174,
il responsabile del procedimento redige una propria relazione finale riservata
con i seguenti documenti:
a) contratto di appalto,
atti addizionali ed elenchi di nuovi prezzi, con le copie dei relativi decreti
di approvazione;
b) registro di
contabilità, corredato dal relativo sommario;
c) processi verbali di
consegna, sospensioni, riprese, proroghe e ultimazione dei lavori;
d) relazione del
direttore coi documenti di cui all'articolo 173, comma 2;
e) domande
dell'appaltatore.
2. Nella relazione
finale riservata, il responsabile del procedimento esprime parere motivato
sulla fondatezza delle domande dell'appaltatore per le quali non sia
intervenuto l'accordo bonario di cui all'articolo 149.
Capo II - Contabilità
dei lavori in economia
176. Annotazione dei
lavori ad economia.
1. L'annotazione dei
lavori in economia è effettuata dal direttore dei lavori o dal soggetto dallo
stesso incaricato:
a) se a cottimo, nel
libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti ad appalto;
b) se in
amministrazione, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e
provviste. Le firme dell'affidatario per quietanza possono essere apposte o
sulle liste medesime, ovvero in foglio separato.
2. L'annotazione avviene
in un registro nel quale sono scritte, separatamente per ciascun cottimo, le
risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme
prescritte per i contratti. Nel registro vengono annotate:
a) le partite dei
fornitori a credito, man mano che si procede ad accertare le somministrazioni;
b) le riscossioni ed i
pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine in cui vengono fatti e con la
indicazione numerata delle liste e fatture debitamente quietanzate, per
assicurare che in ogni momento si possa riconoscere lo stato della gestione del
fondo assegnato per i lavori.
177. Conti dei
fornitori.
1. In base alle
risultanze del registro il direttore dei lavori compila i conti dei fornitori,
i certificati di avanzamento dei lavori per il pagamento degli acconti ai
cottimisti e liquida i crediti di questi ultimi.
178. Pagamenti.
1. Sulla base delle
risultanze dei certificati dei cottimi e delle liste delle somministrazioni, il
responsabile del procedimento dispone il pagamento di rate di acconto o di
saldo dei lavori ai rispettivi creditori.
2. Ogni pagamento è
effettuato direttamente al creditore o a chi legalmente lo rappresenta, che ne
rilascia quietanza. Nelle occasioni straordinarie che richiedono numero
notevole di lavoratori è sufficiente che due testimoni attestino di aver
assistito ai pagamenti. Per le liste settimanali è sufficiente che le
vidimazioni siano poste ai margini di ognuna di esse. Ove il pagamento di una
lista sia eseguito a diverse riprese, la vidimazione è fatta ciascuna volta,
indicando il numero d'ordine delle partite liquidate.
179. Giustificazione di
minute spese.
1. Per le minute spese,
il direttore dei lavori presenta la nota debitamente firmata, accompagnata da
documenti giustificativi di spesa.
180. Rendiconto mensile
delle spese.
1. I rendiconti mensili
sono corredati dei certificati sull'avanzamento dei lavori a cottimo per i
pagamenti fatti ai cottimisti ovvero delle fatture e liste debitamente
quietanzate, e devono corrispondere a quella parte del registro di contabilità
in cui si annotano i pagamenti.
2. Tali rendiconti sono
firmati dal direttore dei lavori che li trasmette al responsabile del
procedimento entro i primi due giorni di ciascun mese.
181. Rendiconto finale
delle spese.
1. Il rendiconto finale,
formulato come i mensili, riepiloga le anticipazioni avute e l'importo di tutti
i rendiconti mensili. A questo rendiconto è unita una relazione e la
liquidazione finale del direttore dei lavori, che determina i lavori eseguiti
in amministrazione per qualità e quantità, i materiali acquistati, il loro
stato ed in complesso il risultato ottenuto. Il responsabile del procedimento
deve espressamente confermare o rettificare i fatti ed i conti esposti nella
relazione.
2. Per i lavori eseguiti
a cottimo, sono uniti al rendiconto la liquidazione finale ed il certificato di
collaudo o di regolare esecuzione. Se sono stati acquistati attrezzi, mezzi
d'opera o materiali, e ne sono avanzati dopo il compimento dei lavori, questi
sono annotati in appositi elenchi, firmati da chi li tiene in consegna.
182. Riassunto di
rendiconti parziali.
1. Se un lavoro eseguito
in economia è stato diviso in più sezioni, il responsabile del procedimento compila
un conto generale riassuntivo dei rendiconti finali delle varie sezioni.
Capo III - Norme
generali per la tenuta della contabilità
183. Numerazione delle
pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura.
1. I documenti
amministrativi e contabili sono tenuti a norma dell'articolo 2219 cod. civ.
2. Il giornale, i
libretti delle misure ed i registri di contabilità, tanto dei lavori come delle
somministrazioni, sono a fogli numerati e firmati nel frontespizio dal
responsabile del procedimento.
3. Nel caso di utilizzo
di programmi informatizzati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
158.
4. Il registro di
contabilità è numerato e bollato dagli uffici del registro ai sensi
dell'articolo 2215 cod. civ.
184. Iscrizione di
annotazioni di misurazione.
1. Le annotazioni delle
lavorazioni e delle somministrazioni sui libretti, sugli stati dei lavori e
delle misurazioni sono fatti immediatamente e sul luogo stesso dell'operazione
di accertamento.
185. Operazioni in
contraddittorio dell'appaltatore.
1. La misurazione e
classificazione delle lavorazioni e delle somministrazioni è fatta in
contraddittorio dell'appaltatore ovvero di chi lo rappresenta.
2. Salvo le speciali
prescrizioni del presente regolamento, i risultati di tali operazioni, iscritti
a libretto od a registro, sono sottoscritti, al termine di ogni operazione od
alla fine di ogni giorno, quando l'operazione non è ultimata, da chi ha
eseguito la misurazione e la classificazione e dall'appaltatore o dal tecnico
dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure.
3. La firma
dell'appaltatore o del tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento
delle misure nel libretto delle misure riguarda il semplice accertamento della
classificazione e delle misure prese.
186. Firma dei soggetti
incaricati.
1. Ciascun soggetto
incaricato, per la parte che gli compete secondo le proprie attribuzioni,
sottoscrive i documenti contabili ed assume la responsabilità dell'esattezza
delle cifre e delle operazioni che ha rilevato, notato o verificato.
2. Il direttore dei
lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni
degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.
3. Il responsabile del
procedimento, dopo averli riscontrati, appone la sua firma sui documenti che
riassumono la contabilità.
TITOLO XII
Collaudo dei lavori
Capo I - Disposizioni
preliminari
187. Oggetto del
collaudo.
1. Il collaudo ha lo
scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro sono stati eseguiti a
regola d'arte e secondo
le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle
varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente
approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti
dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con
le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per
qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure
espropriative poste a carico dell'appaltatore siano state espletate
tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le
verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.
2. Il collaudo comprende
anche l'esame delle riserve dell'appaltatore, sulle quali non sia già
intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel
registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal
presente regolamento.
3. È obbligatorio il
collaudo in corso d'opera:
a) quando la direzione
dei lavori sia stata affidata, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettere b) e
c) della Legge;
b) quando si tratti di
opere e lavori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i);
c) nel caso di
intervento affidato in concessione;
d) nel caso di
intervento affidato ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b), punto 1),
della Legge;
e) nel caso di opere e
lavori su beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali
e ambientali;
f) nel caso di opera o
lavoro comprendenti significative e non abituali lavorazioni non più
ispezionabili in sede di collaudo finale;
g) nei casi di
aggiudicazione con ribasso d'asta superiore alla soglia di anomalia determinata
ai sensi delle vigenti disposizioni.
188. Nomina del
collaudatore.
1. Le stazioni
appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero
dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera,
attribuiscono l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione
professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro
complessità ed al relativo importo.
2. Costituiscono
requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo le lauree in
ingegneria, architettura, e, limitatamente a un solo componente della
commissione, le lauree in geologia, scienze agrarie e forestali, l'abilitazione
all'esercizio della professione nonché, ad esclusione dei dipendenti delle
amministrazioni aggiudicatrici, l'iscrizione da almeno cinque anni nel
rispettivo albo professionale.
3. Il collaudatore è
nominato dalle stazioni appaltanti all'interno delle proprie strutture sulla
base dei criteri che le stesse sono tenute a fissare preventivamente.
Nell'ipotesi di carenza nel proprio organico di soggetti in possesso dei
necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento,
l'incarico di collaudatore è affidato a soggetti esterni scelti ai sensi del
comma 11.
