D.Lgs. 30-3-2001 n. 165
Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche.
Pubblicato
nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
Epigrafe
Premessa
Articolo
1 - Finalità ed ambito di applicazione.
Articolo
2 - Fonti.
Articolo
3 - Personale in regime di diritto pubblico.
Articolo
4 - Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e resonsabilità.
Articolo
5 - Potere di Organizzazione.
Articolo
6 - Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche.
Articolo
7 - Gestione delle risorse umane.
Articolo
8 - Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli.
Articolo
9 - Partecipazione sindacale.
Articolo
10 - Trasparenza delle amministrazioni pubbliche.
Articolo
11 - Ufficio relazioni con il pubblico.
Articolo
12 - Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro.
Articolo
13 - Amministrazioni destinatarie.
Articolo
14 - Indirizzo politico-amministrativo.
Articolo
15 - Dirigenti.
Articolo
16 - Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali.
Articolo
17 - Funzioni dei dirigenti.
Articolo
18 - Criteri di rilevazione e analisi dei costi e dei rendimenti.
Articolo
19 - Incarichi di funzioni dirigenziali.
Articolo
20 - Verifica dei risultati.
Articolo
21 - Responsabilità dirigenziale.
Articolo
22 - Comitato dei garanti.
Articolo
23 - Ruolo unico dei dirigenti.
Articolo
24 - Trattamento economico.
Articolo
25 - Dirigenti delle istituzioni scolastiche.
Articolo
26 - Norme per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale.
Articolo
27 - Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali.
Articolo
28 - Accesso alla qualifica di dirigente.
Articolo
29 - Reclutamento dei dirigenti scolastici.
Articolo
30 - Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse.
Articolo
31 - Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività.
Articolo
32 - Scambio di funzionari appartenenti a Paesi diversi e temporaneo servizio
all'estero.
Articolo
33 - Eccedenze di personale e mobilità collettiva.
Articolo
34 - Gestione del personale in disponibilità.
Articolo
35 - Reclutamento del personale.
Articolo
36 - Forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale.
Articolo
37 - Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei
concorsi pubblici.
Articolo
38 - Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea.
Articolo
39 - Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per portatori
di handicap.
Articolo
40 - Contratti collettivi nazionali e integrativi.
Articolo
41 - Poteri di indirizzo nei confronti dell'ARAN.
Articolo
42 - Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro.
Articolo
43 - Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva.
Articolo
44 - Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro.
Articolo
45 - Trattamento economico.
Articolo
46 - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.
Articolo
47 - Procedimento di contrattazione collettiva.
Articolo
48 - Disponibilità destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni
pubbliche e verifica.
Articolo
49 - Interpretazione autentica dei contratti collettivi.
Articolo
50 - Aspettative e permessi sindacali.
Articolo
51 - Disciplina del rapporto di lavoro.
Articolo
52 - Disciplina delle mansioni.
Articolo
53 - Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.
Articolo
54 - Codice di comportamento.
Articolo
55 - Sanzioni disciplinari e responsabilità.
Articolo
56 - Impugnazione delle sanzioni disciplinari.
Articolo
57 - Pari opportunità.
Articolo
58 - Finalità.
Articolo
59 - Rilevazione dei costi.
Articolo
60 - Controllo del costo del lavoro.
Articolo
61 - Interventi correttivi del costo del personale.
Articolo
62 - Commissario del Governo.
Articolo
63 - Controversie relative ai rapporti di lavoro.
Articolo
64 - Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei
contratti
collettivi.
Articolo
65 - Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali.
Articolo
66 - Collegio di conciliazione.
Articolo
67 - Integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la
Ragioneria
generale
dello Stato.
Articolo
68 - Aspettativa per mandato parlamentare.
Articolo
69 - Norme transitorie.
Articolo
70 - Norme finali.
Articolo
71 - Disposizioni inapplicabili a seguito della sottoscrizione di contratti
collettivi.
Articolo
72 - Abrogazioni di norme.
Articolo
73 - Norma di rinvio.
Allegato
A
Allegato
B
Allegato
C
D.Lgs.
30 marzo 2001, n. 165 (1).
Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche.
(1)
Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 ed 87 della Costituzione.
Vista
la legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed in particolare l'articolo 2;
Vista
la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto
il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto
l'articolo 1, comma 8, della legge 24 novembre 2000, n. 340:
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta
del 7 febbraio 2001;
Acquisito
il parere dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso in data 8 febbraio 2001;
Acquisito
il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della
Camera dei Deputati, rispettivamente in data 27 e 28 febbraio 2001;
Viste
le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle sedute del 21 e 30
marzo 2001;
Su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero per la
funzione pubblica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
TITOLO
I
PRINCÌPI
GENERALI
Articolo
1
Finalità
ed ambito di applicazione.
(Art.
1 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 80 del
1998)
1.
Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici
e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e
delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della
Costituzione, al fine di:
a)
accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei
corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante
il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b)
razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva
per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c)
realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche
amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei
dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e
applicando condizioni uniformi rispetto a quello del lavoro privato.
2.
Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello
Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le
istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro
consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi
case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e
locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale.
3.
Le disposizioni del presente decreto costituiscono princìpi fondamentali ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si
attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I
princìpi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e
successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì,
per le Regioni a statuto speciale e per le provincie autonome di Trento e di
Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
Articolo
2
Fonti.
(Art.
2, commi da 1 a 3 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 2
del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 2 del D.Lgs. n. 80 del 1998)
1.
Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo princìpi generali fissati da
disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi
secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli
uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento
della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive.
Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri:
a)
funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento
degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine,
periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e
dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale
revisione;
b)
ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e
gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
c)
collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di
comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi
informatici e statistici pubblici;
d)
garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa,
anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai
cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della
responsabilità complessiva dello stesso;
e)
armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le
esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Pesi
dell'Unione europea.
2.
I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono
disciplinate dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice
civile e dalle legge sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte
salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto. Eventuali
disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei
rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da
successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata non sono
ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso
contrario.
3.
I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente.
I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste
nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi
ai princìpi di cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti
economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle
condizioni previsate, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge,
regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non
previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in
vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più
favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure
previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono
incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.
Articolo
3
Personale
in regime di diritto pubblico.
(Art.
2, comma 4 e 5 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art. 2 del
D.Lgs. n. 546 del 1993 e successivamente modificati dall'art. 2, comma 2 del
D.Lgs. n. 80 del 1998)
1.
In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi
ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e
procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato,
il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i
dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate
dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17
luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive
modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.
2.
Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari resta
disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della
specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai
princìpi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della
Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e
successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei princìpi di cui
all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Articolo
4
Indirizzo
politico-amministrativo. Funzioni e resonsabilità.
(Art.
3 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2 del D.Lgs. n.
470 del 1993 poi dall'art. 3 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 387 del 1998)
1.
Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed
adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e
verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della
gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:
a)
le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di
indirizzo interpretativo ed applicativo;
b)
la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali
per l'azione amministrativa e per la gestione;
c)
la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da
destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di
livello dirigenziale generale;
d)
la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e
di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e)
le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche
disposizioni;
f)
le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al
Consiglio di Stato;
g)
gli altri atti indicati dal presente decreto.
2.
Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi,
compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché
la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di
spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi
sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione
e dei relativi risultati.
3.
Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate
soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.
4.
Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o
indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri
ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un
lato, e attuazione e gestione dall'altro.
Articolo
5
Potere
di Organizzazione.
(Art.
4 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 3 del D.Lgs. n.
546 del 1993, successivamente modificato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 396 del
1997, e nuovamente sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. n. 80 del 1998)
1.
Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine
di assicurare l'attuazione dei princìpi di cui all'articolo 2, comma 1, e la
rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.
2.
Nell'àmbito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma
1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti la
gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla
gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.
3.
Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza
delle determinazioni organizzative ai princìpi indicati all'articolo 2, comma
1, anche al fine di proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi e di
fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei
responsabili della gestione.
Articolo
6
Organizzazione
e disciplina degli uffici e dotazioni organiche.
(Art.
6 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 4 del D.Lgs. n.
546 del 1993 e poi dall'art. 5 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 387 del 1998)
1.
Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici,
nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono
determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa
verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni
sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Le amministrazioni
pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la
coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.
2.
Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica
l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La
distribuzione del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla
dotazione organica può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del ministro competente di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove comporti
riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al
personale effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.
3.
Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede
periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a
seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni
amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.
4.
Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate
dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione
triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli
strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le
amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di
personale è deliberata dal Consiglio dei ministri e le variazioni delle
dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
5.
Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari
esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali
in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono
fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore.
L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento
civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo
16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la
determinazione delle dotazioni organiche del personale degli istituti e scuole
di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, relative a
tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i
dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono
attribuite agli osservatori astronomici, astrofici e vesuviano tutte le
attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al
reclutamento del personale di ricerca.
6.
Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al
presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello
appartenente alle categorie protette.
Articolo
7
Gestione
delle risorse umane.
(Art.
7 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del D.Lgs. n.
546 del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 387 del 1998)
1.
Le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
2.
Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e
l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica,
scientifica e di ricerca.
3.
Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego
flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici
e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale,
sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai
sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.
4.
Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del
personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì
l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo
della cultura di genere della pubblica amministrazione.
5.
Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici
accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.
6.
Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di
provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e
compenso della collaborazione.
Articolo
8
Costo
del lavoro, risorse finanziarie e controlli.
(Art. 9 del D.Lgs. n. 29 del 1993)
1.
Le amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure affinché la spesa per il
proprio personale sia evidente, certa e prevedibile nella evoluzione. Le
risorse finanziarie destinate a tale spesa sono determinate in base alle
compatibilità economico-finanziarie definite nei documenti di programmazione e
di bilancio.
2.
L'incremento del costo del lavoro negli enti pubblici economici e nelle aziende
pubbliche che producono servizi di pubblica utilità, nonché negli enti di cui
all'articolo 70, comma 4, è soggetto a limiti compatibili con gli obiettivi e i
vincoli di finanza pubblica.
Articolo
9
Partecipazione
sindacale.
(Art.
10 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 80 del
1998)
1.
I contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli
istituti della partecipazione anche con riferimento agli atti interni di
organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro.
TITOLO
II
ORGANIZZAZIONE
Capo
I - Relazioni con il pubblico
Articolo
10
Trasparenza
delle amministrazioni pubbliche.
(Art.
11 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 43, comma 9 del D.Lgs.
n. 80 del 1998)
1.
L'organismo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre
1992, n. 421, ai fini della trasparenza e rapidità del procedimento, definisce,
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), i modelli e i sistemi informativi
utili alla interconnessione tra le amministrazioni pubbliche.
2.
La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica
ed i comitati metropolitani di cui all'articolo 18 del decreto-legge 24
novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio
1991, n. 21, promuovono, utilizzando il personale degli uffici di cui
all'articolo 11, la costituzione di servizi di accesso polifunzionale alle
amministrazioni pubbliche nell'àmbito dei progetti finalizzati di cui
all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Articolo
11
Ufficio
relazioni con il pubblico.
(Art.
12, commi da 1 a 5-ter del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art. 7
del D.Lgs. n. 546 del 1993 e successivamente modificati dall'art. 3 del decreto
legge n. 163 del 1995, convertito con modificazioni della legge n. 273 del
1995)
1.
Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, individuano,
nell'àmbito della propria struttura uffici per le relazioni con il pubblico.
2.
Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante
l'utilizzo di tecnologie informatiche:
a)
al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
b)
all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;
c)
alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria
amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con
l'utenza.
3.
Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'àmbito delle
attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con idonea
qualificazione e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico,
eventualmente assicurato da apposita formazione.
4.
Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le
amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di
pubblica utilità; in particolare, le amministrazioni dello Stato, per
l'attuazione delle iniziative individuate nell'àmbito delle proprie competenze,
si avvalgono del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza
del Consiglio dei ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un
piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da
sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri.
5.
Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni ed integrazioni, non si applicano le norme vigenti che dispongono
la tassa a carico del destinatario.
6.
Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il personale da
lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle
procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla
semplificazione e all'accelerazione delle procedure e all'incremento delle
modalità di accesso informale alle informazioni in possesso
dell'amministrazione e ai documenti amministrativi.
7.
L'organo di vertice della gestione dell'amministrazione o dell'ente verifica
l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 6, ai fini
dell'inserimento della verifica positiva nel fascicolo personale del
dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo autonomamente valutabile in
concorsi pubblici e nella progressione di carriera del dipendente. Gli organi
di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma
al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di un'adeguata
pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua le forme
di pubblicazione.
Articolo
12
Uffici
per la gestione del contenzioso del lavoro.
(Art.
12-bis del D.Lgs. n. 29 del 1999, aggiunto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 80 del
1998)
1.
Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'àmbito dei rispettivi
ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche
creando appositi uffici, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte
le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie. Più
amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante convenzione che
ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per
la gestione di tutto o parte del contenzioso comune.
Capo
II - Dirigenza
Sezione
I - Qualifiche, uffici dirigenziali ed attribuzioni
Articolo
13
Amministrazioni
destinatarie.
(Art.
13 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 3 del D.Lgs. n.
470 del 1993 e poi dall'art. 8 del D.Lgs. n. 80 del 1998)
1.
Le disposizioni del presente capo si applicano alle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo.
Articolo
14
Indirizzo
politico-amministrativo.
(Art.
14 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8 del D.Lgs. n.
546 del 1993 e poi dall'art. 9 del D.Lgs. n. 80 del 1998)
1.
Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1. A tal fine
periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione
della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui
all'articolo 16:
a)
definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le
conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;
b)
effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera
a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle
rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni e
integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli
uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le
modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279,
tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta
gli altri provvedimenti ivi previsti.
2.
Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di
uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di
raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso
regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo
o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati
dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari
professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui
all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento
si provvede al riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari di
Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è
determinato, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n) della legge 15
marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina
contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere
mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di
disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consiste in un unico
emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la
produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con
effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono
abrogate le norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive
modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione
e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
3.
Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti
adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o
ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il
dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga,
o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente
competente, che determinano pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro
può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad
acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del relativo
provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. p)
della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto
dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed
integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento
ministeriale per motivi di legittimità.
Articolo
15
Dirigenti.
(Art.
15 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. n. 470 del
1993 e successivamente modificato dall'art. 10 del D.Lgs. n. 80 del 1998; Art.
27 del D.Lgs. n. 29 del 1993, commi 1 e 3, come sostituiti dall'art. 7 del
D.Lgs. n. 470 del 1993)
1.
Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente capo, la dirigenza è
articolata nelle due fasce del ruolo unico di cui all'articolo 23. Restano
salve le particolari disposizioni concernenti le carriere diplomatica e
prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. Per le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 6.
2.
Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione, nonché negli altri
istituti pubblici di cui al sesto comma dell'articolo 33 della Costituzione, le
attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione
della ricerca e dell'insegnamento.
3.
Per ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione del dirigente
generale, il dirigente preposto all'ufficio di più elevato livello è
sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore.
4.
Per le regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di coordinamento è
sovraordinato, limitatamente alla durata dell'incarico, al restante personale
dirigenziale.
5.
Per il Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi regionali, per la
Corte dei conti e per l'Avvocatura generale dello Stato, le attribuzioni che il
presente decreto demanda agli organi di Governo sono di competenza
rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato, del Presidente della
Corte dei conti e dell'Avvocato generale dello Stato; le attribuzioni che il
presente decreto demanda ai dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di
livello generale sono di competenza dei segretari generali dei predetti
istituti.
Articolo
16
Funzioni
dei dirigenti di uffici dirigenziali generali.
(Art.
16 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 9 del D.Lgs. n.
546 del 1993 e poi dall'art. 11 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 387 del 1998)
1.
I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'àmbito
di quanto stabilito dall'articolo 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti
compiti e poteri:
a)
formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro nelle materie di sua
competenza;
b)
curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal
Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di
specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono
perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziare e
materiali;
c)
adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale;
d)
adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di
spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei
propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
e)
dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili
dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di
inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure
previste dall'articolo 21;
f)
promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di
transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, della
legge 3 aprile 1979, n. 103;
g)
richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e
rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
h)
svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione
dei rapporti sindacali e di lavoro;
i)
decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti
amministrativi non definitivi dei dirigenti;
l)
curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi
internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive
dell'organo di direzione politica, sempreché tali rapporti non siano
espressamente affidati ad apposito ufficio o organo.
2.
I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro
sull'attività da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro
lo richieda o lo ritenga opportuno.
3.
L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 può essere conferito
anche a dirigenti preposti a strutture organizzative comuni a più
amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi,
progetti e gestioni.
4.
Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice
dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al
presente articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico.
5.
Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice è preposto un
segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato,
con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne
definiscono i compiti ed i poteri.
Articolo
17
Funzioni
dei dirigenti.
(Art.
17 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 10 del D.Lgs. n. 546
del 1993 e poi dall'art. 12 del D.Lgs. n. 80 del 1998)
1.
I dirigenti, nell'àmbito di quanto stabilito dall'articolo 4, esercitano, fra
gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a)
formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali
generali;
b)
curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai
dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e
provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione
delle entrate;
c)
svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici
dirigenziali generali;
d)
dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi
dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri
sostitutivi in caso di inerzia;
e)
provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e
strumentali assegnate ai propri uffici.
Articolo
18
Criteri
di rilevazione e analisi dei costi e dei rendimenti.
(Art.
18 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. n. 470 del
1993)
1.
Sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 59 del presente decreto, i
dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello generale adottano misure
organizzative idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e dei
rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni
organizzative.
2.
Il Dipartimento della funzione pubblica può chiedere all'Istituto nazionale di
statistica-ISTAT l'elaborazione di norme tecniche e criteri per le rilevazioni
ed analisi di cui al comma 1 e, all'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione-AIPA, l'elaborazione di procedure informatiche standardizzate
allo scopo di evidenziare gli scostamenti dei costi e dei rendimenti rispetto a
valori medi e standards.
Articolo
19
Incarichi
di funzioni dirigenziali.
(Art.
19 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del D.Lgs. n.
546 del 1993 e poi dall'art. 13 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 387 del 1998)
1.
Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il
passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si tiene conto della
natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e
della capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai
risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della
rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad
incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
2.
Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le
disposizioni del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a
due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo. Sono definiti
contrattualmente per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire,
la durata dell'incarico, salvo i casi di revoca di cui all'articolo 21, nonché
il corrispondente trattamento economico. Quest'ultimo è regolato ai sensi
dell'articolo 24 ed ha carattere onnicomprensivo.
3.
Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione
di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e
quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui
all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso
delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.
4.
Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono
conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del
medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in
possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.
5.
Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti,
dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti
assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
6.
Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto
a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per
cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per
cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in
organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con
esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che
abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e
scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da
pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti
dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e
dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico
può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione
professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni
di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di
durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
7.
Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti
sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza
delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività
amministrativa e della gestione, disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel caso
di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui all'articolo 24,
comma 2.
8.
Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 3 possono
essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dal
voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali
non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.
9.
Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della
Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli
ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10.
I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali
svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri
incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Le modalità per l'utilizzazione
dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo
23, comma 3.
11.
Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il ministero degli affari
esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione
delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai
rispettivi ordinamenti.
12.
Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli
incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i
rispettivi ordinamenti di settore.
Articolo
20
Verifica
dei risultati.
(Art.
20 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 470 del
1993 e successivamente modificato prima dall'art. 43, comma 1 del D.Lgs. n. 80
del 1998 poi dall'art. 6 del D.Lgs. n. 387 del 1998 e, infine, dagli artt. 5,
comma 5 e 10, comma 2 del D.Lgs. n. 286 del 1999)
1.
Per la Presidenza del Consiglio dei ministri e per le amministrazioni che
esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia
e di giustizia, le operazioni di verifica sono effettuate dal Ministro per i
dirigenti e dal Consiglio dei ministri per i dirigenti preposti ad ufficio di
livello dirigenziale generale. I termini e le modalità di attuazione del
procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del
Consiglio dei ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento
ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed
integrazioni, ovvero fino alla data di entrata in vigore di tale decreto,
provvedimenti dei singoli ministeri interessati.
Articolo
21
Responsabilità
dirigenziale.
(Art.
21, commi 1, 2 e 5 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art.
12 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 14 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e
successivamente modificati dall'art. 7 del D.Lgs. n. 387 del 1998)
1.
I risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato
raggiungimento degli obiettivi, valutati con i sistemi e le garanzie
determinati con i decreti legislativi di cui all'articolo 17 della legge 15
marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, comportano per
il dirigente interessato la revoca dell'incarico, adottata con le procedure
previste dall'articolo 19, e la destinazione ad altro incarico, anche tra
quelli di cui all'articolo 19, comma 10, presso la medesima amministrazione
ovvero presso altra amministrazione che vi abbia interesse.
2.
Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente
o di ripetuta valutazione negativa, ai sensi del comma 1, il dirigente, previa
contestazione e contraddittorio, può essere escluso dal conferimento di
ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato,
per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravità,
l'amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni
del codice civile e dei contratti collettivi.
3.
Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche
dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e
delle Forze armate.
Articolo
22
Comitato
dei garanti.
(Art.
21, comma 3 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 14 del D.Lgs.
n. 80 del 1998)
1.
I provvedimenti di cui all'articolo 21, comma 2, sono adottati previo conforme
parere di un comitato di garanti, i cui componenti sono nominati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri. Il comitato è presieduto da un
magistrato della Corte dei conti, con esperienza nel controllo di gestione,
designato dal Presidente della Corte dei conti; di esso fanno parte un
dirigente della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23, eletto dai
dirigenti del medesimo ruolo con le modalità stabilite dal regolamento di cui
al comma 3 del medesimo articolo e collocato fuori ruolo per la durata del
mandato, e un esperto scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri, tra
soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori
dell'organizzazione amministrativa del lavoro pubblico. Il parere viene reso
entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si
prescinde dal parere. Il comitato dura in carica tre anni. L'incarico non è
rinnovabile.
Articolo
23
Ruolo
unico dei dirigenti.
(Art.
23 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 15 del D.Lgs. n. 80 del
1998 e successivamente modificato dall'art. 8 del D.Lgs. n. 387 del 1998)
1.
È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il ruolo unico
dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
articolato in due fasce. La distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del
trattamento economico e, limitatamente a quanto previsto dall'articolo 19, ai
fini del conferimento degli incarichi di dirigenza generale.
2.
Alla prima fascia del ruolo unico appartengono i dirigenti generali in servizio
all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 e i dirigenti della
seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici
dirigenziali generali ai sensi dell'articolo 19 per un tempo pari ad almeno a
cinque anni, senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21, comma
2, per le ipotesi di responsabilità dirigenziale. Nella seconda fascia sono
inseriti gli altri dirigenti in servizio alla medesima data e i dirigenti
reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28.
3.
Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di costituzione e tenuta del
ruolo unico, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica.
Il regolamento disciplina altresì le modalità di elezione del componente del
comitato di garanti di cui all'articolo 22. Il regolamento disciplina inoltre
le procedure, anche di carattere finanziario, per la gestione del personale
dirigenziale collocato presso il ruolo unico e le opportune forme di
collegamento con le altre amministrazioni interessate.
4.
La Presidenza del Consiglio dei ministri cura una banca dati informatica
contenente i dati curricolari e professionali di ciascun dirigente, al fine di
promuovere la mobilità e l'interscambio professionale degli stessi fra
amministrazioni statali, amministrazioni centrali e locali, organismi ed enti
internazionali e dell'Unione europea.
Articolo
24
Trattamento
economico.
(Art.
24 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del D.Lgs. n.
546 del 1993 e poi dall'art. 16 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente
modificato prima dall'art. 9 del D.Lgs. n. 387 del 1998 e poi dall'art. 26,
comma 6 della legge n. 448 del 1998)
1.
La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai
contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento
economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse
responsabilità. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del
trattamento accessorio è definita, ai sensi dell'articolo 4, con decreto
ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei
rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma
restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità
finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2.
Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai sensi
dell'articolo 19, commi 3 e 4, con contratto individuale è stabilito il
trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori
economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree
dirigenziali, e sono determinati gli istituti del trattamento economico
accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di
funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione,
ed i relativi importi.
3.
Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le
funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal
presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del
loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano
servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono
corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle
risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.
4.
Per il restante personale con qualifica dirigenziale indicato dall'articolo 3,
comma 1, la retribuzione è determinata ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 7,
della legge 6 marzo 1992, n. 216, nonché dalle successive modifiche ed
integrazioni della relativa disciplina.
5.
Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie, nell'àmbito delle
risorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie di personale di
cui all'articolo 3, indicano le somme da destinare, in caso di perequazione, al
riequilibro del trattamento economico del restante personale dirigente civile e
militare non contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti
collettivi nazionali per i dirigenti del comparto ministeri, tenendo conto dei
rispettivi trattamenti economici complessivi e degli incrementi comunque
determinatesi a partire dal febbraio 1993, e secondo i criteri indicati
nell'articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334.
6.
I fondi per la perequazione di cui all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997,
n. 334, destinati al personale di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnati
alle università e da queste utilizzati per l'incentivazione dell'impegno
didattico dei professori e ricercatori universitari, con particolare
riferimento al sostegno dell'innovazione didattica, delle attività di
orientamento e tutorato, della diversificazione dell'offerta formativa. Le
università possono destinare allo stesso scopo propri fondi, utilizzando anche
le somme attualmente stanziate per il pagamento delle supplenze e degli
affidamenti. Le università possono erogare, a valere sul proprio bilancio,
appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori universitari che
svolgono attività di ricerca nell'àmbito dei progetti e dei programmi
dell'Unione europea e internazionali. L'incentivazione, a valere sui fondi di
cui all'articolo 2 della predetta legge n. 334 del 1997, è erogata come assegno
aggiuntivo pensionabile.
7.
I compensi spettanti in base a norme speciali ai dirigenti del ruolo unico o
equiparati sono assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei
commi precedenti.
8.
Ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio le risorse
che si rendono disponibili ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi
istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli altri compensi
previsti dal presente articolo.
9.
Una quota pari al 10 per cento delle risorse di ciascun fondo confluisce in un
apposito fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Le
predette quote sono ridistribuite tra i fondi di cui al comma 8, secondo
criteri diretti ad armonizzare la quantità di risorse disponibili.
Articolo
25
Dirigenti
delle istituzioni scolastiche.
(Art.
25-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. n. 59 del
1998; Art. 25-ter del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. n.
59 del 1998)
1.
Nell'àmbito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica
dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed
educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonoma a
norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni ed integrazioni. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli
di dimensioni regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in ordine
ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e
sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito
presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e
composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa.
2.
Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha
la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse
finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle
competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico
autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle
risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico, organizza l'attività
scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare
delle relazioni sindacali.
3.
Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico
promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la
collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche
del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche
come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio
della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto
all'apprendimento da parte degli alunni.
4.
Nell'àmbito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al
dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del
personale.
5.
Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il
dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere
delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo,
che sovrintende, con autonomia operativa, nell'àmbito delle direttive di
massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai
servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo
personale.
6.
Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di
istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività
formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia
informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli
organi della istituzione scolastica.
7.
I capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi i
rettori e i vicerettori dei convitti nazionali, le direttrici e vice direttrici
degli educandati, assumono la qualifica di dirigente, previa frequenza di
appositi corsi di formazione, all'atto della preposizione alle istituzioni
scolastiche dotate di autonomia e della personalità giuridica a norma
dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni
ed integrazioni, salvaguardando, per quanto possibile, la titolarità della sede
di servizio.
8.
Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, definisce gli
obiettivi, i contenuti e la durata della formazione; determina le modalità di
partecipazione ai diversi moduli formativi e delle connesse verifiche;
definisce i criteri di valutazione e di certificazione della qualità di ciascun
corso; individua gli organi dell'amministrazione scolastica responsabili
dell'articolazione e del coordinamento dei corsi sul territori, definendone i
criteri; stabilisce le modalità di svolgimento dei corsi con il loro
affidamento ad università, agenzie specializzate ed enti pubblici e privati
anche tra loro associati o consorziati.
9.
La direzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, degli
istituti superiori per le industrie artistiche e delle accademie nazionali di
arte drammatica e di danza, è equiparata alla dirigenza dei capi d'istituto.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disciplinate le modalità
di designazione e di conferimento e la durata dell'incarico, facendo salve le
posizioni degli attuali direttori di ruolo.
10.
Contestualmente all'attribuzione della qualifica dirigenziale, ai vicerettori
dei convitti nazionali e delle vicedirettrici degli educandati sono soppressi i
corrispondenti posti. Alla conclusione delle operazioni sono soppressi i
relativi ruoli.
11.
I capi d'istituto che rivestano l'incarico di Ministro o Sottosegretario di
Stato, ovvero siano in aspettativa per mandato parlamentare o amministrativo o
siano in esonero sindacale, distaccati, comandati, utilizzati o collocati fuori
ruolo possono assolvere all'obbligo di formazione mediante la frequenza di
appositi moduli nell'àmbito della formazione prevista dal presente articolo,
ovvero della formazione di cui all'articolo 29. In tale ultimo caso
l'inquadramento decorre ai fini giuridici dalla prima applicazione degli
inquadramenti di cui al comma 7 ed ai fini economici dalla data di assegnazione
ad una istituzione scolastica autonoma.
Articolo
26
Norme
per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale.
(Art.
26, commi 1, 2-quinquies e 3 del D.Lgs. n. 29 del 1993, modificati prima
dall'art. 14 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 45, comma 15 del D.Lgs.
n. 80 del 1998)
1.
Alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo
del Servizio sanitario nazionale si accede mediante concorso pubblico per
titoli ed esami, al quale sono ammessi candidati in possesso del relativo
diploma di laurea, con cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla
medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale
nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche
funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche
amministrazioni. Relativamente al personale del ruolo tecnico e professionale,
l'ammissione è altresì consentita ai candidati in possesso di esperienze
lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale o di attività coordinata
e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività
documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca,
aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo
medesimo.
2.
Nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali determinati in relazione alla
struttura organizzativa derivante dalle leggi regionali di cui all'articolo 3
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si deve tenere conto della
posizione funzionale posseduta dal relativo personale all'atto
dell'inquadramento nella qualifica di dirigente. È assicurata la corrispondenza
di funzioni, a parità di struttura organizzativa, dei dirigenti di più elevato
livello dei ruoli di cui al comma 1 con i dirigenti di secondo livello del
ruolo sanitario.
3.
Fino alla ridefinizione delle piante organiche non può essere disposto alcun
incremento dalle dotazioni organiche per ciascuna delle attuali posizioni
funzionali dirigenziali del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed
amministrativo.
Articolo
27
Criteri
di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali.
(Art.
27-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 17 del D.Lgs. n. 80 del
1998)
1.
Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà
statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni,
nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai
princìpi dell'articolo 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo
conto delle relative peculiarità. Gli enti pubblici non economici nazionali si
adeguano, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li
disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione.
2.
Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono, entro due mesi
dalla adozione, le deliberazioni, le disposizioni ed i provvedimenti adottati
in attuazione del medesimo comma alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
che ne cura la raccolta e la pubblicazione.
Sezione
II - Accesso alla dirigenza e riordino della Scuola superiore della pubblica
amministrazione
Articolo
28
Accesso
alla qualifica di dirigente.
(Art.
28 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8 del D.Lgs. n.
470 del 1993, poi dall'art. 15 del D.Lgs. n. 546 del 1993, successivamente
modificato dall'art. 5-bis del decreto legge n. 163 del 1995, convertito con
modificazioni della legge n. 273 del 1995, e poi nuovamente sostituito dall'art.
10 del D.Lgs. n. 387 del 1998)
1.
L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo nelle amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene
esclusivamente a seguito di concorso per esami.
2.
In sede di programmazione del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39
della legge 23 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono determinati i posti di dirigente da coprire con due distinte
procedure concorsuali, cui possono rispettivamente partecipare:
a)
i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che
abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali
per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i
dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso,
il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi
soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche
non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, muniti del
diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni
dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi
dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non
inferiore a cinque anni;
b)
i soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: diploma di
specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario
rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie
istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento
disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e la Scuola
superiore della pubblica amministrazione. Sono ammessi, altresì, soggetti in
possesso della qualifica di dirigente in strutture private, muniti del diploma
di laurea, che hanno svolto per almeno cinque anni le funzioni dirigenziali.
3.
Con regolamento governativo di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono definiti,
sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione, distintamente per i
concorsi di cui alle lettere a) e b) del comma 2:
a)
i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;
b)
le modalità di svolgimento delle selezioni.
4.
I vincitori dei concorsi di cui al comma 1, anteriormente al conferimento del
primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attività formative
organizzato dalla scuola superiore della pubblica amministrazione e
disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale
ciclo comprende anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere,
enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Per i
vincitori dei concorsi di cui alla lettera a) del comma 2, può essere previsto
che il ciclo formativo, di durata complessivamente non superiore a dodici mesi,
si svolga anche in collaborazione con istituti universitari italiani o
stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.
5.
Ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1, sino al conferimento del primo
incarico, spetta il trattamento economico appositamente determinato dai
contratti collettivi.
6.
I concorsi di cui al comma 2, sono indetti dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri. Gli enti pubblici non economici provvedono a bandire direttamente i
concorsi di cui alla lettera a) del comma 2.
7.
Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso delle qualifiche
dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia,
delle Forze armate e dei Vigili del fuoco.
Articolo
29
Reclutamento
dei dirigenti scolastici.
(Art.
28-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. n. 59 del
1998 e successivamente modificato dall'art. 11, comma 15 della legge n. 124 del
1999)
1.
Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante un corso concorso
selettivo di formazione, indetto con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, svolto in sede regionale con cadenza periodica, comprensivo di
moduli di formazione comune e di moduli di formazione specifica per la scuola elementare
e media, per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi. Al
corso concorso è ammesso il personale docente ed educativo delle istituzioni
statali che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente
prestato di almeno sette anni con possesso di laurea, nei rispettivi settori
formativi, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
2.
Il numero di posti messi a concorso in sede regionale rispettivamente per la
scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le
istituzioni educative è calcolato sommando i posti già vacanti e disponibili
per la nomina in ruolo alla data della sua indizione, residuati dopo gli
inquadramenti di cui all'articolo 25, ovvero dopo la nomina di tutti i
vincitori del precedente concorso, e i posti che si libereranno nel corso del
triennio successivo per collocamento a riposo per limiti di età, maggiorati
della percentuale media triennale di cessazione dal servizio per altri motivi e
di un'ulteriore percentuale del 25 per cento, tenendo conto dei posti da
riservare alla mobilità.
3.
Il corso concorso, si articola in una selezione per titoli, in un concorso di
ammissione, in un periodo di formazione e in un esame finale. Al concorso di
ammissione accedono coloro che superano la selezione per titoli disciplinata
dal bando di concorso. Sono ammessi al periodo di formazione i candidati
utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione entro il limite
del numero dei posti messi a concorso a norma del comma 2 rispettivamente per
la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le
istituzioni educative, maggiorati del dieci per cento. Nel primo corso
concorso, bandito per il numero di posti determinato ai sensi del comma 2 dopo
l'avvio delle procedure di inquadramento di cui all'articolo 25, il 50 per
cento dei posti così determinati è riservato a coloro che abbiano
effettivamente ricoperto per almeno un triennio le funzioni di preside
incaricato previo superamento di un esame di ammissione a loro riservato. Ai
fini dell'accesso al corso di formazione il predetto personale viene graduato
tenendo conto dell'esito del predetto esame di ammissione, dei titoli culturali
e professionali posseduti e dell'anzianità di servizio maturata quale preside
incaricato.
4.
Il periodo di formazione, di durata non inferiore a quello previsto dal decreto
di cui all'articolo 25, comma 2, comprende periodi di tirocinio ed esperienze
presso enti e istituzioni; il numero dei moduli di formazione comune e
specifica, i contenuti, la durata e le modalità di svolgimento sono
disciplinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con
il Ministro per la funzione pubblica, che individua anche i soggetti abilitati
a realizzare la formazione. Con lo stesso decreto sono disciplinati i requisiti
e i limiti di partecipazione al corso concorso per posti non coerenti con la
tipologia del servizio prestato.
