C. 2122-ter –
Disposizioni in materia di agricoltura
(Già articoli 21 e 22
del disegno di legge n. 2122 -
Stralcio disposto dal
Presidente della Camera, ai sensi
dell'articolo 123-bis, comma 1, del
Regolamento, e
comunicato
all'Assemblea il 14 gennaio 2002)
Presentato il 14
gennaio 2002
Onorevoli
Deputati! - Il presente disegno di legge reca norme di razionalizzazione, di
semplificazione dell'attività amministrativa e di organizzazione delle
pubbliche amministrazioni, al fine di migliorarne l'efficienza e l'economicità
di gestione. Le disposizioni più rilevanti del disegno di legge attengono
all'istituzione dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della
corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica
amministrazione; alla formazione e mobilità del personale; alla semplificazione
della documentazione amministrativa; alla promozione di progetti innovativi; a
misure in favore degli enti di ricerca; alla partecipazione italiana ad
associazioni e fondazioni. Completano il disegno di legge disposizioni
riguardanti altri settori pubblici (difesa, agricoltura, comunicazioni, esteri,
sanità) per i quali si è ritenuto opportuno intervenire al fine di
razionalizzare o comunque di definire in modo più organico il relativo quadro
normativo attualmente vigente.
... Omissis ...
Capo VIII. Disposizioni in materia di agricoltura (articoli 21-22).
Articolo 21 (Disposizioni
sul settore agricolo). Sin dalle prime settimane di attuazione è stata
manifestata, dalle varie componenti settoriali, la necessità di adattamenti e
modificazioni al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, relativo alla
modernizzazione del settore dell'agricoltura, emanato in attuazione della legge
5 marzo 2001, n. 57. Gli orientamenti governativi in materia di agricoltura e
di agroalimentare, esposti alle parti sociali in occasione del Tavolo
agroalimentare, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, lo
scorso 24 luglio, rendono ancora più urgente l'emanazione di un provvedimento
che consenta di: a) completare il processo di delega non attuato con il
predetto decreto legislativo n. 228 del 2001; b) modificare ed integrare
le disposizioni del medesimo decreto n. 228 del 2001; c) riformare gli
strumenti attualmente vigenti che non consentono la piena modernizzazione del
sistema dell'agricoltura e di quello agroalimentare.
Con la disposizione
dell'articolo 21 si prevede la delega al Governo ad emanare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro delle
politiche agricole e forestali, uno o più decreti legislativi per completare il
processo di modernizzazione del settore agricolo, alimentare, delle foreste,
della pesca e dell'acquacoltura.
Con la normativa in questione
si prevede di: riformare la legge 16 marzo 1988, n. 88, relativa agli accordi
interprofessionali ed ai contratti di coltivazione e vendita al fine di
assicurare il migliore funzionamento e la trasparenza del mercato; coordinare
ed armonizzare le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
228, con la normativa tributaria previdenziale; definire innovativi strumenti
finanziari, assicurativi, e di garanzia del credito al fine di sostenere la
competitività e favorire la riduzione dei rischi di mercato; ridefinire il
sistema della programmazione negoziata in agricoltura ed i relativi modelli
organizzativi; rivedere le normative per il supporto dello sviluppo
occupazionale del settore agricolo anche per favorire l'emersione dell'economia
irregolare e sommersa; prevedere gli strumenti, anche organizzativi, relativi
alla promozione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano anche al fine
di favorire l'internazionalizzazione delle imprese agricole e agroalimentari,
nonché coordinare i mezzi finanziari disponibili per la promozione
dell'agricoltura, dell'alimentare, dell'acquacoltura, della pesca e dello
sviluppo rurale; rivedere gli strumenti relativi alla tracciabilità
all'etichettatura ed alla pubblicità dei prodotti del settore agroalimentare, anche
attraverso la riforma dell'articolo 18 del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228, differenziando le procedure e le modalità tra sistema di tracciabilità
obbligatoria e tracciabilità volontaria; favorire lo sviluppo di forme
societarie e di organizzazione di produttori attraverso la revisione degli
articoli 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, e
27, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
Articolo 22 (Disposizioni
sui macchinari agricoli). Per le aziende agricole i danni ai macchinari si
sono rivelati tali anche a distanza di pochi mesi, dal momento che in numerose
imprese i tentativi di riutilizzo dei beni si sono dimostrati inefficaci. La
possibilità di utilizzare i contributi recati dall'articolo 4 della legge 11
dicembre 2000, n. 365, per acquisto di macchinari agricoli nuovi è stata
oggetto di interpretazioni contrastanti a livello delle diverse regioni e
province.
La norma proposta chiarisce
tale possibilità, consentendo agli agricoltori l'acquisto di macchinario nuovo
detratto il valore a rottame dei mezzi danneggiati.
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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive
modificazioni).
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Capo VIII - Disposizioni in materia di agricoltura (articoli
21-22).
L'articolo 21 è
norma di delega che non comporta nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.
Dall'attuazione
dell'articolo 22 non derivano ulteriori oneri rispetto a quanto già previsto
dal decreto-legge n. 279 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 365 del 2000, in quanto precisa soltanto l'ambito di utilizzo delle
"disponibilità di cui all'ordinanza del Ministero dell'interno delegato
per il coordinamento della protezione civile n. 3081 del 12 settembre 2000,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000"
(articolo 4, comma 10, del citato decreto-legge n. 279 del 2000).
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