4. Non possono essere
affidati incarichi di collaudo:
a) ai magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato;
b) a coloro che nel
triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con
l'appaltatore o con i subappaltatori dei lavori da collaudare;
c) a coloro che hanno
comunque svolto o svolgono attività di controllo, progettazione, approvazione,
autorizzazione vigilanza o direzione dei lavori da collaudare;
d) a soggetti che
facciano parte di organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei
riguardi dell'intervento da collaudare.
5. Nel caso dei lavori
che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della
particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo è affidato ad
una commissione composta da tre membri. La commissione non può essere composta
congiuntamente da soggetti appartenenti all'organico della stazione appaltante
e da soggetti esterni. La stazione appaltante designa altresì il membro della
commissione che assume la funzione di presidente.
6. Per i lavori
comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo o ad uno dei componenti
della commissione di collaudo è affidato anche il collaudo statico, purché essi
abbiano i requisiti specifici previsti dalla legge. Per i lavori eseguiti in
zone classificate come sismiche, il collaudo è esteso alla verifica
dell'osservanza delle norme sismiche.
7. Ai fini del divieto
di cui al comma 4, si intende per attività di controllo e vigilanza quella di
cui all'articolo 16, comma 6 e all'articolo 30, comma 6 della Legge.
8. Ai fini
dell'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti esterni all'organico
delle stazioni appaltanti sono istituiti presso il Ministero dei lavori
pubblici, le Regioni e le Province autonome elenchi dei collaudatori.
9. Agli elenchi possono
essere iscritti, su domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione,
distinti per specializzazione e competenza professionale, i soggetti in
possesso dei requisiti fissati dal comma 2. I dipendenti delle amministrazioni
pubbliche possono iscriversi negli elenchi anche se non iscritti ai relativi
albi professionali. Le amministrazioni curano la tenuta degli elenchi a mezzo
di apposite commissioni, costituite secondo le disposizioni vigenti presso
ciascuna di esse. Gli elenchi dei collaudatori sono pubblici e sono aperti alla
consultazione anche telematica.
10. Gli elenchi sono
ripartiti in sezioni corrispondenti alle categorie di qualificazione delle
imprese esecutrici di lavori pubblici. Negli elenchi vengono progressivamente
registrati tutti gli incarichi di collaudo conferiti.
11. Le stazioni
appaltanti individuano, nell'àmbito degli elenchi il professionista o i
professionisti da incaricare, che siano in possesso dei requisiti specifici
richiesti per l'intervento da collaudare e che abbiano conseguito la laurea:
a) da almeno 10 anni per
il collaudo di lavori di importo pari o superiore a 5.000.000 di Euro, ovvero
per lavori comprendenti strutture;
b) da almeno 5 anni per
il collaudo di lavori di importo inferiore ad 1.000.000 di Euro.
12. Il soggetto che è
stato incaricato di un collaudo in corso d'opera da una stazione appaltante,
non può essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo se non sono
trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni del precedente
collaudo. Per i collaudi non in corso d'opera il divieto è stabilito in un anno.
Nel caso di stazioni appaltanti nazionali la cui struttura organizzativa è
articolata su basi locali, il divieto è limitato alla singola articolazione
locale. I suddetti divieti si riferiscono alla sola ipotesi di collaudatori non
appartenenti all'organico delle stazioni appaltanti.
13. In sede di prima
applicazione del presente regolamento, gli elenchi dei collaudatori devono
essere predisposti entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore. In
assenza dell'elenco, le stazioni appaltanti possono affidare discrezionalmente
gli incarichi di collaudo a soggetti comunque in possesso dei requisiti
prescritti e alle condizioni previste dal comma 12.
189. Avviso ai
creditori.
1. All'atto della
redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del
procedimento dà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si
eseguono i lavori , i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui
l'intervento è stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i
quali vantino crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni, di aree o
stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un
termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la
relativa documentazione. L'avviso è pubblicato anche nel foglio degli annunzi
legali della Provincia.
2. Trascorso questo
termine il Sindaco trasmette al responsabile del procedimento i risultati
dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami
eventualmente presentati.
3. Il responsabile del
procedimento invita l'impresa a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e
quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal Prefetto, aggiungendo
il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove
delle avvenute tacitazioni.
190. Ulteriori documenti
da fornirsi al collaudatore.
1. All'organo di
collaudo il responsabile del procedimento, oltre alla documentazione relativa
al conto finale e alla ulteriore documentazione allegata alla propria relazione
sul conto finale, trasmette:
a) la copia conforme del
progetto approvato, completo di tutti i suoi allegati, nonché dei progetti e
delle eventuali perizie di variante e suppletive con le relative approvazioni
intervenute;
b) l'originale di tutti
i documenti contabili o giustificativi prescritti dal presente regolamento e di
tutte le ulteriori documentazioni che fossero richieste dall'organo suddetto.
2. Nel caso di incarico
conferito in corso d'opera, il responsabile del procedimento trasmette
all'organo di collaudo:
a) la copia conforme del
progetto, del capitolato speciale d'appalto nonché delle eventuali varianti
approvate;
b) copia del programma
contrattualmente adottato ai fini del riferimento convenzionale al prezzo
chiuso e copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall'impresa e
approvato dal direttore dei lavori;
c) copia del contratto,
e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi eventualmente sopravvenuti;
d) verbale di consegna
dei lavori ed eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori;
e) rapporti periodici
del direttore dei lavori e tutti gli altri atti che fossero richiesti
dall'organo di collaudo;
f) verbali di prova sui
materiali, nonché le relative certificazioni di qualità.
3. All'organo di
collaudo devono altresì essere comunicate tempestivamente le eventuali
variazioni al programma approvato.
4. Ferma la
responsabilità dell'organo di collaudo nel custodire la documentazione in originale
ricevuta, il responsabile del procedimento provvede a duplicarle e a custodirne
copia conforme.
191. Determinazione del
giorno di visita e relativi avvisi.
1. Esaminati i documenti
acquisiti, l'organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne
informa il responsabile del procedimento che ne dà tempestivo avviso
all'appaltatore, al direttore dei lavori, al personale incaricato della
sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, agli eventuali
incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano alle
visite di collaudo.
2. Eguale avviso è dato
a quegli altri funzionari o rappresentanti di Amministrazioni od enti pubblici
che, per speciali disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al
collaudo.
3. Se l'appaltatore, pur
tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste
vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione
appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'appaltatore.
4. Se i funzionari di
cui al comma 2 malgrado l'invito ricevuto, non intervengono o non si fanno
rappresentare, le operazioni di collaudo hanno luogo egualmente. L'assenza dei
suddetti funzionari deve essere riportata nel processo verbale.
5. Il direttore dei
lavori ha l'obbligo di presenziare alle visite di collaudo.
Capo II - Visita e
procedimento di collaudo
192. Estensione delle
verificazioni di collaudo.
1. Il collaudo di un
intervento deve essere ultimato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.
(Seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei
conti).
2. La verifica della
buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso accertamenti, saggi e
riscontri che l'organo di collaudo giudica necessari. Qualora tra le
prestazioni dell'appaltatore rientri l'acquisizione di concessioni,
autorizzazioni, permessi, comunque denominati, anche ai fini dell'espletamento
delle procedure espropriative, il collaudatore accerta il tempestivo e
diligente operato dell'appaltatore ed evidenzia gli oneri eventualmente
derivanti per l'amministrazione da ogni ritardo nel loro svolgimento. Ferma
restando la discrezionalità dell'organo di collaudo nell'approfondimento degli
accertamenti, il collaudatore in corso d'opera deve fissare in ogni caso le
visite di collaudo:
a) durante la fase delle
lavorazioni degli scavi, delle fondazioni ed in generale delle lavorazioni non
ispezionabili in sede di collaudo finale o la cui verifica risulti complessa
successivamente all'esecuzione;
b) nei casi di
interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma.
3. Del prolungarsi delle
operazioni rispetto al termine di legge e delle relative cause l'organo di
collaudo trasmette formale comunicazione all'appaltatore e al responsabile del
procedimento, con la indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e
il completamento delle operazioni di collaudo. Nel caso di ritardi attribuibili
all'organo di collaudo, il responsabile del procedimento, assegna un termine
non superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi
inutilmente i quali, propone alla stazione appaltante la revoca dell'incarico,
ferma restando la responsabilità dell'organo suddetto per i danni che dovessero
derivare da tale inadempienza.
4. La stazione
appaltante può richiedere al collaudatore in corso d'opera parere su eventuali
varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso
dell'appalto.
193. Oneri
dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo.
1. L'appaltatore, a
propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e
i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le
esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al
collaudo statico.