5.
In esito all'esame finale sono dichiarati vincitori coloro che l'hanno
superato, in numero non superiore ai posti messi a concorso, rispettivamente
per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria e per le istituzioni
educative. Nel primo corso concorso bandito dopo l'avvio delle procedure
d'inquadramento di cui all'articolo 25, il 50 per cento dei posti messi a
concorso è riservato al personale in possesso dei requisiti di servizio come
preside incaricato indicati al comma 3. I vincitori sono assunti in ruolo nel
limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, nell'ordine delle
graduatorie definitive. In caso di rifiuto della nomina sono depennati dalla
graduatoria. L'assegnazione della sede è disposta sulla base dei princìpi del
presente decreto, tenuto conto delle specifiche esperienze professionali. I
vincitori in attesa di nomina continuano a svolgere l'attività docente. Essi
possono essere temporaneamente utilizzati, per la sostituzione dei dirigenti
assenti per almeno tre mesi. Dall'anno scolastico successivo alla data di
approvazione della prima graduatoria non sono più conferiti incarichi di presidenza.
6.
Alla frequenza dei moduli di formazione specifica sono ammessi, nel limite del
contingente stabilito in sede di contrattazione collettiva, anche i dirigenti
che facciano domanda di mobilità professionale tra i diversi settori.
L'accoglimento della domanda è subordinato all'esito positivo dell'esame finale
relativo ai moduli frequentati.
7.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
della pubblica istruzione, di concerto col Ministro per la funzione pubblica
sono definiti i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici.
Capo
III - Uffici, piante organiche, mobilità e accessi
Articolo
30
Passaggio
diretto di personale tra amministrazioni diverse.
(Art.
33 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del D.Lgs. n.
470 del 1993 e poi dall'art. 18 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 20, comma 2 della legge n. 488 del 1999)
1.
Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante
passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio
presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il
trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.
2.
I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri
generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1.
Articolo
31
Passaggio
di dipendenti per effetto di trasferimento di attività.
(Art.
34 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del D.Lgs. n. 80 del
1998)
1.
Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento
di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende
o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle
dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si
osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo
47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
Articolo
32
Scambio
di funzionari appartenenti a Paesi diversi e temporaneo servizio all'estero.
(Art.
33-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 387 del
1998)
1.
Anche al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze
amministrative, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, a seguito di
appositi accordi di reciprocità stipulati tra la amministrazioni interessate,
d'intesa con il Ministero degli affari esteri ed il Dipartimento della funzione
pubblica, possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso
amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati
candidati all'adesione e di altri Stati con cui l'Italia intrattiene rapporti
di collaborazione, nonché presso gli organismi dell'Unione europea e le
organizzazioni ed enti internazionali cui l'Italia aderisce.
2.
Il trattamento economico potrà essere a carico delle amministrazioni di
provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero
essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall'Unione europea o
da una organizzazione o ente internazionale.
3.
Il personale che presta temporaneo servizio all'estero resta a tutti gli
effetti dipendente dell'amministrazione di appartenenza. L'esperienza maturata
all'estero è valutata ai fini dello sviluppo professionale degli interessati.
Articolo
33
Eccedenze
di personale e mobilità collettiva.
(Art.
35 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 14 del D.Lgs. n.
470 del 1993 e dall'art. 16 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 20 del
D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 12 del D.Lgs. n.
387 del 1998)
1.
Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad
informare preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad
osservare le procedure previste dal presente articolo. Si applicano, salvo
quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui alla legge 23
luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'articolo 4, comma 11 e l'articolo 5,
commi 1 e 2, e successive modificazioni ed integrazioni.
2.
Il presente articolo trova applicazione quando l'eccedenza rilevata riguardi
almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci unità si intende raggiunto anche in
caso di dichiarazione di eccedenza distinte nell'arco di un anno. In caso di
eccedenze per un numero inferiore a 10 unità agli interessati si applicano le disposizioni
previste dai commi 7 e 8.
3.
La comunicazione preventiva di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23
luglio 1991, n. 223, viene fatta alle rappresentanze unitarie del personale e
alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del
comparto o area. La comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi che
determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per
i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze
all'interno della medesima amministrazione; del numero, della collocazione,
delle qualifiche del personale eccedente, nonché del personale abitualmente
impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e
dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per
fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte
medesime.
4.
Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a
richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede
all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del
personale e delle possibilità di diversa utilizzazione del personale eccedente,
o di una sua parte. L'esame è diretto a verificare le possibilità di pervenite
ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente o
nell'àmbito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme
flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero
presso altre amministrazioni comprese nell'àmbito della Provincia o in quello
diverso determinato ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che
partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto
comunicato dall'amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile
confronto.
5.
La procedura si conclude decorsi quarantacinque giorni dalla data del
ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con l'accordo o con
apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In
caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere che il
confronto prosegua, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con l'assistenza
dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni -
ARAN, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed
integrazioni. La procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla
comunicazione di cui al comma 1.
6.
I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure
per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione
delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre
amministrazioni nell'àmbito della provincia o in quello diverso che, in
relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla
situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi
nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.
7.
Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l'amministrazione colloca in
disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente
nell'àmbito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato
presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la
diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi
precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.
8.
Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le
obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad
un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa
speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque
denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento
dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di
accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il
diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo
34
Gestione
del personale in disponibilità.
(Art.
35-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 80 del
1998)
1.
Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi.
2.
Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli
enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri forma e gestisce l'elenco,
avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale del personale e
della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle
strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, e realizzando opportune forme di coordinamento con l'elenco di
cui al comma 3.
3.
Per le altre amministrazioni, l'elenco è tenuto dalle strutture regionali e
provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e
successive modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati i compiti di
riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni
del personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale per
l'impiego, si adeguano ai princìpi di cui al comma 2.
4.
Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto
all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, per la durata massima ivi
prevista. La spesa relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di
appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al
raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità di cui al
medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto a
tale data, fermo restando quanto previsto nell'articolo 33. Gli oneri sociali
relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità
sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di
riferimento per tutto il periodo della disponibilità.
5.
I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la
riqualificazione professionale del personale trasferito ai sensi dell'articolo
33 o collocato in disponibilità e per favorire forme di incentivazione alla
ricollocazione del personale, in particolare mediante mobilità volontaria.
6.
Nell'àmbito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed
integrazioni, le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata
impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto
nell'apposito elenco.
7.
Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per
effetto del collocamento in disponibilità restano a disposizione del loro
bilancio e possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione
del personale nell'esercizio successivo.
8.
Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, relative al collocamento in disponibilità presso gli enti che hanno
dichiarato il dissesto.
Articolo
35
Reclutamento
del personale.
(Art.
36, commi da 1 a 6 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art.
17 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del D.Lgs. n. 80 del 1998,
successivamente modificati dall'art. 2, comma 2-ter del decreto legge 17 giugno
1999, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art.
36-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 80 del
1998 e successivamente modificato dall'art. 274, comma 1 lett. aa) del D.Lgs.
n. 267 del 2000)
1.
L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale
di lavoro:
a)
tramite procedure selettive, conformi ai princìpi del comma 3, volte
all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura
adeguata l'accesso dall'esterno;
b)
mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della
legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il
solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori
requisiti per specifiche professionalità.
2.
Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed
enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono
per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della
vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le
mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale
delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del
servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata
di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.
3.
Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai
seguenti princìpi:
a)
adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano
l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo,
ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a
realizzare forme di preselezione;
b)
adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso
dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla
posizione da ricoprire;
c)
rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d)
decentramento delle procedure di reclutamento;
e)
composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza
nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti
ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione
politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non
siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni
sindacali o dalle associazioni professionali.
4.
Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate
da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale
del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, l'avvio delle
procedure è subordinato alla previa deliberazione del Consiglio dei ministri
adottata ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni ed integrazioni.
5.
I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle
aziende autonome si espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe,
per ragioni tecnico-amministrative o di economicità, sono autorizzate dal
Presidente del Consiglio dei ministri. Per gli uffici aventi sede regionale,
compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi unici
circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalità.
6.
Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria,
amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il
disposto di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e
successive modificazioni ed integrazioni.
7.
Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali
disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i
requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei princìpi
fissati dai commi precedenti.
Articolo
36
Forme
contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale.
(Art.
36, commi 7e 8 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17
del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del D.Lgs. n. 80 del 1998)
1.
Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento
del personale di cui ai commi precedenti, si avvalgono delle forme contrattuali
flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile
e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. I contratti
collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti a tempo
determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti
formativi e della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, in
applicazione di quanto previsto dalla legge 18 aprile 1962, n. 230,
dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dall'articolo 3 del
decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, nonché da ogni successiva modificazione o
integrazione della relativa disciplina.
2.
In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione
o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può
comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le
medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e
sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno
derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.
Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo
nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a
dolo o colpa grave.
Articolo
37
Accertamento
delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei concorsi pubblici.
(Art.
36-ter del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 387 del
1998)
1.
A decorrere dal 1° gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono l'accertamento
della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera.
2.
Per i dirigenti il regolamento di cui all'articolo 28 definisce il livello di
conoscenza richiesto e le modalità per il relativo accertamento.
3.
Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni ed integrazioni, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, sono stabiliti i livelli di conoscenza, anche in
relazione alla professionalità cui si riferisce il bando, e le modalità per
l'accertamento della conoscenza medesima. Il regolamento stabilisce altresì i
casi nei quali il comma 1 non si applica.
Articolo
38
Accesso
dei cittadini degli Stati membri della Unione europea.
(Art.
37 D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 24 del D.Lgs. n. 80 del
1998)
1.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono accedere ai posti di
lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto
o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse
nazionale.
2.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non può
prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonché i requisiti
indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1.
3.
Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario,
all'equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dei Ministri
competenti. Con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza tra i titoli
accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della
nomina.
Articolo
39
Assunzioni
obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per portatori di handicap.
(Art.
42 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546
del 1993 e modificato prima dall'art. 43, comma 1 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e
poi dall'art. 22, comma 1 del
D.Lgs.
n. 387 del 1998)
1.
Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono programmi di assunzione
per portatori di handicap ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999,
n. 68, sulla base delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, cui confluisce il Dipartimento degli
affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo
45, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 con le decorrenze
previste dall'articolo 10, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303.
TITOLO
III
CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA E RAPPRESENTATIVITÀ SINDACALE
Articolo
40
Contratti
collettivi nazionali e integrativi.
(Art.
45 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 15 del D.Lgs. n.
470 del 1993 e poi dall'art. 1 del D.Lgs. n. 396 del 1997 e successivamente
modificato dall'art. 43, comma 1 del D.Lgs. n. 80 del 1998)
1.
La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto
di lavoro ed alle relazioni sindacali.
2.
Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni rappresentative ai sensi
dell'articolo 43, comma 4, sono stabiliti i comparti della contrattazione
collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini. I dirigenti
costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente a uno o più comparti.
Resta fermo per l'area contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario quanto
previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni ed integrazioni. Agli accordi che definiscono i
comparti o le aree contrattuali si applicano le procedure di cui all'articolo
41, comma 6. Per le figure professionali che, in posizione di elevata
responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad
albi oppure tecnico scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte
nell'àmbito dei contratti collettivi di comparto.
3.
La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la
durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura
contrattuale e i rapporti tra diversi livelli. Le pubbliche amministrazioni
attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel
rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione
annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva
integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti
collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi
ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più
amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede
decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti
dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli
strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.
Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
4.
Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti
collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e
ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.
Articolo
41
Poteri
di indirizzo nei confronti dell'ARAN.
(Art.
46 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 396 del
1997 e successivamente modificato prima dall'art. 44, comma 3 del D.Lgs. n. 80
del 1998 e poi dall'art.
55
del D.Lgs. n. 300 del 1999; Art. 44, comma 8 del D.Lgs. n. 80 del 1998)
1.
Le pubbliche amministrazioni esercitano il potere di indirizzo nei confronti
dell'ARAN e le altre competenze relative alle procedure di contrattazione
collettiva nazionale attraverso le loro istanze associative o rappresentative,
le quali danno vita a tal fine a comitati di settore. Ciascun comitato di
settore regola autonomamente le proprie modalità di funzionamento e di
deliberazione. In ogni caso, le deliberazioni assunte in materia di indirizzo
all'ARAN o di parere sull'ipotesi di accordo nell'àmbito della procedura di
contrattazione collettiva di cui all'articolo 47, si considerano definitive e
non richiedono ratifica da parte delle istanze associative o rappresentative
delle pubbliche amministrazioni del comparto.
2.
Per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome dello Stato, opera
come comitato di settore il Presidente del Consiglio dei ministri tramite il
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica nonché, per il sistema scolastico, di
concerto con il Ministro della pubblica istruzione.
3.
Per le altre pubbliche amministrazioni, un comitato di settore per ciascun
comparto di contrattazione collettiva viene costituito:
a)
nell'àmbito della Conferenza dei Presidenti delle regioni, per le
amministrazioni regionali e per le amministrazioni del Servizio sanitario
nazionale, e dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI e
dell'Unione delle province d'Italia - UPI e dell'Unioncamere, per gli enti
locali rispettivamente rappresentati;
b)
nell'àmbito della Conferenza dei rettori, per le università;
c)
nell'àmbito delle istanze rappresentative promosse, ai fini del presente
articolo, dai presidenti degli enti, d'intesa con il Presidente del Consiglio
dei ministri tramite il Ministro per la funzione pubblica, rispettivamente per
gli enti pubblici non economici e per gli enti di ricerca.
4.
Un rappresentante del Governo, designato dal Ministro della sanità, partecipa
al comitato dl settore per il comparto di contrattazione collettiva delle
amministrazioni del Servizio sanitaria nazionale.
5.
L'ARAN regola i rapporti con i comitati di settore sulla base di appositi
protocolli.
6.
Per la stipulazione degli accordi che definiscono o modificano i comparti o le
aree di cui all'articolo 40, comma 2, o che regolano istituti comuni a più
comparti o a tutte le pubbliche amministrazioni, le funzioni di indirizzo e le
altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitate in
forma collegiale, tramite un apposito organismo di coordinamento dei comitati
di settore costituito presso l'ARAN, al quale partecipa il Governo, tramite il
Ministro per la funzione pubblica, che lo presiede.
7.
L'ARAN assume, nell'àmbito degli indirizzi deliberati dai comitati di settore,
iniziative per il coordinamento delle parti datoriali, anche da essa non
rappresentate, al fine di favorire, ove possibile, anche con la contestualità
delle procedure del rinnovo dei contratti, soluzioni omogenee in settori
operativi simili o contigui nel campo dell'erogazione dei servizi.
Articolo
42
Diritti
e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro.
(Art.
47 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 396 del
1997)
1.
Nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l'attività sindacale sono tutelate
nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni ed integrazioni. Fino a quando non vengano emanate
norme di carattere generale sulla rappresentatività sindacale che sostituiscano
o modifichino tali disposizioni, le pubbliche amministrazioni, in attuazione
dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 23 ottobre
1992, n. 421, osservano le disposizioni seguenti in materia di
rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini dell'attribuzione dei
diritti e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell'esercizio
della contrattazione collettiva.
2.
In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8,
le organizzazioni sindacali che, in base ai criteri dell'articolo 43, siano
ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, possono
costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 e
seguenti della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed
integrazioni. Ad esse spettano, in proporzione alla rappresentatività, le
garanzie previste dagli articoli 23, 24 e 30 della medesima legge n. 300 del
1970, e le migliori condizioni derivanti dai contratti collettivi.
3.
In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8,
ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2,
viene altresì costituito, con le modalità di cui ai commi seguenti, un
organismo di rappresentanza unitaria del personale mediante elezioni alle quali
è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori.
4.
Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra l'ARAN e le
confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi
dell'articolo 43, sono definite la composizione dell'organismo di
rappresentanza unitaria del personale e le specifiche modalità delle elezioni,
prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo proporzionale e il periodico
rinnovo, con esclusione della prorogabilità. Deve essere garantita la facoltà
di presentare liste, oltre alle organizzazioni che, in base ai criteri
dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei
contratti collettivi, anche ad altre organizzazioni sindacali, purché siano
costituite in associazione con un proprio statuto e purché abbiano aderito agli
accordi o contratti collettivi che disciplinano l'elezione e il funzionamento
dell'organismo. Per la presentazione delle liste, può essere richiesto a tutte
le organizzazioni sindacali promotrici un numero di firme di dipendenti con
diritto al voto non superiore al 3 per cento del totale dei dipendenti nelle
amministrazioni, enti o strutture amministrative fino a duemila dipendenti, e
del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori.
5.
I medesimi accordi o contratti collettivi possono prevedere che, alle
condizioni di cui al comma 8, siano costituite rappresentanze unitarie del
personale comuni a più amministrazioni o enti di modeste dimensioni ubicati nel
medesimo territorio. Essi possono altresì prevedere che siano costituiti
organismi di coordinamento tra le rappresentanze unitarie del personale nelle
amministrazioni e enti con pluralità di sedi o strutture di cui al comma 8.
6.
I componenti della rappresentanza unitaria del personale sono equiparati ai dirigenti
delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n.
300, e successive modificazioni ed integrazioni, e del presente decreto. Gli
accordi o contratti collettivi che regolano l'elezione e il funzionamento
dell'organismo, stabiliscono i criteri e le modalità con cui sono trasferite ai
componenti eletti della rappresentanza unitaria del personale le garanzie
spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni
sindacali di cui al comma 2 che li abbiano sottoscritti o vi aderiscano.
7.
I medesimi accordi possono disciplinare le modalità con le quali la
rappresentanza unitaria del personale esercita in via esclusiva i diritti di
informazione e di partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali aziendali
dall'articolo 9 o da altre disposizioni della legge e della contrattazione
collettiva. Essi possono altresì prevedere che, ai fini dell'esercizio della
contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del personale
sia integrata da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del
contratto collettivo nazionale del comparto.
8.
Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in relazione alle
caratteristiche del comparto, diversi criteri dimensionali, gli organismi di cui
ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere costituiti, alle condizioni
previste dai commi precedenti, in ciascuna amministrazione o ente che occupi
oltre quindici dipendenti. Nel caso di amministrazioni o enti con pluralità di
sedi o strutture periferiche, possono essere costituiti anche presso le sedi o
strutture periferiche che siano considerate livelli decentrati di
contrattazione collettiva dai contratti collettivi nazionali.
9.
Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la costituzione di
rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 della legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, la
rappresentanza dei dirigenti nelle amministrazioni, enti o strutture
amministrative è disciplinata, in coerenza con la natura delle loro funzioni,
agli accordi o contratti collettivi riguardanti la relativa area contrattuale.
10.
Alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo del comparto
sia prevista una disciplina distinta ai sensi dell'articolo 40, comma 2, deve
essere garantita una adeguata presenza negli organismi di rappresentanza
unitaria del personale, anche mediante l'istituzione. tenuto conto della loro
incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici
collegi elettorali.
11.
Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle organizzazioni
sindacali delle minoranze linguistiche, nell'àmbito della provincia di Bolzano
e della regione Valle d'Aosta, si applica quanto previsto dall'articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e dal decreto
legislativo 28 dicembre 1989 n. 430.
Articolo
43
Rappresentatività
sindacale ai fini della contrattazione collettiva.
(Art.
47-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 396 del
1997, modificato dall'art. 44, comma 4 del D.Lgs. n. 80 del 1998; Art. 44 comma
7 del D.Lgs. n. 80 del 1998, come modificato dall'art. 22, comma 4 del D.Lgs n.
387 del 1998)
1.
L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni
sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non
inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato
associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla
percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto
al totale delle deleghe rilasciate nell'àmbito considerato. Il dato elettorale
è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle
rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi
nell'àmbito considerato.
2.
Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area
partecipano altresì le confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali
ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1 siano affiliate.
3.
L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente, sulla base
della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del
comma 1, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo
rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato
associativo e dato elettorale nel comparto o nell'area contrattuale, o almeno
il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo ambito.
4.
L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la stipulazione degli accordi
o contratti collettivi che definiscono o modificano i comparti o le aree o che
regolano istituti comuni a tutte le pubbliche amministrazioni o riguardanti più
comparti, le confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti o due
aree contrattuali, siano affiliate organizzazioni sindacali rappresentative ai
sensi del comma 1.
5.
I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono
disciplinati, in conformità all'articolo 40, comma 3, dai contratti collettivi
nazionali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, comma 7, per gli
organismi di rappresentanza unitaria del personale.
6.
Agli effetti dell'accordo tra l'ARAN e le confederazioni sindacali
rappresentative, previsto dall'articolo 50, comma 1, e dei contratti collettivi
che regolano la materia, le confederazioni e le organizzazioni sindacali
ammesse alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei commi precedenti,
hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota
proporzionale alla loro rappresentatività ai sensi del comma 1, tenendo conto
anche della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture
organizzative nel comparto o nell'area.
7.
La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è assicurata dall'ARAN. I dati
relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione nell'anno
considerato sono rilevati e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno
successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante
dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la
riservatezza delle informazioni. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo
di indicare il funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione
dei dati. Per il controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta dei
dati relativi alle deleghe l'ARAN si avvale, sulla base di apposite
convenzioni, della collaborazione del Dipartimento della funzione pubblica, del
Ministero del lavoro, delle istanze rappresentative o associative delle
pubbliche amministrazioni.
8.
Per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione
dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie è istituito presso
l'ARAN un comitato paritetico, che può essere articolato per comparti, al quale
partecipano le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva
nazionale.
9.
Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle deleghe. Può
deliberare che non siano prese in considerazione, ai fini della misurazione del
dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che
richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore di più della metà
rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del
comparto o dell'area.
10.
Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e
delle deleghe. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando la contestazione
sia avanzata da un soggetto sindacale non rappresentato nel comitato, la
deliberazione è adottata su conforme parere del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro - CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla
richiesta. La richiesta di parere è trasmessa dal comitato al Ministro per la
funzione pubblica, che provvede a presentarla al CNEL entro cinque giorni dalla
ricezione.
11.
Ai fini delle deliberazioni, l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentate
nel comitato votano separatamente e il voto delle seconde è espresso dalla
maggioranza dei rappresentanti presenti.
12.
A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate forme di
informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della legislazione sulla
riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
successive disposizioni correttive ed integrative.
13.
Ai sindacati delle minoranze linguistiche della Provincia di Bolzano e delle
regioni Valle D'Aosta e Friuli Venezia-Giulia, riconosciuti rappresentativi
agli effetti di speciali disposizioni di legge regionale e provinciale o di
attuazione degli Statuti, spettano, eventualmente anche con forme di
rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri e prerogative, previsti
per le organizzazioni sindacali considerate rappresentative in base al presente
decreto. Per le organizzazioni sindacali che organizzano anche lavoratori delle
minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e della regione della Val
d'Aosta, i criteri per la determinazione della rappresentatività si riferiscono
esclusivamente ai rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi impiegati.
Articolo
44
Nuove
forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro.
(Art.
48 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 16 del D.Lgs n. 470 del
1993)
1.
In attuazione dell'articolo 2, comma 1 lettera a), della legge 23 ottobre 1992,
n. 421, la contrattazione collettiva nazionale definisce nuove forme di
partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione
del lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2. Sono
abrogate le norme che prevedono ogni forma di rappresentanza, anche elettiva,
del personale nei consigli di amministrazione delle predette amministrazioni
pubbliche, nonché nelle commissioni di concorso. La contrattazione collettiva
nazionale indicherà forme e procedure di partecipazione che sostituiranno
commissioni del personale e organismi di gestione, comunque denominati.
Articolo
45
Trattamento
economico.
(Art.
49 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 23 del D.Lgs. n. 546
del 1993)
1.
Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti
collettivi.
2.
Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui
all'articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque
trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti
collettivi.
3.
I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione,
trattamenti economici accessori collegati:
a)
alla produttività individuale;
b)
alla produttività collettiva tenendo conto dell'apporto di ciascun dipendente;
c)
all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate obiettivamente
ovvero pericolose o dannose per la salute. Compete ai dirigenti la valutazione
dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente, nell'àmbito di criteri
obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva.
4.
I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici
accessori.
5.
Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non
diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano
all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le
istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al
periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché dalle altre pertinenti normative di settore del Ministero
degli affari esteri.
Articolo
46
Agenzia
per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.
(Art.
50, commi da 1 a 12 e 16 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima
dall'art. 17 del D.Lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 2 del D.Lgs. n. 396 del
1997)
1.
Le pubbliche amministrazioni sono legalmente rappresentate dall'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN, agli effetti
della contrattazione collettiva nazionale. L'ARAN esercita a livello nazionale,
in base agli indirizzi ricevuti ai sensi degli articoli 41 e 47, ogni attività
relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e
alla assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'uniforme
applicazione dei contratti collettivi. Sottopone alla valutazione della
commissione di garanzia dell'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, e
successive modificazioni e integrazioni, gli accordi nazionali sulle
prestazioni indispensabili ai sensi dell'articolo 2 della legge citata.
2.
Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dell'assistenza dell'ARAN ai
fini della contrattazione integrativa. Sulla base di apposite intese,
l'assistenza può essere assicurata anche collettivamente ad amministrazioni
dello stesso tipo o ubicate nello stesso ambito territoriale. Su richiesta dei
comitati di settore, in relazione all'articolazione della contrattazione
collettiva integrativa nel comparto ed alle specifiche esigenze delle pubbliche
amministrazioni interessate, possono essere costituite, anche per periodi
determinati, delegazioni dell'ARAN su base regionale o pluriregionale.
3.
L'ARAN cura le attività di studio, monitoraggio e documentazione necessario
all'esercizio della contrattazione collettiva. Predispone a cadenza
trimestrale, ed invia al Governo, ai comitati di settore e alle commissioni
parlamentari competenti, un rapporto sull'evoluzione delle retribuzioni di
fatto dei pubblici dipendenti. A tal fine l'ARAN si avvale della collaborazione
dell'ISTAT per l'acquisizione di informazioni statistiche e per la formulazione
di modelli statistici di rilevazione, ed ha accesso ai dati raccolti dal
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in sede di
predisposizione del bilancio dello Stato, del conto annuale del personale e del
monitoraggio dei flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti il costo
del lavoro pubblico.
4.
Per il monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali e
sulla contrattazione collettiva integrativa, viene istituito presso l'ARAN un
apposito osservatorio a composizione paritetica. I suoi componenti sono
designati dall'ARAN, dai comitati di settore e dalle organizzazioni sindacali
firmatarie dei contratti collettivi nazionali.
5.
Le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, entro cinque
giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale e la indicazione delle
modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali
e pluriennali di bilancio.
6.
Il comitato direttivo dell'ARAN è costituito da cinque componenti ed è nominato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, designa tre dei componenti, tra i quali, sentita la Conferenza
unificata Stato-regioni e Stato-città, il presidente. Degli altri componenti,
uno è designato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e l'altro
dall'ANCI e dall'UPI.
7.
I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di
relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica
amministrazione, ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto legislativo 29 luglio
1999, n. 303. Il comitato dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono
essere riconfermati. Il comitato delibera a maggioranza dei componenti. Non
possono far parte del comitato persone che rivestano incarichi pubblici
elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che
ricoprano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le
predette organizzazioni.
8.
Per la sua attività, l'ARAN si avvale:
a)
delle risorse derivanti da contributi posti a carico delle singole
amministrazioni dei vari comparti, corrisposti in misura fissa per dipendente
in servizio. La misura annua del contributo individuale è concordata tra l'ARAN
e l'organismo di coordinamento di cui all'articolo 41, comma 6, ed è riferita a
ciascun biennio contrattuale;
b)
di quote per l'assistenza alla contrattazione integrativa e per le altre
prestazioni eventualmente richieste, poste a carico dei soggetti che se ne
avvalgano.
9.
La riscossione dei contributi di cui al comma 8 è effettuata:
a)
per le amministrazioni dello Stato direttamente attraverso la previsione di
spesa complessiva da iscrivere nell'apposito capitolo dello stato di previsione
di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri;
b)
per le amministrazioni diverse dallo Stato, mediante un sistema di
trasferimenti da definirsi tramite decreti del Ministro per la funzione
pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti,
nonché, per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa
dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città.
10.
L'ARAN ha personalità giuridica di diritto pubblico. Ha autonomia organizzativa
e contabile nei limiti del proprio bilancio. Affluiscono direttamente al
bilancio dell'ARAN i contributi di cui al comma 8. L'ARAN definisce con propri
regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e
la gestione finanziaria. I regolamenti sono soggetti al controllo del
Dipartimento della funzione pubblica da esercitarsi entro quindici giorni dal
ricevimento degli stessi. La gestione finanziaria è soggetta al controllo
consuntivo della Corte dei conti.
11.
Il ruolo del personale dipendente dell'ARAN è costituito da cinquanta unità,
ripartite tra il personale dei livelli e delle qualifiche dirigenziali in base
ai regolamenti di cui al comma 10. Alla copertura dei relativi posti si
provvede nell'àmbito delle disponibilità di bilancio tramite concorsi pubblici,
ovvero mediante assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato,
regolati dalle norme di diritto privato.
12.
L'ARAN può altresì avvalersi di un contingente di venticinque unità di
personale anche di qualifica dirigenziale proveniente dalle pubbliche
amministrazioni rappresentate, in posizione di comando o collocati fuori ruolo.
I dipendenti comandati o collocati fuori ruolo conservano lo stato giuridico ed
il trattamento economico delle amministrazioni di provenienza. Ad essi sono
attribuite dall'ARAN, secondo le disposizioni contrattuali vigenti, le voci
retributive accessorie, ivi compresa la produttività per il personale non
dirigente e per i dirigenti la retribuzione di posizione e di risultato. Il
collocamento in posizione di comando o di fuori ruolo è disposto secondo le
disposizioni vigenti nonché ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127. L'ARAN può utilizzare, sulla base di apposite intese,
anche personale direttamente messo a disposizione dalle amministrazioni e dagli
enti rappresentati, con oneri a carico di questi. Nei limiti di bilancio, l'ARAN
può avvalersi di esperti e collaboratori esterni con modalità di rapporto
stabilite con i regolamenti adottati ai sensi del comma 10.
13.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome possono avvalersi, per la
contrattazione collettiva di loro competenza, di agenzie tecniche istituite con
legge regionale o provinciale ovvero dell'assistenza dell'ARAN ai sensi del
comma 2.
Articolo
47
Procedimento
di contrattazione collettiva.
(Art.
51 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 18 del D.Lgs. n.
470 del 1993 e poi dall'art. 4 del D.Lgs. n. 396 del 1997 e successivamente
modificato dall'art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 387 del 1998; Art. 44, comma 6
del D.Lgs. n. 80 del 1998)
1.
Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono deliberati dai
comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale e negli altri casi in
cui è richiesta una attività negoziale dell'ARAN. Gli atti di indirizzo delle
amministrazioni diverse dallo Stato sono sottoposti al Governo che, non oltre
dieci giorni, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti
riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria
nazionale.
2.
L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo
svolgimento delle trattative.
3.
Raggiunta l'ipotesi di accordo, l'ARAN acquisisce il parere favorevole del
comitato di settore sul testo contrattuale e sugli, oneri finanziari diretti e
indiretti che ne conseguono a carico dei bilanci delle amministrazioni
interessate. Il comitato di settore esprime, con gli effetti di cui
all'articolo 41, comma 1, il proprio parere entro cinque giorni dalla
comunicazione dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma
2, il parere è espresso dal Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il
Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri.
4.
Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, il giorno successivo
l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti
ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di
programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. La Corte dei conti
certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con
gli strumenti di programmazione e di bilancio, e può acquisire a tal fine
elementi istruttori e valutazioni da tre esperti designati dal Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica. La designazione degli esperti, per la
certificazione dei contratti collettivi delle amministrazioni delle regioni e
degli enti locali, avviene previa intesa con la Conferenza Stato-regioni e con
la Conferenza Stato-città. Gli esperti sono nominati prima che l'ipotesi di
accordo sia trasmessa alla Corte dei conti.
5.
La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della
quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si
intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione viene comunicato
dalla Corte all'ARAN, al comitato di settore e al Governo. Se la certificazione
è positiva, il Presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto
collettivo.
6.
Se la certificazione della Corte dei conti non è positiva, l'ARAN, sentito il
comitato di settore o il Presidente del Consiglio dei ministri, assume le
iniziative necessarie per adeguare la quantificazione dei costi contrattuali ai
fini della certificazione, ovvero, qualora non lo ritenga possibile, convoca le
organizzazioni sindacali ai fini della riapertura delle trattative. Le
iniziative assunte dall'ARAN in seguito alla valutazione espressa dalla Corte
dei conti sono comunicate, in ogni caso, al Governo ed alla Corte dei conti, la
quale riferisce al Parlamento sulla definitiva quantificazione dei costi
contrattuali, sulla loro copertura finanziaria e sulla loro compatibilità con
gli strumenti di programmazione e di bilancio.
7.
In ogni caso, la procedura di certificazione deve concludersi entro quaranta
giorni dall'ipotesi di accordo, decorsi i quali il Presidente dell'ARAN ha
mandato di sottoscrivere definitivamente il contratto collettivo, salvo che non
si renda necessaria la riapertura delle trattative ai sensi del comma
precedente.
8.
I contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 40, commi 2 e 3,
sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Articolo
48
Disponibilità
destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e
verifica.
(Art.
52 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 19 del D.Lgs. n.
470 del 1993 e poi dall'art. 5 del D.Lgs. n. 396 del 1997 e successivamente
modificato dall'art. 14, commi da 2 a 4 del D.Lgs. n. 387 del 1998)
1.
Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di
programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto
1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, l'onere derivante dalla
contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con
apposita norma da inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.
Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni
dello Stato di cui all'articolo 40, comma 3.
2.
Per le altre pubbliche amministrazioni gli oneri derivanti dalla contrattazione
collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci in
coerenza con i medesimi parametri di cui al comma 1.
3.
I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la
quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura complessiva
per l'intero periodo di validità contrattuale, prevedendo con apposite clausole
la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto ovvero di
sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai
limiti di spesa.
4.
La spesa posta a carico del bilancio dello Stato è iscritta in apposito fondo dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica in ragione dell'ammontare complessivo. In esito alla
sottoscrizione dei singoli contratti di comparto, il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri
decreti, le somme destinate a ciascun comparto mediante assegnazione diretta a
favore dei competenti capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione per il
personale dell'amministrazione statale, ovvero mediante trasferimento ai
bilanci delle amministrazioni autonome e degli enti in favore dei quali sia
previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri. Per
le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato e per gli altri
enti cui si applica il presente decreto, l'autorizzazione di spesa relativa al
rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme con cui vengono
approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura.
5.
Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 4 devono trovare
specifica allocazione nelle entrate dei bilanci delle amministrazioni ed enti
beneficiari, per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei medesimi
bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata che in uscita non possono
essere incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa.
6.
Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva
integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'articolo 40, comma 3, è
effettuato dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non
sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno ai
sensi del D.Lgs 30 luglio 1999, n. 286.
7.
Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V del presente decreto, la
Corte dei conti, anche nelle sue articolazioni regionali di controllo, verifica
periodicamente gli andamenti della spesa per il personale delle pubbliche
amministrazioni, utilizzando, per ciascun comparto, insiemi significativi di
amministrazioni. A tal fine, la Corte dei conti può avvalersi, oltre che dei
servizi di controllo interno o nuclei di valutazione, di esperti designati a
sua richiesta da amministrazioni ed enti pubblici.
Articolo
49
Interpretazione
autentica dei contratti collettivi.
(Art.
53 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 24 del D.Lgs n. 546 del
1993 e successivamente modificato dall'art. 43, comma 1 del D.Lgs n. 80 del
1998)
1.
Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le
parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il
significato della clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato con le
procedure di cui all'articolo 47, sostituisce la clausola in questione sin
dall'inizio della vigenza del contratto.
Articolo
50
Aspettative
e permessi sindacali.
(Art.
54, commi da 1 a 3 e 5 del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificati prima
dall'art. 20 del D.Lgs n. 470 del 1993 poi dall'art. 2 del decreto legge n. 254
del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 365 del 1996, e, infine,
dall'art. 44, comma 5 del D.Lgs n. 80 del 1998)
1.
Al fine del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle
aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, la contrattazione
collettiva ne determina i limiti massimi in un apposito accordo, tra l'ARAN e
le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43.
2.
La gestione dell'accordo di cui al comma 1, ivi comprese le modalità di
utilizzo e distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali tra le
confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base della
loro rappresentatività e con riferimento a ciascun comparto e area separata di
contrattazione, è demandata alla contrattazione collettiva, garantendo a
decorrere dal 1° agosto 1996 in ogni caso l'applicazione della legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la provincia
autonoma di Bolzano si terrà conto di quanto previsto dall'articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58.
3.
Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - il numero
complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali.
4.
Oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni sono
tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del
personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire
una funzione pubblica elettiva, ovvero per motivi sindacali. I dati
riepilogativi dei predetti elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione
annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29
marzo 1983, n. 93.
TITOLO
IV
RAPPORTO
DI LAVORO
Articolo
51
Disciplina
del rapporto di lavoro.
(Art. 55 del D.Lgs n. 29 del 1993)
1.
Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche è
disciplinato secondo le disposizioni degli articoli 2, commi 2 e 3, e 3, comma
1.
2.
La legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, si
applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero. dei
dipendenti.
Articolo
52
Disciplina
delle mansioni.
(Art.
56 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 25 del D.Lgs n. 80 del
1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del D.Lgs n. 387 del 1998)
1.
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato
assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'àmbito della
classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a
quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente
acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o
selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica
di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o
dell'assegnazione di incarichi di direzione.
2.
Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a
mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
a)
nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili
fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei
posti vacanti come previsto al comma 4;
b)
nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla
conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata
dell'assenza.
3.
Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo,
soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo,
quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4.
Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il
lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore.
Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei
posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta
giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni,
devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5.
Al fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore
a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta
la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente
che disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggiore onere
conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
6.
Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazioni della
nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti
collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti
collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4.
Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto
alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti
automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore.
Articolo
53
Incompatibilità,
cumulo di impieghi e incarichi.
(Art.
58 del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato prima dall'art. 2 del decreto
legge n. 358 del 1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art. 1
del decreto legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n.
437 del 1995, e, infine, dall'art. 26 del D.Lgs n. 80 del 1998 nonché dall'art.
16 del D.Lgs n. 387 del 1998)
1.
Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità
dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché, per i rapporti di
lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dagli articoli 57 e seguenti
della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di
cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23
dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa
disciplina.
2.
Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non
compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti
o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente
autorizzati.
3.
Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati
gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari,
amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello
Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.
4.
Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati,
l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente
previsti dalla legge o da altre fonti normative.
5.
In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché
l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione
pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone
fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai
rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che
tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di
incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento
della pubblica amministrazione.
6.
I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di
cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a
tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento
di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle
altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni
speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi
retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche
occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è
previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi
derivanti:
a)
dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b)
dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere
dell'ingegno e di invenzioni industriali;
c)
dalla partecipazione a convegni e seminari;
d)
da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese
documentate;
e)
da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di
aspettativa, di comando o fuori ruolo;
f)
da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le
stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.
7.
I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano
stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.
Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i
regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio
dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di
inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la
responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni
eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto,
del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di
appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di
produttività o di fondi equivalenti.
8.
Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a
dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi
sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa
autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il
funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di
diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove
gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito
all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di
produttività o di fondi equivalenti.
9.
Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire
incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di
inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto
legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni.
All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il
Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni
ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero
delle finanze.
10.
L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta
all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o
privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal
dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi
sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della
richiesta stessa.
Per
il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche
diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa
tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per
l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se
l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si
pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte
dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere,
l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni
pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente
negata.
11.
Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano
compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti
a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi
dei compensi erogati nell'anno precedente.
12.
Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che
conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono
tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al
Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o
autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione
dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco è
accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in
applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le
ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti
cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei
medesimi ai princìpi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure
che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Nello stesso termine
e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non
hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se
comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato
incarichi.
13.
Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni di appartenenza
sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via
telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti
e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi
all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto
comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
14.
Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1,
commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a
comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su
supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti
dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri
d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei
collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di
consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei
compensi corrisposti.
15.
Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non
possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di
cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella
sanzione di cui allo stesso comma 9.
16.
Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno,
riferisce al Parlamento sui dati raccolti e formula proposte per il
contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei
criteri di attribuzione degli incarichi stessi.
Articolo
54
Codice
di comportamento.
(Art.
58-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 546 del
1993 e successivamente sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. n. 80 del 1998)
1.
Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni sindacali
rappresentative ai sensi dell'articolo 43, definisce un codice di comportamento
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione alle
necessarie misure organizzative da adottare al fine di assicurare la qualità
dei servizi che le stesse amministrazioni rendono ai cittadini.
2.
Il codice è pubblicato nella Gazzetta ufficiale e consegnato al dipendente
all'atto dell'assunzione.
3.
Le pubbliche amministrazioni formulano all'ARAN indirizzi, ai sensi
dell'articolo 41, comma 1 e dell'articolo 70, comma 4, affinché il codice venga
recepito nei contratti, in allegato, e perché i suoi princìpi vengano
coordinati con le previsioni contrattuali in materia di responsabilità
disciplinare.
4.
Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle
associazioni di categoria adottano un codice etico che viene sottoposto all'adesione
degli appartenenti alla magistratura interessata. In caso di inerzia il codice
è adottato dall'organo di autogoverno.
5.
L'organo di vertice di ciascuna pubblica amministrazione verifica, sentite le
organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43 e le
associazioni di utenti e consumatori, l'applicabilità del codice di cui al
comma 1, anche per apportare eventuali integrazioni e specificazioni al fine
della pubblicazione e dell'adozione di uno specifico codice di comportamento per
ogni singola amministrazione.
6.
Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti
responsabili di ciascuna struttura.
7.
Le pubbliche amministrazioni organizzano attività di formazione del personale
per la conoscenza e la corretta applicazione dei codici di cui al presente
articolo.
Articolo
55
Sanzioni
disciplinari e responsabilità.
(Art.
59 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. n. 546
del 1993 e successivamente modificato dall'art. 2 del decreto legge n. 361 del
1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, nonché
dall'art. 27, comma 2 e dall'art. 45, comma 16 del D.Lgs. n. 80 del 1998)
1.
Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, resta ferma la disciplina
attualmente vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale
e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
2.
Ai dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, si applicano l'articolo 2106 del
codice civile e l'articolo 7, commi primo, quinto e ottavo, della legge 20
maggio 1970, n. 300.
3.
Salvo quanto previsto dagli articoli 21 e 53, comma 1, e ferma restando la
definizione dei doveri del dipendente ad opera dei codici di comportamento di
cui all'articolo 54, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è
definita dai contratti collettivi.
4.
Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio
competente per i procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione del
capo della struttura in cui il dipendente lavora, contesta l'addebito al
dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare e applica la
sanzione. Quando le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura,
il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente.
5.
Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve
essere adottato previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito al
dipendente, che viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un
procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui
aderisce o conferisce mandato. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla
convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi
quindici giorni.
6.
Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile può essere ridotta, ma
in tal caso non è più suscettibile di impugnazione.
7.
Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di conciliazione, entro
venti giorni dall'applicazione della sanzione, il dipendente, anche per mezzo
di un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce
mandato, può impugnarla dinanzi al collegio arbitrale di disciplina
dell'amministrazione in cui lavora. Il collegio emette la sua decisione entro
novanta giorni dall'impugnazione e l'amministrazione vi si conforma. Durante
tale periodo la sanzione resta sospesa.
8.
Il collegio arbitrale si compone di due rappresentanti dell'amministrazione e
di due rappresentanti dei dipendenti ed è presieduto da un esterno
all'amministrazione, di provata esperienza e indipendenza. Ciascuna
amministrazione, secondo il proprio ordinamento, stabilisce, sentite le
organizzazioni sindacali, le modalità per la periodica designazione di dieci
rappresentanti dell'amministrazione e dieci rappresentanti dei dipendenti, che,
di comune accordo, indicano cinque presidenti. In mancanza di accordo,
l'amministrazione richiede la nomina dei presidenti al presidente del tribunale
del luogo in cui siede il collegio. Il collegio opera con criteri oggettivi di
rotazione dei membri e di assegnazione dei procedimenti disciplinari che ne
garantiscono l'imparzialità.
9.
Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire un unico collegio
arbitrale mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di
funzionamento nel rispetto dei princìpi di cui ai precedenti commi.
10.
Fino al riordinamento degli organi collegiali della scuola nei confronti del
personale ispettivo tecnico, direttivo, docente ed educativo delle scuole di
ogni ordine e grado e delle istituzioni educative statali si applicano le norme
di cui agli articoli da 502 a 507 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297.
Articolo
56
Impugnazione
delle sanzioni disciplinari.
(Art.
59-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 80 del
1998)
1.
Se i contratti collettivi nazionali non hanno istituito apposite procedure di
conciliazione e arbitrato, le sanzioni disciplinari possono essere impugnate
dal lavoratore davanti al collegio di conciliazione di cui all'articolo 66, con
le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 7, commi sesto e settimo,
della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Articolo
57
Pari
opportunità.
(Art.
61 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 29 del D.Lgs. n. 546
del 1993, successivamente modificato prima dall'art. 43, comma 8 del D.Lgs. n.
80 del 1998 e poi dall'art. 17 del D.Lgs. n. 387 del 1998)
1.
Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini
e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:
a)
riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti
di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui
all'articolo 35, comma 3, lettera e);
b)
adottano propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità fra uomini e
donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
c)
garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione
e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza
nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi, adottando modalità
organizzative atte a favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione
fra vita professionale e vita familiare;
d)
possono finanziare programmi di azioni positive e l'attività dei Comitati pari
opportunità nell'àmbito delle proprie disponibilità di bilancio.
2.
Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalità di cui all'articolo 9,
adottano tutte le misure per attuare le direttive della Unione europea in
materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
TITOLO
V
CONTROLLO
DELLA SPESA
Articolo
58
Finalità.
(Art.
63 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 30 del D.Lgs. n. 546
del 1993)
1.
Al fine di realizzare il più efficace controllo dei bilanci, anche articolati
per funzioni e per programmi, e la rilevazione dei costi, con particolare
riferimento al costo del lavoro, il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica, provvede alla acquisizione delle
informazioni sui flussi finanziari relativi a tutte le amministrazioni
pubbliche.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, tutte le amministrazioni pubbliche impiegano
strumenti di rilevazione e sistemi informatici e statistici definiti o valutati
dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni ed
integrazioni, sulla base delle indicazioni definite dal Ministero del tesoro,
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica.
3.
Per l'immediata attivazione del sistema di controllo della spesa del personale
di cui al comma 1, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, avvia un processo di integrazione dei sistemi informativi
delle amministrazioni pubbliche che rilevano i trattamenti economici e le spese
del personale, facilitando la razionalizzazione delle modalità di pagamento
delle retribuzioni. Le informazioni acquisite dal sistema informativo del
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato sono disponibili per tutte
le amministrazioni e gli enti interessati.
Articolo
59
Rilevazione
dei costi.
(Art.
64 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 31 del D.Lgs. n. 546
del 1993)
1.
Le amministrazioni pubbliche individuano i singoli programmi di attività e
trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica tutti gli elementi necessari alla rilevazione ed al controllo dei
costi.
2.
Ferme restando le attuali procedure di evidenziazione della spesa ed i relativi
sistemi di controllo, il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica al fine di rappresentare i profili economici della
spesa, previe intese con la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, definisce procedure interne e tecniche di
rilevazione e provvede, in coerenza con le funzioni di spesa riconducibili alle
unità amministrative cui compete la gestione dei programmi, ad un'articolazione
dei bilanci pubblici a carattere sperimentale.
3.
Per la omogeneizzazione delle procedure presso i soggetti pubblici diversi
dalle amministrazioni sottoposte alla vigilanza ministeriale, la Presidenza del
Consiglio dei ministri adotta apposito atto di indirizzo e coordinamento.
Articolo
60
Controllo
del costo del lavoro.
(Art.
65 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 32 del D.Lgs. n. 546
del 1993)
1.
Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, definisce un modello di rilevazione della consistenza del
personale, in servizio e in quiescenza, e delle relative spese, ivi compresi
gli oneri previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per
la loro evidenziazione a preventivo e a consuntivo, mediante allegati ai
bilanci. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
elabora, altresì, un conto annuale che evidenzi anche il rapporto tra
contribuzioni e prestazioni previdenziali relative al personale delle
amministrazioni statali.
2.
Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio di ogni anno,
alla Corte dei conti, per il tramite del Dipartimento della ragioneria generale
dello Stato ed inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, il conto annuale delle spese sostenute
per il personale, rilevate secondo il modello di cui al comma 1. Il conto è
accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche espongono i
risultati della gestione del personale, con riferimento agli obiettivi che, per
ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli
atti di programmazione. La mancata presentazione del conto e della relativa
relazione determina, per l'anno successivo a quello cui il conto si riferisce,
l'applicazione delle misure di cui all'articolo 30, comma 11, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.
3.
Gli enti pubblici economici e le aziende che producono servizi di pubblica
utilità nonché gli enti e le aziende di cui all'articolo 70, comma 4, sono
tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità
alle procedure definite dal Ministero del tesoro, d'intesa con il predetto
Dipartimento della funzione pubblica.
4.
La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento sulla gestione delle
risorse finanziarie destinate al personale del settore pubblico, avvalendosi di
tutti i dati e delle informazioni disponibili presso le amministrazioni
pubbliche. Con apposite relazioni in corso d'anno, anche a richiesta del
Parlamento, la Corte riferisce altresì in ordine a specifiche materie, settori
ed interventi.
5.
Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche
su espressa richiesta del Ministro per la funzione pubblica, dispone visite
ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con altri analoghi servizi,
per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare riferimento agli
oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte
dei conti le irregolarità riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite presso
le amministrazioni pubbliche, nonché presso gli enti e le aziende di cui al
comma 3. Ai fini dello svolgimento integrato delle verifiche ispettive, i
servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato esercitano presso le predette amministrazioni, enti e aziende sia le
funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 e all'articolo 2, comma 1, lettera b) del
decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sia i compiti
di cui all'articolo 27, comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93.
6.
Allo svolgimento delle verifiche ispettive integrate di cui al comma 5 può
partecipare l'ispettorato operante presso il Dipartimento della funzione
pubblica. L'ispettorato stesso si avvale di cinque ispettori di finanza, in
posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, cinque funzionari, particolarmente esperti in
materia, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero dell'interno e di
altro personale comunque in servizio presso il Dipartimento della funzione
pubblica. L'ispettorato svolge compiti ispettivi vigilando sulla razionale
organizzazione delle pubbliche amministrazioni, l'ottimale utilizzazione delle
risorse umane, la conformità dell'azione amministrativa ai princìpi di
imparzialità e buon andamento e l'osservanza delle disposizioni vigenti sul
controllo dei costi, dei rendimenti e dei risultati e sulla verifica dei
carichi di lavoro.
Articolo
61
Interventi
correttivi del costo del personale.
(Art. 66 del D.Lgs. n. 29 del 1993)
1.
Fermo restando il disposto dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, e salvi i casi di cui
ai commi successivi, qualora si verifichino o siano prevedibili, per qualunque
causa, scostamenti rispetto agli stanziamenti previsti per le spese destinate
al personale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, informato dall'amministrazione competente, ne riferisce al
Parlamento, proponendo l'adozione di misure correttive idonee a ripristinare
l'equilibrio del bilancio. La relazione è trasmessa altresì al nucleo di
valutazione della spesa relativa al pubblico impiego istituito presso il CNEL.
2.
Le pubbliche amministrazioni che vengono, in qualunque modo, a conoscenza di
decisioni giurisdizionali che comportino oneri a carico del bilancio, ne danno
immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica. Ove tali decisioni producano nuovi o maggiori
oneri rispetto alle spese autorizzate, il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica presenta, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione delle sentenze della Corte costituzionale o dalla conoscenza
delle decisioni esecutive di altre autorità giurisdizionali, una relazione al
Parlamento, impegnando Governo e Parlamento a definire con procedura d'urgenza
una nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa
globale.
3.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede,
con la stessa procedura di cui al comma 2, a seguito di richieste pervenute
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica per la estensione generalizzata di decisioni giurisdizionali divenute
esecutive, atte a produrre gli effetti indicati nel medesimo comma 2 sulla
entità della spesa autorizzata.
Articolo
62
Commissario
del Governo.
(Art. 67 del D.Lgs. n. 29 del 1993)
1.
Il Commissario del Governo, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300,
rappresenta lo Stato nel territorio regionale. Egli è responsabile, nei
confronti del Governo, del flusso di informazioni degli enti pubblici operanti
nel territorio, in particolare di quelli attivati attraverso gli allegati ai
bilanci e il conto annuale di cui all'articolo 60, comma 1. Ogni comunicazione
del Governo alla regione avviene tramite il Commissario del Governo.
TITOLO
VI
GIURISDIZIONE
Articolo
63
Controversie
relative ai rapporti di lavoro.
(Art.
68 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 33 del D.Lgs. n.
546 del 1993, e poi dall'art. 29 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 18 del D.Lgs. n. 387 del 1998)
1.
Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le
controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative
ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti
l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi
dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità
di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in
questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti
ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi.
L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo
rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo.
2.
Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i
provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla
natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto
all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione è avvenuta in violazione di
norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente
costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro.
3.
Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le
controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche
amministrazioni ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni ed integrazioni, e le controversie, promosse da
organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative
alle procedure di contrattazione collettiva di cui all'articolo 40 e seguenti
del presente decreto.
4.
Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie
in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le
controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese
quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.
5.
Nelle controversie di cui ai commi 1 e 3 e nel caso di cui all'articolo 64,
comma 3, il ricorso per cassazione può essere proposto anche per violazione o
falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui
all'articolo 40.
Articolo
64
Accertamento
pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti
collettivi.
(Art.
68-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 30 del D.Lgs. n. 80 del
1998 e successivamente modificato dall'art. 19, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 387
del 1998)
1.