2. Rimane a cura e
carico dell'appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che
sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.
3. Nel caso in cui
l'appaltatore non ottempera a siffatti obblighi, il collaudatore dispone che
sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito
dell'appaltatore (3).
(3) Vedi, anche, l'art. 37, D.M. 19 aprile 2000, n. 145.
194. Processo verbale di
visita.
1. Della visita di
collaudo è redatto processo verbale, che contiene le seguenti indicazioni:
a) la località e la
provincia;
b) il titolo dell'opera
o del lavoro;
c) l'importo del
progetto e delle eventuali successive varianti;
d) la data del contratto
e degli eventuali atti suppletivi e gli estremi delle rispettive loro
approvazioni;
e) l'importo delle somme
autorizzate;
f) le generalità
dell'appaltatore;
g) le date dei processi
verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori;
h) il tempo prescritto
per l'esecuzione, con l'indicazione delle eventuali proroghe;
i) la data e l'importo
del conto finale;
l) la data di nomina
dell'organo di collaudo e le generalità del collaudatore o dei collaudatori;
m) i giorni della visita
di collaudo;
n) le generalità degli
intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono
intervenuti.
2. Sono inoltre
descritti nel processo verbale i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le
singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondità dei saggi
effettuati e i risultati ottenuti. I punti di esecuzione dei saggi sono
riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale.
3. Nel caso di collaudo
in corso d'opera, le visite vengono eseguite con la cadenza che la commissione
ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei
lavori. I relativi verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento
entro trenta giorni successivi alla data delle visite, riferiscono anche
sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono
le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che ciò comporti
diminuzione delle responsabilità dell'appaltatore e dell'ufficio di direzione
dei lavori, per le parti di rispettiva competenza.
4. I processi verbali,
oltre che dall'organo di collaudo e dall'appaltatore, sono firmati dal
direttore dei lavori nonché dal responsabile del procedimento, se intervenuto,
e da chiunque intervenuto. È inoltre firmato da quegli assistenti la cui
testimonianza è invocata negli stessi processi verbali per gli accertamenti di
taluni lavori.
5. Quando per lavori di
notevole importanza è fissato nel capitolato speciale un termine per la
presentazione del conto finale maggiore di quello stabilito per il periodo di
garanzia, la visita di collaudo ha luogo decorso il suddetto periodo, fatta
salva la regolarizzazione degli atti di collaudo dopo la liquidazione dei
lavori. Di tali circostanze è fatta espressa menzione nel verbale di visita.
195. Relazioni.
1. L'organo di collaudo
redige un'apposita relazione in cui raffronta i dati di fatto risultanti dal
processo verbale di visita con i dati di progetto e delle varianti approvate e
dei documenti contabili e formula le proprie considerazioni sul modo con cui
l'impresa ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite
dal direttore dei lavori. In tale relazione l'organo di collaudo espone in
forma particolareggiata sulla scorta dei pareri del responsabile del
procedimento:
a) se il lavoro sia o no
collaudabile;
b) a quali condizioni e
restrizioni si possa collaudare;
c) i provvedimenti da
prendere qualora non sia collaudabile;
d) le modificazioni da introdursi
nel conto finale;
e) il credito liquido
dell'appaltatore.
2. In relazione separata
e riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle domande dell'impresa
e sulle eventuali penali sulle quali non è già intervenuta una risoluzione definitiva.
3. Ai fini di quanto
prescritto dalla normativa vigente in materia di qualificazione il collaudatore
valuta, tenuto conto delle modalità di conduzione dei lavori e delle domande e
riserve dell'impresa, se a suo parere l'impresa è da reputarsi negligente o in
malafede.
196. Discordanza fra la
contabilità e l'esecuzione.
1. In caso di
discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, le verifiche vengono estese
al fine di apportare le opportune rettifiche nel conto finale.
2. In caso di gravi
discordanze, l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al
responsabile del procedimento presentandogli le sue proposte. Il responsabile
del procedimento trasmette la relazione e le proposte dell'organo di collaudo,
alla stazione appaltante.
197. Difetti e mancanze
nell'esecuzione.
1. Riscontrandosi nella
visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali
da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta
l'emissione del certificato di collaudo e procede a termini dell'articolo 202.
2. Se i difetti e le
mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di
collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando
all'appaltatore un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a
che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal
responsabile del procedimento, risulti che l'appaltatore abbia completamente e
regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittigli, ferma restando la facoltà
dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica.
3. Se infine i difetti e
le mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio
cui l'intervento è strumentale, l'organo di collaudo determina, nell'emissione
del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve
detrarsi dal credito dell'appaltatore.
198. Eccedenza su quanto
è stato autorizzato ed approvato.
1. Ove l'organo di
collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente
autorizzate, sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al
responsabile del procedimento, proponendo i provvedimenti che ritiene
opportuni. Il responsabile del procedimento trasmette la comunicazione e le
proposte dell'organo di collaudo, con proprio parere, alla stazione appaltante.
2. L'eventuale
riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate fatta dal responsabile del
procedimento non libera il direttore dei lavori e il personale incaricato dalla
responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.
199. Certificato di
collaudo.
1. Ultimate le operazioni
di cui agli articoli precedenti, l'organo di collaudo, qualora ritenga
collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo che deve contenere:
a) l'indicazione dei
dati tecnici ed amministrativi relativi al lavoro;
b) i verbali di visite con
l'indicazione di tutte le verifiche effettuate;
c) il certificato di
collaudo.
2. Nel certificato
l'organo di collaudo:
a) riassume per sommi
capi il costo del lavoro indicando partitamente le modificazioni, le aggiunte,
le deduzioni al conto finale;
b) determina la somma da
porsi a carico dell'appaltatore per danni da rifondere alla stazione appaltante
per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio, o per altro titolo;
la somma da rimborsare alla stessa stazione appaltante per le spese di
assistenza, oltre il termine convenuto per il compimento dei lavori;
c) dichiara, salve le
rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione, il conto liquido
dell'appaltatore e la collaudabilità dell'opera o del lavoro e sotto quali
condizioni.
3. Il certificato di
collaudo, redatto secondo le modalità sopra specificate, ha carattere
provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della
relativa emissione ovvero dal termine stabilito nel capitolato speciale per
detta emissione. Decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato ancorché
l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla
scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto
alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla
intervenuta liquidazione del saldo.
200. Verbali di
accertamento ai fini della presa in consegna anticipata.
1. Qualora la stazione
appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro
realizzato ovvero parte dell'opera o del lavoro realizzato prima che intervenga
il collaudo provvisorio e tale eventualità sia stata prevista in contratto, può
procedere alla presa in consegna anticipata a condizioni che:
a) sia stato eseguito
con esito favorevole il collaudo statico;
b) sia stato
tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del procedimento, il
certificato di abitabilità o il certificato di agibilità di impianti od opere a
rete;
c) siano stati eseguiti
i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici
servizi;
d) siano state eseguite
le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;
e) sia stato redatto
apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna
del lavoro.
2. A richiesta della
stazione appaltante interessata, l'organo di collaudo procede a verificare
l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le
necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o
lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi
della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto
un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento,
nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.
3. La presa in consegna
anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le
questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti
responsabilità dell'appaltatore.
201. Obblighi per
determinati risultati.
1. Il collaudo può avere
luogo anche nel caso in cui l'appaltatore abbia assunto l'obbligazione di
ottenere determinati risultati ad esecuzione dei lavori ultimati. In tali casi
il collaudatore, quando non è diversamente stabilito nei capitolati speciali
d'appalto, nel rilasciare il certificato, vi iscrive le clausole quali
l'appaltatore rimane vincolato fino all'accertamento dei risultati medesimi, da
comprovarsi con apposito certificato del responsabile del procedimento, e
propone le somme da trattenersi o le garanzie da prestare nelle more
dell'accertamento.
202. Lavori non
collaudabili.
1. Nel caso in cui l'organo
di collaudo ritiene i lavori non collaudabili, ne informa la stazione
appaltante trasmettendo, tramite il responsabile del procedimento, per le
ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché le relazioni con le
proposte dei provvedimenti di cui all'articolo 195.
203. Domande
dell'appaltatore al certificato di collaudo.
1. Il certificato di
collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all'appaltatore, il quale deve
firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere
le domande che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.
2. Tali domande devono
essere formulate e giustificate nel modo prescritto dal regolamento con
riferimento alle riserve e con le conseguenze previste.
3. L'organo di collaudo
riferisce al responsabile del procedimento sulle singole osservazioni fatte
dall'appaltatore al certificato di collaudo, formulando le proprie
considerazioni ed indica le nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.