Quando per la definizione di una controversia individuale di cui all'articolo
63, è necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente
l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di un contratto o
accordo collettivo nazionale, sottoscritto dall'ARAN ai sensi dell'articolo 40
e seguenti, il giudice, con ordinanza non impugnabile, nella quale indica la
questione da risolvere, fissa una nuova udienza di discussione non prima di
centoventi giorni e dispone la comunicazione, a cura della cancelleria,
dell'ordinanza, del ricorso introduttivo e della memoria difensiva all'ARAN.
2.
Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l'ARAN convoca le
organizzazioni sindacali firmatarie per verificare la possibilità di un accordo
sull'interpretazione autentica del contratto o accordo collettivo, ovvero sulla
modifica della clausola controversa. All'accordo sull'interpretazione autentica
o sulla modifica della clausola si applicano le disposizioni dell'articolo 49.
Il testo dell'accordo è trasmesso, a cura dell'ARAN, alla cancelleria del
giudice procedente, la quale provvede a darne avviso alle parti almeno dieci
giorni prima dell'udienza. Decorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al
comma 1, in mancanza di accordo, la procedura si intende conclusa.
3.
Se non interviene l'accordo sull'interpretazione autentica o sulla modifica
della clausola controversa, il giudice decide con sentenza sulla sola questione
di cui al comma 1, impartendo distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione
o, comunque, per la prosecuzione della causa. La sentenza è impugnabile
soltanto con ricorso immediato per Cassazione, proposto nel termine di sessanta
giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza. Il deposito
nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa di una copia del
ricorso per cassazione, dopo la notificazione alle altre parti, determina la
sospensione del processo.
4.
La Corte di cassazione, quando accoglie il ricorso a norma dell'articolo 383
del codice di procedura civile, rinvia la causa allo stesso giudice che ha
pronunciato la sentenza cassata. La riassunzione della causa può essere fatta
da ciascuna delle parti entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla
comunicazione della sentenza di cassazione. In caso di estinzione del processo,
per qualsiasi causa, la sentenza della Corte di cassazione conserva i suoi
effetti.
5.
L'ARAN e le organizzazioni sindacali firmatarie possono intervenire nel
processo anche oltre il termine previsto dall'articolo 419 del codice di
procedura civile e sono legittimate, a seguito dell'intervento alla proposizione
dei mezzi di impugnazione delle sentenze che decidono una questione di cui al
comma 1. Possono, anche se non intervenute, presentare memorie nel giudizio di
merito ed in quello per cassazione. Della presentazione di memorie è dato
avviso alle parti, a cura della cancelleria.
6.
In pendenza del giudizio davanti alla Corte di cassazione, possono essere
sospesi i processi la cui definizione dipende dalla risoluzione della medesima
questione sulla quale la Corte è chiamata a pronunciarsi. Intervenuta la
decisione della Corte di cassazione, il giudice fissa, anche d'ufficio,
l'udienza per la prosecuzione del processo.
7.
Quando per la definizione di altri processi è necessario risolvere una
questione di cui al comma 1 sulla quale è già intervenuta una pronuncia della
Corte di cassazione e il giudice non ritiene di uniformarsi alla pronuncia
della Corte, si applica il disposto del comma 3.
8.
La Corte di cassazione, nelle controversie di cui è investita ai sensi del
comma 3, può condannare la parte soccombente, a norma dell'articolo 96 del
codice di procedura civile, anche in assenza di istanza di parte.
Articolo
65
Tentativo
obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali.
(Art.
69 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 34 del D.Lgs. n.
546 del 1993 e poi dall'art. 31 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente
modificato prima dall'art. 19, commi da 3 a 6 del D.Lgs. n. 387 del 1998 e poi
dall'art. 45, comma 22 della legge n. 448 del 1998)
1.
Per le controversie individuali di cui all'articolo 63, il tentativo
obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura
civile si svolge con le procedure previste dai contratti collettivi, ovvero
davanti al collegio di conciliazione di cui all'articolo 66, secondo le
disposizioni dettate dal presente decreto.
2.
La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni dalla
promozione del tentativo di conciliazione.
3.
Il giudice che rileva che non è stato promosso il tentativo di conciliazione
secondo le disposizioni di cui all'articolo 66, commi 2 e 3, o che la domanda
giudiziale è stata proposta prima della scadenza del termine di novanta giorni
dalla promozione del tentativo, sospende il giudizio e fissa alle parti il
termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di
conciliazione. Si applica l'articolo 412-bis, commi secondo e quinto, del
codice di procedura civile. Espletato il tentativo di conciliazione o decorso
il termine di novanta giorni, il processo può essere riassunto entro il termine
perentorio di centottanta giorni. La parte contro la quale è stata proposta la
domanda in violazione dell'articolo 410 del codice di procedura civile, con
l'atto di riassunzione o con memoria depositata in cancelleria almeno dieci
giorni prima dell'udienza fissata, può modificare o integrare le proprie difese
e proporre nuove eccezioni processuali e di merito, che non siano rilevabili
d'ufficio. Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice
dichiara d'ufficio l'estinzione del processo con decreto cui si applica la
disposizione di cui all'articolo 308 del codice di procedura civile.
4.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con la Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede,
mediante mobilità volontaria interministeriale, a dotare le Commissioni di
conciliazione territoriali degli organici indispensabili per la tempestiva
realizzazione del tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie
individuali di lavoro nel settore pubblico e privato.
Articolo
66
Collegio
di conciliazione.
(Art.
69-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 32 del D.Lgs. n. 80 del
1998 e successivamente modificato dall'art. 19, comma 7 del D.Lgs. n. 387 del
1998)
1.
Ferma restando la facoltà del lavoratore di avvalersi delle procedure di
conciliazione previste dai contratti collettivi, il tentativo obbligatorio di
conciliazione di cui all'articolo 65 si svolge, con le procedure di cui ai
commi seguenti, dinanzi ad un collegio di conciliazione istituito presso la
Direzione provinciale del lavoro nella cui circoscrizione si trova l'ufficio
cui il lavoratore è addetto, ovvero era addetto al momento della cessazione del
rapporto. Le medesime procedure si applicano, in quanto compatibili, se il
tentativo di conciliazione è promosso dalla pubblica amministrazione. Il collegio
di conciliazione è composto dal direttore della Direzione o da un suo delegato,
che lo presiede, da un rappresentante del lavoratore e da un rappresentante
dell'amministrazione.
2.
La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dal lavoratore, è
consegnata alla Direzione presso la quale è istituito il collegio di
conciliazione competente o spedita mediante raccomandata con avviso di
ricevimento. Copia della richiesta deve essere consegnata o spedita a cura
dello stesso lavoratore all'amministrazione di appartenenza.
3.
La richiesta deve precisare:
a)
l'amministrazione di appartenenza e la sede alla quale il lavoratore è addetto;
b)
il luogo dove gli devono essere fatte le comunicazioni inerenti alla procedura;
c)
l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della
pretesa;
d)
la nomina del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione o la delega
per la nomina medesima ad un'organizzazione sindacale.
4.
Entro trenta giorni dal ricevimento della copia della richiesta,
l'amministrazione, qualora non accolga la pretesa del lavoratore, deposita
presso la Direzione osservazioni scritte. Nello stesso atto nomina il proprio
rappresentante in seno al collegio di conciliazione. Entro i dieci giorni
successivi al deposito, il Presidente fissa la comparizione delle parti per il
tentativo di conciliazione. Dinanzi al collegio di conciliazione, il lavoratore
può farsi rappresentare o assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o
conferisce mandato. Per l'amministrazione deve comparire un soggetto munito del
potere di conciliare.
5.
Se la conciliazione riesce, anche limitatamente ad una parte della pretesa
avanzata dal lavoratore, viene redatto separato processo verbale sottoscritto
dalle parti e dai componenti del collegio di conciliazione. Il verbale
costituisce titolo esecutivo. Alla conciliazione non si applicano le
disposizioni dell'articolo 2113, commi, primo, secondo e terzo del codice
civile.
6.
Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, il collegio di conciliazione deve
formulare un proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la
proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con
indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.
7.
Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche di ufficio, i verbali concernenti
il tentativo di conciliazione non riuscito. Il giudice valuta il comportamento
tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai fini del regolamento delle spese.
8.
La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica
amministrazione, in adesione alla proposta formulata dal collegio di cui al
comma 1, ovvero in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo,
secondo e terzo, del codice di procedura civile, non può dar luogo a responsabilità
amministrativa.
TITOLO
VII
DISPOSIZIONI
DIVERSE E NORME TRANSITORIE FINALI
Capo
I - Disposizioni diverse
Articolo
67
Integrazione
funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria generale
dello Stato.
(Art.
70 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 35 del D.Lgs. n. 546
del 1993)
1.
Il più efficace perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 48, commi da
1 a 3, ed agli articoli da 58 a 60 è realizzato attraverso l'integrazione
funzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
da conseguirsi mediante apposite conferenze di servizi presiedute dal Ministro
per la funzione pubblica o da un suo delegato.
2.
L'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nazionali e decentrati, per
i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, è oggetto di verifica del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con
riguardo, rispettivamente, al rispetto dei costi prestabiliti ed agli effetti
degli istituti contrattuali sull'efficiente organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e sulla efficacia della loro azione.
3.
Gli schemi di provvedimenti legislativi e i progetti di legge, comunque
sottoposti alla valutazione del Governo, contenenti disposizioni relative alle
amministrazioni pubbliche richiedono il necessario concerto del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Dipartimento della
funzione pubblica. I provvedimenti delle singole amministrazioni dello Stato
incidenti nella medesima materia sono adottati d'intesa con il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica in apposite
conferenze di servizi da indire ai sensi e con le modalità di cui all'articolo
14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Articolo
68
Aspettativa
per mandato parlamentare.
(Art.
71, commi da 1 a 3 e 5 del D.Lgs. n. 29 del 1993)
1.
I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al
Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati in aspettativa senza
assegni per la durata del mandato. Essi possono optare per la conservazione, in
luogo dell'indennità parlamentare e dell'analoga indennità corrisposta ai
consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso
l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.
2.
Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del
trattamento di quiescenza e di previdenza.
3.
Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli
eletti; di questa le Camere ed i Consigli regionali danno comunicazione alle
amministrazioni di appartenenza degli eletti per i conseguenti provvedimenti.
4.
Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai princìpi di cui ai commi 1, 2 e 3.
Capo
II - Norme transitorie e finali
Articolo
69
Norme
transitorie.
(Art.
25, comma 4 del D.Lgs. n. 29 del 1993; art. 50, comma 14 del D.Lgs. n. 29 del
1993, come sostituito prima dall'art. 17 del D.Lgs. n. 470 del 1993 e poi
dall'art. 2 del D.Lgs. n. 396 del 1997; art. 72, commi 1 e 4 del D.Lgs. n. 29
del 1993, come sostituiti dall'art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1993, art. 73,
comma 2 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 37 del D.Lgs. n.
546 del 1993; art. 28, comma 2 del D.Lgs. n. 80 del 1998; art. 45, commi 5, 9,
17 e 25 del D.Lgs. n. 80 del 1998, come modificati dall'art. 22, comma 6 del
D.Lgs. n. 387 del 1998; art. 24, comma 3 del D.Lgs. n. 387 del 1998)
1.
Salvo che per le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, gli accordi sindacali recepiti in decreti del
Presidente della Repubblica in base alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e le norme
generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994
e non abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di
lavoro, la disciplina di cui all'articolo 2, comma 2. Tali disposizioni sono
inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del
quadriennio 1994-1997, in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi
contemplati. Tali disposizioni cessano in ogni caso di produrre effetti dal
momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti
collettivi del quadriennio 1998-2001.
2.
In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia, resta ferma
per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, la disciplina vigente in
materia di trattamento di fine rapporto.
3.
Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive
modificazioni ed integrazioni, e quello di cui all'articolo 15 della legge 9
marzo 1989, n. 88, i cui ruoli sono contestualmente soppressi dalla data del 21
febbraio 1993, conserva le qualifiche ad personam. A tale personale sono
attribuite funzioni vicarie del dirigente e funzioni di direzione di uffici di
particolare rilevanza non riservati al dirigente, nonché compiti di studio,
ricerca, ispezione e vigilanza ad esse delegati dal dirigente. Il trattamento
economico è definito tramite il relativo contratto collettivo.
4.
La disposizione di cui all'articolo 56, comma 1, si applica, per ciascun ambito
di riferimento, a far data dalla entrata in vigore del contratti collettivi del
quadriennio contrattuale 1998-2001.
5.
Le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 17 e 18, della legge 29 dicembre
1994, n. 724, continuano ad applicarsi alle amministrazioni che non hanno
ancora provveduto alla determinazione delle dotazioni organiche previa
rilevazione dei carichi di lavoro.
6.
Con riferimento ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 3, del
presente decreto, non si applica l'articolo 199 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
7.
Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le
controversie di cui all'articolo 63 del presente decreto, relative a questioni
attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le
controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro
anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza,
entro il 15 settembre 2000.
8.
Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina derivante dal contratto
collettivo per il comparto scuola, relativo al quadriennio 1998-2001,
continuano ad applicarsi al personale della scuola le procedure di cui
all'articolo 484 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
9.
Per i primi due bandi successivi alla data del 22 novembre 1998, relativi alla
copertura di posti riservati ai concorsi di cui all'articolo 28, comma 2,
lettera b, del presente decreto, con il regolamento governativo di cui al comma
3, del medesimo articolo è determinata la quota di posti per i quali sono
ammessi soggetti anche se non in possesso del previsto titolo di
specializzazione.
10.
Sino all'applicazione dell'articolo 46, comma 12, l'ARAN utilizza personale in
posizione di comando e fuori ruolo nei limiti massimi delle tabelle previste
dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, come
modificato dall'articolo 8, comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
11.
In attesa di una organica normativa nella materia, restano ferme le norme che
disciplinano, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, l'esercizio
delle professioni per le quali sono richieste l'abilitazione o l'iscrizione ad
ordini o albi professionali. Il personale di cui all'articolo 6, comma 5, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed
integrazioni, può iscriversi, se in possesso dei prescritti requisiti, al
relativo ordine professionale.
Articolo
70
Norme
finali.
(Art.
73, commi 1, 3, 4, 5 e 6-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificati
dall'art. 21 del D.Lgs. n. 470 del 1993, successivamente sostituiti dall'art.
37 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e modificati dall'art. 9, comma 2 del D.Lgs. n.
396 del 1997, dall'art. 45, comma 4 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e dall'art. 20
del D.Lgs. n. 387 del 1998; art. 45, commi 1, 2, 7, 10, 11, 21, 22 e 23 del
D.Lgs. n. 80 del 1998, come modificati dall'art. 22, comma 6 del D.Lgs. n. 387
del 1998, dall'art. 89 della legge n. 342 del 2000 e dall'art. 51, comma 13,
della legge n. 388 del 2000)
1.
Restano salve per la regione Valle d'Aosta le competenze in materia, le norme
di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Restano comunque salve, per la
provincia autonoma di Bolzano, le competenze in materia, le norme di
attuazione, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di
posti nel pubblico impiego.
2.
Restano ferme le disposizioni di cui al titolo IV, capo II del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardanti i segretari comunali e
provinciali, e alla legge 7 marzo 1986, n. 65 - esclusi gli articoli 10 e 13 -
sull'ordinamento della Polizia municipale. Per il personale disciplinato dalla
stessa legge 7 marzo 1986, n. 65 il trattamento economico e normativo è
definito nei contratti collettivi previsti dal presente decreto, nonché, per i
segretari comunali e provinciali, dall'art. 11, comma 8 del Decreto del
Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
3.
Il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali è disciplinato dai
contratti collettivi previsti dal presente decreto nonché dal decreto
legislativo 18 agosto 2000. n. 267.
4.
Le aziende e gli enti di cui alle leggi 26 dicembre 1936, n. 2174, e successive
modificazioni ed integrazioni, 13 luglio 1984, n. 312, 30 maggio 1988, n. 186,
11 luglio 1988, n. 266, 31 gennaio 1992, n. 138, legge 30 dicembre 1986, n.
936, decreto legislativo 25 luglio 1997, n.250 adeguano i propri ordinamenti ai
princìpi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti
enti ed aziende sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base
alle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, all'articolo 8, comma 2, ed
all'articolo 60, comma 3. Le predette aziende o enti sono rappresentati
dall'ARAN ai fini della stipulazione dei contratti collettivi che li
riguardano. Il potere di indirizzo e le altre competenze inerenti alla
contrattazione collettiva sono esercitati dalle aziende ed enti predetti di
intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, che la esprime tramite il
Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 41, comma 2. La
certificazione dei costi contrattuali al fine della verifica della
compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con le
procedure dell'articolo 47.
5.
Le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n.
384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, vanno
interpretate nel senso che le medesime, salvo quelle di cui al comma 7, non si
riferiscono al personale di cui al decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319.
6.
A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni che conferiscono agli organi di
governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi
di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, si intendono nel senso
che la relativa competenza spetta ai dirigenti.
7.
A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni vigenti a tale data, contenute
in leggi, regolamenti, contratti collettivi o provvedimenti amministrativi
riferite ai dirigenti generali si intendono riferite ai dirigenti di uffici
dirigenziali generali.
8.
Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale della scuola.
Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997,
n. 59 e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35. Sono fatte salve le
procedure di reclutamento del personale della scuola di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni.
9.
Per il personale della carriera prefettizia di cui all'articolo 3, comma 1 del
presente decreto, gli istituti della partecipazione sindacale di cui
all'articolo 9 del medesimo decreto sono disciplinati attraverso apposito
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni ed integrazioni.
10.
I limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del presente decreto non si applicano
per la nomina dei direttori degli Enti parco nazionale.
11.
Le disposizioni in materia di mobilità di cui agli articoli 30 e seguenti del
presente decreto non si applicano al personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.
12.
In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti
pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni
pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la
utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale,
in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione,
l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di
appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale. La disposizione di
cui al presente comma si applica al personale comandato, fuori ruolo o in
analoga posizione presso l'ARAN a decorrere dalla completa attuazione del
sistema di finanziamento previsto dall'articolo 46, commi 8 e 9, del presente
decreto, accertata dall'organismo di coordinamento di cui all'articolo 41,
comma 6 del medesimo decreto. Il trattamento economico complessivo del
personale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze
istituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n.
283, in posizione di comando, di fuori ruolo o in altra analoga posizione,
presso enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre
amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria, rimane a carico
dell'amministrazione di appartenenza.