204. Ulteriori
provvedimenti amministrativi.
1. Condotte a termine le
operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo
trasmette al responsabile del procedimento, i documenti ricevuti e quelli contabili,
unendovi:
a) il processo verbale
di visita;
b) le proprie relazioni;
c) il certificato di
collaudo;
d) il certificato dal
responsabile del procedimento per le correzioni ordinate dall'organo di
collaudo;
e) la relazione sulle
osservazioni dell'appaltatore al certificato di collaudo.
2. L'organo di collaudo
restituisce al responsabile del procedimento tutti i documenti acquisiti.
3. La stazione
appaltante preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e
richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità
dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione
contabile degli atti e delibera entro sessanta giorni sull'ammissibilità del
certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli
avvisi ai creditori. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate
all'appaltatore.
205. Svincolo della
cauzione.
1. Alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto
le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della
cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto
adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
2. Si procede previa
garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il
novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio
ovvero del certificato di regolare esecuzione.
3. Il pagamento della
rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi
dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
206. Commissioni
collaudatrici.
1. Quando il collaudo è
affidato ad una commissione, le operazioni sono dirette dal presidente. I
verbali e la relazione sono firmati da tutti i componenti della commissione.
2. Nel caso in cui vi è
dissenso tra i componenti della commissione di collaudo, le conclusioni del
collaudo sono assunte a maggioranza e la circostanza deve risultare dal
certificato. Il componente dissenziente ha diritto di esporre le ragioni del
dissenso negli atti del collaudo.
207. Collaudo dei lavori
di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica.
1. Ai fini dell'articolo
28, comma 6, della Legge, sono lavori di grande rilevanza economica o di
particolare complessità quelli rispettivamente di importo superiore a
25.000.000 di Euro e quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i). Per
tali lavori il collaudo è effettuato sulla base della certificazione di qualità
dei materiali o componenti impiegati che hanno incidenza sul costo complessivo
dei lavori non inferiore al 5 per cento.
208. Certificato di
regolare esecuzione.
1. Il certificato di
regolare esecuzione dei lavori è emesso dal direttore lavori ed è confermato
dal responsabile del procedimento.
2. Il certificato di
regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e
contiene gli elementi di cui all'articolo 195.
209. Approvazione degli
atti di collaudo.
1. Finché non è
intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, la stazione appaltante ha
facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.
210. Compenso spettante
ai collaudatori.
1. I compensi spettanti
ai dipendenti della stazione appaltante per il collaudo, sono determinati ai
sensi dell'articolo 18, comma 1, della Legge.
2. I compensi spettanti
ai collaudatori non appartenenti all'organico della stazione appaltante, per
l'effettuazione del collaudo e della revisione degli atti contabili, si
determinano applicando le tariffe professionali degli ingegneri ed architetti
fatto salvo quanto previsto al comma 4. Si applica altresì la riduzione
prevista dal comma 14-quater dell'articolo 17 della Legge.
3. L'importo da prendere
a base del compenso è quello risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo
di eventuali ribassi e maggiorato dell'importo delle eventuali riserve
dell'appaltatore diverse da quelle iscritte a titolo risarcitorio.
4. Nel caso di
commissione di collaudo, detto compenso, aumentato del 25 per cento per ogni
componente oltre il primo, viene calcolato una sola volta e diviso tra tutti i
componenti della commissione.
5. Per i collaudi in
corso d'opera il compenso determinato come sopra è aumentato del 20 per cento.
6. Il rimborso delle
spese accessorie previsto dalla tariffa professionale può essere determinato
forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura del 30 per cento del
compenso spettante a ciascuno. Per i collaudi in corso d'opera detta
percentuale può essere elevata fino al 60 per cento.
7. Gli oneri necessari
per la liquidazione delle parcelle dei collaudatori fanno carico agli
stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel quadro
economico dell'intervento.
TITOLO XIII
Dei lavori riguardanti i
beni culturali
Capo I - Beni culturali
211. Applicazione.
1. Ai fini del presente
regolamento, per beni culturali si intendono le cose soggette alle disposizioni
della vigente legislazione in materia di beni culturali. Agli stessi si
applicano le norme tecniche in materia di metodologie del restauro.
212. Scavo archeologico,
restauro e manutenzione.
1. Le tipologie delle
opere e dei lavori di cui al presente titolo si articolano nelle seguenti
sezioni:
a) scavo archeologico;
b) restauro e
manutenzione di beni immobili;
c) restauro e
manutenzione di superfici architettoniche decorate e di beni mobili di
interesse storico, artistico ed archeologico.
2. Lo scavo archeologico
consiste in tutte le operazioni che consentono la lettura storica delle azioni
umane, succedutesi in un determinato territorio, delle quali con metodo
stratigrafico si recuperano le documentazioni materiali, mobili e immobili. Lo
scavo archeologico recupera altresì la documentazione del paleoambiente.
3. Il restauro consiste
in una serie organica di operazioni tecniche specifiche indirizzate alla tutela
e valorizzazione dei caratteri storico-artistici dei beni culturali e alla
conservazione della loro consistenza materiale.
4. La manutenzione
consiste in una serie di operazioni tecniche specialistiche periodicamente
ripetibili volte a mantenere i caratteri storico-artistici e la materialità e
la funzionalità del manufatto garantendone la conservazione.
Capo II - Progettazione
213. Attività di
progettazione per i beni culturali.
1. L'attività di
progettazione, salvo quanto previsto dai successivi commi e dall'articolo 16,
comma 2 della legge, si articola secondo tre livelli di successive definizioni
tecniche, in progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo.
2. Per quanto concerne i
lavori di scavo archeologico e quelli di manutenzione di beni immobili e di
beni mobili di interesse storico-artistico la progettazione si articola in
progetto preliminare e progetto definitivo.
3. Per quanto concerne i
lavori di restauro di superfici architettoniche decorate, di beni mobili di
interesse storico e artistico, e per lavori di restauro di beni immobili di
importo inferiore a 300.000 Euro la progettazione si articola in progetto
preliminare e progetto esecutivo.
4. I progetti sono
costituiti da elaborati grafici e descrittivi indicati nel Capo II del titolo
III per quanto compatibili e con riferimento alla specificità dei beni sui cui
si interviene.
214. Progetto
preliminare.
1. Il progetto
preliminare consiste in una relazione programmatica illustrativa del quadro
delle conoscenze, sviluppato per settori di indagine, nonché dei metodi di
intervento alla quale vanno allegati i necessari schemi grafici.
2. Il progetto
preliminare dei lavori sui beni culturali, comporta indagini e ricerche volte
ad acquisire gli elementi idonei e necessari per definire uno studio di
fattibilità che offra gli elementi di giudizio per le scelte dei tipi e dei
metodi di intervento da approfondire nel progetto definitivo nonché per la
stima del costo dell'intervento medesimo.
3. Il quadro delle
conoscenze consiste in una lettura dello stato esistente e nella indicazione
delle tipologie di indagine che si ritengono necessarie per la conoscenza del
manufatto e del suo contesto storico e ambientale.
4. Le indagini
riguardano:
a) l'analisi storico -
critica;
b) i materiali
costitutivi e le tecniche di esecuzione;
c) il rilievo dei
manufatti;
d) la diagnostica sul
campo e sul territorio;
e) l'individuazione del
comportamento strutturale e l'analisi del degrado e dei dissesti;
f) l'individuazione
degli eventuali apporti di altre discipline afferenti.
5. In ragione della
complessità, dello stato di conservazione e dei caratteri storico-artistici del
manufatto, il progetto preliminare può limitarsi a comprendere quelle ricerche
e quelle indagini che sono strettamente necessarie per una prima reale
individuazione delle scelte di restauro e dei relativi costi di intervento.
215. Progetto
definitivo.
1. Il progetto
definitivo studia il bene con riferimento all'intero complesso ed al contesto
ambientale in cui è inserito; approfondisce gli apporti disciplinari necessari
e definisce i collegamenti interdisciplinari; definisce gli indirizzi culturali
e le compatibilità fra progetto e funzione attribuita al bene attraverso una
conoscenza compiuta dallo stato di fatto; configura nel complesso un giudizio
generale volto ad individuare le priorità, i tipi e i metodi di intervento con
particolare riguardo ai possibili conflitti tra l'esigenza di tutela e i
fattori di degrado.
216. Progetto esecutivo.
1. Il progetto esecutivo
per gli interventi sui beni culturali definisce in modo compiuto le tecniche,
le tecnologie di intervento, i materiali riguardanti singole parti del
complesso; prescrive le modalità esecutive delle operazioni tecniche; indica i
controlli da effettuare in cantiere nel corso della prima fase dei lavori. Esso
può essere redatto per stralci successivi di intervento, entro il quadro
tracciato dal progetto definitivo, e si avvale, ove necessario, di nuovi
approfondimenti di indagine a completamento delle indagini e ricerche
precedentemente svolte.
217. Progettazione dello
scavo archeologico.
1. Il progetto
preliminare dei lavori di scavo archeologico prevede l'impianto di un cantiere
di ricerche e la individuazione di elementi di giudizio per la valutazione delle
scelte di priorità, nonché dei tipi e dei metodi di intervento. A tal fine il
progetto preliminare è costituito da una relazione programmatica illustrativa
del quadro delle conoscenze pregresse sviluppato per settore di indagini alla
quale vanno allegati i necessari schemi grafici.
2. La relazione
programmatica illustra tempi e modi dell'intervento, relativi sia allo scavo
sia alla conservazione dei reperti, sia infine al loro studio e pubblicazione.
3. Il quadro delle
conoscenze pregresse consiste in una lettura critica dello stato esistente.
4. Le indagini
riguardano:
a) il rilievo generale;
b) le ricognizioni
territoriali ed indagini diagnostiche;
c) il programma delle
indagini complementari necessarie.
5. I risultati delle
indagini previste nel progetto preliminare confluiscono in un progetto
definitivo.
6. Il progetto
definitivo comprende dettagliate previsioni relative alle fasi delle diverse
categorie di intervento e indica la durata di esse.
7. Le fasi di cui al
comma 6 comprendono:
a) rilievi ed indagini;
b) scavo;
c) restauro dei reperti
mobili ed immobili;
d) schedatura dei
reperti e delle azioni;
e) immagazzinamento dei
reperti e dei campioni;
f) studio e
pubblicazione;
g) forme di fruizione
anche con riguardo alla sistemazione e musealizzazione del testo;
h) manutenzione
programmata.
8. Il progetto
definitivo contiene inoltre la definizione della natura delle categorie dei
lavori, distinguendo quelli di prevalente merito archeologico, da appaltare a
ditte in possesso di requisiti specifici.
9. In caso di scoperte
di interesse archeologico, gli elementi di conoscenza così raccolti
confluiscono nel progetto preliminare.
218. Progettazione di
lavori di impiantistica e per la sicurezza.
1. La progettazione dei
lavori di impiantistica e per la sicurezza si articola in progetto preliminare
ed esecutivo. Gli elaborati redatti ai vari e successivi livelli di
approfondimento prevedono l'impiego delle tecnologie più idonee a garantire il
corretto inserimento degli impianti e di quanto necessario per la sicurezza
nella organizzazione tipologica e morfologica dei complessi di interesse
storico-artistico e tendere ad offrire prestazioni, compatibilmente con le
limitazioni imposte dal rispetto delle preesistenze storico artistiche,
analoghe a quelle richieste per gli edifici di nuova costruzione. Sono inoltre
richiesti i piani di sicurezza in fase di esercizio e il programma di
manutenzione programmata con le scorte di magazzino necessarie per garantire la
continuità del servizio.
219. Adeguamento del
progetto.
1. Il progettista in
collaborazione con il direttore dei lavori adegua gli elaborati progettuali
esecutivi nel corso dei lavori, sulla base dei risultati delle operazioni
compiute o dei rinvenimenti effettuati o dei sondaggi eseguiti.
2. Il progettista
propone al responsabile del procedimento gli adeguamenti progettuali, di cui al
comma 1 al fine della loro approvazione, da parte degli organi competenti.
220. Lavori di
manutenzione.
1. I lavori di
manutenzione, in ragione della natura del bene e del tipo di intervento che si
realizza, possono non richiedere tutte le specifiche previste dalle norme sui
livelli di progettazione preliminare e definitiva, e sono eseguiti anche sulla
base di una perizia di spesa contenente:
a) la descrizione del
bene corredata da eventuali elaborati grafici e topografici redatti in
opportuna scala;
b) il capitolato
speciale con la descrizione delle operazioni da eseguire ed i relativi tempi;
c) il computo metrico;
d) l'elenco dei prezzi
unitari delle varie lavorazioni.
221. Consuntivo
scientifico.
1. Al termine del lavoro
viene predisposta dal direttore dei lavori una relazione finale tecnico -
scientifica, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e
quale premessa per un eventuale e futuro programma di intervento sul bene, con
l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti, e la
documentazione grafica e fotografica dello stato del manufatto prima, durante e
dopo l'intervento; l'esito di tutte le ricerche ed analisi compiute e i
problemi aperti per i futuri interventi.
2. La relazione è
conservata presso la stazione appaltante ed è trasmessa in copia alla
soprintendenza competente.
222. Sistemi di
realizzazione dei lavori e scelta del contraente.
1. I lavori di cui al
presente titolo sono realizzati mediante contratto di appalto o di concessione
di lavori pubblici e sono affidati mediante pubblico incanto, licitazione
privata, appalto-concorso, trattativa privata ovvero realizzati in economia.
223. Procedure di scelta
del contraente.
1. I lavori del presente
titolo possono essere affidati mediante licitazione privata semplificata di cui
all'articolo 23, comma 1-bis, della Legge sino all'importo di 750.000 Euro.
2. L'affidamento dei
lavori di cui al presente titolo mediante appalto concorso è consentito solo
per lavori di particolare entità e complessità di conservazione, di restauro,
di adeguamento funzionale e strutturale e di valorizzazione dei beni culturali,
sentito il Comitato tecnico-scientifico per i beni culturali e ambientali.
3. Sono eseguibili in
economia, oltre alle tipologie dei lavori di cui all'articolo 88, lavori di
restauro e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e
archeologico, nonché le operazioni di scavo archeologico, se caratterizzati da
effettiva urgenza a provvedere, non dipendente da fatto della stazione
appaltante.
224. Direzione dei
lavori e collaudo beni mobili e superfici decorate.
1. Per gli interventi
sui beni mobili di interesse storico - artistico e sulle superfici decorate di
beni architettonici, nelle ipotesi di cui all'articolo 27, comma 2 della Legge,
l'ufficio di direzione dei lavori del direttore dei lavori comprende tra gli
assistenti con funzioni di direttore operativo, un restauratore con esperienza
almeno quinquennale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma
11-sexies, della Legge.
2. Per il collaudo
finale dei beni di cui al comma 1 nell'ipotesi di affidamento esterno di cui
all'articolo 28, comma 4, della Legge, l'organo di collaudo comprende un restauratore
con esperienza almeno quinquennale in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 8, comma 11-sexies, della Legge.
TITOLO XIV
Disposizioni particolari
per l'affidamento e la esecuzione di lavori eseguiti nell'àmbito di attuazione
della legge 26 febbraio 1987, n. 49
225. Programmazione.
1. La programmazione dei
lavori eseguiti in attuazione della cooperazione allo sviluppo è articolata
secondo il disposto dell'articolo 2, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n.
49. In relazione alla necessità di definizione degli accordi con i Paesi
beneficiari possono essere inseriti nella programmazione anche solo le
indicazioni delle risorse disponibili per i programmi di intervento.
226. Progettazione.
1. I progetti
preliminari, definitivi ed esecutivi sono soggetti alla previa approvazione da
parte dei competenti organi del Paese destinatario dell'intervento, alla cui
normativa ambientale, urbanistica e di sicurezza i progetti stessi devono
conformarsi. Qualora vi siano particolari ragioni di urgenza, ovvero in
relazione alla semplicità tecnica, alla ripetitività degli interventi, alla
disponibilità di studi preliminari di fattibilità, potrà essere redatto
immediatamente il progetto esecutivo.
2. La stima e l'analisi
dei prezzi sono formulate con riguardo ai prezzi correnti dello Stato sul cui
territorio è ubicato l'intervento.
3. Quando le componenti
del progetto devono essere reperite su un mercato diverso da quello del Paese
beneficiario l'analisi dei prezzi va riferita ai mercati nei quali dette
componenti sono disponibili.
227. Misure
organizzative per la gestione ed esecuzione dell'opera.
1. Per i singoli
interventi è nominato un responsabile del procedimento che assicura
costantemente e direttamente, anche a mezzo di un assistente delegato, la
presenza sul territorio del Paese beneficiario e che:
a) controlla i livelli
prestazionali di qualità e di prezzo;
b) segnala
all'amministrazione inadempimenti, ritardi ed altre anomalie riscontrate nella
realizzazione dell'intervento;
c) assume i
provvedimenti di urgenza, salva ratifica dell'amministrazione;
d) ratifica i
provvedimenti di somma urgenza eventualmente assunti dal direttore dei lavori e
promuove l'adozione della relativa variante di progetto;
e) propone il
riconoscimento del prezzo chiuso con i criteri di cui all'articolo 230;
f) autorizza il
subappalto con i criteri di cui all'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n.