13.
In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la
disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non
incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36, salvo che la materia
venga regolata, in coerenza con i princìpi ivi previsti, nell'àmbito dei
rispettivi ordinamenti.
Articolo
71
Disposizioni
inapplicabili a seguito della sottoscrizione di contratti collettivi.
1.
Ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo, a seguito della stipulazione
dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, cessano di produrre
effetti per ciascun ambito di riferimento le norme di cui agli allegati A) e B)
al presente decreto, con le decorrenze ivi previste, in quanto contenenti le
disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti collettivi.
Rimangono salvi gli effetti di quanto previsto dallo stesso comma 1
dell'articolo 69, con riferimento all'inapplicabilità delle norme incompatibili
con quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale.
2.
Per il personale delle Regioni ed autonomie locali, cessano di produrre
effetti, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi della tornata
1998-2001, le norme contenute nell'allegato C), con le decorrenze ivi previste.
3.
Alla fine della tornata contrattuale 1998-2001 per tutti i comparti ed aree di
contrattazione verranno aggiornati gli allegati del presente decreto, ai sensi
dell'articolo 69, comma 1, ultimo periodo. La contrattazione relativa alla
tornata contrattuale 1998-2001, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, provvederà
alla disapplicazione espressa delle disposizioni generali o speciali del
pubblico impiego, legislative o recepite in decreto del Presidente della
Repubblica, che risulteranno incompatibili con la stipula dei contratti
collettivi nazionali o dei contratti quadro.
Articolo 72
Abrogazioni
di norme.
(Art.
74 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 38 del D.Lgs. n. 546
del 1993 e modificato prima dall'art. 43, comma 2 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e
poi dall'art. 21 del D.Lgs. n. 387 del 1998; art. 43, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7
del D.Lgs. n. 80 del 1998, come modificati dall'art. 22, commi da 1 a 3 del
D.Lgs. n. 387 del 1998; art. 28, comma 2 del D.Lgs. n. 80 del 1998)
1.
Sono abrogate o rimangono abrogate le seguenti norme:
a)
articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b)
capo I, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,
n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione delle
disposizioni di cui agli articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che,
nei limiti di rispettiva applicazione, continuano ad applicarsi al personale
dirigenziale delle carriere previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo
del presente decreto, nonché le altre disposizioni del medesimo decreto n. 748
del 1972 incompatibili con quelle del presente decreto;
c)
articolo 5, commi secondo e terzo della legge 11 agosto 1973, n. 533;
d)
articoli 4, commi decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo e 6 della legge
11 luglio 1980, n. 312;
e)
articolo 2 del decreto legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432;
f)
articoli da 2 a 15, da 17 a 21, 22, a far data dalla stipulazione dei contratti
collettivi per il quadriennio 1994-1997; 23, 26, comma quarto, 27, comma primo,
n. 5, 28 e 30, comma terzo della legge 29 marzo 1983, n. 93;
g)
legge 10 luglio 1984, n. 301, ad esclusione delle disposizioni che riguardano
l'accesso alla qualifica di primo dirigente del Corpo forestale dello Stato;
h)
articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72;
i)
articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n.
266, come integrato dall'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;
j)
decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551;
k)
articoli 4, commi 3 e 4, e articolo 5 della legge 8 luglio 1988, n. 254;
l)
articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
m)
articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
n)
articoli 4, comma 9, limitatamente alla disciplina sui contratti di lavoro
riguardanti i dipendenti delle amministrazioni, aziende ed enti del Servizio
sanitario nazionale; e 10, comma 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
o)
articolo 2, comma 8, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, limitatamente al personale
disciplinato dalla legge 4 giugno 1985, n. 281;
p)
articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, limitatamente al
personale disciplinato dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281 e 10 ottobre 1990, n.
287;
q)
articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533;
r)
articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534;
s)
articolo 6-bis del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67;
t)
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
u)
articolo 3, commi 5, 6, 23, 27, 31 ultimo periodo e da 47 a 52 della legge 24
dicembre 1993, n. 537;
v)
articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
w)
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 1994, n. 716;
x)
articolo 2, lettere b), d) ed e) del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 18 ottobre 1994, n. 692, a decorrere dalla data di attuazione delle
disposizioni di cui all'articolo 19 del presente decreto;
y)
articolo 22, comma 15, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
z)
decreto del Ministro per la funzione pubblica 27 febbraio 1995, n. 112;
aa)
decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396;
bb)
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 ad eccezione degli articoli da 33 a 42
e 45, comma 18;
cc)
decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 ad eccezione degli articoli 19,
commi da 8 a 18 e 23.
2.
Agli adempimenti e alle procedure già previsti dall'articolo 31 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni,
continuano ad essere tenute le amministrazioni che non vi hanno ancora
provveduto alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3.
A far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio
1994-1997, per ciascun ambito di riferimento, sono abrogate tutte le
disposizioni in materia di sanzioni disciplinari per i pubblici impiegati
incompatibili con le disposizioni del presente decreto.
4.
A far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio
1994-1997, per ciascun ambito di riferimento, ai dipendenti di cui all'articolo
2, comma 2, non si applicano gli articoli da 100 a 123 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le disposizioni ad essi
collegate.
5.
A far data dalla entrata in vigore dei contratti collettivi del quadriennio
1998-2001, per ciascun ambito di riferimento, cessano di produrre effetti i
commi 7, 8 e 9 dell'articolo 55 del presente decreto.
6.
Contestualmente alla definizione della normativa contenente la disciplina di
cui all'articolo 50, sono abrogate le disposizioni che regolano la gestione e
la fruizione delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni
pubbliche.
Articolo
73
Norma
di rinvio.
1.
Quando leggi, regolamenti, decreti, contratti collettivi od altre norme o
provvedimenti, fanno riferimento a norme del D.Lgs. n. 29 del 1993 ovvero del
D.Lgs. n. 396 del 1997, del D.Lgs. n. 80 del 1998 e 387 del 1998, e fuori dai
casi di abrogazione per incompatibilità, il riferimento si intende effettuato
alle corrispondenti disposizioni del presente decreto, come riportate da
ciascun articolo.
Allegato
A
(Art.
71, comma 1)
Norme
generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993 e dei relativi decreti correttivi
emanati ai sensi dell'art. 2, comma 5 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che
cessano di produrre effetti a seguito della sottoscrizione dei contratti
collettivi per il quadriennio 1994-1997 per il personale non dirigenziale ai
sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo del presente decreto.
I.
Ministeri
1.
Dal 17 maggio 1995 (art. 43 CCNL 1994-1997):
a)
articoli da 12 a 17, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 8; 70, 71, da 78 a
87, da 91 a 99, 134, 146, commi 1, lettera d) e parte successiva, e 2, decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b)
articoli 18, da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686;
e)
art. 15, legge 11 luglio 1980, n. 312;
d)
art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
e)
art. 8, legge 8 agosto 1985, n. 455;
f)
art. 4, comma 4, decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con legge
17 dicembre 1985, n. 17;
g)
art. 4, da 11 a 14, 18, 20 e 21, comma 1, lettera b), decreto Presidente della
Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
h)
art. 10, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986;
i)
art. 19, comma 8, legge 1° dicembre 1986, n. 870;
j)
art. 23, comma 8, legge 30 dicembre 1986, n. 936;
k)
articoli 13, 15, 16, 18, 19, 32 e 50, decreto Presidente della Repubblica 8
maggio 1987, n. 266;
l)
art. 4, decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito con legge 27 ottobre
1987, n. 436;
m)
articoli da 5 a 7, decreto Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n.
494;
n)
art. 9, comma 4, decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con legge 20
maggio 1988, n. 160;
o)
articoli 4, 15 e 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n.
395;
p)
legge 22 giugno 1988, n. 221;
q)
articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
r)
art. 3, comma 1, lettera i) punto 2, legge 10 ottobre 1989, n. 349;
s)
articoli 2 e 3, legge 29 dicembre 1989, n. 412;
t)
articoli 7, 8, commi da 12 a 14; 10, 14, decreto del Presidente della
Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44;
u) art. 14, legge 7 agosto 1990, n. 245;
v)
art. 10, commi 1 e 2, decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito con legge
1° giugno 1991, n. 169;
w) art. 1, legge 25 febbraio 1992, n. 209;
x)
art. 3, comma 3, decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469, convertito con legge 1°
febbraio 1993, n. 23;
y)
art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2.
Dal 13 gennaio 1996 (art. 10, CCNL integrativo del 12 gennaio 1996):
a)
articoli 9, commi 7 e 8; da 10 a 12, decreto del Presidente della Repubblica 8
maggio 1987, n. 266.
3.
Dal 23 ottobre 1997 (art. 8, CCNL integrativo del 22 ottobre 1997):
a)
articoli 10, 67, 69, 70 e 124, decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3;
b)
art. 50, legge 18 marzo 1968, n. 249;
c)
articoli 29 e 31, decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n.
266;
d)
articoli da 14 a 16, decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n.
269;
e)
articoli 15 e 21, decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n.
335;
f)
art. 1, legge 15 gennaio 1991, n. 14.
4.
Dal 27 febbraio 1998 (art 7 CCNL integrativo del 26 febbraio 1998, relativo al
personale dell'amministrazione civile dell'interno):
a)
articoli 9, 10 e 11, fatto salvo il disposto della legge del 27 ottobre 1977,
n. 801; 13, 17, 18, limitatamente al personale della carriera di ragioneria; da
20 a 27 e 43, decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.
II.
Enti pubblici non economici
1.
Dal 7 luglio 1995 (art. 50, CCNL 1994 -1997):
a)
articoli 8, comma 1; 9, comma 1 e 2, salvo quanto previsto dall'art. 3, decreto
del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e comma 3, per la parte
relativa alle assenze per gravidanza e puerperio e per infermità; 11, 12, 23,
27 e 28, legge 20 marzo 1975, n. 70;
b)
articoli 7 e 18, decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n.
411;
c)
articoli 6, 17 e 21, decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979,
n. 509;
d)
articoli 2 e 5, decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346;
e)
articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
f)
articoli 4, 7, 8, da 11 a 14, 18, 20 e 21 lettera b), decreto del Presidente
della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
g)
articoli 5, commi da 1 a 7, 7, da 10 a 16 e 24, decreto del Presidente della
Repubblica 8 maggio 1987, n. 267;
h)
art. 7, decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;
i)
articoli 2, 4, 15 e 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988,
n. 395;
j)
articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
k)
articoli 5 e 13. decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n.
43;
l)
art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2.
Dal 12 ottobre 1996 (art. 96 CCNL 1994-97 per il personale con qualifica
dirigenziale - sezione II):
a)
articoli 9 e 10, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b)
articoli 8, comma 1; 9, comma 1; commi 1, 2 e 3, per la parte relativa alle
assenze per gravidanza e puerperio e per infermità; 11, 12, 23, 27 e 28, legge
20 marzo 1975, n. 70;
c)
articoli 17 e 18, decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n.
411;
d)
articoli 6, 17, 21, decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n.
509:
e)
articoli 2 e 7, con le decorrenze di cui all'art. 66 ultimo periodo del
contratto collettivo nazionale del lavoro per il personale con qualifica
dirigenziale, decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346;
f)
art. 22 e 25, legge 29 marzo 1983. n. 93;
g)
articoli da 11 a 14 e da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio
1986, n. 13;
h)
articoli 4, 5, commi da 1 a 7; 7, 9, con le decorrenze di cui all'art. 66,
ultimo periodo del Contratto collettivo nazionale del lavoro, per il personale
con qualifica dirigenziale; da 10 a 16 e 24, decreto del Presidente della Repubblica
8 maggio 1987, n. 267;
i)
articoli 7 e 10, decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n.
494;
j)
articoli 2, 4 e 15, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n.
395;
k)
articoli 1, da 3 a 5, 12 e 13, decreto del Presidente della Repubblica 13
gennaio 1990, n. 43;
l)
art. 17, decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
m)
art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
III.
Regioni ed autonomie locali
1.
Dal 7 luglio 1995 (art. 47 CCNL 1994-1997):
a)
articoli da 12 a 17, 37, 68, commi da 1 a 7; 70 e 71, decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b)
articoli da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
c)
art. 9, decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1980, n. 810;
d)
art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
e)
articoli 7, 8, da 17 a 19, decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno
1983, n. 347;
f)
articoli 4, 11 e da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1°
febbraio 1986, n. 13;
g)
articoli 2, 4, lettera a) comma 1 e lettera b) commi 6 e 7; 11, commi da 1 a
11, 14, 15, da 25 a 29, 34, comma 1, lettera a) e b); 56 e 61, decreto del
Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268;
h)
articoli 4 e 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n.
395;
i)
art. 7, comma 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554, disapplicato fino al 13 maggio
1996;
j)
articoli 1, comma 1, 2 comma 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
k)
articoli 1 e 5, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo
1988, n. 127;
l)
articoli 3 e 4, 5, con effetto dal 1° gennaio 1996; 6, con effetto dal 1°
gennaio 1996; 16, da 30 a 32, da 43 a 47, decreto del Presidente della
Repubblica 3 agosto 1990, n. 333;
m)
art. 51, commi 9 e 10, legge 8 giugno 1990, n. 142;
n)
art. 3, comma 23 e da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2.
Dal 14 maggio 1996 (art. 10 del CCNL integrativo del 13 maggio 1996):
a)
art. l24, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b)
art. 25, decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347;
c)
art. 18, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333.
IV.
Sanità
1.
Dal 2 settembre 1995 (art. 56 CCNL 1994-1997):
a)
articoli da 12 a 17; da 37 a 41, 67, 68, commi da 1 a 7; da 69 a 71, da 78 a
123, 129 e 130, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b)
articoli da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686;
c)
art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, limitatamente ai primi 30
giorni di permessi retribuiti fruibili nel primo triennio di vita del bambino;
d)
articoli 9, comma 4; 14, 27, comma 1, limitatamente alla parola
"doveri"; 27, comma 4, 32, 33, 37, 38, da 39 a 42, 47, 51, 52 da 54 a
58, 60, 61 e 63, ultimo comma, decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761;
e)
articoli 18, commi 3 e 4, 19 e 20, decreto 30 gennaio 1982, del Ministro della
sanità;
f)
art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
g)
decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348;
h)
articoli 4, 11, da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio
1986, n. 13;
i)
articoli da 2 a 4, 11, 16, 26, 28, 29, 31, 38, 40, 55, 57 e 112, decreto del
Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270;
j)
art. 46, decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;
k)
decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127;
l)
art. 7, comma 6, ultimi due periodi, legge 29 dicembre 1988, n. 554;
m)
art. 4 decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
n)
articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto Presidente del Consiglio dei
Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
o)
articoli 1, da 3 a 7; 23, commi 1, 4 e 5; 34, da 41 a 43, 46, comma 1,
relativamente all'indennità di bilinguismo e comma 2, ultimo periodo; 49, comma
1, primo periodo e comma 2, per la parte riferita al medesimo periodo del comma
1 nonché commi da 3 a 7; da 50 a 52 e da 57 a 67, con effetto dal 1° gennaio
1996, fatto salvo quanto disposto dall'art. 47, comma 8 del contratto
collettivo nazionale del lavoro per il quale la disapplicazione dell'art. 57,
lettera b) dello stesso decreto del Presidente della Repubblica decorre dal 1°
gennaio 1997; 68, commi da 4 a 7, decreto del Presidente della Repubblica 28
novembre 1990, n. 384;
p)
art. 3, commi 23 e da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2.
Dal 2 settembre 1995 (art. 14, comma 2, e art. 18, comma 1 CCNL del 22 maggio
1997):
a)
art. 87, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270.
V.
Istituzioni ed enti di ricerca
1.
Dall'8 ottobre 1996 (art. 55 CCNL 1994-1997):
a)
articoli 9, 10, da 12 a 17, 36, 37, 39, 40, 41, 68 commi da 1 a 7, e 8 ad
esclusione della parte relativa all'equo indennizzo; 70, 71, da 78 a 87, da 91
a 99, 124, 126, 127, 129, 130, 131, 134, decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b)
art. 14, 18, da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686;
c)
articoli 8, comma 1, 9, commi 1 e 3, per la parte relativa alle assenze per
gravidanza, puerperio e infermità; 11, 12, 23, 36, 39, legge 20 marzo 1975, n.
70;
d)
articoli 7, 18, 52, 53 e 65, decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio
1976, n. 411;
e)
articoli 11, commi 3 e 4; 21, decreto del Presidente della Repubblica 16
ottobre 1979, n. 509;
f)
articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
g)
articoli 4, 7, 8, 11, 18, 20 commi 1, 2, 4; 21 lettera b), decreto del
Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
h)
articoli da 3 a 6, da 9 a 11, 29 e 36, decreto del Presidente della Repubblica
28 settembre 1987, n. 568;
i)
articoli 2 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
j)
art. 7, commi da 2 a 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554;
k)
articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
l)
art. 1, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 30 marzo 1989, n.
127;
m)
articoli 11, 15, 16, 17, comma 15; 21, con esclusione del comma 5; 23, fatti
salvi gli effetti delle assunzioni già avvenute alla data di stipulazione del
Contratto collettivo nazionale del lavoro; 34 37, 38, comma 3, 39, decreto del
Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171;
n)
art. 3, commi da 37 a 41, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
VI.
Scuola
1.
Dal 5 agosto 1995 (art. 82 CCNL 1994-97):
a)
art. 39, regio decreto 30 aprile 1924, n. 965;
b)
art. 350, regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297;
c)
art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 576 del 1948;
d)
articoli 12, da 13 a 17, solo con riferimento al personale ATA, da 14 a 17, 37,
39, 40, comma 1; 68, comma 7; 70, 71, solo con riferimento al personale ATA; da
78 a 87, da 91 a 99, da 100 a 123 e 134, decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
e)
articoli da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686;
f)
art. 28, legge 15 novembre 1973, n. 734;
g)
articoli 60, commi da 1 a 10; 88, commi 1 e 3, decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;
h)
art. 50, legge 11 luglio 1980, n. 312;
i)
art. 19, legge 20 maggio 1982, n. 270;
j)
art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
k)
art. 7, comma 15, legge 22 dicembre 1984, n. 887;
l)
decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588;
m)
articoli 4, da 18 a 20, 21, lett. b), decreto del Presidente della Repubblica
1° febbraio 1986, n. 13;
n)
articoli 2, comma 7; 5, con esclusione del comma 2; 7, 9, 11, 12, commi 1, 5, 6
e 8; da 13 a 21, 23 e 30, decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile
1987, n. 209;
o)
art. 67, decreto del Presidente della Repubblica n. 494 del 1987;
p)
articoli 4, 11 e 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n.