55, in quanto applicabili;
g) esercita,
compatibilmente con la presente disposizione, le altre funzioni previste dal
presente regolamento per il responsabile del procedimento.
2. Può essere nominato
un solo responsabile del procedimento per più interventi da eseguirsi in aree
limitrofe.
3. I lavori di modesta
entità e complessità, o realizzati secondo tecniche costruttive elementari
tipiche dei Paesi in via di sviluppo beneficiari nei settori dell'acqua,
dell'edilizia residenziale e dello sviluppo agricolo che non precedono la
presenza di strutture in cemento armato fino ad un valore di 750.000 Euro
possono essere realizzati tramite Organizzazioni non governative titolari del
programma generale di intervento di cooperazione avvalendosi del personale e
materiali locali.
228. Direzione dei
lavori.
1. Il direttore dei
lavori deve obbligatoriamente nominare assistenti di cantiere che seguano sul
posto l'andamento globale dei lavori. Oltre alle funzioni esercitate secondo le
disposizioni del presente regolamento, nei casi di somma urgenza il direttore
dei lavori assume le decisioni necessarie per rimuovere situazioni di pericolo
e salvaguardare la funzionalità del lavoro anche in deroga alle prescrizioni di
progetto e ne ordina contestualmente l'attuazione. Delle decisioni assunte e
dei lavori ordinati riferisce con le relative motivazioni in apposita perizia
da inviare con la massima tempestività al responsabile del procedimento per la
ratifica del proprio operato.
229. Collaudo.
1. Il collaudo dei
lavori disciplinati dal presente titolo deve essere espletato con le modalità
previste nel presente regolamento, in quanto applicabili, e deve essere
concluso entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori.
230. Disciplina
economica dell'esecuzione dei lavori pubblici.
1. Per lavori da
eseguire all'estero nell'àmbito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n.
49, il prezzo chiuso consiste nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta
aumentato di una percentuale da applicarsi nel caso in cui la dinamica dei
prezzi del Paese beneficiario, congiuntamente alle variazioni di cambio,
incidano in senso negativo in percentuale superiore al dieci per cento sul
valore del contratto, ma non superiore all'andamento dei prezzi in Italia.
Oltre tali limiti l'impresa può chiedere la risoluzione del contratto per
eccessiva onerosità sopravvenuta e null'altro pretendere in caso di
prosecuzione delle opere.
2. L'incremento si
applica all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni semestre intero
previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.
3. Il prezzo chiuso non
si applica per la parte dei lavori eseguita in ritardo rispetto ai termini
contenuti nel programma di lavoro.
4. L'incidenza della
dinamica dei prezzi viene calcolata avvalendosi delle rilevazioni degli
organismi a tal fine operanti nel Paese beneficiario. Qualora nello Stato di
attuazione dell'intervento siano assenti strumenti di rilevazione ufficiale
della dinamica dei prezzi, la valutazione relativa ai singoli contratti è
rimessa al responsabile del procedimento.
5. Quando le componenti
di realizzazione del progetto sono stimate secondo i costi del Paese di
provenienza, il prezzo chiuso viene definito con le modalità previste
dall'articolo 26, comma 4, della Legge.
6. Tutti i termini
procedimentali e contrattuali previsti dalle vigenti norme sono aumentati di
due volte in caso di lavori eseguiti all'estero, con nullità di eventuali
pattuizioni contrarie.
TITOLO XV
Delegificazione e
disposizioni transitorie
231. Abrogazione di
norme.
1. Ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, della Legge, a far data dall'entrata in vigore del
presente Regolamento sono abrogati:
a) gli articoli 319,
320, 321, 322, 323, 324, 325, 327, 328, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 339,
346, 347, 349, 350, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365 della
legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F;
b) il R.D.25 maggio
1895, n. 350 e successive modifiche;
c) il D.M. 29 maggio
1895 Regolamento per la compilazione dei progetti di opere dello Stato che sono
nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici e successive
modificazioni;
d) il D.L.Lgt. 6
febbraio 1919, n. 107 e successive modifiche;
e) il R.D. 8 febbraio
1923, n. 422 e successive modifiche;
f) il R.D.L. 28 agosto
1924, n. 1396 e successive modifiche;
g) la legge 24 giugno
1929, n. 1137 e successive modifiche;
h) la legge 23 febbraio
1952, n. 133 e successive modificazioni;
i) il D.P.R. 16 luglio
1962, n. 1063 e successive modifiche;
l) il D.P.R. 6 novembre
1962, n. 1930 e successive modificazioni;
m) la legge 21 giugno
1964, n. 463 e successive modifiche;
n) la legge 10 agosto
1964, n. 664 e successive modifiche;
o) la legge 17 febbraio
1968, n. 93 e successive modifiche;
p) la legge 3 luglio
1970, n. 504 e successive modifiche;
q) gli articoli 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 e successive modifiche;
r) gli articoli 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 27 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e
successive modificazioni;
s) gli articoli 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, (seguiva l'indicazione di un articolo non ammesso al
"Visto" della Corte dei conti) 13, 14, 15, 16, della legge 10
dicembre 1981, n. 741;
t) la legge 8 ottobre
1984, n. 687 e successive modificazioni;
u) all'articolo 18,
comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55 le parole "o le categorie
prevalenti";
v) gli articoli 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.
232. Disposizioni
transitorie.
1. Le disposizioni del
regolamento che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento della stazione
appaltante sono di immediata applicazione anche ai rapporti in corso di
esecuzione al momento di entrata in vigore del regolamento.
2. Le disposizioni del
regolamento che riguardano il modo o il contenuto delle obbligazioni del
contratto si applicano ai contratti stipulati successivamente alla loro entrata
in vigore.
3. Le norme del
regolamento che attengono alle modalità di svolgimento delle procedure di gara
per l'aggiudicazione di lavori e servizi si applicano ai bandi pubblicati
successivamente alla loro entrata in vigore.
4. Ove non diversamente
disposto, le norme del regolamento diverse da quelle di cui ai commi 1, 2, 3
non si applicano alle situazioni definite o esaurite sotto la disciplina
precedentemente vigente.
Allegato A
Linee guida per
l'applicazione del metodo del confronto a coppie
La determinazione dei
coefficienti per la valutazione di ogni elemento qualitativo delle varie
offerte è effettuata mediante impiego della tabella triangolare (vedi ultra),
ove con le lettere A, B, C, D, E, F, ~~.N sono rappresentate le offerte,
elemento per elemento, di ogni concorrente.
La tabella contiene
tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese
a due a due.
Ogni commissario valuta
quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre,
tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno
forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza
minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza
grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione sono
attribuiti punteggi intermedi.
In ciascuna casella
viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito
con il relativo grado di preferenza. ed in caso di parità, vengono collocate
nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad
entrambe.
Una volta terminato il
confronto delle coppie, si sommano i punti attribuiti ad ogni offerta da parte
di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in
coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a
tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.
preferenza massima = 6
preferenza grande = 5
preferenza media = 4
preferenza piccola = 3
preferenza minima = 2
parità = 1
Allegato B
Il calcolo dell'offerta
economicamente più vantaggiosa è effettuata con il metodo
aggregativo-compensatore o con il metodo electre, secondo le linee guida
appresso illustrate, ovvero con uno degli altri metodi multicriteri o
multiobiettivi che si rinvengono nella letteratura scientifica quali, il metodo
analityc hierarchy process (AHP), il metodo evamix, il metodo technique for
order preference by similarity to ideal solution (TOPSIS) da indicarsi nel
bando di gara o nella lettera di invito.
Metodo
aggregativo-compensatore
L'offerta economicamente
più vantaggiosa è effettuata con la seguente formula:
C(a) = n Wi V(a) i
dove:
C(a) = indice di
valutazione dell'offerta (a);
n = numero totale dei
requisiti;
Wi = peso o punteggio
attribuito al requisito (i);
V(a) i = coefficiente
della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero
ed uno;
n = sommatoria.
I coefficienti V(a) i
sono determinati:
a) per quanto riguarda
gli elementi di valutazione di natura qualitativa quali il valore tecnico ed
estetico delle opere progettate, le modalità di gestione attraverso:
la media dei
coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati dai singoli commissari
mediante il "confronto a coppie", seguendo, a loro scelta, le linee
guida di cui all'allegato A, oppure il criterio fondato sul calcolo
dell'autovettore principale della matrice dei suddetti confronti a coppie;
ovvero
la media dei
coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai
singoli commissari;
ovvero
un metodo di
determinazione dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, adottato
autonomamente dalla commissione prima dell'apertura dei plichi.
b) per quanto riguarda
gli elementi di valutazione di natura quantitativa quale il prezzo, il tempo di
esecuzione dei lavori, il rendimento, la durata della concessione, il livello
delle tariffe, attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad
uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la
stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito a quelli posti a
base di gara.
Metodo electre
L'offerta economicamente
più vantaggiosa è determinata con la seguente procedura.
a) si indicano con:
aki = il valore della
prestazione dell'offerta i con riferimento all'elemento di valutazione k;
akj = il valore della
prestazione dell'offerta j con riferimento all'elemento di valutazione k;
sk = il massimo scarto
dell'intera gamma di valori con riferimento all'elemento di valutazione k;
pk = il peso attribuito
all'elemento di valutazione k;
n = il numero degli
elementi di valutazione k;
r = il numero delle offerte
da valutare;
nk=1 = sommatoria per k
da 1 ad n
b) si calcolano, con
riferimento ad ogni elemento di valutazione k, gli scarti fra ognuno dei valori
offerti rispetto agli altri valori offerti attraverso le seguenti formule:
fkij = aki - akj per aki
akj nonché i j
gkij = aki - akj per aki
akj nonché i j
c) si calcolano, sulla
base di tali scarti, gli indici di concordanza e di discordanza attraverso le
seguenti formule:
cij = nk=1 (fkij / sk)
pk (indice di concordanza ) con i j
dij = nk=1 (gkij / sk)
pk (indice di discordanza ) con i j
(qualora dij = 0
l'offerta i domina l'offerta j in ogni elemento di valutazione k pertanto la
procedura di valutazione va effettuata con esclusione dell'offerta j).
d) si calcolano, sulla
base degli indici di concordanza e di discordanza, gli indicatori unici di
dominanza di ogni offerta rispetto a tutte le altre offerte con una delle due
seguenti formule:
e) si determina il
punteggio di ogni offerta sulla base di una delle due seguenti formule:
Pij = rk=1 qij
Pij = rk=1 qij
Allegato C
La valutazione delle
proposte progettuali presentate ad un concorso di progettazione è eseguita:
1. individuando, per
ogni proposta e per ogni elemento di valutazione previsto nel bando di gara, un
indice convenzionale del valore dell'elemento in esame; l'individuazione è
effettuata:
a) per gli elementi di
valutazione di natura qualitativa (quali le caratteristiche architettoniche,
funzionali, tecnologiche, innovative), determinando per ognuno di essi un
coefficente, variabili tra zero ed uno, attraverso:
la media dei
coefficienti calcolati dai singoli commissari mediante il "confronto a
coppie", seguendo, a loro scelta, le linee guida di cui all'allegato A,
oppure il criterio fondato sul calcolo dell'autovettore principale della
matrice dei suddetti confronti a coppie;
ovvero
la media dei
coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari;
ovvero
un metodo di
determinazione dei coefficienti adottato autonomamente dalla commissione prima
dell'apertura dei plichi.
per gli elementi di
valutazione di natura quantitativa (quale il costo) mediante la seguente
formula:
Ci = Ri / Rmax
dove:
Ri è il ribasso
percentuale formulato dal concorrente iesimo rispetto al valore dell'elemento
in esame stabilito nel bando di gara;
Rmax è il ribasso
percentuale massimo formulato dai concorrenti;
2. determinando sulla
base dei suddetti coefficienti una graduatoria delle proposte; la graduatoria è
compilata impiegando il metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato B),
o un altro metodo di valutazione indicato nel bando di gara.
Allegato D
Le stazioni appaltanti
selezionano i soggetti candidati ai quali spedire la lettera di invito a presentare
l'offerta sulla base di una graduatoria compilata assegnando ai candidati un
punteggio determinato tramite la seguente formula:
P =
ai*25+bi*25+ci*25+di*25
dove:
ai = Ii / Imax
bi = 1-(Si / Smax)
ci = Ni / Nmax
di = Yi / Ymed per Yi di
valore minore o uguale al valore di Ymed
di = 1- ([(Yi - Ymed)
/(Ymax - Ymed)]) per Yi di valore maggiore al valore Ymed
Ii = Media aritmetica
degli importi dei lavori elencati dal soggetto iesimo;
Imax = Massimo valore
delle medie Ii;
Si = Scarto fra Ii e
l'importo presunto dei lavori da progettare; lo scarto negativo è assunto pari
a zero;
Smax = Massimo valore
degli scarti Si;
Ni = Numero dei lavori
elencati dal soggetto iesimo;
Nmax = Massimo valore
dei numeri Ni
Yi = Scarto fra l'importo
massimo e l'importo minimo dei lavori elencati dal soggetto iesimo;
Ymed = Media aritmetica
del valore degli scarti Yi
Il punteggio è
incrementato del cinque per cento qualora sia presente nel candidato almeno un
professionista che, alla data di pubblicazione del bando di cui all'articolo
63, comma 1, abbia ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale da non
più di cinque anni.
Il punteggio è
ulteriormente incrementato del dieci per cento qualora almeno un componente del
candidato possieda il certificato di qualità aziendale.
Allegato E
L'attribuzione dei
punteggi ai singoli soggetti concorrenti avviene applicando la seguente
formula:
Ki =
Ai*Pa+Bi*Pb+Ci*Pc+Di*Pd
dove:
Ki è il punteggio totale
attribuito al concorrente iesimo;
Ai, Bi, Ci e Di sono
coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valori centesimali, attribuiti al
concorrente iesimo;
il coefficiente è pari a
zero in corrispondenza della prestazione minima possibile;
il coefficiente è pari
ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta.
Pa, Pb, Pc e Pd sono i
fattori ponderali di cui all'articolo 64, comma 3, indicati nel bando di gara.
Ai fini della
determinazione dei coefficienti Ai e Bi relativi rispettivamente agli elementi
a) e b) dell'articolo 64, comma 2, la commissione giudicatrice applica il
metodo del confronto a coppie seguendo, a sua scelta, le linee guida di cui
all'allegato A, ovvero il criterio fondato sul calcolo dell'autovettore
principale della matrice dei suddetti confronti a coppie. Qualora il bando
preveda la suddivisione degli elementi di cui al comma 3, lettere a) e b)
dell'articolo 64 in sub-elementi e sub-pesi, i punteggi assegnati ad ogni
soggetto concorrente in base a tali sub-elementi vanno riparametrati con
riferimento ai pesi previsti per l'elemento di partenza.
Ai fini della
determinazione dei coefficienti Ci e Di relativi rispettivamente agli elementi
c) e d) dell'articolo 64, comma 2, la commissione giudicatrice impiega le
seguenti formule:
Ci = Ri / Rmax
Di = Ti / Tmedio
dove:
Ri = il ribasso
percentuale formulato dal concorrente iesimo;
Rmax = il ribasso
percentuale massimo offerto;
Ti = la riduzione
percentuale del tempo formulata dal concorrente iesimo;
Tmedio = la media delle
riduzioni percentuali del tempo; per le riduzioni percentuali maggiori della
riduzione media il coefficiente è assunto pari ad uno.
Allegato F
La stazione appaltante
seleziona i candidati ai quali spedire la lettera di invito a presentare
l'offerta sulla base di una graduatoria compilata attribuendo ad ogni candidato
un punteggio determinato in relazione ai seguenti elementi:
fatturato di cui
all'articolo 66, comma 1, lettera a), posseduto dal candidato;
numero di servizi di cui
all'articolo 66, comma 1, lettera b), svolti dal candidato;
numero di servizi di cui
all'articolo 66, comma 1, lettera c), svolti dal candidato;
numero medio annuo del
personale tecnico di cui all'articolo 66, comma 1, lettera c) dipendente del
candidato.
Il punteggio di ogni
candidato è ottenuto sommando quelli calcolati mediante interpolazione lineare
per ognuno dei suddetti elementi. Ai fini di tale calcolo è attribuito
punteggio zero ai valori minimi stabiliti nel bando di gara e punteggio dieci
ai valori pari o superiori a quattro volte quelli minimi.
Il punteggio è
incrementato del cinque per cento qualora sia presente nel candidato almeno un
professionista che, alla data di pubblicazione del bando di cui all'articolo
65, comma 5, abbia ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale da non
più di cinque anni.
Il punteggio è
ulteriormente incrementato del dieci per cento qualora almeno un componente del
candidato possieda il certificato di qualità aziendale.