395;
q)
articoli 2, 3, commi da 1 a 5, 8 e 9; 4, commi 1, 2 e 12; da 6 a 13, 14, commi
da 1 a 6, 7, primo periodo, da 8 a 11, 14, 18, 19 e 21; 15, 16, 18, 20, da 23 a
26, 28 e 29, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399;
r)
articoli 1, commi 1 e 3; da 2 a 6, decreto del Presidente del Consiglio 17
marzo 1989, n. 117;
s)
articoli 3, commi 37, 38, 39, 40, 41; 4, comma 20, legge 24 dicembre 1993, n.
537.
2.
Dal 2 maggio 1996 (art. 9 dell'accordo successivo, con riguardo al personale in
servizio presso le istituzioni educative):
a)
articoli da 92 a 102, regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009;
b)
art. 14, comma 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n.
399.
VII.
Università
1.
Dal 22 maggio 1996 (art. 56 del CCNL 1994-1997):
a)
articoli 9, 10, da 12 a 17, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 8; 70, 71, da
78 a 87, da 91 a 99, 124, 126, 127, da 129 a 131 e 134, decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b)
articoli 14, 18, da 30 a 34 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1957, n. 686;
c)
art. 50, legge 18 marzo 1968, n. 249;
d)
art. 5, legge 25 ottobre 1977, n. 808;
e)
articoli 15 e 170, legge 11 luglio 1980, n. 312;
f)
art. 26, decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
g)
articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
h)
articoli 4, 7, 8, da 11 a 14, da 18 a 20 e 21 lettera b), decreto del
Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
i)
articoli 2, 23, commi da 1 a 3; 24, comma 3, legge 29 gennaio 1986, n. 23;
j)
articoli da 2 a 7; 8, con la decorrenza prevista nello stesso art. 56 del
Contratto collettivo nazionale del lavoro, 9, 12, 13, 20, comma 5; 23 comma 2;
da 24 a 28, decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567;
k)
articoli 2, 4, 15 e 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988,
n. 395;
l)
art. 7, commi da 2 a 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554;
m)
articoli 1, comma 1; 2, commi 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
n)
art. 1, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n.
127;
o)
articoli 5, 7, 10, 13, commi 1 e 2; 14, 16, 18, commi 2 e 3, 27, commi 3 e 4,
decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319;
p)
art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
VIII.
Aziende autonome
1.
Dal 6 aprile 1996 (art. 73 CCNL 1994-1997):
a)
articoli 10, da 12 a 17, 36, 37, 39, 40, 41, comma 1, 68, commi da 1 a 8; 70,
71, da 78 a 87, da 91 a 99 e 134, decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3;
b)
articoli 18, da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686;
c)
art. 50, legge 18 marzo 1968, n. 249;
d)
art. 15, legge 11 luglio 1980, n. 312;
e)
art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
f)
articoli 4, 11, 18, 20 e 21, decreto del Presidente della Repubblica 1°
febbraio 1986, n. 13;
g)
art. 10, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 1986;
h)
art. 53, decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;
i)
articoli da 2 a 5, 11, da 14 a 16, 27, 37 e 105 lett. d), decreto del
Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269;
j) art. 6, legge 10 agosto 1988, n. 357;
k)
articoli 4 e 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n.
395;
l)
art. 32, commi da 1 a 5, legge 5 dicembre 1988, n. 521;
m)
articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
n)
articoli 5, 15 e 21, decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n.
335;
o)
articoli 3, commi 23, 37, 38, 39, 40, 4; 4, comma 20, legge 24 dicembre 1993,
n. 537.
IX.
Enea
1.
Dal 4 agosto 1997 (art. 79 CCNL 1994-1997):
a)
art. 3, commi da 39 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
b)
articoli 1, 1-bis, 1-ter, da 2 a 19, 19-bis, 19-ter, 20, 20-bis 22, da 24 a 27,
da 29 a 33, da 35 a 39, 41, 42, comma 1, da 44 a 55, 57, 59, 60, da 63 a 79 del
C.C.L. ENEA 31 dicembre 1988 - 30 dicembre 1991;
c)
Parte generale, allegati, appendici e codici di autoregolamentazione del
diritto di sciopero afferenti al previgente C.C.L. ENEA 31 dicembre 1988-30
dicembre 1991.
Allegato
B
(Art
71, comma 1)
Norme
generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993 e dei relativi decreti correttivi
emanati ai sensi dell'art. 2, comma 5 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che
cessano di produrre effetti a seguito della sottoscrizione dei contratti
collettivi per il quadriennio 1994-1997 per il personale dirigenziale ai sensi
dell'art. 69, comma 1, secondo periodo del presente decreto.
I.
Ministeri
1.
Dal 10 gennaio 1997 (art. 45 CCNL 1994-1997):
a)
articoli 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 8; 70, 71 da 78 a 87, da
91 a 99 e 200, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b)
articoli 18, da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
c)
art. 20, da 47 a 50, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748;
d)
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422;
e)
articoli da 133 a 135, legge 11 luglio 1980, n. 312;
f)
decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito con legge 20 novembre 1982,
n. 869;
g)
legge 17 aprile 1984, n. 79;
h) art. 8, legge 8 agosto 1985, n. 455;
i)
art. 4, comma 4, decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con legge
17 dicembre 1985, n. 17;
j)
articoli da 12 a 14, decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986,
n. 13;
k)
art. 19, comma 8, legge 1° dicembre 1986, n. 870;
l)
art. 23, comma 8, legge 30 dicembre 1986, n. 936;
m)
art. 4, decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito con legge 27 ottobre
1987, n. 436;
n)
art. 9, comma 4, decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con legge 20
maggio 1988, n. 160;
o)
legge 22 giugno 1988, n. 221;
p)
art. 3, comma 1, lettera i) parte 2, legge 10 ottobre 1989, n. 349;
q)
articoli 2 e 3, legge 29 dicembre 1989, n. 412;
r) art. 14, legge 7 agosto 1990, n. 245;
s)
art. 10, commi 1 e 2, decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito con legge
1° giugno 1991, n. 169;
t) art. 1, legge 25 febbraio 1992, n. 209;
u)
art. 3, comma 3, decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469, convertito con legge 1°
febbraio 1993, n. 23;
v)
art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2.
Dal 30 settembre 1997 (art. 15 CCNL integrativo 30 settembre 1997):
a)
art. 18, comma 2-bis, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
II.
Enti pubblici non economici
1.
Dal 12 ottobre 1996 (art. 50 CCNL 1994-1997):
a)
articoli 9, 10, 37, 66, 68, commi da 1 a 7; 70 e 71, decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b)
art. 20, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
c)
articoli 9, comma 2; 23, legge 20 marzo 1975, n. 70;
d)
art. 4, legge 17 aprile 1984, n. 79;
e)
articoli 2, 3, commi 1 e 2, decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito,
con modificazioni, con legge 8 marzo 1985, n. 72;
f)
articoli 5, 6, 12, commi 1 e 2, 14, 15 e 16, comma 1, decreto del Presidente
della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551;
g)
art. 13, comma 4, legge 9 marzo 1989, n. 88;
h)
art. 5, comma 3, decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito con legge
23 gennaio 1991, n. 21;
i)
art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
III.
Regioni ed autonomie locali
1.
Dall'11 aprile 1996 (art. 48 CCNL 1994-1997):
a)
articoli 12, 37, 68, commi da 1 a 7; 70 e 71, decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b)
articoli da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
c)
art. 9, decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1980 n. 810;
d)
art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
e)
art. 7, da 17 a 19, 25, decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983,
n. 347;
f)
articoli 11, da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio
1986, n. 13;
g)
art. 2, 15, da 25 a 29, 34, comma 1, lettera d); da 40 a 42, 56, 61 e 69, comma
1, decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268;
h)
articoli 4, 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
i)
art. 51, commi 9 e 10, legge 8 giugno 1990, n. 142, salvo che per i limitati
casi di cui all'art. 46;
j)
articoli 3, 4, 16, da 30 a 32, da 37 a 40, 43, 44, 46, decreto del Presidente
della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333;
k)
articoli 3, commi dal 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
IV.
Sanità
1.
Per il personale con qualifica dirigenziale medica e veterinaria, dal 6
dicembre 1996 (articoli 14, comma 6, 72, comma 7 e 75 CCNL 1994-1997): a)
articoli 12, da 37 a 41, 67, 68, commi da 1 a 7; da 69 a 71, da 78 a 123, con
l'avvertenza che i procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione
del Contratto collettivo nazionale del lavoro vengono portati a termine secondo
le norme e le procedure vigenti alla data del loro inizio, decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b)
articoli da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
c)
art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, limitatamente ai primi 30
giorni di assenza retribuita in ciascun anno di vita del bambino fino al
compimento del terzo anno;
d)
articoli 14, 16, 27, comma 4; 32, 33, 35, 37, 38, 47, 51, 52, 54, 55, 56, comma
a punti 1) e 2); 57, 60, 61, decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761;
e)
articoli 18 e 20, decreto 30 gennaio 1982, del Ministro della sanità;
f)
art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
g)
decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno del 1983, n. 348;
h)
articoli da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986,
n. 13;
i)
art. 69, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n.
268;
j)
articoli 28, 29, 38, 53, 54, da 73 a 78, 80, da 82 a 90, 92, comma 8; 112,
decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270;
k)
art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
l)
articoli 38 e 43, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n.
333;
m)
articoli 7; da 73 a 76; 79; 86; 102; 104; 108; 109, 110, commi 1, 5 e 6; da 111
a 114, 116, 118, 119, 123, fatto salvo quanto previsto dall'art. 65, comma 9,
del Contratto collettivo nazionale del lavoro 1994-1997 per il quale la
disapplicazione della lettera b) del sesto comma decorre dal 1° gennaio 1997;
da 124 a 132; 134, commi da 4 a 6, decreto del Presidente della Repubblica 28
novembre 1990, n. 384;
n)
art. 18, commi 1 lettera f) e 2-bis, eccetto l'ultimo periodo del secondo
capoverso, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
o)
art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2.
Dal 6 agosto 1997 (art. 1 comma 14 del CCNL del 5 agosto 1997):
a)
art. 9, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.
761;
b)
art. 9, comma 17, legge 20 maggio 1985, n. 207, limitatamente alla durata
dell'incarico;
c)
art. 3, comma 23, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
3.
Per il personale con qualifica dirigenziale sanitaria professionale, tecnica,
amministrativa, dal 6 dicembre 1996 (articoli 14, comma 6 e 72 CCNL 1994-1997):
a)
articoli 12, da 37 a 41, 67, 68, commi da 1 a 7, da 69 a 71, da 78 a 123, con l'avvertenza
che i procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del
Contratto collettivo nazionale del lavoro vengono portati a termine secondo le
norme e le procedure vigenti alla data del loro inizio, decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b)
articoli da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
c)
art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, limitatamente ai primi trenta
giorni di assenza retribuita in ciascun anno di vita del bambino fino al
compimento del terzo anno;
d)
articoli 14, 16, 27, comma 4; 32, 33, 37, 38, 47, 51, 52, 54, 55, 56, comma 1,
punto 1) e 2); 57, 60 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n. 761;
e)
articoli 18 e 20, decreto 30 gennaio 1982, del Ministro della sanità;
f)
art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
g)
decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348;
h)
articoli da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986,
n. 13;
i)
art. 69, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n.
268;
j)
articoli da 2 a 4, 16, 18, 26, 28, 29, 38 e 112, decreto del Presidente della
Repubblica 20 maggio 1987, n. 270;
k)
art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
l)
articoli 38 e 43, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n.
333:
m)
articoli da 3 a 7, 9, 10 nei limiti definiti dall'art. 72 del Contratto
collettivo nazionale del lavoro; 16, 34, 41, da 44 a 47, 53, da 57 a 67, nei
limiti definiti dall'art. 72 del contratto collettivo nazionale del lavoro: 68,
commi 4, 5 e 9; 76, decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990,
n. 384;
n)
art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
o)
art. 18, commi 1 p.to f) e 2-bis, eccetto l'ultimo periodo del secondo
capoverso, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
4.
Dal 6 agosto 1997 (articolo 1 comma 14 del CCNL del 5 agosto 1997):
a)
art. 9, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.
761;
b)
art. 7, comma 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554;
c)
art. 9, comma 17, legge 20 maggio 1985, n. 207, limitatamente alla durata
dell'incarico;
d)
articoli 1 e 5, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo
1989, n. 127;
e)
art. 3, comma 23, legge 24 dicembre 1993. n. 537.
V.
Istituzioni ed enti di ricerca
1.
Dal 6 Marzo 1998 (art. 80 CCNL 1994-1997):
a)
articoli 9, 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 7 e comma 8, con
esclusione del riferimento all'equo indennizzo; 70, 71, da 78 a 122, 124, 126,
127, da 129 a 131, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3;
b)
articoli 14 e 18, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
c)
articoli 8, comma 1, relativamente all'obbligo di residenza; 9, commi 1 e 3;
11, 12, 23 e 39, legge 20 marzo 1975, n. 70:
d)
articoli 52, 53 e 65, decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976,
n. 411;
e)
articoli 11, commi 3 e 4, 17, decreto del Presidente della Repubblica 16
ottobre 1979, n. 509;
f)
articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
g)
articoli 7, 8, 18, 20, commi 1, 2 e 4; 21, lettera b), decreto del Presidente
della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
h)
articoli 1, da 3 a 6, 9, 10, 36, decreto del Presidente della Repubblica 28
settembre 1987, n. 568;
i)
articoli 2 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
l)
articoli 1, 11, 17, commi 1 e da 5 a 13, con la decorrenza prevista dall'art.
80 del contratto collettivo nazionale del lavoro; 18, commi 1, 2 e 5, con la
decorrenza prevista dall'art. 80 del contratto collettivo nazionale del lavoro
e 6; 19, commi 1 e 2; 34, 38, comma 3; 39, decreto del Presidente della
Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171;
m)
art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
VI.
Università
1.
Dal 6 febbraio 1997 (art. 50 CCNL 1994-1997):
a)
articoli 9, 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 66, 68, commi da 1 a 7; 70, 71, da 78 a
87, da 91 a 122, 124, 126, 127; 129 e 131, decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b)
articoli 18, 30, da 31 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686;
c)
art. 20, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
d)
articoli 15, da 133 a 135, legge 11 luglio 1980, n. 312;
e)
art. 4, legge 17 aprile 1984, n. 79;
f)
art. 4, legge 10 luglio 1984, n. 301;
g)
art. 2, 3 comma 2, decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito con legge 8
marzo 1985, n. 72;
h)
art. 21, decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
i)
art. 1, decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito con legge 28
febbraio 1990, n. 37;
j)
art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
k)
art. 13, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994,
n. 439.
VII.
Aziende autonome
1.
Dall'11 novembre 1997 (art. 53 CCNL 1994-1997):
a)
articoli 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 8, da 69 a 71, da 78 a
87, da 91 a 99 e 200, con le decorrenze previste dall'art. 53 lett. h, del
contratto collettivo nazionale del lavoro, decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b)
articoli 18, da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
c)
legge 3 luglio 1970, n. 483, per la parte relativa al personale con qualifica
dirigenziale;
d)
articoli 20, da 47 a 50, decreto del Presidente della Repubblica, 30 giugno
1972, n. 748;
e)
decreto del Presidente della Repubblica, 22 luglio 1977, n. 422;
f)
articoli da 133 a 135, legge 11 luglio 1980, n. 312;
g)
decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito con legge 20 novembre 1982,
n. 869;
h)
articolo 11, comma 3, legge 13 maggio 1983, n. 197;
i)
legge 17 aprile 1984, n. 79;
j)
articoli da 12 a 14, decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986,
n. 13;
k)
decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito con legge 11 luglio 1986, n.
341;
l)
art. 13 decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito con legge 3 ottobre
1987, n. 402;
m)
art. 6, decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito con legge 4 novembre
1987, n. 460;
n)
art. 9, comma 4, decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con legge 20
maggio 1988, n. 160;
o)
art. 6, legge 10 agosto 1988, n. 357;
p)
art. 3 commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
VIII.
Enea
1.
Dal 4 agosto 1997 (art. 90 CCNL 4 agosto 1997):
a)
art. 3, commi da 39 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
b)
articoli 1, 1-bis, 1-ter, da 2 a 16, 16-bis, 17, 18, 19, 19-bis, 19-ter, 20,
20-bis, 22, da 24 a 27, da 29 a 39, 41, 42, da 44 a 55, 57, 59, 60, 63, 64, 67,
69, 70, 75, da 77 a 79 del previgente CCL ENEA 31 dicembre 1988 - 30 dicembre
1991;
c)
Parte generale, gli allegati, e le appendici ed i Codici di
autoregolamentazione del diritto di sciopero afferenti al previgente CCL ENEA 31
dicembre 1988-30 dicembre 1991.
Allegato
C
(Art.
71, comma 2)
Norme
generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993 e dei relativi decreti correttivi
emanati ai sensi dell'art. 2, comma 5 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che
cessano di produrre effetti a seguito della sottoscrizione dei contratti
collettivi nazionali per il quadriennio 1998-2001 per il personale delle
Regioni ed autonomie locali (ai sensi dell'art. 69, comma 1, terzo periodo del
presente decreto).
I.
Personale non dirigenziale
1.
Dal 1° aprile 1999 (art. 28 CCNL 1998-2001):
a)
articoli 10, 27, e allegato A, decreto del Presidente della Repubblica 25
giugno 1983, n. 347;
b)
allegato A, decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 665;
c)
articoli 10, 21, escluso comma 4, da 57 a 59, 62, comma 1; 69, comma 1; 71 e
73, del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268;
d)
articoli 22, comma 1, 33, escluso comma 5; da 34 a 36, del decreto del
Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333 e tabelle 1, 2 e 3 allegate;
e)
articoli 16, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 253, dalla data di
effettiva attuazione del comma 3, art. 21 del Contratto collettivo nazionale
del lavoro.