Nel caso di candidati a
pari punteggio la posizione in graduatoria è stabilita tramite sorteggio
pubblico
Allegato G
Scheda referenze
professionali 1)
Allegato H
Allegato I
Modelli di bandi di gara
e di avvisi di appalti pubblici di lavori
Preinformazione
1. Nome, indirizzo,
indirizzo telegrafico, numeri di telefono telex e telefax dell'amministrazione
aggiudicatrice.
2. a) Luogo di
esecuzione.
b) Natura ed entità dei
lavori e, se l'opera è suddivisa in lotti, caratteristiche essenziali dei lotti
in riferimento all'opera.
c) Se disponibile, stima
della forcella del costo dei lavori previsti.
3. a) Data provvisoria
per l'avvio delle procedure di aggiudicazione dell'appalto o degli appalti.
b) Se nota, data
provvisoria dell'inizio dei lavori.
c) Se noto, calendario
provvisorio di realizzazione dei lavori.
4. Se note, condizioni
di finanziamento dei lavori e di revisione dei prezzi e/o riferimento alle
disposizioni in materia.
5. Altre informazioni.
6. Data di spedizione
dell'avviso.
7. Data di ricevimento
dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità
europee.
8. Eventuale indicazione
del fatto che l'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo.
Allegato L
Procedure aperte
1. Nome, indirizzo,
indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione
aggiudicatrice.
2. a) Procedura di
aggiudicazione prescelta.
b) Forma del contratto
oggetto del bando di gara.
3 a) Luogo di
esecuzione.
b) Natura ed entità dei
lavori da effettuare e caratteristiche generali dell'opera, comprese eventuali
opzioni per lavori complementari e, se nota, una stima del calendario entro i
quali tale opzioni possono essere esercitate.
c) Se l'opera o
l'appalto è suddiviso in lotti, ordine di grandezza dei diversi lotti e
possibilità di presentare offerte per uno, per più o per l'insieme dei lotti.
d) Indicazioni relative
alla finalità dell'opera o dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche
l'elaborazione di progetti.
4. Termine ultimo per il
completamento dei lavori o durata del contratto e, per quanto possibile,
termine ultimo per l'avvio dei lavori.
5. a) Nome e indirizzo
del servizio presso cui possono essere chiesti i capitolati d'oneri e i
documenti complementari.
b) Eventualmente,
importo e modalità di pagamento della somma necessaria per ottenere tali
documenti.
6. a) Termine ultimo per
il ricevimento delle offerte.
b) Indirizzo cui devono
essere trasmesse.
c) Lingua o lingue in
cui devono essere redatte.
7. a) Eventualmente,
persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte.
b) Data, ora e luogo di
tale apertura.
8. Eventualmente,
cauzione e garanzie richieste.
9. Modalità essenziali
di finanziamento e di pagamento c/o riferimento alle disposizioni in materia.
10. Eventualmente, forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori aggiudicatario
dell'appalto.
11. Condizioni minime di
carattere economico e tecnico che l'imprenditore deve soddisfare.
12. Periodo di tempo
durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta.
13. Criteri che verranno
utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. I criteri diversi del prezzo più
basso sono menzionati qualora non figurino nel capitolato d'oneri.
14. Eventuale divieto di
varianti.
15. Altre informazioni.
16. Data di
pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità Europee o menzione della sua mancata pubblicazione.
17. Data di spedizione
del bando di gara.
18. Data di ricevimento
del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle
Comunità Europee.
19. Eventuali
indicazioni del fatto che l'appalto rientra nel campo d'applicazione
dell'accordo.
Allegato M
Procedure ristrette
1.Nome, indirizzo,
indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione
aggiudicatrice
2. a) Procedura di
aggiudicazione prescelta.
b) Eventualmente,
motivazione del ricorso alla procedura accelerata.
c) Forma del contratto
oggetto del bando di gara.
3. a) Luogo di
esecuzione
b) Natura ed entità dei
lavori da effettuare e caratteristiche generali dell'opera, comprese eventuali
opzioni per lavori complementari e, se nota, una stima del calendario entro i
quali tali opzioni possono essere esercitate.
c) Se l'opera o
l'appalto è suddiviso in lotti, ordine di grandezza dei diversi lotti e
possibilità di presentare offerte per uno, per più o per l'insieme dei lotti.
d) indicazioni relative
alla finalità dell'opera o dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche
l'elaborazione di progetti.
4. Termine ultimo per il
completamento dei lavori o durata del contratto e, per quanto possibile,
termine ultimo per l'avvio dei lavori.
5. Eventualmente, forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento d'imprenditori aggiudicatario
dell'appalto.
6. a) Data limite di
ricevimento delle domande di partecipazione.
b) Indirizzo cui devono
essere trasmesse.
c) lingua o lingue in
cui devono essere redatte.
7. Termine ultimo di
spedizione degli inviti a presentare offerte.
8. Eventualmente,
cauzione e garanzie richieste.
9. Modalità essenziali
di finanziamento e di pagamento c/o riferimenti alle disposizioni in materia.
10. Indicazioni
riguardanti la situazione propria di imprenditori, nonché le condizioni minime
di carattere economico e tecnico che quest'ultimo deve soddisfare.
11. Criteri utilizzati
per l'aggiudicazione dell'appalto qualora non figurino nell'invito a presentare
offerte.
12. Eventuale divieto di
varianti.
13. Altre informazioni.
14. Data di
pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità Europee o menzione della sua mancata pubblicazione.
15. Data di spedizione
del bando di gara.
16. Data di ricevimento
del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle
Comunità Europee.
17. Eventuale
indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo di applicazione
dell'accordo.
Allegato N
Procedure negoziate
1. Nome, indirizzo,
indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione
aggiudicatrice.
2. a) Procedura di
aggiudicazione prescelta.
b) Eventualmente,
motivazione del ricorso alla procedura accelerata
c) Forma del contratto
oggetto del bando di gara.
3. a) Luogo di
esecuzione
b) Natura ed entità dei
lavori da effettuare e caratteristiche generali dell'opera, comprese eventuali
opzioni per ulteriori lavori e, se nota, una stima del calendario entro i quali
tali opzioni possono essere esercitate.
c) Se l'opera o
l'appalto è suddiviso in lotti, ordine di grandezza dei diversi lotti e
possibilità di presentare offerte per uno, per più o per l'insieme dei lotti.
d) Indicazioni relative
alla finalità dell'opera o dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche
l'elaborazione di progetti.
4. Termine ultimo per il
completamento dei lavori o durata del contratto e, per quanto possibile,
termine ultimo per l'avvio dei lavori.
5. Eventualmente, forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento d'imprenditori aggiudicatario
dell'appalto.
6. a) Data limite di
ricevimento delle domande di partecipazione
b). Indirizzo cui devono
essere trasmesse .
c) lingua o lingue in
cui devono essere redatte.
7. Eventualmente,
cauzione e garanzie richieste.
8. Modalità essenziali
di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
9. Indicazioni
riguardanti la situazione propria dell'imprenditore, nonché informazioni e
formalità necessarie per la valutazione delle capacità minime di carattere
economico e tecnico che quest'ultimo deve possedere.
10. Eventuale divieto di
varianti.
11. Eventualmente, nome
e indirizzo dei fornitori già prescelti dall'amministrazione aggiudicatrice.
12. Data o date delle
precedenti pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.
13. Altre informazioni.
14. Data di
pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee.
15. Data di spedizione
del bando di gara.
16. Data di ricevimento
del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle
Comunità europee.
17. Data o date delle
precedenti pubblicazioni dell'avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.
18. Eventuale
indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo di applicazione
dell'accordo.
Allegato O
Appalti aggiudicati
1. Nome e indirizzo
dell'amministrazione aggiudicatrice
2. Procedura di
aggiudicazione prescelta; nel caso di procedura negoziata non preceduta da
pubblicazione di un bando di gara, motivazione del ricorso a tale procedura
(articolo 7, paragrafo 4).
3. Data di
aggiudicazione dell'appalto.
4. Criteri di
aggiudicazione dell'appalto.
5. Numero di offerte
ricevute.
6. Nome e indirizzo
dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari.
7. Natura ed estensione
dei lavori effettuati, caratteristiche generali dell'opera costruita.
8. Prezzo o gamma di
prezzi (minimo/massimo) pagati.
9. Valore dell'offerta
(o delle offerte) cui è stato aggiudicato l'appalto o offerta massima e offerta
minima prese in considerazione ai fini di tale aggiudicazione.
10. Eventualmente,
valore e parte del contratto che possono essere subappaltati a terzi.
11. Altre informazioni.
12. Data di
pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
Europee.
13. Data di spedizione
del presente avviso.
14. Data di ricezione
dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità
Europee.